Relazione - A6-0214/2009Relazione
A6-0214/2009

RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

2.4.2009 - (COM(2008)0775 – C6‑0511/2008 – 2008/0220(CNS)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Miloslav Ransdorf


Procedura : 2008/0220(CNS)
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A6-0214/2009
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A6-0214/2009
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

(COM(2008)0775 – C6‑0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0775),

–   visto l'articolo 100 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0511/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0214/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.

(1) L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica ed energetica. L'interruzione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi o l'inadeguatezza delle scorte potrebbero causare gravi perdite finanziarie alle imprese e paralizzare altri settori dell'economia come pure la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione.

Motivazione

L'interruzione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e/o l'inadeguatezza delle scorte avranno un marcato effetto domino con ripercussioni su tutti i settori.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Il petrolio greggio resta una delle fonti più importanti di energia primaria e continuerà ad esserlo nei decenni a venire. Allo stesso tempo, sarà sempre più complesso per gli Stati membri garantire un approvvigionamento costante di petrolio greggio a prezzi ragionevoli.

Motivazione

L'importanza della proposta in esame ai fini del rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico in situazioni di emergenza non va sottovalutata.

Anche se, per varie ragioni, l'attenzione del pubblico e dei mezzi di comunicazione si appunta maggiormente su altre fonti di energia (nucleare, energie rinnovabili, gas), il petrolio continua ad essere la più importante fonte di energia primaria nell'UE.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l'aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

 

(2) La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure il costante aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare sensibilmente i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

Motivazione

Visti l'aumento senza precedenti del consumo mondiale di prodotti petroliferi e la difficoltà di prevederne gli ulteriori ritmi di crescita, è necessario sottolineare il rischio di improvvisi mutamenti nel rapporto tra scorte di petrolio e consumo mondiale.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Parallelamente alle misure atte a creare un clima favorevole agli investimenti finalizzati alla prospezione e allo sfruttamento delle riserve petrolifere all'interno e all'esterno dell'Unione europea, che sono essenziali per garantire l'approvvigionamento petrolifero nel lungo periodo, la costituzione di riserve petrolifere è un mezzo comprovato per compensare le interruzioni dell'approvvigionamento nel breve periodo.

Motivazione

È necessario distinguere tra la garanzia dell'approvvigionamento nel lungo periodo e il superamento di interruzioni dell'approvvigionamento nel breve periodo. La direttiva riguarda soltanto quest'ultimo aspetto.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Gli Stati membri dipendono in modo estremamente elevato dalle importazioni di petrolio per coprire il proprio fabbisogno energetico.

Motivazione

È necessario adottare misure che garantiscano agli Stati membri il maggior livello di indipendenza energetica possibile. Le fonti energetiche alternative potrebbero integrare le scorte nelle situazioni di emergenza e di crisi.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

(4 bis) L'Unione europea è un attore globale e la sua politica intesa ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dovrebbe dunque essere parte integrante degli obiettivi strategici delle sue relazioni con i paesi candidati e i paesi vicini.

Motivazione

Anche i paesi candidati e i paesi vicini dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure preventive.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) È opportuno che la Commissione provveda affinché gli otto Stati membri che non sono membri dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE)1 siano associati su un piede di parità alle decisioni e alle misure adottate dall'Unione europea in consultazione con l'AIE.

 

______________________________________________

1 Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania e Slovenia.

Motivazione

Onde consentire un ravvicinamento tra il sistema comunitario e il sistema dell'Agenzia internazionale per l'energia, occorre garantire il coinvolgimento degli Stati membri che non aderiscono all'AIE (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovenia, Cipro).

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) È opportuno che la Commissione rappresenti e difenda adeguatamente gli interessi degli Stati membri che non sono membri dell'AIE.

Motivazione

Gli interessi di tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere difesi allo stesso modo.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza dell'attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l'azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri. È pertanto essenziale armonizzare i meccanismi di stoccaggio messi in atto dai diversi Stati membri.

(7) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 segnalano la crescente importanza dell'attuazione da parte della Comunità di una politica energetica integrata, che combini l'azione a livello europeo con quella a livello degli Stati membri. È pertanto essenziale garantire la compatibilità tra i vari meccanismi di stoccaggio messi in atto dai diversi Stati membri.

Motivazione

L'obiettivo della legislazione dell'UE dovrebbe essere principalmente quello di garantire la compatibilità anziché la piena uniformità. Si applica sempre il principio dell'Europa unita nella sua molteplicità!

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008 pongono l'accento sulla volontà dell'Unione di creare meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri per i casi di interruzione dell'approvvigionamento energetico e suggeriscono di porre in essere tutti gli strumenti necessari a tale fine. L'esistenza di un sistema efficace e coordinato a livello comunitario per la detenzione di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi è un altro tassello importante per dare attuazione pratica al principio della solidarietà energetica.

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che la proposta in esame è parte integrante dello strumento dell'Unione inteso a dare attuazione pratica al principio della solidarietà in campo energetico. La recente crisi del gas tra Ucraina e Russia ha mostrato quanto siano vulnerabili alcuni Stati membri in caso di interruzione dell'approvvigionamento ed ha evidenziato che solo una risposta comune dell'UE a tali sfide può mitigarne gli effetti negativi.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La disponibilità di scorte petrolifere e la capacità di garantire la fornitura di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L'esistenza di organismi o servizi centrali di stoccaggio nella Comunità contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. Per permettere ai diversi Stati membri interessati una migliore utilizzazione della loro legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi organismi centrali di stoccaggio, contenendo nel contempo gli oneri a carico dei consumatori finali dovuti alle attività di stoccaggio, è sufficiente, in un contesto in cui le riserve petrolifere possono essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da parte di qualsiasi organismo o servizio centrale all'uopo previsto, escludere scopi di lucro.

(8) La disponibilità di scorte petrolifere e la capacità di garantire la fornitura di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità. L'esistenza di organismi o servizi centrali di stoccaggio nella Comunità potrebbe contribuire al raggiungimento di questi obiettivi in modo efficiente in termini di costi. In un contesto in cui le riserve petrolifere possono essere detenute in qualsiasi luogo della Comunità e da qualsiasi organismo o servizio centrale all'uopo previsto, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare al meglio la loro legislazione nazionale allo scopo di definire lo statuto dei rispettivi organismi centrali di stoccaggio e le condizioni alle quali essi delegano lo stoccaggio ad altri Stati membri o ad altre entità di stoccaggio, contenendo nel contempo gli oneri a carico dei consumatori finali dovuti alle attività di stoccaggio.

Motivazione

Non è compito della Comunità favorire un particolare modello e ancor meno promuovere un approccio centralistico che rischia di minare il principio della sussidiarietà. Si applica sempre il principio dell'Europa unita nella sua molteplicità!

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Per ridurre l'onere finanziario per gli utilizzatori finali, è opportuno che gli Stati membri prevedano una maggiore cooperazione tra gli organismi centrali di stoccaggio nonché l'istituzione di organismi di stoccaggio regionali.

Motivazione

Il potenziamento della cooperazione tra Stati membri potrebbe rendere meno oneroso, in termini di costi, il mantenimento di un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. La realizzazione di strutture di stoccaggio comuni per talune regioni dell'UE (il Baltico, la fascia atlantica, il Mediterraneo, l'Europa centrale) potrebbe essere un'opzione interessante per risparmiare denaro pubblico e ridurre gli oneri per gli utilizzatori finali derivanti dal mantenimento di scorte di petrolio.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Dati gli obiettivi della legislazione comunitaria in materia di scorte petrolifere e le eventuali preoccupazioni concernenti la sicurezza di alcuni Stati membri, nonché l'auspicio di aumentare il rigore e la trasparenza dei meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri, è necessario limitare al territorio nazionale il campo d'azione degli organismi centrali che operano senza intermediari.

soppresso

Motivazione

Non vi è motivo che la Commissione limiti la possibilità di introdurre una maggiore flessibilità in merito all'obbligo di approvvigionamento ed esiga nel contempo, una volta di più, "organismi centrali".

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Dati il fabbisogno connesso con l'attuazione di politiche di emergenza, il ravvicinamento dei meccanismi nazionali di stoccaggio e la necessità di garantire una migliore visibilità, soprattutto in caso di crisi, sui livelli delle scorte, è necessario che gli Stati membri e la Comunità dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli sulle scorte.

(12) Date le esigenze connesse con l'attuazione di politiche di emergenza, la garanzia di compatibilità tra i meccanismi nazionali di stoccaggio e la necessità di garantire una migliore visibilità, soprattutto in caso di crisi, sui livelli delle scorte, è necessario che gli Stati membri dispongano dei mezzi per rafforzare i controlli sulle scorte.

Motivazione

È necessario chiarire nuovamente che l'obiettivo non è quello di conseguire l'uniformità ma di garantire la compatibilità. Inoltre i controlli non dovrebbero essere effettuati dalla Comunità, dato che competono agli Stati membri.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Ferma restando l'opportunità che gli Stati membri dispongano della flessibilità necessaria per scegliere le modalità di stoccaggio più idonee alle loro caratteristiche geografiche e organizzative, occorre porre in essere tutti i meccanismi del caso affinché sia possibile fornire in ogni momento alla Commissione dati precisi e affidabili sul livello delle scorte.

Motivazione

Occorre chiarire che la proposta mira ad offrire agli Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà, la flessibilità necessaria per scegliere i meccanismi di stoccaggio più adeguati, ma anche a garantire l'esistenza di un sistema efficace ed affidabile in caso di interruzioni dell'approvvigionamento sinora senza precedenti.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Occorre rafforzare il ruolo svolto dagli Stati membri quanto alla detenzione e alla gestione di scorte obbligatorie di petrolio per le situazioni di emergenza.

Motivazione

Attualmente sono pochi gli Stati membri che detengono scorte di petrolio, ma le loro esperienze sono estremamente positive.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, le scorte acquisite in proprietà dagli Stati membri o dagli organismi centrali, dette "scorte specifiche", costituite a seguito di decisioni adottate dagli Stati membri, dovrebbero corrispondere alle effettive necessità nei casi di emergenza. È inoltre necessario che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di emergenza. In tale prospettiva è opportuno che gli Stati membri interessati adottino le misure occorrenti per tutelare in maniera incondizionata le scorte in questione da qualsiasi misura di esecuzione forzata.

(14) Al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità, conformemente alla presente direttiva le scorte disponibili dovrebbero essere sufficienti per soddisfare la domanda almeno per il periodo specificato. È inoltre necessario che queste scorte godano di uno statuto giuridico proprio che ne garantisca la disponibilità assoluta in caso di emergenza. In tale prospettiva è opportuno che gli Stati membri interessati adottino le misure occorrenti per tutelare in maniera incondizionata le scorte in questione da qualsiasi misura di esecuzione forzata.

Motivazione

I bisogni reali in caso di crisi possono essere noti soltanto dopo l'evento e non prima, dato che dipendono dalla natura e soprattutto dalla durata di ciascuna crisi. L'importante è piuttosto che le scorte previste siano effettivamente disponibili. Esse devono essere sufficienti a coprire qualsiasi possibile interruzione dell'approvvigionamento non dovuta a motivi politici. Nel caso di un'interruzione dell'approvvigionamento di natura politica di durata superiore ai 90 giorni, la conseguente crisi mondiale renderebbe comunque necessarie altre misure.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.

(15) In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare in anticipo, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.

Motivazione

È necessario che il volume delle scorte sia stabilito in anticipo onde evitare un'imprevista penuria di petrolio in situazioni d'emergenza.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La frequenza di aggiornamento degli inventari delle scorte e i termini entro i quali devono essere messi a disposizione, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto ai diversi sistemi di gestione delle scorte petrolifere utilizzati in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni a livello macroeconomico dell'aumento dei prezzi dell'energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni.

(18) La frequenza di aggiornamento degli inventari delle scorte e i termini entro i quali devono essere messi a disposizione, stabiliti dalla direttiva 2006/67/CE, appaiono sfasati rispetto ai diversi sistemi di gestione delle scorte petrolifere utilizzati in altre parti del mondo. In una risoluzione sulle ripercussioni a livello macroeconomico dell'aumento dei prezzi dell'energia, il Parlamento europeo si è dichiarato a favore di un aumento della frequenza delle informazioni. Nel contempo è necessario garantire che i dati siano accurati e non richiedano rettifiche settimanali o mensili, come spesso ancora succede nell'Unione europea.

Motivazione

L'esperienza maturata in altri paesi ha altresì dimostrato che la precisione dei dati è più importante della loro pubblicazione settimanale, ed è su questo aspetto che occorre dunque porre l'accento.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza settimanale.

(21) Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza mensile. Tenendo conto dei risultati dello studio di fattibilità da realizzare sull'efficacia della presentazione di rilevazioni settimanali sulle scorte commerciali di petrolio, è opportuno che la Commissione sia autorizzata a richiedere agli Stati membri di presentare tali rilevazioni con scadenza settimanale, a condizione che si possa garantire che successivamente saranno necessari soltanto adeguamenti minimi e che ciò offre chiari vantaggi sotto il profilo della trasparenza del mercato.

Motivazione

Occorre chiarire che la proposta mira ad offrire agli Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà, la flessibilità necessaria per scegliere i meccanismi di stoccaggio più adeguati, ma anche a garantire l'esistenza di un sistema efficace ed affidabile in caso di interruzioni dell'approvvigionamento sinora senza precedenti.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) È possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino sfasature o errori. Le persone impiegate dai servizi della Commissione o che agiscono su mandato degli stessi dovrebbero dunque poter verificare la consistenza delle scorte e la veridicità dei documenti di cui si avvalgono gli Stati membri.

(23) È possibile che nei resoconti trasmessi alla Commissione si registrino sfasature o errori. Nel caso di sospetti ragionevoli, le persone impiegate dai servizi della Commissione o che agiscono su mandato degli stessi dovrebbero dunque, assieme alle autorità di controllo abilitate degli Stati membri, poter verificare la consistenza delle scorte e la veridicità dei documenti di cui si avvalgono gli Stati membri.

Motivazione

Spetta agli Stati membri la responsabilità primaria di garantire il rispetto della normativa nazionale. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di avviare le proprie indagini soltanto in caso di sospetti giustificati.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è prevista dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Tali atti legislativi impongono, in particolare, che il trattamento dei dati personali sia giustificato da un obiettivo legittimo e che i dati a carattere personale raccolti in modo accidentale siano immediatamente cancellati.

(25) La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è prevista dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Taluni esperti (tra cui il garante europeo della protezione dei dati) raccomandano che il considerando dovrebbe indicare chiaramente che le disposizioni della direttiva lasciano impregiudicata la normativa citata. L'ultima frase è in realtà superflua poiché è un principio generale il fatto che i dati personali non sono conservati oltre al periodo necessario alle finalità per cui sono stati raccolti o successivamente trattati.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Poiché per le scorte specifiche non è previsto un livello minimo obbligatorio uniforme a livello comunitario e visto il numero di nuovi meccanismi introdotti dalla presente direttiva, l'applicazione della stessa dovrebbe essere oggetto di una valutazione relativamente rapida dopo la sua entrata in vigore.

(29) Poiché per le scorte specifiche non è previsto un livello minimo obbligatorio uniforme a livello comunitario, e visto il numero di nuovi meccanismi introdotti dalla presente direttiva, l'applicazione della stessa dovrebbe essere oggetto di una valutazione al più tardi entro tre anni dalla sua entrata in vigore, tenendo conto dello studio in corso sui costi e benefici delle misure intese ad accrescere la trasparenza del mercato petrolifero, nella fattispecie mediante la trasmissione di dati settimanali sulle scorte commerciali di petrolio.

Motivazione

La Commissione ha appena avviato uno studio di fattibilità inteso ad analizzare il possibile impatto della trasmissione con cadenza settimanale di dati sulle scorte commerciali di petrolio e ad individuare le modalità auspicabili. I risultati di tale studio dovrebbero essere presi in considerazione al momento di valutare l'applicazione della direttiva. Solo a quel punto si dovrebbe decidere se la comunicazione dei dati con cadenza settimanale debba divenire obbligatoria o meno.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte": qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione dell'Agenzia internazionale per l'energia intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di uno Stato membro;

e) "decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte": qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione dell'AIE intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di un paese membro dell'AIE;

Motivazione

Una decisione dell'AIE di messa in circolazione delle scorte è una decisione adottata dai ventotto paesi membri dell'AIE, otto dei quali non sono Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) "situazione d'emergenza": una situazione in cui si verifica un'interruzione grave dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

Motivazione

Manca la definizione di "situazione d'emergenza".

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

4. Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione degli esperti e delle parti interessate.

Motivazione

Le modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio dovrebbero essere stabilite mediante disposizioni legislative e la loro modifica dovrebbe essere basata sulle valutazioni e conclusioni degli esperti in materia. Ciò non è affatto garantito se le modifiche sono apportate conformemente alla procedura di comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3. Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione degli esperti e delle parti interessate.

Motivazione

Le modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio dovrebbero essere stabilite mediante disposizioni legislative e la loro modifica dovrebbe essere basata sulle valutazioni e conclusioni degli esperti in materia. Ciò non è affatto garantito se le modifiche sono apportate conformemente alla procedura di comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.

1. Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Tali modalità sono stabilite con il previo accordo della Commissione. Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.

Motivazione

Un accordo preliminare sulle norme in materia di contabilità porterebbe al ravvicinamento dei metodi utilizzati dai vari Stati membri, il che agevolerà il successivo controllo.

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano e aggiornano in permanenza un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere tutte le informazioni atte a localizzare con precisione le scorte di cui trattasi, a determinarne la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell'energia.

1. Gli Stati membri elaborano e aggiornano in permanenza un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere informazioni concernenti il deposito, la raffineria o il centro di stoccaggio in cui si trovano le scorte di cui trattasi e la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia1.

 

__________________________

GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

Motivazione

L'esperienza maturata negli Stati membri ha dimostrato che la notifica e la localizzazione mensili a livello dell'impianto sono sufficienti ai fini della verifica e della trasparenza.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nei trenta giorni successivi all'anno civile al quale si riferiscono i resoconti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione copia dell'inventario delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun anno civile.

Nei quarantacinque giorni successivi all'anno civile al quale si riferiscono i resoconti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione copia dell'inventario delle scorte esistenti l'ultimo giorno di ciascun anno civile.

Motivazione

I dati contenuti nel registro sono di natura strategicamente sensibile e pertanto dovrebbero essere disponibili soltanto previo un accurato controllo in merito all'organismo che riceve informazioni sensibili.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione garantisce il carattere riservato dei singoli dati contenuti nei registri.

Motivazione

I dati contenuti nel registro sono di natura strategicamente sensibile e pertanto dovrebbero essere disponibili soltanto previo un accurato controllo in merito all'organismo che riceve informazioni sensibili.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora tali obblighi siano delegati formalmente allo Stato membro sul territorio del quale si trovano le scorte in parola o all'organismo centrale di stoccaggio istituito da quest'ultimo, la convenzione di delega contiene disposizioni che stabiliscono:

 

a) la responsabilità dello Stato membro o dell'organismo centrale di stoccaggio di garantire in qualsiasi momento informazioni accurate sul livello delle scorte;

 

b) il termine entro il quale lo Stato membro deve consegnare le scorte di sicurezza acquisite, costituite, detenute o gestite nel suo territorio allo Stato membro che ha delegato tali compiti;

 

c) sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, da applicare qualora lo Stato membro o l'organismo centrale di stoccaggio non rispettino le condizioni fissate nella convenzione di delega.

Motivazione

In passato sono sorti dei dubbi quanto all'efficacia e all'affidabilità, in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento, delle convenzioni stipulate tra Stati membri. La legislazione attuale mira a stabilire norme chiare per le convenzioni mediante le quali uno Stato membro delega i propri obblighi a un altro Stato membro. A tale fine, la convenzione deve contenere disposizioni chiare in merito a determinate responsabilità onde garantire la sua applicazione efficace e affidabile in caso di crisi.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) pubblicare con almeno sei mesi di anticipo le condizioni alle quali offrono detti servizi agli operatori economici.

b) pubblicare con almeno tre mesi di anticipo le condizioni alle quali offrono detti servizi agli operatori economici.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) a uno o più degli altri organismi centrali di stoccaggio in grado di provvedere al mantenimento delle scorte, o

b) a uno o più degli altri organismi centrali di stoccaggio in grado di provvedere al mantenimento delle scorte, a condizione che sia concluso un accordo tra lo Stato membro interessato e gli Stati membri che detengono le scorte, o

Motivazione

La distribuzione geografica delle scorte ha effetti di rilievo sulla sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri, nonché sulla rapidità e l'efficacia delle azioni adottate in caso di un'interruzione dello stesso. Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a influenzare le decisioni sull'assegnazione delle scorte.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono impegnarsi irrevocabilmente a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito "scorte specifiche").

1. Gli Stati membri possono impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito "scorte specifiche").

Motivazione

L'obbligo irrevocabile di mantenere scorte specifiche potrebbe scoraggiare gli Stati membri dal creare tali scorte e non tiene conto degli eventuali cambiamenti delle condizioni esterne inerenti al mercato dell'energia.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le scorte specifiche concernono esclusivamente le categorie di prodotti di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell'energia;

3. Le scorte specifiche possono concernere esclusivamente le categorie di prodotti conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto concerne le caratteristiche dei carburanti e la protezione dell'ambiente, di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:

Motivazione

Occorre chiarire che le scorte specifiche possono concernere unicamente prodotti conformi alla normativa UE. De facto, in caso di crisi non è possibile utilizzare i prodotti importati e non ancora sottoposti a trattamenti volti a renderli conformi alle norme UE relative ai carburanti e alla legislazione ambientale senza rischiare di compromettere il funzionamento del mercato interno e l'applicazione dell'acquis comunitario.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano irrevocabilmente a mantenere per ciascuna categoria in modo permanente. Il livello minimo obbligatorio così notificato è unico e si applica in modo identico a tutte le categorie di scorte specifiche utilizzate da uno Stato membro.

5. Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano a mantenere per ciascuna categoria in modo permanente e il periodo durante il quale si assume tale impegno. Il livello minimo obbligatorio così notificato è unico e si applica in modo identico a tutte le categorie di scorte specifiche utilizzate da uno Stato membro.

Motivazione

L'obbligo irrevocabile di mantenere scorte specifiche potrebbe scoraggiare gli Stati membri dal creare tali scorte e non tiene conto degli eventuali cambiamenti delle condizioni esterne inerenti al mercato dell'energia.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri compilano, e aggiornano in permanenza, un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul loro territorio nazionale, nel quale sono riportate in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione.

1. Gli Stati membri compilano, e aggiornano in permanenza su base mensile, un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul loro territorio nazionale, nel quale sono riportate in particolare tutte le informazioni concernenti il deposito, la raffineria o il centro di stoccaggio in cui si trovano le scorte in questione.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dell'inventario entro otto giorni dalla presentazione di una richiesta in tal senso da parte dei servizi della Commissione, effettuata entro un termine di dieci anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dell'inventario entro dieci giorni dalla presentazione di una richiesta in tal senso da parte dei servizi della Commissione, effettuata entro un termine di tre anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.

Motivazione

L'obbligo di detenere scorte costituisce uno strumento per la gestione delle crisi; non si tratta di raccogliere dati in modo costante. Se la Commissione desidera verificare il rispetto degli obblighi in materia di scorte, sono sufficienti le informazioni relative agli ultimi tre anni. Spetta alla Commissione effettuare le sue verifiche in tempi brevi.

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tutte le convenzioni stipulate tra uno Stato membro e un organismo centrale di stoccaggio contengono disposizioni che stabiliscono:

 

a) la responsabilità dello Stato membro o dell'organismo centrale di stoccaggio di garantire in qualsiasi momento informazioni accurate sul livello delle scorte;

 

b) il termine entro il quale lo Stato membro deve consegnare le scorte di sicurezza acquisite, costituite, detenute o gestite nel suo territorio allo Stato membro che ha delegato tali compiti;

 

c) sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, da applicare qualora lo Stato membro o l'organismo centrale di stoccaggio non rispettino le condizioni fissate nella convenzione di delega.

Motivazione

In passato sono sorti dei dubbi quanto all'efficacia e all'affidabilità, in caso di grave interruzione dell'approvvigionamento, delle convenzioni stipulate tra Stati membri. La legislazione attuale mira a stabilire norme chiare per le convenzioni mediante le quali uno Stato membro delega i propri obblighi a un altro Stato membro. A tale fine, la convenzione deve contenere disposizioni chiare in merito a determinate responsabilità onde garantire la sua applicazione efficace e affidabile in caso di crisi.

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche settimanali relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche mensili relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

2. Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica settimanale relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

2. Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica mensile relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

 

3 bis. Alla luce della sua valutazione di cui all'articolo 23, la Commissione può imporre agli Stati membri di trasmettere rilevazioni statistiche settimanali, anziché mensili, relative alle scorte commerciali di petrolio, qualora un esame approfondito della fattibilità e dell'efficacia delle rilevazioni statistiche settimanali dimostri che esse offrono chiari vantaggi a livello di trasparenza del mercato e che di norma non sono necessarie significative correzioni dei dati raccolti ai fini delle rilevazioni statistiche.

Motivazione

Prima di proporre disposizioni è necessario valutarne le conseguenze. Nel caso in esame, ossia la richiesta di una rilevazione statistica settimanale anziché mensile, tali effetti non sono stati valutati. Pertanto, prima di modificare la periodicità è opportuno attendere che siano noti i risultati dello studio, dei quali occorre assolutamente tener conto.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I servizi della Commissione possono decidere in qualsiasi momento di effettuare controlli delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche negli Stati membri. Per la preparazione di tali controlli i servizi della Commissione possono richiedere la consulenza del gruppo di coordinamento.

1. In caso di sospetti ragionevoli, i servizi della Commissione possono decidere in qualsiasi momento di effettuare controlli delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche negli Stati membri. Per la preparazione di tali controlli i servizi della Commissione possono richiedere la consulenza del gruppo di coordinamento.

Motivazione

A norma del principio di sussidiarietà i controlli spettano agli Stati membri e la Commissione può avviare le sue indagini solo in caso di sospetti fondati.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli obiettivi delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1 non contemplano la raccolta di dati personali. I dati personali trovati nel corso dei controlli non sono raccolti e neppure presi in considerazione, inoltre in caso di raccolta accidentale sono immediatamente distrutti.

2. Gli obiettivi delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1 non contemplano il trattamento di dati personali. I dati personali trovati nel corso dei controlli non sono raccolti e neppure presi in considerazione, inoltre in caso di raccolta accidentale sono immediatamente distrutti.

Motivazione

Per conformare la formulazione con quella utilizzata nella normativa sulla protezione dei dati ed evitare qualsiasi fraintendimento, si raccomanda di sostituire il termine" raccolta´" con il termine "trattamento".

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché, nel corso delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1, le persone responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche sul loro territorio collaborino con le persone impiegate o incaricate dai servizi della Commissione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, nel corso delle azioni di controllo di cui al paragrafo 1, le persone responsabili del mantenimento e della gestione delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche sul loro territorio collaborino con i funzionari o gli agenti incaricati dei servizi della Commissione.

Motivazione

Dato il carattere delicato delle informazioni sulle scorte di sicurezza, occorre chiarire in modo inequivocabile che i funzionari della Commissione devono essere esplicitamente autorizzati a effettuare le visite di controllo.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione dei dati, delle registrazioni, delle rilevazioni e dei documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno 10 anni.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la conservazione dei dati, delle registrazioni, delle rilevazioni e dei documenti relativi alle scorte di sicurezza e alle scorte specifiche per una durata di almeno 3 anni.

Motivazione

L'obbligo di detenere scorte costituisce uno strumento per la gestione delle crisi; non si tratta di raccogliere dati in modo costante. Se la Commissione desidera verificare il rispetto degli obblighi in materia di scorte, sono sufficienti le informazioni relative agli ultimi tre anni. Spetta alla Commissione effettuare le sue verifiche in tempi brevi.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando è in vigore una decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte, gli Stati membri interessati possono utilizzare le loro scorte di sicurezza e quelle specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso gli Stati membri informano immediatamente la Commissione che può convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri dello stesso per posta elettronica, in particolare allo scopo di valutare gli effetti della messa in circolazione.

3. La Commissione opera in stretta cooperazione con le organizzazioni internazionali abilitate a decidere la messa in circolazione delle scorte e rafforza il coordinamento multilaterale e bilaterale in proposito a livello mondiale. Quando è in vigore una decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte, gli Stati membri interessati possono utilizzare le loro scorte di sicurezza e quelle specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono loro in virtù di tale decisione. In questo caso gli Stati membri informano immediatamente la Commissione che può convocare il gruppo di coordinamento o consultare i membri dello stesso per posta elettronica, in particolare allo scopo di valutare gli effetti della messa in circolazione.

4. Qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e prodotti petroliferi, la Commissione convoca con la massima sollecitudine il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Il gruppo di coordinamento esamina la situazione e la Commissione stabilisce se vi sia un'interruzione grave dell'approvvigionamento.

4. Qualora la Comunità o uno Stato membro incontrino difficoltà di approvvigionamento di petrolio e prodotti petroliferi, la Commissione convoca con la massima sollecitudine il gruppo di coordinamento, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Entro 24 ore dalla richiesta di convocazione, ogni Stato membro fa in modo di poter essere rappresentato di persona o a distanza alle riunioni del gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento esamina la situazione sulla base dell'impegno a rispettare il principio della solidarietà tra gli Stati membri e di una valutazione obiettiva dell'impatto economico e sociale e la Commissione stabilisce se vi sia un'interruzione grave dell'approvvigionamento basandosi sulla valutazione del gruppo di coordinamento.

Se constata un'interruzione grave dell'approvvigionamento, la Commissione può autorizzare la messa in circolazione totale o parziale dei quantitativi all'uopo proposti dagli Stati membri interessati.

Se constata un'interruzione grave dell'approvvigionamento, la Commissione può autorizzare la messa in circolazione totale o parziale dei quantitativi all'uopo proposti dagli Stati membri interessati.

Motivazione

Fermo restando il principio della solidarietà energetica su base confederale, quali che siano le circostanze nessuno Stato membro dovrebbe essere costretto a rinunciare alle proprie risorse petrolifere senza il suo previo consenso incondizionato, e soprattutto non in virtù della decisione di un organismo non eletto.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della sua applicazione, esaminando in particolare l'opportunità di imporre a tutti gli Stati membri un livello minimo obbligatorio di scorte specifiche.

Al più tardi nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della sua applicazione, esaminando in particolare:

 

a) se i dati sulle scorte sono precisi e se sono trasmessi entro i termini stabiliti;

 

b) se i livelli delle scorte commerciali di petrolio debbano essere comunicati a cadenza settimanale o mensile;

 

c) se sia opportuno imporre a tutti gli Stati membri un livello minimo obbligatorio di scorte specifiche.

Motivazione

La valutazione deve vertere sul livello di scorte più adeguato (90 o 120 giorni) nonché sui risultati dello studio di fattibilità relativo alla trasmissione settimanale di dati sulle scorte commerciali di petrolio appena avviato dalla Commissione. Inoltre, essa deve verificare se sono stati efficacemente risolti i problemi in materia di comunicazione dei dati che sono stati la ragione principale che ha spinto la Commissione a proporre un nuovo atto legislativo.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 20XX. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 20XX, ad eccezione degli Stati membri ai quali si applica un periodo transitorio per la costituzione di scorte di petrolio o di prodotti petroliferi in virtù del trattato di adesione all'Unione europea, nel qual caso la data limite di attuazione è la data alla quale termina il periodo transitorio. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del calcolo delle loro scorte, gli Stati membri riducono del 10% i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.

Ai fini del calcolo delle loro scorte, gli Stati membri riducono del 5% i quantitativi delle scorte calcolate secondo il metodo in precedenza indicato. Tale riduzione si applica a tutti i quantitativi di cui si tiene conto per un determinato calcolo.

Motivazione

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature di stoccaggio dei prodotti petroliferi permettono di ridurre gli sprechi di petrolio al 2%. Se i residui di petrolio greggio sono superiori alle perdite minime che si verificano durante lo spostamento dei prodotti petroliferi, i costi di stoccaggio sono maggiori.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Il petrolio rappresenta la principale fonte energetica dell'Unione europea e l'economia dipende fortemente dalla continuità e dall'affidabilità del suo approvvigionamento a un prezzo abbordabile. Data la dipendenza elevata e crescente dalle importazioni, la sicurezza dell'approvvigionamento riveste un'importanza particolare.

La Commissione prevede che fino al 2030 la domanda di petrolio all'interno dell'Unione continuerà ad aumentare, anche se soltanto nella misura dello 0,25% annuo. Nel 2030 il petrolio continuerà a essere la principale fonte di energia primaria dell'Unione europea, con una quota pari a circa il 35% del consumo lordo di energia. Secondo le stime della U.S. Energy Information Administration, nel 2030 la domanda mondiale supererà di oltre un terzo quella del 2006. Considerando che l'offerta e le capacità di raffinazione attuali non riescono a tenere il passo con l'incremento della domanda, la situazione di tensione sul mercato è destinata a perdurare.

Di tali fattori è necessario tenere conto nell'elaborazione di una politica energetica europea coerente e realistica. Una delle componenti di tale politica deve essere la capacità dell'Unione europea di reagire a qualsiasi improvvisa potenziale crisi degli approvvigionamenti. Le scorte rappresentano un importante strumento per mitigare gli effetti di improvvise interruzioni degli approvvigionamenti. Nello scenario peggiore fra quelli ipotizzabili, un paese potrebbe vedersi costretto a prosciugare le proprie scorte per evitare la totale carenza fisica di petrolio, che determinerebbe la chiusura di alcuni o addirittura di tutti i settori dell'economia e comprometterebbe la sua capacità militare. In questo senso, il mantenimento delle scorte è una basilare questione di sicurezza nazionale e rappresenta un interesse economico fondamentale che riguarda l'intera Unione europea.

Fra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, l'Unione europea ha già posto in essere un quadro giuridico per far fronte alla carenza di approvvigionamenti petroliferi a lungo e a medio termine. Tale quadro comprende:

- la direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi[1];

- la decisione 68/416/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, riguardante la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi[2];

- la direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi[3];

La direttiva proposta dovrebbe sostituire i tre atti legislativi sopramenzionati.

2. Analisi del problema

Negli ultimi anni i rischi di interruzione dell'approvvigionamento petrolifero sono cresciuti per una serie di fattori, tra i quali l'aumento della domanda mondiale, la capacità di produzione prossima alla domanda, la crescente concentrazione delle risorse petrolifere in un numero limitato di paesi (spesso politicamente instabili), soprattutto del Medio Oriente, nonché la proliferazione di conflitti geopolitici a causa dell'energia. La tendenza mondiale attuale e la diminuzione delle risorse petrolifere interne dell'UE, rendono ancora più indispensabile migliorare il sistema di gestione delle scorte petrolifere dell'Unione europea. L'analisi del sistema attuale ha rivelato lacune che potrebbero impedirne il corretto funzionamento in caso di interruzione degli approvvigionamenti.

a. Diverse forme di proprietà delle scorte

Attualmente gli Stati membri sono liberi di scegliere le proprie modalità di gestione delle scorte. Tale scelta rispecchia le differenze nazionali in termini di situazione geografica, infrastrutture, capacità di raffinazione e condizioni di approvvigionamento. Le scorte petrolifere possono essere detenute dalle imprese e/o dallo Stato e/o dalle agenzie. Secondo uno studio della Commissione, le imprese detengono il 62% delle scorte UE, le agenzie il 35% e lo Stato il 3%.

Molte scorte sono gestite da privati per conto dello Stato. Tuttavia, le scorte petrolifere detenute da privati possono essere utilizzate per produrre profitti di tipo speculativo. La diminuzione dei prezzi reali scoraggia il mantenimento di scorte a fini speculativi, dal momento che la tendenza alla riduzione dei prezzi comporta margini di profitto negativi in relazione a tali attività. Il relatore ritiene che imponendo talune restrizioni oppure migliorando le norme regolamentari sulle scorte di sicurezza di proprietà delle imprese, la situazione potrebbe migliorare.

Il sistema comunitario consente anche di detenere scorte sul territorio di un altro Stato membro, a patto che esista un accordo intergovernativo bilaterale al riguardo. Ad esempio, nel 2007 la Danimarca, l'Irlanda e la Svezia detenevano una parte delle loro scorte nel Regno Unito, sulla base di una serie di accordi bilaterali. Secondo le stime, circa l'11% delle scorte di sicurezza è detenuto tramite un sistema di certificati ("ticket"), per cui le scorte sono possedute e fisicamente stoccate da un altro paese. I certificati offrono al loro detentore la facoltà di acquistare scorte, in una situazione di crisi, al prezzo stabilito nell'accordo. Il sistema dei certificati può rappresentare una soluzione molto conveniente, in termini di costi, per rispettare gli obblighi di stoccaggio; tuttavia tale sistema deve prevedere comunicazioni precise sulle scorte petrolifere e una risposta affidabile in caso di interruzione degli approvvigionamenti.

Esistono dubbi sul fatto che, in caso di necessità, tutti i sistemi nazionali possano garantire la piena disponibilità e l'efficace utilizzo delle scorte di sicurezza.

b. Rischio di parassitismo

Il mantenimento delle scorte genera dei costi, soprattutto in termini di investimenti sulle infrastrutture, ma anche per mantenere gli impianti di stoccaggio. Ad esempio, è stato calcolato che la riserva petrolifera strategica degli Stati Uniti, stoccata nelle miniere di sale, prevede un costo d'investimento a livello infrastrutturale di circa 6 dollari al barile.[4] La messa in circolazione delle scorte petrolifere comporta verosimilmente vantaggi per tutti i paesi consumatori, visto che il mercato petrolifero è globale.

Dal momento che i vantaggi sono collettivi, ma i costi riguardano soltanto il paese di stoccaggio si profila il rischio di parassitismo: gli Stati membri che dispongono di sistemi forse meno affidabili possono contare sui paesi che dispongono di accordi solidi. Tuttavia questa situazione compromette la preparazione alle situazioni d'urgenza dell'intera Unione europea.

Al fine di garantire il funzionamento del sistema comunitario di gestione delle scorte petrolifere in caso di interruzione degli approvvigionamenti, il relatore ritiene indispensabile che la Commissione abbia il potere di controllare la sua corretta attuazione e di imporre agli Stati membri il rispetto della legislazione comunitaria.

c. Compatibilità con la metodologia AIE

L'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), istituita nel 1974, gestisce un sistema parallelo. Benché in generale le stesse scorte possano essere utilizzate per conformarsi agli obblighi di stoccaggio dell'UE e dell'AIE, le differenze nelle metodologie di calcolo e negli obblighi di comunicazione impongono ulteriori oneri amministrativi agli Stati membri che sono anche membri dell'AIE.

d. Chiarimento delle procedure relative alle situazioni di emergenza

L'Unione europea non dispone di procedure di intervento coordinate, cosa che rende in pratica assai difficile l'adozione di decisioni rapide e di misure efficaci, essenziali in caso di crisi. L'UE non ha stabilito norme chiare riguardo alla messa in circolazione né tanto meno esiste un processo decisionale certo a livello comunitario. Di fatto, le decisioni vengono adottate a livello nazionale e in situazioni d'emergenza la Commissione si limita a svolgere un ruolo di consultazione attraverso gli Stati membri.

Se è vero che un insieme di criteri prestabiliti per avviare la messa in circolazione delle scorte di sicurezza potrebbe creare una situazione di trasparenza e garantire una reazione rapida, un sistema di questo tipo potrebbe però mancare di flessibilità quanto si tratta di reagire in modo adeguato ai diversi tipi di restrizioni sugli approvvigionamenti. Una soluzione più appropriata potrebbe essere quella di organismo indipendente che prenda decisioni ad hoc in base alla situazione. Tuttavia, la legislazione deve fornire un meccanismo efficace per adottare le decisioni sulla messa in circolazione delle scorte petrolifere. In tale contesto, nell'ambito della legislazione vigente, occorre chiarire il ruolo del sistema comunitario rispetto all'AIE e le sue procedure.

e. Garanzia di trasparenza sui mercati petroliferi

Esistono gravi preoccupazioni riguardo all'affidabilità dei dati e alla frequenza delle comunicazioni. Per aumentare la trasparenza del mercato, occorrono dati precisi e acquisibili in tempi rapidi. I consumatori devono avere la garanzia di pagare il prezzo giusto al distributore di benzina. Dati inesatti potrebbero condurre a decisioni sbagliate e aumentare la volatilità dei prezzi. La Commissione si lamenta per la scarsa frequenza e i ritardi delle comunicazioni da parte degli Stati membri. Al tempo stesso esistono fondati dubbi sul reale grado di fruibilità, in caso di emergenza, delle scorte indicate nelle relazioni e sulla quantità di scorte necessarie ai fini operativi del sistema, e quindi non disponibili per il consumo.

La Commissione propone agli Stati membri di trasmettere le loro comunicazioni con cadenza settimanale anziché mensile. In tal modo, il sistema comunitario si conformerebbe alla prassi in atto negli Stati Uniti. Tuttavia, le società petrolifere e alcuni Stati membri temono un aumento degli oneri amministrativi e affermano che una pubblicazione settimanale finirebbe per far aumentare l'incertezza sui mercati, poiché le relazioni settimanali sulle scorte risultano ancora più imprecise. L'esperienza degli Stati Uniti dimostra che i dati settimanali sono spesso soggetti a correzioni retroattive nel momento in cui vengono presentati i dati più precisi su base mensile. La qualità dei dati dovrebbe avere la precedenza sulla quantità.

3. Opzioni strategiche per migliorare il sistema

Su richiesta della Commissione è stata effettuata un'analisi dell'impatto delle opzioni strategiche, verificandone in modo sistematico gli effetti sulla preparazione alle situazioni di emergenza, ovvero la capacità dell'UE di far fronte un'eventuale situazione di interruzione dell'approvvigionamento di petrolio, nonché sugli oneri finanziari e amministrativi a carico degli Stati membri, dell'industria e della Commissione.

Le quattro opzioni strategiche prese in esame sono le seguenti:

§ Opzione 0: mantenimento della situazione attuale, il che ovviamente non comporterebbe ulteriori oneri finanziari o amministrativi, ma non potrebbe garantire un'efficace preparazione a livello comunitario alle situazioni di emergenza;

§ Opzione 1: rafforzamento dei meccanismi di controllo e di coordinamento del sistema attuale;

§ Opzione 2: creazione di un sistema comunitario centralizzato abbinato all'obbligo di proprietà statale/pubblica delle scorte di emergenza;

§ Opzione 3: costituzione da parte dell'Unione europea di scorte di sicurezza specifiche nell'ambito di una revisione del sistema attuale; tale ipotesi imporrebbe agli Stati membri l'obbligo di mantenere una parte delle scorte di sicurezza in forma di scorte detenute dallo Stato o da una agenzia.

La Commissione privilegia l'opzione 3; tuttavia, dal punto di vista politico non è ancora ammissibile obbligare gli Stati membri a costituire scorte di sicurezza specifiche. Di conseguenza la proposta della Commissione si basa su detta opzione, ma lascia per ora agli Stati membri la decisione sulla costituzione o meno di scorte specifiche.

La proposta prevede una clausola di riesame onde consentire alla Commissione di accertare, dopo un determinato lasso di tempo, se gli Stati membri che non hanno costituito scorte specifiche stiano applicando soluzioni alternative convincenti.

4. Proposte di miglioramento da parte del relatore

Il relatore è favorevole all'opzione 3. La soluzione giusta per garantire che il sistema comunitario possa affrontare le sfide future connesse agli approvvigionamenti petroliferi è di costituire alcune riserve specifiche per periodi di tempo più lunghi nonché modificare la base di calcolo tenendo conto degli standard AIE, contenere l'uso delle scorte commerciali, limitare il ricorso ai certificati ("ticketing") e migliorare il processo decisionale in caso di crisi. In generale, sarebbe opportuno rafforzare il ruolo degli Stati membri rispetto al mantenimento e alla gestione delle scorte petrolifere per le situazioni d'emergenza.

Nello spirito di questa opzione strategica, il relatore intende introdurre alcuni emendamenti alla proposta allo scopo di:

§ aumentare la trasparenza sia, in generale, sul mercato petrolifero, che, in particolare, riguardo alle scorte petrolifere disponibili, per quanto concerne ubicazione, quantità e proprietà, allo scopo di accrescere l'affidabilità del sistema d'emergenza;

§ garantire la fornitura e il trattamento di dati accurati e tempestivi su tutte le scorte di sicurezza, con particolare riferimento alle scorte non specifiche (articolo 6, articolo 15);

§ fissare norme certe che gli Stati membri devono rispettare quando si tratta di affidare la gestione delle scorte specifiche al di fuori del territorio nazionale (articolo 11);

§ determinare un termine di tempo e un campo d'applicazione appropriati per la valutazione della legislazione (articolo 23);

§ consentire alla Commissione di controllare efficacemente la corretta attuazione della presente legislazione (articolo 19, articolo 22);

§ garantire un processo decisionale chiaro e rapido che consenta all'Unione europea di adottare provvedimenti complementari alle strategie d'emergenza dell'AIE e assicurare decisioni adeguate, non politicizzate o tendenziose nello spirito della solidarietà energetica dell'UE (articolo 21);

§ garantire che qualsiasi sistema di gestione delle scorte, come nel caso del sistema basato sui certificati ("ticketing") consenta una precisa rendicontazione delle scorte disponibili e sia totalmente affidabile in caso di interruzione degli approvvigionamenti (articolo 8, articolo 11).

  • [1]  GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 8
  • [2]  GU L 308 del 23.12.1968, pag. 19
  • [3]  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 1
  • [4]  "HOW EMERGENCY OIL STOCKS FIT THE GENERAL OIL CHALLENGE", del Professor Paul Stevens.

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (25.3.2009)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
(COM(2008)0775 – C6‑0511/2008 – 2008/0220(CNS))

Relatore per parere: Slavi Binev

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, è di importanza fondamentale per salvaguardare la stabilità economica e lo sviluppo sociale degli Stati membri nelle situazioni di crisi e d'emergenza.

È necessario superare le debolezze del sistema attuale e porre fine al suo mancato rispetto per garantire la sicurezza a lungo termine, l'accessibilità, la disponibilità e l'affidabilità delle scorte di petrolio greggio e prodotti petroliferi in caso di interruzione dell'approvvigionamento energetico.

La grave crisi del gas che alcuni Stati si sono trovati ad affrontare facendo le spese dei contrasti esistenti evidenzia ulteriormente la necessità di mantenere un livello minimo di scorte energetiche.

Il relatore per parere condivide l'approccio adottato dalla Commissione, ma desidera presentare alcuni emendamenti alla proposta della Commissione.

Il relatore per parere desidera anche richiamare l'attenzione sul fatto che l'interruzione delle forniture di petrolio greggio e prodotti petroliferi e/o l'inadeguatezza delle scorte avranno un marcato effetto domino con ripercussioni su tutti i settori. Il grado di dipendenza energetica varia da uno Stato membro all'altro, il che rappresenta anche un ostacolo ai fini di una risposta rapida e adeguata nelle situazioni di emergenza. È pertanto necessario analizzare nei dettagli tale grado di dipendenza e tenerne conto nel calcolo del volume delle scorse. È estremamente importante promuovere e incoraggiare l'impiego di fonti energetiche alternative, che integrerebbero le scorte in tempi di crisi.

La presentazione di rilevazioni statistiche mensili eviterà un aumento degli oneri amministrativi.

Occorre rilevare che non tutti i paesi aderenti all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) sono anche Stati membri dell'Unione europea e che la cooperazione tra la Commissione e l'AIE è dunque estremamente importante per evitare che agli Stati membri dell'UE si applichi un approccio differenziato.

Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di scegliere autonomamente quale dei due quantitativi utilizzare (90 giorni di importazioni nette o 70 giorni di consumo) per calcolare le scorte minime obbligatorie.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.

(1) L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica ed energetica. L'interruzione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi o l'inadeguatezza delle scorte potrebbero causare gravi perdite finanziarie alle imprese e paralizzare altri settori dell'economia come pure la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione.

Motivazione

L'interruzione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e/o l'inadeguatezza delle scorte avranno un marcato effetto domino con ripercussioni su tutti i settori.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l'aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

 

(2) La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure il costante aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare sensibilmente i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

Motivazione

Visti l'aumento senza precedenti del consumo mondiale di prodotti petroliferi e la difficoltà di prevederne gli ulteriori ritmi di crescita, è necessario sottolineare il rischio di improvvisi mutamenti nel rapporto tra scorte di petrolio e consumo mondiale.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Gli Stati membri dipendono in modo estremamente elevato dalle importazioni di petrolio per coprire il proprio fabbisogno energetico.

Motivazione

È necessario adottare misure che garantiscano agli Stati membri il maggior livello di indipendenza energetica possibile. Le fonti energetiche alternative potrebbero integrare le scorte nelle situazioni di emergenza e di crisi.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

(4 bis) L'Unione europea è un attore globale e la sua politica intesa ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dovrebbe dunque essere parte integrante degli obiettivi strategici delle sue relazioni con i paesi candidati e i paesi vicini.

Motivazione

Anche i paesi candidati e i paesi vicini dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure preventive.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) È opportuno che la Commissione provveda affinché gli otto Stati membri che non sono membri dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE)1 siano associati su un piede di parità alle decisioni e alle misure adottate dall'Unione europea in consultazione con l'AIE.

 

______________________________________________

1 Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania e Slovenia.

Motivazione

Onde consentire il ravvicinamento del sistema comunitario al sistema dell'Agenzia internazionale per l'energia, occorre garantire il coinvolgimento degli Stati membri che non aderiscono all'AIE (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovenia, Cipro).

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) È opportuno che la Commissione rappresenti e difenda adeguatamente gli interessi degli Stati membri che non sono membri dell'AIE.

Motivazione

Gli interessi di tutti gli Stati membri dovrebbero essere difesi allo stesso modo.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.

(15) In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare in anticipo, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.

Motivazione

È necessario che il volume delle scorte sia stabilito in anticipo onde evitare un'imprevista penuria di petrolio in situazioni d'emergenza.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza settimanale.

(21) Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza mensile.

Motivazione

La trasmissione di rilevazioni statistiche con cadenza settimanale aumenterebbe gli oneri amministrativi per gli Stati membri.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte": qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione dell'Agenzia internazionale per l'energia intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di uno Stato membro;

e) "decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte": qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione dell'AIE intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di un paese membro dell'AIE;

Motivazione

Una decisione dell'AIE di messa in circolazione delle scorte è una decisione adottata dai ventotto paesi membri dell'AIE, otto dei quali non sono Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis) "situazione d'emergenza": una situazione in cui si verifica un'interruzione grave dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.

Motivazione

Manca la definizione di "situazione d'emergenza".

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adeguate al fine di garantire, entro il 31 dicembre 20XX, il mantenimento a loro profitto sul territorio della Comunità e in modo permanente di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a 90 giorni di importazioni nette o a 70 giorni di consumo.

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adeguate al fine di garantire, entro il 31 dicembre 20XX, il mantenimento a loro profitto sul territorio della Comunità e in modo permanente di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo corrispondente a 90 giorni di importazioni nette o a 70 giorni di consumo.

 

Motivazione

Il calcolo parallelo dei quantitativi corrispondenti a 90 giorni di importazioni nette e a 70 giorni di consumo e il confronto di tali dati farà aumentare gli oneri amministrativi.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

4. Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione degli esperti e delle parti interessate.

Motivazione

Le modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio dovrebbero essere stabilite mediante disposizioni legislative e la loro modifica dovrebbe essere basata sulle valutazioni e conclusioni degli esperti in materia. Ciò non è affatto garantito se le modifiche sono apportate conformemente alla procedura di comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

3. Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, previa consultazione degli esperti e delle parti interessate.

Motivazione

Le modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio dovrebbero essere stabilite mediante disposizioni legislative e la loro modifica dovrebbe essere basata sulle valutazioni e conclusioni degli esperti in materia. Ciò non è affatto garantito se le modifiche sono apportate conformemente alla procedura di comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.

1. Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Gli Stati membri si sforzano di definire tali modalità raggiungendo un'intesa preventiva con la Commissione. Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.

Motivazione

Un accordo preliminare sulle norme in materia di contabilità porterebbe al ravvicinamento dei metodi utilizzati dai vari Stati membri, il che agevolerà il successivo controllo.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano e aggiornano in permanenza un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere tutte le informazioni atte a localizzare con precisione le scorte di cui trattasi, a determinarne la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell'energia.

1. Gli Stati membri elaborano e aggiornano mensilmente un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere tutte le informazioni atte a localizzare con precisione nei depositi le scorte di cui trattasi, a determinarne la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia1.

 

__________________________________________

1 GU L 304 dell'14.11.2008, pag. 1.

Motivazione

Le modifiche mirano a rendere più concreta la proposta della Commissione.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nessun organismo centrale di stoccaggio può acquisire, detenere o gestire scorte di sicurezza al di fuori del territorio nazionale dello Stato membro che l'ha istituito, tranne qualora sia concessa una delega formale in tal senso allo Stato membro sul territorio del quale si trovano le scorte in parola o all'organismo centrale di stoccaggio istituito da quest'ultimo.

3. Un organismo centrale di stoccaggio può acquisire, detenere o gestire scorte di sicurezza al di fuori del territorio nazionale dello Stato membro che l'ha istituito.

Nessuno Stato membro può acquisire, detenere o gestire scorte di sicurezza al di fuori del suo territorio nazionale, tranne qualora vi sia una delega formale in tal senso allo Stato membro sul territorio del quale si trovano le scorte in parola o all'organismo centrale di stoccaggio istituito da quest'ultimo.

Uno Stato membro può acquisire, detenere o gestire scorte di sicurezza al di fuori del suo territorio nazionale.

Motivazione

Un organismo di stoccaggio può adempiere ai propri obblighi delegandoli ad operatori economici del proprio paese, ma non può delegarli direttamente ad operatori economici di altri Stati membri. Parimenti, l'organismo di stoccaggio o lo Stato membro possono detenere solo scorte di sicurezza limitate in un altro paese europeo. Secondo la proposta della Commissione ciò sarebbe possibile solo attraverso l'organismo di stoccaggio locale oppure mediante accordi bilaterali e comporterebbe notevoli oneri e lungaggini amministrative.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono impegnarsi irrevocabilmente a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito "scorte specifiche").

1. Gli Stati membri possono impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito "scorte specifiche").

Motivazione

Un impegno irrevocabile non offre agli Stati membri la flessibilità necessaria a reagire ai cambiamenti esterni e alle oscillazioni del mercato.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le scorte specifiche concernono esclusivamente le categorie di prodotti di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. ****** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ******, relativo alle statistiche dell'energia;

3. Le scorte specifiche possono riguardare le seguenti categorie di prodotti di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:

Motivazione

Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle scorte specifiche, l'elenco non dovrebbe essere esaustivo. Tutte le scorte di prodotti che ottemperano alle condizioni richieste dovrebbero poter essere dichiarate scorte specifiche.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano irrevocabilmente a mantenere per ciascuna categoria in modo permanente. Il livello minimo obbligatorio così notificato è unico e si applica in modo identico a tutte le categorie di scorte specifiche utilizzate da uno Stato membro.

5. Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano a mantenere in modo permanente.

Motivazione

Indicare un unico livello minimo per tutte le categorie di prodotti delle scorte specifiche, basato sul numero dei giorni di scorta, significa che il prodotto con il numero di giorni di scorta più basso rappresenta il massimale irrevocabile per tutti i prodotti.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche settimanali relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche mensili relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.

2. Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica settimanale relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

2. Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica mensile relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

Motivazione

La trasmissione con cadenza settimanale di rilevazioni statistiche relative al livello delle scorte commerciali detenute nel territorio degli Stati membri aumenterebbe gli oneri amministrativi. La chiave per la sicurezza e la trasparenza del mercato del petrolio sta nel comportamento responsabile dei destinatari e nella rigorosa osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della sua applicazione, esaminando in particolare l'opportunità di imporre a tutti gli Stati membri un livello minimo obbligatorio di scorte specifiche.

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione procede a una valutazione della sua applicazione.

Motivazione

Una clausola di revisione di portata generale è preferibile a una clausola il cui esito è predeterminato.

PROCEDURA

Titolo

Livello minimo degli stock di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Riferimenti

COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS)

Commissione competente per il merito

ITRE

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

18.12.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Slavi Binev

17.12.2008

 

 

Esame in commissione

20.1.2009

23.3.2009

 

 

Approvazione

23.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Gay Mitchell, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eva-Riitta Siitonen

PROCEDURA

Titolo

Livello minimo degli stock di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Riferimenti

COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS)

Consultazione del PE

16.12.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

18.12.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

 

18.12.2008

ECON

 

18.12.2008

ENVI

 

18.12.2008

TRAN

 

18.12.2008

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

1.12.2008

ENVI

2.12.2008

TRAN

8.12.2008

 

Relatore(i)

       Nomina

Miloslav Ransdorf

2.12.2008

 

 

Esame in commissione

17.2.2009

19.3.2009

 

 

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Juan Fraile Cantón, Robert Goebbels, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Toine Manders, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Deposito

2.4.2009