RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati

6.3.2009 - (COM(2008)0459 – C6‑0311/2008 – 2008/0150(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Zsolt László Becsey

Procedura : 2008/0150(CNS)
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A6-0121/2009
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A6-0121/2009
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati

(COM(2008)0459 – C6‑0311/2008 – 2008/0150(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0459),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0311/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0121/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(2) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, come richiesto dall'articolo 152 del trattato CE, tenendo presente che la Comunità è parte della convenzione quadro dell’OMS sul controllo del tabacco (FCTC), è opportuno procedere ad alcune modifiche nel settore, che tengano conto della situazione prevalente per ciascuno dei vari tabacchi lavorati.

(2) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, come richiesto dall'articolo 152 del trattato CE, tenendo presente che la Comunità è parte della convenzione quadro dell’OMS sul controllo del tabacco (FCTC), è opportuno procedere ad alcune modifiche nel settore, che, ove del caso, tengano conto del divieto di fumo e della situazione prevalente per ciascuno dei vari tabacchi lavorati, e che siano complementari al divieto di pubblicizzare i prodotti del tabacco e all’avvio di campagne educative. Occorre inoltre tenere conto della necessità di combattere il contrabbando dai paesi terzi e la criminalità organizzata, nonché della creazione e dell'allargamento della zona Schengen.

Motivazione

È esagerato affermare che la tassazione influisce notevolmente sulla riduzione del fumo. Anche altri elementi, quali l'educazione, il divieto o i mutamenti nelle abitudini sociali possono avere il loro effetto.

Il livello contenuto dei prezzi nei paesi confinanti con i nuovi Stati membri impone moderazione nell’aumento dei prezzi che, al di sopra di un livello minimo, avranno ripercussioni sul mercato interno. Il buon funzionamento della zona Schengen non deve essere influenzato da controlli di polizia e doganali nelle regioni limitrofe soltanto per proteggere i consumi nazionali a scapito di quelli privati.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(3) Riguardo alle sigarette, occorre semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. A tale scopo è opportuno sostituire il concetto di classe di prezzo più richiesta. Il requisito minimo ad valorem va espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre l’importo minimo deve applicarsi a tutte le sigarette. Per motivi analoghi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto deve servire anche come riferimento per determinare l’incidenza dell’accisa specifica nell’onere fiscale totale.

(3) Riguardo alle sigarette, occorre semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco, garantire un trattamento equo di tutti gli Stati membri, dei produttori e dell’industria del tabacco dell’UE, mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario nonché conformarsi con obiettivi macroeconomici, come quello del contenimento dell’inflazione, in prospettiva dell'allargamento della zona euro e della convergenza dei prezzi. A tale scopo è opportuno sostituire il concetto di classe di prezzo più richiesta; entro il 1 ° gennaio 2012, l'aliquota minima richiesta per tutti i prodotti del tabacco in tutti gli Stati membri dovrebbe essere espressa soltanto come una componente specifica prelevata per ciascuna unità di tabacco. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto deve servire esclusivamente come riferimento per determinare l’incidenza dell’accisa specifica nell’onere fiscale totale. Gli Stati membri che impongono un’aliquota di accisa elevata sui prodotti del tabacco dovrebbero adottare una politica di moderazione per quanto riguarda l'aumento delle tasse, tenendo presente l'importanza della convergenza dei livelli impositivi in seno al mercato interno.

Motivazione

È necessario abolire il periodo transitorio dopo l'adesione dei cosiddetti nuovi Stati membri e, di conseguenza, la possibilità di prassi discriminatorie da parte dei cosiddetti "vecchi" Stati membri in caso di trasferimento transfrontaliero dei prodotti del tabacco per fini privati. In caso di drastico aumento delle accise e quindi dei prezzi legali al consumo in tali Stati membri, la produzione e la fornitura di tabacco greggio lasceranno l'Unione europea per essere impiantate nei paesi limitrofi.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(5) Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, occorre che i minimi comunitari siano espressi in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel campo delle sigarette. In tale prospettiva sarebbe opportuno stabilire che i livelli impositivi nazionali si conformino sia a un minimo espresso come percentuale del prezzo al minuto che a un minimo espresso come importo fisso.

(5) Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, occorre che i minimi comunitari siano espressi in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel campo delle sigarette. In tale prospettiva sarebbe opportuno stabilire che i livelli impositivi nazionali si conformino a un minimo espresso come importo fisso prelevato per ciascuna unità di tabacco entro il 1° gennaio 2012.

Motivazione

Sia per le sigarette che per il tabacco trinciato fino, la modifica del livello minimo di accisa espresso in Euro rende ridondante la fissazione dell’incidenza minima dell'accisa espressa in percentuale del prezzo al minuto.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7) Una maggiore convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di tutela della salute umana. Gli oneri fiscali sono uno dei principali elementi del prezzo dei tabacchi, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l’incidenza della fiscalità sui livelli di prezzi delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco.

(7) Una maggiore convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di tutela della salute umana. Le frodi e il contrabbando riducono l’incidenza della fiscalità sui livelli di prezzi delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco.

Motivazione

Si veda l’emendamento 1.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(8) Per migliorare la convergenza e ridurre il consumo, sarebbe opportuno aumentare i livelli minimi comunitari di tassazione delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette.

(8) Per migliorare la convergenza e ridurre il consumo, sarebbe opportuno aumentare moderatamente i livelli minimi comunitari di tassazione delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette.

Motivazione

Sia per le sigarette che per il tabacco trinciato fino, la modifica del livello minimo di accisa espresso in Euro rende ridondante la fissazione dell’incidenza minima dell'accisa espressa in percentuale del prezzo al minuto.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(10) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, occorre adattare la definizione di sigarette, sigari e sigaretti e di altro tabacco da fumo affinché, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un tipo di sigaro simile, per molti aspetti, a una sigaretta venga trattato come una sigaretta, e il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino.

(10) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, occorre adattare la definizione di sigarette e di altro tabacco da fumo affinché, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, e il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino.

Motivazione

La classificazione dovrebbe essere stabilita sulla base del contenuto effettivo del prodotto del tabacco, piuttosto che sul suo aspetto visibile o sul modo di produzione.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri si assicurano che l'accisa (specifica più ad valorem) sulle sigarette rappresenti almeno il 57% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette vendute. L’accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

1. Entro il 1° gennaio 2012, gli Stati membri si assicurano che l'accisa non sia inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette per tutti i tipi di sigarette.

Gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 101 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57%, di cui al primo comma.

 

Motivazione

Nel mercato interno il livello minimo dovrebbe essere specificato solo come importo fisso per ciascuna unità di tabacco. Cfr. emendamento 3.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli Stati membri si assicurano che l'accisa (specifica più ad valorem) sulle sigarette rappresenti almeno il 63% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette vendute. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 tutti gli Stati membri si assicurano che l'accisa su tutte le categorie di sigarette non sia inferiore a 75 EUR per 1 000 sigarette o superi di 8 EUR il livello del 1° gennaio 2010.

Gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 122 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 63%, di cui al primo comma.

 

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

3. Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

3. Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1° marzo di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del volume totale immesso sul mercato e dei prezzi, imposte comprese.

Motivazione

In considerazione del tempo necessario per raccogliere i dati, il 1° gennaio è troppo presto per calcolare il prezzo medio ponderato per l'anno precedente (gennaio-dicembre). Si raccomanda pertanto di fissare la data al 1° marzo di ogni anno, dando così agli Stati membri due mesi di margine per compilare i dati.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 5

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date fissate rispettivamente al paragrafo 2 e al paragrafo 4.

5. Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 1 entro il 1° gennaio 2012.

 

Gli Stati membri in cui, al 1 ° gennaio 2009, l'accisa applicata per ciascuna categoria di prezzo di vendita al minuto superi 64 euro per 1 000 sigarette, non riducono il livello dell’accisa.

Motivazione

L'introduzione di queste misure è indispensabile, per evitare eventuali abusi dovuti all'abolizione dell'incidenza minima dell'accisa espressa in percentuale del prezzo al minuto e ad un aumento più moderato dell’aliquota minima di accisa. Esse sono altresì necessarie per evitare un ulteriore aumento delle differenze di prezzo tra Stati membri confinanti.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

La Commissione calcola e pubblica, allo stesso tempo, a titolo informativo, il prezzo minimo europeo delle sigarette, espresso in euro o in un’altra moneta nazionale, addizionando le aliquote di accisa e di IVA applicabili a un pacchetto di sigarette teorico del valore di 0 EUR tasse escluse.

Motivazione

A fini di trasparenza e nell'interesse dei cittadini, degli operatori e degli Stati membri, è opportuno che il livello minimo europeo di fiscalità sulle sigarette sia pubblicato ufficialmente in modo semplice e preciso.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/79/CEE

Articolo 2 bis

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

soppresso

“Articolo 2bis

 

1. Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'incidenza dell'accisa al di sotto dei livelli fissati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa al più tardi fino al 1° gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione.

 

2. Uno Stato membro che aumenti l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle sigarette può ridurre l'accisa fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, equivalente all'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa scende al di sotto dei livelli, espressi come percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, fissati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 rispettivamente.

 

Lo Stato membro, tuttavia, aumenta nuovamente l’accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli al più tardi il 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.”

 

Motivazione

Per quanto riguarda le scadenze per l’aggiornamento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, si veda l’emendamento 7.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 92/80/CEE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 8 e 9

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari almeno al 38% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, e almeno a 43 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari ad almeno 50 EUR per chilogrammo oppure al 6% in più rispetto ai livelli del 1° gennaio 2012.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari almeno al 42% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, e almeno a 60 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette pari ad almeno 43 EUR per chilogrammo oppure al 20% in più rispetto ai livelli del 1° gennaio 2010.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1

Direttiva 92/80/CEE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 10 e 11

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i nuovi requisiti minimi di cui al nono comma il 1° gennaio 2014.

Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere tali nuovi requisiti minimi.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'accisa, espressa come percentuale o come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari:

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'accisa, espressa come importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari:

(a) nel caso di sigari o sigarette, al 5% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

(a) nel caso di sigari o sigaretti, a 12 EUR per 1000 pezzi o per chilogrammo;

(b) nel caso di tabacchi da fumo (diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), al 20% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.”

(b) nel caso di tabacchi da fumo (diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), a 22 EUR per chilogrammo.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 95/59/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

(4 bis) All'articolo 9, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

 

"La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti o sull'applicazione da parte dell'autorità competente di uno Stato membro di opportune misure in materia di prezzo di soglia applicabili a tutti i prodotti del tabacco, nel quadro della politica in materia di sanità pubblica dello Stato membro in questione, per scoraggiare il consumo di tabacco, specie da parte dei giovani, sempre che siano compatibili con la normativa comunitaria."

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare le politiche di prevenzione del tabagismo esposte nella raccomandazione 2003/54/CE con la direttiva 95/59/CE al fine di migliorare il controllo del tabacco.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 5

Direttiva 95/59/CE

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1. La componente specifica dell’accisa non può essere inferiore al 10% e superiore al 75% dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

1. La componente specifica dell’accisa non può essere inferiore al 10%, a partire dal 1° gennaio 2012, e superiore al 55 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

(a) l’accisa specifica;

(a) l’accisa specifica;

(b) l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

(b) l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1° gennaio di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

Il pezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1° marzo di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

 

1 bis. La componente specifica dell’accisa non deve essere inferiore al 10 % a partire dal 1° gennaio 2014 e superiore al 60 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

 

(a) l’accisa specifica; nonché

 

(b) l’accisa proporzionale e l'imposta sul valore aggiunto applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

 

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è determinato il 1° marzo di ogni anno, con riferimento all’anno n-1, sulla base del totale delle immissioni al consumo e dei prezzi, imposte comprese.

Motivazione

Fissando la quota minima e la quota massima della componente specifica dell'accisa al 10% e al 55% dell'importo dell'onere fiscale totale, si possono raggiungere due obiettivi: (1) ottenere una convergenza moderata della struttura dell'accisa e (2) mantenere un'accisa a due elementi in tutti gli Stati membri ed evitare di modificare la situazione concorrenziale tra produttori di sigarette.

MOTIVAZIONE

Sintesi della proposta della Commissione

La proposta della Commissione è intesa a modificare l’attuale legislazione comunitaria sulle accise che gravano sui tabacchi. Il progetto di direttiva prevede un graduale aumento dei livelli minimi d’imposizione per le sigarette e il tabacco trinciato a taglio fino all’interno dell’UE da qui al 2014. Inoltre, aggiorna le definizioni di diversi tipi di tabacchi lavorati. Secondo la Commissione, la presente proposta ridurrà le differenze tra le aliquote fiscali applicate ai tabacchi negli Stati membri e contribuirà a combattere il contrabbando di tabacchi all’interno della Comunità. Con la presente proposta la Commissione prevede altresì di contribuire a ridurre il consumo di tabacco del 10% entro i prossimi 5 anni.

In sintesi, la Commissione propone di:

-    abolire l’MPPC (“most popular price category”, vale a dire la classe di prezzo più richiesta) come punto di riferimento per i requisiti minimi UE sulle accise e per la determinazione dell’incidenza dell’accisa specifica nell’onere fiscale globale. Secondo la Commissione, l’MPPC come valore di riferimento per le aliquote minime non è coerente con gli obiettivi del mercato interno in quanto prevede una suddivisione dei mercati del tabacco degli Stati membri;

-    aumentare gradualmente i livelli impositivi minimi per le sigarette in linea con gli obiettivi del mercato interno e le considerazioni di tipo sanitario;

-    garantire agli Stati membri maggiore flessibilità per applicare accise specifiche e prelevare un’accisa minima sulle sigarette. Secondo la Commissione, per evitare una situazione di tassazione puramente specifica in uno Stato membro e puramente ad valorem in uno confinante – con un flusso transfrontaliero per le marche di qualità superiore dal primo al secondo e uno per quelle meno costose in direzione opposta – è auspicabile mantenere una certa coerenza della struttura delle accise. Si propone pertanto di ampliare la fascia dal 5% - 55% al 10% - 75% dell’onere fiscale globale;

-    allineare gradualmente le aliquote minime applicabili al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelle delle sigarette;

-    adeguare in funzione dell’inflazione i requisiti minimi per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette. La Commissione stima il tasso d’inflazione a circa il 2% annuo o all’8% per l’insieme del periodo. Applicando tale percentuale agli importi specifici minimi e arrotondandola all’unità superiore si ottengono 12 EUR per sigari e sigaretti e 22 EUR per gli altri tabacchi da fumo;

-    modificare la definizione esistente di sigarette, sigaretti e altri tabacchi da fumo.

Valutazione e raccomandazioni del relatore

Pur riconoscendo la necessità di perseguire obiettivi sanitari legittimi in tutti i settori di intervento dell’UE, il relatore desidera sottolineare l’importanza di tenere conto, al momento di legiferare in materia di accise, di altri obiettivi comunitari altrettanto legittimi. Qualunque modifica della legislazione comunitaria in questo settore deve tenere conto della situazione prevalente per ciascuno dei diversi tipi di tabacchi ed essere complementare al divieto di pubblicizzare il tabacco e all’organizzazione di campagne educative. Occorre inoltre tenere conto della necessità di combattere il contrabbando dai paesi terzi e la criminalità organizzata, dell’ampliamento dello spazio Schengen e della necessità di ampliare la zona euro.

Riguardo alle sigarette, il relatore condivide il punto di vista della Commissione secondo cui occorre semplificare le disposizioni esistenti. Ecco perché il relatore propone una sostanziale semplificazione della struttura delle accise, allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

- creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori;

- ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco;

- garantire la parità di trattamento di tutti gli Stati membri;

- mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario;

- e infine, ma non ultimo, conformarsi agli obiettivi macroeconomici, in particolare agli obiettivi in materia di inflazione.

Inoltre, al momento di fissare i livelli minimi di accisa, occorre tenere conto degli interessi dei coltivatori di tabacco e dell’industria del tabacco dell’UE.

A tal fine, entro il 1° gennaio 2014 l’accisa minima per tutti i prodotti e per tutti gli Stati membri dovrebbe essere espressa unicamente come componente specifica applicata a ciascun pezzo del prodotto. Pertanto, a decorrere da tale data, si dovrebbero abolire i livelli minimi di accisa espressi come percentuale del prezzo di vendita al minuto. Si applicherà dunque un’unica accisa minima per tutti i prodotti e per tutti gli Stati membri.

Per quanto riguarda le sigarette, laddove, a prescindere dalla classe di prezzo, l’accisa applicata sul prezzo di vendita al minuto anteriormente al 1° gennaio 2009 sia superiore a 64 EUR, non si dovranno consentire agli Stati membri interessati riduzioni dell’accisa. Al fine di moderare gli aumenti di prezzo nei paesi a tassazione elevata e promuovere la convergenza, il relatore propone che l’accisa mantenga le sue due componenti e che il livello massimo della componente ad valorem non sia superiore al 55% del prezzo di vendita al minuto. Per lo stesso motivo, l’importo minimo di accisa (qualora esista) non può essere superiore al 100% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Segue una sintesi della proposta del relatore per quanto riguarda le accise minime, applicabile a tutti i prodotti che rientrano nella stessa categoria di prodotto e in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2014:

Sigarette

64 EUR per 1 000 sigarette

Tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette

43 EUR per chilogrammo o 12% in più rispetto al livello del 1° gennaio 2010

A decorrere dal 1° gennaio 2010:

Sigari o sigaretti

12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, purché non venga superato il 130% del livello nazionale esistente al 1° gennaio 2010 entro il 1° gennaio 2014

Tabacchi da fumo diversi dai tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette

EUR 22 per chilogrammo

Inoltre, il relatore suggerisce di respingere la modifica della definizione di sigari e sigaretti, poiché non crede che la tassazione di un prodotto si debba basare sull’aspetto visivo, esteriore, di un prodotto di tabacco piuttosto che sulla sua effettiva composizione.

PROCEDURA

Titolo

Struttura e aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati

Riferimenti

COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS)

Consultazione del PE

11.9.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

23.9.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

23.9.2008

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

10.9.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Zsolt László Becsey

24.9.2008

 

 

Esame in commissione

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Approvazione

2.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

2

9

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer