RELAZIONE sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi per l'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/956/GAI relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità

1.4.2009 - (16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Gérard Deprez

Procedura : 2009/0801(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0193/2009
Testi presentati :
A6-0193/2009
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi per l'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/956/GAI relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità

(16437/2008 – C6‑0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi (16437/2008)[1],

–   visti l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0029/2009),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0193/2009),

1.  approva l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno dei Paesi Bassi.

  • [1]  GU C ... /Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Gli Stati membri cooperano attualmente nel settore della protezione delle personalità, nel quadro delle disposizioni di legge vigenti nel paese interessato e conformemente agli accordi internazionali pertinenti. La rete europea di protezione delle personalità è stata istituita nel 2002, al fine di migliorare la comunicazione e la consultazione tra autorità nazionali competenti. Tale decisione (decisione del Consiglio 2002/956/GAI) sancisce la protezione delle personalità conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un'organizzazione o un'istituzione internazionale o sovranazionale. La protezione delle personalità è compito dello Stato membro della visita e di ciò si occupa il punto di contatto esistente in ogni Stato membro.

A seguito di un increscioso episodio avvenuto nel febbraio 2008, quando una nota personalità olandese, l'ex deputata del parlamento dei Paesi Bassi Hirshi Ali, è stata minacciata dopo il suo intervento sulla radicalizzazione islamica durante un seminario al PE, il Regno dei Paesi Bassi ha lanciato un'iniziativa per ampliare la suddetta decisione.

Si è così deciso di proporre che l'attuale decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità venisse modificata per estendere la definizione di cui all'articolo 2, intendendo per "personalità" una persona che riveste una carica ufficiale o non ufficiale e che si ritiene sia minacciata a causa del suo contributo al dibattito pubblico o dell'impatto su di esso esercitato. Ciò significherebbe che tale persona ha diritto ugualmente a una protezione da parte dello Stato visitato.

Un caso analogo riguarda il famoso scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, minacciato a causa delle opinioni espresse. Anch'egli avrebbe diritto alla protezione durante la visita di uno Stato in cui egli potrebbe subire aggressioni e attacchi, soprattutto vista l'esplicita condanna a morte pronunciata da uno Stato terzo nei suoi confronti.

Il relatore è favorevole alla proposta.

Egli desidera sollevare i seguenti interrogativi, emersi durante l'esame della stessa:

·    occorre creare un meccanismo di revisione per trarre conclusioni dai casi passati e verificare il reale valore aggiunto di tale sistema per la protezione delle personalità, sia che esse ricoprano posizioni ufficiali oppure no? Ciò ci permetterebbe, all'occorrenza, di migliorare il sistema;

·    tale meccanismo di revisione ci fornirebbe inoltre l'occasione di stabilire fino a che punto sia possibile rafforzare la cooperazione tra Stati membri e non solo sulla base della buona volontà.

PROCEDURA

Titolo

Rete europea di protezione delle personalità

Riferimenti

16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)

Consultazione del PE

21.1.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

3.2.2009

Relatore(i)

       Nomina

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Esame in commissione

9.2.2009

31.3.2009

 

 

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland

Deposito

1.4.2009