RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

24.3.2009 - (COM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatrice: Caroline Lucas

Procedura : 2008/0198(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0115/2009
Testi presentati :
A6-0115/2009
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

(COM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0644),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0373/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A6-0115/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali.

(1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali e habitat per le comunità locali.

Motivazione

Anche le persone sono coinvolte.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) L'ambiente forestale è un patrimonio prezioso che va protetto, preservato e, ove possibile, ripristinato, con il fine ultimo di mantenere la biodiversità e le funzioni ecosistemiche, di proteggere il clima e di salvaguardare i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali e dipendenti dalla foresta.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Le foreste sono una risorsa economica, la cui coltivazione produce benessere e occupazione. La coltivazione di foreste ha anche effetti positivi sul clima, poiché i prodotti forestali possono sostituire prodotti che consumano maggiore energia.

Motivazione

È importante sottolineare il fatto che la silvicoltura ha anche funzioni positive sotto il profilo sociale ed economico.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) È di grande importanza, segnatamente da un punto di vista climatico, che i subappaltatori che operano sul mercato interno commercializzino solo legname ottenuto legalmente, poiché tale legname garantisce che l'importante funzione delle foreste come pozzi di assorbimento di anidride carbonica non sia perturbata. Inoltre, l'uso di legname ottenuto legalmente come materiale da costruzione, in case di legno, ad esempio, contribuisce a catturare continuativamente il biossido di carbonio.

Motivazione

Non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della funzione della foresta come pozzo di assorbimento di anidride carbonica e sul potenziale dei prodotti forestali per la cattura del biossido di carbonio.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies) La silvicoltura contribuisce in larghissima misura allo sviluppo sociale ed economico nei paesi in via di sviluppo e costituisce la principale fonte di reddito in tali paesi per molte persone. È quindi importante non ostacolare questo sviluppo e questa fonte di reddito e concentrarsi su come promuovere uno sviluppo più sostenibile della silvicoltura in tali regioni.

Motivazione

Non va dimenticato come gran parte della popolazione mondiale dipenda direttamente dalle foreste come fonte di reddito. Le conseguenze di un approccio sbagliato nei confronti del settore forestale nelle regioni più povere del mondo sarebbero devastanti per i loro abitanti. Si deve quindi porre l’accento su uno sviluppo economico e sociale sostenibile della silvicoltura.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) È evidente che le pressioni sulle risorse forestali naturali e la domanda di legname e prodotti del legno sono spesso troppo elevate e che la Comunità deve ridurre il suo impatto sugli ecosistemi forestali indipendentemente da dove se ne manifestino gli effetti.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale, in quanto rappresenta una seria minaccia per le foreste, contribuisce al processo di deforestazione, responsabile di circa il 20% delle emissioni di CO2, minaccia la biodiversità e rischia di compromettere la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste. Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico.

(3) Il disboscamento illegale, congiuntamente alle carenze istituzionali e amministrative nel settore forestale di un numero significativo di paesi produttori di legname, è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Il disboscamento illegale rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di deforestazione e al degrado forestale, responsabile di circa il 20% delle emissioni di CO2, influenza la desertificazione e il processo di formazione di steppe, aumentando l’erosione del suolo e aggravando i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni che ne conseguono, minaccia la biodiversità, danneggia gli habitat delle popolazioni indigene e rischia di compromettere la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste. Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico, spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buon governo, e minaccia le comunità locali che dipendono dalla foresta e i diritti dei popoli indigeni.

Motivazione

La corruzione accelera l'esaurimento delle risorse naturali, in particolare le foreste primarie da cui molte comunità dipendono per la loro sussistenza. Ad esempio, il governo indonesiano ha stimato che le entrate forestali perdute costano alla nazione fino a 4 miliardi di dollari all'anno, circa cinque volte il bilancio annuale del ministero della sanità.

In aggiunta alla tutela della foresta vergine, delle aree boschive, della biodiversità, dell'ecosistema, dell'ambiente e del commercio equo e solidale, e alla lotta contro il cambiamento climatico, l'UE, nelle sue varie direttive, si è anche impegnata a favore della tutela dei diritti umani, del patrimonio culturale, dello sviluppo regionale sostenibile, dello sviluppo rurale sostenibile e della lotta contro la povertà. Tutto ciò dovrebbe riflettersi nella legislazione ed essere formulato esplicitamente.

L'emendamento elenca minacce e fenomeni naturali concreti che sono la conseguenza della deforestazione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Scopo del presente regolamento è di far cessare il commercio nell'UE di legname e prodotti del legno provenienti da attività di taglio illegale e di contribuire ad arrestare la deforestazione e il degrado delle foreste, le connesse emissioni di carbonio e la perdita globale di biodiversità, promuovendo al tempo stesso la crescita economica sostenibile, lo sviluppo umano sostenibile e il rispetto delle popolazioni indigene e locali. Il presente regolamento deve contribuire all'assolvimento degli obblighi e degli impegni contenuti, tra l’altro, nei seguenti atti e documenti:

 

a) la Convenzione sulla diversità biologica del 1992 (CDB);

 

b) la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione del 1973 (CITES);

 

c) gli accordi internazionali sui legni tropicali (ITTA) del 1983, 1994 e 2006;

 

d) la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2002 (UNFCCC);

 

e) la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione del 1994;

 

f) la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992;

 

g) la Dichiarazione di Johannesburg e il Piano d'attuazione quali adottati dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002;

 

h) le proposte d'azione del Gruppo intergovernativo di esperti sulle foreste/ Forum internazionale sulle foreste;

 

i) la dichiarazione di principi della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), giuridicamente non vincolante ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di tutti i tipi di foreste, del 1992;

 

j) l’Agenda 21 quale adottata dall’UNCED nel giugno 1992;

 

k) la risoluzione della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Ungass) "Programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21", del 1997;

 

l) la Dichiarazione del Millennio, del 2000;

 

m) la Carta mondiale della natura, del 1982;

 

n) la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, del 1972;

 

o) il Piano d'azione per l'ambiente umano, del 1972, le proposte del Gruppo intergovernativo di esperti sulle foreste approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua Sessione speciale del 1997;

 

p) la risoluzione 4/2 del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste;

 

r) la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, del 1979.

 

s) la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), del 2003.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente1, ha individuato come azioni prioritarie l’esame della possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente e il proseguimento dell'attiva partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'attuazione delle risoluzioni e degli accordi a livello mondiale e regionale sulle questioni concernenti le foreste.

 

1 GU L 242, del 10.9.2002, pag. 1.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio.

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio e per contribuire al più ampio obiettivo di una gestione sostenibile delle risorse forestali.

Motivazione

L'aggiunta completa la formulazione originaria del piano d'azione FLEGT (COM(2003)251).

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il Consiglio e il Parlamento europeo, riconoscendo la necessità che la Comunità contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale, hanno accolto con favore tale comunicazione.

(5) Il Consiglio e il Parlamento europeo, riconoscendo la necessità che la Comunità contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale e per sostenere il disboscamento legale sostenibile nel quadro dello sviluppo sostenibile, della gestione sostenibile delle foreste e della lotta contro la povertà, nonché dell'uguaglianza sociale e della sovranità nazionale, hanno accolto con favore tale comunicazione.

Motivazione

L'Unione europea ha il dovere di proteggere e sostenere i produttori responsabili che rispettano i requisiti di legalità e sostenibilità. Tale aspetto è complementare alle azioni intese ad arrestare gli scambi commerciali con i produttori illegali in tutto il mondo.

Quest'aggiunta fa riferimento alla formulazione originaria delle conclusioni del Consiglio Agricoltura dell'ottobre 2003.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) La Comunità dovrebbe inoltre insistere, nel quadro dei colloqui bilaterali con i maggiori paesi consumatori di legname, quali Stati Uniti, Cina, Russia e Giappone, affinché si tengano discussioni sul problema del disboscamento illegale, si raggiunga una convergenza su obblighi adeguati e armonizzati per gli operatori sui rispettivi mercati del legname e si istituisca un sistema indipendente di allerta e registrazione dei disboscamenti illegali su scala globale, costituito ad esempio da Interpol e da un organismo ad hoc delle Nazioni Unite, che beneficerebbe delle ultime tecnologie di rilevamento satellitare.

Motivazione

I maggiori paesi importatori e produttori di legname a livello internazionale hanno il dovere di collaborare e di utilizzare tutti gli strumenti politici, giuridici e tecnologici per contrastare il disboscamento illegale. Senza un coordinamento internazionale pochi paesi sono disposti a limitare, su base volontaria, le proprie possibilità di esportare o importare legname.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Gli operatori di paesi con foreste di importanza internazionale dal punto di vista ecologico dovrebbero avere una responsabilità particolare per uno sfruttamento sostenibile del legname.

