RELAZIONE sull'applicazione dell'articolo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee: la politica di assunzione delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea
3.2.2010 - (2009/2239(INI))
Commissione giuridica
Relatore: Klaus-Heiner Lehne
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'applicazione dell'articolo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee: la politica di assunzione delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea
Il Parlamento europeo,
– visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 2, 27, 28, lettera d), e 30 e l'allegato III,
– vista la decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee[1],
– vista la decisione 2002/621/CE dei Segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del Cancelliere della Corte di giustizia, dei Segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, e del Rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee[2],
– visto l'accordo tra i Segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il Cancelliere della Corte di giustizia, i Segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, e il Rappresentante del Mediatore relativo ai principi comuni di una politica armonizzata di selezione e di assunzione e ai principi di utilizzo degli elenchi degli idonei (in appresso "Accordo"),
– vista la dichiarazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 2002[3],
– vista l'attuazione in corso del Programma di sviluppo EPSO intitolato "Roadmap for Implementation" ("Piano di attuazione") adottato l'11 settembre 2008 dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (in appresso "EDP" – EPSO Development Programme),
– vista la relazione speciale n. 9/2009 della Corte dei conti europea intitolata "Efficienza ed efficacia delle attività di selezione del personale svolte dall'Ufficio europeo di selezione del personale", adottata l'11 giugno 2009,
– vista la relazione annuale di attività 2008 dell'Ufficio europeo di selezione del personale e della Scuola europea di amministrazione, del 31 marzo 2009,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0012/2010),
A. considerando che l'articolo 2 dello statuto dei funzionari stabilisce che una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio di una parte o dell'insieme dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina, e che tale articolo ha costituito la base giuridica per l'istituzione dell'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO"),
B. considerando che, a norma dell'articolo 27 dello statuto dei funzionari, le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità,
C. considerando che, a norma dell'articolo 28, lettera d), dello statuto dei funzionari, per la nomina a funzionario in linea di massima occorre aver sostenuto un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall'allegato III dello statuto dei funzionari,
D. considerando che, a norma dell'articolo 30 dello statuto dei funzionari, per ogni concorso viene nominata una commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina e tale commissione stabilisce l'elenco dei candidati dichiarati idonei,
E. considerando che l'allegato III dello statuto dei funzionari stabilisce dettagliatamente i requisiti e le condizioni per lo svolgimento della procedura di concorso, compresi il bando di concorso, la presentazione delle candidature, la composizione della commissione giudicatrice, la redazione dell'elenco dei candidati e i compiti dell'EPSO,
F. considerando che le funzioni dell'EPSO sono definite nelle decisioni 2002/620/CE e 2002/621/CE,
G. considerando che le modalità dell'organizzazione dei concorsi, la politica e le procedure di selezione, i principi che disciplinano l'uso degli elenchi degli idonei e l'armonizzazione dei criteri di classificazione figurano nell'Accordo,
H. considerando che la decisione 2002/621/CE e l'Accordo dovevano essere sottoposti a un riesame dopo un periodo di tre anni dall'istituzione dell'EPSO; considerando tuttavia che tale riesame non ha ancora avuto luogo; considerando che anche le opzioni riguardanti la futura evoluzione indicate nell'EDP devono essere rivedute;
I. considerando che la dichiarazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 2002 conferma chiaramente il suo impegno a favore di un'amministrazione multilingue e multiculturale, equilibrata sotto il profilo linguistico e geografico, e fa presente all'EPSO che la sua capacità di predisporre elenchi degli idonei in grado di assicurare una politica delle assunzioni che garantisca tale equilibrio costituisce uno dei criteri fondamentali in base ai quali saranno valutati i suoi risultati; considerando che tale dichiarazione conserva tutta la sua validità;
J. considerando che il punto 6 della dichiarazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 2002 indica le sue intenzioni qualora l'EPSO non sia in grado di soddisfare le esigenze del Parlamento in materia di assunzioni; considerando tuttavia che è rimasto totalmente inalterato l'impegno a favore di un servizio comune per l'organizzazione di concorsi aperti ai fini della selezione di funzionari e che al momento attuale non c'è alcuna necessità di ricorrere al punto 6 di detta dichiarazione; considerando cionondimeno che è venuto il momento di rilanciare il dialogo interistituzionale e di rivedere il funzionamento dell'EPSO in uno spirito di sana cooperazione, allo scopo di sviluppare insieme il miglior sistema di selezione possibile e affrontare le eventuali difficoltà incontrate da tale organismo interistituzionale affinché possa diventare un'organizzazione modello; considerando che ciò dovrebbe rappresentare uno sforzo comune da parte di tutte le istituzioni interessate,
K. considerando che nella sua relazione la Corte dei conti individuava una serie di lacune nel funzionamento dell'EPSO; considerando che l'EPSO ha risposto a detta relazione indicando le soluzioni che aveva già adottato per risolvere alcuni dei problemi rilevati;
L. considerando che apparentemente è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale soltanto il progetto di Accordo, ma non l'Accordo stesso, il che mette in discussione la trasparenza delle procedure di selezione e assunzione,
1. si congratula con l'EPSO per i suoi continui sforzi volti a modernizzare le procedure di selezione e si compiace, al riguardo, del piano di azione interna globale destinato a migliorare le procedure esistenti in seno all'EPSO; rileva altresì che sul piano esterno, ossia interistituzionale, l'EPSO deve soddisfare tutte le condizioni e i requisiti che lo statuto dei funzionari impone alle istituzioni in qualità di autorità aventi il potere di nomina e, contemporaneamente, gli atti esecutivi concernenti l'EPSO;
2. osserva che la decisione 2002/621/CE e l'Accordo avrebbero dovuto essere riesaminati tre anni dopo l'istituzione dell'EPSO;
3. rileva che per taluni aspetti l'EDP non si conforma né ai principi comuni di una politica armonizzata di selezione e assunzione né ai principi di utilizzo degli elenchi degli idonei stabiliti nell'Accordo, in particolare per quanto riguarda le commissioni giudicatrici, il contenuto dei concorsi e l'utilizzo degli elenchi degli idonei;
4. ricorda che tali principi comuni costituiscono la base sulla quale il consiglio di amministrazione, in collaborazione con il Direttore dell'EPSO, deve istituire e sviluppare un sistema di selezione armonizzato;
5. invita il suo Segretario generale e le altre istituzioni che hanno fondato l'EPSO ad avviare un riesame urgente e costruttivo della decisione 2002/621/CE e dell'Accordo conformemente alle disposizioni pertinenti di tali atti; ritiene che detto riesame debba vertere in particolare sugli aspetti interistituzionali dell'EPSO e sulla politica e le procedure di selezione, tenendo conto dell'EDP;
6. ritiene che innanzitutto l'EPSO debba rispettare gli obblighi giuridici derivanti dallo statuto dei funzionari e dagli atti esecutivi pertinenti in materia di organizzazione e svolgimento dei concorsi, garantendo che gli elenchi degli idonei prodotti consentano alle istituzioni di effettuare le assunzioni conformemente all'articolo 27 dello statuto dei funzionari;
7. osserva che le esigenze in materia di assunzioni delle singole istituzioni ed i profili dei candidati ricercati variano;
8. rileva che è essenziale garantire il multilinguismo ed il rispetto del principio giuridico di effettuare le assunzioni secondo una base geografica quanto più ampia possibile, e che l'EDP deve affrontare più energicamente la questione dell'equilibrio linguistico e geografico nelle procedure di selezione in modo da consentire alle istituzioni di garantire che l'amministrazione sia multilingue e multiculturale;
9. sottolinea che il proprio impegno a favore di procedure di selezione comuni espletate dall'EPSO dipende dalla capacità dell'Ufficio di soddisfare le esigenze specifiche del Parlamento quale istituzione pienamente multilingue;
10. rileva che il Parlamento è un'istituzione multilingue e che l'assicurarsi il più elevato numero di candidati dotati di un profilo multilingue costituisce pertanto un requisito fondamentale della politica di assunzione; osserva che l'obbligo di assumere secondo una base geografica quanto più ampia possibile rappresenta un corollario di detto requisito;
11. invita l'EPSO ad effettuare con urgenza una valutazione approfondita in modo da individuare le ragioni degli squilibri osservati sul piano geografico e linguistico nonché i possibili rimedi, e a comunicarne i risultati alle istituzioni;
12. ritiene che uno degli elementi essenziali della descrizione delle funzioni del personale dell'Unione europea debba essere la capacità di contribuire positivamente al progetto europeo; ritiene altresì che l'efficienza delle istituzioni dipenda dalla qualità del loro personale e che, in tale contesto, la conoscenza rimanga uno dei punti di forza fondamentali dei funzionari dell'UE;
13. si rammarica del fatto che l'EDP non si soffermi sulle questioni della trasparenza e dell'uguaglianza dei candidati, che sono state affrontate in una serie di occasioni dal Mediatore e sono oggetto di un riesame giurisdizionale a tutt'oggi pendente;
14. è avverso alla professionalizzazione delle commissioni giudicatrici attraverso il comando di funzionari a tempo pieno presso l'EPSO, considerando che si tratta di una pratica contraria allo statuto dei funzionari e pertanto illegittima, che non offre alcuna garanzia di indipendenza e di obiettività e non rappresenta un'opzione né efficace né efficiente;
15. ritiene invece che sia essenziale mantenere l'apporto dato al processo di selezione da commissioni giudicatrici formate da funzionari in servizio attivo, acutamente consapevoli e sensibili alle esigenze reali delle rispettive istituzioni, e che questo sia il modo migliore per garantire l'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità delle assunzioni;
16. si impegna a individuare e a introdurre urgentemente soluzioni che consentiranno ai membri delle commissioni giudicatrici di essere maggiormente disponibili e di svolgere le loro funzioni a tale titolo in modo efficace ed efficiente, e chiede alle altre istituzioni di unirsi a questo tentativo;
17. invita l'EPSO a presentare opzioni alternative per ottimizzare l'aspetto della procedura di selezione relativo alle commissioni giudicatrici e a valutare il loro impatto in conformità degli orientamenti eventualmente contenuti nell'Accordo riveduto; ritiene che il ruolo dell'EPSO consista nell'offrire un'assistenza e una consulenza professionali adeguate e di alta qualità alle commissioni giudicatrici in modo da garantire la qualità, l'efficienza e l'efficacia del loro lavoro;
18. ritiene che l'EPSO e le istituzioni debbano riflettere su modi alternativi per rafforzare la capacità delle commissioni giudicatrici di espletare con successo le loro funzioni, ad esempio prevedendo un'assistenza permanente da parte di valutatori professionisti, istituendo centri di valutazione, creando una base di dati di membri di commissioni giudicatrici dotati dell'esperienza necessaria e della volontà di svolgere tale compito, e offrendo una formazione permanente;
19. si rammarica della mancanza di una presenza permanente di funzionari del Parlamento europeo presso le strutture dell'EPSO, in particolare in seno alla gerarchia: tale presenza fornirebbe all'EPSO la comprensione, la consapevolezza e l'esperienza necessarie in merito alle specificità del Parlamento in quanto istituzione, lo doterebbe della necessaria sensibilità nei confronti delle particolari esigenze del Parlamento e garantirebbe un equilibrio adeguato in tutte le fasi della pianificazione e dell'attuazione delle procedure di selezione; ricorda a tale proposito l'articolo 7, paragrafo 4, della decisione 2002/621/CE, il quale stabilisce che i funzionari di tutte le istituzioni delle Comunità devono essere informati in tempo utile dei posti vacanti presso l'EPSO, non appena l'autorità avente il potere di nomina (AIPN) abbia deciso di coprire tali posti;
20. è preoccupato per i risultati cui è pervenuta la Corte dei conti in ordine alla determinazione dei costi dei concorsi ed esorta l'EPSO ad attuare le raccomandazioni della Corte al riguardo;
21. osserva in generale che occorre migliorare la cooperazione, il coordinamento e il dialogo interistituzionali in merito alle questioni relative al personale, in particolare per quanto concerne l'applicazione dello statuto dei funzionari in seno a ciascuna istituzione;
22. chiede la pubblicazione dell'Accordo nella Gazzetta ufficiale;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e all'Ufficio europeo di selezione del personale.
MOTIVAZIONE
I. CONTESTO
Il principale obiettivo della presente relazione è analizzare l'applicazione dell'articolo 2 dello statuto dei funzionari in merito all'assunzione di funzionari e di altri agenti delle istituzioni e degli organi dell'UE. Tale articolo sancisce in particolare che "una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio di una parte o dell'insieme dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina, ad eccezione delle decisioni relative alle nomine, alle promozioni o ai trasferimenti di funzionari". Mediante la decisione 2002/620/CE, la selezione dei funzionari e di altri agenti è stata affidata all'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) a norma dell'articolo 2 dello statuto dei funzionari[1]. È su tale aspetto della politica di assunzione, gestito dall'EPSO su delega delle istituzioni in esecuzione dello statuto dei funzionari, che si concentra la presente relazione.
L'EPSO è stato istituito nel 2002 ed è divenuto operativo nel 2003. La sua creazione è stata dettata dalla necessità di rendere professionale e razionale la procedura di selezione, considerata inefficiente, inefficace e talvolta perfino ingiusta. Le basi giuridiche del processo di selezione sono contenute nello statuto dei funzionari e possono essere modificate soltanto nell'ambito dello stesso.
Dal 2003, l'EPSO è un organismo dotato di una struttura autonoma, di un proprio bilancio, di una propria tabella dell'organico, di un'autorità che ha il potere di nomina e di una sede. Per questioni puramente logistiche, l'Ufficio è annesso alla Commissione, ma non per questo ricade sotto la sua autorità amministrativa. L'EPSO è un "collettore" della funzione amministrativa e in questo senso può essere più precisamente descritto come un "servizio comune" per tutte le istituzioni interessate.
Un efficace funzionamento dell'Ufficio è fondamentale per l'assunzione dei funzionari e degli altri agenti da parte di tutte le istituzioni che, avendo delegato all'EPSO i poteri di selezione dei candidati, possono organizzare concorsi soltanto in via eccezionale. L'EPSO ha presentato di recente il suo piano di sviluppo (EDP) che apporta una serie di modifiche al processo di selezione, al fine di migliorare le attuali procedure. Inoltre, la Corte dei conti ha evidenziato una serie di lacune nel funzionamento dell'EPSO nella sua relazione speciale n. 9/2009 del 10 giugno 2009. Tale documento ha ispirato la presente relazione d'iniziativa, volta ad esaminare principalmente l'applicazione dello statuto dei funzionari all'assunzione di funzionari e altri agenti, ai fini della quale la procedura di selezione è cruciale.
II. ATTI ESECUTIVI
Gli atti esecutivi concordati e decisi dai segretari generali delle istituzioni che hanno creato l'Ufficio, nonché dal cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea e dal rappresentante del Mediatore, definiscono le modalità di funzionamento dell'EPSO e forniscono un orientamento sulla politica di selezione e assunzione sotto forma di principi comuni. Tali atti prevedevano un riesame dopo tre anni dalla costituzione dell'EPSO, tuttavia ciò non è avvenuto. Sebbene l'Ufficio sia operativo ormai da sette anni e sia già in atto un'importante revisione delle procedure contenute nell'EDP, con conseguenze dirette sulle politiche di selezione e assunzione, occorre procedere urgentemente a un riesame.
III. OSSERVAZIONI SPECIFICHE IN MERITO ALL'EDP
1. Organismo interistituzionale
L'EPSO è stato istituito sotto forma di organismo interistituzionale. L'interistituzionalità rappresenta pertanto un elemento costitutivo dell'EPSO e dovrebbe garantire un'adeguata rappresentanza delle istituzioni in seno alle sue strutture e al suo processo decisionale. A tal fine, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della decisione 2002/621/CE, i funzionari di tutte le istituzioni delle Comunità devono essere informati in tempo utile dei posti vacanti presso l'Ufficio, non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso di coprire tali posti. Interistituzionalità, inoltre, significa non solo considerare le esigenze delle istituzioni nel loro insieme, ma anche tenere in debita considerazione i fabbisogni specifici delle singole istituzioni, affinché esse possano assumere i candidati più idonei. Tale aspetto è strettamente legato al rispetto del multilinguismo e dell'equilibrio geografico. Infine, l'interistituzionalità comporta un'equa rappresentanza delle istituzioni in seno alle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dall'Ufficio.
2. Commissioni giudicatrici
L'Ufficio ha elaborato un piano per professionalizzare le commissioni giudicatrici, proponendo il distacco a tempo pieno di 27 funzionari presso l'Ufficio per un minimo di due e un massimo di quattro anni, conformemente alle condizioni e alle procedure da definirsi congiuntamente alle istituzioni e ai comitati del personale. Tali membri permanenti lavorerebbero insieme ai membri non permanenti delle commissioni giudicatrici, ma riceverebbero una diversa formazione e avrebbero mansioni differenti. L'Ufficio sembra aver lasciato alle istituzioni la scelta di partecipare al sistema. In vista del lancio della prima tornata annuale di concorsi generali (2010-2011), annunciato nell'EDP, l'Ufficio ha pubblicato l'invito a presentare manifestazioni di interesse da parte dei candidati alla funzione di membri permanenti della commissione giudicatrice, fissando la scadenza per l'invio delle candidature al 15 settembre 2009. Almeno un'istituzione (il Parlamento) ha deciso non di partecipare. La proposta è stata giudicata insoddisfacente anche dai comitati del personale.
Il concetto proposto dall'Ufficio solleva innanzitutto un problema di conformità con lo statuto dei funzionari e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato III, ai sensi del quale: "Per i concorsi generali aperti a due o più istituzioni, la commissione giudicatrice è composta da un presidente designato dall'autorità con potere di nomina di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, e da un membro designato dall'autorità con potere di nomina di cui all'articolo 2, paragrafo 2, su proposta delle istituzioni, nonché da membri nominati d'intesa con i comitati del personale delle istituzioni, in modo tale da garantire un'equa rappresentanza." Ciò significa che, in caso di concorsi organizzati dall'EPSO, i membri della commissione giudicatrice sono nominati dall'Ufficio stesso o dai comitati del personale. L'EPSO nomina i membri su proposta delle istituzioni. Pertanto, per ciascuna commissione giudicatrice di ogni concorso generale organizzato dall'EPSO, le istituzioni devono proporre i membri da nominare. La proposta non è generale, ma formulata caso per caso. In questo modo si intende garantire che i membri della commissione giudicatrice abbiano una conoscenza approfondita e aggiornata del lavoro e della vita delle istituzioni e siano sensibili alle esigenze di ciascuna istituzione. Appare improbabile, quindi, che i membri permanenti della commissione giudicatrice possano essere nominati dall'Ufficio sulla base di una rosa di membri proposta dalle istituzioni per esercitare la funzione di membri permanenti delle commissioni giudicatrici. Ciascuna istituzione dovrebbe comunque proporre il proprio membro. Non è chiaro, inoltre, come i membri permanenti delle commissioni giudicatrici possano mantenere aggiornata la loro conoscenza quotidiana delle istituzioni. Quest'aspetto non viene approfondito nell'EDP.
L'EPSO non ritiene che la mancata partecipazione di una delle istituzioni al gruppo di membri permanenti della commissione giudicatrice ostacoli l'introduzione del sistema, poiché osserva che le istituzioni che non intendono o non possono nominare dei membri permanenti dovranno inviare un numero più elevato di membri non permanenti. Tale soluzione sembra comportare alcune difficoltà – la distribuzione proposta del numero di membri permanenti per istituzione, le differenti mansioni dei membri permanenti e non permanenti della commissione giudicatrice, il fatto che la presidenza e la vicepresidenza a rotazione della commissione giudicatrice sono riservate ai membri permanenti – pertanto non vi è possibilità di garantire un'equa rappresentanza e ponderazione tra le istituzioni. Per giunta, i comitati del personale potrebbero avere non poche difficoltà a proporre dei membri permanenti da distaccare all'Ufficio.
In termini di risparmio di tempo e di metodi di lavoro non è chiaro come l'EPSO possa garantire, da un lato, che la mancata disponibilità di membri non permanenti non continui ad ostacolare i lavori della commissione giudicatrice e, dall'altro, che le due tipologie di membri abbiano gli stessi poteri e le stesse responsabilità nelle commissioni giudicatrici pur avendo apparentemente mansioni differenti e pur ricevendo una formazione diversa. Permangono inoltre degli interrogativi sull'indipendenza dei membri delle commissioni giudicatrici e sull'indipendenza delle istituzioni nel proporre i candidati per partecipare a una determinata commissione.
A tal proposito, occorre ricordare che, in merito ai membri della commissione giudicatrice, la commissione giuridica e la commissione per il mercato interno hanno sottolineato, nel maggio 2002, la necessità di evitare di creare una "casta" di esaminatori professionisti, poiché vi è il rischio che essi perdano il polso delle istituzioni e del loro reale funzionamento e che, di conseguenza, non abbiano l'approccio professionale richiesto, in termini di competenze, per occupare il posto di funzionario.
Infine, si osservi che la commissione giudicatrice così professionalizzata richiederebbe comunque il ricorso a valutatori, contraenti esterni e altri esperti. Per tali ragioni, sembrerebbe appropriato che l'Ufficio e le istituzioni riflettessero più approfonditamente sulla questione della professionalizzazione delle commissioni giudicatrici e valutassero delle soluzioni alternative per rafforzare la capacità dei membri di svolgere in modo ottimale le loro mansioni, per esempio mediante l'assistenza permanente di valutatori professionisti e centri di valutazione, la creazione di una base di dati dei membri delle commissioni giudicatrici che possiedono l'esperienza necessaria e sono disponibili a svolgere tali mansioni e la formazione permanente. Le istituzioni dovrebbero studiare delle modalità per consentire ai membri delle commissioni giudicatrici di conciliare le mansioni che svolgono presso le istituzioni alle quali appartengono e presso l'EPSO.
3. Multilinguismo
Il multilinguismo rappresenta uno dei requisiti più importanti per l'assunzione presso un'istituzione multilingue, come il Parlamento, al fine di garantire il maggior numero possibile di candidati con un profilo multilinguistico. Sebbene la capacità di lavorare in tre lingue di lavoro sia importante, occorre non lasciarsi sfuggire i candidati in possesso di una più ampia conoscenza delle lingue. Tale aspetto è strettamente connesso all'obbligo di reclutare il personale attingendo alla base geografica più ampia possibile. È necessario analizzare urgentemente come migliorare l'equilibrio geografico.
4. Pianificazione da parte delle istituzioni
Le istituzioni devono mantenere la responsabilità per quanto concerne la valutazione dei loro fabbisogni in termini di assunzioni e la determinazione del modo migliore per soddisfarli. Attualmente le istituzioni possono bandire concorsi generali per l'assunzione di personale altamente specializzato solo in casi eccezionali e previo consenso dell'EPSO. A sua volta, l'EPSO può fornire i propri servizi soltanto se conosce i fabbisogni di assunzione delle istituzioni, alle quali spetta il compito di individuarli e comunicarli all'Ufficio. Le azioni proposte nell'EDP in proposito sono giudicate positive.
Nel contempo, occorre analizzare la stesura e il ricorso agli elenchi degli idonei in vista di una possibile revisione. Per esempio, a norma dell'attuale accordo firmato dai segretari generali delle istituzioni, dal cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea e dal rappresentante del Mediatore, gli elenchi degli idonei sono validi per due anni, mentre secondo lo statuto del personale tale elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.
Poiché le istituzioni mantengono il pieno controllo sull'assunzione di personale dagli elenchi degli idonei in base al loro fabbisogno, è importante che i concorsi e gli elenchi degli idonei forniscano una rosa di candidati sufficiente per tutte le istituzioni, caratterizzate spesso da una cultura e da esigenze diverse. Il sistema del contrassegno ("flagging") potrebbe evitare che le istituzioni si trovino a competere per i candidati sulla base dell'ordine di arrivo e garantire loro la possibilità di contrassegnare i candidati brillanti il cui profilo corrisponde a quello da esse ricercato nel momento in cui hanno chiesto di bandire un concorso. A fronte di ciò, anche i candidati dovrebbero avere la possibilità di esprimere liberamente le loro preferenze e proporsi per l'assunzione presso le istituzioni di loro scelta entro i limiti dell'elenco degli idonei. In tal modo si migliorerebbe l'immagine delle istituzioni in qualità di datori di lavoro.
Infine, l'EPSO dovrebbe assumere un ruolo attivo nella gestione e nel controllo dell'uso degli elenchi degli idonei, al fine di aiutare le istituzioni a comparare la loro pianificazione con l'effettivo utilizzo degli elenchi, facendo di quest'ultimi uno strumento per ottimizzare l'individuazione dei fabbisogni di assunzione e per migliorare i criteri di selezione.
- [1] L'articolo 2, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari, nella sua versione applicabile prima del 1° maggio 2004, che ha costituito la base giuridica della decisione 2002/620/CE, così recita: "Tuttavia due o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina nel settore delle assunzioni e dei regimi di sicurezza sociale e di pensione".
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
28.1.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy, Angelika Niebler |
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