RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE

7.4.2009 - (COM(2008)0636 – C6‑0341/2008 – 2008/0195(COD)) - ***I

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatrice: Astrid Lulling
Relatore per parere(*): Luigi Cocilovo,
commissione per l'occupazione
(*) Commissione associata - articolo 47 del regolamento

Procedura : 2008/0192(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0258/2009

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE

(COM(2008)0636 – C6‑0341/2008 – 2008/0195(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0636),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0341/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A6-0258/2009),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di migliorare la situazione dei coniugi partecipanti alle attività nel settore agricolo.

(4) Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e migliorare la situazione dei coniugi partecipanti alle attività nel settore agricolo, artigianale, commerciale, delle PMI e delle libere professioni.

Motivazione

Gli studi di impatto condotti dalla Commissione hanno dimostrato l'inefficacia della direttiva 86/613/CEE. Il Parlamento europeo ha chiesto a più riprese, in particolare nella sua risoluzione del 21 febbraio 1997 interamente dedicata ai coniugi coadiuvanti, di procedere al suo riesame per migliorare la situazione sociale dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti in tutti i settori di attività, sia nell'agricoltura che nell'artigianato, il commercio, le PMI e le libere professioni.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Il Parlamento europeo ha proposto nella sua risoluzione, del 21 febbraio 1997, sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi1, la registrazione obbligatoria dei coniugi che partecipano alle attività in modo da non essere più lavoratori invisibili e l'obbligo per gli Stati membri di permettere ai coniugi coadiuvanti l'affiliazione ai regimi assicurativi dei lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni di invalidità e vecchiaia.

 

GU L 85 del 17.3.1997, pag. 186.

Emendamento   3

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Occorre conferire ai coniugi coadiuvanti uno status professionale chiaramente definito determinandone i diritti.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività autonoma da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. In linea di principio le misure volte a realizzare la parità tra i due sessi non andrebbero viste come una violazione del principio giuridico della parità di trattamento tra uomini e donne.

(10) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività autonoma da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. In linea di principio tali misure sotto forma di azioni positive volte a realizzare la parità tra i due sessi non andrebbero viste come una violazione del principio giuridico della parità di trattamento tra uomini e donne.

Motivazione

Giova ricordare che in tale settore possono condursi azioni positive.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

(11) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, la gestione, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale.

(12) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale e di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o fra conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale. Ai fini della presente direttiva, i concetti di "stato coniugale" e di "impresa familiare" dovrebbero essere interpretati alla luce del riconoscimento accordato alle unioni solidali dalle pertinenti sentenze della Corte di giustizia europea.

Motivazione

Questa modifica applica la sentenza della Corte di giustizia europea del 1° aprile 2008 nella causa C-267/06 (Tadao Maruko).

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi in particolare in materia di contributi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile. Il livello di protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti può essere ad ogni modo proporzionale alla partecipazione nelle attività dell'impresa familiare.

 

(13) In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile. Il livello di protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti dovrebbe essere ad ogni modo proporzionale alla loro partecipazione nelle attività del lavoratore autonomo dell'impresa familiare.

Motivazione

Le esperienze di taluni Stati membri hanno dimostrato che i coniugi coadiuvanti frequentemente non si affiliano a un regime di previdenza sociale ove gliene si offra la scelta. La loro affiliazione sarebbe invero onerosa, essi non sono però consapevoli delle gravi conseguenze derivanti dalla mancanza di assicurazione, in particolare in caso di divorzio o decesso del coniuge.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare per mezzo del rafforzamento degli incentivi, del miglioramento dell'amministrazione e della definizione delle priorità dei programmi di spesa, è diventato decisivo per assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli sociali europei. Nel definire i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione al miglioramento dei rispettivi sistemi di protezione sociale, garantendone la qualità e la sostenibilità a lungo termine.

(16) Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare per mezzo del rafforzamento degli incentivi, del miglioramento dell'amministrazione e della definizione delle priorità dei programmi di spesa, è diventato decisivo per assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli sociali europei.

Motivazione

Le misure intese a migliorare la situazione dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti non possono nuocere in nessun caso alla sostenibilità dei regimi di previdenza sociale dato che aumenterà il numero dei loro affiliati.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La protezione dalle discriminazioni fondate sul sesso sarebbe di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di più organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del principio della parità di trattamento. Nell'esercizio dei loro poteri e nell'adempimento delle proprie responsabilità a norma della presente direttiva tali organismi devono operare con modalità coerenti con i principi di Parigi delle Nazioni unite riguardanti lo status e il funzionamento delle istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani.

(18) La protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti dalle discriminazioni fondate sul sesso sarebbe di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo incaricato di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.

Motivazione

È auspicabile non confondere le questioni relative ai diritti umani con la parità di trattamento tra uomini e donne.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "lavoratori autonomi": chiunque eserciti, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti;

a) "lavoratori autonomi": chiunque eserciti, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti, gli artigiani, i commercianti e nel quadro delle PMI;

Motivazione

Le PMI, gli artigiani e i commercianti costituiscono altrettanti gruppi importanti di lavoratori autonomi.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

1. Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, la gestione, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate a evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso.

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne, il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate a evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso e miranti, ad esempio, a promuovere l'attività imprenditoriale delle donne.

Motivazione

È opportuno ricordare la creazione di imprese da parte delle donne.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o tra conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi coadiuvanti possano beneficiare, su loro richiesta, di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi coadiuvanti possano beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi.

 

Dette misure garantiscono l'affiliazione autonoma dei coniugi coadiuvanti ai regimi di previdenza sociale esistenti per i lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni d'invalidità e vecchiaia purché essi versino i contributi a tali regimi allo stesso titolo dei lavoratori autonomi, con la possibilità di calcolare i loro contributi su base forfettaria.

 

I contributi previdenziali dei coniugi coadiuvanti dovrebbero essere detraibili dalle imposte in quanto spese di gestione, alla stessa stregua della remunerazione effettivamente corrisposta al coniuge, alla doppia condizione che i servizi siano stati debitamente prestati e che si tratti di una remunerazione normale per siffatti servizi.

Motivazione

L'affiliazione ai regimi di previdenza sociale per i coniugi coadiuvanti dovrebbe essere resa obbligatoria. Le esperienze di taluni Stati membri hanno dimostrato che la grande maggioranza di essi non si affilia a un regime di previdenza sociale ove gliene si offra la possibilità. Pochi coniugi coadiuvanti si rendono conto che, in particolare in caso di divorzio, resteranno privi di qualsiasi protezione sociale, soprattutto per quanto riguarda i diritti pensionistici.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti possano, su loro richiesta, beneficiare dello stesso periodo di congedo di maternità di cui alla direttiva 92/85/CEE.

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti possano beneficiare di un periodo di congedo di maternità adattato alle loro esigenze specifiche. Esse dovrebbero poter scegliere la durata del congedo di maternità, purché la sua durata complessiva non superi quella specificata nella direttiva 92/85/CEE.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali.

3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali, a condizione che detto massimale non porti a discriminazioni.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in alternativa all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti abbiano accesso il più presto possibile a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in alternativa all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti abbiano accesso il più presto possibile a servizi di sostituzione o a servizi sociali nel loro territorio.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

Riconoscimento del lavoro dei coniugi coadiuvanti

 

Gli Stati membri si impegnano ad esaminare a quali condizioni possa essere favorito il riconoscimento del lavoro prestato dai coniugi coadiuvanti e a prendere in considerazione, sulla base di detto esame, tutte le iniziative atte a favorire tale riconoscimento.

Motivazione

Si tratta qui del testo del vecchio articolo 7 della direttiva 86/613/CEE concernente il riconoscimento del lavoro dei coniugi coadiuvanti onde poter eventualmente prevedere compensazioni in caso di divorzio o di separazione ove il coniuge coadiuvante venisse a trovarsi in una situazione di precarietà dopo anni di lavoro a beneficio dell'azienda o dell'impresa.

Emendamento   19

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative efficaci, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

1. Gli Stati membri designano un organismo per l'applicazione della presente direttiva. Esso può essere scelto tra gli organismi esistenti per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno efficaci della parità di trattamento tra uomini e donne.

Motivazione

È preferibile non confondere le competenze relative ai diritti umani, alla lotta contro le altre discriminazioni o alle minoranze con quelle relative alla parità di trattamento tra uomini e donne, essendo questioni che andrebbero trattate differentemente.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le seguenti competenze:

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo di cui al paragrafo 1 abbia la seguente competenza:

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 13 all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con organismi europei omologhi, quale l'Istituto europeo per la parità di genere.

Motivazione

È auspicabile che tali organismi scambino informazioni, in particolare con l'Istituto europeo per la parità di genere.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

Integrazione delle questioni di parità di genere nelle varie politiche

 

Gli Stati membri tengono attivamente conto dell'obiettivo della parità di genere in sede di elaborazione e attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché delle politiche ed attività nei settori che formano oggetto della presente direttiva.

Motivazione

Tali disposizioni provengono dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ed è giustificato introdurle anche nella presente direttiva.

Emendamento   24

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate in tutto il territorio nazionale.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate, anche tramite Internet, in tutto il territorio nazionale.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro [6 anni dall'adozione].

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro [4 anni dall'adozione].

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di [7 anni dall'adozione]. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di [5 anni dall'adozione]. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

Motivazione

Un periodo di sette anni è troppo lungo per ricevere la relazione della Commissione.

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

Riesame

 

Entro quattro anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e, se del caso, propone le modifiche che reputa necessarie.

Motivazione

Tali disposizioni sono riprese dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ed è giustificato introdurle anche nella presente direttiva.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di [2 anni] per conformarsi all'articolo 6.

2. Ove giustificato da difficoltà particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di [1 anno] per conformarsi alla presente direttiva.

Motivazione

Il periodo supplementare non deve eccedere un anno.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

Prescrizioni di minima

 

Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli alla protezione del principio di parità di trattamento rispetto a quelle previste dalla presente direttiva.

Motivazione

Tali disposizioni sono riprese dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ed è giustificato introdurle anche nella presente direttiva.

MOTIVAZIONE

La direttiva dell'11 dicembre 1986[1] ha una lunga storia e un passato poco glorioso.

La proposta iniziale della Commissione del 1984[2] era molto più ambiziosa del testo adottato infine dal Consiglio nel 1986.

Nelle risoluzioni e nelle relazioni adottate negli anni '90, il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto un miglioramento della direttiva.

Nella sua relazione del 1997[3], sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi, il Parlamento ha deplorato la timida formulazione della direttiva 86/613/CEE, che non ha permesso di migliorare la condizione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi in termini di riconoscimento del loro lavoro e di un'adeguata protezione sociale.

Il Parlamento ha chiesto una direttiva modificata più vincolante per gli Stati membri, che prevedesse:

- la registrazione obbligatoria dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi, affinché essi non siano più lavoratori invisibili;

- l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che i coniugi coadiuvanti possano contrarre una copertura assicurativa per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni di vecchiaia.

Sebbene il Parlamento abbia più volte ribadito le sue proposte molto concrete per garantire la parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, compresi i coniugi che vi partecipano, la Commissione ha atteso fino all'ottobre 2008 per proporre di abrogare la direttiva 86/613/CEE e per trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva[4], la cui base giuridica specifica è l'articolo 141 del trattato CE. Tale proposta si limita ad affrontare gli aspetti non ancora contemplati da altre direttive adottate nel frattempo, che applicano il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne[5]. Ricordiamo che la direttiva del 1986 era basata sugli articoli 100 e 235 e non sull'articolo 119 del trattato di Roma, che non si applicava ai lavoratori autonomi, mentre l'articolo 141, paragrafo 3, si applica ormai in materia di occupazione e di lavoro e riguarda quindi anche i lavoratori autonomi.

La scelta della Commissione di abrogare la direttiva del 1986 e di proporre un nuovo strumento legislativo per l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma o che vi contribuiscono si basa sulle relazioni concernenti l'attuazione della direttiva del 1986, sulle analisi di esperti e sulle valutazioni d'impatto[6]. Tutti questi documenti hanno dimostrato l'inefficacia della direttiva del 1986, i cui risultati pratici sono insoddisfacenti rispetto all'obiettivo della direttiva, per quanto concerne i lavoratori autonomi stessi, ma soprattutto i coniugi coadiuvanti e ciò, malgrado il fatto che la situazione giuridica di queste due categorie di persone sia chiaramente diversa.

È pur vero che dal 1986 la situazione dei lavoratori autonomi e dei coniugi o partner riconosciuti come tali dal diritto nazionale che partecipano alle loro attività, ivi comprese le professioni nel settore agricolo, nell'artigianato e commercio, nonché nelle libere professioni, si è evoluta, nella maggior parte degli Stati membri, sotto il profilo dell'appartenenza al sistema previdenziale e della tutela della maternità.

La valutazione d'impatto[7] che accompagna la nuova proposta di direttiva permette di valutarne la portata, per quanto riguarda sia i lavoratori autonomi, sia i loro coniugi o partner riconosciuti che partecipano alle loro attività.

I lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi continuano a essere una minoranza della popolazione attiva in Europa (16%). Le donne costituiscono solo un terzo dei 32,5 milioni di lavoratori autonomi[8], anche se sembrano più inclini a intraprendere un'attività autonoma per ovviare al problema della disoccupazione o per conciliare meglio vita professionale e familiare.

Il 71% delle donne che esercitano un'attività autonoma lavora nel settore dei servizi.

Nel settore agricolo, si registra un numero pressoché equivalente di uomini e donne, rispettivamente il 20% e il 21%. Secondo la relazione EPEC[9], il maggior aumento di donne (10% tra il 1998 e 2006) che esercitano un'attività autonoma si è registrato nel Granducato del Lussemburgo, seguito da Grecia, Italia e Cipro (5%).

La proposta di affrontare gli ostacoli all'accesso delle donne a un'attività autonoma, mediante, tra l'altro, misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività autonoma da parte del sesso sottorappresentato, deve essere dunque sostenuta, ma rafforzata quale azione positiva (considerando 10 e articolo 4 della proposta di direttiva).

La proposta riguardante la costituzione di una società (articolo 5) è d'importanza cruciale perché prevede misure vincolanti affinché il diritto nazionale non possa più impedire la costituzione di una società tra coniugi o partner. Grazie a un'unica disposizione non si potrà più vietare a un lavoratore autonomo di assumere il coniuge o partner come dipendente nella società e ciò risolve in modo esemplare il problema della sicurezza sociale autonoma del coniuge coadiuvante e fornisce la possibilità di includere tra le spese di gestione la retribuzione effettivamente corrisposta al coniuge, alla duplice condizione che si tratti di una retribuzione normale per servizi debitamente prestati e che siano versati tutti i contributi e le ritenute imposti dalla legge.

Per quanto concerne la tutela delle donne in maternità che esercitano un'attività autonoma, non bisogna calcolare il sistema di congedo di maternità sulla base di quello previsto per i lavoratori subordinati.

Nella maggior parte dei casi, le dirigenti di una società o di un'azienda agricola non possono permettersi di interrompere la loro attività per molte settimane. Tuttavia, su loro richiesta, il congedo dovrebbe avere una durata minima di quattro settimane prima e quattro settimane dopo il parto, per ragioni di protezione della salute della madre e del figlio. Tale congedo minimo obbligatorio è attualmente di rigore anche per le lavoratrici subordinate.

Per quanto concerne l'indennità, è sensato prevedere che sia perlomeno equivalente all'indennità di malattia, ma ciò presuppone l'esistenza di tale prestazione nel diritto nazionale, cosa che, a quanto pare, non avviene in tutti gli Stati membri.

Bisogna riconoscere che in 19 Stati membri le donne che esercitano un'attività autonoma hanno già diritto a un congedo di maternità retribuito di 14 settimane. A seconda della modalità di finanziamento dell'indennità (a carico dello Stato o sulla base di contributi autonomi), è possibile che si verifichino delle distorsioni della concorrenza. Laddove esistano dei servizi nazionali di sostituzione, sarebbe sensato che i lavoratori autonomi potessero ricorrervi, in alternativa alla prestazione in denaro.

I coniugi e i partner riconosciuti che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi

Nell'UE a 27 si contano 3,75 milioni di coniugi (o familiari) coadiuvanti, ovvero l'11,5% di tutti i lavoratori autonomi dell'Unione europea[10]. Circa l'11% dei lavoratori autonomi dichiara di essere aiutato da un familiare; nella maggior parte dei casi si tratta di donne che partecipano alle attività autonome dei loro coniugi o partner riconosciuti.

I coniugi coadiuvanti non costituiscono un gruppo omogeneo. Questo tipo di occupazione è prevalente nel settore agricolo, nell'artigianato e nel commercio, ma anche nelle libere professioni. In taluni Stati membri, i coniugi coadiuvanti possono beneficiare di uno statuto. È il caso della Francia, dove è possibile scegliere fra tre fattispecie: coniuge stipendiato, coniuge socio o coniuge collaboratore, con relativa iscrizione al registro del commercio o all'albo professionale. Tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri essi continuano a non disporre di uno statuto proprio: il loro lavoro non viene riconosciuto e non hanno diritto a una sicurezza sociale indipendente da quella del coniuge. Essi hanno per lo più dei diritti derivati, ovvero sono coperti (come i figli), dalla cassa malattia del lavoratore autonomo e hanno diritto a una pensione di reversibilità in caso di morte del coniuge. Ma cosa accade in caso di divorzio, soprattutto dopo molti anni di matrimonio? Senza una vera e propria protezione sociale, il coniuge rischia un elevato grado di povertà, poiché non beneficia di uno statuto e non può dimostrare in alcun modo gli anni di lavoro svolti per poter rivendicare il diritto a una pensione di vecchiaia o di invalidità.

La direttiva del 1986 non ha raggiunto il suo obiettivo, malgrado alcuni Stati membri offrano la possibilità ai coniugi coadiuvanti di iscriversi, su base volontaria, a un sistema di sicurezza sociale, in genere quello dei lavoratori autonomi, laddove esista.

In taluni Stati membri, vi è l'obbligo d'appartenenza a un regime di previdenza sociale per i coniugi coadiuvanti (in Francia dal luglio 2007 e in Belgio dal 2006).

Anche in Portogallo i coniugi coadiuvanti sono soggetti obbligatoriamente al regime dei lavoratori autonomi e beneficiano delle relative prestazioni. Nel Granducato del Lussemburgo è in vigore, dal 1974, un sistema obbligatorio di assicurazione per i coniugi coadiuvanti e i familiari che collaborano nel settore agricolo. Lo stesso regime esiste anche per il settore dell'artigianato, del commercio e delle libere professioni, ma prevede numerose deroghe ed esenzioni.

In Finlandia, tutti i residenti partecipano automaticamente al sistema di sicurezza sociale, indipendentemente dal tipo di occupazione. In Germania i coniugi coadiuvanti sono considerati contitolari della società o dell'azienda agricola e beneficiano dello statuto di lavoratori autonomi.

Le esperienze di questi Stati membri dimostrano che solo l'iscrizione obbligatoria rappresenta un meccanismo efficace.

La direttiva 86/613/CEE prevede soltanto un'iscrizione volontaria dei coniugi coadiuvanti al sistema di previdenza sociale. Essa si rivela dunque inefficace e, ciononostante, la nuova proposta della Commissione prevede ugualmente un sistema su base volontaria. L'articolo 6 della proposta stabilisce infatti che: "i coniugi coadiuvanti possano beneficiare, su loro richiesta, di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi". La proposta della Commissione prevede dunque l'adesione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi su base volontaria e contributiva. La relatrice è convinta che un simile approccio sia inefficace e che non migliori affatto la situazione dei coniugi coadiuvanti. Le esperienze degli Stati membri in cui esiste l'iscrizione volontaria hanno dimostrato che quando si offre ai coniugi coadiuvanti la scelta se iscriversi o meno a un sistema previdenziale, nella maggior parte dei casi essi non si iscrivono, poiché temono che ciò comporti un onere contributivo elevato. Pochi coniugi coadiuvanti sono consapevoli, tuttavia, delle gravi implicazioni della mancata copertura in caso di divorzio o di decesso del coniuge iscritto. Per tali ragioni, la relatrice è convinta che l'appartenenza al sistema di previdenza sociale per i coniugi coadiuvanti debba divenire obbligatoria. È necessario che l'Unione disponga di una legislazione più vincolante, definendo un quadro di garanzie minime per i coniugi coadiuvanti, all'interno del quale gli Stati membri possano scegliere il mezzo più appropriato per adeguare i loro sistemi.

Occorre pertanto modificare il considerando 13 e l'articolo 6 della proposta di direttiva affinché sia garantita innanzitutto la possibilità di iscriversi al regime del lavoratore autonomo, non siano ammesse esenzioni e l'appartenenza sia quindi obbligatoria, anche a costo di prevedere la possibilità di calcolare i contributi su base forfettaria.

È essenziale consentire inoltre la detraibilità dei contributi dall'imponibile fiscale, per esempio come spese di gestione.

Per quanto concerne il congedo di maternità, occorre adattarlo alla situazione personale dei coniugi coadiuvanti e non calcolarlo sulla base dei lavoratori subordinati, come qui argomentato per i lavoratori autonomi. La scelta del coniuge coadiuvante di assentarsi dal lavoro nell'azienda di famiglia prima e dopo il parto dipende anche per i lavoratori autonomi dall'indennità percepita; a tal proposito si raccomanda assolutamente un minimo di 4 settimane prima e 4 settimane dopo il parto. L'incentivo a beneficiare di tale possibilità dipende sostanzialmente dal finanziamento del congedo di maternità. Come avviene nel Granducato del Lussemburgo, tale finanziamento dovrebbe essere interamente a carico dello Stato e non gravare sui datori di lavoro o i lavoratori subordinati, e neppure sui lavoratori autonomi e i loro coniugi, al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato unico.

Il riconoscimento del lavoro del coniuge coadiuvante

La Commissione ignora nella sua proposta di direttiva che abroga la direttiva del 1986 l'importanza del riconoscimento del lavoro svolto dai coniugi coadiuvanti. L'articolo 7 della precedente direttiva sanciva che: "Gli Stati membri si impegnano ad esaminare a quali condizioni il riconoscimento del lavoro svolto dai coniugi [...] possa essere favorito [...]". Nella sua proposta di revisione della direttiva, la Commissione ha soppresso integralmente tale articolo.

Alla luce di ciò, occorre precisare che senza obbligo di registrazione dei coniugi coadiuvanti è difficile quantificare il loro contributo all'attività dell'azienda. Il riconoscimento del lavoro finalizzato alla determinazione di indennizzi è legittimo, segnatamente in caso di divorzio o di separazione. È pur vero, tuttavia, che vista la complessità della materia, la regolamentazione riguarderà anche il diritto matrimoniale, tributario e societario.

Organismi di promozione della parità

Le proposte della Commissione (articolo 10), che confondono le competenze in materia di diritti dell'uomo e la discriminazione fondata sul sesso, non sono accettabili. La parità di trattamento fra uomini e donne riguarda tutta la popolazione e non le minoranze discriminate su basi diverse, come la razza, la religione ecc. Per tale ragione, a vigilare sulla corretta applicazione di tale direttiva potrà essere lo stesso organismo competente in materia di direttive sulla parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici subordinati, ma non certo un organismo per la tutela dei diritti dell'uomo.

Conclusioni

La direttiva del 1986 non ha raggiunto i suoi obiettivi a causa della formulazione troppo timida. La presente proposta della Commissione è ancora scarsamente ambiziosa, poiché si limita a proporre delle soluzioni poco vincolanti. Una possibilità di "opt-out", ovvero di esenzione dall'obbligo di appartenenza al sistema di sicurezza sociale per il lavoratore autonomo e soprattutto per il coniuge coadiuvante, non garantirà la parità di trattamento tra uomini e donne.

Pur sapendo che la posizione degli Stati membri è tutt'altro che unanime sulla necessità di migliorare il quadro giuridico per garantire la corretta applicazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e i loro coniugi o partner riconosciuti che partecipano alle loro attività e pur constatando le posizioni molto diverse delle organizzazioni di categoria, da un lato, e delle ONG interessate, dall'altro, non dovrà essere impossibile raggiungere un consenso ragionevole, che permetta l'adozione di tale direttiva in prima lettura, prima delle elezioni europee.

  • [1]  Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).
  • [2]  Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un' attività autonoma, ivi comprese le professioni nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità, COM/84/57DEF., GU C 113 del 27.4.1984, pag. 4.
  • [3]  Relazione sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi, dell'8 gennaio 1997, GU C 055 del 24.02.1997, pag. 3.
  • [4]  COM(2008)636 def.
  • [5]  79/7 CEE, 2004/113 CE, 2006/54 CE.
  • [6]  Relazione de la Commissione sull'attuazione della direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità [COM(94) 163], relazione sulla direttiva 86/613/CEE della Rete di esperti giuridici per l'applicazione del diritto comunitario in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, SEC(2008)2592, SEC(2008)2593.
  • [7]  SEC(2008)2593
  • [8]  EPEC - Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a self-employed capacity and assisting spouses, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, giugno 2008.
  • [9]  EPEC - Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a self-employed capacity and assisting spouses, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, giugno 2008.
  • [10]  EPEC - Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a self-employed capacity and assisting spouses, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, giugno 2008.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali(*) (12.2.2009)

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE
(COM(2008)0636 – C6‑0341/2008 – 2008/0192(COD))

Relatore per parere (*): Luigi Cocilovo

(*) Commissione associata - articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di una nuova direttiva in sostituzione dell'esistente direttiva 86/613/CEE era stata richiesta dal Parlamento europeo "al fine di eliminare la discriminazione indiretta, di sviluppare un obbligo positivo di parità di trattamento e di migliorare la situazione giuridica dei coniugi coadiuvanti. [Tale proposta] presta attenzione alla situazione dei coniugi che aiutano nell'artigianato, nel commercio, nell'agricoltura, nella pesca e nelle piccole imprese a conduzione familiare, dalla prospettiva della parità fra i generi e tenendo conto del fatto che, rispetto agli uomini, la posizione delle donne è più vulnerabile"[1].

Il presente parere intende sottolineare tale richiesta. In più, appoggia la proposta della Commissione di far rientrare nella direttiva anche la categoria dei conviventi. Poiché riguardo a detta categoria lo stato della legislazione nei vari Stati membri è altamente complesso, appare necessario chiarire che, in una prospettiva europea, tutti i soggetti che contribuiscono all'esercizio di un'attività di lavoro autonomo senza essere salariati o soci dovrebbero beneficiare del medesimo livello di tutela e dei medesimi diritti.

Con riferimento all'uguaglianza fra uomini e donne, il principio della parità di trattamento deve essere applicato non solo alle attività di creazione, costituzione o ampliamento di un'impresa, ma anche alla gestione della stessa, inclusa la partecipazione al processo decisionale.

Per quanto concerne la parità di trattamento, sono anche accolti con favore gli sforzi della Commissione volti a garantire una maggiore previdenza sociale per i coniugi e i conviventi coadiuvanti. Tuttavia, i benefici derivanti dai sistemi di previdenza sociale dovrebbero essere regolati su base volontaria se per i lavoratori autonomi vige il medesimo principio. Se uno Stato membro obbliga i lavoratori autonomi a prendere parte a un sistema di previdenza sociale, tale partecipazione dovrebbe essere obbligatoria anche per i coniugi e i conviventi coadiuvanti.

Da ultimo, il presente documento suggerisce che gli Stati membri debbano essere in grado di attenersi agli obiettivi della direttiva in tempi molto più brevi di quelli prospettati dalla Commissione, trattandosi di un mero ampliamento parziale della direttiva già in vigore.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) È opportuno che la direttiva si applichi ai lavoratori autonomi e ai coniugi coadiuvanti, in quanto compartecipi delle attività dell'impresa.

(7) È opportuno che la direttiva si applichi ai lavoratori autonomi nonché ai coniugi e ai conviventi coadiuvanti, in quanto compartecipi delle attività dell'impresa.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

(11) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non devono sussistere discriminazioni per quanto riguarda la creazione, la gestione, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale.

(12) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale e di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o fra conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale. Ai fini della presente direttiva, i concetti di "stato coniugale" e di "impresa familiare" dovrebbero essere interpretati alla luce del riconoscimento accordato alle unioni solidali dalle pertinenti sentenze della Corte di giustizia europea.

Motivazione

Questa modifica applica la sentenza della Corte di giustizia europea del 1° aprile 2008 nella causa C-267/06 (Tadao Maruko).

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi in particolare in materia di contributi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile. Il livello di protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti può essere ad ogni modo proporzionale alla partecipazione nelle attività dell'impresa familiare.

(13) In considerazione del loro apporto all'impresa familiare, occorre riconoscere ai coniugi e ai conviventi coadiuvanti il diritto di beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano ai lavoratori autonomi in particolare in materia di contributi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere i provvedimenti necessari al fine di rendere tale scelta possibile o ad integrare i coniugi e i conviventi coadiuvanti nei loro regimi obbligatori di sicurezza sociale, alle stesse condizioni applicabili ai lavoratori autonomi. Il livello di protezione dei lavoratori autonomi nonché dei coniugi e dei conviventi coadiuvanti può essere ad ogni modo proporzionale alla partecipazione nelle attività dell'impresa familiare.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome e delle coniugi coadiuvanti gestanti impone che venga loro riconosciuto il diritto al congedo di maternità, il quale dovrebbe essere considerato in parte obbligatorio. A condizione che siano rispettate le prescrizioni minime della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti nello stabilire il livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni sociali e pagamenti. In considerazione della situazione specifica delle lavoratrici autonome e delle coniugi coadiuvanti, è necessario che sia loro attribuita la competenza della scelta finale di beneficiare o meno del congedo di maternità.

(14) La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome nonché delle coniugi e delle conviventi coadiuvanti gestanti impone che venga loro riconosciuto il diritto al congedo di maternità, il quale dovrebbe essere considerato in parte obbligatorio. A condizione che siano rispettate le prescrizioni minime della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti nello stabilire il livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni sociali e pagamenti. In considerazione della situazione specifica delle lavoratrici autonome nonché delle coniugi e delle conviventi coadiuvanti, è necessario che sia loro attribuita la competenza della scelta finale di beneficiare o meno del congedo di maternità.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Affinché si tenga conto delle specificità del lavoro autonomo, occorre garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi coadiuvanti la possibilità di scegliere, nella misura del possibile, tra un'indennità finanziaria e una sostituzione temporanea durante il congedo di maternità.

(15) Affinché si tenga conto delle specificità del lavoro autonomo, occorre garantire alle lavoratrici autonome nonché alle coniugi e alle conviventi coadiuvanti la possibilità di scegliere, nella misura del possibile, tra un'indennità finanziaria e una sostituzione temporanea durante il congedo di maternità.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi coadiuvanti.

2. La presente direttiva riguarda i lavoratori autonomi nonché i coniugi e i conviventi coadiuvanti.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 2 bis

 

Gli Stati membri garantiscono che non vi siano discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia per quanto attiene alle condizioni per la costituzione di un'impresa tra coniugi o tra conviventi riconosciuti dal diritto nazionale. Tutte le imprese che vengono create congiuntamente da coniugi o conviventi riconosciuti dal diritto nazionale sono riconosciute come "imprese familiari". Il riconoscimento delle unioni solidali è basato sulle pertinenti sentenze della Corte di giustizia europea.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "coniugi coadiuvanti": i coniugi o i conviventi di lavoratori autonomi riconosciuti dal diritto nazionale, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari;

b) "coniugi e conviventi coadiuvanti": i coniugi o i conviventi di lavoratori autonomi riconosciuti dal diritto nazionale, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari;

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

1. Il principio della parità di trattamento significa che non viene fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in riferimento in particolare allo stato coniugale o di famiglia, per quanto riguarda specificamente la creazione, la gestione, l'installazione o l'ampliamento di un'impresa o di ogni altra forma di attività autonoma.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o tra conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Protezione sociale dei coniugi coadiuvanti

Protezione sociale dei coniugi e dei conviventi coadiuvanti

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi coadiuvanti possano beneficiare, su loro richiesta, di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi e i conviventi coadiuvanti possano beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi. Se non è obbligatoria ai sensi della legislazione di uno Stato membro determinato, tale estensione dei benefici è concessa su richiesta di un coniuge o di un convivente coadiuvante.

Motivazione

Nei sistemi sociali che obbligano il lavoratore autonomo a contribuire ad un regime di sicurezza sociale tale obbligo dovrebbe valere anche per i coniugi e i conviventi coadiuvanti. Se i lavoratori autonomi hanno la possibilità di scelta, anche i coniugi e i conviventi coadiuvanti devono averla.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti possano, su loro richiesta, beneficiare dello stesso periodo di congedo di maternità di cui alla direttiva 92/85/CEE.

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome nonché le coniugi e le conviventi coadiuvanti possano, su loro richiesta, beneficiare dello stesso periodo di congedo di maternità di cui alla direttiva 92/85/CEE.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a quelli che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali.

3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti al salario minimo, nella misura in cui ciò è previsto dalla legislazione nazionale, o almeno equivalenti a quelli che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di salute o altrimenti a qualsiasi indennità prevista dalla legislazione nazionale, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali, a condizione che detto massimale non porti a discriminazioni.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in alternativa all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti abbiano accesso il più presto possibile a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, in alternativa all'indennità di cui al paragrafo 2, le lavoratrici autonome nonché le coniugi e le conviventi coadiuvanti abbiano accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro [6 anni dall'adozione].

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro [4 anni dall'adozione].

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di [7 anni dall'adozione]. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio non più tardi di [5 anni dall'adozione]. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di [2 anni] per conformarsi all'articolo 6.

2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire di un periodo supplementare di [1 anno] per conformarsi all'articolo 6.

PROCEDURA

Titolo

Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma

Riferimenti

COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD)

Commissione competente per il merito

FEMM

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

21.10.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Luigi Cocilovo

4.11.2008

 

 

Esame in commissione

21.1.2009

10.2.2009

 

 

Approvazione

11.2.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Corina Creţu, Pierre Jonckheer, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

  • [1]  Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini - 2008.

PARERE della commissione giuridica (30.3.2009)

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE
(COM(2008)0636 – C6‑0341/2008 – 2008/0192(COD))

Relatore: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice sostiene la proposta di direttiva della Commissione sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE.

Il ruolo di coniuge coadiuvante viene spesso percepito, ingiustamente, come un compito normale e gratuito.

La direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, ha per oggetto l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, anche nel settore agricolo, nonché la tutela della maternità.

La direttiva 86/613/CEE non ha raggiunto il proprio obiettivo di attribuire ai coniugi coadiuvanti, veri e propri lavoratori invisibili, uno status professionale chiaramente definito e di stabilire per loro diritti e garanzie minimi.

La direttiva 86/613/CEE riguarda due diverse categorie di persone:

1) i "lavoratori autonomi", vale a dire tutti coloro che esercitano, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di aziende agricole e i liberi professionisti;

2) i loro coniugi non salariati, né soci, che partecipano abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari.

Nel dicembre 2007, il Consiglio ha sollecitato la Commissione a "tenere conto della necessità di rivedere, se del caso, la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, al fine di garantire i diritti relativi alla condizione di genitori, padre o madre, dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono".

Nel marzo 2008, il Parlamento europeo ha attirato l'attenzione della Commissione affinché procedesse al riesame della direttiva, allo scopo di migliorare la condizione dei coniugi coadiuvanti nel settore agricolo.

La Commissione ha quindi chiesto ad alcuni esperti giuridici indipendenti di elaborare una relazione di analisi d'impatto per verificare se eventuali modifiche apportate alla direttiva possano migliorare l'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne e accrescere la partecipazione della donne all'attività autonoma.

La relazione è giunta alla conclusione che sarebbe opportuno mantenere misure non vincolanti. Ha inoltre concluso che l'opzione che avrebbe consentito di realizzare meglio gli obiettivi definiti sarebbe quella di una proposta di direttiva che modifichi la direttiva 86/613/CEE. Quest'ultima dovrebbe contenere i seguenti elementi:

• la possibilità offerta alle donne che esercitano un'attività autonoma di beneficiare del congedo di maternità, per una durata massima di 14 settimane, di cui 2 settimane obbligatorie,

• il diritto dei coniugi coadiuvanti di rientrare nell'ambito di applicazione delle stesse disposizioni di protezione sociale applicate ai lavoratori autonomi,

• la concessione di competenze, nel settore coperto dalla direttiva, agli organismi nazionali specializzati in questioni di parità.

La presente proposta di direttiva, la cui base giuridica è data dall'articolo 141 del trattato CE, ha lo scopo di abrogare la direttiva 86/613/CEE e tratta aspetti non affrontati dalle direttive 2006/54/CE, 2004/113/CE e 79/7/CEE.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento   1

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Il ruolo di coniuge coadiuvante viene spesso percepito, ingiustamente, come un compito normale e gratuito.

Emendamento   2

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Occorre conferire ai coniugi coadiuvanti uno status professionale chiaramente definito determinandone i diritti.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato coniugale o di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale.

(12) Occorre garantire l'assenza di discriminazioni basate sullo stato di famiglia in relazione alle condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o conviventi, qualora riconosciuti dal diritto nazionale.

Motivazione

Il concetto di "discriminazione basata sullo stato civile" è discutibile e rischia di produrre un'incidenza nel settore del diritto familiare, ambito che rientra nelle competenze degli Stati membri.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "coniugi coadiuvanti": i coniugi o i conviventi di lavoratori autonomi riconosciuti dal diritto nazionale, non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari;

b) "coniugi coadiuvanti": i coniugi non salariati né soci, che partecipino abitualmente e nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari;

Motivazione

La modifica apportata incide sul settore del diritto familiare, che rientra nelle competenze degli Stati membri. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze degli Stati Membri, è opportuno lasciare che siano gli stessi a prevedere o meno la parificazione tra coniugi e conviventi nel presente ambito.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi o conviventi riconosciuti dal diritto nazionale non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

A prescindere dalle condizioni specifiche di accesso a talune attività che si applicano ai due sessi in modo eguale, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone.

Motivazione

La modifica apportata incide sul settore del diritto familiare, che rientra nelle competenze degli Stati membri. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze degli Stati Membri, è opportuno lasciare che siano gli stessi a prevedere o meno la parificazione fra coniugi e conviventi nel presente ambito.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi coadiuvanti possano beneficiare, su loro richiesta, di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i coniugi coadiuvanti possano beneficiare, su loro richiesta, di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni che si applicano a questi ultimi, compreso il livello dei contributi di sicurezza sociale, che dovrebbe essere concordato tra il coniuge coadiuvante e l'imprenditore, e tenere pienamente conto delle considerazioni economiche e sociali.

Emendamento   7

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative, efficaci, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Emendamento   8

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno efficaci della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

Emendamento   9

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

b) svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione nel quadro economico e sociale;

Emendamento   10

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate in tutto il territorio nazionale.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenze delle persone interessate, anche tramite Internet, in tutto il territorio nazionale.

PROCEDURA

Titolo

Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma

Riferimenti

COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD)

Commissione competente per il merito

FEMM

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

21.10.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008

 

 

Esame in commissione

19.1.2009

11.2.2009

 

 

Approvazione

30.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

12

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Gauzès

PROCEDURA

Titolo

Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma

Riferimenti

COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD)

Presentazione della proposta al PE

3.10.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

FEMM

21.10.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

21.10.2008

ITRE

21.10.2008

JURI

21.10.2008

LIBE

21.10.2008

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

3.11.2008

LIBE

30.3.2009

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

EMPL

12.3.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Astrid Lulling

19.11.2008

 

 

Esame in commissione

10.2.2009

9.3.2009

 

 

Approvazione

31.3.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Donata Gottardi, Mary Honeyball, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre, Heide Rühle

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Wolfgang Bulfon, Marie-Hélène Descamps, Jean Spautz

Deposito

7.4.2009