RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

29.4.2010 - (COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Carlos Coelho
PR_CNS_art100am


Procedura : 2010/0006(NLE)
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A7-0127/2010
Testi presentati :
A7-0127/2010
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

(COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0015),

–   visto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7‑0040/2010),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7‑0127/2010),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  nonostante il Consiglio stia trattando SIS 1+RE come piano di emergenza in caso di fallimento del SIS II, il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore per l'istituzione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento (CE) n. 1987/2006[1]) e di autorità di bilancio, si riserva il diritto di tenere in riserva i fondi da assegnare per lo sviluppo del SIS II nel bilancio annuale 2011, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione del processo da parte parlamentare;

3.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del TFUE;

4.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.

(3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI. In caso di fallimento dell'attuale progetto SIS II in seguito alla sperimentazione, si dovrebbe escogitare una soluzione tecnica alternativa le cui implicazioni finanziarie globali andrebbero rese note a tutte le parti interessate.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(4) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. Andrebbe istituito un gruppo di esperti che integri l'attuale struttura organizzativa.

(4) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. Nelle conclusioni del Consiglio del 26-27 febbraio e del 4-5 giugno 2009 in merito al SIS II è istituito un organismo informale, composto da esperti degli Stati membri e denominato "Consiglio di gestione globale del programma", inteso a rafforzare la cooperazione e a fornire il sostegno diretto degli Stati membri al SIS II centrale. Andrebbe pertanto istituito formalmente, ai sensi del presente regolamento, un gruppo di esperti denominato Consiglio di gestione globale del programma (GPMB) che integri l'attuale struttura organizzativa. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia in termini di costi, i membri del GPMB dovrebbero essere nominati su base permanente e il loro numero dovrebbe essere limitato.

Motivazione

È importante ufficializzare il GPMB nella base giuridica. Il suo mandato dovrebbe essere chiaro e, ai fini dell'efficienza e dell'efficacia in rapporto ai costi, dovrebbe trattarsi di un gruppo permanente costituito da un numero limitato di esperti.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(6) Occorre prevedere un piano d'emergenza tecnico per assicurare le funzioni del SIS II e adattare di conseguenza la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica per lo sviluppo del SIS II centrale.

(6) È necessario adattare il quadro giuridico per consentire la migrazione verso un'eventuale soluzione tecnica alternativa qualora i test dimostrino che il SIS II non può essere attuato con successo. Occorre adattare la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica per lo sviluppo del SIS II centrale. Un'eventuale soluzione tecnica alternativa dovrebbe basarsi sulla migliore tecnologia disponibile, essere efficace in termini di costi ed essere realizzata secondo un calendario preciso e ragionevole. La Commissione dovrebbe presentare tempestivamente un'esaustiva valutazione di bilancio dei costi associati a tale soluzione tecnica alternativa. Dovrebbe essere esplicitamente indicato che il quadro giuridico istituito dalla decisione 2007/533/GAI si applica a tutte le soluzioni, a prescindere dal loro carattere tecnico.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

(16 bis) Poiché il Parlamento è responsabile, in quanto colegislatore, dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del SIS II conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006, e poiché la migrazione è finanziata dal bilancio dell'UE, del quale il Parlamento europeo è altresì corresponsabile, il Parlamento dovrebbe essere associato al processo decisionale relativo alla migrazione. Dovrebbe essere necessario, prima di passare a un nuovo sistema d'informazione Schengen, un parere favorevole del Parlamento europeo, elaborato sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione sui risultati della sperimentazione.

Motivazione

Le questioni relative al SIS II sono trattate conformemente alla procedura di codecisione dal 1° gennaio 2005. Il processo di migrazione è finanziato dal bilancio dell'UE, del quale il Parlamento è corresponsabile. Pertanto, le decisioni riguardanti la migrazione non dovrebbero più essere adottate dalla Commissione e/o dal Consiglio escludendo il Parlamento, bensì quest'ultimo dovrebbe essere associato al processo decisionale.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

-1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

 

"1. Il sistema d'informazione Schengen (SIS 1+), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990, è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d'informazione Schengen II (SIS II), o da un'eventuale soluzione tecnica alternativa basata sulla migliore tecnologia disponibile e ragionevole in termini di un preciso calendario di attuazione e di efficacia in rapporto ai costi. L'istituzione, l'esercizio e l'uso del nuovo sistema sono disciplinati dalla decisione 2007/533/GAI."

Motivazione

Qualora i test del SIS II in corso abbiano esito negativo, il passaggio a uno scenario alternativo rappresenta una possibilità realistica. Il presente testo normativo deve tener conto di questa eventualità. Sulla base delle esperienze compiute sinora con lo sviluppo di SIS II, deve essere messo in chiaro che sono accettabili solo soluzioni economicamente efficienti e che prevedano un calendario preciso. La decisione 2007/533/GAI offre un quadro giuridico esaustivo, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati. Tale quadro giuridico deve essere applicato sempre e a qualsiasi soluzione tecnica.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

-1 bis) All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Qualora l'attuale progetto SIS II sia sospeso e sia attuata una soluzione tecnica alternativa, i riferimenti al SIS II nella presente decisione devono essere letti come riferimenti alla soluzione tecnica alternativa."

Motivazione

La revisione in atto degli strumenti di migrazione deve tener conto del fatto che il SIS II non è ancora stato testato con successo e che il Consiglio ha mantenuto il SIS 1+RE come piano di emergenza fino a quando i test definiti per ogni tappa ("milestone tests") non saranno stati completati. In caso di esito negativo dei test definiti per ogni tappa, il passaggio a una soluzione alternativa deve essere rapidamente attuabile, senza ritardi causati da un'ulteriore revisione del quadro giuridico. Pertanto, la presente proposta deve rendere il testo giuridico sufficientemente flessibile da applicarsi a qualsiasi soluzione tecnica, non solo al SIS II.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.

2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione, al più tardi entro il 31 dicembre 2011. Qualora sia attuata una soluzione tecnica alternativa, come previsto all'articolo 11, paragrafo 6, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Motivazione

La normativa vigente fissava la data per il completamento della migrazione al 30 settembre 2009, con la possibilità di una deroga, mediante la procedura di comitatologia, fino al 30 giugno 2010 al più tardi. La Commissione ha effettivamente fatto uso della deroga, prorogando la data fino al 30 giugno 2010. La clausola di decadenza dovrebbe essere mantenuta. La nuova data dovrebbe essere conforme alle attuali previsioni secondo cui il SIS II diventerà operativo entro la fine del 2011. Si dovrebbe concedere alla Commissione la possibilità di prorogare ulteriormente la data mediante la procedura di comitatologia, al fine di tener conto dell'eventuale esigenza di passare dal SIS II a uno scenario alternativo qualora i test falliscano.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 11 – paragrafo 5

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

3 bis) All'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

 

"5. La transizione prevista nel processo di migrazione è effettuata dopo la convalida di cui all'articolo 8, paragrafo 7 e dopo che il Parlamento europeo ha emesso un parere favorevole sulla base dei risultati della sperimentazione comunicati dalla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI."

Motivazione

Le questioni relative al SIS II sono trattate conformemente alla procedura di codecisione dal 1° gennaio 2005. Il processo di migrazione è finanziato dal bilancio dell'UE, del quale il Parlamento è corresponsabile. Pertanto, le decisioni riguardanti la migrazione non dovrebbero più essere adottate dalla Commissione e/o dal Consiglio escludendo il Parlamento, bensì quest'ultimo dovrebbe essere associato al processo decisionale.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 11 – paragrafo 6 (nuovo)

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

 

3 ter) All'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:

 

"6. Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando una soluzione tecnica alternativa."

Motivazione

L'articolo 11, che descrive le varie fasi della migrazione vera e propria, dovrebbe contenere un riferimento a un eventuale scenario alternativo, qualora il progetto SIS II non abbia successo.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Decisione Consiglio 2008/839/JHA

Articolo 14 – paragrafo 6 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

 

"6. La Commissione elabora e applica un pacchetto di misure supplementari al fine di impedire la fuga di informazioni relative ai dati personali dalla base di dati nonché di garantire la protezione dei dati personali per l'intera durata della sperimentazione e della migrazione dal SIS I al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)."

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 17 bis – paragrafo 1

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato "Consiglio di gestione globale del programma" (di seguito "GPMB"). Il GPMB costituisce la sede per il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.

