RELAZIONE sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l'esercizio 2007

20.3.2009 - (C6‑0446/2008 – 2008/2273(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci
Relatore: Christofer Fjellner
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Procedura : 2008/2273(DEC)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0164/2009
Testi presentati :
A6-0164/2009
Testi approvati :

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l'esercizio 2007

(C6‑0446/2008 – 2008/2273(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo[1] relativi all'esercizio 2007[2],

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo relativi all'esercizio finanziario 2007, corredata delle risposte dell'Autorità[3],

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6‑0060/2009),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[4], in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1321/2004, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite[5] in particolare l'articolo 12,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[6], in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0164/2009),

1.  concede il discarico al direttore dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l'esercizio 2007;

2.  esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l'esercizio 2007

(C6‑0446/2008 – 2008/2273(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo[7] relativi all'esercizio 2007[8],

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo relativi all'esercizio finanziario 2007, corredata delle risposte dell'Autorità[9],

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6‑0060/2009),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[10], in particolare l'articolo 185,

–   visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1321/2004, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite[11] in particolare l'articolo 12,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[12], in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0164/2009),

1.  constata che i conti annuali definitivi dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo sono allegati alla relazione della Corte dei conti;

2.  approva la chiusura dei conti dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l'esercizio 2007;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l'esercizio 2006, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l'esercizio finanziario 2007

(C6‑0446/2008 – 2008/2273(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visti i conti annuali definitivi dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo[13] relativi all'esercizio 2007[14],

–   vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo relativi all'esercizio finanziario 2007, corredata delle risposte dell'Autorità[15],

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6‑0060/2009),

–   visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[16], in particolare l'articolo 185;

–   visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1321/2004, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite[17] in particolare l'articolo 12,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[18], in particolare l'articolo 94,

–   visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0164/2009),

A. considerando che la Corte dei conti (ECA) ha affermato di non essere in grado di formarsi un giudizio sui conti dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo per l'esercizio finanziario 2007 ed osservato che l'intera architettura del progetto Galileo era nel 2007 in corso di revisione e che i conti dell'Autorità erano stati preparati in un contesto giuridico contrassegnato da fragilità,

B.  considerando al tempo stesso che l'ECA ha ritenuto che le operazioni sottostanti fossero legittime e regolari;

C. considerando che l'Autorità è divenuta finanziariamente autonoma nel 2006,

D. considerando che l'ECA, nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità per il 2006, ha emesso una dichiarazione di affidabilità positiva,

E.  considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso al direttore esecutivo dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2006[19];

1.  apprende dalla relazione annuale dell'ECA che il bilancio definitivo dell'Autorità per l'esercizio 2007 è stato di EUR 436 500 000 contro gli EUR 7 000 000 del 2006; osserva che il bilancio 2007 è stato finanziato principalmente da sovvenzioni della Commissione (sovvenzione di funzionamento di EUR 7 600 000 e fondi operativi per EUR 194 500 000), da trasferimenti dall'Impresa comune Galileo e da contributi di paesi terzi;

2.  nota che l'ECA ha osservato che gli stanziamenti effettivamente messi a disposizione dell'Autorità (EUR 210 000 000) sono stati notevolmente inferiori, a causa dei ritardi accusati dal programma Galileo;

Dichiarazione di affidabilità incompleta riguardo ai conti

3.  si rammarica che l'ECA non sia stata in grado di formarsi un giudizio in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità per il 2007; nota la spiegazione dell'ECA che i conti annuali 2007 sono stati predisposti, e l'audit della Corte condotto, quando il progetto Galileo e il ruolo dell'Autorità erano ancora in corso di revisione e il nuovo quadro giuridico ancora incompleto, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei fondi del progetto e la proprietà dei suoi attivi;

4.  nota che nel frattempo è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 683/2008[20]; nota che ai termini del regolamento, è la Commissione che gestisce i programmi Galileo e EGNOS[21] mentre la Comunità è proprietaria di tutti beni materiali e immateriali creati o sviluppati nel quadro del programma;

5.  nota che l'Autorità predisporrà i suoi conti annuali per il 2008 con il nuovo quadro giuridico;

6.  invita l'ECA a valutare nella sua relazione sui conti annuali dell'Autorità per il 2008 in che misura si è ovviato alle incertezze che hanno caratterizzato i conti;

Esecuzione del bilancio

7.  è preoccupato per le seguenti debolezze riscontrate dall'ECA in relazione all'esecuzione del bilancio: basso livello di utilizzo degli stanziamenti di impegno e di pagamento per le attività operative (63 % per gli impegni e 51 % per i pagamenti); assenza di chiari legami fra il programma di lavoro dell'Autorità e il bilancio; mancata motivazione o documentazione degli storni; registrazione sistematicamente tardiva degli ordini di recupero; presentazione incoerente dell'esecuzione del bilancio;

8.  riconosce che l'Autorità ha eseguito un elevato numero di storni per via di una situazione finanziaria eccezionale, che ha visto una riserva del 50% iscritta nel bilancio operativo;

9.  invita l'Autorità a riferire, nella sua relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per il 2008, sulle iniziative intraprese a seguito delle osservazioni dell'ECA riguardo all'esecuzione finanziaria e sui risultati conseguiti;

Incertezze in merito agli attivi dei progetti Galileo e EGNOS

10. prende atto della critica dell'ECA riguardo agli attivi del progetto Galileo, secondo cui l'Autorità non è stata in grado di fornire nei suoi conti sufficienti dati informativi, giacché a fine 2007 non esisteva un inventario dei beni in possesso dell'Agenzia spaziale europea (ESA);

11. nota la risposta dell'Autorità all'ECA secondo cui al 31 dicembre 2007 i beni in questione erano controllati dall'ESA e non dall'Autorità;

12. prende atto della critica dell'ECA riguardo agli attivi del progetto EGNOS, secondo la quale i conti dell'Autorità non contenevano né un inventario accurato dei beni in questione né un'indicazione del loro valore;

13. nota la risposta dell'Autorità che al 31 dicembre 2007 i beni del progetto EGNOS erano ancora sotto il controllo dell'ESA; osserva inoltre, sulla scorta delle risposte fornite dal direttore esecutivo dell'Autorità al Parlamento, che nel 2008 sono stati realizzati notevoli progressi, avendo gli investitori EGNOS raggiunto un accordo sulle condizioni di trasferimento dei beni;

14. nota che a norma del regolamento (CE) n. 623/2008 la Comunità ha la proprietà degli attivi dei progetti Galileo e EGNOS; nota anche che il processo di trasferimento di tali attivi dall'Autorità alla Commissione, che ne esercita la proprietà per conto della Comunità, ha avuto inizio nel dicembre 2008;

15. invita l'Autorità a fare del proprio meglio per chiarire la situazione degli attivi Galileo e EGNOS nei suoi conti annuali per il 2008;

16. invita la Commissione, a favore della quale è in corso il trasferimento dei beni Galileo e EGNOS, ad esaminare le osservazioni dell'ECA ed a garantire una corretta registrazione in bilancio di tali attivi;

17. nota, riguardo ai costi della fase di convalida "in orbita" del progetto Galileo, che la Corte ha osservato che gli stessi avrebbero dovuto essere divisi in parti eguali fra l'ESA e l'UE, ma che il contributo dell'UE è stato superiore a quello dell'ESA di ca. EUR 114 000 000; nota che secondo l'ECA questo prefinanziamento avrebbe dovuto essere riportato nei conti dell'Autorità;

18. nota che l'Autorità ha espresso disaccordo con l'ECA, limitandosi a riconoscere anticipi per EUR 53 200 000;

Ruolo dell'Autorità nella chiusura dell'Impresa comune Galileo (GJU)

19. rammenta che l'Autorità ha rilevato tutte le attività e i beni dell'Impresa comune Galileo a decorrere dal 1° gennaio 2007;

20. esprime preoccupazione per i rilievi dell'ECA circa le modalità con cui determinati attivi sono stati trasferiti dalla GJU all'Autorità e registrati nei conti di quest'ultima;

21. nota che l'Autorità ha fornito all'ECA una risposta molto dettagliata esprimendo disaccordo con molti dei rilievi formulati dalla Corte;

22. ritiene che la chiusura della GJU, e il ruolo stesso svolto dall'Autorità, vadano analizzati in dettaglio dall'autorità di discarico, sulla base delle risultanze dell'audit dell'ECA;

23. osserva che l'ECA sta attualmente conducendo un audit sulla gestione della fase di sviluppo e convalida in orbita di Galileo; invita l'ECA a soffermarsi sulla questione delle attività e dei beni GJU rilevati dall'Autorità e si compiace dell’intenzione della Corte di pubblicare le risultanze delle sue analisi in una relazione speciale prima della pausa estiva 2009;

o

o       o

24. per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di discarico rinvia alla propria risoluzione del … aprile 2009 sul controllo e la gestione finanziaria delle agenzie UE[22].

MOTIVAZIONE

L'ambito di attività dell'Autorità di vigilanza del GNSS europeo[23] (GSA) ha grande rilevanza politica e forti implicazioni finanziarie per il bilancio UE. L'Autorità è stata creata nel 2004. Inizialmente essa aveva un duplice compito istituzionale: 1) assicurare la gestione degli interessi pubblici relativi ai programmi europei GNSS, Galileo e EGNOS[24] e 2) fungere da autorità di regolamentazione per i programmi durante le fasi costitutiva e operativa del programma Galileo. Il suo compito principale era di creare un partenariato pubblico-privato per l'attuazione delle fasi costitutiva e operativa di Galileo. Nel novembre 2007 si è deciso che la fase costitutiva sarebbe stata finanziata a carico del bilancio comunitario. Ciò ha portato a una modifica radicale dell'assetto societario di Galileo e EGNOS e del ruolo dell'Autorità. Se le decisioni politiche sono state adottate a fine 2007, il quadro giuridico per dare attuazione alle modifiche - il regolamento (CE) n. 683/2008 concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) - è entrato in vigore solo il 25 luglio 2008.

1. Dichiarazione di affidabilità incompleta

L'esercizio di discarico 2007 è stato il primo che ha coperto un intero anno di attività dell'Autorità. Nella sua relazione annuale per il 2007 l'ECA ha emesso una dichiarazione di affidabilità positiva per quanto riguarda le operazioni sottostanti.

La Corte ha peraltro affermato di non essere in grado di formarsi un giudizio sull'affidabilità dei conti dell'Autorità, spiegando che quando i conti annuali 2007 sono stati predisposti e la Corte ha condotto il suo audit il nuovo quadro giuridico era ancora incompleto. Sui conti dell'Autorità restano aperte varie questioni, che riguardano la proprietà degli attivi dei programmi Galileo e EGNOS e la loro presentazione contabile.

Il fatto che la dichiarazione di affidabilità sia incompleta non ha alcun effetto vincolante sulla decisione di discarico del Parlamento. Per concedere il discarico il Parlamento esamina il rendiconto di esercizio dell'organo comunitario in questione, la relazione annuale della Corte dei conti europea, eventuali relazioni speciali pertinenti della Corte e la dichiarazione di affidabilità[25]. La dichiarazione di affidabilità è solo un elemento fra i tanti su cui si basa la decisione di discarico.

2. Contesto legale ed organizzativo in transizione

L'esercizio finanziario 2007 è contrassegnato da due fattori: innanzitutto il fatto che l'Autorità ha rilevato tutte le attività e i beni dell'Impresa comune Galileo (GJU) a decorrere dal 1° gennaio 2007; in secondo luogo l'incertezza circa lo status dell'Autorità dopo l'abbandono della forma della partnership pubblico-privato per la fase costitutiva.

a) La GSA e la chiusura del GJU

Il regolamento istitutivo dell'Autorità, modificato nel 2006, precisa che l'Autorità rileva tutte le attività dell'Impresa comune Galileo (GJU). Inoltre, dopo la chiusura della GJU la GSA diviene proprietaria di tutti gli attivi generati durante la fase costitutiva, compresi quelli detenuti dalla GJU e quelli creati dall'Agenzia spaziale europea (ESA). La GJU era stata istituita nel 2002 per un periodo di 4 anni per implementare la fase costitutiva del programma Galileo ed assicurare uniformità di amministrazione e controllo finanziario utilizzando a tali fine i fondi assegnati al programma. Avendo la GJU cessato di esistere il 31 dicembre 2006 il rilevamento delle sue attività e dei suoi beni ha avuto effetto dal 1° gennaio 2007.

b) Nuovo ruolo della GSA ai sensi del regolamento n. 683/2008.

La nuova base giuridica, il regolamento n. 683/2008[26], prevede che il programma sia gestito dalla Commissione. Il ruolo dell'Autorità si riduce allo svolgimento di incarichi specifici attinenti ai programmi, secondo le direttive emanate dalla Commissione.

Il nuovo regolamento prevede anche che la Comunità sia proprietaria di tutti i beni creati nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS. La Comunità è rappresentata a tal fine dalla Commissione. Prima - ossia a partire dalla chiusura della GJU il 31 dicembre 2006 - l'Autorità era considerata proprietaria di tutti i beni materiali ed immateriali generati durante la fase di sviluppo del programma Galileo, compresi quelli di proprietà della GJU. Inoltre l'Autorità era considerata proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali EGNOS, fatto salvo l'accordo con gli investitori EGNOS sui termini e le condizioni del trasferimento di proprietà dall'ESA della totalità o parte delle apparecchiature e degli impianti EGNOS.

3. Osservazioni dell'ECA e risposte dell'Autorità

Le osservazioni dell'ECA riguardano l'esecuzione del bilancio da parte dell'Autorità, le incertezze in merito ai conti, soprattutto quelle relative agli attivi dei progetti Galileo e EGNOS, e alcune questioni attinenti al rilevamento delle attività e dei beni GJU da parte dell'Autorità.

a) Risultati raggiunti dall'Autorità riguardo all'esecuzione del bilancio

L'ECA ha sottolineato il fatto che, se il bilancio definitivo dell'Autorità era di EUR 436,5 milioni, i ritardi del programma Galileo avevano determinato una riduzione di fatto del 50%. I fondi effettivamente messi a disposizione dell'Autorità erano pari a EUR 210 milioni. L'ECA ha criticato il basso tasso di assorbimento per le attività operative (63% per gli impegni e 51% per i pagamenti). Inoltre l'ECA ha riscontrato debolezze nella gestione finanziaria: assenza di chiari rapporti fra il programma di lavoro dell'Autorità e il bilancio, mancata motivazione o documentazione degli storni, registrazione sistematicamente tardiva degli ordini di recupero e presentazione incoerente dell'esecuzione di bilancio. Nella sua risposta l'Autorità ha spiegato che l'alto numero di storni si deve a una situazione eccezionale - la riduzione de facto del 50% del budget - che ha reso estremamente arduo mantenere la corrispondenza fra il programma di lavoro e il bilancio. Nelle sue ulteriori risposte alle domande del relatore il direttore esecutivo dell'Autorità ha spiegato di aver tenuto conto delle osservazioni dell'ECA per migliorare la rendicontazione finanziaria, la documentazione degli storni e i tempi di registrazione contabile degli ordini di recupero.

b) Assenza nei conti di informazioni sugli attivi dei progetti Galileo e EGNOS

Riguardo agli attivi del progetto Galileo, l'ECA critica l'Autorità per non essere stata in grado di fornire nei suoi conti sufficienti dati informativi, non esistendo a fine 2007 un inventario dei beni in possesso dell'ESA malgrado gli accordi di trasferimento esistenti fra le parti interessate (GJU, ESA e Autorità). Nelle sue risposte all'ECA l'Autorità afferma che al 31 dicembre 2007 i beni in questione erano controllati dall'ESA e non dall'Autorità. L'Autorità ha riconosciuto l'opportunità di un inventario per gli attivi del progetto Galileo detenuti dall'ESA. Nelle sue risposte alle ulteriori domande del relatore il direttore esecutivo dell'Autorità ha fatto riferimento all'accordo del 16 maggio 2007 fra l'ESA e l'Autorità sulla fase di convalida in orbita di Galileo e su EGNOS, accordo che prevedeva il trasferimento all'Autorità della proprietà dei beni generati nella fase di convalida in orbita di Galileo. Il direttore ha affermato che i diritti e gli obblighi derivanti da tale accordo saranno trasferiti alla Comunità come prescritto dal regolamento n. 683/2008 in base al quale la Comunità è il nuovo proprietario degli attivi di Galileo.

In merito agli attivi del progetto EGNOS, l'ECA ha criticato l'assenza di un inventario accurato dei beni in questione e di indicazioni del loro valore nei conti dell'Autorità. Nelle sue risposte all'ECA l'Autorità rileva che gli attivi del progetto EGNOS erano al 31 dicembre 2007 ancora sotto il controllo dell'ESA e non dell'Autorità. Nelle sue risposte alle ulteriori domande del relatore il direttore esecutivo dell'Autorità ha inoltre fatto riferimento al summenzionato accordo del 16 maggio 2007 fra l'ESA e l'Autorità. In base all'accordo gli attivi generati nel quadro del programma EGNOS e attribuiti all'ESA saranno trasferiti all'Autorità, previo accordo degli investitori EGNOS. Inoltre - sempre secondo il direttore - nel 2008 sono stati compiuti notevoli progressi e gli investitori EGNOS hanno accettato le condizioni di trasferimento dei beni. Il regolamento n. 683/2008 prevede che la Comunità divenga il proprietario dei beni generati con il programma EGNOS.

La situazione è attualmente la seguente: secondo le risposte date dal direttore esecutivo il trasferimento degli attivi Galileo ed EGNOS dall'Autorità alla Comunità è già iniziato. Il 10 dicembre 2008 la Commissione ha notificato all'Autorità di aver deciso di esercitare i suoi diritti di proprietà dei programmi Galileo ed EGNOS per conto della Comunità. Ciò significa che l'Autorità è stata proprietaria dei beni in questione solo per un periodo transitorio (nel 2007-2008), ossia dal momento in cui ha rilevato gli attivi dal GJU fino al loro trasferimento alla Commissione. Pertanto le questioni rilevate dall'ECA riguardano ora anche la Commissione.

Un ulteriore rilievo dell'ECA riguarda gli anticipi versati dall'Autorità all'ESA. Sebbene i costi della fase di convalida "in orbita" del progetto Galileo avrebbero dovuto essere divisi in parti eguali fra l'ESA e l'UE, il contributo dell'UE è stato superiore a quello dell'ESA di ca. EUR 114 000;  questo prefinanziamento avrebbe dovuto figurare nei conti dell'Autorità. L'Autorità ha risposto al riguardo di aver riconosciuto anticipi per soli EUR 53,2 milioni.

c) Rilevamento delle attività e dei beni GJU da parte dell'Autorità

L'ECA ha formulato una serie di rilievi critici riguardo al trasferimento delle attività e dei beni GJU all'Autorità. Il trasferimento è avvenuto con effetto dal 1° gennaio 2007 e pertanto concerne direttamente l'esercizio di discarico per lo stesso anno. L'Autorità ha fornito spiegazioni per ogni rilievo formulato, manifestando disaccordo con molte delle osservazioni dell'ECA.

La Corte ha sottolineato che gli attivi GJU comprendevano i prefinanziamenti versati all'ECA, criticando il fatto che, sebbene l'ESA avesse ricevuto stanziamenti pari a ca. EUR 558 milioni, l'Autorità aveva registrato solo EUR 53,7 milioni, versati all'ESA nel 2007. L'ECA ha concluso che sussistono gravi incertezze circa l'effettivo ammontare dei prefinanziamenti in essere che costituivano parte delle attività dell'Autorità a fine 2007. L'Autorità ha risposto che tutti i pagamenti effettuati dall'Impresa comune Galileo sono stati iscritti come spese nei conti annuali della GJU, e pertanto non sono stati registrati nei conti dell’Autorità.

