RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia

12.11.2009 - (COM(2009)0531 – C7-0268/2009 – 2009/0150(CNS)) - *

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Vital Moreira

Procedura : 2009/0150(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0059/2009
Testi presentati :
A7-0059/2009
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia(COM(2009)0531 – C7-

0268/2009 – 2009/0150(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0531),

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0268/2009),

–   visti gli articoli 55 e 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0059/2009),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

1. Obiettivi della proposta

La Commissione propone di concedere assistenza macrofinanziaria (AMF) all'Armenia per un importo massimo di 100 milioni di EUR, sotto forma di prestito (65 milioni di EUR) e di sovvenzione (35 milioni di EUR). Per quanto riguarda la componente di prestito la Commissione è autorizzata a prendere in prestito fino a 65 milioni di EUR sui mercati dei capitali o da istituti finanziari. L'erogazione dell'assistenza è prevista in due rate (presumibilmente nel corso del 2010). L'obiettivo è di sostenere l'aggiustamento economico dell'Armenia e coprire il fabbisogno di finanziamento esterno per il bilancio e la bilancia dei pagamenti individuato dal Fondo monetario internazionale (FMI).

2. Contesto generale

L'assistenza proposta sosterrà il programma economico governativo volto a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e dei conti con l'estero e contribuirà inoltre ad aiutare l'Armenia a far fronte alle conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale.

La recessione economica mondiale e, in particolare, il rapido deterioramento dell'economia russa hanno esercitato un profondo impatto sull'attività economica dell'Armenia, che ha iniziato a contrarsi dall'ultimo trimestre del 2008. Dato il continuo deterioramento dell'economia nel 2009, a marzo il dram armeno ha registrato una svalutazione de facto di circa il 22% rispetto all'euro e al dollaro USA. Parallelamente l'FMI ha approvato un accordo di stand-by per aiutare l'Armenia a far fronte al peggioramento delle condizioni economiche e a garantire una transizione regolare verso il regime di cambio fluttuante. Sebbene gli effetti negativi della svalutazione siano stati ampiamente assorbiti, nei primi sei mesi del 2009 la situazione economica è peggiorata drammaticamente. Di conseguenza, a giugno 2009 il consiglio di amministrazione dell'FMI ha approvato l'incremento delle risorse cui l'Armenia ha accesso a titolo dell'accordo di stand-by. I dati più recenti risalenti a metà luglio indicano tuttavia che la crisi economica è persino più grave di quanto previsto nella revisione delle ipotesi di giugno.

L'assistenza macrofinanziaria proposta è intesa a integrare il sostegno dell'FMI previsto nel quadro dell'accordo di stand-by deciso dal consiglio di amministrazione dell'FMI a marzo 2009, nonché il sostegno della Banca mondiale, che dovrebbe assumere la forma di prestiti concessi a favore della politica di sostegno al bilancio. Un ulteriore supporto dovrebbe provenire dalla Banca asiatica di sviluppo, dai donatori bilaterali (Russia e Regno Unito) e dall'Unione europea nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI). Il contributo dell'UE in termini di assistenza macrofinanziaria, attualmente in fase di preparazione, sarebbe in grado di soddisfare il fabbisogno residuo di finanziamento.

La Commissione ritiene che vi sia il rischio che il governo armeno non rispetti le condizioni stabilite dal programma dell'FMI, in quanto il conseguimento degli obiettivi fiscali potrebbe risultare più difficile del previsto, in particolare dal momento che le previsioni di crescita corrono il rischio di concretizzarsi in un ribasso. Pur prendendo in seria considerazione tali rischi, i servizi della Commissione ritengono tuttavia che ci siano motivi sufficientemente fondati per procedere alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Armenia. Il grande fabbisogno finanziario a cui il paese ha fatto fronte specialmente nel 2009 e che, in misura minore, dovrà sostenere nel 2010 richiede un'azione urgente.

Si prevede che l'assistenza macrofinanziaria avrà un'incidenza immediata sulla bilancia dei pagamenti dell'Armenia e contribuirà così ad alleviare i vincoli finanziari che gravano sull'attuazione del programma economico governativo e a finanziare il disavanzo di bilancio. L'assistenza macrofinanziaria dovrebbe inoltre sostenere gli obiettivi generali del programma di stabilizzazione concordato con l'FMI, che mira in particolare a realizzare un aggiustamento esterno, a rafforzare le riserve di valuta estera, a mantenere la fiducia nella valuta e nel sistema bancario nazionali e a proteggere i poveri.

3. Vincoli di tempo

Questa proposta relativa all'assistenza macrofinanziaria (come tutte le precedenti proposte di AMF) è stata trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 308 del trattato CE, vale a dire nel quadro della procedura di consultazione. Benché non sia prevista una scadenza per il parere del Parlamento ai sensi di tale articolo, l'istituzione è sempre stata molto veloce nel rispondere alle necessità di concedere assistenza macrofinanziaria.

La proposta attuale è stata adottata dalla Commissione il 14 ottobre 2009 (e trasmessa al Parlamento lo stesso giorno). Tuttavia, dal momento che l'erogazione della prima rata è prevista già a gennaio 2010, il Consiglio deve adottare la propria decisione entro la fine del 2009 e il Parlamento il proprio parere ancora prima (la Commissione ha indicato in modo informale che dovrebbe essere adottato durante la sessione plenaria del 23-26 novembre 2009). Il Parlamento ha quindi avuto a effettiva disposizione meno di un mese e mezzo per adottare la propria posizione (mentre il Consiglio al momento in cui il relatore completa il presente progetto di relazione non ha ancora neanche ufficialmente consultato il Parlamento), il che è semplicemente inaccettabile in una procedura legislativa. Ad esempio, persino per opporsi al progetto di misure d'attuazione della Commissione, ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo, il termine a disposizione del Parlamento non è inferiore ai tre mesi[1]. Ciò è prova della completa mancanza di rispetto del ruolo di legislatore del Parlamento, in quanto non vi può essere alcuna giustificazione per deroghe alle competenze istituzionali. Anche se la preparazione di tali proposte non dipende solo dalla Commissione, questa era pienamente a conoscenza del fatto che la prima rata deve essere erogata già all'inizio del 2010 e quindi che la rispettiva decisione va adottata in tempo utile, prima della fine dell'anno.

Al contempo, se la decisione non viene adottata entro l'inizio del 2010, ciò significherà che i fondi CE non saranno trasferiti all'Armenia a gennaio 2010. Considerando le circostanze effettive e l'importanza strategica dell'Armenia per l'Unione europea nel contesto della politica europea di vicinato e della recente costituzione del partenariato orientale, il relatore potrebbe quindi fare il possibile per soddisfare la richiesta della Commissione per quanto riguarda i tempi. Sottolineando, tuttavia, che ciò non significa accettare i tempi imposti dal ritardo della proposta della Commissione, ma solo far prova di tolleranza viste le circostanze eccezionali.

4. Motivi per non proporre emendamenti

Per il momento, il relatore non ha proposto emendamenti al progetto di proposta di decisione; non perché essa sia perfetta, ma perché il relatore si trova in una posizione molto difficile.

In primo luogo, dal punto di vista procedurale, l'adozione di una relazione con emendamenti potrebbe rivelarsi impossibile in base al calendario attuale e potrebbe quindi comportare il mancato trasferimento di fondi all'Armenia a gennaio 2010.

In secondo luogo, questa "realtà procedurale" non implica che il relatore sia pienamente d'accordo con la proposta. Egli non può ad esempio concordare con l'affermazione che "i soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 308" (considerando 11). Il motivo per ricorrere all'articolo 308, e non all'articolo 181 A, non risiede nel trattato, bensì nella dichiarazione n. 10 allegata al trattato di Nizza, ai sensi della quale "gli aiuti alla bilancia dei pagamenti dei paesi terzi non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 181 A". Il Parlamento ha già sostenuto, nel 2003 [2] che l'articolo 308 è inadeguato e ha espresso il proprio rammarico per la decisione di includere tale dichiarazione nel trattato di Nizza.

È il caso di constatare che la proposta è molto generale e la maggior parte dei dettagli specifici saranno concordati nel memorandum d'intesa. Al contempo, il relatore è del parere che alcuni emendamenti potrebbero essere necessari al fine di migliorare la chiarezza, la trasparenza e la responsabilità della proposta (in termini di condizionalità, uso di revisori esterni per una valutazione indipendente, richieste specifiche al governo armeno, ecc.).

In terzo luogo bisogna nuovamente ricordare che il relatore ha semplicemente avuto molto poco tempo per riflettere sulla presente proposta.

Pertanto, pur pienamente d'accordo con la necessità di concedere all'Armenia un'assistenza macrofinanziaria eccezionale, il relatore si è trovato dinanzi a una scelta difficile. Proporre l'adozione del parere del Parlamento nel più breve tempo possibile, nell'interesse delle esigenze del paese beneficiario, oppure difendere le prerogative istituzionali del Parlamento e rifiutare il calendario inaccettabile per l'adozione di una proposta legislativa, privando così effettivamente l'Armenia dell'assistenza che le è necessaria e che ha chiesto.

Alla luce di quanto sopra, il relatore suggerisce di accettare la proposta senza modifiche. Egli si riserva tuttavia il diritto di presentare emendamenti dopo l'esame della proposta in commissione e lo scambio di opinioni con il Consiglio e la Commissione.

5. Ruolo del Parlamento nella concessione di assistenza macrofinanziaria

Il relatore desidera inoltre sottolineare, in linea con le precedenti risoluzioni del Parlamento, che uno strumento fondamentale come l'AFM non può essere semplicemente considerato "eccezionale". Non è pertanto giustificato che l'AMF sia privo di una base giuridica regolare e che per ogni operazione continui a basarsi su decisioni ad hoc del Consiglio. È necessario deliberare con la procedura di codecisione un regolamento quadro sull'assistenza macrofinanziaria al fine di migliorare la trasparenza, l'obbligo di rendiconto nonché i sistemi di monitoraggio e rendiconto. A tale proposito, occorre sottolineare che dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la base giuridica pertinente per una decisione di concessione di AMF sarà costituita dall'articolo 209, paragrafo 1 e dall'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a seconda che il paese beneficiario sia classificato o meno come paese in via di sviluppo dalle istituzioni dell'Unione europea. In entrambi i casi, si applica la procedura legislativa ordinaria. L'articolo 213 del TFUE non si applica alle decisioni di concessione di AMF.

Inoltre, il ruolo del Parlamento dovrebbe essere rafforzato. In particolare, la Commissione dovrebbe migliorare la propria rendicontazione al Parlamento per quanto concerne l'effettiva attuazione di tale strumento di aiuto e trasmettere all'istituzione una relazione di valutazione ex post (in aggiunta alla relazione annuale di cui all'articolo 6 della proposta).

6. Impegni del Consiglio e della Commissione

Anche nel caso in cui la proposta di AMF sia approvata dalla Commissione senza emendamenti, il relatore chiede al Consiglio e alla Commissione di affrontare le perplessità di cui sopra in dichiarazioni al Parlamento.

  • [1]  Articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) della decisione 2006/512/CE del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE.
  • [2]  P5_TA(2003)0233.

PROCEDURA

Titolo

Assistenza macrofinanziaria all’Armenia

Riferimenti

COM(2009)0531 – C7-0268/2009 – 2009/0150(CNS)

Consultazione del PE

30.10.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

BUDG

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

21.10.2009

BUDG

21.10.2009

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Vital Moreira

29.9.2009

 

 

Procedura semplificata - decisione

10.11.2009

Esame in commissione

10.11.2009

 

 

 

Approvazione

10.11.2009

 

 

 

Deposito

13.11.2009