RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

18.5.2010 - (COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Antolín Sánchez Presedo


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0576),

–   visti l’articolo 251, paragrafo 2, l’articolo 44, l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la Commissione ha presentato la proposta al Parlamento (C7‑0251/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l’articolo 294, paragrafo 3, e l’articolo 50, l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

–   visto l’articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per gli affari giuridici (A7‑0163/2010),

1.  approva la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale e offrono servizi finanziari alle imprese e ai consumatori. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto comunitario e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza su base nazionale non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto dell’Unione e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) Ben prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo già esortava regolarmente a rafforzare la parità di condizioni tra tutti gli attori a livello europea sottolineando le importanti carenze del sistema di vigilanza dell'Unione in relazione a mercati finanziari sempre più integrati (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano di azione"1; del 25 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea2; dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco3; del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d’investimento privati (private equity)4; del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza5; del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)6 e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito7).

 

________________________________

1 GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

2 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

3 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. xx.

4 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

5 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

6 Testi approvati, P6_TA(2009)0251.

7 Testi approvati, P6_TA(2009)0279.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri e creando un insieme unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

(4) Nelle sue conclusioni del 19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) comprendente tre nuove autorità di vigilanza europee. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, creando un insieme unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno ed assicurando un'adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicata dalle autorità competenti per valutare i rischi degli istituti di credito. Esso ha sottolineato che occorre che le autorità di vigilanza europee (ESA) dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS) potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

Motivazione

Le proposte di standard tecnici servono a garantire l'applicazione uniforme del processo di revisione da parte delle autorità di vigilanza e una valutazione comune dei rischi grazie a un'adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicata dalle autorità nazionali di vigilanza per valutare i rischi degli istituti di credito

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Affinché il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa comunitaria nel settore di attività delle tre Autorità. Queste modifiche riguardano la definizione dell’ambito di applicazione di taluni poteri delle autorità di vigilanza europee, l’integrazione di taluni poteri nelle procedure esistenti previste dalla pertinente normativa comunitaria oppure servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria.

(6) Affinché l'ESFS possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa dell’Unione nel settore di attività delle tre Autorità. Queste modifiche riguardano la definizione dell’ambito di applicazione di taluni poteri delle ESA, l’integrazione di taluni poteri previsti dalla normativa dell’Unione oppure servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto dell'ESFS.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Occorre che l’istituzione delle tre autorità di vigilanza europee sia accompagnata dall’elaborazione di un insieme unico di norme armonizzate che garantiranno l’applicazione uniforme e contribuiranno pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno. I regolamenti istitutivi dell’ESFS dispongono che le autorità di vigilanza europee possono elaborare standard tecnici nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, da presentare all’approvazione della Commissione in forma di regolamento o decisione. Occorre che la normativa in materia determini i settori in cui le autorità di vigilanza europee hanno il potere di elaborare progetti di standard tecnici.

(7) Occorre che l’istituzione delle tre ESA sia accompagnata, inter alia, dall’elaborazione di un codice unico che garantisca un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme e contribuisca pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) I regolamenti istitutivi dell’ESFS dispongono che, nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, le ESA possono elaborare progetti di standard tecnici da presentare alla Commissione per l'adozione, conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in forma di atti delegati o di esecuzione.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) La pertinente normativa dovrebbe definire le materie per le quali le ESA hanno il potere di elaborare progetti di standard tecnici e precisare le relative modalità di adozione. Mentre la normativa in materia dovrebbe stabilire gli elementi, le condizioni e le specifiche di cui all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel caso degli atti delegati, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo dovrebbero essere stabiliti preventivamente a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel caso degli atti di esecuzione.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Occorre che nel determinare le materie da sottoporre a standard tecnici venga raggiunto un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la normativa. Occorre che vengano selezionate solo le materie per le quali norme tecniche uniformi contribuiranno in misura significativa alla stabilità finanziaria, alla tutela dei depositanti, degli assicurati e degli investitori, all’efficienza e all’integrità del mercato e a eliminare le distorsioni della concorrenza e i rischi di arbitraggi regolamentari.

(8) Occorre che nel determinare le materie da sottoporre a standard tecnici venga raggiunto un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la normativa e l’applicazione. Occorre che vengano selezionate solo le materie per le quali norme tecniche uniformi contribuiranno in misura significativa ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della legislazione pertinente, garantendo al contempo che le decisioni politiche siano adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, secondo le loro procedure abituali.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Occorre che le materie disciplinate da standard tecnici siano squisitamente tecniche, per le quali l’elaborazione degli standard richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che gli standard tecnici fissino le condizioni di applicazione delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e, se necessario, nelle misure di esecuzione della Commissione, senza modificare elementi non essenziali di detti atti, ad esempio sopprimendo alcuni di detti elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali. Occorre pertanto che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche. Nei casi in cui gli standard tecnici mirano a fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione della Commissione, occorre che essi siano elaborati dopo l’adozione delle misure di esecuzione della Commissione. Nei casi in cui la Commissione è attualmente autorizzata ad adottare misure di esecuzione secondo la procedura di comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, e il contenuto delle misure di esecuzione si limita a fissare le condizioni di applicazione di norme contenute negli atti di base che non devono essere ulteriormente completate, occorre introdurre per motivi di coerenza la procedura di adozione degli standard tecnici di cui all’articolo 7 dei regolamenti (CE) n. …/… [EBA], n. …/… [ESMA] e n. …/… [EIOPA].

(9) Occorre che le materie disciplinate da standard tecnici siano squisitamente tecniche, per le quali l’elaborazione degli standard richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che gli standard tecnici adottati come atti delegati (misure di livello 2) sviluppino ulteriormente, specifichino e fissino le condizioni per un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, integrando o modificando alcuni elementi non essenziali dell’atto legislativo. Dall’altro lato, gli standard tecnici adottati come atti esecutivi non dovrebbero modificare nessun elemento degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Occorre che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Nel caso degli atti delegati, per motivi di coerenza è opportuno introdurre la procedura di adozione degli standard tecnici di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. …/2010 [EBA], del regolamento (CE) n. …/2010 [ESMA] e del regolamento (CE) n. …/2010 EIOPA]. Qualora gli standard tecnici siano intesi a determinare le condizioni di applicazione di una misura di livello 2, dovrebbero essere elaborati soltanto dopo l’adozione di detta misura di livello 2.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter) Conformemente al principio di precauzione in materia di vigilanza, gli standard tecnici vincolanti non dovrebbero impedire alle autorità competenti degli Stati membri di richiedere informazioni complementari o di imporre obblighi aggiuntivi o più severi rispetto a quelli previsti negli atti legislativi pertinenti da esse elaborate, ove sia ammessa una tale discrezionalità prudenziale.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I regolamenti istitutivi dell'ESFS prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie in merito alle quali la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro, le autorità di vigilanza europee possono, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo entro il termine fissato dall'autorità di vigilanza europea, che terrà conto di eventuali termini fissati nella normativa in materia e dell'urgenza e della complessità del disaccordo. Qualora il disaccordo persista, le autorità di vigilanza europee possono decidere sul caso.

(11) I regolamenti istitutivi dell'ESFS prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità competente o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie specificate nella legislazione dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (CE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (CE) .../2010 [EIOPA] e in merito alle quali la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro, le ESA dovrebbero potere, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo entro il termine fissato dall'ESA, che terrà conto di eventuali termini fissati nella normativa in materia e dell'urgenza e della complessità del disaccordo. Qualora il disaccordo persista, le ESA dovrebbero poter decidere sul caso.

 

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) In generale, la disposizione dei regolamenti istitutivi dell'ESFS che prevede la possibilità di risolvere le controversie non impone modifiche della pertinente normativa. Tuttavia, nelle materie per le quali esiste già una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante nella normativa pertinente o per le quali sono previsti termini per le decisioni congiunte da adottarsi da parte di una o più autorità nazionali competenti, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le autorità di vigilanza europee siano in grado di risolvere le controversie.

(12) In generale, l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (CE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (CE) n. .../2010 [EIOPA], che prevede la possibilità di risolvere le controversie non impone modifiche della pertinente normativa. Tuttavia, nelle materie per le quali esiste già una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante nella normativa pertinente o per le quali sono previsti termini per le decisioni congiunte da adottarsi da parte di una o più autorità nazionali competenti, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le ESA siano in grado di risolvere le controversie. La procedura vincolante per la composizione delle controversie è intesa a trovare una soluzione nei casi in cui le autorità di vigilanza competenti non possono risolvere tra di loro problemi procedurali o sostanziali legati all’osservanza del diritto dell'Unione.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) La presente direttiva dovrebbe pertanto individuare le situazioni in cui possa essere necessario risolvere una questione di conformità procedurale o sostanziale con il diritto UE e le autorità di vigilanza non siano in grado di risolverla da sole. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza coinvolte dovrebbe poter sottoporre il problema all’Autorità di vigilanza europea competente. Quest’ultima dovrebbe agire secondo la procedura stabilita nella presente direttiva. Essa dovrebbe poter imporre alle autorità competenti interessate di adottare un’azione specifica o di astenersi dall’agire, al fine di risolvere la questione e garantire la conformità con il diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate.

 

Nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione conferisce un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate dall’Autorità di vigilanza europea non dovrebbero sostituirsi all’esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto UE.

Motivazione

Affinché vi sia conformità con la giurisprudenza della Corte (C -9/56 e 10/56, Meroni v High Authority, [1958] Racc. 133 e 157), è importante che le decisioni assunte dalle autorità di vigilanza europee non si sostituiscano al legittimo procedimento di valutazione da parte delle autorità di vigilanza nazionali. Nella sentenza Meroni si afferma che un’istituzione non può delegare poteri che essa stessa non possiede.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo nel periodo di tempo specificato, l’Autorità bancaria europea può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento …/…[EBA]. Quest’approccio chiarisce che i disaccordi possono essere risolti e che la cooperazione può essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.

(13) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo nel periodo di tempo specificato, l’Autorità bancaria europea può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento (CE) n. …/2010 [EBA]. Quest’approccio chiarisce che, mentre non dovrebbe essere possibile per l’Autorità bancaria europea sostituire la valutazione discrezionale delle autorità competenti, i disaccordi possono essere risolti e che la cooperazione può essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.

Motivazione

In settori oggetto di disaccordo tra le autorità nazionali di vigilanza finanziaria, la capacità delle autorità di vigilanza europee di contribuire a raggiungere un accordo non dovrebbe estendersi sino a poter sostituire i giudizi discrezionali delle autorità nazionali di vigilanza, ai fini dell'osservanza della giurisprudenza della CGUE.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) L'allineamento delle procedure di comitatologia al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 290 e 291, deve essere effettuato gradualmente. Occorre che la presente direttiva adegui agli articoli 290 e 291 solo le disposizioni delle direttive modificate di cui al considerando 20 nella misura in cui ciò interessi le ESA e nella misura in cui dette disposizioni si riferiscano a standard tecnici. Tale allineamento, analogamente ad ulteriori allineamenti di altre disposizioni di comitatologia contenute nelle direttive modificate, non dovrebbe essere limitato alle misure precedentemente trattate nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo, ma dovrebbe interessare tutti gli opportuni provvedimenti di portata generale, indipendentemente dalla procedura decisionale o dalla procedura di comitatologia loro applicabile prima dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione. Ai fini della coerenza, un ulteriore allineamento agli articoli 290 e 291 di altre procedure di comitatologia figuranti nelle direttive modificate di cui al considerando 20 dovrebbe essere effettuato in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Le informazioni riservate trasmesse a, o scambiate fra, le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o il Comitato europeo per il rischio sistemico dovrebbero essere coperte dall’obbligo del segreto professionale, cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività presso le autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Nelle materie per le quali le autorità sono tenute a elaborare progetti di standard tecnici, occorre che i progetti siano sottoposti alla Commissione entro tre anni dall’istituzione dell’Autorità.

 

(18) Nelle materie per le quali le ESA sono tenute a elaborare progetti di standard tecnici, occorre che i progetti siano sottoposti alla Commissione entro tre anni dall’istituzione dell’ESA, a meno che la regolamentazione pertinente non stabilisca un’altra scadenza.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario, preservare l’economia reale, salvaguardare le finanze pubbliche e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 1998/26/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 notifica immediatamente agli altri Stati membri e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio e comunica a quest’ultima tutte le informazioni essenziali per l’assolvimento dei suoi compiti.

 

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 notifica immediatamente alla Banca centrale europea, al Consiglio europeo per il rischio sistemico, agli altri Stati membri e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (CE) n .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunica a quest’ultima tutte le informazioni essenziali per l’assolvimento dei suoi compiti.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 1998/26/CE

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) È inserito il seguente articolo 10 bis:

 

"Articolo 10 bis

 

Le autorità competenti cooperano con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ove necessario ai fini della presente direttiva."

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 1998/26/CE

Articolo 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) È inserito il seguente articolo 10 ter:

 

"Articolo 10 ter

 

Le autorità competenti forniscono senza indugi all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alle altre autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie allo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva."

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 2 – punto 17 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1). All'articolo 2, punto 17, è inserita la seguente lettera:

 

"(a bis) il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee (JCESA);"

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il comitato congiunto pubblica l’elenco dei conglomerati finanziari individuati e ne cura l’aggiornamento.

 

3. Il JCESA pubblica sul proprio sito web l’elenco dei conglomerati finanziari individuati e ne cura l’aggiornamento. Tali informazioni sono accessibili tramite un hyperlink presente su ciascuno dei siti web delle Autorità di vigilanza europee.

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) All'articolo 9, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:

 

" c bis) la messa a punto di un regime di risoluzione dettagliato, da aggiornare su base regolare e da riesaminare con periodicità almeno annuale, che comprenda un meccanismo di intervento rapido strutturato, azioni correttive immediate e un piano di emergenza in caso di fallimento."

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Sezione 3 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) Il titolo della Sezione III è sostituito dal seguente:

 

"MISURE PER AGEVOLARE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE ED EUROPEA"

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo -10

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) Nella Sezione 3, prima dell'articolo 10, è inserito il seguente articolo:

 

“Articolo -10

 

1. I conglomerati finanziari sono soggetti alla vigilanza supplementare ed europea del JCESA e delle autorità nazionali competenti.

 

2. Il JCESA esercita la vigilanza europea sui conglomerati finanziari, al fine di garantire una osservanza omogenea delle norme sul piano transsettoriale e transfrontaliero in conformità con la legislazione dell'Unione europea.

 

Il JCESA opera attraverso un coordinatore nominato dalle autorità nazionali competenti per la vigilanza supplementare e che opera anche a nome del JCESA.

 

3. I coordinatori dei conglomerati finanziari europei sono soggetti al coordinamento generale e transfrontaliero del JCESA."

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Al fine di garantire il corretto esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare. La nomina del coordinatore è pubblicata sul sito web del JCESA."

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 sexies) All’articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un'ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento. L'accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, all'articolo 12, paragrafo 2 e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti. Il JCESA elabora orientamenti per gli accordi di coordinamento."

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 septies) All’articolo 12, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"1. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, [...] l'autorità competente designata come coordinatore di detto conglomerato finanziario e il JCESA cooperano strettamente tra loro. Fatte salve le rispettive responsabilità, definite dalle pertinenti norme settoriali, tali autorità, abbiano sede o meno nello stesso Stato membro, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti all'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza, ai sensi delle norme settoriali e della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità competenti, [...] il coordinatore e il JCESA comunicano a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali."

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 octies) All’articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"Nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e nell'osservanza delle norme settoriali, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, sistema europeo di banche centrali, Banca centrale europea e comitato europeo per il rischio sistemico."

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 nonies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 nonies) Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 12 bis

 

Le autorità competenti cooperano con il JCESA ove necessario ai fini della presente direttiva."

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 decies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 decies) Dopo l’articolo 12 bis è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 12 ter

 

Le autorità competenti forniscono senza indugi al JCESA e alle altre autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie allo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva."

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 undecies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 undecies) L’articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare ed europea, di scambiare tra di loro e con il JCESA informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare ed europea."

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 duodecies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 16 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 duodecies) L’articolo 16, secondo comma, è sostituito dal seguente:

 

"Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il JCESA e gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle [...] autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista."

 

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 1 terdecies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 16 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 terdecies) L’articolo 16, comma 3 è sostituito dal seguente:

 

"Le autorità competenti interessate, compreso il coordinatore e il JCESA, coordinano, se del caso, la loro attività di vigilanza."

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 18 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatte salve le norme settoriali, nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate, la cui impresa madre abbia la sede principale al di fuori della Comunità, sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di un paese terzo, equivalente a quella prevista dalle disposizioni della presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nella Comunità o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto delle pertinenti indicazioni eventualmente fornite dal comitato congiunto conformemente all’articolo 21 bis , paragrafo 2. L’autorità competente consulta altresì il comitato congiunto prima di procedere a tale verifica.

1. Fatte salve le norme settoriali, nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate, la cui impresa madre abbia la sede principale al di fuori dell'Unione, sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di un paese terzo, equivalente a quella prevista dalle disposizioni della presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e segue le pertinenti indicazioni eventualmente fornite dal JCESA conformemente all’articolo 21 bis , paragrafo 2. L’autorità competente consulta altresì il JCESA prima di procedere a tale verifica.

Emendamento  38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All'articolo 18, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Qualora un'autorità competente decida che un paese terzo ha una vigilanza equivalente contro il parere di un'altra autorità competente, il JCESA può revocare la decisione dell'autorità competente responsabile se essa era fondata su false premesse o se gli standard di vigilanza del paese terzo sono diminuiti dopo l'assunzione della decisione."

Emendamento  39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 19 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) L’articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Fatto salvo l’articolo 218, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione, assistita dal JCESA, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva."

Emendamento  40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2002/87/CE

Capo III – Titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

POTERI CONFERITI ALLA COMMISIONE E PROCEDURA DEL COMITATO

POTERI DELEGATI

Emendamento  41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il primo comma dell’articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. La Commissione adotta, mediante atti delegati, le modifiche tecniche [...] riguardanti i seguenti aspetti della presente direttiva:

 

a) formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

 

b) formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2, allo scopo di assicurare un’armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione;

 

c) l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni della direttiva in conformità degli atti successivi dell'Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;

 

d) definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all'allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali;

 

e) il coordinamento delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II al fine di agevolare un’armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme all'interno dell'Unione.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dal JCESA."

Emendamento  42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) All’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

soppresso

"Tali misure non includono la fissazione delle condizioni di applicazione delle disposizioni oggetto degli elementi di cui all’articolo 21 bis."

 

Emendamento  43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) L’articolo 21, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 20, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata."

Emendamento  44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) All’articolo 21 è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater): All’articolo 21 è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 ter. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 21 bis e 21 ter."

Emendamento  46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 quinquies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies) L’articolo 21, paragrafo 3, è soppresso.

Emendamento  47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 sexies (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 sexies) L’articolo 21, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. Il JCESA fornisce indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un'impresa avente la sede principale al di fuori dell'Unione. Il JCESA riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata dalle autorità competenti in questione."

Emendamento  48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 21 bis

 

Revoca della delega

 

1. La delega di cui all’articolo 20, paragrafo 1, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea."

Emendamento  49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 21 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Dopo l'articolo 21 bis è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 21 ter

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se allo scadere del termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, questo entra in vigore alla data in esso stabilita. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

 

3. Nei casi in cui si renda necessaria un'adozione più rapida degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo una procedura di "nullaosta rapido" (early non-objection), possono in casi debitamente giustificati decidere su richiesta della Commissione di abbreviare il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1."

Emendamento  50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 21 bis – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, le autorità di vigilanza europee, conformemente all’articolo 42 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [EIOPA] e del regolamento .../... [ESMA], possono elaborare progetti di standard tecnici, per quanto riguarda:

1. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme della presente direttiva, le ESA, conformemente all’articolo 42 del regolamento (CE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (CE) n. .../2010 [EIOPA] e del regolamento (CE) n. .../2010 [ESMA], elaborano progetti di standard tecnici, per quanto riguarda:

Emendamento  51

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 21 bis – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il comitato congiunto può fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare secondo quanto stabilito nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un’impresa avente la sede principale al di fuori della Comunità.

2. Il JCESA fornisce indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare secondo quanto stabilito nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un’impresa avente la sede principale al di fuori dell'Unione.

Emendamento  52

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 1 – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) All’articolo 1, il punto 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse dalla competente autorità in conformità delle linee direttrici adottate dalla Commissione secondo la procedura per gli atti delegati [...] prevista dagli articoli 17, 17 bis e 17 ter ."

