RELAZIONE sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE
25.2.2009 - (PE-CONS 3723/2008 – C6‑0046/2009 – 2005/0240(COD)) - ***III
Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione
Presidente della delegazione: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Relatore: Jaromír Kohlíček
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE
(PE-CONS 3723/2008 – C6‑0046/2009 – 2005/0240(COD))
(Procedura di codecisione: terza lettura)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3723/2008 – C6‑0046/2009),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0590),
– vista la sua posizione in seconda lettura[2] sulla posizione comune del Consiglio[3],
– visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2008)0827)[4],
– visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
– visto l'articolo 65 del suo regolamento,
– vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6‑0101/2009),
1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 546.
- [2] Testi approvati del 24.9.2008, P6_TA(2008)0444.
- [3] GU C 184 E del 22.7.2008, pag. 23.
- [4] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
I. Introduzione
I.1 Il terzo pacchetto marittimo
Il terzo pacchetto marittimo (noto anche come pacchetto Erika III), proposto dalla Commissione alla fine del 2005, è seguito ai pacchetti Erika I e II, presentati successivamente all'incidente della petroliera Erika nel 1999 al largo delle coste atlantiche francesi. Il pacchetto era stato inoltre preceduto dalla risoluzione del Parlamento del 21 aprile 2004 elaborata dalla commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima (MARE), istituita dopo l'incidente della petroliera Prestige nel 2002.
L'obiettivo generale del terzo pacchetto marittimo è rafforzare ulteriormente l'attuale legislazione dell'UE in materia di sicurezza nonché integrare importanti strumenti internazionali nel diritto comunitario. Le sue sette proposte mirano a evitare gli incidenti (migliorando la qualità delle bandiere europee, modificando la legislazione sul controllo da parte dello Stato di approdo e sul monitoraggio del traffico navale e migliorando le norme relative alle società di classificazione) e a garantire una risposta efficace in caso di incidente (sviluppando un quadro armonizzato per le inchieste sugli incidenti, introducendo norme per il risarcimento dei passeggeri in caso di incidente e norme sulla responsabilità degli armatori accanto a un programma di assicurazione obbligatoria).
I.2 La proposta in questione
Il 23 novembre 2005, la Commissione ha adottato la proposta di direttiva che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo recante modifica delle direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. Analogamente ad altre proposte del terzo pacchetto marittimo, quella attuale include le raccomandazioni della commissione MARE, particolarmente preoccupata per i progressi estremamente lenti delle indagini successive all’incidente della petroliera Prestige. L’obiettivo fondamentale della proposta attuale è stabilire delle linee guida comunitarie precise e vincolanti sulle modalità di svolgimento delle indagine tecniche relative a incidenti di navigazione e fornire indicazioni atte a impedire futuri incidenti. A tal fine, include dei provvedimenti sull’obbligo di condurre indagini tecniche dopo un incidente, lo status e i metodi di tali indagini, i verbali, una banca dati europea dei sinistri marittimi e raccomandazioni sulla sicurezza per fornire indicazioni che impediscano futuri incidenti.
II. La procedura legislativa prima della conciliazione
II.1 Il terzo pacchetto marittimo in prima e seconda lettura
Il Parlamento ha sempre considerato il pacchetto marittimo come un tutto unico: per questo motivo i singoli fascicoli sono sempre stati trattati insieme. La prima lettura delle sette proposte ha avuto luogo a marzo/aprile 2007. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico per sei proposte su otto (un fascicolo era stato suddiviso in una direttiva e un regolamento) nelle riunioni di giugno e novembre 2007. Due fascicoli (sugli obblighi degli Stati di bandiera e sulla responsabilità civile) sono rimasti tuttavia bloccati perché gli Stati membri erano riluttanti ad adottare una normativa del genere a livello UE. Il tentativo di far ripartire tali fascicoli ad aprile 2008 non ha avuto successo.
Gli Stati membri hanno trasmesso le proprie posizioni comuni, cercando in tal modo di esercitare pressione sul Parlamento affinché la procedura legislativa proseguisse per gli altri sei fascicoli e, al fine di avanzare, il Parlamento ha accettato tale approccio.
Dopo la trasmissione delle posizioni comuni nel giugno 2008, il Parlamento ha comunque continuato a fare pressione sul Consiglio perché procedesse con le due proposte restanti (note come le "due in sospeso"). A tal fine ha incorporato la sostanza di tali proposte, mediante emendamenti, all'interno di alcuni dei fascicoli legislativi attivi del pacchetto.
I negoziati paralleli sulle sei proposte in seconda lettura non si sono tuttavia rivelati proficui. Il destino delle "due in sospeso", così come le difficoltà riscontrate con altri documenti, hanno portato alla decisione di non giungere a un accordo di seconda lettura su nessuna delle proposte. Il Parlamento ha ripresentato in Aula i propri emendamenti di prima lettura relativi a tutti i fascicoli così come gli emendamenti che incorporavano la sostanza delle "due in sospeso". Per le sei proposte è stata avviata quindi la procedura di conciliazione.
II.2. La proposta in prima e seconda lettura
In prima lettura, il Parlamento aveva approvato 24 emendamenti inerenti a questioni come la distinzione delle inchieste su incidenti dalle indagini giudiziarie, la segretezza dei verbali, la protezione dei testimoni, l’indipendenza e i poteri dell’ente investigativo, il coinvolgimento dell’EMSA, il termine per l’avvio delle indagini, evitare le indagini parallele, la comitatologia, l’equo trattamento della gente di mare e i meccanismi di feedback.
La posizione comune includeva solamente alcuni degli emendamenti del PE, specificatamente sulla comitatologia. Inoltre, ha introdotto nuovi elementi come la limitazione del campo di applicazione agli incidenti particolarmente gravi e metodi più flessibili per imporre agli Stati membri di seguire esclusivamente i principi di una metodologia comune.
Analogamente agli altri fascicoli, i negoziati si sono svolti durante la seconda lettura. Su questo fascicolo è stato organizzato un trilogo che ha consentito alcuni progressi su aspetti di minore importanza.
Il 24 settembre 2008, a seguito del fallimento dei negoziati, il Parlamento ha riproposto in seconda lettura numerosi emendamenti della prima lettura, e respinto gran parte delle novità introdotte nella posizione comune, in quanto intese a trasformare la direttiva in una semplice raccomandazione non vincolante.
III. Conciliazione
III.1 Il terzo pacchetto marittimo in conciliazione
Dopo il voto in seconda lettura del 24 settembre 2008 e considerata la volontà politica di concludere la conciliazione sotto la Presidenza francese, la delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione è stata costituita molto rapidamente il 7 ottobre 2008.
Parallelamente, la pressione esercitata dal Parlamento sul Consiglio per trovare un accordo sulle "due in sospeso" ha cominciato a dare i propri frutti. A seguito di una riunione informale del Consiglio, durante il quale si è dibattuto della questione alla presenza del presidente della commissione TRAN Paolo Costa, il 9 ottobre 2008 si è giunti a un accordo politico su entrambe le proposte.
Il Parlamento e il Consiglio hanno tenuto due consultazioni a tre (il 4 novembre e il 2 dicembre) e un incontro informale sui fascicoli più complessi in preparazione al comitato di conciliazione dell'8 dicembre che ha chiuso i negoziati. Le delegazioni del Parlamento si sono riunite due volte (il 5 novembre e il 3 dicembre) oltre ad aver partecipato alle riunioni del gruppo negoziale che eccezionalmente comprendeva – in virtù delle dimensioni del pacchetto – i coordinatori della commissione TRAN.
L'accordo sulle ultime questioni in sospeso della relazione più complessa (quella dell’on. Costa) è stato raggiunto l'8 dicembre. La sera stessa, il Parlamento ha inoltre consegnato alla Presidenza alcune lettere nelle quali confermava la volontà di concludere tempestivamente accordi già in seconda lettura sulle "due in sospeso", permettendo così al Consiglio di adottare le due posizioni comuni durante la riunione del 9 dicembre.
Il sig. Bussereau, Presidente in carica del Consiglio e segretario di Stato francese per i Trasporti ha rappresentato il Consiglio in seno al comitato di conciliazione, mentre la Commissione è stata rappresentata dal vicepresidente Tajani. Si è dimostrato ancora una volta come nel caso di negoziati complessi il coinvolgimento delle più alte sfere politiche e le dinamiche di una riunione di conciliazione possano fare la differenza nel giungere a un accordo.
Complessivamente, l'esito generale della conciliazione per il Parlamento è altamente positivo. Non solo è stato raggiunto un accordo parallelo sulle "due in sospeso", ma sono stati anche apportati numerosi miglioramenti ai testi concordati in conciliazione. Ciò è stato reso possibile grazie alla solidarietà fra i membri, i quali si sono opposti alla conclusione delle singole proposte senza che prima si fosse raggiunto un accordo d'insieme che le comprendesse tutte.
Le particolari circostanze del pacchetto marittimo hanno comunque evidenziato come una situazione in cui la medesima Presidenza è responsabile dei negoziati in seconda e terza lettura non sia ideale. In sede di Coreper è parso molto difficile per la Presidenza convincere gli Stati membri a compiere un ennesimo sforzo, visto che psicologicamente i negoziati si stavano ormai protraendo da troppo tempo. Se per il Parlamento la conciliazione ha significato l'inizio di una fase completamente nuova, per il Consiglio, sotto la medesima Presidenza, ha rappresentato la continuazione della stessa fase.
III.2 La proposta in conciliazione
La discussione sulla proposta attuale si è conclusa provvisoriamente dopo le due consultazioni a tre del 4 novembre e 2 dicembre, nonché dopo l'incontro informale del 13 novembre. Importanti progressi sono stati compiuti con le nuove proposte del Coreper e lo scambio delle proposte di compromesso ad opera dei servizi della Commissione e del relatore prima di questi incontri. Il tema della segretezza dei verbali è stato risolto in seguito a una consultazione informale del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) da parte del relatore. Le sue raccomandazioni sono state accolte sia dal Parlamento che dal Consiglio.
IV. Punti principali dell’accordo raggiunto
Durante la conciliazione, è stato raggiunto un compromesso su gran parte delle questioni in sospeso, rafforzando e migliorando notevolmente i provvedimenti della direttiva. I punti principali dell’accordo raggiunto sono:
· Ambito di applicazione: in seguito al ritiro degli emendamenti volti a includere gli allarmi lanciati dalle navi nel campo di applicazione della direttiva (EM 3, 7, 8, 10, 14, 17, 20), il Parlamento è riuscito a convincere il Consiglio a istituire l’obbligo di effettuare una valutazione preliminare in tutti i casi di sinistro molto grave (EM 9, 13, 14, 18, 28). Nel caso in cui un organismo investigativo decidesse di non avviare un’indagine completa sulle misure di sicurezza, la motivazione del rifiuto dovrebbe essere verbalizzata ed una breve descrizione in merito verrà aggiunta alla banca dati europea dei sinistri marittimi. La possibilità di un verbale d’indagine semplificato è stata esclusa.
· Metodologia di indagine sugli incidenti (principalmente EM 15): il Parlamento ha convinto il Consiglio ad accettare che il lavoro degli inquirenti sia basato su una metodologia comune e non solo su principi di una metodologia comune. Tale obiettivo è stato raggiunto stabilendo le possibili deroghe dell’inquirente dalla metodologia comune. Si è deciso che tali deroghe sarebbero state concesse solamente in casi specifici e a determinate condizioni. Il Parlamento ha ulteriormente rafforzato la metodologia comune eliminando il provvedimento che chiedeva alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare delle linee guida per l’adozione della metodologia comune.
· Decisione sull’indagine (principalmente EM 16, 18, 19, 20): inizialmente, il Parlamento aveva proposto di evitare indagini parallele condotte da più Stati membri sullo stesso incidente mediante una decisione della Commissione. Durante i negoziati, il Parlamento ha accettato la conduzione di indagini parallele in casi eccezionali ed ampiamente giustificati (per esempio a causa della nazionalità delle vittime, il luogo dell'incidente o la bandiera battuta dalla nave). Il Parlamento è riuscito a rafforzare il principio dell’indagine singola e a chiarire la possibilità di indagini parallele in modo estremamente rigoroso. Inoltre, il Consiglio ha accolto l'emendamento del Parlamento che sollecitava l'avvio dell'indagine non più tardi di due mesi dall'incidente.
· Trattamento equo della gente di mare (EM 1, 33): sono stati inclusi i medesimi testi concordati nella relazione di Dirk Sterckx sul monitoraggio del traffico navale. Un considerando menziona l’importanza di un equo trattamento della gente di mare in caso di incidente in termini di sicurezza marittima e un articolo richiede agli Stati membri di tener conto del provvedimento in materia contenuto nelle linee guida IMO.
· Protezione dei testimoni/Segretezza dei verbali (EM 12, 22, 23, 25): su consiglio del Garante europeo della protezione dei dati, l’articolo sulla segretezza è stato riscritto. È stata stabilita l’applicazione della direttiva sulla protezione dei dati (aggiungendo un considerando standard in questo senso) e l’introduzione della nuova formulazione per allineare il testo alle disposizioni sulla protezione dei dati e l'accesso ai documenti. In questo modo è stato possibile ritirare l'emendamento 25 sulle relazioni con i paesi terzi, dato che nessuno scambio di dati con i paesi terzi sarebbe più stato soggetto alle norme della direttiva sulla protezione dei dati. Infine, è stato introdotto un considerando sulla protezione dei testimoni.
· Altro: sono state raggiunte soluzioni reciprocamente accettabili su una serie di altri emendamenti, per esempio circa la redazione dei verbali e il seguito, l’obbligo di fornire informazioni agli inquirenti e l’autorità responsabile dell’indipendenza delle indagini.
V. Conclusione
Visto che l’accordo raggiunto va ben oltre quanto prospettato durante le prime fasi della procedura, la delegazione invita il Parlamento ad approvare il progetto comune in terza lettura.
PROCEDURA
|
Titolo |
Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE |
||||||
|
Riferimenti |
(PE-CONS 3723/2008 – C6 0046/2009 – 2005/0240(COD)) |
||||||
|
Presidente della delegazione: Vicepresidente |
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou |
||||||
|
Commissione competente per il merito Presidente |
TRANPaolo Costa
|
|
|||||
|
Relatore(i) |
Jaromír Kohlíček |
|
|||||
|
Proposta della Commissione |
COM(2005)0590 - C6-0056/2006 |
||||||
|
Prima lettura del PE – Numero P |
25.4.2007 |
||||||
|
Proposta modificata della Commissione |
|
||||||
|
Posizione comune del Consiglio Annuncio in Aula |
5721/5/2008 – C6-0226/2008 19.6.2008 |
||||||
|
Posizione della Commissione(art. 251, par. 2, secondo comma, terzo trattino)
|
|||||||
|
Seconda lettura del PE – Numero P |
24.9.2008 |
||||||
|
Parere della Commissione(art. 251, par. 2, terzo comma, lettera c))
|
|||||||
|
Ricevimento della seconda lettura da parte del Consiglio |
10.10.2008 |
||||||
|
Lettera del Consiglio sulla mancata approvazione degli emendamenti del PE |
27.11.2008 |
||||||
|
Riunioni del comitato di conciliazione |
8.12.2008 |
|
|
|
|||
|
Votazione della delegazione del PE |
8.12.2008 |
||||||
|
Esito della votazione |
+ : – : 0 : |
14 0 0 |
|||||
|
Membri titolari presenti |
Paolo Costa, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Georg Jarzembowski, Anne E. Jensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Rosa Miguélez Ramos, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool |
||||||
|
Supplenti presenti |
Inés Ayala Sender, Renate Sommer |
||||||
|
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti |
|
||||||
|
Accordo in sede di comitato di conciliazione |
8.12.2008 |
||||||
|
Accordo con scambio di lettere |
|
|
|||||
|
Constatazione, da parte dei copresidenti, dell'approvazione del progetto comune e trasmissione di quest'ultimo al PE e al Consiglio |
3.2.2009 |
||||||
|
Deposito |
25.2.2009 |
|
|||||
|
Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
… |
|
|||||
PROROGHE DEI TERMINI
|
Termine per la seconda lettura del Consiglio |
0.0.0000 |
|
|
Termine per la convocazione del comitato Istituzione richiedente – data |
0.0.0000[Consiglio] – 0.0.0000
|
|
|
Termine per i lavori del comitato Istituzione richiedente – data |
3.2.2009Parlamento – 19.1.2009 |
|
|
Termine per l'adozione dell'atto Istituzione richiedente – data |
0.0.0000[Consiglio] – 0.0.0000
|
|