Motivazione

Obblighi di buona condotta dovrebbero essere imposti in primo luogo agli operatori dei paesi con ampie zone boschive che costituiscono i "polmoni verdi" del mondo e contribuiscono in modo significativo alla lotta contro il riscaldamento climatico.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Data la notevole portata e urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, integrare e rafforzare l'iniziativa VPA e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

(7) Data la notevole portata e urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio, ridurre l’impatto della Comunità sugli ecosistemi forestali, integrare e rafforzare l'iniziativa VPA e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla riduzione della povertà, alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Sulla base del principio dell’azione preventiva, tutti i soggetti che intervengono nella filiera di approvvigionamento dovrebbero condividere la responsabilità di eliminare il rischio che vengano messi a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno di provenienza illegale;

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con la Comunità e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale. È opportuno inoltre tenere presente che, nel quadro del sistema di licenze FLEGT, solo il legname e i prodotti del legno ottenuti in conformità della pertinente legislazione nazionale sono esportati verso la Comunità. A tal fine i prodotti elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e originari dei paesi partner di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, dovrebbero essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi con tale regolamento e le eventuali disposizioni di esecuzione.

(8) È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con la Comunità e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale. È opportuno inoltre tenere presente che, nel quadro del sistema di licenze FLEGT, solo il legname e i prodotti del legno ottenuti in conformità della pertinente legislazione nazionale sono esportati verso la Comunità. A tal fine i prodotti elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e originari dei paesi partner di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, dovrebbero essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi con tale regolamento e le eventuali disposizioni di esecuzione. I principi enunciati nei VPA, in particolare per quanto riguarda la definizione di “legname di provenienza legale”, devono comprendere e garantire la gestione sostenibile delle foreste, il mantenimento della biodiversità, la protezione delle comunità che dipendono dalla foresta e delle popolazioni indigene e la salvaguardia dei diritti di dette comunità e popolazioni.

Motivazione

In aggiunta alla tutela della foresta vergine, delle aree boschive, della biodiversità, dell'ecosistema, dell'ambiente e del commercio equo e solidale, nonché alla lotta contro il cambiamento climatico, l'UE, nelle sue varie direttive, si è anche impegnata a favore della tutela dei diritti umani, del patrimonio culturale, dello sviluppo regionale sostenibile, dello sviluppo rurale sostenibile e della lotta contro la povertà. Tutto ciò dovrebbe riflettersi nella legislazione ed essere formulato esplicitamente.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali.

(10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali. Il rafforzamento dei requisiti e degli obblighi e il potenziamento degli strumenti giuridici atti a perseguire la proprietà e la vendita di legname e di prodotti del legno illegali da parte di operatori sul mercato dell'UE sono tra le soluzioni più efficaci per dissuadere gli operatori dall’intrattenere rapporti commerciali con fornitori illegali.

Motivazione

L'approccio del regolamento deve essere più chiaro e specifico per quanto riguarda le misure intese a limitare l'immissione e il commercio di legname illegale sul mercato. Solo una combinazione di incentivi e di misure deterrenti può realmente incitare un operatore a non scegliere un fornitore illegale con sede in un paese terzo.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno prendere come base la legislazione del paese di produzione.

(11) In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno prendere come base primaria la legislazione del paese di produzione. L'applicazione di criteri di legalità deve comportare un’ulteriore considerazione delle norme internazionali, comprese, tra l'altro, quelle dell'Organizzazione africana per il legno, dell'Organizzazione internazionale per il legno tropicale, del Processo di Montreal su criteri e indicatori per la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste temperate e boreali e del Processo paneuropeo per le foreste su criteri e indicatori per la gestione sostenibile delle foreste. Essa deve contribuire all'attuazione di impegni, principi e raccomandazioni internazionali, tra cui quelli riguardanti la mitigazione del cambiamento climatico, la riduzione della biodiversità, l’alleviamento della povertà, la riduzione della desertificazione e la tutela e promozione dei diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali e dipendenti dalla foresta. Il paese produttore di legname deve fornire un inventario della totalità delle operazioni di disboscamento legale, compresi i dettagli delle specie arboree e la produzione massima di legname.

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 5 del progetto di relazione.

Disporre di cifre esatte quanto al disboscamento legale dovrebbe costituire un requisito di minima in tutti i paesi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Molti prodotti del legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima commercializzazione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare alle disposizioni del presente regolamento solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato e non tutti gli operatori attivi nella catena di distribuzione.

(12) Molti prodotti del legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima commercializzazione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno che solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legname e prodotti del legno sul mercato e non tutti gli operatori attivi nella catena di distribuzione siano soggetti all'obbligo di istituire un sistema completo di misure e procedure (il sistema della dovuta diligenza) per ridurre al minimo il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale. Tutti gli operatori nella catena di approvvigionamento dovrebbero, tuttavia, sottostare al divieto generale di mettere a disposizione sul mercato legname o prodotti del legno provenienti da fonti illegali e devono esercitare dovuta cautela a tal fine.

Motivazione

Sostituisce l’emendamento 6 del progetto di relazione. Chiarimento.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis. Tutti gli operatori (commercianti e produttori) delle catene di approvvigionamento del legno e dei prodotti del legno sul mercato europeo devono indicare chiaramente sui prodotti offerti la fonte o il fornitore da cui proviene il legname.

Motivazione

Tutti gli operatori della catena di approvvigionamento sono tenuti a rispettare il divieto di commercializzazione del legname ottenuto in modo illegale e/o irresponsabile. Per quanto riguarda la tracciabilità, deve essere chiaro chi è il fornitore del legname, in modo tale da poter sempre verificare l’origine del legname da cui sono ricavati i prodotti.

Gli operatori che portano per primi i prodotti sul mercato, tuttavia, devono rispettare norme più particolareggiate, perché essi determinano il legname che arriva sul mercato europeo.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L'obiettivo generale della sostenibilità da raggiungere mediante la promozione di criteri di sostenibilità resta una delle priorità della Comunità. Alla luce di tale obiettivo e al fine di ridurre gli oneri degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità di cui alla direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali prodotti.

soppresso

Motivazione

Questo regolamento deve coprire tutti i prodotti che potrebbero contenere legno di provenienza illegale. Escludere i prodotti soggetti a "criteri di sostenibilità" dall'obbligo di provenienza legale implica che legalità e sostenibilità possano escludersi a vicenda, mentre la legalità deve essere un presupposto di base della sostenibilità.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Nell’applicare il presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri devono prestare speciale attenzione alla particolare vulnerabilità e alla limitatezza delle risorse delle piccole e medie imprese (PMI). È estremamente importante che tali imprese non vengano gravate da norme complicate che ne ostacolano lo sviluppo. La Commissione dovrebbe, quindi, per quanto possibile e sulla base dei meccanismi e dei principi fissati nel prossimo Small Business Act, elaborare sistemi semplificati per quanto riguarda gli obblighi delle PMI ai sensi del presente regolamento, senza metterne a repentaglio l’oggetto e lo scopo, e offrire a tali imprese alternative valide per operare in linea con la normativa comunitaria.

Motivazione

In sede di elaborazione e di adozione di misure di applicazione di un sistema di dovuta diligenza, la Commissione deve tenere conto delle risorse e capacità limitate di cui dispongono le piccole e medie imprese per quanto riguarda la partecipazione a meccanismi di controllo ampi spesso complessi. Pertanto, nella misura del possibile, senza rischiare di compromettere l’oggetto e lo scopo del regolamento, la Commissione dovrebbe tenere particolarmente conto della speciale posizione di queste imprese e conseguentemente offrire alternative semplificate ma altrettanto valide.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La filiera del legno riveste notevole importanza per l'economia della Comunità. Le associazioni degli operatori sono soggetti importanti della filiera perché ne rappresentano gli interessi su larga scala e interagiscono con tutta una serie di soggetti interessati. Le associazioni hanno inoltre le competenze e la capacità di analizzare la legislazione pertinente e di aiutare i loro membri a conformarvisi, a condizione che non facciano uso di queste competenze per acquisire una posizione dominante sul mercato. Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato norme per la realizzazione di sistemi di dovuta diligenza. L'elenco degli organismi riconosciuti sarà reso pubblico e in questo modo si consentirà il riconoscimento degli organismi di controllo ivi figuranti da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

(16) Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche, è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato norme adeguate ed efficaci per la realizzazione di sistemi di dovuta diligenza. L'elenco degli organismi riconosciuti sarà reso pubblico.

Motivazione

Semplificazione (prima parte). Dovrebbero essere riconosciuti gli sforzi di organizzazioni che hanno adottato tutte le misure atte a garantire l'efficacia e la credibilità dei sistemi di dovuta diligenza.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone prassi, l'Unione europea dovrebbe incoraggiare le suddette organizzazioni a cooperare con le organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani per supportare i sistemi di dovuta diligenza e il loro monitoraggio.

