RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi
17.3.2009 - (COM(2008)0602 – C6‑0339/2008 – 2008/0191(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Othmar Karas
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi
(COM(2008)0602 – C6‑0339/2008 – 2008/0191(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di direttiva della Commissione recante modifica di alcuni allegati della direttiva 2006/48/EC del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni tecniche concernenti la gestione del rischio,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0602),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0339/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0139/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) L'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio autorizza gli Stati membri a prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente ad un organismo centrale, purché detti regimi siano stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979. Questi termini impediscono agli Stati membri, soprattutto a quelli che hanno aderito all'Unione europea dal 1980, di introdurre regimi analoghi per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati più tardi nel loro territorio. Occorre di conseguenza abolire i termini di cui all'articolo 3, per garantire pari condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi negli Stati membri. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve formulare orientamenti non vincolanti per accrescere la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza a tale riguardo. |
(1) L'articolo 3 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio autorizza gli Stati membri a prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente ad un organismo centrale, purché detti regimi siano stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979. Questi termini impediscono agli Stati membri, soprattutto a quelli che hanno aderito all'Unione europea dal 1980, di introdurre regimi analoghi per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati più tardi nel loro territorio. Occorre di conseguenza abolire i termini di cui all'articolo 3 di tale direttiva, per garantire pari condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi negli Stati membri. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve formulare orientamenti per accrescere la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza a tale riguardo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Occorre pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della direttiva 2006/48/CE al predetto accordo. Le modifiche dell'allegato XII della direttiva 2006/48/CE derivano direttamente dalla fissazione di detti criteri. È opportuno che i criteri di ammissibilità si riferiscano agli strumenti di grado più subordinato di un ente creditizio che non ha né proprietari né azionisti ai sensi del diritto nazionale, come alcuni certificati dei soci di banche cooperative, purché il capitale corrispondente sia stato versato e sia di grado inferiore a tutti gli altri crediti. |
(3) Occorre pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della direttiva 2006/48/CE al predetto accordo, tenendo conto dell'importanza di un capitale di base solido per poter assorbire le perdite. Le modifiche dell'allegato XII della direttiva 2006/48/CE derivano direttamente dalla fissazione di detti criteri. I fondi propri di base di cui all'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE includono tutti gli strumenti che ai sensi della legislazione nazionale sono considerati capitale proprio, sono subordinati a tutti gli altri crediti in caso di liquidazione e assorbono pienamente le perdite in condizioni normali al pari delle azioni ordinarie. Questi strumenti possono includere strumenti che conferiscono diritti di prelazione nel pagamento dei dividendi su base non cumulativa, a condizione che essi siano contemplati dall'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, siano subordinati a tutti gli altri crediti in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in condizioni normali al pari delle azioni ordinarie. I fondi propri di base di cui all'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE includono altresì qualsiasi altro strumento a norma dello statuto degli enti creditizi che tenga conto della struttura specifica delle mutue, delle società cooperative e delle istituzioni simili e che sia considerato generalmente equivalente alle azioni ordinarie in termini di qualità del capitale. Gli strumenti che non sono subordinati a tutti gli altri crediti in caso di liquidazione e che non assorbono pienamente le perdite in condizioni normali al pari delle azioni ordinarie rientrano nella categoria degli ibridi di cui all'articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Per rafforzare il quadro di gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente i loro interventi tra di esse e, se necessario, con le banche centrali. Occorrere coordinare in modo più efficace le attività di vigilanza per rafforzare l'efficacia della vigilanza prudenziale degli enti creditizi imprese madri autorizzati nella Comunità e permettere alle autorità competenti di esercitare meglio la vigilanza su base consolidata di un gruppo bancario. Occorre pertanto istituire collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione dei collegi non deve ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione deve essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi devono facilitare la vigilanza ordinaria e la gestione delle situazioni di emergenza. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, in associazione con altri membri del collegio, decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e pertanto organizzare la partecipazione in maniera appropriata. |
(5) Per rafforzare il quadro di gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente i loro interventi tra di esse e, se necessario, con le banche centrali. Occorre coordinare in modo più efficace le attività di vigilanza per rafforzare l'efficacia della vigilanza prudenziale di un gruppo bancario. Occorre pertanto istituire collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione dei collegi non deve ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione deve essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi devono facilitare la vigilanza ordinaria e la gestione delle situazioni di emergenza. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, in associazione con altri membri del collegio, decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e pertanto organizzare la partecipazione in maniera appropriata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Occorre che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, orientamenti e raccomandazioni non vincolanti per rafforzare la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. |
