Relazione - A6-0254/2009Relazione
A6-0254/2009

RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)

6.4.2009 - (COM(2008)0780 – C6‑0413/2008 – 2008/0223(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Silvia-Adriana Ţicău
(Rifusione – articolo 80 bis del regolamento)


Procedura : 2008/0223(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0254/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)

(COM(2008)0780 – C6‑0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0780),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0413/2008),

–   visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[1],

–   vista la lettera in data 3 febbraio 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione giuridica (A6‑0254/2009),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La riduzione del consumo energetico nel settore dell'edilizia costituisce un capitolo importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas serra e per conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché agli altri impegni assunti a livello europeo e internazionale in materia di riduzione delle emissioni di gas serra dopo il 2012. La riduzione del consumo energetico rappresenta inoltre uno strumento importante per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, lo sviluppo tecnologico, la creazione di nuove opportunità occupazionali e lo sviluppo regionale, soprattutto nelle zone rurali.

(3) Poiché gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell'UE, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono un capitolo importante delle misure necessarie per ridurre la dipendenza energetica del'UE e le emissioni di gas serra. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell'UE consentiranno a quest'ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare il proprio impegno a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2° C, nonché il suo impegno a lungo termine di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas serra di almeno il 20% al di sotto dei livelli del 1990 e del 30% in caso di accordo internazionale. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre uno strumento importante per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, lo sviluppo tecnologico, la creazione di nuove opportunità occupazionali e lo sviluppo regionale, soprattutto nelle zone rurali.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità per conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico della Comunità entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione "Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità". Il piano d'azione ha identificato le principali potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE.

(5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità per conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico della Comunità entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione "Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità". Il piano d'azione ha identificato le principali potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE e, in varie occasioni, da ultimo nella sua risoluzione sulla seconda revisione strategica in materia energetica, ha chiesto che fosse reso vincolante l'obiettivo del 20% di efficienza energetica nel 2020. Inoltre, la decisione n. .../2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condivisione degli sforzi, per i quali l'efficienza energetica nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale, fissa gli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO2, e la direttiva 2009 / ... / CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili chiede la promozione dell'efficienza energetica nel quadro di un obiettivo vincolante per l'energia da fonti rinnovabili che costituisca il 20% del consumo energetico totale dell'UE entro il 2020.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5bis) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha ribadito l'impegno della Comunità nei confronti di uno sviluppo comunitario dell'energia da fonti rinnovabili, approvando l'obiettivo vincolante di una quota del 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/.../CE relativa alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa sottolinea la necessità di inserire un fattore di energia da fonti rinnovabili per soddisfare requisiti minimi di rendimento energetico ai sensi della direttiva 2002/91/CE, al fine di accelerare la definizione di livelli minimi per l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici.

Motivazione

La direttiva 2009 /.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili richiede l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia entro il 2015, e chiede inoltre l'integrazione di un fattore per le energie rinnovabili nella direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia, che può essere differenziata a livello nazionale e regionale e che consideri, oltre alle caratteristiche termiche, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti di energia rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e raffreddamento, i sistemi di occultamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia dovrebbe tener conto del rendimento energetico annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario.

(9) Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia comune, con variabili oggettive che tengano conto delle diversità climatiche a livello regionale e che consideri, oltre alle caratteristiche termiche, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione, il riciclo di calore, il controllo per zone, l'impiego di fonti di energia rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e raffreddamento, i sistemi di occultamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata misurazione dell'illuminazione naturale, sistemi di isolamento ed illuminazione, sistemi di monitoraggio e controllo e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia dovrebbe tener conto del rendimento energetico annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario. La metodologia dovrebbe tener conto delle attuali norme europee.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) La Commissione dovrebbe elaborare un metodo comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale metodo per comparare i risultati del calcolo con i requisiti minimi di rendimento energetico da essi adottati. Il risultati del raffronto e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti dagli Stati membri per stabilire requisiti minimi di rendimento energetico ottimali sotto il profilo dei costi. Al termine di un periodo transitorio, detto metodo comparativo dovrebbe essere applicato dagli Stati membri per la revisione dei rispettivi requisiti minimi di rendimento energetico.

(12) La Commissione dovrebbe elaborare un metodo comune che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico. Tale metodo dovrebbe essere coerente con quello utilizzato nella normativa comunitaria applicabile ai requisiti di rendimento per i prodotti, i componenti e i sistemi tecnici di costruzione che compongono l'edificio. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale metodo comune per adottare i requisiti minimi di rendimento energetico. I risultati di tale calcolo e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti dagli Stati membri per stabilire requisiti minimi di rendimento energetico ottimali sotto il profilo dei costi. Detto metodo dovrebbe essere applicato dagli Stati membri per la revisione e la definizione dei rispettivi requisiti minimi di rendimento energetico.

Motivazione

La direttiva dovrebbe assicurare la coerenza con la normativa esistente.

Vi è la necessità di un unico metodo di calcolo con variabili oggettive, che terrebbe conto delle differenze regionali basate su un approccio al mercato unico, anziché su un metodo comparativo.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Poiché gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere assoggettati a requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi dovrebbe essere accertata, a prescindere dalle dimensioni dell'edificio.

(13) Gli edifici influiscono notevolmente sul consumo energetico a lungo termine. Considerato il lungo ciclo di ristrutturazione degli attuali edifici, i nuovi edifici e gli edifici esistenti che subiscono una importante ristrutturazione dovrebbero essere assoggettati a requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, dovrebbero essere presi in considerazione sistemi energetici alternativi per i nuovi edifici e quelli esistenti, a prescindere dalle loro dimensioni,in base al principio che prevede di garantire in primo luogo la riduzione al livello minimo, ottimale sotto il profilo dei costi, del fabbisogno energetico per il riscaldamento ed il raffreddamento.

Motivazione

Poiché il ciclo di ristrutturazione per gli edifici esistenti è di circa 25 anni, il requisito per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o di sistemi di cogenerazione avrebbe soltanto un impatto limitato se fossero esclusi gli edifici esistenti. Dato che gli edifici esistenti rappresentano il 95% di tutto il parco edifici questa sarebbe un'occasione persa.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un'opportunità di migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Per motivi di efficienza economica dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di rendimento energetico alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per il rendimento energetico dell'edificio.

(14) A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un'opportunità per migliorare il rendimento energetico dell'intero edificio mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. La definizione dei requisiti concernenti tali misure garantirà che non si creino ostacoli che potrebbero scoraggiare la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Alcuni studi indicano che il settore dell'edilizia risente di inefficienze, a causa delle quali i costi per gli utilizzatori finali sono notevolmente maggiori dei costi ottimali. I calcoli dimostrano che i costi di costruzione potrebbero essere ridotti addirittura del 30-35 % grazie a una riduzione degli sprechi nella maggior parte dei processi di costruzione e per la maggior parte dei prodotti. Le inefficienze nel settore dell'edilizia rappresentano una pesante ipoteca per le finalità della presente direttiva, dal momento che i costi indebitamente elevati della costruzione e ristrutturazione peggiorano il rapporto costo-efficacia e riducono quindi il rendimento energetico nel settore. Onde garantire che la presente direttiva sia applicata correttamente, è opportuno che la Commissione analizzi il funzionamento del mercato dell'edilizia e presenti le proprie conclusioni e raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire una politica dei prezzi trasparente nel settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni, adottando altresì opportune misure per eliminare gli ostacoli che impediscono a nuovi concorrenti, nella fattispecie alle PMI, di accedere al mercato e alle agevolazioni e infrastrutture pertinenti.

Motivazione

Alcuni studi indicano che gli sprechi a livello del processo e della produzione possono rappresentare addirittura il 30-35 % dei costi di costruzione ("Waste in construction projects - call for a new approach", Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built Environment, Building Economics and Management, Chalmers University of Technology, Göteborg 2007). Riducendo i costi superflui nel settore dell'edilizia, aumenterebbe significativamente il numero delle ristrutturazioni intese a migliorare il rendimento energetico degli edifici, dal momento che esse risulterebbero molto meno onerose per gli utilizzatori finali.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Al fine di incrementare l'efficienza energetica degli elettrodomestici e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, è necessario sviluppare e applicare la tecnologia informatica, ponendosi come obiettivo i cosiddetti "edifici intelligenti".

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici il cui rendimento energetico sia ancora più elevato di quello previsto dai requisiti minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici per i quali le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

(15) È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma garantiscono anche il rendimento energetico più elevato possibile. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia netta zero e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) È opportuno incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure supplementari rispetto a quelle previste nella presente direttiva per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. Tali misure possono comprendere incentivi fiscali e finanziari per le industrie, i proprietari e i locatari, fra cui aliquote IVA ridotte sui lavori di ristrutturazione.

Motivazione

Dal momento che, spesso, per investire nel rendimento energetico, occorre anticipare importi elevati, aziende, proprietari immobiliari e locatari hanno bisogno di aiuti finanziari per effettuare l'investimento iniziale. Ciò può avvenire tramite prestiti a interesse zero ai proprietari immobiliari o tramite aliquote IVA ridotte sulle prestazioni connesse alle ristrutturazioni finalizzate a migliorare il rendimento energetico. Se l'applicazione di aliquote IVA ridotte riguarda unicamente i prodotti di costruzione, si rischia di incoraggiare il ricorso a manodopera non qualificata, compromettendo l'efficacia dei lavori svolti e non garantendo, di conseguenza, un risparmio energetico.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Gli Stati membri dovrebbero evitare una regolamentazione dei prezzi dell'energia distorsiva per i consumatori che non incentiva il risparmio energetico.

Motivazione

La regolamentazione dei prezzi dell'energia tende a far aumentare il consumo di energia da parte dei consumatori finali e a distorcere il mercato. È opportuno evitare siffatte misure di regolamentazione sostituendo ad esse misure atte a incoraggiare i consumatori finali a realizzare ulteriori risparmi di energia.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio (o di sue parti) dovrebbero essere forniti, nell'attestato di certificazione energetica, dati corretti sul rendimento energetico dell'edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. L'attestato dovrebbe recare informazioni riguardanti l'incidenza effettiva degli impianti di riscaldamento e raffreddamento sul fabbisogno energetico dell'edificio, il consumo di energia primaria e le emissioni di biossido di carbonio.

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio (o di sue parti) dovrebbero essere forniti, nell'attestato di certificazione energetica, dati corretti sul rendimento energetico dell'edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero essere tenuti anche a scambiarsi informazioni sul consumo effettivo di energia, onde garantire che siano disponibili tutti i dati del caso per prendere decisioni informate sulle migliorie necessarie. L'attestato dovrebbe recare informazioni riguardanti l'incidenza effettiva degli impianti di riscaldamento e raffreddamento sul fabbisogno energetico dell'edificio, il consumo di energia primaria e le emissioni di biossido di carbonio. I proprietari degli edifici dovrebbero avere la possibilità di richiedere la certificazione o un attestato aggiornato in qualsiasi momento, non solo nel momento in cui gli edifici sono affittati, venduti o ristrutturati.

Motivazione

L'attestato di certificazione energetica può essere ottenuto non solo quando un edificio o una parte di esso viene affittato, venduto o ristrutturato, ma anche su richiesta.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Le autorità pubbliche dovrebbero dare l'esempio e applicare le raccomandazioni di cui all'attestato di certificazione energetica entro il suo periodo di validità. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare le autorità pubbliche ad adottare tempestivamente i miglioramenti in materia di efficienza energetica e ad attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica entro il suo periodo di validità. Nel mettere a punto i piani nazionali, gli Stati membri dovrebbero consultare i rappresentanti degli enti locali e regionali.

Motivazione

Le autorità pubbliche dovrebbero dare l'esempio e applicare le raccomandazioni di cui agli attestati di certificazione energetica. Gli Stati membri devono includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare le autorità pubbliche in tal senso e ad adottare tempestivamente i miglioramenti in materia di efficienza energetica. Nel mettere a punto i loro piani nazionali, gli Stati membri devono consultare i rappresentanti degli enti locali e regionali.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) In conformità dei requisiti relativi all'installazione di contatori intelligenti di cui alla direttiva 2006/32/CE, proprietari e locatari dovrebbero ricevere informazioni precise e in tempo reale sul consumo energetico degli edifici da essi occupati.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico offrono la possibilità di dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile.

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico dovrebbero dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. Se gli Stati membri decidono di includere l'utilizzo dell'energia fra i requisiti per la certificazione energetica, è possibile adottare un approccio per sito, in base al quale un insieme di edifici vicini tra loro e occupati dallo stesso ente avrebbe contatori in comune.

Motivazione

L'emendamento evidenza gli esempi eccellenti di alcuni Stati membri, dove i requisiti da indicare nell'attestato che viene affisso sono stati estesi così da riflettere sia il rendimento energetico dell'edificio che il modo in cui l'energia viene utilizzata dai suoi occupanti. In tali casi un approccio per sito permette di tener conto del modo in cui sono organizzate università, ospedali e altre strutture e di offrire un miglior quadro d'insieme del consumo totale di energia e dell'impronta di carbonio del sito.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) La garanzia del riconoscimento reciproco degli attestati di certificazione energetica rilasciati da altri Stati membri è da ritenersi importante per lo sviluppo di un mercato transfrontaliero dei servizi finanziari e di altra natura a sostegno dell'efficienza energetica. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire norme comuni di minima per il contenuto e la presentazione di attestati e per l'accreditamento di esperti. Ogni attestato di certificazione energetica dovrebbe essere disponibile sia nella lingua del proprietario che del locatario, al fine di formulare raccomandazioni di facile comprensione.

Motivazione

E’ necessario il riconoscimento reciproco degli attestati di certificazione energetica. Il contenuto dell’attestato deve essere leggibile e comprensibile sia da parte del locatario che del proprietario, in modo tale che essi possano agire sulla base delle raccomandazioni in esso contenute.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tali paesi.

(19) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di tutti gli Stati membri. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine, occorrerebbe sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.

Motivazione

Proprio in considerazione del surriscaldamento previsto in generale nell'UE, non ha senso non accordare più la priorità, negli Stati membri più colpiti, a strategie intese a migliorare le condizioni climatiche all'interno degli edifici. Gli esempi degli ultimi anni dimostrano inoltre che le estati torride nei paesi meridionali dell'UE hanno ripercussioni anche sull'approvvigionamento energetico nell'Europa centrale. Tutto ciò rende ancora più acuta la necessità di intervenire.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) L'ispezione regolare, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento e condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre l'intero impianto di riscaldamento e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari nel ciclo di vita dell'impianto, e segnatamente prima della sua sostituzione o di interventi di miglioramento.

(20) L'ispezione regolare, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento e condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre l'intero impianto di riscaldamento e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari nel ciclo di vita dell'impianto, e segnatamente prima della sua sostituzione o di interventi di miglioramento. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari di edifici, gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni attestato di certificazione energetica comprenda un’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento e che, per quanto possibile, le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento si svolgano contemporaneamente.

Motivazione

E’ importante ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano sui proprietari e sui locatari di edifici.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Le autorità locali e regionali sono fondamentali per la corretta attuazione della presente direttiva. I loro rappresentanti dovrebbero essere consultati su ogni aspetto della sua attuazione a livello nazionale o regionale. I pianificatori locali e gli ispettori degli edifici dovrebbero ricevere orientamento e risorse adeguati per svolgere le necessarie operazioni.

Motivazione

Le autorità locali e regionali sono fondamentali per la corretta attuazione della presente direttiva. I loro rappresentanti dovrebbero essere consultati su ogni aspetto della sua attuazione a livello nazionale o regionale. I pianificatori locali e gli ispettori degli edifici devono ricevere orientamento e risorse adeguati per svolgere le necessarie operazioni.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Qualora l'accesso alla professione di installatore o l'esercizio della stessa siano regolamentati, le precondizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali sono definite dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La presente direttiva si applica pertanto fatta salva la direttiva 2005/36/CE. Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa i requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare per gli architetti, è tuttavia necessario assicurarsi che, nei loro piani e progetti, architetti e urbanisti prendano adeguatamente in considerazione tecnologie atte a garantire un rendimento energetico elevato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire orientamenti precisi. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in particolare degli articoli 46 e 49.

Motivazione

Il mutuo riconoscimento degli attestati tra Stati membri agevolerebbe la libera circolazione degli operatori professionali al di fuori dei confini nazionali, senza limitazioni agli scambi commerciali. Il nuovo considerando allineerebbe la direttiva alla direttiva sulle energie rinnovabili.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) In particolare è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, definire metodi di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico e fissare principi comuni per definire gli edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(23) In particolare è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, definire un metodo comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico e fissare una definizione di energia netta zero, tenendo conto delle normali condizioni climatiche regionali e delle modifiche previste in tali condizioni climatiche nel corso del tempo. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

La Commissione dovrebbe istituire metodi di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico e norme di minima per definire gli edifici in cui sia le emissioni di biossido di carbonio che il consumo di energia primaria sono bassi o nulli, tenendo conto delle normali condizioni climatiche regionali e delle modifiche previste in tali condizioni climatiche nel corso del tempo.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Dato che attualmente alle applicazioni per l’illuminazione è imputabile approssimativamente il 14% del consumo energetico nell’UE e che sistemi di illuminazione all’avanguardia possono condurre a un risparmio di energia superiore all’80%, pur mantenendo condizioni di illuminazione conformi agli standard europei (un contributo poco sfruttato per consentire all’UE di conseguire gli obiettivi del 2020), la Commissione dovrebbe prendere misure adeguate ai fini dell’adozione di una direttiva sulla progettazione dell’illuminazione a complemento delle misure e degli obiettivi definiti nella presente direttiva. Una maggiore efficienza energetica derivante da una migliore progettazione dell’illuminazione e dall’uso di fonti di luce energeticamente efficienti in conformità con le disposizioni della direttiva relativa al consumo energetico dei prodotti è considerata un contributo significativo al miglioramento del rendimento energetico nell’edilizia.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Poiché, a causa della complessità del settore dell'edilizia e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di efficienza energetica, gli obiettivi di miglioramento del rendimento energetico negli edifici non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere più efficacemente realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(24) Poiché, a causa della complessità del settore dell'edilizia e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di rendimento energetico, gli obiettivi di miglioramento del rendimento energetico negli edifici non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere più efficacemente realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

Motivazione

L’emendamento mira alla coerenza con l’insieme della proposta.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.

La presente direttiva promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e dei livelli ottimali, sotto il profilo dei costi, del rendimento energetico.

Motivazione

L’oggetto della direttiva dovrebbe includere un riferimento alla metodologia di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, e ai requisiti di rendimento minimo per i componenti dell’involucro e i sistemi tecnici per l’edilizia, nonché alla loro applicazione in edifici nuovi ed esistenti. Gli obiettivi relativi a edifici a consumo energetico nullo sono un elemento importante della rifusione. Dovrebbero essere inclusi i requisiti di istruzione, formazione e reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 1 - lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici e di loro parti;

(a) una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici e di loro parti, dei componenti dell'edificio e dei sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l'applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici esistenti e di loro parti, sottoposti a importanti ristrutturazioni;

(c) l’applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni, nonché dei componenti dell’edificio e dei sistemi tecnici per l'edilizia, ogniqualvolta essi siano sottoposti a sostituzione o miglioramento;

Motivazione

L’oggetto della direttiva dovrebbe includere un riferimento alla metodologia di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, e ai requisiti di rendimento minimo per i componenti dell’involucro e i sistemi tecnici per l’edilizia, nonché alla loro applicazione in edifici nuovi ed esistenti. Gli obiettivi relativi a edifici a consumo energetico nullo sono un elemento importante della rifusione. Dovrebbero essere inclusi i requisiti di istruzione, formazione e reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 1 - lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli;

(d) i piani e gli obiettivi nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia netta zero;

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) i requisiti di istruzione, formazione e reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento.

Motivazione

L’oggetto della direttiva dovrebbe includere un riferimento alla metodologia di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, e ai requisiti di rendimento minimo per i componenti dell’involucro e i sistemi tecnici per l’edilizia, nonché alla loro applicazione in edifici nuovi ed esistenti. Gli obiettivi relativi a edifici a consumo energetico nullo sono un elemento importante della rifusione. Dovrebbero essere inclusi i requisiti di istruzione, formazione e reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento.

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g ter) i piani nazionali volti ad eliminare di ostacoli ai sensi della legislazione in materia di costruzione, affitto e conservazione del patrimonio e a creare incentivi finanziari.

Motivazione

Gli Stati membri andrebbero incoraggiati a creare ulteriori incentivi finanziari, ad esempio in campo fiscale, e ad eliminare gli ostacoli rimanenti nell’ambito della legislazione in materia di costruzione, affitto e conservazione del patrimonio, tra cui norme che disciplinino le attività di ammodernamento ai fini del risparmio energetico e obblighi vigenti per gli edifici classificati come monumenti.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis)"nuovo edificio": un edificio per il quale la relativa licenza di costruzione è ottenuta dopo l'entrata in vigore della presente direttiva;

Motivazione

E' necessaria una definizione di “nuovo edificio” in considerazione del fatto che la costruzione di un nuovo edificio richiede mesi/anni. E’ importante introdurre i nuovi requisiti per quegli edifici in relazioni ai quali la pertinente autorizzazione alla costruzione è ottenuta dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) "parti di un edificio": gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto;

Motivazione

La dicitura “e di loro parti” è utilizzata in molti articoli nella direttiva. È pertanto necessario definirla, altrimenti vi è il rischio che sia interpretata in modo tale da includere componenti e sistemi tecnici per l'edilizia. Tale dicitura è utilizzata negli articoli relativi alla certificazione e sta a significare parti di edifici plurifamiliari e commerciali destinati ad un uso distinto, quali appartamenti e uffici.

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 2 - punto 1 quater (new)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) "edificio a energia netta zero": un edificio in cui, grazie al suo elevato livello di efficienza energetica, il consumo complessivo annuo di energia primaria è pari o inferiore alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili in situ;

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchio tecnico per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione e la produzione di elettricità, o per una combinazione di tali funzioni;

(2) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchio tecnico per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione e la produzione di elettricità, sistemi di misurazione, monitoraggio e controllo, o per una combinazione di tali funzioni;

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Article 2 - point 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "rendimento energetico di un edificio": la quantità di energia , calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione;

(3) "rendimento energetico di un edificio": la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico primario connesso ad un uso normale dell'edificio, espresso in kWh/mq all'anno compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione integrata, tenendo conto dei guadagni solari passivi, della protezione solare e dell'illuminazione naturale;

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "energia primaria": energia rinnovabile e non rinnovabile che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

(4) "energia primaria": energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

Motivazione

Occorre coerenza nelle definizioni riportate nei vari ambiti politici dell’UE. La modifica nella formulazione mira a fare direttamente riferimento alla definizione di “energia da fonti rinnovabili” suggerita all’articolo 2, lettera a) della direttiva FER approvata in Aula dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2008.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, aerotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

Motivazione

L’energia da fonti rinnovabili ha un ruolo significativo nella proposta di rifusione e dovrebbe quindi essere definita. Occorre coerenza nelle definizioni riportate nei vari ambiti politici dell’UE. La definizione proposta si rifà all’articolo 2, lettera a), della direttiva FER approvata in Aula dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2008.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 2 - punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "involucro di un edificio": gli elementi di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno, e segnatamente le finestre, le pareti, le fondamenta, la piastra di fondazione, il soffitto, il tetto e il sistema di isolamento;

(5) "involucro di un edificio": gli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno;

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 2 - punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) “componente dell’edificio”: una parte singola di un edificio che influisce sul rendimento energetico di quest’ultimo e non rientra nella definizione di sistema tecnico per l’edilizia e che include le finestre, i sistemi di occultamento, le porte esterne, le pareti, le fondamenta, la piastra di fondazione, il soffitto, il tetto e i sistemi di isolamento;

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 2 - punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "ristrutturazione importante": la ristrutturazione di un edificio quando:

(6) "ristrutturazione importante": la ristrutturazione di un edificio quando:

(a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25% del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, oppure

(a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 20% del valore dell'edificio, nel qual caso il valore deve essere basato sugli attuali costi di costruzione nello Stato membro interessato, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, oppure

(b) la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio;

(b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio, con un effetto diretto sul rendimento energetico dell’edificio;

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 2 - punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": il livello di costi più basso durante il ciclo di vita di un edificio, determinato tenendo conto dei costi di investimento, di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi energetici), degli eventuali utili derivanti dalla produzione di energia e degli eventuali costi di smaltimento;

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": il livello in cui l'analisi costi/benefici calcolata sul ciclo di vita di un edificio è positiva, tenendo conto almeno dell'attuale valore netto dei costi di investimento e di funzionamento (compresi i costi energetici), di manutenzione e degli utili derivanti dalla produzione di energia e degli eventuali costi di smaltimento;

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) "pompa di calore": un dispositivo/impianto che sottrae calore a bassa temperatura dall'aria, dall'acqua o dal suolo e lo trasferisce all'impianto di riscaldamento di un edificio.

(14) "pompa di calore": una macchina, un dispositivo/impianto che trasferisce calore dall’ambiente naturale come l'aria, l'acqua, o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore a una maggiore temperatura. La quantità di energia ambientale catturata da pompe di calore che possa essere considerata energia rinnovabile ai fini della presente direttiva è quella stabilita ai sensi della direttiva 2009/.../EC relativa alla promozione dell'uso di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Motivazione

La definizione di pompe di calore e la metodologia utilizzata per calcolare la quantità di energia primaria e l'efficienza di tali dispositivi devono essere in linea con la recente direttiva sulla promozione dell'uso di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) “povertà energetica”: la situazione in cui una famiglia deve spendere più del 10% del proprio reddito per le bollette energetiche al fine di riscaldare la propria abitazione in modo accettabile sulla base dei livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della Sanità;

Motivazione

E’ tecnicamente necessario definire la “la povertà energetica”, cui fa riferimento l’emendamento 31.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) "sistema di illuminazione": la combinazione di componenti necessarie a fornire un determinato livello di luce.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quater)"sistema di riscaldamento o raffreddamento urbano": la distribuzione di energia termica sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici tramite una rete per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi o per la produzione di acqua calda;

Motivazione

La direttiva dovrebbe contenere una definizione di riscaldamento o raffreddamento urbano. Si tratta di importanti infrastrutture che consentono sinergie tra efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quinquies) "progettazione dell’illuminazione": un sistema o un disegno che illustra nel dettaglio la configurazione e la distribuzione degli apparecchi, comprese le relative attrezzature di controllo.

Motivazione

L'obiettivo della progettazione dell’illuminazione è la selezione dei giusti criteri in materia di illuminazione, in linea con le norme europee armonizzate che utilizzano il livello più elevato possibile di efficienza energetica dei sistemi di illuminazione.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici in conformità del  quadro generale di cui all'allegato I .

1. La Commissione, dopo aver consultato i soggetti interessati e in particolare i rappresentanti degli enti locali, regionali e nazionali, elabora, entro il 31 marzo 2010 una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico degli edifici in conformità del quadro generale di cui all'allegato I.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Tale metodologia è adottata  a livello nazionale o regionale.

2. Gli Stati membri applicano tale metodologia comune.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e comprende anche un indicatore delle emissioni di biossido di carbonio e della domanda di energia primaria.

Motivazione

L'obiettivo politico globale della presente direttiva è quello di ridurre l'impatto di CO2 negli edifici. Tale obiettivo deve quindi essere espressamente menzionato all'articolo 3.

Amendment  49

Proposta di direttiva

Articolo 4 - paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi e che tali requisiti siano calcolati conformemente  alla metodologia di cui all'articolo 3.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici esistenti, i componenti, i sistemi tecnici per l'edilizia e le loro parti, al fine di raggiungere perlomeno livelli ottimali in funzione dei costi e che tali requisiti siano calcolati conformemente alla metodologia comune di cui all'articolo 3.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra  diverse categorie di edifici.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri consultano le autorità pubbliche e gli altri soggetti interessati e possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse categorie di edifici.

Tali requisiti devono tener conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

Tali requisiti devono essere coerenti con le altre normative comunitarie applicabili e tener conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni e delle condizioni di illuminazione interna ed esterna allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, un’illuminazione naturale inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non devono superare i cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari che non devono superare i quattro anni e aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:

2. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:

(a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nei casi in cui il rispetto dei requisiti minimi di rendimento energetico  implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

(a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di uno specifico requisito minimo di rendimento energetico implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

(b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

(b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

(c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;

(c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto inferiore a 18 mesi, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;

(d) edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno;

 

(e) fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.

(e) fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. A decorrere dal 30 giugno 2014 gli Stati membri non devono concedere incentivi per la costruzione o la ristrutturazione di edifici o di loro parti che non risultino conformi ai requisiti minimi di rendimento energetico fissati in base ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. A decorrere dal 30 giugno 2012 gli Stati membri devono concedere incentivi solo per la costruzione o la sostanziale ristrutturazione di edifici o di loro parti, compresi i componenti degli edifici, il cui risultato sia perlomeno conforme ai requisiti minimi di rendimento energetico fissati in base ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. A decorrere dal 30 giugno 2017, nel sottoporre a revisione i loro requisiti minimi di rendimento energetico in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali requisiti siano fissati in base ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri sottopongono a revisione i loro requisiti minimi di rendimento energetico in conformità del paragrafo 1 e provvedono affinché tali requisiti siano perlomeno conformi ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 entro il 30 giugno 2015.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prevedono sovvenzioni e consulenza tecnica per gli edifici o i centri storici affinché lancino programmi specifici di adeguamento all'efficienza energetica.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. I sistemi per la produzione di energia e le misure di isolamento situati nei centri storici devono essere oggetto di valutazioni dell'impatto visivo.

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2010, un metodo comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici o di loro parti. Il metodo comparativo distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse categorie di edifici.

1. La Commissione, dopo aver consultato soggetti interessati e in particolare i rappresentanti degli enti locali, regionali e nazionali e sulla base dei principi di cui all'allegato IIIbis, elabora, entro il 31 marzo 2010 un metodo comune per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici o di loro parti. Tale metodo comune distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse categorie di edifici. Tale metodo comune può riferirsi alle norme europee applicabili e:

 

- distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti nonché tra diverse categorie di edifici e

 

- rispecchia le diverse condizioni climatiche esistenti nei vari Stati membri e i probabili cambiamenti di queste condizioni per la durata dell'edificio in questione e

 

- stabilisce ipotesi o metodi di calcolo comuni per i costi energetici.

 

La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna il metodo comparativo ogni cinque anni.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico avvalendosi del metodo comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di rendimento energetico da essi stabiliti.

2. Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico avvalendosi del metodo comune stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche.

Essi comunicano alla Commissione tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, nonché i risultati del calcolo stesso. I dati comunicati possono essere inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. La comunicazione suddetta è trasmessa ogni tre anni alla Commissione. La prima comunicazione è trasmessa entro il 30 giugno 2011.

Essi comunicano alla Commissione tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, nonché i risultati del calcolo stesso. I dati comunicati sono inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. La comunicazione suddetta è trasmessa ogni tre anni alla Commissione. La prima comunicazione è trasmessa entro il 30 giugno 2011.

3. La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico.

3. La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nell’attuazione del presente articolo.

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico fissati conformemente all'articolo 4.

Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico fissati conformemente all'articolo 4 e alle disposizioni dell'articolo 9.

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri provvedono affinché, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei seguenti sistemi alternativi :

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri provvedono affinché sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica di sistemi alternativi ad alto rendimento. Questi sistemi alternativi possono includere, in via non esaustiva:

(a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;

(a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie da fonti rinnovabili;

(b) cogenerazione;

(b) cogenerazione;

(c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili;

(c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili, in particolare quelli interamente o parzialmente basati sulle fonti rinnovabili;

(d) pompe di calore.

(d) pompe di calore.

 

(d bis) apparecchiature TIC a fini di monitoraggio e controllo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia chiaramente documentato nella domanda di licenza edilizia o di approvazione finale dei lavori di costruzione dell'edificio.

 

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il rendimento energetico degli edifici destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di rendimento energetico per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di rendimento energetico in conformità dell'articolo 4. I requisiti possono essere fissati per gli edifici ristrutturati nel loro insieme o per i sistemi o i componenti ristrutturati, allorché questi rientrano in una ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, con l'obiettivo di migliorare il rendimento energetico globale dell'edificio o di sue parti.

Gli Stati membri provvedono affinché il rendimento energetico degli edifici che subiscono ristrutturazioni importanti o dei componenti e sistemi tecnici per l'edilizia o loro parti post-installati o sostituiti, sia migliorato al fine di soddisfare almeno i requisiti minimi di rendimento energetico per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di rendimento energetico di cui all'articolo 4 e i requisiti di cui all'articolo 9. I requisiti sono fissati sia per i sistemi che per i componenti edilizi ristrutturati allorché sono post-installati o sostituiti e per gli edifici ristrutturati nel loro insieme nel caso di una ristrutturazione importante.

 

Gli Stati membri si adoperano affinché, per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni, siano esaminati e presi in considerazione i seguenti sistemi alternativi ad elevata efficienza:

 

a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie da fonti rinnovabili;

 

b) cogenerazione;

 

c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili, in particolare quelli interamente o parzialmente basati sulle energie rinnovabili;

 

d) pompe di calore.

 

d bis) apparecchiature TIC per fini di monitoraggio e controllo.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Sistemi tecnici per l'edilizia

Sistemi tecnici e componenti per l'edilizia

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti minimi di rendimento energetico per i sistemi tecnici per l'edilizia installati negli edifici. I requisiti si applicano in caso di nuova installazione, sostituzione o messa a norma di sistemi tecnici per l'edilizia e di loro parti.

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti minimi di rendimento energetico per i componenti e sistemi tecnici per l'edilizia installati e messi in funzione negli edifici e che non sono coperti dalla direttiva 2009/…/CE [relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia] e relativi provvedimenti di attuazione. I requisiti riguardano i casi di nuova installazione, sostituzione o messa a norma di dispositivi operativi, sistemi tecnici e componenti per l'edilizia e loro parti e si applicano nella misura in cui essi sono tecnicamente e funzionalmente fattibili.

I requisiti riguardano in particolare i seguenti componenti:

I requisiti riguardano in particolare i seguenti componenti:

a) caldaie o altri generatori di calore di impianti di riscaldamento;

a) caldaie, altri generatori o scambiatori di calore di impianti di riscaldamento, compresi i sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza;

b) scaldacqua in sistemi di produzione di acqua calda;

b) scaldacqua in sistemi di produzione di acqua calda;

c) unità centrali di condizionamento d'aria o generatori di freddo in impianti di condizionamento d'aria.

c) unità centrali di condizionamento d'aria o generatori di freddo in impianti di condizionamento d'aria;

 

c bis) sistemi di illuminazione installati;

 

c ter) componenti per l'edilizia di cui all’articolo 2, paragrafo 5 bis.

2. I requisiti minimi di rendimento energetico fissati in conformità del paragrafo 1 sono conformi alla normativa applicabile ai componenti dell'impianto e sono basati su una corretta installazione di tali componenti e su una regolazione e un controllo adeguati dell'intero sistema. In particolare, detti requisiti devono garantire che negli impianti di riscaldamento ad acqua venga raggiunto un corretto equilibrio idraulico e che i componenti utilizzati siano di tipo e dimensioni adeguati tenuto conto dell'uso previsto del sistema tecnico per l'edilizia.

2. I requisiti minimi di rendimento energetico fissati in conformità del paragrafo 1 sono conformi alle normative applicabili ai componenti dell'impianto e ai componenti per l’edilizia e sono basati su una corretta installazione di tali componenti e su una regolazione e un controllo adeguati dell'intero sistema. Nel caso dei sistemi tecnici per l'edilizia, detti requisiti garantiscono che essi siano adeguatamente tarati quando vengono messi in funzione, che negli impianti di riscaldamento ad acqua venga raggiunto un corretto equilibrio idraulico e che i componenti utilizzati siano di tipo e dimensioni adeguati tenuto conto dell'uso previsto del sistema tecnico per l'edilizia.

Emendamento           59

Proposta di direttiva

Articolo 8 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano installati contatori intelligenti in tutti gli edifici di nuova costruzione e in tutti gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni e ogni volta che un contatore viene sostituito, e promuovono all'occorrenza l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio.

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Edifici per i quali le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli

Edifici a consumo netto di energia nullo

1. Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in ordine alla percentuale minima che tali edifici dovranno rappresentare, nel 2020, rispetto al numero totale di edifici e alla metratura utile totale.

1. Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a consumo netto di energia nullo quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1 quater.

Gli Stati membri provvedono a che entro il 31 dicembre 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione raggiungano l'obiettivo minimo di un consumo netto di energia nullo.

 

Gli Stati membri fissano target percentuali minimi per gli edifici a consumo netto di energia nullo, da raggiungere entro il 2015 e il 2020 rispettivamente per le percentuale rispetto al numero totale di edifici e per la percentuale rispetto alla metratura utile.

Obiettivi distinti sono fissati per:

Obiettivi distinti sono fissati per:

a) gli edifici residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;

a) gli edifici residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;

b) gli edifici non residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;

b) gli edifici non residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;

c) gli edifici occupati da enti pubblici.

c) gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano gli obiettivi di cui alla lettera c) tenendo conto del ruolo esemplare che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici.

Per gli edifici di cui alla lettera c) gli Stati membri fissano target da raggiungere con un certo anticipo rispetto alle date indicate al primo e secondo comma, tenendo conto del ruolo esemplare che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici.

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 comprende in particolare i seguenti elementi:

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 è predisposto previa consultazione di tutti gli stakeholder interessati, fra cui le autorità locali e regionali e comprende in particolare i seguenti elementi:

a) la definizione, da parte dello Stato membro, degli edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli;

 

b) obiettivi intermedi corrispondenti alla percentuale che tali edifici devono rappresentare nel 2015 rispetto al numero totale di edifici e alla metratura utile totale.

b) obiettivi intermedi corrispondenti alla percentuale che tali edifici devono rappresentare nel 2015 e nel 2020 rispetto al numero totale di edifici e alla metratura utile totale.

 

b bis) informazioni sulle disposizioni nazionali in relazione ai livelli minimi di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici oggetto di ristrutturazioni significative, ai sensi della direttiva 2009/xx/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva;

c) informazioni sulle misure adottate per promuovere tali edifici.

c) una sintesi di tutte le politiche e misure adottate per promuovere tali edifici e delle informazioni date in merito.

 

c bis) programmi nazionali, regionali o locali per sostenere misure di promozione di tali edifici, quali incentivi fiscali, strumenti finanziari o IVA ridotta.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il piano nazionale di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi trasmettono ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano nazionale. Il piano nazionale e la relazione di attuazione possono essere inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il piano nazionale di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi trasmettono ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano nazionale. Il piano nazionale e la relazione di attuazione sono inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

 

3 bis. Entro due mesi dalla comunicazione del piano nazionale da parte di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 3, la Commissione, tenendo pienamente conto del principio di sussidiarietà, può respingere tale piano, o qualsiasi sua parte, adducendo il motivo che esso non rispetta tutti i requisiti di cui al presente articolo. In questo caso lo Stato membro interessato propone modifiche al piano in questione. Entro un mese dal ricevimento di tali proposte, la Commissione accetta il piano emendato o richiede ulteriori modifiche. La Commissione e lo Stato membro interessato adottano tutte le misure ragionevoli per raggiungere un accordo sul piano nazionale entro cinque mesi dalla data della comunicazione iniziale.

4. La Commissione stabilisce principi comuni per la definizione degli edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli.

4. La Commissione, sulla base della definizione di cui all'articolo 2, adotta una definizione particolareggiata comune degli edifici a consumo netto di energia nullo entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

5. La Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli. Sulla base di tale relazione la Commissione elabora una strategia e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici.

5. Entro il 30 giugno 2012, e successivamente con periodicità triennale, la Commissione pubblica una relazione sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a consumo netto di energia nullo. Sulla base di tale relazione la Commissione elabora un piano d'azione e, se necessario, propone misure intese ad aumentare il numero di tali edifici.

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

 

Incentivi finanziari e barriere di mercato

 

1. Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri predispongono piani nazionali corredati di proposte di interventi, per ottemperare agli obblighi contemplati nella presente direttiva mediante la riduzione degli ostacoli giuridici e di mercato attualmente esistenti, lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari e fiscali e il rafforzamento di quelli esistenti, al fine di aumentare l'efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione e di quelli già costruiti.

 

Gli interventi proposti sono adeguati, efficaci, trasparenti e non discriminatori, favoriscono l'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica, mirano a incoraggiare decisi miglioramenti del rendimento energetico degli edifici che altrimenti non sarebbero stati economicamente fattibili, ed includono interventi a favore delle famiglie a rischio di povertà energetica.

 

Gli Stati membri pongono a raffronto i rispettivi strumenti finanziari e fiscali con quelli elencati nell'allegato III ter e, senza pregiudizio per la legislazione nazionale, danno attuazione ad almeno due delle misure contemplate in tale allegato.

 

2. Gli Stati membri trasmettono i piani nazionali alla Commissione includendoli nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE e li aggiornano con periodicità triennale.

 

3. Entro e non oltre il 30 giugno 2010 la Commissione, dopo una valutazione di impatto, presenta opportune proposte legislative per rafforzare gli attuali strumenti finanziari della Comunità e proporne di nuovi, allo scopo di favorire l'attuazione delle presente direttiva.

 

Le proposte considerano i seguenti elementi:

 

a) un aumento ad almeno il 15% della dotazione complessiva del Fondo europeo di sviluppo regionale, delle risorse del Fondo utilizzabili ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 per sostenere investimenti nel settore dell'efficienza energetica, inclusi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, e in quello delle energie rinnovabili.

 

b) un'estensione dell'ammissibilità ai contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale per i progetti di efficienza energetica degli edifici, inclusi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, e per i progetti in materia di energie rinnovabili;

 

c) uso di altri fondi comunitari per finanziare la ricerca/sviluppo, campagne di informazione o la formazione nel campo dell'efficienza energetica;

 

d) istituzione entro il 2020 di un Fondo per l'efficienza energetica alimentato da contributi a carico del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti e degli Stati membri, che funga da leva finanziaria per gli investimenti pubblici e privati nell'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, inclusi quelli nel settore dell'impiego delle energie rinnovabili negli edifici o loro componenti a fini di efficienza energetica. Il Fondo per l'efficienza energetica è integrato nella programmazione di altri interventi di assistenza strutturale della Comunità. I criteri di allocazione delle risorse del Fondo sono definiti in conformità con il reg. CE 1082/2006 e sono implementati entro e non oltre il 2014;

 

e) aliquote ridotte dell'IVA per servizi e prodotti nel campo dell'efficienza energetica, incluso l'impiego delle energie rinnovabili negli edifici o loro componenti.

Motivazione

Il presente emendamento non riguarda le parti della proposta di rifusione contenenti modifiche. Esso si rende tuttavia necessario per imprescindibili motivi connessi alla coerenza interna del testo e allo stretto legame che sussiste con altri emendamenti contenenti modifiche, in particolare l'articolo 9.

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato di certificazione energetica comprende il rendimento energetico di un edificio e valori di riferimento quali requisiti minimi di rendimento energetico che consentano ai proprietari o locatari dell'edificio, o di sue parti, di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio stesso.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato di certificazione energetica comprende il rendimento energetico di un edificio - oppure, se l'edificio non è ancora costruito - il rendimento energetico stimato - e valori di riferimento quali requisiti minimi di rendimento energetico, che consentano ai proprietari o locatari dell'edificio, o di sue parti, di valutare il rendimento energetico dell'edificio stesso e di raffrontarlo agevolmente con altri immobili residenziali e non residenziali. Per gli edifici non residenziali esso può eventualmente includere la quantità di energia reale consumata annualmente come indicato all'allegato I

2. L'attestato comprende raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio o di sue parti.

2. L'attestato comprende raccomandazioni per l'ottimizzazione del rendimento energetico dell'edificio o di sue parti.

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di certificazione energetica riguardano:

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di certificazione energetica riguardano:

a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia; nonché

a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio, inclusi i sistemi di isolamento, o dei sistemi tecnici per l'edilizia;

b) le misure attuate per singole parti o elementi di un edificio, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

b) le misure attuate per singole parti o elementi di un edificio, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio, inclusi i sistemi di isolamento, o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

3. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e recare informazioni chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La valutazione del rapporto costo-efficacia deve essere basata su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e i tassi di interesse per gli investimenti necessari per attuare le raccomandazioni.

3. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica devono essere tecnicamente e funzionalmente fattibili per l'edificio considerato e recare informazioni chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La valutazione del rapporto costi-efficacia deve essere basata su una serie di condizioni standard, che includano almeno la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia, gli incentivi fiscali e finanziari e i tassi di interesse per gli investimenti necessari per attuare le raccomandazioni.

 

3 bis. Gli Stati membri assicurano che gli enti pubblici e gli altri organismi che concedono finanziamenti per l'acquisto e la ristrutturazione di edifici tengano conto delle performance energetiche e delle raccomandazioni riportate negli attestati di certificazione energetica per determinare il livello e le condizioni degli incentivi finanziari, delle misure fiscali e dei crediti.

4. L'attestato di certificazione energetica deve precisare se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate sulle raccomandazioni formulate nel certificato. Esso reca inoltre informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni.

4. L'attestato di certificazione energetica deve precisare se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate sulle raccomandazioni formulate nel certificato. Esso reca inoltre informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni, sugli incentivi fiscali e finanziari e sulle possibilità di finanziamento disponibili.

 

4 bis. Le amministrazioni pubbliche, tenendo conto del ruolo di guida che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici, danno attuazione alle raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica rilasciato per gli edifici da esse occupati, entro il suo periodo di validità.

5. La certificazione per gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto può fondarsi:

5. La certificazione per gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto può fondarsi:

a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune ovvero

a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune ovvero

b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio.

b) sulla valutazione del rendimento energetico di tale appartamento o unità.

6. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e rendimento energetico effettivo, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

6. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e rendimento energetico effettivo, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

7. La validità dell'attestato di rendimento energetico è di dieci anni al massimo.

7. La validità dell'attestato di rendimento energetico è di dieci anni al massimo.

 

7 bis. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2010, orientamenti che precisino gli standard minimi relativi al contenuto, alla lingua e alla presentazione degli attestati di certificazione energetica.

 

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

 

7 ter. Ogni Stato membro riconosce gli attestati rilasciati da un altro Stato membro in conformità di tali orientamenti e non limita la libertà di prestare servizi finanziari per motivi legati a un attestato rilasciato da un diverso Stato membro.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di certificazione energetica sia rilasciato per gli edifici, o per loro parti, costruiti, venduti o affittati e per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 250 m2 è occupata da enti pubblici.

1. Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di certificazione energetica sia rilasciato per gli edifici, o per loro parti, costruiti, venduti o affittati e per gli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una metratura utile totale di oltre 250 m2 e per gli edifici occupati da enti pubblici.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il proprietario di un edificio può chiedere in qualunque momento a un perito accreditato di produrre, ricalcolare e aggiornare un attestato di certificazione energetica, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia in costruzione, in corso di rinnovo, in affitto o venduto.

Motivazione

Al fine di migliorare il rendimento energetico di un edificio, la persona interessata dovrebbe poter chiedere tale certificato, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia in costruzione, in corso di rinnovo, in affitto o venduto.

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 250 m2 è occupata da enti pubblici l'attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici occupati da amministrazioni pubbliche o negli edifici con una metratura utile totale di oltre 250 m2 frequentemente visitati dal pubblico l'attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di certificazione energetica in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, in cui una metratura utile totale di oltre 250 m2 è aperta al pubblico, l'attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

 

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie aventi una potenza nominale utile superiore a 20 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie che utilizzano combustibile liquido o solido non rinnovabile e aventi una potenza nominale utile superiore a 20 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. Gli Stati membri possono sospendere tali ispezioni in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.

Motivazione

Un sistema di monitoraggio e controllo elettronico contribuisce a valutare il rendimento energetico degli apparecchi e degli impianti che consumano energia elettrica, eventualmente eliminando la necessità di ulteriori ispezioni.

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile della caldaia dell'impianto di riscaldamento. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di riscaldamento. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

Motivazione

Le ispezioni dell'intero impianto di riscaldamento, incluse le caldaie, permetterebbero di evitare inutili oneri amministrativi e sarebbero più efficaci.

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la Commissione ritenga che la relazione da parte degli Stati membri di cui al secondo comma non dimostri l'equivalenza di una misura di cui al primo comma, essa può, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, chiedere che lo Stato membro fornisca prove ulteriori o attui specifiche misure supplementari. Qualora, entro un anno dalla presentazione di tale richiesta, la Commissione non sia soddisfatta delle prove fornite o delle misure supplementari attuate, può ritirare la deroga.

Motivazione

Occorre definire una chiara procedura per l'approvazione in caso di applicazione della deroga ai paragrafi 1, 2 e 3. Per l'applicazione di tali deroghe gli Stati membri hanno bisogno di certezza.

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché gli impianti di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati. L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffreddamento dell'edificio.

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché gli impianti di condizionamento d'aria e di ventilazione e le pompe di calore reversibili con potenza nominale utile superiore a 5 kW vengano periodicamente ispezionati. L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffreddamento dell'edificio L'ispezione dei sistemi di ventilazione comprende un'analisi dei flussi d'aria.

 

Gli Stati membri possono sospendere tali ispezioni in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di condizionamento d'aria. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di condizionamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di condizionamento d'aria, dell'impianto di ventilazione o della pompa di calore reversibile. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi di ispezione e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

 

2 bis. Nel definire le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile, che le ispezioni siano eseguite conformemente a quanto previsto per le ispezioni in materia di impianti di riscaldamento ed altri sistemi tecnici di cui all’articolo 13 della presente direttiva e per le ispezioni in materia di perdite di cui al regolamento CE 842/2006.

2 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere di adottare misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento d'aria o ad altre modifiche degli stessi, che possono includere ispezioni per valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento dell'impianto di condizionamento d'aria. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

Gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2011, una relazione sull'equivalenza tra tali misure e le misure previste ai paragrafi 1 e 2. La relazione suddetta è trasmessa alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

 

Qualora la Commissione ritenga che la relazione presentata dagli Stati membri di cui al secondo comma non dimostri l'equivalenza di una misura di cui al primo comma, essa può, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, chiedere che lo Stato membro fornisca prove ulteriori o attui specifiche misure supplementari. Se, entro un anno dalla presentazione di tale richiesta, la Commissione non sia soddisfatta delle prove fornite o delle misure supplementari attuate, può ritirare la deroga.

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e riconosciuti, operanti come lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di organismi privati.

1. Gli Stati membri si assicurano che la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da periti qualificati e riconosciuti, operanti come lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di organismi privati.

Il riconoscimento degli esperti è effettuato tenendo conto della loro competenza e indipendenza.

Il riconoscimento dei periti è effettuato tenendo conto della loro competenza e indipendenza.

 

2. Gli Stati membri garantiscono il reciproco riconoscimento delle qualifiche e dell'accreditamento nazionali.

 

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

 

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni concernenti la formazione e l'accreditamento. Gli Stati membri istituiscono un registro di periti qualificati ed accreditati liberamente consultabile.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema di controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema di controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. Gli Stati membri istituiscono meccanismi di enforcement distinti per le organizzazioni responsabili per l'enforcement dei certificati di rendimento energetico e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria.

Motivazione

Meccanismi di enforcement distinti (per le organizzazioni, ad es. enti locali, che hanno la responsabilità dell'enforcement dei certificati di rendimento energetico e dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria) sono essenziali per l'effettiva attuazione della direttiva e per evitare inevitabili conflitti di interesse nell’ambito dei quali un'organizzazione può essere obbligata ad emettere una notifica di penalità contro se stessa.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 18 - alinea

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 21, valuta la presente direttiva alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte concernenti tra l'altro:

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 21 valuta la presente direttiva e ne considera la revisione entro il 2015, alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte concernenti tra l'altro:

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) l'istituzione di un obbligo a livello comunitario che preveda l'obbligo del consumo netto di energia nullo per gli edifici esistenti.

Motivazione

La relazione sui progressi compiuti presentata dalla Commissione dovrebbe analizzare lo stato attuale di attuazione della direttiva e proporre misure per l'aumento della percentuale degli edifici esistenti che hanno un consumo netto di energia pari a zero.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari o i locatari  di edifici o di loro parti  sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari e i locatari  di edifici o di loro parti  sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico.

In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di rendimento energetico e sui rapporti di ispezione, anche per quanto riguarda le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare il rendimento energetico degli edifici in modo economicamente conveniente e sulle conseguenze finanziarie che la mancata adozione di tali misure comporterebbe a medio e lungo termine.

2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari e locatari di edifici informazioni sugli attestati di rendimento energetico e sui rapporti di ispezione, anche per quanto riguarda le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare il rendimento energetico degli edifici in modo economicamente conveniente, sulle conseguenze finanziarie che la mancata adozione di tali misure comporterebbe a medio e lungo termine nonché sugli strumenti finanziari all'uopo disponibili. Le campagne di informazione sono intese a incoraggiare i proprietari e i locatari ad attenersi almeno ai requisiti minimi di cui agli articoli 4 e 9.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali e regionali siano coinvolte nello sviluppo di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione.

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono altresì, in cooperazione con le autorità locali e regionali, guida e formazione adeguate per i responsabili dell'attuazione della presente direttiva mediante la pianificazione e l'applicazione effettiva delle norme edilizie. Le iniziative di guida e formazione pongono in particolare l'accento sull'importanza di migliorare il rendimento energetico e permettono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energie rinnovabili e di utilizzo di sistemi di tele-riscaldamento e -raffreddamento urbano in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

Motivazione

È importante garantire guida e formazione adeguate mediante la pianificazione e l'attuazione delle norme edilizie. Tali iniziative dovrebbero in particolare porre l'accento sull'importanza di migliorare il rendimento energetico e permettere di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energie rinnovabili e di utilizzo di sistemi di tele-riscaldamento e -raffreddamento urbano in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. I proprietari e i locatari di edifici commerciali sono tenuti a scambiarsi informazioni sul consumo effettivo di energia.

Motivazione

Dal momento che il rendimento energetico è notevolmente influenzato dal modo in cui un edificio viene utilizzato e dalle scelte energetiche dei locatari, sia i proprietari che i locatari devono avere accesso alle informazioni su eventuali miglioramenti in materia di efficienza energetica. I proprietari e i locatari di edifici commerciali devono essere tenuti anche a condividere informazioni sul consumo energetico effettivo dell'edificio o di parte di esso, onde garantire che siano disponibili tutti i dati del caso per prendere decisioni informate sulle migliorie necessarie.

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 19 – comma 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in materia di:

 

a) regimi di sostegno a livello nazionale, regionale e locale per la promozione dell'efficienza energetica e l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici;

 

b) la quota di energia da fonti rinnovabili utilizzata nel settore edilizio a livello nazionale e regionale, comprese le informazioni specifiche sulla eventuale provenienza delle energie rinnovabili da impianti in loco, tele-riscaldamento e -raffreddamento urbani o cogenerazione.

 

Tali informazioni sono incluse nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per formare un maggior numero di installatori e per garantire una formazione a un livello di competenze più elevato per l'installazione e l'integrazione delle tecnologie energeticamente efficienti e rinnovabili necessarie, per consentir loro di svolgere il ruolo chiave ad essi spettante ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Motivazione

È importante garantire agli installatori una formazione adeguata. Tale formazione dovrebbe porre l'accento sull'importanza di migliorare il rendimento energetico.

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 sexies. Entro il 2010, la Commissione istituisce un sito web contenente le seguenti informazioni:

 

a) la versione più recente dei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE;

 

b) informazioni sulle misure attualmente in vigore a livello comunitario per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, inclusi gli strumenti finanziari o fiscali applicabili e i particolari relativi alle richieste da presentare e agli indirizzi da contattare;

 

c) informazioni sui piani d'azione nazionali e sulle misure nazionali, regionali e locali attualmente in vigore in ciascuno Stato membro per migliorare il rendimento energetico degli edifici, inclusi gli strumenti finanziari o fiscali applicabili e i particolari relativi alle richieste da presentare e agli indirizzi da contattare;

 

d) esempi di migliori prassi a livello nazionale, regionale e locale sul miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

 

Le informazioni di cui al primo comma sono presentate in un formato facilmente accessibile e comprensibile da parte di locatari, proprietari e imprese di tutti gli Stati membri nonché dalle autorità locali, regionali e nazionali. Esse sono presentate in una forma tale da aiutare le persone e i soggetti di cui sopra ad accedere facilmente all'assistenza messa a loro disposizione per migliorare il rendimento energetico degli edifici e per confrontare gli interventi di assistenza posti in essere nei diversi Stati membri.

Motivazione

L'attuazione della direttiva deve essere accelerata mediante la creazione di un sito web, istituito e aggiornato dalla Commissione insieme con gli Stati membri, inteso ad aiutare questi ultimi e altre parti interessate a ricevere e condividere informazioni sulle migliori prassi e sui programmi nazionali nonché sugli strumenti finanziari e fiscali disponibili.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse. Gli Stati membri forniscono la prova dell'efficacia delle norme relative alle sanzioni nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Motivazione

È importante eseguire un'analisi dell'efficacia delle sanzioni applicate dagli Stati membri.

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il rendimento energetico di un edificio è determinato sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare i vari bisogni connessi con un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) atto a mantenere la temperatura desiderata dell'edificio.

1. Il rendimento energetico di un edificio è determinato sulla base della quantità di energia primaria, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare i vari bisogni connessi con un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) atto a mantenere la temperatura desiderata dell'edificio. I consumi sono eventualmente compensati dall'energia prodotta in loco da fonti di energia rinnovabile.

Motivazione

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe tenere conto della prossima generazione di edifici e, in particolare, della possibile autosufficienza di quegli edifici che oltre a consumare energia la produrranno. Pertanto il quadro generale per eseguire detto calcolo dovrebbe considerare sia i consumi che la produzione interna di energia.

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo chiaro e comprende anche un indicatore numerico delle emissioni di biossido di carbonio e del consumo di energia primaria.

2. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo chiaro e comprende anche un indicatore numerico del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 annuo.

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve tener conto delle norme europee.

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici tiene conto delle norme europee e della pertinente legislazione comunitaria, compresa la direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili].

Motivazione

Ai fini della trasparenza e della comparabilità, occorre fissare un'unità di misura comune per il rendimento energetico degli edifici, espresso in funzione della domanda di energia primaria. Il kWh/m2 annuo è l'unica unità di misura che garantisce l'affidabilità di tali informazioni. È opportuno, inoltre, tenere conto dei metodi di calcolo contenuti nelle pertinenti normative comunitarie. La direttiva recentemente adottata in materia di energie rinnovabili ne è un chiaro esempio, applicabile, tra l'altro, in fase di calcolo della quantità netta di energia da fonti rinnovabili trasferita dalle pompe di calore.

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In fase di valutazione del rendimento energetico dell'impiego di energia elettrica in un edificio, il fattore di conversione dell'energia finale in energia primaria tiene conto della media annua ponderata del pertinente mix di combustibili usato per la produzione di energia elettrica.

Motivazione

L'emendamento proposto previene il rischio che il rendimento energetico di un edificio subisca alterazioni per il semplice fatto che è stato scelto un nuovo fornitore di energia elettrica. L'efficienza della generazione di energia elettrica, infatti, varia a seconda del combustibile e della tecnologia utilizzati.

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) isolamento;

ii) isolamento ottenuto con i materiali a minore conducibilità termica disponibili;

Motivazione

Le tecniche di isolamento costituiscono un fattore essenziale per determinare il rendimento energetico degli edifici. In fase di fissazione degli obiettivi di efficienza energetica per gli edifici, gli Stati membri devono prendere in considerazione le schiume che permettono un maggiore isolamento termico.

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) impianti di condizionamento d'aria;

c) impianti di condizionamento d'aria, compresi i sistemi di raffreddamento;

Motivazione

Per calcolare il rendimento energetico degli edifici è importante considerare l'interazione tra i sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e di ventilazione. A titolo esemplificativo, i sistemi dotati di meccanismi di recupero del calore possono contribuire a una maggiore efficienza del consumo energetico oppure il calore sottratto da una stanza durante il raffreddamento può essere riutilizzato per riscaldare un'altra stanza. Lo scambio di calore può essere anche ottenuto tra l'aria in entrata e in uscita nei sistemi di ventilazione a recupero di calore, riducendo in tal modo il consumo di energia del sistema di raffreddamento o di riscaldamento. Infine, anche il controllo per zone può contribuire al risparmio energetico quando si tratta di riscaldare o raffreddare gli ambienti.

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non residenziale);

e) sistemi di illuminazione incorporati, risultanti da una progettazione dell'illuminazione che tenga conto dei livelli di illuminazione adeguati alle attività svolte in un ambiente, della presenza di persone, della disponibilità di un livello adeguato di luce naturale, dell'adozione di gradi di illuminazione che rispettino le diverse attività e del fatto se l'impianto è destinato al settore residenziale o non residenziale.

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) edifici logistici e per la vendita all'ingrosso;

Motivazione

La categoria "esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio" è troppo ampia in quanto comprende i centri logistici, i negozi autonomi, i centri commerciali e gli edifici ad uso misto e commerciale, ognuno dei quali è unico in termini di esigenze energetiche.

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,5% di tutti gli attestati di rendimento energetico rilasciati nel corso di un anno. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa degli attestati selezionati):

1. Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,5% di tutti gli attestati di rendimento energetico rilasciati da ciascun perito nel corso di un anno. Qualora un perito indipendente rilasci un numero troppo basso di certificati, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo causale almeno un certificato e lo sottopongono a verifica. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa degli attestati selezionati):

Motivazione

Il sistema di controllo indipendente della validità e della qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione deve essere rafforzato garantendo che il lavoro di ciascun perito sia soggetto a controlli periodici. In caso di irregolarità, i controlli di secondo livello, accompagnati dall'imposizione di sanzioni nei confronti dei periti responsabili di dette irregolarità, saranno un deterrente contro le violazioni delle norme sulla qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione.

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se dai controlli si evince il mancato rispetto delle norme, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo casuale cinque ulteriori certificati rilasciati dallo stesso perito e li sottopongono a verifica. Le autorità o gli organismi competenti impongono sanzioni al perito qualora i controlli aggiuntivi dimostrino che le norme non sono state rispettate; le violazioni più gravi possono essere perseguite con il ritiro dell'accreditamento del perito.

Motivazione

Il sistema di controllo indipendente preposto al controllo della validità e della qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione deve essere rafforzato garantendo che il lavoro di ciascun perito sia soggetto a controlli periodici. In caso di irregolarità, i controlli di secondo livello, accompagnati dall'imposizione di sanzioni nei confronti dei periti responsabili di dette irregolarità, saranno un deterrente contro le violazioni delle norme sulla qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione.

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,1% di tutti i rapporti di ispezione rilasciati nel corso di un anno. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa dei rapporti di ispezione selezionati):

2. Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,1% di tutti i rapporti di ispezione rilasciati da ciascun perito nel corso di un anno. Qualora un perito indipendente presenti un numero troppo basso di relazioni di ispezione, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo causale almeno una relazione di ispezione e la sottopongono a verifica. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa dei rapporti di ispezione selezionati):

Motivazione

Il sistema di controllo indipendente preposto al controllo della validità e della qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione deve essere rafforzato garantendo che il lavoro di ciascun perito sia soggetto a controlli periodici. In caso di irregolarità, i controlli di secondo livello, accompagnati dall'imposizione di sanzioni nei confronti dei periti responsabili di dette irregolarità, saranno un deterrente contro le violazioni delle norme sulla qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione.

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se dai controlli si evince il mancato rispetto delle norme, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo casuale cinque ulteriori relazioni di ispezione presentate dallo stesso perito e le sottopongono a verifica. Le autorità o gli organismi competenti impongono sanzioni al perito qualora i controlli aggiuntivi dimostrino che le norme non sono state rispettate; le violazioni più gravi possono essere perseguite con il ritiro dell'accreditamento del perito.

Motivazione

Il sistema di controllo indipendente preposto al controllo della validità e della qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione deve essere rafforzato garantendo che il lavoro di ciascun perito sia soggetto a controlli periodici. In caso di irregolarità, i controlli di secondo livello, accompagnati dall'imposizione di sanzioni nei confronti dei periti responsabili di dette irregolarità, saranno un deterrente contro le violazioni delle norme sulla qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione.

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato III bis

 

Principi di un metodo comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi

In sede di definizione di una metodologia comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi la Commissione prende in considerazione almeno i seguenti principi:

 

- definire edifici di riferimento per funzionalità e posizione geografica (fra cui le condizioni climatiche interne ed esterne) rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia nuovi che già costruiti;

 

- definire pacchetti tecnologici (ad esempio, isolamento dell'involucro dell'edificio o di alcune sue parti o sistemi tecnici più efficienti dal punto di vista energetico) di misure di efficienza e approvvigionamento energetici da sottoporre a valutazione;

- definire pacchetti tecnologici completi volti a realizzare edifici a consumo netto di energia nullo;

 

- valutare il fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento, l'energia fornita, l'energia primaria consumata e le emissioni di biossido di carbonio degli edifici di riferimento (compresi i pacchetti tecnologici definiti e applicati);

 

- valutare i corrispondenti costi di investimento connessi al settore energetico, i costi dell'energia e altri costi di gestione dei pacchetti tecnologici applicati agli edifici di riferimento.

 

Attraverso il calcolo dei costi del ciclo di vita di un edificio sulla base dei pacchetti tecnologici di misure applicati a un edificio di riferimento e il confronto di detti costi con il rendimento energetico e/o le emissioni di CO2, si ricava l'efficienza in termini di costi dei vari livelli di requisiti minimi di rendimento energetico.

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Allegato III ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III ter

 

Strumenti finanziari destinati a migliorare il rendimento energetico degli edifici

 

Senza pregiudizio per la legislazione nazionale, gli Stati membri pongono in essere almeno due fra gli strumenti finanziari elencati in appresso:

 

a) riduzioni IVA per il risparmio energetico, l'alto rendimento energetico e i beni e servizi basati sulle energie rinnovabili;

 

b) altre riduzioni fiscali per i beni e servizi basati sul risparmio energetico o gli edifici efficienti sotto il profilo energetico, incluse le riduzioni sulle imposte sul reddito o sugli immobili;

 

c) sovvenzioni dirette;

 

d) prestiti a tassi d'interesse sovvenzionati o a tasso agevolato;

 

e) programmi di aiuti;

 

f) programmi di garanzia dei prestiti;

 

g) obblighi per o accordi con i fornitori di energia per fornire assistenza finanziaria a tutte le categorie di consumatori;

Motivazione

Il presente emendamento non riguarda le parti della proposta di rifusione contenenti modifiche. Esso si rende tuttavia necessario per imprescindibili motivi connessi alla coerenza interna del testo e allo stretto legame che sussiste con altri emendamenti contenenti modifiche, in particolare l'articolo 9.

  • [1]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

MOTIVAZIONE

L'importanza dell'efficienza energetica

L'Europa si trova ad affrontare una serie di sfide importanti a breve, medio e lungo termine relativamente al fabbisogno e all'approvvigionamento energetico.

L'Europa ha bisogno di un futuro sostenibile e a bassa emissione di carbonio. L'UE si è prefissata degli obiettivi molto ambiziosi per il 2020: ridurre le emissioni di gas serra del 20% (del 30% se verrà concluso un accordo internazionale), ridurre il consumo energetico del 20% in virtù di una maggiore efficienza energetica e soddisfare il 20% del fabbisogno energetico mediante le fonti rinnovabili.

L'UE deve inoltre fare i conti con una grave crisi economica. Nell'ultimo trimestre del 2008, il PIL dell'UE a 27 è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Nella zona euro (UE a 15) il tasso di disoccupazione al netto dei fattori stagionali è salito al 7,8% nel novembre 2008.

Il prezzo e l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico saranno un fattore cruciale per la competitività dell'Unione europea e il benessere dei suoi cittadini. Negli ultimi due anni, i prezzi dell'energia per le famiglie sono aumentati considerevolmente a livello di UE: del 15% per l'energia elettrica, del 21% per il gasolio e del 28% per il gas naturale. Tali aumenti hanno avuto ripercussioni significative per le fasce più vulnerabili della società.

La promozione dei "lavori verdi"potrebbe diventare una componente cruciale del piano di ripresa economica dell'UE. Gli investimenti nell'efficienza energetica, spesso ad alta intensità di manodopera, potranno svolgere un ruolo particolarmente importante nella creazione di posti di lavoro. La ricerca voluta dalla Commissione indica che gli investimenti nell'efficienza energetica producono livelli di occupazione analoghi o superiori agli investimenti nelle infrastrutture tradizionali (strade, ponti o trasmissione dell'energia).

La crisi del gas verificatasi tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 ha evidenziato le sfide che l'UE deve affrontare in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e la sua dipendenza dall'offerta esterna di gas. L'UE a 27 importa il 51% del proprio fabbisogno energetico.

Migliorare l'efficienza energetica rappresenta lo strumento economicamente più vantaggioso che consenta all'UE di conseguire gli obiettivi relativi alle emissioni di CO2, creare nuovi posti di lavoro, ridurre i costi per le imprese, alleviare le ripercussioni sociali dell'aumento dei prezzi dell'energia e ridurre la crescente dipendenza dell'UE da fornitori esterni di energia.

Il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, che rappresenta circa il 40% del consumo energetico, è un aspetto di cruciale importanza. Alla luce di quanto esposto, è arrivato il momento per l'UE di rivedere e migliorare la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia.

Gli ostacoli al progresso

Con la presente proposta di rifusione la Commissione si prefigge espressamente un duplice intento:

· sfruttare l'esperienza acquisita dall'entrata in vigore della direttiva originaria nel 2002;

· assicurare un'applicazione più rigorosa e uniforme delle disposizioni di detta normativa.

Il principio di rifusione ha raccolto un ampio consenso nel settore energetico e dell'edilizia. Ciò non significa tuttavia che non siano necessari un esame attento e modifiche.

In particolare, la rifusione deve superare il problema dell'insoddisfacente livello di attuazione dell'attuale direttiva. Ventidue Stati membri dichiarano il pieno recepimento della direttiva, ma la Commissione ha espresso disappunto per il livello di attuazione delle misure di efficienza energetica in molti Stati membri e, sebbene non vi siano dati concreti, la sensazione è che il numero di edifici nuovi e ristrutturati che includono interventi di miglioramento dell'efficienza energetica sia basso in molti Stati membri.

Gli ostacoli al progresso includono:

1. La mancata conoscenza delle possibilità di risparmio finanziario. Tale ostacolo deve essere superato attraverso campagne di informazione.

2. Incertezza e diffidenza circa il livello di risparmio possibile. La certificazione e la gestione della qualità possono rafforzare la fiducia nei risultati ottenuti con le misure di risparmio energetico.

3. Mancato accesso alle risorse finanziarie per investimenti ingenti nelle misure di risparmio energetico. I governi dovrebbero istituire dei programmi di sostegno finanziario e assicurare che le banche concedano le risorse finanziarie.

4. Lo "sforzo" richiesto, in particolare per il rinnovo e la ristrutturazione. Le campagne di informazione e i programmi di sostegno dovrebbero insistere sulle opportunità naturali di investimento, ad esempio quando cambia l'occupazione, unitamente ai programmi di riqualificazione urbana.

Miglioramenti da apportare alla direttiva

Finanze:

La direttiva dovrebbe riflettere l'esigenza di stanziare risorse finanziarie adeguate alle norme minime e ai requisiti che verranno stabiliti. L'obiettivo della direttiva sarà conseguito soltanto attraverso un insieme di strumenti finanziari, idealmente rivolti alle famiglie più vulnerabili.

Vi sono diversi strumenti potenziali che gli Stati membri e/o la Commissione possono e dovrebbero introdurre:

· progetti di spesa pubblica diretta

· garanzie di prestito e sovvenzioni (utili quando risulta difficile ottenere un credito)

· sovvenzioni sociali

· riduzioni dell'IVA per i servizi e i prodotti destinati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici

· riduzioni delle imposte sulle proprietà

· modelli di finanziamento innovativi, ad esempio finanziamenti attraverso rimborsi in base ai risparmi sui costi energetici

· la creazione del Fondo europeo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili a sostegno dell'attuazione della direttiva

Finora, l'uso limitato dei Fondi strutturali per l'efficienza energetica degli edifici era concesso soltanto agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente. La Commissione ha proposto di estendere l'opportunità a tutti gli Stati membri. La relatrice propone un aumento dal 3% al 15% dell'importo massimo dei finanziamenti a titolo del FESR che possono essere destinati a questi progetti.

Informazione e sensibilizzazione

È essenziale che tutte le parti coinvolte siano consapevoli dei benefici legati al miglioramento del rendimento energetico e abbiano accesso alle informazioni in merito. Gli Stati membri dovrebbero potersi scambiare informazioni circa le prassi migliori.

Andrebbe realizzata una risorsa comune europea, come un sito web e una banca dati, che riporti tutte le normative vigenti, i programmi pubblici a favore della riduzione delle emissioni di CO2 e degli edifici ad alto rendimento energetico e gli strumenti finanziari e fiscali esistenti.

Le campagne di informazione e sensibilizzazione dovrebbero riguardare gli aspetti non contemplati dalle norme minime.

Autorità locali e regionali

Gli Stati membri hanno un ruolo importante da svolgere nel miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Le autorità locali e regionali andrebbero consultate per l'elaborazione di una metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti minimi.

Inoltre, gli Stati membri devono assicurare che sia garantita una guida e una formazione ai progettisti e agli ispettori edili, in modo che possano considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di riscaldamento e raffreddamento urbano, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

Attestati di certificazione energetica

Il rendimento energetico come definito nella direttiva può non riflettere l'effettivo consumo di energia. Per gli edifici in cui una superficie utile totale di oltre 250 m2 è occupata da enti pubblici e per gli edifici visitati frequentemente dal pubblico con una superficie utile totale superiore a 250 m2 è importante:

fornire ed esporre informazioni sull'effettivo consumo di energia nell'attestato di certificazione energetica.

Le informazioni contenute nell'affissione dell'attestato di certificazione energetica in edifici occupati da enti pubblici e per altri edifici frequentati dal pubblico devono essere accessibili e facilmente confrontabili. La Commissione dovrebbe elaborare norme comuni per l'affissione, inclusa un'etichetta energetica comune per questo tipo di edifici.

Poiché gli edifici occupati da enti pubblici devono rappresentare un esempio nel dimostrare e promuovere l'efficienza energetica, è ragionevole che sia ad essi richiesto di attuare le raccomandazioni contenute negli attestati di certificazione energetica in tempi ragionevolmente brevi. Tutti i proprietari di edifici devono avere tuttavia la possibilità di avviare o rivedere una procedura di certificazione energetica in qualsiasi momento, avvalendosi di esperti diversi qualora siano in disaccordo con le raccomandazioni formulate.

Infine, è essenziale garantire una maggiore uniformità e il riconoscimento reciproco per quanto concerne gli attestati di certificazione energetica e la formazione e l'accreditamento degli esperti che li rilasciano tra tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe elaborare degli orientamenti comuni per entrambi gli aspetti, onde conseguire l'obiettivo summenzionato.

Norme minime

La relatrice approva l'approccio della Commissione teso ad assicurare la convergenza tra gli Stati membri sulla base di norme minime e i calendari flessibili proposti. Tale approccio garantirà la flessibilità necessaria in considerazione delle differenze geografiche e climatiche, assicurando al contempo che le norme siano rigorose e ben fondate. Sono tuttavia necessari taluni piccoli miglioramenti.

Considerando i costanti progressi delle conoscenze tecnologiche e costruttive e alla luce dell'esperienza degli Stati membri nell'applicazione, è chiaro che la Commissione dovrebbe rivedere e aggiornare con regolarità la metodologia standardizzata per il calcolo dell'efficienza energetica che tenga conto di criteri ottimali in funzione dei costi.

Gli Stati membri non dovrebbero incentivare la costruzione di edifici nuovi che non soddisfino livelli ottimali di rendimento energetico in funzione dei costi, previsti dalla metodologia standardizzata dopo il 2014. Tuttavia, la relatrice nutre timori circa le difficoltà che si potrebbero incontrare nell'applicare tale termine temporale agli interventi di rinnovo, poiché la pianificazione e la realizzazione di progetti di rinnovo su larga scala è lunga e imporre il termine del 2014 potrebbe significare che importanti progetti su larga scala in molti paesi vengano ritardati o compromessi.

Per quanto riguarda le esenzioni, la relatrice non ritiene che vi siano ragioni valide per cui le norme minime non debbano essere applicate alle residenze secondarie. La relatrice ritiene, tuttavia, che due anni siano un lasso di tempo troppo breve per definire un edificio di uso temporaneo. Le grandi aziende, ad esempio, possono avere la necessità di assumere la residenza temporanea in altri edifici per periodi più lunghi, durante gli interventi di ristrutturazione della propria sede centrale.

La relatrice concorda con la proposta della Commissione di estendere le norme minime a tutti i lavori estesi di rinnovo. Sono tuttavia previste eccezioni basate sulla fattibilità tecnica ed economica. È probabile che i vari Stati membri e persino le diverse agenzie locali che sovrintendono all'applicazione della legge definiranno la fattibilità in modo diverso ed è pertanto necessario fornire degli orientamenti chiari in materia.

Edifici a basse emissioni di carbonio e a emissioni zero.

Le proposte della Commissione in questo ambito possono essere rafforzate. Non c'è ragione per cui tutti i nuovi edifici non soddisfino questo criterio entro il 2020. Gli edifici pubblici dovrebbero soddisfare tali requisiti ancora prima.

La Commissione dovrebbe presentare, entro il 2013, una proposta per la definizione comune di edifici a basse emissioni di carbonio o a emissioni zero e una metodologia comparativa che gli Stati membri possano utilizzare per adeguare i piani e le definizioni nazionali. Per assicurare che tali definizioni siano rigorose, efficaci e debitamente tenute in considerazione, dovrebbero essere materia di codecisione piuttosto che di comitatologia.

Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento.

Poiché le ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento possono rappresentare un onere burocratico considerevole per i proprietari degli edifici, è fondamentale che le ispezioni vengano allineate e che possano essere idealmente eseguite contemporaneamente.

La Commissione prevede una deroga dalle ispezioni regolari degli impianti di riscaldamento qualora gli Stati membri adottino altre misure "equivalenti". La stessa norma andrebbe applicata agli impianti di condizionamento dell'aria. La Commissione non sembra avere tuttavia i mezzi per annullare la deroga qualora ritenga che tali misure non siano in effetti equivalenti. Tale aspetto deve essere rettificato.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Rif.: D(2009)14334

On. Angelika NIEBLER

presidente della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

LOW T06021

STRASBURGO

Oggetto:  Proposta di rifusione: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia

                 (COM(2008)0780 – C6‑0413/2008 – 2008/0223(COD))

Onorevole presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto, conformemente all'articolo 80 bis sulla rifusione, quale introdotto nel regolamento del Parlamento con decisione del 10 maggio 2007.

L'articolo 80, paragrafo 3, recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento".

Facendo seguito al parere espresso dal servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo incaricato di esaminare la proposta di rifusione, e conformemente alle raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ha concluso che la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali diverse da quelle identificate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali.

Inoltre, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento, la commissione giuridica ha ritenuto che gli adeguamenti tecnici suggeriti nel parere del summenzionato gruppo consultivo fossero necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della rifusione.

In conclusione, dopo averne discusso in occasione della sua riunione del 9 marzo 2009, la commissione giuridica, con 16 voti favorevoli[1] e nessuna astensione, raccomanda che la commissione da Ella presieduta, competente per il merito, esamini la proposta in linea con i suoi suggerimenti e in conformità con l'articolo 80 bis.

Distinti saluti.

Giuseppe GARGANI

All.: Parere del Gruppo consultivo

  • [1]  Erano presenti gli onn: Giuseppe Gargani (presidente), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón e Bill Newton Dunn.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 27 gennaio 2009

PARERE

                          ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

                                                              DEL CONSIGLIO

                                                              DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia

COM(2008) 780 del 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 26 novembre e il 4 dicembre 2008 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[1] della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alle seguenti conclusioni:

1) Le parti del testo della proposta di rifusione indicate di seguito avrebbero dovuto essere identificate dall'ombreggiatura grigia, utilizzata generalmente per indicare le modifiche sostanziali:

- al considerando 6, la parola "oltre" (contrassegnata con il barrato doppio) e la parola "circa" (figurante tra due marcatori);

- al considerando 9, la frase conclusiva "Tale metodologia dovrebbe tenere conto del rendimento energetico annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario" (figurante tra due marcatori);

- al considerando 10, la prima frase "Gli Stati membri dovrebbero fissare requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici. Tali requisiti andrebbero fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio" (figurante tra due marcatori);

- al considerando 13, la parte di testo contrassegnata con il barrato doppio tra la prima e la seconda frase e che recita "A questo proposito le migliori prassi dovrebbero essere destinate a un uso ottimale degli elementi relativi al miglioramento del rendimento energetico", oltre alla parte di testo che segue la seconda frase e che è stata anch'essa contrassegnata con il barrato doppio ("una volta, ad opera dello Stato membro, mediante uno studio che indichi un elenco di misure di conservazione dell'energia, per condizioni medie di mercato locale, che soddisfino criteri relativi al rapporto costi/efficacia. Se la o le misure sono considerate fattibili, prima dell'inizio dei lavori possono essere necessari studi specifici");

- al considerando 18, la parte di testo contrassegnata dal barrato doppio che precede la prima frase e recita "Il processo di certificazione può essere accompagnato da programmi per agevolare un accesso equo al miglioramento del rendimento energetico, basato su accordi tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato dagli Stati membri e attuato da società di servizi energetici che accettano di impegnarsi a realizzare gli investimenti prestabiliti. I progetti adottati dovrebbero essere oggetto di sorveglianza e controllo da parte degli Stati membri che dovrebbero inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. Per quanto possibile, l'attestato dovrebbe descrivere la reale situazione dell'edificio in termini di rendimento energetico e può essere riveduto di conseguenza";

- la parte del testo contrassegnata dal barrato doppio, che segue il paragrafo 5 dell'articolo 11 e recita "L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali";

- la parte di testo contrassegnata dal barrato doppio, che segue il paragrafo 2 dell'articolo 12 e recita "Per i suddetti edifici può essere chiaramente esposta la gamma delle temperature raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze meteorologiche pertinenti";

- all'articolo 13, paragrafo 1, le parole "impianti di riscaldamento dotati di ", inserite prima della parola "caldaie";

- all'allegato I, la frase "Tali caratteristiche possono includere anche l'ermeticità", che compare tra il testo delle lettere a) e b) del punto 3 e che è contrassegnata dal barrato doppio.

2) Le parti seguenti del testo rifuso corrispondono a parti del testo attualmente applicabile della direttiva 2002/91/CE in merito alle quali non è stata proposta, a quanto emerge, alcuna modifica e che pertanto non avrebbero dovuto essere identificate con l'ombreggiatura grigia:

- Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma;

- Articolo 4, paragrafo 2, lettera d);

- Articolo 10, paragrafo 5;

- Articolo 10, paragrafo 7;

- Articolo 25.

3) All'articolo 20, secondo paragrafo, l'aggiunta delle parole iniziali "Tali misure" costituisce un adattamento al testo esistente dell'articolo 13, secondo paragrafo, della direttiva 2002/91/CE che avrebbe dovuto essere identificato dagli opportuni marcatori.

Sulla base dell'esame effettuato, il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali, se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      C.-F.DURAND

Giureconsulto                                   Giureconsulto                                   Direttore generale

  • [1]  Il gruppo consultivo disponeva della versione linguistica inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.

PROCEDURA

Titolo

Rendimento energetico nell’edilizia (rifusione)

Riferimenti

COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.11.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

15.1.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

15.1.2009

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

9.3.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Silvia-Adriana Ţicău

2.12.2008

 

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

31.3.2009

 

 

 

Esame in commissione

20.1.2009

16.2.2009

19.3.2009

 

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

10

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jill Evans, Ona Juknevičienė, Marusya Ivanova Lyubcheva, Willem Schuth

Deposito

6.4.2009