RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili
30.4.2010 - (COM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Toine Manders
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili
(COM(2009)0031 – C6‑0048/2009 – 2009/0006(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0031),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0048/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato FUE,
– visto il parere del Comitato economico e sociale,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7‑0122/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) La direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili e la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)1 sono state più volte modificate. Considerata la necessità di apportare nuove modifiche, è opportuno a fini di chiarezza sostituirle con uno strumento giuridico unico. |
(1) La direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili, la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili e la direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)1 sono state più volte modificate. Considerata la necessità di apportare nuove modifiche, è opportuno a fini di chiarezza sostituire tali atti con uno strumento giuridico unico. |
1 GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. |
1 GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29. |
Motivazione | |
La direttiva 96/74/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/121/CE. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) La legislazione comunitaria relativa alle denominazione e all'etichettatura dei prodotti tessili ha un contenuto estremamente tecnico e comprende disposizioni particolareggiate che devono essere regolarmente adeguate. Al fine di evitare la necessità per gli Stati membri di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale e, di conseguenza, di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali, consentendo un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre contemporaneamente nell'insieme della Comunità, il regolamento risulta essere lo strumento giuridico più adeguato per realizzare la semplificazione legislativa. |
(2) La legislazione dell'UE relativa alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili ha un contenuto estremamente tecnico e comprende disposizioni particolareggiate che devono essere regolarmente adeguate. Al fine di evitare la necessità per gli Stati membri di recepire le modifiche tecniche nella legislazione nazionale e, di conseguenza, di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle autorità nazionali, consentendo un'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili contemporaneamente nell'insieme dell'Unione, il regolamento risulta essere lo strumento giuridico più adeguato per realizzare la semplificazione legislativa. |
|
(L'emendamento si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Motivazione | |
L'emendamento si applica all'intero testo: a) conformità con il trattato di Lisbona (il termine "Comunità" è sostituito da "Unione"); b) l'aggiunta dell'aggettivo "tessili" a denominazioni di fibre rende più accurata la formulazione. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) È inoltre opportuno prevedere disposizioni relative a taluni prodotti che non sono composti di tessili ma la cui parte tessile costituisce un elemento essenziale o sulla quale il produttore, il trasformatore o il commerciante richiamano specificamente l'attenzione. |
(5) È inoltre opportuno prevedere disposizioni relative a taluni prodotti che non sono composti di tessili ma la cui parte tessile costituisce un elemento essenziale o sulla quale gli operatori economici richiamano specificamente l'attenzione. |
Motivazione | |
Conformità con il nuovo quadro legislativo. | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) La tolleranza per quanto riguarda "altre fibre", che non sono indicate sulle etichette, dovrebbe applicarsi sia ai prodotti puri che ai prodotti misti. |
(6) La tolleranza per quanto riguarda "fibre estranee", che non sono indicate sulle etichette, dovrebbe applicarsi sia ai prodotti puri che ai prodotti misti. |
Motivazione | |
Conformità con la terminologia impiegata all'articolo 18 del regolamento. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) La presentazione alla vendita dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio deve essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio totale o sul rotolo. |
(9) La messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili soggetti unicamente all'obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio deve essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull'imballaggio totale o sul rotolo. |
Motivazione | |
Conformità con il nuovo quadro legislativo. | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) La sorveglianza del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento negli Stati membri dovrebbe essere soggetta alle disposizioni della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. |
(11) La sorveglianza del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento negli Stati membri è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti1, e a quelle della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. |
|
1 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) È necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. I metodo utilizzati per le prove ufficiali realizzate negli Stati membri al fine di determinare la composizione in fibre di prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie dovrebbero essere uniformi, sia per quanto riguarda il pretrattamento del campione che la sua analisi quantitativa; per questo motivo è opportuno che il presente regolamento stabilisca i metodi di analisi uniformi applicabili alla maggior parte dei prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie che sono sul mercato. |
(12) È necessario prevedere metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. I metodi utilizzati per le prove ufficiali realizzate negli Stati membri al fine di determinare la composizione in fibre di prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie dovrebbero essere uniformi, sia per quanto riguarda il pretrattamento del campione che la sua analisi quantitativa; per questo motivo è opportuno che il presente regolamento stabilisca i metodi di analisi uniformi applicabili alla maggior parte dei prodotti tessili composti di mischie binarie e ternarie che sono sul mercato. È tuttavia opportuno che i metodi stabiliti nel presente regolamento siano trasformati in norme europee, per poter semplificare il regolamento e adattare tali metodi uniformi al progresso tecnico. A tal fine, la Commissione dovrebbe gestire la transizione dal sistema attuale, i cui metodi sono descritti dal presente regolamento, a un sistema basato su norme europee. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Nel caso di mischie binarie per le quali non esiste un metodo di analisi uniforme a livello comunitario, è opportuno che il laboratorio incaricato del controllo sia autorizzato a determinare la composizione di tali mischie utilizzando qualunque metodo valido a sua disposizione, indicando, nella relazione d'analisi, il risultato ottenuto e, nella misura in cui sia conosciuta, la precisione del metodo. |
(13) Nel caso di mischie di fibre per le quali non esiste un metodo di analisi uniforme a livello di Unione, è opportuno che il laboratorio incaricato del controllo sia autorizzato a determinare la composizione di tali mischie indicando, nella relazione d'analisi, il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il suo grado di precisione. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) È opportuno stabilire una procedura che dev'essere osservata dal fabbricante o dal suo rappresentante che intende iscrivere una nuova denominazione di fibra negli allegati tecnici. È quindi opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti da rispettare per quanto riguarda la domanda vertente su una nuova denominazione di fibra da aggiungere agli allegati tecnici. |
(16) È opportuno stabilire una procedura, ivi inclusi obblighi specifici, che dev'essere osservata dal fabbricante o da ogni persona facente le sue veci che intende iscrivere una nuova denominazione di fibra nell'elenco armonizzato delle denominazioni di fibre tessili figurante all'allegato I.
|
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) È opportuno stabilire le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. |
soppresso |
Motivazione | |
Conformità con le disposizioni del trattato di Lisbona sugli atti delegati (articolo 290). | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) È inoltre opportuno attribuire alla Commissione la facoltà di adattare al progresso tecnico l'elenco delle denominazioni di fibre e le descrizioni corrispondenti, i requisiti minimi applicabili al fascicolo tecnico da allegare alla domanda del fabbricante per l'aggiunta della denominazione di una nuova fibra all'elenco delle denominazioni di fibre autorizzate, le disposizioni speciali concernenti i prodotti di corsetteria e alcuni tipi di tessili, l'elenco dei prodotti per i quali non è obbligatoria l'etichettatura o l'apposizione di contrassegni, l'elenco dei prodotti per i quali è obbligatoria solo l'etichettatura o l'apposizione di contrassegni globali, l'elenco dei prodotti non presi in considerazione per la determinazione delle percentuali di fibre, i tassi convenzionali utilizzati per il calcolo della massa di fibre contenute in un prodotto tessile, nonché per adeguare i metodi d'analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie esistenti o nuove. Poiché tali modificazioni hanno una natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, fra l'altro completandolo con nuovi elementi non essenziali, è opportuno che esse siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(18) Onde assicurare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento stando al contempo al passo con il progresso tecnico, è opportuno che la Commissione sia abilitata ad adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atti delegati volti a completare o modificare elementi non essenziali degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX del presente regolamento. |
Motivazione | |
Conformità con le disposizioni del trattato di Lisbona sugli atti delegati (articolo 290). | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(18 bis) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul marchio d'origine1, ha sottolineato che la protezione dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, che prevedano anche indicazioni dell'origine. Lo scopo di tali indicazioni dovrebbe essere di consentire ai consumatori di essere pienamente informati dell'esatta origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni dell'origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti. A tal fine, dovrebbero essere elaborate norme armonizzate sui prodotti tessili. Dette norme dovrebbero assumere la forma di requisiti di etichettatura obbligatoria nel caso dei prodotti importati, mentre, per i prodotti non soggetti all'etichettatura obbligatoria di origine a livello dell'UE, dovrebbero essere previste delle norme a garanzia che le eventuali dichiarazioni sull'indicazione di origine non siano false o fuorvianti. ________ 1 Testi approvati, P7_TA(2009)0093. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(19 bis) Per potere operare scelte informate, i consumatori dovrebbero sapere al momento dell'acquisto di un prodotto tessile se quest'ultimo contiene parti non tessili di origine animale. È pertanto essenziale indicare sull'etichetta la presenza di materiali di derivazione animale. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 19 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(19 ter) Il presente regolamento si limita a enunciare le norme concernenti l'armonizzazione delle denominazioni di fibre tessili e l'etichettatura della composizione in fibre dei prodotti tessili. Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, causati da disposizioni e pratiche divergenti tra Stati membri, e di tenere il passo con lo sviluppo del commercio elettronico e con le sfide future nel mercato dei prodotti tessili, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura tessile. A tal fine, occorre che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire in tutta l'Unione un livello elevato di tutela dei consumatori. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, le opinioni dei consumatori per quanto riguarda la quantità di informazioni che dovrebbero figurare sull'etichetta dei prodotti tessili, e analizzare quali mezzi diversi dall'etichettatura sia possibile utilizzare per fornire informazioni supplementari ai consumatori. La relazione dovrebbe basarsi su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, su indagini tra i consumatori e su un'approfondita analisi costi-benefici e dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative. La relazione dovrebbe esaminare, in particolare, il valore aggiunto per i consumatori di eventuali obblighi di etichettatura concernenti la manutenzione, la taglia, le sostanze pericolose,l'infiammabilità e le prestazioni ambientali dei prodotti tessili, l'utilizzo di simboli non linguistici per identificare le fibre tessili, l'etichettatura sociale ed elettronica nonché l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta per ottenere informazioni supplementari su richiesta in merito alle caratteristiche del prodotto, specialmente tramite Internet. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) È opportuno abrogare le direttive 96/74/CEE [o rifusione], 96/73/CEE e 73/44/CEE, |
(20) È opportuno abrogare le direttive 2008/121/CE, 96/73/CEE e 73/44/CEE. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'utilizzazione delle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili, nonché le norme relative all'analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie di fibre tessili. |
Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'utilizzazione delle denominazioni di fibre tessili, all'etichettatura dei prodotti tessili e alla determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili mediante metodi uniformi di analisi quantitativa, al fine di migliorare la loro libera circolazione nel mercato interno e fornire informazioni accurate ai consumatori. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – commi 1 e 2 (alinea) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili. |
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti tessili. |
Si applica inoltre ai seguenti prodotti: |
Ai fini del presente regolamento, i seguenti prodotti sono assimilati ai prodotti tessili: |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti tessili: |
(Non concerne la versione italiana.) |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
d bis) consegnati agli utenti finali come articoli individuali su misura. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti: |
(Non concerne la versione italiana.) |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
f bis) per "etichettatura" s'intende l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante apposizione su di esso di un'etichetta o mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione; |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Ai fini del presente regolamento, sono applicate le definizioni di "messa a disposizione sul mercato", "immissione sul mercato", "fabbricante", "mandatario", "importatore", "distributore", "operatori economici", "norma armonizzata", "vigilanza del mercato" e "autorità di vigilanza del mercato" figuranti nel regolamento (CE) n. 765/2008. |
Motivazione | |
Conformità con il nuovo quadro legislativo. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I prodotti tessili possono essere commercializzati all'interno della Comunità, sia prima di qualunque trasformazione, sia nel corso del ciclo industriale o in una qualunque delle fasi di distribuzione, solo se tali prodotti sono etichettati conformemente alle disposizioni del presente regolamento. |
1. I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati o accompagnati da documenti commerciali in conformità delle disposizioni del presente regolamento. |
Motivazione | |
Conformità con il nuovo quadro legislativo. | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali e comunitarie relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale. |
2. Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, le norme nazionali e dell'Unione relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d'origine e alla repressione della concorrenza sleale rimangono applicabili ai prodotti tessili. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Solo le denominazioni di fibre elencate nell'allegato I sono utilizzate per l'etichettatura di composizione.
|
1. Solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I sono utilizzate per indicare la composizione fibrosa dei prodotti tessili. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Qualunque fabbricante o suo rappresentante può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra all'elenco che figura nell'allegato I. |
Qualunque fabbricante o persona facente le sue veci può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura nell'allegato I. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. |
2. Una quantità di fibre estranee può essere tollerata fino a un massimo del 2% sul peso del prodotto tessile, se è giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulta da un'aggiunta sistematica. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Tale tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato. |
Alle stesse condizioni, un prodotto tessile ottenuto con il ciclo cardato può essere considerato composto esclusivamente dalla stessa fibra se la presenza di fibre estranee non supera il 5% del peso. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3% di impurità fibrose per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i prodotti di lana ottenuti mediante il ciclo cardato.
|
3. La tolleranza giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione è limitata allo 0,3% di fibre estranee sul peso totale per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i prodotti di lana ottenuti mediante il ciclo cardato. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi: |
1. Il prodotto tessile reca l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente. |
(a) la denominazione della fibra che rappresenta almeno l'85% del peso totale, seguita dalla relativa percentuale in peso; |
|
(b) la denominazione della fibra che rappresenta almeno l'85% del peso totale, seguita dall'indicazione "minimo 85%"; |
|
(c) la composizione percentuale completa del prodotto. |
|
2. Un prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre con la maggiore percentuale in peso, seguita dalle denominazioni delle altre fibre in ordine decrescente di percentuale di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. |
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, le fibre che rappresentano singolarmente fino al 3% del peso totale del prodotto tessile, o le fibre che rappresentano collettivamente fino al 10% del peso totale, possono essere indicate con l'espressione "altre fibre", seguita dalla loro percentuale in peso, a condizione che non possano essere facilmente dichiarate al momento della fabbricazione. |
Tuttavia: |
|
(a) l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale; |
|
(b) qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso. |
|
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone — trama puro lino". |
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone — trama puro lino". |
4. Per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato, possono essere utilizzate le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata". |
4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando viene fabbricato, possono essere utilizzate le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata". |
|
5. In deroga al paragrafo 1, le fibre che non rientrano nell'allegato I possono essere indicate con l'espressione "altre fibre", seguita dalla loro percentuale complessiva in peso, a condizione che sia stata presentata domanda per l'inclusione di tali fibre nell'allegato I, in conformità dell'articolo 6. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 10 bis |
|
Materiali di derivazione animale |
|
1. Il prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale reca un'etichetta indicante che dette parti sono costituite da materiali di derivazione animale. L'etichettatura non è fuorviante ed è presentata in modo che il consumatore possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le informazioni che figurano sull'etichetta. |
|
2. Gli Stati membri informano la Commissione dei metodi analitici che utilizzano per identificare i materiali di derivazione animale entro [data di applicazione] e successivamente ogni volta che nuovi sviluppi lo richiedano. |
|
3. La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater, per specificare dettagliatamente la forma e le modalità di etichettatura dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1, e per stabilire i metodi analitici da utilizzare ai fini dell'identificazione dei materiali di derivazione animale. |
Motivazione | |
Per potere operare scelte informate, i consumatori dovrebbero sapere al momento dell'acquisto di un prodotto tessile se quest'ultimo contiene parti non tessili di origine animale (pelliccia, pelle, ecc.). È pertanto essenziale indicare sull'etichetta del prodotto la presenza di eventuali materiali di derivazione animale. | |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Etichettatura e marcatura |
Etichettatura |
1. I prodotti tessili sono etichettati o marcati ogni volta che sono immessi sul mercato. |
1. I prodotti tessili sono etichettati ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. |
|
L'etichettatura è facilmente accessibile, visibile e solidamente fissata al prodotto tessile. Essa permane leggibile lungo tutto il normale periodo di uso del prodotto. L'etichettatura e il modo in cui è apposta sono tali da ridurre al minimo il disagio al consumatore che indossa il prodotto. |
Tuttavia, l'etichettatura e la marcatura possono essere sostituite o completate da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti alla vendita al consumatore finale o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine dello Stato o di un'altra persona giuridica di diritto pubblico. |
Tuttavia, l'etichettatura può essere sostituita o completata da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti sono forniti a operatori economici nell'ambito della catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi1. |
|
Le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicati chiaramente in tali documenti commerciali d'accompagnamento. |
|
Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di un codice meccanografico o qualora esse siano definite secondo norme riconosciute a livello internazionale, purché nel medesimo documento commerciale ne figuri il significato. |
|
_______ 1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – commi 1 e 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il fabbricante o il suo agente autorizzato stabiliti nella Comunità ovvero, se né il fabbricante né il suo agente autorizzato sono stabiliti nella Comunità, l'operatore economico responsabile della prima immissione sul mercato comunitario del prodotto tessile, garantiscono la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni che essa contiene. |
2. Al momento di immettere un prodotto tessile sul mercato, il fabbricante o, se questi non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantiscono la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni che essa contiene. |
Il distributore garantisce che i prodotti tessili da lui venduti rechino l'etichetta appropriata prescritta dal presente regolamento. |
Al momento di immettere un prodotto tessile sul mercato, il distributore garantisce che i prodotti tessili rechino l'etichetta appropriata prescritta dal presente regolamento. |
|
