RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

17.3.2009 - (COM(2008)0602 – C6‑0339/2008 – 2008/0191(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Othmar Karas

Procedura : 2008/0191(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0139/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

(COM(2008)0602 – C6‑0339/2008 – 2008/0191(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–    visto il progetto di direttiva della Commissione recante modifica di alcuni allegati della direttiva 2006/48/EC del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni tecniche concernenti la gestione del rischio,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0602),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0339/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0139/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento           1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio autorizza gli Stati membri a prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente ad un organismo centrale, purché detti regimi siano stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979. Questi termini impediscono agli Stati membri, soprattutto a quelli che hanno aderito all'Unione europea dal 1980, di introdurre regimi analoghi per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati più tardi nel loro territorio. Occorre di conseguenza abolire i termini di cui all'articolo 3, per garantire pari condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi negli Stati membri. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve formulare orientamenti non vincolanti per accrescere la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza a tale riguardo.

(1) L'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio autorizza gli Stati membri a prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente ad un organismo centrale, purché detti regimi siano stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979. Questi termini impediscono agli Stati membri, soprattutto a quelli che hanno aderito all'Unione europea dal 1980, di introdurre regimi analoghi per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati più tardi nel loro territorio. Occorre di conseguenza abolire i termini di cui all'articolo 3 di tale direttiva, per garantire pari condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi negli Stati membri. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve formulare orientamenti per accrescere la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza a tale riguardo.

Emendamento           2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Occorre pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della direttiva 2006/48/CE al predetto accordo. Le modifiche dell'allegato XII della direttiva 2006/48/CE derivano direttamente dalla fissazione di detti criteri. È opportuno che i criteri di ammissibilità si riferiscano agli strumenti di grado più subordinato di un ente creditizio che non ha né proprietari né azionisti ai sensi del diritto nazionale, come alcuni certificati dei soci di banche cooperative, purché il capitale corrispondente sia stato versato e sia di grado inferiore a tutti gli altri crediti.

(3) Occorre pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della direttiva 2006/48/CE al predetto accordo, tenendo conto dell'importanza di un capitale di base solido per poter assorbire le perdite. Le modifiche dell'allegato XII della direttiva 2006/48/CE derivano direttamente dalla fissazione di detti criteri. I fondi propri di base di cui all'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE includono tutti gli strumenti che ai sensi della legislazione nazionale sono considerati capitale proprio, sono subordinati a tutti gli altri crediti in caso di liquidazione e assorbono pienamente le perdite in condizioni normali al pari delle azioni ordinarie. Questi strumenti possono includere strumenti che conferiscono diritti di prelazione nel pagamento dei dividendi su base non cumulativa, a condizione che essi siano contemplati dall'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, siano subordinati a tutti gli altri crediti in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in condizioni normali al pari delle azioni ordinarie. I fondi propri di base di cui all'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE includono altresì qualsiasi altro strumento a norma dello statuto degli enti creditizi che tenga conto della struttura specifica delle mutue, delle società cooperative e delle istituzioni simili e che sia considerato generalmente equivalente alle azioni ordinarie in termini di qualità del capitale. Gli strumenti che non sono subordinati a tutti gli altri crediti in caso di liquidazione e che non assorbono pienamente le perdite in condizioni normali al pari delle azioni ordinarie rientrano nella categoria degli ibridi di cui all'articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE.

Emendamento           3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per rafforzare il quadro di gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente i loro interventi tra di esse e, se necessario, con le banche centrali. Occorrere coordinare in modo più efficace le attività di vigilanza per rafforzare l'efficacia della vigilanza prudenziale degli enti creditizi imprese madri autorizzati nella Comunità e permettere alle autorità competenti di esercitare meglio la vigilanza su base consolidata di un gruppo bancario. Occorre pertanto istituire collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione dei collegi non deve ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione deve essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi devono facilitare la vigilanza ordinaria e la gestione delle situazioni di emergenza. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, in associazione con altri membri del collegio, decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e pertanto organizzare la partecipazione in maniera appropriata.

(5) Per rafforzare il quadro di gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente i loro interventi tra di esse e, se necessario, con le banche centrali. Occorre coordinare in modo più efficace le attività di vigilanza per rafforzare l'efficacia della vigilanza prudenziale di un gruppo bancario. Occorre pertanto istituire collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione dei collegi non deve ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione deve essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi devono facilitare la vigilanza ordinaria e la gestione delle situazioni di emergenza. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, in associazione con altri membri del collegio, decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e pertanto organizzare la partecipazione in maniera appropriata.

Emendamento           4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Occorre che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, orientamenti e raccomandazioni non vincolanti per rafforzare la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

(7) Occorre che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, orientamenti e raccomandazioni per rafforzare la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Onde evitare incongruenze e arbitraggi normativi, che potrebbero derivare da differenze tra le impostazioni e le norme applicate dai vari collegi come pure da un'applicazione discrezionale da parte degli Stati membri, occorre che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) formuli orientamenti sulle norme e le procedure che disciplinano i collegi.

Emendamento           5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Gli attuali meccanismi di vigilanza devono essere temporanei. I collegi delle autorità di vigilanza rappresentano un primo importante passo avanti verso la razionalizzazione della cooperazione e della convergenza in materia di vigilanza a livello di Unione europea. La cooperazione tra le autorità di vigilanza in seno ai collegi, che si occupano di gruppi e holding e delle loro controllate e succursali, rappresenta una fase dell'evoluzione verso un potenziamento della convergenza normativa e dell'integrazione in materia di vigilanza. La fiducia tra le autorità di vigilanza e il rispetto delle rispettive competenze sono elementi fondamentali. In caso di controversia tra i membri di un determinato collegio relativamente alle diverse competenze in questione, è indispensabile disporre, a livello comunitario, di una consulenza neutrale e indipendente e di meccanismi di mediazione e di composizione delle controversie.

 

La crisi dei mercati finanziari internazionali ha dimostrato l'opportunità di esaminare ulteriormente la necessità di ridefinire il modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea. In particolare, nella comunicazione del 29 ottobre 2008 dal titolo "Dalla crisi finanziaria alla ripresa: un quadro d'azione europeo", la Commissione ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti, presieduto da Jacques de Larosière, incaricato di analizzare l'organizzazione delle istituzioni finanziarie europee allo scopo di garantire la solidità prudenziale, il funzionamento ordinato dei mercati e una cooperazione europea rafforzata in materia di controllo della stabilità finanziaria, un meccanismo di allerta rapida e di gestione delle crisi, compresa la gestione di rischi transfrontalieri e transettoriali, nonché allo scopo di esaminare la cooperazione tra l'Unione europea e le altre principali giurisdizioni per contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria a livello mondiale. Al fine di raggiungere il necessario grado di convergenza e di cooperazione in materia di vigilanza a livello di Unione europea e di sostenere la stabilità del sistema finanziario, è necessario perseguire una maggiore integrazione in materia di vigilanza. Tale integrazione potrebbe portare alla creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza bancaria sul modello del Sistema europeo di banche centrali.

