RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Marco Polo II")
2.4.2009 - (COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Ulrich Stockmann
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Marco Polo II")
(COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0847),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71, paragrafo 1 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0482/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A6‑0217/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Per far fronte a questo aumento è necessario utilizzare più di quanto si faccia attualmente il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne ed incentivare nuove poderose iniziative del settore dei trasporti e della logistica per promuovere nuovi approcci e l'impiego di innovazioni tecniche in tutti i modi di trasporto e nella loro gestione. |
(3) Per far fronte a questo aumento è necessario utilizzare più di quanto si faccia attualmente il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne ed incentivare nuove poderose iniziative del settore dei trasporti e della logistica, compresi gli interporti e altre piattaforme che facilitano l'intermodalità, per promuovere nuovi approcci e l'impiego di innovazioni tecniche in tutti i modi di trasporto e nella loro gestione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Compito dell'Unione europea è quello di rafforzare modalità di trasporto ecocompatibili, indipendentemente dal fatto che ciò possa determinare o meno uno specifico trasferimento o un effetto di prevenzione nel caso del trasporto di merci su strada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A motivo degli alti tassi di crescita del trasporto merci si ritiene opportuno rafforzare modalità di trasporto ecocompatibili, indipendentemente dagli effetti concreti in termini di trasferimento modale o di prevenzione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Le soglie di ammissibilità delle proposte presentate per il finanziamento devono essere abbassate ed espresse in tonnellate/km trasferite ad altri mezzi di trasporto, fatta eccezione per le azioni comuni di apprendimento. Non è più necessaria una soglia specifica applicabile alle azioni di riduzione del traffico e per questo tipo di progetti, così come per le azioni catalizzatrici e le autostrade del mare, è stabilita una durata minima. |
(8) Le soglie di ammissibilità delle proposte presentate per il finanziamento devono essere abbassate ed espresse in tonnellate/km trasferite ad altri mezzi di trasporto, fatta eccezione per le azioni comuni di apprendimento. Queste soglie dovrebbero essere calcolate su tutto il periodo di attuazione del progetto senza fissare alcun tasso annuale di attuazione. Non è più necessaria una soglia specifica applicabile alle azioni di riduzione del traffico e per questo tipo di progetti, così come per le azioni catalizzatrici e le autostrade del mare, è stabilita una durata minima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Articolo 4 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1692/2006 Articolo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molte PMI incontrano ostacoli nell'avvio di una procedura per beneficiare del programma Marco Polo. La disponibilità di assistenza tecnica durante il processo di presentazione della domanda, ad esempio un help-desk, potrebbe ridurre tali ostacoli e aumentare la partecipazione delle PMI a Marco Polo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 1692/2006 Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal momento che l'allegato II è soppresso, non è più possibile farvi riferimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera a Regolamento (CE) n. 1692/2006 Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera b Regolamento (CE) n. 1692/2006 Articolo 9 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 7 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Articolo 14 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'elaborazione di un terzo programma "Marco Polo" presuppone un'ampia valutazione dei risultati finora conseguiti con il programma "Marco Polo". Tale analisi deve essere presentata al Parlamento europeo sotto forma di comunicazione e servire da base di discussione per un programma "Marco Polo III". È opportuno prolungare il periodo di valutazione indicato nella comunicazione affinché si possa tener conto delle ripercussioni del presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1692/2006 Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 1: Condizioni di finanziamento – Tipo di azione: C. Trasferimento modale – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 1: Condizioni di finanziamento – Tipo di azione: A. Azioni catalizzatrici – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 1: Condizioni di finanziamento – Tipo di azione: B. Autostrade del mare – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b – lettera g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 1: Condizioni di finanziamento – Tipo di azione: D. Azioni di riduzione del traffico – Articolo 5, paragrafo 1, lettera d – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 2: Intensità e ampiezza del finanziamento – Tipo di azione: A. Azioni catalizzatrici – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 2: Intensità e ampiezza del finanziamento – Tipo di azione: B. Autostrade del mare – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 2: Intensità e ampiezza del finanziamento – Tipo di azione: C. Trasferimento modale – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 2: Intensità e ampiezza del finanziamento – Tipo di azione: D. Azioni di riduzione del traffico – Articolo 5, paragrafo 1, lettera d – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 3: Forma e durata della convenzione di finanziamento – Tipo di azione: A. Azioni catalizzatrici – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 3: Forma e durata della convenzione di finanziamento – Tipo di azione: B. Autostrade del mare – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 3: Forma e durata della convenzione di finanziamento – Tipo di azione: C. Trasferimento modale – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 3: Forma e durata della convenzione di finanziamento – Tipo di azione: D. Azioni di riduzione del traffico – Articolo 5, paragrafo 1, lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 4: Soglie contrattuali – Tipo di azione: B. Autostrade del mare – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2 Regolamento (CE) n. 1692/2006 Punto 4: Soglie contrattuali – Tipo di azione: C. Trasferimento modale – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento si propone di abbassare la soglia stabilita dalla Commissione per incrementare la partecipazione della navigazione interna. Si tiene altresì conto del fatto che i nuovi progetti raggiungono raramente 17 milioni di tonnellate/km di trasferimento modale nel primo anno di attività. Pertanto, la soglia dovrebbe essere fissata per un periodo di tre anni, con un trasferimento modale minimo totale di 25 milioni di tonnellate/km, piuttosto che 3 x 17 milioni di tonnellate/km. |
MOTIVAZIONE
Introduzione
Il regolamento (CE) n. 1692/2006 ha istituito il secondo programma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci.
