RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

1.4.2009 - (COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore per parere: Jean-Paul Gauzès

Procedura : 2008/0217(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0191/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0704),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0397/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0191/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Modifica  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo importante sui mercati mobiliari e bancari mondiali giacché i loro rating sono utilizzati dagli investitori, dai mutuatari, dagli emittenti e dai governi ai fini dell’adozione di decisioni informate in materia di investimenti e di finanziamenti. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioni vita e non vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli enti pensionistici aziendali o professionali possono utilizzare i rating come riferimento per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fini di solvibilità o per il calcolo dei rischi nella loro attività di investimento. Ne consegue che i rating hanno un impatto significativo sulla fiducia degli investitori e dei consumatori. È pertanto essenziale che i rating utilizzati nella Comunità siano indipendenti, oggettivi e della migliore qualità possibile.

(1) Le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo importante sui mercati mobiliari e bancari mondiali giacché i loro rating creditizi sono utilizzati dagli investitori, dai mutuatari, dagli emittenti e dai governi come elementi che contribuiscono alla formazione di decisioni informate in materia di investimenti e di finanziamenti. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioni vita e non vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli enti pensionistici aziendali o professionali possono utilizzare i rating creditizi come riferimento per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fini di solvibilità o per il calcolo dei rischi nella loro attività di investimento. Ne consegue che i rating hanno un impatto significativo sul funzionamento dei mercati e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori. È pertanto essenziale che le agenzie di rating creditizio operino nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità, buongoverno e cooperazione istituzionale, in modo che i rating utilizzati nella Comunità emessi da tali agenzie siano indipendenti, oggettivi e della migliore qualità possibile.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Attualmente la maggior parte delle agenzie di rating del credito hanno sede al di fuori della Comunità. La maggior parte degli Stati membri non regolamentano le attività delle agenzie di rating del credito né le condizioni per l’emissione dei rating. Nonostante la loro notevole importanza per il funzionamento dei mercati finanziari, le agenzie di rating del credito sono soggette solo in misura limitata alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Fanno inoltre riferimento alle agenzie di rating del credito la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza di capitale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. È perciò importante stabilire norme che garantiscano che tutti i rating utilizzati dagli istituti finanziari soggetti alla legislazione comunitaria siano di elevata qualità e siano emessi da agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. La Commissione continuerà a collaborare con i suoi partner internazionali per garantire la convergenza delle norme che si applicano alle agenzie di rating del credito.

(2) Attualmente la maggior parte delle agenzie di rating del credito hanno sede al di fuori della Comunità. La maggior parte degli Stati membri non regolamentano le attività delle agenzie di rating del credito né le condizioni per l’emissione dei rating. Nonostante la loro notevole importanza per il funzionamento dei mercati finanziari, le agenzie di rating del credito sono soggette solo in determinate aree alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Fanno inoltre riferimento alle agenzie di rating del credito la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza di capitale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. È perciò importante stabilire norme che garantiscano che tutti i rating creditizi utilizzati dagli istituti finanziari soggetti alla legislazione comunitaria siano di elevata qualità e siano emessi da agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. La Commissione continuerà a collaborare con i suoi partner internazionali per garantire la convergenza delle norme che si applicano alle agenzie di rating del credito.

Motivazione

L’emendamento proposto chiarisce che le agenzie di rating del credito sono soggette solamente a un numero molto ridotto di norme comunitarie.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Le agenzie di rating del credito possono applicare su base volontaria il Code of Conduct – Fundamentals for credit rating agencies ("Codice di condotta - Principi basilari per le agenzie di rating del credito”) emanato dalla International Organisation of Securities Commissions, nel seguito “codice della IOSCO”. Nel 2006 una comunicazione della Commissione sulle agenzie di rating del credito invitava il comitato delle autorità europee di regolamentazioni dei valori mobiliari, nel seguito CESR, a monitorare l'osservanza del codice della IOSCO e a presentare una relazione in materia alla Commissione su base annua.

(3) Le agenzie di rating del credito devono applicare il Code of Conduct – Fundamentals for credit rating agencies ("Codice di condotta - Principi basilari per le agenzie di rating del credito") emanato dalla International Organisation of Securities Commissions, nel seguito "codice della IOSCO". Nel 2006 una comunicazione della Commissione sulle agenzie di rating del credito invitava il comitato delle autorità europee di regolamentazioni dei valori mobiliari, nel seguito CESR, a monitorare l'osservanza del codice della IOSCO e a presentare una relazione in materia alla Commissione su base annua.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È opinione generale che le agenzie di rating del credito non siano state capaci di adeguare tempestivamente i loro rating al peggioramento delle condizioni del mercato. Il modo migliore per porre rimedio a questa incapacità è adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei rating, trasparenza delle agenzie di rating del credito, governance interna e sorveglianza delle attività delle agenzie di rating del credito. Gli utenti dei rating non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali rating. Essi dovrebbero procedere con la massima attenzione alla propria analisi e alla diligenza dovuta prima di affidarsi a tali rating.

(5) È opinione generale che le agenzie di rating del creditonon siano state capaci, da un lato, di adeguare tempestivamente i loro rating al peggioramento delle condizioni del mercato e, dall'altro, di adattare per tempo i loro rating dopo l'aggravarsi della crisi sul mercato. Il modo migliore per porre rimedio a questa incapacità è adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei rating, trasparenza delle agenzie di rating del credito, governance interna e sorveglianza delle attività delle agenzie di rating del credito. Gli utenti dei rating dovrebbero potersi affidare a tali rating in ragionevole misura ma non ciecamente. Essi dovrebbero procedere con la massima attenzione alla propria analisi e operare sempre con la diligenza dovuta (due diligence) prima di affidarsi a tali rating.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il rating del debito sovrano dovrebbe essere considerato un bene pubblico ed essere pertanto effettuato da diversi attori in parallelo, ad esempio le corti dei conti nazionali e la Corte di conti europea;

Motivazione

La crisi attuale ha messo in luce le attività speculative e di copertura sul debito sovrano. Si tratta di fenomeni estremamente negativi che devono essere debellati. L'attribuzione della responsabilità per il rating del debito sovrano a un altro attore potrebbe costituire una soluzione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) È necessario esaminare l'opportunità di istituire un'agenzia di rating europea pubblica.

Motivazione

L'attuale crisi ha dimostrato che le agenzie di rating del credito hanno fallito e che sono necessari nuovi attori nell'ambito in questione. È questa la posizione già espressa dal PE con la votazione della "relazione recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity" presentata da Poul Nyrup Rasmussen l'11 settembre 2008.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) È opportuno procedere a una riforma del CESR ampliando tale comitato per trasformarlo in un'agenzia europea indipendente o istituendo un'agenzia centrale europea in grado di emettere rating.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardanti la qualità dei rating utilizzati da istituti finanziari regolamentati da norme armonizzate nella Comunità. In caso contrario vi sarebbe il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale. Ciò avrebbe un impatto diretto negativo sul mercato interno e creerebbe ostacoli al suo buon funzionamento, giacché le agenzie di rating del credito che emettono rating destinati ad essere utilizzati da istituti finanziari nella Comunità sarebbero soggette a regole diverse nei vari Stati membri. Requisiti divergenti in materia di qualità dei rating potrebbero inoltre determinare livelli diversi di tutela degli investitori e dei consumatori.

(6) È necessario stabilire un quadro comune che migliori la qualità dei rating utilizzati dagli istituti finanziari regolamentati da norme armonizzate nella Comunità. In caso contrario vi sarebbe il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale. Ciò avrebbe un impatto diretto negativo sul mercato interno e creerebbe ostacoli al suo buon funzionamento, giacché le agenzie di rating del credito che emettono rating destinati ad essere utilizzati da istituti finanziari nella Comunità sarebbero soggette a regole diverse nei vari Stati membri. Requisiti divergenti in materia di qualità dei rating potrebbero inoltre determinare livelli diversi di tutela degli investitori e dei consumatori.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis, 6 ter e 6 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) E' auspicabile che il rating di entità o prodotti di un paese terzo elaborati o emessi da agenzie di rating creditizio stabilite ed autorizzate in paesi terzi possano essere utilizzati nella Comunità purché conformi a requisiti severi quanto quelli stabiliti dal presente regolamento.

(6 ter) Il presente regolamento deve introdurre un sistema che consenta alle agenzie di rating del credito con sede nella Comunità e registrate conformemente al presente regolamento, di omologare i rating creditizi emessi in un paese terzo, a condizione che la Commissione abbia riconosciuto il quadro regolamentare e di vigilanza applicabile nel paese terzo in questione alle attività di rating creditizio che danno luogo alla emissione di rating da omologare, come equivalente al presente regolamento. Per garantire la protezione degli investitori e facilitare l'azione rimediativa a seguito di eventuali violazioni del presente regolamento, i requisiti contemplati nel presente considerando sono essenziali per fornire un punto di riferimento nell'Unione europea, ossia un'agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento.

 

 

 

(6 quater) L'agenzia che omologa i rating del credito emessi in un paese terzo deve essere ritenuta pienamente e incondizionatamente responsabile per i rating omologati.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È necessario che le agenzie di rating del credito stabiliscano politiche e procedure interne appropriate per proteggere i dipendenti partecipanti al processo di rating dai conflitti di interesse e garantire in modo continuativo la qualità, integrità e accuratezza del processo di rating e revisione.

(8) È necessario che le agenzie di rating del credito stabiliscano politiche e procedure interne appropriate per i dipendenti e le altre persone partecipanti al processo di rating, al fine di identificare, eliminare o gestire e divulgare i conflitti di interesse e garantire in modo continuativo la qualità, integrità e accuratezza del processo di rating creditizio e di revisione. Tali politiche e procedure devono prevedere in particolare un sistema di controllo interno e la funzione di conformità (Compliance).

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico. riflette la nuova formulazione dell’articolo corrispondente in termini di eliminazione, identificazione, gestione e divulgazione dei conflitti di interesse.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per garantire l’indipendenza del processo di rating dagli interessi economici dell’agenzia di rating del credito in quanto società, occorre che le agenzie di rating del credito garantiscano che il consiglio di amministrazione o di sorveglianza includa almeno tre membri senza incarichi esecutivi, i quali dovrebbero essere indipendenti ai sensi del punto 13 della sezione III della raccomandazione 2005/162/CE della Commissione sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza. È inoltre necessario che la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, compresi tutti i membri indipendenti, abbiano conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari.

(10) Per garantire l’indipendenza del processo di rating dagli interessi economici dell’agenzia di rating del credito in quanto società, occorre che le agenzie di rating del credito garantiscano che il consiglio di amministrazione o di sorveglianza esercitino il controllo e riferiscano in modo indipendente sull’effettiva osservanza del presente regolamento in termini di mantenimento dell’indipendenza e della qualità dei rating del credito. Inoltre i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dovrebbero avere conoscenze sufficienti nei comparti finanziari interessati.

Motivazione

Non è necessario che la funzione di controllo sia esercitata da amministratori senza incarichi esecutivi. In alcuni Stati membri tale figura oppure non esiste in forma adeguata. Potrebbero inoltre emergere conflitti di interesse con le responsabilità degli azionisti. La formulazione di questa “funzione” permette di scegliere la soluzione migliore.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per evitare conflitti di interesse è indispensabile che la retribuzione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza non dipenda dai risultati economici dell’agenzia.

(11) Per evitare conflitti di interesse è indispensabile che la retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza non dipenda dai risultati economici dell’agenzia.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il mantenimento di relazioni di lunga durata con le stesse entità valutate o terzi ad esse collegati potrebbe compromettere l’indipendenza degli analisti e delle persone che approvano i rating. È pertanto indispensabile che tali analisti e persone siano soggetti ad un meccanismo di rotazione.

(13) Il mantenimento di relazioni di lunga durata con le stesse entità valutate o terzi ad esse collegati potrebbe compromettere l’indipendenza degli analisti che sono in contatto direttamente con gli emittenti. È pertanto indispensabile che tali analisti siano soggetti ad un meccanismo di rotazione obbligatorio.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È indispensabile che le agenzie di rating del credito utilizzino metodologie di rating che siano rigorose, sistematiche e continuative e portino a rating che possono essere soggetti a convalida sulla base dell'esperienza storica. È necessario che le agenzie di rating del credito garantiscano che le metodologie, i modelli e le ipotesi fondamentali utilizzati per determinare i rating siano adeguatamente mantenuti, aggiornati e sottoposti periodicamente a revisione globale. Laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo prodotto, ad esempio di un nuovo tipo di strumento finanziario strutturato, pone seri dubbi circa il fatto che l’agenzia di rating del credito possa emettere un rating credibile, è necessario che l’agenzia si astenga dall’emettere un rating o ritiri un rating esistente.

(14) È indispensabile che le agenzie di rating del credito utilizzino metodologie di rating che siano rigorose, sistematiche e continuative e portino a rating ben motivati e sostanziati, convalidabili anche sulla base di opportuni dati storici. È necessario che le agenzie di rating del credito garantiscano che le metodologie, i modelli e le ipotesi fondamentali (assunti matematici, ipotesi di correlazione e altre ipotesi di base) utilizzate per determinare i rating siano adeguatamente mantenute, aggiornate e sottoposte periodicamente a revisione globale e che le relative descrizioni siano pubblicate in modo da consentire la revisione specialistica. Laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo prodotto, ad esempio di un nuovo tipo di strumento finanziario strutturato, pone seri dubbi circa il fatto che l’agenzia di rating del credito possa emettere un rating credibile, è necessario che l’agenzia non proceda all'emissione di un rating. Eventuali variazioni nella qualità dei dati disponibili per il monitoraggio di un rating già emesso devono essere rese pubbliche nell'ambito della revisione e, se del caso, il rating stesso deve essere rettificato.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Gli emittenti devono fornire le informazioni trasmesse alle agenzie di rating del credito a coloro che ne facciano richiesta per eseguire analisi indipendenti. I destinatari di tali informazioni devono impegnarsi in via preventiva a non divulgarle e a non negoziare i titoli di volta in volta interessati.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe imporre agli emittenti di rendere disponibili le informazioni fornite alle agenzie di rating del credito per la formulazione del relativo giudizio anche ad altri. La disponibilità delle informazioni consentirebbe al mercato di sviluppare rating autenticamente indipendenti non pagati dagli emittenti. Introdurre una regolamentazione che incrementi la disponibilità delle informazioni costituisce probabilmente la migliore soluzione in vista della creazione di una reale alternativa alle agenzie di rating.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per garantire la qualità dei rating, occorre che un’agenzia di rating del credito adotti misure per garantire che le informazioni utilizzate ai fini dell’assegnazione di un rating siano affidabili. A tal fine un’agenzia di rating del credito può prevedere tra l’altro di affidarsi a bilanci oggetto di revisione indipendente e all'informativa al pubblico; di ricorrere a verifiche da parte di prestatori di servizi di buona reputazione; di procedere direttamente a controlli di campioni aleatori delle informazioni ricevute; o di prevedere disposizioni contrattuali che stabiliscono chiaramente la responsabilità dell’entità valutata o di terzi ad essa collegati qualora le informazioni fornite a titolo del contratto fossero notoriamente sostanzialmente false o fuorvianti o qualora l’entità valutata o terzi ad essa collegati si astenessero da una ragionevole diligenza dovuta per quanto riguarda l’accuratezza delle informazioni come specificato in base ai termini del contratto.

(15) Per garantire la qualità della procedura di rating, occorre che un’agenzia di rating del credito adotti misure ragionevoli per garantire che le informazioni utilizzate ai fini dell’assegnazione di un rating siano affidabili. L'agenzia di rating del credito non ha la funzione di controllare i dati e la due diligence di emittenti e terze parti coinvolte, ma deve disporre di procedure appropriate e trasparenti per valutare la qualità dei dati e accertarsi che le fonti utilizzate siano meritevoli della fiducia in esse riposta, ad esempio per reputazione o indipendenza professionale. A tal fine un’agenzia di rating del credito può prevedere tra l’altro di affidarsi a bilanci oggetto di revisione indipendente e all'informativa al pubblico; di ricorrere a verifiche da parte di prestatori di servizi di buona reputazione; di procedere direttamente a controlli di campioni aleatori delle informazioni ricevute.

Motivazione

Occorre evitare confusione circa il ruolo delle agenzie di rating in relazione alla due diligence di altri soggetti su cui le agenzie fanno affidamento, fattore che risulta importante per l’adozione di misure adeguate di valutazione e affinché esse siano comprese in modo trasparente. L’obiettivo finale sembra essere la responsabilità piuttosto che la responsabilità.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) È necessario che le metodologie, i modelli e le ipotesi fondamentali di rating utilizzati dall’agenzia di rating del credito per l’elaborazione dei rating siano rivisti periodicamente per garantire che riflettano adeguatamente le condizioni variabili dei mercati delle attività sottostanti. Al fine di garantire la trasparenza, occorre che la comunicazione di qualsiasi modifica sostanziale alle metodologie e pratiche, alle procedure e ai processi utilizzati dall’agenzia di rating del credito avvenga prima della sua applicazione, salvo qualora condizioni di mercato estreme richiedano la modifica immediata del rating.

(16) È necessario che le agenzie di rating creditizio stabiliscano opportune procedure di revisione periodica delle metodologie, dei modelli e delle ipotesi di base da esse utilizzate per l'elaborazione dei rating al fine di riflettere adeguatamente le condizioni variabili dei mercati delle attività sottostanti. Al fine di garantire la trasparenza, occorre che la comunicazione di qualsiasi modifica sostanziale alle metodologie e pratiche, alle procedure e ai processi utilizzati dall’agenzia di rating del credito avvenga prima della sua applicazione, salvo qualora condizioni di mercato estreme richiedano la modifica immediata del rating.

Motivazione

La formulazione chiarisce che è compito delle agenzie di rating del credito rivedere i metodi e i modelli utilizzati.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Per rafforzare la trasparenza e migliorare l'informazione e la tutela degli investitori il CESR deve esaminare la passata performance delle agenzie di rating creditizio in base a dati statistici e pubblicare i risultati della sua analisi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) In determinate circostanze gli strumenti finanziari strutturati possono avere effetti diversi dagli strumenti di debito societario tradizionali. Potrebbe essere fuorviante per gli investitori applicare le stesse categorie di rating ad entrambi i tipi di strumenti senza ulteriori spiegazioni. È necessario che le agenzie di rating del credito svolgano un ruolo importante ai fini dell’accrescimento della conoscenza da parte degli utenti dei rating delle specificità dei prodotti finanziari strutturati rispetto a quelli tradizionali. Occorre pertanto che le agenzie di rating del credito utilizzino diverse categorie di rating quando valutano strumenti finanziari strutturati o forniscano informazioni aggiuntive sulle diverse caratteristiche di rischio di tali prodotti.

(18) In determinate circostanze gli strumenti finanziari strutturati possono avere effetti diversi dagli strumenti di debito societario tradizionali. Potrebbe essere fuorviante per gli investitori applicare le stesse categorie di rating ad entrambi i tipi di strumenti senza ulteriori spiegazioni. È necessario che le agenzie di rating del credito svolgano un ruolo importante ai fini dell’accrescimento della conoscenza da parte degli utenti dei rating delle specificità dei prodotti finanziari strutturati rispetto a quelli tradizionali. Occorre pertanto che le agenzie di rating del credito utilizzino diverse categorie di rating quando valutano strumenti finanziari strutturati, ad esempio aggiungendo apposite menzioni, e forniscano informazioni aggiuntive sulle diverse caratteristiche di rischio di tali prodotti. Esse devono inoltre indicare nel rating se hanno analizzato il prodotto per la prima volta e se si tratta di un prodotto di nuova creazione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Occorre che le agenzie di rating del credito adottino provvedimenti per evitare situazioni in cui gli emittenti richiedano simultaneamente ad un certo numero di agenzie di rating del credito un rating preliminare dello strumento finanziario strutturato in questione in modo da individuare quella che offre il rating migliore per lo strumento proposto. Occorre altresì che gli emittenti evitino di ricorrere a tali pratiche.

(19) In sede di emissione di un rating, le agenzie di rating del credito devono indicare nella loro relazione conclusiva se gli emittenti abbiano richiesto simultaneamente ad un certo numero di agenzie di rating del credito un rating preliminare dello strumento finanziario strutturato in questione in modo da individuare quella che offre il rating migliore per lo strumento proposto. Occorre che gli emittenti evitino di ricorrere a tali pratiche.

Motivazione

Gli emittenti di prodotti strutturati devono avere la possibilità di ricevere offerte alternative. Tuttavia per contrastare l’impressione che tramite molteplici domande la qualità di una valutazione effettuata da un’agenzia di rating non sia garantita a sufficienza, dal momento che la scelta ricade sull’agenzia che si prevede stabilisca la valutazione migliore del prodotto finanziario, nella relazione conclusiva concernente il prodotto si dovrebbero indicare i nomi dei concorrenti su cui si è imposta l’agenzia di rating al momento dell’assegnazione dell’incarico.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Occorre che un’agenzia di rating del credito registrata dall’autorità competente dello Stato membro interessato sia autorizzata ad emettere rating in tutta la Comunità. È pertanto necessario prevedere un'unica registrazione per ciascuna agenzia di rating del credito che sia valida in tutta la Comunità.

(22) Occorre che un’agenzia di rating del credito registrata dal CESR sia autorizzata ad emettere rating in tutta la Comunità. È pertanto necessario prevedere un'unica registrazione per ciascuna agenzia di rating del credito che sia valida in tutta la Comunità.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Alcune agenzie di rating del credito sono composte da diverse entità giuridiche che costituiscono congiuntamente un gruppo di agenzie di rating del credito. Al momento della registrazione di ciascuna delle agenzie di rating del credito appartenenti a tale gruppo, è indispensabile che le autorità competenti degli Stati membri interessati coordinino la valutazione delle domande presentate dalle agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo.

soppresso

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Occorre stabilire un unico punto di presentazione delle domande di registrazione. Il CESR dovrebbe ricevere le domande di registrazione ed informare effettivamente le autorità competenti in tutti gli Stati membri. Ciononostante l’esame delle domande di registrazione dovrebbe essere effettuato a livello nazionale dall’autorità competente dello Stato membro interessato. Per occuparsi in modo efficace delle agenzie di rating del credito, è opportuno che le autorità competenti all’interno del CESR istituiscano una rete operativa sostenuta da un’infrastruttura informatica efficiente e costituiscano un sottocomitato specializzato nel settore dei rating di ciascuna delle classi di attività valutate dalle agenzie di rating del credito.

(24) Occorre stabilire un unico punto di presentazione delle domande di registrazione. Il CESR deve ricevere e trattare le domande di registrazione ed informare effettivamente le autorità competenti in tutti gli Stati membri. Il CESR deve inoltre garantire condizioni normative uniformi in tutta l'Unione europea, per evitare l'arbitraggio regolamentare.

 

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) È necessario procedere a nuove ampie riforme del quadro normativo e di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea. In particolare la Commissione ha annunciato, nella propria Comunicazione del 29 ottobre 2008 intitolata "Dalla crisi finanziaria alla ripresa – Un quadro d'azione europeo", la costituzione di un gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière. Il gruppo aveva il compito di valutare le modalità di attuazione di ulteriori riforme anche a livello di organizzazione degli istituti finanziari europei per garantire la solidità prudenziale, il funzionamento ordinato dei mercati e una cooperazione europea rafforzata in materia di controllo della stabilità finanziaria, eventualmente prevedendo un organo di vigilanza integrato per tutti i settori finanziari. Il gruppo aveva anche il compito di riferire sui meccanismi di allerta rapida e di gestione delle crisi, compresa la gestione dei rischi transfrontalieri e intersettoriali e la cooperazione tra l’Unione europea e altre importanti entità giurisdizionali per contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria a livello mondiale. Sulla base del lavoro svolto dal gruppo la Commissione deve, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 1° luglio 2010, trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alle altre istituzioni interessate le risultanze di tali attività presentando le proposte legislative eventualmente necessarie per colmare le lacune riscontrate nell'ambito degli accordi di cooperazione in materia di vigilanza.

Motivazione

È opportuno che le conclusioni del gruppo Larosière relative alle disposizioni in materia di sorveglianza contenute nel presente regolamento trovino riscontro in una revisione del regolamento stesso che sia coerente con altre normative sul settore finanziario.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) È necessario che la vigilanza di un’agenzia di rating del credito sia esercitata dall’autorità competente dello Stato membro di origine e, in caso di gruppi di agenzie di rating del credito, in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati e nel quadro del coordinamento assicurato dal CESR.

(26) E' necessario che la vigilanza delle agenzie di rating del credito sia esercitata dal CESR in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Per mantenere un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori e consentire un controllo continuo dei rating utilizzati dagli istituti finanziari nella Comunità, le agenzie di rating del credito la cui sede è ubicata al di fuori della Comunità dovrebbero essere tenute a costituire una controllata nella Comunità per rendere possibile una vigilanza efficace delle loro attività nella Comunità.

(27) Per mantenere un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori e consentire una vigilanza continua dei rating utilizzati dagli istituti finanziari nella Comunità, le agenzie di rating del credito la cui sede è ubicata al di fuori della Comunità dovrebbero essere tenute a costituire una controllata nella Comunità per rendere possibile una vigilanza efficace delle loro attività nella Comunità e un utilizzo efficace del sistema di omologazione e di equivalenza. Dovrebbe altresì essere incoraggiato l’emergere di nuovi attori sul mercato delle agenzie di rating.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) È opportuno creare un meccanismo per garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione i mezzi necessari per garantire che i rating utilizzati all’interno della Comunità siano emessi conformemente al presente regolamento. Giacché occorre preservare l'indipendenza di analisi di un'agenzia di rating del credito nel processo di emissione dei suoi rating, le autorità competenti non dovrebbero interferire in relazione alla sostanza dei rating e alle metodologie con le quali un'agenzia di rating del credito determina i rating.

(28) È opportuno creare un meccanismo per garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione i mezzi necessari per garantire che i rating utilizzati all’interno della Comunità siano emessi conformemente al presente regolamento. Giacché occorre preservare l'indipendenza di analisi di un'agenzia di rating del credito nel processo di emissione dei suoi rating, le autorità competenti né gli Stati membri dovrebbero interferire in relazione alla sostanza dei rating e alle metodologie con le quali un'agenzia di rating del credito determina i rating. Qualora un’agenzia di rating del credito sia sottoposta a pressioni, essa deve informare la Commissione e il CESR. I rating devono essere ben motivati e sostanziati, evitare soluzioni compromissorie ed essere comparabili con i rating emessi a livello internazionale.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Qualora l’autorità competente dello Stato membro di origine non adotti le misure necessarie per eliminare le irregolarità commesse da un’agenzia di rating del credito, le autorità competenti degli altri Stati membri dovrebbero essere in grado di intervenire e di adottare misure appropriate.

soppresso

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) È opportuno che il CESR garantisca un’applicazione coerente del presente regolamento. Esso dovrebbe rafforzare ed agevolare la cooperazione delle autorità competenti nelle attività di vigilanza ed assumere un ruolo di coordinamento nella prassi di vigilanza quotidiana. Il CESR dovrebbe pertanto istituire un meccanismo di mediazione per agevolare un approccio coerente da parte delle autorità competenti.

(32) È opportuno che il CESR garantisca un’applicazione coerente del presente regolamento. Esso dovrebbe rafforzare ed agevolare la cooperazione delle autorità competenti nelle attività di vigilanza ed assumere un ruolo di coordinamento nella prassi di vigilanza quotidiana. Il CESR dovrebbe pertanto istituire un meccanismo di mediazione e revisione paritetica (peer review) per agevolare un approccio coerente da parte delle autorità competenti.

Motivazione

Il meccanismo di peer review proposto potrebbe essere ispirato a quello esistente tra gli uffici statistici nazionali ed Eurostat.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(33) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ma anche coerenti con l’esigenza di garantire un andamento regolare del mercato. La Commissione, tenendo conto del parere del CESR, deve stabilire orientamenti relativi a tali sanzioni.

Motivazione

Essendo responsabile della registrazione e della vigilanza il CESR deve svolgere un ruolo più importante, anche se comunque consultivo, nell’individuare infrazioni e fissare sanzioni.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis) Le future norme in tema di responsabilità delle agenzie di rating creditizio devono essere paragonabili a quelle cui sono soggetti i revisori contabili. la Commissione deve presentare le opportune proposte legislative in materia.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Il quadro giuridico più rigoroso e chiaro entro il quale le agenzie di rating del credito opereranno dovrebbe altresì agevolare l'esperimento di azioni civili nei confronti di agenzie in casi appropriati, conformemente ai regimi di responsabilità applicabili vigenti negli Stati membri.

(35) La violazione delle disposizioni del presente regolamento non deve di per sé dar luogo a un'istanza di risarcimento danni da parte di terzi. Qualora l'utente del rating soffra un danno economico in conseguenza di una violazione del presente regolamento, un'azione per risarcimento danni deve essere possibile solo in base alle disposizioni nazionali di legge in materia di responsabilità civile.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Nell'assolvimento dei loro compiti le agenzie di rating devono collaborare con le istituzioni pubbliche dell'Unione europea e i loro alti dirigenti devono poter essere chiamati rispondere del loro operato dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

Emendamento             34

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I e II del presente regolamento che stabiliscono i criteri specifici per valutare se un’agenzia di rating del credito abbia adempito ai propri obblighi in termini di organizzazione interna, disposizioni operative, normativa relativa ai dipendenti, presentazione dei rating e comunicazione. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(37) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere, avuto riguardo agli sviluppi internazionali, di adottare criteri di valutazione dell'equivalenza normativa relativamente all'utilizzo di rating emessi da agenzie con sede in Paesi terzi, di adottare misure per la definizione dei servizi ausiliari, di adottare orientamenti in fatto di sanzioni e di modificare gli allegati I e II del presente regolamento che stabiliscono i criteri specifici per valutare se un’agenzia di rating del credito abbia adempito ai propri obblighi in termini di organizzazione interna, disposizioni operative, normativa relativa ai dipendenti, presentazione dei rating e comunicazione. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) La Commissione deve valutare l'affidabilità ufficiale dei rating e l'adeguatezza del compenso corrisposto dall'entità valutata all'agenzia di rating. Alla luce di tale analisi, la Commissione deve presentare le opportune proposte legislative.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento introduce un’impostazione comune per garantire la qualità elevata dei rating utilizzati nella Comunità, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno e garantendo nel contempo un grado elevato di protezione dei consumatori e degli investitori. Esso stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating e fissa disposizioni in merito all'organizzazione e all'esercizio delle attività delle agenzie di rating del credito per garantire in pratica la loro indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.

Il presente regolamento introduce misure atte a garantire l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, il buongoverno e la cooperazione istituzionale per le attività di rating creditizio, onde assicurare l'alta qualità dei rating che sono utilizzati nella Comunità o che hanno un impatto su quest'ultima, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno e garantendo nel contempo un grado elevato di protezione dei consumatori e degli investitori. Esso stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating e fissa disposizioni in merito all'organizzazione e all'esercizio delle attività delle agenzie di rating del credito per garantire in pratica la loro indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai rating che sono destinati ad essere utilizzati a fini regolamentari o di altro tipo dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 2006/48/CE, dalle imprese di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalle imprese di assicurazione non vita ai sensi della direttiva 73/239/CEE, dalle imprese di assicurazione vita ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalle imprese di riassicurazione ai sensi della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della direttiva [2009/XX/CE] o dagli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che sono comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento.

1. Il presente regolamento si applica ai rating che sono destinati ad essere utilizzati a fini regolamentari dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 2006/48/CE, dagli emittenti o offerenti in relazione all'offerta pubblica o all'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari1 e del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari2, dalle imprese di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalle imprese di assicurazione non vita ai sensi della direttiva 73/239/CEE, dalle imprese di assicurazione vita ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalle imprese di riassicurazione ai sensi della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della direttiva [2009/XX/CE] o dagli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che sono comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento.

 

1 GU L 345, del 31.12.2003, pag. 64.

2 GU L 149, del 30.04.2004, pag. 1.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica ai rating privati. Non si applica neppure ai rating emessi da organismi pubblici i cui rating non sono comunicati al pubblico e non sono pagati dall’entità valutata.

2. Il presente regolamento non si applica:

 

a) ai rating privati forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione per abbonamento;

 

b) ai rating prodotti dalle agenzie per il credito all'esportazione descritte nell'allegato VI, parte 1 della direttiva 2006/48/CE; o

 

c) ai rating emessi da organismi pubblici i cui rating non sono comunicati al pubblico e non sono pagati dall’entità valutata.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) “Stato membro di origine”, uno Stato membro in cui l’agenzia di rating del credito ha sede legale;

soppressa

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) "capo analista", la persona avente la responsabilità primaria di comunicare con l'emittente relativamente ad un rating particolare o in generale in merito ai rating degli strumenti emessi da detto emittente e di formulare, laddove opportuno, le raccomandazioni del caso al comitato di rating;

Motivazione

La definizione di "capo analista" è necessaria alla luce del ruolo estremamente importante svolto da tale persona nelle agenzie di rating del credito e ai fini del meccanismo di rotazione di cui all'articolo 6.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) "a fini regolamentari", riferito all'utilizzo dei rating del credito, allo scopo specifico di conformarsi alle disposizioni di diritto comunitari quali recepite dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) “gruppo di agenzie di rating del credito”, un gruppo di imprese composto da un’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, nonché da imprese tra le quali esiste una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e la cui occupazione regolare e principale è l’emissione di rating.

k) “gruppo di agenzie di rating del credito”, un gruppo di imprese con sede nella Comunità composto da un’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, nonché da imprese tra le quali esiste una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e la cui occupazione regolare e principale è l’emissione di rating.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis) "rating creditizio privati", rating che non sono resi pubblici in quanto emessi su incarico di un operatore economico per un uso privato precedentemente definito.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione non vita e vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui all’articolo 2 possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità e registrate conformemente al presente regolamento.

Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione non vita e vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gli enti pensionistici aziendali o professionali e gli emittenti e offerenti di cui all'articolo 2 possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi o omologati da agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità e registrate conformemente al presente regolamento.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le imprese di investimento e gli enti creditizi di cui all’articolo 1 della direttiva 2004/39/CE non possono eseguire ordini per conto dei loro clienti su strumenti finanziari valutati, se il rating non è stato emesso da un’agenzia di rating del credito registrata conformemente al presente regolamento.

2. I rating di entità o prodotti di paesi terzi elaborati o emessi da agenzie di rating stabilite in un paese terzo, elaborati o emessi da agenzie di rating creditizio stabilite ed autorizzate o registrate in paesi terzi possano essere utilizzati nella Comunità quando:

 

a) i rating in questione sono omologati da un'agenzia di rating creditizio stabilita nella Comunità e registrata a norma del presente regolamento, e

 

b) le attività di rating creditizio nel paese terzo che danno luogo all'emissione di rating da omologare sono soggette a un quadro regolamentare e di vigilanza considerato equivalente a quello configurato dal presente regolamento.

La Commissione definisce e pubblica un elenco di normative di paesi terzi considerate equivalenti al presente regolamento. L'elenco viene aggiornato costantemente.

 

3. Un rating del credito omologato ai sensi del paragrafo 2 viene considerato equivalente a un rating emesso da un'agenzia di rating stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento. Le agenzie di rating registrate nella Comunità inseriscono una dichiarazione in tal senso all'interno della loro dichiarazione di rating.

 

4. Le agenzie di rating stabilite nella Comunità e registrate conformemente al presente regolamento non ricorrono all'omologazione allo scopo di eludere le disposizioni del presente regolamento.

 

Le agenzie di rating del credito che hanno omologato rating elaborati o emessi da agenzie di rating creditizio di paesi terzi rimangono pienamente responsabili di detti rating e dell'osservanza delle condizioni di omologazione.

 

5. Una volta istituito un quadro regolamentare e di vigilanza internazionale per le agenzie di rating creditizio e le loro attività, il Parlamento europeo e il Consiglio procedono alla revisione del presente regolamento.

 

6. La Commissione, assistita dal CESR, introduce provvedimenti transitori per i rating creditizi già in uso nella Comunità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

 

7. Fatte salve le regole di concorrenza, gli Stati membri dispongono l'obbligo per gli emittenti di servirsi, per una determinata quota dei rating che li riguardano, di agenzie che hanno la loro sede centrale nella Comunità.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un’agenzia di rating del credito garantisce che l’emissione di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di interesse, esistente o potenziale, o relazione d’affari riguardante l’agenzia che emette il rating, i suoi manager, i suoi dipendenti o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo.

1. Un’agenzia di rating del credito adotta tutte le misure necessarie per garantire che l’emissione di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di interesse, esistente o potenziale, o relazione d’affari riguardante l’agenzia che emette il rating, i suoi manager, i suoi analisti di rating, i suoi dipendenti, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo.

Motivazione

Il testo del regolamento dovrebbe fornire criteri specifici per l'esenzione delle agenzie di rating del credito con un numero ridotto di dipendenti dall'obbligo di rispettare determinati requisiti previsti dal regolamento proposto sulla base di determinati criteri.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) Le agenzie di rating creditizio divulgano gli accordi in materia di compensi stipulati con le entità valutate.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le agenzie di rating creditizio nominano un Compliance officer incaricato di vigilare sull'osservanza del presente regolamento da parte dell'agenzia e del suo staff.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Le agenzie di rating creditizio separano, sul piano giuridico e operativo, le proprie attività di rating dai servizi ausiliari.

 

La Commissione definisce i servizi ausiliari in questione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per garantire l’osservanza del paragrafo 1, l’agenzia di rating del credito adempie agli obblighi di cui all’allegato I, sezioni A e B.

2. Per garantire l’osservanza dei paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater l’agenzia di rating del credito adempie agli obblighi di cui all’allegato I, sezioni A e B.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il CESR può, su richiesta dell'agenzia di rating creditizio, esonerare un'agenzia di rating dagli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 o al punto 2 della sezione A dell'allegato I, laddove l'agenzia possa dimostrare che detti obblighi non sono proporzionati alle caratteristiche, alla scala e alla complessità dell'attività svolta nonché alle caratteristiche e alle tipologie dei rating emessi e che l'agenzia stessa:

 

a) impiega meno di 25 analisti;

 

b) ha adottato misure e procedure, in particolare un sistema di controllo interno, disposizioni in materia di reporting e un meccanismo di rotazione degli analisti e delle persone incaricate dell'approvazione del rating, che garantiscono l'effettiva rispondenza alle finalità regolamentari stabilite con il presente regolamento, e

 

c) non ha determinato le proprie dimensioni con l'intento di aggirare gli obblighi imposti dal presente regolamento alle agenzie o gruppi di agenzie di rating.

 

Per i gruppi di agenzie di rating, il CESR assicura che almeno una delle agenzie di rating del gruppo non sia esonerata dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 o al punto 6 della sezione A dell'allegato I.

 

L'agenzia di rating membro di un gruppo di agenzie di rating, è considerata conforme alla sezione A dell'allegato I se il gruppo nel suo complesso soddisfa le condizioni prescritte. In questi casi, i riferimenti dell'allegato I al consiglio di amministrazione o di sorveglianza e all'alta dirigenza di un'agenzia di rating del credito vanno considerati come riferimenti al consiglio di amministrazione o di sorveglianza e all'alta dirigenza dell'impresa madre.

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Dipendenti

Analisti ed altri dipendenti

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un’agenzia di rating del credito garantisce che i dipendenti che partecipano direttamente al processo di rating dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.

1. Un’agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti e gli altri dipendenti che partecipano direttamente al processo di rating dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un’agenzia di rating del credito garantisce che i dipendenti che partecipano direttamente al processo di rating non siano autorizzati ad avviare o partecipare a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.

2. Un’agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti e gli altri dipendenti che partecipano direttamente al processo di rating non siano autorizzati ad avviare o partecipare a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un’agenzia di rating del credito garantisce che i dipendenti che partecipano direttamente al processo di rating soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione C.

3. Un’agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti e gli altri dipendenti che partecipano direttamente al processo di rating soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione C.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Un’agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti e le persone che approvano i rating partecipino alla prestazione di servizi di rating alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo non superiore a quattro anni. A tal fine essa stabilisce un meccanismo di rotazione riguardo a tali analisti e persone.

4. Un'agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti a contatto diretto con gli emittenti partecipino alla prestazione di servizi di rating alla stessa entità valutata, a terzi collegati o ad altre entità di proprietà comune per un periodo non superiore a cinque anni. A tal fine essa stabilisce un meccanismo di rotazione riguardo a tali analisti.

Il periodo dopo il quale gli analisti e le persone che approvano i rating possono nuovamente partecipare alla prestazione di servizi di rating all’entità valutata o a terzi collegati di cui al primo comma non può essere inferiore a due anni.

Il periodo dopo il quale detti analisti possono, per la prestazione di servizi di rating, ristabilire contatti diretti con l'entità valutata o i terzi collegati di cui al primo comma non è inferiore a due anni.

 

La rotazione degli analisti deve essere applicata a turno nei confronti dei singoli analisti piuttosto che di un team completo.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La retribuzione e la valutazione del rendimento degli analisti e delle persone che approvano i rating non dipendono dall’entità del fatturato che l’agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati ai quali l’analista o le persone che approvano i rating prestano servizi.

6. La retribuzione e la valutazione di rendimento degli analisti capo che elaborano i rating non dipendono dall'entità del fatturato che l'agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati ai quali gli analisti capo che elaborano i rating prestano servizi.

Motivazione

Il capo analista è il referente principale per l'entità valutata. Non è necessario e risulterebbe inutilmente controproducente ruotare tutti i membri del suo staff di supporto allo stesso modo.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un’agenzia di rating del credito comunica al pubblico le metodologie, i modelli e le ipotesi di base utilizzati nel processo di rating.

1. Un'agenzia di rating del credito comunica al pubblico le metodologie, i modelli e le ipotesi di base utilizzati nelle sue attività di rating del credito come definite alla Sezione E dell'Allegato I.

Motivazione

È inopportuno divulgare le esatte metodologie, i modelli e le ipotesi di base utilizzati. Vanno invece comunicati i principi generali seguiti per aiutare gli investitori a comprendere il rating.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis) Le agenzie di rating del credito rendono disponibili gratuitamente e in ogni momento su una pagina dedicata dei loro siti web, informazioni sui prodotti finanziari strutturati che illustrino ipotesi di base (assumptions), parametri, limiti ed incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzate, e forniscano le simulazioni di scenari di stress operate dall'agenzia al momento di stabilire i rating. Tali informazioni sono chiare e facilmente comprensibili.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un'agenzia di rating del credito garantisce che i rating che essa emette e comunica siano basati sull'analisi di tutte le informazioni di cui essa dispone che siano rilevanti per le sue metodologie di rating. Essa adotta tutte le misure necessarie affinché le informazioni che essa usa ai fini dell’assegnazione di un rating siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili.

2. Le agenzie di rating del credito adottano ed applicano effettivamente procedure scritte per garantire che i rating da esse prodotti e diffusi si basino su un'analisi accurata di tutte le informazioni loro note che siano pertinenti per le analisi condotte in base alle proprie metodologie di rating. Esse adottano tutte le opportune misure affinché le informazioni da esse utilizzate ai fini dell'assegnazione di un rating siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili.

Motivazione

Il testo originale rischia di indurre le autorità di regolamentazione a contestare le singole metodologie, con conseguenti interferenze nell'autonomia di analisi delle agenzie di rating del credito. La disposizione deve invece prescrivere che le agenzie di rating mantengano proprie procedure di revisione delle metodologie adottate, in modo che le autorità di regolamentazione possano successivamente accertare il rispetto delle stesse. Il riferimento a "tutte le informazioni di cui essa [l'agenzia di rating] dispone" è inopportuno perché significherebbe rendere di pubblico dominio ogni informazione, anche la più astrusa.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le agenzie di rating del credito adottano adeguate misure per valutare la credibilità, affidabilità ed accuratezza dei dati e delle informazioni loro fornite dagli emittenti o da terzi collegati (ad es. cedenti, sottoscrittori o avvocati, nel caso di prodotti finanziari strutturati). Le agenzie di rating creditizio indicano in che misura hanno verificato le informazioni loro fornite.

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le agenzie di rating creditizio adottano procedure e meccanismi per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute dagli emittenti.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Un’agenzia di rating del credito registra tutti i casi in cui nel suo processo di rating abbassa rating esistenti, preparati da un’altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, e motiva tale ribasso.

Un'agenzia di rating del credito registra e rende di pubblico dominio tutti i casi in cui nel suo processo di rating si discosta da rating esistenti, preparati da un'altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, e motiva la sua diversa analisi.

Motivazione

La valutazione può essere peggiore o migliore. In entrambi i casi occorre che l'agenzia motivi la sua analisi.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Un’agenzia di rating del credito sorveglia i propri rating e li rivede se necessario. Un'agenzia di rating del credito adotta disposizioni interne per sorvegliare l'impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating.

4. Un'agenzia di rating del credito sorveglia i propri rating e li rivede costantemente insieme alle metodologie utilizzate, in particolare quando intervengano modifiche significative che potrebbero incidere sul rating di uno strumento. Un'agenzia di rating del credito adotta disposizioni interne per sorvegliare l'impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating. Essa emette inoltre un avviso in caso di condizioni di mercato avverse ed assolutamente critiche.

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. L'agenzia comunitaria di rating creditizio che emette o omologa un rating emesso da un'agenzia di rating di un paese terzo diviene responsabile dell''accuratezza di tutti i dati informativi utilizzati e della metodologia seguita.

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Su richiesta dell'autorità competente, l'agenzia di rating del credito, spiega a posteriori le metodologie, i modelli e le principali assumptions utilizzate. Tali spiegazioni non inficiano il contenuto del rating né l'indipendenza dell'agenzia che lo ha emesso.

Motivazione

L'agenzia di rating del credito deve poter spiegare a posteriori alle autorità competenti le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di base utilizzate. Tale principio costringe l'agenzia di rating a comprendere pienamente le metodologie, i modelli e le ipotesi di base seguite. Le autorità competenti devono comunque rispettare pienamente l'autonomia delle agenzie e degli stessi rating.

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater. Si considera che un'agenzia stabilita nella Comunità e registrata a norma del presente regolamento abbia emesso un rating creditizio quando questo è pubblicato sul sito web dell'agenzia di rating o con altri mezzi o ancora quando sia stato distribuito per abbonamento e presentato e diffuso a norma dell'articolo 8 con la chiara indicazione che il rating è stato approvato.

Motivazione

È necessario consentire l'utilizzo dei rating emessi nei paesi terzi all'interno dell'UE purché siano rispettate due serie di criteri: 1) valutazione del rispetto da parte delle agenzie di rating del credito dei paesi terzi degli elevati livelli di integrità richiesti per la loro attività e controllo regolare su tale rispetto da parte delle agenzie di rating del credito comunitarie, 2) stipula di accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi, valutazione dei prerequisiti di conformità del processo di omologazione in sede di registrazione e controllo regolare.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un'agenzia di rating del credito comunica qualsiasi rating e qualsiasi decisione di abbandono di un rating su base non selettiva e in modo tempestivo.

 

1. Un'agenzia di rating del credito comunica qualsiasi rating e qualsiasi decisione di abbandono di un rating su base non selettiva e in modo tempestivo, esponendo i motivi di tale informativa.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma non si applica a rating distribuiti previo abbonamento.

Il primo comma si applica anche a rating distribuiti previo abbonamento.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis) Le agenzie di rating del credito informano regolarmente in merito a tutti i prodotti finanziari strutturati loro sottoposti per un'analisi iniziale o per un rating preliminare. Tale informativa va data indipendentemente dal fatto che gli emittenti stipulino con l'agenzia di rating un contratto per il rating definitivo.

Motivazione

Si tratta di permettere agli investitori di sapere se gli emittenti hanno richiesto, ma successivamente deciso di non utilizzare, il rating di una data agenzia. Consiglio può contribuire ad evitare il fenomeno del "rating picking".

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. L'agenzia di rating informa l'entità soggetta a valutazione con 12 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione dei risultati del rating e dei principali motivi che lo giustificano, in modo che l'entità in questione abbia l'opportunità di richiamare l'attenzione su eventuali errori materiali.

Motivazione

La notifica preventiva all'entità valutata è stata già inclusa nel codice IOSCO (norma 3.7). In tal modo è possibile segnalare rapidamente informazioni o interpretazioni errate prima che il rating sia immesso sul mercato.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I rating sono presentati conformemente ai requisiti di cui all’allegato I, sezione D.

2. I rating riflettono criteri omogenei entro il mercato interno, evitano l'arbitraggio regolamentare e sono comparabili con quelli emessi a livello internazionali dalle entità collegate; Essi sono presentati conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, sezione D.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) differenzia chiaramente le categorie di rating che possono essere attribuite a strumenti finanziari strutturati dalle categorie di rating che possono essere utilizzate per valutare altri tipi di entità o strumenti finanziari;

a) differenzia chiaramente le categorie di rating che possono essere attribuite a strumenti finanziari strutturati dalle categorie di rating che possono essere utilizzate per valutare altri tipi di entità o strumenti finanziari, tenendo presente che per i prodotti strutturati e complessi occorre far uso di categorie di rating distinte.

 

Motivazione

Per accrescere la trasparenza e tutelare maggiormente gli investitori.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando un'agenzia di rating del credito emette un rating non sollecitato dichiara nel rating che né l'entità valutata terzi collegati hanno partecipato al processo di rating e che l'agenzia di rating del credito non ha avuto accesso ai conti e ad altri documenti interni pertinenti dell'entità valutata o di terzi collegati.

 

5. Quando un’agenzia di rating del credito emette un rating non sollecitato indica nel rating, dando opportuno rilievo a tale informazione, se l’entità valutata o terzi collegati abbiano partecipato o meno al processo di rating e se l’agenzia di rating del credito abbia avuto accesso ai conti e ad altri documenti interni pertinenti dell’entità valutata o di terzi collegati. L'entità valutata o i terzi collegati possono esigere che il rating menzioni esplicitamente l'esistenza di riserve e che queste siano comunicate insieme alle informazioni divulgate dall'agenzia di rating.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Le agenzie di rating documentano tutti gli adempimenti, le informazioni e gli elementi che hanno portato al rating e li comunicano al pubblico.

Motivazione

Per accrescere la trasparenza e tutelare maggiormente gli investitori.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 8 bis

 

Trasparenza delle informazioni

 

Gli emittenti che forniscono a un'agenzia di rating creditizio registrata informazioni finalizzate all'emissione di un rating, danno su richiesta le stesse informazioni a servizi fiduciari di analisi, i quali si impegnano a rispettare la riservatezza nell'uso di tali informazioni. Gli addetti a tali servizi si impegnano altresì a non negoziare titoli degli emittenti in questione.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe imporre agli emittenti di rendere disponibili le informazioni fornite alle agenzie di rating del credito per la formulazione del relativo giudizio anche ad altri. La disponibilità delle informazioni consentirebbe al mercato di sviluppare rating autenticamente indipendenti non pagati dagli emittenti. Introdurre una regolamentazione che incrementi la disponibilità delle informazioni costituisce probabilmente la migliore soluzione in vista della creazione di una reale alternativa alle agenzie di rating.

Emendamento            77

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso un registro centrale, creato dal CESR, informazioni sui loro risultati passati e sulle loro attività di rating passate. Tale registro è pubblico.

2. Le agenzie di rating del credito mettono a disposizione in formato ordinario presso un registro centrale, creato dal CESR, informazioni sui loro risultati passati, fra cui la frequenza di transizione dei rating, e sulle loro attività di rating passate. Tale registro è pubblico. Il CESR fornisce indicazioni sul formato e sul grado di accuratezza dei dati da fornire e sul periodo da coprire. Sulla scorta delle informazioni contenute nel registro centrale, il CESR esamina la passata performance dei rating creditizi in base a dati statistici. Il CESR pubblica successivamente statistiche sulle agenzie di rating e i loro risultati, con specifico riguardo anche all'affidabilità dei rating da esse emessi.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un'agenzia di rating del credito mette a disposizione annualmente dell'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'allegato I, sezione E, parte II, punto 2. L'autorità competente dello Stato membro di origine non divulga tali informazioni.

3. Un’agenzia di rating del credito mette annualmente a disposizione del CESR le informazioni di cui all’allegato I, sezione E, parte II, punto 2. Il CESR divulga tali informazioni

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Un'agenzia di rating del credito pubblica annualmente una relazione di trasparenza comprendente le informazioni di cui all'allegato I, sezione E, parte III. L'agenzia di rating del credito pubblica la relazione annuale entro tre mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti disponibile sul suo sito Internet per almeno cinque anni.

Un'agenzia di rating del credito pubblica annualmente una relazione di trasparenza comprendente le informazioni di cui all'allegato I, sezione E, parte III. L'agenzia di rating del credito pubblica la relazione annuale entro tre mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti disponibile sul suo sito Internet per almeno cinque anni. La relazione e il sito di pubblicazione potranno essere a livello di gruppo e senza essere esclusivamente attinenti alla Comunità.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 12 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un’agenzia di rating del credito può fare domanda di registrazione per garantire che i suoi rating possano essere utilizzati a fini regolamentari da enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ed enti pensionistici aziendali o professionali di cui all’articolo 2, purché sia una persona giuridica stabilita nella Comunità.

1. Un'agenzia o un gruppo di agenzie di rating del credito può fare domanda di registrazione per garantire che i suoi rating possano essere utilizzati a fini regolamentari da enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione vita e non vita, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ed enti pensionistici aziendali o professionali di cui all'articolo 2, purché sia una persona giuridica stabilita nella Comunità.

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le agenzie di rating del credito notificano all’autorità competente dello Stato membro di origine qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale.

Le agenzie di rating del credito notificano al CESR qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di succursali o filiali nell'Unione europea.

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L’autorità competente dello Stato membro di origine registra un’agenzia di rating del credito se essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento.

4. Il CESR registra un’agenzia di rating del credito se essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Le autorità competenti non possono imporre obblighi aggiuntivi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.

5. Il CESR non impone obblighi aggiuntivi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di registrazione, il CESR la trasmette all’autorità competente dello Stato membro di origine ed informa le autorità competenti degli altri Stati membri dell'avvenuta trasmissione.

3. Il CESR informa le autorità competenti degli Stati membri del ricevimento della domanda di registrazione entro 10 giorni dal ricevimento.

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di registrazione, l’autorità competente dello Stato membro di origine controlla che essa sia completa.

1. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di registrazione il CESR controlla che essa sia completa.

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di domanda incompleta, l’autorità competente dello Stato membro di origine fissa una scadenza entro la quale l’agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti.

In caso di domanda incompleta, il CESR fissa una scadenza entro la quale l’agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando riceve una domanda di registrazione completa, l’autorità competente dello Stato membro di origine la trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri e al CESR.

2. Quando riceve una domanda di registrazione completa, il CESR la trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri e al CESR

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. In caso di presentazione di una domanda di registrazione da parte di un gruppo di agenzie di rating del credito, le autorità competenti degli Stati membri di origine interessati cooperano strettamente nel processo di registrazione. Esse designano tra loro un facilitatore tenendo conto dei criteri seguenti:

soppresso

a) il luogo in cui il gruppo di agenzie di rating del credito svolge o intende svolgere la maggior parte della sua attività di rating all’interno della Comunità;

 

b) il luogo in cui il gruppo di agenzie di rating del credito realizza o prevedibilmente realizzerà la maggior parte del suo fatturato.

 

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il facilitatore coordina l’esame della domanda presentata dal gruppo delle agenzie di rating del credito e garantisce che le autorità competenti si scambino tra loro le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

soppresso

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando un’agenzia di rating del credito ha presentato una domanda di registrazione, l’autorità competente dello Stato membro di origine la esamina e prepara un parere in ordine alla concessione o al rifiuto della registrazione.

soppresso

Quando un gruppo di agenzie di rating del credito ha presentato una domanda di registrazione, le autorità competenti degli Stati membri di origine interessati la esaminano congiuntamente e si accordano sulla concessione o sul rifiuto della registrazione.

 

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro 40 giorni dal ricevimento della domanda completa e prima della registrazione, l’autorità competente dello Stato membro di origine comunica al CESR un progetto motivato di decisione di concessione o di rifiuto della registrazione. Quando la domanda è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, il facilitatore comunica al CESR il risultato della valutazione congiunta.

1. Entro 40 giorni dal ricevimento della domanda completa e prima della registrazione, il CESR prepara un progetto motivato di decisione o di rifiuto della registrazione. Il CESR trasmette il progetto di decisione di registrazione o di rifiuto della stessa alle autorità competenti degli Stati membri, indicando il termine entro il quale esse devono presentare un parere riguardo al progetto di decisione.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione il CESR esprime il suo parere sulla domanda. Esso può chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine interessato di riesaminare il progetto di decisione di concessione della registrazione se considera che le condizioni necessarie a tal fine di cui al titolo II non sono soddisfatte, o viceversa di riesaminare il progetto di decisione di rifiuto della registrazione se considera che sono soddisfatte le condizioni previste a tal fine dal presente regolamento.

soppresso

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. L’autorità competente dello Stato membro di origine adotta la sua decisione entro 15 giorni dal ricevimento del parere del CESR. Qualora essa si discosti dal parere del CESR, motiva la propria decisione. In assenza di parere del CESR, l’autorità competente dello Stato membro di origine adotta la sua decisione entro 30 giorni dalla comunicazione al CESR del progetto di decisione di concessione della registrazione di cui al paragrafo 1. Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l’autorità competente di ciascuno Stato membro di origine adotta la propria decisione sulla base del risultato della valutazione congiunta di cui all’articolo 14, paragrafo 5.

2. Il CESR adotta la sua decisione entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del parere di cui al paragrafo 1.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le agenzie di rating del credito interessate sono informate della concessione o del rifiuto della registrazione entro 10 giorni dall’adozione della decisione pertinente. In caso di rifiuto della registrazione, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica le ragioni della sua decisione all’agenzia di rating del credito interessata.

Le agenzie di rating del credito interessate sono informate della concessione o del rifiuto della registrazione entro 10 giorni dall’adozione della decisione pertinente. Qualora il CESR rifiuti la registrazione comunica le ragioni della sua decisione all’agenzia di rating del credito interessata dandone contestuale comunicazione alla Commissione e alle competenti autorità degli Stati membri.

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica le registrazioni effettuate alla Commissione europea, al CESR e alle altre autorità competenti.

3. Il CESR notifica le registrazioni effettuate alla Commissione europea e alle autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l'elenco aggiornato delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento entro 30 giorni dalla notifica da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine.

La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l'elenco aggiornato delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento entro 30 giorni dalla notifica da parte del CESR.

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le agenzie di rating del credito pubblicano sulla homepage del proprio sito web il proprio codice di condotta e il proprio numero di registrazione ai sensi del presente regolamento.

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

L’autorità competente dello Stato membro di origine può imporre all’agenzia di rating del credito il pagamento di un diritto di registrazione. Tale diritto è proporzionato al costo delle procedure di tale Stato membro.

Il CESR può imporre all’agenzia di rating del credito il pagamento di un diritto di registrazione. Tale diritto è proporzionato al costo delle relative procedure.

Emendamento  99

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un’agenzia di rating del credito quando l'agenzia:

1. Il CESR revoca la registrazione di un’agenzia di rating del credito quando l'agenzia:

Emendamento  100

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;

soppressa

Motivazione

A fini di semplificazione.

Emendamento  101

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine delle agenzie di rating del credito appartenenti ad un gruppo cooperano strettamente tra loro. Esse operano una valutazione congiunta coordinata dal facilitatore. Si accordano sulla necessità o meno di revocare la registrazione. L’autorità competente di ciascuno Stato membro di origine interessato adotta la propria decisione sulla base di tale accordo.

soppresso

Emendamento  102

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il CESR o un’autorità competente di un altro Stato membro nel quale siano utilizzati i rating emessi dall’agenzia di rating del credito di cui trattasi può chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine di esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Qualora l’autorità competente dello Stato membro di origine decida di non revocare la registrazione, essa motiva la sua decisione.

3. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere al CESR di esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Qualora il CESR decida di non revocare la registrazione, essa motiva la sua decisione.

Emendamento  103

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica alla Commissione europea, al CESR e alle altre autorità competenti qualsiasi revoca di registrazione, che avrà efficacia immediata in tutta la Comunità.

4. Il CESR notifica alla Commissione europea e alle autorità competenti degli Stati membri qualsiasi revoca di registrazione, che avrà efficacia immediata in tutta la Comunità.

Emendamento  104

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro 30 giorni dalla notifica da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine, la Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l'elenco aggiornato delle agenzie di rating del credito la cui registrazione è stata revocata.

Entro 30 giorni dalla notifica da parte del CESR la Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l'elenco aggiornato delle agenzie di rating del credito la cui registrazione è stata revocata .

Emendamento  105

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. In caso di revoca della registrazione le autorità competenti assicurano la transizione dei rating precedentemente emessi dall'agenzia oggetto del provvedimento di revoca, disponendo che i rating in questione si mantengano validi per un periodo di 12 mesi e corredando gli stessi delle riserve del caso.

Motivazione

È importante che la revoca della registrazione non destabilizzi il mercato vanificando o eliminando rating validi precedentemente emessi dall'agenzia in questione.

Emendamento  106

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il CESR presta consulenza alle autorità competenti nei casi previsti dal presente regolamento. Le autorità competenti tengono conto della consulenza prima di adottare qualsiasi decisione finale in applicazione del presente regolamento.

1. Il CESR, in quanto autorità competente per la registrazione delle agenzie di rating creditizio, acquisisce il parere delle autorità competenti degli Stati membri ex articolo 15, paragrafo 1. Il CESR considera tali pareri prima di adottare qualsiasi decisione finale in applicazione del presente regolamento.

Emendamento  107

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis) Il CESR opera in stretta intesa con il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) ) istituito con decisione della Commissione 2004/5/CE del 5 novembre 20031 e con il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) istituito con decisione della Commissione 2004/6/CE del 5 novembre 20032, in consideerazione del ruolo ricoperto dalle agenzie di rating creditizio e dal rating stesso nel quadro dei requisiti di capitale e di solvibilità. La disposizione si applica in particolare a situazioni o raccomandazioni per casi di revoca della registrazione delle agenzie di rating creditizio.

 

1 GU L 3, del 07.01.2004, pag. 28.

2 GU L 3, del 07.01.2004, pag. 30.

Motivazione

Una stretta cooperazione fra i comitati di livello 3 è essenziale.

Emendamento  108

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro [un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento] il CESR emana orientamenti per quanto riguarda:

2. Entro * il CESR emana orientamenti per quanto riguarda

 

* GU: si prega di inserire la data (6 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento).

Motivazione

Il CESR deve emanare orientamenti prima che le agenzia di rating facciano richiesta di registrazione. Cfr. articolo 35.

Emendamento  109

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il processo di registrazione e le disposizioni di coordinamento tra le autorità competenti e con il CESR;

a) il processo di registrazione e le disposizioni di coordinamento tra il CESR e le autorità competenti degli Stati membri.

Emendamento  110

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le pratiche e le attività delle autorità competenti volte a garantire il rispetto della normativa;

b) le pratiche e le attività delle autorità competenti degli Stati membri volte a garantire il rispetto della normativa;

Emendamento  111

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il CESR pubblica entro [un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento] ed ogni anno successivo una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

3. Il CESR pubblica entro …* ed ogni anno successivo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene in particolare una valutazione dell'attuazione dell'Allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento.

 

* GU: si prega di inserire la data (un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento).

Emendamento  112

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il CESR coopera, laddove appropriato, con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito con decisione 2004/5/CE della Commissione e con il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/6/CE della Commissione.

soppresso

Motivazione

Trattato in altra motivazione.

Emendamento  113

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 bis

 

Riforma del CESR

 

Il CESR presenta un piano d'attività (business plan) che espone le modalità operative di un'agenzia europea entro il …*. La Commissione presenta quindi una corrispondente proposta fondata tra l'altro sul principio che il capitale di avviamento della futura agenzia europea è versato, secondo il sistema delle quote parti, dall'UE, dall'industria finanziaria europea e dalle entità valutate. L'agenzia percepisce ulteriori entrate correnti a titolo di commissioni addebitate al cliente o al richiedente per i rating emessi. L'agenzia sostiene autonomamente i propri costi.

 

* GU: si prega di inserire la data (dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento).

Motivazione

È opportuno istituire un'agenzia europea indipendente con congrue risorse di personale e di capitale, dal momento che i compiti transfrontalieri non possono essere svolti in modo soddisfacente da 27 (o più) agenzie nazionali.

Emendamento            114

Proposta di regolamento

Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 18 ter

 

Organizzazione non profit

 

 

Ai fini del presente regolamento viene istituita una nuova organizzazione non profit indipendente per emettere rating creditizi. L'organizzazione dispone di un capitale di avviamento di 200 milioni di EUR è versato, secondo il sistema delle quote parti, dall'UE, dall'industria finanziaria europea e dalle entità valutate. L'organizzazione percepisce ulteriori entrate correnti a titolo di commissioni addebitate al cliente o al richiedente per i rating emessi. L'organizzazione sostiene autonomamente i propri costi.

La Commissione presenta una corrispondente proposta.

Motivazione

E' opportuno istituire un'organizzazione senza fini di lucro con congrue risorse di personale e di capitale, dal momento che i compiti transfrontalieri non possono essere svolti in modo soddisfacente da 27 (o più) agenzie nazionali.

Emendamento  115

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti si dotano del personale necessario per poter applicare il presente regolamento.

2. Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter applicare il presente regolamento.

Motivazione

Per un'adeguata vigilanza gli organi nazionali di controllo devono disporre di sufficiente personale con le competenze necessarie ad analizzare e comprendere il mercato finanziario.

Emendamento  116

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nell’adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri non interferiscono con il contenuto dei rating.

1. Nell’adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù del presente regolamento, le autorità competenti né gli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating o con le metodologie di cui si servono le agenzie per determinare il rating creditizio.

Motivazione

Le agenzie di rating del credito dovrebbero esercitare i propri compiti di rating senza interferenze da parte di organi di sorveglianza o del governo. Lo stesso vale per le metodologie.

Emendamento  117

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) hanno accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e possono riceverne o farne copia;

a) hanno accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e possono riceverne o farne copia nell'esercizio della loro funzione di vigilanza;

Emendamento  118

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) chiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

b) possono richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare una persona per ottenere informazioni, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza;

Emendamento  119

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nell'esercizio dei poteri descritti al presente paragrafo, al segreto professionale e al "legal professional privilege" si applicano le stesse disposizioni legislative nazionali che disciplinano procedure comparabili di vigilanza dei mercati finanziari.

Emendamento  120

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’autorità competente dello Stato membro di origine può adottare le seguenti misure:

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, il CESR può adottare le seguenti misure:

Emendamento  121

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) emanare un divieto temporaneo di emissione di rating, efficace in tutta la Comunità;

b) emanare un divieto temporaneo di emissione di nuovi rating, che abbia effetto in tutta la Comunità;

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento  122

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il CESR invita le agenzie di rating creditizio a rettificare eventuali errori prima di dar corso alle sanzioni di cui alle lettere a, b o c.

Motivazione

Le agenzia di rating devono avere l'opportunità di rettificare gli errori. L'autorità competente ha facoltà di decidere i tempi di intervento.

Emendamento  123

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti non si avvalgono dei poteri previsti al paragrafo 1 e all’articolo 22 prima di aver comunicato un progetto di decisione motivato al CESR. Il CESR esprime il proprio parere sul progetto di decisione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

soppresso

Il primo comma non si applica in casi di urgenza, in particolare qualora sia minacciato il buon funzionamento dei mercati finanziari. In tal caso l’autorità competente interessata informa immediatamente il CESR della decisione adottata.

 

Emendamento  124

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nell'interesse degli investitori e della stabilità del mercato le autorità competenti adottano ogni possibile misura per assicurare la revisione e, se del caso, la riemissione di un rating.

Motivazione

Le agenzia di rating devono avere l'opportunità di rettificare gli errori. L'autorità competente ha facoltà di decidere i tempi di intervento.

Emendamento  125

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Salvo in circostanze eccezionali - in particolare quando sia minacciata la normale operatività dei mercati finanziari - prima di esercitare le prerogative di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 22, il CESR trasmette un progetto di decisione motivata alle autorità competenti degli Stati membri. Queste comunicano al CERS il proprio parere sul progetto di decisione entro 15 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine il CESR adotta la sua decisione tenendo conto dei pareri pervenuti.

Emendamento  126

Proposta di regolamento

Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Intervento delle autorità competenti diverse dall’autorità competente dello Stato membro di origine

Intervento delle autorità competenti degli Stati membri

Emendamento  127

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando l’autorità competente di uno Stato membro ha motivo di ritenere che un’agenzia di rating del credito registrata operante sul suo territorio violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento, essa informa l’autorità competente dello Stato membro di origine.

Quando l’autorità competente di uno Stato membro ha motivo di ritenere che un’agenzia di rating del credito registrata operante sul suo territorio violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento, ne informa il CESR affinché possano essere prese le opportune misure.

Emendamento  128

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se, dopo discussioni tra le autorità competenti interessate, l’autorità competente dello Stato membro di origine rifiuta di intervenire o non è in grado di adottare misure efficaci, o se le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro di origine si rivelano inadeguate a proteggere gli interessi degli investitori dello Stato membro interessato o il buon funzionamento dei mercati, l’autorità competente di tale Stato membro, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro di origine, può adottare tutte le misure appropriate salvo quelle di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Il CESR è consultato prima dell’adozione di tali misure.

soppresso

Emendamento  129

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

1. Il CESR o l’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza di qualsiasi autorità competente di uno Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Emendamento  130

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essa informa il CESR di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando si tratta di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, il CESR può assumerne il coordinamento.

Quando si tratta di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, il CESR ne assume il coordinamento.

Emendamento  131

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, può adottare una qualsiasi delle misure seguenti:

2. Quando un’autorità competente riceve dal CESR o da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, può adottare una qualsiasi delle misure seguenti:

Emendamento  132

Proposta di regolamento

Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25

soppresso

Cooperazione tra le autorità competenti in caso di gruppi di agenzie di rating del credito

 

1. Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito di cui all’articolo 14, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri di origine interessati si consultano prima di adottare misure in applicazione del presente regolamento.

 

2. Il facilitatore di cui all’articolo 14, paragrafo 3, pianifica e coordina le azioni delle autorità competenti degli Stati membri di origine interessati.

 

3. Il facilitatore e le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano disposizioni di coordinamento in ordine ai seguenti punti:

 

a) le informazioni che le autorità competenti devono scambiarsi;

 

b) i casi in cui le autorità competenti devono consultarsi;

 

c) i casi in cui le autorità competenti delegano compiti di vigilanza conformemente all’articolo 24.

 

Emendamento  133

Proposta di regolamento

Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

soppresso

Delega di compiti tra autorità competenti

 

L’autorità competente dello Stato membro di origine può delegare qualsiasi suo compito all’autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest’ultima. La delega di compiti non è intesa a modificare la responsabilità dell’autorità competente designata.

 

Emendamento  134

Proposta di regolamento

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27

soppresso

Mediazione

 

1. Il CESR istituisce un meccanismo di mediazione per aiutare le autorità competenti interessate a raggiungere un accordo.

 

2. In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri in merito ad una valutazione o azione di cui al presente regolamento, le autorità competenti rinviano la questione al CESR ai fini di una mediazione. Le autorità competenti tengono conto del parere del CESR.

 

Emendamento  135

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere comunicate ad alcuna altra persona o autorità se non quando tale comunicazione è necessaria per azioni legali.

1. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per il CESR, per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere comunicate ad alcuna altra persona o autorità se non quando tale comunicazione è necessaria per azioni legali.

Emendamento  136

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento sono considerate riservate, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o quando la divulgazione è necessaria per azioni legali.

2. Tutte le informazioni scambiate tra il CESR e le autorità competenti in applicazione del presente regolamento sono considerate riservate, salvo quando il CESR o l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o quando la divulgazione è necessaria per azioni legali.

Emendamento  137

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 28. Lo scambio di informazioni deve essere inteso allo svolgimento delle funzioni di tali autorità competenti.

Il CESR può concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 28. Lo scambio di informazioni deve essere inteso allo svolgimento delle funzioni di tali autorità competenti.

Emendamento  138

Proposta di regolamento

Articolo -31 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -31

 

Reclami

 

Il CESR provvede a che vengano attuate procedure che consentano agli emittenti, agli investitori e alle altre parti interessate di presentare reclami riguardanti il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dal presente regolamento. I reclami vanno esaminati con cura e nel rispetto della riservatezza.

Motivazione

Al fine di evitare inutili contenziosi è opportuno incentivare e introdurre procedure di denuncia efficaci. Al fine di prevenire l'arbitraggio, il CESR deve essere l'autorità all'uopo incaricata.

Emendamento  139

Proposta di regolamento

Articolo -31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo -31 bis

 

Composizione extragiudiziale

 

1. Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di procedure di reclamo appropriate ed efficaci per la composizione extragiudiziale delle controversie tra le agenzie di rating del credito e gli emittenti, gli investitori e le altre parti interessate, che riguardino il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

 

2. Gli Stati membri promuovono la cooperazione tra gli organi all'uopo competenti ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

 

3. Il CESR promuove la convergenza delle procedure nazionali di reclamo e di ricorso.

Motivazione

Al fine di evitare inutili contenziosi è opportuno incentivare e introdurre procedure di denuncia efficaci.

Emendamento  140

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni riguardano quanto meno i casi di grave scorrettezza professionale e omissione di diligenza dovuta. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni riguardano quanto meno i casi di grave scorrettezza professionale e di negligenza nelle procedure di rating. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento  141

Proposta di regolamento

Articolo 31, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il CESR promuove la convergenza delle norme nazionali applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

2 ter. La violazione delle disposizioni del presente regolamento non costituisce di per sé titolo per un'azione di risarcimento danni da parte di terzi.

 

2 quater. Il paragrafo 2 non esclude la responsabilità civile delle agenzie di rating creditizio nei casi in cui l'utente del rating abbia sofferto un danno economico in conseguenza di una violazione delle disposizioni del presente regolamento. L'eventuale azione civile di risarcimento è intentata in base alle disposizioni nazionali di legge in materia di responsabilità civile.

Motivazione

Il CESR deve adoperarsi per la convergenza delle norme in materia di violazioni delle disposizioni del presente regolamento in modo da evitare l'arbitraggio.

Emendamento  142

Proposta di regolamento

Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 bis

 

Responsabilità

 

La Commissione elabora per le agenzie di rating e i revisori contabili regimi di responsabilità comparabili.

Motivazione

Le agenzie di rating devono essere considerate responsabili e querelabili, analogamente a quanto avviene per i revisori.

Emendamento  143

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può modificare gli allegati per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari e rispetto alla convergenza della prassi di vigilanza.

La Commissione può modificare gli allegati per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari e rispetto alla convergenza della prassi di vigilanza.

Motivazione

Deve essere garantito un approccio globale; al momento della revisione del presente regolamento la Commissione dovrebbe tenere nella dovuta considerazione gli sviluppi a livello di regolamentazione internazionale.

Emendamento  144

Proposta di regolamento

Articolo 34

Testo della Commissione

Emendamento

Entro [tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione opera una valutazione dell’applicazione del presente regolamento, compresa un’analisi del ricorso ai rating nella Comunità e dell’appropriatezza dei compensi versati alle agenzie di rating del credito dalle entità valutate (modello “issuer-pays”) e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

Entro …* la Commissione opera una valutazione dell’applicazione del presente regolamento, compresa un’analisi del ricorso ai rating nella Comunità e dell’appropriatezza dei compensi versati alle agenzie di rating del credito dalle entità valutate (modello “issuer-pays”) e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

 

* GU: si prega di inserire la data (un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento).

Emendamento  145

Proposta di regolamento

Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Le agenzie di rating del credito già operanti nella Comunità prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] adottano tutte le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e presentano una domanda di registrazione entro il [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

1. Le agenzie di rating del credito già operanti nella Comunità prima del …* adottano tutte le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e presentano una domanda di registrazione entro il …**

Le agenzie di rating del credito di cui al primo comma cessano di emettere rating in caso di rifiuto della registrazione.

2. Le agenzie di rating del credito di cui al paragrafo 1 possono continuare ad emettere rating per gli scopi di cui al primo paragrafo dell'articolo 2. Questi rating possono essere utilizzati per fini regolamentari dalle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 salvo in caso di rifiuto della registrazione.

Il CESR emette orientamenti riguardanti gli effetti sui rating esistenti ed ogni ulteriore disposizione transitoria che si renda necessaria.

 

In caso di rifiuto della registrazione i rating creditizi emessi dalle agenzie in questione e già in uso restano validi ma non possono più essere utilizzati secondo i termini del presente regolamento.

 

* GU: si prega inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

** GU: si prega di inserire la data (sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento).

Emendamento  146

Proposta di regolamento

Articolo 35 bis e articolo 35 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 35 bis

Relazione della Commissione

 

Al più presto possibile, e comunque, entro il 1° luglio 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e ad altre istituzioni interessate una relazione sull'ulteriore riforma del regime di vigilanza instaurato dal presente regolamento e ogni opportuna proposta legislativa, secondo le procedure applicabili a norma del trattato.

 

Articolo 35 ter

 

Sviluppi internazionali

 

Nell’avanzare proposte di modifica al presente regolamento la Commissione tiene conto degli sviluppi internazionali.

 

 

Motivazione

Per garantire che il presente regolamento sia riveduto alla luce delle conclusioni del gruppo Larosière.

Emendamento  147

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione A – punto 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’agenzia di rating del credito ha un consiglio di amministrazione o di sorveglianza responsabile di garantire:

1. L'agenzia o gruppo di agenzie di rating creditizio applica le disposizioni necessarie per un sano governo societario. Nell'adottare le proprie norme di governo societario, l'agenzia o gruppo di agenzie di rating creditizio tiene conto della necessità di garantire rating indipendenti, obiettivi e di elevata qualità.

 

L’agenzia o il gruppo di agenzie di rating del credito hanno un consiglio di amministrazione o di sorveglianza responsabile di garantire:

Motivazione

Un gruppo di agenzie di rating del credito non dovrebbe avere più consigli di amministrazione.

Emendamento  148

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione A – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Un’agenzia di rating del credito è organizzata in modo da garantire che i suoi interessi economici non mettano a rischio l’indipendenza e l’accuratezza del processo di rating.

2. Un’agenzia di rating del credito è organizzata in modo da garantire che i suoi interessi economici non mettano a rischio l’indipendenza e l’accuratezza del processo di rating.

L’alta dirigenza di un’agenzia di rating del credito, secondo la definizione datane all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2006/73/CE[1] della Commissione, gode di buona reputazione e dispone di sufficienti capacità ed esperienze, e garantisce la gestione solida e prudente dell’agenzia di rating del credito.

 

i dirigenti di un’agenzia di rating del credito responsabili della sua amministrazione godono di buona reputazione, dispongono di sufficienti capacità ed esperienze, e garantiscono la gestione sana e prudente dell’agenzia di rating del credito.

Il consiglio di amministrazione o di sorveglianza di un’agenzia di rating del credito include quanto meno tre membri non esecutivi indipendenti. La retribuzione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza non è collegata ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito ed è strutturata in modo tale da garantire l’indipendenza del loro giudizio. L'incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ha una durata prefissata non superiore ai cinque anni e non è rinnovabile. La revoca dell'incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ha luogo soltanto in caso di condotta scorretta o scarso rendimento professionale.

Il consiglio di amministrazione o di sorveglianza di un’agenzia di rating del credito include membri non esecutivi indipendenti. Il consiglio di amministrazione o di sorveglianza istituisce un servizio preposto alla funzione di compliance che opera in modo autonomo. Scopo della funzione di compliance è di monitorare e riferire sulla corretta osservanza da parte dell'agenzia di rating creditizio e del suo staff delle disposizioni del presente regolamento nonché delle politiche e procedure dell'agenzia di rating.

La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, compresi tutti i membri indipendenti, ha conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari. Almeno un membro indipendente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dovrebbe avere conoscenze approfondite ed esperienze ad alto livello dei mercati del credito strutturato e delle cartolarizzazioni.

 

Oltre alla responsabilità globale del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, i membri indipendenti del consiglio hanno il compito specifico di controllare lo sviluppo della politica di rating, l’efficacia del sistema di controllo interno della qualità dell’agenzia applicato al processo di rating in termini di prevenzione dei conflitti di interesse, nonché le procedure di governance e di messa in conformità con la normativa, compresa l’efficienza della funzione di revisione di cui al punto 7 della presente sezione. I pareri emessi in materia dagli amministratori indipendenti sono presentati periodicamente al consiglio e messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta di quest'ultima.

Il servizio preposto alla funzione di compliance ha anche il compito specifico di controllare lo sviluppo della politica di rating, l’efficacia del sistema di controllo interno di qualità dell’agenzia applicato al processo di rating in termini di prevenzione dei conflitti di interesse, nonché le procedure di governance e di messa in conformità con la normativa, compresa l’efficienza della funzione di revisione di cui al punto 7 della presente sezione. I pareri emessi in materia dal servizio preposto alla funzione di compliance sono presentati periodicamente al consiglio e messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta di quest'ultima. La funzione di compliance può essere esercitata da amministratori senza incarichi esecutivi.

 

La retribuzione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza e degli addetti alla funzione di compliance non è collegata ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito ed è strutturata in modo tale da garantire l’indipendenza del loro giudizio. L'incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza e degli addetti alla funzione di compliance ha una durata, concordata preventivamente, non superiore ai sette anni ed è rinnovabile una sola volta. La revoca dell'incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza e degli addetti alla fuznione di compliance ha luogo soltanto in caso di condotta professionale scorretta o scarso rendimento professionale.

 

La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, comprese tutte le persone preposte alla funzione di compliance, ha conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari. Almeno un membro indipendente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza e tutti gli addetti alla funzione di compliance hanno conoscenze approfondite ed eventualmente esperienze ad alto livello dei mercati del credito strutturato e delle cartolarizzazioni.

 

 

Emendamento  149

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione A – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Un’agenzia di rating del credito adotta disposizioni organizzative e amministrative per identificare, prevenire ed eventualmente gestire i conflitti di interesse di cui al punto 1 della sezione B. Essa conserva la documentazione di tutti i fattori che minacciano significativamente la sua indipendenza e quella dei suoi dipendenti partecipanti al processo di rating, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

5. Un’agenzia di rating del credito adotta appropriate ed efficaci disposizioni organizzative e amministrative per identificare, prevenire, gestire, registrare e rendere di pubblico dominio i conflitti di interesse di cui al punto 1 della sezione B. Sono registrati tutti i fattori che minacciano significativamente la sua indipendenza e quella dei suoi dipendenti partecipanti al processo di rating, nonché tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

Emendamento  150

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione A – punto 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

7. Un’agenzia di rating del credito stabilisce una funzione di revisione responsabile di rivedere periodicamente le metodologie ed i modelli utilizzati, nonché le modifiche significative loro apportate e l’appropriatezza di tali metodologie e modelli per la valutazione dei nuovi strumenti finanziari.

7. Un’agenzia di rating del credito stabilisce una funzione indipendente di revisione responsabile di rivedere periodicamente le metodologie, i modelli e le ipotesi fondamentali (assunti matematici, ipotesi di correlazione e altre assumptions), nonché ogni loro significativo cambiamento o modifica e l’appropriatezza di tali metodologie, modelli e assumptions ai fini di un loro utilizzo effettivo o proposto per la valutazione dei nuovi strumenti finanziari.

Emendamento  151

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione B - punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) Le agenzie di rating del credito distinguono il processo decisionale relativo all'elaborazione del rating originario dal processo decisionale relativo alla revisione e all'eventuale innalzamento o abbassamento del rating originario, quando trattasi di prodotti finanziari strutturati. Gli analisti che hanno emesso il rating originario sono diversi da qualli responsabili del suo monitoraggio.

Emendamento  152

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione B – punto 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un’agenzia di rating del credito non emette un rating o ritira un rating esistente nei casi seguenti:

3. Un’agenzia di rating del credito non emette un rating o, nel caso di un rating già esistente, comunica immediatamente le eventuali relazioni intrattenute da essa o dal suo personale con l'entità valutata e che incidono sul rating esistente, nei casi seguenti:

Emendamento  153

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione B – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) un analista che ha partecipato alla determinazione del rating o una persona che ha approvato il rating ha occupato di recente un posto presso l'entità valutata o ha intrattenuto/intrattiene con essa un’altra relazione significativa d’affari che potrebbe configurare o essere considerata causa di un conflitto di interessi;

Motivazione

Occorre garantire conformità con il codice della IOSCO.

Emendamento  154

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione B – punto 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) il rating emesso non si basa su dati sufficienti e attendibili o le informazioni disponibili non bastano per emettere un rating credibile;

Emendamento  155

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione B – punto 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) un analista che ha partecipato alla determinazione del un rating o una persona che ha approvato il rating ha intrattenuto/intrattiene con l'entità valutata o con un'entità ad essa legata un’altra relazione di qualsiasi altro tipo che potrebbe configurare o essere considerata causa di un conflitto di interessi.

Motivazione

Occorre garantire conformità con il codice della IOSCO.

Emendamento  156

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione B – punto 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un rating creditizio esista già, l’agenzia di rating effettua immediatamente una verifica ed eventualmente rivede il rating nel rispetto del disposto di cui al punto 1.

Motivazione

Il ritiro dei rating esistenti non rappresenta una risposta adeguata e potrebbe in sostanza danneggiare gli investitori. In caso di dubbi in merito alla qualità delle informazioni a sostegno del rating già emesso o alla complessità degli strumenti finanziari, un'opportuna comunicazione e revisione del rating rappresentano la migliore risposta.

Emendamento  157

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione B – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Un’agenzia di rating del credito può fornire servizi diversi dall’emissione di rating, denominati nel seguito “servizi ausiliari”. Un’agenzia di rating del credito stabilisce quali considera servizi ausiliari. Essa garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non determini un conflitto di interessi con la sua attività di rating.

Un’agenzia di rating del credito può fornire servizi diversi dall’emissione di rating, denominati nel seguito “servizi ausiliari”. Questi servizi non sono considerati rating veri e propri quanto piuttosto (fra l'altro) previsioni di mercato e valutazioni dei trend economici, per le quali le indicazioni fornite da rating precedenti sono utilizzate solo nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati. L'agenzia di rating garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non determini un conflitto di interessi con la sua attività di rating e nelle sue relazioni finali di rating informa degli eventuali servizi ausiliari ad essa forniti.

Motivazione

È opportuno definire il concetto di "servizi ausiliari" non solo per evitare ambiguità ma anche per non compromettere la fiducia dei consumatori. In questo modo è possibile garantire anche una maggiore sicurezza d'azione alle agenzie di rating.

Emendamento  158

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione B – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Un’agenzia di rating del credito conserva la documentazione e gli audit trail di tutte le sue attività, compresi gli accordi conclusi con l’entità valutata o terzi collegati e tutti gli elementi significativi del dialogo con l’entità valutata e terzi collegati, e conserva anche le scritture inerenti agli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.

7. Un'agenzia di rating del credito provvede a che venga conservata adeguata documentazione di tutte le sue attività di rating creditizio. La documentazione comprende:

 

a) per ogni decisione inerente al rating del credito, l'identità degli analisti che hanno partecipato alla determinazione del rating, l'identità delle persone che lo hanno approvato, l'indicazione se il rating è stato sollecitato o meno e la data del rating;

 

b) la documentazione contabile relativa alle commissioni ricevute da emittenti, debitori, sottoscrittori o altri utenti dei rating;

 

c) la documentazione relativa a ciascun sottoscrittore di servizi di rating creditizio o servizi affini;

 

d) la documentazione relativa alle procedure e metodologie stabilite dall'agenzia di rating per determinare il rating;

 

e) la documentazione e gli archivi interni, comprese le informazioni non divulgate e i documenti di lavoro, che sono serviti da base per le decisioni di rating assunte;

 

f) le relazioni di analisi del credito, le relazioni di valutazione del merito creditizio, le relazioni private di rating e la documentazione interna, comprese le informazioni non divulgate e i documenti di lavoro, che sono serviti da base per elaborare i pareri espressi in tali relazioni;

 

g) la documentazione relativa alle procedure seguite dall'agenzia di rating creditizio per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, e

 

h) le copie delle comunicazioni interne ed esterne (anche in formato elettronico) ricevute e inviate dall'agenzia di rating e dal suo personale e relative all'avvio del processo rating e alla determinazione, mantenimento, modifica o ritiro del rating.

Motivazione

Le prescrizioni in tema di conservazione dei dati secondo il testo attuale sono troppo ampie e vaghe (ad esempio, il riferimento a tutte le "attività" potrebbe includere tutti gli aspetti relativi alle attività e alle operazioni dell'agenzia di rating del credito). Tali prescrizioni dovrebbero invece essere sostituite da disposizioni più precise e dettagliate atte a definire in modo chiaro la tipologia di dati da conservare, conformemente alla normativa comunitaria finanziaria.

Emendamento  159

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione C – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I dipendenti che partecipano direttamente al processo di rating non sollecitano o accettano denaro, regali o favori da chiunque intrattenga rapporti di affari con l’agenzia di rating del credito.

4. I dipendenti o altre persone che partecipano direttamente al processo di rating non sollecitano o accettano denaro, regali o favori da chiunque intrattenga rapporti di affari con l’agenzia di rating del credito.

Motivazione

Occorre estendere la portata di tale disposizione.

Emendamento  160

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione D – Parte I – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Un’agenzia di rating del credito garantisce che ogni suo rating contenga un’indicazione chiara e visibile di qualsiasi sua caratteristica specifica e limite. In particolare essa indica in modo visibile in ciascun rating se considera soddisfacente la qualità delle informazioni disponibili sull’entità valutata e in che misura ha verificato le informazioni fornitele dall’entità valutata o a terzi collegati. Se un rating riguarda un tipo di entità o di strumento finanziario per cui i dati storici sono limitati, l’agenzia di rating del credito chiarisce in modo visibile i limiti del rating.

3. Un’agenzia di rating del credito garantisce che ogni suo rating contenga un’indicazione chiara e visibile di qualsiasi sua caratteristica specifica e limite. In particolare essa adotta adeguate misure affinché le informazioni impiegate per attribuire un rating siano di qualità sufficiente a garantire la credibilità del rating stesso. Se un rating riguarda un tipo di entità o di strumento finanziario per cui i dati storici sono limitati, l’agenzia di rating del credito chiarisce in modo visibile i limiti del rating.

Motivazione

La disposizione nella sua forma attuale risulterebbe in pratica di difficile attuazione. È necessario che gli obblighi in materia di verifica dei dati continuino ad essere espletati da entità che hanno una conoscenza diretta delle informazioni e l'esperienza per effettuare verifiche, anche servendosi di revisori terzi.

Emendamento  161

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione D – Parte I – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento o la qualità insoddisfacente delle informazioni disponibili suscitano seri dubbi circa la capacità dell’agenzia di rating del credito di emettere un rating credibile, l’agenzia si astiene dall’emettere il rating o ritira il rating esistente.

Laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento o la qualità insoddisfacente delle informazioni disponibili suscitano seri dubbi circa la capacità dell’agenzia di rating del credito di emettere un rating credibile, l’agenzia si astiene dall’emettere il rating.

Motivazione

Il ritiro dei rating esistenti non rappresenta una risposta adeguata e potrebbe in sostanza danneggiare gli investitori. In caso di dubbi in merito alla qualità delle informazioni a sostegno del rating già emesso o alla complessità degli strumenti finanziari, un'opportuna comunicazione e revisione del rating rappresentano la migliore risposta.

Emendamento  162

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione D – Parte I – punto 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'agenzia di rating creditizio differenzia i rating dei prodotti finanziari strutturati dai rating delle obbligazioni tradizionali. L'agenzia indica anche nel rating se ha analizzato il prodotto per la prima volta e se si tratta di un prodotto di nuova creazione.

Emendamento  163

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione D – Parte I – punto 3 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Eventuali variazioni nella qualità delle informazioni disponibili per il monitoraggio di un rating creditizio già emesso sono rese pubbliche e il rating stesso è sottoposto a verifica e, se del caso, a revisione.

Motivazione

Il ritiro dei rating esistenti non rappresenta una risposta adeguata e potrebbe in sostanza danneggiare gli investitori. In caso di dubbi in merito alla qualità delle informazioni a sostegno del rating già emesso o alla complessità degli strumenti finanziari, un'opportuna comunicazione e revisione del rating rappresentano la migliore risposta.

Emendamento  164

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione D – Parte II – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando un’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, fornisce nel rating informazioni in merito all’analisi svolta in materia di perdite e flussi di cassa.

1. Quando un’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, fornisce nel rating ogni informazione in merito ad analisi in materia di perdite e flussi di cassa da essa stessa svolte o ad altre analisi sulla cui base fonda il suo giudizio, unitamente ad indicazioni in merito a eventuali aspettative di variazione del rating creditizio (indicatore della stabilità creditizia).

Emendamento  165

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione E – Parte I – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. le metodologie, i modelli e le ipotesi di rating fondamentali nonché le modifiche sostanziali loro apportate;

5. le metodologie e le descrizioni dei modelli, degli assunti matematici, delle ipotesi di correlazione e delle altre assumptions, nonché le modifiche sostanziali loro apportate;

Emendamento  166

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione E – Parte II – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. su base annuale le seguenti informazioni:

soppresso

a) un elenco dei suoi 20 principali clienti in termini di fatturato;

 

b) un elenco dei clienti il cui contributo al tasso di crescita del fatturato dell’agenzia nell’esercizio finanziario precedente abbia superato il tasso di crescita del fatturato totale dell’agenzia in tale esercizio di un fattore superiore a 1,5 volte; ciascuno di tali clienti è incluso in questo elenco solo se in tale esercizio ha rappresentato oltre lo 0,25% del fatturato complessivo dell’agenzia a livello mondiale.

 

Ai fini del primo comma del punto 2 si intende per “cliente” una società, le sue controllate e le società collegate in cui la società detiene partecipazioni superiori al 20%, nonché qualsiasi altra entità per la quale ha negoziato la strutturazione di un’emissione di debito per conto di un cliente quando è stata pagata una commissione, direttamente o indirettamente, all’agenzia per il rating di tale emissione di debito.

 

Emendamento  167

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. il nominativo e i dati di una persona di contatto;

2. il nominativo e i dati del compliance officer definito all'Allegato I;

  • [1]               GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

MOTIVAZIONE

L'elaborazione di un regolamento relativo alle agenzie di rating si rende necessaria alla luce delle carenze o dei difetti constatati al momento dell'emissione o del monitoraggio delle valutazioni emesse dalle agenzie di rating.

Appare chiaro come tali carenze o difetti abbiano, in parte, contribuito all'attuale crisi finanziaria mondiale.

Le agenzie di rating, che si trovano, di fatto, in una situazione di oligopolio, hanno manifestamente sottostimato il rischio di credito, in particolare relativamente agli strumenti finanziari strutturati, e, quando i mercati sono peggiorati, non hanno saputo adattare i propri rating.

Le ragioni di tali mancanze, dalle conseguenze rilevanti, sono certamente molteplici: inadeguatezza dei modelli, mancanza di rigore, conflitti di interesse, capacità degli analisti, metodi di governance, assenza di reale vigilanza sulla qualità dei rating.

Nella pratica, e a prescindere da quanto vogliano far credere le principali agenzie, i professionisti della finanza e gli investitori non considerano le valutazioni come semplici pareri chiarificatori, ma come punto di riferimento autorevole, anzi unico, cui attribuiscono un ruolo essenziale nelle decisioni di investimento.

Le valutazioni hanno inoltre una portata regolamentare riconosciuta dai testi comunitari applicabili agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni, eccetera.

In un simile contesto, risulta opportuno e giustificato che le agenzie di rating siano oggi soggette a un regolamento vincolante e non più unicamente a un codice di condotta.

Prima ancora della crisi, il Parlamento aveva auspicato che l'attività delle agenzie fosse oggetto di controlli più rigorosi. La proposta della Commissione è dunque accolta con favore.

Nel dettaglio della regolamentazione, essa risulta complessivamente soddisfacente.

Tuttavia appare carente su un punto essenziale, ovvero la scelta della modalità di registrazione e vigilanza.

A tal proposito, la proposta della Commissione, di cui si possono comprendere le motivazioni sul piano istituzionale, suggerisce una procedura complessa.

Alla luce degli obiettivi perseguiti, il relatore nutre dubbi circa la reale efficacia di tale procedura.

È bene non dimenticare che all'origine di questa regolamentazione vi è la grave crisi finanziaria che stiamo attraversando. Tale crisi mostra che la vigilanza e il controllo degli istituti finanziari non sempre hanno avuto l'efficacia auspicata.

Adesso, si tratta quindi di trarre insegnamenti dall'esperienza, anche in quei settori che fino a oggi non erano soggetti ad alcuna regolamentazione.

Relativamente alle agenzie di rating, occorre garantire, nella misura del possibile, che la regolamentazione abbia gli effetti positivi che ci aspettiamo.

Non è possibile fare a meno di constatare che le agenzie di rating sono in numero assai limitato e dispongono di un settore di attività di portata mondiale e che le diverse sedi principali sorgono, nella maggior parte dei casi, al di fuori della Comunità.

Ciò solleva molteplici questioni, in primo luogo relativamente all'efficacia di una regolamentazione strettamente europea. È chiaro che la cooperazione fra la Comunità e i paesi terzi dovrà proseguire e accentuarsi al fine di creare basi regolamentari armonizzate.

La regolamentazione europea deve centralizzare la responsabilità della registrazione e della vigilanza, stabilendo al contempo una buona cooperazione fra le autorità europee di regolamentazione e le autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, il relatore propone che il CESR diventi il fulcro dell'attuazione della regolamentazione.

Per il resto, occorre che la regolamentazione definisca in maniera chiara i diversi obblighi cui sono tenute le agenzie di rating onde garantirne l'indipendenza, la trasparenza, la buona governance e la prevenzione e il trattamento dei conflitti di interessi. Questi punti sono trattati in maniera complessivamente soddisfacente all'interno della proposta di regolamento.

Due questioni meritano tuttavia un'attenzione particolare.

Alla luce dell'importanza rivestita dal rating, appare auspicabile non limitare la regolamentazione agli utilizzi a fini regolamentari e stabilire norme generali valide per qualsivoglia emissione di valutazioni, con la sola riserva delle esclusioni esplicite contenute nel regolamento.

Del resto, il principio secondo cui le valutazioni pubblicate e utilizzabili nella Comunità devono essere effettivamente elaborate da agenzie aventi sede giuridica nella Comunità e, pertanto, soggette alla regolamentazione europea, è corretto.

Occorre tuttavia dar prova di realismo.

Le agenzie stabilite nella Comunità e soggette alla regolamentazione europea non sono necessariamente preparate al meglio per emettere rating su entità, crediti o strumenti finanziari di paesi terzi.

In attesa di norme armonizzate a livello mondiale, potrebbero essere ritenute utilizzabili le valutazioni emesse da agenzie di rating non soggette alla regolamentazione europea, laddove tali valutazioni siano confermate e assunte a proprio carico da parte di un'agenzia stabilita nell'Unione europea, la quale ne deterrà la responsabilità e certificherà che l'agenzia che ha emesso la valutazione è soggetta a una regolamentazione equivalente a quella comunitaria.

Il momento appare infine propizio per promuovere una concorrenza sana nel settore delle agenzie di rating, favorendo la nascita di agenzie con sede principale in Europa. Nell'ambito di questo obiettivo, si potrebbe precisare che gli Stati membri incoraggeranno le entità valutate a rivolgersi, per parte delle valutazioni sollecitate, ad agenzie con sede principale nella Comunità.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA (10.3.2009)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito
(COM(2008)0704 – C6‑0397/2008 – 2008/0217(COD))Relattrice per parere: Sharon Bowles

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira a istituire un regime giuridicamente vincolante per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito che emettono rating intesi principalmente a essere utilizzati a fini regolamentari da parte di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione vita e non vita e imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo e fondi pensione. L'obiettivo principale della proposta è garantire che i rating utilizzati nella Comunità siano indipendenti, oggettivi e della migliore qualità possibile.

La relatrice per parere solleva le seguenti questioni principali, inerenti all'ambito di competenze abituale della commissione giuridica.

È corretto che, così come indicato, la proposta sia basata sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, o dovrebbe invece basarsi sull'articolo 47, paragrafo 2, del medesimo trattato?

L'articolo 95 concerne l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

L'articolo 47, paragrafo 2, del trattato, che figura al capo 2 relativo alla libertà di stabilimento, si riferisce alla "libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali" e la totalità delle misure di armonizzazione per i servizi finanziari all'interno dell'Unione europea risulta sinora adottata sulla base giuridica dell'articolo 47, paragrafo 2. In particolare, è tale il caso degli enti creditizi (direttiva 2006/48/CE), delle imprese di investimento (direttiva 2004/39/CE), delle imprese di assicurazione vita (direttiva 2002/83/CE), delle imprese di riassicurazione (direttiva 2005/68/CE), degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, in rifusione), degli enti pensionistici aziendali o professionali (direttiva 2003/41/CE).

Per coerenza, l'obiettivo della presente proposta, ovvero stabilire le condizioni secondo le quali le agenzie di rating del credito possono stabilirsi e operare all'interno dell'Unione europea, sembra rientrare anch'esso nell'articolo 47, paragrafo 2.

Dovrebbe la proposta assumere la forma di un regolamento o di una direttiva?

I motivi per prediligere un regolamento anziché una direttiva nel contesto e nel clima finanziario attuale, anche ai fini di un'attuazione rapida e coerente, sono evidenti. Tuttavia, l'articolo 47, paragrafo 2, prevede che il coordinamento relativo all'accesso alle attività o alle professioni stabilite e al loro esercizio sia attuato unicamente tramite direttive ed esclude il ricorso a regolamenti.

Laddove, nel caso di specie, gli argomenti a favore del ricorso a un regolamento fossero ritenuti validi, e l'articolo 95 fosse dunque mantenuto come base giuridica, le relative implicazioni andrebbero tenute in considerazione.

Criteri di governance

All'interno dei criteri di governance di cui alla sezione A dell'allegato, si propone che amministratori non esecutivi assumano responsabilità tali da garantire l'indipendenza dei rating. Questo ruolo vale essenzialmente a tutelare terze parti, ovvero investitori e mercati. Non è chiaro se ciò costituisca in tutte le circostanze una funzione appropriata per un amministratore senza incarichi esecutivi, che rappresenta altresì gli azionisti. In alcuni Stati membri gli amministratori non esecutivi potrebbero effettivamente assumere tale funzione ma non vi è alcuna necessità di adottare un approccio tanto prescrittivo e la relatrice per parere propone che il consiglio di amministrazione o di sorveglianza sia sottoposto a un monitoraggio indipendente. Qualora ciò risulti opportuno, tale mansione può essere svolta da amministratori non esecutivi. Nel caso dei gruppi di agenzie di rating, non vi è alcuna necessità di creare duplicazione delle funzioni: l'incarico può essere assunto per l'intero gruppo.

Responsabilità civile

La presente proposta suggerisce che il regolamento favorirà l'insorgere di controversie. La relatrice per parere ritiene che non vi sia alcuna ragione di estendere le attuali responsabilità civili esistenti all'interno degli Stati membri, che, in generale, già disciplinano casi di negligenze gravi e condotta scorretta. Sarebbe pericoloso incoraggiare, o facilitare, controversie che potrebbero influenzare le decisioni di rating e aprire la via del ricatto e minare quell'indipendenza che si intende garantire e preservare. In un simile contesto, la prudenza è d'obbligo e gli emendamenti proposti mirano a chiarire che non vi è alcuna intenzione di estendere l'attuale regime di responsabilità.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il mantenimento di relazioni di lunga durata con le stesse entità valutate o terzi ad esse collegati potrebbe compromettere l’indipendenza degli analisti e delle persone che approvano i rating. È pertanto indispensabile che tali analisti e persone siano soggetti ad un meccanismo di rotazione.

(13) Il mantenimento di relazioni di lunga durata con le stesse entità valutate o terzi ad esse collegati potrebbe compromettere l’indipendenza degli analisti che sono in diretto contatto con gli emittenti. È pertanto indispensabile che tali analisti e persone siano soggetti ad un meccanismo obbligatorio di rotazione.

Motivazione

Vanno evitati i conflitti di interesse degli analisti che hanno contatti frequenti con gli emittenti. I comitati di rating non sono a diretto contatto e vantano una considerevole esperienza specifica.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Per garantire la qualità dei rating, occorre che un’agenzia di rating del credito adotti misure per garantire che le informazioni utilizzate ai fini dell’assegnazione di un rating siano affidabili. A tal fine un’agenzia di rating del credito può prevedere tra l’altro di affidarsi a bilanci oggetto di revisione indipendente e all'informativa al pubblico; di ricorrere a verifiche da parte di prestatori di servizi di buona reputazione; di procedere direttamente a controlli di campioni aleatori delle informazioni ricevute, o di prevedere disposizioni contrattuali che stabiliscono chiaramente la responsabilità dell’entità valutata o di terzi ad essa collegati qualora le informazioni fornite a titolo del contratto fossero notoriamente sostanzialmente false o fuorvianti o qualora l’entità valutata o terzi ad essa collegati si astenessero da una ragionevole diligenza dovuta per quanto riguarda l’accuratezza delle informazioni come specificato in base ai termini del contratto.

(15) Per garantire la qualità dei rating, occorre che un’agenzia di rating del credito adotti misure per garantire che le informazioni utilizzate ai fini dell’assegnazione di un rating siano affidabili. Il ruolo dell'agenzia di rating creditizio non è di controllare i dati e la due diligence di emittenti e di terzi. L'agenzia deve piuttosto accertarsi che le fonti utilizzate giustifichino la fiducia in esse riposta, ad esempio per reputazione o indipendenza professionale. A tal fine un’agenzia di rating del credito può prevedere tra l’altro di affidarsi a bilanci oggetto di revisione indipendente e all'informativa al pubblico; di ricorrere a verifiche da parte di prestatori di servizi di buona reputazione; di procedere direttamente a controlli di campioni aleatori delle informazioni ricevute, o di prevedere nei documenti di transazione disposizioni contrattuali che stabiliscono chiaramente la responsabilità dell’entità valutata o di terzi ad essa collegati qualora le informazioni fornite a titolo del contratto fossero notoriamente sostanzialmente false o fuorvianti o qualora l’entità valutata o terzi ad essa collegati si astenessero da una ragionevole diligenza dovuta per quanto riguarda l’accuratezza delle informazioni come specificato in base ai termini del contratto.

Motivazione

Occorre evitare confusione circa il ruolo delle agenzie di rating in relazione alla due diligence di altri soggetti su cui le agenzie fanno assegnamento.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Il quadro giuridico più rigoroso e chiaro entro il quale le agenzie di rating del credito opereranno dovrebbe altresì agevolare l'esperimento di azioni civili nei confronti di agenzie in casi appropriati, conformemente ai regimi di responsabilità applicabili vigenti negli Stati membri.

(35) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali che disciplinano la facoltà di esperire un'azione civile nei confronti delle agenzie di rating creditizio.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai rating che sono destinati ad essere utilizzati a fini regolamentari o di altro tipo dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 2006/48/CE, dalle imprese di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalle imprese di assicurazione non vita ai sensi della direttiva 73/239/CEE, dalle imprese di assicurazione vita ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalle imprese di riassicurazione ai sensi della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della direttiva [2009/XX/CE] o dagli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che sono comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento.

Il presente regolamento si applica ai rating che sono destinati ad essere utilizzati a fini regolamentari dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 2006/48/CE, dalle imprese di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalle imprese di assicurazione non vita ai sensi della direttiva 73/239/CEE, dalle imprese di assicurazione vita ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalle imprese di riassicurazione ai sensi della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi della direttiva [2009/XX/CE] o dagli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che sono comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento.

Motivazione

L’ambito di applicazione del regolamento deve essere definito chiaramente prevedendone esplicitamente l'utilizzo a fini regolamentari. Un ambito di applicazione troppo vasto avrebbe ripercussioni soprattutto per gli investitori ed altri utenti.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

4. Un’agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti e le persone che approvano i rating partecipino alla prestazione di servizi di rating alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo non superiore a quattro anni. A tal fine essa stabilisce un meccanismo di rotazione riguardo a tali analisti e persone.

4. Un’agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti che sono in contatto diretto con gli emittenti partecipino alla prestazione di servizi di rating alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo non superiore a quattro anni. A tal fine essa stabilisce un meccanismo di rotazione.

Motivazione

Vanno evitati i conflitti di interesse degli analisti che hanno contatti frequenti con gli emittenti. I comitati di rating non sono a diretto contatto e vantano una considerevole esperienza specifica.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il periodo dopo il quale gli analisti e le persone che approvano i rating possono nuovamente partecipare alla prestazione di servizi di rating all’entità valutata o a terzi collegati di cui al primo comma non può essere inferiore a due anni.

Il periodo dopo il quale gli analisti possono operare nuovamente a diretto contatto con l’entità valutata o i terzi collegati di cui al primo comma per la prestazione di servizi di rating non è inferiore a due anni.

Motivazione

Vanno evitati i conflitti di interesse degli analisti che hanno contatti frequenti con gli emittenti. I comitati di rating non sono a diretto contatto e vantano una considerevole esperienza specifica.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) hanno accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e possono riceverne o farne copia;

a) hanno accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e possono riceverne o farne copia nell'esercizio della loro funzione di vigilanza;

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) possono richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

b) possono richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni nell'esercizio della loro funzione di vigilanza;

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nell'esercizio di tali poteri, al segreto professionale e al "legal professional privilege" si applicano le stesse disposizioni legislative dello Stato membro che disciplinano le altre procedure di vigilanza dei mercati finanziari.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’autorità competente dello Stato membro di origine può adottare le seguenti misure:

1. In caso di violazione del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro di origine può adottare le seguenti misure:

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere comunicate ad alcuna altra persona o autorità se non quando tale comunicazione è necessaria per azioni legali.

1. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente, per il CESR o per qualsiasi autorità o persona cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere comunicate ad alcuna altra persona o autorità se non quando tale comunicazione è necessaria per azioni legali.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La violazione delle disposizioni del presente regolamento non costituisce di per sé titolo per un'azione di risarcimento danni da parte di terzi. Tali richieste possono essere fatte valere solo in base alle disposizioni nazionali di legge in materia di responsabilità civile.

Motivazione

L'aggiunta di un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 1 è motivata dalla necessità di evitare ogni dubbio. I criteri sono quelli esposti al primo paragrafo così come attuati nella legislazione nazionale.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il CESR promuove la convergenza delle norme applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Il CESR deve adoperarsi per la convergenza delle norme applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento in modo da evitare l'arbitraggio regolamentare.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 bis

 

Reclami

 

Il CESR garantisce che vengano istituite procedure che consentano agli emittenti, agli investitori e alle altre parti interessate di presentare reclami riguardanti il rispetto delle disposizioni e condizioni stabilite dal presente regolamento. I reclami vanno trattati con diligenza e riservatezza.

Motivazione

In luogo di inopportuni contenziosi, è bene promuovere e instaurare efficaci procedure di reclamo. Al fine di prevenire l'arbitraggio regolamentare, il ruolo di autorità competente deve spettare al CESR.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 31 ter

 

Ricorso extragiudiziale

 

1. Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di procedure di reclamo e di ricorso appropriate ed efficaci per la composizione extragiudiziale delle controversie tra le agenzie di rating del credito e gli emittenti, gli investitori ed eventuali altre parti interessate, in merito alla conformità o meno con le disposizioni e condizioni stabilite dal presente regolamento.

 

2. Gli Stati membri promuovono la cooperazione tra tali organi ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

 

3. Il CESR promuove la convergenza delle procedure nazionali di reclamo e di ricorso.

Motivazione

In luogo di inopportuni contenziosi, è bene promuovere e instaurare efficaci procedure di reclamo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Allegato I – Sezione D – Parte I – punto 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ogni variazione nella qualità delle informazioni disponibili per il monitoraggio di un rating già emesso viene resa pubblica e il rating stesso viene opportunamente riveduto.

PROCEDURA

Titolo

Agenzie di rating del credito

Riferimenti

COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

20.11.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Sharon Bowles

19.1.2009

 

 

Esame in commissione

12.2.2009

 

 

 

Approvazione

9.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

16

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Bill Newton Dunn

PROCEDURA

Titolo

Agenzie di rating del credito

Riferimenti

COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD)

Presentazione della proposta al PE

12.11.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

20.11.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

20.11.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Jean-Paul Gauzès

24.9.2008

 

 

Esame in commissione

1.12.2008

20.1.2009

9.3.2009

 

Approvazione

23.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

7

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Thomas Mann, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Deposito

1.4.2009