RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia
19.3.2010 - (COM(2008)0801 – C6‑0467/2008 – 2008/0227(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Anja Weisgerber
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia
(COM(2008)0801 – C6‑0467/2008 – 2008/0227(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0801),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0467/2008),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato FUE,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 maggio 2009[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7‑0050/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Il progresso tecnico e l'innovazione relativa agli strumenti di misura cui si riferiscono le direttive in fase di abrogazione è garantito all'atto pratico sia dall'applicazione volontaria delle norme europee e internazionali che sono state messe a punto, sia dall'applicazione di disposizioni nazionali che attuano queste nuove specifiche. La libera circolazione nel mercato interno di tutti i prodotti interessati viene inoltre garantita dall'applicazione adeguata degli articoli da 28 a 30 del trattato CE e dal principio del riconoscimento reciproco. |
(5) Il progresso tecnico e l'innovazione relativa agli strumenti di misura cui si riferiscono le direttive in fase di abrogazione saranno garantiti all'atto pratico dall'applicazione volontaria delle norme europee e internazionali che sono state messe a punto, dall'applicazione di disposizioni nazionali che attuano queste nuove specifiche o, in linea con i principi attinenti a "legiferare meglio", dall'inserimento di disposizioni supplementari nella direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura1. La libera circolazione nel mercato interno di tutti i prodotti interessati viene inoltre garantita dall'applicazione adeguata degli articoli da 34 a 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal principio del riconoscimento reciproco. |
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1.GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1. |
Motivazione | |
Per evitare qualsiasi incertezza giuridica, si introduce la possibilità di inserire nella direttiva generale sugli strumenti di misura (2004/22/CE) disposizioni relative agli strumenti di misura disciplinati dalle direttive in fase di abrogazione. | |
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) L'abrogazione delle direttive non dovrebbe comportare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione o ulteriori oneri amministrativi. Inoltre, pur rispettando i principi della proporzionalità e della sussidiarietà, non emerge l'esigenza comune di un livello più elevato di protezione dei consumatori. |
(6) L'abrogazione delle direttive non dovrebbe comportare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione o ulteriori oneri amministrativi. |
Motivazione | |
La frase di cui si propone la soppressione non è pertinente. Il livello generale di protezione dei consumatori non verrà migliorato né abrogando le direttive, né mantenendole in vigore. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito solo attraverso il loro adeguamento. | |
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Occorre pertanto abrogare la direttiva 71/349/CEE. |
Motivazione | |
L'abrogazione di tutte le otto direttive determinerà verosimilmente un aumento degli oneri amministrativi, dal momento che gli Stati membri potrebbero decidere di introdurre disposizioni nazionali per gli strumenti di misura disciplinati dalle direttive in fase di abrogazione. Solo per quanto concerne la direttiva sulla stazzatura delle cisterne di natanti una netta maggioranza di Stati membri ha comunicato che non sono previste disposizioni nazionali. Pertanto, solo la direttiva 71/349/CE potrebbe essere abrogata immediatamente. | |
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Occorre pertanto abrogare le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE. |
(7) Le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE dovrebbero essere abrogate solo dopo aver valutato se gli strumenti di misura disciplinati da tali direttive debbano essere inclusi nel campo d'applicazione della direttiva 2004/22/CE. È opportuno che la Commissione effettui tale valutazione parallelamente all'elaborazione della sua relazione sull'attuazione della direttiva 2004/22/CE, prevista all'articolo 25 della direttiva stessa. |
Motivazione | |
L'articolo 25 della direttiva 2004/22/CE, che costituisce la direttiva generale sugli strumenti di misura, verte su una "clausola di revisione", in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a riferire, al più tardi entro il 30 aprile 2011, sugli effetti dell'attuazione della direttiva e, se del caso, a presentare proposte di modifica. In tale contesto gli Stati membri hanno la possibilità di indicare quali sono le disposizioni eventualmente necessarie per gli strumenti di misura disciplinati dalle direttive in fase di abrogazione. | |
Emendamento 5 Proposta di direttiva Articolo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo -1 |
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La direttiva 71/349/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2011. |
Motivazione | |
Si veda la motivazione del nuovo considerando 6 bis. | |
Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE sono abrogate a decorrere dal {1° gennaio 2010}. |
1. Le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° maggio 2014. |
Motivazione | |
Member States should be given more time to investigate whether repealing the Directives will lead to legal uncertainty which makes European harmonisation of rules necessary. Therefore one Directive will be repealed now, the other seven Directives will also be repealed, but only after analysing the possible consequences in context with the broader review of the basic legal instrument in this field, the "Measurement Instruments Directive" (2004/22/EC). It is thus appropriate to set the date of repeal for the seven Directives sufficiently far in advance to enable the co-legislators to take a different view in the context of any revision of Directive 2004/22. | |
Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 1 bis |
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Entro il 30 aprile 2011 la Commissione valuta, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, se gli strumenti di misura disciplinati dalle direttive di cui all'articolo 1 debbano essere inclusi nel campo d'applicazione della direttiva 2004/22/CE. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa in merito. |
Motivazione | |
Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 7. La data limite è conforme a quanto previsto all'articolo 25 della direttiva generale sugli strumenti di misura. | |
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre {il 31 dicembre 2009} le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal {1° gennaio 2010}. |
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2014 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° maggio 2014. |
Motivazione | |
Member States should be given more time to investigate whether repealing the Directives will lead to legal uncertainty which makes European harmonisation of rules necessary. Therefore one Directive will be repealed now, the other seven Directives will also be repealed, but only after analysing the possible consequences in context with the broader review of the basic legal instrument in this field, the "Measurement Instruments Directive" (2004/22/EC). It is thus appropriate to set the date of repeal for the seven Directives sufficiently far in advance to enable the co-legislators to take a different view in the context of any revision of Directive 2004/22. | |
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le approvazioni CEE del modello e i certificati CEE rilasciati fino al {31 dicembre 2009} a norma delle direttive di cui all'articolo 1 rimarranno validi. |
1. Le approvazioni CEE del modello e i certificati CEE rilasciati fino al 31 dicembre 2010 a norma della direttiva 71/349/CEE di cui all'articolo -1 rimarranno validi. |
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2. Le approvazioni CEE del modello e i certificati CEE rilasciati fino al 30 aprile 2014 a norma delle direttive di cui all'articolo 1 rimarranno validi. |
- [1] GU C 277 del 17.11.2009, pag. 49.
MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione
La proposta mira ad abrogare otto direttive del Consiglio nel campo della metrologia, relative a sei settori diversi, al fine di semplificare l'acquis comunitario:
- Direttiva 75/33/CEE relativa ai contatori d'acqua fredda;
- Direttive 76/765/CEE e 76/766/CEE relative agli alcolometri e alle tavole alcolometriche;
- Direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sui pesi di precisione media e superiore alla media;
- Direttiva 86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli;
- Direttiva 71/347/CEE sulle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;
- Direttiva 71/349/CEE sulla stazzatura delle cisterne di natanti.
La posizione della relatrice
La relatrice guarda con favore all'obiettivo generale del miglioramento della regolamentazione. Tuttavia, con riferimento alla proposta in esame non è chiaro quale sia l'opzione migliore. Nella sua valutazione d'impatto, la Commissione conclude che dall'esame delle varie opzioni per le otto direttive nel settore della metrologia (abrogazione tout court, abrogazione associata a talune condizioni, nessuna azione) non emerge "un'opzione preferita". Tuttavia, ai fini del miglioramento della regolamentazione, la Commissione preferisce l'abrogazione tout court di tutte le direttive (e fa affidamento sul riconoscimento reciproco delle normative nazionali) all'armonizzazione (ossia a una nuova regolamentazione della materia nel quadro della direttiva sugli strumenti di misura).
La relatrice ritiene che sia opportuno accordare più tempo gli Stati membri per valutare se l'abrogazione delle direttive determinerà una situazione di incertezza del diritto che richiederà un'armonizzazione delle norme a livello europeo. La relatrice propende quindi per una soluzione che contempla l'abrogazione delle direttive, ma prevede tuttavia tempo sufficiente per analizzare le possibili conseguenze nel contesto più ampio della revisione del principale strumento giuridico relativo a questa materia, ossia la direttiva sugli strumenti di misura (2004/22/CE).
La posizione della Commissione
La Commissione propone di abrogare le otto direttive nel settore della metrologia perché obsolete nonché ai fini del miglioramento della regolamentazione. Essa ha anche valutato la possibilità di ampliare il campo d'applicazione della direttiva 2004/22/CE in modo da comprendervi alcuni degli strumenti su cui vertono le otto direttive. Tuttavia, la Commissione è giunta alla conclusione che non è necessaria un'armonizzazione, dato che l'attuale riconoscimento reciproco delle normative nazionali basate sugli standard internazionali funziona in modo soddisfacente. Non sembra vi siano problemi per quanto riguarda la libera circolazione e non vi sono indicazioni che un livello più elevato di protezione dei consumatori sia un'esigenza comune. Inoltre, si prevede che un numero consistente di Stati membri si avvarrà dell'articolo 2 della direttiva 2004/22/CE, scegliendo di non procedere all'armonizzazione. Di conseguenza, non sembra opportuno estendere il campo d'applicazione della direttiva sugli strumenti di misura.
La posizione del Consiglio
L'obiettivo della semplificazione dell'acquis comunitario è largamente condiviso in seno al Consiglio, ma a quanto pare vi è il timore generale che l'abrogazione delle otto direttive possa determinare una situazione di vuoto giuridico negli Stati membri, in attesa della prevista revisione della direttiva sugli strumenti di misura.
PROCEDURA
Titolo |
Abrogazione delle direttive relative alla metrologia |
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Riferimenti |
COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
3.12.2008 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 19.10.2009 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 19.10.2009 |
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Pareri non espressi Decisione |
ITRE 28.9.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
Anja Weisgerber 14.9.2009 |
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Esame in commissione |
2.9.2009 |
29.9.2009 |
6.10.2009 |
8.2.2010 |
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Approvazione |
17.3.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 3 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Cornelis de Jong, Jacek Olgierd Kurski, Antonyia Parvanova, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anja Weisgerber |
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Deposito |
22.3.2010 |
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