Inoltre l'ECA ha criticato le modalità di registrazione da parte dell'Autorità di un importo di EUR 150,5 milioni trasferito dalla GJU all'Autorità nel 2006-2007.

Infine l'ECA nota che la GJU ha ricevuto EUR 15 milioni da soggetti terzi, e precisamente EUR 5 milioni ciascuno dall'Israeli Industry Centre for Research and Development (MATIMOP), dal National Remote Sensing Centre of China (NRSCC - Repubblica popolare cinese) e dal Belgio. L'ECA critica la mancata chiarezza quanto al titolo di queste somme che non forma oggetto di informativa nei conti dell'Autorità. L'Autorità ha risposto che con il piano di liquidazione della GJU si era deciso di non redistribuire le somme inutilizzate agli azionisti GJU e che il liquidatore della GJU aveva informato l'Autorità che a questa sarebbero stati trasferiti tutti i fondi inutilizzati ad eccezione di un importo di EUR 200 000.

4. La procedura di discarico 2007

Il relatore raccomanda che il Parlamento conceda al direttore esecutivo dell'Autorità il discarico per i seguenti motivi: il direttore esecutivo dell'Autorità non può essere ritenuto responsabile per le incertezze giuridiche cha hanno circondato i conti 2007, dovute a decisioni di alta rilevanza politica relative al progetto Galileo. I conti dell'Autorità per il 2008 dovranno essere elaborati e controllati dall'ECA in presenza del nuovo quadro giuridico. Pertanto, il prossimo esercizio di discarico (2008) permetterà al Parlamento di valutare se il nuovo quadro giuridico consentirà una corretta preparazione dei conti.

Il relatore esprime preoccupazione per i rilievi critici dell'ECA sul modo in cui l'Autorità ha gestito il rilevamento delle attività e dei beni della GJU. Egli ritiene che questo problema meriti un ulteriore esame da parte dell'autorità di discarico. Poiché l'ECA sta conducendo sulla questione un audit specifico, il relatore raccomanda che il Parlamento ne attenda le risultanze per giungere a un giudizio definitivo. L'ECA dovrebbe essere invitata a presentare una relazione speciale.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

16.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vasilica Viorica Dăncilă, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog

  • [1]  GNSS: Global Navigation Satellite Systems (Sistema globale di radionavigazione via satellite).
  • [2]  GU C 278 del 31.10.2008, pag. 38.
  • [3]  GU C 311 del 5.12.2008, pag. 107.
  • [4]  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
  • [5]  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.
  • [6]  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
  • [7]  GNSS: Global Navigation Satellite Systems (Sistema globale di radionavigazione via satellite).
  • [8]  GU C 278 del 31.10.2008, pag. 38.
  • [9]  GU C 311 del 5.12.2008, pag. 107.
  • [10]  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
  • [11]  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.
  • [12]  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
  • [13]  GNSS: Global Navigation Satellite Systems (Sistema globale di radionavigazione via satellite).
  • [14]  GU C 278 del 31.10.2008, pag. 38.
  • [15]  GU C 311 del 5.12.2008, pag. 107.
  • [16]  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
  • [17]  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.
  • [18]  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
  • [19]  Testi approvati, P6_TA(2008)0162.
  • [20]  Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 196).
  • [21]  European Geostationary Navigation Overlay System
  • [22]  Testi approvati, P6_TA-PROV(2009) ….
  • [23]  GNSS: Global Navigation Satellite Systems (Sistema globale di radionavigazione via satellite).
  • [24]  European Geostationary Navigation Overlay System
  • [25]  Articolo 95 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).
  • [26]  Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare, GU L 196 del 24.7.2008, pag. 196.