RELAZIONE sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

25.2.2009 - (PE-CONS 3724/2008 – C6‑0047/2009 – 2005/0241(COD)) - ***III

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione
Presidente della delegazione: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Relatore: Paolo Costa

Procedura : 2005/0241(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0102/2009
Testi presentati :
A6-0102/2009
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

(PE-CONS 3724/2008 – C6‑0047/2009 – 2005/0241(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3724/2008 – C6‑0047/2009),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0592),

–   vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0645),

–   vista la sua posizione in seconda lettura[2] sulla posizione comune del Consiglio[3],

–   visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2008)0831),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

–   visto l'articolo 65 del suo regolamento,

–   vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6‑0102/2009),

1.  approva il progetto comune;

2.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562.
  • [2]  Testi approvati del 24.9.2008, P6_TA(2008)0445.
  • [3]  GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

I.1 Il terzo pacchetto marittimo

Il terzo pacchetto marittimo (noto anche come pacchetto Erika III), proposto dalla Commissione alla fine del 2005, è seguito ai pacchetti Erika I e II, presentati successivamente all'incidente della petroliera Erika nel 1999 al largo delle coste atlantiche francesi. Il pacchetto era stato inoltre preceduto dalla risoluzione del Parlamento del 21 aprile 2004 elaborata dalla commissione temporanea sul rafforzamento della sicurezza marittima (MARE), istituita dopo l'incidente della petroliera Prestige nel 2002.

L'obiettivo generale del terzo pacchetto marittimo è rafforzare ulteriormente l'attuale legislazione dell'UE in materia di sicurezza nonché integrare importanti strumenti internazionali nel diritto comunitario. Le sue sette proposte mirano a evitare gli incidenti (migliorando la qualità delle bandiere europee, modificando la legislazione sul controllo da parte dello Stato di approdo e sul monitoraggio del traffico navale e migliorando le norme relative alle società di classificazione) e a garantire una risposta efficace in caso di incidente (sviluppando un quadro armonizzato per le inchieste sugli incidenti, introducendo norme per il risarcimento dei passeggeri in caso di incidente e norme sulla responsabilità degli armatori accanto a un programma di assicurazione obbligatoria).

I.2 La proposta in questione

La proposta di regolamento relativa alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente è stata adottata dalla Commissione il 23 novembre 2005. Il suo obiettivo ultimo, a più di un decennio dalla catastrofe del traghetto Estonia nel mar Baltico nel 1994, è di garantire, su scala europea, un livello simile di responsabilità e l'assicurazione obbligatoria per i vettori che trasportano passeggeri in caso di incidente. Ad oggi, tale responsabilità è stata stabilita nei vari Stati membri secondo livelli diversi, e in alcuni casi piuttosto scarsi, in base alla legislazione nazionale o agli impegni internazionali. L’attuale proposta intende eliminare queste differenze nazionali, incorporando nel diritto comunitario le disposizioni della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, come modificata dal protocollo del 2002, che stabilisce una maggiore responsabilità finanziaria. Aggiunge inoltre ulteriori disposizioni con l’adattamento della convenzione di Atene al diritto comunitario e ai regimi di responsabilità per gli altri mezzi di trasporto.

II. La procedura legislativa prima della conciliazione

II.1 Il terzo pacchetto marittimo in prima e seconda lettura

Il Parlamento ha sempre considerato il pacchetto marittimo come un tutto unico: per questo motivo i singoli fascicoli sono sempre stati trattati insieme. La prima lettura delle sette proposte ha avuto luogo a marzo/aprile 2007. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico per sei proposte su otto (un fascicolo era stato suddiviso in una direttiva e un regolamento) nelle riunioni di giugno e novembre 2007. Due fascicoli (sugli obblighi degli Stati di bandiera e sulla responsabilità civile) sono rimasti tuttavia bloccati perché gli Stati membri erano riluttanti ad adottare una normativa del genere a livello UE. Il tentativo di far ripartire tali fascicoli ad aprile 2008 non ha avuto successo.

Gli Stati membri hanno trasmesso le proprie posizioni comuni, cercando in tal modo di esercitare pressione sul Parlamento affinché la procedura legislativa proseguisse per gli altri sei fascicoli e, al fine di avanzare, il Parlamento ha accettato tale approccio.

Dopo la trasmissione delle posizioni comuni nel giugno 2008, il Parlamento ha comunque continuato a fare pressione sul Consiglio perché procedesse con le due proposte restanti (note come le "due in sospeso"). A tal fine ha incorporato la sostanza di tali proposte, mediante emendamenti, all'interno di alcuni dei fascicoli legislativi attivi del pacchetto.

