RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)
2.4.2009 - (11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD)) - ***II
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Mathieu Grosch
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)
(11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (11786/1/2008 – C6‑0016/2009),
– vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0264),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0215/2009),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Posizione comune del Consiglio Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) I controlli a bordo strada dovrebbero essere effettuati senza discriminazioni, dirette o indirette, fondate sulla nazionalità dell'operatore di trasporto su strada o sul paese di stabilimento di quest'ultimo o di immatricolazione del veicolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I controlli a bordo strada sono essenziali ai fini di un'attuazione efficace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Posizione comune del Consiglio Considerando 19 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(19 bis) Al fine di incentivare il turismo e l'uso di mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente, il regolamento (CE) n. 561/2006 dovrebbe essere modificato affinché i conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale di trasporto di passeggeri con autobus siano autorizzati a rinviare il periodo di riposo settimanale al massimo di dodici periodi di ventiquattro ore consecutive qualora svolgano attività di trasporto di passeggeri che generalmente non prevedono lunghi periodi di guida continuativi. Detta possibilità dovrebbe essere prevista unicamente nel rispetto di condizioni molto rigorose che garantiscano la sicurezza stradale e tengano conto delle condizioni di lavoro dei conducenti, tra cui l'obbligo di prendere periodi di riposo settimanale immediatamente prima e dopo la fornitura del servizio in questione. La Commissione dovrebbe monitorare con attenzione il ricorso a detta possibilità e adottare i dovuti provvedimenti qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione di fatto che giustificava detta deroga e quest'ultima risulti in un deterioramento della sicurezza stradale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La reintroduzione della regola dei 12 giorni si basa su un accordo delle parti sociali. Essa riveste un'importanza enorme per la sicurezza stradale, le necessità dei conducenti e le esigenze operative delle imprese, oltre a rispettare maggiormente la durata media di un viaggio in autobus, andando quindi a beneficio dei passeggeri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Posizione comune del Consiglio Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. |
L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Questi veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle condizioni stabilite nell’autorizzazione di cui al paragrafo 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per evitare abusi, è necessario obbligare l’impresa ad utilizzare i veicoli di rinforzo alle condizioni previste al paragrafo 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Posizione comune del Consiglio Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate, uno Stato membro può, con l’accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore. |
Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione, uno Stato membro può, con l’accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le imprese di trasporto dovrebbero poter far affidamento sull'autorizzazione ottenuta senza temere di perderla. L'autorità dimostrerebbe un'estrema incoerenza se concedesse un'autorizzazione per poi ritirarla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Posizione comune del Consiglio Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commesse o accertate in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per procedere nei suoi confronti, misure che possono portare, in particolare, all'imposizione delle seguenti sanzioni amministrative: |
In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per procedere nei suoi confronti, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale, misure che possono portare, in particolare, all'imposizione delle seguenti sanzioni amministrative: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima di imporre sanzioni amministrative, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto presentare una diffida. Per quanto riguarda la questione della mancanza di meccanismi di allerta in alcuni Stati membri, si raccomanda ancora a questi ultimi di dotarsene. La diffida è importante per mantenere la conformità della legislazione al principio di proporzionalità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Posizione comune del Consiglio Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui al paragrafo 1 sia stata eventualmente applicata. |
2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui al paragrafo 1 sia stata eventualmente applicata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La comunicazione tra gli Stati membri dovrebbe essere quanto più rapida possibile. È normale attendersi che lo Stato membro di stabilimento fornisca le informazioni entro un mese, cosa peraltro importante non soltanto al fine di evitare doppie sanzioni ma anche in relazione al principio di certezza giuridica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Posizione comune del Consiglio Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile a un vettore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore quanto prima, e comunque entro due mesi dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni: |
Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile a un vettore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La comunicazione tra gli Stati membri dovrebbe essere quanto più rapida possibile. È normale attendersi che lo Stato membro di stabilimento fornisca le informazioni entro un mese, cosa peraltro importante non soltanto al fine di evitare doppie sanzioni ma anche in relazione al principio di certezza giuridica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Posizione comune del Consiglio Articolo 25 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli. |
1. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli, in particolare nelle regioni frontaliere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le regioni frontaliere di alcuni Stati membri presentano forti legami economici e un alto livello di traffico transfrontaliero. Dovrebbero essere quindi autorizzate a fissare norme meno restrittive e a minimizzare l'onere amministrativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Posizione comune del Consiglio Articolo 28 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 561/2006 Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La reintroduzione della regola dei 12 giorni si basa su un accordo delle parti sociali. Essa riveste un'importanza enorme per la sicurezza stradale, le necessità dei conducenti e le esigenze operative delle imprese, oltre a rispettare maggiormente la durata media di un viaggio in autobus, andando quindi a beneficio dei passeggeri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Posizione comune del Consiglio Articolo 30 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione comune del Consiglio |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essa si applica a decorrere dal …*. |
Esso si applica a decorrere dal…*, ad eccezione dell’articolo 28 bis che si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
______________ *GU: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
______________ *GU: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le disposizioni del presente regolamento sono necessarie e quindi devono essere applicabili il prima possibile. La data del 1° gennaio 2010 è una data estremamente realistica, che non è né troppo vicina, e quindi offre agli Stati membri tempo sufficiente per definire le disposizioni necessarie, né troppo lontana. |
- [1] Testi approvati del 5.6.2008, P6_TA(2008)0249.
