RELAZIONE sugli aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
6.5.2010 - (2009/2241(INI))
Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Ramón Jáuregui Atondo
Relatore per parere (*):
Kinga Gál, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sugli aspetti istituzionali dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'articolo 216, paragrafo 2, l'articolo 218, paragrafo 6, l'articolo 218, paragrafo 8 e l'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come pure il protocollo relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso CEDU),
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 14 gennaio 2010 di autorizzare l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (procedura delle commissioni associate)[1],
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari esteri (A7‑0144/2010),
A. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha constatato, con giurisprudenza costante a partire dalle sentenze nella causa 11-70 Internationale Handelsgesellschaft mbH del 17 dicembre 1970[2] e nella causa 4-73 Nold del 14 maggio 1974[3], che i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto di cui essa assicura il rispetto,
B. considerando che, così facendo, la Corte di giustizia dell'Unione europea si ispira alle tradizioni costituzionali che gli Stati membri hanno in comune, nonché a strumenti internazionali concernenti la protezione dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno aderito, come la CEDU,
C. considerando che l'essenza di questa giurisprudenza è stata incorporata nel diritto primario dal trattato di Maastricht sull'Unione europea del 1993,
D. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea presta un'attenzione particolare all'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come dimostra il numero crescente di sentenze che fanno riferimento a disposizioni della CEDU,
E. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo parte, in linea di principio, da una "presunzione di compatibilità" del comportamento di uno Stato membro dell'Unione con la CEDU quando detto Stato non fa che porre in atto il diritto dell’Unione,
F. considerando che, in un parere del 28 marzo 1996, la Corte di giustizia dell'Unione europea constatava che la Comunità europea non poteva aderire alla CEDU senza una modifica preliminare del trattato, in quanto l’UE non aveva una competenza esplicita o implicita a tal fine,
G. considerando che all'atto dell'adesione i limiti posti dal trattato di Lisbona e dai protocolli aggiuntivi devono essere rispettati, segnatamente l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 8 del trattato di Lisbona; considerando inoltre che queste disposizioni non costituiscono solo un'opzione che consente all'Unione di aderire, ma un obbligo per le istituzioni dell'Unione di agire in tal modo; considerando che l'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla CEDU deve rispecchiare la necessità di preservare le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione,
H. considerando che, a seguito della conclusione del protocollo n. 14 che modifica la CEDU, la possibilità di un'adesione dell'Unione è ormai acquisita per quanto concerne gli Stati parte alla CEDU, e che le condizioni e le modalità dell'adesione devono essere stabilite in occasione di quest'ultima fra l'Unione, da un lato, e gli Stati parte alla CEDU, dall'altro,
I. considerando che un accordo di questo tipo dovrebbe altresì trattare questioni amministrative e tecniche, come il principio di un contributo dell'Unione ai costi di funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo; che sarebbe opportuno prevedere, in tale contesto, la creazione di un bilancio autonomo della Corte europea dei diritti dell’uomo al fine di facilitare la determinazione dei rispettivi contributi,
J. considerando che, aderendo alla CEDU, l'Unione sarà integrata nel suo sistema di protezione dei diritti fondamentali e disporrà, oltre alla protezione interna di questi diritti da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di un organo di protezione esterna di carattere internazionale,
K. considerando che la CEDU è stata sviluppata non solo attraverso i protocolli aggiuntivi, ma anche attraverso altre convenzioni, carte e accordi, che producono un sistema in continua evoluzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
1. sottolinea i principali argomenti a favore di un'adesione dell'Unione alla CEDU, che possono riassumersi come segue:
– l’adesione costituisce un progresso nel processo di integrazione europea e implica un passo avanti verso l’Unione politica,
– nel momento in cui l'Unione vede il suo sistema di protezione dei diritti fondamentali completato e rafforzato dall'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nel suo diritto primario, l'adesione alla CEDU rappresenterà un segnale forte della coerenza tra l'Unione e i paesi appartenenti al Consiglio d'Europa e al suo regime paneuropeo in materia di diritti dell'uomo; questa adesione rafforzerà altresì la credibilità dell'Unione presso i paesi terzi a cui, nel quadro dei suoi rapporti bilaterali, essa chiede regolarmente il rispetto della CEDU,
– l'adesione alla CEDU garantirà ai cittadini, rispetto all'azione dell'Unione, una protezione analoga a quella di cui già beneficiano rispetto a tutti gli Stati membri; ciò è ancor più pertinente se si considera che gli Stati membri hanno trasferito all'Unione competenze rilevanti,
