RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

20.3.2009 - (COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Kathalijne Maria Buitenweg
Relatore per parere(*):
Elizabeth Lynne, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
(*)Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Procedura : 2008/0140(APP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0149/2009
Testi presentati :
A6-0149/2009
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

(COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0426),

–   visto l'articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0291/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6‑0149/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli.

(2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dall'articolo 14 del protocollo opzionale n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Il principio di parità di trattamento e il divieto della discriminazione sono principi generali del diritto internazionale, europeo e nazionale cui l'UE e gli Stati membri sono vincolati in tutti gli ambiti di loro competenza. La presente direttiva contribuisce al raggiungimento di questo obiettivo e a eliminare le forme di discriminazione incompatibili con esso.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) La presente direttiva è uno strumento con cui la Comunità adempie agli obblighi risultanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e va interpretata in tale contesto.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) Conformemente all'articolo 5 della dichiarazione politica concordata nel 2002 a Madrid, al termine della conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'invecchiamento, è stato deciso di ribadire l'impegno a non lesinare gli sforzi per eliminare tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sull'età, di riconoscere che ogni individuo, invecchiando, deve condurre una vita caratterizzata da realizzazione personale, salute, sicurezza e attiva partecipazione alla vita economica, sociale, culturale e politica della propria società, di migliorare il riconoscimento della dignità degli anziani e di eliminare ogni forma di abbandono, di abuso e di violenza.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) La salute fisica e mentale ed il benessere sono al centro della qualità della vita delle persone e della società e costituiscono fattori essenziali per la realizzazione degli obiettivi della Strategia di Lisbona dell'Unione europea.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tra cui l'articolo 9 sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e l'articolo 10 sulla libertà di espressione, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 20 sancisce che tutte le persone sono uguali davanti alla legge; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; l'articolo 24 riconosce diritti specifici ai minori e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.

(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione diretta e indiretta, multipla e per associazione, ma anche la necessità di promuovere i benefici della diversità.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) La diversità della società europea rappresenta un elemento centrale dell'integrazione culturale, politica e sociale dell'Unione e deve essere rispettata.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) La discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Essa può anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) La presente direttiva copre anche la multidiscriminazione, ossia i casi in cui si verificano discriminazioni fondate su uno o più dei motivi elencati negli articoli 12 e 13 del trattato CE. Occorre prevedere procedure giuridiche efficaci per affrontare tali situazioni e le procedure giuridiche nazionali dovrebbero permettere a una persona di segnalare in un'unica denuncia tutti gli aspetti della multidiscriminazione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.

(8) La Comunità ha adottato un insieme di direttive in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali direttive hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. La direttiva 2000/43/EC stabilisce un quadro contro le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica all'interno e all'esterno del mercato del lavoro. La direttiva 2004/113/CE stabilisce un quadro per la parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro in relazione alla discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ma non copre i settori che non rientrano in tale materia.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione diretta e indiretta, multipla e per associazione, fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale o il genere in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di beni e servizi, come ad esempio gli alloggi, i trasporti, le associazioni e la salute. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale, o aventi una combinazione di queste particolari caratteristiche, e per le persone ad esse legate.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Ai fini della presente direttiva, per beni si dovrebbero intendere quelli disciplinati dalle disposizioni del trattato CE riguardanti la libera circolazione delle merci. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 50 del trattato CE.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Le persone con disabilità sono spesso oggetto di discriminazione in quanto impossibilitate ad accedere a mezzi di trasporto pubblico, edifici nonché comunicazioni e informazioni. Ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a garantire tale accesso.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La presente direttiva non pregiudica le competenze degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della sicurezza sociale e della sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.

(11) La presente direttiva non pregiudica l'esercizio, da parte degli Stati membri, delle loro competenze nei settori dell'istruzione e della protezione sociale, incluse la sicurezza sociale e la sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.

(12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, la multidiscriminazione, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, ambientali o attitudinali, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base paritaria rispetto agli altri.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Visti gli oneri eccessivi che tutto ciò comporta per le piccole e medie imprese (PMI), è opportuno che esse godano di una tutela specifica, analoga a quella prevista nel "Civil Rights Act" statunitense.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) Per discriminazione si intende anche il rifiuto delle cure mediche unicamente a causa dell'età.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies) La discriminazione fondata sulla disabilità comprende la discriminazione di cui è oggetto una persona accompagnata o assistita da un cane guida o da un cane da assistenza riconosciuto e addestrato conformemente alle norme della Federazione internazionale dei cani guida o della Assistance Dogs International (l'associazione internazionale cani da assistenza).

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 sexies) L'accesso effettivo e non discriminatorio può essere assicurato con una serie di strumenti, anche ricorrendo al "design per tutti" e agevolando l'uso, da parte delle persone con disabilità, di dispositivi di assistenza, tra cui ausili per la mobilità e l'accesso, ad esempio cani guida riconosciuti o cani addestrati ad altre forme di assistenza.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 septies) Per quanto riguarda l'articolo 4, per modifica sostanziale s'intende una modifica dei beni o servizi o della natura dell'attività commerciale, della professione o dell'attività imprenditoriale di entità tale da far sì che il fornitore di beni o servizi si trovi a fornire di fatto beni o servizi di tipo completamente diverso.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione.

(13) La presente direttiva prende in considerazione anche la multidiscriminazione. Poiché la discriminazione può fondarsi su due o più tra i motivi elencati agli articoli 12 e 13 del Trattato CE, nell'attuazione del principio di parità di trattamento la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 13 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze legate al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla religione o alle convinzioni personali o all'età, oppure a una combinazione di detti motivi, nonché a promuovere la parità, a prescindere dalla combinazione delle caratteristiche relative ai fattori di cui sopra che una persona possa presentare. Occorre prevedere procedure giuridiche efficaci per affrontare le situazioni di multidiscriminazione. In particolare, le procedure giuridiche nazionali dovrebbero permettere a una persona di segnalare in un'unica denuncia tutti gli aspetti della multidiscriminazione.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Possono essere autorizzate disparità di trattamento a motivo dell'età e della disabilità se esse sono oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento di detta finalità sono appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere, ad esempio, condizioni particolari riferite all'età per l'accesso a beni o servizi quali le bevande alcoliche, le armi o la patente di guida. La promozione dell'integrazione economica, culturale e sociale dei giovani, degli anziani o delle persone con disabilità può anch'essa essere considerata un obiettivo legittimo. Di conseguenza, le misure riferite all'età e alla disabilità che fissano condizioni più favorevoli di quelle generalmente applicabili, come l'accesso gratuito o a tariffa ridotta ai trasporti pubblici, ai musei o alle strutture sportive, sono ritenute compatibili con il principio di non discriminazione.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio.

(15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che sono fattori determinanti per la valutazione del rischio e se il fornitore del servizio può dimostrare, sulla base di principi attuariali o dati statistici o medici, l'esistenza di rischi significativamente più elevati. Tali dati devono essere precisi, recenti e pertinenti ed essere forniti su richiesta. I fattori attuariali e di rischio devono riflettere i cambiamenti positivi in termini di speranza di vita e di invecchiamento attivo, nonché la maggiore mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato, e in particolare dei principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. I requisiti giuridici relativi al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono stabiliti dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi1; di conseguenza, l'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato CE, e in particolare del principio di parità di trattamento indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale, dalla religione o dalle convinzioni personali o dall'età, nonché al principio di non discriminazione. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia sono state elaborate disposizioni di coordinamento a livello comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione, in modo assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero interpretare tali disposizioni di coordinamento conformemente al principio della parità di trattamento indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale, dalla religione o dalle convinzioni personali o dall'età, e alle altre disposizioni del trattato.

_____________

1 GU L 134, del 30.4.2004, pag. 114.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale.

(16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. Riguardo all'accesso a beni e servizi e alla fornitura degli stessi, è importante rispettare la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in tale ambito. La presente direttiva non si applica pertanto alle operazioni economiche tra individui privati qualora tali operazioni non costituiscano un'attività professionale o commerciale tra le parti contraenti.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.

(17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la libertà di religione, la libertà di associazione, la libertà d'espressione e la libertà di stampa. La presente direttiva non pregiudica la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. La presente direttiva non modifica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, anche nel settore del diritto coniugale e di famiglia e in materia di legislazione sanitaria.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.

(18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali, a condizione che queste siano necessarie e proporzionate e non violino il diritto all'istruzione. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

(19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nel valutare la proporzionalità dell'onere si deve esaminare se la misura in questione sia impraticabile o insicura e non possa essere resa praticabile e sicura attraverso una ragionevole modifica di norme, politiche o prassi esistenti o la rimozione delle barriere architettoniche, comunicative o al trasporto, o ancora attraverso la fornitura di sussidi o servizi ausiliari. Dette soluzioni ragionevoli non comporterebbero necessariamente significativi cambiamenti strutturali agli edifici la cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione del loro valore storico, culturale o architettonico. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

(Basato sul testo alla fine del considerando 19 del COM(2008)0426)

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l’adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l’adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati dalle persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, o aventi una combinazione di caratteristiche relative a questi fattori specifici, e alle persone ad esse legate. Tale divieto può essere accompagnato da misure finalizzate alla promozione della parità di trattamento e le pari opportunità che tengano conto della dimensione di genere ed azioni positive con l'obiettivo di rispondere a bisogni specifici di persone o categorie di persone che, per le loro caratteristiche, abbiano bisogno di strutture, servizi e assistenza non necessarie ad altre persone. Tali misure si accompagnano alla creazione di organizzazioni indipendenti con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(23) Le vittime di discriminazione diretta e indiretta, multipla o per associazione, per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età, genere od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni.

(25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni. Una protezione giuridica efficace dei diritti individuali deve essere accompagnata dalla promozione attiva della non discriminazione e delle pari opportunità.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Nella sua risoluzione sul seguito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni rappresentanti le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e gli interessati all'elaborazione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, sia a livello europeo che a livello nazionale.

(26) Nella sua risoluzione sul seguito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni rappresentanti le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e gli interessati all'elaborazione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, sia a livello europeo che a livello nazionale. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri fanno in modo che le disposizioni previste dalla presente direttiva e quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza del pubblico e delle persone interessate - con campagne di informazione e di stampa finalizzate anche alla rimozione degli stereotipi - attraverso mezzi opportuni, adeguati ed accessibili (come la lingua dei segni o le pagine web specifiche per gli ipovedenti).