Motivazione

Affinché si ottemperi in modo credibile ai requisiti imposti dal presente regolamento e dalle buone prassi, le ONG non commerciali pertinenti (organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani) devono essere associate agli organismi di monitoraggio sopra menzionati.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) È necessario che le autorità competenti verifichino il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento e che effettuino al tal fine controlli ufficiali e richiedano agli operatori di adottare misure correttive laddove necessario.

(17) È necessario che le autorità competenti verifichino il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento e che effettuino al tal fine controlli ufficiali, fra cui controlli doganali, e richiedano agli operatori di adottare misure correttive laddove necessario.

Motivazione

La natura trasfrontaliera del problema va evidenziata. Si potrebbero prendere misure fin da ora per garantire che non sia immesso sul mercato interno dell’Unione legname tagliato illegalmente.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legno ottenuto illegalmente, è opportuno che le autorità pubbliche collaborino tra di loro e con le autorità amministrative di paesi terzi e/o con la Commissione.

 

 

(19) Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legno ottenuto illegalmente, è opportuno che le autorità pubbliche collaborino tra di loro, con le organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani e con le autorità amministrative di paesi terzi e/o con la Commissione.

Motivazione

Affinché si ottemperi in modo credibile ai requisiti imposti dal presente regolamento e dalle buone prassi, le ONG non commerciali pertinenti (organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani) devono essere associate agli organismi di monitoraggio sopra menzionati. Tra le parti interessate non rientrano soltanto gli operatori.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per consentire agli operatori e alle autorità competenti di prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno che esso si applichi due anni dopo la sua entrata in vigore.

soppresso

Motivazione

La questione della regolamentazione del disboscamento illegale è discussa da molti anni. È assolutamente necessario che la legislazione entri in vigore quanto prima possibile per non ritardare ulteriormente le tanto necessarie e urgenti misure di protezione delle foreste minacciate.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis) Lo sviluppo nel campo della silvicoltura sostenibile è un processo continuo, ragion per cui è opportuno che il presente regolamento sia valutato, aggiornato e modificato con periodicità regolare sulla scorta dei risultati delle nuove ricerche. La Commissione dovrebbe pertanto analizzare regolarmente i più recenti dati di ricerca e sviluppo disponibili e presentare le conclusioni delle sue analisi e le proposte di modifica in una relazione al Parlamento europeo.

Motivazione

Se il regolamento deve continuare ad essere efficace e coerente con una silvicoltura sostenibile, occorre esaminarlo ed aggiornarlo regolarmente.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 ter) Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti forestali, è necessario che la Commissione analizzi sistematicamente l'impatto del presente regolamento. Si dovrà tener conto in particolare delle implicazioni del regolamento per le PMI che operano nel mercato interno comunitario. La Commissione dovrebbe pertanto con periodicità regolare effettuare uno studio e un'analisi dell’impatto del regolamento sul mercato interno, con specifico riguardo alle PMI, e sulla gestione forestale sostenibile. La Commissione dovrebbe in seguito presentare al Parlamento europeo una relazione contenente la sua analisi, le sue conclusioni e le proposte di intervento.

Motivazione

Se il regolamento deve continuare ad essere efficace e coerente con una silvicoltura sostenibile, occorre esaminarlo ed aggiornarlo regolarmente.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Oggetto

Oggetto e obiettivo

Motivazione

Emendamenti 9, 91 e 92 (altre parti degli emendamenti 91 e 92 coperte dagli emendamenti di compromesso 1 e 2 e dall’emendamento 16 del relatore).

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno.

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano o mettono a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno.

 

Gli operatori provvedono affinché siano messi a disposizione sul mercato solo legname e prodotti del legno di provenienza legale.

 

Gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno utilizzano un sistema di dovuta diligenza.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "legname e prodotti del legno": il legname e i prodotti del legno riportati in allegato, con l'eccezione del legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità di cui alla direttiva XX/XX/CE;

a) "legname e prodotti del legno": il legname e i prodotti del legno riportati in allegato, senza eccezioni;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) “messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di legname e prodotti del legno sul mercato comunitario per la distribuzione o l'uso nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Motivazione

Per distinguere tra gli operatori che devono applicare un sistema completo di dovuta diligenza e tutti gli altri attori della catena d'approvvigionamento, occorrono due definizioni distinte di "commercializzazione" e “messa a disposizione sul mercato”. I due concetti sono definiti separatamente nel "quadro comune per la commercializzazione dei prodotti" (decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008); pertanto, per coerenza, si usa qui la stessa formulazione.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "commercializzazione": l'immissione per la prima volta sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di legname e prodotti del legno destinati alla distribuzione o all'uso sul mercato comunitario nell'ambito di un'attività commerciale;

b) “commercializzazione”: la prima messa a disposizione di legname e prodotti del legno sul mercato comunitario; la successiva trasformazione o distribuzione di legname non costituisce "commercializzazione";

Motivazione

Per distinguere tra gli operatori che devono applicare un sistema completo di dovuta diligenza e tutti gli altri attori della catena d'approvvigionamento, occorrono due definizioni distinte di "commercializzazione" e “messa a disposizione sul mercato”. I due concetti sono definiti separatamente nel "quadro comune per la commercializzazione dei prodotti" (decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008); pertanto, per coerenza, si usa qui la stessa formulazione.

Una volta immesso il legname sul mercato, con sufficienti garanzie che il rischio di disboscamento illegale è stato ridotto al minimo, non è più necessario richiedere ulteriori certificazioni a valle della filiera.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "operatore": una persona fisica o giuridica che commercializza legname o prodotti del legno;

(c) "operatore": una persona fisica o giuridica che commercializza o mette a disposizione sul mercato legname o prodotti del legno;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) “rischio”: una funzione della probabilità che legname o prodotti del legno di provenienza illegale siano oggetto di importazione, esportazione o commercio nel territorio della Comunità, e della gravità di tale evento;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "gestione del rischio": una serie di misure e procedure messe in atto dagli operatori per minimizzare il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale;

e) "gestione del rischio": l’identificazione sistematica dei rischi e l’applicazione di una serie di misure e procedure per minimizzare il rischio di commercializzare legname e prodotti del legno di provenienza illegale;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) "legislazione applicabile": la legislazione del paese di produzione che disciplina la gestione e la conservazione delle foreste e la produzione del legname, come pure la legislazione in materia di commercio di legname e prodotti del legno connesse alla conservazione e gestione delle foreste e alla produzione di legname;

f) "legislazione applicabile": la legislazione nazionale, regionale o internazionale, in particolare quella concernente la conservazione della diversità biologica, la gestione delle foreste, i diritti di utilizzo delle risorse e la riduzione al minimo degli impatti ambientali negativi; essa deve tener conto anche dei diritti di proprietà, dei diritti delle popolazioni indigene, della legislazione del lavoro e della legislazione sociale, delle imposte, dei dazi doganali su importazioni ed esportazioni e delle percentuali sugli utili o dei diritti connessi con la produzione, il trasporto e la distribuzione;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) "gestione sostenibile delle foreste": la gestione e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni boscosi, in un modo e a un'intensità tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la capacità di svolgere, attualmente e in futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti, a livello locale, nazionale e mondiale, senza causare pregiudizio ad altri ecosistemi;

Motivazione

Definizione tratta dal regolamento (CE) n. 2494/2000, articolo 2, punto 3.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "organismo di controllo": una persona giuridica o un'associazione o federazione che presuppongono l'adesione degli operatori, dotate della capacità giuridica di controllare e garantire che gli operatori che hanno ottenuto la pertinente certificazione applicano i sistemi di dovuta diligenza.

h) "organismo di controllo": una persona giuridica o un'associazione che presuppone l'adesione degli operatori, dotata della capacità giuridica e della competenza adeguata per controllare e garantire che gli operatori che hanno ottenuto la pertinente certificazione applichino i sistemi di dovuta diligenza, e giuridicamente indipendente rispetto agli operatori cui rilascia la certificazione.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)" tracciabilità": la possibilità di rintracciare e seguire il percorso del legname o dei prodotti del legno attraverso tutte le fasi della produzione, lavorazione e distribuzione.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafi 1, 2 e 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza per minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato comunitario legname e prodotti del legno di provenienza illegale. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure indicato di seguito come "sistema della dovuta diligenza".

1. Gli operatori assicurano di commercializzare o mettere a disposizione sul mercato soltanto legname e prodotti del legno di provenienza legale.

2. Gli operatori mettono a punto un sistema di dovuta diligenza contenente gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o utilizzano un sistema di dovuta diligenza elaborato da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. Gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno mettono a punto un sistema di dovuta diligenza contenente gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o utilizzano un sistema di dovuta diligenza elaborato da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

 

La supervisione legislativa nazionale in vigore e qualsiasi catena volontaria di meccanismi di custodia rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.

 

2 bis. Lungo l’intera catena di approvvigionamento gli operatori che mettono a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno sono in grado di:

 

i) identificare l’operatore che ha fornito il legname e i prodotti del legno e l’operatore al quale il legname e i prodotti del legno sono stati forniti;

 

ii) fornire su richiesta informazioni concernenti il nome della specie, il paese o i paesi di produzione e, ove possibile, la concessione d’origine;

 

iii) controllare, ove necessario, che l’operatore che ha commercializzato il legname e i prodotti del legno abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente regolamento.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera –a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) assicura che sul mercato siano commercializzati solo legname e prodotti del legno di provenienza legale, mediante il ricorso da parte dell’organismo di controllo di un sistema di tracciabilità e di verifica di terzi;

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) garantisce l'accesso alle seguenti informazioni sul legname e i prodotti del legno commercializzati dall'operatore:

a) comprende misure per accertare:

i) la descrizione;

i) il paese d’origine, la foresta d’origine e, ove possibile, la concessione di taglio;

ii) il paese di produzione;

ii) il nome della specie, compresa la denominazione scientifica;

iii) il volume e/o il peso;

iii) il valore

iv) se del caso, il nominativo dell'operatore che ha fornito il legname o i prodotti del legno;

iv) il volume e/o il peso;

v) le informazioni sul rispetto delle disposizioni della legislazione applicabile;

v) la legalità della raccolta del legname o del legno contenuto nei prodotti derivati;

 

vi) il nominativo e l’indirizzo dell'operatore che ha fornito il legname e i prodotti del legno;

 

vii) la persona fisica o giuridica responsabile della raccolta del legname;

 

viii) l’operatore al quale sono stati forniti il legname e i prodotti del legno;

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Queste misure sono supportate da documentazione adeguata conservata in una banca dati dall’operatore o dall’organismo di controllo.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) prevede una procedura di gestione del rischio e

b) prevede una procedura di gestione del rischio che consiste nei seguenti elementi:

 

i) identificazione sistematica dei rischi, tra l’altro mediante la raccolta di dati e informazioni e il ricorso a fonti internazionali, comunitarie o nazionali;

 

ii) applicazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi;

 

iii) fissazione di procedure da espletare regolarmente per verificare l’efficace funzionamento delle misure di cui ai punti (i) e (ii) e per il loro riesame ove necessario;

 

iv) elaborazione di documenti per dimostrare l’effettiva applicazione delle misure di cui ai punti da (i) e (iii).

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo. La Commissione stabilisce, in particolare, i criteri per valutare se sussista il rischio che siano commercializzati legname e prodotti del legno prodotti illegalmente.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme e un'effettiva osservanza da parte degli operatori. La Commissione stabilisce, in particolare, i criteri per valutare se sussista il rischio che siano commercializzati legname e prodotti del legno prodotti illegalmente. Nel far ciò, la Commissione tiene segnatamente conto della particolare posizione e capacità delle PMI e, per quanto possibile, offre a dette imprese alternative adattate e semplificate ai sistemi di notifica e controllo in modo che tali sistemi non risultino troppo gravosi.

 

Sulla base di fattori correlati al tipo di prodotto, alla fonte o alla complessità della catena di approvvigionamento, talune categorie di legname e di prodotti del legno o di fornitori sono considerate “ad alto rischio” e richiedono da parte degli operatori obblighi supplementari di dovuta diligenza.

 

Gli obblighi supplementari di dovuta diligenza possono tra l’altro includere:

– la richiesta di documenti, dati e informazioni aggiuntivi;

– la richiesta di verifiche effettuate da terzi.

 

Il legname e i prodotti del legno provenienti da

 

– zone di conflitto o paesi/regioni coperti da un divieto del Consiglio di sicurezza dell'ONU di esportare legname,

 

– paesi riguardo ai quali si dispone di informazioni coerenti e affidabili concernenti considerevoli inadempienze in materia di gestione forestale, un basso livello di applicazione della legislazione forestale o un livello elevato di corruzione,

 

– paesi riguardo ai quali le statistiche dell’Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) mostrano una diminuzione delle aree boschive,

 

– forniture per le quali clienti o parti esterne hanno messo a disposizione informazioni su potenziali irregolarità corroborate da prove affidabili e non smentite da indagini,

 

sono considerati ad “alto rischio” dagli operatori ai sensi del presente regolamento.

 

La Commissione mette a disposizione un registro delle fonti o dei fornitori di legname e prodotti del legno ad alto rischio.

Motivazione

Il sistema della dovuta diligenza a cui gli operatori devono attenersi può essere attuato in modo efficace solo se gli operatori, specie quelli che operano con fornitori lontani all'estero, capiscono chiaramente i propri obblighi e sono realmente in grado di rispettarli in modo effettivo e in tempo utile.

In sede di elaborazione e di adozione di misure di applicazione di un sistema di dovuta diligenza, la Commissione deve tenere conto delle risorse e capacità limitate di cui dispongono le piccole e medie imprese per quanto riguarda la partecipazione a meccanismi di controllo ampi e spesso complessi. Pertanto, nella misura del possibile, senza rischiare di compromettere l’oggetto e lo scopo del regolamento, la Commissione dovrebbe tenere particolarmente conto della speciale posizione di queste imprese e conseguentemente offrire alternative semplificate ma altrettanto valide.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le pertinenti parti interessate sono consultate prima dell’adozione di ulteriori misure di applicazione.

Motivazione

Viene aggiunto questo comma per assicurare che i soggetti interessati siano consultati in ogni processo decisionale.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ai singoli Stati membri non viene impedito, riguardo all’accesso al mercato del legname e dei prodotti del legno, di stabilire requisiti più rigorosi per la produzione e l’origine del legname rispetto a quelli contemplati nel presente regolamento per quanto concerne la sostenibilità, la protezione dell'ambiente, la conservazione della biodiversità e dell’ecosistema, la protezione degli habitat delle comunità locali, la protezione delle comunità dipendenti dalle foreste, la protezione e i diritti delle popolazioni indigene e i diritti umani.

Motivazione

Oltre alla protezione della foresta vergine, delle aree boschive, della biodiversità, degli ecosistemi e dell’ambiente, e oltre alla promozione del commercio equo e alla lotta al cambiamento climatico, nelle sue varie direttive l’UE si è anche impegnata a favore della protezione dei diritti umani, della protezione del patrimonio culturale, dello sviluppo regionale sostenibile e della lotta alla povertà. Tutto ciò dovrebbe riflettersi nella legislazione ed essere formulato esplicitamente.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Etichettatura

 

Gli Stati membri provvedono a che entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento tutto il legname e i prodotti del legno commercializzati e messi a disposizione sul mercato siano etichettati riportando, se del caso, le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2 bis.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti riconoscono gli organismi di controllo che ne fanno domanda e possiedono i seguenti requisiti:

1. La Commissione, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2 bis, riconosce quale organismo di controllo un ente privato o pubblico che abbia istituito un sistema di dovuta diligenza contenente gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

 

1 bis. Gli enti pubblici che richiedono il riconoscimento di cui al paragrafo 1 ottemperano ai seguenti requisiti:

a) sono dotati di personalità giuridica;

a) sono dotati di personalità giuridica;

 

a bis) sono disciplinati dal diritto pubblico;

b) hanno elaborato un sistema di dovuta diligenza che contiene gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b) sono stati istituiti per espletare funzioni particolari riguardanti il settore forestale;

 

b bis) sono finanziati per la maggior parte da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

c) obbligano gli operatori cui rilasciano la pertinente certificazione ad applicare i propri sistemi di dovuta diligenza;

c) obbligano gli operatori cui rilasciano la pertinente certificazione ad applicare i propri sistemi di dovuta diligenza;

d) si avvalgono di un meccanismo di controllo per assicurare che gli operatori da essi certificati per l'uso dei sistemi di dovuta diligenza utilizzino effettivamente tali sistemi;

d) si avvalgono di un meccanismo di controllo per assicurare che gli operatori da essi certificati per l'uso dei sistemi di dovuta diligenza utilizzino effettivamente tali sistemi;

e) adottano le opportune misure disciplinari nei confronti degli operatori certificati che non rispettino il sistema della dovuta diligenza dell'organismo di controllo.

e) adottano le opportune misure disciplinari nei confronti degli operatori certificati che non rispettino il loro sistema della dovuta diligenza; le misure disciplinari includono la trasmissione della questione alla competente autorità nazionale;

 

e bis) non hanno alcun conflitto di interessi con le autorità competenti.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Gli enti privati che chiedono il riconoscimento di cui al paragrafo 1 ottemperano ai seguenti requisiti:

 

a) sono dotati di personalità giuridica;

 

b) sono disciplinati dal diritto privato;

 

c) sono dotati di adeguata competenza;

 

d) sono giuridicamente indipendenti dagli operatori da essi certificati;

 

e) gli operatori da essi certificati sono tenuti a osservare gli articoli di associazione dell’ente per utilizzarne i sistemi di dovuta diligenza;

 

f) si avvalgono di un meccanismo di controllo per assicurare che gli operatori da essi certificati per l'uso dei sistemi di dovuta diligenza utilizzino effettivamente tali sistemi;

 

g) prendono le appropriate misure disciplinari nei confronti di qualsiasi operatore certificato che non osservi il loro sistema di dovuta diligenza; le misure disciplinari includono la trasmissione della questione alla competente autorità nazionale.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Unitamente alla domanda di riconoscimento, l'organismo di controllo trasmette all'autorità competente le seguenti informazioni:

2. Unitamente alla domanda di riconoscimento, l'organismo di controllo trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a) il proprio statuto;

a) il proprio statuto;

b) i nominativi delle persone autorizzate a operare in suo nome;

b) i nominativi delle persone autorizzate a operare in suo nome;

 

b bis) la documentazione atta a dimostrare le sue competenze specifiche;

c) una descrizione dettagliata del proprio sistema di dovuta diligenza.

c) una descrizione dettagliata del proprio sistema di dovuta diligenza.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità competenti decidono in merito al riconoscimento di un organismo di controllo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento da parte di tale organismo.

3. Conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2 bis, la Commissione decide in merito al riconoscimento di un organismo di controllo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento da parte di tale organismo o di una raccomandazione da parte dell’autorità competente di uno Stato membro ai fini del riconoscimento dell’organismo in questione.

 

La decisione di concedere il riconoscimento a un organismo di controllo deve essere comunicata dalla Commissione all’autorità competente dello Stato membro che ha giurisdizione su quell’organismo, unitamente a una copia della richiesta, entro 15 giorni dalla data della decisione.

Dette autorità eseguono i controlli con cadenza regolare per assicurarsi che gli organismi di controllo rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1.

Le autorità competenti dello Stato membro eseguono i controlli, incluse verifiche sul campo, con cadenza regolare, o in base a indicazioni comprovate di terzi, per assicurarsi che gli organismi di controllo rispettino i requisiti di cui al paragrafo 1. Le relazioni concernenti i controlli sono rese pubbliche.

 

Se a seguito dei suddetti controlli le autorità competenti accertano che gli organismi di controllo non osservano i requisiti di cui al paragrafo 1, ne informano immediatamente la Commissione, cui trasmettono tutte le relative prove al riguardo.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 5 – Paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità competenti revocano il riconoscimento di un organismo di controllo se hanno accertato che quest'ultimo non rispetta più i requisiti di cui al paragrafo 1.

4. In conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2 bis, la Commissione revoca il riconoscimento di un organismo di controllo se ha accertato che quest'ultimo non rispetta più i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis o 1 e 1 ter.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 5 – Paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le autorità competenti comunicano alla Commissione entro due mesi la decisione di concedere, rifiutare o revocare il riconoscimento di un organismo di controllo.

5. Le autorità competenti comunicano alla Commissione entro due mesi la decisione di raccomandare la concessione, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di qualunque organismo di controllo.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione pubblica l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dalle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, e sul proprio sito web e lo aggiorna periodicamente.

La Commissione pubblica l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, e sul proprio sito web e lo aggiorna periodicamente.

Motivazione

L’adozione della decisione mediante procedura di comitatologia piuttosto che da parte dei diversi Stati membri assicurerà l’uniformità delle norme di riconoscimento degli organismi di controllo in tutta l’UE.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Misure di controllo

Misure di controllo e verifica

1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 4, paragrafo 1.

1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 2 bis, e all'articolo 4, paragrafo 1.

 

1 bis. I controlli sono effettuati secondo un piano annuale e/o sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, o ogniqualvolta l'autorità competente dello Stato membro sia in possesso di informazioni che mettono in dubbio l’osservanza da parte dell’operatore dei requisiti dei sistemi della dovuta diligenza di cui al presente regolamento.

 

1 ter. I controlli possono includere, tra l'altro:

 

a) l’esame dei sistemi tecnici e gestionali e delle procedure di dovuta diligenza e di valutazione dei rischi di cui si avvalgono gli operatori;

 

b) l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure;

 

c) controlli a campione, incluse verifiche sul campo.

 

1 quater. Le autorità competenti dispongono di un sistema di tracciabilità affidabile per seguire i percorsi dei prodotti del legno soggetti a commercio internazionale nonché di sistemi di controllo pubblici per valutare la prestazione degli operatori nel conformarsi ai loro obblighi e per aiutarli a individuare i fornitori di legname e di prodotti derivati ad alto rischio.

2. Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

2. Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai locali e la presentazione di documentazione o registri.

3. In esito ai controlli di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono chiedere agli operatori di adottare misure correttive.

3. Se, in esito ai controlli di cui al paragrafo 1, si presume che l’operatore abbia violato gli obblighi di cui all’articolo 3, le autorità competenti possono, a norma della propria legislazione nazionale, avviare un'indagine completa della violazione e, conformemente al diritto nazionale e a seconda della gravità della violazione, adottare misure immediate che possono tra l’altro comprendere:

 

a) la cessazione immediata delle attività commerciali; nonché

 

b) il sequestro del legname e dei prodotti del legno.

 

3 bis. Qualsiasi misura immediata adottata dalle autorità competenti è di natura tale da impedire la continuazione della violazione in questione e da consentire alle autorità competenti di completare le proprie indagini.

 

3 ter. Qualora le autorità competenti trovino che sul piano tecnico e gestionale i sistemi e le procedure di dovuta diligenza e di valutazione del rischio non siano sufficienti, esse impongono all’operatore di adottare misure correttive.

Motivazione

Il regolamento non prevede strumenti che consentano realmente alle autorità nazionali responsabili di rispondere alle richieste di verifica per ogni operatore. Occorre potenziare i loro strumenti di controllo e di supervisione del commercio di legname.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Registrazione dei controlli

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dove indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e le eventuali misure correttive che devono essere adottate. I registri dei controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di 10 anni.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Una sintesi del contenuto dei registri di cui al paragrafo 1 è resa pubblica come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

2. I registri di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici su Internet come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare le modalità di pubblicazione delle informazioni in questione.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – Paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti si scambiano informazioni sui risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento.

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento. Tali autorità sono dotate di poteri sufficienti per attuare il presente regolamento monitorandone l'applicazione, indagando sulle presunte violazioni in cooperazione con i servizi doganali e segnalando le violazioni alle autorità giudiziarie in tempo utile.

Motivazione

Per attuare il presente regolamento in tutti i suoi aspetti, le autorità nazionali devono avere i poteri necessari per seguire l'intero processo volto a impedire che il legname proveniente da disboscamenti o coltivazioni illegali entri sul mercato comunitario. Ciò comprende la cooperazione con le autorità nazionali doganali, di polizia e giudiziarie.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – Paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti.

2. La Commissione pubblica su Internet l'elenco delle autorità competenti. L'elenco è tenuto aggiornato.

Motivazione

L'emendamento è volto a precisare le modalità con cui le informazioni devono essere rese pubbliche.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Motivazione

Emendamento 45 (ai fini della coerenza con il fatto che è la Commissione a riconoscere gli organismi di controllo).

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Sviluppo dei requisiti di sostenibilità

 

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio concernente una norma comunitaria per tutto il legname e i prodotti del legno provenienti da foreste naturali al fine di conseguire i più elevati requisiti di sostenibilità.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 ter

 

Gruppo consultivo

 

1. È istituito un gruppo consultivo composto da rappresentanti delle parti interessate, comprendente, tra l’altro, rappresentanti della filiera foresta-legno, dei proprietari di foreste, di organizzazioni non governative e di associazioni di consumatori, e presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

2. I rappresentanti di Stati membri possono partecipare alle riunioni, di propria iniziativa o su invito del gruppo consultivo.

 

3. Il gruppo consultivo stabilisce un proprio regolamento che viene pubblicato sul sito web della Commissione.

 

4. La Commissione fornisce il supporto tecnico e logistico necessario al gruppo consultivo e provvede alle attività di segreteria delle sue riunioni.

 

5. Il gruppo consultivo esamina e formula pareri su questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo consultivo o del comitato.

 

6. La Commissione trasmette i pareri del gruppo consultivo al comitato.

Motivazione

Per consentire un’efficace applicazione del regolamento e per assicurare buone comunicazioni fra tutte le parti in causa, deve essere creato un gruppo consultivo che può essere consultato dal Comitato legno.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può modificare l'elenco del legname e dei prodotti del legno di cui all'allegato, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, degli usi finali e dei processi di produzione.