– l'armonizzazione legislativa e giurisprudenziale in materia di diritti dell'uomo fra gli ordinamenti giuridici dell'Unione e della CEDU contribuirà allo sviluppo armonioso delle due corti europee in materia di diritti dell'uomo, segnatamente attraverso la maggiore necessità di un dialogo e di una cooperazione, e creerà di conseguenza un sistema integrale, in cui le due corti funzioneranno in sincronia,
– l’adesione compenserà altresì in qualche misura il fatto che il campo di applicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea è in un certo senso vincolato in materia di politica estera e di sicurezza e di politica di polizia e di sicurezza fornendo un’utile vigilanza giudiziaria esterna di tutte le attività dell’UE,
– l'adesione non metterà per nulla in discussione il principio dell'autonomia del diritto dell'Unione, in quanto la Corte di giustizia dell'Unione europea continuerà a essere l'unico giudice supremo per le questioni attinenti al diritto dell'Unione e alla validità dei suoi atti, poiché la Corte dei diritti dell'uomo può essere considerata solo un organo che esercita un controllo esterno sul rispetto, da parte dell'Unione, degli obblighi di diritto internazionale che le derivano dalla sua adesione alla CEDU; la relazione tra le due corti europee non è gerarchica, ma è piuttosto una relazione di specializzazione; la Corte di giustizia dell'Unione europea avrà così uno status analogo a quello che hanno attualmente le corti supreme degli Stati membri rispetto alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
2. ricorda che, in base all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e al protocollo n. 8, l'adesione non comporta un'estensione delle competenze dell'Unione né crea, in particolare, una competenza generale di quest'ultima in materia di diritti dell'uomo e che, in base all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, devono essere rispettate le tradizioni e le identità costituzionali degli Stati membri;
3. afferma che, in base all'articolo 2 del protocollo n. 8 del trattato di Lisbona, l'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla CEDU deve garantire che l’adesione non pregiudichi la situazione interna specifica degli Stati membri nei confronti della CEDU e, segnatamente, dei suoi protocolli, nonché nei confronti di eventuali deroghe e riserve formulate dagli Stati membri in particolare, e che siffatte circostanze non dovrebbero influenzare la posizione che l’Unione assume rispetto alla CEDU;
4. constata che il sistema della CEDU è stato completato da una serie di protocolli addizionali concernenti la protezione di diritti che non sono oggetto della CEDU e raccomanda che la Commissione abbia il mandato per negoziare anche un'adesione a tutti i protocolli concernenti diritti che corrispondono alla Carta dei diritti fondamentali (1, 4, 6, 7, 12 e 13), e ciò indipendentemente dalla loro ratifica da parte degli Stati membri dell’Unione;
5. sottolinea che, essendo l'adesione dell'UE alla CEDU l’adesione di una parte “non Stato” a uno strumento giuridico creato per gli Stati, tale adesione andrebbe completata senza alterare i tratti distintivi della CEDU e riducendo al minimo le modifiche al suo sistema giudiziario; ritiene importante, nell’interesse dei ricorrenti sia dell’Unione che dei paesi terzi, privilegiare modalità d’adesione che determino il minore impatto possibile sul carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo;
6. sottolinea che, assieme all’impegno politico, è della massima importanza trovare le risposte e le soluzioni adeguate ai principali interrogativi tecnici per far sì che l’adesione dell’UE alla CEDU sia usata a beneficio dei cittadini; osserva che dettagli non definiti e poco chiari possono creare confusione e mettere in pericolo lo scopo stesso dell’adesione; segnala tuttavia che impedimenti tecnici non devono ritardare il processo;
7. sottolinea che l'adesione alla CEDU non fa dell'Unione un membro del Consiglio d'Europa, ma che una certa partecipazione dell'Unione agli organi della CEDU è necessaria per garantire una buona integrazione dell'Unione stessa nel sistema della CEDU e che l'Unione dovrebbe quindi disporvi di taluni diritti, segnatamente:
– il diritto di presentare una lista di tre candidati per la funzione di giudice, di cui uno, eletto dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a titolo dell'Unione, che partecipi ai lavori della Corte su un piede di parità con gli altri giudici, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della CEDU; il Parlamento europeo si occuperà di mettere a punto la lista dei candidati secondo una procedura simile a quella prevista dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea concernente i candidati all’esercizio delle funzioni di giudice presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o parteciperà secondo una procedura analoga alle audizioni dei candidati designati della Commissione europea,
– il diritto di partecipare attraverso la Commissione europea, con facoltà di voto, a nome dell'UE, alle riunioni del Comitato dei ministri quando quest'ultimo svolge le sue funzioni di organo di controllo dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo o quando delibera sull'opportunità di chiedere un parere alla Corte, nonché il diritto di essere rappresentata in seno al Comitato direttivo per i diritti dell'uomo (sotto-organo del Comitato dei ministri),
– il diritto, per il Parlamento europeo, di designare/inviare un certo numero di rappresentanti all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in occasione dell'elezione dei giudici alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