1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato "Consiglio di gestione globale del programma" (di seguito "GPMB"). Il GPMB costituisce la sede per l'assistenza allo sviluppo del SIS II centrale. Esso si occupa altresì di favorire la coerenza e assicurare il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.

Motivazione

Il mandato del GPMB dovrebbe essere definito più chiaramente, per consentirgli di contribuire attivamente alla gestione dello sviluppo del SIS di seconda generazione e del processo di migrazione.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 17 bis – paragrafo 2

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

2. Il GPMB si compone di massimo dieci esperti. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, due esperti e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione interessati al processo.

2. Il GPMB si compone di massimo dieci membri qualificati per contribuire attivamente allo sviluppo del SIS II, e si riunisce periodicamente. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto membri e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, al massimo due membri e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB, a spese della rispettiva istituzione o amministrazione, anche deputati o funzionari del Parlamento europeo interessati, esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente interessati allo sviluppo dei progetti SIS II. Il GPMB può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni, come definito nel mandato, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione Consiglio 2008/839/JHA

Articolo 17 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione.

5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. Il mandato del GPMB include l'obbligo di pubblicare relazioni periodiche e di metterle a disposizione del Parlamento europeo, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione da parte parlamentare.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione Consiglio 2008/839/JHA

Articolo 17 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione dell'indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in viste di esperti».

6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti». Gli stanziamenti necessari a coprire i costi derivanti dalle riunioni del GPMB provengono dagli stanziamenti attualmente iscritti nella programmazione finanziaria 2010-2013 per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 19

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

"Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI."

Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Motivazione

La normativa vigente fissava la data per il completamento della migrazione al 30 settembre 2009, con la possibilità di una deroga, mediante la procedura di comitatologia, fino al 30 giugno 2010 al più tardi. La Commissione ha effettivamente fatto uso della deroga, prorogando la data fino al 30 giugno 2010. La clausola di decadenza dovrebbe essere mantenuta. La nuova data dovrebbe essere conforme alle attuali previsioni secondo cui il SIS II diventerà operativo entro la fine del 2011. Si dovrebbe concedere alla Commissione la possibilità di prorogare ulteriormente la data mediante la procedura di comitatologia, al fine di tener conto dell'eventuale esigenza di passare dal SIS II a uno scenario alternativo qualora i test falliscano.

  • [1]  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Talune disposizioni in materia di esercizio e uso del SIS II erano state concordate nel 2006 tra il Consiglio e il Parlamento europeo, in codecisione, in una prima lettura, al fine di evitare ulteriori ritardi.

Su questi strumenti giuridici è previsto che inizieranno ad essere applicati agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ solo a partire dalla data che sarà fissata dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+. Prima che ciò avvenga e il sistema cominci ad essere operativo, deve essere completamente sperimentato, al fine di valutare se il SIS II può operare con requisiti tecnici e funzionali, quali robustezza, disponibilità e prestazioni.

Solo dopo il positivo completamento di tutte le prove tecniche del SIS II, si può fare il passo successivo: la migrazione degli utenti SIS 1+ verso l'ambiente SIS II, in cui il passaggio dovrebbe avvenire lo stesso giorno per tutti gli Stati membri con una migrazione in un colpo solo.

Il piano iniziale era quello di avere una migrazione di 15 Stati membri (il numero degli Stati membri a quel tempo), con una procedura che doveva richiedere circa 8 ore. Purtroppo, con tutti i ritardi e il fatto che il numero dei paesi partecipanti è quasi raddoppiato, il processo di migrazione diventa molto più complesso e difficile e richiede più tempo per caricare la rete.

Al fine di fornire gli strumenti necessari per essere in grado di affrontare gli elevati rischi di un'interruzione del servizio durante il passaggio comune, nel 2008 sono stati approvati due strumenti giuridici che definiscono il quadro giuridico della migrazione, cosicché i due sistemi coesistono per tutta la durata della migrazione.

Si è deciso di creare un'architettura tecnica provvisoria che permetta al SIS 1+ e ad alcune parti tecniche dell'architettura del SIS II, di operare in parallelo per un periodo transitorio limitato, e allo stesso tempo si è cercato di chiarire le condizioni, le procedure, le responsabilità, il finanziamento del processo di migrazione e il quadro giuridico sostanziale applicabile durante la migrazione.

È stato introdotto un nuovo strumento tecnico – un "convertitore" – che consente la conversione e sincronizzazione dei dati tra il SIS 1+ e il SIS II. In effetti, il sistema centrale SIS I e il sistema centrale SIS II saranno connessi tramite il convertitore che permetterà loro di elaborare le stesse informazioni e farà sì che gli Stati membri già completamente collegati al SIS II rimangano allo stesso livello degli altri ancora collegati al SIS 1+.

È stata aggiunta anche una nuova funzione – "la modalità inversa" – che consenta a questa architettura tecnica provvisoria di funzionare.

L'avvio operativo del SIS II, chiuderà la fase di sviluppo e darà inizio all'applicabilità della base giuridica del SIS II. Secondo questa logica, la fase di migrazione è l'atto finale a titolo del mandato di sviluppo per il SIS II, che implica la necessità di disporre di un mandato di sviluppo del SIS II valido, per la Commissione, fino all'inizio dell'operatività del SIS II, che le consenta di svolgere tutti i compiti definiti come prerequisiti negli strumenti giuridici del SIS II, compresa la correzione di eventuali bug individuati durante le fasi di prova e di fornire tutti gli strumenti necessari, come le piattaforme di prove e di risorse, con l'obiettivo di fornire un sistema perfettamente funzionante.

Proposte per la migrazione

Il primo pacchetto legislativo con cui alla Commissione è stato affidato lo sviluppo del SIS di seconda generazione era valido fino al 31 dicembre 2006 ed è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008. Gli strumenti attuali di migrazione: regolamento del Consiglio (CE) 1140/2008 e decisione del Consiglio 2008/839/JHA sanciscono che la migrazione doveva essere completata al più tardi il 30 settembre 2009. Se necessario, la Commissione poteva prorogare questo termine con la procedura di comitatologia fino alla decadenza degli strumenti della migrazione. La clausola di decadenza (sunset clause) fissa il termine di scadenza al 30 giugno 2010.

La Commissione ha fatto uso della facoltà di posticipare il termine per il completamento della migrazione tramite la comitatologia fino al 30 giugno 2010. Tuttavia, le attuali previsioni dicono che la migrazione non sarà completata entro la metà del 2010. Pertanto, la Commissione propone di modificare nuovamente gli strumenti di migrazione prima che decadano.

Le previsioni più recenti indicano che la migrazione potrebbe essere completata entro la fine del 2011. La relazione sullo stato di avanzamento del SIS II, pubblicata dalla Commissione nel mese di ottobre 2009, afferma che i due cosiddetti "milestone tests" del SIS II erano previsti rispettivamente per il quarto trimestre 2009 e per l'estate 2010. Secondo le conclusioni del Consiglio del 4 e 5 giugno 2009, l'attuale progetto SIS II continua ad essere portato avanti ma si tiene in riserva un piano di emergenza (SIS 1+RE) per il periodo necessario a sperimentare il SIS II.

Per tali motivi la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di proposte (COM (2009) 508 e 509) che modifica i due strumenti giuridici in materia di migrazione dal SIS 1+ al SIS di seconda generazione.

Entrata in vigore del trattato di Lisbona

L'effetto dell'entrata in vigore del nuovo trattato l'1 dicembre 2009 su questo pacchetto è stato il seguente: la prima parte del pacchetto, COM (2009) 508, è rimasta in sospeso. È stata elencata nell'allegato 4 della comunicazione "omnibus" della Commissione sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per le altre procedure decisionali e interistituzionali in corso. La nuova base giuridica a titolo del trattato di Lisbona è l'articolo 74 del TFUE. La procedura è rimasta di consultazione. La seconda parte del pacchetto, COM (2009) 509, è decaduta con l'entrata in vigore del nuovo trattato. La Commissione l'ha sostituita con una nuova proposta, COM (2010) 15. La base giuridica è ancora l'articolo 74 del TFUE, e la procedura è quella di consultazione.

Campo di applicazione delle proposte

1. Eliminazione delle clausole di decadenza

Le condizioni per la migrazione non saranno soddisfatte al 30 giugno 2010. L'ultima frase dell'articolo 19 di entrambi gli strumenti attualmente afferma che essi decadono al più tardi il 30 giugno 2010. Pertanto, le proposte mirano prima di tutto a modificare le clausole di decadenza degli strumenti al fine di evitarne la perdita di validità. La Commissione propone di eliminare del tutto la clausola di decadenza, cioè di non fissare alcuna data di decadenza degli strumenti.

Il fatto che la Commissione non sia in grado di proporre una possibile data di inizio delle operazioni del SIS II è inconcepibile e solleva enormi dubbi sul modo in cui il progetto viene gestito.

2. Introduzione della flessibilità per lo sviluppo del SIS II attraverso soluzioni tecniche alternative

Secondo la proposta della Commissione, le modifiche proposte copriranno anche il caso di un passaggio dal progetto SIS II, ove non potesse essere completato con successo, ad uno scenario alternativo, come il SIS 1+RE.

A tal fine la Commissione propone di modificare l'articolo 4 e articolo 10, paragrafo 3, degli strumenti e di introdurre la formula "nella misura del necessario". Queste modifiche implicherebbero che il cosiddetto convertitore, un elemento tecnico che è legato esclusivamente al progetto SIS II, non sia più considerato come una componente tecnica obbligatoria dell'architettura di migrazione.

3. Introduzione del Consiglio di gestione globale del programma (GPMB)

Inoltre, la Commissione suggerisce di inserire il Consiglio di gestione globale del programma (GPMB) negli strumenti giuridici, con un nuovo articolo 17 bis. Il GPMB è un gruppo di 10 esperti tecnici – 8 designati dagli Stati membri e 2 funzionari della Commissione. È stato creato per meglio coordinare i lavori tra Commissione e Stati membri durante il processo di migrazione. Nelle sue conclusioni sulla direzione ulteriore del SIS II del 4 e 5 giugno 2009 il Consiglio aveva chiesto alla Commissione di rafforzare la struttura informatica di gestione e di integrare anche il GPMB nella struttura di gestione. La sua integrazione nella base giuridica consentirebbe anche di finanziare a carico del bilancio comunitario i relativi costi amministrativi e le spese di viaggio.

Posizione del relatore

Il relatore desidera ricordare che il Parlamento europeo ha già deplorato a più riprese tutti i ritardi del progetto SIS II. L'occasione più recente è stata il 22 ottobre 2009, con l'approvazione di una risoluzione sui progressi del sistema d'informazione Schengen II e del Sistema d'informazione visti. Ancora una volta, il Parlamento europeo ha espresso profonda preoccupazione per il ritardo nell'avvio delle operazioni del SIS II. Ha chiesto, inoltre, di essere informato dalla Commissione e dal Consiglio sui risultati della sperimentazione e sulle future iniziative, subito dopo il completamento del "milestone 1 test" (il primo di una serie di test definiti per ogni tappa), originariamente previsto per il dicembre 2009. Il Parlamento ha chiesto inoltre la massima trasparenza riguardo il processo di attuazione del SIS II.

Nel frattempo il "milestone 1 test" è stato rimandato dal dicembre 2009 alla fine di gennaio 2010. I test effettuati nel gennaio 2010 non hanno avuto molto successo, e la valutazione dei risultati dei medesimi è ancora in corso. Forse il "milestone 1 test" dovrà essere ripetuto prima che si possano trarre delle conclusioni definitive.

Il relatore formula le seguenti raccomandazioni:

-     visto il grave ritardo e i superamenti di spesa nel progetto SIS II, la base giuridica dovrebbe affermare che qualsiasi soluzione tecnica deve essere basata sulle migliori tecnologie disponibili ed essere conforme ai criteri di un calendario preciso e di un positivo rapporto costi-efficacia;

-     la clausola di decadenza dovrebbe rimanere; alla Commissione dovrebbe essere concessa una certa flessibilità per adattare le date attraverso la comitatologia, in modo da poter adeguare il quadro giuridico a uno scenario alternativo, qualora il progetto SIS II non riuscisse;

-     è essenziale mantenere il processo di migrazione sotto il controllo parlamentare: il Parlamento è il colegislatore per la base giuridica del SIS II; Parlamento è anche parte dell'autorità di bilancio, che supervisiona la migrazione, finanziata a carico del bilancio dell'UE;

-     per le stesse ragioni, il Parlamento non deve più essere escluso dal processo decisionale per quanto riguarda la migrazione; prima di passare al nuovo sistema il Parlamento deve essere pienamente informato dei risultati delle prove ed emettere un parere favorevole;

-     poiché la data di completamento del processo di migrazione e la soluzione tecnica prescelta non sono ancora certe, il legislatore deve assicurare che il quadro giuridico destinato al SIS II sia applicato, indipendentemente dai potenziali problemi tecnici che determineranno la scelta della soluzione tecnica definitiva.

La creazione e l'integrazione formale del GPMB nella struttura di gestione del SIS II possono essere considerate come un passo positivo per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e, inoltre, garantire il sostegno diretto degli Stati membri al SIS II centrale. È anche importante limitare il numero di esperti che lo compongono, a garanzia di efficienza e di efficacia in termini di costi.

Qualora il progetto SIS II fallisca, il Parlamento si riserva il diritto di invitare la Corte dei conti europea ad effettuare un controllo approfondito su come il progetto SIS II è stato gestito e sulle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione europea.

PARERE della commissione per i bilanci (17.3.2010)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
(COM(2010)0015 – C7‑0040/2010 – 2010/0006(NLE))

Relatore per parere: Alexander Alvaro

BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo ha già espresso il proprio rammarico per i ritardi nel progetto SIS II in più occasioni, l'ultima delle quali, ad esempio, il 22 ottobre 2009 quando ha approvato una risoluzione sullo stato di avanzamento del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione e del sistema di informazione visti.

In base alla relazione sullo stato di avanzamento dello sviluppo del SIS II, pubblicata dalla Commissione nell'ottobre 2009, le due sperimentazioni "a tappe" per il SIS II sono previste rispettivamente per il quarto trimestre 2009 e l'estate 2010. Come richiesto nelle conclusioni del Consiglio del 4 e 5 giugno 2009, l'attuale progetto SIS II viene portato avanti in via prioritaria, anche se resta in riserva un piano d'emergenza denominato SIS 1+RE. In caso di fallimento di una delle sperimentazioni a tappe, il Consiglio chiederà alla Commissione di interrompere il progetto ("clausola ghigliottina") e di adottare la soluzione tecnica alternativa SIS 1+RE, salvo che il Consiglio non esprima il proprio parare contrario al riguardo mediante una votazione a maggioranza qualificata. In tale riunione del Consiglio è stata confermata la fattibilità tecnica del sistema alternativo SIS 1+RE. La Commissione ha pertanto presentato il nuovo pacchetto di proposte in esame (COM(2009)0508 e COM(2010)0015) che modifica i due strumenti giuridici sulla migrazione dal SIS 1+ al SIS di seconda generazione.

Entro il 30 giugno 2010 le condizioni preliminari indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte e la migrazione non sarà completata entro il quarto trimestre 2011. Perché il SIS II diventi operativo, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI, e in caso di fallimento del sistema dopo la sperimentazione, dovrebbe essere delineato uno scenario alternativo e ognuna delle sue implicazioni finanziarie andrebbe resa nota quanto prima a tutte le parti interessate.

I costi dello sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, nonché i costi relativi all'istituzione, alla sperimentazione, alla migrazione, all'esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, vanno a carico del bilancio generale dell'Unione europea. I costi afferenti lo sviluppo, l'istituzione, i test, la migrazione, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi nazionali sono a carico dello Stato membro interessato. Tutti i costi del Consiglio di gestione globale del programma (GPMB) sono coperti dai fondi già assegnati fino al 2013.

Dal 2002, 48,5 milioni di EUR sono stati spesi per lo sviluppo del solo strumento di migrazione, mentre l'importo dei costi operativi è stato di oltre 33 milioni di EUR. Durante tale periodo, il contraente ha violato ripetutamente gli obblighi contrattuali e le sperimentazioni effettuate non hanno confermato il corretto funzionamento della piattaforma, sollevando dubbi sulla fattibilità tecnica generale del SIS II. Inoltre, nel 2009 il contraente ha ricevuto 1,93 milioni di EUR per eseguire la sperimentazione del sistema, mentre le sanzioni per il consorzio, pari a 390.000 EUR, sono state detratte dalle fatture al termine della fase contrattuale delle sperimentazioni operative nel settembre 2009. Ulteriori 1,26 milioni di EUR sono stati stanziati per la prima delle sperimentazioni a tappe nel gennaio 2010. Tali spese aggiuntive e gli ulteriori investimenti, necessari nel caso in cui la migrazione al SIS II non dovesse riuscire e occorrerà adottare una soluzione alternativa, richiedono un controllo di bilancio molto più severo.

Inoltre, alla luce dei vincoli di bilancio molto rigidi a causa della crisi economica sia negli Stati membri che nella stessa Unione, e al fine di non sprecare ulteriormente risorse finanziarie, è necessario applicare un rigore particolare nell'utilizzare gli stanziamenti destinati a un sistema che finora non ha raggiunto gli standard previsti. Il relatore raccomanda al Parlamento di utilizzare il suo diritto di tenere in riserva i fondi assegnati per la migrazione al SIS II fino a quando le sperimentazioni non daranno un esito positivo e sarà effettuato un audit completo al fine di garantire e preservare un alto livello di sicurezza in materia di giustizia, libertà e sicurezza. Tutto ciò è a monte degli emendamenti proposti.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

 

1 bis. Nonostante il fatto che il Consiglio stia trattando SIS 1+RE come piano di emergenza in caso di fallimento del SIS II, il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore per la messa a punto del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento (CE) n.1987/20061) e di autorità di bilancio, si riserva il diritto di tenere in riserva fondi da assegnare per lo sviluppo del SIS II nel bilancio annuale 2011, al fine di garantire il pieno controllo parlamentare e la piena supervisione del processo.

 

_______________

GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – Atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.

(3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI. In caso di fallimento dell'attuale progetto SIS II dopo la sperimentazione, dovrebbe essere concepita una soluzione tecnica alternativa e ognuna delle sue implicazioni finanziarie andrebbe resa nota a tutte le parti interessate.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – Atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Occorre prevedere un piano d'emergenza tecnico per assicurare le funzioni del SIS II. Occorre adattare la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica per lo sviluppo del SIS II centrale.

(6) Il presente regolamento dovrebbe consentire la migrazione verso eventuali soluzioni tecniche alternative nel caso in cui l'attuale progetto SIS II non possa essere applicato con successo. Occorre adattare la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere una soluzione tecnica alternativa per lo sviluppo del SIS II centrale. Qualsiasi tale soluzione tecnica alternativa dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi e attuata secondo un calendario preciso e ragionevole. La Commissione dovrebbe presentare tempestivamente un'approfondita valutazione di bilancio dei costi associati a tale soluzione tecnica alternativa.

Motivazione

L'attuale revisione degli strumenti di migrazione dovrebbe tener conto del fatto che il SIS II non è ancora stato sperimentato con successo e che il Consiglio sta trattando SIS 1+RE come piano di emergenza. In caso di fallimento delle sperimentazioni a tappe, il passaggio a una soluzione alternativa, valida sotto il profilo dei costi, deve essere possibile rapidamente e senza ritardi causati da un'ulteriore revisione del quadro giuridico.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – Atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione 2008/839/JHA

Articolo 17 bis - paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il GPMB si compone di massimo dieci esperti. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, due esperti e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione interessati al processo.

2. Il GPMB si compone di massimo dieci esperti. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, due esperti e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione interessati al processo. Possono partecipare alle riunioni del GPMB i deputati del Parlamento europeo interessati o funzionari dei suoi servizi politici competenti.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – Atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione 2008/839/JHA

Articolo 17 bis - paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione.

5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. I termini di riferimento del GPMB includono l'obbligo di pubblicare relazioni periodiche e di metterle a disposizione del Parlamento europeo, così da garantire il pieno controllo e la piena supervisione parlamentare.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – Atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione 2008/839/JHA

Articolo 17 bis - paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla "Regolamentazione dell'indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in viste di esperti".

6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla "Regolamentazione dell'indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in viste di esperti". Gli stanziamenti necessari a coprire i costi derivanti dalle riunioni del GPMB provengono dagli stanziamenti attualmente previsti nella programmazione finanziaria 2010-2013 per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

17.3.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jan Kozłowski

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

27.4.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Cecilia Wikström