RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione
25.3.2010 - (COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: David Casa
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione
(COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0021),
– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0078/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'UE,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7‑0065/2010),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'UE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, occorre dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga la cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA. |
(4) Per aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione e che stabilisca il suo diritto a detrazione quando paga la cessione/prestazione. In tal modo, gli Stati membri potranno introdurre un regime facoltativo di contabilità di cassa che non andrà a incidere negativamente sui flussi di cassa legati alle loro entrate IVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle PMI dovrebbe essere accordata la possibilità di semplificare i propri sistemi di fatturazione. Ciò è pienamente conforme all'iniziativa "Small Business Act". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Articolo 91 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'obbligo di utilizzare il tasso di cambio pubblicato giornalmente dalla Banca centrale europea nel caso in cui l'importo figurante sulla fattura sia espresso in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta può tradursi in un onere eccessivo per le imprese, che utilizzano comunque i tassi di cambio commerciali per le loro transazioni. Il ricorso obbligatorio al tasso di cambio giornaliero della BCE potrebbe costringere le imprese ad adeguare il loro sistema di contabilità a due valute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2006/112/CE Articolo 167 bis – paragrafo 2 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle PMI dovrebbe essere accordata la possibilità di semplificare i propri sistemi di fatturazione. Ciò è pienamente conforme all'iniziativa "Small Business Act". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 – lettera c Direttiva 2006/112/CE Articolo 178 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'obbligo di essere in possesso di una fattura che adempie alle formalità di 27 Stati membri per poter esercitare il diritto a detrazione rappresenta un onere aggiuntivo per i fornitori/prestatori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 Direttiva 2006/112/CE Articolo 219 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone di semplificare la norma in oggetto, precisando che, qualora il fornitore/prestatore non disponga di un centro di attività sul territorio dell'Unione, l'emissione di una fattura non è soggetta alle norme della presente direttiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2006/112/CE Articolo 220 bis – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se si vuole dar seguito all'intento della direttiva del Consiglio in esame di ridurre gli oneri a carico delle imprese e all'ambizioso programma d'azione della Commissione mirato a ridurre del 25% entro il 2012 gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, il massimale fissato per il ricorso alla fatturazione semplificata risulta troppo basso. L'aumento del massimale a 300 EUR per il ricorso alla fatturazione semplificata ridurrebbe maggiormente gli oneri a carico delle imprese senza per questo presentare rischi per i bilanci degli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 17 Direttiva 2006/112/CE Articolo 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone che gli Stati membri abbiano la facoltà di dispensare i soggetti passivi dall'obbligo di emettere fatture semplificate, con riferimento alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi esenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 17 Direttiva 2006/112/CE Articolo 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per molti settori i limiti di tempo fissati dalla Commissione per l'emissione di fatture relative alla fornitura di beni o servizi è troppo breve e risulta ragionevole estendere tale limite a due mesi dopo il fatto generatore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 – lettera a Direttiva 2006/112/CE Articolo 226 – punto 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il relatore propone di attenersi al testo originale della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dato che l'obbligo di usare il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario per cessioni di beni o prestazioni di servizi entro il territorio nazionale potrebbe anch'esso costituire un onere aggiuntivo per le imprese. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 Direttiva 2006/112/CE Articolo 226 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di conciliare la semplificazione delle procedure con l'efficienza dei controlli, gli Stati membri devono essere in grado di imporre norme rigorose in materia di fatturazione, evitando in tal modo ripercussioni negative sulle entrate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 22 Direttiva 2006/112/CE Articolo 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a mantenere la coerenza con la norma sul tasso di cambio stabilita dall'articolo 91 (si confronti con l'emendamento 1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 25 Direttiva 2006/112/CE Articoli 233, 234, 235 e 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Articolo 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo originario della direttiva afferma che le fatture trasmesse o messe a disposizione per via elettronica devono essere sottoposte a un controllo dell'integrità e dell'autenticità. La firma elettronica avanzata e/o la trasmissione elettronica di dati (EDI) sono i metodi principali utilizzati per tale controllo e quindi per limitare il margine di abuso legato alla fatturazione elettronica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 29 Direttiva 2006/112/CE Articolo 244 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante indicare chiaramente ed esplicitamente che le fatture cartacee ed elettroniche hanno pari valore. L'archiviazione delle fatture in formato cartaceo richiede spazio, il che è oneroso. Autorizzare l'archiviazione in formato elettronico può rendere le imprese europee più efficienti e ridurre i loro costi amministrativi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 32 Direttiva 2006/112/CE Articolo 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante indicare chiaramente ed esplicitamente che le fatture cartacee ed elettroniche hanno pari valore. L'archiviazione delle fatture in formato cartaceo richiede spazio, il che è oneroso. Autorizzare l'archiviazione in formato elettronico può rendere le imprese europee più efficienti e ridurre i loro costi amministrativi. La riduzione del periodo di conservazione delle fatture originali consente altresì di ridurre la necessità di spazi per l'archiviazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 34 Direttiva 2006/112/CE Articolo 248 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligare gli Stati membri a tradurre alcune fatture in altre lingue ufficiali può costituire un onere considerevole, specialmente per le piccole imprese. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 36 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Titolo XIV – Capitolo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un'amministrazione elettronica efficiente e affidabile deve basarsi sulle migliori prassi degli Stati membri ed essere sostenuta dal programma Fiscalis e dagli strumenti di finanziamento UE disponibili. |
MOTIVAZIONE
Introduzione
La direttiva sulla fatturazione, oggi integrata nella direttiva IVA, non ha pienamente raggiunto l'obiettivo della semplificazione, modernizzazione e armonizzazione delle norme sulla fatturazione dell'IVA. A causa delle numerose opzioni che sono state lasciate agli Stati membri si è creato un insieme non armonizzato di norme in materia di fatturazione. Questa situazione è particolarmente evidente soprattutto in relazione alle norme in vigore per la fatturazione elettronica.
Proposta della Commissione
La Commissione mira a:
• semplificare la normativa e le procedure amministrative a vantaggio delle autorità pubbliche europee o nazionali e dei privati;
• eliminare gli ostacoli giuridici esistenti sul mercato interno in materia di fatturazione IVA;
• semplificare gli obblighi in materia di informazione per permettere alle imprese di ridurre i loro oneri amministrativi;
• incoraggiare le imprese a ricorrere alla fatturazione elettronica in quanto economicamente vantaggiosa ed efficiente.
Per realizzare questi obiettivi, la Commissione mira a ridurre gli oneri a carico delle imprese introducendo un insieme di norme armonizzate in materia di fatturazione, riducendo le opzioni lasciate agli Stati membri e assicurando che le autorità fiscali riservino alle fatture elettroniche lo stesso trattamento accordato alle fatture cartacee.
La proposta andrà anche a vantaggio delle PMI in quanto autorizzerà il ricorso alla fatturazione semplificata, comprese le fatture di importo modesto, particolarmente importanti per le PMI, e darà a tutti gli Stati membri la possibilità di autorizzare le PMI a contabilizzare l'IVA sulla base del principio di cassa nel quadro di un regime di contabilità di cassa.
Con questa proposta, la Commissione intende diffondere l'uso della fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione delle fatture elettroniche.
Inoltre, la proposta mira a lottare contro la frode introducendo norme più rigorose relative alla funzione della fattura nella detrazione dell'IVA e permettendo uno scambio di informazioni più rapido sulle cessioni intracomunitarie.
Elementi specifici della proposta
Esigibilità dell'imposta sulle cessioni/prestazioni intracomunitarie
La Commissione propone di semplificare le norme in materia di esigibilità dell'imposta dovuta sulle cessioni intracomunitarie. L'obiettivo è fissare una data unica alla quale l'imposta diviene esigibile, ossia la data del fatto generatore, che è determinata dalla data della cessione/prestazione. Se si stabilisce che la fattura deve essere rilasciata entro il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore, la fattura rimarrà il documento principale attestante l'avvenuta cessione/prestazione intracomunitaria. Inoltre, è opportuno modificare la data di esigibilità dell'imposta per gli acquisti intracomunitari di beni in modo da farla corrispondere a quella della cessione intracomunitaria.
Diritto alla detrazione
La proposta lega il diritto alla detrazione all'obbligo di essere in possesso di una fattura per esercitare tale diritto. Così facendo, la Commissione vuole garantire lo stesso trattamento al fornitore/prestatore che ha l'obbligo di emettere una fattura e all'acquirente/destinatario che è tenuto a essere in possesso di una fattura per esercitare il suo diritto a detrazione.
Emissione della fattura
Attualmente vi è una certa ambiguità per quanto riguarda lo Stato membro le cui norme sulla fatturazione sono applicabili. Questa situazione crea difficoltà alle imprese. Il soggetto passivo che effettua in un altro Stato membro cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a imposta deve rispettare le norme sulla fatturazione dell'altro Stato membro, e tali norme possono differire da quelle in vigore nello Stato membro in cui è stabilito. La proposta mira a risolvere questo problema introducendo un insieme di norme armonizzate applicabili alle fatture tra imprese, in modo che un soggetto passivo che emette fattura nel luogo dove è identificato ai fini dell'IVA abbia la certezza giuridica che la fattura è valida in tutta l'Unione europea.
Contenuto delle fatture
La proposta mira a introdurre un sistema di fatturazione che prevede due tipi di fatture. In primo luogo, la fattura IVA completa, ovvero una fattura obbligatoria contenente un ampio insieme di dati, per le cessioni/prestazioni tra imprese, che deve essere emessa nel caso vi sia la probabilità che l'acquirente/destinatario eserciti il diritto a detrazione. In secondo luogo, le fatture semplificate: facoltative in alcuni casi, obbligatorie in altri.
Per quanto riguarda la fattura IVA completa, sono tre le modifiche da segnalare rispetto ai vigenti obblighi fissati dall'articolo 226 della direttiva IVA:
– l'obbligo a carico del fornitore/prestatore di indicare sulla fattura il numero di identificazione IVA dell'acquirente/destinatario;
– la seconda modifica riguarda la data di cessione dei beni o di prestazione dei servizi che è sostituita dalla data nella quale l'imposta diventa esigibile. In questo modo, il beneficiario della cessione/prestazione saprà in quale periodo può esercitare il suo diritto a detrazione;
– la terza modifica riguarda le cessioni/prestazioni soggette a inversione contabile: il fornitore/prestatore potrà omettere l'aliquota e l'importo dell'IVA sulla fattura completa quando la cessione/prestazione ha luogo in un altro Stato membro.
Un'altra modifica che merita di essere menzionata riguarda il tasso di cambio da utilizzare per esprimere l'importo dell'IVA da pagare o da accreditare nella moneta nazionale dello Stato membro in cui è situato il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi. La Commissione propone di utilizzare il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.
Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, come già enunciato, la Commissione propone che le fatture cartacee e le fatture elettroniche ricevano lo stesso trattamento.
Da ultimo, la proposta introduce un periodo comune a livello UE di sei anni per l'archiviazione delle fatture. Questo periodo garantisce una certa uniformità nello scambio delle fatture tra Stati membri.
Alcuni elementi di discussione
Il relatore esprime una valutazione globalmente positiva della proposta. Esiste tuttavia un insieme di elementi che vorrebbe portare all'attenzione dei membri della commissione per i problemi economici e monetari.
Nel corso dell'esame della proposta iniziale della Commissione, il relatore ha constatato che certe misure proposte potrebbero creare problemi ad alcune autorità fiscali in quanto rischiano di incidere negativamente sulla maniera in cui sono effettuati i controlli, soprattutto nei piccoli Stati membri. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni negative sulle entrate. Il relatore ritiene che sia importante conciliare la semplificazione delle procedure con l'efficienza dei controlli da parte delle autorità fiscali, tenendo conto anche del fattore delle economie di scala. Il relatore propone quindi di non impedire agli Stati membri di imporre norme severe sulla fatturazione come, ad esempio, l'obbligo per i dettaglianti iscritti ai fini dell'IVA di emettere una ricevuta da un registratore di cassa fiscale omologato. Analogamente, il relatore propone che sia riconosciuta alle autorità fiscali la possibilità di imporre obblighi formali supplementari (ad esempio numeri progressivi) per l'emissione di fatture IVA semplificate.
Per quanto riguarda l'obbligo di essere in possesso di una fattura valida per poter esercitare il diritto alla detrazione, sono state espresse preoccupazioni per il fatto che questo obbligo possa creare difficoltà a imprese oneste che ricevono cessioni di beni/prestazioni di servizi da paesi extracomunitari, poiché i fornitori/prestatori stabiliti al di fuori della Comunità non sono necessariamente a conoscenza delle norme sulla fatturazione dell'IVA vigenti nell'UE. Simili difficoltà sorgono anche in relazione all'obbligo di emettere in tutti i casi una fattura IVA per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi esenti, tenuto conto che gli Stati membri nei quali attualmente non è previsto l'obbligo di emettere una fattura per le operazioni esenti dovrebbero introdurre modifiche costose dei loro sistemi di fatturazione.
Ci si chiede inoltre se l'obbligo di utilizzare il tasso di cambio pubblicato giornalmente dalla Banca centrale europea, nel caso in cui l'importo figurante sulla fattura è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta, possa gravare le imprese di oneri eccessivi.
Per quanto riguarda le nuove norme sulla fatturazione, il relatore suggerisce di limitare al minimo gli oneri amministrativi a carico dei fornitori/prestatori, spiegando che in un certo numero di casi l'emissione della fattura è soggetta alle norme in vigore nello Stato membro del fornitore/prestatore. Sarebbe inoltre opportuno chiarire che, nel caso in cui il fornitore/prestatore non ha stabilito la sede della propria attività economica nella Comunità, a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata, l'emissione della fattura non è soggetta alle norme fissate dalla direttiva presa in esame. Questo faciliterà di sicuro l'applicazione corretta delle norme sulla detrazione dell'IVA versata a monte.
Per quanto riguarda l'obbligo di utilizzare il numero di identificazione IVA dell'acquirente/destinatario per le cessioni di beni/prestazioni di servizi nazionali, anche questa misura potrebbe comportare un aumento degli oneri amministrativi. Attualmente, sono molti quegli Stati membri che non esigono il numero di identificazione IVA dell'acquirente/destinatario per cessioni/prestazioni nazionali.
Infine è essenziale, ai fini del buon funzionamento del sistema, che gli Stati membri in cui l'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione in ambito fiscale non è ancora stata pienamente realizzata possano contare sull'appoggio necessario, attraverso l'attuale programma FISCALIS o altre possibilità di finanziamento.
Conclusione
Il relatore saluta la proposta della Commissione come un'iniziativa positiva intesa a dare chiarezza e certezza giuridica sia ai soggetti passivi che alle autorità fiscali, oltre a fornire mezzi supplementari di lotta contro la frode all'IVA.
PARERE della commissione giuridica (9.3.2010)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione
(COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))
Relatore per parere: Alexandra Thein
BREVE MOTIVAZIONE
Contesto
Nella direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, le norme in materia di fatturazione da modificare su proposta della Commissione occupano uno spazio piuttosto ridotto. Le fatturazioni costituiscono tuttavia un elemento centrale del sistema d'imposta sul valore aggiunto, dal momento che sono un documento fiscale importante ai fini della deduzione dell'IVA e svolgono quindi un ruolo fondamentale negli scambi commerciali.
Le norme attualmente vigenti in materia di fatturazione comportano tuttavia inutili oneri amministrativi e per la maggior parte non si sono rivelate efficaci nella pratica. Le numerose lamentele degli operatori economici hanno indotto la Commissione a rivedere tali norme. Se ne prevede innanzitutto una semplificazione e una parziale armonizzazione, al fine di facilitare le imprese negli scambi commerciali transfrontalieri. In secondo luogo, si tiene conto del progresso tecnologico proponendo di eliminare le differenze di trattamento tra le fatture inviate per via elettronica e quelle inviate su carta. In quanto importante documento fiscale, la fattura assume una funzione rilevante anche per le autorità fiscali; a tale riguardo, la proposta della Commissione prevede pertanto misure semplificate per combattere le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.
Posizione della relatrice per parere
La relatrice per parere sostiene le motivazioni e gli obiettivi della proposta della Commissione. Gli oneri amministrativi inutili sono un costo per le imprese e rappresentano un freno alla crescita e all'innovazione. Le misure proposte contribuiranno in particolare a semplificare gli scambi commerciali per le PMI.
Si appoggia, in particolare, la prevista soppressione del riferimento alla firma elettronica avanzata o all'EDI applicabili alla fatturazione elettronica. La futura parità di trattamento tra le fatture elettroniche e quelle cartacee determinerà un maggiore utilizzo della fatturazione elettronica, offrendo pertanto alle imprese un potenziale molto elevato per la riduzione dei costi. La relatrice per parere non ritiene che la firma elettronica o l'EDI siano gli unici sistemi in grado di garantire una sufficiente sicurezza di fronte alle frodi fiscali. In primo luogo, la fattura non è l'unico documento che consente di dimostrare l'effettiva prestazione di un servizio. Secondariamente, molte imprese hanno già integrato nelle proprie procedure misure di sicurezza che garantiscono una sicura trasmissione elettronica dei dati. In terzo luogo, nemmeno con gli elevati requisiti attualmente in uso è possibile prevenire le azioni fraudolente. Infine, solo mediante una verifica dell'azienda è possibile appurare la regolarità delle operazioni fiscali.
Si considera criticamente il fatto che, in vista di possibili sgravi per un importo di 18 miliardi di EUR, la Commissione non abbia presentato anticipatamente una valutazione d'impatto completa con l'illustrazione delle basi per il calcolo della loro entità. La relatrice per parere ritiene che la Commissione abbia pertanto agito contrariamente alle proprie linee guida del gennaio 2009 relative alla realizzazione di valutazioni d'impatto.
A parere della relatrice, inoltre, la nuova formulazione proposta per l'articolo 249 è inaccettabile. Nella versione attualmente in vigore, l'articolo consente solo alle autorità dello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito l'accesso elettronico ai dispositivi di archiviazione dei dati. Questo vale anche quando il soggetto passivo conserva i propri documenti fiscali in uno Stato membro diverso da quello in cui la sua attività ha sede. Nei casi eccezionali in cui un soggetto passivo è tassabile al di fuori dello Stato membro in cui è stabilito, lo Stato membro interessato deve ricorrere al sistema della mutua assistenza per verificare i casi sospetti. Questa norma dovrebbe rimanere inalterata.
Secondo la proposta della Commissione, tuttavia, l'accesso elettronico ai dati dovrebbe, in futuro, essere possibile anche nei casi eccezionali summenzionati. In base alla proposta, ad esempio, le autorità fiscali tedesche sarebbero autorizzate ad accedere elettronicamente ai dati di un'impresa avente sede in Belgio, qualora quest'ultima diventasse un soggetto passivo in Germania. In questo modo, si concederebbe per la prima volta a uno Stato membro la possibilità di ottenere, per via elettronica, informazioni sulle operazioni fiscali di un'impresa avente sede in un altro Stato membro. È difficile immaginare come sia possibile accedere elettronicamente a dati specifici senza consultare al tempo stesso i dati che non riguardano le operazioni fiscali.
Sebbene non si possa negare la necessità di combattere efficacemente le frodi, questa esigenza non può giustificare una così ampia competenza di intervento transfrontaliero nella sfera che riguarda le libertà economiche delle imprese. Occorre che vi sia un adeguato equilibrio tra l'obiettivo di combattere le frodi, da un lato, e quello di proteggere i dati, dall'altro. La Commissione non ha inoltre illustrato i motivi per cui ritiene necessario un intervento tanto esteso.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2006/112/CE Articolo 167 bis – paragrafo 2 – alinea | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Il sistema di contabilità basato su entrate e pagamenti, essendo divenuto obbligatorio per le PMI, sarà in effetti una misura economica capace di incoraggiare le operazioni da parte loro, cosa altamente giustificabile nel contesto dell'attuale crisi economica. Questa misura sarà inoltre maggiormente in linea con l'obiettivo dello Small Business Act (SBA). | |||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 29 Direttiva 2006/112/CE Articolo 244 – comma 3 | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Per chiarezza, poiché "l'archiviazione delle fatture" può significare non solo la modalità e il supporto scelti ma anche il periodo di archiviazione. | |||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 32 Direttiva 2006/112/CE Articolo 247 | |||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||
Quest'articolo va interpretato alla luce del terzo comma dell'articolo 244, sei anni essendo il periodo minimo generalmente applicabile, mentre ciascuno Stato membro ha la facoltà di stabilire periodi più lunghi in base alle sue prassi (ad esempio in Romania, essendo di 20 anni il periodo degli aiuti all'edilizia, il periodo di archiviazione non può essere inferiore a 20 anni). |
PROCEDURA
Titolo |
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione |
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Riferimenti |
COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS) |
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Commissione competente per il merito |
ECON |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 19.10.2009 |
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Relatore per parere Nomina |
Alexandra Thein 2.9.2009 |
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Esame in commissione |
3.12.2009 |
28.1.2010 |
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Approvazione |
8.3.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer |
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PROCEDURA
Titolo |
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alle norme di fatturazione |
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Riferimenti |
COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS) |
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Consultazione del PE |
27.2.2009 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 19.10.2009 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 19.10.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
David Casa 21.7.2009 |
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Esame in commissione |
2.12.2009 |
21.1.2010 |
22.2.2010 |
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Approvazione |
17.3.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler |
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Deposito |
25.3.2010 |
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