RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)

2.4.2009 - (11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD)) - ***II

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Mathieu Grosch

Procedura : 2007/0097(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0215/2009
Testi presentati :
A6-0215/2009
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)

(11786/1/2008 – C6‑0016/2009 – 2007/0097(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (11786/1/2008 – C6‑0016/2009),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0264),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0215/2009),

1.  approva la posizione comune quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Posizione comune del Consiglio

Considerando 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(5 bis) I controlli a bordo strada dovrebbero essere effettuati senza discriminazioni, dirette o indirette, fondate sulla nazionalità dell'operatore di trasporto su strada o sul paese di stabilimento di quest'ultimo o di immatricolazione del veicolo.

Motivazione

I controlli a bordo strada sono essenziali ai fini di un'attuazione efficace.

Emendamento  2

Posizione comune del Consiglio

Considerando 19 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

(19 bis) Al fine di incentivare il turismo e l'uso di mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente, il regolamento (CE) n. 561/2006 dovrebbe essere modificato affinché i conducenti che effettuano un singolo servizio occasionale di trasporto di passeggeri con autobus siano autorizzati a rinviare il periodo di riposo settimanale al massimo di dodici periodi di ventiquattro ore consecutive qualora svolgano attività di trasporto di passeggeri che generalmente non prevedono lunghi periodi di guida continuativi. Detta possibilità dovrebbe essere prevista unicamente nel rispetto di condizioni molto rigorose che garantiscano la sicurezza stradale e tengano conto delle condizioni di lavoro dei conducenti, tra cui l'obbligo di prendere periodi di riposo settimanale immediatamente prima e dopo la fornitura del servizio in questione. La Commissione dovrebbe monitorare con attenzione il ricorso a detta possibilità e adottare i dovuti provvedimenti qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione di fatto che giustificava detta deroga e quest'ultima risulti in un deterioramento della sicurezza stradale.

Motivazione

La reintroduzione della regola dei 12 giorni si basa su un accordo delle parti sociali. Essa riveste un'importanza enorme per la sicurezza stradale, le necessità dei conducenti e le esigenze operative delle imprese, oltre a rispettare maggiormente la durata media di un viaggio in autobus, andando quindi a beneficio dei passeggeri.

Emendamento  3

Posizione comune del Consiglio

Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali.

L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Questi veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle condizioni stabilite nell’autorizzazione di cui al paragrafo 3.

Motivazione

Per evitare abusi, è necessario obbligare l’impresa ad utilizzare i veicoli di rinforzo alle condizioni previste al paragrafo 3.

Emendamento  4

Posizione comune del Consiglio

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate, uno Stato membro può, con l’accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore.

Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio in conformità del diritto comunitario sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione, uno Stato membro può, con l’accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore.

Motivazione

Le imprese di trasporto dovrebbero poter far affidamento sull'autorizzazione ottenuta senza temere di perderla. L'autorità dimostrerebbe un'estrema incoerenza se concedesse un'autorizzazione per poi ritirarla.

Emendamento  5

Posizione comune del Consiglio

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commesse o accertate in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per procedere nei suoi confronti, misure che possono portare, in particolare, all'imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:

In caso di infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l’infrazione adottano misure appropriate per procedere nei suoi confronti, compresa eventualmente una diffida se prevista dal diritto nazionale, misure che possono portare, in particolare, all'imposizione delle seguenti sanzioni amministrative:

Motivazione

Prima di imporre sanzioni amministrative, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto presentare una diffida. Per quanto riguarda la questione della mancanza di meccanismi di allerta in alcuni Stati membri, si raccomanda ancora a questi ultimi di dotarsene. La diffida è importante per mantenere la conformità della legislazione al principio di proporzionalità.

Emendamento  6

Posizione comune del Consiglio

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui al paragrafo 1 sia stata eventualmente applicata.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, quanto prima possibile e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, quale delle sanzioni di cui al paragrafo 1 sia stata eventualmente applicata.

