RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE
29.3.2010 - (COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Alejo Vidal-Quadras
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per gli affari esteri
- PARERE della commissione per i problemi economici e monetari
- PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
- PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
- PROCEDURA
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0363),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0097/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
– visto il parere del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7‑0112/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(2) Negli ultimi dieci anni il consumo di gas ha subito un rapido aumento in Europa. A fronte di una produzione interna in calo, le importazioni sono aumentate ancora più rapidamente, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento. |
(2) Negli ultimi dieci anni il consumo di gas ha subito un rapido aumento in Europa. A fronte di una produzione interna in calo, le importazioni sono aumentate ancora più rapidamente, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento. Taluni Stati membri, vista la preponderanza del gas naturale nel loro mix energetico, si ritrovano in una "isola energetica" come risultato dell'elevata dipendenza dalle importazioni di gas da paesi terzi e di un'assenza di connessioni infrastrutturali con il resto dell'Unione. | ||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(4) Tuttavia, nell'ambito delle misure vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas adottate a livello comunitario, gli Stati membri dispongono ancora di un notevole margine di discrezionalità riguardo alla scelta delle misure. Se la sicurezza dell'approvvigionamento è in pericolo in uno Stato membro c'è il rischio evidente che gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro interessato possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas. L'esperienza recente ha dimostrato come tale rischio sia reale. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di una carenza delle forniture, è pertanto necessario dare una risposta più coordinata alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture. |
(4) Tuttavia, nell'ambito delle misure vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas adottate a livello dell'Unione, gli Stati membri dispongono ancora di un notevole margine di discrezionalità riguardo alla scelta delle misure. Se la sicurezza dell'approvvigionamento è in pericolo in uno Stato membro c'è il rischio evidente che gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro interessato possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e nuocere alla sicurezza dei clienti protetti, compresi quelli vulnerabili. L'esperienza recente ha dimostrato come tale rischio sia reale. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di una carenza delle forniture, è pertanto necessario integrare la solidarietà e il coordinamento nella risposta alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Si ritiene che il concetto di protezione dei consumatori e di solidarietà non sia pienamente integrato nella presente proposta. Poiché il presente regolamento riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, tenere in considerazione la protezione dei consumatori e la solidarietà tra gli Stati membri è essenziale per preparare la risposta alle interruzioni di fornitura. | |||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(5) Le fonti e le rotte del gas per l'approvvigionamento della Comunità devono favorire la sicurezza di approvvigionamento della Comunità nel suo complesso e dei suoi singoli Stati membri. In futuro la sicurezza dell'approvvigionamento dipenderà dall'evoluzione del mix di combustibili, dallo sviluppo della produzione all'interno della Comunità e nei paesi terzi che la riforniscono, dagli investimenti negli impianti di stoccaggio e dalle rotte, all'interno e all'esterno della Comunità, compresi gli impianti per il gas naturale liquefatto (GNL). |
(5) La diversificazione delle fonti e delle rotte del gas per l'approvvigionamento dell'Unione è essenziale per migliorare la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione nel suo complesso e dei suoi singoli Stati membri. In futuro la sicurezza dell'approvvigionamento dipenderà dall'evoluzione del mix di combustibili, dallo sviluppo della produzione all'interno dell'Unione e nei paesi terzi che la riforniscono, dagli investimenti negli impianti di stoccaggio e dalla diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento, all'interno e all'esterno dell'Unione, compresi gli impianti per il gas naturale liquefatto (GNL). È pertanto necessario adottare misure atte a favorire nel lungo periodo tale diversificazione. | ||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(5 bis.) Per ridurre gli effetti di potenziali crisi provocate dall'interruzione delle forniture di gas, gli Stati membri mettono a punto una strategia comune che assicuri la diversificazione delle fonti energetiche e delle rotte e fonti di approvvigionamento del gas. Inoltre la Commissione, con le pertinenti autorità a livello di Unione e nazionale, dovrebbe prendere le misure necessarie al fine di assicurare il rapido completamento dei progetti esistenti approvati dall'Unione per diversificare le rotte di fornitura e le fonti di approvvigionamento del gas e per apportare un contributo rilevante alla sicurezza dell'approvvigionamento. | ||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(6) Un'interruzione importante della fornitura di gas alla Comunità può avere ripercussioni in tutti gli Stati membri e su tutte le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, con conseguenti danni economici gravi per tutta l'economia comunitaria. Analogamente, l'interruzione della fornitura di gas può avere gravi effetti dal punto di vista sociale, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili. |
(6) Un'interruzione importante della fornitura di gas all'Unione rischia di ledere gli interessi strategici dell'Unione, può avere ripercussioni in tutti gli Stati membri e su tutte le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, con conseguente danno economico grave per tutta l'economia dell'Unione, e colpire indirettamente i settori sussidiari. Analogamente, l'interruzione della fornitura di gas può avere gravi effetti dal punto di vista sociale, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili. | ||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(7 bis) Per la sostenibilità a lungo termine del mercato del gas dell'Unione è necessario che le misure adottate per salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas non distorcano indebitamente la concorrenza o il funzionamento efficace del mercato interno. | ||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(8) Il guasto della principale infrastruttura di produzione del gas o un problema alla principale fonte di approvvigionamento del gas, il cosiddetto principio N-1, è una possibilità reale. L'utilizzo del guasto di tale infrastruttura o del problema alla fonte di approvvigionamento come parametro di riferimento per valutare cosa dovrebbero fare gli Stati membri per compensare le carenze nelle forniture è un punto di partenza valido per garantire la sicurezza del rispettivo approvvigionamento di gas. |
(8) Il guasto della principale infrastruttura di produzione del gas, il cosiddetto principio N-1, è una possibilità reale. L'utilizzo del guasto di tale infrastruttura come parametro di riferimento per valutare cosa dovrebbero fare gli Stati membri per compensare le carenze nelle forniture è un punto di partenza valido per un'analisi della sicurezza dell'approvvigionamento di gas di ciascuno Stato membro. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Il principio N-1, quale definito nel regolamento, riguarda solo le infrastrutture. | |||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(9) Al fine di far fronte alle interruzioni dell'approvvigionamento è fondamentale disporre di un'infrastruttura del gas adeguata all'interno dei singoli Stati membri e in tutta la Comunità. L'esistenza di criteri minimi comuni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas dovrebbe garantire parità di condizioni per la sicurezza dell'approvvigionamento e creare importanti incentivi per costruire l'infrastruttura necessaria e migliorare il livello di preparazione nell'eventualità di una crisi. Le misure a livello della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento se possono essere applicate rapidamente e se riescono a ridurre sensibilmente la domanda per far fronte ad un'interruzione delle forniture. |
(9) Al fine di far fronte alle interruzioni dell'approvvigionamento è fondamentale disporre di un'infrastruttura del gas adeguata e diversificata negli Stati membri, in particolare nelle regioni isolate da fonti di approvvigionamento energetico. L'esistenza di criteri minimi comuni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas dovrebbe garantire parità di condizioni per la sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo comunque conto delle peculiarità nazionali o regionali, e creare importanti incentivi per costruire l'infrastruttura necessaria e migliorare il livello di preparazione nell'eventualità di una crisi. Le misure a livello della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento se possono essere applicate rapidamente e se riescono a ridurre sensibilmente la domanda per far fronte ad un'interruzione delle forniture. Va tuttavia osservato che il passaggio ai combustibili fossili comporterebbe maggiori emissioni di gas a effetto serra. Occorre promuovere ulteriormente l'utilizzo efficiente dell'energia, in quanto misura che incide sulla domanda. Occorre tenere in debita considerazione l'impatto ambientale delle misure proposte riguardanti la domanda e l'offerta e privilegiare le misure con il più basso impatto sull'ambiente. Gli eventuali investimenti nelle infrastrutture andrebbero realizzati con il dovuto rispetto per l'ambiente e per la legislazione dell'UE applicabile. | ||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 10 | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(10) Occorre incoraggiare notevolmente gli investimenti in nuove infrastrutture del gas. Tali investimenti devono rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, garantendo allo stesso tempo il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Se l'investimento nell'infrastruttura è di natura transfrontaliera, è necessario coinvolgere l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, e la Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) per tener conto delle implicazioni transfrontaliere. |
(10) Occorre incoraggiare notevolmente gli investimenti in nuove infrastrutture del gas, da realizzare solamente dopo un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale. Tali nuove infrastrutture devono rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, garantendo allo stesso tempo il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Gli investimenti in questione devono, in linea di principio, essere effettuati dalle imprese ed essere sostenuti da incentivi economici. Occorre agevolare l’integrazione del gas proveniente da fonti energetiche rinnovabili nelle infrastrutture di rete del gas. Se l'investimento nell'infrastruttura è di natura transfrontaliera, è necessario coinvolgere l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1, e la Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) per tener conto delle implicazioni transfrontaliere. | ||||||||||||
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________________ 1 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1. | ||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(10 bis) Deve essere data priorità alla costruzione di nuove infrastrutture transfrontaliere necessarie per conseguire l'obiettivo minimo del 10% di capacità di interconnessione per l'elettricità e il gas entro il 2010, come richiesto nelle Conclusioni della presidenza del marzo 2007. | ||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(10 ter) Qualora siano necessarie nuove interconnessioni transfrontaliere o si debbano estendere quelle esistenti, è necessario che si instauri tempestivamente una stretta cooperazione tra gli Stati membri interessati, le autorità competenti e, qualora non lo fossero, le autorità di regolamentazione; | ||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo) | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(10 quater) È importante che i sistemi interconnessi siano preventivamente regolati da accordi in materia di bilanciamento ed approvvigionamento per garantire l'utilizzo ottimale delle interconnessioni disponibili in situazioni di emergenza. | ||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(11) Sono disponibili varie fonti di finanziamento comunitario destinate agli Stati membri al fine di finanziare gli investimenti necessari a favorire la produzione locale e le infrastrutture, in particolare i prestiti e le garanzie della Banca europea degli investimenti o i finanziamenti nell'ambito dei fondi regionali, strutturali o di coesione. La Banca europea degli investimenti e gli strumenti esterni della Comunità, come lo strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), lo strumento di assistenza di preadesione (IPA) e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), possono finanziare anche azioni nei paesi terzi finalizzate a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. |
(11) Sono disponibili varie fonti di finanziamento dell'Unione destinate agli Stati membri al fine di finanziare gli investimenti necessari a favorire la produzione, le infrastrutture e gli interventi in materia di efficienza energetica a livello regionale e locale, in particolare i prestiti e le garanzie della Banca europea degli investimenti o i finanziamenti nell'ambito dei fondi regionali, strutturali o di coesione. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Gli investimenti che mirano a rafforzare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche alternative contribuiscono a ridurre non solo a le emissioni di CO2 ma anche la dipendenza dalle importazioni di gas e gli investimenti necessari per rispondere alle crisi. | |||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 12 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(12) Il presente regolamento deve consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato per il maggior tempo possibile in caso di interruzione delle forniture. Il presente strumento deve inoltre fornire i meccanismi di emergenza da applicare quando i mercati non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad un'interruzione della fornitura di gas. Anche nell'eventualità di un'emergenza occorre privilegiare gli strumenti di mercato per attenuare gli effetti dell'interruzione dell'approvvigionamento. |
(12) Il presente regolamento deve consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato per il maggior tempo possibile in caso di interruzione delle forniture. Il presente strumento deve inoltre fornire i meccanismi di emergenza da applicare quando i mercati non sono più in grado da soli di far fronte adeguatamente ad un'interruzione della fornitura di gas. Anche nell'eventualità di un'emergenza occorre privilegiare gli strumenti di mercato per attenuare gli effetti dell'interruzione dell'approvvigionamento. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Nelle prime due fasi della crisi, si presume che il mercato risolva il problema, ma in una vera crisi/emergenza, quando i meccanismi di mercato da soli non bastano più per gestire la situazione, è necessario coinvolgere gli Stati membri. In tale fase i meccanismi basati sul mercato possono funzionare accanto ai meccanismi non basati sul mercato. | |||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(12 bis) Gli investimenti dell'Unione nelle infrastrutture e nella produzione rinnovabile dovrebbero essere sostenuti dagli sforzi degli Stati membri e della Commissione finalizzati a promuovere, nel vicinato dell'Unione e in cooperazione con i paesi terzi, l'estensione dei principi e delle norme del mercato interno sanciti nella Carta europea dell'energia. La Commissione deve valutare l'opportunità di estendere, se del caso, ad altri paesi terzi la Comunità europea dell'energia, che comprende l'Unione e l'Europa sud-orientale, e di creare nuovi mercati energetici regionali sul modello di tale Comunità, come una comunità energetica euromediterranea, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. | ||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 13 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(13) Dopo l'adozione del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, nel settore del gas saranno in vigore nuove disposizioni intese a definire chiaramente i ruoli e le responsabilità degli Stati membri, dei regolatori, dei gestori dei sistemi di trasporto e dell'ACER e a migliorare la trasparenza del mercato, con conseguenti vantaggi per il corretto funzionamento del mercato stesso e per la sicurezza dell'approvvigionamento. |
(13) Dopo l'adozione del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, nel settore del gas saranno in vigore nuove disposizioni intese a definire chiaramente i ruoli e le responsabilità degli Stati membri, dei regolatori, dei gestori dei sistemi di trasporto e dell'ACER e a migliorare la trasparenza del mercato, con conseguenti vantaggi per il corretto funzionamento del mercato stesso, per la sicurezza dell'approvvigionamento e per la protezione dei consumatori. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Si ritiene che il concetto di protezione dei consumatori e di solidarietà non sia pienamente integrato nella presente proposta. Poiché il presente regolamento riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, tenere in considerazione la protezione dei consumatori e la solidarietà tra gli Stati membri è essenziale per preparare la risposta alle interruzioni delle forniture. | |||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(14) Il completamento del mercato interno del gas e una concorrenza effettiva all'interno di tale mercato offrono alla Comunità il livello più elevato di sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli Stati membri, a condizione che tale mercato sia in grado di funzionare con la massima efficienza in caso di interruzione dell'approvvigionamento che interessi una parte della Comunità, a prescindere da quale sia la causa dell'interruzione. A tal fine occorre adottare un approccio comune, organico ed efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare mettendo in atto politiche trasparenti e non discriminatorie che siano compatibili con i requisiti del mercato, evitino distorsioni del mercato e non ostacolino le risposte del mercato alle interruzioni delle forniture. |
(14) Il completamento del mercato interno del gas e una concorrenza effettiva all'interno di tale mercato offrono all'Unione il livello più elevato di sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli Stati membri, a condizione che tale mercato sia in grado di funzionare con la massima efficienza in caso di interruzione dell'approvvigionamento che interessi una parte dell'Unione, a prescindere da quale sia la causa dell'interruzione. A tal fine occorre adottare un approccio comune, organico ed efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento, improntato in particolare alla trasparenza e alla solidarietà nonché a politiche non discriminatorie che siano compatibili con il funzionamento del mercato interno, evitino distorsioni del mercato e non ostacolino le risposte del mercato alle interruzioni delle forniture. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
L'emendamento chiarisce che le politiche dovrebbero essere compatibili con il funzionamento del mercato interno anziché con i "requisiti" del mercato. | |||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(15) Al fine di mantenere un funzionamento efficiente del mercato interno, in particolare quando avvengono interruzioni dell'approvvigionamento e in situazioni di crisi, è pertanto imprescindibile definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. |
(15) I ruoli e le responsabilità dovrebbero essere definiti in modo tale da assicurare che sia rispettato un approccio a tre livelli che associ innanzitutto le imprese pertinenti e il settore, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, e infine l'Unione. In caso di interruzione della fornitura, ai soggetti del mercato andrebbero offerte opportunità sufficienti per rispondere alla situazione mediante misure basate sul mercato, quali quelle elencate all'allegato II. Se le risposte dei soggetti del mercato non sono adeguate, gli Stati membri e le loro autorità competenti dovrebbero adottare misure quali quelle elencate all'allegato III onde eliminare o mitigare gli effetti dell'interruzione delle forniture. Solo se tali provvedimenti sono inadeguati vanno prese misure a livello regionale o di Unione per eliminare o mitigare gli effetti dell'interruzione delle forniture. Nella misura del possibile, sono preferibili soluzioni regionali rispetto a un intervento dell'Unione. | ||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(16) Occorre definire norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzate che possano far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, tenendo conto delle differenze che caratterizzano gli Stati membri, senza imporre un onere eccessivo e sproporzionato alle imprese di gas naturale, in particolare ai nuovi entranti e alle piccole imprese. |
(16) Occorre definire norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzate che possano far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, tenendo conto delle differenze che caratterizzano gli Stati membri nonché degli obblighi relativi al servizio pubblico e delle misure a tutela dei consumatori di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale1, senza imporre un onere eccessivo e sproporzionato alle imprese di gas naturale, in particolare ai nuovi entranti, alle piccole imprese e agli utenti finali. | ||||||||||||
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____________ 1 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
I grandi utenti finali sono in grado di dare un notevole contributo in caso di situazioni di emergenza, grazie alle loro capacità di sostituire la fonte energetica. Questo potenziale contributo non deve essere penalizzato con oneri eccessivi. | |||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(17) Ai fini del corretto funzionamento del mercato è necessario che le imprese di gas naturale procedano per tempo agli investimenti necessari nella produzione locale e nelle infrastrutture, ad esempio interconnessioni, apparecchiature che consentano flussi fisici bidirezionali nei gasdotti, impianti di stoccaggio e rigassificazione del GNL, tenendo conto della possibilità che si verifichino altre interruzioni dell'approvvigionamento come quella avvenuta nel gennaio 2009. |
(17) Ai fini del corretto funzionamento del mercato è necessario che le imprese di gas naturale procedano per tempo agli investimenti necessari nella produzione locale e nelle infrastrutture, ad esempio le interconnessioni, soprattutto quelle che forniscono accesso alla rete UE del gas, apparecchiature che consentano flussi fisici bidirezionali nei gasdotti, impianti di stoccaggio e rigassificazione del GNL, tenendo conto della possibilità che si verifichino altre interruzioni dell'approvvigionamento come quella avvenuta nel gennaio 2009. Qualora le necessarie interconnessioni non siano redditizie per le imprese del gas, ma abbiano un evidente valore aggiunto in termini di sicurezza dell'approvvigionamento del gas, la Commissione dovrebbe proporre adeguati incentivi finanziari per garantire che tutti gli Stati membri siano fisicamente collegati alla rete UE del gas. | ||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(18) È importante mantenere la fornitura di gas, soprattutto per le utenze domestiche e per altri clienti protetti come le scuole e gli ospedali, nei casi in cui il mercato non è in grado di continuare a garantire l'approvvigionamento. È inoltre essenziale che le misure da adottare durante una crisi siano definite in anticipo. |
(18) È importante mantenere la fornitura di gas, soprattutto per le utenze domestiche e per un numero limitato di ulteriori clienti, soprattutto i clienti che assicurano importanti servizi pubblici, che possono essere definiti dagli Stati membri interessati, nei casi in cui il mercato non è in grado di continuare a garantire l'approvvigionamento,. È inoltre essenziale che le misure da adottare durante una crisi siano definite in anticipo. | ||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 20 | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(20) Gli aspetti connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento della pianificazione a lungo termine degli investimenti in sufficienti capacità e altre infrastrutture transfrontaliere, che garantiscano che il sistema sia in grado, nel lungo termine, di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e di rispondere ad un fabbisogno ragionevole, sono tutti disciplinati dalla direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE]. Per garantire la conformità alle norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento può essere necessario un periodo di transizione che permetta di realizzare gli investimenti necessari. Il piano decennale di sviluppo della rete stilato dal REGST del gas sotto la supervisione dell'ACER è uno strumento fondamentale per individuare gli investimenti necessari a livello comunitario. |
(20) Gli aspetti connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento della pianificazione a lungo termine degli investimenti in sufficienti capacità e altre infrastrutture transfrontaliere, che garantiscano che il sistema sia in grado, nel lungo termine, di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e di rispondere ad un fabbisogno ragionevole, sono tutti disciplinati dalla direttiva 2009/73/CE. Per garantire la conformità alle norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento può essere necessario un periodo di transizione che permetta di realizzare gli investimenti necessari. Il piano decennale di sviluppo della rete stilato dal REGST del gas sotto la supervisione dell'ACER è uno strumento fondamentale per individuare gli investimenti necessari a livello dell'Unione e, in tal modo, per realizzare le condizioni infrastrutturali previste nel presente regolamento e procedere a una valutazione di rischio a livello dell'Unione. | ||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 22 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(22) Al fine di garantire il massimo livello di preparazione in caso di interruzione dell'approvvigionamento, tutte le imprese di gas naturale devono istituire, con le autorità competenti, dei piani di emergenza. Tali piani devono essere coerenti tra loro. Per quanto riguarda il contenuto, devono seguire le buone prassi contenute nei piani esistenti e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Se possibile e necessario è opportuno istituire piani di emergenza comuni a livello regionale. |
(22) Al fine di garantire il massimo livello di preparazione in caso di interruzione dell'approvvigionamento, le autorità competenti devono istituire dei piani di emergenza, dopo aver consultato le imprese di gas naturale. Tali piani devono essere coerenti a livello nazionale, regionale e dell'Unione. Per quanto riguarda il contenuto, devono seguire le buone prassi contenute nei piani esistenti e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Se possibile e necessario è opportuno istituire piani di emergenza comuni a livello regionale. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento (I: imprese; II: Stati membri; III: Commissione), non trova più chiaramente riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere reintegrato nella proposta di regolamento. Le autorità competenti sono responsabili della definizione dei piani ma devono consultare le imprese di gas naturale. | |||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 23 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello comunitario, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure specifiche volte a mettere in atto la solidarietà, quali accordi commerciali tra imprese di gas naturale, meccanismi di compensazione, un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. |
(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello di Unione, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure volte a mettere in atto la solidarietà. Le imprese di gas naturale dovrebbero prevedere misure quali accordi commerciali che possano comprendere un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. È importante incoraggiare la conclusione di accordi preliminari tra le imprese di gas naturale. Le imprese di gas naturale dovrebbero sempre essere compensate in modo giusto ed equo per tutte le misure che sono chiamate a prendere in vista di una situazione di emergenza. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
L'approccio a tre livelli definito nella direttiva del 2004 per garantire la sicurezza delle forniture (I: le imprese; II: gli Stati membri; III: la Commissione), non trova più chiaramente riscontro nella proposta di regolamento. Questo principio dovrebbe essere reintegrato nella proposta di regolamento. | |||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 30 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(30) Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas della Comunità, la Commissione deve coordinare gli interventi nei confronti dei paesi terzi, collaborando con i paesi produttori e i paesi di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso la Comunità. La Commissione deve essere autorizzata ad approntare una task force incaricata di monitorare i flussi di gas in situazioni di crisi all'interno della Comunità e, previa consultazione dei paesi terzi interessati, al di fuori della Comunità, e se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, deve essere autorizzata a svolgere un ruolo di mediazione e facilitazione. |
(30) Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, la Commissione deve coordinare gli interventi di emergenza nei confronti dei paesi terzi, collaborando con i paesi produttori e i paesi di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso l'Unione. La Commissione deve essere autorizzata a richiedere di approntare una task force incaricata di monitorare i flussi di gas in situazioni di crisi all'interno dell'Unione e, previa consultazione dei paesi terzi interessati, al di fuori dell'Unione, e se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, deve essere autorizzata a svolgere un ruolo di mediazione e facilitazione per il tramite del Commissario per l'energia e del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante ed il Commissario per l'energia dovrebbero essere associati a tutte le fasi di attuazione del presente regolamento. Il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dovrebbe, in particolare, essere competente per la mediazione e la negoziazione con i paesi terzi e i rappresentanti dell'industria a nome degli Stati membri in situazioni di crisi. Il Commissario per l'energia dovrebbe,segnatamente, coordinare le attività del gruppo di coordinamento del gas che andrebbe obbligatoriamente consultato in caso di situazioni di crisi. | |||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(30 bis) Ai sensi del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero intensificare il monitoraggio della sicurezza delle forniture di gas provenienti da paesi terzi. La Commissione dovrebbe coordinare i sistemi di composizione delle controversie con i paesi terzi e intensificare il dialogo energetico, tra l'altro nel contesto del trattato sulla Carta dell'energia e del trattato sulla Comunità dell'energia. | ||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(30 bis) I contratti riguardanti le forniture di gas da parte di paesi terzi non dovrebbero contenere disposizioni che violano le regole del mercato interno dell'Unione europea, in particolare restrizioni alla riesportazione o clausole aventi lo stesso effetto delle cosiddette "clausole di destinazione". | ||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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(31 bis) Le istituzioni dell'UE dovrebbero dare particolare priorità al progetto di gasdotto Nabucco. | ||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai fini del corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta a livello di Stati membri e di Comunità per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento. |
Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, e prevedendo misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il necessario approvvigionamento di gas, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta con procedure trasparenti a livello di imprese di gas naturale, di Stati membri, di regioni interessate e di Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento o a rischi gravi di tali interruzioni, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri. | ||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(1) "clienti protetti", tutti gli utenti domestici già collegati ad una rete di distribuzione del gas e, qualora lo Stato membro interessato lo decida, anche le piccole e medie imprese, le scuole e gli ospedali, a condizione che siano già collegati ad una rete di distribuzione del gas; |
(1) "clienti protetti", tutti gli utenti domestici collegati ad una rete di distribuzione del gas; | ||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(2) "autorità competente", l'autorità nazionale di regolamentazione o l'autorità governativa nazionale che lo Stato membro ha designato quale responsabile della sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La designazione dell'autorità competente non pregiudica la facoltà degli Stati membri di attribuire alcune mansioni di cui al presente regolamento ad autorità diverse dall'autorità competente. Tali mansioni sono svolte sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificate nei piani di cui all'articolo 4. |
(2) "autorità competente", l'autorità di regolamentazione o l'autorità governativa nazionale che ciascuno Stato membro ha designato quale responsabile della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'applicazione delle misure e dei piani previsti dal presente regolamento. La designazione dell'autorità competente non pregiudica la facoltà degli Stati membri di attribuire alcune mansioni di cui al presente regolamento ad autorità diverse dall'autorità competente. Tali mansioni sono svolte sotto la supervisione dell'autorità competente e sono specificate nei piani di cui all'articolo 4 | ||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas rientra tra le responsabilità delle imprese di gas naturale, delle autorità competenti degli Stati membri, dei clienti industriali e della Commissione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza. A tali soggetti è richiesto un grado elevato di cooperazione. |
1. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il corretto funzionamento del mercato interno rientrano tra le responsabilità condivise delle imprese di gas naturale, delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza. A tali soggetti è richiesto un grado elevato di cooperazione. | ||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di mettere in atto le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas di cui al presente regolamento. Tali misure comprendono una valutazione biennale del rischio, la definizione di piani d'azione preventivi, l'istituzione di un piano di emergenza e il controllo continuo della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a livello nazionale. Le autorità competenti collaborano tra loro per prevenire l'interruzione delle forniture e limitare i danni qualora si verifichi un'interruzione. |
2. Ciascuno Stato membro designa con modalità trasparenti un'autorità competente incaricata di mettere in atto le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas in linea con le disposizioni del presente regolamento. Tali misure comprendono una valutazione biennale del rischio, inclusi i rischi geopolitici, la definizione di piani d'azione preventivi, l'istituzione di un piano di emergenza e il controllo continuo della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a livello nazionale. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione non sia l'autorità competente, l'autorità di regolamentazione è formalmente associata alla messa a punto e all'attuazione di tali misure. Le autorità competenti collaborano tra loro per prevenire l'interruzione delle forniture e limitare i danni qualora si verifichi un'interruzione. | ||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
5. Le misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sono definite con chiarezza, sono trasparenti, proporzionate, non discriminatorie, verificabili e non distorcono indebitamente la concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato interno. |
5. Le misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sono definite con chiarezza, sono trasparenti, proporzionate, non discriminatorie, verificabili e non distorcono indebitamente la concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato interno. La Commissione, congiuntamente all'autorità competente, garantisce che, nei contratti per il gas naturale conclusi tra gli Stati membri o le loro imprese di gas naturale e i paesi terzi, non sia presente alcuna clausola che abbia l'effetto di una clausola di destinazione. Questo non pregiudica le competenze delle autorità garanti della concorrenza. | ||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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Articolo 3 bis | ||||||||||||
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Misure per la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine | ||||||||||||
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1. Entro il …* la Commissione, nel quadro dello sviluppo di una strategia di approvvigionamento a lungo termine, presenta una relazione su strumenti e misure per una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas per l'Unione e delle rotte lungo le quali il gas è introdotto nell'Unione. La relazione include proposte indirizzate ai vari Stati membri concernenti le attività e le misure volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Essa deve riportare in particolare una valutazione del ruolo degli impianti di GNL e una panoramica delle capacità di stoccaggio del gas nei vari Stati membri. | ||||||||||||
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Inoltre, la relazione include una valutazione della cooperazione regionale vigente (a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e dell'allegato III bis) e raccomandazioni per migliorare i piani d'azione congiunti preventivi e d'emergenza. Qualsiasi forma di cooperazione regionale ai fini dell'attuazione del presente regolamento, come previsto all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, viene effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri, coinvolgendo le imprese di gas naturale, le autorità di regolamentazione e i consumatori industriali e in stretta collaborazione con la Commissione. Tale cooperazione regionale promuove, e non contrasta, i principi generali della solidarietà europea. | ||||||||||||
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2. L'Unione coopera con i paesi terzi di fornitura e di transito ai fini dello scambio delle migliori pratiche in materia di efficienza energetica, ad esempio nel quadro dei vigenti accordi di cooperazione energetica quali il trattato sulla Carta dell'energia. | ||||||||||||
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_______________ * GU: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. | ||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente definisce, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e delle autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente: |
1. Entro [XX mese 2011; 12mesi dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente definisce, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali: | ||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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1 bis. Nel caso in cui l'autorità di regolamentazione non sia l'autorità competente, essa è formalmente associata al processo di messa a punto del Piano d'azione preventivo e del Piano di emergenza. L'autorità competente tiene nella massima considerazione le valutazioni effettuate dall'autorità di regolamentazione nella misura in cui esse si riferiscono a questioni normative relative alla rete, segnatamente la messa a punto della valutazione di impatto relativa al rispetto delle norme in materia d'infrastrutture ai sensi dell'articolo 6, per quanto riguarda la futura approvazione delle tariffe e la coerenza con i piani di sviluppo della rete. | ||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Prima di adottare i suddetti piani le autorità competenti si scambiano informazioni e si consultano tra loro e con la Commissione per accertarsi che i piani e le misure siano coerenti tra loro al livello regionale opportuno. Tali consultazioni riguardano almeno le interconnessioni, le forniture transfrontaliere, lo stoccaggio transfrontaliero e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni. |
2. Prima di adottare i suddetti piani le autorità competenti si scambiano informazioni e si consultano tra loro e con la Commissione per accertarsi che i piani e le misure siano coerenti tra loro al livello regionale opportuno. Tali consultazioni riguardano almeno le interconnessioni attuali e quelle necessarie in futuro, in particolare quelle che forniscono l'accesso alla rete del gas dell'UE, le forniture transfrontaliere, l'accesso allo stoccaggio transfrontaliero e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni. Il gruppo di coordinamento del gas può essere consultato dalla Commissione e viene informato in merito a tali consultazioni e ai relativi risultati. | ||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 la Commissione può raccomandare a che livello regionale devono avvenire lo scambio di informazioni e le consultazioni. La Commissione, previa consultazione della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) e dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), può inoltre raccomandare di istituire un piano comune a livello regionale. |
3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 la Commissione può raccomandare a che livello regionale devono avvenire lo scambio di informazioni e le consultazioni. La Commissione, previa consultazione della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) e dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e del gruppo di coordinamento del gas, può inoltre raccomandare di istituire un piano comune a livello regionale che definisca le regioni in funzione delle infrastrutture aventi rilevanza per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. | ||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. Gli Stati membri possono anche decidere di istituire dei piani comuni a livello regionale al posto di singoli piani nazionali o in aggiunta ad essi. |
4. Gli Stati membri possono anche decidere di istituire dei piani comuni a livello regionale in aggiunta a singoli piani nazionali. In caso di piani comuni a livello regionale, gli Stati membri interessati adottano e pubblicano i piani e si adoperano per concludere accordi intergovernativi onde approvare formalmente la cooperazione regionale. | ||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
5. L'autorità competente pubblica i propri piani, e le relative versioni modificate di cui al paragrafo 6, e li notifica quanto prima alla Commissione. |
5. L'autorità competente, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili, pubblica i propri piani, e le relative versioni modificate di cui al paragrafo 6, e quanto prima li notifica alla Commissione e ne informa il gruppo di coordinamento del gas. | ||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani trasmessa dalle autorità competenti la Commissione valuta i piani di tutti gli Stati membri. La Commissione consulta il REGST del gas, l'ACER, il gruppo di coordinamento del gas e altri soggetti interessati in merito ai suddetti piani. Qualora la Commissione ritenga che un piano non sia sufficiente ad attenuare i rischi individuati nella valutazione del rischio o non sia compatibile con gli scenari di rischio o con i piani di altri Stati membri, o non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto comunitario, ne chiede la revisione. |
6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani trasmessa dalle autorità competenti la Commissione valuta i piani di tutti gli Stati membri. La Commissione consulta il REGST del gas, l'ACER, il gruppo di coordinamento del gas e altri soggetti interessati in merito ai suddetti piani e tiene debito conto del loro parere. Qualora la Commissione ritenga che un piano non sia sufficiente ad attenuare i rischi individuati nella valutazione del rischio o non sia compatibile con gli scenari di rischio o con i piani di altri Stati membri, o non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto comunitario, ne chiede la revisione. | ||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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6 bis. Qualora negli Stati membri esistano obblighi di servizio pubblico relazionati alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, le autorità competenti li rendono pubblici entro 2 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e, se del caso, li aggiornano dopo l'approvazione dei loro piani preventivi e di emergenza. | ||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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6 ter. L’autorità competente procede a rivedere il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza, con periodicità biennale, sulla base di mutate valutazioni dei rischi che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas di cui all’articolo 8. | ||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Il piano d'azione preventivo contiene: |
1. Il piano d'azione preventivo a livello nazionale e regionale contiene: | ||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 - lettera a | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
a) le misure atte a rispettare le norme in materia di infrastruttura e approvvigionamento di cui agli articoli 6 e 7. Tali misure contengono almeno la pianificazione al fine di conformarsi alla norma N-1, i volumi e le capacità necessari per la fornitura di gas ai clienti protetti nei periodi di domanda elevata definiti, le misure a livello della domanda e gli obblighi delle imprese di gas naturale e di altri organismi del caso; |
a) le misure atte a rispettare le norme in materia di infrastruttura e approvvigionamento di cui agli articoli 6 e 7. Tali misure contengono almeno la pianificazione al fine di conformarsi alla norma N-1 e informazioni sulla pianificazione per rispettare i volumi e le capacità che secondo la valutazione del rischio sono necessari per la fornitura di gas ai clienti protetti nei periodi di domanda elevata definiti, le misure a livello della domanda e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, gli obblighi delle imprese di gas naturale e di altri organismi del caso; | ||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 - lettera b | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
b) la valutazione del rischio di cui all'articolo 8; |
b) i risultati della valutazione del rischio di cui all'articolo 8; | ||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 - lettera d bis (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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d bis) se lo Stato membro decide in tal senso sulla base della valutazione del rischio di cui all'articolo 8, la descrizione degli obblighi di approvvigionamento dei clienti, diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che sono collegati alla rete di distribuzione del gas e che forniscono servizi pubblici importanti, quali scuole e ospedali. Tali obblighi non devono incidere sulla loro capacità di approvvigionamento dei clienti protetti in caso di crisi, ai sensi dell'articolo 7. Tali obblighi aggiuntivi non devono contraddire i principi della solidarietà europea o regionale nei confronti di paesi con problemi di approvvigionamento; | ||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 - lettera d ter (nuova) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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d ter) i meccanismi di cooperazione con altri Stati membri ai fini della formulazione dei piani d'azione preventivi; | ||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Il piano d'azione preventivo, ed in particolare le azioni volte ad ottemperare alle norme in materia di infrastrutture di cui all'articolo 6, si basano e sono compatibili con il piano decennale di sviluppo della rete che il REGST del gas deve elaborare. |
2. Il piano d'azione preventivo si basa sul piano decennale di sviluppo della rete che il REGST del gas deve elaborare, ed è conforme al medesimo. In particolare le azioni volte ad ottemperare alle norme in materia di infrastrutture di cui all'articolo 6, sono vincolanti per i gestori dei sistemi. | ||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. Il piano d'azione preventivo tiene conto dell'efficacia economica, delle ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia e dell'impatto ambientale. |
3. Il piano d'azione preventivo si basa innanzitutto su misure di mercato e tiene conto dell'impatto, dell'efficacia e dell'efficienza economici delle misure adottate, delle loro ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia, dell'impatto sui consumatori,dell'impatto ambientale, nonché delle situazioni e degli sviluppi internazionali pertinenti, in particolare nei principali paesi fornitori e di transito. | ||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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4 bis. La Commissione mette a punto un piano d'azione preventivo dell'UE basato su tutti i piani nazionali e regionali, individuando i possibili scenari di crisi e le misure più efficaci per attenuare tali crisi al fine di garantire un coordinamento efficace delle azioni nel corso di un'emergenza a livello di Unione. | ||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente provvede affinché, nel caso di un guasto dell'infrastruttura di fornitura del gas principale, le infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la capacità di fornire il volume di gas necessario a soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata per un periodo di sessanta giorni di domanda di gas particolarmente elevata durante il periodo più freddo che statisticamente si osserva ogni vent'anni. |
1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente provvede affinché, nel caso di un guasto dell'infrastruttura di fornitura del gas principale, le infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la capacità tecnica di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas dell'area calcolata in un giorno di domanda di gas particolarmente elevata, che statisticamente si osserva una volta ogni vent'anni. | ||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. A seguito della raccomandazione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o nella situazione descritta all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere ottemperato a livello regionale. La norma N-1 si considera rispettata anche quando l'autorità competente dimostra, nell'ambito del piano d'azione preventivo di cui all'articolo 5, che un'interruzione dell'approvvigionamento può essere compensata adeguatamente e tempestivamente con il ricorso a misure a livello di domanda. |
2. A seguito della raccomandazione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o nella situazione descritta all'articolo 4, paragrafo 4, l'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere ottemperato a livello regionale. La norma N-1 si considera rispettata anche quando l'autorità competente dimostra, nell'ambito del piano d'azione preventivo di cui all'articolo 5, che un'interruzione dell'approvvigionamento può essere compensata adeguatamente e tempestivamente con il ricorso a misure a livello di domanda basate sul mercato. | ||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. Per il calcolo della norma N-1 si applica il metodo indicato nell'allegato I. Occorre tenere conto della configurazione della rete, dei flussi effettivi di gas e della presenza di capacità di produzione e stoccaggio. L'area calcolata di cui all'allegato I è estesa, se necessario, al livello regionale opportuno. |
3. Per il calcolo della norma N-1 si applica il metodo indicato nell'allegato I. Occorre tenere conto della configurazione della rete, dei flussi effettivi di gas e della presenza di capacità di produzione e stoccaggio. L'area calcolata di cui all'allegato I è definita dall'autorità competente previa consultazione delle imprese di gas naturale interessate ed è estesa, se necessario, al livello regionale opportuno. | ||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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3 bis. La mancanza di accesso alla rete integrata del gas dell'Unione europea e la dipendenza da un unico fornitore di gas di un paese terzo sono considerate una mancanza di conformità alla norma N-1. | ||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. Ciascuna autorità competente riferisce quanto prima alla Commissione in merito all'eventuale mancanza di conformità alla norma N-1. |
4. Ciascuna autorità competente, dopo aver consultato le imprese del gas naturale interessate, riferisce quanto prima alla Commissione in merito all'eventuale mancanza di conformità alla norma N-1. | ||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
5. I gestori dei sistemi di trasporto realizzano una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas su tutte le interconnessioni entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione dei casi in cui, su richiesta di un'autorità competente, la Commissione decide che l'aggiunta di una capacità di flusso bidirezionale non aumenterebbe la sicurezza di approvvigionamento di uno Stato membro. Tale decisione può essere revocata se la situazione cambia. Il livello di capacità di flusso bidirezionale è raggiunto in maniera economicamente efficace e tiene conto almeno della capacità necessaria a soddisfare la norma in materia di approvvigionamento di cui all'articolo 7. Entro il suddetto periodo di due anni il gestore del sistema di trasporto del gas adegua il funzionamento del sistema di trasporto nel suo complesso in modo da consentire flussi di gas bidirezionali. |
5. Fatto salvo il paragrafo 5 bis, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i gestori e i proprietari dei sistemi di trasporto realizzano una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas su tutte le interconnessioni, ad eccezione di quelle che connettono gli impianti di produzione dell'UE, gli impianti di GNL o i punti di interconnessione alle reti di distribuzione. Il livello di capacità di flusso bidirezionale è raggiunto in maniera economicamente efficace, considerando come elementi di detta valutazione aspetti che non sono strettamente economici, come la sicurezza dell'approvvigionamento e il contributo al mercato interno, e tiene conto almeno della capacità necessaria a soddisfare la norma in materia di approvvigionamento di cui all'articolo 7. Le autorità competenti e la Commissione provvedono a che la valutazione delle interconnessioni sia soggetta a revisione regolare nel caso in cui si instaurino nuove condizioni, specie per effetto dell'aggiornamento dei piani di prevenzione nazionali e regionali. Il paragrafo 7 si applica anche agli investimenti addizionali eventualmente necessari più a valle nel sistema di trasporto. Entro il suddetto periodo di due anni il gestore del sistema di trasporto del gas adegua il funzionamento del sistema di trasporto nel suo complesso in modo da consentire flussi di gas bidirezionali. | ||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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5 bis. Le autorità competenti possono invitare la Commissione a decidere di esentare un'interconnessione specifica dall'obbligo del flusso bidirezionale a norma del paragrafo 5. La Commissione accorda l'esenzione se la realizzazione di una capacità di flusso bidirezionale non aumenta in misura significativa la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri interessati o se i costi di investimento superano di gran lunga i potenziali benefici per la sicurezza dell'approvvigionamento in qualsiasi di tali Stati membri. La Commissione tiene in massimo conto i risultati della valutazione del rischio eseguita dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1. Tali decisioni possono essere revocate se le circostanze cambiano. | ||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 6 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
6. Gli Stati membri garantiscono che le eventuali infrastrutture di trasporto nuove assicurino la sicurezza di approvvigionamento grazie ad un numero sufficiente di punti di entrata ed uscita e contribuiscano allo sviluppo di un'infrastruttura ben collegata. |
6. Gli Stati membri garantiscono che le eventuali infrastrutture di trasporto nuove assicurino la sicurezza di approvvigionamento grazie ad un numero sufficiente di punti di entrata ed uscita e contribuiscano allo sviluppo di un'infrastruttura ben collegata. Essi assicurano altresì che le capacità di entrata e le reti di trasporto nazionali siano in grado di adattare i flussi nazionali di gas agli scenari di guasto delle infrastrutture di approvvigionamento del gas individuati nella valutazione del rischio, tra l'altro eliminando le strozzature interne. | ||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
7. Quando approvano le tariffe, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi connessi al rispetto della norma N-1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva […/…/CE]. Se i costi sono sostenuti in più Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/… . |
7. Quando approvano le tariffe o le metodologie in modo trasparente e dettagliato, a norma dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, le autorità nazionali di regolamentazione introducono opportuni incentivi e tengono conto dei costi sostenuti per il rispetto della norma N-1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas. Se i costi sono sostenuti in più Stati membri o in uno Stato membro nell'interesse di altri Stati membri, prima di adottare qualunque decisione di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. Ogni decisione di investimento è soggetta all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda i suoi costi e la loro ripartizione fra le autorità nazionali di regolamentazione interessate. Per la ripartizione dei costi fra gli Stati membri in questione, si prende in considerazione l'entità dei benefici in termini di sicurezza dell'approvvigionamento che ciascuno Stato membro trae dall'investimento. Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. | ||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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7 bis. Per quanto concerne i costi sostenuti in più Stati membri o in uno Stato membro a beneficio di altri Stati membri, la Commissione può proporre strumenti UE adeguati per il finanziamento di interconnessioni. Tali decisioni sono adottate caso per caso, tenendo conto in particolare della mancanza di redditività finanziaria dell'interconnessione e del chiaro valore aggiunto in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas per uno o più Stati membri interessati. | ||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. L'autorità competente provvede affinché ai clienti protetti dello Stato membro sia garantito l'approvvigionamento di gas in caso di: |
1. L'autorità competente richiede alle imprese fornitrici di gas di provvedere affinché ai clienti protetti dello Stato membro sia garantito l'approvvigionamento di gas in caso di: | ||||||||||||
a) temperature molto basse per un periodo di picco di sette giorni che statisticamente si osserva una volta ogni vent'anni e |
a) temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che statisticamente si osserva una volta ogni vent'anni e | ||||||||||||
b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata nei periodi più freddi che statisticamente si osserva una volta ogni vent'anni. |
b) qualsiasi periodo di quarantacinque giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata nei periodi più freddi che statisticamente si osserva una volta ogni vent'anni. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Il periodo di crisi più lungo sinora è durato circa due settimane. In assenza di una plausibile valutazione economica del rapporto costi-benefici per il mercato, si dovrebbe introdurre nel regolamento un periodo più breve, di trenta giorni, per evitare di generare costi sproporzionati per i clienti e non ridurre la competitività del gas quale combustibile a basse emissioni di carbonio. Negli ultimi quarant'anni circa da quando è stata costruita la grande infrastruttura per il trasporto di gas naturale in Europa, la sola interruzione di fornitura rilevante è durata tredici giorni. | |||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. L'autorità competente provvede affinché ai clienti protetti sia garantito l'approvvigionamento di gas per un periodo di sessanta giorni anche nell'eventualità di un'emergenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. L'autorità competente si adopera per mantenere il più a lungo possibile la fornitura di gas ai clienti protetti. |
2. L'autorità competente richiede alle imprese fornitrici di gas di garantire ai clienti protetti l'approvvigionamento di gas per un periodo di quarantacinque giorni anche nell'eventualità di un'emergenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. Trascorsi quarantacinque giorni, o qualora le condizioni siano più gravi di quelle definite al paragrafo 1, l'autorità competente e le imprese fornitrici di gas si adoperano per mantenere il più a lungo possibile la fornitura di gas ai clienti protetti. | ||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. L'autorità competente consente alle imprese di gas naturale di rispondere ai suddetti criteri a livello regionale o comunitario e non impone che tali norme siano rispettate esclusivamente sulla base delle infrastrutture ubicate nel suo territorio. |
4. Le autorità competenti consentono alle imprese di gas naturale di rispondere ai suddetti criteri a livello regionale o dell'Unione e non impone che tali norme siano rispettate esclusivamente sulla base delle infrastrutture ubicate nel suo territorio. | ||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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5 bis. Gli impianti di produzione necessari a mantenere le forniture (come centrali elettriche, raffinerie, impianti di stoccaggio del gas) sono messi in condizione di operare con il minor numero possibile di interferenze al fine di garantire le forniture di gas naturale, elettricità e calore. I valori limite previsti possono essere superati in una misura da determinare. La modifica delle condizioni imposte dalla legislazione in materia di risorse idriche è consentita in una misura da determinare. In detto contesto, occorre evitare di creare un pericolo per l'ambiente. | ||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 - lettera b | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
b) tiene conto di tutte le situazioni nazionali e regionali; |
b) tiene conto di tutte le situazioni nazionali e regionali, ivi compresi l'uso del gas per assicurare la fornitura di elettricità e di teleriscaldamento ai clienti protetti nonché le attività delle industrie che sono particolarmente sensibili alle fluttuazioni dell'approvvigionamento, i modelli di consumo, l'interconnessione al mercato interno e considerazioni relative alla sicurezza; | ||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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1 bis. La Commissione valuta in maniera esauriente i rischi che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento del gas a livello dell'Unione e adotta e pubblica una relazione da presentare alle autorità competenti, al gruppo di coordinamento del gas, all'ACER, al REGST del gas e al Parlamento europeo. | ||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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1 ter. Nella valutazione del rischio, gli Stati membri possono definire, in base a un'analisi tecnica ed economica, gli obblighi di approvvigionamento dei clienti, diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che sono già collegati alla rete di distribuzione del gas e che forniscono servizi pubblici importanti quali scuole e ospedali. Tali obblighi non devono incidere sulla loro capacità di approvvigionamento dei clienti protetti in caso di crisi di cui all'articolo 7. Tali obblighi aggiuntivi non devono contraddire i principi della solidarietà europea o regionale nei confronti di paesi con problemi di approvvigionamento. | ||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 quater (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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1 quater. A seguito della raccomandazione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, o nella situazione descritta all'articolo 4, paragrafo 4, la valutazione del rischio può essere effettuata anche a livello regionale. | ||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Le imprese di gas naturale, le organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e le autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente, collaborano e forniscono tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio. |
2. Le imprese di gas naturale, le organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali del gas e le autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente, collaborano con l'autorità competente e forniscono tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio, inclusi i rischi geopolitici. | ||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. La valutazione del rischio è ripetuta ogni due anni entro il 30 settembre. |
3. Le valutazioni del rischio di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sono ripetute ogni due anni entro il 30 settembre. | ||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Il piano di emergenza: |
1. I piani di emergenza nazionali e regionali: | ||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 - punto 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(2) definisce i ruoli e le responsabilità delle imprese di gas naturale e dei clienti industriali nonché l'interazione con l'autorità competente e, se del caso, con l'opportuna autorità di regolamentazione; |
(2) definisce i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti soggetti di mercato, tenendo conto del diverso grado in cui le eventuali interruzioni della fornitura di gas li riguardano, nonché definisce l'interazione con l'autorità competente e, se del caso, con l'opportuna autorità di regolamentazione; | ||||||||||||
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(3) definisce i ruoli e le responsabilità dell'autorità competente; |
(3) definisce i ruoli e le responsabilità dell'autorità competente e delle altre autorità alle quali sono state attribuite mansioni come indicato al punto 2 del secondo comma dell'articolo 2; | ||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 7 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(7) individua il contributo dato dalle misure diverse da quelle di mercato previste o da mettere in atto per il livello di emergenza, elencate nell'allegato III, e valuta fino a che punto è necessario ricorrere alle misure non di mercato per affrontare la crisi, ne esamina gli effetti e definisce le procedure per metterle in atto; |
(7) individua il contributo e il merito relativo delle misure diverse da quelle di mercato previste o da mettere in atto per il livello di emergenza, elencate nell'allegato III, e valuta fino a che punto è necessario ricorrere alle misure non di mercato per affrontare la crisi, ne esamina gli effetti e definisce le procedure per metterle in atto. Le misure non di mercato sono utilizzate unicamente qualora i soli meccanismi di mercato non possano più assicurare l'approvvigionamento dei clienti protetti. | ||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(8) descrive i meccanismi utilizzati per cooperare con altri Stati membri per ciascun livello di crisi; |
(8) descrive i meccanismi utilizzati e i ruoli dei soggetti del mercato in relazione alla cooperazione con altri Stati membri per ciascun livello di crisi; | ||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 10 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(10) elenca una serie di azioni predefinite che permettano di rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi i meccanismi di compensazione e gli accordi commerciali tra le parti interessate dalle azioni; tali azioni possono comportare accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o imprese di gas naturale. |
(10) redige un elenco di azioni predefinite, stabilite in stretta cooperazione con i soggetti del mercato, che permettano di rendere disponibile il gas in caso di emergenza, tenendo conto dei meccanismi di compensazione e degli accordi commerciali tra le parti interessate dalle azioni; tali azioni possono comportare accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o imprese di gas naturale. | ||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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1 bis. La Commissione mette a punto un piano d'emergenza dell'Unione che identifichi eventuali incoerenze tra i piani nazionali e regionali e definisca eventuali misure di coordinamento che essa stessa deve attuare in caso di emergenza nell'Unione. Il piano d'emergenza descrive altresì i meccanismi utilizzati per attivare la mediazione con i paesi terzi. | ||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(1) quando esistono informazioni concrete, serie e affidabili, eventualmente derivanti da un meccanismo di allarme rapido, secondo le quali può verificarsi un evento che deteriorerà le condizioni di approvvigionamento; |
(1) livello di allarme rapido (allarme rapido): quando informazioni concrete, serie e affidabili, eventualmente derivanti da un meccanismo di allarme rapido, indicano che le condizioni di approvvigionamento potrebbero deteriorarsi nel breve termine. Si presume che il mercato risolva il problema senza l'intervento dell'autorità competente; | ||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(2) livello di allerta (allerta): quando si verifica un'interruzione dell'approvvigionamento o c'è una domanda eccezionalmente elevata ma il mercato è ancora in grado di risolvere la situazione senza l'intervento dell'autorità competente; |
(2) livello di allerta (allerta): un'interruzione dell'approvvigionamento o una domanda eccessivamente elevata, la cui portata non è tuttavia ancora tale da giustificare una dichiarazione di emergenza ai sensi del punto 3. Si presume che il mercato risolva il problema senza l'intervento dell'autorità competente; | ||||||||||||
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(3) livello di emergenza (emergenza): quando c'è una domanda eccezionalmente elevata o si verifica un'interruzione dell'approvvigionamento dovuta a o attraverso l'infrastruttura o la fonte di approvvigionamento principale e c'è il rischio credibile che la norma in materia di approvvigionamento ai clienti protetti non possa più essere rispettata ricorrendo solamente agli strumenti di mercato. |
(3) livello di emergenza (emergenza): un'interruzione dell'approvvigionamento o una domanda eccezionalmente elevata rispetto alle quali i soli meccanismi di mercato non possono più garantire l'approvvigionamento ai clienti protetti. L'autorità competente deve intervenire nel quadro del piano di emergenza. In tale fase i meccanismi basati sul mercato possono funzionare accanto ai meccanismi non basati sul mercato. | ||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. Il piano di emergenza garantisce il mantenimento dell'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio anche in caso di emergenza. Il piano di emergenza non introduce misure che restringano indebitamente il flusso di gas transfrontaliero. |
3. Nel piano di emergenza le autorità competenti garantiscono il mantenimento dell'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio anche in caso di emergenza. Gli Stati membri e le autorità competenti non introducono misure che restringano indebitamente il flusso di gas transfrontaliero. | ||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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3 bis. Il piano di emergenza individua inoltre le misure e le azioni necessarie da adottare in caso di emergenza per attenuare l'impatto dell'interruzione dell'approvvigionamento di gas sulla fornitura di elettricità e teleriscaldamento ai clienti protetti. | ||||||||||||
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione quando dichiara un livello di crisi e le trasmette tutte le informazioni necessarie. Nell'eventualità di un'emergenza che possa comportare una richiesta di assistenza da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa quanto prima il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione. |
4. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione quando dichiara un livello di crisi e le trasmette tutte le informazioni necessarie, in particolare informazioni sulle azioni che intende intraprendere. L'autorità competente si attiene alle azioni predefinite stabilite nel suo piano di emergenza. Nell'eventualità di un'emergenza che possa comportare una richiesta di assistenza da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa quanto prima il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione. La Commissione può convocare il gruppo di coordinamento del gas. | ||||||||||||
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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4 bis. Quando l'autorità competente informa la Commissione che in uno Stato membro è stato dichiarato un livello di allarme rapido o quando una minaccia di interruzione dell'approvvigionamento di gas può avere una chiara dimensione geopolitica, l'Unione, rappresentata al più alto livello, prende gli opportuni provvedimenti diplomatici tenendo conto del ruolo speciale attribuito dal trattato di Lisbona al Vicepresidente/Alto rappresentante. | ||||||||||||
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
5. Quando l'autorità competente dichiara un'emergenza, segue le azioni predefinite indicate nel piano di emergenza e ne informa immediatamente la Commissione, in particolare se si tratta delle azioni che intende adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1. La Commissione può convocare il gruppo di coordinamento del gas. |
soppresso | ||||||||||||
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
6. La Commissione verifica, entro una settimana, se la dichiarazione di emergenza è giustificata e se non impone un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e al funzionamento del mercato interno. La Commissione può, in particolare, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e di revocare la dichiarazione di emergenza se la Commissione ritiene che non sia giustificata o non lo sia più. |
6. La Commissione verifica, entro tre giorni, se la dichiarazione di emergenza soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2 e se non impone un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e al funzionamento del mercato interno. | ||||||||||||
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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1 bis. La Commissione mette a punto un piano d'emergenza dell'Unione che identifichi eventuali incoerenze tra i piani nazionali e regionali e definisca eventuali misure di coordinamento che essa stessa deve attuare in caso di emergenza nell'Unione. Il piano d'emergenza descrive altresì i meccanismi utilizzati per attivare la mediazione con i paesi terzi | ||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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6 ter. La Commissione può, in particolare, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che impongono un onere indebito alle imprese di gas naturale e di revocare la dichiarazione di emergenza se la Commissione ritiene che non sia giustificata o non lo sia più. | ||||||||||||
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 quater (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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6 quater. Le misure non basate sul mercato imposte alle imprese di gas naturale in caso di emergenza, comprese quelle a livello regionale e dell'Unione, garantiscono un giusto ed equo compenso a favore delle imprese di gas naturale interessate dalle misure in questione. | ||||||||||||
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 quinquies (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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6 quinquies. Il piano di emergenza è aggiornato ogni due anni sulla base degli esiti della valutazione del rischio di cui all’articolo 8. | ||||||||||||
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. La Commissione può dichiarare un'emergenza comunitaria su richiesta di un'autorità competente o se, in base ai calcoli del REGST del gas, la Commissione perde più del 10% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria dopo che più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza comunitaria può essere dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite comprendenti più Stati membri. |
1. La Commissione può dichiarare un'emergenza dell'Unione su richiesta di un'autorità competente. La Commissione dichiara un'emergenza dell'Unione dopo che più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, o quando, in base ai calcoli del REGST del gas, l'Unione perde più del 20% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi. L'emergenza dell'Unione è dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite, definite a norma dell'allegato III bis o dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, comprendenti più Stati membri, quando un'autorità competente della regione in questione ha dichiarato un'emergenza o quando la regione geografica colpita perde, in base ai calcoli del REGST del gas, più del 10% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi. | ||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. Nel corso di un'emergenza comunitaria la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti. La Commissione garantisce, in particolare, lo scambio di informazioni, la coerenza e l'efficacia delle azioni a livello degli Stati membri e a livello regionale rispetto al livello comunitario e coordina gli interventi rispetto ai paesi terzi. La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto, in particolare, da rappresentanti dell'industria e degli Stati membri interessati dall'emergenza. |
3. Nel corso di un'emergenza dell'Unione la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti. La Commissione garantisce, in particolare, lo scambio di informazioni, la coerenza e l'efficacia delle azioni a livello degli Stati membri e a livello regionale rispetto al livello dell'Unione e coordina gli interventi rispetto ai paesi terzi per il tramite del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante e il Commissario per l'energia. La Commissione convoca un gruppo di gestione della crisi composto, in particolare, da rappresentanti dell'industria e degli Stati membri interessati dall'emergenza. La Commissione assicura che il gruppo di coordinamento del gas sia regolarmente informato in merito all'operato del gruppo di gestione della crisi. | ||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
4. Se, nel corso di un'emergenza comunitaria, ritiene che l'azione adottata da un'autorità competente o dalle imprese di gas naturale sia inadeguata a far fronte all'emergenza o metta in serio pericolo la situazione in un altro Stato membro, la Commissione chiede all'autorità competente o all'impresa di gas naturale di modificare l'azione interessata. |
4. Se, nel corso di un'emergenza nell'Unione, ritiene che l'azione adottata da un'autorità competente o dalle imprese di gas naturale sia inadeguata a far fronte all'emergenza o metta in serio pericolo la situazione in un altro Stato membro, la Commissione chiede all'autorità competente di modificare l'azione interessata informandola dei motivi per cui ritiene che l'autorità competente o l'impresa di gas naturale debba agire in tal senso. | ||||||||||||
Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione l'autorità competente interessata modifica la propria azione e la notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso la Commissione può modificare la propria richiesta o ritirarla. |
Entro tre giorni da tale notifica l'autorità competente interessata modifica la propria azione e la notifica alla Commissione oppure trasmette una risposta debitamente motivata esponendo le ragioni per cui ritiene giustificata l'azione in questione. In tal caso la Commissione può modificare la propria richiesta o ritirarla. | ||||||||||||
Se entro tre giorni la Commissione decide di non modificare o ritirare la richiesta, l'autorità competente ottempera alla richiesta della Commissione quanto prima. |
Se entro tre giorni la Commissione decide di non modificare o ritirare la richiesta, essa informa l'autorità competente dei motivi per cui considera la motivazione inaccettabile. In tal caso l'autorità competente ottempera alla richiesta della Commissione quanto prima. La richiesta della Commissione precisa le misure raccomandate che l'autorità competente o l'impresa di gas naturale dovrà adottare al fine di ripristinare il funzionamento del mercato interno del gas. | ||||||||||||
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La Commissione tiene informato il gruppo di coordinamento del gas nel corso dell'intero processo. | ||||||||||||
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
5. L'autorità competente o le imprese di gas naturale non introducono in alcun momento misure che limitino il flusso di gas all'interno del mercato interno. |
5. Gli Stati membri, le autorità competenti o le imprese di gas naturale non introducono in alcun momento misure che limitino il flusso di gas all'interno del mercato interno. | ||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
7. La Commissione predispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di una task force composta da esperti del settore e rappresentanti della Commissione. La suddetta task force può essere approntata, se necessario, e provvede a monitorare i flussi di gas all'interno e all'esterno della Comunità e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi fornitori e i paesi di transito. |
7. La Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, predispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di una task force composta da esperti del settore e rappresentanti della Commissione. La suddetta task force può essere approntata se necessario e provvede a monitorare i flussi di gas all'interno e all'esterno dell'Unione e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi fornitori e i paesi di transito. | ||||||||||||
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. È istituito un gruppo di coordinamento del gas finalizzato a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza di approvvigionamento. Il gruppo è composto di rappresentanti delle autorità competenti, dell'ACER, del REGST del gas e degli organismi rappresentativi dell'industria interessata e dei pertinenti clienti. La Commissione decide in merito alla composizione del gruppo garantendone la rappresentatività e lo presiede. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno. |
1. È istituito un gruppo di coordinamento del gas finalizzato a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza di approvvigionamento. Il gruppo è composto di rappresentanti delle autorità competenti, delle autorità nazionali di regolamentazione quanto queste non siano le autorità competenti, dell'ACER, del REGST del gas e degli organismi rappresentativi dell'industria interessata e dei pertinenti clienti. La Commissione decide in merito alla composizione del gruppo garantendone la rappresentatività e lo presiede. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno. | ||||||||||||
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – alinea | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Il gruppo di coordinamento del gas assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le questioni legate a: |
2. Ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, il gruppo di coordinamento del gas assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le questioni legate a: | ||||||||||||
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera g | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
g) l'attuazione dei piani; |
g) l'attuazione e la revisione dei piani di prevenzione e di emergenza; | ||||||||||||
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
3. La Commissione convoca regolarmente il gruppo di coordinamento del gas. |
3. La Commissione convoca regolarmente il gruppo di coordinamento del gas e condivide le informazioni ricevute dalle autorità competenti assicurando al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. | ||||||||||||
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3 bis. Il gruppo di coordinamento del gas contribuisce alla definizione delle regioni a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4. | ||||||||||||
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Per conseguire la solidarietà a livello regionale il gruppo di coordinamento del gas crea sottogruppi specializzati incaricati di esaminare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale. | ||||||||||||
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Nel corso di un'emergenza l'autorità competente dispone giornalmente, in particolare, delle seguenti informazioni: |
1. A partire dal ...1, nel corso di un'emergenza l'autorità competente dispone giornalmente, in particolare, delle seguenti informazioni: | ||||||||||||
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----------------------------------------------------1 Inserire la data nella GU: 6 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. | ||||||||||||
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
b) flusso di gas orario presso tutti i punti di entrata e di uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano un impianto di produzione alla rete, allo stoccaggio, GNL, espresso in milioni di m3/t; |
b) flusso di gas orario presso tutti i punti di entrata e di uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano la rete di trasporto a un impianto di produzione, a un impianto di stoccaggio o a un terminal GNL espresso in milioni di m3/t; | ||||||||||||
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
c) periodo, espresso in giorni, durante il quale è possibile garantire la fornitura di gas ai clienti protetti. |
c) periodo, espresso in giorni, durante il quale si prevede che possa essere garantita la fornitura di gas ai clienti protetti. | ||||||||||||
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
5. Dopo un'emergenza l'autorità competente fornisce quanto prima alla Commissione una valutazione dettagliata dell'emergenza e dell'efficacia delle misure messe in atto, compresi la valutazione dell'incidenza economica dell'emergenza, gli effetti del passaggio ad altro combustibile sui livelli di emissione, l'impatto sul comparto dell'elettricità e l'assistenza prestata a e/o ricevuta dalla Comunità e dagli Stati membri. |
5. Dopo un'emergenza l'autorità competente fornisce quanto prima alla Commissione una valutazione dettagliata dell'emergenza e dell'efficacia delle misure messe in atto, compresi la valutazione dell'incidenza economica dell'emergenza, gli effetti del passaggio ad altro combustibile sui livelli di emissione, l'impatto sul comparto dell'elettricità e l'assistenza prestata a e/o ricevuta dall'Unione e dagli Stati membri. | ||||||||||||
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La Commissione esamina le valutazioni delle autorità competenti e comunica agli Stati membri, al Parlamento europeo e al gruppo di coordinamento del gas i suoi risultati in forma aggregata. | ||||||||||||
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b – alinea | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
b) le imprese di gas naturale comunicano alla Commissione gli elementi indicati di seguito dei contratti conclusi con fornitori di paesi terzi: |
b) le autorità competenti comunicano alla Commissione i sottoelencati elementi dei contratti conclusi dalle imprese di gas naturale dei rispettivi Stati membri con fornitori di paesi terzi in forma aggregata, e in modo tale da fornire alla Commissione le informazioni che le sono necessarie per agire: | ||||||||||||
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 2 (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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Onde consentire all'autorità competente di ottemperare agli obblighi previsti dal presente paragrafo, le imprese di gas naturale trasmettono a tale autorità i dati di cui al primo comma a fini di aggregazione. | ||||||||||||
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L'autorità competente e la Commissione garantiscono la riservatezza di queste informazioni. | ||||||||||||
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Oltre agli obblighi di controllo e relazione di cui all'articolo 5 della direttiva sul gas, l'autorità competente pubblica e trasmette alla Commissione una relazione entro il 31 luglio di ogni anno contenente i seguenti elementi: |
1. Oltre agli obblighi di controllo e relazione di cui all'articolo 5 della direttiva sul gas, l'autorità competente trasmette alla Commissione una relazione entro il 31 luglio di ogni anno contenente i seguenti elementi: | ||||||||||||
a) calcolo dell'indicatore N-1 e dati necessari ai fini del calcolo, progressi realizzati in termini di investimenti necessari a rispettare la norma N-1, difficoltà specifiche riscontrate in ogni paese per mettere in atto nuove soluzioni alternative; |
a) calcolo dell'indicatore N-1 e dati necessari ai fini del calcolo; | ||||||||||||
b) quantitativi totali, durata e paese fornitore interessati dai contratti d'importazione del gas; |
b) in forma aggregata, quantitativi totali, durata e paese fornitore interessati dai contratti d'importazione del gas; | ||||||||||||
c) capacità massima di interconnessione di ciascun punto di entrata e di uscita da e verso i sistemi del gas; |
c) capacità massima di interconnessione di ciascun punto di entrata e di uscita da e verso i sistemi del gas; | ||||||||||||
d) elementi principali degli accordi intergovernativi pertinenti stipulati con paesi terzi. |
d) elementi principali degli accordi intergovernativi pertinenti stipulati con paesi terzi. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
La comunicazione di informazioni riservate può nuocere gravemente agli interessi commerciali delle imprese, compromettere l'esecuzione dei contratti, portare a distorsioni del mercato e addirittura pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento (segnatamente per quanto attiene alla necessità di preservare il potere contrattuale dei fornitori di gas dell'Unione europea nelle loro transazioni con i produttori esterni). | |||||||||||||
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Le autorità competenti e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili. |
2. Le autorità competenti e la Commissione garantiscono costantemente la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili trasmesse loro a norma del presente regolamento. | ||||||||||||
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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2 bis. La Commissione crea un sistema permanente di monitoraggio e relazione sulla sicurezza di approvvigionamento del gas, che comprende le seguenti misure: | ||||||||||||
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a) elaborazione di relazioni annuali sull'osservanza delle regole che disciplinano il mercato interno nel settore dell'energia, in particolare per quanto concerne la trasparenza e il rispetto del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza da parte delle imprese dei paesi terzi, segnatamente dei principali fornitori, come anche di tutte le loro affiliate; | ||||||||||||
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b) valutazione dell'impatto sul mercato interno delle imprese energetiche verticalmente integrate provenienti da paesi terzi e applicazione del principio di reciprocità; | ||||||||||||
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c) applicazione di idonee misure per prevenire gli investimenti incontrollati da parte di aziende straniere di proprietà statale nel settore energetico dell'Unione europea, in particolare nelle reti di trasmissione del gas e dell'elettricità; | ||||||||||||
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d) monitoraggio dei contratti per la fornitura di gas naturale conclusi tra Stati membri e paesi terzi per quanto concerne la loro conformità alle norme del mercato interno dell'Unione europea. La Commissione procede alla soppressione delle clausole assimilabili alle clausole di destinazione in quanto vietate dal diritto dell'Unione europea. | ||||||||||||
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 14 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
Controllo |
Controllo da parte della Commissione europea | ||||||||||||
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La Commissione provvede costantemente al monitoraggio e alla presentazione di relazioni sulle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, segnatamente il monitoraggio dei contratti per la fornitura di gas conclusi tra Stati membri e paesi terzi, onde garantirne conformità alle norme relative al mercato interno dell'UE, alla sicurezza dell'approvvigionamento e al diritto della concorrenza. | ||||||||||||
Entro [il …] la Commissione, dopo aver valutato i piani che le sono stati notificati e dopo aver consultato il gruppo di coordinamento del gas, trae le sue conclusioni sui possibili mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello comunitario e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del presente regolamento. La relazione comprende, se opportuno, raccomandazioni finalizzate a migliorare il presente regolamento. |
Entro [il …] la Commissione, dopo aver valutato i piani che le sono stati notificati e dopo aver consultato il gruppo di coordinamento del gas, trae le sue conclusioni sui possibili mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello di Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del presente regolamento. Onde consentire agli Stati membri che non dispongono di infrastrutture di conformarsi alla norma N-1, la Commissione controlla i risultati ottenuti in materia di interconnessione del mercato e, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, propone eventuali strumenti per migliorare il mercato. La relazione comprende, se opportuno, raccomandazioni finalizzate a migliorare il presente regolamento. | ||||||||||||
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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Articolo 14 bis | ||||||||||||
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Progetto di gasdotto Nabucco | ||||||||||||
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Le istituzioni dell'UE assegnano particolare priorità al progetto di gasdotto Nabucco per quanto riguarda il suo profilo politico e il suo finanziamento. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
In un regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, la diversificazione di tale approvvigionamento dovrebbe svolgere un ruolo importante. In tale contesto, il gasdotto Nabucco potrebbe rappresentare un'alternativa alle attuali fonti di gas per l'Unione europea. | |||||||||||||
Emendamento 113 Proposta di regolamento Allegato I | |||||||||||||
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Emendamento 114 Proposta di regolamento Allegato II – alinea | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
Quando elabora il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza l'autorità competente tiene conto del seguente elenco di misure, indicativo e non esauriente. |
Quando elabora il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza l'autorità competente tiene conto dell'elenco di misure, indicativo e non esauriente figurante nel presente allegato. Nell'elaborare il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza, l'autorità competente tiene debitamente conto dell'impatto ambientale delle misure proposte, privilegiando quanto più possibile quelle con il minor impatto ambientale. | ||||||||||||
Emendamento 115 Proposta di regolamento Allegato II – titolo "Offerta" – trattino 2 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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• Agevolazione dell'integrazione del gas ottenuto da fonti energetiche rinnovabili nelle infrastrutture di rete del gas. | ||||||||||||
Emendamento 116 Proposta di regolamento Allegato II – "Offerta" – trattino 10 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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• Stoccaggio sotterraneo di gas (commerciale e strategico). | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
La proposta di regolamento in esame mira alla sicurezza dell'approvvigionamento in due modi diversi: attraverso le norme in materia di infrastrutture (N-1) e le norme in materia di approvvigionamento. Le misure al livello delle infrastrutture, dell'approvvigionamento e della domanda sono strumenti idonei ad affrontare la sicurezza dell'approvvigionamento. | |||||||||||||
Emendamento 117 Proposta di regolamento Allegato III bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
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ALLEGATO III bis | ||||||||||||
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COOPERAZIONE REGIONALE | ||||||||||||
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In conformità dell'articolo 194 del TFUE e come sottolineato all'articolo 6 della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009, la cooperazione regionale è un'espressione importante del principi di solidarietà ed è un concetto sotteso al presente regolamento. La cooperazione regionale è in particolar modo necessaria per stabilire la valutazione del rischio (articolo 8), i piani d'azione preventivi e d'emergenza (articoli 4, 5 e 9), le norme in materia di infrastruttura e approvvigionamento (articoli 6 e 7) e le risposte in caso di emergenza a livello di Unione e regionale (articolo 10). | ||||||||||||
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La cooperazione regionale ai sensi del presente regolamento si fonda su un'esistente cooperazione regionale che coinvolge imprese di gas naturale, Stati membri e autorità nazionali di regolamentazione al fine di rafforzare, tra gli altri obiettivi, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione del mercato interno dell'energia, come i tre mercati regionali del gas secondo l'iniziativa regionale sul gas, la piattaforma del gas del Forum pentalaterale, il gruppo ad alto livello sul mercato dell'energia e sul piano di interconnessione della regione del Baltico, e il gruppo di coordinamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità dell'energia. Tuttavia, è probabile che i requisiti specifici della sicurezza dell'approvvigionamento favoriscano nuovi contesti di cooperazione, ragion per cui occorrerà adattare gli esistenti settori di cooperazione al fine di garantire la massima efficacia. | ||||||||||||
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Alla luce della sempre maggiore interconnessione e interdipendenza dei mercati e del completamento del mercato interno del gas, la cooperazione dei seguenti paesi, tra gli altri, può rafforzare la loro sicurezza individuale e collettiva in materia di approvvigionamento di gas: | ||||||||||||
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- Polonia e i tre Stati baltici, | ||||||||||||
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- penisola iberica (Spagna, Portogallo) e Francia, | ||||||||||||
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- Irlanda e Regno Unito, | ||||||||||||
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- Bulgaria, Grecia, Romania, | ||||||||||||
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- Danimarca e Svezia | ||||||||||||
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- Slovenia, Italia, Austria, Ungheria, Romania, | ||||||||||||
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- Polonia e Germania, | ||||||||||||
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- Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, già organizzati nel quadro del Forum pentalaterale, | ||||||||||||
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- altri. | ||||||||||||
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La cooperazione regionale tra di essi va estesa per rafforzare la cooperazione con i paesi confinanti, in particolare nel caso delle isole energetiche, al fine specifico di rafforzare le interconnessioni. Anche gli Stati membri possono essere parte di diversi raggruppamenti di cooperazione. | ||||||||||||
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I vari attori di cui all'articolo 3 cooperano a livello regionale nell'ambito del rispettivo settore di attività e competenza. Ai fini del presente regolamento, la cooperazione regionale è avviata e formalmente istituita dalle autorità competenti degli Stati membri, previa consultazione della Commissione, la quale informa il gruppo di coordinamento del gas. I risultati operativi di tale collaborazione regionale, quali un piano d'azione preventivo e/o un piano d'emergenza comune, saranno soggetti ad adozione formale e pubblicazione nonché a un monitoraggio costante da parte delle autorità competenti interessate. La Commissione viene consultata e informa il gruppo di coordinamento del gas. |
- [1] Proposta di regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1775/2005. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, per "capacità tecnica" si intende la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto.
- [2] Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1775/2005. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, per "capacità tecnica" si intende la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto.
MOTIVAZIONE
I. Introduzione
Un pacchetto di interventi europei, derivanti soprattutto dalla Comunicazione intitolata "Una politica energetica per l'Europa" del gennaio 2007[1], rappresenta la risposta alla sfida posta dalla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Nel settore del gas, accanto alla direttiva 2004/67/CE, un intero quadro regolamentare concernente le infrastrutture e le interconnessioni contribuisce indirettamente a tale fine attraverso i) linee guida sulle reti transeuropee per l'energia ("progetti TEN-E")[2] e ii) il cosiddetto "terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia e del gas", approvato nel giugno 2009. Le disposizioni legislative adottate per l'integrazione del mercato del gas attraverso la definizione di regole sull'accesso di terzi alle scorte di gas e agli impianti per il gas naturale liquefatto, nonché sulla trasparenza in merito alle riserve di gas[3], contribuiranno a promuovere la sicurezza energetica. Al riguardo il Parlamento ha ritenuto che la promozione della solidarietà a livello regionale, lo sviluppo di interconnessioni per il gas attraverso un piano decennale di sviluppo della rete e un forte processo di armonizzazione delle condizioni di accesso a quest'ultima attraverso la cooperazione degli operatori del settore dei trasporti fossero dei punti chiave all'interno del pacchetto legislativo[4].
Gli aspetti internazionali della sicurezza dell'approvvigionamento energetico sono stati anche affrontati da alcune risoluzioni[5], che sottolineano la necessità di continuare a sviluppare una strategia energetica comune per l'Europa che includa produttori, distributori e consumatori, in modo da parlare con "una voce sola" e da creare un sistema energetico trasparente e sostenibile che rafforzi la diversità a livello regionale dell'approvvigionamento energetico. Il Parlamento ha anche fortemente incoraggiato lo sviluppo di un "Piano d'azione dell'UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico" e la revisione dei meccanismi di risposta alla crisi.
In questo contesto, il relatore accoglie con favore la proposta di un regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas che abroga la direttiva 2004/67/CE, dal momento che costituisce un atto legislativo che dà una risposta concreta a un problema reale che l'Unione europea sta affrontando. Un problema che si è chiaramente manifestato lo scorso inverno durante la crisi del gas tra la Russia e l'Ucraina e del quale hanno risentito pesantemente non solo milioni di cittadini europei, ma anche l'economia dell'UE. E' questo il senso dell'iniziativa richiesta dal Parlamento europeo con le suddette risoluzioni; il relatore è convinto che i deputati daranno un contributo significativo nei mesi a venire.
Il relatore crede fermamente che un'applicazione completa e tempestiva di tale regolamento, accanto alla legislazione sul mercato energetico interno, non solo ridurrà significativamente la vulnerabilità dell'UE in caso di problemi di approvvigionamento esterni ma rafforzerà anche il ruolo di primo piano delle società di fornitura di gas europee nel mondo, nonché la posizione geopolitica dell'Unione in quanto soggetto strategico a livello mondiale.
II. Punti principali toccati dal relatore
1. Aspetti trattati nella proposta di relazione
Il relatore ritiene che diversi punti nella proposta di regolamento necessitino di un miglioramento e ha quindi proposto alcuni emendamenti nelle seguenti aree:
a. Il ruolo delle società
Sebbene dai considerando e dalla valutazione di impatto risulti chiaramente che per affrontare una crisi vi sono tre livelli di intervento (1. mercato, 2. Stati membri, 3. Comunità), il ruolo delle imprese sembra svanire all'interno del testo legislativo ed è quindi necessario farlo emergere in più parti del testo, in particolare per quanto concerne il ruolo del Gruppo di coordinamento del gas e nell'articolo sui tre livelli di crisi.
b. Flussi inversi
Il testo attuale propone che tutti gli interconnettori dispongano di capacità di flusso bidirezionale. Il relatore sostiene tuttavia che tale disposizione sia troppo onerosa in termini economici e in termini di sicurezza di approvvigionamento. Ad esempio, i flussi inversi negli interconnettori con i paesi fornitori non sono giustificati. Spetta alle autorità competenti a livello nazionale e al Gruppo di coordinamento del gas a livello comunitario, stabilire per quali interconnettori la capacità di flusso bidirezionale è economicamente giustificata e costituisce un valore aggiunto per la sicurezza dell'approvvigionamento nei momenti di crisi.
c. Piani d'azione preventivi e piani di emergenza
Il relatore ritiene che, al pari degli Stati membri, anche la Commissione debba sviluppare dei piani d'azione preventivi e piani d'emergenza a livello comunitario per poter gestire nel migliore dei modi le situazioni in cui viene dichiarata una situazione d'emergenza comunitaria.
d. Emergenza comunitaria
Il testo attuale stabilisce che per dichiarare automaticamente una situazione di emergenza comunitaria si deve verificare un calo del 10% delle forniture importate. Il relatore ritiene tuttavia che tale soglia non prenda in considerazione numerose situazioni in cui uno Stato membro possa registrare una crisi del 100% nelle forniture di gas, senza per questo raggiungere il 10% a livello UE. Per questo motivo, il relatore ha rafforzato le disposizioni nell'articolo riguardo alla possibilità di dichiarare un'emergenza comunitaria per una determinata area geografica, il che comporta un meccanismo di solidarietà a livello comunitario che va però attuato a livello regionale.
e. Ripartizione delle spese per nuovi investimenti transnazionali in infrastrutture
Quasi tutti i deputati hanno manifestato la loro preoccupazione riguardo le spese per la costruzione di nuove infrastrutture o per il potenziamento di quelle esistenti. Si tratta di un aspetto particolarmente importante dato che l'attuazione di questo regolamento comporterà in molti casi la costruzione di infrastrutture in uno Stato membro a vantaggio di altri Stati membri. Il terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia già prevede dei meccanismi specifici per la questione delle interconnessioni transfrontaliere. A questo proposito, il relatore ritiene che tali meccanismi possano anche essere impiegati per altri tipi di progetti, quali quelli sui flussi inversi e inserisce quindi un riferimento esplicito al principio di proporzionalità nella ripartizione delle spese in relazione ai benefici derivanti dalla sicurezza dell'approvvigionamento.
f. Misure non di mercato
Il relatore ha manifestato in diverse occasioni il desiderio di indicare più chiaramente i limiti di intervento degli Stati membri nel mercato. Sebbene riconosca che tali misure possono trovare applicabilità solamente in circostanze estreme, l'imposizione delle stesse da parte delle autorità competenti potrebbe produrre conseguenze nel breve o medio termine sul funzionamento del mercato. Il relatore ha quindi sottolineato nelle parti opportune del testo che i meccanismi non di mercato dovrebbero essere usati unicamente come ultima risorsa.
g. Scambio di informazioni
Il relatore crede fermamente che per adottare misure adeguate in un momento di emergenza, tutte le autorità coinvolte, sia nazionali che comunitarie, debbano disporre dei dati necessari. Le informazioni commercialmente sensibili vanno tuttavia trattate con estrema cautela dal momento che basta una minima fuga di notizie per creare seri problemi per le imprese fornitrici di gas, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Per questo motivo il relatore propone che tali dati vengano centralizzati a livello nazionale e trasmessi alla Commissione da parte delle autorità competenti in forma aggregata.
h. Ruolo del comparto dell'elettricità
Il relatore riconosce che nei paesi dove le utenze domestiche ricevono soprattutto da elettricità generata dal gas, è necessario adottare misure concrete per assicurare che durante una crisi ai clienti protetti sia garantito l'approvvigionamento di gas. Questo elemento viene incluso dal relatore ai fini dell'elaborazione della valutazione del rischio e dei piani di emergenza.
i. Altri temi
Il relatore propone un nuovo articolo sulla sicurezza a lungo termine oggetto delle misure di approvvigionamento di gas, in base al quale la Commissione è tenuta a presentare una relazione contenente proposte di diversificazione, a livello comunitario, delle provenienze geografiche del gas e delle relative rotte di transito verso l'UE nonché una valutazione completa del ruolo degli impianti di GNL. Vengono altresì rafforzate le parti di testo che si riferiscono all'importanza di arrivare a una maggiore capacità di interconnessione tra gli Stati membri.
Il relatore sostiene che il testo attuale contempli unicamente azioni preventive per un numero limitato di scenari e che invece debba consentire maggiore flessibilità nel caso in cui le condizioni della crisi varino di durata o di intensità.
2. Aspetti non trattati nella proposta di relazione in questa fase della procedura
Il relatore ha deliberatamente deciso di non trattare due questioni particolari nella bozza di relazione, dal momento che data la loro complessità, ritiene che meritino ancora una discussione approfondita con i deputati. Desidera tuttavia esporre quali obiettivi intende raggiungere nella versione definitiva del testo.
a. Definizione di "clienti protetti"
La definizione contenuta nel testo attuale da un lato è troppo vaga e dall'altro troppo restrittiva. È troppo vaga in quanto la possibilità di inclusione delle PMI collegate alla rete di distribuzione del gas apre le porte della categoria a comparti che non sono da considerarsi fondamentali in un momento di crisi. È troppo vaga in quanto si limita a elencare "scuole e ospedali" quali possibili eccezioni, ma non prende in considerazione altri servizi essenziali quali le caserme dei vigili del fuoco. Il relatore ritiene che, dal momento che questa definizione è cruciale per stabilire i livelli di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 7, il testo deve consentire una certa flessibilità e permettere dunque agli Stati membri di adeguarsi alla propria situazione nazionale con criteri chiaramente definiti. In questo senso, ritiene che è assolutamente necessario che il testo definitivo approvato in Parlamento definisca le possibili inclusioni in questa categoria di settori o soggetti specifici che sono fondamentali per assicurare, ad esempio, la sicurezza nazionale e la sanità pubblica. Se si introducesse un elenco ristretto di comparti, si correrebbe il rischio di escluderne altri importanti e dunque è opportuno stilare un elenco di criteri ben definiti.
b. Le norme in materia di infrastrutture (N-1)
Il relatore ritiene che si tratti di una questione dal carattere estremamente tecnico che non è ancora ben chiarita. Diversi stakeholder provenienti da contesti diversi hanno sollevato seri dubbi riguardo l'efficacia della norma N-1 così come presentata nel testo della Commissione. Trattandosi di uno dei principali meccanismi contenuti nel regolamento, il relatore intende studiarlo in modo più approfondito per presentare una proposta valida con emendamenti che rendano la norma N-1 il più affidabile possibile.
Il relatore ritiene che la norma N-1 debba costituire l'elemento principale di sussidiarietà nel regolamento onde permettere di tener conto di tutte le situazioni nazionali. Si può infatti verificare il caso che un paese, non particolarmente dipendente dal gas, riporti un cattivo "punteggio N-1", senza che un'interruzione dell'approvvigionamento incida particolarmente sul suo mercato o mix energetico. Gli Stati membri dovrebbero quindi disporre di un certo spazio di manovra al momento di decidere come gestire una crisi nell'approvvigionamento del gas, operando una scelta tra il potenziamento delle infrastrutture per l'approvvigionamento del gas o l'ulteriore sviluppo della propria produzione energetica interna (per fare solo due esempi di possibili soluzioni). Anche se il relatore appoggia pienamente la norma, ritiene tuttavia che i deputati avranno ancora bisogno di tempo per condurre un esame approfondito di questo importante aspetto del regolamento.
- [1] COM(2007)001
- [2] Decisione 1364/2006, GU L 262, del 22.09.2006, pag. 1-23
- [3] Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, GU L 211, del 14.08.2009, pag. 94; GU L 211, del 14.08.2009, pag. 36
- [4] Regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alla condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005; GU L 211, del 14.08.2009, pag. 36
- [5] Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica (2008/2239(INI)), T6-038/2009
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2009 sugli aspetti esterni della sicurezza energetica, T7-0021/2009
PARERE della commissione per gli affari esteri (2.2.2010)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))
Relatore per parere: Jacek Saryusz-Wolski
BREVE MOTIVAZIONE
Negli ultimi anni gli Stati membri dell'Unione europea hanno subito frequenti interruzioni delle forniture di gas. La controversia sul gas fra Russia e Ucraina, del gennaio 2009, ha ancora una volta dimostrato che la crescente dipendenza dell'Unione europea da forniture esterne di energia, provenienti in gran parte da paesi non democratici e instabili, può nuocere agli interessi economici e politici a lungo termine degli Stati membri. La vulnerabilità energetica dell'Unione europea impone l'applicazione di una strategia integrata in materia di energia che combini aspetti interni e dimensioni esterne.
La sicurezza energetica deve essere considerata una componente essenziale della sicurezza globale dell'Unione europea. Pertanto, la garanzia del mantenimento delle forniture di gas nella Comunità, in particolare durante le situazioni di crisi, è un obiettivo strategico. A tale riguardo è senz'altro lodevole l'intento di istituire anticipatamente piani nazionali che contemplino misure preventive e d'urgenza, a patto che detti piani siano coordinati a livello comunitario. A medio termine, la presenza di un mercato interno ampio e concorrenziale, dotato di interconnessioni e infrastrutture altamente sviluppate, può essere considerata la protezione più efficace dalle interruzioni delle forniture.
Tuttavia, la politica comunitaria in materia di sicurezza energetica dovrebbe consentire all'Unione non solo di reagire alle situazioni di crisi, ma anche di prevenirle. Pertanto, tutte le misure atte a garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia dovrebbero essere integrate da iniziative proattive di diplomazia energetica, intese a rafforzare la cooperazione fra i principali paesi produttori, di transito e consumatori, nello spirito della reciprocità.
Il relatore per parere della commissione per gli affari esteri si compiace della proposta di regolamento che abroga la direttiva 2004/67/CE. Ritiene, tuttavia, che occorra apportare dei miglioramenti allo scopo di rispondere all'esigenza di un approccio globale alla sicurezza energetica dell'Unione europea. Pertanto, propone alcuni emendamenti sulla base dei seguenti criteri:
– La proposta deve essere esaminata alla luce del nuovo contesto giuridico introdotto dal trattato di Lisbona che, all'articolo 176 A, stabilisce che "[…] la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a […] garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione". Il relatore è del parere che tale solidarietà sia indispensabile per costruire una politica energetica comune nell'Unione europea e ritiene che occorra svilupparla sia internamente che esternamente a livello politico, nel dialogo con i paesi terzi, nel corso e al di fuori delle situazioni di crisi degli approvvigionamenti.
– La responsabilità riguardo alla sicurezza delle forniture di gas dovrebbe essere garantita anche a livello comunitario. Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione elaborasse piani comunitari di prevenzione ed emergenza sulla base dei piani nazionali. Inoltre, la Commissione ha la particolare responsabilità di monitorare l'applicazione, da parte delle imprese dei paesi terzi, delle norme che regolano il mercato interno del settore dell'energia.
– L'Alto rappresentante/Vicepresidente dovrebbe essere coinvolto in tutte le fasi di attuazione del regolamento e si dovrebbe assumere, in particolare, la responsabilità di mediare e negoziare con i paesi terzi in situazioni di crisi, a nome degli Stati membri.
– Per evitare interruzioni impreviste delle forniture, l'Unione europea dovrebbe istituire, insieme ai paesi fornitori e di transito, un meccanismo di allarme rapido, corredato da chiare garanzie politiche. Qualsiasi futuro accordo commerciale, di associazione, di partenariato e di cooperazione fra l'Unione europea e i paesi fornitori o di transito dovrebbe prevedere una "clausola di sicurezza energetica" volta a stabilire un codice di condotta e a definire le misure da adottare nelle situazioni di emergenza.
– La Commissione dovrebbe riflettere sulla possibilità di estendere ai paesi terzi la Comunità europea dell'energia, sulla base delle disposizioni contenute nella Carta dell'energia, di creare nuovi mercati regionali dell'energia, nonché di continuare attivamente a sostenere l'istituzione di un mercato euromediterraneo integrato dell'energia.
– Qualsiasi strategia relativa alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico a medio e lungo termine richiederà una maggiore diversificazione in termini di fornitori, fonti e vie di approvvigionamento. Tale strategia dovrebbe coinvolgere i paesi terzi interessati, in particolare quelli rientranti nella politica europea di vicinato. Gli investimenti comunitari si dovrebbero concentrare, in via prioritaria, sulle infrastrutture critiche che potrebbero contribuire a salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) Negli ultimi dieci anni il consumo di gas ha subito un rapido aumento in Europa. A fronte di una produzione interna in calo, le importazioni sono aumentate ancora più rapidamente, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento. |
(2) Negli ultimi dieci anni il consumo di gas ha subito un rapido aumento in Europa. A fronte di una produzione interna in calo, le importazioni sono aumentate ancora più rapidamente, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento. Taluni Stati membri, vista la preponderanza del gas naturale nel loro mix energetico, si ritrovano in un'"isola energetica" quando la loro elevata dipendenza dalle importazioni di gas da paesi terzi è abbinata a un'assenza di connessioni infrastrutturali con il resto dell'UE. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Riconoscendo il ruolo centrale svolto dalla cooperazione internazionale nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per tutti i cittadini degli Stati membri dell'UE, occorre che tutte le politiche e i piani d'azione dell'UE in materia si basino sul principio del rispetto reciproco con i paesi terzi interessati. La soluzione degli eventuali problemi deve essere ricercata attraverso il dialogo e negoziati politici. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Sono disponibili varie fonti di finanziamento comunitario destinate agli Stati membri al fine di finanziare gli investimenti necessari a favorire la produzione locale e le infrastrutture, in particolare i prestiti e le garanzie della Banca europea degli investimenti o i finanziamenti nell'ambito dei fondi regionali, strutturali o di coesione. La Banca europea degli investimenti e gli strumenti esterni della Comunità, come lo strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), lo strumento di assistenza di preadesione (IPA) e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), possono finanziare anche azioni nei paesi terzi finalizzate a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. |
(11) Sono disponibili varie fonti di finanziamento comunitario destinate agli Stati membri al fine di finanziare gli investimenti necessari a favorire la produzione locale e le infrastrutture, in particolare i prestiti e le garanzie della Banca europea degli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o i finanziamenti nell'ambito dei fondi regionali, strutturali o di coesione. La BEI, la BERS e gli strumenti esterni della Comunità, come lo strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), lo strumento di assistenza di preadesione (IPA) e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), possono finanziare anche azioni nei paesi terzi (in particolare i paesi interessati della politica europea di vicinato) finalizzate a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(12 bis) Gli investimenti dell'Unione europea nelle infrastrutture e nella produzione rinnovabile dovrebbero essere sostenuti dagli sforzi degli Stati membri e della Commissione finalizzati a promuovere, nel vicinato dell'Unione europea e in cooperazione con i paesi terzi, l'estensione dei principi e delle norme del mercato interno sanciti nella Carta europea dell'energia. La Commissione deve valutare l'opportunità di estendere, se del caso, ad altri paesi terzi la Comunità europea dell'energia, che comprende l'UE e l'Europa sud-orientale, e di creare nuovi mercati energetici regionali sul modello di tale Comunità, come una Comunità energetica euromediterranea, per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello comunitario, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure specifiche volte a mettere in atto la solidarietà, quali accordi commerciali tra imprese di gas naturale, meccanismi di compensazione, un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. |
(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello comunitario, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche, geopolitiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure specifiche volte a mettere in atto la solidarietà, secondo quanto previsto dal trattato di Lisbona, quali accordi commerciali tra imprese di gas naturale, meccanismi di compensazione, la costruzione di connessioni tecniche, un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas della Comunità, la Commissione deve coordinare gli interventi nei confronti dei paesi terzi, collaborando con i paesi produttori e i paesi di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso la Comunità. La Commissione deve essere autorizzata ad approntare una task force incaricata di monitorare i flussi di gas in situazioni di crisi all'interno della Comunità e, previa consultazione dei paesi terzi interessati, al di fuori della Comunità, e se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, deve essere autorizzata a svolgere un ruolo di mediazione e facilitazione. |
(30) Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas della Comunità, la Commissione deve includere una "clausola di sicurezza energetica" negli accordi commerciali, di associazione, di partenariato e cooperazione conclusi con i paesi produttori e i paesi di transito. Tale "clausola di sicurezza energetica" deve prevedere misure atte a prevenire le crisi degli approvvigionamenti o a favorire il loro superamento. La Commissione deve coordinare gli interventi nei confronti dei paesi terzi, collaborando con i paesi produttori e i paesi di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso la Comunità nel suo insieme e verso ogni Stato membro colpito da una situazione di crisi. La Commissione deve essere autorizzata ad approntare una task force incaricata di monitorare i flussi di gas in situazioni di crisi all'interno della Comunità e, previa consultazione dei paesi terzi interessati, al di fuori della Comunità, e se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, deve essere autorizzata a svolgere un ruolo di mediazione e facilitazione per il tramite del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di scurezza, in stretta collaborazione con i titolari dei pertinenti portafogli in seno al collegio dei Commissari. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai fini del corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta a livello di Stati membri e di Comunità per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento. |
Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai fini del corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, e a definire misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il necessario approvvigionamento di gas, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta a livello di Stati membri e di Comunità per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento o a gravi minacce all'approvvigionamento di gas, tenendo conto del principio di solidarietà tra Stati membri. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di mettere in atto le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas di cui al presente regolamento. Tali misure comprendono una valutazione biennale del rischio, la definizione di piani d'azione preventivi, l'istituzione di un piano di emergenza e il controllo continuo della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a livello nazionale. Le autorità competenti collaborano tra loro per prevenire l'interruzione delle forniture e limitare i danni qualora si verifichi un'interruzione. |
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di mettere in atto le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas di cui al presente regolamento. Tali misure comprendono una valutazione biennale del rischio, inclusa la valutazione dei rischi geopolitici, la definizione di piani d'azione preventivi, l'istituzione di un piano di emergenza e il controllo continuo della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a livello nazionale. Le autorità competenti collaborano tra loro per prevenire l'interruzione delle forniture e limitare i danni qualora si verifichi un'interruzione. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione mette in atto le misure previste dal presente regolamento. Tali misure comprendono una valutazione biennale del rischio, il controllo continuo della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, nonché la definizione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza a livello di Unione. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 3 bis |
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Misure per la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine |
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1. A norma del presente regolamento e visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione e gli Stati membri intensificano il loro monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas proveniente da paesi terzi e propongono provvedimenti di emergenza specifici in caso di interruzione dell'approvvigionamento. La Commissione coordina i sistemi di composizione delle controversie con i paesi terzi e intensifica il dialogo energetico, tra l'altro nel contesto della Carta dell'energia e della Comunità dell'energia. |
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2. La Commissione pone le basi per un meccanismo di allarme rapido nel settore del gas da istituirsi mediante accordi bilaterali tra l'UE e i paesi terzi. Tale meccanismo permette una valutazione tempestiva dei potenziali rischi connessi all'approvvigionamento e alla domanda di gas naturale, nonché la prevenzione di situazioni di emergenza o di qualsiasi minaccia di insorgenza di situazioni del genere e la relativa risposta rapida. |
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3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione contenente proposte di misure di regolamentazione finalizzate alla diversificazione, a livello di Unione, delle provenienze geografiche del gas e delle relative rotte di transito verso l'UE. La relazione comprende una valutazione del ruolo degli impianti di GNL che potrebbero contribuire alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico. Va inoltre fornita una panoramica delle capacità di stoccaggio del gas dei vari Stati membri. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Definizione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza |
Definizione del piano d'azione preventivo e del piano di emergenza a livello regionale, nazionale ed europeo |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Prima di adottare i suddetti piani le autorità competenti si scambiano informazioni e si consultano tra loro e con la Commissione per accertarsi che i piani e le misure siano coerenti tra loro al livello regionale opportuno. Tali consultazioni riguardano almeno le interconnessioni, le forniture transfrontaliere, lo stoccaggio transfrontaliero e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni. |
2. Prima di adottare i suddetti piani le autorità competenti si scambiano informazioni e si consultano tra loro e con la Commissione per accertarsi che i piani e le misure siano coerenti tra loro al livello regionale ed europeo opportuno. Tali consultazioni riguardano almeno le interconnessioni, le forniture transfrontaliere, lo stoccaggio transfrontaliero e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni, nonché i sistemi di approvvigionamento del gas transregionali e transfrontalieri e i relativi impianti di stoccaggio designati, piattaforme e apparecchiature. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Entro il *, la Commissione definisce un piano d'azione preventivo europeo e un piano di emergenza europeo contenenti le misure da adottare a livello di Unione. |
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___________ *30 settembre 2011 o 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il piano d'azione preventivo tiene conto dell'efficacia economica, delle ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia e dell'impatto ambientale. |
3. Il piano d'azione preventivo tiene conto dell'efficienza economica, dell'efficacia economica, delle ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia, dell'impatto ambientale e di tutti gli sviluppi internazionali pertinenti, in particolare nei paesi fornitori e nei paesi di transito. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Quando approvano le tariffe, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi connessi al rispetto della norma N-1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva […/…/CE]. Se i costi sono sostenuti in più Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/… . |
7. Quando approvano le tariffe, le autorità nazionali di regolamentazione tengono debitamente conto dei costi connessi al rispetto della norma N-1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas, in modo trasparente e dettagliato, rispecchiando i costi sostenuti in modo chiaro ed identificabile e in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva […/…/CE]. Se i costi sono sostenuti in più Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati e l'ACER decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/… . |
Motivazione | |
I costi sostenuti per applicare la sicurezza delle forniture e le norme inerenti alle infrastrutture devono essere trasferiti alle tariffe nazionali e transfrontaliere con la massima trasparenza e chiarezza. I costi devono essere ripartiti equamente tra i sistemi che applicano tali misure e quelli che ne beneficiano. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) tiene conto di tutte le situazioni nazionali e regionali; |
b) tiene conto di tutte le situazioni nazionali, regionali e internazionali; |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le imprese di gas naturale, le organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e le autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente, collaborano e forniscono tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio. |
2. Le imprese di gas naturale, le organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e le autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente, collaborano e forniscono tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio, inclusi i rischi geopolitici. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La valutazione del rischio è ripetuta ogni due anni entro il 30 settembre. |
3. La valutazione del rischio è ripetuta ogni due anni entro il 30 settembre. La valutazione dell'Unione è rivista in presenza di un rischio significativo e imprevisto. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(8 bis) descrive i meccanismi utilizzati per attivare la mediazione con i paesi terzi interessati; |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) livello di emergenza (emergenza): quando c'è una domanda eccezionalmente elevata o si verifica un'interruzione dell'approvvigionamento dovuta a o attraverso l'infrastruttura o la fonte di approvvigionamento principale e c'è il rischio credibile che la norma in materia di approvvigionamento ai clienti protetti non possa più essere rispettata ricorrendo solamente agli strumenti di mercato. |
(3) livello di emergenza (emergenza): quando c'è una domanda eccezionalmente elevata o si verifica un'interruzione dell'approvvigionamento dovuta a o attraverso l'infrastruttura o la fonte di approvvigionamento principale o c'è il rischio credibile che la norma in materia di approvvigionamento ai clienti protetti non possa più essere rispettata ricorrendo solamente agli strumenti di mercato. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Quando un'autorità competente notifica alla Commissione che è stato dichiarato un livello di allerta precoce in uno Stato membro per motivi geopolitici, o quando viene segnalata una minaccia di interruzione dell'approvvigionamento di gas per motivi geopolitici, eventualmente tramite il meccanismo di allarme rapido, l'Unione, rappresentata dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta i provvedimenti opportuni per via diplomatica. I provvedimenti adottati dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione non devono incidere sul funzionamento del mercato interno. |
Motivazione | |
È necessaria l'adozione di provvedimenti per via diplomatica nei confronti di paesi terzi che sono fornitori di gas o paesi di transito fin dalle primissime fasi nel caso di minacce di interruzione dell'approvvigionamento di gas per motivi geopolitici. Tali provvedimenti non devono incidere sul funzionamento del mercato interno. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione verifica, entro una settimana, se la dichiarazione di emergenza è giustificata e se non impone un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e al funzionamento del mercato interno. La Commissione può, in particolare, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e di revocare la dichiarazione di emergenza se la Commissione ritiene che non sia giustificata o non lo sia più. |
6. La Commissione verifica, entro tre giorni, se la dichiarazione di emergenza soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2 e se non impone un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e al funzionamento del mercato interno. La Commissione può, in particolare, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e di revocare la dichiarazione di emergenza se la Commissione ritiene che non sia giustificata o non lo sia più. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione può dichiarare un'emergenza comunitaria su richiesta di un'autorità competente o se, in base ai calcoli del REGST del gas, la Commissione perde più del 10% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria dopo che più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza comunitaria può essere dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite comprendenti più Stati membri. |
1. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria su richiesta di un'autorità competente o se, in base ai calcoli del REGST del gas, la Commissione perde un quantitativo importante delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria dopo che più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza comunitaria è dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite comprendenti più Stati membri. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nel corso di un'emergenza comunitaria la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti. La Commissione garantisce, in particolare, lo scambio di informazioni, la coerenza e l'efficacia delle azioni a livello degli Stati membri e a livello regionale rispetto al livello comunitario e coordina gli interventi rispetto ai paesi terzi. La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto, in particolare, da rappresentanti dell'industria e degli Stati membri interessati dall'emergenza. |
3. Nel corso di un'emergenza comunitaria la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti. La Commissione garantisce, in particolare, lo scambio di informazioni, la coerenza e l'efficacia delle azioni a livello degli Stati membri e a livello regionale rispetto al livello comunitario e coordina gli interventi rispetto ai paesi terzi per il tramite del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione. La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto, in particolare, da rappresentanti dell'industria e degli Stati membri interessati dall'emergenza. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione predispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di una task force composta da esperti del settore e rappresentanti della Commissione. La suddetta task force può essere approntata, se necessario, e provvede a monitorare i flussi di gas all'interno e all'esterno della Comunità e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi fornitori e i paesi di transito. |
7. La Commissione predispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di una task force composta da esperti del settore, rappresentanti della Commissione e membri del personale del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione. La suddetta task force può essere approntata, se necessario, e provvede a monitorare i flussi di gas all'interno e all'esterno della Comunità e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi fornitori e i paesi di transito. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) gli Stati membri presentano alla Commissione gli accordi intergovernativi in vigore conclusi con paesi terzi e che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture e sulle forniture di gas; prima di concludere nuovi accordi intergovernativi, gli Stati membri informano la Commissione che ne verifica la conformità con la normativa in materia di mercato interno; |
a) gli Stati membri presentano alla Commissione gli accordi intergovernativi in vigore conclusi con paesi terzi e che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture e sulle forniture di gas; prima di concludere nuovi accordi intergovernativi, gli Stati membri informano e consultano la Commissione che ne verifica la conformità con la normativa in materia di mercato interno come pure le implicazioni per la sicurezza energetica a livello nazionale ed europeo, compresi la tutela delle infrastrutture energetiche critiche e i rischi geopolitici; |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione crea un sistema permanente di monitoraggio e relazione sulla sicurezza di approvvigionamento del gas che comprende le seguenti misure: |
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a) elaborazione di relazioni annuali sull'osservanza delle regole che disciplinano il mercato interno nel settore dell'energia, in particolare per quanto concerne la trasparenza e il rispetto del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza da parte delle imprese dei paesi terzi, segnatamente dei principali fornitori, come anche di tutte le loro affiliate; |
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b) valutazione dell'impatto sul mercato interno delle imprese energetiche verticalmente integrate provenienti da paesi terzi e applicazione del principio di reciprocità; |
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c) applicazione di idonee misure per prevenire gli investimenti incontrollati da parte di aziende estere nazionalizzate nel settore energetico dell'Unione europea, in particolare le reti di trasmissione del gas e dell'elettricità; |
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d) monitoraggio dei contratti per la fornitura di gas naturale conclusi tra gli Stati membri e paesi terzi per quanto concerne la loro conformità alle norme del mercato interno dell'UE. La Commissione procede alla soppressione delle clausole assimilabili alle clausole di destinazione in quanto vietate dal diritto dell'UE. |
PROCEDURA
Titolo |
Sicurezza dell'approvvigionamento di gas |
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Riferimenti |
COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ITRE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 11.11.2009 |
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Relatore per parere Nomina |
Jacek Saryusz-Wolski 21.10.2009 |
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Esame in commissione |
26.1.2010 |
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||||
Approvazione |
27.1.2010 |
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||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 4 1 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marije Cornelissen, Lorenzo Fontana, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, György Schöpflin, Alf Svensson, Konrad Szymański, Ivo Vajgl |
|||||||
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (29.1.2010)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))
Relatore per parere: Nikolaos Chountis
BREVE MOTIVAZIONE
La Commissione propone un regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. Tale regolamento abrogherà l'attuale direttiva 2004/67/CE, considerata insufficiente per gestire la questione del gas naturale nell'Unione europea, a motivo della crescente dipendenza degli Stati membri dalle importazioni di gas, dei maggiori rischi legati all'approvvigionamento e al transito in paesi terzi nonché dell'aumento dei flussi di gas e dello sviluppo del mercato interno del gas.
Con questo regolamento, la Commissione intende definire chiaramente il ruolo che sarà svolto dal settore del gas, dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie per far fronte alle interruzioni a breve e a lungo termine dell'approvvigionamento di gas. La Commissione ha considerato preferibile un regolamento ad una direttiva per ragioni di applicabilità diretta e rapida da parte delle autorità competenti degli Stati membri e delle imprese che forniscono il gas naturale come pure per la chiarezza e la coerenza delle norme e degli obblighi che il regolamento apporterà in tutta la Comunità.
La proposta di regolamento è finalizzata principalmente "ad incrementare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas creando incentivi ad investire nelle interconnessioni necessarie a rispondere all'indicatore N-1 e nei flussi inversi". La Commissione definisce l'indicatore N-1 come segue: "la capacità tecnica di tutta la rimanente infrastruttura di approvvigionamento del gas disponibile in caso di guasto dell'infrastruttura principale deve essere almeno uguale alla domanda totale di gas dell'area calcolata in un periodo di 60 giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata durante il periodo più freddo osservato statisticamente ogni venti anni".
Il regolamento proposto pone in evidenza a) la capacità delle imprese di fornire gas ai loro clienti in tutta la Comunità per il più lungo tempo possibile e senza restrizioni a livello nazionale, b) la possibilità di ricorrere a misure non fondate sul mercato, decise dall'autorità competente, in situazioni di emergenza quando siano state utilizzate tutte le misure fondate sul mercato, e c) il ruolo rafforzato della Commissione onde garantire il regolare funzionamento del mercato interno.
Il relatore considera positivo lo sforzo esplicato dalla Commissione per elaborare un regolamento che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale all'Unione europea, in particolare dopo la recente controversia tra la Russia e l'Ucraina, che ha dato adito a gravi problemi nell'approvvigionamento di gas degli Stati membri. Egli ritiene altresì che il coordinamento su scala comunitaria delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale vada nella buona direzione.
Il relatore ritiene che occorra conferire maggiori responsabilità all'autorità competente per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, ma manifesta il proprio disaccordo sul ruolo considerevole affidato alle imprese private di fornitura del gas naturale nei periodi di crisi, in particolare per quanto riguarda la loro politica dei prezzi.
Pertanto, egli si chiede con preoccupazione fino a che punto tale proposta di regolamento adotti le misure necessarie per fare in modo che le imprese private di fornitura del gas naturale non applichino politiche dei prezzi speculative in periodo di crisi.
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(7 bis) Per la sostenibilità a lungo termine del mercato del gas dell'UE è necessario che le misure adottate per salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas non distorcano indebitamente la concorrenza o il funzionamento efficace del mercato interno. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello comunitario, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure specifiche volte a mettere in atto la solidarietà, quali accordi commerciali tra imprese di gas naturale, meccanismi di compensazione, un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. |
(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello dell'Unione, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure specifiche volte a mettere in atto la solidarietà, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali accordi commerciali tra imprese di gas naturale, meccanismi di compensazione, un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. |
Motivazione | |
Il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre e l'UE agisce ora su una nuova base giuridica. Occorre quindi ricordare l'articolo 176 A del trattato di Lisbona che recita: "la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione". | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(31 bis) Le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero dare particolare priorità al progetto di gasdotto Nabucco. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai fini del corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta a livello di Stati membri e di Comunità per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento. |
Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai fini del corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas e misure eccezionali da attuare nei casi in cui il mercato non sia in grado di fornire l'approvvigionamento di gas necessario, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta a livello di Stati membri e di Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri. |
Motivazione | |
Il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre e l'UE agisce ora su una nuova base giuridica. Occorre quindi ricordare l'articolo 176 A del trattato di Lisbona che recita: "la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione". | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "clienti protetti", tutti gli utenti domestici già collegati ad una rete di distribuzione del gas e, qualora lo Stato membro interessato lo decida, anche le piccole e medie imprese, le scuole e gli ospedali, a condizione che siano già collegati ad una rete di distribuzione del gas; |
(1) "clienti protetti", tutti gli utenti domestici già collegati ad una rete di distribuzione del gas e, qualora lo Stato membro interessato lo decida, dopo aver eseguito una valutazione di rischio e di impatto a norma dell'articolo 8, tenendo conto della fattibilità tecnica e di un'analisi costi-benefici, anche le piccole e medie imprese, le scuole e gli ospedali, a condizione che siano già collegati ad una rete di distribuzione del gas; |
Motivazione | |
Durante una crisi del gas si dovrebbe continuare a garantire l'approvvigionamento degli utenti domestici, così come dei clienti protetti. Se uno Stato membro decide di ampliare la definizione di clienti protetti oltre gli utenti domestici, tale decisione dovrebbe tuttavia basarsi su una corretta valutazione di impatto che analizzi anche i costi e i benefici per il mercato, poiché tale definizione ampliata potrebbe generare costi notevoli che si ripercuoterebbero sui consumatori finali. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas rientra tra le responsabilità delle imprese di gas naturale, delle autorità competenti degli Stati membri, dei clienti industriali e della Commissione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza. A tali soggetti è richiesto un grado elevato di cooperazione. |
1. La sicurezza dell'approvvigionamento di gas rientra tra le responsabilità delle imprese di gas naturale, delle autorità competenti degli Stati membri, dei clienti industriali e della Commissione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza. A tali soggetti è richiesto un grado elevato di cooperazione e sono essenziali la trasparenza e un efficiente scambio di informazioni. |
Motivazione | |
Poiché l'approvvigionamento di gas è una questione politica, è necessario un approccio unito a tale tema all'interno dell'UE. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente definisce, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e delle autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente: |
1. Entro *, sulla base della valutazione di rischio e di impatto eseguita ai sensi dell'articolo 8, l'autorità competente definisce, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e delle autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente: |
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* GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
Una valutazione di rischio e di impatto dovrà essere eseguita da ogni Stato membro nel preparare le azioni preventive e i piani di emergenza basati su una metodologia comune dell'UE, per consentire agli Stati membri, ove necessario, di tenere conto di particolari situazioni a livello nazionale. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 la Commissione può raccomandare a che livello regionale devono avvenire lo scambio di informazioni e le consultazioni. La Commissione, previa consultazione della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) e dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), può inoltre raccomandare di istituire un piano comune a livello regionale. |
3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 la Commissione può raccomandare a che livello regionale devono avvenire lo scambio di informazioni e le consultazioni. La Commissione, dopo aver consultato la Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas), l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e il gruppo di coordinamento del gas, può inoltre raccomandare di istituire un piano comune a livello regionale. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani trasmessa dalle autorità competenti la Commissione valuta i piani di tutti gli Stati membri. La Commissione consulta il REGST del gas, l'ACER, il gruppo di coordinamento del gas e altri soggetti interessati in merito ai suddetti piani. Qualora la Commissione ritenga che un piano non sia sufficiente ad attenuare i rischi individuati nella valutazione del rischio o non sia compatibile con gli scenari di rischio o con i piani di altri Stati membri, o non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto comunitario, ne chiede la revisione. |
6. Entro sei mesi dalla notifica dei piani trasmessa dalle autorità competenti la Commissione valuta i piani di tutti gli Stati membri e tutti i piani comuni a livello regionale. La Commissione consulta il REGST del gas, l'ACER, il gruppo di coordinamento del gas e altri soggetti interessati in merito ai suddetti piani. Qualora la Commissione ritenga che un piano non sia sufficiente ad attenuare i rischi individuati nella valutazione del rischio o non sia compatibile con gli scenari di rischio, con i piani di altri Stati membri o con altri piani regionali o non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione europea, ne chiede la revisione. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il piano d'azione preventivo tiene conto dell'efficacia economica, delle ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia e dell'impatto ambientale. |
3. Il piano d'azione preventivo tiene conto dell'efficienza dei costi, dell'efficacia economica, della concorrenza leale, delle ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia e dell'impatto ambientale. |
Motivazione | |
La nozione di efficienza dei costi definisce meglio il fatto che il piano d'azione preventivo dovrebbe tenere conto del conseguimento dell'obiettivo con il minimo costo. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro [il 31.03.14; 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente provvede affinché, nel caso di un guasto dell'infrastruttura di fornitura del gas principale, le infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la capacità di fornire il volume di gas necessario a soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata per un periodo di sessanta giorni di domanda di gas particolarmente elevata durante il periodo più freddo che statisticamente si osserva ogni vent'anni. |
1. Entro * , l'autorità competente provvede affinché, nel caso di un guasto del flusso al punto di ingresso principale di trasporto del gas, le infrastrutture disponibili (N-1) abbiano la capacità di fornire il volume di gas necessario a soddisfare la domanda di gas dei clienti protetti nell'area calcolata in un giorno di domanda di gas particolarmente elevata durante il periodo più freddo che statisticamente si osserva ogni vent'anni. |
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* GU inserire la data: 6 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand of the protected customers only. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I gestori dei sistemi di trasporto realizzano una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas su tutte le interconnessioni entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione dei casi in cui, su richiesta di un'autorità competente, la Commissione decide che l'aggiunta di una capacità di flusso bidirezionale non aumenterebbe la sicurezza di approvvigionamento di uno Stato membro. Tale decisione può essere revocata se la situazione cambia. Il livello di capacità di flusso bidirezionale è raggiunto in maniera economicamente efficace e tiene conto almeno della capacità necessaria a soddisfare la norma in materia di approvvigionamento di cui all'articolo 7. Entro il suddetto periodo di due anni il gestore del sistema di trasporto del gas adegua il funzionamento del sistema di trasporto nel suo complesso in modo da consentire flussi di gas bidirezionali. |
5. Se necessario alla luce della valutazione di rischio e di impatto eseguita ai sensi dell'articolo 8, tenendo conto della fattibilità tecnica e di un'analisi costi-benefici, i gestori dei sistemi di trasporto realizzano, entro *, una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas sulle interconnessioni in cui l'aggiunta di una capacità di flusso bidirezionale aumenterebbe la sicurezza di approvvigionamento, in particolare durante un'emergenza. La valutazione può essere rivista se la situazione cambia. Entro detto periodo di tre anni, il gestore del sistema di trasporto del gas, conformemente alla valutazione di rischio e di impatto eseguita ai sensi dell'articolo 8, tenendo conto della fattibilità tecnica e di un'analisi costi-benefici, adegua il funzionamento del sistema di trasporto nel suo complesso in modo da consentire flussi di gas bidirezionali. |
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* GU inserire la data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
Prima di imporre una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas su tutte le interconnessioni si dovrebbe valutare se ciò sia possibile tecnicamente e/o economicamente o appropriato in determinate circostanze. Una previa valutazione di rischio e di impatto è necessaria al fine di evitare costi superflui che graverebbero sui consumatori finali. | |
Il periodo di due anni per conseguire la capacità fisica permanente può essere rispettato solo se sono necessarie piccole modifiche infrastrutturali. Modifiche più importanti, per esempio l'installazione di una nuova unità di compressione, richiedono più tempo. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità competente provvede affinché ai clienti protetti dello Stato membro sia garantito l'approvvigionamento di gas in caso di: |
1. L'autorità competente richiede alle imprese fornitrici di garantire ai clienti protetti dello Stato membro l'approvvigionamento di gas in caso di: |
Motivazione | |
It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 - lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) qualsiasi periodo di sessanta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata nei periodi più freddi che statisticamente si osserva una volta ogni vent'anni. |
b) qualsiasi periodo di trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata nei periodi più freddi che statisticamente si osserva una volta ogni vent'anni. |
Motivazione | |
It should be a primary obligation of the supply undertakings to ensure supply standards. The supply standard causes additional costs to be borne by the protected customers. The period to be covered by the supply standard should not be longer than absolutely necessary to avoid disproportionate costs and hampering of the competitiveness of gas as a low carbon fuel. In the last approx. 40 years since the large infrastructure for transmission of natural gas to Europe was built, the only major supply interruption lasted 13 days. A period of thirty days for the supply standard would therefore be more than sufficient to cover all eventualities and would decrease costs significantly. A thirty day period also seems long enough to restore gas supplies or implement additional measures, such as supplies via reverse flows. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità competente provvede affinché ai clienti protetti sia garantito l'approvvigionamento di gas per un periodo di sessanta giorni anche nell'eventualità di un'emergenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. L'autorità competente si adopera per mantenere il più a lungo possibile la fornitura di gas ai clienti protetti. |
2. L'autorità competente richiede alle imprese fornitrici di garantire ai clienti protetti l'approvvigionamento di gas per un periodo di trenta giorni anche nell'eventualità di un'emergenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. Le imprese fornitrici, in cooperazione con l'autorità competente, si adoperano per mantenere il più a lungo possibile la fornitura di gas ai clienti protetti in base a misure di mercato ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento del gas. |
Motivazione | |
Dovrebbe essere compito primario delle imprese fornitrici garantire i criteri di approvvigionamento. Un periodo di trenta giorni ridurrebbe i costi per i consumatori (cfr. articolo 7, paragrafo 1). | |
Il mercato dovrebbe operare quanto più a lungo possibile e meccanismi basati sul mercato dovrebbero mettere a punto gli strumenti fisici e contrattuali per salvaguardare le forniture destinate ai clienti protetti. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale ai fini della conformità alla norma in materia di approvvigionamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono discriminatori e non impongono un onere eccessivo a chi entra sul mercato e alle piccole imprese. |
3. Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale ai fini della conformità alla norma in materia di approvvigionamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono discriminatori e non impongono un onere eccessivo a tali imprese. |
Motivazione | |
Gli obiettivi della proposta di regolamento possono essere conseguiti solo se il ruolo e le responsabilità di ciascun soggetto sono chiaramente definiti sulla base di standard che si applicano a tutti gli attori del mercato su un livello di parità, incluse le piccole imprese e chi entra sul mercato. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro [il 30.09.10; 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento], ciascuna autorità competente valuta in maniera esauriente i rischi che incidono sulla sicurezza di approvvigionamento del gas nel rispettivo Stato membro e a tal fine: |
1. Entro *, ciascuna autorità competente effettua una valutazione dei rischi e di impatto che costituirà la base per: |
a) utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 7; |
a) la determinazione del profilo di rischio dello Stato membro interessato, tenendo conto di tutte le situazioni nazionali e regionali; |
b) tiene conto di tutte le situazioni nazionali e regionali; |
b) la definizione del piano d'azione preventivo dello Stato membro interessato; |
c) prevede vari scenari di domanda eccezionalmente elevata e interruzione dell'approvvigionamento, come il guasto delle principali infrastrutture di trasporto, di stoccaggio, dei terminali GNL e le interruzioni dell'approvvigionamento del gas fornito da paesi terzi; |
c) la definizione del piano di emergenza dello Stato membro interessato;
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d) individua le interazioni e la correlazione dei rischi con altri Stati membri. |
La valutazione dei rischi e di impatto è basata sulle norme di cui agli articoli 6 e 7 e prevede vari scenari di domanda eccezionalmente elevata e/o interruzione dell'approvvigionamento, come il guasto delle principali infrastrutture di trasporto, di stoccaggio, dei terminali GNL e le interruzioni dell'approvvigionamento del gas fornito da produttori dei paesi terzi; Occorre tenere conto delle interazioni e della correlazione dei rischi con altri Stati membri. |
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* GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be prepared at the regional level. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La valutazione dei rischi e di impatto tiene conto della fattibilità tecnica e di un'analisi costi-benefici. Ciò dovrebbe avvenire in particolare prima di qualsiasi potenziale ampliamento a livello nazionale dell'ambito di applicazione dei clienti protetti al di là delle utenze domestiche. |
Motivazione | |
The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be prepared at the regional level. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. A seguito di una raccomandazione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, o qualora sia definito un piano regionale comune a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, gli obblighi di cui al presente articolo possono essere ottemperati a livello regionale. |
Motivazione | |
The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member State to take into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar plans could also be prepared at the regional level. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Entro *, ogni piano regionale comune ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, comprende una valutazione esaustiva dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas nella propria regione, tenendo conto delle valutazioni dei rischi elaborate in precedenza dagli Stati membri partecipanti. |
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* GU inserire la data: nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Entro *, la Commissione esegue una valutazione esaustiva dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas nell'Unione europea, tenendo conto delle valutazioni del rischio elaborate in precedenza dagli Stati membri e di ciascun piano regionale comune. |
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* GU inserire la data: 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 - punto 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) individua il contributo dato dalle misure diverse da quelle di mercato previste o da mettere in atto per il livello di emergenza, elencate nell'allegato III, e valuta fino a che punto è necessario ricorrere alle misure non di mercato per affrontare la crisi, ne esamina gli effetti e definisce le procedure per metterle in atto; |
(7) individua il contributo dato dalle misure diverse da quelle di mercato previste o da mettere in atto per il livello di emergenza, elencate nell'allegato III, valuta, sulla base di un'analisi costi-benefici, fino a che punto è necessario ricorrere alle misure non di mercato per affrontare la crisi, e solo quale ultima possibilità al fine di salvaguardare la continuità dell'approvvigionamento di gas, ne esamina gli effetti e definisce le procedure per metterle in atto; |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) quando esistono informazioni concrete, serie e affidabili, eventualmente derivanti da un meccanismo di allarme rapido, secondo le quali può verificarsi un evento che deteriorerà le condizioni di approvvigionamento; |
(1) livello di allerta precoce (allerta precoce): informazioni concrete, serie e affidabili indicano che le condizioni di approvvigionamento potrebbero deteriorarsi nel breve termine. È probabile che il mercato risolva il problema senza l'intervento dell'autorità competente; |
Motivazione | |
Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione verifica, entro una settimana, se la dichiarazione di emergenza è giustificata e se non impone un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e al funzionamento del mercato interno. La Commissione può, in particolare, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e di revocare la dichiarazione di emergenza se la Commissione ritiene che non sia giustificata o non lo sia più. |
6. La Commissione verifica, entro tre giorni, se la dichiarazione di emergenza soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2, punto 3, e se non impone un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e al funzionamento del mercato interno. La Commissione può, in particolare, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e di revocare la dichiarazione di emergenza se la Commissione ritiene che non sia giustificata o non lo sia più. |
Motivazione | |
Occorre ridurre il periodo di tempo poiché le conseguenze di una crisi energetica sono spesso già visibili dopo pochi giorni e possono già avere effetti negativi sull'economia. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. I piani di emergenza sono aggiornati ogni due anni. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione può dichiarare un'emergenza comunitaria su richiesta di un'autorità competente o se, in base ai calcoli del REGST del gas, la Commissione perde più del 10% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria dopo che più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza comunitaria può essere dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite comprendenti più Stati membri. |
1. La Commissione può dichiarare un'emergenza dell'Unione su richiesta di un'autorità competente o se, in base ai calcoli del REGST del gas, l'Unione perde più del 10% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi – il che corrisponde al consumo giornaliero di alcuni Stati membri. La Commissione dichiara un'emergenza dell'Unione dopo che più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza dell'Unione può essere dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite comprendenti più Stati membri. |
Motivazione | |
Occorre ricordare che una perdita del 10% delle importazioni giornaliere di gas è già dell'ordine del consumo giornaliero di gas di un piccolo Stato membro e che pertanto è importante attenersi al limite del 10%. | |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) l'attuazione dei piani; |
(g) i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza e l'attuazione delle misure previste al riguardo; |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le autorità competenti e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili. |
3. Le autorità competenti e la Commissione istituiscono una struttura per garantire la segretezza e la protezione delle informazioni commercialmente sensibili. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Controllo |
Controllo da parte della Commissione |
Entro [il …] la Commissione, dopo aver valutato i piani che le sono stati notificati e dopo aver consultato il gruppo di coordinamento del gas, trae le sue conclusioni sui possibili mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello comunitario e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del presente regolamento. La relazione comprende, se opportuno, raccomandazioni finalizzate a migliorare il presente regolamento. |
Entro [il ...] la Commissione, dopo aver valutato i piani che le sono stati notificati e dopo aver consultato il gruppo di coordinamento del gas, trae le sue conclusioni su possibili mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione nonché sulla necessità di elaborare una valutazione del rischio e di istituire un piano d'azione preventivo e un piano di emergenza a livello dell'Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione del presente regolamento. La relazione comprende, se opportuno, raccomandazioni finalizzate a migliorare il presente regolamento. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La relazione include altresì un'analisi SWOT sulla responsabilità relativa all'attuazione delle misure di tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas previste dal presente regolamento. La Commissione valuta l'opportunità di conferire tale responsabilità al Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità (ERGEG) invece che alle autorità competenti degli Stati membri. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 14 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 bis |
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Progetto di gasdotto Nabucco |
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Le istituzioni dell'Unione europea devono assegnare la priorità al progetto di gasdotto Nabucco per quanto riguarda il suo profilo politico e il suo finanziamento. |
Motivazione | |
In un regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, la diversificazione di quest'ultimo dovrebbe svolgere un ruolo importante. In tale contesto, il gasdotto Nabucco potrebbe rappresentare un'alternativa alle attuali fonti di gas per l'Unione europea. |
PROCEDURA
Titolo |
Sicurezza dell’approvvigionamento di gas |
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Riferimenti |
COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ITRE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ECON 14.9.2009 |
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Relatore per parere Nomina |
Nikolaos Chountis 20.10.2009 |
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Esame in commissione |
2.12.2009 |
21.1.2010 |
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Approvazione |
27.1.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 0 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sophie Briard Auconie, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts |
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PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (29.1.2010)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE
(COM(2009)0363 – C7‑0097/2009 – 2009/0108(COD))
Relatore per parere: Bogusław Sonik
BREVE MOTIVAZIONE
Tra tutti i combustibili fossili, il gas è quello che emette la minore quantità di CO2 e, come tale, esso svolge un ruolo fondamentale nella transizione dell'Europa verso un sistema energetico a basse emissioni di carbonio. Attualmente il gas rappresenta un quarto del consumo europeo di energia primaria e quasi il 60% del gas è importato[1]. Sebbene gli obiettivi dell'UE per il 2020 riguardo alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra contribuiscano a stabilizzare la crescita della domanda di gas, la contrazione della produzione nazionale condurrà comunque a una situazione in cui la dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas rimarrà stagnante o aumenterà ulteriormente. La crisi russo-ucraina del gas del gennaio 2009, che ha visto l’interruzione del 30% delle importazioni europee per due settimane, ha evidenziato che, nelle attuali circostanze di crescente dipendenza dalle importazioni, crescita dell'offerta e rischi legati al trasporto, l'attuale direttiva sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas[2] non è più sufficiente e che occorre procedere ad una sua revisione. Va inoltre sottolineato che, per alcuni degli Stati membri, l'interruzione dell'approvvigionamento nel gennaio 2009 ha comportato la sospensione del 100% delle loro importazioni di gas dalla Russia e che vi è ancora uno Stato membro la cui situazione dopo l'interruzione del gas non è stata risolta.
Tali circostanze evidenziano molto chiaramente che il processo di costruzione di un mercato interno dell'energia completamente liberalizzato è incompiuto e che vi è una necessità pressante di stabilire misure volte a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'UE.
Per quanto riguarda le questioni ambientali, il relatore per parere ritiene che la sicurezza dell'approvvigionamento debba conciliarsi con la tutela ambientale, al fine di rifornire l'Europa di energia in maniera sostenibile.
§ Occorre tenere debitamente conto dell’impatto ambientale delle misure proposte dal lato dell'offerta e della domanda. Anche in una situazione di emergenza è necessario privilegiare le misure con il minor impatto sull'ambiente.
§ Occorre notare che il passaggio dal gas ai carburanti si potrebbe tradurre in un incremento delle emissioni di gas a effetto serra, qualora il gas fosse sostituito da carburanti quali il carbone e il gasolio.
§ Il risparmio e l'efficienza energetici hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione e nell’attenuazione delle crisi e di conseguenza tali misure dovrebbero essere ulteriormente sottolineate. A tale riguardo occorre rivolgere un'attenzione particolare ai negoziati in corso sul cosiddetto pacchetto di efficienza energetica, vale a dire la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia[3] e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali[4].
§ Andrebbe maggiormente evidenziato il ruolo delle fonti locali di energia sostenibile. Occorre facilitare l’integrazione del gas proveniente da fonti energetiche rinnovabili nelle infrastrutture di rete del gas.
§ L’introduzione di nuove infrastrutture energetiche dovrebbe avvenire previa un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale, ove ciò sia richiesto da una normativa specifica, segnatamente la direttiva 2001/42/CE e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, e con il dovuto rispetto per l'ambiente e, in particolare, per le zone di protezione nell'ambito di Natura 2000.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
(8) Il guasto della principale infrastruttura di produzione del gas o un problema alla principale fonte di approvvigionamento del gas, il cosiddetto principio N-1, è una possibilità reale. L'utilizzo del guasto di tale infrastruttura o del problema alla fonte di approvvigionamento come parametro di riferimento per valutare cosa dovrebbero fare gli Stati membri per compensare le carenze nelle forniture è un punto di partenza valido per garantire la sicurezza del rispettivo approvvigionamento di gas. |
(8) Il guasto della principale infrastruttura di produzione del gas, il cosiddetto principio N-1, è una possibilità reale. L'utilizzo del guasto di tale infrastruttura come parametro di riferimento per valutare cosa dovrebbero fare gli Stati membri per compensare le carenze nelle forniture è un punto di partenza valido per garantire la sicurezza del rispettivo approvvigionamento di gas. |
Motivazione | |
L'esperienza della crisi dell'inizio del 2009 ha mostrato che le imprese sono in grado di garantire la fornitura nel caso venga meno una fonte di approvvigionamento. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
(9) Al fine di far fronte alle interruzioni dell'approvvigionamento è fondamentale disporre di un'infrastruttura del gas adeguata all'interno dei singoli Stati membri e in tutta la Comunità. L'esistenza di criteri minimi comuni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas dovrebbe garantire parità di condizioni per la sicurezza dell'approvvigionamento e creare importanti incentivi per costruire l'infrastruttura necessaria e migliorare il livello di preparazione nell'eventualità di una crisi. Le misure a livello della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento se possono essere applicate rapidamente e se riescono a ridurre sensibilmente la domanda per far fronte ad un'interruzione delle forniture. |
(9) Al fine di far fronte alle interruzioni dell'approvvigionamento è fondamentale disporre di un'infrastruttura del gas adeguata all'interno dei singoli Stati membri e in tutta la Comunità. L'esistenza di criteri minimi comuni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas dovrebbe garantire parità di condizioni per la sicurezza dell'approvvigionamento e creare importanti incentivi per costruire l'infrastruttura necessaria e migliorare il livello di preparazione nell'eventualità di una crisi. Le misure a livello della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento se possono essere applicate rapidamente e se riescono a ridurre sensibilmente la domanda per far fronte ad un'interruzione delle forniture. Va tuttavia osservato che il passaggio ai combustibili fossili comporterebbe maggiori emissioni di gas a effetto. Occorre promuovere ulteriormente l'utilizzo efficiente dell'energia, in quanto misura dal lato della domanda. Occorre tenere in debita considerazione l'impatto ambientale delle misure proposte dal lato della domanda e dell'offerta, e privilegiare le misure con il minor impatto sull'ambiente. Gli eventuali investimenti nelle infrastrutture andrebbero realizzati con il dovuto rispetto per l'ambiente e per il corrispondente acquis comunitario. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
(10) Occorre incoraggiare notevolmente gli investimenti in nuove infrastrutture del gas. Tali investimenti devono rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, garantendo allo stesso tempo il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Se l'investimento nell'infrastruttura è di natura transfrontaliera, è necessario coinvolgere l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, e la Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) per tener conto delle implicazioni transfrontaliere. |
(10) Occorre incoraggiare notevolmente gli investimenti in nuove infrastrutture del gas, da realizzare solamente dopo un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale. Tali nuove infrastrutture devono rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento del gas, garantendo allo stesso tempo il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale. Gli investimenti in questione devono, in linea di principio, essere effettuati dalle imprese ed essere sostenuti da incentivi economici. Occorre agevolare l’integrazione del gas proveniente da fonti energetiche rinnovabili nelle infrastrutture di rete del gas. Se l'investimento nell'infrastruttura è di natura transfrontaliera, è necessario coinvolgere l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, e la Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) per tener conto delle implicazioni transfrontaliere. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
(11) Sono disponibili varie fonti di finanziamento comunitario destinate agli Stati membri al fine di finanziare gli investimenti necessari a favorire la produzione locale e le infrastrutture, in particolare i prestiti e le garanzie della Banca europea degli investimenti o i finanziamenti nell'ambito dei fondi regionali, strutturali o di coesione. La Banca europea degli investimenti e gli strumenti esterni della Comunità, come lo strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), lo strumento di assistenza di preadesione (IPA) e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), possono finanziare anche azioni nei paesi terzi finalizzate a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. |
(11) Sono disponibili varie fonti di finanziamento comunitario destinate agli Stati membri al fine di finanziare gli investimenti necessari a favorire la produzione locale, le infrastrutture e gli interventi in materia di efficienza energetica, in particolare i prestiti e le garanzie della Banca europea degli investimenti o i finanziamenti nell'ambito dei fondi regionali, strutturali o di coesione. La Banca europea degli investimenti e gli strumenti esterni della Comunità, come lo strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), lo strumento di assistenza di preadesione (IPA) e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), possono finanziare anche azioni nei paesi terzi finalizzate a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. I finanziamenti comunitari assumono particolare importanza per migliorare le interconnessioni delle regioni e degli Stati membri considerati come "isole energetiche". |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
(15) Al fine di mantenere un funzionamento efficiente del mercato interno, in particolare quando avvengono interruzioni dell'approvvigionamento e in situazioni di crisi, è pertanto imprescindibile definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. |
(15) Al fine di mantenere un funzionamento efficiente del mercato interno, in particolare quando avvengono interruzioni dell'approvvigionamento e in situazioni di crisi, è pertanto imprescindibile definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale, di tutte le autorità competenti e della Commissione. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 22 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
(22) Al fine di garantire il massimo livello di preparazione in caso di interruzione dell'approvvigionamento, tutte le imprese di gas naturale devono istituire, con le autorità competenti, dei piani di emergenza. Tali piani devono essere coerenti tra loro. Per quanto riguarda il contenuto, devono seguire le buone prassi contenute nei piani esistenti e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Se possibile e necessario è opportuno istituire piani di emergenza comuni a livello regionale. |
(22) Al fine di garantire il massimo livello di preparazione in caso di interruzione dell'approvvigionamento, tutte le imprese di gas naturale devono istituire, con le autorità competenti, dei piani di emergenza. Tali piani devono essere coerenti a livello nazionale, regionale e comunitario. Per quanto riguarda il contenuto, devono seguire le buone prassi contenute nei piani esistenti e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Se possibile e necessario è opportuno istituire piani di emergenza comuni a livello regionale. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello comunitario, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure specifiche volte a mettere in atto la solidarietà, quali accordi commerciali tra imprese di gas naturale, meccanismi di compensazione, un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. |
23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello comunitario, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, ad esempio gli Stati membri considerati come "isole energetiche", è opportuno che gli Stati membri prevedano misure specifiche volte a mettere in atto la solidarietà così come previsto all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali accordi commerciali tra imprese di gas naturale, meccanismi di compensazione, un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. Occorre inoltre promuovere accordi commerciali fra le imprese fondati sulla definizione di piani d'azione preventivi e di piani di emergenza. |
Motivazione | |
E' opportuno evitare di introdurre norme vincolanti per le eventuali misure di solidarietà o i meccanismi di compensazione. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai fini del corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta a livello di Stati membri e di Comunità per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento. |
Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas e stabilendo misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in misura di fornire il necessario approvvigionamento di gas, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta a livello di Stati membri e di Comunità per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento o a minacce gravi e accertate relative a tali interruzioni, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri. |
Motivazione | |
Le interruzioni concrete dell'approvvigionamento non dovrebbero costituire l’unico motivo per reagire; anche le minacce gravi e accertate di tali interruzioni dovrebbero indurre a intervenire. In linea con le conclusioni del Consiglio del marzo 2009, il presente regolamento dovrebbe sottolineare lo spirito di solidarietà tra gli Stati membri. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – punto 1 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
(1) "clienti protetti", tutti gli utenti domestici già collegati ad una rete di distribuzione del gas e, qualora lo Stato membro interessato lo decida, anche le piccole e medie imprese, le scuole e gli ospedali, a condizione che siano già collegati ad una rete di distribuzione del gas; |
(1) "clienti protetti", tutti gli utenti domestici già collegati ad una rete di distribuzione del gas e, qualora lo Stato membro interessato lo decida, anche altri utenti come le piccole e medie imprese, le scuole, gli ospedali e le altre istituzioni che forniscono servizi pubblici in campo medico, sociale ed educativo, a condizione che siano già collegati ad una rete di distribuzione del gas; |
Motivazione | |
Gli Stati membri dovrebbero poter definire l'elenco dei clienti protetti a livello di legislazione nazionale in base alle loro esigenze, nonché estendere ulteriormente il campo di applicazione di tale definizione, qualora lo ritengano necessario. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. La Commissione applica le misure di sua competenza previste dal presente regolamento. Tali misure comprendono, in particolare, la valutazione annuale del rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e il monitoraggio continuo della sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello comunitario. |
Motivazione | |
Dato il carattere transfrontaliero delle crisi del gas, la prevenzione e la preparazione dovrebbero essere organizzate anche a livello di Commissione/Comunità. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente definisce, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e delle autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente: |
1. Entro [il 31 marzo 2011; 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente definisce, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici, dei clienti industriali e degli altri soggetti interessati nonché delle autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente, e a norma del paragrafo 2: |
Motivazione | |
Dato il carattere transfrontaliero delle crisi del gas, la loro prevenzione e preparazione dovrebbe essere maggiormente coordinata a livello comunitario. Dovrebbe essere ulteriormente sottolineato l'obbligo di consultare le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
2. Prima di adottare i suddetti piani le autorità competenti si scambiano informazioni e si consultano tra loro e con la Commissione per accertarsi che i piani e le misure siano coerenti tra loro al livello regionale opportuno. Tali consultazioni riguardano almeno le interconnessioni, le forniture transfrontaliere, lo stoccaggio transfrontaliero e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni. |
2. Prima di adottare i suddetti piani le autorità competenti si scambiano informazioni e si consultano tra loro e con la Commissione per accertarsi che i piani e le misure siano coerenti tra loro al livello regionale e comunitario opportuno. Tali consultazioni riguardano almeno le interconnessioni, le forniture transfrontaliere, lo stoccaggio transfrontaliero e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni nonché i vincoli contrattuali all'effettuazione di forniture transfrontaliere. Nel corso della consultazione viene garantita la riservatezza dei dati economicamente sensibili. |
Motivazione | |
Dato il carattere transfrontaliero delle crisi del gas, la loro prevenzione e preparazione dovrebbe anche essere organizzata a livello comunitario. L'autorità competente in materia dovrebbe essere la Commissione europea. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 la Commissione può raccomandare a che livello regionale devono avvenire lo scambio di informazioni e le consultazioni. La Commissione, previa consultazione della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) e dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), può inoltre raccomandare di istituire un piano comune a livello regionale. |
3. Durante il processo di cui al paragrafo 2 la Commissione può raccomandare a che livello regionale devono avvenire lo scambio di informazioni e le consultazioni. Se necessario, la Commissione, previa consultazione della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas) e dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), può inoltre raccomandare o chiedere formalmente l'istituzione di un piano comune a livello regionale. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a) | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
a) le misure atte a rispettare le norme in materia di infrastruttura e approvvigionamento di cui agli articoli 6 e 7. Tali misure contengono almeno la pianificazione al fine di conformarsi alla norma N-1, i volumi e le capacità necessari per la fornitura di gas ai clienti protetti nei periodi di domanda elevata definiti, le misure a livello della domanda e gli obblighi delle imprese di gas naturale e di altri organismi del caso; |
a) le misure atte a rispettare le norme in materia di infrastruttura e approvvigionamento di cui agli articoli 6 e 7. Tali misure contengono almeno la pianificazione al fine di conformarsi alla norma N-1, i volumi e le capacità necessari per la fornitura di gas ai clienti protetti nei periodi di domanda elevata definiti, nel rispetto del disposto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente1 e della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati2, le misure a livello della domanda e gli obblighi delle imprese di gas naturale e di altri organismi del caso; |
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1. GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30. |
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2. GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Text proposed by the Commission |
Emendamento |
1. Entro [il 31 marzo 2014; 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente provvede affinché, nel caso di un guasto dell'infrastruttura di fornitura del gas principale, le infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la capacità di fornire il volume di gas necessario a soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata per un periodo di sessanta giorni di domanda di gas particolarmente elevata durante il periodo più freddo che statisticamente si osserva ogni vent'anni. |
1. Entro [il 31 marzo 2016; 5 anni dall'entrata in vigore del regolamento], l'autorità competente provvede affinché, nel caso di un guasto dell'infrastruttura di fornitura del gas principale, le infrastrutture rimanenti (N-1) abbiano la capacità di fornire il volume di gas necessario a soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata per un periodo di sessanta giorni di domanda di gas particolarmente elevata durante il periodo più freddo che statisticamente si osserva ogni vent'anni. |
Motivazione | |
Da un punto di vista tecnico, è impossibile installare le infrastrutture necessarie e adeguare interi sistemi di trasporto in tre anni. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
5. I gestori dei sistemi di trasporto realizzano una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas su tutte le interconnessioni entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione dei casi in cui, su richiesta di un'autorità competente, la Commissione decide che l'aggiunta di una capacità di flusso bidirezionale non aumenterebbe la sicurezza di approvvigionamento di uno Stato membro. Tale decisione può essere revocata se la situazione cambia. Il livello di capacità di flusso bidirezionale è raggiunto in maniera economicamente efficace e tiene conto almeno della capacità necessaria a soddisfare la norma in materia di approvvigionamento di cui all'articolo 7. Entro il suddetto periodo di due anni il gestore del sistema di trasporto del gas adegua il funzionamento del sistema di trasporto nel suo complesso in modo da consentire flussi di gas bidirezionali. |
5. I gestori dei sistemi di trasporto realizzano una capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas su tutte le interconnessioni entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione dei casi in cui, su richiesta di un'autorità competente, la Commissione decide che l'aggiunta di una capacità di flusso bidirezionale non aumenterebbe la sicurezza di approvvigionamento di uno Stato membro. Tale decisione può essere revocata se la situazione cambia. Il livello di capacità di flusso bidirezionale è raggiunto in maniera economicamente efficace e tiene conto almeno della capacità necessaria a soddisfare la norma in materia di approvvigionamento di cui all'articolo 7. Entro il suddetto periodo di quattro anni il gestore del sistema di trasporto del gas adegua il funzionamento del sistema di trasporto in modo da consentire flussi di gas bidirezionali. Il gestore del sistema di trasporto del gas rinnova l'infrastruttura per assicurare che le fughe di metano dai gasdotti e dalle stazioni di compressione siano ridotte al minimo. |
Motivazione | |
Da un punto di vista tecnico, è impossibile adeguare interi sistemi di trasporto al fine di consentire flussi bidirezionali in due anni. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
7. Quando approvano le tariffe, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi connessi al rispetto della norma N-1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva […/…/CE]. Se i costi sono sostenuti in più Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/… . |
7. Quando approvano le tariffe, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi connessi al rispetto della norma N-1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità fisica permanente di trasporto bidirezionale del gas, in linea con l'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva […/…/CE]. Se i costi sono sostenuti in più Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. …/… . Viene esplorata la possibilità di cofinanziare il miglioramento delle interconnessioni con fondi comunitari, specie per le regioni considerate come "isole energetiche". |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
1. Entro [il 30 settembre 2010; 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento], ciascuna autorità competente valuta in maniera esauriente i rischi che incidono sulla sicurezza di approvvigionamento del gas nel rispettivo Stato membro e a tal fine: |
1. Entro [il 30 settembre 2010; 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento], ciascuna autorità competente valuta i rischi che incidono sulla sicurezza di approvvigionamento del gas nel rispettivo Stato membro e a tal fine: |
Motivazione | |
Quest'obbligo di valutazione esauriente dei rischi comporta per le autorità competenti un non trascurabile onere amministrativo-burocratico, senza che sia possibile accertare se, in caso di emergenza a livello comunitario, tali informazioni possano davvero migliorare la situazione. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro [il 30 marzo 2011; 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], la Commissione procede a una piena valutazione dei rischi che riguardano la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella Comunità (valutazione comunitaria), tenendo conto, in particolare, delle valutazioni del rischio effettuate da ciascuno Stato membro e di tutte le circostanze internazionali pertinenti. |
Motivazione | |
Valore aggiunto della valutazione del rischio a livello comunitario. È necessario rivedere la valutazione del rischio sia a livello nazionale che a livello comunitario in presenza di un rischio significativo o imprevisto. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
2. Le imprese di gas naturale, le organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali e le autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente, collaborano e forniscono tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio. |
2. Le imprese di gas naturale, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti domestici, industriali e degli altri soggetti interessati, e le autorità di regolamentazione, qualora siano diverse dall'autorità competente, collaborano e forniscono tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
3. La valutazione del rischio è ripetuta ogni due anni entro il 30 settembre. |
3. La valutazione del rischio è ripetuta ogni anno entro il 30 settembre. |
Motivazione | |
La valutazione del rischio va ripetuta con maggiore regolarità ai fini di una migliore previsione e preparazione in caso di crisi. | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 3 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
(3) livello di emergenza (emergenza): quando c'è una domanda eccezionalmente elevata o si verifica un'interruzione dell'approvvigionamento dovuta a o attraverso l'infrastruttura o la fonte di approvvigionamento principale e c'è il rischio credibile che la norma in materia di approvvigionamento ai clienti protetti non possa più essere rispettata ricorrendo solamente agli strumenti di mercato. |
(3) livello di emergenza (emergenza): quando c'è una domanda eccezionalmente elevata o si verifica un'interruzione dell'approvvigionamento dovuta a o attraverso l'infrastruttura o la fonte di approvvigionamento principale o c'è il rischio credibile che la norma in materia di approvvigionamento ai clienti protetti non possa più essere rispettata ricorrendo solamente agli strumenti di mercato. |
Motivazione | |
La motivazione per attuare interventi di emergenza dovrebbe essere più flessibile. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
4. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione quando dichiara un livello di crisi e le trasmette tutte le informazioni necessarie. Nell'eventualità di un'emergenza che possa comportare una richiesta di assistenza da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa quanto prima il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione. |
4. L'autorità competente informa immediatamente la Commissione quando dichiara un livello di allerta o di emergenza e le trasmette tutte le informazioni necessarie. Nell'eventualità di un'emergenza che possa comportare una richiesta di assistenza da parte dell'UE e dei suoi Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa quanto prima il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione. |
Motivazione | |
L'obbligo del ripristino della sicurezza di approvvigionamento incombe agli Stati membri o all'UE solo nella fase di allerta e di emergenza. Durante la fase di preallarme le imprese hanno il compito di rimuovere ogni ostacolo alla regolarità dell'approvvigionamento. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
5. Quando l'autorità competente dichiara un'emergenza, segue le azioni predefinite indicate nel piano di emergenza e ne informa immediatamente la Commissione, in particolare se si tratta delle azioni che intende adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1. La Commissione può convocare il gruppo di coordinamento del gas. |
5. Quando l'autorità competente dichiara un'emergenza, segue le azioni predefinite indicate nel piano di emergenza e ne informa immediatamente la Commissione, in particolare se si tratta delle azioni che intende adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1. La Commissione convoca il gruppo di coordinamento del gas. |
Motivazione | |
Occorre precisare le competenze della Commissione europea per quanto riguarda la gestione delle crisi nell'ambito dell'emergenza comunitaria. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 6 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione verifica, entro una settimana, se la dichiarazione di emergenza è giustificata e se non impone un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e al funzionamento del mercato interno. La Commissione può, in particolare, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e di revocare la dichiarazione di emergenza se la Commissione ritiene che non sia giustificata o non lo sia più. |
6. La Commissione verifica, entro tre giorni di calendario, se la dichiarazione di emergenza è giustificata e se non impone un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e al funzionamento del mercato interno. La Commissione può, in particolare, chiedere all'autorità competente di modificare le misure che impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale e di revocare la dichiarazione di emergenza se la Commissione ritiene che non sia giustificata o non lo sia più. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria su richiesta di un'autorità competente o se, in base ai calcoli del REGST del gas, la Commissione perde più del 10% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria dopo che più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza comunitaria può essere dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite comprendenti più Stati membri. |
1. La Commissione proclama un'allerta comunitaria su richiesta di almeno un'autorità competente. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria su richiesta di un'autorità competente o se, in base ai calcoli del REGST del gas, la Commissione perde più del 10% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi che non siano membri dello Spazio economico europeo. La Commissione dichiara altresì un'emergenza comunitaria dopo che più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza comunitaria può essere dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite comprendenti più Stati membri. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
2. Non appena dichiarata l'emergenza comunitaria la Commissione convoca obbligatoriamente il gruppo di coordinamento del gas. |
2. La Commissione convoca il gruppo di coordinamento del gas non appena dichiara un'allerta o un'emergenza comunitaria. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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2 ter. In caso di allerta comunitaria, la Commissione invita le autorità competenti a coordinare le proprie azioni al fine di far fronte all'interruzione dell'approvvigionamento o alla domanda eccezionalmente elevata. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
6. Nel corso di un'emergenza comunitaria gli Stati membri garantiscono il mantenimento dell'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e non introducono disposizioni giuridiche che limitino indebitamente i flussi di gas verso i mercati interessati dall'emergenza. |
6. Nel corso di un'emergenza comunitaria gli Stati membri garantiscono il mantenimento dell'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e non introducono disposizioni giuridiche che limitino indebitamente i flussi di gas verso i mercati interessati dall'emergenza. La Commissione agevola l'applicazione di tali misure al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, in particolare in caso di interruzione dell'approvvigionamento e nelle situazioni di crisi. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo) | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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- Restrizioni contrattuali alla riesportazione. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Allegato II – parte introduttiva | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
Quando elabora il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza l'autorità competente tiene conto del seguente elenco di misure, indicativo e non esauriente. |
Quando elabora il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza l'autorità competente tiene conto dell'elenco di misure, indicativo e non esauriente, di cui al presente allegato. Nell'elaborare il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza, l'autorità competente tiene debitamente conto dell'impatto ambientale delle misure proposte, privilegiando quanto più possibile quelle con il minor impatto ambientale. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Allegato II – titolo "Offerta" – trattino 2 bis (nuovo) | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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· Agevolazione dell'integrazione di gas da fonti energetiche rinnovabili nelle infrastrutture di rete del gas. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Allegato III – Frase introduttiva | |
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
Quando elabora il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza l'autorità competente tiene conto del contributo delle seguenti misure solo nel caso di un'emergenza. |
Quando elabora il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza l'autorità competente tiene conto del contributo del seguente elenco non esaustivo di misure solo nel caso di un'emergenza. |
Motivazione | |
I piani d'azione preventivi e di piani di emergenza non devono prevedere criteri obbligatori. |
PROCEDURA
Titolo |
Sicurezza dell’approvvigionamento di gas |
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Riferimenti |
COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ITRE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 14.9.2009 |
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Relatore per parere Nomina |
Bogusław Sonik 15.9.2009 |
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Esame in commissione |
1.12.2009 |
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Approvazione |
27.1.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
52 0 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Cristian Silviu Buşoi, Bill Newton Dunn, Crescenzio Rivellini, Renate Sommer, Struan Stevenson, Michail Tremopoulos, Anna Záborská |
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- [1] Media UE-27, dati del 2007.
- [2] Direttiva 2004/67/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.
- [3] 2008/0223(COD)
- [4] 2008/0221(COD)
PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (2.12.2009)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE
(COM(2009)0363) – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))
Relatrice per parere: Sandra Kalniete
BREVE MOTIVAZIONE
Negli ultimi anni si sono verificati numerosi cambiamenti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas in Europa, con un aumento della dipendenza dalle importazioni e crescenti rischi legati all’approvvigionamento e al transito. La crisi del gas scoppiata nel gennaio 2009 tra la Russia e l'Ucraina ha dimostrato sia la necessità di investimenti in infrastrutture in tutta l'Europa, sia che un'ulteriore integrazione dei mercati migliorerebbe la sicurezza dell’approvvigionamento.
Gli aspetti relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento nel quadro di una pianificazione a lungo termine degli investimenti in sufficienti capacità transfrontaliere e altre infrastrutture, volte a garantire la capacità a lungo termine del sistema di assicurare l’approvvigionamento e soddisfare una domanda ragionevole, sono affrontati dalla direttiva 2009/73/CE, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
La presente proposta vuole garantire infrastrutture e preparazione adeguate che consentano di prevenire e affrontare improvvise sospensioni dell’approvvigionamento di gas. Il suo obiettivo è di garantire che il mercato interno del gas continui a funzionare in tali situazioni in modo per quanto possibile efficace, e che meccanismi chiari consentano una risposta coordinata alle interruzioni concrete dell’approvvigionamento.
Ai fini di una risposta più efficace, la direttiva 2004/67/CE, che prevede diverse misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, dovrebbe essere sostituita da un regolamento (di per sé più efficace, data la sua applicabilità diretta) che contenga norme più precise in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e preveda una pianificazione migliore in casi di emergenza.
La relatrice per parere, anche se accoglie la proposta con favore, ritiene che vi sia spazio per ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto concerne la protezione dei consumatori e l'applicazione, durante una crisi, di strumenti basati sul mercato. Essa propone pertanto alcuni emendamenti basati sui seguenti criteri:
· per la relatrice per parere è prioritario un accesso economico e facile all'energia per tutti i consumatori europei. Tale accesso deve essere garantito anche durante situazioni di crisi, in particolare ai clienti protetti, il cui ambito deve essere definito in modo chiaro e pragmatico. I clienti devono essere informati adeguatamente del loro diritto a un approvvigionamento senza interruzioni durante una crisi;
· ogni interruzione nell’approvvigionamento deve essere affrontata con una risposta differenziata e coordinata a livello di imprese fornitrici di gas, Stati membri e Comunità. La sicurezza dell’approvvigionamento è un compito che questi attori condividono, ma è comunque necessario definire con chiarezza i loro rispettivi ruoli e responsabilità;
· gli strumenti basati sul mercato per rispondere alle interruzioni dell’approvvigionamento devono avere una netta precedenza su altre misure non basate sul mercato, cui si dovrebbe ricorrere solo in ultima istanza.
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) Tuttavia, nell'ambito delle misure vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas adottate a livello comunitario, gli Stati membri dispongono ancora di un notevole margine di discrezionalità riguardo alla scelta delle misure. Se la sicurezza dell'approvvigionamento è in pericolo in uno Stato membro c'è il rischio evidente che gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro interessato possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas. L'esperienza recente ha dimostrato come tale rischio sia reale. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di una carenza delle forniture, è pertanto necessario dare una risposta più coordinata alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture. |
(4) Tuttavia, nell'ambito delle misure vigenti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento del gas adottate a livello comunitario, gli Stati membri dispongono ancora di un notevole margine di discrezionalità riguardo alla scelta delle misure. Se la sicurezza dell'approvvigionamento è in pericolo in uno Stato membro c'è il rischio evidente che gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro interessato possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e nuocere alla sicurezza dei clienti protetti, compresi quelli vulnerabili. L'esperienza recente ha dimostrato come tale rischio sia reale. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di una carenza delle forniture, è pertanto necessario integrare la solidarietà e il coordinamento nella risposta alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture. |
Motivazione | |
Si ritiene che il concetto di protezione dei consumatori e di solidarietà non sia pienamente integrato nella presente proposta. Poiché il presente regolamento riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, tenere in considerazione la protezione dei consumatori e la solidarietà tra gli Stati membri è essenziale per preparare la risposta alle interruzioni di fornitura. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) Un'interruzione importante della fornitura di gas alla Comunità può avere ripercussioni in tutti gli Stati membri e su tutte le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, con conseguenti danni economici gravi per tutta l'economia comunitaria. Analogamente, l'interruzione della fornitura di gas può avere gravi effetti dal punto di vista sociale, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili. |
(6) Un'interruzione importante della fornitura di gas alla Comunità rischia di ledere gli interessi strategici dell'Unione europea, può avere ripercussioni in tutti gli Stati membri e su tutte le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, con conseguenti danni economici gravi per tutta l'economia comunitaria, e colpire indirettamente i settori sussidiari. Analogamente, l'interruzione della fornitura di gas può avere gravi effetti dal punto di vista sociale, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Il presente regolamento deve consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato per il maggior tempo possibile in caso di interruzione delle forniture. Il presente strumento deve inoltre fornire i meccanismi di emergenza da applicare quando i mercati non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad un'interruzione della fornitura di gas. Anche nell'eventualità di un'emergenza occorre privilegiare gli strumenti di mercato per attenuare gli effetti dell'interruzione dell'approvvigionamento. |
(12) Il presente regolamento deve consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato per il maggior tempo possibile in caso di interruzione delle forniture. Il presente strumento deve inoltre fornire i meccanismi di emergenza da applicare quando i mercati non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad un'interruzione della fornitura di gas. Anche nell'eventualità di un'emergenza occorre privilegiare gli strumenti di mercato per attenuare gli effetti dell'interruzione dell'approvvigionamento, a condizione di non ledere l'interesse generale dei consumatori degli Stati membri interessati. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Dopo l'adozione del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, nel settore del gas saranno in vigore nuove disposizioni intese a definire chiaramente i ruoli e le responsabilità degli Stati membri, dei regolatori, dei gestori dei sistemi di trasporto e dell'ACER e a migliorare la trasparenza del mercato, con conseguenti vantaggi per il corretto funzionamento del mercato stesso e per la sicurezza dell'approvvigionamento. |
(13) Dopo l'adozione del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, nel settore del gas saranno in vigore nuove disposizioni intese a definire chiaramente i ruoli e le responsabilità degli Stati membri, dei regolatori, dei gestori dei sistemi di trasporto e dell'ACER e a migliorare la trasparenza del mercato, con conseguenti vantaggi per il corretto funzionamento del mercato stesso, per la sicurezza dell'approvvigionamento e per la protezione dei consumatori. |
Motivazione | |
Si ritiene che il concetto di protezione dei consumatori e di solidarietà non sia pienamente integrato nella presente proposta. Poiché il presente regolamento riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, tenere in considerazione la protezione dei consumatori e la solidarietà tra gli Stati membri è essenziale per preparare la risposta alle interruzioni delle forniture. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Il completamento del mercato interno del gas e una concorrenza effettiva all'interno di tale mercato offrono alla Comunità il livello più elevato di sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli Stati membri, a condizione che tale mercato sia in grado di funzionare con la massima efficienza in caso di interruzione dell'approvvigionamento che interessi una parte della Comunità, a prescindere da quale sia la causa dell'interruzione. A tal fine occorre adottare un approccio comune, organico ed efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare mettendo in atto politiche trasparenti e non discriminatorie che siano compatibili con i requisiti del mercato, evitino distorsioni del mercato e non ostacolino le risposte del mercato alle interruzioni delle forniture. |
(14) Il completamento del mercato interno del gas e una concorrenza effettiva all'interno di tale mercato offrono alla Comunità il livello più elevato di sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli Stati membri, a condizione che tale mercato sia in grado di funzionare con la massima efficienza in caso di interruzione dell'approvvigionamento che interessi una parte della Comunità, a prescindere da quale sia la causa dell'interruzione. A tal fine occorre adottare un approccio comune, organico ed efficace alla sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare grazie alla trasparenza e alla solidarietà nonché mettendo in atto politiche non discriminatorie che siano compatibili con i requisiti del mercato, evitino distorsioni del mercato e non ostacolino le risposte del mercato alle interruzioni delle forniture. |
Motivazione | |
Si ritiene che il concetto di protezione dei consumatori e di solidarietà non sia pienamente integrato nella presente proposta. Poiché il presente regolamento riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, tenere in considerazione la protezione dei consumatori e la solidarietà tra gli Stati membri è essenziale per preparare la risposta alle interruzioni delle forniture. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Occorre definire norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzate che possano far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, tenendo conto delle differenze che caratterizzano gli Stati membri, senza imporre un onere eccessivo e sproporzionato alle imprese di gas naturale, in particolare ai nuovi entranti e alle piccole imprese. |
(16) Occorre definire norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzate che possano far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, tenendo conto delle differenze che caratterizzano gli Stati membri nonché degli obblighi relativi al servizio pubblico e delle misure a tutela dei consumatori definiti all'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale1, senza imporre un onere eccessivo e sproporzionato alle imprese di gas naturale, in particolare ai nuovi entranti e alle piccole imprese. |
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____________ 1 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94. |
Motivazione | |
È fondamentale garantire che gli Stati membri adottino misure volte a tutelare tutte le varie categorie di clienti. Quando si elaborano piani strategici per la sicurezza dell'approvvigionamento occorre tenere in considerazione gli obblighi relativi al servizio pubblico, la tutela dei clienti vulnerabili, la lotta contro la povertà energetica nonché il benessere e la salute dei cittadini. | |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) È importante mantenere la fornitura di gas, soprattutto per le utenze domestiche e per altri clienti protetti come le scuole e gli ospedali, nei casi in cui il mercato non è in grado di continuare a garantire l'approvvigionamento. È inoltre essenziale che le misure da adottare durante una crisi siano definite in anticipo. |
(18) È importante che siano gli Stati membri a mantenere e garantire la fornitura di gas, soprattutto per le utenze domestiche, compresi i clienti vulnerabili, e per altri clienti protetti come le scuole e gli ospedali, nei casi in cui il mercato non è in grado di continuare a garantire l'approvvigionamento. È inoltre essenziale che le misure da adottare durante una crisi siano definite in anticipo, in particolare per quanto concerne gli obblighi del servizio pubblico e le misure a tutela dei consumatori, la prevenzione di prezzi eccessivi e la compensazione in favore dei clienti vulnerabili. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) Gli aspetti connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento della pianificazione a lungo termine degli investimenti in sufficienti capacità e altre infrastrutture transfrontaliere, che garantiscano che il sistema sia in grado, nel lungo termine, di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e di rispondere ad un fabbisogno ragionevole, sono tutti disciplinati dalla direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE]. Per garantire la conformità alle norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento può essere necessario un periodo di transizione che permetta di realizzare gli investimenti necessari. Il piano decennale di sviluppo della rete stilato dal REGST del gas sotto la supervisione dell'ACER è uno strumento fondamentale per individuare gli investimenti necessari a livello comunitario. |
(20) Gli aspetti connessi alla sicurezza dell'approvvigionamento della pianificazione a lungo termine degli investimenti in sufficienti capacità e altre infrastrutture transfrontaliere, che garantiscano che il sistema sia in grado, nel lungo termine, di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento e di rispondere ad un fabbisogno ragionevole, sono tutti disciplinati dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE]. Il piano decennale di sviluppo della rete stilato dal REGST del gas sotto la supervisione dell'ACER è uno strumento fondamentale per individuare gli investimenti necessari a livello comunitario. Gli Stati membri devono garantire che tutte le misure d’applicazione della direttiva 2009/73/CE necessarie ad assicurare l’efficace attuazione del presente regolamento saranno adottate entro la data dell’entrata in vigore dello stesso. |
Motivazione | |
Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas, gli Stati membri dovrebbero essere incentivati ad attuare al più presto la direttiva sul gas adottata in precedenza. Pertanto, il regolamento proposto dovrebbe entrare in vigore solo dopo l’attuazione da parte degli Stati membri della direttiva sul gas. In caso contrario, si avrebbe la coesistenza di due strumenti giuridici, uno dei quali (il regolamento) entrerebbe immediatamente in vigore, mentre l’altro (la direttiva sul gas) deve essere ancora applicato. L’attuazione della direttiva sul gas prima dell’entrata in vigore del regolamento eliminerà ogni incertezza giuridica per gli operatori, con conseguente ottimizzazione del mercato interno. | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello comunitario, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure specifiche volte a mettere in atto la solidarietà, quali accordi commerciali tra imprese di gas naturale, meccanismi di compensazione, un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. |
(23) Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell'eventualità di un'emergenza a livello comunitario, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure specifiche volte a mettere in atto la solidarietà così come sancito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali accordi commerciali tra imprese di gas naturale, meccanismi di compensazione, un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale. |
Motivazione | |
È opportuno ricordare che il trattato di Lisbona invita a condurre la politica energetica dell'Unione in uno spirito di solidarietà. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai fini del corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta a livello di Stati membri e di Comunità per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento. |
Il presente regolamento stabilisce misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai fini del corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas, attraverso una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità e il coordinamento della risposta a livello di imprese di gas naturale, Stati membri e Comunità per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell'approvvigionamento, nonché allo scopo di dare un'espressione pratica allo spirito di solidarietà menzionato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Motivazione | |
L'emendamento rispecchia lo spirito di solidarietà tra Stati membri che dovrebbe accompagnare ogni azione in caso di difficoltà di approvvigionamento di taluni prodotti nel settore dell'energia, così come sancito nel trattato di Lisbona. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – punto 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "clienti protetti", tutti gli utenti domestici già collegati ad una rete di distribuzione del gas e, qualora lo Stato membro interessato lo decida, anche le piccole e medie imprese, le scuole e gli ospedali, a condizione che siano già collegati ad una rete di distribuzione del gas; |
(1) "clienti protetti", tutti gli utenti domestici, compresi i clienti vulnerabili, la cui definizione è lasciata agli Stati membri in conformità della direttiva 2009/73/CE, le scuole e gli ospedali, a condizione che siano già collegati ad una rete di distribuzione del gas, nonché le piccole e medie imprese, a condizione che siano già collegate ad una rete di distribuzione del gas, nella misura in cui sia disponibile una fornitura supplementare; |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La sicurezza dell'approvvigionamento di gas rientra tra le responsabilità delle imprese di gas naturale, delle autorità competenti degli Stati membri, dei clienti industriali e della Commissione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza. A tali soggetti è richiesto un grado elevato di cooperazione. |
La sicurezza dell'approvvigionamento di gas rientra tra le responsabilità delle imprese di gas naturale, delle autorità competenti degli Stati membri, dei clienti industriali e della Commissione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza. A tali soggetti è richiesto un grado elevato di cooperazione e solidarietà. |
Motivazione | |
Si ritiene che il concetto di protezione dei consumatori e di solidarietà non sia pienamente integrato nella presente proposta. Poiché il presente regolamento riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, tenere in considerazione la protezione dei consumatori e la solidarietà tra gli Stati membri è essenziale per preparare la risposta alle interruzioni di fornitura. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Le imprese di gas naturale contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare in relazione alle norme in materia di infrastrutture di cui all'articolo 6 e alle norme in materia di approvvigionamento di cui all'articolo 7. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Gli Stati membri perseguono la massima diversificazione delle rotte di consegna e delle fonti di approvvigionamento di gas al fine di ottimizzare la disponibilità fisica del gas durante le interruzioni delle forniture. |
Motivazione | |
Per ottenere la sicurezza degli approvvigionamenti di gas in Europa e un vero mercato interno del gas, è importante che gli Stati membri si concentrino non solo sul gas, ma anche su altre risorse energetiche. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) le informazioni riguardanti gli obblighi di servizio pubblico. |
d) le informazioni riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e le misure a tutela dei consumatori specificati all'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE, comprese le misure nazionali che tutelano i clienti da aumenti tariffari eccessivi. |
Motivazione | |
È necessario che gli Stati membri definiscano misure che consentano loro di proteggere gli utenti da aumenti tariffari eccessivi. Gli obblighi di servizio pubblico e la protezione dei consumatori sono definiti in modo dettagliato nella direttiva 2009/73/CE cui si può far riferimento in questa sede. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'autorità competente provvede affinché ai clienti protetti dello Stato membro sia garantito l'approvvigionamento di gas in caso di: |
1. L'autorità competente provvede affinché ai clienti protetti, compresi i clienti vulnerabili, dello Stato membro sia garantito l'approvvigionamento di gas in caso di: |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità competente provvede affinché ai clienti protetti sia garantito l'approvvigionamento di gas per un periodo di sessanta giorni anche nell'eventualità di un'emergenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. L'autorità competente si adopera per mantenere il più a lungo possibile la fornitura di gas ai clienti protetti. |
2. L'autorità competente provvede affinché ai clienti protetti, compresi i clienti vulnerabili, sia garantito l'approvvigionamento di gas per un periodo di sessanta giorni anche nell'eventualità di un'emergenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. L'autorità competente si adopera per mantenere il più a lungo possibile la fornitura di gas ai clienti protetti, compresi i clienti vulnerabili. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'autorità competente garantisce che le condizioni per le forniture ai clienti protetti siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno del gas e ad un prezzo corrispondente al valore di mercato della merce. |
5. L'autorità competente garantisce che le condizioni per le forniture ai clienti protetti, compresi i clienti vulnerabili, siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno del gas e ad un prezzo corrispondente al valore di mercato della merce, tenendo conto dell'esercizio di solidarietà tra gli Stati membri e degli obblighi di servizio pubblico applicabili. In caso di crisi gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare eccessivi aumenti delle tariffe del gas per i clienti protetti, compresi i clienti vulnerabili. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Gli Stati membri provvedono a che i clienti siano informati sulle norme in materia di approvvigionamento di cui ai paragrafi 1e 2 e sulle misure a tutela dei consumatori di cui alla direttiva 2009/73/CE. Gli Stati membri coprono i costi supplementari delle forniture necessarie ai clienti vulnerabili nel caso di un’emergenza quale definita all’articolo 9, paragrafo 2. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – punto 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) individua il contributo dato dalle misure diverse da quelle di mercato previste o da mettere in atto per il livello di emergenza, elencate nell'allegato III, e valuta fino a che punto è necessario ricorrere alle misure non di mercato per affrontare la crisi, ne esamina gli effetti e definisce le procedure per metterle in atto; |
(7) individua il contributo dato dalle misure diverse da quelle di mercato previste o da mettere in atto per il livello di emergenza, elencate nell'allegato III, e valuta fino a che punto è necessario ricorrere alle misure non di mercato per affrontare la crisi, ne esamina gli effetti e definisce le procedure per metterle in atto; per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, si ricorre a misure diverse da quelle di mercato solo in caso di assoluta necessità; |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione può dichiarare un'emergenza comunitaria su richiesta di un'autorità competente o se, in base ai calcoli del REGST del gas, la Commissione perde più del 10% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria dopo che più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza a seguito della verifica effettuata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6. L'emergenza comunitaria può essere dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite comprendenti più Stati membri. |
1. La Commissione dichiara un'emergenza comunitaria se, in base ai calcoli del REGST del gas, la Comunità perde più del 10% delle sue importazioni giornaliere di gas da paesi terzi o, a seguito della verifica effettuata a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, su richiesta di un’autorità competente, o se più di un'autorità competente ha dichiarato un'emergenza. L'emergenza comunitaria può essere dichiarata per regioni geografiche particolarmente colpite comprendenti uno o più Stati membri. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Se, nel corso di un'emergenza comunitaria, ritiene che le azioni adottate dalle autorità competenti o dalle imprese di gas naturale siano inadeguate, la Commissione può applicare direttamente le misure di cui agli allegati II e III al fine di ripristinare la fornitura di gas ai mercati interessati. |
Motivazione | |
Nel caso di interruzione della fornitura, se le azioni intraprese a livello nazionale si rivelano insufficienti è auspicabile che la Commissione garantisca la sicurezza della fornitura all'UE nel suo insieme. La Commissione dovrebbe coordinare le azioni delle imprese di gas naturale e delle competenti autorità nazionali fino al ripristino del normale funzionamento del mercato. Tuttavia, se le azioni su base volontaria intraprese dalle competenti autorità nazionali e dalle imprese di gas naturale con il coordinamento della Commissione si rivelano inefficaci, la Commissione dovrebbe avere la facoltà - quale ultima risorsa - di introdurre sotto la propria responsabilità le misure predefinite. Dette misure dovrebbero limitarsi allo stretto indispensabile per ripristinare il funzionamento del mercato interno. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) gli Stati membri presentano alla Commissione gli accordi intergovernativi in vigore conclusi con paesi terzi e che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture e sulle forniture di gas; prima di concludere nuovi accordi intergovernativi, gli Stati membri informano la Commissione che ne verifica la conformità con la normativa in materia di mercato interno; |
a) gli Stati membri presentano alla Commissione gli accordi intergovernativi in vigore conclusi con paesi terzi e che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture e sulle forniture di gas; prima di concludere nuovi accordi intergovernativi, gli Stati membri consultano la Commissione che ne verifica la conformità con la normativa in materia di mercato interno; |
PROCEDURA
Denominazione |
Sicurezza dell'approvvigionamento di gas |
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Riferimenti |
COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ITRE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
IMCO 14.9.2009 |
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Relatore per parere Nomina |
Sandra Kalniete 28.9.2009 |
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Esame in commissione |
6.10.2009 |
5.11.2009 |
1.12.2009 |
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Approvazione |
2.12.2009 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Damien Abad, Liem Hoang Ngoc, Jacek Olgierd Kurski, Emma Mcclarkin, Antonyia Parvanova, Konstantinos Poupakis, Wim van de Camp, Anja Weisgerber, Kerstin Westphal |
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PROCEDURA
Titolo |
Sicurezza dell’approvvigionamento di gas |
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Riferimenti |
COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
16.7.2009 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 14.9.2009 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 11.11.2009 |
ECON 14.9.2009 |
ENVI 14.9.2009 |
IMCO 14.9.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
Alejo Vidal-Quadras 16.9.2009 |
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Esame in commissione |
29.9.2009 |
2.12.2009 |
4.2.2010 |
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Approvazione |
18.3.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
52 0 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jean-Pierre Audy, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Britta Reimers |
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Deposito |
29.3.2010 |
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