Un distributore è considerato produttore ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, vi apponga l'etichetta o modifichi il contenuto di quest'ultima. |
Motivazione | |
Conformità con il nuovo quadro legislativo. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le persone indicate nel primo e secondo capoverso garantiscono che qualunque informazione fornita al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti tessili non può essere confusa con le denominazioni e le descrizioni stabilite dal presente regolamento. |
Gli operatori economici indicati nel primo e secondo capoverso garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non può essere confusa con le denominazioni e le descrizioni stabilite dal presente regolamento. |
Motivazione | |
Conformità con il nuovo quadro legislativo. | |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 devono essere indicati chiaramente nei contratti, nonché sulle fatture, distinte di vendita e altri documenti commerciali. |
soppresso |
È vietato l'impiego di abbreviazioni. È tuttavia consentito l'impiego di un codice meccanografico, a condizione che il significato di tale codice figuri nello stesso documento. |
|
Motivazione | |
Queste disposizioni sono ora state incorporate all'articolo 11 onde conseguire maggiore coerenza. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. All'atto dell'offerta in vendita, le denominazioni e i qualificativi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 vengono indicati nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. |
2. All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le denominazioni e la composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 vengono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi e sulle etichette con modalità che le rendano facilmente accessibili, visibili e leggibili, con dimensioni di lettere/numeri, stile e caratteri tipografici uniformi. Tali informazioni sono chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nei casi in cui questo sia effettuato per via elettronica. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, il primo capoverso si applica all'etichettatura globale prevista all'articolo 15, paragrafo 3. Le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità. |
Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, il primo capoverso si applica all'etichettatura globale prevista all'articolo 15, paragrafo 3. Laddove tali prodotti sono venduti individualmente all'utilizzatore finale, essi possono essere etichettati in una delle lingue ufficiali dell'Unione purché riportino anche un'etichettatura globale. Se del caso, le denominazioni di fibre tessili possono essere sostituite o completate da simboli non linguistici comprensibili. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater, per stabilire nel dettaglio le condizioni relative all'utilizzo dei simboli di cui al presente paragrafo. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafi 3 e 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale. |
3. Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione, possono essere messi a disposizione sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale. |
4. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita. |
4. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo messi a disposizione sul mercato. |
Motivazione | |
Conformità con il nuovo quadro legislativo. | |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Capitolo 3 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Percentuali di fibre e tolleranze |
Vigilanza del mercato |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 16 Elementi non presi in considerazione nella determinazione delle percentuali di fibre |
soppresso |
Nelle determinazioni delle percentuali di cui agli articoli 7, 8 e 9 che devono essere indicate conformemente all'articolo 11, gli elementi elencati nell'allegato VII non sono presi in considerazione. |
|
Motivazione | |
Questa disposizione è stata inclusa all'articolo 17 onde conseguire maggiore coerenza. | |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità nazionali di sorveglianza del mercato procedono ai controlli di conformità della composizione dei prodotti tessili con le indicazioni sulla composizione di tali prodotti conformemente alla direttiva 2001/95/CE. |
1. Le autorità di sorveglianza del mercato procedono ai controlli di conformità della composizione dei prodotti tessili con le indicazioni sulla composizione di tali prodotti conformemente al presente regolamento. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono realizzati conformemente ai metodi di campionatura e di analisi quantitativa di talune mischie binarie e ternarie di fibre definiti nell'allegato VIII. |
2. Ai fini della determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili, i controlli di cui al paragrafo 1 sono realizzati conformemente alle norme armonizzate o ai metodi definiti nell'allegato VIII. |
Motivazione | |
Al fine di semplificare il regolamento in esame e adattare al progresso tecnico i metodi di campionatura e di analisi quantitativa di talune mischie binarie e ternarie di fibre, la Commissione dovrebbe conferire mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) così da convertire i metodi esposti all'allegato VIII in norme armonizzate. | |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel determinare la composizione delle fibre di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli elementi elencati nell'allegato VII non sono presi in considerazione. |
Motivazione | |
La disposizione deriva dall'articolo 16 ed è stata inserita in questo articolo ai fini di una maggiore coerenza del testo. | |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il laboratorio incaricato del controllo delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano comunitario determina la composizione di dette mischie utilizzando qualsiasi metodo valido a sua disposizione e indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti e il grado di precisione del metodo, sempreché sia conosciuto. |
3. Il laboratorio accreditato e autorizzato dalle autorità dello Stato membro per il controllo delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo d'analisi uniformato sul piano dell'Unione determina la composizione in fibre di dette mischie indicando nel rapporto d'analisi i risultati ottenuti, il metodo utilizzato e il grado di precisione di detto metodo. |
Motivazione | |
Il termine "incaricato" non offre alcuna garanzia di affidabilità per quanto riguarda il laboratorio e i pertinenti risultati. I laboratori accreditati e autorizzati dalle autorità degli Stati membri soddisfano almeno i requisiti minimi di qualità e affidabilità. | |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) 2% del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata da motivi tecnici e non risulti da un'aggiunta sistematica; |
a) 2% del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica; |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Capitolo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Capitolo 3 bis |
|
Indicazione d'origine dei prodotti tessili |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 18 bis |
|
Indicazione d'origine dei prodotti tessili importati da paesi terzi |
|
1. Ai fini del presente articolo, i termini "origine" e "originario" fanno riferimento all'origine non preferenziale in conformità degli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario1. |
|
2. L'importazione o l'immissione sul mercato di prodotti tessili importati da paesi terzi, ad eccezione dei prodotti originari dalla Turchia e dalle parti contraenti dell'accordo SEE, sono soggette all'etichettatura d'origine secondo le condizioni di cui al presente articolo. |
|
3. Il paese di origine dei prodotti tessili è indicato sull'etichetta ad essi apposta. Nel caso in cui i prodotti siano imballati, l'indicazione è riportata separatamente sulla confezione. L'indicazione del paese di origine non può essere sostituita da un'indicazione corrispondente che figuri nei documenti commerciali d'accompagnamento. |
|
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater, per determinare i casi in cui l'indicazione di origine sulla confezione è accettata in sostituzione dell'etichettatura sui prodotti stessi. Ciò può avvenire, in particolare, quando di norma i prodotti raggiungono il consumatore o l'utente finale nella normale confezione. |
|
5. L'indicazione "made-in" seguita dal nome del paese di origine indica l'origine dei prodotti tessili. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui i prodotti saranno commercializzati. |
|
6. L'etichettatura di origine è redatta con caratteri chiaramente leggibili e indelebili, è visibile durante le normali condizioni di manipolazione e deve risultare facilmente distinguibile dalle altre informazioni, oltre ad essere presentata in modo da non essere fuorviante e da non creare impressioni erronee riguardo l'origine del prodotto. |
|
7. I prodotti tessili recano l'etichettatura richiesta al momento dell'importazione. Detta etichettatura non può essere rimossa o manomessa prima della vendita dei prodotti al consumatore o all'utente finale. |
|
_______ 1 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 18 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 18 ter |
|
Indicazione d'origine di altri prodotti tessili |
|
1. Qualora sull'etichetta sia riportata l'origine di prodotti tessili diversi da quelli di cui all'articolo 18 bis, l'indicazione di origine è soggetta alle condizioni di cui al presente articolo. |
|
2. Il prodotto è considerato originario del paese in cui è stato sottoposto ad almeno due delle seguenti fasi di fabbricazione: |
|
- filatura; |
|
- tessitura; |
|
- finissaggio; |
|
- confezionamento. |
|
3. Il prodotto tessile può essere descritto sull'etichettatura come interamente originario di un paese soltanto se è stato sottoposto a tutte le fasi di fabbricazione di cui al paragrafo 2 in detto paese. |
|
4. L'indicazione "made-in" seguita dal nome del paese di origine indica l'origine del prodotto. L'etichettatura può essere redatta in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea che risulti di facile comprensione per il consumatore finale nello Stato membro in cui il prodotto sarà commercializzato. |
|
5. L'etichettatura di origine è redatta con caratteri chiaramente leggibili e indelebili, è visibile durante le normali condizioni di manipolazione e deve risultare facilmente distinguibile dalle altre informazioni, oltre ad essere presentata in modo da non essere fuorviante e da non creare impressioni erronee riguardo l'origine del prodotto. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 18 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 18 quater |
|
Atti delegati |
|
La Commissione può adottare atti delegati in conformità degli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater, al fine di: |
|
- fissare dettagliatamente la forma e le modalità di etichettatura di origine; |
|
- stilare un elenco di termini in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che esprimano chiaramente che i prodotti sono originari del paese indicato nell'etichettatura; |
|
- determinare i casi in cui le abbreviazioni di uso comune indicano senza possibilità di errore il paese di origine e possono essere utilizzate ai fini del presente regolamento; |
|
- determinare i casi in cui l'etichettatura dei prodotti non è possibile o non è necessaria per motivi tecnici o economici; |
|
- stabilire altre norme che possono essere richieste nel caso di prodotti che non sono a norma del presente regolamento. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 18 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 18 quinquies |
|
Disposizioni comuni |
|
1. I prodotti tessili di cui all'articolo 18 bis sono ritenuti non conformi al presente regolamento se: |
|
– non recano un'etichettatura di origine; |
|
– l'etichettatura di origine non corrisponde all'origine dei prodotti; |
|
– l'etichettatura di origine è stata modificata o rimossa, o manomessa in altri modi, ad eccezione dei casi in cui è stata richiesta una correzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo; |
|
2. I prodotti tessili diversi da quelli di cui all'articolo 18 bis sono ritenuti non conformi al presente regolamento se: |
|
– l'etichettatura di origine non corrisponde all'origine dei prodotti; |
|
– l'etichettatura di origine è stata modificata o rimossa, o manomessa in altri modi, ad eccezione dei casi in cui è stata richiesta una correzione a norma del paragrafo 5 del presente articolo; |
|
3. La Commissione può adottare atti delegati in conformità degli articoli 19 bis, 19 ter e 19 quater, in merito alle dichiarazioni e ai documenti giustificativi che possono essere accettati per dimostrare la conformità al presente regolamento. |
|
4. Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata. |
|
5. In caso di prodotti non conformi al presente regolamento, gli Stati membri adottano le ulteriori misure necessarie per richiedere al proprietario dei prodotti, o a qualsiasi altra persona che ne è responsabile, di etichettarli in conformità del presente regolamento e a carico personale. |
|
6. Qualora necessario ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono scambiarsi i dati ricevuti in fase di vigilanza della conformità al presente regolamento, ivi comprese le autorità o le altre persone o organizzazioni a cui gli Stati membri hanno conferito i poteri di cui all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno1. |
|
______ 1 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22. |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) 5% nel caso di prodotti ottenuti con il ciclo cardato. |
b) alle stesse condizioni, 5% del peso totale nel caso di prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato. |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Modifica degli allegati |
Atti delegati |
1. La Commissione può adottare le modifiche degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico. |
Le modifiche degli allegati I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 19 bis, secondo le condizioni di cui agli articoli 19 ter e 19 quater. |
2. Le misure di cui al paragrafo 1, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, fra l'altro completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 20, paragrafo 2. |
|
Motivazione | |
Conformità con le disposizioni del trattato di Lisbona sugli atti delegati (articolo 290). | |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 19 bis |
|
Esercizio della delega |
|
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di [cinque] anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima che giunga a scadenza il periodo di [cinque] anni. Tale relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che proroga la durata della delega. |
|
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Motivazione | |
Conformità con le disposizioni del trattato di Lisbona sugli atti delegati (articolo 290). | |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 19 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 19 ter |
|
Revoca della delega |
|
La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. |
Motivazione | |
Conformità con le disposizioni del trattato di Lisbona sugli atti delegati (articolo 290). | |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 19 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 19 quater |
|
Obiezioni agli atti delegati |
|
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono opporsi a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. |
|
Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di due mesi. |
|
2. Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato o se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria intenzione di non muovere obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo. |
Motivazione | |
Conformità con le disposizioni del trattato di Lisbona sugli atti delegati (articolo 290). | |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 20 Comitato |
soppresso |
1. La Commissione è assistita dal Comitato delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili. |
|
2. Nel caso in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8. |
|
Motivazione | |
Conformità con le disposizioni del trattato di Lisbona sugli atti delegati (articolo 290). | |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 20 bis Riesame |
|
1. Entro …* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, nell'intento di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili. La relazione si basa su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate, su indagini tra i consumatori e su un'approfondita analisi costi-benefici ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative. La relazione verte in particolare sulle questioni seguenti: |
|
– un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto, |
|
– un sistema uniforme su scala UE per l'etichettatura delle taglie dei prodotti d'abbigliamento e calzaturieri, |
|
– le indicazioni relative a eventuali sostanze potenzialmente allergeniche o pericolose utilizzate nella fabbricazione o nella lavorazione dei prodotti tessili, |
|
– l'etichettatura ecologica relativa alla prestazione ambientale e alla produzione sostenibile dei prodotti tessili, |
|
– l'etichettatura sociale per informare i consumatori in merito alle condizioni sociali nelle quali un prodotto tessile è stato fabbricato, |
|
– le etichette di avvertenza relative al grado di infiammabilità dei prodotti tessili, in particolare dei capi d'abbigliamento ad alto rischio di infiammabilità, |
|
– l'etichettatura elettronica, inclusa l'identificazione a radiofrequenza (RFID), |
|
– l'inclusione di un numero identificativo sull'etichetta, che possa essere utilizzato per ottenere informazioni supplementari su richiesta in merito al prodotto, ad esempio via Internet, |
|
– l'uso di simboli non linguistici per identificare le fibre usate per la fabbricazione di un prodotto tessile, che consentano al consumatore di capirne facilmente la composizione e, in particolare, la presenza di fibre naturali o sintetiche. |
|
2. Entro …* la Commissione effettua uno studio per valutare se le sostanze impiegate nella fabbricazione o nella lavorazione di prodotti tessili possano rappresentare un pericolo per la salute umana. Detto studio valuta in particolare se vi sia un nesso causale tra reazioni allergiche e fibre sintetiche, coloranti, biocidi, conservanti o nanoparticelle utilizzati in prodotti tessili. Lo studio si basa su prove scientifiche e tiene conto dei risultati delle attività di vigilanza del mercato. Sulla base di tale studio la Commissione presenta, se del caso, proposte legislative al fine di vietare o limitare l'impiego di sostanze potenzialmente pericolose nei prodotti tessili, in conformità della pertinente legislazione UE. |
|
___________ * Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro [DATA = 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre. |
Entro 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre, e presenta, ove ciò sia giustificato, una proposta legislativa. |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 21 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 21 bis |
|
Disposizioni transitorie |
|
I prodotti tessili conformi alle disposizioni della direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)1 che sono stati immessi sul mercato prima di [6 mesi dall'entrata in vigore] possono continuare a essere immessi sul mercato fino al …* |
|
___________ 1 GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29. * Due anni e sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
|
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 22 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le direttive 73/44/CE, 96/73/CE e 96/74/CE [o rifusione] sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Motivazione | |
La direttiva 96/74/CE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/121/CE. | |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Allegato II – trattino 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
– Risultati di test condotti per valutare possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra sulla salute umana, in conformità della pertinente legislazione UE; |
Motivazione | |
L'allegato tecnico presentato dal fabbricante al momento di fare domanda di aggiunta di una nuova denominazione di fibra all'elenco armonizzato dovrebbe includere, se del caso, informazioni sulle implicazioni che la nuova fibra può comportare per la salute. | |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Allegato V – punto 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
24. Giocattoli |
soppresso |
Motivazione | |
L'indicazione della composizione fibrosa si applicherà soltanto ai giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento in esame, ossia ai giocattoli composti almeno per l'80% del loro peso di fibre tessili. La Commissione dovrebbe esaminare se la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli offra ai consumatori informazioni sufficienti sui giocattoli fatti di fibre tessili. |
MOTIVAZIONE
I. Proposta della Commissione
Il 30 gennaio 2009 la Commissione ha adottato una proposta di nuovo regolamento relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili. La proposta riunisce tutte le norme in vigore (le tre direttive di base)[1] in materia di denominazioni tessili ed etichettatura in un unico regolamento, al fine di evitare l'onere amministrativo gravante sugli Stati membri che recepiscono nella legislazione nazionale gli adeguamenti tecnici necessari ogni volta che la denominazione di una nuova fibra viene aggiunta all'elenco delle denominazioni armonizzate.
La proposta stabilisce inoltre una procedura riveduta per i fabbricanti che richiedono l'aggiunta della denominazione di una nuova fibra all'elenco armonizzato, con l'obiettivo di ridurre il tempo che intercorre tra la presentazione di una domanda per la denominazione di una nuova fibra e l'adozione della stessa.