Motivazione

La comunicazione tra gli Stati membri dovrebbe essere quanto più rapida possibile. È normale attendersi che lo Stato membro di stabilimento fornisca le informazioni entro un mese, cosa peraltro importante non soltanto al fine di evitare doppie sanzioni ma anche in relazione al principio di certezza giuridica.

Emendamento  7

Posizione comune del Consiglio

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile a un vettore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore quanto prima, e comunque entro due mesi dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:

Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente regolamento o della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada imputabile a un vettore non residente, lo Stato membro nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore quanto prima, e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:

Motivazione

La comunicazione tra gli Stati membri dovrebbe essere quanto più rapida possibile. È normale attendersi che lo Stato membro di stabilimento fornisca le informazioni entro un mese, cosa peraltro importante non soltanto al fine di evitare doppie sanzioni ma anche in relazione al principio di certezza giuridica.

Emendamento  8

Posizione comune del Consiglio

Articolo 25 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli.

1. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli, in particolare nelle regioni frontaliere.

Motivazione

Le regioni frontaliere di alcuni Stati membri presentano forti legami economici e un alto livello di traffico transfrontaliero. Dovrebbero essere quindi autorizzate a fissare norme meno restrittive e a minimizzare l'onere amministrativo.

Emendamento  9

Posizione comune del Consiglio

Articolo 28 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 561/2006

Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

 

Articolo 28 bis

 

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006

 

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 è inserito il seguente paragrafo:

 

"6 bis. In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che fissa norme comuni per l’accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)*+, può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutive al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:

 

(a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;

 

(b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:

 

(i) due regolari periodi di riposo settimanale, oppure

 

(ii) un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo continuativo di riposo preso entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga,

 

(c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché

 

(d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a tre ore.

 

La Commissione dovrebbe monitorare con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione elabora una relazione in cui valuta le conseguenze della deroga per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione presenta le relative modifiche al presente regolamento."

 

* GU L ...

+ GU: Inserire il numero, la data e il riferimento alla GU del regolamento.

Motivazione

La reintroduzione della regola dei 12 giorni si basa su un accordo delle parti sociali. Essa riveste un'importanza enorme per la sicurezza stradale, le necessità dei conducenti e le esigenze operative delle imprese, oltre a rispettare maggiormente la durata media di un viaggio in autobus, andando quindi a beneficio dei passeggeri.

Emendamento  10

Posizione comune del Consiglio

Articolo 30 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio

Emendamento

Essa si applica a decorrere dal …*.

Esso si applica a decorrere dal…*, ad eccezione dell’articolo 28 bis che si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

______________

*GU: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

______________

*GU: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Motivazione

Le disposizioni del presente regolamento sono necessarie e quindi devono essere applicabili il prima possibile. La data del 1° gennaio 2010 è una data estremamente realistica, che non è né troppo vicina, e quindi offre agli Stati membri tempo sufficiente per definire le disposizioni necessarie, né troppo lontana.

MOTIVAZIONE

Introduzione

L'intento iniziale della proposta della Commissione era di semplificare la normativa sui servizi effettuati con pullman e autobus sostituendo due regolamenti con un unico regolamento. Il regolamento (CEE) n. 684/92 disciplina l'accesso al mercato per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con pullman e autobus, mentre il regolamento (CE) n. 12/98 stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro.

Un'analisi dell'esecuzione dei due regolamenti e le osservazioni espresse dalle parti interessate hanno indicato che l'adozione di un insieme di norme comuni per entrambi i settori, nell'ambito di un regolamento di rifusione, avrebbe risposto a un'esigenza di chiarezza e ridotto la burocrazia. Nello specifico, il progetto di regolamento della Commissione ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa, che riguarderebbe tutti i servizi di trasporto internazionale, introdotto nuove disposizioni tese alla normalizzazione della licenza comunitaria, semplificato le procedure per l'autorizzazione dei servizi interni e mantenuto in larga parte inalterate le disposizioni in materia di cabotaggio della normativa vigente.

Prima lettura del Parlamento

Il Parlamento ha accolto favorevolmente la proposta di regolamento, accettandone la premessa circa l'esigenza di una maggiore semplificazione e chiarezza. In alcuni settori, tuttavia, ha approvato emendamenti al fine di rafforzare, invece che modificare radicalmente, la proposta della Commissione. Ad esempio, per quanto riguarda i collegamenti transfrontalieri sulle brevi distanze, andrebbe concessa agli Stati membri la facoltà di non applicare la procedura di autorizzazione. Il Parlamento ha tentato altresì di inserire un emendamento per far rientrare l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio nell'ambito di applicazione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. Sempre in un emendamento del Parlamento, è stata prevista inoltre la possibilità di misure di salvaguardia in caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionale.

Soprattutto, il Parlamento ha ritenuto che la spinosa questione del rinvio dei periodi di riposo per i conducenti impegnati nei trasporti internazionali occasionali dovesse essere affrontata e risolta mediante l'inserimento di una deroga all'interno del regolamento. L'emendamento proposto dal Parlamento in tal senso rispecchiava fedelmente la posizione concordata delle parti sociali in quel momento.

Posizione comune del Consiglio

Il Consiglio ha accolto 10 dei 31 emendamenti del Parlamento, in taluni casi migliorando formulazione del testo. Va osservato, a tale proposito, che il periodo di tempo trascorso tra la prima lettura del Parlamento e l'accordo politico in seno al Consiglio è stato relativamente breve (otto giorni). Poiché la posizione comune del Consiglio rispecchia ampiamente l'accordo politico, vi è motivo di supporre che esistano margini per un ulteriore esame della proposta da parte del Consiglio.

Rimangono punti di divergenza importanti che il relatore desidera affrontare. Essi riguardano i collegamenti transfrontalieri sulle brevi distanze e il fatto di consentire agli Stati membri di esentarli. Un altro aspetto sul quale il Consiglio non ha risposto in maniera positiva è l'esigenza di occuparsi degli eventi che determinano una grave distorsione dei mercati dei trasporti nazionali.

Infine, fatto assai rilevante, il Consiglio non ha conseguito alcun progresso sul fronte del rinvio dei periodi di riposo per i conducenti impegnati nei trasporti internazionali occasionali (regola dei 12 giorni). Si tratta di un aspetto fondamentale che deve essere risolto.

La proposta del relatore

A seguito delle discussioni intervenute tra il Consiglio, la Commissione, il relatore e i relatori ombra, il relatore ritiene possibile che il Consiglio riconosca la necessità di un avanzamento sui punti che rimangono insoddisfacenti. Ritiene che, in assenza di un accoglimento integrale degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura, il Consiglio possa indicare almeno gli emendamenti che affrontano in maniera soddisfacente le principali questioni irrisolte.

Propone pertanto di accettare la posizione comune del Consiglio laddove in sostanza essa riflette il parere del Parlamento, ma di emendarla in modo da rispecchiare la posizione del Parlamento in merito alle questioni di seguito elencate:

– servizi nelle regioni frontaliere,

– una più efficiente cooperazione e una più celere trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri,

– data di applicazione del regolamento,

– rinvio dei periodi di riposo (regola dei 12 giorni).

È possibile che venga raggiunto un accordo globale su tutti i punti essenziali prima dell'approvazione in seconda lettura da parte del Parlamento; il relatore si impegna a lavorare in questa direzione insieme ai relatori ombra.

PROCEDURA

Titolo

Accesso al mercato dei servizi di trasporto di viaggiatori con pullman e autobus (rifusione)

Riferimenti

11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

5.6.2008                     T6-0249/2008

Proposta della Commissione

COM(2007)0264 - C6-0147/2007

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

15.1.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

15.1.2009

Relatore(i)

       Nomina

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Esame in commissione

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Deposito

2.4.2009