(7) Occorre che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, orientamenti e raccomandazioni per rafforzare la convergenza delle pratiche in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Onde evitare incongruenze e arbitraggi normativi, che potrebbero derivare da differenze tra le impostazioni e le norme applicate dai vari collegi come pure da un'applicazione discrezionale da parte degli Stati membri, occorre che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) formuli orientamenti sulle norme e le procedure che disciplinano i collegi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Gli attuali meccanismi di vigilanza devono essere temporanei. I collegi delle autorità di vigilanza rappresentano un primo importante passo avanti verso la razionalizzazione della cooperazione e della convergenza in materia di vigilanza a livello di Unione europea. La cooperazione tra le autorità di vigilanza in seno ai collegi, che si occupano di gruppi e holding e delle loro controllate e succursali, rappresenta una fase dell'evoluzione verso un potenziamento della convergenza normativa e dell'integrazione in materia di vigilanza. La fiducia tra le autorità di vigilanza e il rispetto delle rispettive competenze sono elementi fondamentali. In caso di controversia tra i membri di un determinato collegio relativamente alle diverse competenze in questione, è indispensabile disporre, a livello comunitario, di una consulenza neutrale e indipendente e di meccanismi di mediazione e di composizione delle controversie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La crisi dei mercati finanziari internazionali ha dimostrato l'opportunità di esaminare ulteriormente la necessità di ridefinire il modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea. In particolare, nella comunicazione del 29 ottobre 2008 dal titolo "Dalla crisi finanziaria alla ripresa: un quadro d'azione europeo", la Commissione ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti, presieduto da Jacques de Larosière, incaricato di analizzare l'organizzazione delle istituzioni finanziarie europee allo scopo di garantire la solidità prudenziale, il funzionamento ordinato dei mercati e una cooperazione europea rafforzata in materia di controllo della stabilità finanziaria, un meccanismo di allerta rapida e di gestione delle crisi, compresa la gestione di rischi transfrontalieri e transettoriali, nonché allo scopo di esaminare la cooperazione tra l'Unione europea e le altre principali giurisdizioni per contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria a livello mondiale. Al fine di raggiungere il necessario grado di convergenza e di cooperazione in materia di vigilanza a livello di Unione europea e di sostenere la stabilità del sistema finanziario, è necessario perseguire una maggiore integrazione in materia di vigilanza. Tale integrazione potrebbe portare alla creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza bancaria sul modello del Sistema europeo di banche centrali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Occorre che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio, quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2009, sui risultati conseguiti a tale riguardo e presenti eventualmente le proposte legislative necessarie per rispondere alle carenze individuate nelle disposizioni relative ai meccanismi di cooperazione in materia di vigilanza, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di alto livello sulla vigilanza finanziaria transfrontaliera e del fatto che entro il 31 dicembre 2011 occorre conferire un ruolo più forte al sistema di vigilanza a livello di Unione europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente creditizio o un'impresa di investimento può essere altrettanto grave di una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni devono essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. |
(14) Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente creditizio o un'impresa di investimento può essere altrettanto grave di una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni devono essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse a servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate al fine di assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture. Tali servizi includono, ad esempio, l'esecuzione di operazioni di compensazione della liquidità e di pagamenti in contanti, il trattamento delle operazioni sul capitale, nonché le operazioni di concessione di titoli in prestito e attività analoghe intese ad agevolare i pagamenti. Le relative esposizioni comprendono, tra l’altro, i saldi sui conti interbancari derivanti direttamente o indirettamente da pagamenti effettuai dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati e altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 bis) Le disposizioni inerenti alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ai sensi della presente direttiva devono essere coerenti con il regolamento (CE) n. …/2009 sulle agenzie di rating del credito. In particolare, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve rivedere i propri orientamenti sul riconoscimento delle ECAI onde evitare duplicazioni di lavoro e limitare l'onere della procedura di riconoscimento allorché un'ECAI viene registrata in qualità di agenzia di rating del credito a livello comunitario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Occorre eliminare il disallineamento tra l'interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). È pertanto importante che i cedenti mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito venga trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni. |
(15) Occorre eliminare il disallineamento tra l'interesse delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). Occorre inoltre distinguere le cartolarizzazioni in cui gli interessi del cedente o del promotore e gli interessi degli investitori sono allineati, ad esempio perché il cedente o il promotore detiene un interesse significativo nelle attività sottostanti, dalle cartolarizzazione in cui tali interessi non sono allineati. Inoltre, le sanzioni in caso di inadempienza dell'obbligo della dovuta diligenza devono essere proporzionate. È pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. Di conseguenza, il mantenimento dell'esposizione dovrebbe applicarsi ai trasferimenti di rischio di credito, quali ad esempio l'acquisto di crediti, prestiti sindacati o credit default swaps, purché il loro contenuto economico non rientri nella definizione di cartolarizzazione ai sensi della presente direttiva. In particolare nel caso in cui il rischio di credito venga trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni. Le misure intese a risolvere il potenziale disallineamento di tali strutture devono essere sistematiche e coerenti in tutta la pertinente regolamentazione del settore finanziario. La Commissione deve presentare proposte legislative appropriate per garantire la sistematicità e la coerenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) Le procedure basate sulla dovuta diligenza hanno un potenziale maggiore in termini di creazione di fiducia e di verifica incrociata allorché si fondano su un principio di apertura. Pertanto, le operazioni di dovuta diligenza effettuate da o per conto di cedenti, promotori e investitori, pur rispettando i principi della protezione dei dati e della tutela della privacy, devono essere aperte piuttosto che riservate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 ter) Occorre che gli Stati membri e le autorità competenti assicurino che i regolatori nazionali dispongano di personale e risorse sufficienti per ottemperare agli obblighi di vigilanza loro incombenti in virtù dell’articolo 122 bis e che i dipendenti impegnati nella vigilanza degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 122 bis dispongano di conoscenze ed esperienza adeguate per far fronte ai compiti loro assegnati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) In particolare, occorre autorizzare la Commissione a modificare l'allegato III della direttiva 2006/48/CE per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari o dell'evolvere dei principi o degli obblighi in materia contabile che tengono conto della normativa comunitaria o dei progressi nella convergenza delle pratiche di vigilanza e per modificare la percentuale indicata all'articolo 111, paragrafo 1, della predetta direttiva in modo da tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(19) In particolare, occorre autorizzare la Commissione a modificare l'allegato III della direttiva 2006/48/CE per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari o dell'evolvere dei principi o degli obblighi in materia contabile che tengono conto della normativa comunitaria o dei progressi nella convergenza delle pratiche di vigilanza. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 bis) La crisi ha evidenziato la necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, vale a dire i problemi situati all'interfaccia tra la politica macroeconomica e la regolamentazione del sistema finanziario. In tale contesto è necessario esaminare: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– le politiche che accentuano le fluttuazioni del ciclo economico (incluse, eventualmente, le politiche che aggravano le crisi finanziarie imponendo sovracapitalizzazione nei periodi di recessione e sottocapitalizzazione insufficienti nei periodi di ripresa) e la necessità che le banche costituiscano ingenti riserve di capitale e riserve lungo l'intero ciclo economico (through-the-cycle) che possono essere utilizzate durante i periodi di recessione, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– le ipotesi concernenti le correlazioni alla base della metodologia per il calcolo del patrimonio di vigilanza, e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– l'introduzione di un coefficiente di leva per le banche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Occorre pertanto che, entro il 31 dicembre 2009, la Commissione proceda a un riesame integrale della presente direttiva per affrontare tali questioni e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredandola di ogni proposta appropriata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 ter) Onde garantire la stabilità finanziaria, occorre che la Commissione riesamini e riferisca sulle misure intese a migliorare la trasparenza dei mercati non regolamentati, ad esempio prevedendo l'obbligo di trattare i credit default swaps attraverso una camera di compensazione (controparte centrale) istituita, regolamentata e sottoposta a vigilanza nell'Unione europea, per ridurre i rischi di controparte e, più in generale, i rischi globali, garantendo un'efficace vigilanza su tali entità. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta appropriata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 quater) Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e del Consiglio sulla pertinenza e l'impatto previsto dell'obbligo imposto agli enti creditizi di conservare un congruo interesse economico netto nelle loro cartolarizzazioni, alla luce dell'andamento del mercato e delle politiche a livello internazionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 quinquies) Occorre che nella valutazione del rischio si tenga conto delle caratteristiche specifiche del microcredito. Inoltre, dato lo scarso sviluppo del microcredito, va promossa la messa a punto di adeguati sistemi di rating. Va inoltre incentivato lo sviluppo del microcredito. La disciplina e la vigilanza prudenziale relative al microcredito devono essere commisurate alle attività di microcredito. La vigilanza deve essere adeguata allo sviluppo di sistemi di rating standard nonché alla realtà e ai rischi delle attività di microcredito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 41 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/48/CE Articolo 42 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2006/48/CE Articolo 42 ter – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2006/48/CE Articolo 42 ter – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera a Direttiva 2006/48/CE Articolo 49 – comma 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 6 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 49 – comma 3 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2006/48/CE Articolo 50 – comma 2 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2006/48/CE Articolo 57 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2006/48/CE Articolo 63 bis – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 11 Direttiva 2006/48/CE Articolo 63 bis – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE TITOLO V – Capitolo 2 – sezione 2 – sottosezione 2 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 74 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 81 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 – lettera a Direttiva 2006/48/CE Articolo 87 – paragrafo 11 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 – lettera a Direttiva 2006/48/CE Articolo 87 – paragrafo 11 – comma 2 – lettera b – punto i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 – lettera a Direttiva 2006/48/CE Articolo 87 – paragrafo 11 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 97 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 – lettera a Direttiva 2006/48/CE Articolo 106 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 – lettera a Direttiva 2006/48/CE Articolo 106 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 106 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2006/48/CE Articolo 110 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 – lettera d Direttiva 2006/48/CE Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 – lettera d Direttiva 2006/48/CE Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 – lettera d Direttiva 2006/48/CE Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 – lettera d Direttiva 2006/48/CE Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera f ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 – lettera d Direttiva 2006/48/CE Articolo 113 – paragrafo 4 – lettera f quater (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 42 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 23 Direttiva 2006/48/CE Articolo 115 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 27 Direttiva 2006/48/CE Articolo 122 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 27 Direttiva 2006/48/CE Articolo 122 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 27 Direttiva 2006/48/CE Articolo 122 bis – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 27 Direttiva 2006/48/CE Articolo 122 bis – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 27 Direttiva 2006/48/CE Articolo 122 bis – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 27 Direttiva 2006/48/CE Articolo 122 bis – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 27 Direttiva 2006/48/CE Articolo 122 bis – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 27 Direttiva 2006/48/CE Articolo 122 bis – paragrafo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 27 Direttiva 2006/48/CE Articolo 122 bis – paragrafo 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 28 – lettera a – punto i Direttiva 2006/48/CE Articolo 129 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 28 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 54 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 28 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 55 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 28 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 28 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 28 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 28 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 28 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 28 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 29 Direttiva 2006/48/CE Articolo 130 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 62 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 30 Direttiva 2006/48/CE Articolo 131 bis – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 30 Direttiva 2006/48/CE Articolo 131 bis – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 30 Direttiva 2006/48/CE Articolo 131 bis – paragrafo 2 – comma 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 65 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 32 – lettera a – punto ii Direttiva 2006/48/CE Articolo 150 – paragrafo 1 – lettera m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 66 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 153 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 67 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 33 Direttiva 2006/48/CE Articolo 154 – paragrafo 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 68 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 156 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 69 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 156 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 70 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 33 quater (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 156 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 71 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 156 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 72 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 156 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 73 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 156 – paragrafo 3 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 74 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 35 – lettera -a (nuova) Direttiva 2006/48/CE Allegato V – parte 6 – punto 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 75 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Allegato VI – parte 2 – punto 1.4 – punto 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 76 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 7 Direttiva 2006/49/CE Articolo 45 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 77 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 2006/49/CE Articolo 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 78 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 8 Direttiva 2006/49/CE Articolo 48 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 79 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 bis (nuovo) Direttiva 2007/64/CE Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 80 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 marzo 2010. |
Essi applicano tali misure a decorrere dal 1º gennaio 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
MOTIVAZIONE
1. Contesto della direttiva sui requisiti patrimoniali, motivi della revisione e posizione del relatore
In linea generale, il relatore considera il lavoro della Commissione un passo avanti sul fronte del miglioramento della normativa prudenziale, del rafforzamento della stabilità del sistema finanziario e del miglioramento dei meccanismi di vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri.
La proposta viene spesso vista o presentata come una delle risposte alla crisi finanziaria. Tuttavia, le clausole di revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali del giugno 2006 necessitano di numerose modifiche. Inoltre, molte delle perturbazioni del mercato sono occorse soltanto dopo la presentazione della proposta sulla direttiva in oggetto.
Sebbene, nella sua proposta, la Commissione si sia adoperata con grande impegno per considerare diverse aree deboli evidenziate dalla crisi finanziaria, come la gestione del rischio di liquidità e la cartolarizzazione, in essa non hanno trovato riscontro alcune importanti conclusioni contenute nelle numerose relazioni elaborate da organismi di normalizzazione e organismi internazionali. Si tratta, tra l'altro, di conclusioni in merito alla prociclicità e alla concentrazione geografica e dei prodotti. È evidente che la questione della prociclicità ha assunto un'importanza molto maggiore e vi è consenso sulla necessità di affrontare questo tema nelle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale e nelle valutazioni contabili. Il relatore ritiene opportuno riesaminare la questione della prociclicità e, a tale scopo, propone una clausola di revisione.
Il relatore osserva che il Parlamento europeo ha già invitato la Commissione ad essere più attiva nel settore finanziario, per esempio riguardo ai meccanismi di vigilanza, alla regolamentazione delle agenzie di rating (anche per ciò che concerne il ruolo attribuito alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali) e alle norme minime armonizzate per vari prodotti finanziari[1]. In tale contesto, e per ciò che concerne le norme applicabili alle agenzie di rating, è fondamentale evidenziare l'esigenza che la revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali e la proposta di un regolamento sulle agenzie di rating siano affrontate con un approccio coerente e coeso.
1.1. Meccanismi di vigilanza
I proposti collegi delle autorità di vigilanza costituiscono un progresso temporaneo verso un nuovo assetto comunitario in materia. La crisi finanziaria ha posto in evidenza i punti deboli della vigilanza a livello comunitario e del modello dell'autorità di vigilanza su base consolidata. Un'ulteriore integrazione sul fronte della vigilanza si rende necessaria. La Commissione dovrebbe presentare una proposta che tenga conto delle lezioni della crisi finanziaria. Tale proposta dovrebbe occuparsi della stabilità finanziaria sul territorio dell'UE e riflettere l'esito delle discussioni parallele sui meccanismi di vigilanza, compresa la prossima relazione del gruppo di alto livello sulla vigilanza finanziaria transfrontaliera guidato da J. de Larosière. Partendo dal modello del Sistema europeo di banche centrali, essa dovrebbe mirare a istituire un Sistema europeo di autorità di vigilanza bancaria decentrato.
Il relatore reputa che la crisi abbia rivelato i punti deboli degli attuali meccanismi comunitari di vigilanza. Inoltre, le autorità nazionali competenti non hanno la capacità di prevedere e di gestire in modo efficace e coordinato una crisi finanziaria transfrontaliera. La crisi finanziaria ha inoltre evidenziato i punti deboli del modello dell'autorità di vigilanza su base consolidata. Considerato l'avanzato stato di integrazione del settore bancario nell'UE e visti i punti di fragilità dei meccanismi di vigilanza attuali, vi è l'esigenza di trovare una soluzione equilibrata a tali meccanismi che, da una parte, migliori l'efficacia della vigilanza, rafforzi la stabilità finanziaria e ricostruisca la fiducia nelle banche e nei servizi finanziari in generale e, dall'altro, agevoli l'attività dei soggetti transfrontalieri.
Il relatore accoglie con favore la proposta di istituire collegi delle autorità di vigilanza per tutte le banche transfrontaliere e di imporre alle autorità di vigilanza partecipanti ai collegi di discutere e di decidere su specifiche questioni con un meccanismo di mediazione tramite il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. Giudica inoltre positivamente una maggiore cooperazione e un più intenso scambio di informazioni nella gestione delle crisi.
Tuttavia, ritiene che i collegi delle autorità di vigilanza costituiscano un progresso temporaneo verso un nuovo assetto in questa materia. Per quanto riguarda il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata e il rafforzamento dei suoi poteri (come quello di attribuirle l'ultima parola qualora il collegio non pervenga a una decisione comune sull'informativa e la maggiorazione di capitale), il relatore rispetta le preoccupazioni degli Stati membri occupanti la posizione di paese ospitante in merito al proposto ruolo del Lead Supervisor (autorità di vigilanza dello Stato membro di origine).
Per raggiungere il necessario livello di convergenza e di cooperazione tra le autorità di vigilanza UE e per sostenere la stabilità del sistema finanziario, occorre perseguire una maggiore integrazione tra dette autorità. Il relatore è del parere che tale integrazione dovrebbe sfociare in un Sistema europeo di autorità di vigilanza bancaria decentrato che si basi sul Sistema europeo di banche centrali. A tal fine, la Commissione dovrebbe presentare delle proposte adeguate entro il 1° gennaio 2010. Essa dovrebbe inoltre tenere conto degli esiti delle discussioni in materia condotte dai gruppi di esperti, in particolare, dal gruppo di alto livello sulla vigilanza finanziaria transfrontaliera (gruppo Larosière) nonché delle lezioni tratte dalla crisi finanziaria.
Poiché i collegi obbligatori sarebbero chiamati anche a svolgere un ruolo nel nuovo assetto comunitario in materia di vigilanza, il relatore accoglie con favore il testo attuale. Occorre assicurare la coerenza tra i collegi e il coordinamento degli stessi attraverso gli orientamenti del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. Per il momento, all'autorità di vigilanza su base consolidata deve spettare l'ultima parola a livello consolidato, mentre a livello locale, la decisione ultima deve rimanere prerogativa delle autorità competenti incaricate della vigilanza a questo livello.
La relazione unica europea va posta in essere entro la fine del 2012, in quanto la presenza di relazioni diverse a livello dei vari collegi non può portare a una maggiore integrazione tra le autorità di vigilanza.
1.2. Cartolarizzazione
In linea generale, il relatore giudica positivamente le norme più rigide in materia di cartolarizzazione. Concorda sulla necessità che i cedenti detengano una determinata percentuale del rischio derivante dalle esposizioni da cartolarizzare e che l'investitore eserciti in misura maggiore la dovuta diligenza. Informazioni dettagliate devono essere messe a disposizione degli investitori, ai quali va imposto di condurre analisi più rigorose.
Il relatore sostiene inoltre che sia necessario ricostruire la fiducia nel mercato della cartolarizzazione e che le nuove norme non debbano limitare il funzionamento del mercato. Le sue proposte di emendamento alla proposta della Commissione tengono conto delle preoccupazioni legittime del settore e dell'esigenza di una maggiore sicurezza per gli investitori.
Il relatore propone di distinguere tra le cartolarizzazioni in cui il cedente o il promotore mantengono un interesse nelle attività sottostanti e creano tali attività e le cartolarizzazioni in cui non vi è un simile coinvolgimento del cedente o del promotore. Nel primo caso, gli interessi del cedente/promotore e degli investitori sono già allineati, e pertanto buona parte della logica sottostante la proposta della Commissione viene meno. Nel secondo caso, la logica regge, e per garantire che il livello di interesse da mantenere costituisca un deterrente efficace, occorre renderlo più sostanziale (pari al 10 percento).
La penalità proposta dalla Commissione per il mancato rispetto degli obblighi di informativa e di dovuta diligenza dovrebbe essere proporzionale alla gravità dell'inosservanza e dovrebbe rispecchiare il giudizio della pertinente autorità di vigilanza.
1.3. Grandi fidi
Il relatore condivide le proposte avanzate dalla Commissione sul regime in materia di grandi fidi. È favorevole all'adeguamento e alla semplificazione del regime in considerazione del fatto che i grandi fidi interbancari non sono esenti da rischi. La liquidità del sistema bancario sembra essere garantita nonostante le modifiche al regime in materia di grandi fidi. Pare inoltre appropriata la regolamentazione riservata alle banche minori.
Il relatore è dell'avviso che la proposta della Commissione di introdurre più poteri di comitatologia per modificare il limite percentuale per i grandi fidi vada al di là di quanto è strettamente necessario (ovvero la sola aggiunta dell'allegato III agli allegati che la Commissione è già in grado di modificare attraverso la procedura di comitatologia).
1.4. Ibridi
Il relatore è favorevole a una regolamentazione comunitaria chiara e armonizzata degli ibridi (strumenti finanziari che presentano caratteristiche sia del capitale proprio che dei titoli di debito). Essa dovrebbe migliorare la qualità del capitale offrendo allo stesso tempo una scelta agli investitori. Le norme sugli ibridi erano state precedentemente concordate all'interno del comitato di Basilea in tema di vigilanza bancaria, ma non hanno trovato attuazione nella disciplina comunitaria. La crisi finanziaria dimostra tuttavia quanto sia importante per le banche disporre di una forte riserva di capitale di base nei momenti di turbolenza. Per tale motivo, il relatore propone un emendamento che sottolinea ulteriormente l'importanza di un forte capitale di base capace di assorbire le perdite. Nel considerando proposto dalla Commissione, propone altresì ulteriori chiarimenti e precisazioni.
1.5. Gestione del rischio di liquidità
Il relatore conviene che le attuali turbolenze del mercato hanno evidenziato il fatto che la liquidità e la gestione del rischio di liquidità sono determinanti per la solidità del settore bancario e la stabilità finanziaria. Pertanto, egli giudica positivamente le proposte di modifica che danno attuazione al lavoro del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato di Basilea.
1.6. Agenzie di rating
In relazione alla proposta della Commissione soggetta alla procedura di comitato in merito alla direttiva sui requisiti patrimoniali, il Parlamento ha già precisato che la regolamentazione delle agenzie di rating ("ECAI", nella terminologia della richiamata direttiva) deve essere coerente e coesa. In pratica, si tratta di allineare la regolamentazione delle agenzie di rating della direttiva sui requisiti patrimoniali con la nuova disciplina in materia di agenzie di rating e di aggiungere la proposta soggetta alla procedura di comitato relativa alle ECAI, opportunamente riveduta, a queste proposte soggette alla procedura di codecisione.
- [1] P. es. Ieke van den Burg e Daniel Dăianu: relazione recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (2008/2148(INI))
PROCEDURA
Titolo |
Direttive (2006/48/CE e 2006/49/CE) sui requisiti in materia di adeguatezza patrimoniale |
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Riferimenti |
COM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
1.10.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 9.10.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 9.10.2008 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 3.11.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Othmar Karas 22.4.2008 |
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Esame in commissione |
20.10.2008 |
4.11.2008 |
11.12.2008 |
2.2.2009 |
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11.2.2009 |
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Approvazione |
9.3.2009 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
21 4 8 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen |
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Deposito |
17.3.2009 |
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