I negoziati paralleli sulle sei proposte in seconda lettura non si sono tuttavia rivelati proficui. Il destino delle "due in sospeso", così come le difficoltà riscontrate con altri documenti, hanno portato alla decisione di non giungere a un accordo di seconda lettura su nessuna delle proposte. Il Parlamento ha ripresentato in Aula i propri emendamenti di prima lettura relativi a tutti i fascicoli così come gli emendamenti che incorporavano la sostanza delle "due in sospeso". Per le sei proposte è stata avviata quindi la procedura di conciliazione.

II.2. La proposta in prima e seconda lettura

In prima lettura, il Parlamento ha fondamentalmente accolto la proposta della Commissione con un'importante eccezione: dopo un dibattito controverso, la maggioranza ha respinto l’inclusione delle vie navigabili interne nel campo di applicazione del regolamento. Ulteriori emendamenti sono stati approvati su temi quali l’anticipo di pagamento per le vittime, le informazioni ai passeggeri, la responsabilità in caso di atto terroristico, i poteri dell’EMSA, l’esclusione della possibilità di applicare altre convenzioni internazionali sulla responsabilità, l’adozione di livelli di responsabilità più elevati solo dopo una nuova procedura di codecisione e periodi di transizione per i traghetti.

Anche la posizione comune del Consiglio ha escluso le vie navigabili interne, divergendo inoltre in maniera notevole dalla proposta originale in merito a molti altri aspetti. Il Consiglio ha limitato il campo di applicazione del regolamento in caso di trasporto nazionale via mare alle cosiddette navi di classe A, escludendo così la maggior parte delle rotte di navigazione delle classi B, C e D secondo quanto definito nella direttiva 98/18/CE. Ha inoltre ridotto il risarcimento piuttosto favorevole in caso di morte stabilito dalla convenzione di Atene, ponendo un massimale globale secondo i limiti della convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità per le rivendicazioni marittime come modificata dal protocollo del 1996 (LLMC 96) (limitazione globale della responsabilità civile). Ulteriori modifiche hanno interessato limitazioni circa l’anticipo di pagamento e i diritti all’informazione. Il Consiglio ha accettato la posizione del Parlamento sui rischi legati al terrorismo.

Analogamente a quanto avvenuto per le altre proposte, i negoziati si sono svolti durante la seconda lettura. Nonostante i numerosi triloghi organizzati non è stato possibile giungere a una soluzione sui temi più rilevanti quali il campo di applicazione e il regime di responsabilità.

Il 24 settembre 2008, a seguito del fallimento dei negoziati, il Parlamento ha riproposto in seconda lettura gran parte dei propri emendamenti in prima lettura e respinto i limiti introdotti dal Consiglio.

III. Conciliazione

III.1 Il terzo pacchetto marittimo in conciliazione

Dopo il voto in seconda lettura del 24 settembre 2008 e considerata la volontà politica di concludere la conciliazione sotto la Presidenza francese, la delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione è stata costituita molto rapidamente il 7 ottobre 2008.

Parallelamente, la pressione esercitata dal Parlamento sul Consiglio per trovare un accordo sulle "due in sospeso" ha cominciato a dare i propri frutti. A seguito di una riunione informale del Consiglio, durante il quale si è dibattuto della questione alla presenza del presidente della commissione TRAN Paolo Costa, il 9 ottobre 2008 si è giunti a un accordo politico su entrambe le proposte.

Il Parlamento e il Consiglio hanno tenuto due consultazioni a tre (il 4 novembre e il 2 dicembre) e un incontro informale sui fascicoli più complessi in preparazione al comitato di conciliazione dell'8 dicembre che ha chiuso i negoziati. Le delegazioni del Parlamento si sono riunite due volte (il 5 novembre e il 3 dicembre) oltre ad aver partecipato alle riunioni del gruppo negoziale che eccezionalmente comprendeva – in virtù delle dimensioni del pacchetto – i coordinatori della commissione TRAN.

L'accordo sulle ultime questioni in sospeso della relazione più complessa (quella dell’on. Costa) è stato raggiunto l'8 dicembre. La sera stessa, il Parlamento ha inoltre consegnato alla Presidenza alcune lettere nelle quali confermava la volontà di concludere tempestivamente accordi già in seconda lettura sulle "due in sospeso", permettendo così al Consiglio di adottare le due posizioni comuni durante la riunione del 9 dicembre.

Il sig. BUSSEREAU, Presidente in carica del Consiglio e segretario di Stato francese per i Trasporti ha rappresentato il Consiglio in seno al comitato di conciliazione, mentre la Commissione è stata rappresentata dal vicepresidente TAJANI. Si è dimostrato ancora una volta come nel caso di negoziati complessi il coinvolgimento delle più alte sfere politiche e le dinamiche di una riunione di conciliazione possano fare la differenza nel giungere a un accordo.

