RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

3.4.2009 - (COM(2008)580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Adina-Ioana Vălean
Relatore per parere (*):
Syed Kamall, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Procedura : 2008/0187(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0138/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

(COM(2008)580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)580),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0333/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6‑0138/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO[1]*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

sentito il Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(1)      Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE, fissa, in via eccezionale e temporanea, dei limiti per le tariffe applicabili da parte degli operatori mobili, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali che si effettuano da e verso destinazioni all'interno della Comunità. Il regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l'erogazione delle informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.

(2)       Come previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 717/2007, la Commissione ha svolto un'analisi per valutare se gli obiettivi del regolamento sono stati raggiunti ed esaminare l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui SMS ed MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. Nella relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, contenuta nella comunicazione del […] 2008[5], la Commissione ha ritenuto conveniente estendere la validità del regolamento oltre il 30 giugno 2010.

(3)      La Commissione ha inoltre rilevato l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 per includervi la fornitura di servizi di roaming dati ed SMS all'interno della Comunità. Le caratteristiche specifiche dei mercati di roaming internazionali, che hanno reso necessaria l'adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l'imposizione di obblighi agli operatori mobili relativamente alla fornitura di roaming vocale in tutta la Comunità, valgono anche per la fornitura di servizi di roaming SMS e dati sul territorio comunitario. Come per i servizi di roaming vocale, i servizi di roaming SMS e dati non vengono acquistati separatamente presso l'operatore del paese di origine, ma fanno parte di pacchetti più ampi acquistati dal consumatore al dettaglio, il che limita il gioco della concorrenza. Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel territorio di loro competenza non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante, situati in altri Stati membri.

(3 bis) I problemi strutturali relativi ai servizi di roaming sarebbero più facilmente risolvibili in un vero mercato unico dei servizi di comunicazione mobile, mercato che oggi non è pienamente operante ma che dovrebbe rappresentare lo scopo ultimo di ogni quadro normativo.

(4)      Per questo motivo le autorità nazionali di regolamentazione, agendo nell'ambito del gruppo dei regolatori europei (ERG), nella risposta alla consultazione pubblica sulla revisione del regolamento (CE) n. 717/2007, hanno nuovamente chiesto alla Commissione di intervenire a livello comunitario in merito all'estensione della durata del regolamento e alla regolamentazione dei servizi di roaming per SMS e trasferimento dati.

(5)      I dati relativi all'andamento delle tariffe per i servizi di roaming vocale nel territorio della Comunità dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, compresi in particolare i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati ogni trimestre tramite il gruppo dei regolatori europei, non fanno prevedere che a partire dal giugno 2010, in assenza di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso possa essere sostenibile. I dati indicano che le tariffe al dettaglio e all'ingrosso quasi non si discostano dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007, al di sotto dei quali la concorrenza è minima.

(6)      Vi sono rischi notevoli che a giugno 2010, con il venire meno delle salvaguardie regolamentari applicate ai servizi di roaming vocale intracomunitari all'ingrosso e al dettaglio ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, in mancanza di pressione concorrenziale e dato l'interesse degli operatori mobili a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming intracomunitario all'ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono i costi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007. Pertanto, è opportuno estendere la validità del regolamento (CE) n. 717/2007 di ulteriori due anni oltre il 30 giugno 2010, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno continuando a far sì che ai consumatori non vengano imposte tariffe eccessive, rispetto a quelle competitive nazionali, per i servizi di invio e ricezione di chiamate in roaming regolamentate e consentendo nel contempo lo sviluppo della concorrenza.

(6 bis) Gli obblighi sanciti nel presente regolamento non dovrebbero comportare distorsioni delle condizioni di concorrenza tra operatori mobili all'interno della Comunità, né introdurre alcun tipo di vantaggio concorrenziale, in particolare in funzione delle dimensioni, del tipo di traffico in roaming o del mercato interno del fornitore di servizi di roaming.

(7)      Occorre che i livelli delle tariffe medie massime all'ingrosso per le chiamate in roaming regolamentate fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007 continuino a diminuire durante il periodo di proroga del regolamento, riflettendo la diminuzione dei costi, comprese le tariffe di terminazione delle chiamate mobili regolamentate negli Stati membri, per garantire il buon funzionamento del mercato interno e continuare nel contempo a perseguire un duplice obiettivo: eliminare i prezzi eccessivi e consentire agli operatori di competere e portare avanti l'innovazione.

(7 bis) Per incentivare e rafforzare durevolmente la concorrenza tra i diversi servizi di roaming, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione verifichino la presenza di discriminazioni tra operatori di grandi e piccole dimensioni, in particolare ai fini del calcolo delle tariffe all'ingrosso.

(8)      È opportuno anticipare la data prevista per l'abbassamento dei limiti massimi di prezzo per le chiamate in roaming regolamentate all'ingrosso e al dettaglio dal 30 agosto al 1° luglio 2009, per garantire coerenza con l'introduzione degli obblighi relativi alle tariffe degli SMS regolamentati previsti dal presente regolamento. In questo modo gli utenti dei servizi di roaming vocale ed SMS potranno beneficiare delle nuove tariffe nel periodo di maggiore richiesta di questi servizi.

(8 bis) Ove i limiti tariffari non siano espressi in EUR, i limiti tariffari iniziali ai sensi degli articoli 3, 4 bis, 4 ter, 6 bis e i valori rivisti di tali limiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2, dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta, applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alle date precisate nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo tale data contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento.

(9)      Poiché il rispetto del limite tariffario all'ingrosso stabilito dal regolamento (CE) n. 717/2007 è misurato rispetto al prezzo medio all'ingrosso prevalente tra due operatori in un arco di 12 mesi, è opportuno chiarire che il periodo può essere più breve, ad esempio quando la data della prevista diminuzione del livello della tariffa media massima all'ingrosso è anteriore allo scadere del periodo di 12 mesi.

(10)    Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all'ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a 60 secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all'ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra questi operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l'applicazione coerente dei limiti ai prezzi all'ingrosso introdotti dal regolamento (CE) n. 717/2007. Ciò comporta inoltre spese aggiuntive che, incidendo sui costi all'ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di roaming vocale al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori mobili applichino le tariffe per i servizi di roaming vocale regolamentato all'ingrosso secondo una fatturazione al secondo.

(11)    Occorre che durante il periodo di estensione del regolamento i livelli massimi dell'eurotariffa per le chiamate effettuate e ricevute continuino a diminuire, come previsto per il periodo iniziale di applicazione del regolamento stesso, per riflettere la costante diminuzione delle tariffe mobili nazionali in generale e il persistente calo dei costi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate. In tal modo si garantisce la continuità degli effetti del regolamento.

(12)    Il presente regolamento aumenta lo scarto tra le tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio per lasciare agli operatori un più ampio margine di competitività nei prezzi al dettaglio, creando così le condizioni più favorevoli per il formarsi di un mercato realmente competitivo.

(12 bis)   Alcuni operatori sostengono costi all'ingrosso superiori ad altri per ragioni geografiche o di altro tipo, quali una topografia difficile, regioni a bassa densità demografica e forti afflussi turistici per periodi di tempo limitati.

(13)    L'ERG ha riscontrato che l'adozione di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di roaming al dettaglio ha causato l'aumento di una fattura tipo in eurotariffa del 24% circa per le chiamate effettuate e del 19% circa per le chiamate ricevute. Il gruppo ha affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo occulto perché non sono trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, l'ERG ha raccomandato di agire tempestivamente affrontando il problema delle diverse metodologie di fatturazione dell'eurotariffa all'ingrosso.

(14)    Il regolamento (CE) n. 717/2007 ha introdotto un approccio comune, l'eurotariffa, per assicurare che ai clienti in roaming non siano imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, ma le diverse unità di fatturazione utilizzate dagli operatori mobili hanno gravemente pregiudicato la sua applicazione uniforme. Ne consegue che, nonostante la natura comunitaria e transfrontaliera dei servizi di roaming all'interno dell'UE, la fatturazione delle chiamate in roaming regolamentate avviene secondo modalità divergenti che distorcono le condizioni della concorrenza nel mercato unico.

(15)    È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell'eurotariffa al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato unico ed offrire una protezione comune a tutti i consumatori dei servizi di roaming intracomunitari.

(16)    I fornitori di chiamate in roaming regolamentate al dettaglio dovrebbero pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa al secondo, con l'unica possibilità di fatturare un costo iniziale minimo pari a non oltre 30 secondi per chiamata effettuata. In questo modo gli operatori copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è tuttavia giustificata la fatturazione di un costo minimo iniziale per le chiamate in eurotariffa ricevute, poiché il costo reale all'ingrosso viene fatturato al secondo ed eventuali costi di connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili.

(16 bis)   Ai clienti non dovrebbero essere addebitati costi per la ricezione di messaggi vocali in una rete ospitante, dato che essi non hanno la possibilità di controllarne la durata; ciò non deve però impedire l'applicabilità di altri addebiti per la messaggeria vocale, ad esempio l'addebito dei costi per l'ascolto di tali messaggi.

(17)    Per quanto riguarda i servizi di roaming SMS, i dati di mercato raccolti dall'ERG e dalla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 mostrano che in tutta la Comunità le tariffe all'ingrosso per questi servizi sono rimaste ampiamente stabili e non sono in correlazione con i costi effettivi. Come per i servizi di roaming vocale, la pressione concorrenziale non sembra sufficiente a spingere gli operatori a ridurre le tariffe all'ingrosso. Anche le tariffe per il roaming SMS al dettaglio sono rimaste perlopiù stabili, mostrando notevole variabilità e mantenendosi a livelli notevolmente più elevati rispetto ai servizi di SMS nazionali, senza chiare motivazioni.

(18)    Così come per il roaming vocale, vi è un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all'ingrosso non si ottengano automaticamente riduzioni delle tariffe per i clienti al dettaglio. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non fosse accompagnata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso rischierebbe di compromettere la situazione di taluni operatori, in particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una compressione dei prezzi.

(19)    Inoltre, per via della particolare struttura del mercato del roaming e della sua natura transfrontaliera, il quadro normativo del 2002 non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti adeguati ad affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da cui derivano i prezzi elevati, all'ingrosso come al dettaglio, per i servizi di roaming SMS. Questa situazione non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed occorre perciò modificarla.

(20)    Nella risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, l'ERG ha affermato inoltre di ritenere necessaria una regolamentazione del roaming SMS, sia all'ingrosso sia al dettaglio, per conformare le tariffe ai costi ed avvicinarle ai prezzi nazionali. Il gruppo dei regolatori ha concluso che converrebbe intervenire con misure analoghe a quelle adottate per il roaming vocale. In particolare, ha raccomandato di introdurre un tetto per la tariffa media all'ingrosso imposta da un operatore all'altro per il roaming SMS e di modificare gli obblighi relativi all'eurotariffa per includere un'offerta di roaming SMS ad una tariffa non superiore al tetto massimo stabilito.

(21)    È opportuno perciò imporre obblighi relativi ai servizi di SMS in roaming regolamentati all'ingrosso affinché le tariffe all'ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, per proteggere gli interessi dei consumatori.

(22)    Occorre che gli obblighi di regolamentazione entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per conformarsi adattando i prezzi e le offerte di servizi.

(23)    L'approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming regolamentati all'ingrosso consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe medie massime all'ingrosso per ogni SMS inviato da una rete ospitante. La tariffa media all'ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori mobili all'interno della Comunità per un periodo di tempo determinato.

(24)    Il limite tariffario all'ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati dovrebbe comprendere tutti i costi sostenuti dal fornitore del servizio all'ingrosso, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli SMS in roaming sulla rete ospitante. Occorre pertanto proibire ai fornitori di servizi di SMS in roaming regolamentati all'ingrosso di introdurre tariffe separate per la terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare un'applicazione coerente delle misure previste dal presente regolamento.

(25)    L'approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe per gli SMS in roaming sul territorio comunitario al dettaglio è prevedere l'obbligo, per gli operatori mobili, di offrire ai clienti di roaming un'eurotariffa SMS che non superi un limite massimo prestabilito. L'eurotariffa SMS dovrebbe essere fissata ad un livello tale da garantire all'operatore un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura del servizio al dettaglio.

(26)    Questo approccio regolamentare dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati rispecchino i costi effettivi di fornitura del servizio più realisticamente di quanto avviene ora. L'eurotariffa SMS massima che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra gli operatori che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Questo approccio regolamentare non si applica ai servizi di SMS a valore aggiunto.

(27)    I clienti in roaming non dovrebbero essere tenuti a pagare costi aggiuntivi per la ricezione di un SMS o di un messaggio vocale in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all'invio di un SMS o di un messaggio vocale in roaming.

(28)    È opportuno che l'eurotariffa SMS si applichi ad ogni cliente di roaming, nuovo o esistente, che non ha scelto, o non sceglie, deliberatamente una tariffa roaming SMS speciale o un pacchetto di servizi roaming comprendente servizi SMS in roaming regolamentati.

(29)    Per garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità per i clienti in roaming dei servizi SMS in roaming regolamentati, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero intervenire tempestivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[6] e su basi coordinate, nonché in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 717/2007 e dell'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[7], qualora un operatore di reti mobili terrestri stabilito in uno Stato membro lamentasse presso la propria autorità nazionale di regolamentazione il fatto che i propri abbonati non sono in grado di inviare o ricevere SMS in roaming regolamentati da o verso abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro in seguito al mancato accordo tra i due operatori interessati.

(30)    Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message Service), composto principalmente da caratteri alfanumerici (ma che può contenere anche caratteri grafici) che può essere inviato e ricevuto da telefoni mobili o fissi o altri dispositivi dotati di numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale. Un SMS si differenzia chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o messaggi di posta elettronica. Per garantire che non venga meno l'efficacia del regolamento e che gli obiettivi siano pienamente raggiunti, è necessario vietare modifiche che differenzino gli SMS in roaming dagli SMS nazionali.

(31)    I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all'ingrosso per i servizi di roaming dati imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d'origine dei clienti roaming sembrano diminuire progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati.

(32)    Destano preoccupazione i livelli elevati dei prezzi al dettaglio per i servizi di roaming dati, che indicano come la concorrenza in questo settore non sia sufficiente; tuttavia, a differenza di quanto accade per i servizi di roaming vocale ed SMS, nel mercato al dettaglio di roaming dati vi è pressione concorrenziale perché i clienti, all'estero, possono accedere ai servizi di dati in maniera alternativa, ad esempio tramite i punti di accesso ad internet senza fili pubblici e gratuiti che non richiedono di disporre di un numero di telefono. Sarebbe pertanto prematuro, in questa fase, regolamentare le tariffe al dettaglio. Inoltre, ogni collegamento in roaming a una rete dovrebbe avvenire col consenso dell'utente. Di conseguenza, non dovrebbe aver luogo nessuno download di dati in roaming, ivi incluso l'aggiornamento del software o il recupero di posta elettronica, senza il consenso o la richiesta preventiva dell'utente, a meno che quest'ultimo abbia indicato che non intende beneficiare di tale protezione.

(32 bis)   Il fornitore del paese d'origine non dovrebbe addebitare al cliente in roaming i servizi di roaming dati regolamentato, a meno che o fino a quando detto cliente accetta l'erogazione del servizio in questione.

(33)    È tuttavia opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per i servizi di roaming dati, in particolare per eliminare il problema delle bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di sostituire o di costituire un'alternativa ai servizi di roaming, quali la tecnologia WiFi (wireless fidelity), i servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e Instant Messaging (messaggistica istantanea). È opportuno che i consumatori ricevano tali informazioni affinché possano compiere una scelta con cognizione di causa.

(34)    In particolare, è opportuno che gli operatori mobili offrano ai clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicate ai servizi di roaming dati ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo all'ingresso in un altro Stato membro. L'informazione dovrebbe essere inviata al telefono mobile o altro dispositivo mobile nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile.

(34 bis)   Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze pecuniarie dell'uso di servizi di roaming dati regolamentati, consentendo loro di controllare e contenere la spesa legata al loro uso, è opportuno che il fornitore del paese di origine presenti esempi di servizi di roaming dati (e-mail, trasmissione di immagini, navigazione in rete), indicandone il volume di dati approssimativo.

(35)    Inoltre, per evitare bollette esorbitanti, gli operatori mobili dovrebbero definire uno o più tetti mensili di spesa e/o di consumo per le spese non pagate per i servizi di roaming dati (espressi nella valuta in cui il cliente in roaming paga le tariffe), che dovrebbero offrire gratuitamente ai propri clienti in roaming, ▌ tramite apposito messaggio, quando stanno per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, il cliente non dovrebbe più ricevere tali servizi, né pertanto gli dovrebbero essere addebitati, a meno che il cliente in questione ne richieda esplicitamente la continuazione alle condizioni indicate nella suddetta notifica. Ai clienti in roaming andrebbe offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati tetti mensili di spesa o di consumo entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, a questi ultimi andrebbe applicato un regime standard di tetto massimo.

(36)    Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero essere considerate la tutela minima per i clienti di roaming e non dovrebbero precludere agli operatori mobili di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di roaming dati. Numerosi operatori, ad esempio, hanno cominciato a proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono di utilizzare servizi di roaming dati ad un prezzo specifico e per un dato periodo di tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri operatori stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in tempo reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per il roaming dati. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate dovrebbero rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali.

(37)    Il persistere di tariffe elevate all'ingrosso per i servizi di roaming dati è imputabile in primo luogo alle tariffe elevate applicate all'ingrosso dagli operatori delle reti non preferite. Esse dipendono a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che non incentivano gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all'ingrosso perché il traffico viene ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne risulta una grande variabilità dei costi all'ingrosso. In alcuni casi i prezzi del roaming dati all'ingrosso applicabili alle reti non preferite sono 30 volte superiori rispetto a quelli applicati alla rete preferita. Queste eccessive tariffe all'ingrosso per i servizi di roaming dati comportano una notevole distorsione della concorrenza tra operatori mobili all'interno della Comunità, che pregiudica il buon funzionamento del mercato interno. Esse inoltre impediscono ai fornitori nazionali di prevedere i propri costi all'ingrosso ed offrire quindi ai clienti pacchetti con prezzi al dettaglio trasparenti e competitivi. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di affrontare questi problemi in modo efficace a livello nazionale, è opportuno fissare un limite per i prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming dati. Tale limite dovrebbe essere posto ad un livello di tutela ben al di sopra dei prezzi all'ingrosso più bassi attualmente disponibili sul mercato, per incoraggiare condizioni competitive e consentire lo sviluppo di un andamento concorrenziale del mercato, assicurando nel contempo un migliore funzionamento del mercato interno a vantaggio dei consumatori. Eliminando le tariffe eccessive di roaming dati all'ingrosso che in taluni casi persistono sul mercato, tale livello di garanzia dovrebbe evitare, per l'intero periodo di applicazione del presente regolamento, l'insorgere di distorsioni e limitazioni della concorrenza tra operatori mobili.

(38)    Per riflettere gli sviluppi del mercato e il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche applicabile occorre parlare di "reti pubbliche di comunicazione" anziché di "reti pubbliche di telefonia". Per garantire uniformità, l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(39)    Scopo del presente regolamento è modificare il regolamento (CE) n. 717/2007 e la direttiva 2002/21/CE al fine mantenere e sviluppare ulteriormente un insieme di norme comuni che assicuri che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile in viaggio all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario (chiamate vocali, SMS o trasferimento di dati), contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e tutelando i consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile; poiché tale scopo non può essere raggiunto dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo ed è dunque meglio raggiungibile a livello comunitario, la Comunità può adottare le necessarie modifiche in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità stabilito in detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è opportuno e necessario per raggiungere tali obiettivi.

(40)    Questo approccio comune dovrebbe tuttavia essere mantenuto per un periodo di tempo limitato, pur potendo, alla luce di una revisione condotta dalla Commissione, essere ulteriormente esteso o modificato o sostituito da opzioni normative alternative, sulla base di opportune proposte della Commissione.

(40 bis)   È opportuno che la Commissione riesamini l'efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l'impatto sulla posizione concorrenziale di fornitori di comunicazione mobile di varie dimensioni e provenienti da diverse parti della Comunità, l'andamento, le tendenze e la trasparenza del commercio al dettaglio e all'ingrosso, il loro rapporto ai costi effettivi, la misura in cui sono state confermate le ipotesi formulate nella valutazione d'impatto che accompagna il presente regolamento (SEC(2008)2489), nonché i costi di conformità degli operatori e l'impatto sugli investimenti. La Commissione dovrebbe altresì, alla luce degli sviluppi tecnologici, esaminare la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad esempio il protocollo VoIP).

(40 ter)    Prima di procedere al suddetto riesame e onde garantire un monitoraggio costante dei servizi di roaming nella Comunità, la Commissione dovrebbe redigere una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi generale delle ultime tendenze in materia di servizi di roaming e una valutazione intermedia dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e delle eventuali opzioni alternative per realizzarli.

(40 quater) Prima di formulare le raccomandazioni del caso, la Commissione dovrebbe altresì valutare se la regolamentazione dei servizi di roaming possa opportunamente rientrare nell'ambito del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Detta valutazione dovrebbe vertere inoltre sulle modalità alternative per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, quali ad esempio:

       affrontare i problemi a livello di servizi all'ingrosso, introducendo l'obbligo di garantire un accesso ragionevole ed equo, su base non discriminatoria e/o a condizioni di reciproca equità;

       adottare una strategia finalizzata ad ottenere prezzi e condizioni per i clienti in roaming analoghe ai prezzi e alle condizioni concorrenziali prevalenti sul mercato della rete visitata, tra cui la possibilità per detti clienti di ottenere prezzi diversi da operatori diversi sul mercato della rete visitata;

       affrontare i problemi nel quadro del diritto comunitario della concorrenza.

In particolare, la Commissione dovrebbe indagare e valutare [in consultazione con l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche][8] la struttura competitiva del mercato della telefonia mobile cui sono imputabili le tariffe di roaming non concorrenziali e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le proprie conclusioni e proposte per ovviare ai problemi strutturali sui mercati della telefonia mobile, con particolare riferimento agli ostacoli all'accesso e all'espansione.

(41)    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 717/2007 e la direttiva 2002/21/CE di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 717/2007

Il regolamento (CE) n. 717/2007 è così modificato:

1.          nel titolo, l'espressione "reti pubbliche di telefonia mobile" è sostituita da "reti pubbliche di comunicazioni mobili".

2.          L'articolo 1 è così modificato:

a)     Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo gli incentivi all'innovazione e la scelta dei consumatori.

Il regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori mobili possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di comunicazione mobile di un altro Stato membro. Esso si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che, dove del caso, alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese d'origine."

b)     Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.    I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli 3, ▌4 bis, 4 ter e all'articolo 6 bis, paragrafo 4, siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando, nel caso degli articoli 3 e 4, i tassi di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007 e, nel caso degli articoli 4 bis, 4 ter e dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, applicando i tassi di cambio di riferimento ▌ pubblicati il 6 maggio 2009 dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ai fini delle successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ▌ all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6 bis, paragrafo 4, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori."

3.          L'articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:

a)     Alla lettera b) la frase "telefonia mobile pubblica terrestre" è sostituita da "comunicazioni mobili pubbliche terrestri".

b)     Alla lettera c), la frase "telefonia mobile terrestre" è sostituita da "comunicazioni mobili terrestri".

c)     La lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)    "roaming intracomunitario", l'utilizzo di un telefono mobile o di un'altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming all'interno della Comunità per effettuare o ricevere telefonate, inviare o ricevere SMS o utilizzare servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la sua rete d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;".

d)     Alla lettera e) la frase "rete telefonica pubblica" è sostituita da "rete pubblica di comunicazioni".

e)     La lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)     "cliente in roaming", il cliente di un fornitore di servizi di comunicazioni mobili pubbliche terrestri attraverso una rete pubblica mobile terrestre situata nella Comunità, il cui contratto o accordo con il fornitore del paese d'origine gli consenta di utilizzare un telefono mobile o un'altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;"

f)      La lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g)    "rete ospitante", la rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere SMS o trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto in virtù di accordi con l'operatore della rete d'origine;"

g)     Sono aggiunte le seguenti lettere da h) a k):

"h)    "eurotariffa SMS", qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all'articolo 4 ter che un operatore del paese d'origine può applicare per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, in conformità al predetto articolo;

i)      "SMS", un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;

j)      "SMS in roaming regolamentato", un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete di comunicazioni pubbliche all'interno della Comunità, o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete di comunicazioni pubbliche all'interno della comunità e destinato a una rete ospitante;

k)     "servizio di roaming dati regolamentato", un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming connesso alla rete ospitante tramite un telefono mobile o un'altra apparecchiatura di trasmettere e ricevere dati a commutazione di pacchetto. Un servizio di roaming dati regolamentato non include la trasmissione o la ricezione di chiamate in roaming regolamentate o di SMS regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS (Multimedia Messaging Service)."

4.          L'articolo 3 è così modificato:

a)     Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Questa tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media all'ingrosso di cui al presente paragrafo o della scadenza del presente regolamento. Il limite della tariffa media all'ingrosso scende a EUR 0,28 e EUR 0,26 rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1° luglio 2009 e scende ulteriormente a EUR 0,22 e EUR 0,18 ▌ rispettivamente il 1° luglio 2010 e il 1° luglio 2011 ▌."

b)     Al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2009 la tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate intracomunitarie all'ingrosso in roaming dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati ║ al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l'operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore ai 30 secondi."

5.          L'articolo 4 è così modificato:

a)     Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  L'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate regolamentate in roaming può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera EUR 0,49 al minuto per le chiamate in uscita e EUR 0,24 per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a EUR 0,46 e a EUR 0,43 per le chiamate in uscita, e a EUR 0,22 e EUR 0,19 per le chiamate in entrata, rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1° luglio 2009. Il tetto massimo diminuisce a 0,39 EUR e 0,35 EUR per le chiamate in uscita, e a 0,15 EUR e 0,11 EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il 1° luglio 2010 e il 1° luglio 2011.

Entro il 1° luglio 2010 il fornitore del paese di origine non può addebitare ai propri clienti in roaming alcun costo per la ricezione di un messaggio vocale in roaming, fatti salvi gli altri costi applicabili, come quelli addebitati per l'ascolto i tali messaggi.

A decorrere dal 1° luglio 2009 per la fornitura di tutte le chiamate in roaming a cui si applica l'eurotariffa, sia in entrata che in uscita, il fornitore del paese d'origine impone ai clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo.

In deroga al secondo comma, il fornitore del paese d'origine può applicare alle chiamate soggette a eurotariffa un periodo iniziale minimo non superiore a 30 secondi."

b)     Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.  Ogni cliente in roaming può chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine del periodo di cui al paragrafo 3, di passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento, ad eccezione che il cliente in roaming che desidera passare ad un'eurotariffa abbia sottoscritto l'abbonamento ad un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio (ad esempio roaming vocale, SMS e/o dati), nel qual caso il fornitore del paese d'origine può chiedere al cliente di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi del pacchetto. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi."

6.          È inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Tariffe all'ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati

1.   A decorrere dal 1° luglio 2009 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non può superare l'importo di EUR 0,04 per SMS.

2.   Tale tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento.

3.   La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso percepiti dall'operatore della rete ospitante da ogni operatore di rete d'origine per la raccolta e l'invio di SMS in roaming regolamentati intracomunitari nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo operatore di rete d'origine durante il periodo in questione.

4.   L'operatore di una rete ospitante non applica all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante."

7.          È inserito il seguente articolo 4 ter:

"Articolo 4 ter

Tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati

1.   Il fornitore del paese di origine rende disponibile a tutti i suoi clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa SMS di cui al paragrafo 2. L'eurotariffa SMS non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo.

2.   A decorrere dal 1° luglio 2009 l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa SMS che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni messaggio in roaming ma non supera EUR 0,11.

3.   Il fornitore del paese di origine non può imporre ai propri clienti in roaming costi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato.

4.   Dal 1° luglio 2009 il fornitore del paese di origine applica automaticamente un'eurotariffa SMS a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per gli SMS in roaming regolamenti di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.

5.   Dal 1° luglio 2009 il fornitore del paese d'origine applica un'eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti in roaming che non hanno già scelto espressamente una tariffa di roaming SMS diversa, o un pacchetto per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati.

6.   Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente, e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i tre mesi. Un'eurotariffa SMS può sempre essere combinata con un'eurotariffa.

7.   Non oltre il […] il fornitore del paese d'origine informa individualmente tutti i clienti in roaming esistenti in merito all'eurotariffa SMS, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2009 al più tardi a tutti i clienti in roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per gli SMS regolamentati, mettendoli al corrente del loro diritto a passare all'eurotariffa SMS, o a rinunciarvi, ai sensi del precedente paragrafo 6."

8.        È inserito il seguente articolo 4 quater:

"Articolo 4 quater

Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati

Nessun fornitore o operatore di una rete ospitante può alterare le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da differenziarle rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all'interno del proprio mercato nazionale."

9.          L'articolo 5 è soppresso.

10.        L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming regolamentati

1.   Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata o all'invio di un SMS, ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nello Stato membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:

a)     effettuare chiamate all'interno del paese visitato e da quest'ultimo allo Stato membro in cui è situata la sua rete d'origine e per riceverne, nonché

b)     inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.

Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito, di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.

Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio.

Il fornitore del paese di origine fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe.

2.   In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nella Comunità, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili, sulla rete ospitante, alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare, o l'invio di un SMS, a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine.

3.   Al momento della sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa e l'eurotariffa SMS. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.

Il fornitore del paese d'origine adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti siano al corrente della disponibilità dell'eurotariffa e dell'eurotariffa SMS. In particolare, detto fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming, entro il 30 luglio 2007, le condizioni relative all'eurotariffa ed entro il 1° giugno 2009 le condizioni relative all'eurotariffa SMS. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa."

11.        È inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di roaming dati regolamentati

1.   Il fornitore del paese d'origine provvede affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di roaming dati regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di roaming dati regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Se del caso, il fornitore del paese di origine informa i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatico e incontrollato di dati in roaming. Esso spiega inoltre ai propri clienti, in modo chiaro e facilmente comprensibile, come disattivare siffatte connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di roaming dati.

2.   Al più tardi dal 1° luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi in roaming e contiene informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.

Tali informazioni personalizzate essenziali sulle tariffe vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, e-mail o una finestra pop-up sul suo computer, ogni volta che detto cliente entra in uno Stato membro diverso dalla sua rete d'origine e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di roaming dati regolamentato in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite nel momento in cui il cliente in roaming inizia a utilizzare un servizio in roaming dati regolamentato, senza indebito ritardo e gratuitamente, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore del paese d'origine di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio.

3.   ▌ Entro il 1° marzo 2010 ogni fornitore del paese di origine offre a tutti i suoi clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe ║ per ▌ i servizi di roaming dati regolamentati, e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di roaming dati regolamentati su un certo periodo di tempo non possa superare un determinato limite pecuniario.

A tal fine, il fornitore del paese di origine mette a disposizione uno o più limiti pecuniari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi quantitativi di volume. Uno di tali limiti (limite standard di spesa) deve avvicinarsi ma non superare l'importo di 50 EUR di spese non pagate per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

In alternativa, il fornitore del paese di origine può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi importi pecuniari. Uno di tali limiti (limite standard di consumo) deve accompagnarsi del relativo importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese non pagate per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

Inoltre, il fornitore del paese di origine può offrire ai suoi clienti in roaming altri limiti con tetti massimi mensili di spesa differenti, ossia superiori o inferiori.

Entro il 1° luglio 2010 il limite standard di cui al secondo e al terzo comma si applica a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.

Ciascun fornitore del paese d'origine provvede inoltre affinché sia inviata un'adeguata notifica al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente, ad esempio tramite un SMS, un'e-mail ovvero una finestra pop-up sul suo computer, allorché i servizi di roaming dati hanno raggiunto l'80% del limite di spesa o di consumo concordato. I clienti hanno il diritto di esigere che i loro fornitori interrompano l'invio di tali comunicazioni e di chiedere, in qualsiasi momento e gratuitamente, al fornitore del paese d'origine di ripristinare l'erogazione del servizio.

Qualora questo tetto di spesa o di consumo dovesse essere altrimenti superato, è inviata una notifica sul telefono mobile o su un altro dispositivo del cliente in roaming. La notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore del paese d'origine cessa immediatamente di erogare i servizi di roaming dati regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi.

A decorrere dal 1º novembre 2010, se un cliente in roaming chiede di optare per il limite di spesa o di consumo o di sopprimerlo, il cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento.

4.      A decorrere dal 1° luglio 2009:

a)     La tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati tramite quella rete ospitante non può superare l'importo di EUR 1,00 il 1° luglio 2009, di EUR 0,80 il 1° luglio 2010 e di EUR 0,50 il 1° luglio 2011 per megabyte di dati trasmessi. L'applicazione di questo limite di garanzia non deve comportare distorsioni o limitazioni della concorrenza nel mercato all'ingrosso di roaming dati, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

b)     Tale tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento.

c)     La tariffa media all'ingrosso di cui alla lettera a) si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso percepiti dall'operatore della rete ospitante da ogni operatore di una rete d'origine per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati in base ai kilobyte."

12.        L'articolo 7 è così modificato:

a)     Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 3, 4, 4 bis, 4 ter e 6 bis, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente."

b)     Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.  Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare, si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all'articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui gli abbonati non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi."

13.        L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 marzo 2008 oppure, nel caso delle prescrizioni supplementari introdotte dal regolamento [XXXX/YYYY], non oltre 9 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche."

14.        L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Verifica

1.   La Commissione verifica il funzionamento del presente regolamento entro il 30 giugno 2011 e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l'altro:

 l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali, di SMS e di trasmissione di dati e il corrispondente andamento dei servizi di comunicazione mobile a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, la qualità e la velocità dei servizi in questione;

 la disponibilità e la qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa al roaming (voce, SMS e dati), segnatamente alla luce gli sviluppi tecnologici;

 la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe di servizi in roaming o di altre riduzioni tariffarie per la fornitura di servizi in roaming, nonché la gamma delle tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata;

 il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all'ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori.

La Commissione valuta altresì metodologie diverse dalla regolamentazione dei prezzi, che potrebbero essere utilizzate per creare un mercato interno competitivo per il roaming e, in tale contesto, tiene conto di un'analisi effettuata autonomamente dall'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. La Commissione formula opportune proposte sulla base di una siffatta valutazione.

1 bis.  Inoltre, entro il 30 giugno 2010, la Commissione prepara una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi in roaming nella Comunità, nonché una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui al paragrafo 1."

15.        All'articolo 12, la frase "non oltre il 30 agosto 2007" è soppressa.

16.        All'articolo 13 la data "2010" è sostituita da "2013".

Articolo 2

Modifica della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

All'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) la frase "reti pubbliche di telefonia mobile" è sostituita da "reti pubbliche di comunicazioni mobili".

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e giunge a scadenza il 30 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il Presidente                                                Il Presidente

  • [1] *             Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌. Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ║.
  • [2]               GU C […] del […], pag. […].
  • [3]               GU C […] del […], pag. […].
  • [4]               GU C […] del […], pag. […].
  • [5]               […]
  • [6]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
  • [7]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
  • [8]               Subordinatamente a un accordo sul cosiddetto pacchetto di riesame del quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il 27 giugno 2007 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE. Tale documento rappresentava una risposta alla scarsa concorrenza nel mercato della comunicazione mobile per i servizi di roaming internazionale, fonte di prezzi eccessivi per i consumatori europei e di ostacoli a un adeguato sfruttamento dei servizi di roaming da parte dei cittadini comunitari che si spostano in altri Stati membri, con conseguenti ripercussioni sulla libera circolazione.

Dopo aver rivisto l’attuazione del regolamento di cui sopra e la dinamica del mercato, nel 2008 la Commissione ha presentato una proposta volta a estendere il regolamento concernente i servizi vocali di roaming e ad ampliarne la portata al fine di includere i servizi di roaming per la trasmissione di dati e SMS, includendo al contempo maggiori misure di trasparenza. Inoltre la durata del regolamento sarebbe stata protratta fino al 2013.

II. Servizi vocali e SMS

Allo stato attuale la relatrice appoggia l’estensione del regolamento relativo ai prezzi dei servizi vocali. Sfortunatamente, in seguito all’introduzione del regolamento (CE) n. 717/2007 i prezzi dei servizi di roaming non hanno subito diminuzioni significative, anzi tendono a concentrarsi appena al di sotto delle soglie massime indicate.

La relatrice concorda anche con l’ampliamento della portata del regolamento al fine di includere i servizi SMS. In considerazione dei prezzi eccessivi a carico dei consumatori, nella presente congiuntura appare sfortunatamente necessaria una regolamentazione dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio dei servizi SMS.

Tuttavia, la relatrice ritiene che la regolamentazione dei prezzi dei servizi di roaming vocali e SMS debba presentare un carattere di eccezionalità e che, in questo caso, una regolamentazione dei prezzi nel lungo periodo possa nuocere al mercato.

III. Dati e trasparenza

I prezzi all’ingrosso e al dettaglio dei servizi di roaming per la trasmissione di dati sono anch’essi molto elevati. Se da un lato è opportuno stabilire un limite di salvaguardia per le tariffe all’ingrosso dei servizi di roaming, dall’altro la relatrice ritiene che, allo stato attuale, l’introduzione di prezzi massimi al dettaglio sia poco prudente. Il roaming di dati rappresenta un mercato nuovo e simili regolamentazioni di prezzo ne comprometterebbero un adeguato sviluppo. La regolamentazione delle tariffe all’ingrosso per la trasmissione di dati invece appare opportuna perché i piccoli entranti stanno affrontando prezzi all’ingrosso eccessivi imposti dai grandi operatori, e ciò nuoce allo sviluppo dei servizi di trasmissione dati in roaming.

La relatrice appoggia il concetto di trasparenza e le misure di salvaguardia studiate per tutelare i consumatori e contribuire a evitare le “bollette shock”. Tali misure devono essere pratiche e flessibili, in quanto il mercato dei servizi roaming presenta una varietà di consumatori con esigenze differenti. Il regolamento deve offrire un sufficiente livello di protezione al consumatore e, al contempo, deve consentire a quest’ultimo di usufruire in modo adeguato dei servizi di trasmissione dati in roaming. Qualunque misura di trasparenza adottata deve essere tecnologicamente attuabile e non dovrebbe risultare eccessivamente onerosa per gli operatori delle telecomunicazioni.

IV. Riesame e regolamentazione futura dei servizi di roaming

Se da un lato una regolamentazione temporanea dei prezzi rappresenta una soluzione per far fronte ai prezzi eccessivi e alle carenze del mercato nel breve termine, dall’altro la relatrice continua a credere che un mercato del roaming sano e competitivo non potrà prosperare in presenza di regolamentazioni di prezzo di lungo periodo. A tal fine, è fondamentale svolgere un’attenta analisi del funzionamento di tale regolamento e considerare altre alternative di regolamentazione del mercato che permettano di conseguire i medesimi obiettivi. È fondamentale che il regolamento specifichi una serie di aspetti da analizzare nel dettaglio, così da ottenere indicazioni più precise sul conseguimento degli obiettivi. La specificazione di tali fattori dovrebbe fornire anche indicazioni su che cosa ci si attende dal mercato, al fine di evitare un’estensione della regolamentazione dei prezzi. Un’analisi dettagliata di tali fattori è importante anche nella prospettiva di un approccio normativo futuro in questo settore. In più, si rende necessaria una relazione intermedia che fornisca maggiori indicazioni circa i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi del regolamento e il comportamento degli attori all’interno del mercato.

V. Conclusioni

La relatrice ha preso parte a numerosi incontri bilaterali con tutte le principali parti interessate dal regolamento e la commissione ITRE ha organizzato una piccola audizione dedicata a questo tema. Una delle conclusioni è che il regolamento dovrebbe essere quanto più possibile neutrale ed equilibrato, in quanto non deve offrire vantaggi poco equi ad alcune delle parti coinvolte.

La relatrice appoggia la proposta, ma ribadisce che la regolamentazione dei prezzi dei servizi di roaming dovrebbe presentare un carattere di eccezionalità e che una regolamentazione dei prezzi nel lungo periodo nuocerebbe al mercato della comunicazione mobile.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (*) (13.3.2009)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008(COD))

Relatore (*): Syed Kamall

(*) Commissioni associate - articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il progetto di parere trasforma il regolamento in uno strumento in grado di favorire la trasparenza dei prezzi e il controllo dei servizi di roaming fino al 30 giugno 2013 e suggerisce, nel contempo, di lasciare scadere i limiti massimi di prezzo attualmente vigenti in data 30 giugno 2010. Non è prevista l'introduzione di una nuova regolamentazione dei prezzi.

L'intenzione, a questo punto, è di stimolare una discussione adeguata sia sui meriti della proposta della Commissione sia sulla necessità di prendere in esame alternative ragionevoli allo strumento scarsamente efficace dei limiti massimi di prezzo, pur mantenendo un livello elevato di protezione dei consumatori.

2. IL PROBLEMA

2.1      La proposta della Commissione intende risolvere il problema avvertito della mancanza di concorrenza nell'ambito dei servizi di roaming e vuole offrire una soluzione al fatto che i prezzi non rispecchiano adeguatamente i costi di base quando il servizio viene prestato.

Tuttavia, uno studio indipendente condotto da Europe Economics (EE) e commissionato dalle commissioni IMCO e ITRE ha rilevato che:

· la riduzione dei prezzi delle chiamate vocali imposta dal regolamento vigente non ha portato a un aumento significativo dei volumi di traffico, fatto che indica che non esisteva alcun problema avvertito di prezzi "ingiustificabili" (le cifre preliminari dello stesso gruppo dei regolatori europei (ERG) mostrano che nel terzo trimestre del 2008, i volumi degli SMS (senza limiti di prezzo) sono aumentati in misura ancora più evidente delle chiamate vocali; ciò mette in dubbio le argomentazioni a sostegno dei limiti massimi dei prezzi al dettaglio degli SMS);

· la valutazione di impatto della Commissione non ha dimostrato che l'estensione del regolamento porterebbe a un aumento generalizzato del benessere (in alcuni paesi dell'UE, i clienti meno abbienti che usano carte "prepagate" sono soggetti, per alcune chiamate vocali nazionali, a tariffe superiori rispetto a quelle praticate ai clienti dei servizi di roaming, relativamente più abbienti, per le telefonate internazionali).

Inoltre, lo studio di EE conclude che gli effetti più probabili della mancata estensione del regolamento sarebbero:

· una stabilizzazione (e non un aumento) dei prezzi delle chiamate vocali, all'incirca ai livelli imposti per il 2010;

· una maggiore varietà di tariffe e una più intensa concorrenza, con conseguente aumento delle possibilità di scelta e dei vantaggi per i consumatori;

· l'eliminazione del cosiddetto effetto "waterbed", il quale comporta, per esempio, tariffe per chiamate vocali, SMS e trasmissione di dati più basse, ma prezzi dei ricevitori molto più elevati o ritardi nella riduzione dei prezzi di altri servizi di telefonia mobile, a scapito dell'insieme dei consumatori.

Lo studio dell'EE sottolinea un altro aspetto importante, ossia che i servizi di roaming non possono essere considerati un mercato distinto, ma costituiscono parte integrate del mercato generale della telefonia mobile, il quale è fortemente concorrenziale.

Tali conclusioni, insieme all'incertezza legata alla definizione politica dei prezzi per un quinquennio, costituiscono solide argomentazioni contro l'estensione dell'attuale regolamentazione dei prezzi delle chiamate vocali e contro l'imposizione di una regolamentazione aggiuntiva dei prezzi.

2.2      Il relatore ritiene che vi sia consenso circa la necessità di affrontare la questione della mancanza di trasparenza delle bollette e delle bollette "choc" relative ai servizi di roaming per la trasmissione di dati, dove i clienti ricevono bollette di importo molto più elevato rispetto a quanto previsto. Le misure in vigore per garantire la trasparenza delle chiamate vocali potrebbero essere mantenute ed estese anche agli SMS.

3. LA SOLUZIONE

3.1      Gli elementi disponibili indicano che l'imposizione generalizzata di prezzi inferiori non ha portato a un aumento complessivo del benessere né a un maggiore utilizzo dei servizi di roaming regolamentati. In assenza di benefici comprovati in termini di benessere generale derivanti dall'estensione del regolamento e considerate le incertezze che gravano sulla definizione del mercato, oltre al problema della fissazione dei prezzi per cinque anni in assenza di una base riconosciuta per determinare la differenza tra quanto è "giustificato" o "ingiustificato", l'estensione del regolamento in questa fase potrebbe essere inopportuna.

3.2      Si conviene sulla necessità di affrontare la questione della mancanza di trasparenza dei prezzi e di procedere a un monitoraggio costante del mercato. Tali aspetti dovrebbero essere, inoltre, limitati nel tempo, ai fini di una loro integrazione ultima nel quadro normativo generale per le comunicazioni elettroniche. Disporre di un regolamento distinto, che affronta soltanto una piccola parte del mercato, ossia quella rappresentata dai servizi di roaming, non costituisce una soluzione soddisfacente. In particolare, la direttiva "Servizio universale" contiene numerose misure in materia di trasparenza; una volta acquisita sufficiente esperienza nell'applicazione di tali misure e di altri provvedimenti specifici per la trasparenza dei servizi di roaming, la Commissione potrebbe valutare gli opportuni emendamenti alla direttiva "Servizio universale", consentendo la cessazione definitiva della regolamentazione separata per il roaming.

3.3      In un documento di lavoro distinto, il relatore ha cercato di delineare alcune alternative allo strumento scarsamente efficace dei limiti massimi di prezzo, tra cui:

· nessuna estensione del regolamento;

· decisione lasciata alle autorità di regolamentazione, benché vi siano preoccupazioni circa l'indipendenza dell'ERG;

· clausole di non discriminazione;

· interventi contro singoli operatori o mercati che non rispettano le norme;

· organizzazione di una Borsa per il traffico voce, di SMS e di dati all'ingrosso.

Il relatore auspica che il Parlamento europeo possa discutere adeguatamente i meriti di tali alternative.

4. CONCLUSIONI

Al fine di stimolare una discussione adeguata circa i meriti relativi della proposta della Commissione e delle possibili alternative, il relatore respinge, nella fase attuale, le proposte relative ai limiti massimi di prezzo, ritenendo più opportuno concentrare l'attenzione sulla trasparenza per i consumatori e sul monitoraggio costante del mercato. Che la discussione abbia inizio!

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Differenze di topografia o di densità della popolazione e variazioni stagionali nelle regioni turistiche comportano modelli commerciali diversi per gli operatori mobili, con conseguente aumento dei costi.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Occorre che i livelli delle tariffe medie massime all'ingrosso per le chiamate in roaming regolamentate fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007 continuino a diminuire durante il periodo di proroga del regolamento, riflettendo la diminuzione dei costi, comprese le tariffe di terminazione delle chiamate mobili regolamentate negli Stati membri, per garantire il buon funzionamento del mercato interno e continuare nel contempo a perseguire un duplice obiettivo: eliminare i prezzi eccessivi e consentire agli operatori di competere e portare avanti l'innovazione.

(7) Occorre che i livelli delle tariffe medie massime all'ingrosso per le chiamate in roaming regolamentate fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007 continuino a diminuire durante il periodo di proroga del regolamento, riflettendo la diminuzione dei costi, comprese le tariffe di terminazione delle chiamate mobili regolamentate negli Stati membri, per garantire il buon funzionamento del mercato interno e continuare nel contempo a perseguire un duplice obiettivo: eliminare i prezzi eccessivi e consentire agli operatori di competere e portare avanti l'innovazione. I livelli delle tariffe medie massime all'ingrosso non devono in nessun caso essere orientati ai costi, al fine di facilitare la futura abolizione della regolamentazione e di dare agli operatori un margine per competere.

Motivazione

I prezzi massimi fissati dal regolamento non sono e non devono essere orientati ai costi. Di fatto, la fissazione di prezzi massimi orientati ai costi, oltre ad essere incompatibile con la promozione della concorrenza, renderebbe più difficile abolire la regolamentazione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) I fornitori di chiamate in roaming regolamentate al dettaglio devono pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa al secondo, con l'unica possibilità di fatturare un costo iniziale minimo pari a non oltre 30 secondi per chiamata effettuata. In questo modo gli operatori copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è tuttavia giustificata la fatturazione di un costo minimo iniziale per le chiamate in eurotariffa ricevute, poiché il costo reale all'ingrosso viene fatturato al secondo ed eventuali costi di connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili.

(16) I fornitori di chiamate in roaming regolamentate al dettaglio devono pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate al secondo e non dovrebbero fatturare un costo iniziale minimo per le chiamate in eurotariffa.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) I clienti in roaming non devono essere tenuti a pagare costi aggiuntivi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all'invio di un SMS in roaming.

(27) I clienti in roaming non devono essere tenuti a pagare costi aggiuntivi per la ricezione di un SMS o di un messaggio vocale in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all'invio di un SMS o di un messaggio vocale in roaming.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) È tuttavia opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per i servizi di roaming dati, in particolare per eliminare il problema delle bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi.

(33) È tuttavia opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per i servizi di roaming dati, in particolare per eliminare il problema delle bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. È altresì opportuno introdurre misure per garantire che gli operatori mobili che bloccano applicazioni o tecnologie che possono sostituire o essere alternative ai servizi di roaming, quali la tecnologia WiFi (wireless fidelity), i servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e Instant Messaging (messaggistica istantanea) ne informino il consumatore, consentendogli di scegliere con cognizione di causa.

Motivazione

È possibile che un consumatore voglia utilizzare tecnologie alternative come la WiFi e servizi alternativi come il protocollo VoIP. Se l'operatore decide di bloccare l'accesso a queste tecnologie e servizi, i consumatori ne devono essere informati in modo da poter scegliere se passare eventualmente a un altro operatore. Ciò è in accordo con le proposte di modifica attualmente in discussione della direttiva servizio universale.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) In particolare, è opportuno che gli operatori mobili offrano ai clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicate ai servizi di roaming dati non appena essi avviano un servizio di questo tipo all'ingresso in un altro Stato membro. L'informazione deve essere inviata al telefono mobile o altro dispositivo mobile nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile.

(34) In particolare, è opportuno che gli operatori mobili offrano ai clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicate ai servizi di roaming dati non appena il cliente in roaming avvia un servizio di questo tipo in un determinato Stato membro o entra in un altro Stato membro. L'informazione deve essere inviata mediante un messaggio al telefono mobile o mediante un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sul computer nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti gli operatori mobili devono offrire gratuitamente ai propri clienti in roaming la possibilità di stabilire in anticipo un tetto massimo di spesa per il roaming dati, informando il cliente, tramite apposito messaggio, quando sta per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, il servizio di roaming deve essere interrotto a meno che il cliente ne richieda esplicitamente la continuazione.

(35) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti gli operatori mobili devono fornire gratuitamente ai propri clienti in roaming informazioni sul consumo accumulato, espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le fatture, nonché offrire loro la possibilità di stabilire in anticipo diversi tetti massimi di utilizzo per il roaming dati, informando il cliente, tramite apposite notifiche, quando sta per raggiungere il tetto specificato. Una volta raggiunto il limite di utilizzo prefissato, il servizio di roaming deve essere interrotto a meno che il cliente ne richieda esplicitamente la continuazione alle condizioni indicate nella suddetta notifica.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40) Questo approccio comune dovrebbe tuttavia essere mantenuto per un periodo di tempo limitato, pur potendo, alla luce di una revisione condotta dalla Commissione, essere ulteriormente esteso o modificato. È necessario che la Commissione esamini l'efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento e il contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno, tenendo presente l'impatto del presente regolamento sui piccoli operatori di comunicazioni mobili nella Comunità e la loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario.

(40) Questo approccio comune dovrebbe tuttavia essere mantenuto per un periodo di tempo limitato, pur potendo, alla luce di una revisione condotta dalla Commissione, essere ulteriormente esteso o modificato. È necessario che la Commissione esamini l'efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi di eliminare le tariffe eccessive per i servizi di roaming intracomunitario, conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovere la concorrenza tra operatori mobili e offrire incentivi all'innovazione e possibilità di scelta ai consumatori. La Commissione deve inoltre valutare il contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno. Essa deve esaminare l'impatto sulla posizione concorrenziale degli operatori di comunicazioni mobili di diverse dimensioni e provenienti da parti diverse della Comunità e la loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario. A tale proposito la Commissione deve prestare particolare attenzione agli sviluppi e alle tendenze delle tariffe all'ingrosso per i servizi di roaming dati in relazione al limite di tutela per i prezzi all'ingrosso previsto dal presente regolamento, dedicando un'attenzione speciale al rischio che i prezzi all'ingrosso aumentino se e quando cesserà la validità del regolamento, poiché un siffatto aumento rappresenterebbe un onere iniquo a carico del fornitore del paese d'origine, che non potrà aumentare proporzionalmente i prezzi applicati ai consumatori o sarà restio a farlo. La Commissione dovrebbe valutare il livello di sviluppo della concorrenza per la fornitura di servizi in roaming, tenendo conto, tra l'altro, degli sviluppi nelle tariffe per servizi mobili in roaming, i prodotti e le offerte disponibili per i servizi in roaming, la qualità del servizio fornito e l'impatto degli sviluppi tecnologici sulla fornitura di servizi in roaming, compresa la sostituzione con nuovi servizi quali il VoiP. In particolare, la Commissione deve valutare se le tariffe in roaming sono o potrebbero essere eccessive alla luce delle strutture tariffarie per i servizi mobili in generale. È opportuno che la Commissione valuti altresì se la regolamentazione dei servizi in roaming possa essere adeguatamente assicurata all'interno del quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche. Prima del riesame di cui sopra e al fine di garantire la continua verifica dei servizi in roaming nella Comunità, la Commissione dovrebbe presentare una relazione intermedia destinata al Parlamento europeo e al Consiglio contenente un'analisi generale dei recenti andamenti dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per servizi in roaming di chiamate vocali e trasmissione di SMS e di dati suddivisa tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.

Motivazione

Per garantire un'adeguata regolamentazione del mercato nel lungo periodo è necessario che la Commissione europea analizzi in dettaglio una serie di aspetti pertinenti del mercato. È inoltre necessaria una relazione intermedia per avere maggiori indicazioni sui progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi del regolamento e sul comportamento dei partecipanti al mercato.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori mobili possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete mobile di un altro Stato membro. Esso si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che, dove del caso, alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese d'origine.

È opportuno introdurre misure per garantire che gli operatori mobili che bloccano applicazioni o tecnologie che possono sostituire o essere alternative ai servizi di roaming, quali la tecnologia WiFi (wireless fidelity) o i servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e di messaggistica, informino di ciò il consumatore, consentendogli così di scegliere con cognizione di causa.

Motivazione

È possibile che un consumatore voglia utilizzare tecnologie alternative come la WiFi e servizi alternativi come il protocollo VoIP. Se l'operatore decide di bloccare l'accesso a queste tecnologie e servizi, i consumatori ne devono essere informati in modo da poter scegliere se passare eventualmente a un altro operatore. Ciò è in accordo con le proposte di modifica attualmente in discussione della direttiva servizio universale.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al secondo comma, il fornitore del paese d'origine può applicare alle chiamate soggette a eurotariffa un periodo iniziale minimo non superiore a 30 secondi.

soppresso

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Il fornitore del paese d'origine non può imporre costi ai propri clienti in roaming per la ricezione di messaggi vocali in roaming."

Motivazione

L'emendamento si ispira all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento in esame, il quale prevede che la ricezione di SMS in roaming regolamentato sia gratuita. Onde evitare che i consumatori debbano sostenere costi indebitamente elevati a causa di messaggi vocali in roaming di cui non possono controllare la durata, è necessario che il disposto dell'articolo 4 ter, paragrafo 3 si applichi ai messaggi vocali in roaming.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 6 bis – paragrafi da 1 a 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il fornitore del paese d'origine provvede affinché i clienti in roaming siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di roaming dati regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di roaming dati regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

1. Il fornitore del paese d'origine informa adeguatamente i clienti, prima della conclusione del contratto, in merito alle tariffe applicate nel quadro del piano tariffario scelto. Presenta inoltre esempi di servizi di roaming dati (e-mail, trasmissione di immagini, navigazione in rete), indicandone il volume di dati approssimativo. Tali esempi sono riferiti all'uso dei servizi di roaming dati regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di roaming dati regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3. Inoltre i dati non devono essere scaricati a meno che non sia stato concordato o richiesto.

2. Al più tardi dal 1° luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi in roaming e contiene informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.

2. Al più tardi dal 1° luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi in roaming e contiene informazioni di base personalizzate in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.

Le informazioni tariffarie personalizzate vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming quando questi comincia ad utilizzare un servizio di roaming dati regolamentato in uno Stato membro diverso dalla sua rete d'origine, per la prima volta dopo l'ingresso in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite senza indebito ritardo e gratuitamente, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Le informazioni tariffarie personalizzate di base vengono inviate al telefono mobile o all'indirizzo e-mail del cliente in roaming, ovvero compaiono in una finestra pop-up sul suo computer, quando il cliente in roaming entra in un altro Stato membro o comincia ad utilizzare un servizio di roaming dati regolamentato in uno Stato membro diverso dalla sua rete d'origine, per la prima volta dopo l'ingresso in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite senza indebito ritardo e gratuitamente, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore del paese d'origine di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore del paese d'origine di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio.

3. Al più tardi entro il 1° luglio 2010 i fornitori del paese d'origine consentono a tutti i clienti in roaming, gratuitamente, di stabilire un limite di interruzione del servizio specificando in anticipo un tetto, espresso nella valuta in cui il cliente paga le tariffe, per i costi che sono disposti a sostenere per i servizi di roaming dati regolamentati.

3. Al più tardi entro il 1° gennaio 2010 ciascun fornitore del paese d'origine offre a tutti i suoi clienti in roaming, gratuitamente, un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di roaming dati regolamentati. A tal fine, il fornitore del paese di origine mette a disposizione uno o più massimali per determinati periodi d'uso. Uno di tali massimali deve essere all'incirca pari ma non superiore ai 50 euro (IVA esclusa) o 20 MB per periodo mensile di fatturazione.

Al raggiungimento di tale tetto il fornitore del paese d'origine cessa immediatamente di fornire al cliente i servizi di roaming dati regolamentati, a meno che o fino a quando il cliente non richieda di continuare o rinnovare la fornitura di tali servizi.

Al raggiungimento di tale tetto massimo di utilizzo, al cliente in roaming è inviata una notifica. In caso di mancata risposta del cliente nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore del paese d'origine cessa immediatamente di erogare i servizi di roaming dati regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi. La notifica indica la procedura da seguire qualora il cliente desideri che la fornitura di tali servizi continui e che siano consumati i costi connessi con ogni ulteriore unità.

Il fornitore del paese d'origine provvede inoltre affinché sia inviato un adeguato messaggio di avvertimento al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente prima del raggiungimento di uno o più importi di spesa intermedi, concordati tra il cliente e il fornitore del paese di origine. Il messaggio di avvertimento informa il cliente in roaming che sta per raggiungere il limite di interruzione del servizio e indica la procedura da seguire qualora questi desideri che la fornitura di tale servizio continui o riprenda.

Ciascun fornitore del paese d'origine provvede inoltre affinché sia inviata un'adeguata notifica al telefono mobile o all'indirizzo e-mail del cliente, ovvero compaia in una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di roaming dati hanno raggiunto l'80% del limite massimo di utilizzo concordato. I clienti hanno il diritto di esigere che i loro fornitori interrompano l'invio di tali comunicazioni e di chiedere, in qualsiasi momento e gratuitamente, al fornitore del paese d'origine di fornire nuovamente il servizio.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) La tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati tramite quella rete ospitante non può superare l'importo di EUR 1,00 per megabyte di dati trasmessi.

(a) La tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati tramite quella rete ospitante non può superare l'importo di EUR 0,25 (al netto dell'IVA) per megabyte di dati trasmessi.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 6 bis – paragrafo 4 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) La tariffa media all'ingrosso di cui alla lettera a) si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso percepiti dall'operatore della rete ospitante da ogni operatore di una rete d'origine per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione.

(c) La tariffa media all'ingrosso di cui alla lettera a) si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso percepiti dall'operatore della rete ospitante da ogni operatore di una rete d'origine per la fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati in base ai kilobyte.

Motivazione

È importante sottolineare la necessità che la fatturazione sia effettuata al kilobyte. In caso contrario, gli operatori possono essere indotti ad applicare tariffe al megabyte, il che farebbe lievitare i prezzi al dettaglio, come è avvenuto per i servizi vocali.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 6 ter

Trasparenza per i clienti in roaming in relazione alla rete ospitante

 

1. I fornitori del paese di origine forniscono ai loro clienti in roaming, automaticamente e gratuitamente, tutte le informazioni sulle reti disponibili negli Stati membri visitati e sulla loro capacità di scegliere la rete su cui desiderano beneficiare dei servizi di roaming.

 

In particolare, essi comunicano a tutti i clienti in roaming, in termini chiari e obiettivi, come scegliere la rete ospitante.

 

2. I fornitori del paese di origine garantiscono che i loro clienti in roaming siano in grado di scegliere, senza complicazioni e al primo tentativo, la rete ospitante mentre si trovano all'estero.

 

3. Onde garantire che i clienti in roaming siano liberi di scegliere la rete ospitante, gli operatori di rete non vietano né ostacolano la selezione manuale da parte dei clienti in roaming.

 

4. Se un cliente in roaming può beneficiare di tariffe diverse in uno Stato membro, a seconda della rete ospitante scelta, il fornitore del paese d'origine lo informa in merito alle differenze tariffarie."

Motivazione

I consumatori non sono per lo più liberi di scegliere la rete ospitante. Infatti, esistono strumenti sempre più efficienti che permettono di deviare il traffico in roaming, di cui si avvalgono ampiamente le alleanze tra operatori. Nella maggior parte dei casi, i consumatori non sono nemmeno consapevoli di simili pratiche. Pertanto, non vi è alcun reale beneficio per i consumatori, giacché questi ultimi sono sistematicamente deviati dai membri delle predette alleanze sulla rete dei loro rispettivi partner e non sulla rete ospitante più efficiente e conveniente. In ultima analisi, poiché non sono i consumatori a scegliere la rete ospitante, non vi è alcuna pressione sulle tariffe al dettaglio in roaming e quindi non c'è concorrenza sui prezzi.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all'articolo 11, assicurano il monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni di confine di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato. Dette autorità nazionali di regolamentazione vigilano sulla disponibilità e sulla qualità dei servizi dati, con particolare riferimento alla velocità minima e all'affidabilità della connessione. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni di confine degli Stati membri limitrofi e controllano l'eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione, con cadenza semestrale, i risultati di tale verifica, tra cui informazioni a parte sui clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili."

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 (telefonia mobile) e della direttiva 2002/21/CE (comunicazioni elettroniche)

Riferimenti

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

9.10.2008

 

 

 

Commissioni associate - annuncio in aula

20.11.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Syed Kamall

10.11.2008

 

 

Esame in commissione

2.12.2008

21.1.2009

10.2.2009

 

Approvazione

2.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

18

0

14

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Cremers, Benoît Hamon, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (19.2.2009)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(COM(2008)0580 – C6‑0333/2008 – 2008/0187(COD))

Relatore per parere: Manolis Mavrommatis

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Alcuni operatori devono sostenere costi all'ingrosso superiori ad altri per ragioni geografiche o d'altro tipo, quali una topografia difficile, regioni a bassa densità di popolazione e forti afflussi turistici in periodi di tempo limitati;

Motivazione

Si deve tener presente che alcuni operatori mobili possono avere costi superiori ad altri per l'installazione, la manutenzione e il miglioramento delle reti mobili, a causa delle circostanze menzionate nell'emendamento.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti gli operatori mobili devono offrire gratuitamente ai propri clienti in roaming la possibilità di stabilire in anticipo un tetto massimo di spesa per il roaming dati, informando il cliente, tramite apposito messaggio, quando sta per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, il servizio di roaming deve essere interrotto a meno che il cliente ne richieda esplicitamente la continuazione.

(35) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti gli operatori mobili devono offrire gratuitamente ai propri clienti in roaming, con particolare attenzione a studenti, persone che viaggiano per affari o giornalisti e assistenti dei media, la possibilità di stabilire in anticipo un tetto massimo di spesa per il roaming dati, informando il cliente, tramite apposito messaggio, quando sta per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, il servizio di roaming deve essere interrotto a meno che il cliente ne richieda esplicitamente la continuazione.

Motivazione

È un dato di fatto che studenti e persone che viaggiano per affari hanno bisogno più spesso di altri di scaricare dati.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

40. Questo approccio comune dovrebbe tuttavia essere mantenuto per un periodo di tempo limitato, pur potendo, alla luce di una revisione condotta dalla Commissione, essere ulteriormente esteso o modificato. È necessario che la Commissione esamini l'efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento e il contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno, tenendo presente l'impatto del presente regolamento sui piccoli operatori di comunicazioni mobili nella Comunità e la loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario.

40. Questo approccio comune dovrebbe tuttavia essere mantenuto per un periodo di tempo limitato, pur potendo, alla luce di una revisione condotta dalla Commissione, essere ulteriormente esteso o modificato. È necessario che la Commissione esamini l'efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento e il contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno, tenendo presente l'impatto del presente regolamento sui piccoli operatori di comunicazioni mobili nella Comunità e la loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario. A lungo termine gli sviluppi del mercato e della tecnologia, come il VoIP, potranno rendere superflua la regolamentazione. È opportuno che la Commissione sorvegli questi sviluppi e gli eventuali ostacoli che i nuovi sviluppi tecnologici possono incontrare nell'ottenere accesso al mercato.

Motivazione

Secondo la Commissione il mercato e gli sviluppi tecnologici potranno a lungo termine rendere superflua la regolamentazione. VoIP ha modificato la telefonia fissa, preparando la strada a servizi voce meno costosi e servizi innovativi. L’avvento delle reti 3G e degli hotspot WiFi sta portando a nuovi sviluppi dei servizi mobili. Stanno emergendo anche nuovi telefonini capaci di offrire telefonia mobile su IP. Tuttavia la telefonia mobile IP si prevede che diverrà realtà soltanto a medio termine, e il traffico voce non si trasferirà in misura significativa sul VoIP prima del 2013-2015, dopo il periodo preso in considerazione per la proroga del regolamento sul roaming.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 1 - paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori mobili e preservando gli incentivi all'innovazione e la scelta dei consumatori.

1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile che viaggiano all'interno della Comunità, con particolare attenzione a studenti, persone che viaggiano per affari nonché giornalisti e assistenti dei media, non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori mobili e preservando gli incentivi all'innovazione e la scelta dei consumatori.

Motivazione

I giovani e specialmente gli studenti comunicano per lo più via SMS, il più economico tra i mezzi di comunicazione rapida. Specialmente oggi che tutti auspicano una maggiore mobilità degli studenti, dobbiamo garantire che gli operatori non approfittino della popolarità di questo tipo di comunicazione. D'altro canto, gli uomini d'affari sono quelli che più spesso hanno bisogno di scaricare un file mentre si trovano all'estero. Citiamo perciò in particolare queste due categorie di viaggiatori, che sono quelle maggiormente colpite dalle tariffe eccessive.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 4 bis - paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Alcuni operatori sostengono costi all'ingrosso superiori ad altri per ragioni geografiche o d'altro tipo, quali una topografia difficile, regioni a bassa densità di popolazione e forti afflussi turistici in periodi di tempo limitati.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – punto 11

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 6 bis – paragrafo 2 – commi 1 e 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al più tardi dal 1° luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi in roaming e contiene informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.

2. Al più tardi dal 1° luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi in roaming e contiene informazioni essenziali personalizzate in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.

Le informazioni tariffarie personalizzate vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming quando questi comincia ad utilizzare un servizio di roaming dati regolamentato in uno Stato membro diverso dalla sua rete d'origine, per la prima volta dopo l'ingresso in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite senza indebito ritardo e gratuitamente, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Le informazioni tariffarie essenziali personalizzate vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming quando questi entra in un altro Stato membro o comincia ad utilizzare un servizio di roaming dati regolamentato in uno Stato membro diverso dalla sua rete d'origine, per la prima volta dopo l'ingresso in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite senza indebito ritardo e gratuitamente, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Motivazione

Informazioni essenziali personalizzate: formulazione utilizzata nell’articolo 6 dell’attuale regolamento.

Offerta di informazioni allorché il cliente in roaming entra in un altro Stato membro o comincia ad utilizzare un servizio regolamentato di roaming dati: per taluni casi di utilizzo, è tecnicamente difficile determinare il momento preciso in cui si "comincia ad utilizzare" il servizio dati (ad esempio per Blackberry e per i dispositivi che sono “always on”, sempre in funzione). Pertanto la disposizione deve fare riferimento, in alternativa, al momento d'ingresso in un altro Stato membro.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 (telefonia mobile) e della direttiva 2002/21/CE (comunicazioni elettroniche)

Riferimenti

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CULT

9.10.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Manolis Mavrommatis

23.10.2008

 

 

Esame in commissione

20.1.2009

 

 

 

Approvazione

17.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 (telefonia mobile) e della direttiva 2002/21/CE (comunicazioni elettroniche)

Riferimenti

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Presentazione della proposta al PE

23.9.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

9.10.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

CULT

9.10.2008

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

22.10.2008

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

IMCO

20.11.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Adina-Ioana Vălean

15.10.2008

 

 

Esame in commissione

4.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Norbert Glante, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Marie-Noëlle Lienemann, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Willem Schuth

Deposito

3.4.2009