La Commissione può accrescere l'elenco del legname e dei prodotti del legno di cui all'allegato, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, degli usi finali e dei processi di produzione.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste possono essere penali o amministrative, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e, se del caso, fra l’altro includono:

 

i) sanzioni pecuniarie commisurate:

 

– al grado del danno ambientale;

 

– al valore dei prodotti del legno interessati dalla violazione;

 

– alle perdite fiscali e al danno economico causati dalla violazione;

 

ii) il sequestro del legname e dei prodotti derivati;

 

iii) il divieto temporaneo di commercializzazione del legname e dei prodotti del legno.

In caso di procedimenti giudiziari pendenti, gli operatori sospendono l’approvvigionamento di legname e dei prodotti del legno provenienti dalle zone in questione.

 

Le sanzioni pecuniarie rappresentano almeno cinque volte il valore dei prodotti del legno ottenuti commettendo una violazione grave. Nel caso di una violazione grave ripetuta in un periodo di cinque anni, le sanzioni pecuniarie aumentano progressivamente fino ad un valore pari ad almeno otto volte quello dei prodotti derivati del legno ottenuti commettendo una violazione grave.

 

Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non erogano aiuti pubblici a titolo di regimi nazionali o comunitari ad operatori riconosciuti colpevoli di gravi violazioni alle disposizioni del presente regolamento, prima che siano state adottate misure correttive e siano state applicate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro 31 dicembre 20XX e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro 31 dicembre 20XX e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Motivazione

Emendamenti 46, 132 e da 193 a 197 (tranne la parte dell’emendamento 132 già rientrante nella definizione di normativa applicabile di cui all’emendamento 16 della relatrice).

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In sede di elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto dei progressi registrati per quanto concerne la conclusione e la messa in atto di FLEGT VPA adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005. La Commissione valuta la necessità di riesaminare il presente regolamento alla luce dell'esperienza ricavata dal funzionamento dei FLEGT VPA e della loro efficacia nell'affrontare il problema del legname illegale.

Motivazione

Il regolamento deve assicurare che la conformità con le disposizioni di esecuzione sia chiaramente definita. Benché gli Accordi di partenariato volontario FLEGT siano un importante strumento per affrontare la questione fondamentale della deforestazione illegale e i problemi connessi, il presente regolamento deve tener conto che l'UE non ha sinora messo a punto misure per affrontare una mancata conformità con il regolamento del Consiglio su un regime di licenze.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Modifica della direttiva 2008/99/CE

 

La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente1 è modificata nel modo seguente, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento:

 

1. all'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:

 

“i bis) la messa a disposizione sul mercato di legname o prodotti del legno di provenienza illegale.”

 

2. All'allegato A, è aggiunto il seguente trattino:

 

– “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno”.

 

1 GU L 328, del 6.12.2008, pag. 28.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 ter

 

Riesame

 

Tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito ogni cinque anni, la Commissione effettua un riesame del funzionamento del presente regolamento per quanto riguarda il suo oggetto e il suo obiettivo, e trasmette al Parlamento europeo le proprie conclusioni e, sulla base di queste, proposte di modifica.

 

Il riesame si concentra su:

 

– un'analisi dettagliata ed esaustiva della ricerca e sviluppo nel settore della silvicoltura sostenibile;

 

– l'impatto del presente regolamento sul mercato interno, in particolare per quanto riguarda la situazione della concorrenza e la capacità di nuovi operatori di stabilirsi nel mercato;

 

– la situazione delle PMI sul mercato e l’impatto del presente regolamento sulle loro attività.

Motivazione

Se il regolamento deve continuare ad essere efficace e coerente con una silvicoltura sostenibile, occorre esaminarlo ed aggiornarlo regolarmente.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal […]1.

Esso si applica a decorrere dal […]1.

1 Nota alla GU: due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

1 Nota alla GU: un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

L’idea di elaborare una legislazione per trattare la questione della legalità e sostenibilità del legname e dei prodotti del legno è stata discussa per molti anni e il presente regolamento è il risultato di un processo cominciato nel 2003. Una parte importante dell’industria dispone già di sistemi che ottempererebbero ai requisiti del presente regolamento, fornendo materiale e competenza a cui altri possono attingere. Ritardare di ulteriori due anni l'entrata in vigore della normativa non riflette l'urgenza dei problemi del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità che il regolamento in esame mira esplicitamente a trattare.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Allegato – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e riciclati (avanzi e cascami);

2. Pasta di legno e carta dei capitoli 47, 48 e 49 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e riciclati (avanzi e cascami);

Motivazione

Tutto il legname e tutti i prodotti derivati del legno, a prescindere dal loro utilizzo finale, devono essere soggetti al presente regolamento.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Allegato – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis. Altri prodotti del legno inclusi nelle categorie NC 94 e 95, compresi giocattoli di legno e accessori sportivi.

Motivazione

Tutto il legname e tutti i prodotti del legno, a prescindere dal loro utilizzo finale, devono essere soggetti al presente regolamento.

MOTIVAZIONE

La deforestazione, che procede a un ritmo di circa 13 milioni di ettari all'anno, causa quasi il 20% delle emissioni globali di anidride carbonica ed è tra i principali responsabili della perdita di biodiversità. Provoca, inoltre, gravi problemi nell'ambito dei diritti umani per le popolazioni dipendenti e indigene, considerato che le foreste rivestono grande importanza culturale e sociale in molti paesi.

Il disboscamento illegale è una delle cause principali della deforestazione, con un volume di legname industriale di fonte illegale stimato tra i 350 e i 650 milioni di m3 all'anno, ossia il 20%-40% della produzione globale di legname industriale[1]. Esso fa precipitare i prezzi del legname, depaupera le risorse naturali, erode le entrate fiscali e aumenta la povertà delle popolazioni che dipendono dalle foreste.

In quanto consumatrice importante di legname e prodotti del legno, l'UE ha l'obbligo di adottare misure efficaci per contrastare la deforestazione e il disboscamento illegale, tra cui, evidentemente, quella di smettere di offrire un mercato al legname e ai prodotti del legno di provenienza illegale. L'UE è riuscita a chiudere il mercato ad altri prodotti illegali: basti menzionare la recente adozione, tra l'altro, di un regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. È ora giunto il momento di adottare una normativa analoga per il legname e i prodotti del legno di provenienza illegale, per segnalare:

- ai consumatori, che i prodotti che acquistano non sono di provenienza illecita;

- alle società responsabili, che non subiranno ripercussioni negative a causa di chi pone in essere pratiche distruttive;

- alle società irresponsabili, che non troveranno più un mercato in Europa;

- alla comunità internazionale, che l'UE prende sul serio le proprie responsabilità in materia di cambiamento climatico, biodiversità e diritti umani.

L'approccio degli accordi volontari di partenariato (VPA) che l'UE ha realizzato, ai sensi del piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) del 2003 non è sufficiente ad affrontare il problema del disboscamento illegale. Benché i VPA abbiano il potenziale per stimolare un cambiamento molto positivo, finora ne è stato firmato uno solo; inoltre, la loro natura volontaria significa che il rischio di eludere e aggirare tali accordi è elevato. Come ha concluso la consultazione della Commissione sulle misure per integrare l'approccio dei VPA, occorre una normativa severa per garantire che il legname e i prodotti del legno ottenuti illegalmente siano eliminati dal mercato dell'UE.

Pertanto, la relatrice accoglie con favore il regolamento proposto, pur rammaricandosi che giunga a cinque anni di distanza dall'approvazione del piano d'azione FLEGT. Ritiene inoltre che il regolamento debba essere rafforzato e chiarito sotto diversi aspetti.

Divieto

Fondamentalmente, il regolamento proposto non vieta realmente l'importazione e la vendita di legname tagliato illegalmente e non affronta, pertanto, il problema dello "scarso rigore delle norme intese a impedire il commercio di legname tagliato illegalmente" [2] citato nella proposta stessa come l'elemento di base che fa sì il disboscamento illegale sia così radicato. La legge statunitense "Lacey Act" rivista, adottata nel maggio 2008, applica tale divieto, pertanto esiste un precedente in materia. Non vi sono buoni motivi che impediscano all'UE di emulare tale provvedimento e di spingersi oltre.

La relatrice propone quindi un'affermazione esplicita dell'obbligo, per gli operatori, di mettere a disposizione sul mercato esclusivamente legname e prodotti del legno di provenienza legale, applicabile a tutti gli operatori della catena di approvvigionamento.