Emendamento  53

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) All’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

"Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva nell'Unione, la Commissione definisce, mediante atti delegati, misure [...] relative ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali misure [...] sono adottate secondo la procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 6 – paragrafo 10 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter) All’articolo 6, paragrafo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Tali disposizioni [...] sono adottate secondo la procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  55

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quater) L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

 

"I divieti imposti dalla presente direttiva non si applicano né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità degli atti delegati. Tali disposizioni [...] sono adottate secondo la procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  56

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettere h bis a h quinquies (nuove)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quinquies) All'articolo 12, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:

 

"h bis) proibire lo strumento finanziario di cui trattasi;

 

h ter) limitare l'entità dell'impegno di acquisto o cessione di una determinata quota di un'attività finanziaria;

 

h quater) richiedere il possesso di attività sottostanti come precondizione per la negoziazione; e

 

h quinquies) fissare limiti quantitativi."

Emendamento  57

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 sexies) L’articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione stila, in conformità della procedura di cui agli articoli 17, 17 bis e 17 ter, un elenco indicativo delle misure e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora orientamenti per consentire alla Commissione di redigere tale elenco.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  58

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 septies) All'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa divulgare al pubblico le misure o sanzioni applicate per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Le autorità competenti comunicano nel contempo tali misure o sanzioni all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, la quale inserisce tali informazioni nei rispettivi record delle banche dati europee degli operatori di mercato registrati."

Emendamento  59

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto -1 octies (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 16 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 octies) L’articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento dei compiti loro assegnati, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. In particolare, esse si scambiano informazioni e collaborano nelle indagini."

Emendamento  60

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 1

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo l’articolo 226 del trattato, l’autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni venga respinta può portare tale non osservanza all’attenzione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dallo stesso regolamento.

Fatto salvo l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni venga respinta porta tale non osservanza all’attenzione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (CE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che interviene conformemente ai poteri che le sono conferiti dallo stesso regolamento.

 

Emendamento  61

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) All'articolo 16 è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita con regolamento (CE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio può richiedere, di propria iniziativa, ogni informazione necessaria per gli scopi di cui al paragrafo 1."

Emendamento  62

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 2

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo l’articolo 226 del trattato, l’autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni venga respinta può portare tale non osservanza all’attenzione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dallo stesso regolamento.

Fatto salvo l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni venga respinta porta tale non osservanza all’attenzione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, che interviene conformemente ai poteri che le sono conferiti dallo stesso regolamento.

 

Emendamento  63

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3 – comma 1

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 2 e 4, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione relative alle richieste di scambio di informazioni e di ispezioni transfrontaliere.

5. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme dei paragrafi 2 e 4, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione relative alle richieste di scambio di informazioni e di ispezioni transfrontaliere.

 

Emendamento  64

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 17 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) L’articolo 17, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente:

 

"2 bis. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1, all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata."

Emendamento  65

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 17 – paragrafo 2 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) All’articolo 17 è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  66

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3 quater (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 17 – paragrafo 2 bis ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) All’articolo 17 è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis ter. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 17 bis e 17 ter."

Emendamento  67

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) L’articolo 17, paragrafo 3, è soppresso.

Emendamento  68

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 sexies) Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 17 bis

 

Revoca della delega

 

1. La delega di cui all'articolo 1, all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 8, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 5, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea."

Emendamento  69

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3 septies (nuovo)

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 17 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septies) Dopo l'articolo 17 bis è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 17 ter

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se allo scadere del termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, questo entra in vigore alla data in esso stabilita. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

 

3. Nei casi in cui si renda necessaria un'adozione più rapida degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo una procedura di "nullaosta rapido" (early non-objection), possono in casi debitamente giustificati decidere su richiesta della Commissione di abbreviare il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1."

Emendamento  70

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) All’articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita da quanto segue:

 

"a) che l'ente pensionistico sia registrato in un registro nazionale dalla competente autorità di vigilanza o autorizzato; in caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'articolo 20, nel registro vengono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'ente in questione; tali informazioni sono trasmesse all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, che le pubblica sul proprio sito web;"

Emendamento  71

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 9 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) L’articolo 9, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

 

"5. Per esercitare attività transfrontaliere a norma dell'articolo 20, un ente pensionistico deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di origine. Gli Stati membri informano immediatamente dell’avvenuta autorizzazione l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali."

Emendamento  72

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 1 – lettera b)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assicurare l’applicazione uniforme della direttiva, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, elabora progetti di standard tecnici relativi alle informazioni fornite alle autorità competenti. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

2. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme della direttiva, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, elabora progetti di standard tecnici relativi alle informazioni fornite alle autorità competenti. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  73

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) All’articolo 14, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"La decisione di vietare all'ente di svolgere delle attività è fondata su precise motivazioni e viene comunicata all'ente interessato. Essa viene altresì comunicata all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali."

Emendamento  74

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 15 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) All’articolo 15, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"6. In vista dell'ulteriore armonizzazione delle norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche che si possono giustificare — in particolare i tassi d'interesse e altre ipotesi che influenzano il livello delle riserve tecniche — l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, ogni due anni o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, pubblica una relazione sulla situazione concernente l'evoluzione delle attività transfrontaliere."

Emendamento  75

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"6 bis. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali elabora progetti di standard tecnici relativamente al calcolo delle riserve tecniche. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici e le bozze di relazione alla Commissione entro il 1° giugno 2011.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. .../2010 [EIOPA]."

Motivazione

Secondo l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva IORP, c'è già un accordo sull'obiettivo di un'ulteriore armonizzazione - specie riguardo al calcolo delle riserve tecniche - finalizzata a una più forte protezione dei consumatori. Poiché la direttiva IORP si limita a un'armonizzazione di basso livello delle varie disposizioni legislative nazionali, l'introduzione di standard tecnici vincolanti assume particolare importanza.

Emendamento  76

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 20 – paragrafo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies) All'articolo 20 è inserito il seguente paragrafo:

 

"(10 bis) Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali elabora progetti di standard tecnici relativamente alle procedure di autorizzazione e notifica, ai metodi di calcolo delle riserve tecniche, nonché alle procedure di informazione e divulgazione.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. .../2010 [EIOPA]."

Motivazione

Secondo l'articolo 15, paragrafo 6 della direttiva sui fondi pensionistici, l'obiettivo di un'ulteriore armonizzazione dei metodi di calcolo delle riserve tecniche è già esplicitamente previsto per proteggere i consumatori dalle conseguenze della concorrenza regolamentare. Poiché la direttiva in questione si limita attualmente a un'armonizzazione di basso livello, l'introduzione di standard tecnici comuni assume particolare importanza.

Emendamento  77

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 2

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 20 – paragrafo 11 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

11. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali elabora progetti di standard tecnici contenenti l'elenco delle disposizioni prudenziali di ogni Stato membro pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

11. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali elabora progetti di standard tecnici riguardo al metodo di calcolo delle riserve tecniche e predispone relazioni contenenti l'elenco delle altre disposizioni prudenziali di ogni Stato membro pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1. L'Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici e le relazioni rispettivamente entro il 1° gennaio 2014 e il 1° giugno 2011.

Emendamento  78

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 21 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Il titolo dell’articolo 21 è sostituito dal seguente:

 

"Cooperazione tra Stati membri, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Commissione"

Emendamento  79

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) All'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

Gli Stati membri, in cooperazione con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, assicurano nel modo opportuno un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della direttiva attraverso l'introduzione di standard tecnici comuni concernenti le procedure di autorizzazione e notifica, i metodi di calcolo delle riserve tecniche, le procedure di informazione e divulgazione, gli scambi regolari di informazioni e di esperienze […] e una cooperazione più intensa, evitando in tal modo distorsioni della concorrenza e creando le premesse per un'adesione transfrontaliera agevole e per la portabilità della posizione pensionistica maturata."

Emendamento  80

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater) L’articolo 21, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle operazioni degli enti pensionistici aziendali e professionali e ove necessario ai fini della presente direttiva.

 

Le autorità competenti forniscono senza indugio all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e alle altre autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie allo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva."

Emendamento  81

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quinquies) L’articolo 21, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Ciascuno Stato membro informa la Commissione e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva.

 

La Commissione, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata."

Emendamento  82

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 2 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexies) L’articolo 22, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva."

Emendamento  83

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) All’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure concernenti l’adeguamento dei limiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere h) e j).

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  84

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 2 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) L’articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure [...] concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1, comprese disposizioni volte a adattare le soglie per la definizione delle PMI tenuto conto della normativa e delle raccomandazioni dell'Unione e degli sviluppi economici.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  85

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter) L’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure riguardanti il paragrafo 1, lettere b) e c) e il paragrafo 2, lettere c) e d), segnatamente in relazione al significato di equivalenza.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  86

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quater) All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione delle esenzioni relative al paragrafo 1, lettere a), d) ed e) e al paragrafo 2, lettere a), b), e), f), g) e h), segnatamente in relazione al significato di equivalenza.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al presente paragrafo secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. .../2010 [ESMA]."

Emendamento  87

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quinquies) L’articolo 5, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

 

"5. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure [...] concernenti il modello del prospetto o del prospetto di base e dei supplementi.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  88

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 sexies) All’articolo 5 è inserito il seguente paragrafo:

 

"5 bis. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Commissione stabilisce altresì, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure intese a definire:

 

a) il contenuto dettagliato e la forma specifica del documento informativo chiave di cui ai paragrafi 2 e 3;

 

b) il contenuto dettagliato e la forma specifica del documento informativo chiave relativamente a:

 

i) strumenti finanziari strutturati e prospetti di base;

 

ii) azioni;

 

iii) obbligazioni.

 

Tali atti delegati sono adottati entro ...*.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

 

* GU inserire la data: 18 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento  89

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 septies) All'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per determinare le modalità di attuazione del regime di responsabilità in materia di prospetti.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. .../2010 [ESMA]."

Motivazione

Le autorità competenti seguono prassi differenti e prescrivono che la responsabilità spetti all'emittente e all'offerente oppure, a seconda dei casi, a uno di tali soggetti. Tutto questo crea incertezza sulla disciplina della responsabilità relativa al prospetto, specie quando quest'ultimo rientra nel regime del passaporto. Sono necessarie ulteriori precisazioni.

Emendamento  90

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto -1 octies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 octies) L’articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli atti delegati dettagliati riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, prive di ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter. La prima serie di atti delegati è adottata entro il 1o luglio 2004.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  91

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto -1 nonies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 nonies) L’articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell'ambito finanziario e non quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dalla IOSCO, e sugli allegati indicativi della presente direttiva."

Emendamento  92

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto -1 decies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 8 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 decies) L’articolo 8, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure [...] concernenti l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  93

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 1

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 4. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

 

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 4. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento  94

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) L’articolo 11, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure [...] concernenti le informazioni da includere mediante riferimento.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  95

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 2 – lettera b bis) (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 13 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) L’articolo 13, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

 

"7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure [...] concernenti le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini."

Emendamento  96

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Dopo l'approvazione, il prospetto è depositato presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ed è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato quanto prima e in ogni caso entro un ragionevole lasso di tempo e al più tardi all'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari in oggetto. Inoltre, nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta."

Emendamento  97

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 14 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) L’articolo 14, paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

 

"8. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della direttiva, la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure [...] concernenti i paragrafi 1, 2, 3 e 4. La prima serie di atti delegati è adottata entro il 1o luglio 2004.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  98

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 15 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) L’articolo 15, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

 

"7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, misure [...] concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e concernenti il paragrafo 4. La prima serie di atti delegati è adottata entro il 1o luglio 2004.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  99

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 4

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell'obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto in caso di fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

3. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati determina il contenuto delle nozioni di "fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione" di cui al paragrafo 1 ed elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione, comprese le procedure da seguire in relazione all'obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  100

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 5

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 17 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatto salvo l’articolo 23, qualora l’offerta al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, il prospetto approvato nello Stato membro d’origine ed i supplementi sono validi per l’offerta al pubblico o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano comunicazione a norma dell’articolo 18. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano i prospetti ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  101

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L’articolo 17, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Se sono sopravvenuti fatti nuovi significativi, errori materiali o inesattezze ai sensi dell'articolo 16, dopo l'approvazione del prospetto, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possono richiamare l'attenzione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine sulla necessità di nuove informazioni."

Emendamento  102

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 6

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 18 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, della traduzione della nota di sintesi e di eventuali supplementi al prospetto.

4. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, della traduzione della nota di sintesi e di eventuali supplementi al prospetto.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento  103

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) L’articolo 20, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter misure [...] intese a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 5 e 7.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

 

Sulla base di tali criteri, la Commissione può dichiarare, conformemente agli articoli 24, 24 bis e 24 ter, che un paese terzo assicura l'equivalenza dei prospetti redatti in tale paese terzo con la presente direttiva e in virtù della legislazione nazionale del paese in questione o delle prassi o procedure basate su standard internazionali definiti dagli organismi internazionali, compresi i Disclosure Standards della IOSCO."

Emendamento  104

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) All’articolo 21, il seguente paragrafo è inserito dopo il paragrafo 1:

 

"1 bis. Le autorità competenti cooperano con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ove necessario ai fini della presente direttiva."

Emendamento  105

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 6 quater (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater) All’articolo 21, è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 ter. Le autorità competenti forniscono senza indugi all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alle altre autorità competenti le informazioni pertinenti e necessarie allo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva."

Emendamento  106

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 21 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) All’articolo 21, paragrafo 4, è inserito il seguente comma:

 

"Le ispezioni nel proprio territorio di cui alla lettera d) possono essere effettuate in collaborazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  107

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 – punto a

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti o alla trasmissione da parte delle stesse autorità competenti di informazioni riservate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e al Comitato europeo per il rischio sistemico. Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o il Comitato europeo per il rischio sistemico sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

3. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti o alla trasmissione da parte delle stesse autorità competenti di informazioni riservate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e al Comitato europeo per il rischio sistemico, fatti salvi i vincoli concernenti le informazioni specifiche all'impresa e gli effetti sui paesi terzi, di cui rispettivamente al regolamento (CE) n. .../2010 [SMA] e al regolamento (CE) n. .../2010 [ESRB]. Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o il Comitato europeo per il rischio sistemico sono coperte dal segreto d'ufficio cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

Emendamento  108

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 – lettera b)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni della cooperazione e dello scambio di informazioni tra autorità competenti, tra cui l’elaborazione di moduli o formulari standard da utilizzarsi ai fini della predetta cooperazione o del predetto scambio di informazioni.

4. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni della cooperazione e dello scambio di informazioni tra autorità competenti, tra cui l’elaborazione di moduli o formulari standard da utilizzarsi ai fini della predetta cooperazione o del predetto scambio di informazioni.

Emendamento  109

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 23 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) L’articolo 23, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o l'istituzione finanziaria incaricata dell'offerta al pubblico perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati vengono informate al più presto di tali misure."

Emendamento  110

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 ter (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Capo VII – Titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) Il titolo del Capo VII è sostituito dal seguente:

 

"POTERI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE"

Emendamento  111

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 quater (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 24 – Titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) Il titolo dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:

 

"Delega di poteri e procedura di comitato"

Emendamento  112

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 quinquies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 24 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies) L’articolo 24, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente:

 

"2 bis. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 3 bis, all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7 e all'articolo 20, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata."

Emendamento  113

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 sexies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 24 – paragrafo 2 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 sexies) All’articolo 24, è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  114

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 septies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 24 – paragrafo 2 bis ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 septies) All’articolo 24, è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis ter. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 bis e 24 ter."

Emendamento  115

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 octies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 octies) L’articolo 24, paragrafo 3, è soppresso.

Emendamento  116

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 nonies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 nonies) Dopo l’articolo 24 è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 24 bis

 

Revoca della delega

 

1. La delega dei poteri di cui all'articolo 1, paragrafo 3 bis, all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8 paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7 e all'articolo 20, paragrafo 3 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea."

Emendamento  117

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 decies (nuovo)

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 24 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 decies) Dopo l'articolo 24 bis è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 24 ter

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, questo entra in vigore alla data in esso stabilita. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

 

3. Nei casi in cui si renda necessaria un'adozione più rapida degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo una procedura di "nullaosta rapido" (early non-objection), possono in casi debitamente giustificati decidere su richiesta della Commissione di abbreviare il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1."

Emendamento  118

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 2 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione, mediante atti delegati a norma degli articoli 64, 64 bis e 64 ter, riguardo alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c), i) e k), stabilisce i criteri per determinare se un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo e per determinare quando un'attività è esercitata sporadicamente.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  119

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2 – comma 2 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) All’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, l'alinea del secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati stabilisce:"

Emendamento  120

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter) L’articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sviluppa progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione riguardo ai vari elementi delle definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo nonché ai vari elementi delle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva1, e all'articolo 2 della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva2. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione adotta tali progetti di standard tecnici mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter.

 

1GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.

1GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26."

Emendamento  121

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 1

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi e/o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata. Il registro viene aggiornato regolarmente.

3. Gli Stati membri registrano tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi e/o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata. Il registro viene aggiornato regolarmente. Tutte le autorizzazioni sono notificate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio redige un elenco di tutte le imprese di investimento della Comunità. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica l’elenco e ne cura l’aggiornamento.

 

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituisce un registro di tutte le imprese di investimento dell'Unione. Il registro contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l’impresa di investimento è autorizzata e viene aggiornato regolarmente. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati è accessibile al pubblico e il registro è pubblicato sul suo sito web.

 

Qualora un'autorità competente abbia revocato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, lettere da b) a d), la revoca è pubblicata nel registro per un periodo di 5 anni.

Emendamento  122

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 2

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, dell'articolo 7, dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione degli obblighi e delle procedure relativi all'autorizzazione di cui al presente articolo, all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12.

4. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafi da 2 a 4, dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici al fine di:

 

a) precisare gli obblighi relativi all'amministrazione centrale, di cui all'articolo 5, paragrafo 4;

 

b) determinare le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;

 

c) determinare le informazioni ed elaborare moduli, modelli e procedure standard per la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

 

d) precisare gli obblighi e i criteri di cui all'articolo 9, paragrafi 2-4, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2; e

 

e) precisare l'obbligo relativo alla dotazione patrimoniale iniziale di cui all'articolo 12.

 

L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

Emendamento  123

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All’articolo 8 è inserito il seguente comma:

 

"Ogni revoca dell’autorizzazione viene notificata all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  124

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione relative all'elenco di informazioni richieste per la valutazione dell'acquisizione di cui al paragrafo 1 e le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all'articolo 10, paragrafo 4. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

8. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione relative all'elenco di informazioni richieste per la valutazione dell'acquisizione di cui al paragrafo 1, i criteri da rispettare per opporsi alle acquisizioni a norma del paragrafo 4 e le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all'articolo 10, paragrafo 4. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  125

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 10 ter – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) All’articolo 10 ter, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Per tenere conto degli sviluppi [...] dei mercati finanziari e per assicurare un'armonizzazione coerente e un'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure che adeguano i criteri prudenziali di cui al presente paragrafo, primo comma.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  126

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 13 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) L’articolo 13, paragrafo 10, è sostituito dal seguente:

 

"10. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione dei paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2 della presente direttiva e degli articoli 7 e 8 del regolamento della Commissione (CE) n. 1287/2006/CE nonché degli articoli 16-20 e 51 della direttiva della Commissione 2006/73/CE. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter."

Emendamento  127

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) L’articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri informano la Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi di investimento e/o nell'eseguire attività di investimento in un paese terzo."

Emendamento  128

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) L’articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Qualora constati, sulla base delle informazioni comunicatele in applicazione del paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento dell'Unione un accesso effettivo al mercato, equivalente a quello concesso dall'Unione alle imprese di investimento di tale paese terzo, la Commissione, sulla base degli orientamenti forniti dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, presenta al Consiglio proposte affinché le sia conferito un mandato di negoziazione adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento dell'Unione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

 

Le proposte vengono trasmesse senza indugi al Parlamento europeo per conoscenza."

Emendamento  129

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 sexies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 sexies) All’articolo 15, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Nei casi previsti al primo comma, la Commissione può decidere, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, in qualsiasi momento e parallelamente all'avvio dei negoziati, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le decisioni in merito alle domande di autorizzazione, già presentate o future, in merito all'acquisizione di partecipazioni da parte delle imprese madri, dirette o indirette, soggette alla legislazione del paese terzo in questione. Tale limitazione o sospensione non si applica alla costituzione di imprese figlie da parte di imprese di investimento debitamente autorizzate nell'Unione o da parte di loro imprese figlie, né all'acquisizione di partecipazioni in imprese di investimento dell'Unione da parte di tali imprese o imprese figlie. La durata di tali misure non può superare i tre mesi."

Emendamento  130

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 septies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 septies) All’articolo 15, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"Prima dello scadere del termine di tre mesi di cui al secondo comma e in base all'esito dei negoziati, la Commissione può decidere, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, di prorogare tali misure."

Emendamento  131

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 octies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 octies) All’articolo 16, paragrafo 2, è inserito il seguente comma:

 

"L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente articolo."

Emendamento  132

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 nonies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 nonies) All’articolo 18, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal testo seguente:

 

"3. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta , mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, misure [...] volte a:"

Emendamento  133

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 decies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 decies) All’articolo 18, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  134

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 undecies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 19 – paragrafo 6 – primo trattino

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 undecies) All’articolo 19, paragrafo 6, il primo trattino è sostituito dal seguente:

 

"– i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Un mercato di paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se rispetta requisiti equivalenti a quelli fissati al Titolo III. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica sul suo sito web un elenco dei mercati da considerare equivalenti. L'elenco è aggiornato periodicamente;"

Emendamento  135

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 duodecies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 19 – paragrafo 10 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 duodecies) All'articolo 19, paragrafo 10, primo comma, l'alinea è sostituito dal testo seguente:

 

"10. Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari e per assicurare la necessaria tutela degli investitori, un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione dei paragrafi 1-8 del presente articolo e degli articoli 35-39 della direttiva della Commissione 2006/73/CE. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter."

Emendamento  136

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 terdecies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 21 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 terdecies) All’articolo 21, paragrafo 6, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"6. Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari, per garantire la necessaria tutela degli investitori e il funzionamento equo ed ordinato dei mercati e per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione dei paragrafi 1-5 del presente articolo e degli articoli 44-46 della direttiva della Commissione 2006/73/CE. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter."

Emendamento  137

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quaterdecies) All’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"3. Per garantire che le misure volte ad assicurare la protezione degli investitori ed il funzionamento equo ed ordinato dei mercati finanziari tengano conto dell'evoluzione di tali mercati sotto il profilo tecnico e per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e dell'articolo 31 del regolamento della Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter."

Emendamento  138

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 quindecies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quindecies) All'articolo 23, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"Gli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati (tied agents) trasmettono un elenco regolarmente aggiornato di tutti gli agenti in questione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. L'Autorità europea istituisce un registro pubblico di tutti gli agenti collegati dell'Unione. Il registro è tenuto aggiornato ed è pubblicato su Internet per essere consultato gratuitamente."

Emendamento  139

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 sexdecies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 sexdecies) All'articolo 23, paragrafo 3, il quinto comma è sostituito dal testo seguente:

 

"Il registro è aggiornato regolarmente. Esso è pubblicato su Internet e può essere consultato dal pubblico.

 

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati predispone un elenco di tutti i soggetti che nell'Unione ricoprono l'incarico di agenti collegati (tied agents) delle imprese di investimento. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati pubblica tale elenco sul suo sito web e lo tiene aggiornato."

Emendamento  140

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 septdecies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 septdecies) All’articolo 24, paragrafo 5, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"5. Per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 2, 3 e 4 alla luce dei cambiamenti nella prassi di mercato e per facilitare il buon funzionamento del mercato unico, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, definisce:"

Emendamento  141

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 octodecies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 octodecies) All’articolo 24, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  142

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 novodecies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 novodecies) L’articolo 25, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e gli Stati membri provvedono a mettere in atto le misure appropriate per consentire alle autorità competenti di controllare le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale in maniera da rafforzare l'integrità del mercato."

Emendamento  143

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 vicies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 25 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 vicies) L’articolo 25, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite."

Emendamento  144

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 unvicies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 25 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 unvicies) L’articolo 25, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

 

"7. Per assicurare che le misure volte a proteggere l'integrità del mercato siano modificate per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione , mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, precisa i metodi e le procedure da seguire per comunicare le operazioni finanziarie, la forma e il contenuto di tali comunicazioni e i criteri per definire un mercato rilevante a norma del paragrafo 3.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  145

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 duovicies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 duovicies) L’articolo 27, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. L'autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità, come definita all'articolo 25 per ciascuna azione, determina almeno ogni anno e sulla base del valore medio aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quell'azione la categoria di azioni alla quale appartiene. Questa informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato ed è trasmessa all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la pubblica sul suo sito web."

Emendamento  146

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 tervicies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 tervicies) All’articolo 27, paragrafo 7, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"7. Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari e per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione dei paragrafi 1-6 del presente articolo e degli articoli 21-26 del regolamento della Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter."

Emendamento  147

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 quatervicies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quatervicies) All’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"3. Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari e per garantire il funzionamento trasparente ed ordinato dei mercati nonché un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 27-30 e 32-34 del regolamento della Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter."

Emendamento  148

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 quinvicies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinvicies) All’articolo 29, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"3. Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari e per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 17-20, 29-30 e 32-34 del regolamento della Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter."

Emendamento  149

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 sexvicies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 sexvicies) All’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"3. Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari e per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 27-30 e 32-34 del regolamento della Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter."

Emendamento  150

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3 septvicies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 septvicies) All’articolo 31, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Qualora l'impresa d'investimento intenda avvalersi di agenti collegati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa d'investimento comunica, a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e entro un termine ragionevole, l'identità degli agenti collegati che l'impresa di investimento intende impiegare in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante può rendere pubbliche tali informazioni e le trasmette all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  151

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 4

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 31 – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di comunicazione uniforme, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla procedura di trasmissione di dette informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 6, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

7. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di comunicazione uniforme, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla procedura di trasmissione di dette informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 6, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

Emendamento  152

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 32 – paragrafo 10 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di comunicazione uniforme, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla procedura di trasmissione di dette informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 6, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

10. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di comunicazione uniforme, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla procedura di trasmissione di dette informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 6, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

Emendamento  153

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) All’articolo 36 è inserito il seguente paragrafo:

 

"5 bis. Ogni revoca dell’autorizzazione viene notificata all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  154

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) All'articolo 39, è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione della lettera d). L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. .../2010 [ESMA]."

Motivazione

L'applicazione uniforme della Mifid per instaurare parità di condizioni deve essere favorita dalla elaborazione di standard tecnici a cura dell'ESMA.

Emendamento  155

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5 quater (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 40 – paragrafo 6 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) All’articolo 40, paragrafo 6, il testo introduttivo del primo comma è sostituito dal seguente:

 

"6. Per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter specifica:"

Emendamento  156

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 40 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quinquies) All’articolo 40, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  157

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5 sexies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 41 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 sexies) L’articolo 41, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Un'autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo qualora ciò possa causare danni significativi agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, le autorità competenti degli altri Stati membri richiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione che operano sotto la loro autorità."

Emendamento  158

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5 septies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 septies) All’articolo 42, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Il mercato regolamentato comunica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi."

Emendamento  159

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5 octies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 42 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 octies) All'articolo 42 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"7 bis. Per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari ed assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione del paragrafo 1. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. .../2010 [ESMA]."

Motivazione

L'applicazione uniforme della Mifid per instaurare parità di condizioni deve essere favorita dalla elaborazione di standard tecnici a cura dell'ESMA.

Emendamento  160

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5 nonies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 nonies) All’articolo 44, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"3. Per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari e per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 17-20, 29-30 e 32-34 del regolamento della Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter."

