RELAZIONE sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione
25.2.2009 - (PE-CONS 3722/2008 – C6‑0045/2009 – 2005/0239(COD)) - ***III
Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione
Presidente della delegazione: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Relatore: Dirk Sterckx
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione
(PE-CONS 3722/2008 – C6‑0045/2009 – 2005/0239(COD))
(Procedura di codecisione: terza lettura)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3722/2008 – C6‑0045/2009),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0589),
– vista la sua posizione in seconda lettura[2] sulla posizione comune del Consiglio[3],
– visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2008)0829),
– visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
– visto l'articolo 65 del suo regolamento,
– vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6‑0100/2009),
1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU C 74 E del 20.2.2008, pag. 533.
- [2] Testi approvati del 24.9.2008, P6_TA(2008)0443.
- [3] GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 1.
MOTIVAZIONE
I. Introduzione
I.1 Il terzo pacchetto marittimo
Il terzo pacchetto marittimo (noto anche come pacchetto Erika III), proposto dalla Commissione alla fine del 2005, è seguito ai pacchetti Erika I e II, presentati successivamente all'incidente della petroliera Erika nel 1999 al largo delle coste atlantiche francesi. Il pacchetto era stato inoltre preceduto dalla risoluzione del Parlamento del 21 aprile 2004 elaborata dalla commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima (MARE), istituita dopo l'incidente della petroliera Prestige nel 2002.
L'obiettivo generale del terzo pacchetto marittimo è rafforzare ulteriormente l'attuale legislazione dell'UE in materia di sicurezza nonché integrare importanti strumenti internazionali nel diritto comunitario. Le sue sette proposte mirano a evitare gli incidenti (migliorando la qualità delle bandiere europee, modificando la legislazione sul controllo da parte dello Stato di approdo e sul monitoraggio del traffico navale e migliorando le norme relative alle società di classificazione) e a garantire una risposta efficace in caso di incidente (sviluppando un quadro armonizzato per le inchieste sugli incidenti, introducendo norme per il risarcimento dei passeggeri in caso di incidente e norme sulla responsabilità degli armatori accanto a un programma di assicurazione obbligatoria).
I.2 La proposta in questione
Il 23 novembre 2005, la Commissione ha adottato la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione. Tale proposta è intesa a riflettere gli sviluppi tecnologici per quanto riguarda il monitoraggio delle navi nonché a migliorare le procedure di accoglienza delle navi in "luoghi di rifugio". Quest’ultimo aspetto in particolare rappresenta da tempo una priorità politica per il Parlamento. Dalle precedenti catastrofi e quasi catastrofi è emerso che una grande perdita di tempo è dovuta alla mancata chiarezza in merito all'attribuzione delle responsabilità o al fatto che i responsabili decisionali abbiano dovuto ricorrere a team di esperti spesso istituiti ad hoc. Nella risoluzione elaborata dalla commissione MARE, il Parlamento aveva quindi esortato a designare autorità indipendenti dotate dei poteri e delle competenze per assumere decisioni vincolanti in merito al luogo di rifugio.
II. La procedura legislativa prima della conciliazione
II.1 Il terzo pacchetto marittimo in prima e seconda lettura
Il Parlamento ha sempre considerato il pacchetto marittimo come un tutto unico: per questo motivo i singoli fascicoli sono sempre stati trattati insieme. La prima lettura delle sette proposte ha avuto luogo a marzo/aprile 2007. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico per sei proposte su otto (un fascicolo era stato suddiviso in una direttiva e un regolamento) nelle riunioni di giugno e novembre 2007. Due fascicoli (sugli obblighi degli Stati di bandiera e sulla responsabilità civile) sono rimasti tuttavia bloccati perché gli Stati membri erano riluttanti ad adottare una normativa del genere a livello UE. Il tentativo di far ripartire tali fascicoli ad aprile 2008 non ha avuto successo.
Gli Stati membri hanno trasmesso le proprie posizioni comuni, cercando in tal modo di esercitare pressione sul Parlamento affinché la procedura legislativa proseguisse per gli altri sei fascicoli e, al fine di avanzare, il Parlamento ha accettato tale approccio.
Dopo la trasmissione delle posizioni comuni nel giugno 2008, il Parlamento ha comunque continuato a fare pressione sul Consiglio perché procedesse con le due proposte restanti (note come le "due in sospeso"). A tal fine ha incorporato la sostanza di tali proposte, mediante emendamenti, all'interno di alcuni dei fascicoli legislativi attivi del pacchetto.
I negoziati paralleli sulle sei proposte in seconda lettura non si sono tuttavia rivelati proficui. Il destino delle "due in sospeso", così come le difficoltà riscontrate con altri documenti, hanno portato alla decisione di non giungere a un accordo di seconda lettura su nessuna delle proposte. Il Parlamento ha ripresentato in Aula i propri emendamenti di prima lettura relativi a tutti i fascicoli così come gli emendamenti che incorporavano la sostanza delle "due in sospeso". Per le sei proposte è stata avviata quindi la procedura di conciliazione.
II.2. La proposta in prima e seconda lettura
In prima lettura, il Parlamento ha pienamente appoggiato la proposta limitandosi a richiedere alcuni chiarimenti e accentuazioni. Tali osservazioni riguardavano:
· l’indipendenza degli esperti e i compiti delle autorità responsabili dell’accoglienza di navi in pericolo;
· l’applicazione delle linee guida IMO circa il trattamento equo della gente di mare in caso di incidente;
· l’obbligo di accogliere nei luoghi di rifugio anche le navi non assicurate;
· le informazioni fornite dallo spedizioniere/caricatore, sotto la sua responsabilità, per ogni nave in entrata di un porto europeo;
· il risarcimento dei danni per luoghi di rifugio e porti;
· requisiti di segretezza in merito ai dati sul traffico.
Riguardo all’obbligo di installare sistemi di identificazione sui pescherecci, il Parlamento ha chiesto una maggiore flessibilità mediante l'esclusione dei pescherecci di lunghezza inferiore ai 24 metri.
Dato che il Consiglio aveva adottato il suo approccio generale alcuni mesi prima rispetto alla prima lettura del Parlamento e, di conseguenza, non aveva preso in considerazione i pareri e gli emendamenti del Parlamento, non considerando inoltre una serie di proposte della Commissione, il relatore aveva raccomandato, per la seconda lettura, un ripristino praticamente totale della posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.
I negoziati in seconda lettura si sono rivelati estremamente proficui e gran parte dei problemi, riguardanti in particolare tutti gli aspetti relativi all'autorità competente per l’accoglienza di navi in pericolo, sono stati risolti.
Per questa proposta è stata poi avviata la procedura di conciliazione con un numero limitato di punti in sospeso e numerosi emendamenti che ripristinavano riferimenti e contenuti delle "due in sospeso".
III. Conciliazione
III.1 Il terzo pacchetto marittimo in conciliazione
Dopo il voto in seconda lettura del 24 settembre 2008 e considerata la volontà politica di concludere la conciliazione sotto la Presidenza francese, la delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione è stata costituita molto rapidamente il 7 ottobre 2008.
Parallelamente, la pressione esercitata dal Parlamento sul Consiglio per trovare un accordo sulle "due in sospeso" ha cominciato a dare i propri frutti. A seguito di una riunione informale del Consiglio, durante il quale si è dibattuto della questione alla presenza del presidente della commissione TRAN Paolo Costa, il 9 ottobre 2008 si è giunti a un accordo politico su entrambe le proposte.
Il Parlamento e il Consiglio hanno tenuto due consultazioni a tre (il 4 novembre e il 2 dicembre) e un incontro informale sui fascicoli più complessi in preparazione al comitato di conciliazione dell'8 dicembre che ha chiuso i negoziati. Le delegazioni del Parlamento si sono riunite due volte (il 5 novembre e il 3 dicembre) oltre ad aver partecipato alle riunioni del gruppo negoziale che eccezionalmente comprendeva – in virtù delle dimensioni del pacchetto – i coordinatori della commissione TRAN.
L'accordo sulle ultime questioni in sospeso della relazione più complessa (quella dell’on. Costa) è stato raggiunto l'8 dicembre. La sera stessa, il Parlamento ha inoltre consegnato alla Presidenza alcune lettere nelle quali confermava la volontà di concludere tempestivamente accordi già in seconda lettura sulle "due in sospeso", permettendo così al Consiglio di adottare le due posizioni comuni durante la riunione del 9 dicembre.
Il sig. Bussereau, Presidente in carica del Consiglio e segretario di Stato francese per i Trasporti ha rappresentato il Consiglio in seno al comitato di conciliazione, mentre la Commissione è stata rappresentata dal vicepresidente Tajani. Si è dimostrato ancora una volta come nel caso di negoziati complessi il coinvolgimento delle più alte sfere politiche e le dinamiche di una riunione di conciliazione possano fare la differenza nel giungere a un accordo.
Complessivamente, l'esito generale della conciliazione per il Parlamento è altamente positivo. Non solo è stato raggiunto un accordo parallelo sulle "due in sospeso", ma sono stati anche apportati numerosi miglioramenti ai testi concordati in conciliazione. Ciò è stato reso possibile grazie alla solidarietà fra i membri, i quali si sono opposti alla conclusione delle singole proposte senza che prima si fosse raggiunto un accordo d'insieme che le comprendesse tutte.
Le particolari circostanze del pacchetto marittimo hanno comunque evidenziato come una situazione in cui la medesima Presidenza è responsabile dei negoziati in seconda e terza lettura non sia ideale. In sede di Coreper è parso molto difficile per la Presidenza convincere gli Stati membri a compiere un ennesimo sforzo, visto che psicologicamente i negoziati si stavano ormai protraendo da troppo tempo. Se per il Parlamento la conciliazione ha significato l'inizio di una fase completamente nuova, per il Consiglio, sotto la medesima Presidenza, ha rappresentato la continuazione della stessa fase.
III.1 La proposta attuale in conciliazione
In seguito ai negoziati in seconda lettura, sono rimaste solamente tre questioni in sospeso:
· il risarcimento dei danni potenziali per i porti quando questi perdano il potere di decidere se accogliere o meno una nave in pericolo a favore di un’autorità indipendente;
· la garanzia di un equo trattamento della gente di mare in caso di incidente in modo tale che l'equipaggio di una nave in pericolo possa immediatamente richiedere assistenza indipendentemente dalle acque territoriali in cui si trovi; e
· la quantità di carburante per navi da non dichiarare.
È stato possibile risolvere tali questioni in seguito ai due triloghi del 4 novembre e del 2 dicembre.
IV. Punti principali dell’accordo raggiunto
· Designazione di un'autorità indipendente competente
Il Parlamento è riuscito a convincere il Consiglio a chiarire la definizione di autorità competente a prendere decisioni in caso di incidente. L'intenzione del relatore non era di richiedere che gli Stati membri abbandonassero completamente la propria struttura interna, ma di garantire che l’autorità competente godesse della necessaria competenza indipendente (in campo marittimo) per operare autonomamente le scelte migliori allo scopo di evitare o limitare per quanto possibile l'entità di un disastro. Il carattere permanente dell’autorità è stato un elemento importante della questione.
· Il concetto di nave che necessita di assistenza contrapposto a quello di nave in pericolo
La Commissione, appoggiata dal Parlamento, ha utilizzato l’espressione "nave in pericolo". Sulla base delle linee guida dell’IMO circa l’accoglienza delle navi che necessitano di assistenza, il Consiglio ha utilizzato l’espressione "nave che necessita di assistenza". Il relatore ha trovato un accordo con il Consiglio ma si è dichiarato insoddisfatto per la definizione del Consiglio, la quale sembrava tralasciare l'importanza delle vite umane nell'accogliere una nave in difficoltà. Il legame con la convenzione di ricerca e soccorso SAR del 1979 inerente al soccorso delle vite umane è stato quindi chiarito.
· Trattamento equo del capitano e degli equipaggi in caso di incidente
A seguito del dibattito sulle possibilità legali, è stata trovata una soluzione sulle modalità di inclusione delle linee guida IMO circa il trattamento equo della gente di mare in caso di incidente: un considerando menziona infatti l’importanza di un equo trattamento della gente di mare in caso di incidente in termini di sicurezza marittima e un articolo richiede agli Stati membri di tener conto dei provvedimenti in materia contenuti nelle linee guida IMO.
· Conseguenze dell'assenza di un certificato di assicurazione o di una garanzia finanziaria
È stato chiarito che l’assenza di un appropriato certificato di assicurazione non può essere considerata una ragione sufficiente per non accogliere una nave in pericolo. A seguito dell’accordo politico sulla relazione in materia di responsabilità civile (una delle "due in sospeso") è stato possibile reintrodurvi i relativi riferimenti.
· Sistemi di compensazione per luoghi di rifugio e porti
Eccezionalmente, l'accoglienza di una nave può generare, per il porto in questione, danni e costi non coperti da fondi o convenzioni esistenti. Negli ultimi anni, il Parlamento ha chiesto ripetutamente che fosse sviluppato un sistema di risarcimento in tali situazioni per cercare di diminuire qualsiasi ostacolo frapposto dai porti all’accoglienza. Visto che tale sistema non è stato accettato dal Consiglio, è stato raggiunto un compromesso chiedendo alla Commissione di esaminare e proporre varie alternative politiche in una relazione da presentare entro la fine del 2011.
· Carburante per motonavi
È stato raggiunto un compromesso secondo cui qualsiasi quantità di carburante per navi superiore a 1 000 tonnellate lorde dovrà essere notificata.
· Introduzione di sistemi di identificazione automatica (AIS) per i pescherecci
In accordo con il Consiglio, il Parlamento ha deciso di installare sistemi di identificazione automatica (AIS) sui piccoli pescherecci di lunghezza superiore ai 15 metri. Si tratta chiaramente di un vantaggio per i piccoli pescherecci, visto che rappresentano la categoria di navi più frequentemente coinvolta in collisioni con conseguenze fatali per l'equipaggio.
V. Conclusione
Visto che l’accordo raggiunto va ben oltre quanto prospettato durante le prime fasi della procedura, la delegazione invita il Parlamento ad approvare il progetto comune in terza lettura.
Con l’approvazione del presente progetto, il Parlamento completa una parte importante del quadro legislativo necessario a impedire che si ripetano catastrofi marittime a catena come nel caso delle petroliere Erika e Prestige. Il successo di un’operazione di soccorso dipende essenzialmente dalla tempestività. La presente direttiva imporrà agli Stati membri di elaborare una procedura completa da seguire in caso di incidente. Il relatore auspica che gli Stati membri non aspettino fino al 2011 per intraprendere le misure necessarie all’adozione della presente direttiva. La presente direttiva riflette inoltre i progressi compiuti nell'ambito dell'armonizzazione dello scambio di dati elettronici, consentendo un'ulteriore ottimizzazione e integrazione del sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione.
PROCEDURA
Titolo |
Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione |
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Riferimenti |
PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD) |
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Presidente della delegazione: Vicepresidente |
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou |
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Commissione competente per il merito Presidente |
TRANPaolo Costa
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Relatore(i) |
Dirk Sterckx |
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Proposta della Commissione |
COM(2005)0589 - C6-0004/2006 |
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Prima lettura del PE – Numero P |
25.4.2007 |
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Proposta modificata della Commissione |
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Posizione comune del Consiglio Annuncio in Aula |
5719/3/2008 - C6-0225/2008 19.6.2008 |
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Posizione della Commissione(art. 251, par. 2, secondo comma, terzo trattino)
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Seconda lettura del PE – Numero P |
24.9.2008 |
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Parere della Commissione(art. 251, par. 2, terzo comma, lettera c))
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Ricevimento della seconda lettura da parte del Consiglio |
10.10.2008 |
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Lettera del Consiglio sulla mancata approvazione degli emendamenti del PE |
27.11.2008 |
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Riunioni del comitato di conciliazione |
8.12.2008 |
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Votazione della delegazione del PE |
8.12.2008 |
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Esito della votazione |
+: -: 0: |
14 0 0 |
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Membri titolari presenti |
Paolo Costa, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Georg Jarzembowski, Anne E. Jensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Rosa Miguélez Ramos, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool |
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Supplenti presenti |
Inés Ayala Sender, Renate Sommer |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti |
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Accordo in sede di comitato di conciliazione |
8.12.2008 |
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Accordo con scambio di lettere |
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Constatazione, da parte dei copresidenti, dell'approvazione del progetto comune e trasmissione di quest'ultimo al PE e al Consiglio |
3.2.2009 |
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Deposito |
25.2.2009 |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
… |
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PROROGHE DEI TERMINI
Termine per la seconda lettura del Consiglio |
0.0.0000 |
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Termine per la convocazione del comitato Istituzione richiedente – data |
0.0.0000 [Consiglio] – 0.0.0000 |
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Termine per i lavori del comitato Istituzione richiedente – data |
3.2.2009P E – 19.1.2009 |
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Termine per l'adozione dell'atto Istituzione richiedente – data |
0.0.0000 [Consiglio] – 0.0.0000 |
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