Il programma è volto a ridurre la congestione stradale, migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto e potenziare l’intermodalità, contribuendo in tal modo a un sistema di trasporto efficiente e sostenibile che rappresenti un valore aggiunto per l’Unione europea, senza conseguenze negative per la coesione economica, sociale o territoriale.
Il periodo di validità del programma si estende dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. La sua finalità, entro la fine del periodo di validità, è il trasferimento di una parte sostanziale del previsto aumento annuo del traffico merci internazionale su strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e la navigazione interna o verso una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali siano quanto più possibile brevi.
I risultati dell’invito a presentare proposte nell'ambito del programma "Marco Polo II", pubblicato nel 2008, e le conclusioni della valutazione esterna del programma "Marco Polo I" mostrano che il programma contribuisce in modo rilevante al trasferimento modale. Tuttavia, con ogni probabilità non si raggiungerà l'obiettivo fissato nella sua base giuridica di ridurre o trasferire ad altri modi di trasporto una parte sostanziale del previsto aumento totale del traffico merci internazionale su strada in Europa.
Le domande di finanziamento e dunque i progetti presentati allo scopo di ridurre o trasferire il traffico merci su strada registrano un calo ogni anno. Lo scarso interesse degli eventuali proponenti è soprattutto riconducibile alla mancanza di motivazione dei potenziali beneficiari, dovuta alla complessità del programma, all'inadeguatezza dei meccanismi di finanziamento o alla scarsa intensità degli aiuti.
Affinché il programma possa raggiungere il proprio obiettivo, occorre rendere più attraente il secondo programma Marco Polo. A tal fine è necessario modificare la base giuridica, nonché semplificare e precisare le procedure di controllo. Inoltre, è opportuno adeguare le condizioni di ammissibilità e i requisiti. Per ottenere il massimo grado di efficacia è necessario che le modifiche siano attuate quanto prima.
Le principali modifiche contenute nella proposta della Commissione
· Agevolazioni di accesso al programma per le imprese di piccole dimensioni
Anche le singole imprese sono autorizzate a presentare i progetti. La creazione di un consorzio non è più indispensabile.
· Abbassamento e semplificazione delle soglie di ammissibilità dei progetti
I progetti (fino alla categoria “azioni comuni di apprendimento”) devono solo rispettare la condizione relativa alla soglia di trasferimento del traffico, che non viene più espressa per l’intero periodo del programma, ma calcolata su base annua; la soglia monetaria viene eliminata. La maggior parte delle soglie è abbassata e si introduce una soglia particolarmente bassa per i progetti relativi alla navigazione interna (17 milioni di tonnellate/km). Le modifiche sono destinate ad apportare al programma un numero supplementare di progetti di minori dimensioni. La soglia specifica del 10% prevista per le azioni di riduzione del traffico viene eliminata.
· Aumento dell’intensità dei finanziamenti
Da un lato, il peso degli elementi di trasporto delle merci viene incluso nei calcoli del trasferimento modale. Dall’altro, il contributo finanziario di 1 euro ogni 500 tonnellate per chilometro trasferite, come già precedentemente stabilito in una decisione della Commissione, passa a 2 euro.
· Misure di semplificazione
L'attuale quadro di finanziamento delle infrastrutture è complesso, contiene una serie di eccezioni e vincoli alle scadenze per l'attuazione dei progetti e rende necessarie operazioni difficili per calcolare la sovvenzione finale autorizzata per ciascun progetto.
Sulla base della modifica proposta, i costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non dovranno superano il 10% del totale dei costi ammissibili del progetto. Ciò riguarda tutti i tipi di azioni, fatta eccezione per le “azioni comuni di apprendimento”.
Le decisioni sulla concessione dei contributi finanziari non vengono più prese in sede di comitatologia, ma dalla sola Commissione oppure dall'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, che dall’inizio del 2008 ha assunto la gestione del programma. Le decisioni sulle disposizioni procedurali dettagliate per la presentazione delle domande e la selezione delle azioni in base al programma continuano a essere adottate in sede di comitatologia, tuttavia non più su base annua ma per l'intera durata del programma. L’auspicio è quello di ridurre la durata del ciclo di gestione del programma (attualmente di 470 giorni).
· Durata dei progetti
Per tutti i tipi di azioni, ad eccezione delle “azioni comuni di apprendimento”, viene fissata una durata minima di 3 anni. In caso di ritardi straordinari di attuazione, debitamente giustificati dal beneficiario, può essere concessa una proroga eccezionale di 6 mesi. Le convenzioni nell’ambito delle "azioni comuni di apprendimento” possono essere prorogate, passando da 26 fino a 52 mesi.
Osservazioni del relatore
Secondo i risultati di una valutazione esterna effettuata da Ecorys nel 2007, gli obiettivi del programma Marco Polo I in termini di trasferimento del traffico merci su strada verso altri modi di trasporto sono stati realizzati soltanto al 64%. Vista la diminuzione del numero dei progetti portati a termine con successo, molto probabilmente non verrà raggiunto neanche l’obiettivo del secondo programma Marco Polo, vale a dire quello di trasferire una parte sostanziale del previsto aumento del 60% del traffico merci internazionale su strada (pari a 20,5 miliardi di tonnellate per chilometro) verso altri modi di trasporto.
Il motivo alla base del calo del numero dei progetti attuati con successo è da ricercarsi soprattutto nella mancanza di motivazione a presentare i loro progetti da parte dei beneficiari. Ciò dipende, in special modo, dalla complessità del programma, dall'inadeguatezza dei meccanismi di finanziamento e dalla scarsa intensità degli aiuti. Pertanto, il relatore appoggia senza alcuna riserva gli adeguamenti proposti dalla Commissione per rendere più attraente ed efficace il secondo programma Marco Polo, programma valido fino al 2013 e che dispone di una dotazione di 450 milioni di euro. Il relatore auspica che le misure proposte siano adottate quanto prima.
Per quanto concerne le discussioni in merito a un terzo programma Marco Polo, il relatore chiede però alla Commissione di presentare al Parlamento anche una comunicazione sull'impatto di tale regolamento. Al contempo, la Commissione dovrebbe analizzare le esperienze acquisite insieme all'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, che da marzo 2008 gestisce il programma Marco Polo per conto della Commissione. Inoltre, la Commissione dovrebbe verificare se differenziando le condizioni di ammissibilità in base ai modi di trasporto e prevedendo una riduzione specifica per prodotto dei valori di riferimento si riesca a rendere ancora più attraente il programma, visto che le merci rapidamente deperibili possono percorrere solo brevi distanze. Inoltre, nel quadro della pianificazione di un terzo programma Marco Polo, la Commissione è chiamata a riesaminare le “azioni di riduzione del traffico”, per le quali finora non è stato ancora finanziato neanche un singolo progetto dell’ambito del programma Marco Polo. Allo stesso modo, la Commissione dovrebbe verificare se occorra intensificare l'assistenza tecnica agli Stati membri nella fase di presentazione delle domande o prorogare la durata dei progetti, in tempi di recessione economica, onde offrire alle imprese più tempo per raggiungere gli obiettivi di trasferimento del traffico. Non da ultimo, la Commissione dovrebbe verificare se sia corretto includere le unità di trasporto nella definizione di “merci”. Altro punto da verificare è l’indicazione delle soglie per l’ammissibilità ai finanziamenti dei progetti presentati espressa in termini di benefici ambientali anziché in tonnellate per kilometro trasferite su base annua.
PARERE della commissione per i bilanci (23.2.2009)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recantemodifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondoprogramma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziaricomunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasportomerci ("Marco Polo II")
(COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))
Relatrice per parere: Anne E. Jensen
app
BREVE MOTIVAZIONE
Il programma Marco Polo intende ridurre la congestione del traffico nel contesto di una politica dei trasporti UE coerente che include l'internalizzazione dei costi esterni e l'uso di strumenti basati sul mercato per riflettere l'utilizzazione dell'infrastruttura.
In fase di attuazione del programma i risultati non sono stati brillanti. Una valutazione esterna dei risultati di Marco Polo conclude che il Programma non raggiungerebbe i suoi obiettivi in termini di trasferimenti modali e formula talune raccomandazioni per migliorarne l'efficacia.
In effetti è stato raggiunto solo il 64% del trasferimento modale.
In particolare i risultati di Marco Polo possono essere riassunti secondo la seguente tabella:
RICHIESTE |
MP I 2003 |
MP I 2004 |
MP I 2005 |
MP I 2006 |
MP II 2007 |
MP II 2008 |
|
Bilancio disponibile (in milioni di Euro) |
15 |
20.4 |
30.7 |
35.7 |
56 |
58** |
|
Bilancio impegnato (in milioni di Euro) |
13 |
20.4 |
21.4 |
18.9 |
45 |
34 |
|
Proposte ricevute |
92 |
62 |
63 |
48 |
55 |
46 |
|
Contratti conclusi |
13 |
12 |
15 |
15 |
20 |
28 |
|
Traffico merci da trasferire programmato (miliardi di tkm) |
12.4 |
14.4 |
9.5 |
11.5 |
23.6 |
16 |
|
Trasferimento modale reale previsto (miliardi di tkm) |
7.5* |
7.5* |
7.5* |
7.5* |
n/a |
n/a |
|
Obiettivi di trasferimento modale (miliardi di tkm) |
12 |
12 |
12 |
12 |
<20 |
<20 |
|
* Media annua della stima globale effettuata da una valutazione esterna nel 2007, confermata da EACI nel 2008.
** A causa di una sottoutilizzazione degli stanziamenti, sono stati trasferiti ad un altro programma 20 milioni di Euro.
La Commissione ha pertanto redatto una nuova proposta per migliorare il Programma Marco Polo e per aumentarne l'efficacia in termini di diminuzione del traffico e obiettivi di trasferimento modale.
Il regolamento Marco Polo II prevede modifiche nei seguenti settori:
- misure per agevolare la partecipazione delle piccole imprese
- misure per diminuire la soglia tonnellata chilometro che ammettano ai benefici
- aumentare l'intensità dei finanziamenti
- semplificare le procedure del Programma.
Posizione della relatrice
La vostra relatrice si compiace della proposta della Commissione in quanto concorda con l'obiettivo generale di migliorare il programma Marco Polo.
In particolare apprezza il fatto che la proposta vada nella direzione di una semplificazione delle procedure di risposta ai bandi di gara e promuove la partecipazione delle piccole imprese. Va sottolineato che la semplificazione inoltre prevede l'eliminazione della procedura di Comitatologia per la selezione annua dei progetti da finanziare.
Essa ritiene che un'eccessiva burocrazia nelle procedure d'applicazione e attuazione dei progetti porti a perdite di tempo e all'impossibilità di fruire pienamente degli stanziamenti, come dimostrato dallo studio esterno svolto sul Programma Marco Polo I.
Ciò detto la relatrice sottolinea che qualora persistesse il problema di una scarsa applicazione degli stanziamenti assegnati a Marco Polo II, gli stessi dovrebbero essere assegnati ad altri programmi nel settore dei trasporti.
* * *
La commissione per i bilanci invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della Commissione.
PROCEDURA
Titolo |
Programma Marco Polo II |
|||||||
Riferimenti |
COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD) |
|||||||
Commissione competente per il merito |
TRAN |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 13.1.2009 |
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Relatore per parere Nomina |
Anne E. Jensen 21.1.2009 |
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Esame in commissione |
10.2.2009 |
23.2.2009 |
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||||
Approvazione |
23.2.2009 |
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
15 0 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter |
|||||||
PROCEDURA
Titolo |
Programma Marco Polo II |
|||||||
Riferimenti |
COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
10.12.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 13.1.2009 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 13.1.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
Ulrich Stockmann 5.1.2009 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
17.2.2009 |
30.3.2009 |
|
|
||||
Approvazione |
31.3.2009 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
33 0 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou |
|||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Elisabeth Schroedter |
|||||||
Deposito |
2.4.2009 |
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