RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio
29.4.2010 - (COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Rui Tavares
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio
(COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0456),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0123/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti gli articoli 294, paragrafo 3, 78, paragrafo 2, e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0125/2009),
1. adotta la posizione in prima lettura riportata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali
Emendamento 1 Proposta di decisione – atto modificativo Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Risulta quindi opportuno che la Commissione decida le priorità annuali comuni UE in relazione a regioni geografiche, cittadinanze e categorie specifiche di rifugiati da reinsediare. |
(2) Per conseguire gli obiettivi della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fissino le priorità annuali comuni UE in relazione alle regioni geografiche e alle categorie specifiche di rifugiati da reinsediare. È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Per poter aggiornare con urgenza tali priorità annuali comuni dell'UE in caso di emergenze impreviste, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati con procedura d'urgenza. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di decisione – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Allo scopo di incoraggiare un maggior numero di Stati membri a partecipare ad azioni di reinsediamento, è opportuno fornire un sostegno finanziario supplementare agli Stati membri che partecipano per la prima volta al programma di reinsediamento. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Decisione n. 573/2007/CE Articolo 13 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento tiene conto delle esperienze finora acquisite con le disposizioni del FER relative al reinsediamento e combina i criteri specifici (presenti nel testo precedente) rispondenti a esigenze reali con la flessibilità necessaria a reagire in modo adeguato in casi d'emergenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Decisione n. 573/2007/CE Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione n. 573/2007/CE Articolo 13 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Decisione n. 573/2007/CE Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Decisione n. 573/2007/CE Articolo 13 – paragrafo 7 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo) Decisione n. 573/2007/CE Articolo 52 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo) Decisione n. 573/2007/CE Articolo 52 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 quater (nuovo) Decisione n. 573/2007/CE Articolo 52 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di decisione – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 quinquies (nuovo) Decisione n. 573/2007/CE Articolo 52 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Una delle "azioni ammissibili" del Fondo europeo per i rifugiati (FER) è il reinsediamento. Per reinsediamento si intende il processo mediante il quale cittadini di paesi terzi o apolidi, su richiesta dell'ACNUR motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status: a) status di rifugiato, b) status che offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato[1]. Il reinsediamento è spesso definito come una delle soluzioni durevoli a favore dei rifugiati la cui protezione non può essere garantita nei paesi di primo asilo[2].
Il punto 6.2.3. del programma di Stoccolma sulla dimensione esterna dell'asilo stabilisce chiaramente che l'UE dovrebbe agire in partenariato e cooperare con i paesi terzi che ospitano grandi popolazioni di rifugiati. Riconosce altresì che promuovere la solidarietà all'interno dell'UE è fondamentale ma non sufficiente per realizzare una politica comune in materia d'asilo che sia credibile e sostenibile; Il Consiglio europeo invita il Parlamento europeo, unitamente al Consiglio e alla Commissione, a incoraggiare la partecipazione volontaria degli Stati membri al regime comune di reinsediamento UE e ad aumentare il numero totale di rifugiati reinsediati. Inoltre, nel 2014 la Commissione dovrebbe valutare il programma comune di reinsediamento UE allo scopo di individuare i miglioramenti necessari. In merito al suddetto programma di reinsediamento UE, il relatore esprimerà le proprie idee nell'ambito della sua relazione sulla comunicazione.
La proposta di modifica del Fondo europeo per i rifugiati
L'articolo 6, lettera e), della decisione n. 573/2007/CE menziona fra i gruppi di riferimento qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide da reinsediare o reinsediato in uno Stato membro. Le disposizioni particolari sul reinsediamento vengono essenzialmente stabilite all'articolo 13.
La proposta conferisce alla Commissione il potere di definire annualmente le priorità comuni dell'UE riguardo alle persone da reinsediare. Dette priorità annuali possono riguardare, a discrezione della Commissione, regioni geografiche, cittadinanze o categorie specifiche di rifugiati da reinsediare. Il Parlamento europeo appoggia l'idea della Commissione ed è del parere che il reinsediamento dovrebbe svolgere un ruolo centrale nelle politiche esterne dell'UE in materia di asilo. Esso dovrebbe essere ulteriormente perfezionato e trasformato in uno strumento efficace di protezione a disposizione dell'Unione. Riguardo alla definizione delle priorità comuni dell'UE, il Parlamento europeo si dichiara favorevole alla definizione di talune categorie, pur mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per reagire alle situazioni di emergenza. L'emendamento 2 risponde a questa preoccupazione, elencando categorie permanenti che sono da considerare generali e includono anche casi non indicati esplicitamente, in quanto sarebbe giuridicamente impossibile elencare tutte le esigenze specifiche. Ad esempio, è indubbio che le donne che rischiano matrimoni forzati o che sono vittime di mutilazioni dei genitali rientrano nella categoria generale delle "donne a rischio" ovvero che le persone disabili sono da considerare come " persone che necessitano di cure mediche importanti". Le persone discriminate per il loro orientamento sessuale nei paesi in cui tale orientamento è criminalizzato rientrano anche loro in tali categorie come pure le minoranze religiose o non religiose nei casi in cui sia criminalizzata la libertà di religione e di opinione. Altri casi possono rientrare nella formulazione "ragioni legali e di protezione".
Negli ultimi anni sempre più Stati membri hanno partecipato ai programmi di reinsediamento dell'UE. Per il Parlamento europeo è di estrema importanza che l'opportunità di partecipare al programma di reinsediamento UE sia concessa al maggior numero possibile di Stati membri. Per questo motivo il Parlamento vorrebbe introdurre un sistema di modulazione. Ciò offrirebbe la possibilità di attribuire incentivi, per l'avvio di tale partecipazione, agli Stati membri che finora non hanno preso parte in modo significativo ai programmi di reinsediamento dell'UE (emendamento 3).
Al fine di garantire le prerogative del Parlamento europeo al momento della definizione delle priorità, gli emendamenti 1 e 4 propongono la procedura di cui all'articolo 290 del TFUE (atti delegati).
PROCEDURA
Titolo |
Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) |
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Riferimenti |
COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
2.9.2009 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 17.9.2009 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
AFET 17.9.2009 |
DEVE 17.9.2009 |
EMPL 17.9.2009 |
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Pareri non espressi Decisione |
AFET 16.9.2009 |
DEVE 6.10.2009 |
EMPL 17.9.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
Rui Tavares 6.10.2009 |
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Esame in commissione |
6.10.2009 |
22.2.2010 |
16.3.2010 |
27.4.2010 |
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Approvazione |
27.4.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström |
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Deposito |
29.4.2010 |
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