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) Nell'interpretare il significato dei motivi di discriminazione, le autorità giurisdizionali dovrebbero tener conto degli strumenti internazionali ed europei in materia di diritti dell'uomo, ivi comprese le raccomandazioni e la giurisprudenza dei loro organi di supervisione, quale la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.

1. La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione, compresa la multidiscriminazione, per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.

 

2. Sussiste multidiscriminazione quando la discriminazione è fondata:

 

(a) su una qualsiasi combinazione dei seguenti motivi: religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, o

 

(b) su uno o più dei motivi di cui al paragrafo 1, e anche su uno o più dei motivi seguenti:

 

(i) sesso (nella misura in cui il caso denunciato rientra nel campo di applicazione materiale della direttiva2004/113/CE nonché della presente direttiva),

 

(ii) origine razziale o etnica (nella misura in cui il caso denunciato rientra nel campo di applicazione materiale della direttiva2004/43/CE nonché della presente direttiva),

 

iii) nazionalità (nella misura in cui il caso denunciato rientra nel campo di applicazione dell'articolo 12 del trattato CE).

 

3. Nella presente direttiva la multidiscriminazione e i motivi multipli di discriminazione vanno interpretati di conseguenza.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1:

2. Ai fini del paragrafo 1:

(a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

(a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno o più motivi di cui all'articolo 1, una persona, o persone che si presume siano legate ad essa, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

(b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutro può mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

(b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutro può mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale, o persone ad esse legate o che si suppone siano ad esse legate, in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

3. Ferma restando la libertà di espressione, le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'istruzione di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

(4) L'istruzione o la richiesta, basata su una relazione gerarchica, di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1 è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Le discriminazioni fondate su supposizioni riguardo alla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di una persona, o dovute al fatto che essa frequenta persone di una determinata religione o aventi determinate convinzioni personali, o una disabilità, un'età o un orientamento sessuale determinati, sono da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità o di persone legate a una persona con disabilità, laddove tale soluzione è necessaria per consentire a tali persone di fornire un'assistenza personale ad una persona con disabilità, è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi.

6. La presente direttiva non preclude le disparità di trattamento in ragione dell'età laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati, proporzionati, necessari ed efficaci.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati.

7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta di servizi assicurativi, bancari e di altri servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a principi attuariali, dati statistici o dati medici. Tali dati devono essere precisi, recenti e pertinenti e devono essere forniti su richiesta in modalità accessibile. I fattori attuariali e di rischio devono riflettere i cambiamenti positivi in termini di speranza di vita e di invecchiamento attivo, nonché la maggiore mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità. Il fornitore del servizio deve poter dimostrare in modo obiettivo l'esistenza di rischi significativamente più elevati e garantire che le differenze di trattamento siano obiettivamente e ragionevolmente giustificate da un fine legittimo e che i mezzi per raggiungere tale fine siano proporzionati, necessari ed efficaci. Gli Stati membri informano la Commissione e riesaminano la propria decisione cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva, tenendo conto della relazione della Commissione di cui all'articolo 16, e presentano i risultati di tale esame alla Commissione.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie e proporzionate rispetto alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. La presente direttiva riconosce che il diritto alla riservatezza è un mezzo per combattere le discriminazioni di cui al presente articolo.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi.

(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi e i trasporti.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) all'affiliazione e all'attività in associazioni nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.

La lettera d) non si applica alle transazioni tra privati individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione.

2. La presente direttiva non modifica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.

3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione nazionali, e garantisce al contempo il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, senza discriminazioni e sulla base delle pari opportunità. Gli Stati membri provvedono a che, nel determinare il tipo appropriato di istruzione o di formazione, siano rispettate le opinioni della persona con disabilità. Gli Stati membri possono consentire, solo sulla base di giustificazioni oggettive, differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione allorché s'intenda esigere, sulla base di giustificazioni oggettive, che gli individui agiscano in buona fede e con lealtà rispetto all'ethos dell'organizzazione, purché ciò non giustifichi discriminazioni su nessun'altra base e purché vi siano altri istituti scolastici geograficamente accessibili che costituiscono un'alternativa ragionevole, al fine di evitare una discriminazione indiretta. Gli Stati membri garantiscono che ciò non comporti la negazione del diritto all'istruzione.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi.

4. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status, le attività e la struttura giuridica delle chiese e altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione ove ciò esuli dalle competenze dell’Unione europea. Nei casi in cui le attività delle chiese o di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione rientrino nella sfera di competenza dell'UE, esse sono coperte dalle disposizioni dell'Unione contro la discriminazione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale che garantisce la parità tra uomini e donne.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati. Le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale che sono presentate come differenze di trattamento basate sulla nazionalità sono trattate come discriminazione ai sensi dell'articolo 1.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli editori di rifiutare annunci pubblicitari da persone fisiche, partiti e organizzazioni che non condividono i loro valori democratici, nonché da persone fisiche, partiti o organizzazioni che non condividono l'orientamento politico su cui si fonda il giornale in questione.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità:

1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, laddove la disabilità deve essere intesa secondo i termini definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e persone con patologie croniche:

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;

a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi, le telecomunicazioni e le comunicazioni elettroniche, l'informazione, che comprenda informazioni fornite in formati accessibili, i servizi finanziari, le attività culturali e per il tempo libero, gli edifici aperti al pubblico, i mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici. Se le discriminazioni sono il risultato di prassi, politiche o procedure, si adottano misure tali da assicurare che cessi tale effetto.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) fatto salvo l'obbligo di garantire l'accesso effettivo e non discriminatorio, all'occorrenza vanno messe a disposizione, anche in casi particolari, soluzioni ragionevoli a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato.

b) Ai fini del paragrafo 1, l'accesso effettivo e non discriminatorio comporta l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere tali da impedire l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico, a prescindere dalla natura dell'ostacolo, della barriera o della disabilità. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva e le misure specifiche adottate per eliminare gli ostacoli o le barriere, ove possibile l'accesso effettivo e non discriminatorio delle persone con disabilità è fornito agli stessi termini e alle stesse condizioni previsti per le persone senza disabilità e l'uso di dispositivi ausiliari da parte delle persone con disabilità è agevolato, compresi eventuali ausili per la mobilità e l'accesso, come ad esempio cani guida riconosciuti o addestrati ad altre forme di assistenza. Qualora, malgrado ogni sforzo, non sia possibile trovare soluzioni ragionevoli per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio agli stessi termini e alle stesse condizioni, nonché in conformità delle disposizioni della presente direttiva, è fornita un'alternativa appropriata per garantire detto accesso. Ai fini della presente disposizione, per "soluzione ragionevole" si intendono le misure alternative necessarie in un caso determinato per consentire alla persona con disabilità di avere accesso a, godere di o esercitare, su una base di parità con gli altri, diritti che rientrano nel campo di applicazione definito dall'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro.

2. Le misure per assicurare l'accesso effettivo e non discriminatorio non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere modifiche sostanziali. Per valutare se l'ottemperare al paragrafo 1 costituisca un onere sproporzionato si deve esaminare se la misura in questione sia impraticabile o insicura e non possa essere resa praticabile e sicura attraverso una ragionevole modifica di norme, politiche o prassi esistenti o la rimozione delle barriere architettoniche, comunicative o al trasporto, o ancora attraverso la fornitura di sussidi o servizi ausiliari. Per modifica sostanziale si intende una modifica dei beni e servizi o della natura dell'esercizio, della professione o dell'attività di entità tale da far sì che il bene o servizio effettivamente fornito sia completamente diverso. Dette soluzioni ragionevoli non comportano necessariamente significativi cambiamenti strutturali agli edifici la cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione del loro valore storico, culturale o architettonico. Tale soluzione non è considerata sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure dello Stato membro interessato. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato dovrebbe essere interpretato alla luce della direttiva 2000/78/CE e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Al fine di ottemperare all'obbligo di fornire accesso effettivo e non discriminatorio alle infrastrutture, politiche o procedure esistenti di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono, ove necessario, disporre di un periodo supplementare di dieci anni a partire dal termine per il recepimento per ottemperare a tale obbligo. Gli Stati membri che intendano fare ricorso a tale periodo supplementare presentano alla Commissione un piano per l'adempimento progressivo delle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera (a), includendovi gli obiettivi, gli strumenti e un calendario. Gli Stati membri che decidono di fare ricorso al periodo supplementare riferiscono ogni due anni alla Commissione sulle misure prese per fornire l'accesso effettivo e non discriminatorio e sui progressi compiuti verso l'attuazione del paragrafo 1, lettera a). La Commissione riferisce ogni due anni al Consiglio.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi.

3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi. Tuttavia, ogniqualvolta sia possibile, le istituzioni UE e gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i fornitori di beni e servizi, in particolare di prodotti finiti, a progettare soluzioni accessibili, per esempio tramite appalti pubblici. I prodotti e i servizi accessibili sono quelli progettati in modo tale da poter essere utilizzati da tutti gli utenti.

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, o di consentirne l'adozione da parte del settore pubblico, privato o del volontariato.

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere effettivamente, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di ricorrere, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, a procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

soppresso

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime più favorevole alla parte attrice.

Motivazione

E' utile prevedere che gli Stati membri possano disporre disposizioni più favorevoli per le parti attrici nell'ambito di procedure di ricorso.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis. Gli Stati membri promuovono attivamente l'uguaglianza fra le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale nel formulare ed attuare disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, politiche e attività nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni, compreso Internet, e a livello di tutto il territorio nazionale.

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le chiese, le organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva; tali consultazioni vertono anche sul monitoraggio dell'applicazione della direttiva.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi, operanti autonomamente e adeguatamente finanziati, per la promozione della parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo o gli organismi abbiano competenza nei settori disciplinati dalla presente direttiva e negli ambiti dell'occupazione e dell'impiego ai sensi della direttiva 2000/78/CE. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti tutelati da altri atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE.

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– la facilitazione delle procedure amministrative o giudiziarie in materia di discriminazione quando la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello del convenuto, prendendo contatto con l'organizzazione o le organizzazioni equivalenti nello Stato membro del convenuto;

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– se del caso, garantire l'accesso da parte del querelante al patrocinio a spese dello Stato in conformità della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie1;

 

_____________

1 GU L 26, del 31.1.2003, pag. 41.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,

il controllo e lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nonché sull'attuazione della legislazione contro la discriminazione,

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

– la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Agenzia per i diritti fondamentali e con gli altri organismi UE corrispondenti.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri devono dotare tali organismi di risorse sufficienti a svolgere i propri compiti in maniera efficace e accessibile.

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento;

(a) l'immediata abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento;

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e portare alla cessazione della condotta discriminatoria e alla rimozione degli effetti.

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono stabilire che l'obbligo di fornire un accesso effettivo di cui all'articolo 4 deve essere attuato entro il … [e al più tardi] quatto [anni dopo l'adozione].

2. Al fine di ottemperare all'obbligo di fornire accesso effettivo e non discriminatorio alle infrastrutture, politiche o procedure esistenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), gli Stati membri possono, ove necessario, disporre di un periodo supplementare di dieci anni dal recepimento per ottemperare a tale obbligo.

Gli Stati membri che intendono utilizzare questo periodo supplementare informano la Commissione entro la data di cui al paragrafo 1, motivando la loro decisione.

Gli Stati membri che intendano fare ricorso a tale periodo supplementare presentano alla Commissione un piano per l'adempimento progressivo delle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), includendovi gli obiettivi, gli strumenti e un calendario. Gli Stati membri che decidono di fare ricorso al periodo supplementare riferiscono annualmente alla Commissione sulle misure prese per fornire l'accesso effettivo e non discriminatorio e sui progressi compiuti nell'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a). La Commissione riferisce annualmente al Consiglio.

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il … e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali di parità trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

1. Entro il … e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro e non oltre ** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, deve entrare in vigore un quadro giuridico comunitario in materia di non discriminazione sotto forma di una direttiva unica che consolidi e sostituisca tutte le direttive esistenti basate sull'articolo 13 del trattato CE, compresa la presente direttiva. La nuova direttiva deve prevedere un pari livello di protezione per ogni motivo di discriminazione.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Essa include un esame delle prassi correnti degli Stati membri in relazione all'articolo 2, paragrafo 7, per quanto riguarda la considerazione data all'età o alla disabilità quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. La relazione contiene anche informazioni circa la multidiscriminazione, non solo per quanto riguarda la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale, l'età e le disabilità, ma anche la discriminazione fondata sul genere, la razza e l'origine etnica. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

MOTIVAZIONE

Nel luglio 2008 la Commissione ha presentato la presente proposta di direttiva in materia di parità di trattamento. Una proposta attesa da lungo tempo, poiché, già nel 2004, la Commissione aveva promesso la disposizione di una cosiddetta “direttiva ampia”. Il relatore si rallegra della proposta della Commissione europea che ha come obiettivo l’applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro.

L’articolo 13 è stato inserito nel 1997 nel trattato di Amsterdam. Suddetto articolo proibisce la discriminazione sulla base di genere, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. L’articolo 13 è attualmente la base giuridica di due direttive. La prima è la cosiddetta direttiva sulla razza (direttiva 2000/43/CE), che vieta la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica all'interno e all'esterno del mercato del lavoro. La seconda direttiva è la 2000/78/CE, che vieta la discriminazione fondata su religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale nel mercato del lavoro.

Sulla base della differenza nella sfera di azione delle due direttive, è stata definita una gerarchia delle motivazioni della discriminazione. La proposta in esame è un primo passo verso l’equiparazione di tutte le motivazioni all’origine della discriminazione al fine di opporsi alla stessa. Il relatore si attende che, nel 2010, la Commissione equipari le proposte a favore della tutela contro la discriminazione di genere, al fine di eliminare qualsivoglia gerarchia.

La Commissione ha ricercato una correlazione fra la presente proposta di direttiva e la direttiva sulla razza già esistente. Diversi concetti, infatti, sono i medesimi, come la definizione di discriminazione diretta e indiretta, e alcune difficoltà procedurali sono inoltre paragonabili. Il relatore non ritiene necessario soffermarsi ulteriormente su questo punto.

Fra la proposta della Commissione e la direttiva sulla razza, tuttavia, sono individuabili anche delle differenze. Suddette differenze possono essere legittime, giacché le motivazioni della discriminazione possono essere molteplici e non tutte le disparità sono necessariamente da considerarsi come atti di discriminazione. Una disparità deve tuttavia essere motivata in modo esaustivo.

La proposta intende stabilire norme minime atte a garantire una tutela contro la discriminazione. Gli Stati membri sono liberi di fornire un più alto livello di tutela, senza poter tuttavia diminuire il livello attuale sulla base della nuova direttiva in questione. La direttiva garantisce alle vittime il diritto di ricorso e chiarisce che gli Stati membri hanno la volontà e il compito di opporsi alla discriminazione.

Il relatore desidera sottolineare l’importanza della lotta contro ogni forma di discriminazione. Quest’ultima è purtroppo ancora una quotidiana realtà anche in Europa. Secondo un sondaggio speciale dell’Eurobarometro svolto nel 2008, il 15% degli europei ha affermato di essere stato discriminato nel corso dell’anno appena concluso. Risulta quindi imprescindibile un cambiamento. Due uomini devono poter prenotare una camera d’albergo, un disabile deve poter fare la spesa e i cittadini più anziani devono avere la possibilità di assicurarsi.

Un buon numero di Stati membri si è già dotato di una normativa che, in misura maggiore o minore, tutela contro la discriminazione in base alla religione o a convinzioni personali, a disabilità, età od orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro[1]. È importante fornire in questo campo una regolamentazione europea coerente al fine di rendere definitivamente chiaro che l'Europa nel suo insieme non intende tollerare la discriminazione. Il non essere discriminati è un diritto fondamentale e deve valere per tutti coloro che si trovano all'interno dei confini dell'Unione.

Motivazioni della discriminazione

Nella direttiva 2000/78/CE non sono state inserite definizioni del concetto di religione o convincimento personale, disabilità, età od orientamento sessuale. La Corte di giustizia delle Comunità europee si è tuttavia espressa in merito al concetto di disabilità. La Corte ha affermato quanto segue: "la nozione di “handicap” va intesa come un limite che deriva, in particolare, da minorazioni fisiche, mentali o psichiche e che ostacola la partecipazione della persona considerata alla vita professionale"[2]. La Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità definisce queste ultime come segue: "Si considerano persone con disabilità persone con limitazioni durature di tipo fisico, psichico, intellettuale o sensoriale che, in interazione con altre barriere, possono ostacolare la loro piena partecipazione alla società su basi paritarie rispetto agli altri cittadini". Il relatore ha cercato un punto di contatto con tale definizione in uno nuovo considerando.

Pregiudizi e preconcetti

Nel caso Coleman (C-303/06) la Corte di giustizia ha affermato che sono interessate dal divieto di discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE non solo le persone portatrici di handicap, ma anche soggetti legati da stretti rapporti con questi ultimi. Il relatore ritiene positivo per la certezza del diritto che ciò sia esplicitato nella presente direttiva.

A volte non sono immediatamente identificabili la religione o i convincimenti personali, l’età, la disabilità o l’orientamento sessuale di un soggetto. Eppure le persone, sulla base unicamente dell’aspetto esteriore o del nome, fanno supposizioni che possono portare comunque a discriminazioni. Per questo motivo, sovente, alcuni ragazzi sono derisi a scuola perché considerati omosessuali, mentre in realtà possono non esserlo. Il relatore non considera che ciò sia comunque meno grave e propone pertanto di esplicitare chiaramente nella direttiva che anche le discriminazioni sulla base di pregiudizi sono comprese all'interno della regolamentazione in oggetto.

Eccezioni relative all’età

La proposta della Commissione prevede in generale alcune eccezioni in riferimento alla discriminazione per età. Il fatto che la presente direttiva non intenda essere di ostacolo alla definizione di limiti di età per l’accesso alle prestazioni assistenziali, all'istruzione e ad alcuni beni e servizi chiaramente definiti, non esclude tuttavia che tale differenziazione debba essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima e che i mezzi impiegati per il suo conseguimento debbano essere appropriati e necessari. Il relatore auspica che ciò sia chiaramente espresso nella direttiva.

Servizi finanziari

Secondo la proposta in oggetto, la differenziazione sulla base dell’età e della disabilità può essere consentita dagli Stati membri qualora si tratti di servizi finanziari per i quali l’età o la disabilità rappresentino un fattore importante nella valutazione del rischio, in funzione di dati rilevanti e accurati di tipo attuariale o statistico. Nella direttiva 2004/113/CE è presente una decisione analoga, con il relativo obbligo di rendere noti i dati di interesse. Il relatore propone di aggiungere tale obbligo anche alla presente proposta.

Stato civile

Non è compresa fra le competenze dell'UE la definizione di norme in materia di diritto matrimoniale. Ogni Stato membro ha la possibilità di indicare autonomamente i prerequisiti che i cittadini devono rispettare per poter contrarre matrimonio. La proposta potrebbe autorizzare una discriminazione in materia di diritti riproduttivi, come, per esempio, la sterilizzazione. Il relatore non ritiene che ciò sia auspicabile e, pertanto, ha modificato il testo, limitando le eccezioni possibili.

Istruzione

Le scuole con un particolare “orientamento” hanno la possibilità di rifiutare degli alunni, qualora questi ultimi non si dimostrino disposti a rispettare il codice morale dall’istituto. Tale possibilità, tuttavia, non deve portare a una discriminazione su basi che non siano squisitamente di tipo religioso o di convincimento personale. Un articolo con una portata analoga è presente nella direttiva in materia di parità di trattamento nel mercato del lavoro (2000/78/CE).

Disabilità

Al fine di trattare le persone con disabilità in modo paritario, non è sufficiente vietare la discriminazione. È necessaria anche un’azione positiva sulla base di misure previamente adottate e mediante l'offerta di modifiche ragionevoli. Pertanto, gli edifici pubblici devono essere accessibili anche ai cittadini in sedia a rotelle.

Il relatore propone che siano possibili unicamente due tipologie di eccezione al principio di accesso effettivo e non discriminatorio. La prima qualora si tratti di un onere sproporzionato. Sarà il giudice a definire, caso per caso, quando si tratta di una situazione di questo tipo. In tale frangente è necessario soppesare tutte le circostanze, come la grandezza dell'organizzazione, i costi e i possibili vantaggi di un migliore accesso per i cittadini con disabilità. Nei paesi dove tutto ciò è già una realtà si è notato che l'onere finanziario raramente ha un'importanza fondamentale. La seconda tipologia di eccezione riguarda i casi in cui una misura richieda una sostanziale modifica di un servizio. In questo caso sarà necessario valutare se il servizio ne risulterebbe concretamente modificato.

Indennizzi

Nell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE si fa obbligo agli Stati membri di offrire la possibilità di ottenere una reale ed effettiva compensazione o un risarcimento per i danni subiti a seguito di atti discriminatori. Il relatore propone che tale decisione sia recepita anche nella presente direttiva, affinché i cittadini mediante debita denuncia possano ottenere un effettivo risarcimento.

Un organismo indipendente

La Commissione propone che gli Stati membri possano disporre a livello nazionale di uno o più organismi con il compito di tutelare la parità di trattamento dei cittadini. Nel preambolo 28 si fa esplicito riferimento ai Principi di Parigi dell’ONU in merito allo stato e all’operatività delle istituzioni nazionali a favore della tutela e della promozione dei diritti dell’uomo. Il relatore propone di recepire in modo esplicito nella direttiva il principio di indipendenza e il principio della sufficienza delle risorse.

  • [1]  McColgan, Niessen e Palmer: Comparative analyses on national measures to combat discrimination outside employment and occupation, Mapping study on existing national legislative measures - and their impact in - tackling discrimination outside the field of employment and occupation on the grounds of sex, religion or believe, disability, age and sexual orientation, dicembre 2006.
  • [2]  Sentenza della Corte di giustizia europea, causa C13-05, motivo 43, Chacon Navas.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (22.1.2009)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Relatore per parere (*): Elizabeth Lynne

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Nel maggio 2008, il Parlamento europeo ha approvato la relazione del relatore sui progressi in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'UE (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE). In tale occasione, il Parlamento ha ricordato alla Commissione il suo impegno a proporre una direttiva globale contro la discriminazione volta a vietare la discriminazione fondata sulla disabilità, l'età, la religione, le convinzioni personali e l'orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro, in modo da completare il pacchetto legislativo antidiscriminazione di cui all'articolo 13 del trattato CE, secondo quanto previsto dal suo programma di lavoro per il 2008. I temi della razza e del genere sono già stati affrontati dalla direttiva sulla razza e dalla direttiva sull'uguaglianza di genere; l'obiettivo è di allineare la direttiva in esame alle due precedenti.

Molte delle questioni sollevate dalla proposta della Commissione europea rientrano nella sfera di competenza della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, altre si configurano come competenza condivisa tra quest'ultima e la commissione per le libertà civili.

Nello specifico, le aree di pertinenza esclusiva della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sono la protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, nonché le prestazioni sociali.

Vi è competenza condivisa, invece, riguardo ai seguenti temi: il rifiuto di soluzioni ragionevoli a favore delle persone disabili, l'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (compreso l'alloggio) e la loro fornitura, la discriminazione fondata sull'età e sulla disabilità nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari, la disparità di trattamento in ragione dell'età, la parità di trattamento delle persone con disabilità e il dialogo con le parti interessate.

La proposta di direttiva si basa sulle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, ed è quindi coerente con gli obiettivi orizzontali dell'Unione europea, in particolare con la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e con gli obiettivi del processo di protezione sociale e di inclusione sociale dell'UE. Essa fa riferimento a concetti già utilizzati nelle direttive esistenti e noti al pubblico.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) La presente direttiva è uno strumento con cui la Comunità europea adempie gli obblighi risultanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e va interpretata in tale contesto.

Motivazione

Il considerando precisa la correlazione tra gli obblighi assunti dall'Unione nel contesto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili e la proposta di direttiva.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Conformemente all'articolo 5 della dichiarazione politica concordata al termine della conferenza mondiale della Nazioni Unite sull'invecchiamento a Madrid nel 2002 è stato deciso di ribadire il massimo impegno al fine di eliminare tutte le forme di discriminazione, compresa la discriminazione sulla base dell'età, di riconoscere che ogni individuo, invecchiando, deve condurre una vita caratterizzata da realizzazione personale, salute, sicurezza e attiva partecipazione alla vita economica, sociale, culturale e politica della propria società, di migliorare il riconoscimento della dignità degli anziani e di eliminare ogni forma di abbandono, di abuso e di violenza.

Motivazione

Il considerando riprende la dichiarazione dell'ONU in merito all'impegno ad affrontare ogni forma di discriminazione, compresa quella basata sull'età.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.

(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, compresa la multidiscriminazione, ma anche i benefici della diversità.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale o una combinazione di detti fattori in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

Motivazione

Il considerando è in linea con l'emendamento proposto in merito alla multidiscriminazione.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere attitudinali o ambientali, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base paritaria rispetto agli altri.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) L'accesso effettivo e non discriminatorio può essere assicurato con una serie di strumenti, anche ricorrendo al "design per tutti" e agevolando l'uso, da parte delle persone con disabilità, di dispositivi di assistenza, tra cui ausili per la mobilità e l'accesso, ad esempio cani guida riconosciuti o cani addestrati ad altre forme di assistenza.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater) Le persone con disabilità sono spesso oggetto di discriminazione in quanto impossibilitate ad accedere a mezzi di trasporto pubblico, edifici nonché comunicazioni e informazioni. Ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a garantire tale accesso.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quinquies) L'accesso effettivo non discriminatorio prevede l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere, attitudinali o ambientali, nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere che impediscano l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico, a prescindere dalla natura dell'ostacolo, della barriera o della disabilità. Salvo quanto disposto dalla presente direttiva, e a prescindere dalle misure adottate per rimuovere ostacoli o barriere, l'accesso delle persone con disabilità deve essere garantito, ove possibile, secondo gli stessi termini e alle stesse condizioni previsti per le persone senza disabilità. Laddove non fosse possibile assicurare tale accesso secondo gli stessi termini e alle stesse condizioni e salvo quanto disposto dalla presente direttiva, occorre fornire un'alternativa significativa a tal fine.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.

(12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, la multidiscriminazione, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) La discriminazione può essere fondata sulla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di una determinata persona, o su una combinazione di tali fattori, nonché sulle presunte religione, convinzioni, disabilità ed età e sul presunto orientamento sessuale di una determinata persona o di una persona cui quest'ultima è legata o si presume sia legata.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione.

(13) La discriminazione può assumere forme diverse, pertanto nell'attuazione del principio di parità di trattamento la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 13 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze legate al sesso, all'origine razziale o etnica, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla religione o alle convinzioni personali o all'età, oppure a una combinazione tra detti fattori, nonché a promuovere la parità a prescindere dall'eventuale combinazione delle caratteristiche legate al sesso, all'origine razziale o etnica, alla disabilità, all'orientamento sessuale, alla religione o alle convinzioni personali o all'età. Nel contesto dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri devono tenere conto del problema della multidiscriminazione.

Motivazione

L'emendamento è volto ad estendere l'attuale considerando 13, che menziona la multidiscriminazione di cui sono vittime le donne, a tutti i motivi di discriminazione di cui all'articolo 13.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio.

(15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi devono corrispondere ai cambiamenti positivi in termini di speranza di vita e di invecchiamento attivo, nonché alla maggiore mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità e non fungere da fattore generico di discriminazione. La valutazione del rischio da parte del fornitore del servizio deve motivare in modo comprovato un rischio notevolmente più elevato avvalendosi di statistiche e dati attuariali recenti, accurati, aggiornati e pubblicati con regolarità.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di restringere le possibilità di discriminazione nell'accesso ai servizi finanziari assicurando che tutti i dati utilizzati nelle decisioni siano trasparenti, autorevoli e aggiornati ed esigendo l'obiettività dei fornitori di servizi nel motivarle.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

(19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire l'accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto dell'eventuale non applicabilità o non sicurezza della misura in questione e dell'eventuale impossibilità di renderla applicabile e sicura attraverso una ragionevole modifica di norme, politiche o prassi esistenti o la rimozione delle barriere architettoniche, comunicative o al trasporto, o ancora attraverso la fornitura di sussidi o servizi ausiliari. Dette soluzioni ragionevoli non comporterebbero necessariamente significativi cambiamenti strutturali agli edifici la cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione del loro valore storico, culturale o architettonico. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità e di minori, o di persone legate a una persona con disabilità, laddove tale soluzione è necessaria a consentire a tali persone di fornire assistenza personale ad una persona con disabilità, è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento estende ai minori il requisito della soluzione ragionevole.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Costituisce discriminazione fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, in natura o in denaro, fornite per motivi di disabilità o malattia.

Motivazione

Concedere prestazioni sociali come ricoveri in ospedale o pensioni in danaro per motivi di invalidità a persone di una determinata età e negarle a persone di età diversa costituisce un'altra forma di discriminazione.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi.

6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano obiettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano proporzionati e necessari. Tali disparità di trattamento non precludono le misure destinate a tutelare i diritti dei minori o la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso a diritti o benefici, prestazioni sociali, servizi finanziari e istruzione, ad esclusione di prestazioni in denaro o in natura, in caso di malattia o inabilità al lavoro.

 

 

 

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati.

7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi assicurativi, bancari o di altri servizi finanziari, occorre considerare la più lunga speranza di vita e l'invecchiamento attivo, nonché la maggiore mobilità e accessibilità a favore delle persone disabili; gli Stati membri possono consentire differenze di trattamento sulla base dell'età o della disabilità ove, per il prodotto in questione, siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati. Il fornitore del servizio deve poter dimostrare in modo obiettivo un rischio notevolmente più elevato e garantire che le differenze di trattamento siano obiettivamente e ragionevolmente giustificate da un fine legittimo e che i mezzi per raggiungere tale fine siano appropriati e necessari. Gli Stati membri interessati garantiscono che tutti i dati su cui si basa la valutazione del rischio siano recenti, pertinenti e pubblicati e aggiornati periodicamente. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e assicurano che siano raccolti, pubblicati e aggiornati periodicamente dati accurati riguardanti l'età e la disabilità in quanto fattori attuariali determinanti. Gli Stati membri riesaminano la loro decisione in materia cinque anni dopo il recepimento della presente direttiva.

 

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.

(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi e i trasporti.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il campo di applicazione della direttiva precisando che include anche i trasporti.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità:

1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, laddove la "disabilità" deve essere intesa secondo i termini definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e comprendere anche le persone con patologie croniche:

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti, . Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;

a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi, le telecomunicazioni e le comunicazioni elettroniche, l'informazione, che comprenda informazioni fornite in formati accessibili, i servizi finanziari, le attività culturali e per il tempo libero, gli edifici aperti al pubblico, i mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici. Se le discriminazioni sono il risultato di prassi, politiche o procedure, si devono adottare misure tali da assicurare che cessi tale effetto. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere modifiche sostanziali della natura dei beni, dei servizi, dell'attività commerciale, professionale o imprenditoriale in questione; una modifica è sostanziale se altera le caratteristiche dei beni, dei servizi o la natura dell'attività commerciale, professionale o imprenditoriale in misura tale che il fornitore dei beni o dei servizi debba effettivamente fornire beni o servizi di tipo completamente differente;

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) fatto salvo l'obbligo di garantire l'accesso effettivo e non discriminatorio, all'occorrenza vanno messe a disposizione, anche in casi particolari, soluzioni ragionevoli a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato.

soppresso

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) Ai fini del paragrafo 1, l'accesso effettivo non discriminatorio prevede l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere, attitudinali o ambientali, nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere che impediscano l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico, a prescindere dalla natura dell'ostacolo, della barriera o della disabilità. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva e le misure specifiche adottate per eliminare gli ostacoli o le barriere, ove possibile l'accesso effettivo e non discriminatorio per le persone con disabilità deve essere fornito agli stessi termini e alle stesse condizioni previsti per le persone senza disabilità e l'uso di dispositivi ausiliari da parte delle persone con disabilità va agevolato, compresi eventuali ausili per la mobilità e l'accesso, come ad esempio cani guida riconosciuti o addestrati ad altre forme di assistenza. Qualora non fosse possibile assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio agli stessi termini e alle stesse condizioni, fatte salve le disposizioni della presente direttiva, deve essere fornita un'alternativa appropriata per garantire detto accesso.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro.

2. Ai fini del paragrafo 1 l'onere non è considerato sproporzionato allorché è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi.

3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi. Tuttavia ove possibile, gli Stati membri adottano misure per stimolare i fornitori di beni e servizi, segnatamente di beni industriali, a progettare soluzioni accessibili, per esempio tramite procedure d'appalto pubblico. I prodotti e i servizi accessibili sono quelli progettati in modo tale da poter essere utilizzati da tutti gli utenti.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

Multidiscriminazione

 

1. Vi è multidiscriminazione quando un individuo è discriminato sulla base di una combinazione di due o più motivi di cui alla presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che tutte le persone che si considerano vittime di multidiscriminazione possano avvalersi dei mezzi di applicazione degli obblighi di cui alla presente direttiva.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che, ove siano accertate cause molteplici, una denuncia possa essere respinta soltanto con una motivazione o altra considerazione applicabile a tutte la cause cui fa riferimento la denuncia. Se tuttavia viene accertata un'unica causa, la denuncia può essere respinta con ogni motivazione o considerazione attinente a tale causa.

Motivazione

L'emendamento è volto a introdurre un articolo sulla multidiscriminazione, che nel testo della Commissione è menzionata soltanto al considerando 13.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

Articolo 11

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, le organizzazioni della società civile, le chiese, le organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva; tali consultazioni dovrebbero vertere anche sul monitoraggio dell'applicazione della direttiva.

Motivazione

Poiché le organizzazioni non governative vengono esplicitamente coinvolte nella promozione del principio di parità di trattamento, è altrettanto necessario menzionare anche il coinvolgimento, da un lato, delle organizzazioni della società civile e, in secondo luogo, delle chiese e delle organizzazioni religiose, filosofiche e non confessionali, in modo da allineare la direttiva, rispettivamente, all’articolo 11 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 17 del trattato sul funzionamento dell’Unione, come emendati dal trattato di Lisbona.

PROCEDURA

Titolo

Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale

Riferimenti

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

2.9.2008

 

 

 

Commissioni associate - annuncio in aula

23.10.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Elizabeth Lynne

6.10.2008

 

 

Esame in commissione

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Approvazione

21.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

11

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Viktória Mohácsi, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Adrian Manole

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (27.1.2009)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Relatore per parere: Amalia Sartori

BREVE MOTIVAZIONE

L'Unione europea è basata sui principi condivisi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il riconoscimento essenziale del carattere unico di ciascun individuo e del suo diritto a un accesso equo alle possibilità offerte dalla vita è un elemento comune all'insieme delle società europee che hanno fatto dell'"Uniti nella Diversità" il baluardo della loro unione.

La diversità della società europea rappresenta un elemento centrale dell'integrazione culturale, politica e sociale dell'Unione e deve essere rispettata, così come la discriminazione rappresentando una minaccia ai suoi valori fondanti va contrastata.

L'azione europea volta a garantire l'uguaglianza tra le persone ha una lunga tradizione. Il trattato di Amsterdam ha attribuito nuovi poteri per realizzare azioni contro qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza e l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Per le discriminazioni perpetrate nel settore dell'occupazione esiste già una legislazione ed una tutela a livello europeo. Una volta adottata, questa direttiva completerà il processo di applicazione dell'articolo 13 del trattato CE estendendo il campo di applicazione del divieto di discriminazione ad ogni forma di discriminazione basata su razza, origine etnica e sesso mettendo fine a qualunque percezione di una gerarchia della protezione.

Per quanto riguarda lo specifico campo di interesse della nostra commissione la realizzazione di questo obiettivo ambizioso, nei settori di nostra competenza, richiede una risposta che abbia un'ampia portata in quanto le tradizioni e le strategie nazionali in materia, ad esempio di cure sanitarie o di protezione sociale tendono ad essere più diversificate che non nei settori collegati all'occupazione.

Malgrado i progressi compiuti, il quadro giuridico europeo che consente di lottare contro la discriminazione è ancora incompleto. Alcuni Stati membri hanno adottato misure che vietano, al di là di quanto già previsto in materia di occupazione, qualunque discriminazione fondata sull'età, l'orientamento sessuale, la disabilità, la religione o le convinzioni, ma non esiste, per il momento, un livello minimo uniforme di previsione della fattispecie e di tutela. Anche se nonostante tali lacune, l'Unione europea dispone comunque di uno dei contesti giuridici più evoluti al Mondo in materia di lotta contro la discriminazione.

I primi a richiedere un intervento più forte contro le discriminazione sono i cittadini, che si aspettano un'azione sempre più comune in materia, di là di quanto già specificamente previsto, e in diversi settori, come l'assistenza sanitaria, dove grandi sono ancora le disparità tra gli Stati membri e le discriminazioni perpetrate spesso su categorie vulnerabili anche all'interno di uno stesso Stato.

Ed in Unione così avanzata in tanti settori sorprende ancora, negativamente, la mancanza di una disciplina comune in materia di disabilità, violenza e molestie sessuali, la mancanza di un adeguato riconoscimento di diritti fondamentali che in una società contemporanea non possono non trovare una corrispondente tutela giuridica.

Combattere la discriminazione vuol dire investire nella coscienza di una società che cresce attraverso l'integrazione ma che per realizzarla ha bisogno di investire in formazione, informazione, diffusione delle migliori prassi, ricercando per il bene e l'interesse di tutti i suoi cittadini, il giusto compromesso, il punto comune, d'equilibrio tra le sue tante, molteplici diversità.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a

includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. Conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni, in combinato disposto con l'articolo 152 del medesimo trattato, è necessario incoraggiare l'integrazione sistematica degli aspetti di non discriminazione e di uguaglianza delle opportunità in tutte le politiche, in particolare nel quadro dei meccanismi di coordinamento esistenti per l'occupazione, l'integrazione sociale, l'istruzione, la formazione e la salute pubblica.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Pari importanza va attribuita alla salute mentale e a quella fisica in quanto la prima è associata a malattie cardiovascolari, cancro e diabete o è conseguenza di abuso di sostanze stupefacenti e di tossicodipendenza.

 

Le persone colpite da gravi problemi di salute mentale sono principalmente esposte alla stigmatizzazione sociale, alla povertà, a scarse opzioni in materia di alloggio e a difficoltà di accesso all'assistenza medica per i problemi attinenti alla salute fisica, mentre malattie mentali come la depressione e l'ansia contribuiscono a far salire i costi dovuti alla perdita di produttività sul lavoro;

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) La salute fisica e mentale ed il benessere sono al centro della qualità della vita delle persone e della società e costituiscono fattori essenziali per la realizzazione degli obiettivi della Strategia di Lisbona dell'Unione europea.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) I cittadini si aspettano un'azione più comune in materia sanitaria, e che, tuttavia, esistono grosse disparità a livello di assistenza sanitaria tra gli Stati membri e all'interno di uno stesso Stato, così come esistono settori in cui gli Stati membri da soli non possono operare efficacemente. In tale ottica è necessario un maggiore impegno dell'Unione anche nella prospettiva di una politica sanitaria comune che risponda agli interessi dei cittadini. 

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) L'accesso alla sanità è un diritto fondamentale, sancito all'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea1 e costituisce compito precipuo delle autorità pubbliche degli Stati membri fornire a tutti accesso paritario a un sistema sanitario di qualità.

 

__________

1 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) La diversità della società europea rappresenta un elemento centrale dell'integrazione culturale, politica e sociale dell'Unione e deve essere rispettata.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) Una buona salute è indispensabile per il benessere fisico e psichico. Oltre alle differenze biologiche, sulla salute pubblica incidono in particolare le disparità socioeconomiche, l'ambiente nonché l'accesso all'istruzione, alla conoscenza e all'informazione. I diritti dei cittadini e la responsabilità del cittadino nei confronti della propria salute sono fondamentali, e da qui deriva l'importanza di promuovere programmi di alfabetizzazione sanitaria e di incoraggiare tutti i settori della società a condurre stili di vita sani. Le iniziative tese a ridurre le disparità tra i sistemi sanitari dovrebbero includere una promozione mirata della salute e l'educazione del pubblico;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies) La violenza contro le donne, la schiavitù sessuale e la prostituzione sono alcuni dei principali problemi sanitari che colpiscono le donne. Nonostante la violenza sulle donne costituisca un problema di salute pubblica particolarmente diffuso, tale fenomeno non viene preso in considerazione nella formazione e nella pratica medica.

 

Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, almeno un quinto delle donne di tutto il mondo ha subito almeno un abuso fisico o mentale nel corso della propria esistenza. La lotta contro le molestie sessuali e la violenza contro le donne deve rappresentare una priorità dell'azione comunitaria, anche nelle azioni specifiche in materia di salute pubblica.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di beni e servizi, inclusi gli alloggi e la sanità. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per discriminazione si intende anche il rifiuto delle cure mediche unicamente a causa dell'età.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione.

(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione. A tale scopo è necessario estendere il campo della tutela anche al fenomeno della multidiscriminazione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Gli Stati membri debbono incoraggiare le associazioni di persone con disturbi di apprendimento e/o problemi di salute mentale onde diffondere la consapevolezza dei loro diritti, presentare proposte per il miglioramento dei servizi e agevolare l’accesso alle informazioni sui nuovi farmaci e i trattamenti innovativi.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l’adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l’adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. La legislazione comunitaria in materia di non discriminazione non impedisce agli Stati membri di mantenere o di adottare misure specifiche volte a prevenire o a compensare i pregiudizi collegati ai motivi di discriminazione oggetto di protezione. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni.

(25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni. Una protezione giuridica efficace dei diritti individuali deve essere accompagnata dalla promozione attiva della non discriminazione e dell'uguaglianza delle opportunità.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) È responsabilità degli Stati membri garantire una buona salute a tutti i cittadini ma nondimeno per raggiungere tale obiettivo è necessario che vi sia collaborazione tra gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione, le autorità locali, le organizzazioni internazionali e i cittadini.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) L'assistenza sanitaria necessita del sostegno di politiche efficaci in tutti i settori e a tutti i livelli, negli Stati membri e nell'Unione europea nonché a livello globale; inoltre, considerata l'esistenza di nuove minacce sanitarie, spesso di portata transfrontaliera, come le pandemie, le nuove patologie trasmissibili e il terrorismo biologico, nonché gli effetti del cambiamento climatico e della globalizzazione, specie per gli alimenti e la migrazione, il problema della salute dovrebbe essere affrontato alla stregua di una questione politica fondamentale, nello spirito del trattato di Lisbona e della strategia di Lisbona ed integrato in tutti gli ambiti politici pertinenti dell'Unione.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) Una informazione adeguata sulla legislazione esistente è necessaria per permettere che le vittime potenziali di discriminazioni possano realmente ricorrervi e affinché i datori di lavoro, i prestatari di servizi e le amministrazioni siano informati sui loro obblighi. Tuttavia, la conoscenza della legislazione in materia di non discriminazione è ancora limitata. La Commissione deve promuovere e sostenere azioni di formazione ed informazione concernenti la legislazione esistente, rivolgendosi, in particolare, alle principali parti interessate, tra le quali le istanze incaricate delle questioni di uguaglianza, i giudici, i giuristi, le ONG e le parti sociali.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Definizioni

 

1. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Motivazione

La definizione di persone con disabilità dovrebbe essere la stessa in tutti gli Stati membri per garantire parità di trattamento. Di conseguenza, la definizione utilizzata nella direttiva dovrebbe essere quella contenuta nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2. Per "progettazione universale" si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità, ove siano necessari.

Motivazione

Onde garantire alle persone con disabilità un accesso effettivo e non discriminatorio ai beni disponibili al pubblico, occorre promuovere quei beni che possono essere utilizzati da tutti. Di conseguenza, nella direttiva occorrerebbe inserire una definizione di progettazione universale corrispondente a quella contenuta nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti, . Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;

a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità di essere consultate in merito alle proprie esigenze in materia di assistenza e di avere accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla possibilità di accesso ai servizi elettronici da parte delle persone con disabilità.

Motivazione

I servizi sociali vengono trasferiti in misura sempre maggiore sulla rete, senza che esistano informazioni concrete circa le possibilità per gruppi specifici di accedere a detti servizi. Occorre impedire in tutti i modi che le persone con disabilità siano escluse dalla società dell'informazione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4bis

 

Parità di trattamento nei sistemi sanitari

 

1. Fatto salvo il principio di sussidiarietà e le competenze degli Stati membri in materia per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra le persone:

 

a) è necessario porre l'accento su strategie di prevenzione delle malattie. Le misure preventive, basate su dati scientifici, dovrebbero tenere conto, tra l'altro, degli aspetti centrati sul genere nonché degli ulteriori fattori causa di disparità.

 

b) gli Stati membri dovrebbero utilizzare in ambito medico-sanitario statistiche e dati disaggregati per genere;

 

c) nell'ambito della ricerca medica e della messa a punto di nuovi medicinali, si dovrebbe accrescere la consapevolezza delle diverse caratteristiche fisiche delle donne e degli uomini ed accrescere le conoscenze sulle differenze degli effetti derivanti dall'uso di farmaci;

 

d) nelle strategie politiche in materia di salute è necessario tenere conto dell'esistenza di fattori ambientali che incidono in modo peculiare sulla salute delle categorie vulnerabili come le donne in stato di gravidanza e in fase di allattamento, i bambini, le adolescenti e i disabili, la cui salute è pregiudicata, in particolare, da fattori ambientali pericolosi;

 

2. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che i diritti dei cittadini e la responsabilità del cittadino nei confronti della propria salute siano promossi e tutelati, anche attraverso la promozione di programmi di alfabetizzazione sanitaria e l'incoraggiamento rivolto a tutti i settori della società a condurre stili di vita sani.

 

3. La Commissione deve promuovere Programmi di formazione specifici per il personale sanitario e parasanitario.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 10 - comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione promuove azioni di formazione, istruzione continua ed informazione concernenti la legislazione esistente, dirette in particolare alle principali parti interessate.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare con le associazioni di categoria rappresentative del personale medico e paramedico nonché con le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.

 

La Commissione raccoglie, analizza e diffonde informazioni obiettive, comparabili, attendibili e pertinenti, compresi i risultati delle ricerche e le migliori pratiche disponibili.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il .... e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali di parità trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

1. Entro il .... e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali di parità, di concerto con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini, soprattutto per quanto attiene ai settori identificati nell'articolo 3. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

PROCEDURA

Titolo

Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

Riferimenti

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

               Annuncio in Aula

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Relatore per parere

               Nomina

Amalia Sartori

7.10.2008

 

 

Esame in commissione

1.12.2008

 

 

 

Approvazione

22.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

3

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (20.1.2009)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Relatrice per parere: Lissy Gröner

BREVE MOTIVAZIONE

Con la proposta di direttiva "recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale" la Commissione desidera perfezionare ulteriormente la legislazione europea in materia di parità.

Grazie al trattato di Amsterdam del 1997, in particolare con l’introduzione dell’articolo 13 del trattato CE, l’Unione europea ha ottenuto nuove possibilità per impostare una politica delle pari opportunità. Di conseguenza, negli ultimi anni sono entrate in vigore già quattro direttive che disciplinano i seguenti ambiti:

-    la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[1];

-    la parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro[2];

-    l’attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica[3];

-    l’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura[4].

Nelle suddette direttive è già definito un grande numero di importanti concetti e principi per l’applicazione del principio della parità di trattamento. Si tratta ad esempio dei concetti di "discriminazione diretta e indiretta", "molestia", "comportamento indesiderato" o "ordine di discriminare" e del principio dell’inversione dell’onere della prova dall'attore al convenuto in caso di contenzioso, di sanzioni dissuasive ma proporzionate o della tutela contro la vittimizzazione (la penalizzazione delle vittime di discriminazioni che hanno presentato una denuncia o hanno adito le vie legali).

Queste norme fondamentali sono accolte anche dalla proposta di direttiva in oggetto.

Nella presente proposta si intende ora estendere il principio della parità di trattamento ai seguenti ulteriori ambiti della vita sociale:

-    la protezione sociale, ivi inclusi la previdenza e i servizi sanitari,

-    i benefici sociali

-    e l’accesso a beni e servizi pubblici, ivi inclusi gli alloggi.

La relatrice per parere invita a introdurre le modifiche di seguito elencate.

Discriminazione basata sul sesso

Attualmente la proposta non comprende un elemento essenziale che è di importanza cruciale per la politica di parità di trattamento nell’ambito dell’occupazione e dell’accesso a beni e servizi: il divieto di discriminazione basata sul sesso. La relatrice propone di estendere di conseguenza l’ambito di applicazione della direttiva.

Accesso ai media

L’accesso ai media continua a essere problematico, in particolare per i disabili. La relatrice ritiene che i fornitori di servizi audiovisivi debbano prestare maggiore attenzione soprattutto alla situazione delle persone audiolese. Dal punto di vista tecnico, i servizi audiovisivi digitali consentono opzioni di questo tipo, come ad esempio la sottotitolazione di programmi televisivi. Questo concetto è stato espresso anche dal Parlamento europeo nella sua dichiarazione sulla sottotitolazione di tutti i programmi televisivi del servizio pubblico nell’Unione europea[5] e dovrebbe essere esplicitamente integrato nella direttiva.

Accesso alla formazione

La proposta di direttiva sottolinea il principio di sussidiarietà e quindi l'ampia autonomia degli Stati membri nel settore della formazione. Tuttavia occorre sottolineare che gli Stati membri, nell’impostare le rispettive politiche di formazione, sono tenuti a osservare il principio superiore della parità di trattamento nell’accesso alla formazione, anche se sono ammissibili disparità di trattamento basate sulla religione o le convinzioni personali, in particolare nel caso delle scuole confessionali.

Discriminazione multipla

Per discriminazione multipla si intende una situazione in cui ha luogo una discriminazione sulla base di molteplici motivi di origine distinta. Questa definizione dovrebbe essere inserita nella direttiva.

Soprattutto nella prassi giuridica emerge che, nell’ambito della gestione di denunce connesse alla discriminazione multipla, nella maggior parte degli Stati membri le esperienze discriminatorie vissute dagli interessati non godono di sufficiente considerazione.

Secondo alcuni studi le donne appartenenti ai gruppi minoritari sarebbero i soggetti più esposti a discriminazioni multiple. La realtà sociale impone di adottare misure atte a rendere possibile l'avvio di un’azione legale per discriminazioni basate sul sesso e sulla disabilità.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o il sesso

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o sesso; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o il sesso in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di beni e servizi, inclusi gli alloggi, e l'accesso ai media. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l’adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l’adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o sesso. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti a gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età, sull'orientamento sessuale o sul sesso.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o sesso devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.

(24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o il sesso dell'attore.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.

La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o sesso, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutro può mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una religione o convinzione, con una disabilità, di età, di orientamento sessuale o di sesso determinati in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sussiste multidiscriminazione quando una persona è contemporaneamente discriminata per due o più motivi di cui all'articolo 1 e tali motivi si cumulano.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) se sussiste una disparità di trattamento sulla base di più motivi di cui all'articolo 1, tale disparità di trattamento può essere giustificata solo se la giustificazione si estende a tutti i motivi che comportano tale disparità.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) nell'applicazione del principio di parità di trattamento a norma dell'articolo 13 del trattato, la Comunità è tenuta a combattere la multidiscriminazione che sussista sulla base di più motivi di cui all'articolo 13 del trattato.

Motivazione

La nozione di multidiscriminazione, altrimenti detta discriminazione multipla, è stata coniata nel quadro della Conferenza mondiale dell'ONU contro il razzismo svoltasi nel 2001 in Sudafrica e si riferisce alle disparità di trattamento sulla base di più motivi (ad esempio discriminazione delle donne ebree sulla base del sesso - femminile - o della religione - ebraica - o di entrambi o discriminazione di un omosessuale curdo sulla base dell'origine etnica - curda - e del suo orientamento sessuale - omosessuale - o di entrambi).

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) all'accesso ai media.

Motivazione

L'Unione europea deve garantire che i cittadini dispongano di pari accesso alle informazioni, ai media, all'istruzione e al patrimonio culturale. Si veda anche: Dichiarazione scritta 0099/2007 sui sottotitoli di tutti i programmi TV pubblici.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.

3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale; anche l'accesso all'istruzione non può dare origine a discriminazione. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.

Motivazione

L'Unione europea deve garantire che i cittadini dispongano di pari accesso alle informazioni, ai media, all'istruzione e al patrimonio culturale. Si veda anche: Dichiarazione scritta 0099/2007 sui sottotitoli di tutti i programmi TV pubblici.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età, all'orientamento sessuale o al sesso.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché i singoli motivi di discriminazione non siano trattati separatamente.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età, dal loro orientamento sessuale o dal sesso. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

PROCEDURA

Titolo

Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale

Riferimenti

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CULT

2.9.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Lissy Gröner

15.9.2008

 

 

Esame in commissione

1.12.2008

 

 

 

Approvazione

20.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gyula Hegyi, Nina Škottová, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Maria Berger

PARERE della commissione giuridica (13.2.2009)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Relatrice per parere: Monica Frassoni

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione. Essa si basa sulle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione.

Questo parere aggiunge semplicemente delle precisazioni e non interviene sulla sostanza della proposta di direttiva. Tuttavia, la vostra relatrice considera l'articolo 3, paragrafo 2 della proposta di direttiva problematico, dal momento che stabilisce che "la presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione", in quanto non definisce chiaramente i limiti di applicazione della normativa comunitaria e di quella nazionale. La terminologia "diritti di riproduzione" è anche non adeguata. La commissione di fondo ha chiesto un parere giuridico al Servizio giuridico del Parlamento su entrambi i punti menzionati. Il parere giuridico è ancora in fase di elaborazione. La vostra relatrice seguirà con attenzione il dibattito che si terrà alla commissione competente su tali questioni.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;

(a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;

Motivazione

Non si può pretendere che tutte le misure necessarie in materia di edilizia vengano prese in anticipo, né si può prevedere in particolare quali misure comportino un onere sproporzionato. L'articolo 4, paragrafo 1, non crea in tal senso una sicurezza giuridica.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere effettivamente, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni, compreso Internet, e a livello di tutto il territorio nazionale.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Organismi di parità

 

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

 

2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:

 

  fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la messa a disposizione delle vittime di discriminazione di un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;

 

 lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,

 

  la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.

 

Motivazione

La proposta della Commissione contraddice il principio di sussidiarietà. Spetta agli Stati membri adottare le iniziative atte a promuovere la realizzazione del principio di parità di trattamento. Gli Stati membri devono pertanto decidere se e in che misura intendono designare un organismo incaricato della promozione della parità di trattamento.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali di parità trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

1. Entro il .... e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

La proposta della Commissione contraddice il principio di sussidiarietà. Spetta agli Stati membri adottare le iniziative atte a promuovere la realizzazione del principio di parità di trattamento. Pertanto, solo gli Stati membri sono tenuti a trasmettere una relazione alla Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale

Riferimenti

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

23.9.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Monica Frassoni

22.9.2008

 

 

Esame in commissione

20.1.2009

 

 

 

Approvazione

12.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alin Lucian Antochi, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (11.2.2009)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
(COM(2008)0426 – C6‑0291/2008 – 2008/0140(CNS))

Relatrice per parere: Donata Gottardi

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o il genere

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, segnatamente gli articoli 9 e 10, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente l'articolo 10, l'articolo 12, paragrafo 2 e gli articoli 21 e 26.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.

(4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione diretta e indiretta, multipla e per associazione, ma anche i benefici della diversità.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.

(8) La Comunità ha adottato un insieme di direttive in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali direttive hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.

((8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, il genere o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, il genere o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.

(9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione diretta e indiretta, multipla e per associazione, fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale o il genere in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di beni e servizi, come ad esempio gli alloggi e i trasporti, e le associazioni. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati alle persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale, o aventi una combinazione di queste particolari caratteristiche, e alle persone ad esse legate.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La presente direttiva non pregiudica le competenze degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della sicurezza sociale e della sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.

(11) L'obiettivo della presente direttiva è di lottare contro le discriminazioni e garantire processi di inclusione e integrazione. Questa non pregiudica le competenze degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della sicurezza sociale e della sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.

(12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, multipla o per associazione, le molestie, le molestie sessuali, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) La discriminazione può essere fondata sulla religione o le convinzioni, la

disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di una determinata persona, o su una combinazione di tali fattori, nonché sulle presunte religione, convinzioni, disabilità ed età e sul presunto orientamento sessuale di una determinata persona o di una persona cui quest'ultima è legata o si

presume sia legata.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multi discriminazione.

(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, il genere o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione e di discriminazione per associazione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane una questione di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo competente secondo norme del diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.

(14) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta, multipla e per associazione rimane una questione di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale, della Corte di Giustizia europea o di altro organo competente secondo norme del diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio.

(15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori solo nei casi in cui è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio e non portino a differenze di trattamento sproporzionate ed ingiustificate.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale.

soppresso

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.

(17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione. La presente direttiva si applica inoltre ai partenariati di fatto e alle unioni civili, laddove riconosciuto dall'ordinamento degli Stati membri, e alle prestazioni sociali che ne derivano.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.

(18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche.

In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituiti scolastici basati su una religione o convinzioni personali a condizione che queste siano necessarie e proporzionate e non costituiscano una violazione del diritto all'educazione. Gli Stati membri possono consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

(19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità, alle persone che se ne occupano e ad esse legate di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. Allo stesso modo, per ciò che attiene all'età, è necessario garantire un accesso effettivo e non discriminatorio mediante appropriati interventi, compresa la eliminazione delle barriere fisiche, in particolare agli edifici pubblici e ai mezzi di trasporto pubblici anche per i minori e gli anziani e le persone che se occupano.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l’adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.

(21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l’adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati dalle persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale, o aventi una combinazione di queste particolari caratteristiche, e alle persone ad esse legate. A questo si possono accompagnare misure finalizzate alla promozione della parità di trattamento e le pari opportunità che tengano conto della dimensione di genere ed azioni positive con l'obiettivo di rispondere a bisogni specifici di persone o categorie di persone che, per le loro caratteristiche ,necessitino di strutture, servizi e assistenza non necessarie ad altre persone. Tali misure si accompagnano alla creazione di organizzazioni indipendenti con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone di una particolare religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale o genere.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(23) Le vittime di discriminazione diretta e indiretta, multipla o per associazione, per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età, genere od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.

(24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere di fornire prove sufficienti deve essere posto a carico del convenuto. Gli Stati membri possono predisporre disposizioni più favorevoli per le parti attrici.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Nella sua risoluzione sul seguito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni rappresentanti le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e gli interessati all'elaborazione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, sia a livello europeo che a livello nazionale.

(26) Nella sua risoluzione sul seguito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni rappresentanti le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e gli interessati all'elaborazione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, sia a livello europeo che a livello nazionale. A questo fine, la Commissione e gli Stati membri fanno in modo che le disposizioni previste dalla presente direttiva e quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza del pubblico e delle persone interessate - con campagne di informazione e di stampa finalizzate anche alla rimozione degli stereotipi - attraverso mezzi opportuni, adeguati ed accessibili (come la lingua dei segni o le pagine web specifiche per gli ipovedenti).

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.

(27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi indipendenti, distinti sulla base dei diversi fattori di discriminazione, incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni, offrire informazione e formazione e fornire assistenza concreta alle vittime anche nei casi di discriminazione multipla in modo che la persona che si considera vittima di discriminazione multipla possa scegliere a quale organismo rivolgersi - anche per attribuirgli mandato ad essere difesa nelle procedure giudiziarie o amministrative.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

(29) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e che portino alla cessazione della condotta discriminatoria e alla rimozione degli effetti in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.

La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione, inclusa la discriminazione multipla e per associazione, per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale, o genere, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.

Motivazione

E' necessario introdurre la fattispecie della discriminazione multipla in considerazione del fatto che il genere è trasversale a tutti i motivi di discriminazione e la fattispecie della discriminazione per associazione che colpisce in particolare le donne.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 2–paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta, indiretta, multipla e per associazione basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

Motivazione

E' necessario introdurre il concetto di discriminazione multipla e per associazione per poter affrontare efficacemente i casi in cui due o più forme di discriminazione si sommano mettendo la vittima in una posizione di ulteriore vulnerabilità e maggiore difficoltà nella fase di ricorso giudiziale.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

(a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi o di più motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

Motivazione

E' opportuno introdurre il concetto di discriminazione multipla, definito in seguito, già a partire dalla discriminazione diretta.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutro può mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

(b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età, un particolare orientamento sessuale o genere, o aventi una combinazione di queste particolari caratteristiche - o persone ad esse legate - in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari, sussiste discriminazione per associazione quando una persona subisce conseguenze negative per il fatto di essere in diretta relazione con persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale. La discriminazione per associazione sussiste ad esempio quando coinvolge persone legate - o che si presume siano legate - da vincoli affettivi - non necessariamente conviventi e indipendentemente dalla formalizzazione giuridica in rapporto matrimoniale o di filiazione - a persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale..

Motivazione

E' importante introdurre nella nozione di discriminazione indiretta sia il concetto di discriminazione multipla che di quella per associazione che tocca persone legate alle vittime di discriminazione.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) sussiste discriminazione multipla quando la discriminazione è fondata su una combinazione di due o più motivi di cui agli articoli 12 e 13 del trattato CE.

Motivazione

Nel quadro delle definizioni di questa proposta di direttiva è necessario inserire la definizione di discriminazione multipla.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) sussiste discriminazione per associazione quando una persona subisce conseguenze negative per il fatto di essere in diretta relazione con persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale. La discriminazione per associazione coinvolge persone legate - o che si presume siano legate - da vincoli affettivi - non necessariamente conviventi e indipendentemente dalla formalizzazione giuridica in rapporto matrimoniale o di filiazione - a persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale.

Motivazione

E' opportuno definire la discriminazione per associazione.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno o più motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Motivazione

Per coerenza è utile introdurre la considerazione di" motivi multipli" anche rispetto alle molestie.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La molestie sessuali sono da considerarsi ai sensi del paragrafo 1 una discriminazione in caso di comportamento non desiderato con connotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale, e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona e di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Motivazione

E' importante riprendere anche in questa direttiva le molestie sessuali, in particolare riferimento alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuali.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'istruzione di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

4. L'istruzione di discriminare persone per uno o più motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Motivazione

Per coerenza è utile introdurre la considerazione di" motivi multipli" anche rispetto all'istruzione a discriminare.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1, come nel caso particolare, previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità o persone ad esse legate.

Motivazione

E' necessario garantire coerenza e prevedere anche in questo contesto la discriminazione per associazione.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 2–paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi.

6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 2–paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati.

7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari, bancari ed assicurativi gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento solo nei casi in cui per i prodotti in questione, sia stato dimostrato che i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali e statistici pertinenti e accurati.

 

Gli Stati membri interessati informano la Commissione e assicurano che dati accurati e rilevanti per l'uso dell'età e della disabilità come fattori determinanti nella valutazione dei rischi siano raccolti, pubblicati e aggiornati regolarmente..

 

Gli Stati membri sono tenuti a effettuare una valutazione dopo 5 anni dalla data di trasposizione della direttiva, tenendo conto della relazione della Commissione, e a trasmettere i risultati della valutazione alla Commissione

Motivazione

E' necessario evitare che - rispetto all'accesso e alla sottoscrizione di servizi finanziari, assicurativi e bancari - fattori quali l'età e la disabilità siano usati per introdurre un ingiustificato trattamento (meno favorevole) e discriminatorio.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie e proporzionate per la sicurezza pubblica, la tutela l'ordine pubblico, la prevenzione dei reati e la tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nouvo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis. La presente direttiva riconosce che il diritto alla riservatezza è uno strumento per la lotta contro le discriminazioni di cui al presente articolo.

Motivazione

Si ritiene utile sottolineare l'importanza del diritto alla riservatezza in sé e come strumento di lotta alle discriminazioni, in attesa che la società rifiuti gli stereotipi e superi la paura delle differenze.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi.

(d) all'accesso e alla fornitura di beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, come ad esempio gli alloggi e i trasporti nella misura in cui la questione rientra nelle competenze della Comunità.

Motivazione

E' utile fare riferimenti a settori specifici, quali gli alloggi e i trasporti, in modo esemplificativo e non esaustivo.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.

Nell'applicazione della lettera d) viene assicurato il rispetto della vita privata degli individui.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) all'affiliazione e all'attività in associazioni nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

Motivazione

E' opportuno includere nel campo di applicazione le associazioni.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione.

2. Ferme restando le competenze degli Stati membri in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione, la presente direttiva si applica ai partenariati di fatto e alle unioni civili, laddove riconosciuto dall'ordinamento degli Stati membri, e alle prestazioni sociali che ne derivano.

Motivazione

E' importante includere questo riferimento per seguire la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione.

3. Ferme restando le competenze degli Stati membri in materia di educazione, istruzione, formazione e le loro responsabilità per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, la presente direttiva mira a garantire processi di inclusione e integrazione e la messa a disposizione dell'insegnamento speciale per le persone disabili. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituiti scolastici basate su una religione o convinzione a condizione che non costituiscano una discriminazione basata su un altro o altri motivi, siano necessarie e proporzionate e non costituiscano una violazione del diritto all'educazione.

Motivazione

E' importante che il campo di applicazione della direttiva prenda in considerazione in modo adeguato l'educazione, l'istruzione e la formazione con il fine di evitare discriminazioni.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

soppresso

Motivazione

Esiste già un corpo normativo specifico in materia.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Parità di trattamento delle persone con disabilità

Parità di trattamento e disabilità

1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità:

1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità e delle persone che sono in relazione con loro o che se ne occupano:

Motivazione

E' necessario tener conto della parità di trattamento rispetto sia ai disabili che alle persone che se ne occupano.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità:

1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità in quanto la disabilità è definita sulla convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti dei disabili e delle persone affette da malattie croniche incluse in tale categoria:

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri prendono in considerazione gli interessi e i bisogni dei diversi gruppi di persone disabili in funzione sia delle diverse disabilità sia del loro genere, età, razza o origine etnica, religione o convinzione personale, orientamento sessuale, e altri fattori di discriminazione.

Motivazione

Nel considerare la parità di trattamento delle persone disabili è necessario tener conto di tutti i fattori - orizzontali e non - che si possono associare alla disabilità.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

Età e accesso a edifici e servizi

 

Gli Stati membri provvedono a un accesso effettivo e non discriminatorio mediante appropriati interventi, compresa la eliminazione delle barriere fisiche, in particolare agli edifici pubblici e ai mezzi di trasporto pubblici per i minori e gli anziani e le persone che se occupano.

Motivazione

L'emendamento segnala l'obbligo di interventi appropriati per lottare contro le discriminazioni legate all'età a danno dei minori e degli anziani.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età, all'orientamento sessuale o al genere.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri adottano misure finalizzate alla promozione della parità di trattamento e delle pari opportunità -tenendo conto della dimensione di genere - per le persone aventi una particolare religione o convinzione, disabilità, età o un particolare orientamento sessuale.

Motivazione

E' opportuno rendere efficaci le azioni positive attraverso una promozione attiva della parità di trattamento.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. La presente direttiva non pregiudica la possibilità degli Stati membri di prevedere trattamenti preferenziali o di adottare azioni positive con l'obiettivo di rispondere a bisogni specifici di persone o categorie di persone che, per le loro caratteristiche necessitino di strutture, servizi e assistenza non necessarie ad altre persone.

Motivazione

E' opportuno rendere efficaci le azioni positive attraverso una promozione attiva della parità di trattamento e misure calibrate sui bisogni specifici delle persone.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Gli Stati membri provvedono a che, ove siano accertate cause molteplici, una denuncia possa essere respinta soltanto con una motivazione o altra considerazione applicabile a tutte la cause

cui fa riferimento la denuncia. Tuttavia se è accertata un'unica causa, la denuncia può essere respinta con ogni motivazione o considerazione attinente solo a tale causa.

Motivazione

E' necessario che gli Stati membri garantiscano possibilità di ricorso adeguate alle vittime di discriminazione multipla.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che non ci sia stata violazione del divieto di discriminazione.

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata violazione del divieto di discriminazione diretta e indiretta, multipla e per associazione.

Motivazione

Questa modifica riguarda, da un lato, il testo italiano dell'articolo 8 par 1 e, dall'altro, intende inoltre includere ne divieto di discriminazione anche la discriminazione multipla e per associazione.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 8–paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime più favorevole alla parte attrice.

Motivazione

E' utile prevedere che gli Stati membri possano disporre disposizioni più favorevoli per le parti attrici nell'ambito di procedure di ricorso.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale.

La Commissione e gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza del pubblico e delle persone interessate - con campagne di informazione e di stampa finalizzate anche alla rimozione degli stereotipi - attraverso mezzi opportuni, adeguati e accessibili e a livello di tutto il territorio europeo.

Motivazione

Affinché il rispetto del principio della parità di trattamento conosciuto, rispettato ed efficacemente applicato è necessario ricorrere a campagne informative capillari e che utilizzino mezzi adeguati come la lingua dei segni o pagine web specifiche per ipovedenti.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.

Gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva, al fine di promuovere il principio della parità di trattamento e delle pari opportunità.

Motivazione

Gli Stati membri devono sostenere il dialogo con le parti interessate deve estendersi a tutti i soggetti interessati ed impegnati nella promozione della parità di trattamento e delle pari opportunità.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 12–paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi indipendenti di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale o dal genere. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

Qualora siano stati istituiti più organismi di parità indipendenti, distinti sulla base dei diversi fattori di discriminazione, la persona che si considera vittima di discriminazione multipla può scegliere a quale organismo rivolgersi - anche per attribuirgli mandato ad essere difesa nelle procedure giudiziarie o amministrative - e su questi ricade l'onere di considerare nel suo complesso la situazione discriminatoria segnalata.

Motivazione

E' necessario adeguare il sistema e l'organizzazione degli organismi di parità per poter far fronte adeguatamente ai casi di discriminazione multipla.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

lo svolgimento di campagne di informazione e di attività di formazione.

Motivazione

E' opportuno ampliare le competenze degli organismi di parità introducendo anche compiti di formazione e informazione.

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la dichiarazione di nullità, o la possibilità di annullare o modificare le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio di parità di trattamento.

(b) la dichiarazione di nullità, o la possibilità di annullare o modificare le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni degli enti pubblici e delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio di parità di trattamento.

Motivazione

E' opportuno che i provvedimenti per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento si estendano anche agli enti pubblici.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e portare alla cessazione della condotta discriminatoria e alla rimozione degli effetti, possono prevedere un risarcimento dei danni e non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima.

Motivazione

Affinché il rispetto del principio della parità di trattamento sia effettivo, è necessaria un'adeguata definizione dell'applicazione delle sanzioni.

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

16 bis. La Commissione, entro il ..........., predispone e attiva l'iter di approvazione di una proposta finalizzata a coordinare la presente direttiva con le direttive esistenti in materia di pari opportunità e divieto di discriminazione.

PROCEDURA

Titolo

Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale

Riferimenti

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

2.9.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Donata Gottardi

9.10.2008

 

 

Approvazione

10.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

11

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

PROCEDURA

Titolo

Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale

Riferimenti

COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS)

Consultazione del PE

23.7.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

2.9.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

2.9.2008

ENVI

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

CULT

2.9.2008

 

JURI

23.9.2008

FEMM

2.9.2008

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

10.9.2008

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

EMPL

23.10.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Kathalijne Maria Buitenweg

15.9.2008

 

 

Esame in commissione

13.11.2008

21.1.2009

17.2.2009

16.3.2009

Approvazione

16.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

7

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Mario Borghezio, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alin Lucian Antochi, Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Carlo Casini, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Iles Braghetto, Jan Cremers, Raül Romeva i Rueda

Deposito

20.3.2009