RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione)
12.3.2010 - (COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Brian Simpson
(Rifusione – articolo 87 del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione)
(COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))
(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0391),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 156, primo comma, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0111/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 172, primo comma, del trattato FUE,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 novembre 2009[1],
– avendo consultato il Comitato delle regioni,
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],
– vista la lettera in data 11 dicembre 2009 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0030/2010),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di decisione Considerando 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(19) Presso la Commissione deve essere istituito un comitato incaricato, in particolare, di assistere la Commissione nell'esame dell'attuazione e dello sviluppo degli orientamenti previsti dalla presente decisione. |
(19) Un comitato dovrebbe avere in particolare la facoltà di assistere la Commissione nell'esame dell'attuazione e dello sviluppo degli orientamenti previsti dalla presente decisione. |
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) È opportuno, per ragioni di chiarezza, aggiungere all'allegato I della decisione le cartine dei 10 Stati membri che figurano nell'atto di adesione del 2003 a quelle già presenti dei 15 paesi che erano Stati membri dell'Unione europea prima dell'allargamento del 1° maggio 2004 e sostituire la data del 2010 dello schema della rete transeuropea di trasporto con quella del 2020. Questa incorporazione era prevista all'articolo 1, punto 15, della decisione 884/2004/CE ed è necessario realizzarla, |
(20) È opportuno, per ragioni di chiarezza, che l'allegato I della decisione n. 1692/96/CE sia sostituito da un nuovo allegato contenente le cartine relative a tutti gli Stati membri. Ciò assicurerebbe che le cartine già contenute in suddetta decisione quale modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 siano completate da quelle figuranti nell'atto di adesione del 2003. Inoltre, la data obiettivo dello schema è il 2020 per tutti gli Stati membri, |
MOTIVAZIONE
La proposta in esame è, tecnicamente parlando, una proposta di codificazione del testo legislativo[1]. Ciononostante, la Commissione è stata obbligata a convertire la codificazione in una rifusione, dal momento che il testo contiene modifiche minori dell'allegato.
Le modifiche necessarie consistono nell'aggiungere all'allegato I della decisione le cartine dei 10 Stati membri che figurano nell'atto di adesione del 2003 a quelle già presenti dei 15 paesi che erano Stati membri dell'Unione europea prima dell'allargamento del 1° maggio 2004. Per ragioni di chiarezza, si propone di sostituire l'allegato I del testo codificato con un nuovo allegato I in cui figurino le cartine dei 27 Stati membri dell'Unione europea. Nel contempo, in linea con l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 884/2004/CE, la data è portata al 2020 per tutti gli Stati membri.
Considerata la natura tecnica della proposta, i coordinatori hanno deciso di sottoporre la relazione al presidente, dal momento che l'effettiva revisione degli orientamenti è in preparazione e sarà pronta solo verso la fine dell'anno prossimo.
Il Consiglio ha concordato un testo e in occasione della sua riunione del 18 dicembre è stato adottato un approccio generale. Il Consiglio ha seguito la Commissione e non ha introdotto modificazioni sostanziali al testo, ad eccezione di alcune modificazioni minori nei considerando (si vedano i due emendamenti) e di alcune rettifiche tecniche nelle cartine[2].
Alla luce di tali garanzie giuridiche e politiche, il relatore suggerisce di approvare il testo, comprese le modificazioni e le rettifiche minori proposte dal Consiglio, e di concludere la procedura con un accordo in prima lettura.
- [1] La decisione fonde e abroga le decisioni nn. 1692/96/CE, 1346/2001/CE e 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'allegato II, punto 8 F, dell'atto di adesione del 2003, e il punto 6 D dell'allegato del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.
- [2] Nel volume II:
1) Sezione 2.1 (la menzione "Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria" è è soppressa per motivi di conformità con la corrispondente cartina);
2) Sezione 6.1 (la menzione "Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria" è aggiunta per motivi di conformità con la corrispondente cartina);
3) Cartina 2.27 (il riferimento a "Londonderry", situata fra Newcastle e Leeds, è cancellato).
Nel volume IV:
1) Cartina 5.1 (Mar Baltico): "Kristianstad" è sostituito da "Landskrona";
2) Cartina 5.7 (Cipro): per motivi di coerenza "Larnaca port" è sostituito da "Larnaca".
Nel volume V:
1) Cartina 6.0 (Europa): L'aeroporto di Tallinn è indicato come punto di connessione comunitario, per motivi di conformità con la cartina 6.4.
2) Cartina 6.4 (Estonia): L'aeroporto di Tallinn è indicato come punto di connessione comunitario.
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
Oggetto: Proposta di decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
COM(2009)0391 del 27.7.2009 – 2009/0110(COD)
Signor Presidente,
la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.
Il paragrafo 3 di detto articolo recita:
"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.
Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta della Commissione, essa notifica immediatamente la sua intenzione al Consiglio e alla Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione".
Sulla scorta del parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle che sono indicate come tali nella proposta stessa o nel parere del gruppo consultivo e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limiti a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.
Inoltre, in conformità dell'articolo 87, la commissione giuridica ha ritenuto che gli adeguamenti tecnici suggeriti nel parere del suddetto gruppo consultivo fossero necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della rifusione.
In conclusione, dopo avere discusso della questione nella riunione dell'11 novembre 2009, la commissione giuridica, con 19 voti favorevoli e nessuna astensione[1], raccomanda che la commissione da Lei presieduta proceda, in qualità di commissione competente per il merito, all'esame della proposta in linea con i suoi suggerimenti e in conformità dell'articolo 87.
(Formula di saluto)
Klaus-Heiner LEHNE
Allegato: Parere del gruppo consultivo
- [1] Klaus-Heiner Lehne (presidente), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
PARERE
ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione)
COM(2009)0391 del 27.7.2009 – 2009/0110(COD)
Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito l'8 settembre 2009 per esaminare la proposta di decisione in oggetto, presentata dalla Commissione.
Nel corso dell'esame[1] della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che procede a una rifusione della decisione n. 1692/96/CE, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti il gruppo consultivo ha constatato di comune accordo quanto segue:
1) il testo del considerando 19 dovrebbe essere così modificato: "Presso la Commissione deve essere istituito un comitato incaricato, in particolare, di assistere la Commissione nell'esame dell'attuazione e dello sviluppo degli orientamenti previsti dalla presente decisione".
2) All'articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, il riferimento alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere sostituito con un riferimento alla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Sulla base dell'esame della proposta il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.
- [1] Il gruppo consultivo disponeva delle versioni francese, inglese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione francese, che è la versione originale del testo in esame.
PROCEDURA
Titolo |
Orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (rifusione) |
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Riferimenti |
COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
27.7.2009 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 14.9.2009 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 14.9.2009 |
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Relatore Nomina |
Brian Simpson 3.9.2009 |
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Esame in commissione |
25.1.2010 |
22.2.2010 |
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Approvazione |
23.2.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke
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