RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)

28.4.2010 - (05386/3/2010 – C7‑0095/2010 – 2008/0223(COD)) - ***II

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatrice: Silvia-Adriana Ţicău

Procedura : 2008/0223(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0124/2010
Testi presentati :
A7-0124/2010
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)

(05386/3/2010 – C7‑0095/2010 – 2008/0223(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (05386/3/2010 – C7‑0095/2010),

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0780),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0413/2008),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) (COM(2010)0165),

–   visto l'articolo 294, paragrafo 7 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la sua posizione in prima lettura[1],

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

–   visto il parere del Comitato delle regioni[3],

–   visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7‑0124/2010),

1.  approva la posizione comune del Consiglio;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

MOTIVAZIONE

Importanza di migliorare il rendimento energetico nell'edilizia

Nel 2008 l'UE si è impegnata a ridurre del 20% il consumo di energia e a ricavare il 20% dell'energia consumata da fonti rinnovabili entro il 2020. Il Consiglio europeo ha stabilito di aumentare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020.

Il settore dell'edilizia è stato identificato dall'UE come uno dei mercati con il maggiore potenziale di risparmio energetico. Esso è responsabile del 40% del consumo di energia e del 35% delle emissioni totali. Il settore dell'edilizia residenziale, al quale è attribuito il 26% del consumo complessivo di energia, presenta maggiori possibilità di miglioramento rispetto all'edilizia commerciale. Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici costituisce il modo più efficace per ridurre del 20% il consumo di energia e le missioni nei settori esclusi dal sistema di scambio di emissioni.

I risparmi energetici per gli edifici efficienti sotto il profilo energetico ammontano a circa il 30% rispetto agli edifici convenzionali. Inoltre, i primi utilizzano meno acqua e offrono costi di manutenzione e bollette di consumo più ridotti.

La direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia avrà un impatto significativo sulla vita dei cittadini europei poiché avrà effetti diretti sugli edifici da essi occupati e utilizzati. Inoltre, gli investimenti nel miglioramento dell'efficienza energetica e nell'uso delle energie rinnovabili creeranno milioni di posti di lavoro e contribuiranno a una crescita economica sostenibile nell'UE.

Proposta della Commissione per la rifusione della direttiva 2002/91/CE (EPBD)

Il 13 novembre 2008, la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa per la rifusione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, rientrante nel pacchetto energetico sull'efficienza energetica.

Posizione del Parlamento europeo in prima lettura

Il 22 aprile 2009, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura della procedura di codecisione per la rifusione della direttiva EPBD e una maggioranza vastissima (549 voti favorevoli, 51 contrari e 26 astensioni) ha sostenuto il miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia.

Le principali modifiche introdotte dal Parlamento europeo sono state:

§ un nuovo allegato contenenti i principi di una metodologia comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi;

§ scadenze chiare entro le quali tutti gli edifici di nuova costruzione raggiungano l'obiettivo minimo di un consumo netto di energia nullo (31 dicembre 2016). Gli Stati membri fissano target percentuali minimi per gli edifici a consumo netto di energia nullo, da raggiungere entro il 2015 e il 2020 rispettivamente;

§ il riconoscimento reciproco per i certificatori del rendimento energetico degli edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento;

§ Consultazione delle autorità locali, regionali e nazionali;

§ orientamenti comuni che precisino le norme minime relative al contenuto e alla presentazione degli attestati di certificazione energetica;

§ le amministrazioni pubbliche assumono un ruolo guida e danno attuazione alle raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica rilasciato per gli edifici da esse occupati;

§ i requisiti minimi di rendimento energetico devono essere fissati per i componenti e i sistemi tecnici per l'edilizia installati e messi in funzione negli edifici;

§ in tutti gli edifici di nuova costruzione e in tutti gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni devono essere installati contatori intelligenti;

§ incentivi finanziari e barriere di mercato: entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri predispongono piani d'azione nazionali corredati di proposte di interventi, per ottemperare agli obblighi contemplati nella direttiva mediante la riduzione degli ostacoli giuridici e di mercato attualmente esistenti, lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari e fiscali e il rafforzamento di quelli esistenti, al fine di aumentare l'efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione e di quelli già costruiti;

§ elaborazione di una certificazione volontaria comune dell'UE per il rendimento energetico degli edifici non residenziali entro il 2011 e introduzione di detta certificazione da parte degli Stati membri nei rispettivi territori, entro il 2012, per affiancarla ai sistemi di certificazione nazionali;

§ nuove disposizioni relative agli impianti di condizionamento dell'aria, agli esperti indipendenti e alla formazione;

§ entro il 2010, la Commissione crea un sito web contenente determinate informazioni tra cui l'ultima versione di ciascun piano d'azione per l'efficienza energetica.

