RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
2.4.2009 - (COM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Petr Duchoň
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
(COM(2008)0852 – C6‑0509/2008 – 2008/0247(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0852),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0509/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0220/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) Se da un lato la liberalizzazione del traffico merci per ferrovia ha permesso l'accesso alla rete di nuovi operatori, dall'altro i meccanismi di mercato non sono sufficienti per organizzare, disciplinare e rendere sicuro il traffico. Ottimizzare e rendere affidabile quest'ultimo presuppone un rafforzamento delle procedure di cooperazione e di assegnazione delle tracce, in particolare tra i gestori dell'infrastruttura. |
Motivazione | |
Appare opportuno prevedere lo sviluppo del traffico merci per ferrovia nell'ambito di un approccio improntato alla cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) La costituzione della rete ferroviaria per un trasporto merci competitivo dovrebbe essere coerente con la rete transeuropea di trasporto ("TEN-T"). A tal fine, è necessario garantire lo sviluppo coordinato delle due reti, e in particolare l'integrazione dei corridoi internazionali per il trasporto merci per ferrovia nella rete TEN-T esistente. Inoltre, occorre stabilire a livello comunitario regole uniformi relative a tali corridoi merci. Ove opportuno, la creazione dei corridoi in oggetto potrebbe essere sostenuta finanziariamente nell'ambito del programma TEN-T. |
(7) La costituzione della rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo dovrebbe essere coerente con la rete transeuropea di trasporto ("TEN-T") e i corridoi del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ("ERTMS"). A tal fine, è necessario garantire lo sviluppo coordinato delle reti, e in particolare, l'integrazione dei corridoi internazionali per il trasporto merci per ferrovia nella rete TEN-T esistente e nei corridoi ERTMS. Inoltre, occorre stabilire a livello comunitario regole armonizzate relative a tali corridoi merci. Ove opportuno, la creazione dei corridoi in oggetto dovrebbe essere sostenuta finanziariamente nell'ambito dei programmi TEN-T8, ricerca e Marco Polo, nonché di altre politiche o fondi comunitari quali il Fondo di coesione. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) La creazione di un corridoio per il trasporto merci deve tener conto della particolare importanza che riveste il progetto di ampliamento della rete TEN-T per i paesi destinatari dalla Politica europea di vicinato (PEV), allo scopo di garantire una migliore interconnessione con le infrastrutture ferroviarie di paesi terzi. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Nell'ambito di un corridoio merci è opportuno assicurare un buon coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati, assegnare una priorità sufficiente al traffico merci, istituire un numero sufficiente di collegamenti efficaci con gli altri modi di trasporto e stabilire condizioni propizie allo sviluppo della concorrenza tra i fornitori di trasporto merci per ferrovia. |
(8) Nell'ambito di un corridoio merci è opportuno assicurare un buon coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati, accordare un'agevolazione migliore e sufficiente al traffico merci, istituire un numero sufficiente di collegamenti efficaci con gli altri modi di trasporto al fine di sviluppare una rete per il trasporto merci efficiente ed integrata, e stabilire condizioni propizie allo sviluppo della concorrenza tra i fornitori di trasporto merci per ferrovia. |
Motivazione | |
Il coordinamento dei corridoi per il trasporto merci dovrebbe incoraggiare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto ferroviario di merci e avere l'obiettivo di integrare più strettamente il trasporto di merci per ferrovia con altri modi di trasporto. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) La creazione di un corridoio merci deve essere esaminata e approvata a livello comunitario secondo una procedura e criteri trasparenti e chiaramente definiti che lascino agli Stati membri e ai gestori dell'infrastruttura un margine di decisione e di gestione sufficiente per adottare misure adeguate alle loro esigenze specifiche. |
(9) La creazione di un corridoio merci deve essere basata su proposte formulate dagli Stati membri in consultazione con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria. In una seconda fase dovrebbe essere approvata a livello europeo secondo una procedura trasparente e chiaramente definita. I criteri per la creazione di corridoi merci dovrebbero essere definiti in un modo adeguato alle esigenze specifiche degli Stati membri e dei gestori dell'infrastruttura che lasci loro un margine di decisione e di gestione sufficiente. |
Motivazione | |
La definizione di merci deve basarsi sulle proposte degli Stati membri in stretta consultazione con i gestori dell'infrastruttura interessati. Occorre garantire che il processo decisionale sia tale da preservare l'autonomia dei gestori dell'infrastruttura. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(10) Per incentivare il coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura, ogni corridoio deve essere sostenuto da un organo di gestione, composto dai diversi gestori dell'infrastruttura interessati dal corridoio in oggetto. |
(10) Per incentivare il coordinamento fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, ogni corridoio deve essere sostenuto da un organo di gestione, composto dai diversi gestori dell'infrastruttura interessati dal corridoio in oggetto. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Per rispondere alle esigenze del mercato, le modalità di creazione di un corridoio merci devono essere presentate in un piano di attuazione che deve comprendere l'identificazione e il calendario della realizzazione delle azioni suscettibili di migliorare le prestazioni del trasporto merci per ferrovia. Inoltre, per garantire che le azioni previste o attuate per la creazione di un corridoio merci rispondano alle esigenze o alle aspettative di tutti gli utenti interessati, questi ultimi devono essere consultati periodicamente, secondo procedure chiaramente definite. |
(11) Per rispondere alle esigenze del mercato, le modalità di creazione di un corridoio merci devono essere presentate in un piano di attuazione che deve comprendere l'identificazione e il calendario della realizzazione delle azioni suscettibili di migliorare le prestazioni del trasporto merci per ferrovia. Inoltre, per garantire che le azioni previste o attuate per la creazione di un corridoio merci rispondano alle esigenze o alle aspettative del mercato, tutte le imprese ferroviarie che ne fruiscono devono essere consultate periodicamente, secondo procedure adeguate definite dall'organo di gestione. |
Motivazione | |
La procedura di consultazione degli utenti dei corridoi merci deve essere definita dall'organo di gestione, in quanto quest'ultimo costituisce il miglior livello per determinare la procedura adeguata. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Per assicurare la coerenza e la continuità delle capacità di infrastruttura disponibili lungo il corridoio merci, occorre coordinare e pianificare gli investimenti a favore del corridoio fra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura interessati secondo una logica che risponda alle esigenze del corridoio. Il programma di realizzazione deve essere pubblicato per informare i candidati che possono operare lungo il corridoio. Gli investimenti devono includere progetti di intervento relativi allo sviluppo di sistemi interoperabili e all'aumento della capacità dei treni. |
(12) Per assicurare la coerenza e la continuità delle capacità di infrastruttura disponibili lungo il corridoio merci, occorre coordinare e pianificare gli investimenti a favore del corridoio fra gli Stati membri, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie interessati come pure, eventualmente, fra gli Stati membri e i paesi terzi, secondo una logica che risponda alle esigenze del corridoio. Il programma di realizzazione deve essere pubblicato per informare le imprese ferroviarie che possono operare lungo il corridoio. Gli investimenti devono includere progetti di intervento relativi allo sviluppo di sistemi interoperabili e all'aumento della capacità dei treni. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Tenuto conto delle differenze fra i calendari di programmazione degli orari per i vari tipi di traffico, è auspicabile che le domande di capacità di infrastruttura per il traffico passeggeri non impongano indebitamente restrizioni alle domande relative al traffico merci, tenendo conto in particolare della rispettiva rilevanza socioeconomica. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura devono variare in funzione della qualità e dell'affidabilità della traccia oraria assegnata. |
(17) Tenuto conto delle differenze fra i calendari di programmazione degli orari per i vari tipi di traffico, è auspicabile che le domande di capacità di infrastruttura per il traffico passeggeri siano compatibili con le domande relative al traffico merci, tenendo conto in particolare della rispettiva rilevanza socioeconomica. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura devono variare in funzione della qualità e dell'affidabilità della traccia oraria assegnata. |
Motivazione | |
Le richieste di tracce per il trasporto merci devono essere effettuate nel modo più compatibile con il trasporto passeggeri, al fine di creare la minor perturbazione possibile del traffico di treni passeggeri. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) I treni che effettuano il trasporto di merci particolarmente sensibili ai tempi di trasporto e alla puntualità devono poter beneficiare di una priorità sufficiente in caso di perturbazione del traffico. |
(18) I treni che effettuano il trasporto di merci particolarmente sensibili ai tempi di trasporto e alla puntualità, così come definite dall'organo di gestione, devono poter beneficiare di una priorità sufficiente in caso di perturbazione del traffico. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Per assicurare lo sviluppo della concorrenza fra fornitori di servizi di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, è auspicabile autorizzare candidati diversi dalle imprese ferroviarie o dalle loro associazioni a domandare capacità di infrastruttura. |
(19) Per assicurare lo sviluppo della concorrenza fra fornitori di servizi di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, i candidati diversi dalle imprese ferroviarie o dalle loro associazioni devono essere in grado di domandare capacità di infrastruttura. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(22) Per misurare secondo criteri obiettivi i benefici delle azioni volte a creare il corridoio merci e assicurare un controllo efficace delle azioni, occorre adottare e pubblicare regolarmente degli indicatori di prestazioni del servizio lungo il corridoio in questione. |
(22) Per misurare secondo criteri obiettivi i benefici delle azioni volte a creare il corridoio merci e assicurare un controllo efficace delle azioni, occorre adottare e pubblicare regolarmente degli indicatori di prestazioni del servizio lungo il corridoio in questione. È opportuno che la definizione di "indicatori di prestazioni" sia elaborata in consultazione con i soggetti interessati che forniscono e utilizzano servizi ferroviari di trasporto merci. |
Motivazione | |
Gli indicatori di prestazioni sono utili per migliorare la qualità dei servizi ferroviari di trasporto merci a livello europeo. È tuttavia opportuno che la loro definizione sia elaborata in funzione delle necessità dei fornitori di tali servizi ferroviari, nonché dei fruitori degli stessi, affinché si definiscano degli indicatori condivisi da tutti gli interessati. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per migliorare la diffusione di buone pratiche e assicurare il controllo efficace della gestione della rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, è auspicabile rafforzare, con il sostegno della Commissione, la cooperazione fra tutti i gestori dell'infrastruttura. |
soppresso |
Motivazione | |
Questa disposizione relativa alla diffusione delle migliori pratiche e al rafforzamento della cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura è ridondante e potrebbe portare a una burocrazia inutile. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(27 bis) L'obiettivo del presente regolamento è quello di migliorare l'efficienza del trasporto merci per ferrovia rispetto ad altri modi di trasporto, sebbene un siffatto obiettivo debba essere perseguito anche attraverso azioni politiche e il concorso finanziario degli Stati membri e dell'Unione europea. Il coordinamento dovrebbe essere garantito al massimo livello tra gli Stati membri al fine di assicurare il più efficiente funzionamento possibile dei corridoi merci. L'impegno finanziario nel settore delle infrastrutture e delle attrezzature tecniche, quali l'ERTMS, dovrebbe mirare ad accrescere la capacità e l'efficienza del trasporto merci per ferrovia, in parallelo al presente regolamento. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce le regole per la realizzazione e l'organizzazione della rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo composta da corridoi ferroviari internazionali per favorire un trasporto merci competitivo (in appresso "corridoi merci"). Stabilisce le regole per la selezione e l'organizzazione dei corridoi merci e determinati principi armonizzati concernenti la pianificazione degli investimenti, la gestione delle capacità e del traffico. |
1. Il presente regolamento stabilisce le regole per la realizzazione e l'organizzazione della rete ferroviaria europea lungo corridoi ferroviari internazionali per favorire un trasporto merci competitivo (in appresso "corridoi merci"). Stabilisce le regole per la selezione e l'organizzazione dei corridoi merci e determinati principi cooperativi concernenti la pianificazione degli investimenti, la gestione delle capacità e del traffico. |
Motivazione | |
È necessario prevedere lo sviluppo del trasporto merci su rotaia nell'ambito di un approccio improntato alla cooperazione tra gestori dell'infrastruttura. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) le reti locali e regionali autonome adibite ai servizi di trasporto passeggeri che circolano su un'infrastruttura ferroviaria; |
a) le reti locali e regionali autonome adibite ai servizi di trasporto passeggeri che circolano su un'infrastruttura ferroviaria, salvo qualora detti servizi siano espletati su una tratta di un corridoio merci. |
Motivazione | |
È possibile che talune reti locali e regionali autonome adibite ai servizi di trasporto passeggeri utilizzino tratte di un corridoio merci, nel qual caso si applica la pertinente normativa. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) "corridoio merci", l'insieme delle linee ferroviarie stabilite sul territorio degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi europei che collegano uno o più terminal strategici a un altro o ad altri terminal strategici; tale insieme comprende un asse principale, linee alternative e linee di collegamento, così come le infrastrutture ferroviarie e le relative attrezzature nei terminal merci, gli scali di smistamento e di formazione e i binari di raccordo a questi ultimi; |
a) "corridoio merci", l'insieme delle linee ferroviarie stabilite sul territorio degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi europei che collegano due o più terminal strategici; tale insieme comprende un asse principale, linee alternative e linee di collegamento, così come le infrastrutture ferroviarie e le relative attrezzature nei terminal merci, gli scali di smistamento e di formazione nonché i binari di raccordo a questi ultimi, tra cui tutti i servizi ferroviari citati nell'allegato II della direttiva 2001/14/CE; |
Motivazione | |
I servizi ferroviari sono indispensabili per l'offerta commerciale sul mercato del trasporto ferroviario di merci (tra cui il cosiddetto "vagone unico"). Finora i nuovi operatori sono stati quasi interamente esclusi da questo settore e, in minor misura, dalla fornitura di trasporti intermodali in quanto non hanno accesso a tali servizi o, se ce l'hanno, in misura limitata e iniqua. I servizi ferroviari sono stati l'argomento principale dello studio "Servrail" del 2006, commissionato dalla Commissione, e rientreranno nell'ambito della rifusione del primo pacchetto ferroviario. Si tratta di servizi che rivestono un'importanza anche per operatori del trasporto passeggeri nuovi/indipendenti. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) "lavori pesanti di manutenzione", gli interventi o le riparazioni dell'infrastruttura ferroviaria e delle relative attrezzature necessari alla circolazione dei treni lungo il corridoio merci che richiedono riserve di capacità di infrastruttura di cui all'articolo 28 della direttiva 2001/14/CE; |
c) "lavori pesanti di manutenzione", gli interventi o le riparazioni dell'infrastruttura ferroviaria e delle relative attrezzature che, essendo pianificati con almeno un anno di anticipo, sono necessari alla circolazione dei treni lungo il corridoio merci che richiedono riserve di capacità di infrastruttura di cui all'articolo 28 della direttiva 2001/14/CE; |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) "terminal strategico", il terminal del corridoio merci, aperto a tutti i candidati e che svolge un ruolo importante nel trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci; |
e) "terminal strategico", il terminal del corridoio merci, aperto a tutti i candidati e che già svolge o si prevede che svolga in futuro un ruolo importante nel trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci; |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) "sportello unico", l'organismo comune istituito dai gestori dell'infrastruttura del corridoio merci che fornisce ai candidati la possibilità di domandare in un'unica sede e con un'unica operazione una traccia per un percorso che attraversa almeno una frontiera. |
f) "sportello unico", l'organismo comune istituito da ciascun gestore dell'infrastruttura del corridoio merci che fornisce ai candidati la possibilità di domandare una traccia per un percorso che attraversa almeno una frontiera. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'obiettivo perseguito con il corridoio merci è permettere l'esercizio di servizi ferroviari nazionali e internazionali di trasporto merci sul territorio di almeno due Stati membri. Il corridoio presenta le seguenti caratteristiche: |
1. L'obiettivo perseguito con il corridoio merci, che collega almeno due Stati membri, è permettere l'esercizio di servizi ferroviari nazionali e internazionali di trasporto merci sul territorio di almeno due Stati membri. Il corridoio presenta le seguenti caratteristiche: |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) fa parte della rete TEN-T; |
a) fa parte della rete TEN-T o è quanto meno compatibile con essa, ovvero, se del caso, con i corridoi ERTMS. Ove opportuno, possono rientrare nel corridoio alcune sezioni non incluse nella rete TEN-T, con un volume elevato o potenzialmente elevato di traffico merci; |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) permette uno sviluppo significativo del traffico merci per ferrovia; |
b) permette uno sviluppo significativo del traffico merci per ferrovia e tiene conto dei grandi flussi di scambi e di trasporto merci; |
Motivazione | |
La messa a punto di una rete prioritaria per il trasporto merci deve anche corrispondere ai principali assi europei in cui si è riscontrata una domanda significativa di trasporto internazionale di merci. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) permette una migliore interconnessione tra gli Stati membri di confine e i paesi terzi limitrofi; |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri interessati propongono la realizzazione o la modifica di un corridoio merci. A tal fine, comunicano alla Commissione una proposta elaborata in collaborazione con i gestori dell'infrastruttura interessati, tenendo conto dei criteri di cui in allegato. |
2. Gli Stati membri interessati decidono la realizzazione o la modifica di un corridoio merci dopo aver comunicato alla Commissione le loro intenzioni, corredandole di una proposta elaborata in collaborazione con i gestori dell'infrastruttura interessati e tenendo conto delle iniziative e dei pareri delle imprese ferroviarie che utilizzano il corridoio, o sono interessate a farlo, nonché dei criteri di cui in allegato. Le imprese ferroviarie interessate possono partecipare a tale processo qualora siano interessate da ingenti investimenti. |
Motivazione | |
Nella misura in cui le imprese ferroviarie sono "soggetti economici", cioè partecipano attivamente – da un punto di vista finanziario – alla creazione o alla modifica di un corridoio merci, esse possono prendere parte al processo. | |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) al massimo un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il territorio di ciascuno Stato membro che conta almeno due frontiere terrestri con altri Stati membri deve essere oggetto di almeno una proposta di corridoio merci; |
a) al massimo un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il territorio di ciascuno Stato membro che conta almeno due collegamenti ferroviari diretti con altri Stati membri deve essere oggetto di almeno una proposta di corridoio merci; |
Motivazione | |
Il riferimento ai collegamenti ferroviari diretti piuttosto che alle frontiere terrestri sembra più pertinente. | |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il territorio di ciascuno Stato membro deve annoverare almeno: |
b) al massimo tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il territorio di ciascuno Stato membro deve annoverare almeno un corridoio merci. |
i) un corridoio merci, |
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ii) due corridoi merci, se le prestazioni annuali del trasporto merci per ferrovia nello Stato membro in questione sono uguali o superiore a 30 miliardi di tonnellate/chilometro, |
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iii) tre corridoi merci, se le prestazioni annuali del trasporto merci per ferrovia nello Stato membro in questione sono uguali o superiore a 70 miliardi di tonnellate/chilometro. |
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Motivazione | |
Il regolamento dovrebbe obbligare ciascuno Stato membro a creare un solo corridoio. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere liberamente se creare altri corridoi, sulla base delle esigenze del mercato. L'esistenza di un frontiera con un altro paese (indipendentemente dal fatto che si tratti di una frontiera terrestre o di una costa) dovrebbe essere sufficiente affinché uno Stato membro possa presentare una proposta di corridoio merci. | |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La Commissione esamina le proposte di realizzazione di corridoi merci di cui al paragrafo 2 e, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, adotta una decisione relativa a un primo gruppo di corridoi merci al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini dell'esame in oggetto si applicano i criteri di cui all'allegato. |
4. La Commissione prende atto delle proposte di realizzazione di corridoi merci di cui al paragrafo 2 ed esamina la loro conformità ai i criteri di valutazione di cui all'allegato. Essa può formulare le obiezioni o le proposte di modifica che ritiene opportune. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'insieme dei corridoi merci di cui al paragrafo 4 è progressivamente modificato e completato in base alle proposte di realizzazione o modifica di un corridoio merci e previa adozione di una decisione della Commissione in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. Le proposte degli Stati membri sono esaminate alla luce dei criteri di cui in allegato. |
soppresso |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per ciascun corridoio merci i gestori dell'infrastruttura interessati, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE, istituiscono un organo di gestione incaricato di definire il piano di attuazione del corridoio merci, guidarne la realizzazione e aggiornarlo. L'organo di gestione informa periodicamente delle proprie attività gli Stati membri interessati e, se necessario, i coordinatori europei dei progetti prioritari della rete TEN-T di cui all'articolo 17bis della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio integrati dal corridoio merci. |
2. Per ciascun corridoio merci i gestori dell'infrastruttura interessati, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE, istituiscono un organo di gestione incaricato di definire il piano di attuazione del corridoio merci, guidarne la realizzazione e aggiornarlo. Le imprese ferroviarie interessate o le associazioni di imprese ferroviarie che utilizzano il corridoio regolarmente partecipano a tale organo con funzione consultiva. L'organo di gestione informa periodicamente delle proprie attività gli Stati membri interessati e, se necessario, la Commissione e i coordinatori europei dei progetti prioritari della rete TEN-T di cui all'articolo 17bis della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio integrati dal corridoio merci. |
Motivazione | |
La rete orientata alle merci è di fondamentale importanza per la futura efficacia del trasporto merci per ferrovia e necessita di un più forte controllo da parte della Commissione fin dall'inizio. | |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Gli Stati membri interessati possono istituire un comitato esecutivo incaricato di autorizzare il piano di attuazione del corridoio definito dall'organo di gestione e di supervisionarne la realizzazione. In tal caso, i singoli membri del comitato esecutivo ricevono mandato dalle autorità competenti. |
Motivazione | |
È opportuno chiarire il ruolo guida e le rispettive responsabilità degli Stati membri lungo un corridoio. È pertanto necessario distinguere tra un "organo di gestione" di cui dovrebbero far parte solamente i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie e un "comitato esecutivo" di cui possono far parte solamente i rappresentanti degli Stati membri. | |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. È istituito un gruppo di lavoro composto dai gestori e proprietari dei terminal strategici del corridoio merci di cui all'articolo 9. Il gruppo di lavoro può emettere un parere sulle proposte presentate dall'organo di gestione che hanno conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminal strategici. L'organo di gestione non può adottare decisioni contrarie a tale parere. |
5. È istituito un gruppo di lavoro composto dai gestori e proprietari dei terminal strategici del corridoio merci, inclusi i porti marittimi e fluviali, di cui all'articolo 9. Il gruppo di lavoro può emettere un parere sulle proposte presentate dall'organo di gestione che hanno conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminal strategici. L'organo di gestione non può adottare decisioni contrarie a tale parere. |
Motivazione | |
Sarebbe opportuno includere questi gestori in una fase precoce, ad esempio quando la proposta è elaborata dai gestori dell'infrastruttura interessati ed è presentata alla Commissione. | |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il piano di attuazione, approvato dall'organo di gestione, comprende: |
1. Il piano di attuazione, approvato e adeguato su base regolare dall'organo di gestione, comprende almeno: |
Motivazione | |
Una certa flessibilità nella definizione del piano di attuazione deve essere garantita agli organi di gestione dei corridoi, al fine di consentire loro di definire le proprie esigenze e procedure. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) una descrizione delle caratteristiche del corridoio merci e il programma di attuazione delle misure necessarie per la realizzazione del corridoio; |
a) una descrizione delle caratteristiche del corridoio merci, incluse le eventuali strozzature, e il programma di attuazione delle misure necessarie per facilitare la sua realizzazione; |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) gli obiettivi dell'organo di gestione in termini di prestazioni del corridoio merci, espresse sotto forma di qualità di servizio e capacità del corridoio in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 16; |
c) gli obiettivi dell'organo di gestione e il suo programma di miglioramento delle prestazioni del corridoio merci, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 16; |
Motivazione | |
Una certa flessibilità nella definizione del piano di attuazione deve essere garantita agli organi di gestione dei corridoi, al fine di consentire loro di definire le proprie esigenze e procedure. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) il programma di realizzazione e di miglioramento delle prestazioni del corridoio merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo. |
soppresso |
Motivazione | |
Una certa flessibilità nella definizione del piano di attuazione deve essere garantita agli organi di gestione dei corridoi, al fine di consentire loro di definire le proprie esigenze e procedure. | |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il piano di attuazione è adattato periodicamente tenendo conto dell'evoluzione della realizzazione delle misure in esso contenute, del mercato del trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio e delle prestazioni misurate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. |
soppresso |
Motivazione | |
Una certa flessibilità nella definizione del piano di attuazione deve essere garantita agli organi di gestione dei corridoi, al fine di consentire loro di definire le proprie esigenze e procedure. | |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Viene eseguito uno studio di mercato riguardante l'evoluzione del traffico registrata e prevista lungo il corridoio merci e gli elementi del sistema di trasporto connessi a quest'ultimo. Lo studio esamina l'evoluzione dei vari tipi di traffico, in relazione al trasporto sia merci che passeggeri. Comprende gli elementi principali dell'analisi socioeconomica di cui all'articolo 3, lettera c), ed è aggiornato almeno una volta all'anno. I risultati sono utilizzati per adattare il piano di attuazione del corridoio merci. |
3. Viene eseguito e aggiornato periodicamente uno studio di mercato riguardante l'evoluzione del traffico registrata e prevista lungo il corridoio merci e gli elementi del sistema di trasporto connessi a quest'ultimo, allo scopo di sviluppare o di adattare, se necessario, il suo piano di attuazione. Lo studio esamina l'evoluzione dei vari tipi di traffico e comprende gli elementi principali dell'analisi socioeconomica di cui all’articolo 3, lettera c), come pure i possibili scenari per quanto concerne i costi e i benefici e l'impatto finanziario a lungo termine. |
Motivazione | |
Il contenuto dello studio di mercato e la procedura che lo prevede dovrebbero essere definiti in modo flessibile e dovrebbero essere adeguati alle esigenze dell'organo di gestione. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. È definito un programma di realizzazione e miglioramento delle prestazioni del corridoio merci che comprende in particolare gli obiettivi comuni, le scelte tecniche e il calendario degli interventi necessari sull'infrastruttura ferroviaria e le relative attrezzature per attuare le misure di cui agli articolo da 7 a 16. |
4. È definito un programma di realizzazione e miglioramento delle prestazioni del corridoio merci che comprende in particolare gli obiettivi comuni, le scelte tecniche e il calendario degli interventi necessari sull'infrastruttura ferroviaria e le relative attrezzature per attuare le misure di cui agli articoli da 7 a 16. Tali misure devono evitare o ridurre al minimo le restrizioni che potrebbero ripercuotersi sulla capacità ferroviaria. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I richiedenti che intendono utilizzare il corridoio merci sono consultati dall'organo di gestione prima dell'approvazione del piano di attuazione e in occasione del relativo aggiornamento. In caso di disaccordo fra l'organo di gestione e i richiedenti, questi ultimi possono rivolgersi alla Commissione, che consulta in proposito il comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
2. I richiedenti che intendono utilizzare il corridoio merci, inclusi gli operatori del trasporto merci per ferrovia, gli operatori del trasporto passeggeri, i caricatori, gli spedizionieri e i loro organi rappresentativi, sono consultati dall'organo di gestione prima dell'approvazione del piano di attuazione e in occasione del relativo aggiornamento. In caso di disaccordo fra l'organo di gestione e i richiedenti, questi ultimi possono rivolgersi agli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 17. |
Motivazione | |
Sono gli organismi di regolamentazione, e non la Commissione, a dover essere le competenti per risolvere i conflitti fra i richiedenti e l'organo di gestione. | |
È importante focalizzare l'attenzione sui reali soggetti interessati della rete, come pure sulle competenze e sul valore aggiunto che essi apportano nell'utilizzo dell'infrastruttura | |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I piani di investimento stabiliscono l'elenco dei progetti previsti per l'estensione, il rinnovo o la risistemazione delle infrastrutture ferroviarie e delle loro attrezzature esistenti lungo il corridoio e delle relative esigenze finanziarie. |
I piani di investimento stabiliscono l'elenco dei progetti previsti per l'estensione, il rinnovo o la risistemazione delle infrastrutture ferroviarie e delle loro attrezzature esistenti lungo il corridoio, delle relative esigenze finanziarie e delle fonti di finanziamento. |
Motivazione | |
È importante stabilire anche le fonti di finanziamento. | |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono una strategia relativa alla realizzazione di sistemi interoperabili lungo il corridoio merci che soddisfa i requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle reti ferroviarie definite conformemente alla direttiva 2008/57/CE. Questa strategia, che si basa sull'analisi del rapporto fra i costi e i benefici dell'installazione dei sistemi in questione, deve essere coerente con i piani nazionali ed europei di installazione dei sistemi interoperabili, in particolare con il piano di installazione del sistema europeo di segnalamento europeo (ERTMS). |
2. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono una strategia relativa alla realizzazione di sistemi interoperabili lungo il corridoio merci che soddisfa i requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle reti ferroviarie definite conformemente alla direttiva 2008/57/CE. Questa strategia, che si basa sull'analisi del rapporto fra i costi e i benefici dell'installazione dei sistemi in questione, deve essere coerente con i piani nazionali ed europei di installazione dei sistemi interoperabili, in particolare con il piano di installazione del sistema europeo di segnalamento europeo (ERTMS), come pure con le interconnessioni transfrontaliere e i sistemi interoperabili con i paesi terzi, ove opportuno. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se necessario, i piani di investimento citano il contributo comunitario previsto a titolo del programma TEN-T e ne giustificano la coerenza di strategia con quest'ultimo. |