Complessivamente, l'esito generale della conciliazione per il Parlamento è altamente positivo. Non solo è stato raggiunto un accordo parallelo sulle "due in sospeso", ma sono stati anche apportati numerosi miglioramenti ai testi concordati in conciliazione. Ciò è stato reso possibile grazie alla solidarietà fra i membri, i quali si sono opposti alla conclusione delle singole proposte senza che prima si fosse raggiunto un accordo d'insieme che le comprendesse tutte.

Le particolari circostanze del pacchetto marittimo hanno comunque evidenziato come una situazione in cui la medesima Presidenza è responsabile dei negoziati in seconda e terza lettura non sia ideale. In sede di Coreper è parso molto difficile per la Presidenza convincere gli Stati membri a compiere un ennesimo sforzo, visto che psicologicamente i negoziati si stavano ormai protraendo da troppo tempo. Se per il Parlamento la conciliazione ha significato l'inizio di una fase completamente nuova, per il Consiglio, sotto la medesima Presidenza, ha rappresentato la continuazione della stessa fase.

III.1 La proposta in conciliazione

In conciliazione, il dibattito su questo fascicolo è stato il più difficile dei sei, ed è stato concluso solamente nel corso della riunione di conciliazione dell’8 dicembre. Durante tale riunione si sono resi necessari due triloghi e due incontri tra la delegazione del PE e il Coreper prima che il comitato di conciliazione al completo potesse iniziare i lavori alle 23.30.

IV. Punti principali dell’accordo raggiunto

Dopo negoziati particolarmente difficili, la delegazione del Parlamento è riuscita a modificare significativamente la posizione del Consiglio accettando quindi il compromesso raggiunto. I punti principali possono essere sintetizzati come segue:

· Campo di applicazione nel caso di trasporto nazionale: oltre alle navi di classe A previste nella posizione comune, il Parlamento è riuscito ad includere nel campo di applicazione anche le navi di classe B. Agli Stati membri è stata comunque data la possibilità di posticipare l'attuazione del regolamento per le navi di classe B fino alla fine del 2018 e per 4 anni dalla data di attuazione prevista per le navi di classe A. Entro il 2016, la Commissione dovrà presentare una proposta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo, circa le limitazioni applicabili per le navi di classe B. Inoltre, il principio dell’estensione graduale del campo di applicazione a tutte le navi è stato riportato in un considerando, ed è stata introdotta una clausola in base alla quale la Commissione, non oltre il 30 giugno 2013 deve, se necessario, presentare una proposta legislativa allo scopo, tra l'altro, di estendere il campo di applicazione del presente regolamento alle navi rientranti nelle classi C e D (articolo 1).

· Data di applicazione: l’incertezza legale circa la data di attuazione è pienamente emersa durante la conciliazione ed è diventata particolarmente rilevante anche a causa del dibattito sui periodi di transizione per le diverse classi di navi. Secondo il testo della posizione comune, il regolamento avrebbe dovuto essere applicabile solamente con l'entrata in vigore a livello comunitario della convenzione di Atene. Tale applicabilità dipende dall’approvazione di una decisione del Consiglio (secondo la procedura di consultazione) circa la conclusione del protocollo alla convenzione di Atene, su cui non si registrano progressi al Consiglio dal 2003. Per questo motivo, i negoziatori del Parlamento hanno insistito su una data di attuazione precisa e vincolante. Si è deciso che il regolamento sarebbe divenuto applicabile con l’entrata in vigore della convenzione di Atene a livello comunitario, ma non oltre il 31 dicembre 2012. Tale decisione è stata riportata all’articolo 12 del testo del regolamento e non solo in una dichiarazione del Consiglio e degli Stati membri come figurava nella posizione del Consiglio.

· Limiti di responsabilità: il Parlamento ha fondamentalmente accettato l’idea del Consiglio di un tetto globale utilizzando la convenzione LLMC 96, che riduce l’entità del risarcimento in caso di morte al di sotto dei limiti fissati dalla convenzione di Atene. È stata inoltre accettata la possibilità per gli Stati membri di scegliere di non prendere in considerazione i massimali della LLMC 96 e di adottare massimali più elevati. Il Parlamento è inoltre riuscito a ottenere deroghe significative per garantire la completa attuazione obbligatoria della convenzione di Atene da parte degli Stati membri, qualora gli stessi non dispongano di una normativa nazionale per il recepimento della LLMC come modificata dal protocollo del 1996 (che prevede un risarcimento più ingente rispetto ai documenti precedenti). La possibilità di limitare la responsabilità in caso di attacchi terroristici è stata altresì chiarita.