I benefici per il settore derivano dalla riduzione del tempo necessario per l'immissione di una nuova fibra sul mercato. Questo comporta un risparmio in termini di spese amministrative e permette di ottenere più rapidamente profitti dalla vendita delle fibre, mentre i consumatori possono trarre vantaggio da una più rapida entrata sul mercato di nuove fibre.
La proposta di revisione della legislazione UE in materia di denominazioni tessili ed etichettatura costituisce un esercizio puramente tecnico che non comporta alcuna implicazione politica rilevante. Non estende la legislazione UE ad altri requisiti di etichettatura oltre la composizione delle fibre e l'armonizzazione delle denominazioni delle fibre tessili coperte dalle direttive vigenti.
II. Osservazioni di carattere generale del relatore
L'industria tessile dell'Unione europea ha avviato un lungo processo di ristrutturazione, modernizzazione e innovazione tecnologica in risposta alle importanti sfide economiche che tale settore ha affrontato negli ultimi anni. Le imprese europee, in particolare le PMI, hanno migliorato la propria posizione a livello mondiale, rivolgendo un'attenzione particolare ai vantaggi competitivi come qualità, design, innovazione e prodotti a maggior valore aggiunto. L'industria dell'UE svolge un ruolo guida a livello mondiale nello sviluppo di nuovi prodotti, di tessili tecnici e non tessuti destinati a nuove applicazioni come i geotessuti, i prodotti per l'igiene, l'industria automobilistica o il settore medico. Il numero di domande per l'inserimento delle nuove denominazioni di fibre nella legislazione UE è aumentato negli ultimi anni e tale tendenza dovrebbe consolidarsi con l'evolversi del settore tessile europeo verso un'industria più innovativa.[2]
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, poiché semplifica il quadro regolamentare esistente relativo allo sviluppo e all'utilizzazione di nuove fibre ed è in grado di promuovere l'innovazione nel settore tessile e dell'abbigliamento, consentendo al tempo stesso agli utilizzatori e ai consumatori di fibre di beneficiare più rapidamente di prodotti innovativi.
Tuttavia, il relatore avrebbe preferito una revisione più ampia e ambiziosa. Considerando la portata limitata degli obiettivi contenuti nella proposta, il relatore ritiene che la principale questione politica sia se la legislazione UE sull'etichettatura dei prodotti tessili debba comprendere anche altri requisiti per l'etichettatura oltre alla composizione fibrosa e all'armonizzazione delle denominazioni delle fibre tessili, al fine di garantire benefici aggiuntivi per i consumatori.
Le conclusioni dello studio sull'etichettatura dei prodotti tessili condotto dal Parlamento europeo, in seguito a una richiesta della commissione IMCO, nonché lo scambio di opinioni con i rappresentanti dell'industria tessile in occasione della visita di una delegazione della commissione IMCO a Milano nel novembre 2009, mostrano che, malgrado le posizioni delle parti interessate siano per molti aspetti discordanti, è necessario intervenire in alcuni ambiti concernenti l'etichettatura dei prodotti tessili.
III. Posizione generale del relatore
Al fine di eliminare i potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, causati da disposizioni e pratiche divergenti tra gli Stati membri, e di procedere di pari passo con lo sviluppo del commercio elettronico e delle sfide future nel mercato dei prodotti tessili, è necessario considerare la possibilità di armonizzare e standardizzare altri aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili, con l'obiettivo di facilitare il libero movimento di tali prodotti nel mercato interno e conseguire un livello di protezione del consumatore elevato e uniforme in tutta l'UE.
Il relatore riconosce che, in questa fase, l'estensione del campo di applicazione dei requisiti di etichettatura obbligatoria darebbe origine a lunghe discussioni e potrebbe quindi compromettere l'attività di semplificazione. Il relatore pertanto suggerisce che la discussione in merito agli altri aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili non avvenga nel contesto del presente regolamento.
A tale scopo, il relatore esorta la Commissione a presentare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli eventuali nuovi requisiti di etichettatura da introdurre a livello di Unione, al fine di armonizzare, standardizzare e semplificare l'etichettatura dei prodotti tessili, nonché di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili in materia di composizione, proprietà, trattamento, origine e taglia dei prodotti tessili.
Revisione del quadro legislativo attuale in materia di etichettatura dei prodotti tessili
La suddetta relazione analizzerà, in particolare, le opinioni dei consumatori in merito alla quantità minima di informazioni da riportare sull'etichetta di un prodotto tessile, ed esaminerà i mezzi diversi dall'etichettatura utilizzabili per fornire informazioni aggiuntive ritenute non essenziali dai consumatori. Il relatore ritiene che occorra trovare il giusto equilibrio tra un alto livello di protezione dei consumatori e la semplificazione del quadro normativo per i prodotti tessili. In questo contesto, è necessario garantire che l'estensione dell'obbligo di etichettatura non comporti un carico eccessivo per le imprese senza produrre un reale valore aggiunto per i consumatori, i quali potrebbero addirittura risultare confusi da un eccesso di informazioni sull'etichetta dei prodotti tessili. A tale scopo, per consentire ai consumatori di operare scelte informate, si potrebbe ricorrere ad altri mezzi in alternativa ai requisiti di etichettatura obbligatoria.
La suddetta relazione, a cura della Commissione, tratterà, in particolare, le seguenti questioni:
– un sistema armonizzato di etichettatura di manutenzione, per offrire ai consumatori e alle imprese di manutenzione tessile informazioni accurate sul trattamento di manutenzione dei prodotti tessili;
– un sistema uniforme a livello di Unione europea per l'etichettatura delle taglie dei prodotti di abbigliamento e calzaturieri;
– norme armonizzate sull'indicazione dell'origine dei prodotti tessili importati da paesi terzi e criteri precisi per l'utilizzo del marchio di origine "Made in" per i prodotti fabbricati nell'Unione europea;
– l'indicazione delle sostanze potenzialmente allergeniche o pericolose utilizzate nella fabbricazione o nella lavorazione dei prodotti tessili;
– l'etichettatura ecologica relativa alle prestazioni ambientali dei prodotti tessili, quali l'impatto sull'ambiente, il consumo di energia e di risorse e la produzione di rifiuti, con l'obiettivo di incoraggiare la produzione e il consumo sostenibili di prodotti tessili;
– l'etichettatura sociale per consentire ai consumatori di decidere quali prodotti acquistare sulla base di considerazioni etiche, come la salute, la sicurezza, i diritti umani, il benessere, le condizioni di lavoro e la retribuzione dei lavoratori impiegati nella fabbricazione dei prodotti tessili;
– etichette di avvertimento per informare i consumatori dell'infiammabilità dei prodotti tessili, in particolare dei capi di abbigliamento ad alto rischio di infiammabilità;
– l'utilizzo dell'identificazione a radio frequenza (RFID) e di altri mezzi di etichettatura elettronica allo scopo di fornire informazioni supplementari sui prodotti tessili, garantendo al contempo la privacy dei consumatori e senza incidere sul prezzo finale del prodotto;
– l'introduzione di un numero identificativo sull'etichetta, a disposizione del consumatore o del rivenditore per ottenere tramite Internet maggiori informazioni su un prodotto tessile, in particolare in merito alla qualità, alla composizione, alle origini e alle variazioni del prodotto;
– l'utilizzo di simboli non linguistici per identificare le fibre utilizzate per la fabbricazione di un prodotto tessile, permettendo ai consumatori di comprenderne facilmente la composizione e, in particolare, l'uso di fibre naturali o sintetiche.
La relazione si baserà su un'ampia consultazione con tutte le parti interessate e su una valutazione d'impatto approfondita, e sarà accompagnata, qualora necessario, da proposte legislative. Il relatore ritiene che il gruppo di lavoro sulle denominazioni e l'etichettatura dei prodotti tessili potrebbe costituire un forum adeguato come punto di partenza per la discussione, ma sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire una partecipazione più sistematica della società civile, dei rappresentanti dei consumatori, delle parti sociali e degli attori istituzionali, al fine di assicurare che la composizione del gruppo di lavoro rifletta le posizioni di tutte le parti interessate.
Conseguenze per la salute
Il relatore ritiene inoltre che non vi siano prove sufficienti per quanto riguarda i possibili effetti che le sostanze pericolose utilizzate nella fabbricazione e nella lavorazione dei prodotti tessili avrebbero sulla salute umana. La Commissione dovrà pertanto procedere a uno studio per valutare se le sostanze utilizzate nella fabbricazione e nella lavorazione dei prodotti tessili possano rappresentare un pericolo per la salute umana. Tale studio dovrà verificare, in particolare, se esiste un nesso causale tra le reazioni allergiche e le fibre sintetiche, i coloranti, i biocidi, i conservanti o le nanoparticelle utilizzate nei prodotti tessili.
Etichettatura di materiali di origine animale
Un'altra modifica sostanziale proposta dal relatore consiste nell'indicazione, sull'etichetta dei prodotti tessili, del materiale di cui si compongono le parti non tessili di origine animale. Per poter operare scelte informate, è essenziale che i consumatori sappiano se un prodotto tessile comprende materiali derivati dalla pelle, dal pelo o da altri materiali di origine animale.
Norme armonizzate per i metodi di analisi quantitativa delle mischie di fibre tessili (allegato VIII)
Al fine di semplificare il regolamento e adeguare i metodi uniformi per il campionamento e l'analisi di prodotti tessili al progresso tecnico, il relatore ritiene che occorra trasformare in norme europee i metodi utilizzati per verificare la conformità della composizione dei prodotti tessili con le informazioni riportate sull'etichetta. A tale scopo, la Commissione dovrebbe conferire mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN).
Modifiche tecniche
È stata introdotta una serie di emendamenti a diversi articoli della proposta di regolamento per chiarire alcuni aspetti tecnici e garantire una maggiore coerenza del testo. Il relatore ha inoltre presentato diversi emendamenti allo scopo generale di assicurare la coerenza con il nuovo quadro legislativo e con le disposizioni del trattato di Lisbona concernenti gli atti delegati (articolo 290).
IV. Conclusione
Il relatore presenta le suddette proposte alla commissione e rimane in attesa di ulteriori suggerimenti.
- [1] La direttiva 2008/121/CE relativa alle denominazioni tessili (rifusione) impone l'etichettatura della composizione delle fibre sui prodotti tessili esclusivamente sulla base delle denominazioni armonizzate elencate nell'allegato I della direttiva. Le direttive 96/73/CE e 73/44/CEE precisano i metodi d'analisi da impiegare per verificare se la composizione dei prodotti tessili è conforme alle informazioni contenute nell'etichetta.
- [2] Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni tessili e all'etichettatura dei prodotti tessili"
http://eescopinions.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=\\esppub1\esp_public\ces\int\int477\it\ces1928-2009_ac_it.doc
PROCEDURA
Titolo |
Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura |
|||||||
Riferimenti |
COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) |
|||||||
Presentazione della proposta al PE |
30.1.2009 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 19.10.2009 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ITRE 19.10.2009 |
|
|
|
||||
Pareri non espressi Decisione |
ITRE 2.9.2009 |
|
|
|
||||
Relatore(i) Nomina |
Toine Manders 14.9.2009 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
2.9.2009 |
29.9.2009 |
6.10.2009 |
4.11.2009 |
||||
|
27.1.2010 |
16.3.2010 |
8.4.2010 |
|
||||
Approvazione |
8.4.2010 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 1 6 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Barbara Weiler |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Regina Bastos, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Rareş-Lucian Niculescu, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Kerstin Westphal |
|||||||
Deposito |
30.4.2010 |
|||||||