RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata)

6.4.2009 - (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS)) - *

Commissione giuridica
Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Codificazione – articolo 80 del regolamento)

Procedura : 2008/0219(CNS)
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A6-0248/2009
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata)

(COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

(Procedura di consultazione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0715),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0479/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi[1],

–   visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6‑0248/2009),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 23 febbraio 2009

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata)

COM(2008)0715 del 2.11.2008 – 2008/0219(CNS)

Visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, e visto in particolare il punto 4 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 3 dicembre 2008 per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[1] della proposta di direttiva del Consiglio riguardante la codificazione della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alla conclusione di quanto segue.

1) Al considerando 3, la formula "i movimenti degli equidi tra gli Stati membri" dovrebbe essere adattata come segue "i movimenti di equidi all'interno e tra Stati membri".

2) Per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 3, e più nello specifico la formula "il movimento nel proprio territorio di equidi registrati", è stata riconosciuta l'esistenza di una grave discrepanza tra la versione inglese e quella tedesca della direttiva 90/426/CEE. Il gruppo consultivo ritiene che tale discrepanza andrebbe corretta.

3) È stata riconosciuta un'altra grave discrepanza tra la versione inglese e le versioni nelle altre lingue per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), punto iv). Anche in quel caso, il gruppo consultivo ha sostenuto che tale discrepanza andrebbe corretta.

4) All'articolo 4, paragrafo 6, la formula introduttiva dovrebbe essere sostituita con il seguente testo: "Nel caso in cui uno Stato membro stabilisca o abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui gli equidi siano sensibili, esso può sottoporre detto programma alla Commissione, entro sei mesi dal 4 luglio 1990 per Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, dal 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia, dal 1° maggio 2004 per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e dal 1° gennaio 2007 per Bulgaria e Romania, precisando in particolare:".

5) All'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), il riferimento a "articolo 5, paragrafi 2 e 3" dovrebbe essere adattato come segue "articolo 5, paragrafi 2 e 5".

6) All'articolo 15, lettera a), devono essere soppresse le parole "e del tipo di importazione".

7) All'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), si dovrebbe reintrodurre la formula "Gli Stati membri informano la Commissione se ricorrono a questa possibilità", figurante nel testo attualmente applicabile del corrispondente punto della direttiva 90/426/CEE.

8) All'articolo 19, lettera a), devono essere soppresse le parole "o a tipi di importazioni".

9) All'allegato V, parte B, in corrispondenza dell'indicazione "2006/104/CE" si dovrebbe riportare il termine di recepimento nel diritto nazionale della direttiva in questione. Secondo l'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/104/CE "[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea".

Sulla base dell'esame della proposta, il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta si limita a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      C.-F.DURAND

Giureconsulto                                   Giureconsulto                                   Direttore generale

  • [1] Il gruppo di lavoro consultivo disponeva di 22 versioni linguistiche della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, che è la versione originale del testo in esame.

PROCEDURA

Titolo

Condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (versione codificata)

Riferimenti

COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS)

Consultazione del PE

8.12.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

15.12.2008

Relatore(i)

       Nomina

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008

 

 

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Deposito

6.4.2009