8. è del parere che gli Stati membri, al momento dell'adesione alla CEDU, dovrebbero impegnarsi fra loro e nelle loro reciproche relazioni con l'Unione a non presentare un ricorso interstatale per inadempimento ai sensi dell'articolo 33 della CEDU quando l'atto o l'omissione facente oggetto del litigio rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, poiché ciò sarebbe contrario all'articolo 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
9. ritiene che il principale valore aggiunto dell'adesione dell'UE alla CEDU risieda nel ricorso individuale contro azioni intese alla messa in atto del diritto dell'Unione da parte delle sue istituzioni o degli Stati membri, e che pertanto qualsiasi ricorso di una persona fisica o morale relativo a un atto o a un inadempimento di un'istituzione o di un organismo dell'Unione deve essere diretto esclusivamente contro quest'ultima; analogamente, qualsiasi ricorso avente come oggetto una misura intesa alla messa in atto, da parte di uno Stato membro, del diritto dell'Unione deve essere presentato esclusivamente contro lo Stato membro in questione; ciò non deve impedire che, se vi sono dubbi circa la ripartizione delle responsabilità, il ricorso possa essere presentato contemporaneamente contro l'Unione e lo Stato membro;
10. ritiene che, agli effetti dell’adempimento alla condizione di esaurimento dei ricorsi interni di cui all’articolo 35 della CEDU, il richiedente debba aver esaurito i ricorsi giudiziali dello Stato in oggetto, nonché il ricorso pregiudiziale dinanzi alla Corte di Lussemburgo; tale formalità si considera espletata quando il ricorrente ne ha fatto domanda e il giudice nazionale non ritiene opportuno la proposizione del relativo ricorso pregiudiziale;
11. rileva che, a seguito dell'adesione dell'UE alla CEDU, potrebbe accadere che in alcuni casi siano competenti sia la Corte europea dei diritti dell'uomo sia la Corte di giustizia dell'Unione europea e rileva che non sarà consentita la possibilità di adire simultaneamente le due Corti;
12. ritiene opportuno che, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia e fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 2 della CEDU, in ogni causa dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo suscettibile di sollevare una questione concernente il diritto dell'Unione, intentata contro uno Stato membro, l'Unione possa intervenire in qualità di coconvenuta e che, in ogni causa intentata contro l'Unione alle stesse condizioni, ogni Stato membro possa intervenire come coconvenuto; questa possibilità deve essere definita sulla base delle disposizioni del trattato di adesione in maniera chiara e sufficientemente ampia;
13. ritiene che l’adozione dello statuto di coconvenuto non ostacoli altre possibilità indirette offerte dalla CEDU (articolo 36, paragrafo 1), quali il diritto dell’UE di intervenire in qualità di terzo nei casi di ricorsi presentati da cittadini dell'Unione;
14. ritiene che, avendo la Corte europea dei diritti dell’uomo riconosciuto l’applicabilità extraterritoriale della CEDU, l’Unione si debba porre l'obiettivo del pieno rispetto di tale obbligo nelle sue relazioni e attività esterne;
15. è del parere che non sarebbe ragionevole formalizzare le relazioni fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo introducendo una procedura pregiudiziale dinanzi a quest'ultima o istituendo un organismo o "panel" incaricato di prendere una decisione allorché uno dei due tribunali prevede di adottare un'interpretazione della CEDU diversa dall'interpretazione adottata dall'altro; ricorda, in tale contesto, la dichiarazione n. 2 relativa all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, che prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo, dialogo che dovrebbe trovarsi ad essere rafforzato dall'adesione dell'Unione alla CEDU;
16. è chiaramente consapevole del fatto che la Corte europea dei diritti dell'uomo può riscontrare una violazione in una causa in merito alla quale la Corte di giustizia dell'Unione europea si è già pronunciata e sottolinea che ciò non metterebbe in alcun modo in dubbio la credibilità della Corte di giustizia dell'Unione europea, superarbitro finale nel sistema giudiziario dell’UE;
17. evidenzia che, in seguito all'adesione, la CEDU costituirà il livello minimo di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa e che sarà d'importanza fondamentale, in particolare nei casi in cui la protezione accordata dall'UE sia inferiore a quella prevista dalla CEDU; rileva che la CEDU rafforza la salvaguardia dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali e che rientrano nel suo campo di applicazione, e che la Carta riconosce anche altri diritti e principi che non sono contenuti nella CEDU, ma nei protocolli aggiuntivi e negli strumenti collegati alla CEDU;
18 ricorda che la promozione del rispetto dei diritti umani, valore fondamentale dell'UE già radicato nel suo trattato costitutivo, rappresenta un terreno comune per le sue relazioni con i paesi terzi; esprime pertanto il parere che detta adesione rafforzerà ulteriormente la fiducia dei cittadini nell'Unione europea e la credibilità dell'Unione nel quadro del dialogo sui diritti umani con i paesi terzi; sottolinea inoltre che l'applicazione piena e uniforme della Carta dei diritti fondamentali a livello UE è ugualmente essenziale a garantire la credibilità dell'Unione in questo dialogo;
19. constata che la CEDU ha una funzione importante nel quadro dell'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui diritti garantiti dalla Carta che corrispondono a diritti riconosciuti dalla CEDU devono essere interpretati conformemente a questa e che la CEDU costituisce, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, una fonte di ispirazione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nella formulazione di principi generali del diritto dell'Unione; constata altresì che la CEDU, conformemente al suo articolo 53, non può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali, che conserva quindi integralmente il suo valore giuridico;
20. sottolinea l'importanza della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'elaborazione di un quadro giuridico e di principi guida quanto all'azione attuale e futura nel settore delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni, soprattutto alla luce delle nuove forme di integrazione e armonizzazione delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni avviate con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'adozione del programma di Stoccolma;
21. sottolinea che tale adesione contribuirà innanzi tutto all'attuazione di un sistema dei diritti umani più coerente all’interno dell’UE; ritiene che essa rafforzerà la credibilità dell’UE agli occhi dei suoi cittadini nel settore della salvaguardia dei diritti umani, garantendo il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali ogniqualvolta sia in gioco il diritto dell’UE;
22. rileva che, dopo l'adesione, la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a giudicare sulle questioni di pertinenza della CEDU non potrà essere contestata in base alla struttura interna del diritto dell'UE; sottolinea altresì che la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non deve limitarsi ai cittadini europei o all'area geografica dell'Unione europea (ad esempio nel caso delle missioni o delle delegazioni);
23. rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU fornirà uno strumento aggiuntivo per applicare i diritti umani, in particolare la possibilità di presentare una denuncia dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione a un'azione o ad una mancata azione di un'istituzione dell'UE o di uno Stato membro nel quadro dell'attuazione del diritto dell'Unione, rientrante nell'ambito delle competenze della CEDU; sottolinea, tuttavia, che l'adesione non altera l'attuale sistema giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea né quello della Corte europea dei diritti dell'uomo e che la condizione di ricevibilità di un ricorso continuerà ad essere costituita dall'esperimento preventivo di tutti i rimedi giurisdizionali interni; chiede che i ricorsi e le denunce dei cittadini siano trattati entro termini ragionevoli; invita la Commissione a fornire, in consultazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo, orientamenti su quali siano i rimedi giurisdizionali interni adeguati nell'ambito dell'Unione e sulle pronunce pregiudiziali a norma del diritto dell'UE; sottolinea, in questo contesto, la necessità di garantire che i tribunali degli Stati membri deferiscano le cause alla Corte di giustizia dell'Unione europea quando si tratta di questioni attinenti ai diritti fondamentali;
24. sottolinea che allo stesso tempo l'adesione richiederà una maggiore collaborazione tra i tribunali nazionali, la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo nel quadro della salvaguardia dei diritti fondamentali; rileva che la collaborazione tra i due tribunali europei favorirà lo sviluppo di un sistema giuridico coerente nel settore dei diritti umani;
25. si compiace altresì del fatto che l'articolo 1 della CEDU garantirà non solo la protezione dei cittadini dell'UE e delle altre persone all’interno del territorio dell’Unione, ma anche di tutti coloro che rientrano nella giurisdizione dell’Unione anche al di fuori del suo territorio;
26. è consapevole del fatto che l'adesione in quanto tale non risolverà i problemi estremamente gravi con cui il sistema della CEDU è chiamato a misurarsi, vale a dire, da un lato, il carico eccessivo di lavoro dovuto a un aumento esponenziale dei ricorsi individuali e, dall'altro, la riforma della struttura e del funzionamento della Corte al fine di far fronte alla situazione; nota che la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce il fatto che opera in un ambiente giuridico e politico complesso e constata che l'entrata in vigore, il 1° giugno 2010, del protocollo n. 14, certamente contribuirà a ridurre il numero delle procedure pendenti, ma non le farà scomparire; sottolinea, nel contesto della riforma della Corte europea dei diritti dell'uomo, la rilevanza della Dichiarazione di Interlaken, con particolare riferimento al paragrafo 4 della stessa, il quale opera un doveroso richiamo ad una uniforme e rigorosa applicazione dei criteri concernenti l' ammissibilità e la giurisdizione della Corte;
27. ritiene fondamentale mantenere l’indipendenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in termini di politica del personale e di bilancio;
28. richiama l'attenzione sul fatto che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, data l'importanza che riveste sotto il profilo costituzionale un'adesione dell'Unione alla CEDU, prevede per l'Unione condizioni impegnative, vale a dire che il Consiglio adotti all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, la decisione relativa alla conclusione dell'accordo e che detto accordo entri in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali;
29. esorta i parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE a manifestare chiaramente la propria volontà e disponibilità a facilitare il processo di adesione coinvolgendo i propri tribunali nazionali e ministeri di giustizia;
30. osserva che l'adesione dell'Unione alla CEDU implica il riconoscimento, da parte dell'UE, dell'intero sistema di tutela dei diritti dell'uomo, come sviluppato e codificato da numerosi altri documenti del Consiglio d'Europa; in tal senso, l’adesione dell’Unione alla CEDU costituisce un primo passo essenziale che successivamente dovrebbe essere completato con l'adesione, fra l’altro, dell'Unione alla Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e rivista a Strasburgo il 3 maggio 2006, in linea con l'acquis già sancito nella Carta dei diritti fondamentali nonché nella legislazione sociale dell'Unione;
31. chiede anche che l’Unione entri a far parte degli organi del Consiglio d’Europa, quali il comitato per la prevenzione della tortura (CTP), la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e la commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ); sottolinea anche la necessità che l'Unione assista in particolare ai lavori del Commissario per i diritti dell’uomo, del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) e del Comitato europeo sulle migrazioni e chiede di essere debitamente informato sulle conclusioni e decisioni di detti organi;
32. ritiene che, a beneficio dei cittadini, della democrazia e dei diritti dell’uomo in Europa e nell’UE e a garanzia del rispetto per la salvaguardia dei diritti umani, la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli organi specializzati del Consiglio d'Europa vada rafforzata per contribuire a una maggiore coerenza e a una maggiore complementarità in materia di diritti umani a livello paneuropeo;
33. suggerisce che, al fine di rendere i cittadini consapevoli del valore aggiunto dell'adesione, il Consiglio d'Europa e l'UE dovrebbero elaborare linee guida contenenti una chiara spiegazione di tutti gli effetti e le implicazioni dell'adesione; ribadisce, a questo proposito, che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire ai cittadini dell'UE informazioni che consentano loro di comprendere bene il significato dei meccanismi aggiuntivi e il modo in cui utilizzarli adeguatamente;
34. sottolinea l'importanza di disporre di un organo informale per coordinare la condivisione di informazioni fra il Parlamento europeo e l'Assembla parlamentare del Consiglio d'Europa;
35. sottolinea che, nella misura in cui l'adesione alla CEDU non riguarda solo le istituzioni dell'UE ma anche i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo deve essere consultato e coinvolto in tutto il processo negoziale e deve essere immediatamente e completamente associato e informato in tutte le fasi dei negoziati, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sull'Unione europea;
36. accoglie con favore l'impegno dimostrato dall'attuale Presidenza spagnola nel considerare questa adesione come "questione urgente" e l'atteggiamento positivo e collaborativo del Consiglio d'Europa al riguardo; invita le Presidenze belga e ungherese a fare tutto il possibile per portare a termine l'adesione alla prima occasione utile e nel modo più semplice e accessibile possibile affinché i cittadini dell'UE possano beneficiare al più presto dell'adesione dell'Unione alla CEDU;
37. insiste, in considerazione del ruolo rilevante che il trattato di Lisbona conferisce al Parlamento europeo per quanto concerne la conclusione dell’accordo di adesione, affinché il Parlamento sia debitamente informato in merito alla definizione del mandato negoziale per l'adesione alla CEDU e affinché sia strettamente coinvolto nelle discussioni preliminari e nello svolgimento dei negoziati su tale testo in conformità delle disposizioni dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (*) (27.4.2010)
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sugli aspetti istituzionali dell’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(2009/2241(INI))
Relatore per parere (*): Kinga Gál
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
SUGGERIMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. accoglie con favore l’importante risultato rappresentato dal trattato di Lisbona, che rende la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“la Carta”) vincolante, e prevede, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 del TUE, l’obbligo per l'UE di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); accoglie altresì con favore la prossima entrata in vigore del protocollo n. 14 alla CEDU, prevista per il 1° giugno 2010, a norma del quale l’UE può aderire alla CEDU;
2. rileva che, sebbene tutti gli Stati membri abbiano già ratificato la CEDU, l'adesione a tale strumento da parte dell'UE in quanto soggetto giuridico non inciderà sulla situazione degli Stati membri rispetto alla CEDU, conformemente al protocollo n. 8 del trattato di Lisbona; ritiene che tale adesione apporterà il nuovo impulso auspicato da oltre un decennio, che rivestirà una notevole importanza politica e giuridica nella creazione di un'area dei diritti dell'uomo di dimensioni continentali, che inoltre promuoverà il consolidamento e il rafforzamento dei diritti umani in Europa e contibuirà a rafforzare le relazioni tra l'UE e l'"Europa allargata" apportando un nuovo dinamismo nell'ambito dei diritti umani; ritiene che dovrebbe anche contribuire al rafforzamento della credibilità dell'UE nel settore della salvaguardia dei diritti umani a livello mondiale;
3. sottolinea l'importanza della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'elaborazione di un quadro giuridico e di principi guida quanto all'azione attuale e futura nel settore delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni, soprattutto alla luce delle nuove forme di integrazione e armonizzazione delle libertà civili, della giustizia e degli affari interni avviate con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'adozione del programma di Stoccolma;