 

Occorre che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio, quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2009, sui risultati conseguiti a tale riguardo e presenti eventualmente le proposte legislative necessarie per rispondere alle carenze individuate nelle disposizioni relative ai meccanismi di cooperazione in materia di vigilanza, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di alto livello sulla vigilanza finanziaria transfrontaliera e del fatto che entro il 31 dicembre 2011 occorre conferire un ruolo più forte al sistema di vigilanza a livello di Unione europea.

Emendamento           6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente creditizio o un'impresa di investimento può essere altrettanto grave di una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni devono essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni.

(14) Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente creditizio o un'impresa di investimento può essere altrettanto grave di una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni devono essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse a servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate al fine di assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture. Tali servizi includono, ad esempio, l'esecuzione di operazioni di compensazione della liquidità e di pagamenti in contanti, il trattamento delle operazioni sul capitale, nonché le operazioni di concessione di titoli in prestito e attività analoghe intese ad agevolare i pagamenti. Le relative esposizioni comprendono, tra l’altro, i saldi sui conti interbancari derivanti direttamente o indirettamente da pagamenti effettuai dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati e altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute.

Emendamento           7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Le disposizioni inerenti alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ai sensi della presente direttiva devono essere coerenti con il regolamento (CE) n. …/2009 sulle agenzie di rating del credito. In particolare, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve rivedere i propri orientamenti sul riconoscimento delle ECAI onde evitare duplicazioni di lavoro e limitare l'onere della procedura di riconoscimento allorché un'ECAI viene registrata in qualità di agenzia di rating del credito a livello comunitario.

Emendamento           8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Occorre eliminare il disallineamento tra l'interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). È pertanto importante che i cedenti mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito venga trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni.

(15) Occorre eliminare il disallineamento tra l'interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). Occorre inoltre distinguere le cartolarizzazioni in cui gli interessi del cedente o del promotore e gli interessi degli investitori sono allineati, ad esempio perché il cedente o il promotore detiene un interesse significativo nelle attività sottostanti, dalle cartolarizzazione in cui tali interessi non sono allineati. Inoltre, le sanzioni in caso di inadempienza dell'obbligo della dovuta diligenza devono essere proporzionate. È pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. Di conseguenza, il mantenimento dell'esposizione dovrebbe applicarsi ai trasferimenti di rischio di credito, quali ad esempio l'acquisto di crediti, prestiti sindacati o credit default swaps, purché il loro contenuto economico non rientri nella definizione di cartolarizzazione ai sensi della presente direttiva. In particolare nel caso in cui il rischio di credito venga trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni. Le misure intese a risolvere il potenziale disallineamento di tali strutture devono essere sistematiche e coerenti in tutta la pertinente regolamentazione del settore finanziario. La Commissione deve presentare proposte legislative appropriate per garantire la sistematicità e la coerenza.

Emendamento           9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Le procedure basate sulla dovuta diligenza hanno un potenziale maggiore in termini di creazione di fiducia e di verifica incrociata allorché si fondano su un principio di apertura. Pertanto, le operazioni di dovuta diligenza effettuate da o per conto di cedenti, promotori e investitori, pur rispettando i principi della protezione dei dati e della tutela della privacy, devono essere aperte piuttosto che riservate.

Emendamento           10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) Occorre che gli Stati membri e le autorità competenti assicurino che i regolatori nazionali dispongano di personale e risorse sufficienti per ottemperare agli obblighi di vigilanza loro incombenti in virtù dell’articolo 122 bis e che i dipendenti impegnati nella vigilanza degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 122 bis dispongano di conoscenze ed esperienza adeguate per far fronte ai compiti loro assegnati.

Emendamento           11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) In particolare, occorre autorizzare la Commissione a modificare l'allegato III della direttiva 2006/48/CE per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari o dell'evolvere dei principi o degli obblighi in materia contabile che tengono conto della normativa comunitaria o dei progressi nella convergenza delle pratiche di vigilanza e per modificare la percentuale indicata all'articolo 111, paragrafo 1, della predetta direttiva in modo da tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(19) In particolare, occorre autorizzare la Commissione a modificare l'allegato III della direttiva 2006/48/CE per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari o dell'evolvere dei principi o degli obblighi in materia contabile che tengono conto della normativa comunitaria o dei progressi nella convergenza delle pratiche di vigilanza. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento           12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) La crisi ha evidenziato la necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, vale a dire i problemi situati all'interfaccia tra la politica macroeconomica e la regolamentazione del sistema finanziario. In tale contesto è necessario esaminare:

 

– le politiche che accentuano le fluttuazioni del ciclo economico (incluse, eventualmente, le politiche che aggravano le crisi finanziarie imponendo sovracapitalizzazione nei periodi di recessione e sottocapitalizzazione insufficienti nei periodi di ripresa) e la necessità che le banche costituiscano ingenti riserve di capitale e riserve lungo l'intero ciclo economico (through-the-cycle) che possono essere utilizzate durante i periodi di recessione,

 

– le ipotesi concernenti le correlazioni alla base della metodologia per il calcolo del patrimonio di vigilanza, e

 

– l'introduzione di un coefficiente di leva per le banche.

 

Occorre pertanto che, entro il 31 dicembre 2009, la Commissione proceda a un riesame integrale della presente direttiva per affrontare tali questioni e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredandola di ogni proposta appropriata.

Emendamento           13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter) Onde garantire la stabilità finanziaria, occorre che la Commissione riesamini e riferisca sulle misure intese a migliorare la trasparenza dei mercati non regolamentati, ad esempio prevedendo l'obbligo di trattare i credit default swaps attraverso una camera di compensazione (controparte centrale) istituita, regolamentata e sottoposta a vigilanza nell'Unione europea, per ridurre i rischi di controparte e, più in generale, i rischi globali, garantendo un'efficace vigilanza su tali entità. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta appropriata.

Emendamento           14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quater) Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e del Consiglio sulla pertinenza e l'impatto previsto dell'obbligo imposto agli enti creditizi di conservare un congruo interesse economico netto nelle loro cartolarizzazioni, alla luce dell'andamento del mercato e delle politiche a livello internazionale.

Emendamento           15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 quinquies) Occorre che nella valutazione del rischio si tenga conto delle caratteristiche specifiche del microcredito. Inoltre, dato lo scarso sviluppo del microcredito, va promossa la messa a punto di adeguati sistemi di rating. Va inoltre incentivato lo sviluppo del microcredito. La disciplina e la vigilanza prudenziale relative al microcredito devono essere commisurate alle attività di microcredito. La vigilanza deve essere adeguata allo sviluppo di sistemi di rating standard nonché alla realtà e ai rischi delle attività di microcredito.

Emendamento           16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 41 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il primo comma dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

 

"In attesa di un coordinamento ulteriore, lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio, garantendo che la succursale presenti un sufficiente livello di liquidità."

Emendamento           17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 42 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente creditizio sui sistemi di pagamento e di regolamento e compensazione nello Stato membro ospitante;

b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente creditizio sulla liquidità e sui sistemi di pagamento e di regolamento e compensazione nello Stato membro ospitante;

Emendamento           18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 42 ter – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e tengano conto degli orientamenti e delle raccomandazioni non vincolanti formulati da quest'ultimo.

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di pratiche di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e rispettino gli orientamenti e le raccomandazioni formulati da quest'ultimo, o motivino l'eventuale mancato rispetto, nonché che i mandati nazionali conferiti alle autorità di vigilanza non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri di tale comitato o ai sensi della presente direttiva e che le decisioni prese dalle autorità competenti alla luce dell'articolo 40, paragrafo 3, o le successive raccomandazioni del comitato non diano luogo a passività nell'ambito del loro mandato nazionale.

Emendamento           19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 42 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione europea sui progressi realizzati nella convergenza in materia di vigilanza ogni tre anni a partire dal 31 dicembre 2010.

2. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione europea sui progressi realizzati nella convergenza in materia di vigilanza ogni anno a partire dal 1° gennaio 2011.

Emendamento           20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 49 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

"a) alle banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi compresa la gestione della politica monetaria, la sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e la tutela della stabilità finanziaria, e"

"a) alla BCE, alle banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi compresa la gestione della politica monetaria, la sorveglianza della liquidità, dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e dei rischi sistemici e la tutela della stabilità finanziaria, e"

Emendamento           21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 49 – comma 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alle banche centrali nella Comunità quando queste informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria, la sorveglianza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e la tutela della stabilità finanziaria."

"Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alla BCE e alle banche centrali nella Comunità quando queste informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria, la sorveglianza della liquidità, dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e dei rischi sistemici e la tutela della stabilità finanziaria."

Emendamento           22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 50 – comma 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni ai servizi di cui al primo comma in tutti gli Stati membri interessati."

"Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare tutte le informazioni pertinenti ai servizi di cui al primo comma in tutti gli Stati membri interessati ai fini dell'espletamento del loro compito."

Emendamento           23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 57 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) all'articolo 57, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"Ai fini della lettera b), gli Stati membri consentono che si tenga conto degli utili intermedi o di fine esercizio prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo."

Emendamento           24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 63 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente creditizio.

4. Le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente creditizio mediante meccanismi adeguati, elaborati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ai sensi del paragrafo 6.

Emendamento           25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 63 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in materia di convergenza delle pratiche di vigilanza in merito agli strumenti di cui al paragrafo 1 e ne sorveglia l'applicazione. Entro gennaio 2012 la Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo e ne riferisce al Parlamento e al Consiglio.

6. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in materia di convergenza delle pratiche di vigilanza in merito agli strumenti di cui al paragrafo 1 e all'articolo 57, lettera a) e ne sorveglia l'applicazione. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio presentando altresì proposte adeguate per assicurare la qualità dei fondi propri.

Emendamento           26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

TITOLO V – Capitolo 2 – sezione 2 – sottosezione 2 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

13 bis. Al titolo V, capo 2, sezione 2, sottosezione 2, il titolo prima dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

 

"Calcolo dei requisiti e obblighi di informativa"

Emendamento           27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 74 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis. All'articolo 74, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

"Ai fini della comunicazione di tali calcoli da parte degli enti creditizi, le autorità competenti applicano, a partire dal 1° gennaio 2013, modelli, frequenze e date di pubblicazione dell'informativa uniformi. Per facilitare ciò, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula, entro il 31 dicembre 2011, orientamenti per l'introduzione a livello comunitario di un modello di informativa uniforme. I modelli di informativa sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi."

Emendamento           28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 81 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

13 ter. All'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini dell'articolo 80 solo dopo aver accertato che la metodologia di valutazione da essa utilizzata soddisfi i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza, e che le valutazioni del merito di credito che ne risultano soddisfino i requisiti di credibilità e di trasparenza. A tal fine, le autorità competenti tengono conto dei criteri tecnici stabiliti all'allegato VI, parte 2. Se un'ECAI è registrata come agenzia di rating creditizio (CRA) in conformità del regolamento (CE) n. .../2009 del ...* del Parlamento europeo e del Consiglio sulle agenzie di rating creditizio **, le autorità competenti ritengono soddisfatti i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione costante e trasparenza per quanto riguarda la sua metodologia di valutazione"

 

** GU inserire numero e data.

** OJ L ... "

Emendamento           29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 87 – paragrafo 11 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

11. Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78 e l'ente creditizio sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione. Il paragrafo 12 si applica alla parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC di cui l'ente creditizio non è al corrente e di cui non poteva ragionevolmente essere al corrente.

11. Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78 e l'ente creditizio sia a conoscenza di parte o di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione. Il paragrafo 12 si applica alla parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC di cui l'ente creditizio non è al corrente o di cui non poteva ragionevolmente essere al corrente. In particolare, il paragrafo 12 si applica qualora sia indebitamente gravoso per gli enti creditizi tenere conto delle esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese, conformemente ai metodi di cui alla presente sezione.

Emendamento           30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 87 – paragrafo 11 – comma 2 – lettera b – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di merito di credito o soggette alla classe di merito di credito più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 2 ma non può superare il 1.250%;

i) per le esposizioni soggette ad uno specifico fattore di ponderazione per esposizioni prive di merito di credito o soggette alla classe di merito di credito avente la ponderazione del rischio più elevata per una data classe di esposizioni, il fattore di ponderazione del rischio è moltiplicato per un fattore 2 ma non può superare il 1 250%;

Emendamento           31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 87 – paragrafo 11 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora, ai fini della lettera a), l'ente creditizio non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente creditizio in questa classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, può applicarsi il paragrafo 1 del predetto articolo, previa approvazione delle autorità competenti.

Qualora, ai fini della lettera a), l'ente creditizio non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. Fatto salvo l'articolo 154, paragrafo 6, se dette esposizioni, considerate insieme alle esposizioni dirette dell'ente creditizio in questa classe di esposizioni, non sono rilevanti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, può applicarsi il paragrafo 1 del predetto articolo, previa approvazione delle autorità competenti.

Emendamento           32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 97 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis. L'articolo 97, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del paragrafo 1 solo dopo aver accertato che essa rispetta in modo soddisfacente i requisiti dell'articolo 81, tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'allegato VI, parte 2, e che essa possiede una comprovata esperienza nel campo delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità attribuitale dal mercato. Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è registrata come agenzia di rating creditizio in conformità del regolamento (CE) n. ../2009 del ...* del Parlamento europeo e del Consiglio sulle agenzie di rating del credito **, le autorità competenti prendono in considerazione i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione costante e trasparenza per quanto riguarda la metodologia di valutazione da soddisfare."

 

* GU: inserire data e numero.

** GU L ...

Emendamento           33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 106 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento;

a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di due giorni lavorativi successivo all'effettuazione del pagamento;

Emendamento           34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 106 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro o di servizi di compensazione e di regolamento titoli ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano dall'attività a favore della clientela, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo.

c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, compresa l'esecuzione dei servizi di pagamento, di servizi di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività per i clienti o esposizioni nei confronti dei fornitori di tali servizi, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo.

Emendamento           35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 106 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettere m), o) e p), quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente creditizio valuta lo schema e le esposizioni sottostanti. A tale scopo, l'ente creditizio valuta la sostanza economica e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione.

3. Per determinare l'esistenza di un gruppo di clienti collegati per quanto riguarda le esposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettere m), o) e p), quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente creditizio valuta lo schema o le esposizioni sottostanti oppure entrambi. A tale scopo, l'ente creditizio valuta la sostanza economica e i rischi inerenti alla struttura dell'operazione.

Emendamento           36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 110 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all'anno.

2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all'anno. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le autorità competenti applicano modelli, frequenze e date di notifica uniformi. A tal fine, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora, entro il 31 dicembre 2011, linee guida per l'introduzione nella Comunità di un modello di notifica uniforme. I modelli di notifica sono proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi.

Emendamento           37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21 – lettera d

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) in deroga al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo, i fidi di un ente creditizio nei confronti della sua impresa madre, di altre controllate dell'impresa madre o di sue controllate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente creditizio è soggetto, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o no dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi;

c) in deroga al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo i fidi di un ente creditizio, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti della sua impresa madre, di altre controllate dell'impresa madre o di sue controllate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente creditizio è soggetto, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; i fidi che non soddisfanno questi criteri, siano essi esentati o no dall'applicazione dell'articolo 111, paragrafo 1, sono trattati come esposizioni verso terzi;

Emendamento           38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21 – lettera d

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, purché detti fidi non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e siano denominati nella valuta dello Stato membro che si avvale di detta facoltà, purché la valuta non sia l'euro.

f) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, purché detti fidi non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e siano denominati nella principale valuta di scambio.

Emendamento           39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21 – lettera d

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

f bis) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di banche centrali sotto forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, e voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali sotto forma di requisiti statutari di liquidità in titoli pubblici e che sono denominate e finanziate nella valuta nazionale dei debitori;

Emendamento           40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21 – lettera d

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera f ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter) 50% dei crediti documentari fuori bilancio a rischio medio e medio/basso e, previo assenso delle autorità competenti, 80% delle garanzie diverse da quelle sui crediti, fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci da società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;

Emendamento           41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21 – lettera d

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera f quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater) garanzie richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo delle attività ponderate per il rischio;

Emendamento           42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 23

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 115 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La valutazione è effettuata almeno una volta all'anno.

Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La valutazione è effettuata almeno un volta ogni tre anni per gli immobili residenziali.

Emendamento           43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un ente creditizio è esposto al rischio di credito di un'obbligazione o di un'obbligazione potenziale o di un paniere di obbligazioni o di obbligazioni potenziali, quando non ha direttamente preso parte alla negoziazione, alla strutturazione e alla redazione scritta dell'accordo iniziale da cui nascono le obbligazioni o le obbligazioni potenziali, solo se

1. Un ente creditizio, diverso dal cedente, dal promotore o dal finanziatore originario, è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o fuori portafoglio di negoziazione se il cedente, il promotore o il finanziatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà in modo permanente un interesse economico netto rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5% o un interesse equivalente nella prestazione delle esposizioni cartolarizzate.

a) le persone o i soggetti che hanno direttamente negoziato, strutturato e redatto per iscritto l'accordo iniziale con il debitore o con il debitore potenziale; o, in alternativa, laddove applicabile,

 

b) le persone o i soggetti che gestiscono e acquisiscono dette obbligazioni o obbligazioni potenziali direttamente o indirettamente per conto dell'ente creditizio,

 

hanno assunto un impegno esplicito verso l'ente creditizio di mantenere in modo permanente un interesse economico netto rilevante e, in ogni caso, non inferiore al 5%, in posizioni aventi lo stesso profilo di rischio di quello al quale è esposto l'ente creditizio.

 

 

Ai fini del primo comma, per "mantenimento di un interesse economico netto rilevante" si intende:

 

a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5% del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori,

 

b) in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;

 

c) il mantenimento di esposizioni scelte in maniera aleatoria, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5% dell'importo nominale delle esposizioni cartolarizzate, allorché queste ultime sarebbero state altrimenti cartolarizzate nell'ambito della cartolarizzazione, purché il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla data della cartolarizzazione,

 

d) il mantenimento del segmento first loss e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, cosicché il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; oppure

 

e) una garanzia esplicita e incondizionata da parte del cedente, promotore o finanziatore originario, a seconda dei casi, da cui risulti che le esposizioni cartolarizzate e i debitori soddisfano i criteri patrimoniali e debitori nella documentazione relativa all'operazione, o in cui siano notificate eventuali divergenze da quest'ultima, e da cui si evinca che il cedente, il promotore o il finanziatore originario hanno esercitato la dovuta diligenza in materia, anche riguardo ai relativi profili di rischio.

 

L'interesse economico netto si misura alla data di cartolarizzazione ed è mantenuto in modo permanente. Non è soggetto ad attenuazione del rischio di credito, posizioni corte o qualsiasi altra copertura. L'interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per le voci fuori bilancio.

 

Ai fini del presente articolo, per "in modo permanente" si intende che le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti non sono coperti o ceduti.

 

I requisiti in materia di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple.

Emendamento           44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica alle obbligazioni o obbligazioni potenziali che costituiscono crediti o crediti potenziali verso o garantiti da:

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da crediti o crediti potenziali verso o garantiti integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente da:

a) amministrazioni centrali o banche centrali;

a) amministrazioni centrali o banche centrali;

 

b) amministrazioni regionali, autorità locali ed enti del settore pubblico degli Stati membri;

b) enti associati alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, conformemente all'allegato VI, parte 1, punto 29; nonché

c) enti cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 50% ai sensi degli articoli da 78 a 83; nonché

c) banche multilaterali di sviluppo.

d) banche multilaterali di sviluppo.

 

 

Il paragrafo 1 non si applica ai prestiti sindacati né ai credit default swaps quando questi strumenti non sono utilizzati per strutturare e/o coprire un'obbligazione che rientra nell'ambito del disposto del paragrafo 1.

Il paragrafo 1 non si applica:

 

a) alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando gli enti di riferimento sottostanti sono identici a quelli che costituiscono un indice di enti oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione;

 

b) ai prestiti sindacati, ai crediti commerciali acquistati o ai credit default swaps, quando questi strumenti non sono utilizzati per strutturare e/o coprire una cartolarizzazione che rientra nel paragrafo 1.

Emendamento           45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle esposizioni assunte dall'ente creditizio dopo il 1° gennaio 2011. Le autorità competenti possono decidere di sospendere temporaneamente gli obblighi in periodi di crisi generale di liquidità del mercato.

soppresso

Emendamento           46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Prima di un investimento e su base continuativa gli enti creditizi sono in grado di dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali per analizzare e registrare, per iscritto:

4. Prima di un investimento e ove opportuno successivamente ad esso, gli enti creditizi diversi da cedenti, promotori o prestatori originari sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali, adeguate al loro portafoglio di negoziazione e fuori portafoglio e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per analizzare e registrare:

a) l'impegno, ai sensi del paragrafo 1, dei cedenti e/o dei promotori di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione e la durata dell'impegno;

a) le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 dai cedenti o dai promotori per precisare l'interesse economico netto che essi mantengono in modo permanente nella cartolarizzazione;

b) le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione;

b) le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione;

c) le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

c) le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

d) la reputazione e le perdite subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti dai cedenti nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

d) la reputazione e le perdite subite in occasione di cartolarizzazioni precedenti dai cedenti o dai promotori nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

e) le dichiarazioni fatte dai cedenti e dai promotori in merito alla dovuta diligenza da essi esercitata nei confronti dei debitori e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione;

e) le dichiarazioni fatte dai cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti, in merito alla loro dovuta diligenza relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove applicabile, alla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate; la diligenza dovuta da parte o per conto dei cedenti o dei promotori dovrebbe essere disponibile in virtù del principio di dovuta diligenza aperta;

f) laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti la posizione inerente a cartolarizzazione e le politiche adottate dai cedenti per assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione; nonché

f) laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione; nonché

g) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla prestazione della posizione inerente a cartolarizzazione dell'ente creditizio. A tale scopo, gli enti creditizi effettuano e registrano adeguate prove di stress prima dell'investimento e in seguito a cadenze regolari; le prove di stress devono essere effettuate indipendentemente dalle ECAI che hanno attribuito il merito di credito alla cartolarizzazione ed essere basate su tutte le informazioni pertinenti fornite a tal fine dal cedente.

g) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla prestazione della posizione inerente a cartolarizzazione dell'ente creditizio.

 

Gli enti creditizi effettuano le proprie prove di stress adatte alle loro posizioni inerenti a cartolarizzazione a cadenze regolari. A tal fine, tali enti creditizi possono ricorrere a test di stress effettuati da un'ECAI, purché siano in grado di dimostrare, se richiesto, di comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.

Emendamento           47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli enti creditizi mettono in atto procedure formali per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono almeno: il tipo di esposizione, da quanto tempo il cedente detiene le esposizioni, compresa la percentuale che il cedente detiene da meno di due anni, la percentuale di prestiti scaduti da più 30, 60 e 90 giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo di garanzia reale e il tasso di occupazione, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli obblighi in materia di monitoraggio e di possibilità di accesso alle informazioni si applicano alle esposizioni sottostanti queste posizioni inerenti a cartolarizzazione. Quando gli obblighi di cui al paragrafo 4 e al presente paragrafo non sono rispettati, gli enti creditizi applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250% alle posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all'allegato IX, parte 4.

5. Prima di un investimento e, ove opportuno, successivamente ad esso, gli enti creditizi diversi da cedenti, promotori o prestatori originari mettono in atto procedure formali, adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio delle loro posizioni inerenti a cartolarizzazione, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono: il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da oltre 30, 60 e 90 giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo di garanzia reale e il tasso di occupazione, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli enti creditizi dispongono delle suddette informazioni non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell'emittente e la qualità del credito, ma anche per le caratteristiche e la prestazione dei panieri sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione.

 

Gli enti creditizi hanno una conoscenza approfondita di tutte le caratteristiche strutturali di un'operazione di cartolarizzazione che abbiano un impatto rilevante sulla prestazione delle loro esposizioni verso l'operazione, quali sequenze contrattuali (waterfall) e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di inadempimento specifica all'operazione.

 

Quando gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 7 e al presente paragrafo non sono rispettati in nessun aspetto sostanziale a causa di negligenza od omissione dell'ente creditizio, l'autorità competente irroga una sanzione proporzionata pari al 150% del fattore di ponderazione del rischio (con un limite massimo del 1250%) che, in assenza del presente paragrafo, si applicherebbe alle rispettive posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all'allegato IX, parte 4. L'autorità competente tiene conto delle deroghe per talune cartolarizzazioni previste al paragrafo 2, riducendo la sanzione che irrogherebbe altrimenti ai sensi della presente norma in relazione a una cartolarizzazione cui si applica il paragrafo 2.

Emendamento           48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli enti creditizi promotori e gli enti creditizi cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all'allegato V, punto 3, applicati alle esposizioni detenute fuori portafoglio di negoziazione. A tal fine, gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti creditizi applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni e/o le sottoscrizioni in emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni e/o sottoscrizioni siano detenute o no nel portafoglio di negoziazione.

6. Gli enti creditizi promotori e gli enti creditizi cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all'allegato V, punto 3, applicati alle esposizioni detenute fuori portafoglio di negoziazione. A tal fine, gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti creditizi applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni e/o le sottoscrizioni in emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni e/o sottoscrizioni siano detenute o no nel portafoglio di negoziazione.

 

Quando gli obblighi previsti al paragrafo 6 non sono rispettati, l'ente creditizio cedente non applica l'articolo 95, paragrafo 1, e non è autorizzato a escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

Emendamento           49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori comunicano agli investitori il livello dell'impegno da essi assunto in applicazione del paragrafo 1 di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità del credito e sulle prestazioni delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché alle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. Quando tali obblighi e quelli previsti al paragrafo 6 non sono rispettati, l'ente creditizio cedente non applica l'articolo 95, paragrafo 1, e non è autorizzato a escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

7. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori comunicano agli investitori il livello dell'impegno da essi assunto in applicazione del paragrafo 1 di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità del credito e sulle prestazioni delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché alle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine i "dati pertinenti" sono determinati alla data di cartolarizzazione.

Emendamento           50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. I paragrafi da 4 a 7 si applicano alle cartolarizzazioni emesse a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, e alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data vengano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2011. Alle cartolarizzazioni esistenti, qualora dopo tale data vengano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti, i paragrafi da 1 a 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le autorità competenti possono decidere di sospendere temporaneamente gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 in periodi di crisi generale di liquidità del mercato.

Emendamento           51

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce ogni anno alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti. Entro il dicembre 2014 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia del presente articolo alla luce dell'evoluzione dei mercati."

10. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce ogni anno alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza in merito alle sanzioni irrogate dalle autorità competenti ai sensi del presente articolo.

Emendamento           52

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 28 – lettera a – punto i

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, compreso in relazione alle attività di cui agli articoli 123, 124, 136, al capo 5 e all'allegato V, in collaborazione con le autorità competenti interessate;

b) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, compreso in relazione alle attività di cui agli articoli 123, 124, 136, al capo 5 e all'allegato V, in collaborazione con le autorità competenti e le banche centrali interessate;

Emendamento           53

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 28 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) sull'applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare il carattere adeguato del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e, di conseguenza, il livello necessario di fondi propri ai fini dell'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata;

a) sull'applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare il carattere adeguato del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e il livello necessario di fondi propri ai fini dell'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata;

Emendamento           54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 28 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) sui modelli uniformi, la frequenza e le date di pubblicazione dell'informativa ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, paragrafo 2, a tutte le imprese del gruppo bancario.

soppresso

Emendamento           55

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 28 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera a), la decisione comune viene presa entro sei mesi a partire dalla data di trasmissione alle altre autorità competenti interessate da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo conformemente agli articoli 123 e 124.

La decisione comune viene presa tre mesi a partire dalla data di trasmissione alle altre autorità competenti interessate da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo conformemente agli articoli 123 e 124. La decisione comune tiene inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate a norma degli articoli 123 e 124.

Emendamento           56

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 28 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera b), la decisione comune viene presa entro il 30 giugno 2011.

soppresso

Emendamento           57

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 28 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

La decisione comune di cui al primo comma è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata, che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all'ente creditizio impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria su richiesta di una delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria di propria iniziativa.

La decisione comune è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata, che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all'ente creditizio impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria su richiesta di una delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria di propria iniziativa.

Emendamento           58

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 28 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione sull'applicazione dell'articolo 74, paragrafo 2, degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2. La decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e tiene conto dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nel periodo di sei mesi. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione alle altre autorità competenti.

Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro tre mesi, la decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, è adottata su base consolidata dall'autorità di vigilanza su base consolidata, tenuto debito conto della valutazione del rischio delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. La decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, è adottata dalle autorità competenti responsabili della vigilanza sulle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, su base individuale o subconsolidata, tenuto debito conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. La decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e tiene conto della valutazione del rischio nonché dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nel periodo di tre mesi. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione alle altre autorità competenti.

Emendamento           59

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 28 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto del parere del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, qualora consultato, e motiva ogni eventuale scostamento significativo da tale parere.

Tutte le autorità competenti tengono conto del parere del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, qualora consultato, e motivano ogni eventuale scostamento significativo da tale parere.

Emendamento           60

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 28 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

La decisione comune di cui al primo comma e la decisione di cui al sesto comma sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

La decisione comune di cui al primo comma e le decisioni adottate dalle autorità competenti in mancanza di una decisione comune sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

 

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria stabilisce le procedure ai fini della convergenza delle pratiche di vigilanza, in merito al processo di decisione comune di cui al presente paragrafo e in merito all'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, al fine di facilitare le decisioni comuni.

Emendamento           61

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 130 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, ivi compresa un'evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici di cui all'articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest'obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all'autorità competente determinata conformemente all'articolo 129, paragrafo 1.

1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, ivi compresa un'evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici di cui all'articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest'obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all'autorità competente determinata conformemente all'articolo 129, paragrafo 1.

Emendamento           62

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 30

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 131 bis – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 129 e all'articolo 130, paragrafo 1.

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 129 e all'articolo 130, paragrafo 1 e, compatibilmente con il diritto comunitario, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le autorità competenti interessate dei paesi terzi.

Emendamento           63

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 30

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 131 bis – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in merito al funzionamento operativo dei collegi.

Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in merito al funzionamento operativo dei collegi. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tali orientamenti e motiva ogni eventuale scostamento significativo da essi.

Emendamento           64

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 30

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 131 bis – paragrafo 2 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, e degli obblighi di cui all'articolo 40, paragrafo 3, e all'articolo 42 bis, paragrafo 2.

La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario e sull'economia reale negli Stati membri interessati, di cui all'articolo 40, paragrafo 3, e all'articolo 42 bis, paragrafo 2.

Emendamento           65

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 32 – lettera a – punto ii

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 150 – paragrafo 1 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) è aggiunta la seguente lettera m):

soppresso

"m) la modifica dell'importo e della percentuale specificati all'articolo 111, paragrafo 1, per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari."

 

Emendamento           66

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 153 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) All'articolo 153, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"Fino al 31 dicembre 2015 nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'allegato VI, parte 1, punto 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale."

Emendamento           67

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 33

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 154 – paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Gli enti creditizi che, al 31 dicembre 2009, conformemente al diritto nazionale, applicano un trattamento preferenziale delle esposizioni interbancarie alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, possono continuare ad applicare tali fattori di ponderazione preferenziali alle esposizioni assunte fino alla data della loro scadenza ma comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Emendamento           68

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

33 bis) All'articolo 156 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

 

"Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione procede a un riesame integrale della presente direttiva onde venire incontro alla necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali; tale riesame copre, tra l'altro:

 

  le politiche che accentuano le fluttuazioni del ciclo economico, la necessità che le banche costituiscano ingenti riserve di capitale e riserve lungo l'intero ciclo economico (through-the-cycle), da utilizzarsi in caso di recessione;

 

  le ipotesi relative alle correlazioni alla base della metodologia per il calcolo dei fondi propri regolamentari; e

 

  l'introduzione di un coefficiente di leva per le banche.

 

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul riesame di cui al primo comma, corredata di ogni proposta appropriata."

Emendamento           69

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

33 bis. All'articolo 156 è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"La Commissione presenta quanto prima, e comunque entro il 31 dicembre 2009, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di un'ulteriore riforma del sistema di vigilanza, ivi incluso l'articolo 129 della presente direttiva e delle relative disposizioni, nonché, in conformità della procedura applicabile ai sensi del trattato, ogni proposta appropriata."

Emendamento           70

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 33 quater (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

33 bis. All’articolo 156, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

Entro il 1° dicembre 2011 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione, con particolare attenzione per tutti gli aspetti di cui agli articoli da 68 a 73, all'articolo 80, paragrafi 7 e 8, e la sua applicazione al microcredito, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di ogni proposta appropriata."

Emendamento           71

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

33 bis. All'articolo 156 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

 

"Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l'articolo 113 e la questione se le esenzioni debbano essere o meno a discrezione degli Stati membri, e redige una relazione, corredata di ogni proposta appropriata, che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. In assenza di proposte, le esenzioni di cui all'articolo 113, quarto comma, cessano di essere a discrezione degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2015."

Emendamento           72

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

33 bis. All'articolo 156 è aggiunto il seguente paragrafo 3 ter:

 

"Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riesamina le misure intese a rafforzare la trasparenza dei mercati dei titoli non quotati in borsa, tra cui i mercati dei credit default swap, anche imponendo una compensazione mediante una controparte centrale, e redige una relazione, corredata da ogni proposta appropriata, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento           73

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

33 bis. All'articolo 156 è inserito il seguente paragrafo 3 quater:

 

"Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione redige una relazione sull'articolo 122 bis e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata da ogni proposta appropriata."

Emendamento           74

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 35 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – parte 6punto 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

-a) il punto 8 è sostituito dal seguente:

 

"8. I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, tra cui i rischi reputazionali (quali, ad esempio, quelli che insorgono in relazione a strutture o prodotti complessi), vengono valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire in particolare che la sostanza economica dell’operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio."

Emendamento           75

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato VI – parte 2punto 1.4 – punto 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

35 bis. All'allegato VI, parte 2, punto 1.4, punto 7, è aggiunto il comma seguente:

 

"Le autorità competenti adottano inoltre le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le valutazioni del merito del credito relative agli strumenti di finanza strutturata, l'ECAI si impegni a spiegare pubblicamente il modo in cui le prestazioni delle attività aggregate incidono sulla propria valutazione del merito di credito."

Emendamento           76

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 45 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) All'articolo 45, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2010" è sostituita dalla data "31 dicembre 2012".

(7) All'articolo 45, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2010" è sostituita dalla data "31 dicembre 2014".

Emendamento           77

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) All'articolo 47, la data "31 dicembre 2009" è sostituita dalla data "31 dicembre 2010".

Emendamento           78

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 8

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 48 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) All'articolo 48, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2010" è sostituita dalla data "31 dicembre 2012".

(8) All'articolo 48, paragrafo 1, la data "31 dicembre 2010" è sostituita dalla data "31 dicembre 2014".

Emendamento           79

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 bis (nuovo)

Direttiva 2007/64/CE

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Modifica della direttiva 2007/64/CE

 

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64/CE è sostituito dal seguente:

 

"a) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/48/CE, tra cui le succursali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 di detta direttiva, situate nella Comunità, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all'interno o, ai sensi dell'articolo 38 della predetta direttiva, all'esterno della Comunità;"

Emendamento           80

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2010.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 marzo 2010.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 1º gennaio 2011.

 

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

MOTIVAZIONE

1. Contesto della direttiva sui requisiti patrimoniali, motivi della revisione e posizione del relatore

In linea generale, il relatore considera il lavoro della Commissione un passo avanti sul fronte del miglioramento della normativa prudenziale, del rafforzamento della stabilità del sistema finanziario e del miglioramento dei meccanismi di vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri.

La proposta viene spesso vista o presentata come una delle risposte alla crisi finanziaria. Tuttavia, le clausole di revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali del giugno 2006 necessitano di numerose modifiche. Inoltre, molte delle perturbazioni del mercato sono occorse soltanto dopo la presentazione della proposta sulla direttiva in oggetto.

Sebbene, nella sua proposta, la Commissione si sia adoperata con grande impegno per considerare diverse aree deboli evidenziate dalla crisi finanziaria, come la gestione del rischio di liquidità e la cartolarizzazione, in essa non hanno trovato riscontro alcune importanti conclusioni contenute nelle numerose relazioni elaborate da organismi di normalizzazione e organismi internazionali. Si tratta, tra l'altro, di conclusioni in merito alla prociclicità e alla concentrazione geografica e dei prodotti. È evidente che la questione della prociclicità ha assunto un'importanza molto maggiore e vi è consenso sulla necessità di affrontare questo tema nelle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale e nelle valutazioni contabili. Il relatore ritiene opportuno riesaminare la questione della prociclicità e, a tale scopo, propone una clausola di revisione.

Il relatore osserva che il Parlamento europeo ha già invitato la Commissione ad essere più attiva nel settore finanziario, per esempio riguardo ai meccanismi di vigilanza, alla regolamentazione delle agenzie di rating (anche per ciò che concerne il ruolo attribuito alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali) e alle norme minime armonizzate per vari prodotti finanziari[1]. In tale contesto, e per ciò che concerne le norme applicabili alle agenzie di rating, è fondamentale evidenziare l'esigenza che la revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali e la proposta di un regolamento sulle agenzie di rating siano affrontate con un approccio coerente e coeso.

1.1. Meccanismi di vigilanza

I proposti collegi delle autorità di vigilanza costituiscono un progresso temporaneo verso un nuovo assetto comunitario in materia. La crisi finanziaria ha posto in evidenza i punti deboli della vigilanza a livello comunitario e del modello dell'autorità di vigilanza su base consolidata. Un'ulteriore integrazione sul fronte della vigilanza si rende necessaria. La Commissione dovrebbe presentare una proposta che tenga conto delle lezioni della crisi finanziaria. Tale proposta dovrebbe occuparsi della stabilità finanziaria sul territorio dell'UE e riflettere l'esito delle discussioni parallele sui meccanismi di vigilanza, compresa la prossima relazione del gruppo di alto livello sulla vigilanza finanziaria transfrontaliera guidato da J. de Larosière. Partendo dal modello del Sistema europeo di banche centrali, essa dovrebbe mirare a istituire un Sistema europeo di autorità di vigilanza bancaria decentrato.

Il relatore reputa che la crisi abbia rivelato i punti deboli degli attuali meccanismi comunitari di vigilanza. Inoltre, le autorità nazionali competenti non hanno la capacità di prevedere e di gestire in modo efficace e coordinato una crisi finanziaria transfrontaliera. La crisi finanziaria ha inoltre evidenziato i punti deboli del modello dell'autorità di vigilanza su base consolidata. Considerato l'avanzato stato di integrazione del settore bancario nell'UE e visti i punti di fragilità dei meccanismi di vigilanza attuali, vi è l'esigenza di trovare una soluzione equilibrata a tali meccanismi che, da una parte, migliori l'efficacia della vigilanza, rafforzi la stabilità finanziaria e ricostruisca la fiducia nelle banche e nei servizi finanziari in generale e, dall'altro, agevoli l'attività dei soggetti transfrontalieri.

Il relatore accoglie con favore la proposta di istituire collegi delle autorità di vigilanza per tutte le banche transfrontaliere e di imporre alle autorità di vigilanza partecipanti ai collegi di discutere e di decidere su specifiche questioni con un meccanismo di mediazione tramite il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. Giudica inoltre positivamente una maggiore cooperazione e un più intenso scambio di informazioni nella gestione delle crisi.

Tuttavia, ritiene che i collegi delle autorità di vigilanza costituiscano un progresso temporaneo verso un nuovo assetto in questa materia. Per quanto riguarda il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata e il rafforzamento dei suoi poteri (come quello di attribuirle l'ultima parola qualora il collegio non pervenga a una decisione comune sull'informativa e la maggiorazione di capitale), il relatore rispetta le preoccupazioni degli Stati membri occupanti la posizione di paese ospitante in merito al proposto ruolo del Lead Supervisor (autorità di vigilanza dello Stato membro di origine).

Per raggiungere il necessario livello di convergenza e di cooperazione tra le autorità di vigilanza UE e per sostenere la stabilità del sistema finanziario, occorre perseguire una maggiore integrazione tra dette autorità. Il relatore è del parere che tale integrazione dovrebbe sfociare in un Sistema europeo di autorità di vigilanza bancaria decentrato che si basi sul Sistema europeo di banche centrali. A tal fine, la Commissione dovrebbe presentare delle proposte adeguate entro il 1° gennaio 2010. Essa dovrebbe inoltre tenere conto degli esiti delle discussioni in materia condotte dai gruppi di esperti, in particolare, dal gruppo di alto livello sulla vigilanza finanziaria transfrontaliera (gruppo Larosière) nonché delle lezioni tratte dalla crisi finanziaria.

Poiché i collegi obbligatori sarebbero chiamati anche a svolgere un ruolo nel nuovo assetto comunitario in materia di vigilanza, il relatore accoglie con favore il testo attuale. Occorre assicurare la coerenza tra i collegi e il coordinamento degli stessi attraverso gli orientamenti del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. Per il momento, all'autorità di vigilanza su base consolidata deve spettare l'ultima parola a livello consolidato, mentre a livello locale, la decisione ultima deve rimanere prerogativa delle autorità competenti incaricate della vigilanza a questo livello.

La relazione unica europea va posta in essere entro la fine del 2012, in quanto la presenza di relazioni diverse a livello dei vari collegi non può portare a una maggiore integrazione tra le autorità di vigilanza.

1.2. Cartolarizzazione

In linea generale, il relatore giudica positivamente le norme più rigide in materia di cartolarizzazione. Concorda sulla necessità che i cedenti detengano una determinata percentuale del rischio derivante dalle esposizioni da cartolarizzare e che l'investitore eserciti in misura maggiore la dovuta diligenza. Informazioni dettagliate devono essere messe a disposizione degli investitori, ai quali va imposto di condurre analisi più rigorose.

Il relatore sostiene inoltre che sia necessario ricostruire la fiducia nel mercato della cartolarizzazione e che le nuove norme non debbano limitare il funzionamento del mercato. Le sue proposte di emendamento alla proposta della Commissione tengono conto delle preoccupazioni legittime del settore e dell'esigenza di una maggiore sicurezza per gli investitori.

Il relatore propone di distinguere tra le cartolarizzazioni in cui il cedente o il promotore mantengono un interesse nelle attività sottostanti e creano tali attività e le cartolarizzazioni in cui non vi è un simile coinvolgimento del cedente o del promotore. Nel primo caso, gli interessi del cedente/promotore e degli investitori sono già allineati, e pertanto buona parte della logica sottostante la proposta della Commissione viene meno. Nel secondo caso, la logica regge, e per garantire che il livello di interesse da mantenere costituisca un deterrente efficace, occorre renderlo più sostanziale (pari al 10 percento).

La penalità proposta dalla Commissione per il mancato rispetto degli obblighi di informativa e di dovuta diligenza dovrebbe essere proporzionale alla gravità dell'inosservanza e dovrebbe rispecchiare il giudizio della pertinente autorità di vigilanza.

1.3. Grandi fidi

Il relatore condivide le proposte avanzate dalla Commissione sul regime in materia di grandi fidi. È favorevole all'adeguamento e alla semplificazione del regime in considerazione del fatto che i grandi fidi interbancari non sono esenti da rischi. La liquidità del sistema bancario sembra essere garantita nonostante le modifiche al regime in materia di grandi fidi. Pare inoltre appropriata la regolamentazione riservata alle banche minori.

Il relatore è dell'avviso che la proposta della Commissione di introdurre più poteri di comitatologia per modificare il limite percentuale per i grandi fidi vada al di là di quanto è strettamente necessario (ovvero la sola aggiunta dell'allegato III agli allegati che la Commissione è già in grado di modificare attraverso la procedura di comitatologia).

1.4. Ibridi

Il relatore è favorevole a una regolamentazione comunitaria chiara e armonizzata degli ibridi (strumenti finanziari che presentano caratteristiche sia del capitale proprio che dei titoli di debito). Essa dovrebbe migliorare la qualità del capitale offrendo allo stesso tempo una scelta agli investitori. Le norme sugli ibridi erano state precedentemente concordate all'interno del comitato di Basilea in tema di vigilanza bancaria, ma non hanno trovato attuazione nella disciplina comunitaria. La crisi finanziaria dimostra tuttavia quanto sia importante per le banche disporre di una forte riserva di capitale di base nei momenti di turbolenza. Per tale motivo, il relatore propone un emendamento che sottolinea ulteriormente l'importanza di un forte capitale di base capace di assorbire le perdite. Nel considerando proposto dalla Commissione, propone altresì ulteriori chiarimenti e precisazioni.

1.5. Gestione del rischio di liquidità

Il relatore conviene che le attuali turbolenze del mercato hanno evidenziato il fatto che la liquidità e la gestione del rischio di liquidità sono determinanti per la solidità del settore bancario e la stabilità finanziaria. Pertanto, egli giudica positivamente le proposte di modifica che danno attuazione al lavoro del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato di Basilea.

1.6. Agenzie di rating

In relazione alla proposta della Commissione soggetta alla procedura di comitato in merito alla direttiva sui requisiti patrimoniali, il Parlamento ha già precisato che la regolamentazione delle agenzie di rating ("ECAI", nella terminologia della richiamata direttiva) deve essere coerente e coesa. In pratica, si tratta di allineare la regolamentazione delle agenzie di rating della direttiva sui requisiti patrimoniali con la nuova disciplina in materia di agenzie di rating e di aggiungere la proposta soggetta alla procedura di comitato relativa alle ECAI, opportunamente riveduta, a queste proposte soggette alla procedura di codecisione.

  • [1]  P. es. Ieke van den Burg e Daniel Dăianu: relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (2008/2148(INI))

PROCEDURA

Titolo

Direttive (2006/48/CE e 2006/49/CE) sui requisiti in materia di adeguatezza patrimoniale

Riferimenti

COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)

Presentazione della proposta al PE

1.10.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

9.10.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

9.10.2008

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

3.11.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Othmar Karas

22.4.2008

 

 

Esame in commissione

20.10.2008

4.11.2008

11.12.2008

2.2.2009

 

11.2.2009

 

 

 

Approvazione

9.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

4

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Deposito

17.3.2009