RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa

13.3.2009 - (COM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD)) - ***I

Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Emmanouil Angelakas

Procedura : 2008/0245(COD)
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A6-0134/2009
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa

(COM(2008)0838 – C6‑0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0838),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 162 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0473/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6‑0000/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di coesione economica e sociale di cui all'articolo 158 del trattato CE, gli interventi dovrebbero favorire le famiglie a basso reddito, come definite dalla legislazione nazionale in vigore.

(4) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione di cui all'articolo 158 del trattato CE, gli interventi dovrebbero sostenere la coesione sociale.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato all'autorità legislativa e alla Commissione di rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a finanziamenti a tasso fisso invece del rimborso delle "spese effettive".

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Al fine di assicurare la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione a titolo del FESR, in particolare quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è appropriato aggiungere tre ulteriori forme di costi ammissibili, cioè i costi indiretti, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso basati su sistemi standard di costi unitari.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) Al fine di assicurare la certezza giuridica relativa all'ammissibilità delle spese, queste ulteriori forme di costi ammissibili devono essere applicate a tutte le sovvenzioni del FESR. Un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, che è la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006, è pertanto necessaria.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1080/2006

Articolo 7 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le spese sostenute per il miglioramento dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili nel patrimonio abitativo esistente a favore delle famiglie a basso reddito sono ammissibili per tutti gli Stati membri.

1 bis. In ogni Stato membro, le spese sostenute per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili nel patrimonio abitativo esistente sono ammissibili sino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale.

 

Gli Stati membri definiscono le categorie di patrimonio abitativo ammissibile nelle disposizioni nazionali, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1080/2006

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

nel caso di sovvenzioni:

(i) i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione;

(ii) i costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;

(iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.

Le opzioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui ai punti (i), (ii) e (iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui al punto (iii), non deve eccedere la somma di 50 000 EUR".

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

L’articolo 1, paragrafo 2 bis del presente regolamento si applica a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Il 26 novembre, in risposta all'attuale crisi finanziaria e al rallentamento dell'economia europea, la Commissione ha presentato un piano europeo di ripresa economica.

Un importante contributo al piano viene dalla politica di coesione comunitaria che rappresenta la maggiore fonte di investimenti nell'economia reale. Più del 65% della dotazione globale per il periodo 2007-2013 è già stata "stanziata" per l'investimento nei quattro settori prioritari della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Non sorprende dunque che siano state prese misure sia legislative sia non legislative per velocizzare la realizzazione del progetto sul campo e portare fiducia e dinamismo nell'economia.

In questo contesto la Commissione ha presentato delle proposte di revisione di tre degli attuali regolamenti sui Fondi strutturali dell'UE per il periodo 2007-2013: il regolamento generale, il regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), e il regolamento sul Fondo sociale europeo (FSE). In termini generali, la finalità dei cambiamenti legislativi è di migliorare i flussi di cassa e la liquidità negli Stati membri, agevolare l'uso di strumenti di ingegneria finanziaria, semplificare e ampliare l'uso di costi forfetari ed espandere le possibilità di sostegno agli investimenti per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nelle abitazioni.

Proposta della Commissione – regolamento FESR

La Commissione ha introdotto un emendamento all'articolo 7 ("Ammissibilità delle spese") del regolamento FESR (1080/2006) con l'obiettivo di consentire a tutti gli Stati membri e a tutte le regioni dell'UE di investire in misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa.

Pertanto il FESR può essere utilizzato per cofinanziare piani nazionali, regionali o di enti locali per l'installazione, ad esempio, della doppia vetratura, dell'isolamento delle pareti e dei pannelli solari nelle abitazioni, o per sostituire le vecchie caldaie con altre più efficienti dal punto di vista energetico. Questa misura, che era originariamente prevista esclusivamente per le famiglie a basso reddito, si applicherà all'intera UE a 27.

È il caso di rammentare che, secondo l'attuale regolamento, il FESR sostiene già interventi nel settore dell'edilizia abitativa, compresa l'efficienza energetica, ma solo per i nuovi Stati membri (EU a 12) e a diverse condizioni. In sostanza, il FESR può essere usato esclusivamente per le parti comuni di un edificio (o l'edificio intero in caso di edilizia popolare) in zone urbane disagiate.

L'attuale proposta non aumenta il finanziamento e non ha effetti sul bilancio comunitario; semplicemente consente agli Stati membri, se lo desiderano, di spostare le proprie priorità e ripianificare i propri programmi operativi per finanziare azioni in questo campo.

Compromesso del Consiglio sul regolamento FESR

Il Consiglio è riuscito a raggiungere un compromesso in prima lettura sulla revisione del regolamento FESR in tempi molto brevi. Il gruppo di lavoro del Consiglio sulle misure strutturali ha negoziato diversi cambiamenti alla proposta della Commissione sull'edilizia abitativa, in particolare:

· eliminazione del riferimento alle "famiglie a basso reddito" che risultava problematico non da ultimo per le differenti definizioni di questa espressione nelle normative nazionali. Il nuovo testo afferma che gli interventi nel settore dell'edilizia devono sostenere la coesione sociale, lasciando alla discrezione degli Stati membri la definizione delle precise categorie di edilizia ammissibili;

· imposizione di un tetto del 4% della dotazione totale del FESR per ciascuno Stato membro sulla spesa per miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'uso di energie rinnovabili nel patrimonio abitativo esistente.

Il Consiglio ha mantenuto la distinzione contenuta nella proposta della Commissione, e precisamente che questo nuovo tipo di interventi nel settore edilizio debba essere reso disponibile in tutti gli Stati membri dell'UE, mentre i "nuovi" Stati membri (EU a 12) potranno ancora finanziarie altri tipi di spese per l'edilizia abitativa secondo le norme dell'attuale FESR (e per un massimo del 3% della dotazione del FESR ai programmi operativi interessati o del 2% della dotazione totale del FESR a livello nazionale). La spesa complessiva per l'edilizia abitativa in ciascuno degli Stati membri, i quali agiscono nell'ambito di norme e disposizioni differenti, può raggiungere il 6% della rispettiva dotazione totale del FESR.

Il Consiglio ha inoltre deciso di integrare nel regolamento FESR un nuovo paragrafo per assicurare la necessaria semplificazione amministrativa nella gestione, nel monitoraggio e nel controllo delle operazioni. Il nuovo paragrafo, originariamente proposto dalla Commissione solo per il regolamento FSE (1081/2006), è stato inserito dal Consiglio anche nel regolamento FESR per garantire l'uniformità delle norme tra i Fondi strutturali.

La nuova norma segue la raccomandazione della Corte dei conti europea[1] di semplificare la base per il calcolo dei costi ammissibili e fare un maggior uso di pagamenti forfetari piuttosto che il rimborso dei "costi reali". L'obiettivo è di semplificare la dichiarazione di spesa e introdurre un sistema di rimborso maggiormente orientato ai risultati. Dovrebbe rivelarsi particolarmente positivo per le spese operative, consentendo alle autorità pubbliche di predisporre progetti e interventi in modo più rapido ed efficiente.

La nuova disposizione introduce tre nuove forme di costi ammissibili per tutti gli aiuti del FESR nel rispetto delle norme nazionali: costi indiretti (fino al 20% dei costi diretti di un'operazione), importi forfetari (per un massimo di 50 000 euro) e scale standard forfetarie di costi unitari.

Valutazione della revisione proposta del regolamento FESR

Il relatore considera molto favorevolmente il cambiamento proposto per il regolamento FESR per quanto riguarda gli investimenti nell'efficienza energetica e nell'uso delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa, disponibili per tutti gli Stati membri dell'UE.

Tale misura contribuirà non solo alla promozione della competitività e alla creazione di posti di lavoro in tutta l'UE, ma potrà avere anche un impatto sul raggiungimento degli obiettivi della strategia in materia di energia e cambiamenti climatici dell'Unione europea, in quanto si stima che gli edifici costituiscono da soli la fonte del 40% delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE; vi è inoltre uno spreco eccessivo di energia negli edifici a causa dell'inefficienza degli impianti di riscaldamento, condizionamento dell'aria e illuminazione. La Commissione ritiene che i risparmi ottenuti da una politica energica efficace in termini di costi nel settore edilizio possano arrivare al 28% entro il 2020.

È necessario sottolineare che la decisione di sostenere gli investimenti energetici negli edifici rientra nell'esclusiva competenza degli Stati membri, in quanto l'UE non ha competenza in questo settore. Tale misura, nel rispetto del principio di sussidiarietà, darà agli Stati membri la possibilità di effettuare questo genere di investimenti con il sostegno dei Fondi strutturali dell'UE, lasciando alla discrezione degli Stati membri la decisione di come usarli.

L'ampliamento del campo di applicazione delle norme sull'ammissibilità del FESR riguardo all'edilizia abitativa al fine di includere le azioni nei "vecchi" Stati membri è stata una delle richieste del Parlamento europeo nella risoluzione del 10 maggio 2007 su "edilizia abitativa e politica regionale". Inizialmente la Commissione era contraria a tale ampliamento. È deplorevole il fatto che abbiamo avuto bisogno dello "stimolo" di una crisi finanziaria per introdurre una misura di questa natura per tutta l'Unione.

Il relatore ritiene inoltre che il compromesso raggiunto in seno al Consiglio rappresenti un miglioramento rispetto alla proposta originaria della Commissione. L'eliminazione del riferimento alle "famiglie a basso reddito", cui erano mirati originariamente gli investimenti, è stato un passo giusto. Gli Stati membri dovrebbero avere il potere di decidere le categorie di edilizia ammissibili secondo le norme nazionali, definendo così i propri criteri (sulla base, ad esempio, delle caratteristiche geografiche delle aree in cui saranno effettuati gli investimenti, ad esempio isole o regioni montuose).

Inoltre è corretto aver impostato un tetto del 4% per questo genere di spesa, in quanto impedirà agli Stati membri di abusare della nuova norma riorientando quantitativi sproporzionati della propria dotazione nazionale del FESR verso questo genere di investimenti. È tuttavia importante notare che dati recenti sui nuovi Stati membri (che sono stati in grado di beneficiare degli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa dall'inizio dell'attuale periodo di programmazione) mostrano che nella maggior parte dei casi gli investimenti non hanno raggiunto nemmeno l'1% della dotazione totale del FESR a livello nazionale, non raggiungendo quindi il tetto del 2%.

Per quanto riguarda la nuova disposizione sull'ampliamento dell'uso di importi forfetari, il relatore ritiene che si avrà un effetto molto positivo sulla gestione quotidiana dei Fondi strutturali. Per tale motivo, e anche se proposte solo in un momento di crisi, queste norme meritano il completo appoggio del Parlamento europeo, il quale ha più volte sostenuto la semplificazione ed è stato particolarmente attivo negli ultimi due anni nel sottolineare la necessità di un'ulteriore semplificazione, invitando più volte la Commissione ad agire rapidamente in tal senso.

Il Parlamento europeo deve considerare la proposta come un primo importante passo in una serie di misure da intraprendere per semplificare i meccanismi d'azione della politica di coesione comunitaria. La Commissione ha costituito un gruppo di lavoro con l'obiettivo di rivedere gli attuali regolamenti sui Fondi strutturali 2007-2013 e i relativi regolamenti di attuazione della Commissione. Il Parlamento resta quindi in attesa di ulteriori proposte di semplificazione da parte della Commissione nei mesi a venire. Si dovrà ulteriormente valutare se tali proposte dovranno essere tradotte in concreti emendamenti legislativi ai regolamenti. Il relatore è a favore di tale eventualità se le proposte possono essere attuate già nella seconda metà dell'attuale periodo di programmazione.

La relazione del Parlamento europeo

La revisione del regolamento sarà effettuata secondo la procedura di codecisione che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio pari diritti e poteri di emendare la proposta della Commissione.

In uno scambio di opinioni con la Presidenza ceca, rappresentata dal vice primo ministro Jiří Čunek, e il commissionario della Politica regionale Danuta Hübner, in sede di commissione REGI il 19 gennaio 2009, è stata chiaramente espressa la necessità per il Parlamento di raggiungere un rapido accordo, specialmente alla luce del fatto che il rispettivo gruppo di lavoro del Consiglio è riuscito a raggiungere un consenso in sole tre riunioni consecutive. Il principale argomento presentato riguarda le nuove disposizioni introdotte nei regolamenti modificati che devono essere attuate il prima possibile, a beneficio dei cittadini europei, in particolare perché la revisione del pacchetto amministrativo mira ad aiutare gli Stati membri a superare, tra l'altro, gli attuali problemi di liquidità.

Il relatore riconosce pienamente l'urgenza della questione e la necessità di concludere la procedura di codecisione in prima lettura, considerando che:

· si tratta di circostanze eccezionali che richiedono misure eccezionali, e la risposta dell'UE alla crisi finanziaria deve essere efficiente e tempestiva,

· la proposta della Commissione, così come modificata dal Consiglio, rappresenta un ottimo compromesso che può avere un effetto molto positivo sul campo,

· sono in fase di preparazione ulteriori proposte da parte della Commissione volte a un'ulteriore semplificazione delle norme esistenti per la gestione dei Fondi strutturali.

Il relatore ha deciso, pertanto, di non presentare nuovi emendamenti, nuove proposte o aggiunte al testo del compromesso del Consiglio, che richiederebbero una serie di colloqui tripartiti informali e probabilmente una seconda lettura per l'approvazione del regolamento. Pertanto il progetto di relazione comprende delle modifiche che corrispondono unicamente alla posizione del Consiglio, data l'urgenza della questione e l'innegabile necessità di dare ai cittadini europei una rapida risposta alla crisi.

Prima dell'approvazione in Aula di questo pacchetto legislativo, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di dichiarare pubblicamente la propria intenzione di effettuare nel 2010 una valutazione sulle riforme intraprese a seguito dell'approvazione dei tre regolamenti rivisti.

  • [1]  cfr. la relazione della Corte dei conti 2007.

PROCEDURA

Titolo

Investimenti nell’efficienza energetica e nelle energie rinnovabili legate all’alloggio (modifica regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale)

Riferimenti

COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD)

Presentazione della proposta al PE

3.12.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

REGI

13.1.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

13.1.2009

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Emmanouil Angelakas

19.1.2009

 

 

Esame in commissione

19.1.2009

12.2.2009

 

 

Approvazione

9.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

Deposito

13.3.2009