RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

3.2.2010 - (COM(2009)0083 – C6‑0074/2009 – 2009(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Klaus-Heiner Lehne


Procedura : 2009/0035(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0011/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

(COM(2009)0083 – C6‑0074/2009 – 2009(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0083),

–   visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 44, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0074/2009),

–   vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti gli articoli 294, paragrafo 3, e 50, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'UE,

–   visto l’articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0011/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura come in appresso

2.  invita la Commissione a rivolgersi nuovamente al Parlamento qualora intenda modificare sostanzialmente o sostituire la proposta con un altro testo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva — atto moditificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Tuttavia, le microentità sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa delle imprese più grandi. Dette norme creano un onere a loro carico che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, deve essere possibile esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali, anche se tali conti forniscono informazioni utili a fini statistici.

(6) Tuttavia, le microentità sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa delle imprese più grandi. Dette norme creano un onere a loro carico che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, deve essere possibile esentare le microentità dall'obbligo di redigere conti annuali, anche se tali conti forniscono informazioni utili a fini statistici. Tuttavia le microentità devono ancora essere oggetto dell'obbligo di mantenere registrazioni che indichino le transazioni commerciali e la situazione finanziaria della società quale criterio minimo, cui gli Stati membri possono aggiungere ulteriori obblighi.

Motivazione

Per chiarire gli emendamenti di compromesso all'articolo 1 (Emendamento di compromesso 3).

Emendamento  2

Proposta di direttiva — atto moditificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Visto che i limiti numerici definiti dalla presente direttiva si applicheranno a società il cui numero varierà molto da uno Stato membro all'altro e visto che l'attività delle microentità è priva di impatto sul commercio transfrontaliero e sul funzionamento del mercato interno, per cui gli Stati membri dovrebbero tener conto di questa differenza di impatto in fase di attuazione della direttiva a livello nazionale.

Motivazione

Sulla base dei limiti fissati dall'articolo I della proposta di direttiva al fine di identificare le microentità, la direttiva proposta dalla Commissione riguarderà un numero estremamente variabile di imprese da uno Stato membro all'altro. Queste differenze rendono ancora più necessario lasciare agli Stati membri la libertà di esentare o meno queste società dal pubblicare i conti annuali. L'assenza di qualsiasi aspetto transfrontaliero nell'attività di queste microentità e quindi la mancanza di un impatto sul funzionamento del mercato interno non consente di giustificare un'armonizzazione, seppur minima, da attuare mediante questa direttiva.

Emendamento  3

Proposta di direttiva — atto moditificativo

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Anche se è imperativo garantire la trasparenza anche per le microentità per garantire che siano aperte ed abbiano accesso ai mercati finanziari, gli Stati membri devono tener conto delle condizioni ed esigenze specifiche dei rispettivi mercati al momento di trasporre la direttiva 78/660/CEE.

Motivazione

È molto importante mantenere un certo livello di trasparenza per quanto riguarda la situazione economica e finanziaria delle piccole imprese e inoltre conservare la fiducia di tutti i differenti attori del mercato. A tale riguardo gli Stati membri devono considerare quale sia la situazione effettiva del loro mercato nazionale al momento di trasporre la direttiva.

Emendamento  4

Proposta di direttiva — atto moditificativo

Articolo 1

Direttiva 78/660/CE

Articolo 1 — paragrafo 1 — parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono disporre l'esenzione dagli obblighi di cui alla presente direttiva delle società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

1. Pur mantenendo l'obbligo di mantenere registrazioni che indichino le transazioni commerciali e la situazione finanziaria delle società, gli Stati membri possono disporre l'esenzione dagli obblighi di cui alla presente direttiva delle società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

 

 

 

 

 

 

Motivazione

Si affronta la questione se l'esenzione dagli obblighi di contabilità possa nuocere all'organizzazione interna e diminuire la trasparenza e l'accesso all'informazione necessaria ad esempio per la concessione di. aiuti. Gli Stati membri saranno obbligati a mantenere un certo livello di obblighi di contabilità (registrazioni che indichino le transazioni finanziarie dell'impresa e la loro situazione finanziaria) che consenta alle microentità di strutturare le loro finanze e fornire informazioni se necessario per la concessione di aiuti (ed anche per le autorità fiscali). Comunque anche in presenza di esenzione (opzionale per gli Stati membri) gli Stati membri possono, se desiderano, introdurre altri obblighi oltre a questo requisito minimo.

Emendamento  5

Proposta di direttiva — atto moditificativo

Articolo 2 — paragrafo 1 — primo comma

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e quando decidono di valersi della facoltà concessa dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e quando decidono di valersi della facoltà concessa dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE tenendo conto in particolare della situazione a livello nazionale riguardante il numero di società che rientrano nei limiti numerici fissati nell'articolo [p.1], Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Motivazione

Sulla base dei limiti fissati dall'articolo I della proposta di direttiva al fine di identificare le microentità, la direttiva proposta dalla Commissione riguarderà un numero estremamente variabile di imprese da uno Stato membro all'altro. Queste differenze rendono ancora più necessario lasciare agli Stati membri la libertà di esentare o meno queste società dal pubblicare i conti annuali. L'assenza di qualsiasi aspetto transfrontaliero nell'attività di queste microentità e quindi la mancanza di un impatto sul funzionamento del mercato interno non consente di giustificare un'armonizzazione, seppur minima, da attuare mediante questa direttiva.

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione e ne condivide pienamente l'intenzione di semplificare il contesto imprenditoriale e di eliminare gli obblighi in materia di informativa finanziaria a carico delle microentità, al fine di accrescerne la competitività e realizzare il loro potenziale di crescita.[1]

La Commissione soddisfa così (in modo praticamente letterale) una richiesta che il Parlamento europeo portava avanti da diversi anni e che aveva trovato espressione anche nel recente passato con la sua risoluzione del 18 dicembre 2008.[2]

Le richieste dei deputati sono state suffragate anche dall'opinione degli esperti. Il parere espresso il 10 luglio 2008 dal gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi[3] in merito alla riduzione di questi ultimi nel settore prioritario del diritto societario/bilanci di esercizio conferma la posizione del Parlamento sulla necessità di esonerare le microentità dagli obblighi in materia di bilancio imposti dall'UE.[4]

Di norma le attività delle microentità hanno una portata limitata ai mercati regionale e locale. Da questo punto di vista esse non esercitano alcuna influenza a livello transfrontaliero sul mercato interno comunitario. Appare pertanto logico che le imprese di questo tipo non siano assoggettate alle norme che regolamentano il mercato interno comunitario.

È auspicabile che le agevolazioni per le microentità non siano lasciate alla discrezione dei singoli Stati membri, ma risultino applicabili automaticamente a tutte le imprese della categoria presenti nell'intera Unione. Tuttavia al momento il contesto politico all'interno del Consiglio non consente di adottare un simile provvedimento, anche se necessario. Pertanto il relatore accetta la soluzione proposta dalla Commissione, ovvero quella che prevede un'opzione a livello di Stato membro.

Il relatore aveva l' intenzione di proporre un chiarimento della formulazione del nuovo articolo 1 bis, paragrafo 1. Voleva infatti specificare che le microimprese sono completamente escluse dall'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia si è astenuto dal proporre ulteriori emendamenti per evitare che i limiti numerici previsti dall'articolo 1 bis, paragrafo 1, fossero esclusi dall'ambito di applicazione del regolare innalzamento di cui all'articolo 53 della direttiva 78/660/CE. Secondo il relatore, la lettera dell'articolo 1 bis, paragrafo 1, implica l'esenzione delle microentità dagli obblighi imposti dalla direttiva senza per questo pregiudicare l'applicazione a tale categoria di imprese dell'articolo 53 che obbliga la Commissione a procedere alla revisione delle soglie.

La commissione in base a un compromesso ha adottato gli emendamenti all'articolo 1 bis, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE e al corrispondente considerando 6, secondo cui le microentità devono ancora essere soggette all'obbligo di mantenere registrazioni che indichino le transazioni commerciali e la situazione finanziaria delle società come criterio minimo cui gli Stati membri possono aggiungere ulteriori obblighi.

  • [1]  Cfr. COM(2009)0083 definitivo, del 26.2.2009, punto 1.1.
  • [2]  Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le microentità; cfr. punto 2.
  • [3]  Il cosiddetto "Gruppo Stoiber".
  • [4]  Cfr. ivi punto 29.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (Inoltre la commissione ha adottato tre emendamenti con i quali si sottolinea che gli Stati membri hanno la libertà di esentare o meno le microentità, tenendo conto in particolare della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il numero di società che rientrano nei limiti numerici fissati dalla direttiva.20.10.2009)

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità
(COM(2009)0083 – C7‑0074/2009 – 2009/0035(COD))

Relatore per parere: Dirk Sterckx

BREVE MOTIVAZIONE

La riduzione degli oneri amministrativi è una condizione essenziale per incentivare l'economia e la crescita europee, in particolare tenendo presenti i benefici potenziali per le PMI. Pertanto, è particolarmente apprezzato il "Piano europeo di ripresa economica" della Commissione, volto a ristabilire la fiducia dei consumatori e delle imprese, in cui la Commissione si impegna a ridurre gli oneri che gravano sulle piccole e medie imprese (PMI)[1].

Inoltre, si rammenta che il Parlamento europeo ha incoraggiato "la Commissione a proseguire le sue attività sulla semplificazione del diritto societario e sui metodi di contabilità e di revisione contabile…, in particolare la quarta e la settima direttiva sul diritto societario"[2].

Tuttavia, l'attuale proposta della Commissione non è sufficiente per trattare le due questioni.

In primo luogo, è discutibile che l'opzione di esentare le microentità dall'obbligo di elaborare e pubblicare i loro conti annuali riduca effettivamente e in modo significativo gli oneri amministrativi.

La valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione esagera i vantaggi e non è in grado di quantificare, e pertanto sottovaluta, gli svantaggi dell'esenzione delle microentità[3]. Per esempio, la valutazione d'impatto non tiene presente i costi associati ai nuovi requisiti contabili che gli Stati membri imporranno alle microentità né il costo associato alla raccolta di nuovi dati statistici. Inoltre non quantifica l'impatto sul mercato unico né le informazioni alle parti interessate esterne e la protezione del creditore.

L'applicazione disuguale da parte degli Stati membri dell'opzione di esentare le microentità porterà a una frammentazione del mercato unico e ridurrà anche la trasparenza. Una microentità che effettui operazioni commerciali transfrontaliere potrebbe vedersi privata dell'accesso ai conti annuali del suo partner commerciale e dunque di un mezzo per verificare la solvibilità dello stesso, il che ridurrebbe il commercio transfrontaliero.

In secondo luogo, la riduzione degli oneri amministrativi delle PMI dovrà essere realizzata in modo coerente e globale. Dal momento che la Commissione ha già previsto una revisione generale della quarta e della settima direttiva sul diritto societario nel 2010, la si invita a ritirare l'attuale proposta e a presentare una proposta globale nel 2010.

L'esenzione delle microentità dal requisito legale di elaborare e pubblicare i conti annuali non le esenterà dall'obbligo di elaborare i loro conti fiscali né impedirà alle parti interessate e ai creditori di chiedere a una microentità di presentare i conti prima di concludere affari con la stessa o concederle un credito. È pertanto chiaro – come la Commissione indica correttamente nella sua valutazione d'impatto[4] – che le informazioni statistiche attualmente tratte dai conti annuali delle microentità dovranno essere raccolte con altri mezzi, riducendo così in modo significativo e addirittura neutralizzando gli svantaggi della proposta della Commissione.

La condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri potrebbe contribuire in modo più sostenibile alla creazione di una serie di norme nazionali adeguate e a ridurre al minimo gli oneri amministrativi. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di astenersi dal proporre qualsiasi misura che influisca negativamente sull'impatto delle misure nazionali atte a ridurre gli oneri amministrativi.

Pertanto, si chiede che la proposta globale che la Commissione presenterà nel 2010 sia accompagnata da una valutazione d'impatto globale che valuti e quantifichi tanto i vantaggi quanto gli svantaggi delle sue proposte. Nella sua valutazione d'impatto e nella proposta, la Commissione deve tener presenti le migliori prassi identificate in tutta l'UE.

******

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a proporre che la proposta della Commissione sia respinta e a chiedere una revisione generale della quarta e della settima direttiva sul diritto societario nel 2010, che sarà incentrata, in particolare, sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla semplificazione degli obblighi in materia di informativa finanziaria a carico delle microentità.

La revisione generale della quarta e della settima direttiva sul diritto societario dovrebbe essere corredata da una valutazione di impatto esauriente, che determini se l'opzione degli Stati membri di esentare le microentità dai loro obblighi ai sensi della quarta direttiva sul diritto societario ridurrà di fatto gli oneri amministrativi a loro carico. Tale valutazione di impatto dovrebbe, pertanto, tenere conto non soltanto dei vantaggi di tale esenzione opzionale delle microentità, bensì anche delle eventuali conseguenti misure negative, che saranno molto probabilmente imposte da numerosi Stati membri, come l’introduzione di requisiti contabili alternativi.

Inoltre, la commissione per i problemi economici e monetari suggerisce che la Commissione esamini se unicamente le microentità, il cui volume d'affari derivante da attività transfrontaliere in seno all’Unione europea non superi una certa percentuale (per esempio il 10%) del loro volume d'affari complessivo, debbano beneficiare della semplificazione degli obblighi in materia di informativa finanziaria.

PROCEDURA

Titolo

Conti annuali di talune forme di società per quanto concerne le micro-entità

Riferimenti

COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ECON

9.3.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Dirk Sterckx

21.7.2009

 

 

Esame in commissione

29.9.2009

19.10.2009

 

 

Approvazione

19.10.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

8

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa I Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Magdalena Alvarez, Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Sophie Briard Auconie, Sari Essayah, Danuta Maria Hübner, Philippe Lamberts, Klaus-Heiner Lehne, Thomas Mann, Dirk Sterckx, Pablo Zalba Bidegain

  • [1]  Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo "Un piano europeo di ripresa economica" (COM(2008) 800 del 26.11.2008, punto 4; disponibile sul sito web della Commissione all'indirizzo: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Comm_20081126.pdf.
  • [2]  Relazione sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) (2006/2248(INI)), PE, commissione per i problemi economici e monetari, relatore: Alexander Radwan, A6-0032/2008 del 5.2.2008, pag. 10.
  • [3]  Valutazione d'impatto: Documento di accompagnamento della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità, SEC(2009) 206, 26.2.2009, pagg. 27-31.
  • [4]  Valutazione d'impatto: Documento di accompagnamento della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità, SEC(2009)206, 26.2.2009, pag. 30.

PROCEDURA

Titolo

Conti annuali di talune forme di società per quanto concerne le micro-entità

Riferimenti

COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD)

Presentazione della proposta al PE

26.2.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

19.10.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

19.10.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Klaus-Heiner Lehne

2.9.2009

 

 

Esame in commissione

3.9.2009

9.11.2009

27.1.2010

 

Approvazione

28.1.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy, Angelika Niebler, Georgios Papastamkos

Deposito

3.2.2010