RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

3.4.2009 - (COM(2008)0530 – C6‑0116/2009 – 2008/0170(CNS)) - *

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Rumiana Jeleva

Procedura : 2008/0170(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0229/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

(COM(2008)0530 – C6‑0116/2009 – 2008/0170(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)00530),

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (in appresso "la Convenzione"), adottata il 13 dicembre 2006[1],

–   visti l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0116/2009),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0229/2009),

1.  approva la conclusione della Convenzione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

  • [1]  Nazioni Unite, Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 13.12.2006.

MOTIVAZIONE

Cronistoria della proposta

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sulla base delle direttive negoziali adottate dal Consiglio il 24 maggio 2004, la Commissione ha condotto il negoziato della Convenzione per conto della Comunità europea.

Il 27 febbraio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio sulla firma, per conto della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo Protocollo opzionale (COM(2007)0077).

La decisione del Consiglio del 27 marzo 2007 (ST07404/07) ha autorizzato la Comunità a firmare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Il 30 marzo 2007 la Commissione ha firmato la Convenzione che è entrata in vigore il 3 maggio 2008.

Si tratta della prima Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti umani aperta all'adesione o alla conferma ufficiale da parte della Comunità europea e in tal senso costituisce un primo passo unico. Assegna inoltre una responsabilità speciale a tutte le Istituzioni europee, compreso il Parlamento, oltre che agli Stati membri. La relatrice ritiene necessario sottolineare che le competenze che derivano dall’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite e del suo Protocollo opzionale sono ripartite tra la Comunità e i suoi Stati membri. La situazione è il risultato degli sforzi volti a evitare eventuali lacune derivanti dal fatto che alcuni settori sono di competenza della Comunità e altri degli Stati membri.

Il Parlamento europeo ha sostenuto coerentemente l’impegno della Comunità a elaborare e attuare una normativa relativa alle pari opportunità e alla non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Allo stesso tempo il Parlamento europeo ha sempre prestato attenzione all’applicazione non uniforme delle politiche anti-discriminazione negli Stati membri e ha espresso le proprie preoccupazioni in relazioni approvate dai propri membri.

Obiettivo

L’obiettivo è di promuovere, tutelare e garantire il pieno ed equanime godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità, e di promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità.

Per persona con disabilità si intende chi presenta durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di parità con gli altri.

I principi della Convenzione sono il rispetto della dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone; la non discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società; il rispetto della differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; la parità di opportunità; l’accessibilità; la parità tra uomini e donne; il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

La Convenzione definisce le azioni che devono essere intraprese per attuare i summenzionati principi nei seguenti ambiti:

•          Obblighi generali

•          Uguaglianza e non discriminazione

•          Donne con disabilità

•          Minori con disabilità

•          Accrescimento della consapevolezza

•          Accessibilità

•          Diritto alla vita

•          Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

•          Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

•          Accesso alla giustizia

•          Libertà e sicurezza della persona

•         Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

•          Diritto a non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

•          Protezione dell’integrità della persona

•          Libertà di movimento e cittadinanza

•          Vita indipendente ed inclusione nella società

•          Mobilità personale

•          Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione

•          Rispetto della vita privata

•          Rispetto del domicilio e della famiglia

•          Educazione

•          Salute

•          Abilitazione e riabilitazione

•          Lavoro e occupazione

•          Adeguati livelli di vita e protezione sociale

•          Partecipazione alla vita politica e pubblica

•          Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

Dichiarazione della Comunità europea

Alla Convenzione è allegata una dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 44, paragrafo 1, della Convenzione, che indica quali competenze sono trasferite dagli Stati membri alla Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, nei settori oggetto della Convenzione.

In relazione all’articolo 27, paragrafo 1, della Convenzione, la Comunità europea invita gli Stati parti alla Convenzione a prendere nota dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che definisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale normativa conferisce agli Stati membri della Comunità europea la possibilità di stabilire la non applicabilità della direttiva alle forze armate, nella misura in cui si riferisce alla discriminazione sulla base della disabilità.

Valutazione

L’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è importante per riconoscere i diritti di tutte le persone con disabilità e per promuovere il rispetto della loro dignità intrinseca.

Data l’importanza del lavoro come passo fondamentale verso l’inclusione nella società, la relatrice sottolinea l’importanza degli articoli 24 (educazione), 27 (lavoro e occupazione) e 28 (protezione sociale). La relatrice non sottovaluta tuttavia l’importanza degli altri articoli la cui attuazione garantirà standard e qualità di vita migliori a tutte le persone e tutti i gruppi di persone con disabilità.

Il relatore sostiene la proposta della Commissione che approva la Convenzione delle Nazioni Unite per conto della Comunità per le materie rientranti nella sfera di competenza della Comunità.

Il relatore è lieto che tutti gli Stati membri abbiano firmato la Convenzione e li invita a ratificarla rapidamente.

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (24.2.2009)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
(COM(2008)0530 – C6‑0116/2009 – 2008/0170(CNS))

Relatore per parere: Hiltrud Breyer

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

–   vista la sua risoluzione del 3 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione "Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità"[1] e la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulla situazione delle donne portatrici di handicap nell'Unione europea[2]

–   vista la "Dichiarazione e piattaforma d'azione" adottata a Pechino il 15 settembre 1995 dalla Quarta Conferenza mondiale sulle donne,

1.  plaude alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in quanto si tratta di un trattato internazionale giuridicamente vincolante sui diritti dell'uomo che conferma i diritti delle donne e delle bambine con disabilità; deplora il fatto che sinora solo quattro Stati membri abbiano ratificato la Convenzione e il Protocollo; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare tutte le disposizioni della convenzione nella normativa comunitaria e nazionale e a prevedere le misure e i mezzi finanziari necessari alla loro applicazione entro scadenze precise, fissando degli obiettivi quantitativi;

2.  esorta gli Stati membri a mettere a punto dei piani d’azione nazionali per raggiungere gli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea;

3.  sottolinea che, onde garantire la parità di trattamento e di diritti alle donne e alle bambine con disabilità, la dimensione di genere deve essere applicata nelle decisioni riguardanti le politiche e le misure per le persone con disabilità e la loro applicazione in tutti i settori, in particolare per quanto riguarda il diritto al lavoro, l'integrazione sul posto di lavoro, l'istruzione e la formazione permanente, e la lotta contro le discriminazioni;

4.  in riferimento al protocollo, sottolinea l’importanza dell’apprendimento e dell’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di migliorare le condizioni di vita delle giovani e delle donne con disabilità, e incoraggia la ricerca a tale fine, tenendo conto delle normative di ciascuno Stato membro in materia di bioetica;

5.  riconosce che le donne e le bambine con disabilità corrono spesso, sia all'interno che all'esterno della famiglia, un rischio maggiore di incorrere in violenze, lesioni o abusi, abbandono o trattamento negligente, maltrattamenti, compresi lo sfruttamento sessuale, gli abusi, la sterilizzazione forzata, il matrimonio forzato, il ricovero obbligato e l'isolamento;

6.  invita gli Stati membri a introdurre una normativa volta a tutelare i diritti delle donne e delle bambine con disabilità in caso di abusi sessuali e di violenze psicologiche e fisiche e nel loro ambiente domestico nonché a sostenere il recupero delle donne e delle bambine con disabilità oggetto di tali violenze;

7.  ritiene che le madri con disabilità, che possono quotidianamente essere confrontate a delle particolari difficoltà, dovrebbero essere oggetto di una maggiore attenzione da parte degli Stati membri, e dovrebbero, in particolare, poter disporre sistematicamente di un’assistenza adeguata alle loro esigenze.

PROCEDURA

Titolo

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Riferimenti

COM(2008)05302008/0170(CNS)

Commissione competente per il merito

EMPL

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

FEMM

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Hiltrud Breyer

22.10.2008

 

 

Esame in commissione

20.1.2009

10.2.2009

 

 

Approvazione

10.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

  • [1]  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 231.
  • [2]  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 742.

PROCEDURA

Titolo

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Riferimenti

COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS)

Consultazione del PE

30.3.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

FEMM

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Rumiana Jeleva

6.10.2008

 

 

Esame in commissione

21.1.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Vasilica Viorica Dăncilă

Deposito

3.4.2009