4. sottolinea che tale adesione contribuirà innanzi tutto all'attuazione di un sistema dei diritti umani più coerente all’interno dell’UE; ritiene che essa rafforzerà la credibilità dell’UE agli occhi dei suoi cittadini nel settore della salvaguardia dei diritti umani, garantendo il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali ogniqualvolta sia in gioco il diritto dell’UE;
5. rileva che, dopo l'adesione, la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a giudicare sulle questioni di pertinenza della CEDU non potrà essere contestata in base alla struttura interna del diritto dell'UE; sottolinea altresì che la competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non deve limitarsi ai cittadini europei o all'area geografica dell'Unione europea (ad esempio nel caso delle missioni o delle delegazioni);
6. evidenzia che, in seguito all'adesione, la CEDU costituirà il livello minimo di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Europa e che sarà d'importanza fondamentale, in particolare nei casi in cui la protezione accordata dall'UE sia inferiore a quella prevista dalla CEDU; rileva che la CEDU rafforza la salvaguardia dei diritti riconosciuti dalla Carta e che rientrano nel suo campo di applicazione, e che la Carta riconosce anche altri diritti e principi che non sono contenuti nella CEDU, ma nei protocolli aggiuntivi e negli strumenti collegati alla CEDU;
7. rileva che l'adesione dell'UE alla CEDU fornirà uno strumento aggiuntivo per applicare i diritti umani, in particolare la possibilità di presentare una denuncia dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione a un'azione o ad una mancata azione di un'istituzione dell'UE o di uno Stato membro nel quadro dell'attuazione del diritto dell'Unione, rientrante nell'ambito delle competenze della CEDU; sottolinea, tuttavia, che l'adesione non altera l'attuale sistema giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) né quello della Corte europea dei diritti dell'uomo e che la condizione di ricevibilità di un ricorso continuerà ad essere costituita dall'esperimento preventivo di tutti i rimedi giurisdizionali interni; chiede che i ricorsi e le denunce dei cittadini siano trattati entro termini ragionevoli; invita la Commissione a fornire, in consultazione con la CGUE e la Corte europea dei diritti dell'uomo, orientamenti su quali siano i rimedi giurisdizionali interni adeguati nell'ambito dell'Unione e sulle pronunce pregiudiziali a norma del diritto dell'UE; sottolinea, in questo contesto, la necessità di garantire che i tribunali degli Stati membri deferiscano le cause alla CGUE quando si tratta di questioni attinenti ai diritti fondamentali;
8. sottolinea che allo stesso tempo l'adesione richiederà una maggiore collaborazione tra i tribunali nazionali, la CGUE e la Corte europea dei diritti dell'uomo nel quadro della salvaguardia dei diritti fondamentali; rileva che la collaborazione tra i due tribunali europei favorirà lo sviluppo di un sistema giuridico coerente nel settore dei diritti umani;
9. rileva che numerose questioni ancora in sospeso in ambito giuridico, tecnico e istituzionale dovranno essere affrontate nel mandato da adottare ai sensi dell'articolo 218 del TFUE, nonché nei negoziati con il Consiglio d'Europa sull'adesione alla CEDU; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che:
– la portata dell'adesione sia definita dettagliatamente nel mandato; l'UE aderisca almeno anche a tutti i protocolli aggiuntivi alla CEDU che integrano i diritti garantiti dalla CEDU e che sono già stati ratificati da tutti gli Stati membri dell'UE, formando quindi parte del corpus sui diritti umani dell'UE; invita al riguardo gli Stati membri a ratificare tutti i protocolli aggiuntivi alla CEDU che fanno riferimento ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e sono pertanto applicabili all'UE; rileva che andrebbe altresì presa in considerazione l'adesione alla Carta sociale europea rivista ed ad altri trattati del Consiglio d'Europa attinenti ai diritti umani;
– l'UE sia debitamente rappresentata negli organismi del Consiglio d'Europa e partecipi alle loro riunioni; nonostante l'adesione alla CEDU non faccia dell'UE un membro del Consiglio d'Europa, essa sia rappresentata in tutti gli organismi del settore dei diritti umani in cui, in conseguenza dell'adesione, si tratti di questioni europee (come CPT, ECRI, CEPEJ e CDDH) e in seno al Comitato dei ministri, almeno in sede di controllo dell'esecuzione delle sentenze su questioni connesse ai diritti fondamentali nell'UE, mentre il Parlamento europeo dovrebbe partecipare ed essere rappresentato nella procedura attinente all'elezione di un giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo- a livello UE quando candidati UE sono designati al posto e nell'ambito dell'APCE quando il giudice è eletto;
– le relazioni tra la CGUE e la Corte europea dei diritti dell'uomo siano chiarite, lasciando ai due tribunali la flessibilità necessaria per stabilire come collaborare al meglio al fine di instaurare un miglior dialogo regolare, contribuendo inoltre così potenzialmente allo sviluppo del sistema giurisprudenziale sopra menzionato;
– i problemi incontrati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo siano trattati e risolti con il sostegno dell'UE; l'adesione dell'UE alla Corte europea dei diritti dell'uomo, invece di diminuirne l'efficacia, dovrebbe permettere di migliorare il sistema; l'UE e i suoi Stati membri garantiscano il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché l'efficacia dei rimedi giurisdizionali interni, conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, al fine di evitare di sovraccaricare la Corte europea dei diritti dell'uomo di ricorsi ripetitive o deferimenti superflui; infine, e ciò è della massima importanza, l'adesione dell'UE coincida con la riforma della Corte europea dei diritti dell'uomo;
