RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio

29.4.2010 - (COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Rui Tavares


Procedura : 2009/0127(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0125/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio

(COM(2009)0456 – C7‑0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0456),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0123/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti gli articoli 294, paragrafo 3, 78, paragrafo 2, e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0125/2009),

1.  adotta la posizione in prima lettura riportata in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali

Emendamento  1

Proposta di decisione – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Risulta quindi opportuno che la Commissione decida le priorità annuali comuni UE in relazione a regioni geografiche, cittadinanze e categorie specifiche di rifugiati da reinsediare.

(2) Per conseguire gli obiettivi della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fissino le priorità annuali comuni UE in relazione alle regioni geografiche e alle categorie specifiche di rifugiati da reinsediare. È particolarmente importante che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

 

Per poter aggiornare con urgenza tali priorità annuali comuni dell'UE in caso di emergenze impreviste, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati con procedura d'urgenza.

 

1 GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1.

Emendamento  2

Proposta di decisione – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Allo scopo di incoraggiare un maggior numero di Stati membri a partecipare ad azioni di reinsediamento, è opportuno fornire un sostegno finanziario supplementare agli Stati membri che partecipano per la prima volta al programma di reinsediamento.

Emendamento  3

Proposta di decisione – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Decisione n. 573/2007/CE

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a EUR 4000 per persona reinsediata appartenente a una delle categorie definite dalle priorità annuali comuni UE stabilite in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6 in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze, nonché a categorie specifiche di rifugiati da reinsediare.

4. Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a EUR 4000 per persona reinsediata in accordo con le priorità annuali comuni UE da stabilire in conformità dell'articolo 13, paragrafi 6 e 6 bis, in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze.

 

Le seguenti categorie vulnerabili di rifugiati sono considerate in ogni caso priorità annuali comuni UE, a prescindere dalle priorità annuali in relazione alle regioni geografiche e alle cittadinanze:

 

bambini e donne a rischio, specialmente di sfruttamento o violenza psicologica, fisica o sessuale;

 

– minori non accompagnati per i quali il reinsediamento è nel loro migliore interesse, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia;

 

– persone in condizioni sanitarie gravi che necessitano di un trattamento medico speciale, in particolare in condizioni che possono essere trattate solo in seguito a reinsediamento;

 

– sopravvissuti alla violenza e alle torture;

 

– persone che necessitano di un reinsediamento d'emergenza o urgente per esigenze legali e di protezione.

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto delle esperienze finora acquisite con le disposizioni del FER relative al reinsediamento e combina i criteri specifici (presenti nel testo precedente) rispondenti a esigenze reali con la flessibilità necessaria a reagire in modo adeguato in casi d'emergenza.

Emendamento  4

Proposta di decisione – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Decisione n. 573/2007/CE

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. All'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

 

"4 bis. Per gli Stati membri che presentano per la prima volta una richiesta di finanziamento a norma del presente articolo, l'importo fisso per persona reinsediata è pari a 6 000 EUR nel primo anno di calendario e a 5 000 EUR nel secondo. Negli anni successivi l'importo fisso è pari a 4 000 EUR per persona reinsediata. L'importo supplementare che i nuovi Stati membri partecipanti ricevono nei primi due anni della loro partecipazione è investito nello sviluppo di un programma di reinsediamento sostenibile."

Emendamento  5

Proposta di decisione – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione n. 573/2007/CE

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione stabilisce le priorità annuali comuni UE per il reinsediamento secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

6. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione di fare del reinsediamento un efficace strumento di protezione, la Commissione stabilisce le priorità annuali comuni UE per il reinsediamento mediante atti delegati a norma degli articoli 52 bis, 52 ter e 52 quater."

Emendamento  6

Proposta di decisione – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Decisione n. 573/2007/CE

Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. In caso di emergenza imprevista che richieda un aggiornamento urgente delle priorità annuali comuni UE per il reinsediamento, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica l'articolo 52 quinquies.

Emendamento  7

Proposta di decisione – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Decisione n. 573/2007/CE

Articolo 13 – paragrafo 7 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro venti giorni di calendario dopo la notifica della decisione della Commissione che stabilisce le priorità annuali comuni UE per il reinsediamento in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, gli Stati membri forniscono alla Commissione la stima del numero di persone che intendono reinsediare secondo tali priorità annuali comuni nel corso del successivo anno di calendario. La Commissione comunica tali informazioni al comitato di cui all'articolo 52.

Entro venti giorni di calendario dopo la notifica della decisione della Commissione che stabilisce le priorità annuali comuni UE per il reinsediamento in conformità dell'articolo 13, paragrafi 6 e 6 bis, gli Stati membri forniscono alla Commissione la stima del numero di persone che intendono reinsediare secondo tali priorità annuali comuni nel corso del successivo anno di calendario. La Commissione comunica tali informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento  8

Proposta di decisione – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Decisione n. 573/2007/CE

Articolo 52 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 52 bis

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafi 6 e 6 bis, è conferito alla Commissione per il periodo di cui all'articolo 1, primo comma.

 

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 52 ter e 52 quater. Qualora imperative ragioni d'urgenza lo richiedano, si applica l'articolo 52 quinquies."

Emendamento  9

Proposta di decisione – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo)

Decisione n. 573/2007/CE

Articolo 52 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 ter. È inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 52 ter

Revoca della delega

 

1. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafi 6 e 6 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali ragioni della revoca.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri in essa specificati. La decisione prende effetto immediatamente o a una data successiva in essa specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. È pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Emendamento  10

Proposta di decisione – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 quater (nuovo)

Decisione n. 573/2007/CE

Articolo 52 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 quater. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 52 quater

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di un mese a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di un mese.

 

2. Se allo scadere di detto periodo né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso specificata.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

Emendamento  11

Proposta di decisione – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 quinquies (nuovo)

Decisione n. 573/2007/CE

Articolo 52 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 quinquies. È inserito il seguente articolo:

 

" Articolo 52 quinquies

Procedura d'urgenza

 

1. Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra in vigore immediatamente e resta d'applicazione fintanto che non venga sollevata alcuna obiezione ai sensi del paragrafo 2.

 

La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio indica i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2. Entro un termine di tre mesi dalla data di notifica, il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato. In tal caso, l'atto cessa di essere d'applicazione.

 

L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

MOTIVAZIONE

Una delle "azioni ammissibili" del Fondo europeo per i rifugiati (FER) è il reinsediamento. Per reinsediamento si intende il processo mediante il quale cittadini di paesi terzi o apolidi, su richiesta dell'ACNUR motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status: a) status di rifugiato, b) status che offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato[1]. Il reinsediamento è spesso definito come una delle soluzioni durevoli a favore dei rifugiati la cui protezione non può essere garantita nei paesi di primo asilo[2].

Il punto 6.2.3. del programma di Stoccolma sulla dimensione esterna dell'asilo stabilisce chiaramente che l'UE dovrebbe agire in partenariato e cooperare con i paesi terzi che ospitano grandi popolazioni di rifugiati. Riconosce altresì che promuovere la solidarietà all'interno dell'UE è fondamentale ma non sufficiente per realizzare una politica comune in materia d'asilo che sia credibile e sostenibile; Il Consiglio europeo invita il Parlamento europeo, unitamente al Consiglio e alla Commissione, a incoraggiare la partecipazione volontaria degli Stati membri al regime comune di reinsediamento UE e ad aumentare il numero totale di rifugiati reinsediati. Inoltre, nel 2014 la Commissione dovrebbe valutare il programma comune di reinsediamento UE allo scopo di individuare i miglioramenti necessari. In merito al suddetto programma di reinsediamento UE, il relatore esprimerà le proprie idee nell'ambito della sua relazione sulla comunicazione.

La proposta di modifica del Fondo europeo per i rifugiati

L'articolo 6, lettera e), della decisione n. 573/2007/CE menziona fra i gruppi di riferimento qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide da reinsediare o reinsediato in uno Stato membro. Le disposizioni particolari sul reinsediamento vengono essenzialmente stabilite all'articolo 13.

La proposta conferisce alla Commissione il potere di definire annualmente le priorità comuni dell'UE riguardo alle persone da reinsediare. Dette priorità annuali possono riguardare, a discrezione della Commissione, regioni geografiche, cittadinanze o categorie specifiche di rifugiati da reinsediare. Il Parlamento europeo appoggia l'idea della Commissione ed è del parere che il reinsediamento dovrebbe svolgere un ruolo centrale nelle politiche esterne dell'UE in materia di asilo. Esso dovrebbe essere ulteriormente perfezionato e trasformato in uno strumento efficace di protezione a disposizione dell'Unione. Riguardo alla definizione delle priorità comuni dell'UE, il Parlamento europeo si dichiara favorevole alla definizione di talune categorie, pur mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per reagire alle situazioni di emergenza. L'emendamento 2 risponde a questa preoccupazione, elencando categorie permanenti che sono da considerare generali e includono anche casi non indicati esplicitamente, in quanto sarebbe giuridicamente impossibile elencare tutte le esigenze specifiche. Ad esempio, è indubbio che le donne che rischiano matrimoni forzati o che sono vittime di mutilazioni dei genitali rientrano nella categoria generale delle "donne a rischio" ovvero che le persone disabili sono da considerare come " persone che necessitano di cure mediche importanti". Le persone discriminate per il loro orientamento sessuale nei paesi in cui tale orientamento è criminalizzato rientrano anche loro in tali categorie come pure le minoranze religiose o non religiose nei casi in cui sia criminalizzata la libertà di religione e di opinione. Altri casi possono rientrare nella formulazione "ragioni legali e di protezione".

Negli ultimi anni sempre più Stati membri hanno partecipato ai programmi di reinsediamento dell'UE. Per il Parlamento europeo è di estrema importanza che l'opportunità di partecipare al programma di reinsediamento UE sia concessa al maggior numero possibile di Stati membri. Per questo motivo il Parlamento vorrebbe introdurre un sistema di modulazione. Ciò offrirebbe la possibilità di attribuire incentivi, per l'avvio di tale partecipazione, agli Stati membri che finora non hanno preso parte in modo significativo ai programmi di reinsediamento dell'UE (emendamento 3).

Al fine di garantire le prerogative del Parlamento europeo al momento della definizione delle priorità, gli emendamenti 1 e 4 propongono la procedura di cui all'articolo 290 del TFUE (atti delegati).

  • [1]  Articolo 3 della decisione 2007/573/CE, GU L 144 del 6.6.2007, pag. 5.
  • [2]  Cfr. anche le osservazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in merito al programma comune di reinsediamento UE e alla proposta di modifica del FER presentata dalla Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE)

Riferimenti

COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.9.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

17.9.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

AFET

17.9.2009

DEVE

17.9.2009

EMPL

17.9.2009

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

16.9.2009

DEVE

6.10.2009

EMPL

17.9.2009

 

Relatore(i)

       Nomina

Rui Tavares

6.10.2009

 

 

Esame in commissione

6.10.2009

22.2.2010

16.3.2010

27.4.2010

Approvazione

27.4.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström

Deposito

29.4.2010