Seconda lettura del Parlamento europeo

Il 19 novembre 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno raggiunto un accordo politico sugli aspetti tecnici della proposta legislativa, i cui elementi fondamentali sono i seguenti:

§ un articolo separato sulle questioni di finanziamento (articolo 10) - comprese proposte entro il 30 giugno 2011 - e i considerando 18, 19 e 20 sugli strumenti e i programmi esistenti. Inoltre, gli articoli sugli attestati (articolo 11, paragrafo 4) e sugli "edifici a consumo di energia quasi nullo" (articolo 9, paragrafo 3) comprendono disposizioni finanziarie. (Detti articoli sono integrati dalla dichiarazione della Commissione);

§ "edilizia a consumo di energia quasi nullo" - entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovrebbero essere a consumo di energia quasi nullo, mentre detto termine andrebbe anticipato di due anni per il settore pubblico che dovrebbe fungere da modello. La politica relativa all'"edilizia a consumo di energia quasi nullo" è attualmente dotata di obiettivi fissi ambiziosi e di piani d'azione nazionali comprendenti misure di sostegno (articolo 9).

§ per gli edifici che subiscono ristrutturazioni importanti, il rendimento energetico dell'edificio o della parte ristrutturata soddisfa i requisiti minimi di rendimento energetico per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente possibile. I requisiti minimi di rendimento energetico si applicano anche ai sistemi tecnici per l'edilizia e agli elementi di un edificio che hanno un impatto significativo sul rendimento energetico dell'involucro dell'edificio, ogniqualvolta essi siano sottoposti a sostituzione o miglioramento (articoli 7 e 8);

§  l'ampliamento del campo di applicazione aldilà delle ristrutturazioni importanti: i requisiti per i componenti e le unità degli edifici sono al momento contenuti nell'articolo 7.

§ nuove disposizioni principali sugli attestati: requisiti esaustivi di informazione, comprese le possibilità di finanziamento, da fornire con l'attestato (articolo 11, paragrafo 4); il settore pubblico è incoraggiato a svolgere un ruolo guida tramite l'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica entro il suo periodo di validità (articolo 11, paragrafo 5); il sistema comune volontario di certificazione dell'UE per gli edifici non residenziali (articolo 11, paragrafo 9); disposizioni relative al rilascio e all'affissione degli attestati di certificazione energetica (articoli 10 e 11); il requisito di un indicatore di rendimento energetico che figuri nell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità dell'edificio negli annunci di vendita o di locazione (articolo 12, paragrafo 4);

§ maggiori informazioni e trasparenza sull'accreditamento degli esperti, la formazione, gli strumenti finanziari, le informazioni ai proprietari e ai locatari e maggiori informazioni sugli attestati (articoli 17 e 20);

§ un onere amministrativo minore per quanto riguarda le ispezioni;

§ consultare le autorità locali e fornire loro sostegno nell'attuazione delle raccomandazioni; un nuovo articolo sulla consultazione delle parti interessate, comprese le autorità locali e regionali (articolo 21), e nuove disposizioni su una consulenza ai progettisti edili e agli architetti locali per valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energia da fonti rinnovabili e di utilizzo di sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento urbano in fase di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali (considerando 28);

§ per gli edifici di nuova costruzione è tenuto in considerazione un numero maggiore di elementi rinnovabili (articolo 6);

§ un ruolo più incisivo della Commissione nella valutazione dei piani nazionali (articolo 9, paragrafo 4) e nei rapporti d'ispezione (articolo 15, paragrafo 4);

§ l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti e di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, preposti al risparmio energetico (articolo 8);

§ nonostante la mancanza di una metodologia comune, la Commissione stabilisce, entro il 30 giugno 2011, un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in termini di costi per i requisiti minimi di rendimento energetico (articolo 5 e allegato III).

§ clausola di revisione: la revisione della direttiva ha luogo entro il 1° gennaio 2017.

Ciononostante, l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha reso necessari alcuni adeguamenti concernenti, principalmente, la base giuridica e gli atti delegati (ex procedura di comitatologia). Le disposizioni in questione sono connesse all'esercizio della delega (articolo 23) e alla durata di 5 anni della delega per modificare l'allegato I (Quadro generale comune per il calcolo del rendimento energetico degli edifici), che sarà automaticamente rinnovata per un periodo di pari durata tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, alla revoca della delega (articolo 24), alle obiezioni agli atti delegati (articolo 25) entro due mesi dalla data di notifica.

Una volta che la nuova direttiva sarà stata adottata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, gli Stati membri avranno a disposizione due anni per la trasposizione nei rispettivi diritti nazionali.

Conclusioni

La posizione comune del Consiglio si basa sull'accordo raggiunto nel novembre 2009 tra il Parlamento europeo e il Consiglio.

PROCEDURA

Titolo

Rendimento energetico nell’edilizia (rifusione)

Riferimenti

05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

23.4.2009                     T6-0278/2009

Proposta della Commissione

COM(2008)0780 - C6-0413/2008

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

19.4.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

19.4.2010

Relatore(i)

       Nomina

Silvia-Adriana Ţicău

21.7.2009

 

 

Approvazione

28.4.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

53

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Sajjad Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Antonio Cancian, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Alajos Mészáros, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Vladimír Remek, Frédérique Ries, Theodoros Skylakakis, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler