RELAZIONE sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE

3.5.2010 - (2009/2240(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Rui Tavares

Procedura : 2009/2240(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0131/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE

(2009/2240(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 78 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visti gli strumenti internazionali ed europei relativi ai diritti umani, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR), e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), e visti i diritti e le garanzie che essi conferiscono ai rifugiati e alle persone che chiedono protezione internazionale,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e tenuto conto della preoccupazione primaria degli Stati membri di tutelare l'interesse superiore del minore,

–   visto il Libro verde della Commissione sul futuro regime comune europeo in materia di asilo (COM(2070)0301), del 6 giugno 2007,

–   visto il piano strategico della Commissione sull'asilo: "Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea" (COM(2008)0360), del 17 giugno 2008,

–   viste le conclusioni della 2908a riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni, tenutasi il 28 novembre 2008 (16325/1/08 REV 1 (Presse 344)), con particolare riferimento all'accoglienza dei profughi iracheni,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE (COM(2009)0447),

–   vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (COM(2009)0456),

–   vista la propria risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini - Programma di Stoccolma"[1],

–   visti i commenti formulati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in merito alla comunicazione della Commissione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE e alla proposta di modifica della decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013,

–   vista la propria risoluzione del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (2008/0243(COD)),

–   visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0131/2010),

A. considerando che una politica migratoria equa e realistica dell'Unione europea, che implica l'istituzione di un regime comune europeo in materia di asilo, deve comprendere un programma di reinsediamento efficace, solido e sostenibile, che fornisca una soluzione durevole per i rifugiati che non possono far ritorno ai rispettivi paesi d'origine e la cui protezione e sostentamento non possono essere garantiti nei paesi di primo asilo,

B.  considerando che il reinsediamento non persegue soltanto una finalità umanitaria nei confronti dei reinsediati, ma è anche diretto a sollevare i paesi terzi dall'onere di accogliere un gran numero di rifugiati ed è uno strumento molto utile per ripartire le responsabilità,

C. considerando che al momento attuale solo dieci Stati membri provvedono ogni anno al reinsediamento di rifugiati, con uno scarso coordinamento tra loro quanto alle priorità di reinsediamento, il che fa sì che il reinsediamento non venga utilizzato in modo strategico come strumento della politica esterna dell'UE,

D. considerando che l'utilizzo strategico del programma di reinsediamento potrebbe presentare vantaggi diretti ed indiretti non solo per i rifugiati reinsediati ma anche per gli altri rifugiati che rimangono nel paese di primo asilo, per il paese ospitante e per gli altri paesi, oltre che per quanto concerne la totalità degli accordi internazionali sulla loro protezione,

E.  considerando che il programma di reinsediamento può contribuire a far sì che i profughi che cercano di entrare nell'Unione europea siano meno attratti dall'immigrazione clandestina,

F.  considerando che la necessità di mostrare solidarietà ai paesi terzi che offrono rifugio a un gran numero di profughi bisognosi di tutela internazionale è un elemento fondamentale e rispecchia la necessità di mostrare solidarietà anche all'interno dell'UE,

G. considerando che il livello di partecipazione dell'UE al reinsediamento di rifugiati a livello planetario resta decisamente modesto e che ciò influisce negativamente sull'aspirazione dell'UE a svolgere un ruolo di primo piano nelle questioni umanitarie mondiali e sulla scena internazionale,

H. considerando che le politiche comuni in materia di immigrazione e asilo devono essere incentrate su un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il che dovrebbe permettere un'equa condivisione della responsabilità di ottemperare agli obblighi internazionali in materia di protezione dei rifugiati, nonché agli obblighi nei confronti dei paesi terzi oberati dall'onere di accogliere un gran numero di rifugiati,

I.   considerando che, nella sua risoluzione del 7 maggio 2009, il Parlamento europeo ha altresì sollecitato un obbligo di solidarietà nel reinsediamento dei rifugiati all'interno dell'UE nei casi in cui, ad esempio, le capacità di accoglienza di uno Stato membro siano insufficienti, al fine di agevolare il reinsediamento dei beneficiari di protezione internazionale in altri Stati membri, previo consenso dei diretti interessati e nel rispetto dei loro diritti fondamentali,

J.   considerando che occorre promuovere la cooperazione con i paesi terzi che hanno già realizzato vari programmi di reinsediamento, al fine di beneficiare, attraverso lo scambio delle migliori prassi, della loro esperienza in termini di misure di accoglienza e di integrazione e qualità generale delle iniziative di reinsediamento,

K. considerando che è opportuno coinvolgere in tutte le fasi del programma di reinsediamento UE tanto le organizzazioni locali quanto quelle internazionali, governative e non governative - e in particolare l'UNHCR -, che dovrebbero contribuire con le informazioni, la competenza tecnica, la previsione logistica e l'esperienza di cui dispongono,

L.  considerando che il programma europeo di reinsediamento non deve rendere più complicato il processo di reinsediamento,

M. considerando che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) dovrebbe divenire operativo nel 2010 e che esso potrà essere di supporto agli Stati membri nell'attuazione di iniziative di reinsediamento, garantendo nel contempo il coordinamento delle politiche all'interno dell'UE; considerando che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrà partecipare attivamente alle deliberazioni tra gli Stati membri, la Commissione e l'UNHCR,

N. considerando che occorre richiamare l'attenzione non soltanto sulla necessità di coinvolgere un maggior numero di Stati membri nel reinsediamento dei rifugiati, ma anche sulla qualità, sostenibilità ed efficacia del reinsediamento stesso, ponendo l'accento sulle misure di integrazione,

O. considerando che ai rifugiati dovrebbe essere rapidamente accordato l'accesso a corsi di lingua e cultura e, ove necessario, all'assistenza medica e psicologica,

P.  considerando che l'accesso alle opportunità lavorative, nel caso degli adulti, e l'integrazione scolastica immediata, nel caso dei minori, rappresentano un passaggio essenziale per il successo di un'iniziativa di reinsediamento efficace, e che per questo motivo essi dovrebbero avere accesso a servizi di orientamento scolastico e professionale,

Q.  considerando che sono numerosi i soggetti - nell'amministrazione pubblica (ad esempio i comuni) così come nella società civile, dalle ONG agli enti caritativi, dalle scuole ai servizi sociali - che dispongono dell'esperienza e della competenza necessarie per realizzare misure di follow-up,

R.   considerando che la cooperazione con tali soggetti - in particolare con le amministrazioni comunali – si è dimostrata preziosa per l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati nei paesi che hanno una prassi consolidata in materia di reinsediamento,

S.  considerando che la fissazione delle priorità dovrebbe divenire il più flessibile possibile, senza mai dimenticare la priorità effettiva che occorre accordare alle categorie di persone più vulnerabili, secondo le indicazioni dall'UNHCR,

T.  considerando che il reinsediamento va attuato quale misura complementare, senza trascurare le altre soluzioni durature previste per quanti cercano protezione internazionale nell'Unione europea, e considerando che gli sforzi per il reinsediamento dei rifugiati non dovrebbero indebolire l'impegno a garantire un accesso equo ed efficace all'asilo all'interno dell'UE,

U. considerando che anche i programmi di ricollocazione interna svolgono un ruolo importante e meritano di essere sostenuti in aggiunta alle attività di reinsediamento di cui si occupa la presente relazione,

V. considerando che nella sua risoluzione del 9 maggio 2009 il Parlamento europeo ha anche chiesto l'introduzione di un sistema per ricollocare in altri Stati membri i beneficiari di protezione internazionale che si trovano in Stati membri sottoposti a pressioni specifiche e sproporzionate, in consultazione con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e nel rispetto di norme non discrezionali, trasparenti e univoche, da attuarsi anch'esse in base a una richiesta del Parlamento,

W. considerando che, senza accesso alle informazioni, alle risorse umane, a una consulenza specialistica e a un follow-up costante degli sforzi di reinsediamento, gli Stati membri che non hanno mai partecipato a programmi di reinsediamento incontreranno grandi difficoltà ad aderirvi e sarà difficile raggiungere l'obiettivo del coinvolgimento di un maggior numero di Stati membri,

Un programma di reinsediamento UE concreto ed efficace

1.  plaude all'iniziativa della Commissione di proporre una modifica del Fondo europeo per i rifugiati in modo da tener conto dell'impatto del programma di reinsediamento UE;

2.  valuta positivamente gli obiettivi generali enunciati nella comunicazione sul programma di reinsediamento UE di cui sopra e la crescente attenzione di cui è oggetto il reinsediamento nel quadro più generale della politica di asilo dell'Unione europea;

3.  chiede misure intese a informare gli Stati membri e le autorità locali circa i vantaggi derivanti dal reinsediamento dei rifugiati;

4.  ricorda tuttavia che una linea di bilancio e un sostegno finanziario non sono sufficienti per istituire un vero programma di reinsediamento su scala UE;

5.  esorta gli Stati membri a promuovere la creazione di meccanismi di finanziamento privato e più ampie iniziative pubblico-privato a sostegno del programma europeo di reinsediamento;

6.  sollecita un programma più ambizioso, che garantisca la qualità e l'efficacia del reinsediamento e contenga orientamenti specifici su un nuovo modello per la fissazione delle priorità, preveda incentivi per indurre un maggior numero di Stati membri a procedere al reinsediamento di rifugiati, assicuri la coerenza del reinsediamento con le altre politiche dell'UE in materia di asilo e contempli norme relative alle condizioni di accoglienza e alle misure di follow-up da applicare nel quadro di ogni iniziativa di reinsediamento;

7.  ritiene che, nel quadro delle nuove prospettive finanziarie (2013–2017), sarebbe opportuno prevedere una dotazione finanziaria specifica per il reinsediamento; osserva che tale dotazione potrebbe assumere la forma di un fondo dedicato al reinsediamento e dovrebbe fornire il sostegno finanziario necessario per un programma di reinsediamento più ambizioso;

8.  accoglie con favore l'apertura in Romania del nuovo Centro di transito di emergenza (CTE) che offre alloggio provvisorio ai rifugiati che hanno urgente bisogno di essere reinsediati e/o ai rifugiati impossibilitati a rimanere nei paesi di primo asilo; esorta la Commissione a farne uso e a promuovere il reinsediamento anche attraverso il Centro di transito di emergenza;

9.  accoglie con favore le iniziative ad hoc varate da diversi Stati membri nell'offrire alloggio ai rifugiati che hanno urgente bisogno di reinsediamento, pur riconoscendo la necessità che dette iniziative assumano una forma più strutturata;

Requisiti di efficacia e reattività delle misure di reinsediamento

10. sottolinea che un programma di reinsediamento UE efficace dovrebbe fornire protezione e soluzioni durature tanto per le situazioni dei rifugiati che si protraggono nel tempo quanto per la necessità di risposte rapide e adeguate in situazioni di emergenza o di urgenza imprevista, e rileva che la fissazione delle priorità annue dovrebbe avvenire in modo tale da consentire una reazione tempestiva qualora nel corso dell'anno dovessero verificarsi improvvisamente crisi umanitarie;

11. insiste sul fatto che è importante consentire la realizzazione di lavori sul campo per preparare il reinsediamento dei rifugiati, valutare le loro necessità e permettere una pianificazione adeguata delle fasi successive del processo di reinsediamento, a prescindere dalle informazioni che potrebbero essere fornite dall'UNHCR, dalle ONG e da altre organizzazioni;

12. incoraggia un partenariato pubblico-privato con le ONG e con altri partner sociali quali le organizzazioni religiose ed etniche al fine di contribuire all'attuazione del reinsediamento e alla promozione del volontariato in tale settore;

13. ritiene che i comuni già coinvolti nel reinsediamento, o in procinto di esserlo, dovrebbero dar vita a partenariati e gemellaggi con altri comuni del proprio paese o degli Stati membri dell'UE, al fine di favorire lo scambio delle loro esperienze in questo campo e rafforzare la cooperazione in tutta l'UE;

14. sottolinea la necessità di creare un quadro strutturato di cooperazione attraverso misure finalizzate a mettere in comune le competenze specialistiche e a permettere la raccolta e la condivisione di informazioni; sottolinea inoltre che un programma di reinsediamento UE efficace deve offrire agli Stati membri (tanto a quelli che partecipano già al programma, quanto a quelli intenzionati a farlo) l'accesso alle risorse umane, a una consulenza specialistica e alle informazioni comuni che potrebbero risultare utili in qualsiasi fase dell'iniziativa di reinsediamento; riconosce che tutti coloro che sono coinvolti nel reinsediamento, e in particolare i rifugiati reinsediati, costituiscono una preziosa fonte di informazioni per la valutazione delle iniziative di reinsediamento;

15. sollecita la presa in considerazione e lo scambio tra gli Stati membri delle migliori pratiche atte a promuovere l'efficienza, che possono includere la promozione di programmi congiunti, le valutazioni inter pares, l'istituzione di missioni congiunte, l'utilizzo di infrastrutture comuni (come i centri di transito) e l'organizzazione di missioni negli Stati membri per valutare le iniziative di reinsediamento in corso;

16. chiede che non venga trascurata la rilevanza delle misure di follow-up relative alla qualità dell'accoglienza e dell'integrazione nello Stato membro ospitante; ritiene che la riuscita del reinsediamento non vada definita unicamente in termini di trasferimento fisico dei rifugiati da un paese terzo verso uno Stato membro, ma anche sotto il profilo dell'attuazione di misure che consentano l'integrazione dei rifugiati nel paese di accoglienza;

17. chiede che venga prestata un'attenzione particolare alle risorse umane coinvolte in qualsiasi programma di reinsediamento UE, attuale o futuro, per garantire una procedura che renda possibili buone prassi relativamente all'adattamento e all'integrazione dei rifugiati nella società di accoglienza, in quanto l'esperienza dimostra che lo svolgimento di operazioni di reinsediamento richiede il monitoraggio di funzionari ed esperti adatti a tale compito;

Un'unità permanente per il reinsediamento quale elemento portante di un efficace programma comune di reinsediamento UE

18. riconosce che manca una cooperazione strutturata per quanto riguarda le attività di reinsediamento all'interno dell'UE, le quali comportano notevoli attività logistiche preparatorie, ad esempio missioni di selezione e orientamento, controlli medici e di sicurezza, accordi per viaggi e visti e programmi di accoglienza e integrazione, come indicato nella comunicazione della Commissione COM(2009)0447;

19. conferma inoltre la valutazione secondo cui la mancanza di meccanismi di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri fa aumentare i costi delle operazioni collegate al reinsediamento, le rende meno interessanti e riduce il loro impatto strategico;

20. raccomanda pertanto la creazione di un'unità ad hoc dotata di personale adeguato per effettuare il necessario coordinamento di tutte le attività di reinsediamento in corso negli Stati membri;

21. ritiene che il quadro istituzionale più indicato in cui collocare questa Unità per il reinsediamento sia rappresentato dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA), dove essa potrebbe cooperare nell'ambito delle politiche dell'UE in materia di asilo e migrazione;

22. ritiene che detta unità potrebbe instaurare stretti contatti con l'UNHCR e le ONG locali al fine di raccogliere informazioni importanti da trasmettere agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, ad esempio riguardo alle priorità più urgenti, alle tecniche di integrazione, ecc.;

23. insiste inoltre sul fatto che l'Unità per il reinsediamento potrebbe svolgere una funzione importante nel monitoraggio e nella valutazione dell'efficacia e della qualità del programma di reinsediamento a livello di UE, pubblicando relazioni annuali su tutte le attività sulla base delle informazioni che raccolgono le istituzioni/autorità coinvolte nelle iniziative di reinsediamento degli Stati membri;

24. desidera porre l'accento sull'opportunità che l'Unità per il reinsediamento sia al corrente delle ONG, degli enti caritativi e degli altri organismi che possono cooperare con le autorità pubbliche nel processo di reinsediamento dei rifugiati; osserva inoltre che la suddetta unità dovrebbe pubblicare con cadenza periodica documenti indicanti le norme e i criteri che gli organismi in questione devono rispettare per poter essere ammessi a partecipare ai programmi di reinsediamento dell'UE;

25. sottolinea che l'UESA potrebbe fornire un contributo estremamente utile al fine di garantire che il programma di reinsediamento UE sia coerente con le altre politiche dell'Unione in materia di asilo e complementare ad esse;

Flessibilità nella fissazione delle priorità

26. riconosce che un programma di reinsediamento adeguato presuppone un aggiornamento regolare delle nazionalità e delle categorie di rifugiati cui accordare la priorità nel processo di reinsediamento, con un'attenzione particolare per le emergenze geografiche e per le persone particolarmente vulnerabili, che sono più bisognose di protezione;

27. ritiene che le priorità annuali dell'UE dovrebbero essere stabilite, come proposto, dalla Commissione, con un forte ed efficace coinvolgimento dell'UNHCR e del Parlamento europeo in tutte le fasi dell'individuazione e valutazione dei candidati al reinsediamento;

28. propone che una delegazione di membri delle commissioni del Parlamento europeo per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), per gli affari esteri (AFET) e per lo sviluppo (DEVE) partecipi alla riunione annuale del gruppo di esperti per il reinsediamento;

29. ritiene che un programma di reinsediamento UE dovrebbe comprendere procedure specifiche per associare il Parlamento europeo all'elaborazione delle priorità annuali dell'UE;

30. incoraggia l'UESA ad assumere un ruolo importante nella definizione del programma di reinsediamento nell'UE;

31. difende il principio secondo cui, parallelamente all'esigenza di adattabilità delle priorità annuali dell'UE, si dovrebbero prevedere categorie che rimangano stabili tutti gli anni, di modo che gli Stati membri possano effettuare in qualsiasi momento dell'anno il reinsediamento di persone particolarmente vulnerabili;

32. propone che i singoli Stati membri siano autorizzati a predisporre procedure d'urgenza in caso di problemi umanitari imprevisti – ad esempio se i rifugiati sono esposti ad attacchi armati o quando si verificano eventi o catastrofi naturali aventi un grave impatto sui campi profughi; ritiene che tali procedure consentirebbero di effettuare celermente il reinsediamento, applicando un calendario accelerato per l'espletamento delle formalità amministrative o rinviando queste ultime, in alcuni casi, a una fase successiva al trasferimento dei rifugiati; raccomanda che questo sforzo sia considerato uno degli obiettivi del programma di reinsediamento UE;

Garanzia della partecipazione di un maggior numero di Stato membri alle attività di reinsediamento

33. si duole del fatto che attualmente solo dieci Stati membri abbiano programmi di reinsediamento, i quali sono stati stabiliti senza coordinamento fra loro;

34. riconosce che la partecipazione degli Stati membri rimane volontaria, date le differenze nelle condizioni di accoglienza nonché in termini di soggetti che collaborano e di criteri giuridici applicati per decidere quali siano le persone da reinsediare;

35. riconosce che alcuni Stati membri, in particolare dell'Europa meridionale, hanno problemi particolari per la loro posizione alla frontiera esterna dell'Unione;

36. chiede comunque maggiori incentivi per incoraggiare un maggior numero di Stati membri a partecipare al programma di reinsediamento UE; riconosce che, ferma restando l'importanza di una maggiore assistenza finanziaria, non va sminuito il contributo che l'UESA può fornire al riguardo contribuendo a ridurre la disparità di situazioni attraverso l'incremento della qualità dei servizi predisposti per i rifugiati negli Stati membri e offrendo assistenza relativamente alle prassi più efficienti in materia di accoglienza e integrazione;

37. propone di prevedere un'assistenza finanziaria più cospicua per gli Stati membri che intendono aderire al programma di reinsediamento UE, al fine di aiutarli a mettere a punto un programma sostenibile di reinsediamento e di ridurre gli oneri iniziali legati all'avvio di una simile iniziativa; propone che, al fine di evitare un aggravio eccessivo per il Fondo europeo per i rifugiati, dopo i primi anni di partecipazione al programma l'importo dell'assistenza finanziaria sia reso uniforme a quello accordato agli altri Stati membri;

38. ritiene che non sarà possibile aumentare il numero di rifugiati reinsediati nell'UE senza poggiare il programma su una struttura amministrativa e di esperti e senza creare strutture permanenti per preparare il reinsediamento e seguire il processo di integrazione;

Misure di follow-up

39. ritiene che un programma di reinsediamento UE efficace debba comprendere disposizioni sulle misure di follow-up, insistendo sulla qualità del reinsediamento nei singoli Stati membri e sulla bontà degli standard a ogni livello, dal riconoscimento all'accoglienza e all'integrazione dei rifugiati;

40. esorta gli Stati membri partecipanti al programma di reinsediamento a valutare le misure che hanno adottato nel quadro della procedura di reinsediamento, al fine di garantire e migliorare l'integrazione dei profughi; ritiene che gli Stati membri dovrebbero altresì seguire regolarmente l'andamento dell'integrazione dei rifugiati;

41. è dell'avviso che le autorità governative debbano promuovere la massima cooperazione con gli organismi non governativi (ad esempio le ONG internazionali e locali) e avvalersi del livello di prossimità di queste ultime e della loro competenza per predisporre le iniziative migliori e più efficaci per il reinsediamento dei rifugiati; ritiene che la partecipazione della società civile al programma europeo di reinsediamento fungerà da supporto alle iniziative di sostegno e di accoglienza adottate dagli Stati membri e dagli enti locali;

42. propugna un forte impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti per offrire ai rifugiati, specialmente i più vulnerabili, l'accesso ad alloggi adeguati, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, a corsi di lingua e all'assistenza psicologica, nonché l'accesso al mercato del lavoro, al fine di garantire il successo dell'integrazione;

43. invita l'UESA, in particolare attraverso l'Unità per il reinsediamento di cui si propone la creazione, a stabilire criteri chiari per un reinsediamento di qualità, in stretta collaborazione con l'UNHCR, le ONG e gli enti locali, e a seguire il reinsediamento dei rifugiati, al fine di contribuire alla valutazione e all'ulteriore miglioramento delle attività di reinsediamento degli Stati membri;

44. sottolinea ancora una volta il ruolo dell'UESA in quanto organismo in grado di accrescere la consapevolezza di talune carenze delle iniziative di reinsediamento, assistendo gli Sati membri nell'individuazione di soluzioni specifiche, e di incoraggiare le migliori prassi, se dotato in modo permanente di un'Unità per il reinsediamento;

45. chiede che venga organizzata ogni anno una discussione comune delle sue commissioni per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e per gli affari esteri al fine di contribuire allo sviluppo del programma;

o

o        o

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

27.4.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ana Gomes, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström