RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

7.8.2009 - (COM(2007)0731 – C7‑0001/2009 – 2007/0252(CNS)) - *

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Brian Simpson
(Procedura semplificata – articolo 46, paragrafo 1, del regolamento)

Procedura : 2007/0252(CNS)
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A7-0001/2009
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A7-0001/2009
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(COM(2007)0731 – C7‑0001/2009 – 2007/0252(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0731),

–   visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0001/2009),

–   visti l'articolo 55, l'articolo 90, paragrafo 8, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0001/2009),

1.  approva la conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Mongolia.

MOTIVAZIONE

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la Comunità ha la competenza esclusiva in ordine a vari aspetti dell'aviazione esterna che sono stati tradizionalmente disciplinati da accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e i paesi terzi.

Di conseguenza, il Consiglio ha autorizzato la Commissione nel giugno 2003 ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire con accordi comunitari talune disposizioni figuranti negli accordi bilaterali esistenti.

La Commissione ha pertanto negoziato con il governo della Mongolia un accordo che sostituisce talune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e la Mongolia.

Tali modifiche riguardano:

L'articolo 2 (clausole di designazione): per evitare discriminazioni tra i vettori aerei comunitari, le clausole tradizionali in materia di designazione, che si riferiscono ai vettori aerei dello Stato membro parte dell'accordo bilaterale, sono sostituite da una clausola di designazione comunitaria riferita a tutti i vettori della Comunità, dello Spazio economico europeo e della Svizzera.

L'articolo 4 (tassazione del carburante per la navigazione aerea): mentre gli accordi bilaterali tradizionali tendono ad esentare dalla tassazione il carburante per gli aeromobili in generale, la direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità consente siffatta tassazione per operazioni sul territorio comunitario.

L'articolo 5 (fissazione delle tariffe): l'accordo prevede che le tariffe di trasporto praticate dai vettori aerei designati dalla Mongolia per i collegamenti aerei effettuati interamente nella Comunità europea siano soggette alla legislazione della Comunità europea.

L'articolo 6 (concorrenza): tale articolo rende conformi al diritto comunitario della concorrenza le disposizioni degli accordi bilaterali che sono chiaramente anticoncorrenziali.

Gli allegati 1 e 2 elencano gli accordi bilaterali e i corrispondenti articoli cui si fa riferimento negli articoli da 1 a 6 dell'accordo proposto. Si tratta degli accordi tra la Mongolia e l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, il Regno Unito, la Romania, la Svezia e l'Ungheria.

L'allegato 3 elenca gli altri Stati cui si fa riferimento nell'articolo 2, ovvero l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, che rientrano nell'Accordo sullo Spazio economico europeo, e la Svizzera, che rientra nell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo.

L'accordo negoziato dalla Commissione è stato sottoscritto e dovrebbe essere applicato in via provvisoria. La proposta di decisione del Consiglio autorizza il Presidente del Consiglio a designare la persona o le persone competenti a notificare alla Mongolia il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

Il Parlamento ha il diritto di esprimere il suo parere sull'accordo nell'ambito della procedura di consultazione, conformemente all'articolo 90 "Accordi internazionali", paragrafo 8, che recita:

"Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea in una sola votazione deliberando alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo".

Sulla base di quanto sopra riportato, il relatore propone che la commissione TRAN esprima parere favorevole sulla conclusione dell'accordo in esame.

PROCEDURA

Titolo

Accordo CE/Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Riferimenti

COM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS)

Consultazione del PE

14.4.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

14.7.2009

Relatore(i)

       Nomina

Brian Simpson

15.7.2009

 

 

Procedura semplificata - decisione

9.7.2009

Approvazione

21.7.2009

 

 

 

Deposito

7.8.2009