RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

6.4.2009 - (COM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Gabriele Albertini

Procedura : 2008/0237(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0250/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

(COM(2008)0817 – C6‑0469/2008 – 2008/0237(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0817),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0469/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6‑0250/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Qualora gli Stati membri assicurino ai passeggeri, mediante misure regolamentari alternative, un livello di diritti comparabile a quello previsto dal presente regolamento, essi devono poter escludere i servizi di trasporto urbano, suburbano e regionale dal campo d'applicazione del regolamento stesso. Tali misure devono tener conto delle carte dei diritti dei passeggeri delle reti di trasporto pubblico multimodale, che trattano le questioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. È opportuno che la Commissione esamini la possibilità di stabilire un insieme di diritti comuni dei passeggeri quanto ai trasporti urbani, suburbani e regionali che copra tutti i modi di trasporto, e che essa presenti al Parlamento una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Motivazione

Le carte dei passeggeri relative al trasporto locale comprendono tutti i diversi modi di trasporto delle reti di trasporto pubblico multimodale. I servizi di autobus urbani, suburbani e regionali sono molto spesso parte di queste reti. La Commissione europea dovrebbe trattare autobus, trasporti urbani su rotaia (la cosiddetta "ferrovia leggera": metropolitana, tram, ecc.) e gli altri modi di trasporto locali come un tutto unico (un unico biglietto per tutti i modi, spazi comuni, ecc).

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) È opportuno che gli Stati membri incoraggino lo sviluppo di carte dei passeggeri per i servizi di autobus urbani, suburbani e regionali che illustrino gli impegni dei vettori, al fine di accrescere la qualità del servizio e rispondere meglio alle esigenze dei passeggeri.

Motivazione

Occorre incoraggiare i vettori ad assumere volontariamente impegni e a sviluppare carte dei passeggeri (dichiarazioni d'intenti), tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei servizi urbani, suburbani e regionali nelle zone in cui operano.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) Le misure dell'Unione europea volte a migliorare i diritti dei passeggeri per quanto riguarda i trasporti effettuati con autobus devono tener conto delle caratteristiche specifiche di questo settore, che è costituito essenzialmente da piccole e medie imprese.

Motivazione

Il settore europeo dei trasporti effettuati a mezzo autobus è caratterizzato da piccole e medie imprese private. In questo tipo di imprese l'impegno personale e finanziario è notevole ed esse sono costantemente tenute a produrre risultati, dal momento che il proprietario "risponde" con il proprio nome, che egli è facilmente individuabile e che deve assumersi personalmente la responsabilità delle decisioni sbagliate. Le medie imprese in genere operano sul mercato a un livello vicino al consumatore finale. Sono a contatto giornaliero diretto con i clienti e hanno stretti legami con le comunità locali. Le decisioni sono prese rapidamente.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) I passeggeri danneggiati a seguito di un sinistro coperto da una garanzia assicurativa devono comunque rivolgere in via preliminare la richiesta di risarcimento al vettore dell'autobus ai sensi del presente regolamento, e solo in caso di mancato adempimento da parte di quest'ultimo possono richiedere l'intervento dell'impresa assicuratrice.

Motivazione

Questo considerando ha lo scopo di evitare sovrapposizioni tra i destinatari della richiesta di risarcimento, qualora la stessa possa essere indirizzata oltre che al vettore anche alla sua impresa di assicurazioni.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) È necessario che le imprese che forniscono servizi di trasporto a mezzo autobus impartiscano una formazione specifica al proprio personale in modo che questo sia in grado di assistere correttamente le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. Tale formazione deve essere fornita nel quadro della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Gli Stati membri devono sostenere, per quanto possibile, i vettori nella messa a punto e nella realizzazione di adeguati programmi di formazione.

Motivazione

In relazione alla formazione, è opportuno includere un riferimento alla direttiva 2003/59/CE. È inoltre importante che gli Stati membri assistano le imprese che forniscono servizi di trasporto a mezzo autobus nella messa a punto di adeguati programmi di formazione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli organismi di gestione devono, ove possibile, tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus devono designare i punti nei quali tali persone possono comunicare il loro arrivo e le necessità di ricevere assistenza.

(8) Nella progettazione delle nuove stazioni, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione, gli organismi di gestione devono tenere conto, senza eccezione, delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. In ogni caso i gestori delle stazioni degli autobus devono designare i punti nei quali tali persone possono comunicare il loro arrivo e le necessità di ricevere assistenza.

Motivazione

Al fine di garantire la parità di diritti e la non discriminazione delle persone con disabilità, è essenziale che tutte le nuove stazioni e tutti i lavori importanti di ristrutturazione rispettino i principi della progettazione universale. Ciò è in linea con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che la Comunità europea ha firmato.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Analogamente, i vettori devono tener conto di tali esigenze al momento di decidere le caratteristiche dei veicoli nuovi e l'ammodernamento di quelli esistenti.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Gli Stati membri devono migliorare le infrastrutture esistenti qualora ciò sia necessario per consentire ai vettori di garantire l'accesso alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nonché di prestare loro un'adeguata assistenza.

Motivazione

Mancano ancora infrastrutture adeguate per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, sia ai capolinea che presso le fermate lungo i percorsi di linea.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) Le misure dell'UE volte a migliorare la mobilità senza barriere devono promuovere, in via prioritaria, l'accesso libero e senza barriere alle stazioni e alle fermate degli autobus.

Motivazione

Il progetto COST 349 dell'Unione europea ha individuato una mancanza di strutture per i disabili alle stazioni, alle fermate degli autobus e nelle aree di sosta. Fino a quando non saranno ovunque disponibili strutture prive di barriere e adeguate alle esigenze dei disabili, non ha senso parlare di accesso senza barriere agli autobus.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies) Conformemente alle conclusioni del progetto COST 349, la Commissione deve proporre azioni per la realizzazione, alle stazioni e alle fermate degli autobus, di infrastrutture accessibili e interoperabili in tutta l'Unione europea.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) la non discriminazione e l'assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta che viaggiano in autobus;

(3) l'accesso senza barriere, la non discriminazione e l'assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta che viaggiano in autobus;

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente regolamento i servizi di trasporto urbano, suburbano e regionale disciplinati da contratti di servizio pubblico qualora tali contratti garantiscano ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i servizi di trasporto urbano, suburbano e regionale qualora garantiscano il raggiungimento dei suoi obiettivi attraverso misure di regolamentazione alternative, tenendo conto delle caratteristiche obiettive specifiche dei trasporti urbani, suburbani e regionali e assicurando nel contempo ai passeggeri un livello di diritti simile a quello previsto dal presente regolamento.

Motivazione

I trasporti urbani, suburbani e regionali sono molto specifici (nessuna prenotazione anticipata, uso di biglietti/tessere giornalieri, settimanali, mensili ed annuali, molte fermate, tipo diverso di bagaglio). Gli Stati membri devono essere pertanto autorizzati a esentarli dalle disposizioni specifiche del presente regolamento se prendono misure alternative che garantiscano ai passeggeri un livello analogo di diritti.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "contratto di trasporto", il contratto di trasporto stipulato da un vettore o dal suo venditore autorizzato di biglietti e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;

(4) "contratto di trasporto", il contratto di trasporto stipulato da un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto, indipendentemente dal fatto che il biglietto sia stato acquistato presso un vettore, un operatore turistico o un venditore di biglietti;

Motivazione

I venditori e rivenditori di biglietti non concludono contratti di trasporto, né li vendono per proprio conto. Essi si limitano a predisporre un contratto di trasporto tra il cliente e l'organizzatore / l'impresa di trasporto.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "venditore di biglietti", qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto in autobus che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto del vettore o per conto proprio;

(6) "venditore di biglietti", qualsiasi operatore turistico o intermediario che venda servizi di trasporto in autobus, anche all'interno di un pacchetto, per conto del vettore;

Motivazione

I venditori e rivenditori di biglietti non concludono contratti di trasporto, né li vendono per proprio conto. Essi si limitano a predisporre un contratto di trasporto tra il cliente e l'organizzatore / l'impresa di trasporto.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) "operatore turistico" (tour operator), l'organizzatore o il rivenditore ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

(7) "operatore turistico" (tour operator), l'organizzatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 90/314/CEE;

Motivazione

Organizzatori e rivenditori sono due entità separate. Gli operatori turistici sono organizzatori che vendono a proprio nome pacchetti ai clienti, direttamente o tramite un rivenditore. D'altro canto, un rivenditore è un intermediario, cioè si limita a predisporre un contratto, che è poi concluso tra l'organizzatore e il cliente, ma non è parte di tale contratto.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) "cancellazione", la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e per il quale sia stato prenotato almeno un posto;

(11) "cancellazione", la mancata effettuazione di un servizio specifico originariamente previsto e per il quale sia stato effettivamente prenotato almeno un posto;

Motivazione

Il chiarimento della definizione è necessario per prevenire abusi da parte di passeggeri muniti di biglietti giornalieri, mensili o annuali.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) "formati accessibili", la possibilità per i passeggeri di accedere alle stesse informazioni, ad esempio in formato testo, braille, audio, video e/o in formato elettronico.

Motivazione

È importante chiarire la definizione di 'formati accessibili', visto che questa terminologia sarà utilizzata in tutto il testo.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In conformità del presente capo, il vettore è responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso, dalle lesioni personali o dal pregiudizio dell'integrità psichica subite dai passeggeri a causa di incidenti verificatisi durante l'effettuazione del servizio di trasporto con autobus e avvenuti mentre il passeggero si trova all'interno del veicolo o al momento di salirvi o discendervi.

1. In conformità del presente capo, il vettore è responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso o dalle lesioni personali subite dai passeggeri a causa di incidenti verificatisi durante l'effettuazione del servizio di trasporto con autobus e avvenuti mentre il passeggero si trova all'interno del veicolo o al momento di salirvi o discendervi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La responsabilità del vettore per i danni non è soggetta ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti.

2. La responsabilità extracontrattuale del vettore per i danni non è soggetta ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti.

Motivazione

L'obiettivo degli emendamenti è quello di evitare fraintendimenti e di chiarire che non è la responsabilità oggettiva ("forza maggiore") ma la responsabilità extracontrattuale che deve essere illimitata.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per tutti i danni fino al limite di 220 000 euro il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità provando di aver esercitato la diligenza prescritta dal paragrafo 4, lettera a).

3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di responsabilità più favorevoli ai passeggeri, per tutti i danni fino al limite di 220 000 euro il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità provando di aver esercitato la diligenza prescritta dal paragrafo 4, lettera a) e in conformità dell'articolo 2 della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Motivazione

È necessario introdurre un limite generale per la responsabilità oggettiva in caso di sinistro, che è fissato a 5 milioni di euro ai sensi della direttiva 2005/14/CE.

Il regolamento non deve peggiorare le condizioni per i passeggeri in nessuno Stato membro.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus e che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

(a) se l'incidente è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus o che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;

Motivazione

L'attuale formulazione rappresenta un ostacolo quasi insormontabile.

I vettori non possono essere sempre ritenuti responsabili di circostanze che si sottraggono al loro controllo o esulano dalla loro sfera di responsabilità. È quindi opportuno prevedere disposizioni per l'esonero dalla responsabilità nel caso la colpa sia di terzi.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di morte, lesioni personali o di qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o mentale del passeggero causato da un incidente che sia in relazione con la prestazione di servizi di trasporto con autobus, il vettore effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito.

1. In caso di morte o di lesioni personali del passeggero causate da un incidente che sia in relazione con la prestazione di servizi di trasporto con autobus, e qualora il passeggero non sia coperto da alcuna altra polizza di assicurazione di viaggio, il vettore effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito, sempre che esistano ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore.

Motivazione

I primi pagamenti in caso di incidente sono già coperti a livello nazionale dalle polizze di assicurazione di viaggio.

Sarebbe ingiusto che il vettore fosse automaticamente obbligato ad adottare misure correttive immediate prima che siano state accertate con esattezza le responsabilità, a meno che non vi siano prove della sua responsabilità diretta.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento, ma non è rimborsabile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non risulti la persona avente diritto al risarcimento.

3. Il pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento, ma non è rimborsabile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero, quando il beneficiario del pagamento anticipato non risulti la persona avente diritto al risarcimento o quando l'entità dei danni effettivamente subiti è inferiore all'importo del pagamento anticipato.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se il vettore fornisce la prova che il danno è stato causato da errore o negligenza del passeggero, o che questi ne è parzialmente responsabile, esso viene in tutto o in parte esonerato dalla propria responsabilità nei confronti del richiedente il risarcimento nella misura in cui tale errore o negligenza abbia provocato il danno o vi abbia contribuito.

3. Un vettore non è ritenuto responsabile di un danno ai sensi dei paragrafi 1 e 2:

 

(a) se il danno è stato causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

 

(b) nella misura in cui il danno sia dovuto a errore o negligenza del passeggero.

Motivazione

I vettori non possono essere sempre ritenuti responsabili di situazioni che si sottraggono al loro controllo o esulano dalla loro sfera di responsabilità. È quindi opportuno prevedere disposizioni per l'esonero dalla responsabilità per motivi di forza maggiore.

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) per rispettare gli obblighi vigenti in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale, ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione al vettore in questione;

soppresso

Motivazione

Non esiste alcuna norma che imponga a un vettore di limitare il trasporto di persone con disabilità a causa di considerazioni di sicurezza. Sarebbe pertanto pericoloso aprire la strada all'adozione di una tale normativa, in quanto potrebbe dare adito a nuove discriminazioni e andare contro le finalità del presente regolamento.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) se le dimensioni del veicolo rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

(b) se la struttura del veicolo rende fisicamente o di fatto impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

Molte stazioni di autobus e, soprattutto, molte fermate non sono state ancora ristrutturate per adeguarle alle esigenze dei passeggeri disabili. Per di più, a differenza della situazione nel settore del trasporto aereo e ferroviario, il personale a bordo di un bus di linea o da turismo generalmente consiste solo dell'autista, che per ovvi motivi di sicurezza non è in grado di fornire assistenza durante il viaggio. Le imprese europee di autotrasporto, gran parte delle quali sono piccole e medie imprese, non possono semplicemente permettersi di assumere un secondo conducente o altro personale accompagnatore.

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) e comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) se il veicolo o le infrastrutture presso il luogo di partenza o di arrivo o lungo il percorso non sono attrezzati in modo tale da garantire la sicurezza del trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico compie ogni ragionevole sforzo per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a), b) o b bis), il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico compie ogni ragionevole sforzo per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.

Motivazione

Molte stazioni di autobus e, soprattutto, molte fermate non sono state ancora ristrutturate per adeguarle alle esigenze dei passeggeri disabili. Per di più, a differenza della situazione nel settore del trasporto aereo e ferroviario, il personale a bordo di un bus di linea o da turismo generalmente consiste solo dell'autista, che per ovvi motivi di sicurezza non è in grado di fornire assistenza durante il viaggio. Le imprese europee di autotrasporto, gran parte delle quali sono piccole e medie imprese, non possono semplicemente permettersi di assumere un secondo conducente o altro personale accompagnatore.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta viene offerto il diritto al rimborso e ad altri servizi di trasporto ragionevoli fino al luogo di destinazione con durata comparabile.

2. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta viene offerto il diritto al rimborso o ad altri servizi di trasporto ragionevoli fino al luogo di destinazione con durata comparabile.

Motivazione

Sembra esservi un errore nella formulazione della proposta della Commissione. Il diritto al rimborso non deve essere concesso se è stato fornito un trasporto alternativo. L'emendamento uniforma il testo a quello della proposta sui diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo.

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, lettera a), il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico può esigere che le persone con disabilità o a mobilità ridotta siano accompagnate da un'altra persona in grado di fornire assistenza, se questa è strettamente necessaria.

3. Il vettore, il venditore di biglietti o l'operatore turistico può esigere che le persone con disabilità o a mobilità ridotta siano accompagnate da un'altra persona in grado di fornire assistenza, se questa è strettamente necessaria, qualora:

 

(a) si applichino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) o b bis), oppure

 

(b) il personale di bordo del veicolo in questione sia costituito unicamente da una persona, che è alla guida del veicolo e che non può fornire alla persona disabile o alla persona con mobilità ridotta l'assistenza specificata all'allegato I.

Motivazione

A differenza della situazione nel settore del trasporto aereo e ferroviario, il personale a bordo di un bus di linea o da turismo generalmente consiste solo dell'autista, che per ovvi motivi non è in grado di fornire assistenza durante il viaggio. Le imprese europee che operano servizi di autobus – che nella maggior parte dei casi sono PMI - non possono permettersi di assumere un secondo conducente o altro personale accompagnatore.

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, informano immediatamente la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni che lo giustificano o, a richiesta, le comunicano per iscritto tali ragioni entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione.

4. Se il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, informano immediatamente la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni che lo giustificano o, a richiesta, le comunicano per iscritto tali ragioni entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Motivazione

L'emendamento uniforma la formulazione a quella del regolamento relativo ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (regolamento (CE) n. 1107/2006) e della proposta di regolamento concernente i diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo.

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I vettori istituiscono, con la partecipazione attiva dei rappresentanti delle organizzazioni delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e degli organismi incaricati dell'applicazione di cui all'articolo 27, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta, allo scopo di soddisfare le prescrizioni di sicurezza applicabili. Queste norme contengono tutte le condizioni di accesso al servizio di autotrasporto in questione, compresa l'accessibilità dei veicoli adibiti al trasporto e la loro dotazione di attrezzature a bordo.

1. I vettori istituiscono, in cooperazione con le organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità o a mobilità ridotta e degli organismi incaricati dell'applicazione di cui all'articolo 27, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori, allo scopo di soddisfare le prescrizioni di sicurezza applicabili Queste norme contengono tutte le condizioni di accesso al servizio di autotrasporto in questione, compresa l'accessibilità dei veicoli adibiti al trasporto e la loro dotazione di attrezzature a bordo nonché le attrezzature di assistenza installate.

Motivazione

Le norme andrebbero definite in cooperazione con le organizzazioni di rappresentanza.

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le norme di cui al paragrafo 1 vengono messe a disposizione del pubblico a cura dei vettori o dei venditori di biglietti almeno al momento della prenotazione, secondo modalità adeguate, e nelle stesse lingue in cui l'informazione viene normalmente fornita a tutti i passeggeri. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 vengono messe a disposizione del pubblico a cura dei vettori o dei venditori di biglietti almeno al momento della prenotazione, in formati accessibili, e nelle stesse lingue in cui l'informazione viene normalmente fornita a tutti i passeggeri. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

Motivazione

È importante che l'informazione sia fornita in formati accessibili. Questa terminologia andrebbe utilizzata in tutto il testo.

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. A richiesta, i vettori mettono a disposizione le norme internazionali, comunitarie o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorie.

3. A richiesta, i vettori mettono immediatamente a disposizione le norme internazionali, comunitarie o nazionali che stabiliscono i requisiti di sicurezza su cui si basano le norme di accesso non discriminatorie. Tali norme devono essere fornite in formati accessibili.

Motivazione

È importante garantire che le norme siano fornite in formati accessibili ai passeggeri con disabilità e/o a mobilità ridotta e che esse siano fornite immediatamente, se e quando richieste.

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni di trasporto, le informazioni sul viaggio e le informazioni sull'accessibilità dei servizi siano rese disponibili in forme adeguate e accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, comprese le prenotazioni e le informazioni on-line.

5. I vettori, i venditori di biglietti o gli operatori turistici provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni di trasporto, le informazioni sul viaggio e le informazioni sull'accessibilità dei servizi, comprese le prenotazioni e le informazioni on-line, siano rese disponibili in formati accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché per le persone che non sono in grado di viaggiare senza assistenza per la loro avanzata o precoce età e i loro accompagnatori.

Motivazione

Per garantire chiarezza e coerenza, sarebbe opportuno utilizzare in tutto il testo del regolamento la stessa terminologia ("formati accessibili").

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. È responsabilità dei gestori delle stazioni di autobus e dei vettori prestare gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta un'adeguata assistenza come specificato nell'allegato I, prima, durante e dopo il viaggio.

1. È responsabilità dei gestori delle stazioni di autobus e dei vettori prestare gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta un'adeguata assistenza come specificato nell'allegato I, prima, dopo e, se possibile, durante il viaggio. L'assistenza va adeguata alle esigenze individuali della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

È indispensabile, per la dignità e l'autonomia di ogni passeggero, che quest'ultimo riceva solo l'assistenza corrispondente alle sue particolari esigenze. Dovrebbe essere il passeggero a decidere di quale assistenza ha bisogno.

Emendamento  36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri designano le stazioni di autobus nelle quali dev'essere prestata l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità dei servizi nel maggior numero possibile di località. Gli Stati membri ne informano la Commissione.

1. Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri designano le stazioni di autobus nelle quali dev'essere prestata l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità dei servizi nel maggior numero possibile di località. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione rende disponibile su internet un elenco delle stazioni di autobus designate.

Motivazione

Informazioni centralizzate facilmente accessibili sulle stazioni costituiscono un presupposto necessario per una efficace attuazione delle norme future.

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Qualora sia richiesto l'uso di un cane da assistenza riconosciuto, l'animale è ammesso a condizione che il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico ne abbiano ricevuto notifica in conformità della normativa nazionale applicabile in materia di trasporto di cani da assistenza.

Motivazione

L'emendamento rende il progetto di relazione più comparabile a quello relativo alla normativa sui diritti dei passeggeri aerei.

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Il vettore fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta che si trovano a bordo degli autobus e durante l'imbarco e lo sbarco dagli autobus, come minimo, l'assistenza di cui alla parte b) dell'allegato I, purché la persona interessata soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16.

Il vettore fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, durante l'imbarco e lo sbarco dagli autobus, come minimo l'assistenza di cui alla parte b) dell'allegato I, purché la persona interessata soddisfi le condizioni di cui all'articolo 16.

Motivazione

Contrariamente al trasporto ferroviario e aereo, il personale a bordo degli autobus è costituito per lo più dal solo autista, che non può fornire assistenza durante la guida senza compromettere la sicurezza dei passeggeri. Pertanto, occorre precisare che l'obbligo di assistenza riguarda l'imbarco e lo sbarco, in linea con quanto specificato nell'allegato I, lettera b).

Emendamento  39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I vettori, i gestori delle stazioni di autobus, i venditori di biglietti e gli operatori turistici cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che al vettore, al gestore della stazione, al venditore di biglietti e all'operatore turistico sia comunicata, con un preavviso di almeno 48 ore, la necessità che tale persona ha di ricevere questa assistenza.

1. I vettori, i gestori delle stazioni di autobus, i venditori di biglietti e gli operatori turistici cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che al vettore, al gestore della stazione, al venditore di biglietti e all'operatore turistico sia comunicata, con un preavviso di almeno 24 ore, la necessità che tale persona ha di ricevere questa assistenza, a meno che un termine di notifica più breve sia proposto dal fornitore di assistenza o sia concordato tra il fornitore di assistenza e il passeggero.

Motivazione

Quando una persona utilizza regolarmente lo stesso servizio o utilizza ad esempio un servizio di autobus urbano, potrebbe non essere ragionevole attendersi che essa comunichi ogni volta le sue esigenze di assistenza. Occorre consentire una certa flessibilità all'interno del sistema di notifica. Sarebbe inoltre irragionevole imporre ai vettori di porre in essere un sistema di notifica se esso non riveste per loro un'effettiva utilità.

Emendamento  40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Questo obbligo si applica a tutti i loro punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet.

2. I vettori, i venditori di biglietti e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Il passeggero riceve una conferma attestante che le sue esigenze di assistenza sono state notificate. Questo obbligo si applica a tutti i loro punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet.

Motivazione

È importante che il passeggero sia in grado di dimostrare che ha effettivamente notificato le proprie esigenze di assistenza, qualora vi sia un'interruzione delle comunicazioni tra vettore/venditori di biglietti /operatori turistici ecc.

Emendamento  41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 16 – paragrafo 4 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato.

– qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato, salvo diversamente proposto dal fornitore di assistenza o diversamente concordato tra il fornitore di assistenza e il passeggero.

Motivazione

In alcuni casi, ad esempio quando si utilizzano gli autobus urbani, potrebbe essere più opportuno che il fornitore di assistenza e il passeggero con disabilità o a mobilità ridotta si incontrino direttamente, ad esempio a una fermata.

Emendamento  42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I punti indicati al paragrafo 5 sono segnalati in modo chiaro e offrono, in formati accessibili, le informazioni di base alla stazione, nonché l'assistenza ivi fornita.

6. I punti designati di cui al paragrafo 5 sono chiaramente segnalati, accessibili e riconoscibili dalle persone con disabilità e a mobilità ridotta e offrono, in formati accessibili, le necessarie informazioni in merito alla stazione, nonché all'assistenza ivi fornita.

Motivazione

Occorre garantire che questi punti designati e le informazioni ivi fornite siano assolutamente riconoscibili e pienamente accessibili da parte delle persone disabili e a mobilità ridotta.

Emendamento  43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando la fornitura dell'assistenza è stata ceduta in appalto, il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico, se ricevono notifica di richiesta di assistenza con un preavviso di almeno 48 ore sull'orario di partenza pubblicato, trasmettono le informazioni pertinenti all'impresa appaltatrice con almeno 36 ore di preavviso sull'orario pubblicato di partenza del viaggio.

1. Quando la fornitura dell'assistenza è stata ceduta in appalto, il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico, se ricevono notifica di richiesta di assistenza con un preavviso di almeno 48 ore sull'orario di partenza pubblicato, trasmettono le informazioni pertinenti in modo che l'impresa appaltatrice riceva la notifica con almeno 36 ore di preavviso sull'orario pubblicato di partenza del viaggio.

Motivazione

Operatori turistici e venditori di biglietti di solito non dispongono delle coordinate dell'impresa appaltatrice, per cui la trasmissione delle informazioni risulta difficile. Pertanto, le informazioni dovrebbero sempre passare attraverso l'ente che dispone delle coordinate dell'impresa appaltatrice.

Emendamento  44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando la fornitura di assistenza è stata ceduta in appalto, se il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico non hanno ricevuto una notifica di richiesta di assistenza con un preavviso di almeno 48 ore prima dell'ora di partenza pubblicata del viaggio, trasmettono tale informazione all'impresa appaltatrice non appena possibile.

2. Quando la fornitura di assistenza è stata ceduta in appalto, se il vettore o il venditore di biglietti o l'operatore turistico non hanno ricevuto una notifica di richiesta di assistenza con un preavviso di almeno 48 ore prima dell'ora di partenza pubblicata del viaggio, trasmettono tale informazione in modo che l'impresa appaltatrice riceva la notifica non appena possibile.

Motivazione

Operatori turistici e venditori di biglietti di solito non dispongono delle coordinate dell'impresa appaltatrice, per cui la trasmissione delle informazioni risulta difficile. Pertanto, le informazioni dovrebbero sempre passare attraverso l'ente che dispone delle coordinate dell'impresa appaltatrice.

Emendamento  45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 18 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

I vettori:

I vettori e i gestori delle stazioni di autobus:

Motivazione

I requisiti di formazione proposti in questo articolo dovrebbero valere anche per i gestori delle stazioni di autobus, al fine di garantire che le persone disabili e a mobilità ridotta possano ricevere l'assistenza più adatta.

Emendamento  46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente l'attrezzatura di sostituzione.

Se necessario, deve essere fatto ogni sforzo per fornire rapidamente un'attrezzatura di sostituzione avente caratteristiche tecniche e funzionali analoghe a quelle dell'attrezzatura persa o danneggiata.

Emendamento  47

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Il vettore non è responsabile ai sensi del paragrafo 1:

 

(a) se la perdita o il danno sono stati causati da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus e che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

 

(b) nella misura in cui la perdita o il danno siano dovuti a colpa o negligenza del passeggero.

Motivazione

I vettori non possono essere sempre ritenuti responsabili di situazioni che si sottraggono al loro controllo o esulano dalla loro sfera di responsabilità. Per analogia con le norme in materia di responsabilità per lesioni personali, l'obbligo di versare un risarcimento dovrebbe venir meno anche in questo caso, se la perdita o il danno sono causati da forza maggiore. Alla stessa stregua, se la persona che ha subito la perdita o il danno è parzialmente responsabile, l'obbligo di versare un risarcimento dovrebbe essere ridotto di conseguenza.

Emendamento  48

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'importo del risarcimento dovuto ai sensi del presente articolo è illimitato.

2. L'importo del risarcimento dovuto ai sensi del presente articolo è equivalente alla perdita effettivamente subita.

Motivazione

Il settore dei trasporti a mezzo autobus è disposto a pagare per la perdita effettivamente subita.

Emendamento  49

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 20 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Il vettore è responsabile delle cancellazioni e, se la durata di un viaggio supera le tre ore, dei ritardi alla partenza superiori a due ore. In tali casi:

Il vettore è responsabile delle cancellazioni, dell'overbooking e dei ritardi alla partenza superiori a due ore. Il vettore è responsabile unicamente delle cancellazioni e dei ritardi derivanti da circostanze che può controllare. Tale responsabilità non include i ritardi dovuti a ingorghi nonché a controlli alle frontiere e/o dei veicoli. In tutti i casi in cui il vettore è responsabile:

Motivazione

Il limite di tre ore di viaggio per quanto riguarda le disposizioni sui ritardi è irragionevole perché in questo modo un gran numero di servizi di autotrasporto passeggeri sfuggirebbe all'obbligo di rispondere alle conseguenze dei ritardi. Occorre contemplare anche i casi di overbooking per allineare la responsabilità in materia di diritti dei passeggeri a quanto previsto per gli altri modi di trasporto.

Al contrario del settore del trasporto ferroviario o aereo, i vettori in questione non dispongono di una propria rete e non beneficiano di trattamento preferenziale quando effettuano servizi internazionali di trasporto transfrontaliero.

Emendamento  50

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 20 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) ai passeggeri coinvolti devono essere offerti servizi di trasporto alternativi a condizioni ragionevoli o, qualora ciò sia impraticabile, devono essere informati dell'esistenza di adeguati servizi di trasporto alternativi forniti da altre imprese di trasporto;

(a) ai passeggeri coinvolti devono essere offerti servizi di trasporto alternativi senza costi aggiuntivi e a condizioni ragionevoli o, qualora ciò sia impraticabile, devono essere informati dell'esistenza di adeguati servizi di trasporto alternativi forniti da altre imprese di trasporto;

Motivazione

In caso di cancellazione e ritardo prolungato i servizi alternativi dovrebbero essere offerti gratuitamente.

Emendamento  51

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 20 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al 100% del prezzo del biglietto se il vettore non è in grado di fornire servizi alternativi o l'informazione di cui alla lettera a). L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

(c) oltre al rimborso di cui alla lettera b), i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto se il vettore non è in grado di fornire servizi alternativi o l'informazione di cui alla lettera a). L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

Motivazione

Occorre chiarire che l'indennizzo si aggiunge al rimborso. Altrimenti, la disposizione potrebbe essere fraintesa nel senso che, in caso di ritardo o di cancellazione, il passeggero non sarebbe rimborsato affatto qualora il vettore si limitasse a fornire informazioni sui servizi di trasporto alternativi. L'indennizzo (che si aggiunge al rimborso integrale) non dovrebbe essere superiore al 50% del prezzo del biglietto.

Emendamento  52

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 20 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) qualora decidano di accettare i servizi di trasporto alternativi offerti, i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto senza perdere il loro diritto al trasporto. Il prezzo del biglietto è il prezzo integrale pagato dal passeggero per la parte ritardata del viaggio. L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

Motivazione

Nel caso in cui decida di proseguire il viaggio utilizzando i mezzi di trasporto alternativi predisposti dal vettore non appena possibile, il passeggero dovrebbe comunque aver diritto a un indennizzo.

Emendamento  53

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 20 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) ai passeggeri coinvolti devono essere offerti pasti e bevande in rapporto con il tempo di attesa, se possono essere ragionevolmente forniti;

Motivazione

In caso di ritardo prolungato, e se fisicamente possibile, occorrerebbe fornire ai passeggeri un'assistenza supplementare (la cosiddetta "assistenza in natura") . L'assistenza in natura include pasti, bevande nonché una sistemazione in albergo o una sistemazione di altro tipo, qualora l'attesa prima di proseguire il viaggio possa richiedere un pernottamento, come previsto dalla normativa in materia di diritti dei passeggeri applicabile ad altri modi di trasporto. Se un veicolo dovesse diventare inutilizzabile, i passeggeri hanno diritto di essere trasportati verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione di autobus da cui il viaggio possa poi proseguire.

Emendamento  54

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 20 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) ai passeggeri coinvolti devono essere offerti una sistemazione in albergo o una sistemazione di altro tipo e il trasporto fra la stazione e il luogo di sistemazione, qualora si renda necessario un pernottamento prima di poter proseguire il viaggio;

Motivazione

In caso di ritardo prolungato, e se fisicamente possibile, occorrerebbe fornire ai passeggeri un'assistenza supplementare (la cosiddetta "assistenza in natura") . L'assistenza in natura include pasti, bevande nonché una sistemazione in albergo o una sistemazione di altro tipo, qualora l'attesa prima di proseguire il viaggio possa richiedere un pernottamento, come previsto dalla normativa in materia di diritti dei passeggeri applicabile ad altri modi di trasporto. Se un veicolo dovesse diventare inutilizzabile, i passeggeri hanno diritto di essere trasportati verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione di autobus da cui il viaggio possa poi proseguire.

Emendamento  55

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 20 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quinquies) quando l'autobus diventa inutilizzabile, ai passeggeri coinvolti deve essere offerto il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione di autobus da cui il viaggio possa proseguire.

Motivazione

In caso di ritardo prolungato, e se fisicamente possibile, occorrerebbe fornire ai passeggeri un'assistenza supplementare (la cosiddetta "assistenza in natura") . L'assistenza in natura include pasti, bevande nonché una sistemazione in albergo o una sistemazione di altro tipo, qualora l'attesa prima di proseguire il viaggio possa richiedere un pernottamento, come previsto dalla normativa in materia di diritti dei passeggeri applicabile ad altri modi di trasporto. Se un veicolo dovesse diventare inutilizzabile, i passeggeri hanno diritto di essere trasportati verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione di autobus da cui il viaggio possa poi proseguire.

Emendamento  56

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il vettore è responsabile per i ritardi all'arrivo superiori a due ore qualora il ritardo sia dovuto:

 

– a negligenza e colpa del conducente o

 

– a un guasto tecnico del veicolo.

 

In tali casi:

 

(a) i passeggeri coinvolti hanno diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto; il prezzo del biglietto è il prezzo integrale pagato dal passeggero per la parte ritardata del viaggio. L'indennizzo viene corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda;

 

(b) i passeggeri coinvolti hanno diritto all'assistenza di cui al paragrafo 1, lettere c ter), c quater) e c quinquies) del presente articolo.

Motivazione

Secondo l'accezione comune, il ritardo consiste in un chiaro scarto di tempo rispetto all'orario previsto di arrivo; anche un autobus che parte in orario può arrivare in ritardo, per motivi sui quali il vettore ha un controllo. Se è vero che un vettore non può essere ritenuto responsabile per un ritardo causato dalle condizioni atmosferiche e/di traffico ("forza maggiore"), non si può comunque escludere la responsabilità per guasto tecnico del veicolo e/o capacità professionale del conducente.

Emendamento  57

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Il vettore è esonerato da tale responsabilità qualora la cancellazione o il ritardo possano essere attribuiti ad una delle seguenti cause:

 

(a) circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus e che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

 

(b) negligenza del passeggero o

 

(c) un comportamento di terzi che il vettore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare;

Motivazione

La responsabilità del vettore non dovrebbe scattare se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali. Tali circostanze sono specificate nel presente emendamento. La proposta di regolamento discrimina peraltro le imprese di trasporto mediante autobus rispetto alle compagnie di navigazione, alle imprese ferroviarie e alle compagne aeree. La formulazione corrisponde all'articolo 32 delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), cui fa riferimento l'articolo 15 del regolamento del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Emendamento  58

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di ritardo il vettore o, se del caso, il gestore della stazione degli autobus informa i passeggeri degli orari probabili di partenza e di arrivo non appena questa informazione sia disponibile, ma non oltre 30 minuti dopo l'orario previsto per la partenza o un'ora prima dell'orario previsto per l'arrivo.

1. In caso di ritardo il vettore o, se del caso, il gestore della stazione degli autobus informa i passeggeri degli orari probabili di partenza e di arrivo non appena questa informazione sia disponibile, ma non oltre 30 minuti dopo l'orario previsto per la partenza o un'ora prima dell'orario previsto per l'arrivo. Tali informazioni sono fornite anche in formati accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Motivazione

È indispensabile garantire che i disabili ottengano le stesse informazioni di tutti gli altri passeggeri.

Emendamento  59

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali per ottenere risarcimento dei danni risultanti da perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto.

Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero a un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.

Motivazione

L'articolo è formulato in modo inadeguato. Esso dovrebbe essere allineato con la corrispondente disposizione del regolamento (CE) n. 261/2004 e dovrebbe includere una restrizione che preveda che il risarcimento concesso ai sensi del regolamento in esame possa essere detratto da un ulteriore risarcimento concesso.

Emendamento  60

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 23

Testo della Commissione

Emendamento

I vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale o europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità. Queste misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di ritardo prolungato ed interruzione o cancellazione del viaggio.

I vettori collaborano al fine di adottare disposizioni a livello nazionale ed europeo, con la partecipazione degli interessati, delle associazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri e delle persone con disabilità. Queste misure sono volte a migliorare l'assistenza ai passeggeri, in particolare in caso di ritardo prolungato ed interruzione o cancellazione del viaggio, dando la priorità ai passeggeri con esigenze particolari dovute a disabilità, mobilità ridotta, malattia, età avanzata, gravidanza, e riguardano anche i bambini e gli accompagnatori.

 

In caso di ritardo prolungato e di interruzione o cancellazione del viaggio, l'assistenza si concentra sulla fornitura ai passeggeri di assistenza medica nonché di alimenti e bevande, ove necessario, di informazioni regolarmente aggiornate e, se del caso, sulla predisposizione di trasporti alternativi e di una sistemazione.

Emendamento  61

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

I gestori dei terminali e i vettori forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio, nel formato più appropriato. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

I gestori dei terminali e i vettori forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio, in formati accessibili.

Motivazione

Per garantire chiarezza e coerenza, sarebbe opportuno utilizzare in tutto il testo del regolamento la stessa terminologia ("formati accessibili").

Emendamento  62

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

I vettori e i gestori delle stazioni degli autobus provvedono affinché ai passeggeri siano fornite informazioni adeguate e comprensibili in merito ai diritti ad essi conferiti dal presente regolamento, al più tardi al momento della partenza e durante il loro viaggio. Le informazioni sono fornite nel formato più opportuno. Particolare attenzione viene prestata alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. Queste informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 per garantire l'osservanza del presente regolamento.

I vettori e i gestori delle stazioni degli autobus provvedono affinché ai passeggeri siano fornite informazioni adeguate e comprensibili in merito ai diritti ad essi conferiti dal presente regolamento, al più tardi al momento della partenza e durante il loro viaggio. Le informazioni sono fornite in formati accessibili. Queste informazioni comprendono i dati necessari per contattare l'organismo designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Motivazione

Per garantire chiarezza e coerenza, sarebbe opportuno utilizzare in tutto il testo del regolamento la stessa terminologia ("formati accessibili").

Emendamento  63

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I vettori istituiscono un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento.

1. I vettori istituiscono un meccanismo, qualora esso non esista già, per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento che sia accessibile a tutti i passeggeri, compresi i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta.

Motivazione

Al fine di garantire pari opportunità e la non discriminazione è necessario fare in modo che tutti i passeggeri possano avvalersi del diritto di presentare reclami.

Emendamento  64

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I vettori pubblicano ogni anno una relazione in cui figurano il numero e l'oggetto dei reclami ricevuti, il numero medio di giorni che sono stati necessari per rispondervi e le misure correttive adottate.

Motivazione

L'obbligo di pubblicare una relazione è stato previsto per rendere trasparente il trattamento dei reclami da parte dei vettori, e quindi per creare un incentivo a trattare i reclami in modo efficiente ed efficace. Anche le imprese ferroviarie devono pubblicare relazioni analoghe.

Emendamento  65

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei passeggeri, compresa l'osservanza delle norme in materia di accessibilità di cui all'articolo 12. Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente dai vettori.

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili del controllo dell'applicazione del presente regolamento. Ciascun organismo adotta le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei passeggeri, compresa l'osservanza delle norme in materia di accessibilità di cui all'articolo 12. Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente.

Motivazione

Gli organismi responsabili del controllo dell'applicazione dovrebbero essere del tutto indipendenti, cioè non solo indipendenti dai vettori.

Emendamento  66

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Tali organismi cooperano con le organizzazioni che rappresentano i vettori e i consumatori, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

Motivazione

La cooperazione degli organismi responsabili del controllo dell'applicazione con tali organizzazioni agevolerebbe l'applicazione e il rispetto del presente regolamento.

Emendamento  67

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) dati aggregati sui reclami;

(d) dati aggregati sui reclami nonché sul loro esito e sui relativi tempi di soluzione;

Emendamento  68

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e le comunicano immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle infrazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni previste, che possono contemplare il pagamento di un indennizzo all'interessato, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e le comunicano immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Motivazione

L'indennizzo delle vittime è uno degli strumenti più efficaci per assicurare il rispetto di un regolamento, ed è anche un modo per incoraggiare i passeggeri a lamentarsi quando subiscono discriminazioni o vedono violati i loro diritti.

Emendamento  69

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Esso ha effetto [un anno dopo la sua entrata in vigore].

2. Esso ha effetto [due anni dopo la sua entrata in vigore].

Motivazione

Il parco autobus ha bisogno di un po' più di tempo per adeguarsi ai requisiti del presente regolamento (in particolare per quanto riguarda il trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta).

Emendamento  70

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I lettera b – trattino 5

Testo della Commissione

Emendamento

– recarsi ai servizi igienici in caso di necessità;

– recarsi ai servizi igienici, ove possibile.

Motivazione

Contrariamente al trasporto ferroviario e aereo, il personale a bordo degli autobus è costituito per lo più da un unico autista, che non può fornire assistenza durante la guida senza compromettere la sicurezza dei passeggeri.

Emendamento  71

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato I lettera b – trattino 6

Testo della Commissione

Emendamento

– portare a bordo dell'autobus un cane da assistenza riconosciuto;

– portare a bordo dell'autobus, nella misura del possibile, un cane da assistenza riconosciuto;

Motivazione

Si potrebbero presentare problemi di sicurezza e alcuni Stati membri impongono restrizioni alla circolazione transfrontaliera di animali (compresi i cani da assistenza).

Emendamento  72

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato II – parte b – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

– tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti e per trattare e trasportare animali da assistenza riconosciuti;

– tecniche per scortare passeggeri non vedenti e ipovedenti e per trattare e trasportare animali da assistenza riconosciuti, tenendo presente che i cani da assistenza sono addestrati a obbedire unicamente ai comandi del padrone e che non dovrebbero essere trattati dal personale in servizio;

Motivazione

I cani da assistenza dovrebbero poter accompagnare il padrone e non dovrebbero essere trattati dal personale in servizio. Questi cani sono addestrati ad obbedire solo ai comandi del padrone.

MOTIVAZIONE

Contesto

Il regolamento (CEE) n. 684/92 (modificato dal regolamento (CE) n. 11/98), unitamente al regolamento (CE) n. 12/98, ha creato un mercato unico del trasporto internazionale dei viaggiatori con autobus. Ai cittadini europei tale liberalizzazione ha portato notevoli vantaggi, tra i quali un'ampia scelta di destinazioni e prezzi invitanti. Ha inoltre contribuito alla crescita costante che il settore conosce dalla metà degli anni '90. Oggi, secondo le stime della Commissione, il volume di viaggiatori che utilizzano il trasporto internazionale con autobus ammonta a 72,8 milioni di persone all'anno.

Tuttavia, la liberalizzazione dei servizi di trasporto e il moltiplicarsi dei viaggi non sono sempre stati accompagnati da provvedimenti idonei a tutelare i diritti dei passeggeri. Poiché il numero dei passeggeri è aumentato, i viaggiatori devono far fronte a situazioni sgradevoli, come cancellazioni, prenotazioni in eccesso, bagagli smarriti e ritardi. In particolare, i passeggeri che viaggiano in autobus non godono ancora degli stessi diritti riconosciuti agli utenti di altri modi di trasporto, segnatamente del trasporto aereo.

I diritti dei viaggiatori nel trasporto effettuato con autobus non sono infatti ancora contemplati dalla legislazione comunitaria e le tutele sono dunque apprestate da disposizioni legislative sulla responsabilità adottate a livello nazionale. Tuttavia, la tutela dei passeggeri che viaggiano in autobus (in termini, ad esempio, di responsabilità delle imprese di trasporto, risarcimenti in caso di ritardi e cancellazioni, obbligo di informazione, trattamento dei reclami, assistenza alle persone con disabilità ecc.) varia fortemente da uno Stato membro all'altro. Il trasporto con autobus si trova inoltre in una situazione di disparità rispetto agli altri modi di trasporto, in particolare rispetto al trasporto aereo e ferroviario, ove i passeggeri beneficiano o beneficeranno di un livello uniforme ed elevato di protezione, definito in ambito europeo.

La proposta della Commissione

Alla luce di quanto esposto, è finalità della proposta definire i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus allo scopo di migliorare l'attrattiva del settore e istituire pari condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri e fra i diversi modi di trasporto. In sintesi, la proposta prevede i punti sotto riportati.

Responsabilità in caso di decesso o lesioni: si propone di stabilire una responsabilità illimitata dei vettori. Inoltre, a determinate condizioni, i vettori non potranno contestare le richieste di risarcimento danni al di sotto di un importo specifico (responsabilità per rischio). I passeggeri hanno inoltre il diritto di ricevere somme di denaro in anticipo per affrontare le difficoltà economiche in cui essi o le loro famiglie vengono a trovarsi in caso di lesioni o decesso.

Risarcimenti e assistenza da prestare in caso di cancellazioni e ritardi: secondo la proposta, le imprese di trasporto sarebbero obbligate a fornire ai passeggeri informazioni adeguate e servizi alternativi ragionevoli, oppure a versare un'indennità.

Diritti delle persone a mobilità ridotta: la proposta vieta qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità o la ridotta mobilità degli interessati in relazione alla prenotazione di un viaggio o all'imbarco su un veicolo e stabilisce norme che obbligano i vettori a fornire assistenza gratuita. I vettori sono inoltre tenuti a garantire un'adeguata formazione del personale.

Reclami e ricorsi: gli Stati membri sarebbero tenuti a istituire organi responsabili dell'applicazione del regolamento. Qualora un passeggero ritenga che uno dei suoi diritti non sia stato rispettato, egli può presentare un reclamo al vettore. Nel caso la risposta non sia soddisfacente, il passeggero può presentare reclamo all'organo nazionale preposto all'applicazione del regolamento.

Valutazione generale

Il relatore accoglie con favore la proposta e sostiene il principio secondo cui i passeggeri dovrebbero godere di diritti equivalenti, indipendentemente dal modo di trasporto. Risulta dunque importante garantire il massimo grado possibile di coerenza rispetto alla normativa esistente in materia di trasporto aereo e ferroviario e alla proposta relativa ai diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo. D'altro canto, è necessario tenere conto degli aspetti peculiari del trasporto con autobus e adeguare di conseguenza determinati requisiti. Gli emendamenti proposti si pongono come obiettivo di instaurare un equilibrio fra tali obiettivi, talvolta contrapposti. Il relatore ritiene infine che alcune disposizioni incluse nella proposta richiedano interventi chiarificatori.

Dato il calendario molto serrato previsto per la prima lettura in vista della fine della legislatura, il relatore intende proseguire l'esame approfondito della proposta e, se necessario, proporrà in un secondo momento ulteriori emendamenti.

Raccomandazioni del relatore

Tenuto conto di quanto precede, il relatore suggerisce, fra l'altro, di apportare alla proposta della Commissione le modifiche sotto riportate.

Trasporto urbano, suburbano e regionale: taluni requisiti contenuti all'interno della proposta non soddisfano le peculiarità e le esigenze specifiche del trasporto urbano, suburbano e regionale dal momento che sono principalmente concepiti per i viaggi internazionali e su lunga distanza. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la facoltà di escludere dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i servizi di trasporto urbano, suburbano e regionale, a condizione che i servizi medesimi adottino misure alternative che garantiscano un livello comparabile in termini di diritti dei passeggeri.

Responsabilità per rischio: il relatore ritiene che il massimale dovrebbe essere paragonabile ai massimali in vigore per gli altri modi di trasporto e sostiene dunque, in via di principio, il limite proposto, pari a 220 000 euro. D'altro canto, sarebbe necessario allineare tale disposizione con l'articolo 2 della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che limita la responsabilità per rischio a 5 milioni di euro per incidente. In tal modo sarebbe possibile evitare un eccesso di responsabilità derivante dall'accumulo di danni subiti da un elevato numero di passeggeri.

Diritti delle persone disabili e delle persone a mobilità ridotta: diversamente dal trasporto aereo, non appare necessario prevedere la possibilità di rifiutare prenotazioni a persone disabili da parte delle imprese di trasporto con autobus in forza di obblighi in materia di sicurezza. Di conseguenza, si propone di sopprimere l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). Altre disposizioni contenute all'interno dell'articolo 11 (paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2 e paragrafo 4) dovrebbero essere allineate alla formulazione della proposta relativa ai diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo. Appare inoltre opportuno garantire che le norme riguardanti l'accessibilità siano definite in cooperazione con le organizzazioni che rappresentano le persone disabili e le persone a mobilità ridotta. Altri emendamenti proposti dal relatore tengono conto del fatto che il personale viaggiante a bordo degli autobus è costituito, nella maggior parte dei casi, da un solo conducente, il quale può non essere sempre in grado di fornire assistenza durante il viaggio, ad esempio mentre è alla guida del veicolo.

Rimborso e indennizzo: si propone di chiarire questo articolo. In caso di annullamento del viaggio o in caso di ritardo prolungato, le imprese di trasporto con autobus dovrebbero essere tenute a rimborsare il prezzo del biglietto, tranne laddove il cliente accetti di usufruire di un servizio di trasporto alternativo accessibile gratuitamente. L'indennità dovuta nel caso in cui l'impresa non fornisca né servizi alternativi né informazioni adeguate dovrebbe essere corrispondente alla metà (anziché all'intero importo) del prezzo del biglietto, dal momento che questa sarebbe dovuta in aggiunta al rimborso del biglietto.

Informazione dei passeggeri e trattamento dei reclami: il relatore sottolinea il fatto che le informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili. Suggerisce inoltre l'introduzione di un obbligo per le imprese di trasporto con autobus di pubblicare annualmente una relazione concernente il trattamento dei reclami. Ciò costituirebbe un incentivo per il trattamento efficiente ed efficace dei reclami da parte dei vettori.

Entrata in vigore: il settore del trasporto con autobus incontrerà difficoltà nel soddisfare i requisiti del presente regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di fornire una corretta assistenza alle persone disabili e alle persone a mobilità ridotta e di garantire la necessaria formazione del personale. Il relatore propone pertanto che al settore sia concesso un anno supplementare finalizzato a tale adeguamento prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Ulteriori chiarimenti: la necessità di interventi chiarificatori riguarda, fra l'altro, talune definizioni (contratto di trasporto, venditore di biglietti e operatore turistico (tour operator)), così come l'indipendenza degli organismi incaricati di far osservare il regolamento e la loro cooperazione sia con le imprese di trasporto con autobus sia con le associazioni dei consumatori.

PROCEDURA

Titolo

Diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus e pullman

Riferimenti

COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD)

Presentazione della proposta al PE

4.12.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

15.12.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

15.12.2008

JURI

15.12.2008

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

27.2.2009

JURI

19.1.2009

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Gabriele Albertini

11.12.2008

 

 

Esame in commissione

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Elisabeth Schroedter

Deposito

6.4.2009