10. sottolinea che, parallelamente al necessario impegno politico, è della massima importanza trovare le risposte e le soluzioni adeguate ai principali interrogativi tecnici per far sì che l’adesione dell’UE alla CEDU vada a beneficio dei cittadini; rileva che aspetti irrisolti e poco chiari possono creare confusione e compromettere l'obiettivo stesso dell’adesione; sottolinea, tuttavia, che impedimenti tecnici non dovrebbero poter ritardare il processo;
11. sottolinea che, nella misura in cui l'adesione alla CEDU non riguarda solo le istituzioni dell'UE ma anche i cittadini dell'Unione, il Parlamento europeo deve essere consultato e coinvolto in tutto il processo negoziale e deve essere immediatamente e completamente associato e informato in tutte le fasi dei negoziati, come previsto dall'articolo 218, paragrafo 10 del TUE;
12. sottolinea l'importanza di disporre di un organo informale per coordinare la condivisione di informazioni fra il Parlamento europeo e l'Assembla parlamentare del Consiglio d'Europa;
13. suggerisce che, al fine di rendere i cittadini consapevoli del valore aggiunto dell'adesione, il Consiglio d'Europa e l'UE dovrebbero elaborare linee guida contenenti una chiara spiegazione di tutti gli effetti e le implicazioni dell'adesione; ribadisce, a questo proposito, che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero fornire ai cittadini dell'UE informazioni che consentano loro di comprendere bene il significato dei meccanismi aggiuntivi e il modo in cui utilizzarli adeguatamente;
14. accoglie con favore l'impegno dimostrato dall'attuale presidenza spagnola nel considerare questa adesione come "questione urgente" e l'atteggiamento positivo e collaborativo del Consiglio d'Europa al riguardo; invita le presidenze belga e ungherese a fare tutto il possibile per portare a termine l'adesione alla prima occasione utile e nel modo più semplice e accessibile possibile affinché i cittadini dell'UE possano beneficiare al più presto dell'adesione dell'Unione alla CEDU;
15. rileva che, a seguito dell'adesione dell'UE alla CEDU, potrebbe accadere che in alcuni casi siano competenti sia la Corte europea dei diritti dell'uomo sia la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e rileva che non sarà consentita la possibilità di adire simultaneamente le due Corti.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
27.4.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
41 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Clemente Mastella, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Cecilia Wikström |
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PARERE della commissione per gli affari esteri (19.3.2010)
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sugli aspetti istituzionali dell’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali
(2009/2241(INI))
Relatore per parere: Cristian Dan Preda
SUGGERIMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. si rallegra per la prospettiva di adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU), che offre un'opportunità storica per rendere coerente uno spazio per i diritti umani in tutto il continente e nell’Unione europea e offrire pertanto l’opportunità di garantire, in modo equivalente, ai cittadini dell’UE e agli Stati membri, i diritti umani e le libertà fondamentali, creare un ulteriore sistema di controllo esterno dei diritti umani nell'UE nonché realizzare uno sviluppo armonioso della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
2. ricorda che la promozione del rispetto dei diritti umani, valore fondamentale dell'UE già radicato nel suo trattato costitutivo, rappresenta un terreno comune per le sue relazioni con i paesi terzi; esprime il parere pertanto che detta adesione rafforzerà ulteriormente la fiducia dei cittadini nell'Unione europea e la credibilità dell'Unione nel quadro del dialogo sui diritti umani con i paesi terzi; sottolinea inoltre che l'applicazione piena e uniforme della Carta dei diritti fondamentali a livello UE sia ugualmente essenziale a garantire la credibilità dell'Unione in questo dialogo;
3. si compiace per l’eliminazione di criteri differenziati nella politica dell’Unione in materia di diritti umani, visto che prima dell’adesione l’UE non era giuridicamente obbligata a rispettare i diritti umani, mentre dopo l’adesione gli atti dell’Unione saranno sottoposti a controllo giudiziario esterno per monitorare la loro compatibilità con la CEDU;
4. sottolinea il valore aggiunto dei cinque protocolli della Convenzione in termini di applicazione e tutela di taluni diritti e libertà, nell’ambito e al di fuori del campo d’applicazione della Convenzione e in relazione al conferimento alla Corte europea dei diritti dell’uomo della competenza a formulare pareri consultivi; ritiene che aderendo alla Convenzione, l’Unione dovrebbe anche aderire ai protocolli della Convenzione come pure alla Carta sociale adottata nel 1961 e alla Carta sociale rivista; nonostante l'articolo 2 del protocollo n. 8 al trattato di Lisbona invita gli Stati membri che non l’hanno ancora fatto, a firmare e a ratificare quanto prima i protocolli aggiuntivi della CEDU, in considerazione del loro attaccamento, costantemente riaffermato, ai valori e ai principi alla base della democrazia e dello Stato di diritto all’interno dei nostri Stati membri e dell’Unione europea;
5. si compiace altresì del fatto che l'articolo 1 della CEDU garantirà non solo la protezione dei cittadini dell'UE e delle altre persone all’interno del territorio dell’Unione, ma anche di tutti coloro che rientrano nella giurisdizione dell’Unione anche al di fuori del suo territorio;
6. ricorda che, a titolo del protocollo n. 8 allegato al trattato di Lisbona, va istituito un meccanismo chiaro per garantire che i ricorsi introdotti da Stati non membri e i ricorsi individuali siano correttamente indirizzati agli Stati membri e/o all'Unione europea;
7. sottolinea che, quando un ricorrente presenta una richiesta a titolo della sezione 34 della CEDU, il convenuto deve essere individuato secondo le disposizioni del diritto dell'Unione e in ultima analisi, sotto il controllo della Corte di giustizia, fatti salvi i diritti dei cittadini a presentare ricorsi individuali;
8. è del parere che, in nome della certezza del diritto e della trasparenza della relazioni internazionali, i privati e gli Stati non-membri devono essere correttamente informati su quali materie sono di competenza degli Stati membri e quali dell’Unione, se del caso, per mezzo di una dichiarazione di competenza aggiunta al trattato di adesione; in questo contesto, insiste sulla necessità di istituire un meccanismo di segnalazione che tenga conto della natura evolutiva della ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri;
9. sottolinea che, essendo l'adesione dell'UE alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è l’adesione di una parte “non Stato” a uno strumento giuridico creato per gli Stati, tale adesione andrebbe completata senza alterare i tratti distintivi della Convenzione e riducendo al minimo le modifiche al suo sistema giudiziario; ritiene importante, nell’interesse dei ricorrenti sia dell’Unione che dei paesi terzi, privilegiare modalità d’adesione che determino il minore impatto possibile sul carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo;
10. esprime la propria ferma opposizione a qualsiasi meccanismo teso a evitare che si producano divergenze giurisprudenziali fra la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia dell’Unione, che si tradurrebbe, per il ricorrente, in un allungamento dei termini procedurali;
11. sottolinea che l’articolazione con il Consiglio d'Europa e in particolare i temi della partecipazione dell'UE al Comitato dei ministri e all'Assemblea parlamentare sono sanciti dallo Statuto del Consiglio d'Europa e ne richiedono una modifica o almeno l'adozione di una risoluzione di legge che sancisca le modifiche proposte, in modo da tenere conto dei cambiamenti determinati dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona;
12. insiste affinché il diritto di controllo democratico del Parlamento europeo sia debitamente rispettato nel quadro della procedura di nomina del rappresentante dell'Unione nel Comitato dei Ministri e nel Comitato direttivo per i diritti dell’uomo e in generale, in ogni procedura di nomina di un organo del Consiglio d'Europa, di cui si sia convenuto a titolo del trattato di adesione di cui l'Unione sarà parte;
13. ritiene che il Parlamento debba tener conto in via prioritaria delle sue commissioni competenti per la designazione dei deputati da inviare all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
14. ritiene che, a beneficio dei cittadini, della democrazia e dei diritti dell’uomo in Europa e nell’UE e a garanzia del rispetto per la salvaguardia dei diritti umani, la cooperazione tra le istituzioni dell'UE e gli organi specializzati del Consiglio d'Europa vada rafforzata per contribuire a una maggiore coerenza e a una maggiore complementarità in materia di diritti umani a livello paneuropeo;
15. chiede anche che l’Unione entri a far parte degli organi del Consiglio d’Europa, quali il CTP per la prevenzione della tortura, l’ECRI contro il razzismo e l’intolleranza e la CEPEJ per l’efficienza della giustizia; sottolinea anche la necessità che l'Unione assista in particolare ai lavori del Commissario per i diritti dell’uomo, del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), e del Comitato europeo sulle migrazioni e chiede di essere debitamente informato sulle conclusioni e decisioni di detti organi;
16. ritiene che, avendo la Corte europea dei diritti dell’uomo riconosciuto l’applicabilità extraterritoriale della CEDU, l’Unione si debba porre l'obiettivo del pieno rispetto di tale obbligo nelle sue relazioni e attività esterne;
17. insiste, in considerazione del ruolo rilevante che il trattato conferisce al Parlamento europeo per quanto concerne la conclusione dell’accordo di adesione, affinché il Parlamento sia debitamente informato in merito alla definizione del mandato negoziale per l'adesione alla CEDU e affinché sia strettamente coinvolto nelle discussioni preliminari e nello svolgimento dei negoziati su tale testo in conformità delle disposizioni dell'articolo 218 del TFUE.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
17.3.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
57 2 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Diogo Feio, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Vittorio Prodi, Indrek Tarand, Alejo Vidal-Quadras, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Teresa Jiménez-Becerril Barrio |
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
3.5.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, György Schöpflin, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marietta Giannakou, Enrique Guerrero Salom, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Vital Moreira, Helmut Scholz |
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