RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi
2.2.2010 - (COM(2009)0511 – C7‑0210/2009 – 2009/0139(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: David Casa
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi
(COM(2009)0511 – C7‑0210/2009 – 2009/0139(CNS))
(Procedura legislativa speciale – Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0511),
– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0210/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'UE,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0008/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'UE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(4) È opportuno che l'elenco prestabilito, da cui gli Stati membri possono scegliere, sia limitato ai beni e ai servizi che, secondo l'esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi. Per assicurare che l'introduzione di tale meccanismo possa effettivamente essere valutata e il suo impatto attentamente sorvegliato, gli Stati membri devono essere limitati nella loro scelta. |
(4) È opportuno che l'elenco prestabilito, da cui gli Stati membri possono scegliere, sia limitato ai beni e ai servizi che, secondo l'esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi. Per assicurare che l'introduzione di tale meccanismo possa effettivamente essere valutata e il suo impatto attentamente sorvegliato, gli Stati membri devono essere limitati nella loro scelta ai beni e servizi figuranti sull'elenco prestabilito in oggetto. | ||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(4 bis) In sede di scelta dei beni e servizi cui applicare il meccanismo, è opportuno che gli Stati membri optino per le quote di emissione di gas a effetto serra e per un massimo di due delle categorie di cui alla Parte A dell'allegato VI bis. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Ove decidano di applicare il meccanismo dell'inversione contabile, gli Stati membri debbono includere i certificati di emissioni di gas a effetto serra in quanto, a decorrere dal 2013, la maggior parte delle quote sarà venduta all'asta. Dato il maggior volume di quote scambiate, le eventuali perdite in caso di frode sono molto più elevate. Il fatto di limitare le categorie a un massimo di due è giustificato dall'incertezza circa l'impatto del meccanismo dell'inversione contabile su altri settori commerciali o il rischio che esso provochi lo spostamento delle attività fraudolente da uno Stato membro all'altro. | |||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(7) Per valutare in modo trasparente l'effetto dell'applicazione del meccanismo sulle attività fraudolente è necessario che le relazioni di valutazione degli Stati membri siano basate su criteri predefiniti stabiliti dagli stessi. Tale valutazione deve indicare chiaramente il livello della frode prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali trasferimenti delle attività fraudolente verso altri beni e servizi, il commercio al dettaglio e altri Stati membri. |
(7) Per valutare in modo trasparente l'effetto dell'applicazione del meccanismo sulle attività fraudolente è necessario che le relazioni di valutazione degli Stati membri siano basate su criteri predefiniti. Al fine di garantire un'applicazione uniforme, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare misure volte a specificare, sulla base delle indicazioni degli Stati membri e tenendo conto del parere del comitato IVA, i criteri di valutazione che saranno utilizzati dagli Stati membri al momento di valutare l'effetto dell’applicazione del meccanismo di inversione contabile sulle attività fraudolente. Tali criteri dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione entro il 30 giugno 2010. Tale valutazione deve indicare chiaramente il livello della frode prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali trasferimenti delle attività fraudolente verso altri beni e servizi, il commercio al dettaglio e altri Stati membri. | ||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(8) È inoltre opportuno che la relazione valuti i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi e i costi di attuazione sostenuti dagli Stati membri, inclusi quelli dovuti a misure di controllo e di audit. |
(8) È inoltre opportuno che la relazione valuti i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi e i costi di attuazione sostenuti dagli Stati membri, inclusi quelli dovuti a misure di controllo e di audit come pure eventuali modifiche delle entrate IVA derivanti dal meccanismo per quanto riguarda i beni e i servizi elencati nell'allegato VI bis, scelti e applicati dai rispettivi Stati membri. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Per ragioni di proporzionalità, la relazione non dovrebbe soltanto esaminare le dimensioni dei costi supplementari bensì anche verificare se le entrate IVA supplementari che si attendono dall’attuazione siano adeguate rispetto ai costi associati. | |||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(8 bis) Entro il 1° luglio 2014 è opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata delle opportune proposte, sulla base delle relazioni di valutazione degli Stati membri, in cui si analizza l'efficacia e l'efficienza globali della misura che dà attuazione al meccanismo in parola nonché il rapporto costi/benefici di detta misura onde rivalutare se sia opportuna una proroga o un ampliamento del suo raggio d’azione. | ||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 199 bis – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
L'imposta non deve mai ricadere sul consumatore finale quanto piuttosto sull'ultimo operatore commerciale all'interno della catena di scambi commerciali. | |||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 199 bis – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Ove decidano di applicare il meccanismo dell'inversione contabile, gli Stati membri debbono includere i certificati di emissioni dei gas a effetto serra in quanto, a decorrere dal 2013, la maggior parte delle quote sarà venduta all'asta. Data la maggiore quantità di quote scambiate, le eventuali perdite in caso di frode sono molto più elevate. Il fatto di limitare le categorie a un massimo di due è giustificato dall'incertezza circa l'impatto del meccanismo dell'inversione contabile su altri settori commerciali o il rischio che esso provochi lo spostamento delle attività fraudolente da uno Stato membro all'altro. | |||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 199 bis – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Per ridurre il rischio di frode, la comunicazione delle informazioni deve essere effettuata entro un termine ragionevole affinché le autorità siano in grado di controllare la circolazione di beni e servizi. Onde ridurre al minimo le formalità per le imprese, tale comunicazione obbligatoria deve essere possibile anche in un'unica soluzione per la totalità delle operazioni. | |||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 199 bis – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Per ridurre il rischio di frode, la comunicazione delle informazioni deve essere effettuata entro un termine ragionevole affinché le autorità siano in grado di controllare la circolazione di beni e servizi. | |||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 199 bis – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Le ispezioni senza preavviso costituiranno un elemento di sorpresa per smascherare altre attività fraudolente. | |||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 199 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 199 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 199 bis – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova) | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Per ragioni di proporzionalità, la relazione non dovrebbe soltanto esaminare le dimensioni dei costi supplementari bensì anche verificare se le entrate IVA supplementari che si attendono dall’attuazione siano adeguate rispetto ai costi associati. Pertanto, gli Stati membri devono presentare i dati rispettivi relativi ad eventuali modifiche risultanti dalle entrate IVA durante il periodo di applicazione. | |||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/112/CE Articolo 199 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||
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MOTIVAZIONE
1. Contesto
La proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, (direttiva "IVA") è intesa a consentire, a determinate condizioni e modalità, l'applicazione temporanea del meccanismo dell'inversione contabile ai fini del contrasto di forme specifiche di frodi IVA, quali la frode "dell'operatore inadempiente" o la frode "carosello".
L'idea di avviare un progetto pilota che consenta agli Stati membri di introdurre un meccanismo dell'inversione contabile è stata sollevata in seno al Consiglio nel 2007 e nel 2008 la Commissione ha condotto un'analisi sul tema. Il Consiglio, tuttavia, non è stato in grado di trarre delle conclusioni. Nella risoluzione del 2 settembre 2008 su una strategia coordinata volta a migliorare la lotta contro la frode fiscale (2008/2033(INI)), il Parlamento europeo aveva già affrontato il meccanismo dell'inversione contabile in quanto strategia alternativa per combattere le frodi IVA, pur mantenendosi cauto sulla questione.
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Laddove attualmente soltanto uno Stato membro è autorizzato ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile, fino al 30 aprile 2011, su determinati prodotti specifici quali telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, con la nuova proposta, tale possibilità sarà estesa a tutti gli Stati membri e a un certo numero di settori, su base temporanea.
2. La frode cosiddetta "dell'operatore inadempiente" e la frode carosello
Le frodi IVA rappresentano una delle principali fonti di preoccupazione per il gettito fiscale degli Stati membri e il corretto funzionamento del mercato interno. Una forma comune e particolarmente grave di questo tipo dio frode è quella "dell'operatore inadempiente" ai danni del regime IVA e la sua forma più grave, cioè la cosiddetta "frode carosello".
La frode "carosello" interessa tradizionalmente prodotti di scarso peso e alto valore aggiunto, sebbene di recente, stando alla Commissione, siano stati individuati in diversi Stati membri anche alcuni casi sospetti di frode ai danni del regime di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra.
In un regime IVA tradizionale, nell'ambito delle vendite interne tra imprese (business to business o B2B), il fornitore imputa l'IVA al proprio cliente e la versa quindi all'erario. Nella fattispecie, il cliente può recuperare l'IVA (l'«IVA a monte») dall'erario. Di fatto è sui consumatori finali che ricade l'onere dell'IVA, in quanto essi, non essendo soggetti passivi, non possono rivalersi dell'IVA a monte dall'erario. Tuttavia, nell'ambito degli scambi commerciali "B2B" e conformemente all'attuale regime IVA transitorio, i fornitori non sono soggetti all'IVA, ragion per cui i beni circolano esenti da IVA da uno Stato membro all'altro.
La frode dell'operatore inadempiente si ha allorché il fornitore imputa e percepisce l'IVA dal proprio cliente su una vendita intracomunitaria per poi "scomparire" senza versare l'IVA all'erario. Se lo stesso bene, nell'ambito di una serie di operazioni, circola diverse volte da uno Stato membro all'altro, con un "operatore inadempiente" che imputa l'IVA ogni volta senza però versarla all'erario, è possibile che quest'ultimo rinunci più volte all'ammontare dell'imposta su un unico bene, da cui il termine "carosello" per questo tipo di frode.
Semplificando, la frode dell'operatore inadempiente può essere descritta nei seguenti termini: una società B acquista beni da una società A, che ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società B. In conformità delle norme vigenti, la società B non paga l'IVA al suo fornitore (società A). Successivamente, la società B effettua una vendita interna per la quale imputa l'IVA al proprio cliente (società D). Tuttavia, l'impresa B non versa l'IVA all'erario e scompare (operatore inadempiente). Il cliente (società D) chiede quindi il rimborso dell'IVA versata alla società B. Di conseguenza, è l'erario a subire una perdita finanziaria, in quanto tenuto a rimborsare al cliente (società D) l'ammontare di un'IVA che non ha mai percepito dal fornitore (società B). Successivamente, la società C può dichiarare una fornitura intracomunitarie alla società A esente da IVA e la società A può, a sua volta, effettuare una vendita intracomunitaria alla società B e la tipologia di frode si ripete ("frode carosello").
Lo schema in appresso illustra le modalità della frode carosello:
Da cifre concrete si evince la portata della frode dell'operatore inadempiente e della frode carosello rispetto alle frodi IVA. Nel Regno Unito si stima che la frode dell'operatore inadempiente e la frode carosello rappresentano tra il 16% e il 24% dell'entità totale delle frodi IVA.
È importante collocare tali cifre nel contesto più generale del divario IVA (differenza tra IVA teorica e IVA effettivamente riscossa). Da uno studio pubblicato di recente dalla Commissione si evince che tale divario oscillava tra i 90 ei 113 miliardi di euro nel periodo 2000-2006. Per il 2006 l'importo in oggetto rappresenta il 12% dell'IVA teoricamente dovuta, con rilevanti differenze nazionali.
3. I particolari rischi di frode carosello nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (ETS)
I trasferimenti di quote nell'ambito del sistema ETS tra soggetti passivi, che avvengono esclusivamente per via elettronica, sono considerati una prestazione di servizi e sono quindi di base imponibili nel luogo in cui è stabilito l'acquirente. Gli operatori acquistano crediti di carbonio da fonti di altri Stati membri esenti dall'IVA e le rivendono a imprese stabilite nel proprio Stato membro a un prezzo comprensivo di IVA. Gli operatori inadempienti non versano l'IVA all'erario. Una tale situazione unitamente al calendario figurante in appresso, da cui si evince che la maggior parte degli scambi avrà luogo a decorrere dal 2013, potrebbe sollevare dei dubbi circa il corretto funzionamento del sistema ETS. Per questo motivo la Commissione propone di intervenire rapidamente, includendo le quote nell'elenco delle operazioni cui potrebbe applicarsi il meccanismo (nazionale) dell'inversione contabile.
Attualmente e fino al 2012, nell'ambito del sistema ETS, circa il 90-95% delle quote è concesso dai governi nazionali ai principali soggetti inquinanti nazionali mentre il 5-10% delle quote è venduto all'asta nell'ambito del sistema di scambio di Kyoto. A decorrere dal 2013 la maggioranza delle quote sarà venduta all'asta e gli operatori nell'ambito del sistema ETS potranno riassegnare o scambiare le loro quote con diverse modalità, tra cui:
– in via privata, trasferendo delle quote tra operatori in seno alla stessa società e a livello transfrontaliero,
– fuori borsa, avvalendosi di un intermediario per far incontrare acquirenti e rivenditori,
– mediante negoziazione sul mercato a pronti presso una delle "borse del clima" europee.
Di qui la necessità di prepararsi rapidamente ai rischi di frode, prima che il mercato del carbonio sia completamente sviluppato.
4. La proposta della Commissione
La proposta consente agli Stati membri di introdurre ed applicare, fino al 31 dicembre 2014 e per un periodo minimo di due anni, un meccanismo dell'inversione contabile mirato a determinate categorie di beni nonché alle quote di emissione dei gas a effetto serra. Il meccanismo dell'inversione contabile permette a un'impresa con partita IVA che vende beni a un'altra impresa con partita IVA di non imputare l'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è percepita unicamente da un'impresa che rivende il prodotto al consumatore finale o a un'impresa sprovvista di partita IVA. L'importo totale dell'imposta dovuta per il prodotto in questione viene concentrata sull'ultimo operatore commerciale. Non pagando l'IVA, il cliente non può pretenderne il rimborso e si elimina in tal modo qualsiasi possibilità di frode carosello.
La proposta circoscrive a tre le categorie di beni e servizi cui è possibile applicare il meccanismo in oggetto: per i beni sono previste al massimo due categorie. Prima dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, gli Stati membri sono tenuti a introdurre e attuare misure, tra cui gli obblighi dei soggetti passivi in materia di informativa, volte a garantire il controllo del meccanismo dell'inversione contabile, a monitorare ed evitare attività fraudolente e a permettere una corretta valutazione dei risultati dell'applicazione di tale meccanismo. Gli Stati membri debbono informare la Commissione delle predette misure e farle rapporto in merito all'efficacia e all'efficienza globali del meccanismo.
5. Valutazione del relatore
Pur sostenendo la proposta della Commissione,il relatore ritiene che alcuni aspetti della proposta debbano essere modificati nel modo seguente:
– andrebbe precisato che l'applicazione facoltativa del meccanismo dell'inversione contabile riguarda unicamente i rapporti B2B tra soggetti passivi;
– in termini di beni e servizi soggetti a tale meccanismo e allorché uno Stato membro decide di avvalersene, l'inversione contabile dovrebbe essere obbligatoria per le quote di emissione dei gas a effetto serra, giacché in questo settore si impone assolutamente intervento rapido e coordinato tra gli Stati membri;
– per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione dei soggetti passivi e al fine di ridurre al minimo le formalità amministrative per le imprese, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di scegliere tra l'obbligo di comunicazione puntuale per ciascuna operazione o di comunicazione globale per tutte le operazioni. Inoltre, per ragioni di comparabilità e di trattamento delle informazioni ricevute dalla Commissione, il relatore propone che il comitato IVA debba essere consultato dagli Stati membri in sede di definizione dei criteri di valutazione che saranno utilizzati per valutare l'efficienza del meccanismo e le sue potenziali incidenze sull'andamento di attività fraudolente;
– infine, è opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'efficacia e all'efficienza dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile entro il luglio 2014.
Con la proposta in esame il relatore intende rafforzare la sicurezza delle quote ETS rispetto ai truffatori, riducendo al tempo stesso le formalità amministrative per le imprese oneste. Inoltre, il relatore ritiene che il Parlamento debba essere pienamente informato dei risultati di una tale applicazione temporanea del meccanismo dell'inversione contabile.
PROCEDURA
Titolo |
Applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (modifica della direttiva 2006/112/CE) |
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Riferimenti |
COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS) |
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Consultazione del PE |
6.10.2009 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 7.10.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
David Casa 20.10.2009 |
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Esame in commissione |
2.12.2009 |
21.1.2010 |
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Approvazione |
27.1.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 0 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Thomas Mann |
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Deposito |
2.2.2010 |
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