RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET)

23.4.2009 - (16498/1/2008 – C6‑0067/2009 – 2007/0249(COD)) - ***II

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Pilar del Castillo Vera

Procedura : 2007/0249(COD)
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A6-0271/2009
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET)

(16498/1/2008 – C6‑0067/2009 – 2007/0249(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (16498/1/2008 – C6‑0067/2009),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0699),

–   vista la proposta modificata della Commissione (COM(2008)0720),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6‑0271/2009),

1.  approva la posizione comune quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO[2]*

alla posizione comune del Consiglio

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e l'Ufficio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva quadro)[6], la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso[7]), la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva autorizzazioni)[8], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[9], e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[10], ("la direttiva quadro e le direttive particolari"), mirano a creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche nella Comunità, assicurando al contempo un livello elevato di investimenti, innovazione e protezione dei consumatori mediante un aumento della concorrenza.

(1 bis)   Il regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità[11] integra e supporta, per il roaming intracomunitario, le disposizioni dettate dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

(2) Per lo sviluppo positivo di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica è indispensabile che il quadro normativo dell'Unione europea sia applicato in modo coerente in tutti gli Stati membri. Il quadro normativo dell'Unione europea stabilisce obiettivi da raggiungere e fornisce un quadro d'azione per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), pur garantendo loro una certa flessibilità in taluni settori per applicare le norme in funzione delle circostanze nazionali.

(3) Data la necessità di assicurare lo sviluppo di prassi normative coerenti e un'applicazione coerente del quadro normativo dell'Unione europea, la Commissione ha istituito il gruppo di regolatori europei (GRE) a norma della decisione 2002/627/CE della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce il gruppo dei "Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica[12], con il compito di consigliare e coadiuvare la Commissione a sviluppare il mercato interno e, più in generale, a fornire un'interfaccia tra le ANR e la Commissione.

(4) Il GRE ha fornito un contributo positivo a prassi regolamentari coerenti favorendo la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione. Tale approccio volto a sviluppare maggiore coerenza tra le ANR mediante lo scambio di informazioni e di conoscenze sulle esperienze pratiche si è dimostrato proficuo nel breve periodo che ha fatto seguito alla sua adozione. Sarà necessario proseguire ed intensificare la cooperazione e il coordinamento tra le ANR al fine di sviluppare ulteriormente il mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

(5) Ciò richiede il rafforzamento del GRE ed il suo riconoscimento nel quadro normativo dell'Unione europea quale Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Il BEREC non deve essere un'agenzia comunitaria né avere personalità giuridica. Il BEREC deve sostituire il GRE e fungere da forum esclusivo per la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, nell'esercizio di tutte le loro responsabilità all'interno del quadro normativo. Esso deve fornire competenze e instaurare la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle sue consulenze e informazioni, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei suoi compiti.

(6) Riunendo una serie di competenze, il BEREC deve assistere le ANR, senza sostituire le funzioni originarie o replicare un lavoro già in corso, coadiuvando la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti.

(7) Il BEREC deve continuare le attività del GRE, sviluppando la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione, così da assicurare l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e contribuire in tal modo allo sviluppo del mercato interno.

(8) Il BEREC deve inoltre costituire un ambito di riflessione, dibattito e consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza il BEREC deve fornire consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, di sua iniziativa o su richiesta di questi ultimi.

(9) ▌Il BEREC deve svolgere i suoi compiti in cooperazione con i gruppi e i comitati esistenti, e senza pregiudicarne i rispettivi ruoli, quali il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), il comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)[13], il gruppo politica dello spettro radio istituito ai sensi della decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio"[14], e il comitato di contatto istituito ai sensi della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive[15].

(9 bis)   Per dare al BEREC supporto professionale e amministrativo, l'Ufficio deve essere costituito come organo della Comunità dotato di personalità giuridica e deve esercitare i compiti conferitigli dal presente regolamento. Per poter fornire al BEREC supporto efficiente, l'Ufficio deve avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. L'Ufficio ha un Comitato di gestione e un Direttore amministrativo.

(9 ter)   La struttura organizzativa del BEREC e dell'Ufficio deve essere snella e confacente alle funzioni che saranno chiamati a svolgere.

(9 quater) L'Ufficio deve essere un organismo comunitario ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[16]. All'Ufficio si applica l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[17], in particolare il punto 47,

(10) Poiché gli scopi dell'azione proposta, vale a dire l'ulteriore sviluppo di prassi regolamentari coerenti tramite l'intensificazione della cooperazione e del coordinamento tra le ANR, e tra queste ultime e la Commissione, ▌non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri dato l'ambito di applicazione comunitario del presente regolamento e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

ISTITUZIONE

Articolo 1

Istituzione

1.        È istituito l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) con le competenze specificate dal presente regolamento.

2.        Il BEREC opera negli ambiti definiti dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, ║ 2002/22/CE e 2002/58/CE (direttive particolari) e dal regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità[18].

3.        Il BEREC svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente. In tutte le sue attività il BEREC persegue gli stessi obiettivi assegnati alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). In particolare, il BEREC contribuisce allo sviluppo e al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un'applicazione coerente del quadro normativo dell'Unione europea per le comunicazioni elettroniche.

4.        Il BEREC si avvale delle competenze disponibili presso le ANR ed esegue i suoi compiti in cooperazione con queste ultime e la Commissione. Il BEREC promuove la cooperazione tra le ANR e tra queste ultime e la Commissione. Inoltre, il BEREC fornisce consulenza alla Commissione e, su richiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio ▌.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL BEREC

Articolo 2

Ruolo del BEREC

Il BEREC:

a)        sviluppa e diffonde tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie od orientamenti comuni sull'attuazione del quadro normativo dell'Unione europea;

b)        a richiesta, fornisce assistenza alle ANR su questioni regolamentari ▌;

c)        fornisce pareri sui progetti di decisioni, raccomandazioni e orientamenti della Commissione menzionati nel presente regolamento, nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e nelle direttive particolari;

d)        elabora relazioni e fornisce consulenza, su richiesta motivata della Commissione o di propria iniziativa, e fornisce pareri destinati al Parlamento europeo e al Consiglio, su richiesta motivata o di propria iniziativa, su qualsiasi materia relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze;

e)        su richiesta, assiste il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le ANR nelle relazioni, nei colloqui e negli scambi con le parti terze; assiste inoltre la Commissione e le ANR per diffondere le migliori prassi regolamentari presso terzi.

Articolo 2 bis

Compiti del BEREC

1.        I compiti del BEREC sono i seguenti:

a)        fornire pareri su progetti di misure delle ANR in relazione alla definizione del mercato, alla designazione delle imprese che detengono un potere di mercato significativo e all'imposizione di misure correttive, ai sensi degli articoli 7 e -7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); cooperare con le ANR ai sensi degli articoli 7 e -7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

b)        fornire pareri su progetti di raccomandazioni e/o di orientamenti sulla forma, il contenuto e il livello di dettaglio da fornire nelle notifiche, ai sensi dell'articolo 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

c)        essere consultato su progetti di raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

d)        fornire pareri su progetti di decisione relativi all'individuazione dei mercati transnazionali, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

d bis)  a richiesta, fornire assistenza alle ANR nel contesto dell'analisi dei mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

e)        fornire pareri su progetti di decisioni e raccomandazioni relative alla normalizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

e bis)  essere consultato e fornire pareri sulle controversie transnazionali ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

f)         fornire pareri su progetti di decisioni che autorizzano o impediscono all'ANR di adottare misure eccezionali, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso);

f bis)   essere consultato sui progetti di orientamenti ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);  

f ter)   essere consultato su progetti di misure relative all'accesso effettivo al numero di emergenza "112", ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

f quater)essere consultato su progetti di misure relative all'operatività effettiva dei numeri con prefisso 116, in particolare il numero verde 116000 per le segnalazioni relative ai bambini scomparsi, ai sensi dell'articolo 27 bis della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);

f quinquies) assistere la Commissione nell'aggiornamento dell'Allegato II della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), ai sensi dell'articolo 9 della direttiva stessa;

f sexies) su richiesta, fornire assistenza alle ANR nei casi di frode o di abuso delle risorse di numerazione nella Comunità, in particolare per quanto attiene ai servizi transfrontalieri;

f septies) fornire pareri intesi a garantire la messa a punto di norme e requisiti comuni per i fornitori di servizi commerciali transfrontalieri;

f opties) monitorare e riferire sul settore delle comunicazioni elettroniche e pubblicare una relazione annuale sugli sviluppi del settore stesso.

2.        Il BEREC può, su richiesta motivata della Commissione, decidere all'unanimità di svolgere altri compiti specifici che siano necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali come definite all'articolo 1, paragrafo 2.

3.        Le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti, la consulenza o la migliore prassi regolamentare adottati dal BEREC. Il BEREC può consultare, se del caso, le competenti autorità nazionali della concorrenza prima di trasmettere il proprio parere alla Commissione.

Articolo 3

Composizione e organizzazione del BEREC

1.        Il BEREC è composto dal Comitato dei regolatori.

2.        Il Comitato dei regolatori è composto da un membro per Stato membro nella persona del direttore o di un rappresentante designato di alto livello della ANR dello Stato membro in questione avente il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

           Il BEREC esercita in modo autonomo le funzioni conferitegli dal presente regolamento.

I membri del Comitato dei regolatori non sollecitano né accettano alcuna istruzione da alcun governo, dalla Commissione né da alcun soggetto pubblico o privato.

Le ANR nominano un sostituto per Stato membro.

La Commissione partecipa come osservatore ed è rappresentata a un livello appropriato.

3.        Le ANR degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) e quelle degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea hanno lo status di osservatore e sono rappresentate a un livello appropriato. Il BEREC può invitare altri esperti ed osservatori a partecipare alle riunioni.

4.        Il Comitato dei regolatori nomina fra i suoi membri il suo presidente e il(i) suo(i) vicepresidente(i), conformemente al regolamento interno. Il(I) vicepresidente(i) assume(assumono) automaticamente le funzioni di presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. Il mandato del presidente e del(dei) vicepresidente(i) ha una durata di un anno.

5.        Fatto salvo il ruolo del Comitato dei regolatori in relazione alle funzioni del presidente, quest'ultimo non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o ANR, dalla Commissione né da alcun soggetto pubblico o privato.

6.        Le riunioni plenarie del Comitato dei regolatori sono convocate dal presidente almeno quattro volte all'anno in sessione ordinaria. Anche le riunioni straordinarie sono convocate su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato. L'ordine del giorno della riunione è stabilito dal presidente ed è messo a disposizione del pubblico.

7.        Il lavoro del BEREC può essere organizzato in Gruppi specialistici di lavoro ▌.

8.        La Commissione è invitata a tutte le riunioni plenarie del Comitato dei regolatori.

9.        Il Comitato dei regolatori adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei suoi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento, della direttiva quadro o delle direttive particolari. Ciascun membro o supplente dispone di un voto. Le decisioni sono rese pubbliche e menzionano le riserve di un'ANR, su richiesta di quest'ultima.

10.      Il Comitato dei regolatori adotta e rende accessibile al pubblico il regolamento interno del BEREC. Il regolamento interno fissa in modo dettagliato le modalità di voto, comprese le condizioni alle quali un membro può agire a nome di un altro membro, le regole in materia di quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno garantisce inoltre che i membri del Comitato dei regolatori ricevano sempre gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi prima di ciascuna riunione, per essere in condizione di presentare emendamenti prima del voto. Il regolamento interno può fra l'altro stabilire procedure di voto d'urgenza.

11.      I servizi di sostegno amministrativo e professionale sono forniti al BEREC dall'Ufficio di cui all'articolo 3 ter.

Articolo 3 bis

Compiti del Comitato dei regolatori

1.        Il Comitato dei regolatori assolve le funzioni del BEREC enunciate all'articolo 2 bis e adotta tutte le decisioni inerenti al loro esercizio.

2.        Il Comitato dei regolatori approva preventivamente i contributi volontari degli Stati membri o delle ANR di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 1, lettera b:

           a)        all'unanimità se tutti gli Stati membri o tutte le ANR hanno deciso di versare un contributo,

           b)        a maggioranza semplice nel caso in cui un certo numero di Stati membri o di ANR abbia deciso all'unanimità di versare un contributo.

3.        Il Comitato dei regolatori adotta, per conto del BEREC, le disposizioni particolari necessarie all'esercizio del diritto di accesso ai documenti del BEREC, a norma dell'articolo 8 ter.

4.        Il Comitato dei regolatori, dopo aver consultato le parti interessate ai sensi dell'articolo 5, adotta il programma annuale di lavoro del BEREC entro la fine dell'anno che precede quello cui il programma si riferisce. Il Comitato dei regolatori trasmette ogni anno il programma di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione subito dopo la sua adozione.

5.        Il Comitato dei regolatori adotta la relazione annuale sulle attività del BEREC e la trasmette ogni anno entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Il Parlamento europeo può chiedere al presidente del Comitato dei regolatori di venire a riferire su questioni pertinenti connesse alle attività del BEREC.

Articolo 3 ter

L'Ufficio

1.        Con il presente regolamento viene istituito un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII), denominato "l'Ufficio".

2.        Sotto la guida del Comitato dei regolatori l'Ufficio:

         fornisce sostegno professionale e amministrativo al BEREC;

         raccoglie informazioni dalle ANR e provvede allo scambio e alla trasmissione di informazioni in relazione al ruolo e ai compiti stabiliti all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 2 bis;

         diffonde le migliori prassi presso le ANR, conformemente all'articolo 2, lettera a);

         assiste il presidente nella preparazione dei lavori del Comitato dei regolatori;

         costituisce Gruppi specialistici di lavoro su richiesta del Comitato dei regolatori e fornisce il supporto necessario ad assicurarne la corretta operatività.

3.        L'Ufficio ha i seguenti organi:

           a)        un Comitato di gestione

b)        un Direttore amministrativo.

4.        In ciascuno degli Stati membri l'Ufficio ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, esso può acquisire e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

5.        L'Ufficio è gestito dal Direttore amministrativo e opera con un numero di dipendenti strettamente limitato a quello necessario per l'assolvimento dei suoi compiti. La consistenza dell'organico viene proposta dai membri del Comitato di gestione e dal Direttore amministrativo a norma dell'articolo 3 octies. Le proposte di rafforzamento dell'organico possono essere adottata solo per decisione unanime del Comitato di gestione.

Articolo 3 quater

Comitato di gestione

1.        Il Comitato di gestione è composto da un membro per Stato membro nella persona del direttore o di un rappresentante designato di alto livello della ANR indipendente dello Stato membro in questione avente il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, e da un membro in rappresentanza della Commissione.

           Ciascun membro dispone di un voto.

           Il disposto dell'articolo 3 si applica, mutatis mutandis, al Comitato di gestione.

2.        Il Comitato di gestione nomina il Direttore amministrativo. Il Direttore amministrativo designato non partecipa alla preparazione della relativa decisione né esprime il suo voto su di essa.

3.        Il Comitato di gestione fornisce orientamenti al Direttore amministrativo nello svolgimento dei suoi compiti.

4.        Il Comitato di gestione è responsabile dell'assunzione di personale.

5.        Il Comitato di gestione assiste i Gruppi specialistici di lavoro nella loro attività.

Articolo 3 quinquies

Il Direttore amministrativo

1.        Il Direttore amministrativo risponde al Comitato di gestione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore amministrativo non sollecita né accetta istruzioni da parte di alcuno Stato membro o di alcuna ANR, della Commissione o di terzi.

2.        Il Direttore amministrativo è nominato dal Comitato di gestione, previo espletamento di un concorso pubblico, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche. Il Parlamento europeo può esprimere un parere non vincolante sull'idoneità del candidato selezionato dal Comitato di gestione, prima della sua nomina. A tal fine, il candidato è invitato a parlare dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

3.        Il mandato del Direttore amministrativo è di tre anni.

4.        Il Comitato di gestione può prorogare, per una sola volta e per non più di tre anni, il mandato del Direttore amministrativo, tenendo conto del rapporto di valutazione del presidente e soltanto nei casi in cui i compiti e le esigenze del BEREC lo giustifichino.

           Il Comitato di gestione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del Direttore amministrativo.

           Se il mandato non è rinnovato, il Direttore amministrativo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Articolo 3 sexiesCompiti del Direttore amministrativo

1.        Il Direttore amministrativo è il Direttore dell'Ufficio.

2.        Il Direttore amministrativo fornisce assistenza alla preparazione dell'ordine del giorno del Comitato dei regolatori, del Comitato di gestione e dei Gruppi specialistici di lavoro. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato dei regolatori del BEREC e del Comitato di gestione.

3.        Il Direttore amministrativo fornisce assistenza al Comitato di gestione per la preparazione del progetto di programma di lavoro dell'Ufficio per l'anno successivo, che viene sottoposto al Comitato entro il 30 giugno di ogni anno e adottato dal Comitato entro il 30 settembre dello stesso anno senza anticipare la decisione finale che l'autorità di bilancio adotterà in merito alla sovvenzione.

4.        Il Direttore amministrativo è responsabile della supervisione dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Ufficio, sotto la guida del Comitato dei regolatori.

5.        Il Direttore amministrativo, sotto la supervisione del Comitato di gestione, prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Ufficio in conformità del presente regolamento.

6.        Il Direttore amministrativo esegue il bilancio dell'Ufficio a norma dell'articolo 3 decies sotto la supervisione del Comitato di gestione.

7.        Il Direttore amministrativo fornisce ogni anno assistenza nella preparazione del progetto di relazione annuale d'attività del BEREC di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5.

Articolo 3 septiesPersonale

1.        Al personale dell'Ufficio, compreso il Direttore amministrativo, si applicano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, il Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione dello Statuto e del Regime.

2.        Il Comitato di gestione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.

3.        I poteri conferiti all'Autorità investita del potere di nomina dallo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, sono esercitati dal vicepresidente del Comitato di gestione.

4.        Il Comitato di gestione può adottare disposizioni volte a consentire il distacco temporaneo di esperti nazionali degli Stati membri presso l'Ufficio, per un periodo massimo di tre anni.

CAPITOLO II bisDISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 3 octiesBilancio dell

'Ufficio

1.        Le entrate e le risorse dell'Ufficio sono costituite da:

           a)        una sovvenzione della Comunità iscritta nelle pertinenti voci del bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione) per decisione dell'Autorità di bilancio e a norma del punto 47 dell'AII;

           b)        contributi finanziari degli Stati membri o delle loro ANR versati su base volontaria ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2. Tali contributi sono impiegati per finanziare determinate voci di spesa operativa quali definite nell'accordo concluso tra l'Ufficio e gli Stati membri o loro ANR a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[19]. Ogni Stato membro garantisce che le ANR dispongano delle risorse finanziarie necessarie per partecipare alle attività dell'Ufficio. Prima della stesura del progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, l'Ufficio trasmette in tempo utile all'autorità di bilancio idonea documentazione dettagliata sulle entrate con destinazione specifica ai sensi del presente articolo.

2.        Le spese dell'Ufficio comprendono le spese di personale e le spese amministrative, di infrastruttura e di esercizio.

3.        Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

4.        Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese sono oggetto di previsioni e sono iscritte in bilancio.

5.        La struttura organizzativa e finanziaria dell'Ufficio è soggetta a revisione ogni cinque anni dopo la data di costituzione dell'Ufficio stesso.

Articolo 3 noniesStesura del bilancio

1.        Entro il 15 febbraio di ogni anno il Direttore amministrativo assiste il Comitato di gestione nell'elaborazione di un progetto preliminare di bilancio che copra le spese preventivate per l'esercizio finanziario successivo, corredato di un organigramma provvisorio. Ogni anno il Comitato di gestione, sulla base di detto progetto, redige il bilancio previsionale delle entrate e delle spese dell'Ufficio per l'esercizio finanziario successivo. Il bilancio previsionale, che comporta un progetto di organigramma, è trasmesso dal Comitato di gestione alla Commissione entro il 31 marzo.

2.        Il bilancio previsionale è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") con il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3.        Sulla base del bilancio previsionale, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e propone l'importo della sovvenzione.

4.        L'autorità di bilancio adotta l'organigramma dell'Ufficio.

5.        Il bilancio dell'Ufficio è predisposto dal Comitato di gestione. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

6.        Il Comitato di gestione notifica senza indugio all'autorità di bilancio l'eventuale intendimento di attuare un progetto che potrebbe avere implicazioni finanziarie significative per il suo finanziamento, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l'acquisto di fabbricati, e ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al Comitato di gestione, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto immobiliare, che intende formulare detto parere. In assenza di risposta, il Comitato di gestione può dar corso all'operazione prevista.

Articolo 3 deciesEsecuzione e controllo del bilancio

1.        Il Direttore amministrativo esercita le funzioni di Ordinatore ed esegue il bilancio dell'Ufficio sotto la supervisione del Comitato di gestione.

2.        Il Comitato di gestione predispone una relazione annuale sull'attività dell'Ufficio unitamente a una dichiarazione di affidabilità. Tali documenti sono resi pubblici.

3.        Entro il 1º marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il Contabile dell'Ufficio comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al Contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il Contabile dell'Ufficio trasmette, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Contabile della Commissione procede quindi al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, in conformità dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.        Entro il 31 marzo successivo al completamento dell'esercizio, il Contabile della Commissione comunica i conti provvisori dell'Ufficio, corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.        Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Ufficio, in conformità dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il Direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi dell'Ufficio sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al Comitato di gestione.

6.        Il Comitato di gestione esprime un parere sui conti definitivi dell'Ufficio.

7.        Entro il 1º luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore amministrativo trasmette tali conti definitivi, corredati del parere del Comitato di gestione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8.        I conti definitivi vengono pubblicati.

9.        Entro il 15 ottobre il Comitato di gestione invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Esso invia tale risposta anche al Parlamento europeo e alla Commissione.

10.      Il Comitato di gestione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in questione.

11.      Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'esercizio N+2, al Comitato di gestione in ordine all'esecuzione del bilancio per l'esercizio N.

Articolo 3 undeciesSistemi di controllo interno

Il revisore interno della Commissione è responsabile della revisione contabile dell'Ufficio.

Articolo 3 duodeciesNorme finanziarie

All'Ufficio si applica il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione.

Le altre diposizioni finanziarie applicabili all'Ufficio sono redatte dal Comitato di gestione, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell'Ufficio e soltanto con il previo accordo della Commissione.

Articolo 3 terdeciesMisure antifrode

1.        Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[20].

2.        L'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[21] e adotta immediatamente le opportune disposizioni per tutto il personale dell'Ufficio.

3.        Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Ufficio e presso il personale responsabile della loro attribuzione.

CAPITOLO IIIDISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5Consultazione

Se del caso, prima di adottare pareri, migliori prassi regolamentari o relazioni, il BEREC consulta le parti interessate e dà loro l'opportunità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Il BEREC, fatto salvo l'articolo 8, mette a disposizione del pubblico i risultati della procedura di consultazione.

Articolo 6Trasparenza e responsabilità

Il BEREC e l'Ufficio svolgono le loro attività assicurando un elevato grado di trasparenza. Il BEREC e l'Ufficio provvedono affinché il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti i risultati del loro lavoro.

Articolo 7Invio di informazioni

al BEREC e all'Ufficio

La Commissione e le ANR forniscono le informazioni richieste dal BEREC e dall'Ufficio per permettere a questi ultimi di eseguire i loro compiti. Tali informazioni sono gestite conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 8Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 8 ter, il BEREC e l'Ufficio non pubblicano né rivelano a terzi le informazioni da essi trattate o ricevute per le quali è stato richiesto un trattamento riservato.

I membri del Comitato dei regolatori e del Comitato di gestione, il Direttore amministrativo, gli esperti esterni, compresi quelli facenti parte dei gruppi di lavoro, e i membri del personale dell'Ufficio sono soggetti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 287 del trattato, anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

Il BEREC e l'Ufficio inseriscono nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 8 bisDichiarazione di interesse

Il personale dell'Ufficio, i membri del Comitato dei regolatori e del Comitato di gestione e il Direttore amministrativo dell'Ufficio rendono annualmente una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi con la quale comunicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto. La dichiarazione di interessi fatta dai membri del Comitato dei regolatori e del Comitato di gestione e dal Direttore amministrativo dell'Ufficio sono rese pubbliche.

Articolo 8 terAccesso ai documenti

1.        Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[22] si applica ai documenti in possesso del BEREC e dell'Ufficio.

2.        Il Comitato dei regolatori e il Comitato di gestione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro sei mesi dall'effettivo avvio operativo rispettivamente del BEREC e dell'Ufficio.

3.        Le decisioni adottate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 8 quaterPrivilegi e immunità

All'Ufficio e al suo personale si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 8 quinquiesResponsabilità dell'Ufficio

1.        In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Ufficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Ufficio stesso o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.

2.        La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell'Ufficio nei confronti dell'Ufficio stesso è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Ufficio.

CAPITOLO III bisDISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8 sexiesValutazione e revisione

Entro tre anni dall'inizio effettivo delle attività la Commissione pubblica una relazione di valutazione sull'esperienza acquisita grazie all'operato del BEREC e dell'Ufficio. La relazione valutativa prende in esame i risultati ottenuti dal BEREC e dall'Ufficio e i rispettivi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, mandati e compiti rispettivi quali definiti nel presente regolamento e nei rispettivi programmi di lavoro annuali. La relazione valutativa tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale ed è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo emette un parere sulla relazione valutativa.

Articolo 9Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo                                                                 Per il Consiglio

Il Presidente                                                                                     Il Presidente

  • [1]  Testi approvati del 24.9.2008, P6_TA(2008)0450.
  • [2] * Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
    Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ║.
  • [3]               GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.
  • [4]               GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.
  • [5]               Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 febbraio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del ... maggio 2009.
  • [6]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
  • [7]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
  • [8]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
  • [9]               GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
  • [10]               GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
  • [11]             GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.
  • [12]             GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.
  • [13]             GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
  • [14]             GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.
  • [15]             GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.
  • [16]             GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
  • [17]             GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
  • [18]             GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.
  • [19]             GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
  • [20]          GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
  • [21]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
  • [22]             GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

MOTIVAZIONE

Rendere il BERT all'altezza dell'obiettivo: coniugare compiti e risorse organizzative

L'Organismo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT), organo consultivo di esperti specializzato e indipendente diretto a facilitare l'attuazione del quadro normativo UE per le comunicazioni elettroniche, resterà indipendente dalla Commissione europea, dai governi, dalle singole ANR e dal settore. Tale organo diverrà, non solo per la Commissione ma anche per le ANR, il principale organo consultivo avente il compito di favorire un approccio normativo coerente in tutta l'Unione europea e potrà esprimere i propri pareri liberamente, e non soltanto su richiesta della Commissione.

Il BERT integrerà a livello europeo, senza sostituirle, le mansioni di regolazione espletate a livello nazionale dalle autorità di regolamentazione, in particolare attraverso l'istituzione di un quadro per la cooperazione dei regolatori nazionali, la sorveglianza regolamentare delle definizioni di mercato, l'analisi e l'attuazione delle misure correttive, la definizione dei mercati transnazionali e, infine, funzioni generali di informazione e consultazione su questioni connesse alla direttiva quadro e alle direttive particolari.

Gli attuali equilibri in materia di coordinamento, basati sul principio di sussidiarietà, hanno la loro particolare ragion d'essere e il mercato interno è in realtà ancora un aggregato di sottomercati, ognuno con le proprie caratteristiche e dinamiche. Coerenza degli interventi normativi significa oggi garantire che la regolamentazione sia applicata in modo proporzionato, cercando anche di risolvere gli specifici problemi di concorrenza emersi in determinati settori e periodi, e le ANR, grazie alla loro presenza sul campo, risultano essere nelle condizioni migliori per assolvere a tali compiti.

Il BERT dovrà garantire piena responsabilità e trasparenza dinanzi alle competenti istituzioni comunitarie e sarà composto da rappresentanti delle ANR di ciascuno Stato membro con un assetto analogo a quello del GRE.

Il relatore è tuttavia convinto del fatto che, affinché il BERT esegua opportunamente il proprio mandato apportando valore aggiunto allo sviluppo del mercato interno delle comunicazioni elettroniche, sia fondamentale garantire un sostegno sufficiente a tutte le attività pertinenti e un monitoraggio efficace e sistematico degli strumenti e dei risultati di tali attività.

Il relatore ritiene inoltre che, in vista delle importanti funzioni che il BERT svolgerà nell'attuazione e nello sviluppo del quadro normativo comunitario per le comunicazioni elettroniche, il Comitato dei regolatori e l'ufficio di sostegno dell'organo debbano essere istituiti e operare nell'ambito del quadro giuridico comunitario in modo trasparente e responsabile ed essere soggetti a controllo democratico da parte dei colegislatori. Una simile struttura consentirà infatti la massima garanzia di indipendenza senza comprometterne la coerenza.

È ugualmente importante garantire che tale funzione di sostegno sia attuata in modo efficiente e che essa rimanga flessibile, assumendo nuove funzioni e ricevendo maggiori risorse soltanto se il BERT sarà in grado di dimostrare il proprio impatto positivo e se così deciso dal Consiglio e dal Parlamento attraverso la procedura di bilancio.

Sotto la direzione del Comitato dei regolatori, l'ufficio di sostegno coordinerà l'attività dell'Organismo dei regolatori sulla base della competenza del personale dei gruppi di lavoro delle autorità nazionali di regolamentazione.

Il suo personale si troverà sotto la direzione del Comitato dei regolatori rimanendo al contempo soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in base a cui gli agenti delle Comunità europee sono tenuti a esercitare le proprie funzioni e a conformare la propria condotta al dovere di servire esclusivamente le Comunità e a esercitare le proprie funzioni in maniera obiettiva, imparziale e leale nei confronti delle stesse. Tali obblighi sono essenziali per garantire l'elevato livello di indipendenza e imparzialità richiesto al personale impiegato in funzioni di regolamentazione. Ciononostante, esperti nazionali potranno essere distaccati presso l'ufficio di sostegno del BERT per un periodo di tempo limitato e apportare, al rientro presso le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, ulteriori conoscenze e competenze relative alla dimensione europea del mercato delle telecomunicazioni.

PROCEDURA

Titolo

Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche

Riferimenti

16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

24.9.2008                     T6-0450/2008

Proposta della Commissione

COM(2007)0699 – C6-0428/2007

Proposta modificata della Commissione

COM(2008)0720

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

19.2.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

19.2.2009

Relatore(i)

       Nomina

Pilar del Castillo Vera

17.1.2008

 

 

Esame in commissione

17.2.2009

9.3.2009

30.3.2009

 

Approvazione

21.4.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Françoise Grossetête, Malcolm Harbour, Gunnar Hökmark, Erika Mann, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Bernard Lehideux, Zita Pleštinská, Carl Schlyter

Deposito

23.4.2009