3. Se necessario, i piani di investimento citano il contributo comunitario previsto a titolo del programma TEN-T o di qualsiasi altra politica, fondo o programma, e ne giustificano la coerenza di strategia con questi ultimi. |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono anche una strategia relativa all'aumento della capacità dei treni merci in circolazione lungo il corridoio merci. La strategia può fondarsi sull'aumento della lunghezza, del profilo o del carico per asse autorizzati per i treni che circolano lungo il corridoio. |
4. I piani di investimento di cui al paragrafo 1 comprendono una strategia relativa all'aumento della capacità dei treni merci in circolazione lungo il corridoio merci (in altre parole, l'eliminazione delle strozzature individuate, il miglioramento dell'infrastruttura esistente e la costruzione di nuove infrastrutture). La strategia può includere misure volte ad aumentare la lunghezza, lo scartamento dei binari, il profilo di carico, la gestione della velocità, il carico trasportato o il carico per asse autorizzati per i treni che circolano lungo il corridoio. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Lavori pesanti di manutenzione |
Coordinamento dei lavori |
Motivazione | |
I gestori dell'infrastruttura dovrebbero coordinare tutti i loro lavori sull'infrastruttura laddove tali lavori possono limitare la capacità disponibile. I lavori dovrebbero essere coordinati in base ad accordi pluriennali (o a contratti pluriennali) conclusi dai gestori dell'infrastruttura in conformità della direttiva 2001/14/CE. | |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci coordinano almeno una volta all'anno la programmazione dei lavori pesanti di manutenzione dell'infrastruttura e delle relative attrezzature. |
I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci coordinano, secondo modalità e un calendario idonei e in conformità dei rispettivi impegni contrattuali quali definiti all'articolo 6 della direttiva 2001/14/CE, la loro programmazione di tutti i lavori sull'infrastruttura e sulle relative attrezzature che potrebbero limitare la capacità disponibile sulla rete. |
Motivazione | |
I gestori dell'infrastruttura dovrebbero coordinare tutti i loro lavori sull'infrastruttura laddove tali lavori possono limitare la capacità disponibile. I lavori dovrebbero essere coordinati in base ad accordi pluriennali (o a contratti pluriennali) conclusi dai gestori dell'infrastruttura in conformità della direttiva 2001/14/CE. | |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Article 9 – paragraph 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In sintonia con il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, l'organo di gestione adotta una strategia relativa allo sviluppo di terminal strategici affinché siano in grado di rispondere alle esigenze del trasporto merci per ferrovia che circola lungo il corridoio merci. |
1. In sintonia con il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, l'organo di gestione adotta una strategia integrata relativa allo sviluppo di terminal strategici affinché siano in grado di rispondere alle esigenze del trasporto merci per ferrovia che circola lungo il corridoio merci, in particolare quali hub intermodali lungo il corridoio merci. Tale strategia include la cooperazione con le amministrazioni regionali, locali e nazionali, l'acquisizione di terreni per la costruzione di terminal per il trasporto di merci per ferrovia e l'accesso a fondi per sostenere tali sviluppi. L'organo di gestione assicura che sia costruito un numero sufficiente di terminal in punti strategici, sulla base del volume di traffico previsto. |
Motivazione | |
I corridoi merci devono contribuire alla creazione di un sistema di trasporto integrato ed intermodale, incentrandosi particolarmente sull'importante ruolo dei terminali strategici nello sviluppo di trasporto e logistica intermodali. | |
L'emendamento è inteso a rafforzare l'articolo e a precisare quale deve essere il ruolo dell'organo di gestione, nonché a garantire che i terminal siano situati in punti strategici per il traffico | |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'organo di gestione istituisce uno sportello unico per la domanda delle tracce per un treno merci che attraversa almeno una frontiera lungo il corridoio merci. |
1. L'organo di gestione istituisce uno sportello unico per rispondere alla domanda delle tracce per un treno merci che attraversa almeno una frontiera lungo il corridoio merci o che utilizza diverse reti. |
Motivazione | |
L'uso di uno sportello unico non dovrebbe essere reso obbligatorio per le domande delle tracce per un treno merci, ma dovrebbe continuare a essere facoltativo. | |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. I singoli gestori dell'infrastruttura di un corridoio possono essere designati a gestire il front office dello sportello unico per la presentazione delle domande di tracce internazionali. |
Motivazione | |
Non è opportuno che lo sportello unico sia un'organizzazione separata dai gestori dell'infrastruttura. È cruciale garantire che le (potenziali) imprese ferroviarie abbiano la stessa possibilità di prenotare le tracce internazionali disponibili in modo efficiente e trasparente. | |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le domande di tracce per un treno merci che attraversa almeno una frontiera o che utilizza diverse reti lungo il corridoio merci devono essere presentate presso lo sportello unico di cui al paragrafo 1. |
soppresso |
Motivazione | |
L'uso di uno sportello unico non dovrebbe essere reso obbligatorio per le domande delle tracce per un treno merci, ma dovrebbe continuare ad essere facoltativo. | |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Traffico merci prioritario |
Categorie di tipo di tracce nei corridoi |
Motivazione | |
Le categorie di merci trasportate per ferrovia dovrebbero essere definite in modo ampio e flessibile. L'espressione "traffico merci prioritario" non è appropriata e potrebbe portare a una fuorviante interpretazione degli obiettivi di queste categorie. | |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'organo di gestione definisce diverse categorie di tipo di traffico merci, valide lungo l'intero corridoio merci. Almeno una di queste categorie (di seguito "traffico merci prioritario") comprende le merci per le quali il rispetto dei tempi di trasporto è particolarmente importante e che pertanto devono beneficiare di tempi di trasporto efficienti e della garanzia di puntualità. |
1. L'organo di gestione definisce e aggiorna periodicamente diverse categorie di tipo di tracce per il traffico merci, valide lungo l'intero corridoio merci. Almeno una di queste categorie (di seguito "traffico merci rapido") comprende una traccia con tempi di trasporto efficienti e la garanzia di puntualità. |
Motivazione | |
Le categorie di merci trasportate per ferrovia dovrebbero essere definite in modo ampio e flessibile. L'espressione "traffico merci prioritario" non è appropriata e potrebbe portare a una fuorviante interpretazione degli obiettivi di queste categorie. | |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I criteri di definizione delle categorie di tipo di traffico merci sono adottati, ove necessario, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. |
2. I criteri di definizione delle categorie di tipo di traffico merci sono adottati dall'organo di gestione previa consultazione dei richiedenti che potrebbero utilizzare il corridoio merci, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2001/14/CE. |
Motivazione | |
La definizione delle categorie di tipo di traffico merci deve essere effettuata al livello decisionale più adeguato, l'organo di gestione. Quest'ultimo può tenere meglio conto delle esigenze del mercato del settore del trasporto ferroviario di merci lungo il corridoio. | |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE, i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci riservano la capacità necessaria al traffico merci prioritario per l'esercizio successivo prima dell'esercizio annuale di definizione dell'orario di servizio di cui all'articolo 18 della direttiva 2001/14/CE e basandosi sul traffico merci constatato e sullo studio di mercato di cui all'articolo 5, paragrafo 1. |
1. Oltre ai casi menzionati all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE, i gestori dell'infrastruttura interessati riservano la capacità, sulla base della valutazione delle esigenze del mercato in termini di riserva di capacità, e pubblicano l'orario di servizio del tracciato, necessari per soddisfare le esigenze del traffico merci rapido internazionale per l'esercizio successivo prima dell'esercizio annuale di definizione dell'orario di servizio di cui all'articolo 18 della direttiva 2001/14/CE e basandosi sul traffico merci constatato e sullo studio di mercato di cui all'articolo 5, paragrafo 1. |
Motivazione | |
La riserva di capacità non dovrebbe essere resa obbligatoria. Inoltre, dovrebbe spettare ai gestori dell'infrastruttura analizzare e decidere se una tale riserva è necessaria o meno. | |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I gestori dell'infrastruttura mantengono una riserva di capacità nell'ambito dell'orario di servizio definitivo per permettere di rispondere in modo rapido e appropriato alle richieste ad hoc di capacità di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/14/CE. Tale capacità deve essere sufficiente per soddisfare le richieste di tracce e garantire un livello adeguato di qualità della traccia assegnata, in termini di tempi di percorrenza e di orario adattato al traffico merci. |
2. I gestori dell'infrastruttura mantengono, a seguito della valutazione preliminare della necessità di costituire una riserva di capacità per domande ad hoc, una siffatta riserva, garantendo nel contempo un livello adeguato di qualità della traccia assegnata in termini di tempi di percorrenza e di orario adattato al traffico merci rapido, nell'ambito dell'orario di servizio definitivo per permettere di rispondere in modo rapido e appropriato alle richieste ad hoc di capacità di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/14/CE. |
Motivazione | |
La riserva di capacità non dovrebbe essere resa obbligatoria e dovrebbe spettare ai gestori dell'infrastruttura analizzare e decidere se una tale riserva è necessaria o meno. | |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le tracce assegnate a operazioni di trasporto merci possono essere di qualità diversa in termini di tempi di percorrenza. I diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura relativi alle tracce orario in questione possono variare in funzione del livello di qualità proposto conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2001/14/CE. |
soppresso |
Motivazione | |
L'assegnazione della traccia deve garantire quanto concordato: non si acquista un prodotto o un servizio a una determinata tariffa per poi dover pagare un sovrapprezzo per assicurarsi che funzioni. | |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Fatti salvi i casi di forza maggiore, una traccia assegnata a un'operazione di traffico merci prioritario non può essere annullata meno di 3 mesi prima dell'orario di servizio se il candidato interessato non fornisce il proprio consenso a favore di tale annullamento. |
5. Fatti salvi i casi di forza maggiore, una traccia assegnata a un'operazione di traffico merci rapido a norma del presente articolo non può essere annullata meno di un mese prima dell'orario di servizio se il candidato interessato non fornisce il proprio consenso a favore di tale annullamento. Il candidato può deferire la questione all'organismo di regolamentazione. Come indicato all'articolo 27 della direttiva 2001/14/CE, nel prospetto informativo della rete, il gestore dell'infrastruttura può specificare le condizioni in base alle quali terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle linee ferroviarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione. |
Motivazione | |
L'espressione "traffico merci prioritario" non è appropriata e potrebbe portare a una fuorviante interpretazione degli obiettivi di queste categorie: il trasporto merci dovrebbe beneficiare di miglior processo, il che non è una priorità assoluta. | |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci e il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, istituiscono determinate procedure per assicurare il coordinamento ottimale dell'assegnazione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e dell'assegnazione delle capacità dei terminal strategici di cui all'articolo 9. |
6. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci e il gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, istituiscono determinate procedure per assicurare il coordinamento ottimale dell'assegnazione delle capacità a norma del presente articolo, tenendo conto dell'accesso ai terminal strategici di cui all'articolo 9. |
Motivazione | |
L'articolo è modificato per precisare che il paragrafo riguarda unicamente il traffico internazionale su una certa distanza. | |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6 bis. I gestori dell'infrastruttura includono nelle condizioni di uso una tariffa per le tracce assegnate ma che alla fine non sono utilizzate. Il livello di tale tariffa è adeguato, efficace e tale da avere un effetto dissuasivo. |
Motivazione | |
Le tracce ferroviarie sono rare ed è importante anche per i servizi di interesse generale (come i trasporti ferroviari pubblici) che le tracce siano assegnate nel miglior modo possibile. È quindi importante garantire che le tracce richieste siano anche utilizzate in modo adeguato. La penale dovrebbe aiutare a prevenire una riduzione "artificiale" delle tracce ferroviarie e quindi a evitare una conseguente perdita di interesse per le ferrovie quale mezzo di trasporto. | |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie e dalle loro associazioni internazionali possono richiedere tracce per il trasporto merci quando queste ultime riguardano una o più sezioni del corridoio merci. |
In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE, i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie e dalle loro associazioni internazionali possono richiedere tracce per il trasporto merci quando queste ultime riguardano diverse sezioni del corridoio merci. |
Motivazione | |
Il presente articolo sul richiedente autorizzato deve essere reso compatibile con le disposizioni della direttiva 2001/14/CE. L'articolo 16 di tale direttiva già consente agli Stati membri di autorizzare i richiedenti a richiedere la capacità di infrastruttura sul loro territorio. Questa disposizione dovrebbe consentire ai richiedenti autorizzati di presentarsi come candidati a livello internazionale. | |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci stabiliscono e pubblicano le regole di priorità fra i diversi tipi di traffico in caso di perturbazione della circolazione lungo il corridoio merci nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 2001/14/CE. |
1. A seguito di una proposta dell'organo di gestione del corridoio merci e nel rispetto dei principi e programmi di cui al paragrafo 2, i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci stabiliscono e pubblicano le regole di priorità fra i diversi tipi di tracce, in particolare quelle assegnate ai treni in ritardo, in caso di perturbazione della circolazione in ogni troncone del corridoio merci nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 2001/14/CE. |
Motivazione | |
I gestori dell'infrastruttura devono stabilire, per quanto possibile in modo coordinato, le regole di priorità applicabili sulle loro reti. Andrebbe evitata qualsiasi definizione a livello europeo, in quanto il livello operativo responsabile dell'infrastruttura è il livello più adeguato a tener conto delle esigenze del trasporto merci per ferrovia. | |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le regole di priorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono prevedere quanto meno che la traccia assegnata a un treno merci prioritario che rispetta le disposizioni iniziali previste dalla traccia non possa essere né riassegnata a un altro treno né modificata tranne quando il titolare iniziale della traccia non si dichiara favorevole alla riassegnazione a un altro treno o alla modifica. |
2. Le regole di priorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono prevedere quanto meno che la traccia assegnata a un treno merci rapido che rispetta le disposizioni iniziali previste dalla traccia sia rispettata nella misura del possibile o quanto meno riduca al minimo i ritardi globali, ponendo l'accento in particolare sul traffico merci rapido. L'organo di gestione, insieme con i richiedenti, elabora e pubblica: |
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a) i principi di regolamentazione dei treni intesi a garantire che i treni merci rapidi ricevano il miglior trattamento possibile per quanto riguarda l'assegnazione della capacità ridotta; |
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b) i piani di emergenza in caso di perturbazione sul corridoio, basati su tali principi. |
Motivazione | |
In caso di perturbazione del traffico, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero dare la priorità ai treni merci rapidi. Tuttavia essi devono avere sufficiente flessibilità per poter ridurre al minimo i ritardi e la libertà di scegliere soluzioni pragmatiche. L'elaborazione e la pubblicazione di principi di regolamentazione dei treni e di piani di emergenza in caso di perturbazione del traffico fornirebbero orientamenti utili per i gestori dell'infrastruttura, garantendo nel contempo chiarezza e trasparenza ai richiedenti. | |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci assicurano la coerenza fra i sistemi di prestazioni in vigore lungo il corridoio merci di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/14/CE. |
1. I gestori dell'infrastruttura del corridoio merci assicurano la coerenza fra i sistemi di prestazioni in vigore lungo il corridoio merci di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/14/CE. Tale coerenza è verificata dagli organismi di regolamentazione, che cooperano tra loro ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1. |
Motivazione | |
Per garantire una piena coerenza tra i sistemi di prestazione, la cooperazione dei gestori delle infrastrutture volta a garantirla, dovrebbe essere soggetta al controllo degli organismi di regolamentazione responsabili dei corridoi merci. Tale controllo va svolto in modo cooperativo come stabilito all'articolo 17, paragrafo 1. | |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per misurare la qualità del servizio e la capacità dei servizi nazionali e internazionali di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, l'organo di gestione definisce una serie di indicatori di prestazioni del corridoio merci e li pubblica almeno una volta all'anno. |
2. Per misurare la qualità del servizio e la capacità dei servizi nazionali e internazionali di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci, l'organo di gestione consulta i richiedenti che si prevede utilizzeranno i corridoi e gli utenti dei servizi del trasporto merci per ferrovia sugli indicatori di prestazioni del corridoio merci. Dopo tale consultazione, l'organo di gestione li definisce e li pubblica almeno una volta all'anno. |
Motivazione | |
Gli indicatori di prestazioni sono utili per migliorare la qualità dei servizi ferroviari di trasporto merci a livello europeo. È tuttavia opportuno che la loro definizione sia elaborata in funzione delle necessità dei fornitori di tali servizi ferroviari, nonché dei fruitori degli stessi, affinché si definiscano degli indicatori condivisi da tutti gli interessati. | |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le misure di esecuzione riguardanti gli indicatori in questione sono adottate, se necessario, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE competenti per il corridoio merci cooperano per monitorare le attività internazionali dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti lungo il corridoio merci. Si consultano e scambiano informazioni. Ove opportuno, richiedono le informazioni necessarie ai gestori dell'infrastruttura dello Stato membro per il quale sono competenti. |
1. Gli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE competenti per il corridoio merci cooperano per monitorare le attività internazionali dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti lungo il corridoio merci. Si consultano e scambiano informazioni. Ove opportuno, richiedono le informazioni necessarie ai gestori dell'infrastruttura dello Stato membro per il quale sono competenti. I gestori dell'infrastruttura e le altre terze parti coinvolte nell'assegnazione delle capacità internazionali sono tenuti a fornire agli organismi di regolamentazione interessati tutte le informazioni necessarie sulle tracce ferroviarie internazionali e le capacità di cui sono responsabili. |
Motivazione | |
Attualmente gli organismi di regolamentazione hanno difficoltà nell'ottenere le corrette informazioni dai gestori delle infrastrutture. È importante garantire un accesso adeguato alle informazioni e assicurare la trasparenza. | |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In caso di reclamo da parte di un richiedente in materia di servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia o nell'ambito di un'indagine d'ufficio, l'organismo di regolamentazione interessato consulta l'organismo di regolamentazione degli altri Stati membri sul cui territorio passa il corridoio merci in questione e richiede le informazioni necessarie prima di prendere una decisione. Gli altri organismi di regolamentazione forniscono tutte le informazioni che essi stessi hanno il diritto di chiedere in virtù della legislazione nazionale. Ove opportuno, l'organismo di regolamentazione che ha ricevuto il reclamo o che ha avviato l'indagine d'ufficio trasferisce il fascicolo all'organismo di regolamentazione competente per adottare le misure pertinenti nei confronti delle parti interessate. |
2. In caso di reclamo da parte di un richiedente in materia di servizi internazionali di trasporto merci per ferrovia o nell'ambito di un'indagine d'ufficio, l'organismo di regolamentazione interessato consulta l'organismo di regolamentazione degli altri Stati membri sul cui territorio passa il corridoio merci in questione e richiede le informazioni necessarie prima di prendere una decisione. Gli altri organismi di regolamentazione forniscono tutte le informazioni che essi stessi hanno il diritto di chiedere in virtù della legislazione nazionale. Ove opportuno, l'organismo di regolamentazione che ha ricevuto il reclamo o che ha avviato l'indagine d'ufficio trasferisce il fascicolo all'organismo di regolamentazione competente per adottare le misure pertinenti nei confronti delle parti interessate conformemente alla procedura prevista all'articolo 30, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2001/14/CE. |
Motivazione | |
La procedura per il deferimento delle questioni agli organismi di regolamentazione dovrebbe essere compatibile con le disposizioni esistenti della direttiva 2001/14/CE. | |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 19 |
soppresso |
Cooperazione |
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I gestori dell'infrastruttura cooperano ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Scambiano informazioni sulle buone pratiche per favorirne il coordinamento in tutta la Comunità. La Commissione li assiste in tale compito. A tal fine istituisce un gruppo di lavoro di gestori dell'infrastruttura sotto la sua presidenza. |
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Motivazione | |
L'articolo è superfluo e crea inutile burocrazia poiché il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche tra i gestori delle infrastrutture è ovvio e non necessita di alcun intervento da parte della Commissione. | |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se, in caso di revisione degli orientamenti per la rete TEN-T, in conformità delle modalità di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della decisione n. 1692/96/CE, la Commissione conclude che è opportuno adattare il presente regolamento agli orientamenti in questione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta tesa a modificare il presente regolamento di conseguenza. |
Se, in caso di revisione degli orientamenti per la rete TEN-T, in conformità delle modalità di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della decisione n. 1692/96/CE, la Commissione conclude che è opportuno adattare il presente regolamento agli orientamenti in questione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta tesa a modificare il presente regolamento di conseguenza. Analogamente, alcune decisioni adottate nel quadro del presente regolamento possono comportare la necessità di rivedere gli orientamenti per la rete TEN-T. |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Allegato – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) il corridoio merci fa parte della rete TEN-T; |
soppresso |
Motivazione | |
Appare superfluo menzionare la rete TEN-T quale criterio nell'allegato, poiché essa è già una condizione per la selezione dei corridoi citata all'articolo 3. |
MOTIVAZIONE
Il minore ricorso alla ferrovia per il trasporto merci in Europa
Le politiche europee nel settore del trasporto sono state caratterizzate nell'ultimo decennio da una crescente liberalizzazione. Allo stesso tempo, la crescita del trasporto è stata costante, in particolare nel settore merci. Tra il 2000 e il 2020 è atteso un aumento del volume di traffico merci (espresso in tkm) del 50% nell'Unione europea a 25. In tale contesto, nonostante il ruolo fondamentale del trasporto ferroviario nel quadro del trasporto europeo sia stato riconosciuto dalla Commissione nel Libro bianco su "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" pubblicato nel 2001, la quota di mercato dei servizi ferroviari per il trasporto merci è diminuita costantemente: nel 2005 rappresentava solamente il 10% del mercato del trasporto merci mentre negli anni Settanta raggiungeva il 20%.
Tali difficoltà possono essere spiegate con il mutato contesto del settore dei trasporti nell'ultimo decennio. Sono stati introdotti tre pacchetti ferroviari, che hanno consentito l'apertura dei mercati nazionali e hanno favorito la concorrenza e l'efficienza del trasporto. Tale liberalizzazione però non è stata adeguatamente sostenuta dall'armonizzazione e dalle sinergie tra i sistemi ferroviari nazionali, nonostante siano state intraprese alcune iniziative nell'ambito dell'interoperabilità e della gestione integrata dell'infrastruttura ferroviaria come, per esempio, lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).
Il mercato del trasporto merci per ferrovia deve ora affrontare la sfida posta dalla necessità di migliorare la qualità del servizio. Nel 2007, secondo le statistiche pubblicate sul sito web dell'Unione internazionale delle società operanti nel settore del trasporto combinato strada-rotaia (UIRR - International Union of combined Road-Rail transport companies), solo il 60% circa dei treni merci è arrivato in orario. Nello stesso anno, il 20% circa dei treni merci è arrivato a destinazione con oltre 3 ore di ritardo e l'8% con un ritardo di oltre 24 ore. Questa mancanza di affidabilità costituisce uno svantaggio per il settore ferroviario nella concorrenza con altri modi di trasporto nel settore del trasporto merci.
Tra le cause della scarsa qualità, la Commissione ha recentemente concentrato la propria analisi sull'insufficiente ripartizione di risorse dell'infrastruttura ferroviaria a favore del settore merci. Negli ultimi anni, la Commissione ha pertanto promosso l'idea di dare maggiore priorità al trasporto delle merci, per esempio tramite la comunicazione "Verso una rete ferroviaria a priorità merci" (COM(2007)0608), sulla base della quale il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione il 4 settembre 2008. Facendo seguito a tale comunicazione, la Commissione propone ora una normativa che dia vita a una rete ferroviaria competitiva per un trasporto merci competitivo.
La creazione di corridoi merci europei
La proposta della Commissione mira a organizzare e definire una serie di norme per i corridoi merci internazionali, in particolare per quanto concerne la loro selezione e organizzazione amministrativa. Promuove inoltre la gestione armonizzata tra i gestori dell'infrastruttura per quanto concerne l'assegnazione delle tracce orarie, la gestione del traffico e gli investimenti lungo il corridoio.
Il capo 2 della proposta può essere sintetizzato come il capo che definisce i corridoi merci, presenta i criteri per la selezione dei corridoi merci da parte degli Stati membri e definisce gli organi di gestione. Dovranno essere collegati almeno due Stati membri e il corridoio dovrà far parte delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T). Tali corridoi devono consentire uno sviluppo significativo del traffico merci ferroviario, sulla base di analisi socioeconomiche. Un piano di attuazione dovrà essere approvato dall'organo di gestione.
Il capo 3 menziona i principali elementi riguardanti gli investimenti nel corridoio merci, in particolare i piani di investimento per l'infrastruttura. I lavori di manutenzione pesante devono essere coordinati e i terminal strategici sono soggetti alla strategia di sviluppo.
Il capo 4 contiene le norme e gli strumenti relativi alla gestione dei corridoi merci, come la creazione di uno sportello unico per le domande di tracce. L'organo di gestione, sulla base dei criteri previsti dalla procedura di comitato, definisce inoltre una categoria particolare denominata "traffico merci prioritario" per i beni per i quali il rispetto dei tempi di trasporto è particolarmente importante. I gestori dell'infrastruttura redigono e pubblicano le norme per la gestione del traffico, in particolare le norme di priorità per il "traffico merci prioritario" nel caso di perturbazione della circolazione.
Posizione del relatore in merito alla proposta
Il relatore accoglie positivamente il fatto che la Commissione miri a migliorare la situazione del settore del trasporto merci ferroviario e condivide numerosi elementi dell'analisi. Il relatore, tuttavia, nutre alcuni dubbi in merito a talune disposizioni della proposta normativa non considerandole una risposta adeguata ai problemi del settore del trasporto merci ferroviario. Sono poi necessarie azioni politiche degli Stati membri e della Commissione per migliorare il coordinamento degli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria. Inoltre, sono necessari investimenti finanziari per migliorare la capacità generale del sistema ferroviario, e questo può essere ottenuto solo grazie all'impegno degli Stati membri.
Ritornando alla proposta legislativa della Commissione, il relatore ritiene, tuttavia, che le ragioni principali per l'introduzione dei corridoi merci, ossia una migliore sincronizzazione degli investimenti lungo i corridoi e il miglioramento della cooperazione transfrontaliera senza l'armonizzazione delle strutture di gestione, siano giustificate e adatte alle esigenze del settore del trasporto merci per ferrovia.
Inoltre, il relatore desidera evitare ogni possibile malinteso ispirato dal testo della Commissione. Pertanto, la formulazione della proposta deve essere più dettagliata, poiché dà luogo a diverse interpretazioni, in particolare in merito all'impatto potenzialmente negativo sul settore ferroviario.
Per quanto concerne le disposizioni specifiche sulle norme prioritarie, queste non vanno interpretate come un tentativo di drastica riduzione della flessibilità della gestione del traffico da parte degli operatori sull'intera rete ferroviaria. Tali norme mirano, al contrario, dal punto di vista dell'efficienza dell'intera rete ferroviaria, a individuare un migliore equilibrio su tali specifici corridoi tra i treni merci e i treni passeggeri. Il traffico merci non avrebbe pertanto l'assoluta priorità su tutti i treni, compresi naturalmente i treni passeggeri. Per tali ragioni, è necessario conciliare l'esigenza di norme con una garanzia di flessibilità nella gestione del sistema ferroviario, così da limitare l'impatto potenziale sul traffico passeggeri, per evitare qualsiasi possibile conflitto tra i diversi tipi di traffico e per migliorare la continuità del traffico merci. La definizione delle norme al livello più adeguato è di cruciale importanza per garantire il successo di tali corridoi; dette norme devono essere definite preferibilmente dai gestori dell'infrastruttura, il meno possibile a livello europeo, così da prendere in considerazione le esigenze del mercato per ciascun corridoio nel settore del trasporto merci.
Il regolamento non ha la finalità di introdurre una suddivisione fisica tra le reti ferroviarie, ma di istituire regole che risolvano il problema dell'adeguata assegnazione delle bande orarie per il trasporto internazionale di merci. Tali regole devono essere trasparenti, in particolare per i clienti dei gestori dell'infrastruttura per quanto concerne l'assegnazione delle tracce e la gestione delle perturbazioni alla circolazione dei treni merci.
Infine, per quanto concerne il riferimento alla rete TEN-T, il relatore ritiene che si tratti di un riferimento appropriato, dal momento che la rete TEN-T ha un'importanza cruciale per l'Unione europea. Andrebbe però meglio specificato il legame con i corridoi merci. Pertanto, sebbene il relatore sostenga l'ipotesi che i corridoi merci possano far parte della rete TEN-T, questi non devono essere definiti esclusivamente su questa base. I corridoi ERTMS o altri importanti assi del traffico merci potrebbero essere altri elementi della costituzione dei corridoi ferroviari.
Infine, il relatore desidera concludere ricordando che la normativa dovrà essere definita in modo da aumentare l'efficienza dell'intera rete ferroviaria per tutti gli utenti. L'obiettivo deve essere inoltre la garanzia di una migliore condivisione della capacità tra tutti i tipi di clienti, conservando allo stesso tempo un funzionamento flessibile del sistema ferroviario per gli operatori.
PROCEDURA
Titolo |
Rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (Testo rilevante ai fini del SEE) |
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Riferimenti |
COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
11.12.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 13.1.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
Petr Duchoň 5.1.2009 |
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Esame in commissione |
17.2.2009 |
30.3.2009 |
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Approvazione |
31.3.2009 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Anne E. Jensen |
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Deposito |
2.4.2009 |
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