RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Marco Polo II")

2.4.2009 - (COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Ulrich Stockmann

Procedura : 2008/0239(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0217/2009
Testi presentati :
A6-0217/2009
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Marco Polo II")

(COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0847),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71, paragrafo 1 e 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0482/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i bilanci (A6‑0217/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per far fronte a questo aumento è necessario utilizzare più di quanto si faccia attualmente il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne ed incentivare nuove poderose iniziative del settore dei trasporti e della logistica per promuovere nuovi approcci e l'impiego di innovazioni tecniche in tutti i modi di trasporto e nella loro gestione.

(3) Per far fronte a questo aumento è necessario utilizzare più di quanto si faccia attualmente il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne ed incentivare nuove poderose iniziative del settore dei trasporti e della logistica, compresi gli interporti e altre piattaforme che facilitano l'intermodalità, per promuovere nuovi approcci e l'impiego di innovazioni tecniche in tutti i modi di trasporto e nella loro gestione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Compito dell'Unione europea è quello di rafforzare modalità di trasporto ecocompatibili, indipendentemente dal fatto che ciò possa determinare o meno uno specifico trasferimento o un effetto di prevenzione nel caso del trasporto di merci su strada.

Motivazione

A motivo degli alti tassi di crescita del trasporto merci si ritiene opportuno rafforzare modalità di trasporto ecocompatibili, indipendentemente dagli effetti concreti in termini di trasferimento modale o di prevenzione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Le soglie di ammissibilità delle proposte presentate per il finanziamento devono essere abbassate ed espresse in tonnellate/km trasferite ad altri mezzi di trasporto, fatta eccezione per le azioni comuni di apprendimento. Non è più necessaria una soglia specifica applicabile alle azioni di riduzione del traffico e per questo tipo di progetti, così come per le azioni catalizzatrici e le autostrade del mare, è stabilita una durata minima.

(8) Le soglie di ammissibilità delle proposte presentate per il finanziamento devono essere abbassate ed espresse in tonnellate/km trasferite ad altri mezzi di trasporto, fatta eccezione per le azioni comuni di apprendimento. Queste soglie dovrebbero essere calcolate su tutto il periodo di attuazione del progetto senza fissare alcun tasso annuale di attuazione. Non è più necessaria una soglia specifica applicabile alle azioni di riduzione del traffico e per questo tipo di progetti, così come per le azioni catalizzatrici e le autostrade del mare, è stabilita una durata minima.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1. Le azioni sono presentate da imprese stabilite negli Stati membri o nei paesi partecipanti di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4."

‘1. Le azioni sono presentate da imprese o consorzi stabiliti negli Stati membri o nei paesi partecipanti di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4."

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

 

Le azioni sono presentate alla Commissione nell’osservanza delle disposizioni procedurali dettagliate adottate a norma dell’articolo 6. La presentazione contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di procedere alla selezione a norma dell’articolo 9.

 

Se necessario, la Commissione fornisce assistenza ai richiedenti per facilitare il loro il processo di presentazione, ad esempio con un help-desk online.

Motivazione

Molte PMI incontrano ostacoli nell'avvio di una procedura per beneficiare del programma Marco Polo. La disponibilità di assistenza tecnica durante il processo di presentazione della domanda, ad esempio un help-desk, potrebbe ridurre tali ostacoli e aumentare la partecipazione delle PMI a Marco Polo.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) Il paragrafo 1, lettera b, è così modificato:

 

‘(b) "delle condizioni stabilite nella colonna appropriata dell'allegato I […],;"

Motivazione

Dal momento che l'allegato II è soppresso, non è più possibile farvi riferimento.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) "Nel primo comma, lettera d), i termini "dei benefici ambientali delle azioni" sono sostituiti da "dei benefici delle azioni in termini di riduzione dei costi esterni".

a) "Nel primo comma, lettera d), l'espressione "dei benefici ambientali delle azioni" è così modificata: "dei relativi benefici ambientali delle azioni e dei benefici delle azioni in termini di riduzione dei costi esterni".

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 6 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione, dopo aver informato il comitato di cui all'articolo 10, adotta la decisione di concedere un contributo finanziario."

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 7

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

‘2. "Entro il 30 giugno 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dei risultati ottenuti dal programma Marco Polo nel periodo 2003-2009."

‘2. "La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una comunicazione sui risultati ottenuti dal programma Marco Polo nel periodo 2003-2010. La Commissione presenta tale comunicazione prima di elaborare una proposta per un terzo programma Marco Polo e tiene conto delle osservazioni contenute nella comunicazione al momento dell'elaborazione di detta proposta."

Motivazione

L'elaborazione di un terzo programma "Marco Polo" presuppone un'ampia valutazione dei risultati finora conseguiti con il programma "Marco Polo". Tale analisi deve essere presentata al Parlamento europeo sotto forma di comunicazione e servire da base di discussione per un programma "Marco Polo III". È opportuno prolungare il periodo di valutazione indicato nella comunicazione affinché si possa tener conto delle ripercussioni del presente regolamento.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

 

La comunicazione di cui al paragrafo 2 tratta in particolare quanto segue:

 

– l’impatto del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Marco Polo II").

 

– le esperienze in materia di gestione del programma da parte dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI),

 

– la necessità di differenziare tra modi di trasporto nelle condizioni per la concessione del contributo finanziario, in base alla sicurezza, alle prestazioni ambientali e all'efficienza energetica,

 

– l'efficacia dell'azione per la prevenzione dei trasporti su strada,

 

– la necessità di istituire un'assistenza orientata alla domanda nella fase di presentazione delle domande, tenendo conto delle necessità delle piccole e micro imprese di trasporto,

 

– il riconoscimento del criterio della recessione economica quale motivo eccezionale per prorogare la durata dei progetti,

 

– la riduzione delle soglie di ammissibilità specifica per prodotto,

 

– la possibilità di indicare i valori di riferimento delle soglie minime di finanziamento per i progetti proposti in termini di efficienza energetica e benefici ambientali oltre che di tonnellate/km trasferite,

 

– l'opportunità di inserire "unità di trasporto nella definizione del termine "merci",

 

– la disponibilità di rassegne annuali complete dei progetti che sono stati cofinanziati,

 

- la possibilità di assicurare la coerenza tra il programma Marco Polo, il Piano d'azione per la logistica e il programma TEN-T adottando le misure appropriate al fine di coordinare l'assegnazione dei fondi comunitari, in particolare per le Autostrade del mare,

 

- la possibilità di rendere ammissibili le spese sostenute in un paese terzo se promosse da imprese di uno Stato membro,

 

- la necessità di tener conto delle caratteristiche specifiche del settore della navigazione interna e delle sue piccole e medie imprese, ad esempio per mezzo di un apposito programma per il settore della navigazione interna,

 

- la possibilità di estendere il programma ai paesi confinanti,

 

- la possibilità di un ulteriore adeguamento del programma per gli Stati membri costituiti da isole o arcipelaghi.”

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 1: Condizioni di finanziamento – Tipo di azione: C. Trasferimento modale – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

d) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 1: Condizioni di finanziamento – Tipo di azione: A. Azioni catalizzatrici – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

f) qualora l'azione si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 1: Condizioni di finanziamento – Tipo di azione: B. Autostrade del mare – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) qualora l'azione AdM si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

g) qualora l'azione AdM si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 1: Condizioni di finanziamento – Tipo di azione: D. Azioni di riduzione del traffico – Articolo 5, paragrafo 1, lettera d – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) qualora l'azione di riduzione del traffico si avvalga di servizi forniti da terzi che non fanno parte del consorzio, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

f) qualora l'azione di riduzione del traffico si avvalga di servizi forniti da terzi alla convenzione di finanziamento, il proponente fornisce la prova di una procedura trasparente, obiettiva e non discriminatoria di selezione dei servizi pertinenti.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 2: Intensità e ampiezza del finanziamento – Tipo di azione: A. Azioni catalizzatrici – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo del 35% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 10% del totale dei costi ammissibili del progetto.

a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo del 35% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20% del totale dei costi ammissibili del progetto.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 2: Intensità e ampiezza del finanziamento – Tipo di azione: B. Autostrade del mare – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è limitato ad un massimo del 35% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 10% del totale dei costi ammissibili del progetto.

a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è limitato ad un massimo del 35% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20% del totale dei costi ammissibili del progetto.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 2: Intensità e ampiezza del finanziamento – Tipo di azione: C. Trasferimento modale – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un massimo del 35% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 10% del totale dei costi ammissibili del progetto.

a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un massimo del 35% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20% del totale dei costi ammissibili del progetto.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 2: Intensità e ampiezza del finanziamento – Tipo di azione: D. Azioni di riduzione del traffico – Articolo 5, paragrafo 1, lettera d – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni di riduzione del traffico è limitato ad un massimo del 35% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 10% del totale dei costi ammissibili del progetto.

a) Il contributo finanziario comunitario per le azioni di riduzione del traffico è limitato ad un massimo del 35% dell'importo totale delle spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione e generate nell'ambito dell'azione stessa. Tali spese sono ammissibili al contributo finanziario comunitario nella misura in cui siano direttamente legate alla realizzazione dell'azione. I costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non superano il 20% del totale dei costi ammissibili del progetto.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 3: Forma e durata della convenzione di finanziamento – Tipo di azione: A. Azioni catalizzatrici – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso sulla base di convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi e quella minima è di 36 mesi. Una proroga eccezionale di 6 mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso sulla base di convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi e quella minima è di 36 mesi. Una proroga eccezionale di 6 mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell'economia, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di 62 mesi o, in casi eccezionali, di 68 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di 62 mesi o, in casi eccezionali, di 68 mesi.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 3: Forma e durata della convenzione di finanziamento – Tipo di azione: B. Autostrade del mare – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi e quella minima è di 36 mesi. Una proroga eccezionale di 6 mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi e quella minima è di 36 mesi. Una proroga eccezionale di 6 mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell'economia, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di 62 mesi o, in casi eccezionali, di 68 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di 62 mesi o, in casi eccezionali, di 68 mesi.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 3: Forma e durata della convenzione di finanziamento – Tipo di azione: C. Trasferimento modale – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base a convenzioni di finanziamento. La durata massima di tali convenzioni non è di regola superiore a 38 mesi. Una proroga eccezionale di 6 mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base a convenzioni di finanziamento. La durata massima di tali convenzioni non è di regola superiore a 38 mesi. Una proroga eccezionale di 6 mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell'economia, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di 38 mesi o, in casi eccezionali, di 44 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di 38 mesi o, in casi eccezionali, di 44 mesi.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 3: Forma e durata della convenzione di finanziamento – Tipo di azione: D. Azioni di riduzione del traffico – Articolo 5, paragrafo 1, lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di riduzione del traffico è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi e quella minima è di 36 mesi. Una proroga eccezionale di 6 mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di riduzione del traffico è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi e quella minima è di 36 mesi. Una proroga eccezionale di 6 mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell'economia, debitamente giustificati dal beneficiario.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di 62 mesi o, in casi eccezionali, di 68 mesi.

Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di 62 mesi o, in casi eccezionali, di 68 mesi.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 4: Soglie contrattuali – Tipo di azione: B. Autostrade del mare – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione AdM è di 250 milioni di tonnellate/km all'anno di trasferimento modale, o l'equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell'accordo di finanziamento;

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione AdM è di 200 milioni di tonnellate/km all'anno di trasferimento modale, o l'equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell'accordo di finanziamento;

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I – Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1692/2006

Punto 4: Soglie contrattuali – Tipo di azione: C. Trasferimento modale – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di trasferimento modale è di 80 milioni di tonnellate/km all'anno di trasferimento modale, o l'equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell'accordo di finanziamento. Le azioni di trasferimento modale finalizzate a un trasferimento alle vie d'acqua interne saranno soggette a una soglia speciale di 17 milioni di tonnellate/km di trasferimento modale all'anno, o l'equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell'accordo di finanziamento.

La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di trasferimento modale è di 60 milioni di tonnellate/km all'anno di trasferimento modale, o l'equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell'accordo di finanziamento. Le azioni di trasferimento modale finalizzate a un trasferimento alle vie d'acqua interne saranno soggette a una soglia speciale di 25 milioni di tonnellate/km di trasferimento modale, o l'equivalente volumetrico, durante l'intero periodo triennale.

Motivazione

L'emendamento si propone di abbassare la soglia stabilita dalla Commissione per incrementare la partecipazione della navigazione interna. Si tiene altresì conto del fatto che i nuovi progetti raggiungono raramente 17 milioni di tonnellate/km di trasferimento modale nel primo anno di attività. Pertanto, la soglia dovrebbe essere fissata per un periodo di tre anni, con un trasferimento modale minimo totale di 25 milioni di tonnellate/km, piuttosto che 3 x 17 milioni di tonnellate/km.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il regolamento (CE) n. 1692/2006 ha istituito il secondo programma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci.

Il programma è volto a ridurre la congestione stradale, migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto e potenziare l’intermodalità, contribuendo in tal modo a un sistema di trasporto efficiente e sostenibile che rappresenti un valore aggiunto per l’Unione europea, senza conseguenze negative per la coesione economica, sociale o territoriale.

Il periodo di validità del programma si estende dal 1°gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. La sua finalità, entro la fine del periodo di validità, è il trasferimento di una parte sostanziale del previsto aumento annuo del traffico merci internazionale su strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e la navigazione interna o verso una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali siano quanto più possibile brevi.

I risultati dell’invito a presentare proposte nell'ambito del programma "Marco Polo II", pubblicato nel 2008, e le conclusioni della valutazione esterna del programma "Marco Polo I" mostrano che il programma contribuisce in modo rilevante al trasferimento modale. Tuttavia, con ogni probabilità non si raggiungerà l'obiettivo fissato nella sua base giuridica di ridurre o trasferire ad altri modi di trasporto una parte sostanziale del previsto aumento totale del traffico merci internazionale su strada in Europa.

Le domande di finanziamento e dunque i progetti presentati allo scopo di ridurre o trasferire il traffico merci su strada registrano un calo ogni anno. Lo scarso interesse degli eventuali proponenti è soprattutto riconducibile alla mancanza di motivazione dei potenziali beneficiari, dovuta alla complessità del programma, all'inadeguatezza dei meccanismi di finanziamento o alla scarsa intensità degli aiuti.

Affinché il programma possa raggiungere il proprio obiettivo, occorre rendere più attraente il secondo programma Marco Polo. A tal fine è necessario modificare la base giuridica, nonché semplificare e precisare le procedure di controllo. Inoltre, è opportuno adeguare le condizioni di ammissibilità e i requisiti. Per ottenere il massimo grado di efficacia è necessario che le modifiche siano attuate quanto prima.

Le principali modifiche contenute nella proposta della Commissione

· Agevolazioni di accesso al programma per le imprese di piccole dimensioni

Anche le singole imprese sono autorizzate a presentare i progetti. La creazione di un consorzio non è più indispensabile.

· Abbassamento e semplificazione delle soglie di ammissibilità dei progetti

I progetti (fino alla categoria “azioni comuni di apprendimento”) devono solo rispettare la condizione relativa alla soglia di trasferimento del traffico, che non viene più espressa per l’intero periodo del programma, ma calcolata su base annua; la soglia monetaria viene eliminata. La maggior parte delle soglie è abbassata e si introduce una soglia particolarmente bassa per i progetti relativi alla navigazione interna (17 milioni di tonnellate/km). Le modifiche sono destinate ad apportare al programma un numero supplementare di progetti di minori dimensioni. La soglia specifica del 10% prevista per le azioni di riduzione del traffico viene eliminata.

· Aumento dell’intensità dei finanziamenti

     Da un lato, il peso degli elementi di trasporto delle merci viene incluso nei calcoli del trasferimento modale. Dall’altro, il contributo finanziario di 1 euro ogni 500 tonnellate per chilometro trasferite, come già precedentemente stabilito in una decisione della Commissione, passa a 2 euro.

· Misure di semplificazione

L'attuale quadro di finanziamento delle infrastrutture è complesso, contiene una serie di eccezioni e vincoli alle scadenze per l'attuazione dei progetti e rende necessarie operazioni difficili per calcolare la sovvenzione finale autorizzata per ciascun progetto.

Sulla base della modifica proposta, i costi ammissibili per le infrastrutture ausiliarie non dovranno superano il 10% del totale dei costi ammissibili del progetto. Ciò riguarda tutti i tipi di azioni, fatta eccezione per le “azioni comuni di apprendimento”.

Le decisioni sulla concessione dei contributi finanziari non vengono più prese in sede di comitatologia, ma dalla sola Commissione oppure dall'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, che dall’inizio del 2008 ha assunto la gestione del programma. Le decisioni sulle disposizioni procedurali dettagliate per la presentazione delle domande e la selezione delle azioni in base al programma continuano a essere adottate in sede di comitatologia, tuttavia non più su base annua ma per l'intera durata del programma. L’auspicio è quello di ridurre la durata del ciclo di gestione del programma (attualmente di 470 giorni).

· Durata dei progetti

Per tutti i tipi di azioni, ad eccezione delle “azioni comuni di apprendimento”, viene fissata una durata minima di 3 anni. In caso di ritardi straordinari di attuazione, debitamente giustificati dal beneficiario, può essere concessa una proroga eccezionale di 6 mesi. Le convenzioni nell’ambito delle "azioni comuni di apprendimento” possono essere prorogate, passando da 26 fino a 52 mesi.

Osservazioni del relatore

Secondo i risultati di una valutazione esterna effettuata da Ecorys nel 2007, gli obiettivi del programma Marco Polo I in termini di trasferimento del traffico merci su strada verso altri modi di trasporto sono stati realizzati soltanto al 64%. Vista la diminuzione del numero dei progetti portati a termine con successo, molto probabilmente non verrà raggiunto neanche l’obiettivo del secondo programma Marco Polo, vale a dire quello di trasferire una parte sostanziale del previsto aumento del 60% del traffico merci internazionale su strada (pari a 20,5 miliardi di tonnellate per chilometro) verso altri modi di trasporto.

Il motivo alla base del calo del numero dei progetti attuati con successo è da ricercarsi soprattutto nella mancanza di motivazione a presentare i loro progetti da parte dei beneficiari. Ciò dipende, in special modo, dalla complessità del programma, dall'inadeguatezza dei meccanismi di finanziamento e dalla scarsa intensità degli aiuti. Pertanto, il relatore appoggia senza alcuna riserva gli adeguamenti proposti dalla Commissione per rendere più attraente ed efficace il secondo programma Marco Polo, programma valido fino al 2013 e che dispone di una dotazione di 450 milioni di euro. Il relatore auspica che le misure proposte siano adottate quanto prima.

Per quanto concerne le discussioni in merito a un terzo programma Marco Polo, il relatore chiede però alla Commissione di presentare al Parlamento anche una comunicazione sull'impatto di tale regolamento. Al contempo, la Commissione dovrebbe analizzare le esperienze acquisite insieme all'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione, che da marzo 2008 gestisce il programma Marco Polo per conto della Commissione. Inoltre, la Commissione dovrebbe verificare se differenziando le condizioni di ammissibilità in base ai modi di trasporto e prevedendo una riduzione specifica per prodotto dei valori di riferimento si riesca a rendere ancora più attraente il programma, visto che le merci rapidamente deperibili possono percorrere solo brevi distanze. Inoltre, nel quadro della pianificazione di un terzo programma Marco Polo, la Commissione è chiamata a riesaminare le “azioni di riduzione del traffico”, per le quali finora non è stato ancora finanziato neanche un singolo progetto dell’ambito del programma Marco Polo. Allo stesso modo, la Commissione dovrebbe verificare se occorra intensificare l'assistenza tecnica agli Stati membri nella fase di presentazione delle domande o prorogare la durata dei progetti, in tempi di recessione economica, onde offrire alle imprese più tempo per raggiungere gli obiettivi di trasferimento del traffico. Non da ultimo, la Commissione dovrebbe verificare se sia corretto includere le unità di trasporto nella definizione di “merci”. Altro punto da verificare è l’indicazione delle soglie per l’ammissibilità ai finanziamenti dei progetti presentati espressa in termini di benefici ambientali anziché in tonnellate per kilometro trasferite su base annua.

PARERE della commissione per i bilanci (23.2.2009)

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recantemodifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondoprogramma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziaricomunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasportomerci ("Marco Polo II")
(COM(2008)0847 – C6‑0482/2008 – 2008/0239(COD))

Relatrice per parere: Anne E. Jensen

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BREVE MOTIVAZIONE

Il programma Marco Polo intende ridurre la congestione del traffico nel contesto di una politica dei trasporti UE coerente che include l'internalizzazione dei costi esterni e l'uso di strumenti basati sul mercato per riflettere l'utilizzazione dell'infrastruttura.

In fase di attuazione del programma i risultati non sono stati brillanti. Una valutazione esterna dei risultati di Marco Polo conclude che il Programma non raggiungerebbe i suoi obiettivi in termini di trasferimenti modali e formula talune raccomandazioni per migliorarne l'efficacia.

In effetti è stato raggiunto solo il 64% del trasferimento modale.

In particolare i risultati di Marco Polo possono essere riassunti secondo la seguente tabella:

RICHIESTE

MP I

2003

MP I

2004

MP I

2005

MP I

2006

MP II

2007

MP II

2008

Bilancio disponibile (in milioni di Euro)

15

20.4

30.7

35.7

56

58**

Bilancio impegnato (in milioni di Euro)

13

20.4

21.4

18.9

45

34

Proposte ricevute

92

62

63

48

55

46

Contratti conclusi

13

12

15

15

20

28

Traffico merci da trasferire programmato

(miliardi di tkm)

12.4

14.4

9.5

11.5

23.6

16

Trasferimento modale reale previsto (miliardi di tkm)

7.5*

7.5*

7.5*

7.5*

n/a

n/a

Obiettivi di trasferimento modale (miliardi di tkm)

12

12

12

12

<20

<20

*  Media annua della stima globale effettuata da una valutazione esterna nel 2007, confermata da EACI nel 2008.

** A causa di una sottoutilizzazione degli stanziamenti, sono stati trasferiti ad un altro programma 20 milioni di Euro.

La Commissione ha pertanto redatto una nuova proposta per migliorare il Programma Marco Polo e per aumentarne l'efficacia in termini di diminuzione del traffico e obiettivi di trasferimento modale.

Il regolamento Marco Polo II prevede modifiche nei seguenti settori:

- misure per agevolare la partecipazione delle piccole imprese

- misure per diminuire la soglia tonnellata chilometro che ammettano ai benefici

- aumentare l'intensità dei finanziamenti

- semplificare le procedure del Programma.

Posizione della relatrice

La vostra relatrice si compiace della proposta della Commissione in quanto concorda con l'obiettivo generale di migliorare il programma Marco Polo.

In particolare apprezza il fatto che la proposta vada nella direzione di una semplificazione delle procedure di risposta ai bandi di gara e promuove la partecipazione delle piccole imprese. Va sottolineato che la semplificazione inoltre prevede l'eliminazione della procedura di Comitatologia per la selezione annua dei progetti da finanziare.

Essa ritiene che un'eccessiva burocrazia nelle procedure d'applicazione e attuazione dei progetti porti a perdite di tempo e all'impossibilità di fruire pienamente degli stanziamenti, come dimostrato dallo studio esterno svolto sul Programma Marco Polo I.

Ciò detto la relatrice sottolinea che qualora persistesse il problema di una scarsa applicazione degli stanziamenti assegnati a Marco Polo II, gli stessi dovrebbero essere assegnati ad altri programmi nel settore dei trasporti.

* * *

La commissione per i bilanci invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Programma Marco Polo II

Riferimenti

COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Commissione competente per il merito

TRAN

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Anne E. Jensen

21.1.2009

 

 

Esame in commissione

10.2.2009

23.2.2009

 

 

Approvazione

23.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

PROCEDURA

Titolo

Programma Marco Polo II

Riferimenti

COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.12.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

13.1.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

13.1.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ulrich Stockmann

5.1.2009

 

 

Esame in commissione

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Elisabeth Schroedter

Deposito

2.4.2009