RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE

6.5.2010 - (17279/3/2009 – C7‑0075/2010 – 2008/0192(COD)) - ***II

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatore: Astrid Lulling


Procedura : 2008/0192(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0146/2010
Testi presentati :
A7-0146/2010
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE

(17279/3/2010 – C7‑0075/2010 – 2008/0192(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17279/3/2010 – C7‑0075/2010),

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0636),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0341/2008),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1],

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato FUE,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

–   visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7‑0146/2010),

1.  adotta la posizione in seconda lettura indicata in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Posizione del Consiglio

Considerando 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

(4) Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e di migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

(4) Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e di migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi.

Motivazione

Non vi è alcun motivo di restringere il campo d'applicazione solamente al settore agricolo. Il presente emendamento riprende la sostanza dell'emendamento 1 della prima lettura, adottato il 6 maggio 2009.

Emendamento  2

Posizione del Consiglio

Considerando 4 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(4 bis) Il Parlamento europeo ha già espresso la sua posizione al riguardo nella sua risoluzione del 21 febbraio 1997 sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi1.

 

____________

 

1 GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186.

Motivazione

L'emendamento riprende la sostanza dell'emendamento 2 della prima lettura, adottato il 6 maggio 2009.

Emendamento  3

Posizione del Consiglio

Considerando 16

Posizione del Consiglio

Emendamento

(16) In considerazione della loro partecipazione alle attività dell'impresa familiare, i coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale i conviventi dei lavoratori autonomi, che hanno accesso a un sistema di protezione sociale dovrebbero avere il diritto di beneficiare della protezione sociale. Gli Stati membri dovrebbero essere chiamati ad adottare i provvedimenti necessari per organizzare detta protezione sociale conformemente al diritto nazionale. Spetta, in particolare, agli Stati membri decidere se applicare la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria. Gli Stati membri possono stabilire che la protezione sociale sia proporzionale alla partecipazione alle attività del lavoratore autonomo e/o al livello di contribuzione. Fatta salva la presente direttiva, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l'accesso a regimi di protezione sociale specifici o a un determinato livello di protezione, comprendenti condizioni speciali di finanziamento, a determinati gruppi di lavoratori o professionisti autonomi, purché l'accesso a un regime generale esista.

(16) In considerazione della loro partecipazione alle attività dell'impresa familiare, i coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale i conviventi dei lavoratori autonomi, che hanno accesso a un sistema di protezione sociale dovrebbero avere il diritto di beneficiare della protezione sociale. Gli Stati membri dovrebbero essere chiamati ad adottare i provvedimenti necessari per organizzare detta protezione sociale conformemente al diritto nazionale. Spetta, in particolare, agli Stati membri decidere se applicare la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria. Gli Stati membri possono stabilire che la protezione sociale sia proporzionale alla partecipazione alle attività del lavoratore autonomo e/o al livello di contribuzione.

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento non è quello di introdurre disposizioni per limitare l'accesso alla protezione sociale.

Emendamento  4

Posizione del Consiglio

Considerando 17

Posizione del Consiglio

Emendamento

(17) La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti e delle coniugi gestanti e, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, delle conviventi gestanti di lavoratori autonomi impone che venga loro riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità. A condizione che siano rispettati i requisiti minimi della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti per l'organizzazione di tali prestazioni, inclusa la definizione del livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni sociali e pagamenti. In particolare, essi possono determinare il periodo precedente e/o successivo al parto in cui è riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità. Inoltre, la situazione economica della persona o della famiglia in questione può essere presa in considerazione ai fini della determinazione dei contributi e/o delle prestazioni.

(17) La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti e delle coniugi gestanti e, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, delle conviventi gestanti di lavoratori autonomi impone che venga loro riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità. A condizione che siano rispettati i requisiti minimi della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti per l'organizzazione di tali prestazioni, inclusa la definizione del livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni sociali e pagamenti. In particolare, essi possono determinare il periodo precedente e/o successivo al parto in cui è riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità.

Motivazione

L'obiettivo del presente emendamento non è quello di introdurre un criterio troppo ampio, come la situazione economica della persona o della famiglia, criterio che non è proprio delle disposizioni legislative del settore sociale.

Emendamento  5

Posizione del Consiglio

Considerando 17 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

(17 bis) La durata del periodo durante il quale sono concesse le prestazioni di maternità alle lavoratrici autonome e alle coniugi o, se e nella misura in cui sono riconosciute dal diritto nazionale, alle conviventi di lavoratori autonomi, è analoga alla durata del congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti attualmente in vigore a livello dell'UE. Qualora la durata del congedo di maternità previsto per le lavoratrici dipendenti sia modificata a livello dell'UE, la Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se debba essere modificata anche la durata del periodo durante il quale sono concesse le prestazioni di maternità alle lavoratrici autonome e alle coniugi o conviventi di lavoratori autonomi di cui all'articolo 2.

 

Motivazione

Con il presente emendamento s'intende tener conto della situazione evolutiva della protezione della maternità per le lavoratrici dipendenti e consentire una modifica della durata delle prestazioni di maternità concesse alle lavoratrici autonome e alle coniugi o conviventi di lavoratori autonomi se una proposta di modifica in questo senso figura in una relazione della Commissione intesa a valutare la situazione.

Emendamento  6

Posizione del Consiglio

Considerando 18

Posizione del Consiglio

Emendamento

(18) Per tenere conto delle specificità del lavoro autonomo, è opportuno garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi o, se e nella misura in cui queste siano riconosciute dal diritto nazionale, alle conviventi di lavoratori autonomi l'accesso, nella misura del possibile, ad un servizio di supplenza temporanea esistente che consenta loro interruzioni di attività in caso di gravidanza o per maternità, oppure agli eventuali servizi sociali nazionali esistenti. L'accesso a tali servizi può costituire un'alternativa all'indennità di maternità oppure una parte di essa.

(18) Per tenere conto delle specificità del lavoro autonomo, è opportuno garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi o, se e nella misura in cui queste siano riconosciute dal diritto nazionale, alle conviventi di lavoratori autonomi l'accesso a un servizio di supplenza temporanea esistente che consenta loro interruzioni di attività in caso di gravidanza o per maternità, oppure agli eventuali servizi sociali nazionali esistenti. L'accesso a tali servizi può costituire un'alternativa all'indennità di maternità oppure una parte di essa.

Motivazione

L'accesso a servizi di supplenza temporanea o a servizi sociali esistenti a livello nazionale non dovrebbe essere limitato da un criterio non precisato o non identificabile.

Emendamento  7

Posizione del Consiglio

Considerando 19

Posizione del Consiglio

Emendamento

(19) Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare attraverso il rafforzamento degli incentivi, del miglioramento dell'amministrazione, della valutazione e della definizione delle priorità dei programmi di spesa, è diventato decisivo per la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli sociali europei. Nel definire i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione al miglioramento dei rispettivi sistemi di protezione sociale, garantendone la qualità e la sostenibilità a lungo termine.

soppresso

Motivazione

Il presente emendamento riprende parzialmente l'emendamento 8 della prima lettura, adottato il 6 maggio 2009. Si tratta di un testo a carattere generale, che non si ritrova negli altri testi legislativi attinenti a questo settore.

Emendamento  8

Posizione del Consiglio

Considerando 20

Posizione del Consiglio

Emendamento

(20) È opportuno che le vittime di discriminazioni fondate sul sesso dispongano di mezzi adeguati di protezione legale. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(20) È opportuno che le vittime di discriminazioni fondate sul sesso dispongano di mezzi appropriati di protezione legale. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Emendamento  9

Posizione del Consiglio

Considerando 21

Posizione del Consiglio

Emendamento

(21) La protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi dei lavoratori autonomi e, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, dei conviventi dei lavoratori autonomi, dalle discriminazioni fondate sul sesso dovrebbe essere rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di uno o più organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del principio della parità di trattamento.

(21) La protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi dei lavoratori autonomi e, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, dei conviventi dei lavoratori autonomi, dalle discriminazioni fondate sul sesso dovrebbe essere rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di uno o più organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale dell'attuazione del principio della parità di trattamento.

Motivazione

Il presente emendamento riprende parzialmente la sostanza dell'emendamento 9 della prima lettura, adottato il 6 maggio 2009, in quanto non è auspicabile confondere le questioni dei diritti umani con la parità di trattamento tra gli uomini e le donne.

Emendamento  10

Posizione del Consiglio

Articolo 5

Posizione del Consiglio

Emendamento

Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, miranti, ad esempio, a promuovere l'attività imprenditoriale delle donne.

Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, miranti, ad esempio, a promuovere le iniziative imprenditoriali delle donne.

Emendamento  11

Posizione del Consiglio

Articolo 7 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere se applicare la protezione sociale di cui al paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria. Essi possono pertanto stabilire che detta protezione sociale sia concessa solo su richiesta dei coniugi e dei conviventi di cui all'articolo 2, lettera b).

2. Gli Stati membri possono decidere se applicare la protezione sociale di cui al paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria.

Emendamento  12

Posizione del Consiglio

Articolo 8 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alle lavoratrici autonome e alle coniugi e conviventi di cui all'articolo 2 possa essere concessa, conformemente al diritto nazionale, un'adeguata indennità di maternità che consenta interruzioni nella loro attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alle lavoratrici autonome e alle coniugi e conviventi di cui all'articolo 2 possa essere concessa, conformemente al diritto nazionale, una sufficiente indennità di maternità che consenta interruzioni nella loro attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane.

Motivazione

Un'indennità "adeguata" implica un giudizio soggettivo, mentre il termine "sufficiente" significa che lo Stato membro ha valutato il costo economico medio della maternità e dell'interruzione dell'attività lavorativa e offre un'indennità tale da coprire tale costo.

Emendamento  13

Posizione del Consiglio

Articolo 8 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere se concedere l'indennità di maternità di cui al paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria. Essi possono pertanto stabilire che detta indennità sia concessa solo su richiesta delle lavoratrici autonome e delle coniugi e conviventi di cui all'articolo 2).

2. Gli Stati membri possono decidere se concedere l'indennità di maternità di cui al paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria.

Emendamento  14

Posizione del Consiglio

Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. L'indennità di cui al paragrafo 1 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti a:

3. L'indennità di cui al paragrafo 1 è ritenuta sufficiente se assicura redditi almeno equivalenti a:

Motivazione

Un'indennità "adeguata" implica un giudizio soggettivo, mentre il termine "sufficiente" significa che lo Stato membro ha valutato il costo economico medio della maternità e dell'interruzione dell'attività lavorativa e offre un'indennità tale da coprire tale costo.

Emendamento  15

Posizione del Consiglio

Articolo 8 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici autonome e le coniugi e le conviventi di cui all'articolo 2 abbiano accesso nella misura del possibile a servizi di supplenza temporanei o a servizi sociali esistenti a livello nazionale. Gli Stati membri possono disporre che l'accesso a tali servizi costituisca un'alternativa all'indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure una parte di essa.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici autonome e le coniugi e le conviventi di cui all'articolo 2 abbiano accesso a servizi di supplenza temporanei o a servizi sociali esistenti a livello nazionale. Gli Stati membri possono disporre che l'accesso a tali servizi costituisca un'alternativa all'indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure una parte di essa.

Motivazione

L'accesso a servizi di supplenza temporanei o a servizi sociali esistenti a livello nazionale non dovrebbe essere limitato da un criterio non precisato o non identificabile.

Emendamento  16

Posizione del Consiglio

Articolo 11 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri designano e adottano le misure necessarie per uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che uno o più organismi designati in conformità dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE siano competenti anche per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone contemplate dalla presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso.

Motivazione

L'emendamento riprende parzialmente la sostanza dell'emendamento 9 presentato in prima lettura, approvato il 6 maggio 2009, e fa riferimento all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, che prevede l'istituzione di organismi competenti in materia di parità.

Emendamento  17

Posizione del Consiglio

Articolo 15 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro ….*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull'applicazione della presente direttiva entro ….*

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro ...**. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro ...**. La relazione dovrebbe tener conto di ogni modifica giuridica concernente la durata del congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.

___________

___________

* GU: inserire data: sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

* GU: inserire data: cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

** GU: inserire data: sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

** GU: inserire data: sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

L'emendamento riprende la motivazione dell'emendamento 25 della prima lettura, adottato il 6 maggio 2009, dato che i periodi di sei e rispettivamente sette anni sono considerati troppo lunghi.

  • [1]  Testi approvati del 6.5.2009, P7_TA(2009)0364.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La direttiva dell'11 dicembre 1986[1] non ha raggiunto i suoi obiettivi a causa a causa della formulazione troppo timida. Nelle risoluzioni e nelle relazioni approvate a partire dagli anni '90, il Parlamento europeo ha più volte auspicato un miglioramento di tale direttiva.

Nonostante numerosi richiami del Parlamento alle sue proposte molto concrete tese a garantire la parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, compresi i rispettivi coniugi e conviventi riconosciuti che li assistono, la Commissione ha atteso il mese di ottobre 2008 per proporre l'abrogazione della direttiva 86/613/CEE e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva[2], la cui base giuridica specifica è l'articolo 141 del trattato CE (attualmente articolo 157 del trattato FUE). Tale proposta concerne solamente gli aspetti non ancora contemplati da altre direttive adottate nel frattempo, che applicano il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne[3].

La proposta di direttiva presentava notevoli progressi intesi a garantire la parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, compresi i coniugi coadiuvanti, come: la proposta di affrontare la questione degli ostacoli all'accesso delle donne a un'attività autonoma, tra l'altro prevedendo azioni positive o misure specifiche dirette a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato; la proposta concernente la costituzione di una società che prevede misure vincolanti per non vietare ai termini della legislazione nazionale la costituzione di imprese fra coniugi o conviventi; la tutela della maternità delle donne che esercitano un'attività autonoma nonché delle coniugi coadiuvanti o delle conviventi riconosciute (diritto allo stesso congedo di maternità previsto dalla direttiva 92/85/CEE, indennità perlomeno equivalente all'indennità in caso di malattia, se prevista dalla legislazione nazionale, possibilità di aver accesso a servizi di supplenza temporanei a titolo di alternativa all'indennità); livello di sicurezza sociale per i coniugi coadiuvanti almeno pari a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni applicabili a questi ultimi, ma mantenendo tuttavia il sistema di adesione dei coniugi dei lavoratori autonomi su base volontaria e contributiva.

La prima lettura del Parlamento

Nella sua prima lettura il Parlamento europeo ha accolto positivamente la proposta di direttiva, presentando diversi emendamenti intesi a rafforzare la proposta della Commissione nel senso di una legislazione maggiormente rigorosa che fissa un quadro di garanzie minime per i coniugi coadiuvanti.

Pertanto, per quanto concerne l'applicazione della presente proposta di direttiva e, rispettivamente, i coniugi coadiuvanti o i conviventi riconosciuti dei lavoratori autonomi, tenendo conto del carattere non omogeneo del tipo di occupazione il Parlamento ha insistito affinché la proposta non si applicasse solamente alle persone che esercitano un'attività lucrativa a fini personali nel settore dell'agricoltura, perché anche se questo tipo di occupazione risulta maggioritario nell'agricoltura, lo è pure nell'artigianato e nel commercio, nelle PMI o nella libera professione (emendamenti 1 e 10 del PE). Per quanto riguarda le misure o i vantaggi specifici destinati ad agevolare l'esercizio di un'attività indipendente da parte del sesso sottorappresentato, il Parlamento sostiene la proposta della Commissione, rafforzandone il carattere di azione positiva (emendamento 4 del PE, considerando 10, articolo 4 della proposta di direttiva).

Per quanto attiene allo status dei coniugi coadiuvanti, tenendo conto del fatto che nella maggior parte degli Stati membri essi non hanno uno status proprio, dato che il loro lavoro non è riconosciuto e non beneficiano di una sicurezza sociale indipendente dal coniuge, ma tramite diritti derivati, il Parlamento ha sostenuto la necessità di riconoscere uno status professionale chiaramente definito e di determinare i loro diritti, redigendo una raccomandazione in questo senso destinata agli Stati membri (emendamenti 3 e 18 del PE). In relazione al riconoscimento del loro lavoro, il Parlamento ha sostenuto la necessaria modifica del considerando 13 e dell'articolo 6 della proposta di direttiva (emendamenti 14 e 40 del PE) per garantire innanzitutto la possibilità di affiliazione al regime dei lavoratori autonomi, senza consentire deroghe, quindi un'affiliazione obbligatoria alle stesse condizioni applicabili ai lavoratori autonomi, con l'eventuale possibilità di calcolare le contribuzioni su base forfettaria e prevedere altresì che tali contribuzioni sociali siano deducibili dalle imposte, considerandole ad esempio come costi aziendali. Per quanto concerne il congedo di maternità, il Parlamento ha sostenuto l'adeguamento dello stesso alla situazione speciale dei coniugi coadiuvanti, mentre la sua durata non può superare quella prevista dalla direttiva 92/85/CEE del Consiglio (emendamento 15 del PE).

Nella sua prima lettura, il Parlamento ha ritenuto difficilmente accettabili le proposte della Commissione (articolo 10), che confondono le competenze in materia di diritti dell'uomo e la discriminazione fondata sul sesso. La parità di trattamento fra uomini e donne riguarda tutta la popolazione e non le minoranze discriminate su basi diverse, come la razza, la religione ecc. Per tale ragione, a vigilare sulla corretta applicazione di tale direttiva dovrebbe essere lo stesso organismo competente in materia di direttive sulla parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici subordinati, ma non certo un organismo per la tutela dei diritti dell'uomo(emendamento 9 del PE).

La posizione del Consiglio in prima lettura

La posizione del Consiglio riprende parzialmente la posizione del Parlamento in prima lettura, talvolta con una nuova formulazione o una nuova struttura, dato che dieci emendamenti del PE sono stati accolti in prima lettura dal Consiglio (gli emendamenti 4, 9 (parzialmente), 12, 13 e 39, 18, 22, 23, 27 e 28).

Tali emendamenti riguardano in particolare le questioni relative alle misure o ai vantaggi specifici destinati a facilitare l'esercizio di un'attività indipendente da parte del sesso sottorappresentato e rafforzate in quanto azioni positive: la promozione dell'imprenditoria femminile, la proposta che mira a non restringere la costituzione di società tra coniugi o tra conviventi, l'inserimento di una nuova disposizione concernente l'integrazione nelle diverse politiche degli aspetti attinenti alla parità tra gli uomini e le donne, ecc. Va rilevato che la raccomandazione di riconoscere il lavoro dei coniugi o dei conviventi riconosciuti dei lavoratori autonomi è mantenuta con un'altra formulazione nel considerando 8 della posizione del Consiglio.

La posizione del Consiglio differisce da quella adottata in prima lettura, soprattutto per quanto concerne la protezione sociale dei coniugi o dei conviventi riconosciuti dei lavoratori autonomi. Il Consiglio ritiene che gli Stati membri possano decidere se applicare tale protezione sociale su base obbligatoria o volontaria (nuovo articolo 7 della posizione del Consiglio). Analogamente, la proposta della Commissione ripresa dal Parlamento in prima lettura, che mira a un livello di protezione "perlomeno uguale" per i coniugi o conviventi riconosciuti dei lavoratori autonomi, non è stata accettata dal Consiglio, secondo il quale spetta agli Stati membri organizzare tale protezione sociale conformemente al proprio diritto nazionale e, in particolare, stabilire che detta protezione sociale sia proporzionale alla partecipazione alle attività del lavoratore autonomo e/o al livello di contribuzione (considerando 16 della posizione del Consiglio in prima lettura).

Per quanto concerne il congedo di maternità, la posizione del Consiglio evidenzia la possibilità, in conformità con il diritto nazionale, per le donne che esercitano un'attività autonoma nonché per le coniugi o conviventi riconosciute, di aver diritto a un'indennità di maternità che consenta loro di interrompere l'attività professionale a motivo della gravidanza o della maternità per almeno quattordici settimane. Non è stata ripresa la proposta di fissare un limite massimo come previsto nella posizione del Parlamento in prima lettura (durata che non può superare quella prevista nella direttiva 92/85/CEE del Consiglio), trattandosi di una direttiva che fissa delle prescrizioni minime. La posizione del Consiglio (articolo 8) mantiene altresì la proposta della Commissione per quanto concerne la possibilità di prevedere l'accesso a servizi di supplenza in sostituzione dell'indennità di maternità.

Analogamente, il Consiglio mantiene la proposta della Commissione per quanto concerne gli organismi che vigilano sull'applicazione corretta di tale direttiva, indicando che detti organismi possono essere gli stessi che sono responsabili della difesa dei diritti umani (considerando 21 e articolo 10 della posizione del Consiglio).

Proposta del relatore

Il relatore prende atto della volontà del Consiglio di progredire nel miglioramento della protezione sociale accordata ai lavoratori autonomi e, altresì, della protezione dei "coniugi coadiuvanti" al fine di eliminare gli ostacoli all'imprenditoria femminile.

Taluni punti proposti dal Consiglio nella sua posizione possono essere accolti, come il fatto che il Consiglio non accetta di modificare la formulazione esistente della direttiva 86/613/CEE concernente la "gestione" dell'impresa come situazione a cui dovrebbe applicarsi il principio di non discriminazione (considerando 13 e articolo 14, paragrafo 1, della posizione del Consiglio in prima lettura) o quando il Consiglio ritiene che il testo dovrebbe allinearsi alle disposizioni esistenti delle direttive 2006/54/CE e 2004/113/CE per quanto concerne il mancato inserimento del termine "efficaci" (articolo 9, paragrafo 1, della posizione del Consiglio in prima lettura) o il riferimento a "gli organismi", affinché appaia chiaramente che gli organismi in questione devono essere gli stessi di cui alle direttive 2004/113/CE e 2006/54/CE (articolo 11, paragrafo 2, della posizione del Consiglio in prima lettura) ecc.

Il relatore osserva che sulla protezione sociale dei coniugi dei lavoratori autonomi la posizione del Consiglio diverge da quella del PE in prima lettura, in quanto anche se il Consiglio ritiene che gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a adottare le misure necessarie per organizzare detta protezione sociale conformemente alla legislazione nazionale, l'attuazione di quest'ultima spetta agli Stati membri, che possono decidere se essa è fatta su base obbligatoria o volontaria e se tale protezione deve essere accordata solamente su richiesta dei coniugi e dei partner riconosciuti.

Parallelamente, per quanto concerne la tutela della maternità delle lavoratrici autonome e, per analogia, delle coniugi o delle conviventi di lavoratori autonomi, il relatore tiene conto dei progressi del Consiglio verso il riconoscimento del fatto che è necessario accordare loro un'indennità che consenta di interrompere l'attività per un periodo sufficiente ad assicurare un adeguato svolgimento della gravidanza e il ricupero fisico della madre successivamente a un parto normale. La posizione del Consiglio, secondo cui le donne in questione dovrebbero, conformemente alla legislazione nazionale, avere diritto a un'indennità di maternità adeguata che consenta loro di interrompere la propria attività per gravidanza o maternità per almeno 14 settimane, può essere considerata un progresso rispetto alla situazione esistente, se si sottolinea che tale periodo di 14 settimane rappresenta un minimo, prorogabile dagli Stati membri tenendo conto del loro diverso status nonché delle loro esigenze specifiche.

Il relatore non considera opportuno accettare il limite concernente la necessità di migliorare la situazione dei coniugi coadiuvanti solamente nel settore dell'agricoltura (considerando 4 della posizione del Consiglio in prima lettura) o il riferimento alla qualità e alla sostenibilità a lungo termine dei sistemi di protezione sociale (considerando 19 della posizione del Consiglio in prima lettura), in quanto la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale non rientra tra gli obiettivi della presente direttiva.

Il relatore esprime altresì le proprie riserve circa la disposizione che prevede la possibilità per gli Stati membri di mantenere le disposizioni nazionali che limitano l'accesso a sistemi di protezione sociale specifici o a un determinato livello di protezione (considerando 16 della posizione del Consiglio in prima lettura), o la disposizione secondo cui gli Stati membri possono stabilire se la situazione economica della persona o della famiglia in questione debba essere presa in considerazione ai fini della determinazione dei contributi e/o delle prestazioni (considerando 17 della posizione del Consiglio in prima lettura).

Inoltre il relatore non può accettare che gli organismi preposti all'applicazione corretta della presente direttiva siano gli stessi che sono responsabili della difesa dei diritti umani (considerando 21 e articolo 10 della posizione del Consiglio), e propone di riprendere parzialmente la sostanza dell'emendamento 9 della prima lettura del PE, in quanto non è auspicabile una commistione delle questioni relative ai diritti umani con le questioni in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne.

Il relatore confida nella possibilità di individuare soluzioni adeguate comuni, che tengano conto delle necessità specifiche esistenti, al fine di pervenire a un testo legislativo che comporterà un effettivo miglioramento per le lavoratrici autonome e le coniugi e conviventi riconosciute, in particolare per quanto concerne la loro protezione sociale propria, indipendente dal coniuge e dal convivente.

  • [1]  Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).
  • [2]  COM(2008)636 def.
  • [3]  79/7 CEE, 2004/113 CE, 2006/54 CE.

PROCEDURA

Titolo

Parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma

Riferimenti

17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

6.5.2009                     T6-0364/2009

Proposta della Commissione

COM(2008)0636 - C6-0341/2008

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

25.3.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

FEMM

25.3.2010

Relatore(i)

       Nomina

Astrid Lulling

19.11.2008

 

 

Approvazione

4.5.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicole Kiil-Nielsen, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Chrysoula Paliadeli, Rovana Plumb, Joanna Senyszyn, Corien Wortmann-Kool

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Alajos Mészáros