Ambito della dovuta diligenza e requisiti di legalità

La relatrice opera una nuova distinzione tra operatori che "commercializzano" legname e prodotti del legno (ossia che li immettono sul mercato per la prima volta) e coloro che "li mettono a disposizione sul mercato " (ossia tutti gli operatori della catena di approvvigionamento).

Il requisito dell'esercizio della dovuta diligenza incoraggerà le buone prassi cosicché, idealmente, tutti gli operatori della catena di approvvigionamento applicheranno un sistema completo di dovuta diligenza. Tuttavia, la relatrice riconosce che ciò potrebbe essere irrealistico per gli operatori su piccola scala e limita pertanto il requisito completo, come indicato nella proposta, agli operatori che "commercializzano" i prodotti, ossia evidentemente a coloro che hanno la maggiore influenza su quello che entra nell'UE e, quindi, maggiori responsabilità.

Nel contempo, tutti gli operatori nella catena di approvvigionamento dovrebbero rispettare il divieto generale di mettere a disposizione sul mercato legname e prodotti del legno di provenienza illegale ed esercitare la dovuta diligenza a tal fine. Allo stesso modo in cui il requisito della dovuta diligenza obbligherà gli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno "a dimostrare prudenza, capacità di giudizio e ad intraprendere azioni positive per accertare la legalità del legname e dei prodotti del legno che entrano nella loro catena di approvvigionamento"[3] e tenderà a "favorire l'approvvigionamento in paesi che attuano pratiche affidabili di gestione delle foreste"[4], la possibilità di punire il commercio di legname tagliato illegalmente da parte di tutti gli operatori della catena di approvvigionamento li incoraggerà a prediligere l'approvvigionamento da operatori del mercato affidabili e sicuri, ossia da coloro che adempiono con maggiore efficienza l'obbligo della dovuta diligenza. Inoltre, ripartirà l'onere della responsabilità in maniera più equa tra gli operatori.

Per favorire la rintracciabilità, la relatrice ritiene altresì che tutti gli operatori debbano registrare e fornire informazioni di base sui prodotti, sulla loro origine e sui soggetti ai quali li forniscono.

Normativa applicabile

Il piano d'azione FLEGT afferma che "l'obiettivo di più ampia portata dell'UE consiste nel promuovere una gestione sostenibile delle risorse forestali"[5] e impegna l'UE a fronteggiare il problema del legname tagliato illegalmente in maniera integrata. Oltre ad affrontare il problema disboscamento illegale da una prospettiva diretta di mercato, il presente regolamento deve contribuire all'obiettivo più generale dello sviluppo sostenibile quale mezzo per affrontare la questione alla radice.

L'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa applicabile, sulla cui base viene definito il concetto di "legalità", contribuirebbe a raggiungere tale scopo. In quanto parti di vari accordi internazionali e regionali, l'UE e gli Stati membri si sono già impegnati da un punto di vista giuridico e politico alla conservazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, alla riduzione della povertà e alla salvaguardia dei diritti delle comunità indigene che dipendono dalle foreste. Il regolamento può essere un veicolo per contribuire all'attuazione delle disposizioni di tali strumenti.

Il sistema della dovuta diligenza

La proposta contiene pochi dettagli in merito ai contenuti del sistema della dovuta diligenza, o del sistema di gestione del rischio in esso compreso, con il rischio di forti differenze tra Stati membri e operatori e con implicazioni sia in termini di complessità amministrativa (per operatori che lavorano in vari paesi) che di efficacia ultima del concetto. La relatrice desidera pertanto soffermarsi su alcuni elementi cruciali. In particolare, è importante chiarire che le informazioni richieste sul legname e i prodotti del legno dovrebbero essere corroborate da documenti e che il sistema di gestione del rischio dovrebbe costituire un mezzo per valutare i casi dove è necessario prestare particolare attenzione, anche attraverso l'applicazione di misure supplementari che favoriscano la dovuta diligenza e riducano al minimo il rischio di commercializzare legname di provenienza illegale.

Controllo delle organizzazioni e del loro accreditamento

Per disporre di norme armonizzate in tutta l'UE per le organizzazioni che controllano i sistemi di dovuta diligenza, la relatrice propone che la decisione in merito al riconoscimento delle organizzazione di controllo sia presa a livello dell'UE e non nazionale. Spiega inoltre i criteri che le organizzazioni devono soddisfare, oltre alle informazioni che devono presentare nella domanda di riconoscimento. L'accreditamento centralizzato e criteri chiari nel regolamento contribuirebbero a evitare punti deboli nel sistema di supervisione e ridurrebbero la complessità amministrativa per le organizzazioni che operano in più di uno Stato membro.

Verifiche e controlli da parte delle autorità competenti

Benché la relatrice proponga che le organizzazioni di controllo siano accreditate a livello dell'UE, le autorità competenti designate dagli Stati membri potrebbero svolgere un ruolo importante nella definizione del sistema. Ciò comporta sia la verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti dal regolamento da parte delle organizzazioni di controllo, sia l'esecuzione di controlli sulla catena di approvvigionamento. La relatrice ritiene che si debba poter attivare l'uno o l'altro livello, in base alle preoccupazioni documentate di terzi, oltre che su una base pre-pianificata. Descrive altresì quali potrebbero essere le verifiche e i controlli, prevedendo in entrambi i casi verifiche sul campo.

Poiché il disboscamento illegale provoca gravi danni ambientali, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di applicare immediatamente misure correttive, compresa la confisca del legname e dei prodotti del legno di provenienza illegale, e di far cessare l'attività commerciale, qualora ciò sia ritenuto necessario ad arrestare rapidamente il danno provocato dal disboscamento illegale (invece di aspettare il termine dell'intero procedimento giudiziario). Sarà più facile tenere traccia del legname, grazie al fatto che tutti gli operatori della catena di approvvigionamento avranno l'obbligo di accertare da chi ottengono il legname e i prodotti del legno e a chi li forniscono.

Esenzione della biomassa

La relatrice ritiene che l'esenzione del "legname per usi energetici", sulla base del suo futuro assoggettamento a criteri di sostenibilità obbligatori a livello dell'UE, andrebbe cancellata. Il presente regolamento dovrebbe coprire tutti i prodotti che possono contenere legname di provenienza illegale. L'esclusione dei prodotti soggetti a "criteri di sostenibilità" dall'obbligo della provenienza legale implica che la legalità e la sostenibilità possono escludersi a vicenda, mentre la legalità deve costituire un requisito preliminare di base della sostenibilità.

  • [1]  UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review, 2006-2007.
  • [2]  Proposta di regolamento che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno (COM(2008) 644/3) pag. 2.
  • [3]  Ibidem, pag. 9.
  • [4]  Ibidem, pag. 7.
  • [5]  Piano d'azione FLEGT UE (COM(2003) 251).

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (26.1.2009)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno
(COM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD))

Relatore per parere: Glyn Ford

BREVE MOTIVAZIONE

Per effetto dell'aumento della domanda mondiale, il commercio internazionale di legname e di prodotti del legno sta crescendo rapidamente. Di conseguenza, in molti paesi produttori, il commercio di prodotti del legno ottenuti attraverso il disboscamento illegale costituisce una quota significativa del commercio di legname nel suo complesso, con un impatto notevolmente dannoso sull'ambiente, sulla società e sull'economia, in particolare nei paesi in via di sviluppo. L'UE deve combattere il disboscamento illegale e promuovere lo sfruttamento legale delle foreste.

Il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ha proposto un pacchetto di misure finalizzate a sostenere gli sforzi internazionali per affrontare questo problema. L'UE ha inoltre negoziato accordi volontari di partenariato (VPA) con i paesi produttori di legname, in cui si stabilisce l'obbligo giuridico delle parti di istituire un sistema di licenze e di regolamentare il commercio di legname e di prodotti del legno. L'Unione europea continua altresì a varare e sostenere iniziative internazionali e prende parte a discussioni bilaterali e multilaterali sia con paesi terzi nell'ambito del Forum ONU sulle foreste e dell'Organizzazione internazionale per il legno tropicale, sia nell'ambito di colloqui bilaterali con i maggiori paesi consumatori di legname, come gli Stati Uniti, la Cina, la Russia e il Giappone. In questi consessi internazionali, l'UE deve continuare a porre l'accento sugli obblighi degli operatori e sulla necessità di utilizzare ogni mezzo disponibile, comprese le tecnologie più moderne, per identificare, tenere traccia di, registrare e contrastare il disboscamento illegale e promuovere lo sfruttamento legale delle foreste.

Grazie a questo regolamento, l'UE compie finalmente un passo in avanti e pone l'accento sulle responsabilità degli operatori che commercializzano legname sul mercato dell'Unione europea. La presente proposta della Commissione europea si rende necessaria per combattere la deforestazione e il disboscamento illegale (attraverso la definizione di norme rigorose di legalità per il legno e i prodotti del legno), al fine di contribuire a proteggere le foreste e la biodiversità, mitigare il cambiamento climatico e rispettare i diritti delle popolazioni che dipendono dalle foreste.

Tuttavia, per essere pienamente efficace, la proposta deve essere rafforzata e migliorata. Per essere un deterrente efficace, il regolamento deve mettere l'accento sul concetto di reato, affinché nessun operatore che importi e detenga illegalmente legname sul territorio dell'Unione europea si possa considerare al riparo dalla minaccia di gravi sanzioni. In quest'ottica, il testo non deve contenere scappatoie, che potrebbero essere sfruttate dagli operatori per aggirare il regolamento. L'esercizio della dovuta diligenza previsto nel testo, in particolare nell'ambito delle procedure di gestione del rischio, deve essere definito in modo più chiaro e più efficace. Il regolamento deve chiarire meglio gli aspetti pratici della sua attuazione da parte degli operatori, in modo da garantire l'efficacia. Inoltre, alle autorità competenti degli Stati membri devono essere attribuite competenze doganali sufficienti a controllare il commercio internazionale di prodotti del legno, anche attraverso l'ispezione dei carichi, indagare su reati e presunte violazioni, allertare gli organi giurisdizionali in merito ai reati commessi e tenere traccia delle pratiche illecite.

Infine, l'Unione europea dovrebbe guardare alle misure adottate dal governo degli Stati Uniti, segnatamente la legge "Lacey Act", che mette al bando il commercio di piante di provenienza illecita e i relativi prodotti (compreso il legname e i prodotti del legno). La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di imporre obblighi specifici anche ai distributori al dettaglio, in aggiunta agli obblighi previsti per i paesi partner e gli importatori.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il Consiglio e il Parlamento europeo, riconoscendo la necessità che la Comunità contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale, hanno accolto con favore tale comunicazione.

(5) Il Consiglio e il Parlamento europeo, riconoscendo la necessità che la Comunità contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale e per sostenere il disboscamento legale sostenibile nel quadro dello sviluppo sostenibile, della gestione sostenibile delle foreste e della lotta contro la povertà, nonché dell'uguaglianza sociale e della sovranità nazionale, hanno accolto con favore tale comunicazione.

Motivazione

L'Unione europea ha il dovere di proteggere e sostenere i produttori responsabili che rispettano i requisiti di legalità e sostenibilità. Tale aspetto è complementare alle azioni intese ad arrestare gli scambi commerciali con i produttori illegali in tutto il mondo.

Quest'aggiunta fa riferimento alla formulazione originaria delle conclusioni del Consiglio Agricoltura dell'ottobre 2003.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) La Comunità dovrebbe inoltre insistere, nel quadro dei colloqui bilaterali con i maggiori paesi consumatori di legname quali Stati Uniti, Cina, Russia e Giappone, per discussioni sul problema, per una convergenza su obblighi adeguati e armonizzati per gli operatori sui rispettivi mercati del legname e per l'istituzione di un sistema indipendente di allerta e di un registro dei disboscamenti illegali su scala globale, costituito ad esempio da Interpol e da un organismo ad hoc delle Nazioni Unite, che beneficerebbe delle ultime tecnologie di rilevamento satellitare.

Motivazione

I maggiori paesi importatori e produttori di legname a livello internazionale hanno il dovere di collaborare e di utilizzare tutti gli strumenti politici, giuridici e tecnologici per contrastare il disboscamento illegale. Senza un coordinamento internazionale pochi paesi sono disposti a limitare, su base volontaria, le proprie possibilità di esportare o importare legname.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Gli operatori di paesi con foreste di importanza internazionale dal punto di vista ecologico dovrebbero avere una responsabilità particolare per uno sfruttamento sostenibile del legname.

Motivazione

Obblighi di buona condotta dovrebbero essere imposti in primo luogo agli operatori dei paesi con ampie zone boschive che costituiscono i "polmoni verdi" del mondo e contribuiscono in modo significativo alla lotta contro il riscaldamento climatico.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali.

(10) Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale, per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno intervenire sul comportamento degli operatori e ridurre i fattori che incentivano comportamenti illegali. Il rafforzamento dei requisiti e degli obblighi e il potenziamento degli strumenti giuridici atti a perseguire la proprietà e la vendita di legname e di prodotti del legno illegali da parte degli operatori sul mercato dell'UE sono tra le soluzioni più efficaci per dissuadere gli operatori dall'operare con fornitori illegali.

Motivazione

L'approccio del presente regolamento deve essere più chiaro e specifico per quanto riguarda le misure intese a limitare l'immissione e il commercio di legname illegale sul mercato. Solo una combinazione di incentivi e di misure deterrenti può realmente incitare un operatore a non scegliere un fornitore illegale con sede in un paese terzo.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L'obiettivo generale della sostenibilità da raggiungere mediante la promozione di criteri di sostenibilità resta una delle priorità della Comunità. Alla luce di tale obiettivo e al fine di ridurre gli oneri degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno soggetti ai criteri obbligatori di sostenibilità di cui alla direttiva XX/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali prodotti.

soppresso

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe presentare lacune che potrebbero essere utilizzate per introdurre legname proveniente da disboscamento illegale.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera –a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) assicura mediante un sistema di tracciabilità e di verifica da parte di terzi che sul mercato siano commercializzati solo legname e prodotti del legno di provenienza legale;

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) prevede una procedura di gestione del rischio e

b) prevede una procedura di gestione del rischio efficace e chiara che concentri i controlli e gli strumenti finanziari degli operatori sui casi ad alto rischio e che consiste:

i) nell'identificazione sistematica dei rischi;

ii) nell'applicazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi;

iii) nella fissazione di procedure e registri da espletare regolarmente per verificare l’efficace funzionamento delle misure di cui ai punti i) e ii) e per il loro riesame ove necessario;

Motivazione

Il regolamento deve chiarire cosa viene richiesto agli operatori in relazione alle procedure di gestione dei rischi e tenere conto dei costi sostenuti, specie dalle imprese che operano all'estero, per controllare le buone prassi dei loro fornitori.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo. La Commissione stabilisce, in particolare, i criteri per valutare se sussista il rischio che siano commercializzati legname e prodotti del legno prodotti illegalmente.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme e un'effettiva conformità da parte degli operatori. La Commissione stabilisce, in particolare, i criteri per valutare se sussista il rischio che siano commercializzati legname e prodotti del legno prodotti illegalmente.

Motivazione

Il sistema della dovuta diligenza a cui gli operatori devono attenersi può essere attuato in modo efficace solo se gli operatori, specie quelli che operano con fornitori lontani all'estero, capiscono chiaramente i propri obblighi e sono realmente in grado di rispettarli in tempo utile.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l'imposizione di sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Le autorità competenti dispongono di un sistema di tracciabilità affidabile per tracciare i prodotti del legno commercializzati a livello internazionale nonché di sistemi di controllo pubblici per valutare i risultati degli operatori nel conformarsi ai loro obblighi e per aiutarli a individuare i fornitori di legname e di prodotti derivati maggiormente a rischio.

Motivazione

Il regolamento non prevede strumenti che consentano realmente alle autorità nazionali responsabili di rispondere alle richieste di verifica per ogni operatore. Occorre potenziare i loro strumenti di controllo e di supervisione del commercio di legname.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento.

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento. Tali autorità devono disporre dei poteri necessari per attuare il presente regolamento monitorandone l'applicazione, indagando sulle presunte violazioni in cooperazione con i servizi doganali e segnalando i reati alle autorità giudiziarie in tempo utile.

Motivazione

Per attuare il presente regolamento in tutti i suoi aspetti, le autorità nazionali devono avere i poteri necessari per seguire l'intero processo volto a impedire che il legname proveniente da disboscamenti o coltivazioni illegali entri sul mercato comunitario. Ciò comprende la cooperazione con le autorità nazionali doganali, di polizia e giudiziarie.

PROCEDURA

Titolo

Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

Riferimenti

COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)

Commissione competente per il merito

ENVI

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

INTA

17.11.2008

 

 

 

Relatore per parere

 Nomina

Glyn Ford

4.12.2008

 

 

Esame in commissione

19.1.2009

 

 

 

Approvazione

20.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Kader Arif, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ole Christensen, Zbigniew Zaleski

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jürgen Schröder

PROCEDURA

Titolo

Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno

Riferimenti

COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)

Presentazione della proposta al PE

17.10.2008

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

ENVI

17.11.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

 Annuncio in Aula

DEVE

17.11.2008

INTA

17.11.2008

 

 

Pareri non espressi

 Decisione

DEVE

21.1.2009

 

 

 

Relatore(i)

 Nomina

Caroline Lucas

24.11.2008

 

 

Esame in commissione

21.1.2009

10.2.2009

 

 

Approvazione

17.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

54

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij