RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

25.3.2010 - (COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: David Casa


Procedura : 2009/0009(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0065/2010
Testi presentati :
A7-0065/2010
Discussioni :
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

(COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0021),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0078/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'UE,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7‑0065/2010),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'UE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, occorre dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga la cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

(4) Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga la cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA.

Motivazione

Alle PMI dovrebbe essere accordata la possibilità di semplificare i propri sistemi di fatturazione. Ciò è pienamente conforme all'iniziativa "Small Business Act".

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis) All'articolo 91, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

 

"In deroga al primo comma, gli Stati membri accettano il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno in cui l'imposta diventa esigibile o, in assenza della pubblicazione del tasso di cambio quel giorno, quello del giorno prima che l'imposta diventa esigibile. Se nessuna delle due valute è l'euro, il tasso di cambio si calcola in funzione del tasso di cambio tra le valute in questione e l'euro."

Motivazione

L'obbligo di utilizzare il tasso di cambio pubblicato giornalmente dalla Banca centrale europea nel caso in cui l'importo figurante sulla fattura sia espresso in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta può tradursi in un onere eccessivo per le imprese, che utilizzano comunque i tassi di cambio commerciali per le loro transazioni. Il ricorso obbligatorio al tasso di cambio giornaliero della BCE potrebbe costringere le imprese ad adeguare il loro sistema di contabilità a due valute.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 167 bis – paragrafo 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

2. Gli Stati membri prevedono che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Motivazione

Alle PMI dovrebbe essere accordata la possibilità di semplificare i propri sistemi di fatturazione. Ciò è pienamente conforme all'iniziativa "Small Business Act".

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 178 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

soppresso

"f) quando è tenuto ad assolvere l'IVA quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli articoli da 194 a 197 o dell'articolo 199, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6, e adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro."

 

Motivazione

L'obbligo di essere in possesso di una fattura che adempie alle formalità di 27 Stati membri per poter esercitare il diritto a detrazione rappresenta un onere aggiuntivo per i fornitori/prestatori.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 219 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'emissione di una fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro che ha rilasciato al soggetto passivo il numero di identificazione IVA con il quale è stata effettuata la cessione/prestazione.

1. L'emissione della fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta.

In mancanza del numero, le norme sono quelle in vigore nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA.

Qualora l'IVA non sia dovuta nell'Unione, le norme sono quelle in vigore nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

 

Quando il fornitore/prestatore che emette una fattura relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile non è stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta e il debitore dell'imposta è il destinatario dei beni o dei servizi, l'emissione della fattura è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la propria sede o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale viene effettuata la cessione/prestazione.

 

L'emissione della fattura non è soggetta alle norme della presente direttiva se il fornitore/prestatore non dispone di un centro di attività sul territorio dell'Unione.

2. Quando un acquirente/destinatario che riceve una cessione di beni/prestazione di servizi è stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dal quale la cessione/prestazione è stata effettuata e l'acquirente/destinatario è soggetto al pagamento dell'IVA, l'emissione della fattura è soggetta alle norme che si applicano nello Stato membro che ha emesso il numero di identificazione IVA con il quale l'acquirente/destinatario ha ricevuto la cessione/prestazione.

2. Quando il destinatario dei beni o dei servizi emette una fattura (autofatturazione) ed è soggetto al pagamento dell'IVA, l'emissione della fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta.

Motivazione

Il relatore propone di semplificare la norma in oggetto, precisando che, qualora il fornitore/prestatore non disponga di un centro di attività sul territorio dell'Unione, l'emissione di una fattura non è soggetta alle norme della presente direttiva.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 220 bis – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) quando la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi è inferiore a 200 EUR;

a) quando la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi è inferiore a 300 EUR;

Motivazione

Se si vuole dar seguito all'intento della direttiva del Consiglio in esame di ridurre gli oneri a carico delle imprese e all'ambizioso programma d'azione della Commissione mirato a ridurre del 25% entro il 2012 gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, il massimale fissato per il ricorso alla fatturazione semplificata risulta troppo basso. L'aumento del massimale a 300 EUR per il ricorso alla fatturazione semplificata ridurrebbe maggiormente gli oneri a carico delle imprese senza per questo presentare rischi per i bilanci degli Stati membri.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 221

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura semplificata per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, qualora il luogo della cessione o della prestazione si trovi nel loro territorio.

1. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura a norma degli articoli 226 o 226 ter per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 220, qualora il luogo della cessione o della prestazione si trovi nel loro territorio.

 

2. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto agli articoli 220 o 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione in forza degli articoli 110 e 111, dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'articolo 127, dell'articolo 128, paragrafo 1, degli articoli 132, 135, 136, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, dell'articolo 379, paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

Motivazione

Il relatore propone che gli Stati membri abbiano la facoltà di dispensare i soggetti passivi dall'obbligo di emettere fatture semplificate, con riferimento alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi esenti.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 222

 

Testo della Commissione

Emendamento

La fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

La fattura deve essere emessa entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

Motivazione

Per molti settori i limiti di tempo fissati dalla Commissione per l'emissione di fatture relative alla fornitura di beni o servizi è troppo breve e risulta ragionevole estendere tale limite a due mesi dopo il fatto generatore.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19 – lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 226 – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4) il numero di identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario di cui all'articolo 214;

4) il numero di identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all'articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138;

Motivazione

Il relatore propone di attenersi al testo originale della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dato che l'obbligo di usare il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario per cessioni di beni o prestazioni di servizi entro il territorio nazionale potrebbe anch'esso costituire un onere aggiuntivo per le imprese.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 226 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221 sono obbligatorie soltanto le indicazioni seguenti:

1. Nelle fatture semplificate emesse conformemente all'articolo 220 bis e all'articolo 221 sono obbligatorie soltanto le indicazioni seguenti:

a) la data di emissione della fattura;

a) la data di emissione della fattura;

b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione;

b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione, mediante il numero di identificazione IVA di tale soggetto passivo;

c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi e del loro valore;

c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o dei servizi resi e del loro valore;

d) l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare o i dati che permettono di calcolarla.

d) l'aliquota e l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare o i dati che permettono di calcolarli;

 

d bis) se la fattura emessa è un documento o un messaggio che modifica una fattura iniziale ai sensi dell'articolo 219, il riferimento specifico e inequivocabile a tale fattura iniziale.

 

2. Gli Stati membri possono richiedere che le fatture semplificate emesse conformemente agli articoli 220 bis e 221 contengano le seguenti informazioni supplementari con riferimento a specifiche transazioni o categorie di soggetti passivi:

 

a) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione, mediante l'indicazione del suo nome e del suo indirizzo;

 

b) un numero progressivo, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo univoco;

 

 

c) l'identificazione del cliente, mediante il suo numero di identificazione IVA, il suo nome e il suo indirizzo;

 

d) in caso di esenzione IVA, o se il cliente è soggetto al pagamento dell'IVA, le indicazioni richieste conformemente agli articoli 226 e 226 bis.

Motivazione

Al fine di conciliare la semplificazione delle procedure con l'efficienza dei controlli, gli Stati membri devono essere in grado di imporre norme rigorose in materia di fatturazione, evitando in tal modo ripercussioni negative sulle entrate.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 230

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per il giorno in cui l'imposta diventa esigibile, o, in assenza di pubblicazione per quel giorno, il giorno di pubblicazione precedente.

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione di beni o della prestazione di servizi utilizzando uno dei tassi di cambio di cui all'articolo 91.

Motivazione

L'emendamento è inteso a mantenere la coerenza con la norma sul tasso di cambio stabilita dall'articolo 91 (si confronti con l'emendamento 1).

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2006/112/CE

Articoli 233, 234, 235 e 237

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Gli articoli 233, 234, 235 e 237 sono soppressi.

(25) Gli articoli 233, 234 e 235 sono soppressi.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 237

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) L’articolo 237 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 237

 

Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2008, una relazione di valutazione sull'attuazione della fatturazione elettronica. Tali relazioni illustrano in particolare le eventuali difficoltà tecniche o carenze che possono aver incontrato i soggetti passivi e le autorità fiscali, tra cui una valutazione dell'eventuale impatto di attività fraudolente inerenti alla fatturazione elettronica, riconducibili all'abolizione dell'obbligo di includere la trasmissione elettronica di dati (EDI) o la firma elettronica nelle fatture elettroniche. Entro il 1° luglio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata delle idonee proposte, sulla base delle relazioni di valutazione degli Stati membri."

Motivazione

L'articolo originario della direttiva afferma che le fatture trasmesse o messe a disposizione per via elettronica devono essere sottoposte a un controllo dell'integrità e dell'autenticità. La firma elettronica avanzata e/o la trasmissione elettronica di dati (EDI) sono i metodi principali utilizzati per tale controllo e quindi per limitare il margine di abuso legato alla fatturazione elettronica.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 244 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'archiviazione delle fatture è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA."

Le fatture possono essere archiviate nello stesso formato in cui sono pervenute, sia esso su supporto cartaceo o elettronico. In alternativa, una fattura su supporto cartaceo può essere convertita in formato elettronico. Inoltre, l'archiviazione delle fatture è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA."

Motivazione

È importante indicare chiaramente ed esplicitamente che le fatture cartacee ed elettroniche hanno pari valore. L'archiviazione delle fatture in formato cartaceo richiede spazio, il che è oneroso. Autorizzare l'archiviazione in formato elettronico può rendere le imprese europee più efficienti e ridurre i loro costi amministrativi.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 32

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 247

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture per un periodo di sei anni.

Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture originali per un periodo di cinque anni. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali in ambiti diversi dall'IVA che prevedono periodi di archiviazione obbligatori diversi per i documenti giustificativi, tra cui le fatture.

Motivazione

È importante indicare chiaramente ed esplicitamente che le fatture cartacee ed elettroniche hanno pari valore. L'archiviazione delle fatture in formato cartaceo richiede spazio, il che è oneroso. Autorizzare l'archiviazione in formato elettronico può rendere le imprese europee più efficienti e ridurre i loro costi amministrativi. La riduzione del periodo di conservazione delle fatture originali consente altresì di ridurre la necessità di spazi per l'archiviazione.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 34

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 248 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Al titolo XI, capo 4, sezione 3 è inserito il seguente articolo 248 bis:

soppresso

"Articolo 248 bis

 

A fini di controllo, gli Stati membri in cui l'imposta è dovuta possono prescrivere che determinate fatture siano tradotte nelle loro lingue ufficiali."

 

Motivazione

Obbligare gli Stati membri a tradurre alcune fatture in altre lingue ufficiali può costituire un onere considerevole, specialmente per le piccole imprese.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 36 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Titolo XIV – Capitolo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) Dopo l'articolo 401 è inserito il seguente capitolo:

 

"Capitolo 4 bis

 

Amministrazione elettronica

 

Articolo 401 bis

 

Al fine di sviluppare attivamente un'amministrazione elettronica efficiente e affidabile nel settore dell'IVA, la Commissione valuta le misure e gli strumenti di amministrazione elettronica vigenti negli Stati membri e favorisce lo scambio di prassi eccellenti tra di essi in materia. La Commissione si avvale inoltre del programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013), istituito mediante la decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, unitamente ad altri fondi dell'Unione, quali i Fondi strutturali, per fornire assistenza tecnica agli Stati membri che hanno più bisogno di aggiornare la propria amministrazione elettronica mediante l'accesso e il ricorso ai principali sistemi informatici transeuropei."

 

______________

1 GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1.

Motivazione

Un'amministrazione elettronica efficiente e affidabile deve basarsi sulle migliori prassi degli Stati membri ed essere sostenuta dal programma Fiscalis e dagli strumenti di finanziamento UE disponibili.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La direttiva sulla fatturazione, oggi integrata nella direttiva IVA, non ha pienamente raggiunto l'obiettivo della semplificazione, modernizzazione e armonizzazione delle norme sulla fatturazione dell'IVA. A causa delle numerose opzioni che sono state lasciate agli Stati membri si è creato un insieme non armonizzato di norme in materia di fatturazione. Questa situazione è particolarmente evidente soprattutto in relazione alle norme in vigore per la fatturazione elettronica.

Proposta della Commissione

La Commissione mira a:

•       semplificare la normativa e le procedure amministrative a vantaggio delle autorità pubbliche europee o nazionali e dei privati;

•       eliminare gli ostacoli giuridici esistenti sul mercato interno in materia di fatturazione IVA;

•       semplificare gli obblighi in materia di informazione per permettere alle imprese di ridurre i loro oneri amministrativi;

•       incoraggiare le imprese a ricorrere alla fatturazione elettronica in quanto economicamente vantaggiosa ed efficiente.

Per realizzare questi obiettivi, la Commissione mira a ridurre gli oneri a carico delle imprese introducendo un insieme di norme armonizzate in materia di fatturazione, riducendo le opzioni lasciate agli Stati membri e assicurando che le autorità fiscali riservino alle fatture elettroniche lo stesso trattamento accordato alle fatture cartacee.

La proposta andrà anche a vantaggio delle PMI in quanto autorizzerà il ricorso alla fatturazione semplificata, comprese le fatture di importo modesto, particolarmente importanti per le PMI, e darà a tutti gli Stati membri la possibilità di autorizzare le PMI a contabilizzare l'IVA sulla base del principio di cassa nel quadro di un regime di contabilità di cassa.

Con questa proposta, la Commissione intende diffondere l'uso della fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione delle fatture elettroniche.

Inoltre, la proposta mira a lottare contro la frode introducendo norme più rigorose relative alla funzione della fattura nella detrazione dell'IVA e permettendo uno scambio di informazioni più rapido sulle cessioni intracomunitarie.

Elementi specifici della proposta

Esigibilità dell'imposta sulle cessioni/prestazioni intracomunitarie

La Commissione propone di semplificare le norme in materia di esigibilità dell'imposta dovuta sulle cessioni intracomunitarie. L'obiettivo è fissare una data unica alla quale l'imposta diviene esigibile, ossia la data del fatto generatore, che è determinata dalla data della cessione/prestazione. Se si stabilisce che la fattura deve essere rilasciata entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore, la fattura rimarrà il documento principale attestante l'avvenuta cessione/prestazione intracomunitaria. Inoltre, è opportuno modificare la data di esigibilità dell'imposta per gli acquisti intracomunitari di beni in modo da farla corrispondere a quella della cessione intracomunitaria.

Diritto alla detrazione

La proposta lega il diritto alla detrazione all'obbligo di essere in possesso di una fattura per esercitare tale diritto. Così facendo, la Commissione vuole garantire lo stesso trattamento al fornitore/prestatore che ha l'obbligo di emettere una fattura e all'acquirente/destinatario che è tenuto a essere in possesso di una fattura per esercitare il suo diritto a detrazione.

Emissione della fattura

Attualmente vi è una certa ambiguità per quanto riguarda lo Stato membro le cui norme sulla fatturazione sono applicabili. Questa situazione crea difficoltà alle imprese. Il soggetto passivo che effettua in un altro Stato membro cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a imposta deve rispettare le norme sulla fatturazione dell'altro Stato membro, e tali norme possono differire da quelle in vigore nello Stato membro in cui è stabilito. La proposta mira a risolvere questo problema introducendo un insieme di norme armonizzate applicabili alle fatture tra imprese, in modo che un soggetto passivo che emette fattura nel luogo dove è identificato ai fini dell'IVA abbia la certezza giuridica che la fattura è valida in tutta l'Unione europea.

Contenuto delle fatture

La proposta mira a introdurre un sistema di fatturazione che prevede due tipi di fatture. In primo luogo, la fattura IVA completa, ovvero una fattura obbligatoria contenente un ampio insieme di dati, per le cessioni/prestazioni tra imprese, che deve essere emessa nel caso vi sia la probabilità che l'acquirente/destinatario eserciti il diritto a detrazione. In secondo luogo, le fatture semplificate: facoltative in alcuni casi, obbligatorie in altri.

Per quanto riguarda la fattura IVA completa, sono tre le modifiche da segnalare rispetto ai vigenti obblighi fissati dall'articolo 226 della direttiva IVA:

–       l'obbligo a carico del fornitore/prestatore di indicare sulla fattura il numero di identificazione IVA dell'acquirente/destinatario;

–       la seconda modifica riguarda la data di cessione dei beni o di prestazione dei servizi che è sostituita dalla data nella quale l'imposta diventa esigibile. In questo modo, il beneficiario della cessione/prestazione saprà in quale periodo può esercitare il suo diritto a detrazione;

–       la terza modifica riguarda le cessioni/prestazioni soggette a inversione contabile: il fornitore/prestatore potrà omettere l'aliquota e l'importo dell'IVA sulla fattura completa quando la cessione/prestazione ha luogo in un altro Stato membro.

Un'altra modifica che merita di essere menzionata riguarda il tasso di cambio da utilizzare per esprimere l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi. La Commissione propone di utilizzare il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, come già enunciato, la Commissione propone che le fatture cartacee e le fatture elettroniche ricevano lo stesso trattamento.

Da ultimo, la proposta introduce un periodo comune a livello UE di sei anni per l'archiviazione delle fatture. Questo periodo garantisce una certa uniformità nello scambio delle fatture tra Stati membri.

Alcuni elementi di discussione

Il relatore esprime una valutazione globalmente positiva della proposta. Esiste tuttavia un insieme di elementi che vorrebbe portare all'attenzione dei membri della commissione per i problemi economici e monetari.

Nel corso dell'esame della proposta iniziale della Commissione, il relatore ha constatato che certe misure proposte potrebbero creare problemi ad alcune autorità fiscali in quanto rischiano di incidere negativamente sulla maniera in cui sono effettuati i controlli, soprattutto nei piccoli Stati membri. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni negative sulle entrate. Il relatore ritiene che sia importante conciliare la semplificazione delle procedure con l'efficienza dei controlli da parte delle autorità fiscali, tenendo conto anche del fattore delle economie di scala. Il relatore propone quindi di non impedire agli Stati membri di imporre norme severe sulla fatturazione come, ad esempio, l'obbligo per i dettaglianti iscritti ai fini dell'IVA di emettere una ricevuta da un registratore di cassa fiscale omologato. Analogamente, il relatore propone che sia riconosciuta alle autorità fiscali la possibilità di imporre obblighi formali supplementari (ad esempio numeri progressivi) per l'emissione di fatture IVA semplificate.

Per quanto riguarda l'obbligo di essere in possesso di una fattura valida per poter esercitare il diritto alla detrazione, sono state espresse preoccupazioni per il fatto che questo obbligo possa creare difficoltà a imprese oneste che ricevono cessioni di beni/prestazioni di servizi da paesi extracomunitari, poiché i fornitori/prestatori stabiliti al di fuori della Comunità non sono necessariamente a conoscenza delle norme sulla fatturazione dell'IVA vigenti nell'UE. Simili difficoltà sorgono anche in relazione all'obbligo di emettere in tutti i casi una fattura IVA per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi esenti, tenuto conto che gli Stati membri nei quali attualmente non è previsto l'obbligo di emettere una fattura per le operazioni esenti dovrebbero introdurre modifiche costose dei loro sistemi di fatturazione.

Ci si chiede inoltre se l'obbligo di utilizzare il tasso di cambio pubblicato giornalmente dalla Banca centrale europea, nel caso in cui l'importo figurante sulla fattura è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta, possa gravare le imprese di oneri eccessivi.

Per quanto riguarda le nuove norme sulla fatturazione, il relatore suggerisce di limitare al minimo gli oneri amministrativi a carico dei fornitori/prestatori, spiegando che in un certo numero di casi l'emissione della fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro del fornitore/prestatore. Sarebbe inoltre opportuno chiarire che, nel caso in cui il fornitore/prestatore non ha stabilito la sede della propria attività economica nella Comunità, a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata, l'emissione della fattura non è soggetta alle norme fissate dalla direttiva presa in esame. Questo faciliterà di sicuro l'applicazione corretta delle norme sulla detrazione dell'IVA versata a monte.

Per quanto riguarda l'obbligo di utilizzare il numero di identificazione IVA dell'acquirente/destinatario per le cessioni di beni/prestazioni di servizi nazionali, anche questa misura potrebbe comportare un aumento degli oneri amministrativi. Attualmente, sono molti quegli Stati membri che non esigono il numero di identificazione IVA dell'acquirente/destinatario per cessioni/prestazioni nazionali.

Infine è essenziale, ai fini del buon funzionamento del sistema, che gli Stati membri in cui l'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione in ambito fiscale non è ancora stata pienamente realizzata possano contare sull'appoggio necessario, attraverso l'attuale programma FISCALIS o altre possibilità di finanziamento.

Conclusione

Il relatore saluta la proposta della Commissione come un'iniziativa positiva intesa a dare chiarezza e certezza giuridica sia ai soggetti passivi che alle autorità fiscali, oltre a fornire mezzi supplementari di lotta contro la frode all'IVA.

PARERE della commissione giuridica (9.3.2010)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione
(COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))

Relatore per parere: Alexandra Thein

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Nella direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, le norme in materia di fatturazione da modificare su proposta della Commissione occupano uno spazio piuttosto ridotto. Le fatturazioni costituiscono tuttavia un elemento centrale del sistema d'imposta sul valore aggiunto, dal momento che sono un documento fiscale importante ai fini della deduzione dell'IVA e svolgono quindi un ruolo fondamentale negli scambi commerciali.

Le norme attualmente vigenti in materia di fatturazione comportano tuttavia inutili oneri amministrativi e per la maggior parte non si sono rivelate efficaci nella pratica. Le numerose lamentele degli operatori economici hanno indotto la Commissione a rivedere tali norme. Se ne prevede innanzitutto una semplificazione e una parziale armonizzazione, al fine di facilitare le imprese negli scambi commerciali transfrontalieri. In secondo luogo, si tiene conto del progresso tecnologico proponendo di eliminare le differenze di trattamento tra le fatture inviate per via elettronica e quelle inviate su carta. In quanto importante documento fiscale, la fattura assume una funzione rilevante anche per le autorità fiscali; a tale riguardo, la proposta della Commissione prevede pertanto misure semplificate per combattere le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

Posizione della relatrice per parere

La relatrice per parere sostiene le motivazioni e gli obiettivi della proposta della Commissione. Gli oneri amministrativi inutili sono un costo per le imprese e rappresentano un freno alla crescita e all'innovazione. Le misure proposte contribuiranno in particolare a semplificare gli scambi commerciali per le PMI.

Si appoggia, in particolare, la prevista soppressione del riferimento alla firma elettronica avanzata o all'EDI applicabili alla fatturazione elettronica. La futura parità di trattamento tra le fatture elettroniche e quelle cartacee determinerà un maggiore utilizzo della fatturazione elettronica, offrendo pertanto alle imprese un potenziale molto elevato per la riduzione dei costi. La relatrice per parere non ritiene che la firma elettronica o l'EDI siano gli unici sistemi in grado di garantire una sufficiente sicurezza di fronte alle frodi fiscali. In primo luogo, la fattura non è l'unico documento che consente di dimostrare l'effettiva prestazione di un servizio. Secondariamente, molte imprese hanno già integrato nelle proprie procedure misure di sicurezza che garantiscono una sicura trasmissione elettronica dei dati. In terzo luogo, nemmeno con gli elevati requisiti attualmente in uso è possibile prevenire le azioni fraudolente. Infine, solo mediante una verifica dell'azienda è possibile appurare la regolarità delle operazioni fiscali.

Si considera criticamente il fatto che, in vista di possibili sgravi per un importo di 18 miliardi di EUR, la Commissione non abbia presentato anticipatamente una valutazione d'impatto completa con l'illustrazione delle basi per il calcolo della loro entità. La relatrice per parere ritiene che la Commissione abbia pertanto agito contrariamente alle proprie linee guida del gennaio 2009 relative alla realizzazione di valutazioni d'impatto.

A parere della relatrice, inoltre, la nuova formulazione proposta per l'articolo 249 è inaccettabile. Nella versione attualmente in vigore, l'articolo consente solo alle autorità dello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito l'accesso elettronico ai dispositivi di archiviazione dei dati. Questo vale anche quando il soggetto passivo conserva i propri documenti fiscali in uno Stato membro diverso da quello in cui la sua attività ha sede. Nei casi eccezionali in cui un soggetto passivo è tassabile al di fuori dello Stato membro in cui è stabilito, lo Stato membro interessato deve ricorrere al sistema della mutua assistenza per verificare i casi sospetti. Questa norma dovrebbe rimanere inalterata.

Secondo la proposta della Commissione, tuttavia, l'accesso elettronico ai dati dovrebbe, in futuro, essere possibile anche nei casi eccezionali summenzionati. In base alla proposta, ad esempio, le autorità fiscali tedesche sarebbero autorizzate ad accedere elettronicamente ai dati di un'impresa avente sede in Belgio, qualora quest'ultima diventasse un soggetto passivo in Germania. In questo modo, si concederebbe per la prima volta a uno Stato membro la possibilità di ottenere, per via elettronica, informazioni sulle operazioni fiscali di un'impresa avente sede in un altro Stato membro. È difficile immaginare come sia possibile accedere elettronicamente a dati specifici senza consultare al tempo stesso i dati che non riguardano le operazioni fiscali.

Sebbene non si possa negare la necessità di combattere efficacemente le frodi, questa esigenza non può giustificare una così ampia competenza di intervento transfrontaliero nella sfera che riguarda le libertà economiche delle imprese. Occorre che vi sia un adeguato equilibrio tra l'obiettivo di combattere le frodi, da un lato, e quello di proteggere i dati, dall'altro. La Commissione non ha inoltre illustrato i motivi per cui ritiene necessario un intervento tanto esteso.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 167 bis – paragrafo 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

2. Gli Stati membri prevedono che nel quadro di un regime opzionale i soggetti passivi debbano posporre il diritto a detrazione fino al pagamento dell'IVA da parte del fornitore/prestatore, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Motivazione

Il sistema di contabilità basato su entrate e pagamenti, essendo divenuto obbligatorio per le PMI, sarà in effetti una misura economica capace di incoraggiare le operazioni da parte loro, cosa altamente giustificabile nel contesto dell'attuale crisi economica. Questa misura sarà inoltre maggiormente in linea con l'obiettivo dello Small Business Act (SBA).

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 29

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 244 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'archiviazione delle fatture è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA."

La legge applicabile all'archiviazione delle fatture è quella dello Stato membro in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, quella dello Stato membro in cui si trova il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale o un altro luogo richiesto per essere identificato ai fini IVA."

Motivazione

Per chiarezza, poiché "l'archiviazione delle fatture" può significare non solo la modalità e il supporto scelti ma anche il periodo di archiviazione.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 32

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 247

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture per un periodo di sei anni."

Il soggetto passivo provvede all'archiviazione delle fatture per un periodo di almeno sei anni."

Motivazione

Quest'articolo va interpretato alla luce del terzo comma dell'articolo 244, sei anni essendo il periodo minimo generalmente applicabile, mentre ciascuno Stato membro ha la facoltà di stabilire periodi più lunghi in base alle sue prassi (ad esempio in Romania, essendo di 20 anni il periodo degli aiuti all'edilizia, il periodo di archiviazione non può essere inferiore a 20 anni).

PROCEDURA

Titolo

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

Riferimenti

COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

19.10.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Alexandra Thein

2.9.2009

 

 

Esame in commissione

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Approvazione

8.3.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

PROCEDURA

Titolo

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alle norme di fatturazione

Riferimenti

COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS)

Consultazione del PE

27.2.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

19.10.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

19.10.2009

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

David Casa

21.7.2009

 

 

Esame in commissione

2.12.2009

21.1.2010

22.2.2010

 

Approvazione

17.3.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

37

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti presenti al momento della votazione finale

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Deposito

25.3.2010