PROGETTO DI SECONDA RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

5.3.2010 - (COM(2008)0637 – C6‑0340/2008 – 2008/0193(COD)) - ***I

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatore: Edite Estrela
Relatore per parere (*): Rovana Plumb, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento.


Procedura : 2008/0193(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0032/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

(COM(2008)0637 – C6‑0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0637),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 137, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6 0340/2008),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo “Ripercussioni dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso” COM(2009)0665),

–   visti l’articolo 294, paragrafo 3, e l’articolo 175, terzo comma, del trattato FUE,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 maggio 2009[1],

–   previa consultazione del Comitato delle Regioni,

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 37, 55 e 175 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6 0267/2009),

–   visti la seconda relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0032/2010),

1.   adotta la sua posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Titolo della direttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e che introduce misure intese a favorire la conciliazione tra vita professionale e vita familiare

Motivazione

La base giuridica combinata, che include l'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, permette di estendere il campo di applicazione della direttiva. Tale approccio globale permette di rivolgere un messaggio più forte alle imprese nel senso che la riproduzione umana riguarda sia gli uomini che le donne.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrive che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i campi.

(4) L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e prescrive che sia garantita la parità tra gli uomini e le donne in tutti i campi, anche per quanto riguarda il conseguimento di un equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Nella sentenza emessa il 26 febbraio 2008 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-506/06 Mayr/Flöckner1, la Corte ha ritenuto che si configura una discriminazione diretta fondata sul sesso se una lavoratrice viene svantaggiata a motivo della sua assenza per un trattamento di fecondazione in vitro.

 

1Racc. 2008, pag. I-01017.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Il diritto della donna a riprendere il proprio lavoro o a essere reintegrata in un posto di lavoro equivalente, alla fine del periodo di congedo per maternità, è sancito dall'articolo 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)1.

 

1GU L 204 del 26.7.2006, p. 23.

Motivazione

Le proposte figuranti nell'atto di modifica della direttiva 92/85/CEE non contengono alcun riferimento all'articolo 15 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina i diritti da riconoscere alla donna che riprende il lavoro al termine del periodo di congedo per maternità.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) L'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale firmato il 18 giugno 2009 dalle parti sociali europee non copre adeguatamente la problematica della retribuzione e alcune forme specifiche di congedo familiare e non assolve pertanto al proprio ruolo di importante strumento volto a permettere ai genitori di conciliare meglio vita privata e vita professionale.

Motivazione

L'accordo quadro sul congedo parentale è un elemento importante della politica in materia di pari opportunità che favorisce la conciliazione dell'attività professionale e della vita privata e familiare, ma si limita a fissare requisiti minimi, per cui può essere considerato solo come un primo passo.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Conformemente agli obiettivi definiti nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, gli Stati membri dovrebbero eliminare i disincentivi alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e sforzarsi di predisporre, entro il 2010, strutture di accoglienza per almeno il 90% dei bambini di età compresa tra i tre anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai tre anni, strutture cui i bambini dovrebbero aver accesso in egual misura sia nelle città che nelle zone rurali.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater) Secondo la comunicazione della Commissione del 4 luglio 2006 dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori", i diritti dei minori devono costituire una priorità dell'UE e gli Stati membri devono attenersi alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e ai suoi protocolli opzionali, nonché agli obiettivi di sviluppo del Millennio.

Motivazione

La comunicazione considera i diritti dei minori una priorità dell'UE e chiede agli Stati membri di attenersi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e ai suoi protocolli opzionali, nonché agli obiettivi di sviluppo del Millennio. Per quanto riguarda la presente direttiva, ciò significa garantire a tutti i bambini la possibilità di essere allattati al seno e di ricevere cure adeguate in base alle loro necessità di sviluppo nonché l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e di qualità.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quinquies) La Strategia globale per l'alimentazione del neonato e del bambino enunciata dall'Organizzazione mondiale della sanità il 16 aprile 2002, e recepita nella risoluzione 55.25 della 55a Assemblea mondiale della sanità, indica che l'allattamento esclusivo al seno nei primi sei mesi di vita del bambino garantisce una crescita e uno sviluppo ottimali. Sulla base di detta risoluzione, è necessario che gli Stati membri incoraggino l'introduzione di congedi volti a permettere di realizzare tale obiettivo.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

(8 bis) considerando che tutti i genitori hanno il diritto di prendersi cura dei loro figli.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Le disposizioni della presente direttiva in materia di congedo di maternità non devono essere incompatibili con le altre norme sul congedo parentale in vigore negli Stati membri, né devono indebolirle. Il congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale sono complementari e, se abbinati, possono favorire un migliore equilibrio tra la vita professionale e quella familiare.

Motivazione

Nella sua motivazione la Commissione opera una distinzione artificiale tra congedo di maternità e congedo parentale. I due modelli sono complementari e, se abbinati, possono permettere di conciliare meglio la vita professionale con quella familiare.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) La lavoratrice che adotta un bambino deve avere gli stessi diritti di un genitore biologico e deve potersi avvalere del congedo di maternità secondo le stesse condizioni.

Motivazione

Sebbene il campo d'applicazione della direttiva riguardi la maternità biologica, il fatto di diventare madre per adozione comporta gli stessi doveri, le stesse responsabilità e le stesse difficoltà per conciliare vita professionale e vita familiare.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La vulnerabilità delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento esige che sia loro riconosciuto il diritto a un congedo di maternità di almeno diciotto settimane ininterrotte, prima e/o dopo il parto, con un periodo obbligatorio di almeno sei settimane successivo al parto.

(9) La vulnerabilità delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento esige che sia loro riconosciuto il diritto a un congedo di maternità di almeno venti settimane ininterrotte, prima e/o dopo il parto, con un periodo obbligatorio di almeno sei settimane successivo al parto.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) L'assistenza di figli con disabilità rappresenta una sfida particolare per le madri che lavorano e deve essere riconosciuta dalla società. La maggiore vulnerabilità delle lavoratrici che hanno figli con disabilità esige che venga concesso loro un congedo di maternità supplementare, la cui durata minima dovrebbe essere fissata nella direttiva.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'Organizzazione internazionale del lavoro raccomanda una durata minima del congedo di maternità di diciotto settimane, durante le quali la lavoratrice è remunerata sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima del congedo. La convenzione dell'OIL sulla protezione della maternità del 2000 prevede un congedo obbligatorio della durata di sei settimane dopo il parto.

soppresso

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Per poter essere ritenuto congedo di maternità ai fini della presente direttiva, il congedo familiare previsto a livello nazionale deve essere esteso oltre i periodi di cui alla direttiva del Consiglio 96/34/CE e deve essere retribuito conformemente a quanto previsto nella presente direttiva; si devono altresì applicare le garanzie contemplate dalla presente direttiva in materia di licenziamento, discriminazione, reintegro nelle stesse mansioni o assegnazione a mansioni equivalenti.

Motivazione

È importante che gli Stati membri in cui sono già previsti periodi di congedo parentale più lunghi per entrambi i genitori possano conservare tali facilitazioni senza che ciò condizioni gli altri Stati membri o attenui gli effetti della presente proposta di direttiva, che prolunga la durata del congedo di maternità in tutta l'UE.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per "posto di lavoro equivalente" ai sensi dell'articolo 11, punto 2, lettera c) si deve intendere un posto identico a quello precedente, in termini di retribuzione e di mansioni, ovvero, qualora ciò non sia possibile, un posto analogo, corrispondente alle qualifiche e alla retribuzione della lavoratrice.

Motivazione

Il datore di lavoro dovrebbe cercare in tutti i modi di reintegrare la lavoratrice nelle condizioni di lavoro precedenti, ma qualora ciò sia obiettivamente impossibile occorre flessibilità, preservando in questo modo i diritti lavorativi.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Considerata l'evoluzione demografica nell'Unione europea, è necessario promuovere un aumento del tasso di natalità attraverso una legislazione e misure specifiche che consentano di conciliare più efficacemente la vita professionale con quella privata e familiare.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le donne devono quindi essere protette dalla discriminazione in caso di gravidanza o di congedo di maternità e disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica.

(13) Le donne devono quindi essere protette dalla discriminazione in caso di gravidanza o di congedo di maternità e disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica, onde garantire il loro diritto a condizioni di lavoro dignitose e una migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Nella risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio, del 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare1, gli Stati membri vengono incoraggiati a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori di sesso maschile, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità, senza che essi perdano i propri diritti inerenti al lavoro.

 

1GU L 218 del 31.7.2000, pag. 5.

Motivazione

La risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'occupazione e della politica sociale riuniti in sede di Consiglio del 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare, incoraggia gli Stati membri a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori di sesso maschile, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità, senza che essi perdano i propri diritti inerenti al lavoro; la maggior parte degli Stati membri ha reagito favorevolmente.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) Al fine di aiutare i lavoratori a conciliare la loro vita professionale e familiare, è essenziale estendere la durata del congedo di maternità e di paternità, anche in caso di adozione di bambini di età inferiore ai 12 mesi. Il lavoratore che adotta un bambino di età inferiore ai 12 mesi deve avere gli stessi diritti di un genitore naturale e deve potersi avvalere del congedo di maternità e di paternità secondo le stesse condizioni.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater) Per aiutare i lavoratori a conciliare la loro vita professionale e familiare e conseguire un'autentica parità di genere, è essenziale che gli uomini abbiano diritto a un congedo di paternità retribuito, concesso secondo modalità equivalenti a quelle del congedo di maternità - tranne per quanto riguarda la durata - di modo che possano essere progressivamente create le condizioni necessarie. Detto diritto dovrebbe essere riconosciuto anche alle coppie non sposate. Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori di sesso maschile, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici, un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità, senza che essi perdano i propri diritti inerenti al lavoro;

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quinquies) Nel contesto del fenomeno dell'invecchiamento demografico nell'UE e della comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 dal titolo "Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità", sarà necessario fare ogni sforzo per assicurare una tutela effettiva della maternità e della paternità.

Motivazione

Visti i cambiamenti demografici e l'importanza di incrementare la natalità, occorre adottare le misure necessarie per garantire effettivamente il congedo di maternità e di paternità.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 sexies) Nel Libro verde della Commissione intitolato: “Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici", si fa riferimento al fatto che il tasso di fertilità negli Stati membri è poco elevato e insufficiente ai fini del rinnovo della popolazione. Occorre varare misure per le lavoratrici prima, durante e dopo la gravidanza, per quanto riguarda le condizioni sul posto di lavoro. Si raccomanda di seguire le buone pratiche applicate negli Stati membri che vantano tassi di fertilità elevati e garantiscano la continua partecipazione delle donne nel mercato del lavoro.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 septies) Nelle conclusioni del Consiglio Occupazione, politica sociale, sanità e consumatori (EPSCO) del dicembre 2007 relative a "ruoli equilibrati di uomini e donne per l'occupazione, la crescita e la coesione sociale", il Consiglio riconosce che la conciliazione della vita professionale con quella familiare e privata è fondamentale ai fini della promozione della parità di genere nel mercato del lavoro.

Motivazione

Nelle conclusioni del Consiglio Occupazione, politica sociale, sanità e consumatori (EPSCO) del dicembre 2007 relative a "ruoli equilibrati di uomini e donne per l'occupazione, la crescita e la coesione sociale", il Consiglio riconosce che la conciliazione della vita professionale con quella familiare e privata è fondamentale ai fini della promozione della parità di genere nel mercato del lavoro.

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Le disposizioni concernenti il congedo di maternità sarebbero anch'esse senza effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento di tutti i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento della piena retribuzione e il versamento di un'indennità equivalente.

Motivazione

L'indennità erogata dovrebbe essere basata sulla retribuzione piena per evitare che le donne siano penalizzate finanziariamente per il fatto di essere madri.

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Gli Stati membri sono invitati a introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per garantire che l'eventuale danno subito da una lavoratrice a causa di una violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito, secondo quanto da essi ritenuto opportuno, in modo dissuasivo, effettivo e proporzionato al danno stesso.

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) È necessario che le vittime di discriminazioni dispongano di strumenti adeguati di protezione giuridica. Al fine di assicurare una protezione più efficace, è opportuno che ad associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche sia consentito avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, conformemente a quanto ritenuto idoneo dagli Stati membri, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter) Gli Stati membri devono incoraggiare e promuovere la partecipazione attiva delle parti sociali, affinché garantiscano una migliore informazione degli interessati e una maggiore efficacia. Incoraggiando il dialogo con gli organismi summenzionati gli Stati membri potranno acquisire una conoscenza più approfondita e farsi un'idea più precisa dell'attuazione concreta della presente direttiva, come anche dei problemi che potrebbero emergere, allo scopo di eliminare le discriminazioni.

Motivazione

Il contributo che le parti sociali possono fornire alla lotta per l'eliminazione delle discriminazioni è molto significativo. Attraverso le reti d'informazione di cui dispongono esse possono rappresentare, per le lavoratrici, un ulteriore canale d'informazione riguardo ai loro diritti, nonché una fonte di conoscenza per gli Stati membri nella misura in cui dispongono di un'esperienza più ampia per quanto attiene ai problemi suscettibili di presentarsi. Per queste ragioni riteniamo che la loro partecipazione attiva e il dialogo aperto rivestano grande importanza.

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) La presente direttiva stabilisce norme minime e lascia quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'applicazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

(20) La presente direttiva stabilisce norme minime e lascia quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'applicazione della presente direttiva non dovrebbe giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro, in particolare rispetto a legislazioni nazionali che, combinando il congedo parentale e il congedo di maternità, contemplano il diritto della madre ad almeno venti settimane di congedo, ripartite prima e/o dopo il parto e retribuite almeno al livello stabilito dalla presente direttiva.

Motivazione

Secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 16 aprile 2002, relativa a una strategia globale per l'alimentazione del neonato e del bambino, l'allattamento esclusivo al seno nei primi sei mesi di vita del bambino garantisce una crescita e uno sviluppo ottimali. Alla luce di tutto ciò, viene fissato come requisito minimo un congedo di venti settimane.

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il dialogo tra le parti sociali e con le ONG, al fine di essere sensibilizzati sulle diverse forme di discriminazione e combatterle.

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

 

"1 bis. La presente direttiva mira altresì a porre le lavoratrici gestanti o puerpere in migliori condizioni di restare sul mercato del lavoro o di rientrarvi, nonché a permettere di conciliare maggiormente la vita professionale con quella privata e familiare."

Motivazione

Visto l'inserimento dell'articolo 141 del trattato CE nella base giuridica della proposta in esame, il nuovo paragrafo mira ad ampliare il campo di applicazione della direttiva e consente di includere aspetti come condizioni di lavoro flessibili o il congedo di paternità.

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 2

 

Definizioni

 

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

(a) lavoratrice gestante, ogni lavoratrice gestante, quale che sia il suo contratto di lavoro, incluso un contratto di lavoro domestico, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

 

(b) lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, quale che sia il suo contratto di lavoro, incluso un contratto di lavoro domestico, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi; ai fini della presente direttiva, anche ogni lavoratrice che abbia recentemente adottato un bambino;

 

(c) lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, quale che sia il suo contratto di lavoro, incluso un contratto di lavoro domestico, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi.”

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto (-1 quinquies) (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 3

 

Linee direttrici

 

1. La Commissione, in concertazione con gli Stati membri, e con l'assistenza del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, elabora le linee direttrici concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la salute riproduttiva dei lavoratori e delle lavoratrici e per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 2. Tali linee direttrici sono riesaminate e, a decorrere dal 2012, aggiornate almeno ogni cinque anni.

 

Le linee direttrici di cui al primo comma riguardano anche i movimenti e le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 2.

 

2. Le linee direttrici di cui al paragrafo 1 sono intese a servire come base per la valutazione prevista all'articolo 4, paragrafo 1.

 

A tal fine, gli Stati membri portano tali linee direttrici a conoscenza degli datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e/o dei loro rappresentanti nonché delle parti sociali nel rispettivo Stato membro.

Motivazione

È importante aggiornare le linee direttrici in funzione dell'evoluzione della situazione e delle conoscenze. Esistono inoltre rischi per la salute e la sicurezza sia degli uomini che delle donne e di essi di dovrebbe pertanto tener conto in modo più generale, data la loro rilevanza anche prima del concepimento.

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 sexies L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 4

 

Valutazione, informazione e consultazione

 

1. Nella valutazione dei rischi effettuata conformemente alla direttiva 89/391/CEE il datore di lavoro include una valutazione dei rischi per la salute riproduttiva dei lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile.

 

2. Per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di esposizioni ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non esauriente figura nell'allegato I, la natura, il grado e la durata dell'esposizione, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato, delle lavoratrici di cui all'articolo 2 e delle lavoratrici che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro, direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE, al fine di poter:

 

– valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2 e delle lavoratrici che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2,

 

– definire le misure da adottare.

 

3. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato le lavoratrici di cui all'articolo 2 e le lavoratrici che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 e/o i loro rappresentanti, nonché le parti sociali interessate, sono informati dei risultati della valutazione prevista al paragrafo 1 e di tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

 

4. Sono prese le misure appropriate per garantire che le lavoratrici e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento interessato possano sorvegliare l'applicazione della presente direttiva o essere coinvolti in tale processo, in particolare per quanto riguarda le misure definite dal datore di lavoro di cui al paragrafo 2, fatta salva la responsabilità che incombe al datore di lavoro per l'adozione di tali misure.

 

5. La consultazione e la partecipazione delle lavoratrici e/o dei loro rappresentanti per le questioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva avvengono conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE."

Motivazione

È essenziale incoraggiare un approccio preventivo che consenta di valutare correttamente i rischi in ogni luogo di lavoro in cui i dipendenti sono donne e uomini in età di procreare. Sia gli uomini sia le donne possono essere esposti, prima della fecondazione, a fattori suscettibili di provocare mutazioni e anomalie genetiche che conducono alla sterilità e a malformazioni e aberrazioni cromosomiche, anche se gli effetti più gravi si producono nell'embrione. I paragrafi 4 e 5 sono stati aggiunti a causa del fatto che tutte le altre direttive relative alla salute e alla sicurezza comportano articoli specifici sull'informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1f. L'articolo 5 è così modificato:

 

(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. Se la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile [...], il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché la lavoratrice in questione sia assegnata ad altre mansioni."

 

(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

“3. Se l'assegnazione ad altre mansioni non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile [...], la lavoratrice in questione è dispensata dal lavoro durante tutto il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali."

Motivazione

L'attuale formulazione dei paragrafi 2 e 3 lascia troppo spazio ai datori di lavoro per argomentare che non possono adeguare il posto di lavoro o prospettare alla lavoratrice altre mansioni. La soppressione dei termini "o non può essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente giustificati" consente di rafforzare la protezione dell'occupazione femminile, dal momento che diventa più difficile per il datore di lavoro sostenere che non è tecnicamente o oggettivamente possibile prospettare altre mansioni.

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1g. All'articolo 6 é aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Le lavoratrici gestanti non potranno inoltre svolgere mansioni come ad esempio portare e sollevare oggetti pesanti nonché lavori pericolosi, faticosi o che comportano rischi per la salute."

Motivazione

Oltre alle attività la cui valutazione abbia rilevato rischi da esposizione le lavoratrici gestanti non devono poter svolgere alcuna mansione che comporti grossi sforzi fisici o arrechi pericoli alla salute.

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1h. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 7

 

Lavoro notturno

 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno e ad effettuare ore di lavoro straordinario:

 

(a) nelle 10 settimane che precedono la data prevista del parto;

 

(b) per il resto della gravidanza, se ciò è necessario per proteggere la loro salute o quella del nascituro;

 

(c) per l'intero periodo dell'allattamento.

 

2. Le misure contemplate al paragrafo 1 devono comportare la possibilità, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali:

 

(a) dell'assegnazione ad un orario di lavoro diurno compatibile, oppure

 

(b) di una dispensa dal lavoro o di una proroga del congedo di maternità qualora tale assegnazione a un lavoro diurno non sia tecnicamente e/o oggettivamente possibile […].

 

3. Le lavoratrici che desiderano essere dispensate dal lavoro notturno informano il loro datore di lavoro, conformemente alle norme stabilite dagli Stati membri, e nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli presentano un certificato medico.

 

4. Nel caso delle famiglie monoparentali e dei genitori di bambini con gravi disabilità, i periodi di cui al paragrafo 1 possono essere prolungati conformemente alle procedure stabilite dagli Stati membri."

Emendamento  38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 fruiscano di un congedo di maternità di almeno diciotto settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 fruiscano di un congedo di maternità di almeno venti settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto.

Motivazione

Un congedo di maternità di venti settimane è abbastanza lungo per permettere alla donna di allattare al seno in buone condizioni – secondo le raccomandazioni dell'OMS l'allattamento dovrebbe essere l'unico metodo di alimentazione neonatale – e di riprendersi dal parto e consente alla madre di sviluppare un solido legame con il figlio.

È importante che gli Stati membri in cui sono già previsti periodi di congedo parentale più lunghi per entrambi i genitori possano conservare tali facilitazioni senza che ciò condizioni gli altri Stati membri o attenui gli effetti della presente proposta di direttiva, che prolunga la durata del congedo di maternità in tutta l'UE.

Emendamento  39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Per quanto riguarda le ultime quattro settimane del periodo di cui al paragrafo 1, il congedo familiare esistente a livello nazionale può essere considerato congedo di maternità ai fini della presente direttiva purché preveda una tutela globale delle lavoratrici di cui all'articolo 2 che sia adeguata rispetto al livello stabilito nella presente direttiva. In tal caso, il periodo complessivo del congedo concesso deve essere superiore a quello del congedo parentale di cui alla direttiva 96/34/CE;

Motivazione

Un congedo di maternità di venti settimane è abbastanza lungo per permettere alla donna di allattare al seno in buone condizioni – secondo le raccomandazioni dell'OMS l'allattamento dovrebbe essere l'unico metodo di alimentazione neonatale – e di riprendersi dal parto e consente alla madre di sviluppare un solido legame con il figlio.

È importante che gli Stati membri in cui sono già previsti periodi di congedo parentale più lunghi per entrambi i genitori possano conservare tali facilitazioni senza che ciò condizioni gli altri Stati membri o attenui gli effetti della presente proposta di direttiva, che prolunga la durata del congedo di maternità in tutta l'UE.

Emendamento  40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al paragrafo 1 include un congedo di maternità obbligatorio di almeno sei settimane dopo il parto. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 possano scegliere liberamente quando fruire del periodo non obbligatorio del congedo di maternità, prima o dopo il parto.

2. Il congedo di maternità di cui al paragrafo 1 include un congedo di maternità obbligatorio pienamente retribuito di almeno sei settimane dopo il parto, fatte salve le legislazioni nazionali esistenti che prevedono un periodo di congedo obbligatorio di maternità prima del parto. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 possano scegliere liberamente quando fruire del periodo non obbligatorio del congedo di maternità, prima o dopo il parto. Il congedo di maternità obbligatorio di sei settimane si applica a tutte le lavoratrici a prescindere dal numero di giorni di lavoro prestati prima del parto.

Emendamento  41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Tale periodo può essere condiviso con il padre, in conformità della legislazione dello Stato membro interessato, se la coppia è d'accordo e lo richiede.

Emendamento  42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Al fine di proteggere la salute della madre e del bambino, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le lavoratrici possano decidere liberamente e senza costrizioni di usufruire o meno del periodo di congedo di maternità non obbligatorio prima del parto.

Emendamento  43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. La lavoratrice deve indicare il periodo da lei scelto per la parte non obbligatoria del congedo di maternità entro un mese dalla data d'inizio del congedo.

Emendamento  44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quinquies. Nel caso di parti plurimi la durata del congedo di maternità obbligatorio di cui al paragrafo 2 è aumentata per ogni altro figlio conformemente alla legislazione nazionale.

Emendamento  45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia concesso un congedo supplementare in caso di parto prematuro, ricovero in ospedale del neonato, neonato affetto da disabilità e parto plurimo. La durata del congedo supplementare deve essere proporzionata e permettere di soddisfare le necessità particolari della madre e del neonato o dei neonati.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia concesso un congedo di maternità supplementare pienamente retribuito in caso di situazioni specifiche, giustificate da motivi di ordine medico, quali parto prematuro, neonato affetto da disabilità, madre affetta da disabilità, madre adolescente, parto plurimo o parto entro 18 mesi dal parto precedente. La durata del congedo di maternità supplementare dopo il parto deve essere proporzionata e permettere di soddisfare le necessità particolari della madre e del neonato o dei neonati. Nei casi in cui la legislazione e/o prassi nazionali prevedono un congedo di maternità o parentale superiore a venti settimane, questo può essere imputato a qualsiasi ulteriore periodo di congedo di maternità di cui ai paragrafi 3 e 4.

Emendamento  46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che gli eventuali periodi di congedo di malattia concessi in caso di malattia o di complicazioni derivanti dalla gravidanza e manifestatesi quattro settimane o più prima del parto non riducono la durata del congedo di maternità.

soppresso

Emendamento  47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri tutelano i diritti delle madri e dei padri garantendo che siano previste condizioni di lavoro speciali per assistere i genitori di figli con disabilità.

Emendamento  48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. La presenta direttiva si applica anche alle lavoratrici autonome e gli Stati membri apportano gli adeguamenti necessari alle rispettive legislazioni al fine di garantire parità di diritti nel campo del lavoro, segnatamente per quanto riguarda il congedo di maternità.

Motivazione

Le lavoratrici autonome non devono essere trattate in modo diverso né godere di minori diritti rispetto alle lavoratrici dipendenti.

Emendamento  49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater. Gli Stati membri adottano misure idonee per riconoscere la depressione post partum come malattia grave e sostengono campagne di sensibilizzazione per promuovere una corretta informazione al riguardo e combattere i pregiudizi ed i rischi di stigmatizzazione tuttora legati ad essa.

Motivazione

L'emendamento si prefigge di sensibilizzare gli Stati membri in merito alla necessità di riconoscere ufficialmente quale patologia la depressione post partum, dal momento che essa colpisce il 10-15% delle donne e ha un forte impatto sulla vita lavorativa e familiare.

Emendamento  50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. È inserito il seguente articolo 8 bis:

 

"Articolo 8 bis

 

Congedo di paternità

 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i lavoratori la cui partner stabile ha partorito di recente abbiano diritto a un periodo continuativo di congedo di paternità integralmente retribuito e non trasferibile di almeno due settimane da prendere, dopo il parto della moglie o partner, durante il periodo del congedo di maternità.

 

Gli Stati membri che non hanno ancora introdotto un congedo di paternità non trasferibile e integralmente retribuito, da prendere obbligatoriamente durante il congedo di maternità per un periodo continuativo di almeno due settimane dopo il parto della moglie o partner del lavoratore, sono vivamente incoraggiati a farlo, al fine di promuovere la partecipazione paritaria di entrambi i genitori all'esercizio dei diritti e delle responsabilità familiari.

 

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ai lavoratori la cui partner ha partorito di recente venga concesso un periodo di congedo speciale, compresa la parte non utilizzata del congedo di maternità in caso di decesso o di incapacità fisica della madre."

Emendamento  51

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. È inserito il seguente articolo 8 ter:

 

"Articolo 8 ter

 

Congedo di adozione

 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che le disposizioni della presente direttiva in materia di congedo di maternità e di congedo di paternità si applichino anche in caso di adozione di bambini di età inferiore ai dodici mesi."

Emendamento  52

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 10 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento e ogni misura destinata a preparare il licenziamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che l'autorità competente abbia dato il suo accordo;

1. gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento e ogni misura destinata a preparare il licenziamento delle lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e almeno i sei mesi successivi al termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Il licenziamento durante questo periodo deve essere debitamente motivato per iscritto, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che l'autorità competente abbia dato il suo accordo.

Emendamento  53

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 10 – punto 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare discriminazioni a danno delle gestanti nel mercato del lavoro, garantendo loro pari opportunità nell'assunzione, qualora le interessate presentino tutti i requisiti richiesti per la posizione interessata.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero garantire alle gestanti parità di condizioni nell'accesso al mercato del lavoro, di modo che la gravidanza non comprometta la carriera né le opportunità di crescita professionale delle donne per il solo fatto che l'assunzione di una lavoratrice in stato interessante rappresenta un onere supplementare per il datore di lavoro.

Emendamento  54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 10 – punto 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che, durante il congedo di paternità/co-maternità, i lavoratori fruiscano della stessa protezione dal licenziamento assicurata dall'articolo 1 alle lavoratrici di cui all'articolo 2;

Emendamento  55

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter. gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure volte a far sì che una lavoratrice possa scegliere di lavorare a tempo parziale per un periodo non superiore a un anno, fruendo pienamente della protezione dal licenziamento e del diritto a riavere, al termine di tale periodo, la posizione occupata durante l'impiego a tempo pieno e la relativa retribuzione.

Motivazione

La disposizione proposta può contribuire a conciliare meglio la vita privata, familiare e professionale, consentendo alla lavoratrice di adeguarsi meglio e più facilmente alla sua nuova situazione.

Emendamento  56

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) Il punto 1) è sostituto dal seguente:

 

“1. nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità equivalente;"

Motivazione

L'indennità erogata dovrebbe essere basata sulla retribuzione piena per evitare che le donne siano penalizzate finanziariamente per il fatto di essere madri.

Emendamento  57

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – paragrafo 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. le lavoratrici di cui all'articolo 2 a cui è precluso l'esercizio di un'attività professionale dal datore di lavoro, che le considera inabili al lavoro senza che le lavoratrici abbiano fornito un attestato medico in tal senso, percepiscono fino all'inizio del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, una somma pari alla loro intera retribuzione;

1 bis. una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 a cui è precluso l'esercizio di un'attività professionale dal suo datore di lavoro, che la considera inabile al lavoro senza che la lavoratrice abbia fornito un attestato medico in tal senso, può sottoporsi di propria iniziativa a una visita medica. Se il medico certifica la sua idoneità al lavoro, essa deve continuare ad essere occupata come in precedenza dal datore di lavoro oppure percepisce una somma pari alla sua intera retribuzione fino all'inizio del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

Motivazione

La libera scelta di un medico permette alla donna di stabilire se è effettivamente ammalata o no. Ulteriori misure dovrebbero essere prese solo sulla base di un chiaro referto medico.

Emendamento  58

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti per quanto riguarda le condizioni ergonomiche, l'orario di lavoro (compresi il lavoro notturno e il cambiamento di mansioni) e l'intensità del lavoro, nonché per potenziare la protezione contro agenti infettivi specifici e le radiazioni ionizzanti;

Motivazione

La protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza dovrebbe essere una finalità importante della presente direttiva.

Emendamento  59

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter) Al punto 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

“(b) il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità equivalente alle lavoratrici di cui all'articolo 2;"

Motivazione

L'indennità erogata dovrebbe essere basata sulla retribuzione piena per evitare che le donne siano penalizzate finanziariamente per il fatto di essere madri.

Emendamento  60

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a quater (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a quater) Al punto 2, è inserita la seguente lettera b bis):

 

"b bis) il diritto delle lavoratrici in congedo di maternità di ricevere automaticamente un aumento salariale, ove applicabile, senza dover temporaneamente interrompere il congedo di maternità per beneficiare di tale aumento;"

Motivazione

Se per la posizione delle lavoratrici in congedo di maternità è previsto un aumento salariale, quest'ultimo dovrebbe essere automaticamente applicato, di modo che le interessate non siano costrette ad interrompere il congedo di maternità unicamente per ottenere tale aumento e tornare in congedo dopo averlo ottenuto. Saranno inoltre ridotti e semplificati gli oneri amministrativi del datore di lavoro a tale riguardo.

Emendamento  61

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

"c) il diritto delle lavoratrici di cui all'articolo 2 di essere reintegrate nel loro posto di lavoro o in un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per esse meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui avrebbero avuto diritto durante la loro assenza;"

"c) il diritto delle lavoratrici di cui all'articolo 2 di essere reintegrate nel loro posto di lavoro o in un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per esse meno favorevoli, con la stessa retribuzione, lo stesso inquadramento professionale e le stesse mansioni del periodo precedente al congedo di maternità, e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui avrebbero avuto diritto durante la loro assenza; in situazioni eccezionali di ristrutturazione o di profonda riorganizzazione del processo produttivo, la lavoratrice avrà la possibilità di discutere con il datore di lavoro l'impatto di detti cambiamenti sulla sua situazione professionale e, indirettamente, sulla sua situazione personale;”

Motivazione

Il posto di lavoro considerato "equivalente" deve offrire la stessa retribuzione, lo stesso inquadramento professionale e le stesse mansioni del posto precedentemente ricoperto.

Si tratta di un punto importante poiché, in presenza di circostanze particolari (per esempio una crisi finanziaria) che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla situazione delle donne in congedo di maternità e comportare la perdita dei loro diritti, l'impossibilità per queste ultime di valutare con il datore di lavoro le conseguenze della ristrutturazione potrebbe mettere a repentaglio la loro posizione professionale.

Emendamento  62

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) Al punto 2 è aggiunta la seguente lettera c bis):

 

" c bis) il mantenimento, per le lavoratrici di cui all'articolo 2, di opportunità di evoluzione professionale grazie all'istruzione, unita alla formazione continua e alla formazione complementare, al fine di consolidare le loro prospettive di carriera;"

Motivazione

L'obiettivo è garantire che la maternità non si ripercuota negativamente sulle prospettive di carriera delle lavoratrici. I datori di lavoro devono adottare le necessarie misure in materia d'istruzione e di formazione, in consultazione con le lavoratrici interessate, per garantire che le prospettive di carriera di queste ultime siano salvaguardate.

Emendamento  63

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 2 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) Al punto 2 è aggiunta la seguente lettera c ter):

 

"(c ter) un periodo di congedo di maternità non deve pregiudicare i diritti pensionistici della lavoratrice e va considerato come periodo lavorativo ai fini della pensione; parimenti, le lavoratrici non devono essere penalizzate da una riduzione dei diritti pensionistici per aver fruito del congedo di maternità;"

Motivazione

Le indennità versate alla lavoratrice durante il periodo del congedo di maternità non devono pregiudicare i suoi diritti a pensione. Gli Stati membri devono impedire che ciò si verifichi e compensare l'eventuale perdita di parte dei diritti a pensione.

Emendamento  64

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è ritenuta adeguata se assicura un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali. Tale massimale non può essere inferiore all'indennità che le lavoratrici di cui all'articolo 2 percepiscono nel caso di un'interruzione delle loro attività per motivi connessi allo stato di salute. Gli Stati membri possono stabilire il periodo per il quale è calcolata la retribuzione mensile media.

3. l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è ritenuta equivalente se assicura un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media. Le lavoratrici in congedo di maternità percepiscono la retribuzione completa e l'indennità è pari al 100% dell'ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media. Gli Stati membri possono stabilire il periodo per il quale è calcolata la retribuzione mensile media.

Emendamento  65

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) È inserito il seguente punto 3 bis:

 

"3 bis. l'indennità percepita dalle lavoratrici di cui all'articolo 2 non può in alcun caso essere inferiore all'indennità che dette lavoratrici percepiscono nel caso di un'interruzione dell'attività per motivi connessi al loro stato di salute;"

Motivazione

La precisazione che l'indennità non può essere inferiore all'indennità prevista in caso di interruzione dell'attività per motivi di salute garantisce che la direttiva tenga conto delle madri che percepiscono una retribuzione molto bassa, come accade in particolare nei nuovi Stati membri.

Emendamento  66

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera c ter (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 3 – 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) È inserito il seguente punto 3 ter:

 

"(3 ter) Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito alle lavoratrici in congedo di maternità il diritto di ricevere automaticamente, se del caso, un aumento salariale, senza dover temporaneamente interrompere il congedo di maternità per usufruire di tale aumento."

Motivazione

Se per la posizione delle lavoratrici in congedo di maternità è previsto un aumento salariale, quest'ultimo dovrebbe essere automaticamente applicato, di modo che le interessate non siano costrette ad interrompere il congedo di maternità unicamente per ottenere tale aumento e tornare in congedo dopo averlo ottenuto. Saranno inoltre ridotti e semplificati gli oneri amministrativi del datore di lavoro a tale riguardo.

Emendamento  67

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera c quater (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater) Il punto 4 è soppresso.

Motivazione

È indispensabile sopprimere il criterio di ammissibilità di cui all'articolo 11, punto 4, della direttiva 92/85/CEE se si intende garantire a tutte le donne lo stesso diritto a un congedo di maternità retribuito, in modo da rispettare la mobilità delle lavoratrici e i principi della "flessicurezza" comuni all'UE.

Non ha senso che la proposta della Commissione riconosca il diritto al congedo di maternità e tuttavia permetta che le donne lascino il lavoro e perdano il proprio reddito qualora non soddisfino le condizioni previste dalla legislazione nazionale per beneficiare del congedo di maternità retribuito.

Emendamento  68

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) È inserito il seguente punto 5 bis:

 

"5 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare i datori di lavoro e a promuovere il dialogo tra le parti sociali al fine di prevedere la reintegrazione e il sostegno alla formazione delle lavoratrici che rientrano al lavoro dopo un congedo di maternità, ove necessario e/o se richiesto dalla lavoratrice e in conformità on la legislazione nazionale."

Emendamento  69

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera d ter (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter). È inserito il seguente punto 5 ter:

 

"5 ter. il datore di lavoro garantisce che l'orario di lavoro delle lavoratrici gestanti tenga conto della necessità di controlli medici periodici e straordinari;"

Motivazione

Poiché i controlli medici sono obbligatori per le gestanti ed estremamente importanti per il normale sviluppo del feto, il datore di lavoro deve tenerne conto e garantire flessibilità nell'orario di lavoro delle lavoratrici gestanti.

Emendamento  70

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera d quater (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d quater) È inserito il seguente punto 5 quater:

 

"5 quater. gli Stati membri incoraggiano i datori di lavoro a creare strutture di accoglienza per i figli delle dipendenti di età inferiore ai tre anni."

Motivazione

La mancanza di strutture per l'assistenza all'infanzia è una realtà innegabile nell'UE. La disposizione proposta è indispensabile per evitare che le donne siano costrette a lasciare il lavoro per occuparsi dei figli in tenera età.

Emendamento  71

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. È inserito il seguente articolo 11 bis:

 

“Articolo 11 bis

 

Esonero dal servizio per l'allattamento al seno

 

1. La madre che allatta il proprio figlio ha diritto a un apposito periodo di congedo frazionato in due periodi distinti, ciascuno della durata di un'ora, salvo quanto altrimenti concordato con il datore di lavoro, senza perdere alcun privilegio legato al suo lavoro.

 

2. In caso di parti plurimi, il congedo di cui al paragrafo 1 è prorogato di 30 minuti per ogni altro figlio.

 

3. In caso di lavoro a tempo parziale, il congedo di cui al paragrafo 1 è ridotto in proporzione al normale orario di lavoro, ma non può essere inferiore a 30 minuti.

 

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, il congedo è accordato per un periodo non superiore a un'ora e, se del caso, per un secondo periodo che copra la durata residua, salvo quanto altrimenti concordato con il datore di lavoro."

Emendamento  72

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 ter (nuovo)

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. È inserito il seguente articolo 11 ter:

 

“Articolo 11 ter

 

Prevenzione delle discriminazioni e integrazione della dimensione di genere

 

Gli Stati membri incoraggiano i datori di lavoro, per il tramite di prassi o accordi collettivi, a prendere misure efficaci per evitare le discriminazioni nei confronti delle donne per motivi di gravidanza, maternità o congedo di adozione.

 

Gli Stati membri tengono attivamente conto dell'obiettivo della parità tra uomini e donne nel formulare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva e nel dar loro applicazione."

Emendamento  73

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. È inserito il seguente articolo 12 bis:

Articolo 12 bis

Onere della prova

(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo i rispettivi ordinamenti giudiziari, affinché, nel caso in cui le persone che ritengono siano stati violati i diritti loro conferiti dalla presente direttiva abbiano prodotto dinanzi a un organo giurisdizionale o altro organo competente elementi di fatto in base ai quali si possa presumere avvenuta tale violazione, spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione della direttiva.

soppresso

(2) Il paragrafo 1 non preclude agli Stati membri la possibilità di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

 

(3) Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.

 

(4) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

 

(5) I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 12.

 

Motivazione

La discriminazione per motivi di gravidanza configura già oggi una discriminazione basata sul sesso. È quindi possibile applicare l'inversione dell'onere della prova prevista dalla direttiva 2006/54/CEE.

Emendamento  74

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. È inserito il seguente articolo 12 bis bis:

 

“Articolo 12 bis

 

Prevenzione delle discriminazioni

 

Gli Stati membri, nel rispetto delle loro tradizioni e prassi nazionali, adottano opportune misure volte a promuovere il dialogo tra le parti sociali ai livelli adeguati al fine di porre in essere provvedimenti efficaci per prevenire le discriminazioni a danno delle donne per motivi di gravidanza, maternità o adozione."

Emendamento  75

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da una denuncia che hanno presentato o da un'azione che hanno promosso al fine di ottenere il rispetto dei diritti loro conferiti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone o/e i testimoni da trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da una denuncia che hanno presentato o da un'azione che hanno promosso al fine di ottenere il rispetto dei diritti loro conferiti dalla presente direttiva.

Motivazione

Il fatto di estendere ai testimoni la protezione contro misure di ritorsione può garantire la loro partecipazione valida e senza impedimenti all'esame della denuncia da parte della giustizia, senza che abbiano il timore di subire trattamenti sfavorevoli.

Emendamento  76

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la sua applicazione. Le sanzioni possono consistere nel pagamento di un indennizzo, che non può essere limitato dalla previa fissazione di una soglia massima, e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la sua applicazione. Le sanzioni possono consistere nel pagamento di un indennizzo e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Con il divieto di limitare le richieste di indennizzo l'UE restringe in misura sproporzionata il margine di manovra degli Stati membri constringendoli a recepire disposizioni accessorie non conformi al proprio diritto processuale.

Emendamento  77

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo o gli organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso, designati a norma dell'articolo 20 della direttiva 2002/73/CE, rifusa nella direttiva 2006/54/CE, abbiano anche competenza nelle questioni cui si applica la presente direttiva, qualora si tratti di questioni riguardanti principalmente la parità di trattamento e non la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo o gli organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso, designati a norma dell'articolo 20 della direttiva 2002/73/CE, rifusa nella direttiva 2006/54/CE, abbiano anche competenza nelle questioni cui si applica la presente direttiva, qualora si tratti di questioni riguardanti principalmente la parità di trattamento e non solo la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Emendamento  78

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri possono adottare misure preventive e di controllo per la protezione e la sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere.

Motivazione

Lo stress sul posto di lavoro può avere effetti negativi sulla psiche delle gestanti e delle puerpere e può ripercuotersi sul feto o sul neonato.

Emendamento  79

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Le disposizioni della presente direttiva sono incorporate nel testo dei contratti collettivi e dei contratti di lavoro individuali applicabili negli Stati membri.

Motivazione

Sovente le lavoratrici non rivendicano i loro diritti per ignoranza della legge che le tutela. Inserendo il riferimento a tali diritti nei contratti di lavoro, la legislazione applicabile risulterà più chiara.

Emendamento  80

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il [cinque anni dopo l'adozione] e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali per la parità trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di predisporre una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 92/85/CEE modificata dalla presente direttiva.

1. Entro il [tre anni dopo l'adozione] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali per la parità trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di predisporre una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 92/85/CEE modificata dalla presente direttiva.

Emendamento  81

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Secondo il principio detto gender mainstreaming, la relazione fornisce anche una valutazione delle conseguenze che le disposizioni adottate hanno per le donne e per gli uomini. In base alle informazioni ricevute, la relazione contiene, se necessario, proposte di modifica e aggiornamento della direttiva 92/85/CEE quale modificata dalla presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Secondo il principio detto gender mainstreaming, la relazione fornisce anche una valutazione delle conseguenze che le disposizioni adottate hanno per le donne e per gli uomini. Detta relazione include anche una valutazione d'impatto che analizza gli effetti sociali ed economici, nell'Unione europea nel suo complesso, di un ulteriore prolungamento della durata del congedo di maternità e dell'applicazione del congedo di paternità. In base alle informazioni ricevute, la relazione contiene, se necessario, proposte di modifica e aggiornamento della direttiva 92/85/CEE quale modificata dalla presente direttiva.

Motivazione

È necessario valutare accuratamente i costi e i benefici, per le donne così come per la società, di un congedo di maternità nettamente più lungo. La promozione dell'allattamento al seno permetterebbe, in particolare, di realizzare economie a livello della spesa sanitaria e potrebbe avere un impatto positivo sull'ambiente e il potere di acquisto delle famiglie.

  • [1]  GU L 277 del 17.11.2009, p. 102.

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

La proposta della Commissione recante modifica della direttiva 92/85/CEE è volta a migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Questa iniziativa legislativa, che è parte integrante del "pacchetto" presentato dalla Commissione per un migliore equilibrio tra attività professionale e vita privata, rappresenta una delle iniziative per la promozione dell'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro.

La modifica della direttiva 92/85/CEE merita di essere sostenuta, anche se la riformulazione proposta dalla Commissione è meno ambiziosa di quanto auspicabile, sia per quanto concerne la riduzione delle asimmetrie tra uomini e donne nel mercato del lavoro, sia per quel che attiene alla promozione dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata, soprattutto perché non promuove una genitorialità basata sulla condivisione delle responsabilità.

L'aggiunta dell'articolo 141 del trattato CE alla base giuridica della proposta in esame – base giuridica che è ora costituita dal combinato disposto dell'articolo 137, paragrafo 2, relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e dell'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, relativo alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne - conferisce alla direttiva un'impostazione concettuale più equilibrata. L'estensione della base giuridica rende inoltre possibile l'inclusione di disposizioni relative alla tutela della maternità e della paternità, quali valori sociali fondamentali.

Le modifiche introdotte dalla presente proposta riguardano, in particolare, il prolungamento della durata minima del congedo di maternità, che passa da 14 a 20 settimane; il principio secondo cui l'indennità da corrispondere alla lavoratrice in congedo di maternità dovrebbe essere equivalente alla retribuzione piena; la definizione di prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il divieto di licenziamento.

2. Una genitorialità basata sulla condivisione delle responsabilità

L'agenda sociale dell'UE stabilisce tra le priorità la necessità di promuovere politiche volte a favorire la conciliazione di vita professionale, privata e familiare, destinate tanto alle donne quanto agli uomini. Un maggior equilibrio tra attività professionale e vita privata e familiare è anche uno dei sei settori di azione prioritari contemplati nella tabella di marcia per la parità tra donne e uomini per il periodo 2006-2010.

L'UE si trova attualmente ad affrontare la sfida demografica posta da un contesto caratterizzato da bassi tassi di natalità e da un costante aumento della percentuale di anziani. Il miglioramento delle disposizioni volte a favorire l'equilibrio tra vita professionale e familiare è parte della risposta a questo declino demografico.

Tuttavia, è possibile constatare che in seno alla società resistono stereotipi di genere che ostacolano l'accesso delle donne al mondo del lavoro e, in particolare, al lavoro di qualità. Diversamente da quanto avviene con gli uomini, alle donne continua a essere attribuita la responsabilità principale della cura dei figli e di altre persone non autonome, motivo per cui non di rado esse si trovano di fronte alla necessità di scegliere tra la maternità e la realizzazione professionale. Di frequente le donne sono percepite come lavoratrici ad "alto rischio", di "seconda scelta" o "scomode", data l'elevata probabilità che restino incinte e che si avvalgano del diritto al congedo di maternità. È pertanto fondamentale che le nuove forme di congedo non rispecchino o rafforzino gli stereotipi dominanti nella società.

In vari Stati membri esistono già leggi sulla maternità, la paternità e il congedo parentale, mentre a livello UE esistono una direttiva sulla maternità (direttiva 92/85/CEE) e una direttiva sul congedo parentale (direttiva 96/34/CE), ma manca una legislazione sul congedo di paternità.

La maternità e la paternità sono diritti fondamentali imprescindibili ai fini dell'equilibrio sociale. È pertanto auspicabile che la revisione della direttiva 92/85/CEE torni a vantaggio alle donne lavoratrici, tutelando la maternità e la paternità, segnatamente attraverso misure che incoraggino gli uomini ad assumersi responsabilità familiari.

Il coinvolgimento dei padri nella vita dei figli sin dai primi mesi di vita è un elemento fondamentale per il sano sviluppo psicofisico ed emotivo dei bambini. La legislazione comunitaria deve pertanto prevedere anche un congedo di paternità individuale, non trasferibile e retribuito, che possa essere fruito dal coniuge in contemporanea al congedo di maternità. In caso di adozione dovrebbe essere altresì riconosciuto il diritto a un periodo di congedo ripartito fra entrambi i coniugi.

3. Durata del congedo di maternità

Considerato che il congedo di maternità di 18 settimane è già una realtà in molti Stati membri, il prolungamento di 4 settimane (dalle attuali 14 alle 18 proposte) risulta una modifica modesta, che dovrebbe avere un impatto poco significativo sull'attuale quadro normativo dei vari Stati membri. Inoltre, il comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini raccomanda l'estensione a 24 settimane.

Secondo la relatrice, venti settimane sono un periodo di tempo adatto per permettere alla donna di rimettersi dal parto e incoraggiare l'allattamento al seno nonché consentire alla madre di sviluppare un solido legame con il figlio. Una durata maggiore potrebbe incidere negativamente sul reinserimento delle donne nel mercato del lavoro.

Il congedo minimo post parto deve altresì essere portato a sei settimane per incoraggiare le donne ad allattare il più a lungo possibile.

In effetti, la proposta della Commissione non introduce disposizioni in materia di allattamento al seno. Vista la raccomandazione A55/15 dell'OMS sull'importanza dell'allattamento al seno nei primi mesi di vita e considerando anche l'articolo 10 della convenzione dell'OIL n. 183 del 2000, che caldeggia il diritto delle donne a una o più pause giornaliere o a riduzioni dell'orario di lavoro giornaliero per l'allattamento, la relatrice è del parere che debba essere previsto il diritto a una riduzione dell'orario lavorativo giornaliero per l'allattamento, senza che ciò comporti la perdita di qualsivoglia beneficio.

4. Retribuzione

La proposta della Commissione prevede la corresponsione, durante il congedo di maternità, di un'indennità mensile pienamente equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o alla retribuzione mensile media. Tuttavia, questa disposizione non è vincolante.

Il versamento della retribuzione integrale per tutta la durata del congedo di maternità garantisce che le donne non subiscano un danno finanziario per la scelta di avere figli. La retribuzione non deve essere inferiore all'85% dell'ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media. Si tratta di un massimale adeguato che garantirà che le famiglie, in particolare quelle monoparentali, non siano esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale.

5. Divieto di licenziamento

In generale, le modifiche proposte in materia di divieto di licenziamento e di diritti delle lavoratrici sembrano positive. Tali diritti dovranno essere estesi anche al padre che fruisce del congedo di paternità.

La proposta della Commissione vieta il licenziamento tra l'inizio della gravidanza e i sei mesi successivi al termine del congedo di maternità, periodo che dovrà essere esteso a un anno, considerato che, in molti casi, la lavoratrice avrà bisogno di tempo per adattarsi a una nuova situazione lavorativa.

La relatrice considera positive le modifiche introdotte a questo proposito, tra cui il diritto a riprendere lo stesso lavoro o ad essere assegnata a un posto equivalente e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro introdotti durante la sua assenza. È tuttavia del parere che occorra garantire che il posto di lavoro cosiddetto "equivalente" presenti essenzialmente le stesse caratteristiche di quello precedente, sia per quanto concerne la retribuzione percepita che le funzioni esercitate.

6. Flessibilità nell'organizzazione del lavoro

La relatrice riconosce l'importanza di introdurre la possibilità per la lavoratrice di chiedere al proprio datore di lavoro, al ritorno dal congedo di maternità, una modifica dell'orario e delle modalità di lavoro. Il datore di lavoro non sarà solo tenuto a prendere in considerazioni tali richieste, ma dovrà anche accoglierle, purché giustificate.

Tale diritto dovrà altresì essere esteso al padre, al fine di favorire la condivisione delle responsabilità familiari tra donne e uomini. Il fatto che le donne ricorrano più degli uomini a queste disposizioni genera uno squilibrio tra gli uni e le altre, che si ripercuote negativamente sulla condizione lavorativa delle donne e sulla loro dipendenza economica.

Si ritiene fondamentale introdurre una nuova disposizione che conferisca alla lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento, nonché al padre che usufruisca del congedo di paternità, il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro straordinario.

7. Salute e sicurezza

La valutazione del rischio svolge un ruolo cruciale nell'ambito della presente proposta. Eppure, la proposta non contiene alcuna misura preventiva volta ad eliminare i possibili rischi per la riproduzione. Le disposizioni non impongono al datore di lavoro l'obbligo di adottare alcuna misura finché non informato dello stato di gravidanza della lavoratrice, ciò che generalmente avviene verso la settima o ottava settimana. Ora, i principali rischi di malformazione del feto si verificano durante le prime settimane di gestazione.

Sia gli uomini sia le donne possono essere esposti, prima della fecondazione, a fattori suscettibili di provocare mutazioni e anomalie genetiche che conducono alla sterilità e a malformazioni e aberrazioni cromosomiche, anche se gli effetti più gravi si producono nell'embrione.

La relatrice esprime apprensione rispetto a questo tema e ritiene che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non debbano essere considerate singolarmente. È essenziale incoraggiare un approccio preventivo che consenta di valutare correttamente i rischi su ogni luogo di lavoro in cui i dipendenti sono donne e uomini in età di procreare.

8. Valutazione d'impatto

La relatrice ritiene necessario valutare con precisione i costi e benefici, per le donne così come per la società, di un congedo di maternità nettamente più lungo. La promozione dell'allattamento al seno permetterebbe, in particolare, di realizzare economie a livello della spesa sanitaria e potrebbe avere un impatto positivo sull'ambiente e il potere di acquisto delle famiglie.

La relatrice ritiene che il congedo di paternità sia un beneficio che viene offerto ai padri ma che in realtà è condiviso dall'intera famiglia, in particolare dal bambino che è il primo a beneficiare della presenza di entrambi i genitori. L'introduzione di un congedo di paternità che garantisce la condivisione delle responsabilità della cura dei figli nelle prime fasi della loro vita potrebbe avere effetti positivi sulla spesa sanitaria, in quanto migliorerebbe la qualità della vita e il benessere della madre e del bambino.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

29.1.2010

On. Eva-Britt Svensson

Presidente

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (COM(2008)0637 – C6‑0340/2008 – 2008/0193(COD))

Onorevole Presidente,

con lettera del 12 gennaio 2010 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 28 gennaio 2010.

La base giuridica indicata dalla Commissione per la proposta di direttiva consiste nell'articolo 137, paragrafo 2, del TCE, e nell'articolo 141, paragrafo 3. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la nuova base giuridica è costituita dall'articolo 153, paragrafo 2, e dall'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE.

Alcuni membri della commissione competente per il merito hanno presentato emendamenti intesi a sopprimere, nel preambolo della proposta di direttiva, il riferimento all'articolo 157, paragrafo 3. Si tratta quindi di capire se la proposta di direttiva può fondarsi esclusivamente sull'articolo 153.

Dal punto di vista procedurale, il combinato disposto dei due articoli non pone problemi, dal momento che in entrambi i casi si applica la procedura legislativa ordinaria. Il fatto che l'articolo 153, paragrafo 2, richieda la consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, a differenza dell'articolo 157, che prevede unicamente la consultazione del primo dei due, non costituisce un problema.

I.         Articoli pertinenti del TFUE

Articolo 157

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

4. …

Articolo 153

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;

b) condizioni di lavoro;

c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;

d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;

e) informazione e consultazione dei lavoratori;

f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;

g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione;

h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166;

i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;

j) lotta contro l'esclusione sociale;

k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:

a)

b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

3. …

II.       Scelta della base giuridica da parte della Commissione

Si osserva che la Commissione giustifica il ricorso a una doppia base giuridica nei seguenti termini: La proposta è basata sugli articoli 153, paragrafo 2, e 157, paragrafo 3, del TFUE. Anche se la direttiva 92/85/CEE è basata su... [ora articolo 153 del TFUE] ed è una direttiva particolare adottata nel quadro della direttiva sulla sicurezza e la salute dei lavoratori (direttiva 89/391/CEE), alla base giuridica di questa proposta è aggiunto l'articolo 157 CE. Il congedo di maternità è essenziale per la protezione della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La protezione dal licenziamento o dalla discriminazione a causa della gravidanza o della maternità è finalizzata, così come la retribuzione del congedo di maternità, alla protezione della salute e della sicurezza delle donne. Le norme relative al congedo di maternità, alla sua durata, alla retribuzione e ai diritti e agli obblighi delle donne che fruiscono del congedo di maternità o che tornano al lavoro dopo averne fruito sono anche intrinsecamente connesse all'applicazione del principio della parità di opportunità e di trattamento tra donne e uomini sancito dall'articolo 157, paragrafo 3. Pertanto, entrambi gli articoli concorrono a costituire la base giuridica della proposta[1].

III.      Analisi

La proposta di direttiva in oggetto è intesa a modificare una precedente direttiva (98/85/CEE), fondata sull'articolo 118 A, precursore dell'articolo 153 del TFUE. All'epoca, la questione della parità tra uomini e donne non figurava nell'articolo 118 A, ma era affrontata nell'articolo 119, sebbene solo in termini di parità di trattamento in materia di retribuzione.

A partire dal trattato di Amsterdam, la parità tra uomini e donne compare nei trattati. Da un lato, la questione è ora un principio generale sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del TUE, secondo cui l'Unione "combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore". Il concetto è rafforzato dall'articolo 8 del TFUE: "Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne." Il principio trova espressione, nell'ambito della politica sociale, nell'articolo 153, paragrafo 1, lettera i) ("parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro") e nell'articolo 157, in particolare paragrafo 3 (adozione di misure che "assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore").

Nella proposta di direttiva, alla base giuridica originaria – quello che ora è l'articolo 153 del TFUE, concernente, tra l'altro, la salute e la sicurezza dei lavoratori e la parità tra uomini e donne in materia di trattamento sul lavoro – la Commissione ha aggiunto l'articolo 157, paragrafo 3, che fa specifico riferimento alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

La Commissione si sforza pertanto di sottolineare che la proposta di direttiva non riguarda soltanto la salute e la sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, come indicato dal titolo, ma anche le norme relative al congedo di maternità, alla sua durata, alla retribuzione e ai diritti e agli obblighi delle donne che fruiscono del congedo di maternità o che tornano al lavoro dopo averne fruito. Tali norme sono anche intrinsecamente connesse all'applicazione del principio della parità di opportunità e di trattamento tra donne e uomini sancito dall'articolo 157, paragrafo 3. Questo si riflette nel considerando 3 della proposta di direttiva, che giustifica la base giuridica supplementare nei seguenti termini: "Poiché la presente direttiva riguarda non soltanto la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ma anche, intrinsecamente, le questioni della parità di trattamento, come il diritto di essere reintegrato nello stesso posto di lavoro o in un posto di lavoro equivalente, le norme sul licenziamento e sui diritti dei lavoratori o su un migliore sostegno finanziario durante il congedo, gli articoli 153 e 157 ne costituiscono congiuntamente la base giuridica."

I relativi emendamenti presentati in seno alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere recano la seguente motivazione:

"La direttiva 92/85/CEE riguarda il miglioramento delle norme giuridiche intese a proteggere la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – considerata la condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza e alla luce della giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea. Solo le lavoratrici madri possono beneficiare di un congedo per parto. La direttiva non tocca dunque la questione delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego, né quella della conciliazione di vita professionale e vita privata e familiare. L'articolo [157] non deve essere menzionato" (emendamenti 74 e 77, Anna Záborská).

"La scelta della base giuridica fondata sull'articolo [157] del trattato... pone un problema. La direttiva del 1992 si basava sull'articolo [153] del trattato CE relativo alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'articolo [157] concerne il principio di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne. L'aggiunta di questa base giuridica giustifica quindi l'estensione del campo di applicazione della direttiva al di là del congedo di maternità (in particolare il congedo parentale, di paternità, di adozione, ecc.) e riduce le questioni inerenti al congedo di maternità al rigoroso rispetto del principio di parità tra uomini e donne" (emendamenti 75 e 78, Philippe Juvin).

A tale riguardo si pongono due questioni. Innanzitutto, è necessario determinare se esista o meno un legame diretto tra il concetto di parità tra uomini e donne e l'oggetto della direttiva.

Se la risposta è affermativa, occorre poi stabilire se all'articolo 153, paragrafo 2, sia opportuno aggiungere l'articolo 157, paragrafo 3, dal momento che la questione della parità tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è presente in entrambi gli articoli.

Esiste un legame tra l'oggetto della direttiva e la questione della parità tra uomini e donne?

La direttiva in esame è intesa a tutelare le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Dal momento che, nella natura delle cose, tali situazioni sono proprie alla biologia femminile, la direttiva interessa unicamente le donne e contiene disposizioni rivolte soltanto a loro. A prima vista, l'argomentazione secondo cui la direttiva non affronterebbe i problemi della parità uomo-donna appare sostenibile, ma non lo è in questo caso.

Secondo la giurisprudenza, la scelta del fondamento giuridico di un atto "non può dipendere solo dal convincimento di un' istituzione circa lo scopo perseguito"[2], ma "deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale ... Tra detti elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"[3]. Di fatto, considerando i numerosi elementi di prova che sono individuabili nella direttiva stessa e nel suo contesto generale, è chiaramente evidente che la direttiva è profondamente connessa alla questione della parità uomo-donna. Sostenere il contrario non avrebbe alcun senso e porterebbe a un fraintendimento del senso e dello scopo della proposta di direttiva.

1. Definizioni e principi generali

Sembra che il fraintendimento abbia origine nel concetto di parità. L'articolo 157, paragrafo 3, prevede l'adozione di misure "che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego". La formulazione dell'articolo afferma in sostanza che la parità può assumere diverse forme. In questo caso, si tratta della parità di trattamento e delle pari opportunità. Uomini e donne devono ricevere non soltanto pari trattamento, ma anche pari opportunità, ovvero non devono essere svantaggiati o disporre di maggiori o minori opportunità per il fatto di appartenere a un determinato sesso.

Il concetto di parità è quindi strettamente connesso a quello di discriminazione o, meglio, di non discriminazione. Nell'articolo intitolato "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen" (Il concetto di discriminazione nel diritto francese e nel diritto europeo), Daniel Lochak fornisce un'interessante definizione delle nozioni affini ma differenti di ineguaglianza e discriminazione. L'autore afferma, in primo luogo, che i due concetti sono indissociabili, nella misura in cui il problema della discriminazione deve essere considerato nel contesto più ampio della volontà di combatterla[4]. A suo parere, l'ineguaglianza sarebbe una "situazione di fatto", risultante da fattori intrinseci legati all'individuo e da fattori esterni. Da parte sua, la discriminazione si riferisce all'"azione di un terzo" e corrisponde all'"agire di un terzo". In questo caso, proteggendo una categoria specifica, nella fattispecie le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la direttiva impedisce il manifestarsi di comportamenti discriminatori, permettendo alle donne di non subire svantaggi a causa della loro condizione biologica.

La Corte di giustizia definisce la discriminazione come l'"applicazione di norme diverse a situazioni comparabili o [nel]l' applicazione della stessa norma a situazioni diverse"[5]. Sulla base della stessa definizione, la Corte si è pronunciata contro il divieto generale, in Francia, del lavoro notturno per le donne, sostenendo che uomini e donne si trovano nella stessa situazione per quanto riguarda le conseguenze negative del lavoro notturno. Considerando il principio di parità, la donne non possono pertanto essere dispensate dal lavoro notturno semplicemente in ragione del loro sesso. D'altra parte, la Corte ha ritenuto che il divieto fosse valido per le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento, poiché in quel caso le donne si trovavano in condizioni diverse da quelle dei loro colleghi maschi.

Sulla base di questo ragionamento, a causa della loro situazione biologica, le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento si trovano in condizioni diverse rispetto agli uomini. Di conseguenza, è evidente che è l'applicazione delle stesse norme a situazioni diverse ad essere discriminatoria, mentre l'applicazione di norme specifiche rivolte alle donne nelle circostanze di cui sopra è giustificata dal fatto che esse si trovano in una condizione differente da quella degli uomini. Il fatto che la direttiva riguardi unicamente le donne non significa che essa non tenga conto del principio della parità, ma semplicemente che applica tale principio nella misura in cui impedisce, attraverso disposizioni specifiche, che le donne siano svantaggiate a causa della loro particolare condizione. La direttiva è una risposta alla discriminazione e all'ineguaglianza di fatto che deriva dalle condizioni biologiche delle lavoratrici rispetto ai colleghi maschi. Proteggendo specificamente le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la direttiva si pone l'obiettivo di consentire alle donne di ricevere un trattamento uguale a quello degli uomini e di poter beneficiare di opportunità realmente pari.

Mentre l'ineguaglianza costituisce una situazione di fatto, la parità può corrispondere a una situazione di fatto o di diritto, vale a dire a una parità sostanziale o formale. L'argomentazione secondo cui non esisterebbe alcun nesso tra la direttiva e il principio della parità uomo-donna si basa sul concetto di parità formale. In base a tale argomentazione, una misura si considera adottata in virtù del principio della parità tra uomini e donne soltanto se impone lo stesso comportamento verso entrambi i sessi o se vieta l'adozione di comportamenti diversi a causa del sesso della persona interessata. L'articolo 157, paragrafo 1, rientra in questa categoria, stabilendo il principio della "parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile". Esistono attualmente numerose disposizioni che sanciscono il principio della parità formale tra uomini e donne e che vietano, in particolare nella sfera dell'occupazione e del lavoro, ogni forma di discriminazione basata sul sesso.

Le statistiche evidenziano tuttavia chiaramente che, sebbene l'uguaglianza sia prescritta dalla legge, si riscontra una flagrante ineguaglianza tra uomini e donne in materia di occupazione, trattamento e retribuzione. La parità tra uomini e donne sul lavoro rimane pertanto un obiettivo ancora da raggiungere. Per questa ragione si osserva che le politiche nazionali ed europee si stanno orientando verso il raggiungimento di una parità non soltanto formale, ma anche reale e sostanziale. Alcuni fanno notare che di conseguenza si è verificato uno spostamento dalla parità di trattamento alle pari opportunità, dal principio di parità in senso stretto alla promozione di azioni positive. La necessità di tale cambiamento era affermata nella raccomandazione generale n. 25, articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, concernente le misure speciali provvisorie:

"[...] un approccio puramente formale, giuridico o programmatico non è sufficiente per instaurare tra uomini e donne una parità di fatto, … parità sostanziale. La Convenzione richiede inoltre che le donne beneficino di pari opportunità alla partenza e di un ambiente che consenta loro di conseguire una parità in termini di risultati. Non è sufficiente garantire alle donne un trattamento identico a quello riservato agli uomini. Occorre piuttosto prendere in considerazione le differenze biologiche, nonché le differenze di origine sociale e culturale, esistenti tra uomini e donne. In determinate circostanze si rende necessario un trattamento diverso tra i sessi in ragione di tali differenze."[6]

È in questo contesto di politica sociale che le disposizioni della direttiva devono essere intese come norme volte alla protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Bisogna riconoscere che la direttiva contiene disposizioni di per sé applicabili soltanto alle donne, ma tali disposizioni rispondono, da un lato, a un imperativo di non discriminazione e, dall'altro, all'esigenza di instaurare una parità sostanziale, contribuendo nel contempo a proteggere la salute e la sicurezza delle lavoratrici interessate.

2. Elementi di prova estratti dal contenuto della direttiva

a) Elementi estratti dai considerando

I considerando indicano chiaramente che l'adozione della direttiva dev'essere considerata nel quadro della protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento contro ogni forma di discriminazione legata alla loro condizione. In questo modo, la direttiva punta a contribuire all'instaurazione della parità tra uomini e donne nella sfera relativa all'occupazione e al lavoro.

Il considerando 3 precisa così che la direttiva riguarda intrinsecamente le questioni relative alla parità di trattamento. I considerando 4 e 5 specificano che la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale che deve guidare e permeare le azioni dell'Unione europea. Il considerando 7 include la direttiva nella categoria della legislazione vigente in materia di "parità dei sessi". I considerando da 11 a 17 si riferiscono invece alla giurisprudenza della Corte di giustizia concernente la protezione delle lavoratrici gestanti contro le discriminazioni, sulla base del principio della parità di trattamento. Analizzando i considerando nel loro insieme, il loro contenuto rivela senza dubbio che la direttiva è direttamente connessa alla promozione della parità dei sessi sul lavoro.

b) Elementi estratti dal dispositivo

Dal momento che la proposta di direttiva in esame è intesa a modificare una direttiva esistente, questa analisi dovrebbe tenere conto non soltanto degli articoli aggiunti o modificati, ma anche degli articoli della direttiva 92/85/CEE che restano validi.

Alcuni articoli, come quelli da 3 a 8, sono direttamente connessi alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e riguardano la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici pericolosi (art. 3), l'obbligo di valutare i rischi e fornire informazioni al riguardo (art. 4), le misure successive alla valutazione (artt. 5 e 6), il divieto di lavoro notturno (art. 7) e il congedo di maternità (art. 8).

D'altra parte, gli articoli elencati di seguito si riferiscono direttamente alla protezione delle donne contro la discriminazione causata dalla loro condizione di lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. L'articolo 9 tutela quindi le lavoratrici contro la perdita della retribuzione quando si recano a effettuare esami prenatali, l'articolo 10 sancisce il divieto di licenziamento durante la gravidanza e il congedo di maternità, l'articolo 11 garantisce alle lavoratrici l'esercizio dei diritti e la fruizione dei vantaggi derivanti dal contratto di lavoro, mentre l'articolo 12 riguarda la difesa dei diritti summenzionati.

L'analisi specifica del contenuto del dispositivo suggerisce che la direttiva ha di fatto un duplice obiettivo, ovvero quello di proteggere la salute e la sicurezza delle lavoratrici e quello di garantire loro la parità di trattamento.

3. Elementi di prova estratti dai documenti non facenti parte della direttiva

Tutti i documenti che accompagnano la proposta di direttiva includono senza dubbio quest'ultima tra le misure volte alla promozione della parità tra uomini e donne sul lavoro.

a) Motivazione

Per giustificare l'adozione della nuova direttiva, la Commissione si preoccupa di precisarne il contesto, ovvero l'azione dell'Unione intesa a conciliare vita professionale e vita privata e familiare, le pari opportunità di uomini e donne sul mercato del lavoro e la lotta contro le discriminazioni subite dalle gestanti nell'ambito dell'occupazione e del lavoro. A tale riguardo, la motivazione elenca i diversi strumenti esistenti nel settore, come la tabella di marcia per la parità fra donne e uomini (2006-2010) e una serie di risoluzioni del Parlamento europeo. Si fa inoltre riferimento alla consultazione del comitato consultivo per le pari opportunità per donne e uomini.

b) Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto fornisce interessanti dettagli sul tipo di parità che le varie misure contenute nella proposta di direttiva mirano a instaurare. Il documento precisa che:

"gli obiettivi di qualsiasi azione consistono nel raggiungere una maggiore parità dei sessi per quanto riguarda i tassi di partecipazione al mercato del lavoro e una migliore conciliazione di vita professionale e vita privata e familiare."

Questa affermazione contraddice direttamente la motivazione dei vari emendamenti presentati, secondo cui "la direttiva non tocca dunque la questione delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego, né quella della conciliazione di vita professionale e vita privata e familiare".

Le misure intese a proteggere le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento riguardano direttamente la conciliazione della vita professionale e della vita privata e familiare. Esse permettono alle donne di decidere di occuparsi della loro vita familiare, senza che questa scelta penalizzi la loro vita professionale. Da un punto di vista logico e formale si può affermare che la questione interessa anche gli uomini; tuttavia, le statistiche mostrano che lo sviluppo della vita familiare svantaggia in misura minore gli uomini nella loro vita professionale, poiché le donne assumono responsabilità molto più significative nell'ambito della vita familiare. La valutazione d'impatto cita, a tale riguardo, una comunicazione della Commissione volta a combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini:

"La genitorialità riduce durevolmente il tasso d'occupazione delle donne, ma non ha effetti su quello degli uomini. Di conseguenza, il percorso professionale delle donne è più spesso interrotto, più lento e più breve e, quindi, meno rimunerativo."[7]

Conseguentemente, per garantire la parità tra uomini e donne sul lavoro e pari opportunità di carriera, le misure intese a promuovere la conciliazione di vita professionale e vita familiare – anche se in alcuni casi sono rivolte soltanto alle donne – contribuiscono direttamente alla realizzazione di una parità sostanziale, che finora non è stata raggiunta.

Le misure indicate nella proposta di direttiva contribuiranno pertanto, secondo quanto afferma la valutazione d'impatto, a realizzare parità tra i sessi in termini di tasso di partecipazione al mercato del lavoro. Si ritiene infatti che il prolungamento del congedo di maternità possa assicurare alle donne una maggiore stabilità nel lavoro che esercitavano prima della gravidanza[8]. La valutazione d'impatto suggerisce quindi che un'estensione di quattro settimane del congedo di maternità potrebbe avere l'effetto di costringere meno spesso le donne a prolungare la loro assenza prendendo un congedo parentale. Le settimane supplementari consentirebbero alla madre di instaurare un legame più solido con il bambino e di organizzarne più facilmente la custodia. La valutazione d'impatto precisa, a tale riguardo, che un congedo di maternità prolungato potrebbe essere utile nella fase di transizione, prima che la custodia del bambino sia disponibile[9].

Infine, la disposizione della proposta di direttiva che consente alle lavoratrici di chiedere al datore di lavoro una modifica dell'orario e delle modalità di lavoro[10] dopo il congedo di maternità dovrebbe consentire alle donne di rientrare al lavoro a tempo pieno, senza essere costrette a scegliere il part-time[11]. Il datore di lavoro non è obbligato a soddisfare la richiesta della lavoratrice, ma si è constatato che una disposizione di questo tipo – attualmente in vigore nel Regno Unito – ha un impatto positivo sul mantenimento del lavoro che le donne esercitavano prima della nascita del bambino[12].

3.        Conclusione dell'analisi

L'analisi della proposta di direttiva e dei documenti che la accompagnano evidenzia chiaramente il legame esistente tra la proposta di direttiva e il principio della parità tra uomini e donne. Nonostante l'esistenza di tale legame, una classificazione della direttiva sulla protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento appare tuttavia difficile. Questa difficoltà è dovuta in sostanza al fatto che la direttiva non prevede misure applicabili a uomini e donne, bensì soltanto a queste ultime. D'altra parte, essa non ha il carattere di una misura positiva del tipo autorizzato dall'articolo 157, paragrafo 4, del TFUE. Le misure positive consentono di adottare provvedimenti per aiutare il sesso sottorappresentato a beneficiare di un'effettiva parità. Tali misure hanno tuttavia un carattere temporaneo e non possono essere mantenute una volta raggiunta la parità. La parità tra uomini e donne, per quanto concerne la gravidanza, non potrà tuttavia mai essere raggiunta, dal momento che la condizione biologica delle donne pone queste ultime in una situazione diversa da quella degli uomini. Alcuni commentatori giudicano tali misure protettive come eccezioni al principio della parità. Sembra tuttavia più corretto descriverle come misure che permettono di conseguire l'effettiva parità tra i sessi nella misura in cui impediscono la discriminazione nei confronti delle donne (attraverso il divieto di licenziamento, ecc.) e consentono a queste ultime, grazie agli obblighi che impongono (diritto di conservare il lavoro e di beneficiare di tutti i vantaggi legati al contratto d'impiego), di godere di fatto della parità di trattamento e di non subire svantaggi a causa della loro condizione di donne; al contempo, tali misure garantiscono alle donne i diritti legati alle loro specifiche esigenze (congedo di maternità). Questo approccio è più corretto ed emerge infatti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nella sua interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 76/207/CEE[13], che dispone quanto segue:

"3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità."

Nella sentenza relativa alla causa Hoffmann[14] e nella giurisprudenza successiva[15], la Corte ha affermato, con particolare riferimento a tale disposizione, di riconoscere "la legittimità, in relazione al principio della parità, della protezione della donna sotto due aspetti. Si tratta di garantire, in primo luogo, la protezione della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza, fino al momento in cui le sue funzioni fisiologiche e psichiche si sono normalizzate dopo il parto e, in secondo luogo, la protezione delle particolari relazioni tra la donna e il bambino, durante il periodo successivo alla gravidanza ed al parto"[16].

Affermando che la protezione delle donne è legittima in relazione al principio della parità di trattamento, la Corte pone innegabilmente la proposta di direttiva in oggetto nel quadro del principio della parità, da cui – contrariamente a quanto suggeriscono gli autori degli emendamenti – non può essere dissociata.

IV.      L'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), prevede già la promozione della parità tra uomini e donne. È quindi necessario aggiungere l'articolo 157, paragrafo 3?

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la parità di trattamento nell'ambito della politica sociale appare in due articoli, quelli che oggi sono l'articolo 153, paragrafo 1, lettera i) e l'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE, che fanno rispettivamente riferimento alla "parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro" e al "principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore". Benché il contenuto dei due articoli sia simile, si ritiene generalmente che l'articolo 157 tratti la questione della parità in modo più specifico e approfondito, dalla questione della parità di retribuzione (paragrafi 1 e 2) alla legittimità delle azioni positive a favore del sesso sottorappresentato con l'obiettivo di assicurare l'effettiva e completa parità (paragrafo 4). Da parte sua, l'articolo 153 fornisce un elenco dei settori in cui l'Unione europea ha competenza d'intervento.

V.       Conclusioni

Alla luce di quanto precede, si ritiene che sia del tutto giustificato il mantenimento delle due basi giuridiche, l'articolo 153 e l'articolo 157, paragrafo 3.

Nella riunione del 28 gennaio 2010 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità (con 21 voti favorevoli e nessuna astensione)[17], di raccomandare quanto segue: la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento dovrebbe essere fondata sulla doppia base giuridica costituita dall'articolo 153 e dall'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  I riferimenti ai trattati sono stati aggiornati per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
  • [2]  Causa 45/86 Commissione contro Consiglio ("Preferenze doganali generalizzate") [1987] Racc. 1493, punto 11.
  • [3]  Causa C-300/89 Commissione contro Consiglio ("Biossido di titanio") [1991] Racc. I-2867, punto 10.
  • [4]  D, Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen", in Egalité des sexes : la discrimination positive en question, pag. 40.
  • [5]  Causa C-342/93 Gillespie and Others contro Northern Health and Social Services Boards [1996] Racc. I-475, punto 16; causa C-394/96 Brown contro Rentokil Ltd [1998] Racc. I-4185, punto 30.
  • [6]  Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna (CEDAW), raccomandazione generale n. 25 – 30a sessione, 2004, articolo 4, paragrafo 1 – Misure speciali provvisorie.
  • [7]  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 luglio 2007, dal titolo: "Combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini" (COM(2007)424), punto 2.1.
  • [8]  Relazione sulla valutazione d'impatto – SEC(2008)2596, pag. 31. Si veda anche pag. 34.
  • [9]  Relazione sulla valutazione d'impatto – SEC(2008)2596, pag. 35.
  • [10]  Articolo 11, punto 5 (aggiunto nella proposta di direttiva).
  • [11]  La maggior parte dei lavoratori part-time sono donne.
  • [12]  Relazione sulla valutazione d'impatto – SEC(2008)2596, pag. 33.
  • [13]  Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40).
  • [14]  Causa 184/83 Hofmann contro Barmer Ersatzkasse [1984] Racc. 3047.
  • [15]  Si veda, ad esempio, la causa C-32/93 Webb contro EMO Air Cargo [1994] Racc. I-3567.
  • [16]  Hofmann, punto 25.
  • [17]  Erano presenti al momento della votazione finale Klaus-Heiner Lehne (presidente), Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (28.1.2010)

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
(COM(2008)0637 – C6‑0340/2008 – 2008/0193(COD))

Relatrice per parere(*): Rovana Plumb

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta è basata sugli articoli 137, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3, del trattato CE. Sebbene la direttiva 92/85/CEE sia basata sull'articolo 118, lettera a del trattato CE (ora articolo 137) e sia una direttiva particolare, adottata nel quadro della direttiva sulla sicurezza e la salute dei lavoratori (direttiva 89/391/CEE), alla base giuridica della proposta è stato aggiunto l'articolo 141 CE.

La presente proposta nasce dalla necessità di stabilire solide misure di conciliazione con l'obiettivo di giungere ad una più elevata percentuale di donne sul mercato del lavoro e ad una loro minore segregazione, nonché porre termine al divario salariale tra uomini e donne, aumentando le opportunità per quanto riguarda il congedo di maternità. Nell'Unione europea è necessaria una maggiore partecipazione delle donne sul mercato del lavoro, non solo per risolvere il problema dell’invecchiamento della società ma anche per aumentare la competitività a livello globale.

Allo stato attuale, l'incidenza delle nascite sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro è molto marcata, con una differenza del 26% registrata per il 2007 tra le donne che avevano avuto un bambino e gli uomini. I motivi per cui ciò avviene sono diversi, ma possono essere eliminati mediante un adeguamento delle norme in materia di congedo di maternità, della durata di quest’ultimo, della retribuzione e dei diritti e obblighi delle donne che vanno in congedo di maternità o che ne ritornano, aspetti che sono tutti intrinsecamente collegati all’applicazione del principio di pari opportunità e parità di trattamento tra donne e uomini di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Condivisione delle responsabilità

La condivisione delle responsabilità tra i due genitori dal momento della nascita costituisce un beneficio aggiuntivo per il benessere psicofisico del bambino. È necessaria una direttiva specifica in questo senso dal momento che la direttiva attuale non contiene disposizioni in materia di congedo parentale, bensì si concentra sulla salute e la sicurezza delle donne in gravidanza o durante l’allattamento

Diritti delle lavoratrici gestanti in materia di occupazione

La commissione per l’occupazione e gli affari sociali è certa che la proposta di modifica della direttiva 92/85/CEE tutelerà i diritti delle donne gestanti in materia di occupazione.

Tuttavia, la commissione per l’occupazione e gli affari sociali è convinta che, senza gli emendamenti da essa proposti in appresso e le misure supplementari concordate a livello europeo dalle parti sociali, il testo modificato non potrà contribuire pienamente a migliorare la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare né ad agevolare il rientro delle donne nel mercato del lavoro.

Estensione della durata minima del congedo di maternità e possibilità di lavorare a tempo parziale

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ritiene che l'opzione di estendere la durata del congedo di maternità da 14 a 20 settimane e l’introduzione di incentivi siano un modo evidente di promuovere la possibilità per le donne di conciliare la gravidanza con il fatto di rimanere sul mercato del lavoro. Tale estensione darà alle madri un periodo di tempo adeguato per tornare al lavoro dopo la gravidanza e per creare un legame con il figlio.

Oltretutto, i timori espressi da taluni Stati membri quanto ai costi per finanziare tale estensione sono infondati dal momento che lo studio condotto da ECORYS dimostra che un'estensione a 18 settimane o oltre avrà un’incidenza economica trascurabile, mentre garantirà migliori condizioni di salute per le lavoratrici durante la gravidanza.

I datori di lavoro devono tener conto delle richieste delle lavoratrici di passare dal lavoro a tempo pieno al lavoro a tempo parziale nei 12 mesi immediatamente successivi al parto. Tale disposizione sarebbe in linea con le raccomandazioni contenute nella relazione A55/15 dell’OMS.

Tutela delle prospettive di carriera

La commissione per l’occupazione e gli affari sociali appoggia le modifiche apportate all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a della direttiva 92/85/CEE, secondo cui le lavoratrici che hanno partorito hanno il diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano loro meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante il periodo di assenza.

Tale disposizione è strettamente collegata con la sicurezza del lavoro e rappresenta un passo importante verso la cessazione della discriminazione per motivi collegati alla gravidanza.

Diritti delle lavoratrici autonome

Benché la proposta di direttiva in discussione tuteli unicamente i diritti delle lavoratrici dipendenti, al fine di combattere la discriminazione e garantire la parità di opportunità, gli Stati membri dovranno adoperarsi affinché anche le lavoratrici autonome possano fruire degli stessi diritti sanciti dalla direttiva. La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha modificato la proposta della Commissione in tal senso.

Ruolo delle parti sociali

Il 14 dicembre 1995 le parti sociali a livello europeo (BusinessEurope o UNICE, CEEP e CES) hanno raggiunto un accordo in materia di congedo parentale cui la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, ha dato attuazione. Questa direttiva stabilisce disposizioni minime in materia di congedo parentale quale strumento importante per la conciliazione tra vita professionale e familiare e per la promozione della parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) La direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso da UNICE, CEEP e CES1 stabilisce criteri minimi allo scopo di aiutare i genitori che lavorano a conciliare le loro responsabilità professionali con quelle parentali. Tuttavia le parti sociali sono pervenute ad un accordo il 18 giugno 2009 e un progetto di direttiva è attualmente in esame.

 

___________________

1 GU L 145, del 19.6.1996, pag. 4.

Motivazione

La direttiva del Consiglio 96/34/CE è un accordo quadro tra BusinessEurope (UNICE), CEEP e CES sul congedo parentale ed è un contributo importante alla proposta di modifica della direttiva 92/85/CEE, in quanto definisce i requisiti minimi per agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e di genitori per i genitori che lavorano. Va sottolineato tuttavia che le parti sociali hanno trovato un accordo il 18/06/09 e un progetto di direttiva è attualmente in esame e aggiornerà l’accordo quadro di cui sopra.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) L'accordo concluso dagli Stati membri al vertice di Barcellona del 2002, che mira a raggiungere la parità tra donne e uomini (parità di retribuzione, congedo di paternità, accesso a posti di lavoro in cui possano godere dei medesimi diritti), è la base per conseguire migliori condizioni riguardo la conciliazione della vita privata con la vita professionale e garantirà l'indipendenza economica degli uomini e delle donne.

Motivazione

Gli obiettivi di Barcellona fanno parte della strategia dell'UE per la crescita e la creazione di posti di lavoro e sono volti ad assistere i giovani genitori - in particolare le donne - impegnati nel campo lavorativo a conciliare la vita professionale con quella privata. L'accesso a servizi di assistenza all'infanzia migliori (condizioni, prezzi, e, non da ultimo, orari di lavoro adeguati per i genitori), rappresenta la chiave dell'accesso delle donne al mercato del lavoro.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater) La comunicazione della Commissione del 4 luglio 2006 dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" stabilisce che i diritti dei minori devono costituire una priorità dell'UE e che gli Stati membri devono attenersi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e ai suoi protocolli addizionali nonché agli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Motivazione

La comunicazione considera i diritti dei minori una priorità dell'UE e chiede agli Stati membri di attenersi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e ai suoi protocolli addizionali nonché agli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Alla luce della presente direttiva, ciò significa garantire a tutti i bambini la possibilità di essere alimentati mediante l'allattamento materno e di ottenere cure adeguate in base alle loro necessità di sviluppo nonché l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e di qualità.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) L'assistenza di figli con disabilità costituisce un impegno particolarmente gravoso per la madre lavoratrice e merita un riconoscimento sociale. La maggiore vulnerabilità delle madri di figli portatori di disabilità impone la concessione di congedi di maternità supplementari, la cui durata minima va fissata nella direttiva.

Motivazione

Gli studi condotti dall'Organizzazione Mondiale della Salute dimostrano che l'allattamento dei bambini (0 - 12 mesi) può comportare benefici a lungo termine per la salute e svolgere un ruolo essenziale nella prevenzione delle malattie croniche. Inoltre le madri che hanno allattato al seno i bambini per un anno o oltre risultano più protette contro il tumore del seno (con un'incidenza del 35% in meno) .

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Il posto di lavoro considerato "equivalente" ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), significa che esso conserva effettivamente i medesimi contenuti di quello originale, sia per quanto concerne la retribuzione percepita che le funzioni esercitate.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le donne devono quindi essere protette dalla discriminazione in caso di gravidanza o di congedo di maternità e disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica.

(13) Le donne devono quindi essere protette dalla discriminazione in caso di gravidanza o di congedo di maternità e disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica, onde salvaguardare i loro diritti a condizioni di lavoro dignitose e a una migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Ai fini di un’autentica parità tra uomini e donne è essenziale che gli uomini beneficino per legge del diritto a un congedo di paternità obbligatorio secondo modalità equivalenti a quelle del congedo di maternità, tranne per quanto riguarda la durata, di modo che possano essere progressivamente create le condizioni necessarie a una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all’attività professionale e alla vita familiare.

Motivazione

Occorre dare al congedo di paternità carattere obbligatorio di modo che gli uomini non siano soggetti a una pressione sociale che li induca a rinunciarvi. E’ necessario dare un segnale al mercato del lavoro per indicare che gli uomini devono anch'essi assentarsi obbligatoriamente dal luogo e dal posto di lavoro allorché hanno figli e che quindi l'attività economica deve essere organizzata in modo da tener conto della riproduzione umana che è non solo un valore sociale fondamentale, ma anche un diritto e una responsabilità sia per gli uomini sia per le donne.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) Nel Libro verde della Commissione intitolato: "Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici", si fa riferimento al fatto che il tasso di fertilità negli Stati membri è poco elevato e insufficiente ai fini del rinnovo della popolazione. Occorre varare misure per le lavoratrici prima, durante e dopo la gravidanza, per quanto riguarda le condizioni sul posto di lavoro. Si raccomanda di seguire le buone pratiche applicate negli Stati membri che vantano tassi di fertilità elevati e garantiscano la continua partecipazione delle donne nel mercato del lavoro.

 

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) Gli Stati membri devono introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali misure da essi ritenute idonee per garantire un indennizzo o una riparazione reale ed effettiva alla lavoratrice per il danno subito a causa di una violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, e tali da risultare dissuasive e proporzionate al danno subito;

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Le vittime di discriminazioni devono fruire di tutela giuridica adeguata. Alla luce delle specificità dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, gli Stati membri devono provvedere affinché i diritti delle gestanti siano efficacemente tutelati. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter) Gli Stati membri devono incoraggiare e promuovere la partecipazione attiva delle parti sociali, affinché garantiscano una migliore informazione degli interessati e una maggiore efficacia. Incoraggiando il dialogo con gli organismi summenzionati gli Stati membri potranno acquisire una conoscenza più approfondita e farsi un'idea più precisa dell'attuazione concreta della direttiva, come anche dei problemi che potrebbero emergere, allo scopo di eliminare le discriminazioni.

Motivazione

Il contributo che le parti sociali possono fornire alla lotta per l'eliminazione delle discriminazioni è molto significativo. Attraverso le reti d'informazione di cui dispongono esse possono rappresentare, per le lavoratrici, un ulteriore canale d'informazione riguardo ai loro diritti, nonché una fonte di conoscenza per gli Stati membri nella misura in cui dispongono di un'esperienza più ampia per quanto attiene ai problemi suscettibili di presentarsi. Per queste ragioni riteniamo che la loro partecipazione attiva e il dialogo aperto rivestano grande importanza.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il dialogo tra le parti sociali e con le ONG, al fine di aumentare la sensibilizzazione sulle diverse forme di discriminazione e combatterle.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo -1. (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. La presente direttiva mira inoltre a consentire alle lavoratrici l'adempimento della loro essenziale funzione familiare e ad assicurare alla madre e al bambino una specifica ed adeguata protezione."

Motivazione

Il nuovo paragrafo mira ad ampliare il campo di applicazione della direttiva e a permettere di includervi aspetti quali il tempo di lavoro flessibile, il congedo di paternità, ecc.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 2 – lettera a)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. L'articolo 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

 

"a) lavoratrice gestante, ogni lavoratrice gestante, comprese le collaboratrici domestiche, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;"

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza esclude il personale domestico. Questo dovrebbe tuttavia beneficiare espressamente della tutela della maternità.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter. L'articolo 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

 

"(b) lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera, comprese le collaboratrici domestiche, ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;"

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza esclude il personale domestico. Questo dovrebbe tuttavia beneficiare espressamente della tutela della maternità.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater. L'articolo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

 

"(c) lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di allattamento, comprese le collaboratrici domestiche, ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;"

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza esclude il personale domestico. Questo dovrebbe tuttavia beneficiare espressamente della tutela della maternità.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies. All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

 

"2 bis. Gli orientamenti di cui al primo comma vengono valutati in vista della loro revisione almeno ogni cinque anni, a partire dal 2012."

Motivazione

Spiegazione: è importante aggiornare le linee direttrici in funzione dell’evoluzione della situazione e delle conoscenze.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 4 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis. Il titolo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"Valutazione, informazione e consultazione"

Motivazione

È essenziale incoraggiare un approccio preventivo che consenta di valutare correttamente i rischi su ogni luogo di lavoro in cui i dipendenti sono donne e uomini in età di procreare. Sia gli uomini sia le donne possono essere esposti, prima della fecondazione, a fattori suscettibili di provocare mutazioni e anomalie genetiche che conducono alla sterilità e a malformazioni e aberrazioni cromosomiche, anche se gli effetti più gravi si producono nell'embrione. I paragrafi 4 e 5 sono stati aggiunti a causa del fatto che tutte le altre direttive relative alla salute e alla sicurezza comportano articoli specifici sull'informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 septies. All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

 

"-1. Nella valutazione del rischio effettuata a norma della direttiva 89/391/CEE il datore di lavoro tiene conto dei rischi riproduttivi per i lavoratori e le lavoratrici."

Motivazione

È essenziale incoraggiare un approccio preventivo che consenta di valutare correttamente i rischi su ogni luogo di lavoro in cui i dipendenti sono donne e uomini in età di procreare. Sia gli uomini sia le donne possono essere esposti, prima della fecondazione, a fattori suscettibili di provocare mutazioni e anomalie genetiche che conducono alla sterilità e a malformazioni e aberrazioni cromosomiche, anche se gli effetti più gravi si producono nell'embrione. I paragrafi 4 e 5 sono stati aggiunti a causa del fatto che tutte le altre direttive relative alla salute e alla sicurezza comportano articoli specifici sull'informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 octies. L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

2. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato le lavoratrici di cui all'articolo 2 e le lavoratrici che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 e/o i loro rappresentanti e le relative parti sociali sono informati dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 e di tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Motivazione

È essenziale incoraggiare un approccio preventivo che consenta di valutare correttamente i rischi su ogni luogo di lavoro in cui i dipendenti sono donne e uomini in età di procreare. Sia gli uomini sia le donne possono essere esposti, prima della fecondazione, a fattori suscettibili di provocare mutazioni e anomalie genetiche che conducono alla sterilità e a malformazioni e aberrazioni cromosomiche, anche se gli effetti più gravi si producono nell'embrione. I paragrafi 4 e 5 sono stati aggiunti a causa del fatto che tutte le altre direttive relative alla salute e alla sicurezza comportano articoli specifici sull'informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 nonies. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Vengono adottate le misure adeguate per garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento interessato possano sorvegliare l'applicazione della presente direttiva o intervenire nella sua applicazione per quanto riguarda in particolare misure decise dal datore di lavoro di cui al paragrafo 2, fatta salva la responsabilità che incombe al datore di lavoro di determinare tali misure."

Motivazione

È essenziale incoraggiare un approccio preventivo che consenta di valutare correttamente i rischi su ogni luogo di lavoro in cui i dipendenti sono donne e uomini in età di procreare. Sia gli uomini sia le donne possono essere esposti, prima della fecondazione, a fattori suscettibili di provocare mutazioni e anomalie genetiche che conducono alla sterilità e a malformazioni e aberrazioni cromosomiche, anche se gli effetti più gravi si producono nell'embrione. I paragrafi 4 e 5 sono stati aggiunti a causa del fatto che tutte le altre direttive relative alla salute e alla sicurezza comportano articoli specifici sull'informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 decies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 decies. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 ter. La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti per le questioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva avvengono conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE."

Motivazione

È essenziale incoraggiare un approccio preventivo che consenta di valutare correttamente i rischi su ogni luogo di lavoro in cui i dipendenti sono donne e uomini in età di procreare. Sia gli uomini sia le donne possono essere esposti, prima della fecondazione, a fattori suscettibili di provocare mutazioni e anomalie genetiche che conducono alla sterilità e a malformazioni e aberrazioni cromosomiche, anche se gli effetti più gravi si producono nell'embrione. I paragrafi 4 e 5 sono stati aggiunti a causa del fatto che tutte le altre direttive relative alla salute e alla sicurezza comportano articoli specifici sull'informazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo -1 undecies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 undecies. All'articolo 6 é aggiunto il seguente punto:

 

"2 bis. Le lavoratrici gestanti non potranno inoltre svolgere mansioni come ad esempio portare e sollevare oggetti pesanti nonché lavori pericolosi, faticosi o che comportano rischi per la salute."

Motivazione

Oltre alle attività la cui valutazione abbia rilevato rischi da esposizione le lavoratrici gestanti non devono poter svolgere alcuna mansione che comporti grossi sforzi fisici o arrechi pericoli alla salute.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 duodecies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

- 1 duodecies. All’articolo 7, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

a) del passaggio ad un orario di lavoro diurno compatibile; o"

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 terdecies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 7 ‑ paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 terdecies. All'articolo 7 è aggiunto il punto seguente:

 

"2 bis. Le lavoratrici che desiderano essere dispensate dal lavoro notturno ne informano, conformemente alle norme stabilite dagli Stati membri, il loro datore di lavoro e, nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), gli presentano un certificato medico."

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 7 ‑ paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quaterdecies. All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 ter. Per quanto riguarda le famiglie monoparentali e i genitori di bambini affetti da gravi disabilità, il periodo di cui al paragrafo 1 può essere prolungato secondo le procedure stabilite dagli Stati membri."

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quindecies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quindecies. È aggiunto l'articolo seguente:

 

"Articolo 7 bis

 

Ore straordinarie

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché durante la gravidanza e nei sei mesi successivi al parto le lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento non siano tenute a prestare ore straordinarie e a lavorare nei giorni festivi."

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 fruiscano di un congedo di maternità di almeno diciotto settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 fruiscano di un congedo di maternità di diciotto settimane.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al paragrafo 1 include un congedo di maternità obbligatorio di almeno sei settimane dopo il parto. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 possano scegliere liberamente quando fruire del periodo non obbligatorio del congedo di maternità, prima o dopo il parto.

2. Il congedo di maternità di cui al paragrafo 1 include un congedo di maternità obbligatorio di almeno sei settimane dopo il parto. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 possano scegliere liberamente quando fruire del periodo non obbligatorio del congedo di maternità, prima o dopo il parto. Il periodo di sei settimane di congedo di maternità obbligatorio si applica a tutte le lavoratrici a prescindere dal numero di giorni di lavoro prestati prima del parto. Gli Stati membri possono prolungare il periodo obbligatorio del congedo di maternità a norma della presente direttiva fino a un massimo di otto settimane dopo e/o sei prima del parto in caso di neonati affetti da disabilità.

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La lavoratrice deve rendere noto il periodo scelto per il congedo di maternità almeno tre mesi prima della sua data d'inizio.

Motivazione

L’emendamento 25 del relatore afferma che le gestanti non possono esser obbligate a prestare ore supplementari tre mesi prima del parto. Entro tale termine occorrerebbe rendere noto anche il periodo in cui si chiederà il congedo di maternità onde semplificare ai datori di lavori il compito di assumere personale sostitutivo.

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. In caso di parto plurimo, il congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, va prolungato di quattro settimane per ogni bambino.

Motivazione

Il periodo totale di congedo normale è espresso anche in settimane.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia concesso un congedo supplementare in caso di parto prematuro, ricovero in ospedale del neonato, neonato affetto da disabilità e parto plurimo. La durata del congedo supplementare deve essere proporzionata e permettere di soddisfare le necessità particolari della madre e del neonato o dei neonati.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia concesso un congedo supplementare con stipendio pieno in caso di parto prematuro, ricovero in ospedale del neonato, neonato affetto da disabilità, madri disabili e parto plurimo. La durata del congedo supplementare deve essere proporzionata e permettere di soddisfare le necessità particolari della madre e del neonato o dei neonati. Il periodo totale di congedo parentale è prolungato di almeno 8 settimane dopo il parto in caso di neonati affetti da disabilità e gli Stati membri prevedono inoltre un periodo di congedo aggiuntivo di sei settimane in caso di parto di feto morto.

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. La presente direttiva non si applica ai lavoratori autonomi.

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter. Gli Stati membri adottano misure idonee per riconoscere la depressione post partum come malattia invalidante e sostengono campagne di sensibilizzazione per promuovere una corretta informazione sulla depressione post partum e contro i pregiudizi ed i rischi di stigmatizzazione tuttora legati ad essa.

Motivazione

L'emendamento si prefigge di sensibilizzare gli Stati membri al riconoscimento della patologia della depressione post partum, disturbo che colpisce il 10-15% delle donne e ha un forte impatto sulla vita lavorativa e familiare.

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti per quanto riguarda le condizioni ergonomiche, l'orario di lavoro (compreso il lavoro notturno e i trasferimenti di posto di lavoro) l'intensità del lavoro e una maggiore protezione contro gli agenti infettivi specifici e le radiazioni ionizzanti;

Motivazione

La protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza deve essere una delle principali finalità della presente direttiva.

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. qualora una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 sia licenziata durante il periodo di cui al punto 1), il datore di lavoro deve giustificare per iscritto il motivo del licenziamento. Se il licenziamento avviene entro i sei mesi successivi al termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il datore di lavoro, a richiesta della lavoratrice interessata, deve indicare per iscritto i motivi del licenziamento;

2. qualora una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 sia licenziata durante il periodo di cui al punto 1) o entro i sei mesi successivi al termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il datore di lavoro deve indicare per iscritto i motivi del licenziamento. Restano impregiudicate le condizioni materiali in materia di licenziamento previste dal diritto nazionale.

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità equivalente;

Motivazione

Le donne dovrebbero essere indennizzate a stipendio pieno per non essere penalizzate finanziariamente in quanto madri.

Emendamento  38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – paragrafo 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. le lavoratrici di cui all'articolo 2 a cui è precluso l'esercizio di un'attività professionale dal datore di lavoro, che le considera inabili al lavoro senza che le lavoratrici abbiano fornito un attestato medico in tal senso, percepiscono fino all'inizio del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, una somma pari alla sua intera retribuzione;

1 bis. una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 a cui è precluso l'esercizio di un'attività professionale dal suo datore di lavoro, che la considera inabile al lavoro senza che la lavoratrice abbia fornito un attestato medico in tal senso, deve sottoporsi di propria iniziativa a una visita medica. Se il medico certifica la sua idoneità al lavoro, essa può continuare ad essere occupata normalmente dal datore di lavoro oppure percepisce fino all'inizio del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, una somma pari alla loro intera retribuzione;

Motivazione

La libera scelta di un medico permette alla donna di stabilire se è effettivamente ammalata o no. Ulteriori misure dovrebbero essere prese solo sulla base di un chiaro referto medico.

Emendamento  39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a) bis All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 1 a) bis:

 

"1 a) bis. Gli Stati membri possono adottare misure preventive e di controllo per la protezione e la sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere."

Motivazione

Lo stress sul posto di lavoro può influenzare la psiche delle gestanti o delle puerpere e ripercuotersi rispettivamente sul feto o sul neonato. Sono necessarie misure di controllo dal punto di vista della flessicurezza.

Emendamento  40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il diritto delle lavoratrici di cui all'articolo 2 di essere reintegrate nel loro posto di lavoro o in un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per esse meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui avrebbero avuto diritto durante la loro assenza;"

(c) il diritto delle lavoratrici di cui all'articolo 2 di essere reintegrate nel loro posto di lavoro o in un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per esse meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui avrebbero avuto diritto durante la loro assenza; in situazioni eccezionali di ristrutturazione o di profonda riorganizzazione del processo produttivo, alla lavoratrice dovrà sempre essere garantita la possibilità di discutere con il datore di lavoro l'impatto di detti cambiamenti sulla sua situazione professionale e, indirettamente, sulla sua situazione personale e occorre sempre concedere ai rappresentanti dei lavoratori la possibilità di pronunciarsi insieme ai datori di lavoro sugli effetti di tali cambiamenti sui lavoratori interessati;"

Emendamento  41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"(c bis) la conservazione per le lavoratrici di cui all'articolo 2 della possibilità di avanzamento professionale mediante misure di formazione e perfezionamento professionale al fine di consolidare le loro prospettive di carriera;"

Motivazione

L'obiettivo è di garantire che il fatto che le donne siano madri non alteri le loro prospettive di carriera. I datori di lavoro devono, in consultazione con le lavoratrici interessate, adottare le necessarie misure in materia d'istruzione e di formazione per garantire che le prospettive di carriera di queste ultime siano mantenute.

Emendamento  42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter) la fruizione di un congedo di maternità non deve pregiudicare i diritti pensionistici; detto periodo va imputato al periodo lavorativo ai fini della pensione e le lavoratrici non devono essere penalizzate nei loro diritti a pensione per il fatto di aver usufruito di un congedo di maternità.

Motivazione

I sussidi versati alla lavoratrice durante il periodo del congedo di maternità non devono pregiudicarne i diritti previdenziali. Gli Stati membri devono prevenire tale possibilità e compensare l'eventuale perdita di diritti alla pensione.

Emendamento  43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è ritenuta adeguata se assicura un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali. Tale massimale non può essere inferiore all'indennità che le lavoratrici di cui all'articolo 2 percepiscono nel caso di un'interruzione delle loro attività per motivi connessi allo stato di salute. Gli Stati membri possono stabilire il periodo per il quale è calcolata la retribuzione mensile media.

3. l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è adeguata se assicura un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media. Alle lavoratrici in congedo di maternità deve essere versato lo stipendio intero e l'indennità è pari al 100% dell'ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media. Gli Stati membri possono stabilire il periodo per il quale è calcolata la retribuzione mensile media.

Motivazione

Il versamento della retribuzione integrale alle lavoratrici per tutta la durata del congedo garantisce che le donne non debbano subire un danno finanziario per la scelta di avere figli. In numerosi Stati membri è già previsto il pagamento di una quota che varia dall'80% al 100% della retribuzione media durante il congedo di maternità. Le lavoratrici gestanti, inoltre, non dovrebbero essere penalizzate sotto il profilo finanziario per la loro decisione di avere un bambino.

Emendamento  44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c) bis È inserito il seguente punto 3 bis):

 

"3 bis) Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito alle lavoratrici in congedo di maternità il diritto di ricevere automaticamente, se del caso, un aumento salariale, senza dover temporaneamente interrompere il congedo di maternità per usufruire di tale aumento."

Motivazione

Se per la posizione delle lavoratrici in congedo di maternità è previsto un aumento salariale, quest'ultimo dovrebbe essere automaticamente applicato, in modo tale che le interessate non siano costrette ad interrompere il congedo di maternità unicamente per ottenere tale aumento e a tornare in congedo dopo averlo ottenuto. Saranno inoltre ridotti e semplificati gli oneri amministrativi del datore di lavoro a tale riguardo.

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. È inserito il seguente articolo 12 bis:

soppresso

"Articolo 12 bis

 

Onere della prova

 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo i rispettivi ordinamenti giudiziari, affinché, nel caso in cui le persone che ritengono siano stati violati i diritti loro conferiti dalla presente direttiva abbiano prodotto dinanzi a un organo giurisdizionale o altro organo competente elementi di fatto in base ai quali si possa presumere avvenuta tale violazione, spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione della direttiva.

 

2. Il paragrafo 1 non preclude agli Stati membri la possibilità di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

 

3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.

 

4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

 

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 12."

 

Motivazione

La regolamentazione proposta viola il principio della presunzione di innocenza e sbilancerebbe la situazione tra lavoratori e datori di lavoro. Chi avanza un’accusa deve provarla. Non si può chiedere alla parte che sostiene che “nulla è successo” di portare la prova che ciò non ha avuto luogo.

Emendamento  46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale e/o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, un procedimento finalizzato all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Motivazione

In caso di approvazione del presente emendamento, il paragrafo 5 verrà modificato con la seguente formulazione: "I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 12."

Emendamento  47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da una denuncia che hanno presentato o da un'azione che hanno promosso al fine di ottenere il rispetto dei diritti loro conferiti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone o/e i testimoni da trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da una denuncia che hanno presentato o da un'azione che hanno promosso al fine di ottenere il rispetto dei diritti loro conferiti dalla presente direttiva.

Motivazione

Il fatto di estendere ai testimoni la protezione contro misure di ritorsione può garantire la loro partecipazione valida e senza impedimenti all'esame della denuncia da parte della giustizia, senza che abbiano il timore di subire trattamenti sfavorevoli.

Emendamento  48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la sua applicazione. Le sanzioni possono consistere nel pagamento di un indennizzo, che non può essere limitato dalla previa fissazione di una soglia massima, e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la sua applicazione. Le sanzioni possono consistere nel pagamento di un indennizzo e devono essere effettive e proporzionate.

Motivazione

Con il divieto di limitare le richieste di indennizzo l'UE restringe in misura sproporzionata il margine di manovra degli Stati membri constringendoli a recepire disposizioni accessorie non conformi al proprio diritto processuale.

PROCEDURA

Titolo

Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Riferimenti

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)

Commissione competente per il merito

FEMM

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

19.10.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Rovana Plumb

16.9.2009

 

 

Esame in commissione

5.11.2009

1.12.2009

26.1.2010

 

Approvazione

27.1.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

11

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Kinga Göncz, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Emilie Turunen

PROCEDURA

Titolo

Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Riferimenti

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)

Presentazione della proposta al PE

3.10.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

FEMM

19.10.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

19.10.2009

ITRE

19.10.2009

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

2.9.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Edite Estrela

16.7.2009

 

 

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

28.1.2010

 

 

 

Esame in commissione

1.9.2009

1.12.2009

25.1.2010

 

Approvazione

23.2.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

13

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caroline Lucas, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lena Ek, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marian Harkin, Ria Oomen-Ruijten

Deposito

5.3.2010