· Anticipo di pagamento: il Parlamento è riuscito a convincere il Consiglio ad accettare il campo di applicazione in merito all’anticipo di pagamento quale inizialmente proposto dalla Commissione.

· Informazione ai passeggeri: dette disposizioni sono state considerevolmente rafforzate sotto numerosi aspetti. Riguardo al momento in cui informare i passeggeri, la posizione comune è stata "non più tardi della partenza." Il Parlamento è riuscito a garantire che fosse operata un’importante distinzione: nel caso in cui il contratto sia stipulato in uno Stato membro, le informazioni dovranno essere fornite all'atto della vendita, mentre nel caso in cui sia il punto di partenza ad essere uno Stato membro, tali informazioni dovranno essere fornite prima della partenza. Solo in tutti gli altri casi le informazioni potranno essere fornite "non più tardi della partenza". In aggiunta, è stata fornita una migliore definizione in merito ai requisiti delle informazioni minime ed è stata chiarita l’applicazione degli obblighi degli operatori di viaggi.

La posizione del Consiglio è significativamente cambiata in particolare durante la riunione serale del comitato di conciliazione: in principio, la sua posizione sulla classe B era di un periodo di transizione di 12 anni rispetto ai 4 anni proposti dal Parlamento. L’accordo finale indica la fine del 2018 quale periodo di transizione per la classe B, ossia un periodo di transizione di 6 anni dato che l'attuazione è prevista per il 2012.

Per le classi C e D, il Consiglio ha proposto alla Commissione di presentare una relazione a 15 anni dalla data di attuazione in cui si prenda in considerazione l’estensione del campo di applicazione alle classi C e D. Il Parlamento ha richiesto l'elaborazione di una proposta legislativa entro la data di attuazione. L’accordo finale raggiunto prevede che la Commissione, entro sei mesi dalla data di attuazione (30 giugno 2013), presenti una proposta legislativa per estendere il campo di applicazione alle classi C e D.

Durante la stessa riunione serale dell’8 dicembre il Consiglio ha accettato di includere una data precisa per l'attuazione del regolamento.

V. Conclusione

Visto che l’accordo raggiunto va ben oltre quanto prospettato durante le prime fasi della procedura, la delegazione invita il Parlamento ad approvare il progetto comune in terza lettura.

PROCEDURA

Titolo

Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Riferimenti

(PE-CONS 3724/2008 – C6 0047/2009 – 2005/0241(COD))

Presidente della delegazione: Vicepresidente

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Commissione competente per il merito

  Presidente

TRANPaolo Costa

 

 

Relatore(i)

Paolo Costa

 

Proposta della Commissione

COM(2005)0592 - C6-0057/2006

Prima lettura del PE – Numero P

25.4.2007

P6_TA(2007)0148

Proposta modificata della Commissione

COM(2007)0645

Posizione comune del Consiglio

  Annuncio in Aula

6389/2/2008 – C6-0227/2008

19.6.2008

Posizione della Commissione(art. 251, par. 2, secondo comma, terzo trattino)

 

COM(2008)0375

Seconda lettura del PE – Numero P

24.9.2008

P6_TA(2008)0445

Parere della Commissione(art. 251, par. 2, terzo comma, lettera c))

 

COM(2008)0831

Ricevimento della seconda lettura da parte del Consiglio

10.10.2008

Lettera del Consiglio sulla mancata approvazione degli emendamenti del PE

27.11.2008

Riunioni del comitato di conciliazione

8.12.2008

 

 

 

Votazione della delegazione del PE

8.12.2008

Esito della votazione

+ :

– :

0 :

14

0

0

Membri titolari presenti

Paolo Costa, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Georg Jarzembowski, Anne E. Jensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Rosa Miguélez Ramos, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti

Inés Ayala Sender, Renate Sommer

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti

 

Accordo in sede di comitato di conciliazione

8.12.2008

Accordo con scambio di lettere

 

 

Constatazione, da parte dei copresidenti, dell'approvazione del progetto comune e trasmissione di quest'ultimo al PE e al Consiglio

3.2.2009

Deposito

25.2.2009

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

PROROGHE DEI TERMINI

Termine per la seconda lettura del Consiglio

0.0.0000

Termine per la convocazione del comitato

  Istituzione richiedente – data

0.0.0000[Consiglio] – 0.0.0000

 

Termine per i lavori del comitato

  Istituzione richiedente – data

3.2.2009Parlamento

– 19.1.2009

Termine per l'adozione dell'atto

  Istituzione richiedente – data

0.0.0000[Consiglio] – 0.0.0000