RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

3.4.2009 - (COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Gabriele Stauner

Procedura : 2008/0267(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0242/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0867),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 159, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0518/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0242/2009),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

La crisi finanziaria mondiale ha duramente colpito la Comunità europea. La stretta creditizia, la caduta dei prezzi del mercato immobiliare, le continue perdite miliardarie del settore bancario europeo e il crollo delle quotazioni nelle Borse hanno determinato e continueranno a provocare una crescente perdita di fiducia, con il conseguente crollo della domanda e degli investimenti. In base alle stime degli esperti economici, nel 2009, in assenza di misure correttive, l’Unione europea non crescerà e il timore è che alcuni Stati membri entreranno in recessione, cosicché si prevedono milioni di disoccupati.

L'obiettivo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è offrire un efficace aiuto ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione. Il Fondo è stato istituito nel dicembre 2006 e durerà fino al 2013. La sua dotazione annuale massima è pari a 500 milioni di euro e tale importo è destinato a sostenere finanziariamente misure di politica attiva del mercato del lavoro, quali, ad esempio, l'accompagnamento nella ricerca di un posto di lavoro o le indennità di formazione o di mobilità.

Finora il principale limite del Fondo è stato proprio l'impossibilità di sfruttare fino in fondo le sue potenzialità a causa degli elevati criteri di intervento, cosicché nei primi sei mesi del 2008 sono risultati ammissibili solo 15 000 lavoratori, con una quota di intervento media di 4 500 euro. Pertanto si auspica che sia ridotta del 50%, fino a 500 esuberi, la soglia dei licenziamenti necessaria per poter ricorrere al FEG, anche perché gli studi effettuati dalla Commissione hanno dimostrato che nel periodo preso in esame vi sono stati 73 situazioni che hanno coinvolto gli esuberi di aziende dove sono stati licenziati meno di 1 000 ma più di 500 lavoratori. Pertanto limitando il criterio relativo al numero dei licenziamenti si può offrire maggiore solidarietà. Inoltre, le esperienze hanno dimostrato che in alcuni casi, come ad esempio, nell’ambito dell’industria automobilistica, le imprese interessate sono riuscite a evitare i licenziamenti grazie a una forma intelligente e flessibile di capitalizzazione delle ore lavoro, mentre dal calo della produzione è stato invece seriamente colpito l’indotto, sovente costituito da piccole e medie imprese. Pertanto è auspicabile che i criteri di intervento siano articolati in modo flessibile, cosicché in casi giustificati gli Stati membri possano intervenire con detti fondi in mercati del lavoro di piccole dimensioni.

Riguardo all’attuale crisi finanziaria ed economica la commissione si è espressa per un aumento transitorio del cofinanziamento fino al 75% dell'importo totale per il periodo fino al 2010. al fine di evitare che il sostegno finanziario ai lavoratori colpiti da licenziamenti venga meno per mancanza di mezzi pubblici della regione o del paese in questione e il criterio di intervento - 500 esuberi entro 4 mesi, nelle imprese di livello Nuts II entro 6 mesi - dovrebbe essere prolungato di alcuni giorni affinché la solidarietà della comunità con i licenziati non debba essere negata soltanto perché in un periodo di 4 mesi sono stati licenziati poco meno di 500 lavoratori, ma poi il loro numero ha superato detta soglia.

Per dette ragioni la commissione, a maggioranza, ha ritenuto opportuno approvare senza emendamenti la proposta della Commissione.

OPINIONE DELLA MINORANZA (3.4.2009)

a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento

di Gabriele Stauner

Una minoranza, compreso il relatore, respinge tale posizione per le ragioni seguenti.

In tasso di cofinanziamento del 75% è troppo elevato dato che nel contempo sono già stati ridimensionati i criteri e con la nuova definizione dell'intervento è stato aumentato drasticamente il numero dei beneficiari abilitati. I mezzi del fondo potrebbero esaurirsi rapidamente e sarebbero poi respinti eventuali richiedenti.

Inoltre i criteri di intervento dovrebbero restare validi anche oltre il 2010. Non è possibile emanare nuove normative giuridiche a ogni nuova crisi.

Il sostegno tecnico va ridotto per destinare agli interessati i mezzi disponibili invece di utilizzarli per misure preparatorie, di accompagnamento, l'informazione e l'aiuto amministrativo. Si tratta di attività che la Commissione può finanziare anche da altre linee di bilancio.

Se si recepiscono le regole dell'FSE di conteggiare in modo forfetario i costi indiretti, viene semplificata l'amministrazione.

Inoltre il relatore auspicava che le prestazioni finanziarie fossero vincolate al beneficiario e gli offrissero la possibilità di ulteriore riqualificazione e di formazione nelle professioni del futuro, con esclusione dei sussidi familiari, i quali, in quanto fattore di maggiore flessibilità sul mercato del lavoro, sono uno strumento precipuo di cui si avvalgono tutti gli Stati membri e non soltanto quelli che hanno perso posti di lavoro a causa della globalizzazione. Per migliorare la certezza giuridica è stato anche precisato anche il criterio di intervento "lavoratore svantaggiato".

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (3.3.2009)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Relatore per parere: Mia De Vits

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore del presente parere è generalmente favorevole alla proposta della Commissione di adeguare il regolamento 1927/2006 sul fondo per la globalizzazione. Dato l’imponente numero di esuberi di personale manifestatisi di recente nell’economia reale a seguito della crisi finanziaria, la presente proposta di adeguamento potrebbe essere uno strumento importante per fornire assistenza e contribuire alla riqualificazione dei lavoratori nei settori industriali specifici colpiti dalla crisi. Di certo, come dimostrato dalle recenti esperienze, il ricorso al FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) produce risultati positivi.

Al fine di incrementare tali risultati positivi, il relatore del presente parere è favorevole ai cambiamenti principali della proposta della Commissione, quali l’ampliamento della portata del regolamento per un periodo di tempo limitato, l’estensione del sistema di cofinanziamento nonché un’interpretazione quanto più possibile ampia dei provvedimenti che devono essere adottati dagli Stati membri in merito alle risorse del FEG e l’estensione a 24 mesi della durata del sostegno del FEG, al fine di concedere un tempo sufficiente perché i provvedimenti siano efficaci nel reintegrare soprattutto i lavoratori più vulnerabili nelle nuove attività professionali.

Tuttavia, sarebbe auspicabile l’integrazione di alcuni ulteriori chiarimenti e modifiche al fine di rafforzare la certezza giuridica.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1927/2006

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'esubero di almeno 500 dipendenti di un'impresa nell'arco di 4 mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o

(a) l'esubero di almeno 500 dipendenti di un'impresa nell'arco di 6 mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o

Motivazione

Aumentando di 2 mesi il periodo di 4 mesi, l'emendamento permette di tenere maggior conto degli effetti negativi della crisi.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1927/2006

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del conteggio del numero di licenziamenti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, un licenziamento può considerarsi avvenuto alla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di recesso dal contratto di lavoro al lavoratore, o a quella del recesso di fatto da un contratto di lavoro prima della sua scadenza, per motivi che non dipendono soltanto dalla volontà del lavoratore stesso. In ogni caso va scelta una delle due possibilità, da specificare nella domanda.

Ai fini del conteggio del numero di licenziamenti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, tutti i tipi di licenziamento sono presi in conto e considerati avvenuti alla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di recesso dal contratto di lavoro al lavoratore, o a quella del recesso di fatto da un contratto di lavoro prima della sua scadenza, per motivi che non dipendono soltanto dalla volontà del lavoratore stesso. In ogni caso va scelta una delle due possibilità, da specificare nella domanda.

Motivazione

La nozione di licenziamento deve essere interpretata in modo ampio. Dovrebbero essere presi in considerazione anche i contratti temporanei.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1927/2006

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili. L'importo non può superare il 75% dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile e, in ogni caso, entro tre mesi, l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili. L'importo non può superare il 75% dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d). L'importo può raggiungere il 75 % del totale dei costi stimati, se lo Stato membro è in grado di giustificare il fatto che le azioni proposte accelereranno la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la creazione di posti di lavoro rispettosi dell'ambiente.

Motivazione

Aggiungendo esplicitamente il periodo, agli Stati membri può essere garantito l’accesso al contributo finanziario nel modo più veloce. Come è stato confermato nel Piano europeo di ripresa, l'obiettivo strategico è quello di accelerare il passaggio verso un’economia a basse emissioni di carbonio e di creare posti di lavoro rispettosi dell'ambiente.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Disposizioni transitorie

 

Il presente regolamento si applica a tutte le richieste che sono state presentate alla Commissione a partire dal 1 ° gennaio 2009. La Commissione riesamina le convenzioni in vigore con gli Stati membri interessati al fine di verificare che siano conformi al presente regolamento.

Motivazione

Ai fini della certezza giuridica, è opportuno chiarire in modo inequivocabile da quale momento in poi saranno applicabili le nuove disposizioni.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Riferimenti

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Commissione competente per il merito

EMPL

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

15.1.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Mia De Vits

14.1.2009

 

 

Esame in commissione

11.2.2009

 

 

 

Approvazione

2.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (10.3.2009)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(COM(2008)0867 – C6‑0518/2008 – 2008/0267(COD))

Relatore per parere: Monica Giuntini

BREVE MOTIVAZIONE

Come ha rilevato la commissione per lo sviluppo regionale nel suo parere del 2006, la globalizzazione delle attività economiche e degli scambi ha portato innumerevoli vantaggi al mercato europeo in termini di scelta, prezzi competitivi, innovazione tecnologica e graduale passaggio da una società postindustriale a un embrione di società della conoscenza. I cambiamenti favorevoli hanno però come costo un elevato grado di fluidità e insicurezza nel mercato del lavoro che genera grandi sacche di disoccupazione in centri e regioni industriali in precedenza altamente produttivi. Questo fenomeno è accompagnato da un concomitante declino del benessere dei lavoratori dovuto alla delocalizzazione delle imprese in regioni che offrono costi di manodopera inferiori e vantaggi fiscali o di altro genere. Il fenomeno della delocalizzazione non è nuovo. La sua espansione da fenomeno nazionale o interregionale a fenomeno di portata globale ha però spinto la Commissione a proporre la creazione di un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) al fine di offrire sostegno finanziario ai lavoratori che hanno perso il lavoro a causa della delocalizzazione.

Come sottolinea la Commissione nella propria motivazione, la crisi finanziaria senza precedenti e il rallentamento economico che hanno colpito l'economia mondiale in misura più o meno grave a partire dal 2007 "provocheranno moltissimi licenziamenti".

Per tale motivo, se si vuole che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione possa essere efficace come strumento per attenuare le conseguenze della crisi, è oltremodo auspicabile che le risorse finanziarie ad esso assegnate vengano aumentate e che venga creata una linea di bilancio specifica nel quadro della pertinente rubrica.

Pertanto, affinché il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sia efficace come strumento per alleviare gli effetti della crisi, è altamente consigliato aumentare gli stanziamenti di risorse finanziarie e creare un'apposita linea di bilancio nell'adeguata rubrica.

La Commissione sottolinea che l'essenza del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è di mostrare solidarietà nei confronti dei lavoratori che perdono il proprio lavoro a causa di effetti economici negativi dovuti a eventi globali. Altre formulazioni comprometterebbero gravemente i principi del mercato interno che impediscono un adeguamento dovuto a eventi puramente interni alla Comunità.

La proposta della Commissione è di natura molto tecnica ed è il risultato di approfondite consultazioni con gli esperti degli Stati membri, con le parti sociali e altre parti interessate avvenute nel 2008.

Il relatore per parere approva in particolare alcune delle modifiche proposte al regolamento che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, come quelle che prevedono un migliore e più rapido accesso ai fondi, la riduzione della soglia degli esuberi da 1 000 a 500, l'inclusione nell'assistenza prevista dal FEG anche dei lavoratori che hanno perso il lavoro prima dell'inizio del periodo di riferimento e il prolungamento del periodo per l'utilizzo del FEG da 12 a 24 mesi.

L'efficacia di questo strumento dipenderà dalla sua applicazione; il paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 5, come modificato, è fondamentale per ottenere tale risultato in quanto definisce le norme e la necessità di mostrare un legame causale tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o la crisi economica e finanziaria. Questo punto è chiaramente necessario per distinguere gli eventi imprevedibili da quelli causati evidentemente da una cattiva gestione o da pratiche non competitive da parte del datore di lavoro. Certamente stabilire tale legame obbligatorio non sarà semplice e potrà aprire nuove vie per richieste abusive. Pertanto il relatore per parere assicura l proprio completo sostegno alle disposizioni del nuovo articolo 8 che, in certe condizioni limitate, consentono di usare il FEG per finanziarie la preparazione, il monitoraggio, l'assistenza tecnica, la revisione e il controllo.

Nel parere del 2006 la commissione per lo sviluppo regionale aveva proposto di estendere a 12 mesi il periodo entro il quale deve verificarsi il numero minimo di esuberi previsto dall'articolo 2, lettera b). Chiaramente gli effetti della globalizzazione, in particolare quelli derivanti dal rallentamento economico, richiedono maggior tempo per ripercuotersi nella struttura industriale o sull'economia locale. Il relatore per parere ripresenta questo emendamento con la convinzione che sia chiaramente giustificabile alla luce dell'estensione prevista.

La Commissione propone di inserire un nuovo comma nell'articolo 20 che preveda la possibilità per il Parlamento europeo e il Consiglio di rivedere il regolamento, ivi compresa una deroga temporanea sulla base di una proposta della Commissione. Il relatore ritiene che si debba procedere a tale revisione e ha pertanto modificato la disposizione in tal senso.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) L'allargamento dell'ambito di intervento del FEG è un impegno di solidarietà finalizzato a ridurre i principali effetti della crisi economica e finanziaria globale, a garantire lo sviluppo sostenibile delle regioni e a prevenire un accentuarsi delle disparità tra queste ultime.

Motivazione

Nel contesto eccezionale della crisi finanziaria ed economica globale, modificare il regolamento sul FEG conformemente alla presente proposta consente alla Comunità di rafforzare la propria coesione sociale ed economica nonché di continuare a promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle regioni.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1927/2006

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'esubero di almeno 500 dipendenti, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese di una divisione NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II, oppure

(b) l'esubero di almeno 500 dipendenti, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese di una divisione NACE 2, in una regione o in due regioni contigue del medesimo Stato membro o di Stati membri limitrofi di livello NUTS II, oppure

Motivazione

È fondamentale che la coesione regionale sia assicurata a livello comunitario e non solo a livello nazionale. Nel caso in cui regioni limitrofe registrino un tasso elevato di disoccupazione nello stesso settore, è importante che il FEG possa intervenire.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 1927/2006

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le autorità locali promuovono parallelamente campagne di informazione e monitoraggio per identificare nuove opportunità di lavoro e riconversione professionale in linea con le esigenze specifiche di ciascuna regione.

Motivazione

È sempre importante monitorare costantemente il numero di licenziamenti e cercare di individuare nuove opportunità di lavoro a livello regionale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 7

Regolamento (CE) n. 1927/2006

Articolo 20 – nuovo paragrafo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere il presente regolamento, ivi inclusa la deroga temporanea prevista all'articolo 1, paragrafo 1 bis.

Entro la fine del 2010 al più tardi la Commissione presenta una valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle disposizioni relative alla deroga temporanea di cui all'articolo 1, paragrafo 1 bis, corredata di una proposta di revisione del presente regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

In questa situazione eccezionale è necessario che la Commissione intraprenda una valutazione approfondita a livello paneuropeo degli effetti delle misure temporanee e dia al Parlamento l'occasione di rivedere la legislazione.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Riferimenti

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Commissione competente per il merito

EMPL

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

15.1.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Monica Giuntini

2.2.2009

 

 

Esame in commissione

12.2.2009

 

 

 

Approvazione

9.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Riferimenti

COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Presentazione della proposta al PE

16.12.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

15.1.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

INTA

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

ECON

15.1.2009

ITRE

15.1.2009

 

REGI

15.1.2009

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

INTA

20.1.2009

BUDG

21.1.2009

ITRE

19.1.2009

 

Relatore(i)

       Nomina

Gabriele Stauner

14.1.2009

 

 

Esame in commissione

11.2.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

11

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor

Deposito

3.4.2009