MOTIVAZIONE
Introduzione
L'intento iniziale della proposta della Commissione era di semplificare la normativa sui servizi effettuati con pullman e autobus sostituendo due regolamenti con un unico regolamento. Il regolamento (CEE) n. 684/92 disciplina l'accesso al mercato per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con pullman e autobus, mentre il regolamento (CE) n. 12/98 stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro.
Un'analisi dell'esecuzione dei due regolamenti e le osservazioni espresse dalle parti interessate hanno indicato che l'adozione di un insieme di norme comuni per entrambi i settori, nell'ambito di un regolamento di rifusione, avrebbe risposto a un'esigenza di chiarezza e ridotto la burocrazia. Nello specifico, il progetto di regolamento della Commissione ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa, che riguarderebbe tutti i servizi di trasporto internazionale, introdotto nuove disposizioni tese alla normalizzazione della licenza comunitaria, semplificato le procedure per l'autorizzazione dei servizi interni e mantenuto in larga parte inalterate le disposizioni in materia di cabotaggio della normativa vigente.
Prima lettura del Parlamento
Il Parlamento ha accolto favorevolmente la proposta di regolamento, accettandone la premessa circa l'esigenza di una maggiore semplificazione e chiarezza. In alcuni settori, tuttavia, ha approvato emendamenti al fine di rafforzare, invece che modificare radicalmente, la proposta della Commissione. Ad esempio, per quanto riguarda i collegamenti transfrontalieri sulle brevi distanze, andrebbe concessa agli Stati membri la facoltà di non applicare la procedura di autorizzazione. Il Parlamento ha tentato altresì di inserire un emendamento per far rientrare l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio nell'ambito di applicazione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. Sempre in un emendamento del Parlamento, è stata prevista inoltre la possibilità di misure di salvaguardia in caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionale.
Soprattutto, il Parlamento ha ritenuto che la spinosa questione del rinvio dei periodi di riposo per i conducenti impegnati nei trasporti internazionali occasionali dovesse essere affrontata e risolta mediante l'inserimento di una deroga all'interno del regolamento. L'emendamento proposto dal Parlamento in tal senso rispecchiava fedelmente la posizione concordata delle parti sociali in quel momento.
Posizione comune del Consiglio
Il Consiglio ha accolto 10 dei 31 emendamenti del Parlamento, in taluni casi migliorando formulazione del testo. Va osservato, a tale proposito, che il periodo di tempo trascorso tra la prima lettura del Parlamento e l'accordo politico in seno al Consiglio è stato relativamente breve (otto giorni). Poiché la posizione comune del Consiglio rispecchia ampiamente l'accordo politico, vi è motivo di supporre che esistano margini per un ulteriore esame della proposta da parte del Consiglio.
Rimangono punti di divergenza importanti che il relatore desidera affrontare. Essi riguardano i collegamenti transfrontalieri sulle brevi distanze e il fatto di consentire agli Stati membri di esentarli. Un altro aspetto sul quale il Consiglio non ha risposto in maniera positiva è l'esigenza di occuparsi degli eventi che determinano una grave distorsione dei mercati dei trasporti nazionali.
Infine, fatto assai rilevante, il Consiglio non ha conseguito alcun progresso sul fronte del rinvio dei periodi di riposo per i conducenti impegnati nei trasporti internazionali occasionali (regola dei 12 giorni). Si tratta di un aspetto fondamentale che deve essere risolto.
La proposta del relatore
A seguito delle discussioni intervenute tra il Consiglio, la Commissione, il relatore e i relatori ombra, il relatore ritiene possibile che il Consiglio riconosca la necessità di un avanzamento sui punti che rimangono insoddisfacenti. Ritiene che, in assenza di un accoglimento integrale degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura, il Consiglio possa indicare almeno gli emendamenti che affrontano in maniera soddisfacente le principali questioni irrisolte.
Propone pertanto di accettare la posizione comune del Consiglio laddove in sostanza essa riflette il parere del Parlamento, ma di emendarla in modo da rispecchiare la posizione del Parlamento in merito alle questioni di seguito elencate:
– servizi nelle regioni frontaliere,
– una più efficiente cooperazione e una più celere trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri,
– data di applicazione del regolamento,
– rinvio dei periodi di riposo (regola dei 12 giorni).
È possibile che venga raggiunto un accordo globale su tutti i punti essenziali prima dell'approvazione in seconda lettura da parte del Parlamento; il relatore si impegna a lavorare in questa direzione insieme ai relatori ombra.
PROCEDURA
Titolo |
Accesso al mercato dei servizi di trasporto di viaggiatori con pullman e autobus (rifusione) |
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Riferimenti |
11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD) |
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Prima lettura del PE – Numero P |
5.6.2008 T6-0249/2008 |
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Proposta della Commissione |
COM(2007)0264 - C6-0147/2007 |
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Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune |
15.1.2009 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 15.1.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
Mathieu Grosch 19.1.2009 |
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Esame in commissione |
16.2.2009 |
16.3.2009 |
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Approvazione |
31.3.2009 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 0 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen |
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Deposito |
2.4.2009 |
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