Emendamento  161

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5 decies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 45 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 decies) All’articolo 45, paragrafo 3, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"3. Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari, per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari e assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 27-30 e 32-34 del regolamento della Commissione 2006/1287/CE. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter."

Emendamento  162

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) All'articolo 51 è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Gli Stati membri comunicano all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le misure o sanzioni amministrative stabilite a norma dei paragrafi 1 e 2."

Emendamento  163

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 54 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) All’articolo 54 è inserito il seguente paragrafo:

 

"5 bis. Il presente articolo non osta a che le autorità competenti possano scambiare informazioni riservate o trasmetterle all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o al Comitato europeo per il rischio sistemico. Le informazioni scambiate tra le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o il Comitato europeo per il rischio sistemico sono coperte dal segreto professionale, a cui sono tenute le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti che ricevono le informazioni in questione."

Emendamento  164

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 8 ter (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 56 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter) L’articolo 56, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra di loro e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva, valendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

 

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. In particolare, si scambiano informazioni e collaborano nell'ambito delle indagini o delle attività di vigilanza.

 

Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo."

Emendamento  165

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 8 quater (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 56 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater) L’articolo 56, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"Quando un'autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l'autorità competente dell'altro Stato membro e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con la maggiore precisione possibile. Quest'ultima adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all'autorità competente che l'ha informata e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le competenze dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni."

Emendamento  166

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 8 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 56 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies) All'articolo 56, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2 la Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 64, 64 bis e 64 ter, le modalità di cooperazione delle autorità competenti e stabilisce i criteri secondo i quali le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro [...]."

Emendamento  167

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 8 sexies (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 56 – paragrafo 5 – comma 2-bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 sexies) All’articolo 56, paragrafo 5, è inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  168

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 9

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 56 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di collaborazione a carico delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e al contenuto degli accordi di collaborazione di cui al paragrafo 2, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

6. Per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di collaborazione a carico delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e al contenuto degli accordi di collaborazione di cui al paragrafo 2, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti esecutivi a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento  169

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 10 – lettera a

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 57 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) Il testo esistente viene rinumerato come paragrafo 1.

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o un’autorità competente di uno Stato membro possono richiedere la collaborazione dell'autorità competente di un altro Stato membro per un'attività di vigilanza, una verifica in loco o un'indagine. Nel caso di imprese di investimento che siano membri remoti di un mercato regolamentato l'autorità competente del mercato regolamentato può scegliere di rivolgersi ad esse direttamente; in tal caso essa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del membro remoto."

Emendamento  170

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 10 – lettera b

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo a carico delle autorità competenti di collaborare nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

2. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo a carico delle autorità competenti di collaborare nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

Emendamento  171

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 11 – lettera –a (nuova)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 58 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) All'articolo 58, è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Le autorità competenti forniscono senza indugi all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alle altre autorità competenti le informazioni pertinenti e necessarie allo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva."

Emendamento  172

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 11 – lettera a

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 58 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo di scambio di informazioni, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

4. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare procedure comuni per lo scambio di informazioni, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

Emendamento  173

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 59 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) All’articolo 59, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

 

"In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati informano l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate."

Emendamento  174

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 12

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 60 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo di consultare altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo di consultare altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

Emendamento  175

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 14 bis (nuovo) – testo introduttivo e lettera a

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 64 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) L’articolo 64 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 10, agli articoli 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 e all'articolo 56, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata."

Emendamento  176

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 14 bis (nuovo) – lettera b

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 64 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:

 

"2 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2 ter. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 64 bis e 64 ter."

Emendamento  177

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 14 bis (nuovo) - lettera c

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 64 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) Il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

 

"2 quater. Nessun atto delegato adottato ´può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva."

Emendamento  178

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 14 bis (nuovo) – lettera d

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 64 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) Il paragrafo 4 è soppresso.

Emendamento  179

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 14 ter (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 64 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Dopo l’articolo 64è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 64 bis

 

Revoca della delega

 

1. La delega dei poteri di cui all'articolo 2, articolo 4, articolo 10 ter, paragrafo 1, articolo 13, paragrafo 10,articoli 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 e 56, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

 

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione.

 

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea."

Emendamento  180

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 14 quater (nuovo)

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 64 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater) Dopo l'articolo 64 bis è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 64 ter

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se allo scadere del termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, questo entra in vigore alla data ivi stabilita. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

 

3. Nei casi in cui si renda necessaria un'adozione più rapida degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo una procedura di "nullaosta rapido" (early non-objection), possono in casi debitamente giustificati decidere su richiesta della Commissione di abbreviare il periodo di quattro mesi di cui al primo comma."

Emendamento  181

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) Il primo comma dell’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 2 bis, atti delegati e misure di esecuzione concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1."

Emendamento  182

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) All'articolo 2, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

 

"Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono definite mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27ter."

Emendamento  183

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter) All’articolo 2, paragrafo 3, è inserito il seguente comma:

 

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  184

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quater) All'articolo 4, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:

 

" a bis) la presentazione dei conti annuali per paese;"

Emendamento  185

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 4 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 quinquies) L’articolo 4, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

 

"6. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del paragrafo 1, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati specifica in particolare le condizioni tecniche alle quali la relazione finanziaria annuale pubblicata, compresa la relazione di revisione, deve restare a disposizione del pubblico. Se del caso, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può altresì modificare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento .../... [ESMA]."

Emendamento  186

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 sexies) All’articolo 5, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"6. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione adotta atti delegati e misure di esecuzione secondo le procedure di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 2 bis."

Emendamento  187

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 septies) All’articolo 5, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c) [...] sono definite mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter."

Emendamento  188

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 octies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 octies ) All’articolo 5, paragrafo 6, il quarto comma è sostituito dal seguente:

 

"Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27ter."

Emendamento  189

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 nonies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 nonies) All’articolo 5, paragrafo 6, è inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  190

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 decies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 decies) All’articolo 9, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

"7. La Commissione ha il potere di definire, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure [...] per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 2, 4 e 5."

Emendamento  191

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 undecies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 undecies) All’articolo 9, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione definisce altresì, in particolare, la durata massima del "ciclo di regolamento a breve" di cui al paragrafo 4, nonché idonei meccanismi di controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter."

Emendamento  192

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto -1 duodecies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 4 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 duodecies) All’articolo 9, paragrafo 7, è inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  193

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 1 – lettera –a (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) Al paragrafo 8, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

 

"8. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure [...] volte a:"

Emendamento  194

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 1 – lettera a bis (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 12 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Al paragrafo 8 è inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  195

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 12 – paragrafo 8 bis (nuovo) – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio elabora progetti di standard tecnici per stabilire un formato standard armonizzato da utilizzarsi per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1, del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

9. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio elabora progetti di standard tecnici per stabilire un formato standard da utilizzarsi per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1, del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

Emendamento  196

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 – lettera –a (nuova)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) All'articolo 13, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"2. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione stabilisce misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Definisce in particolare:"

Emendamento  197

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) All'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

Emendamento  198

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter) All'articolo 13, paragrafo 2, è inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  199

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 – lettera b – paragrafo 1

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire un formato standard armonizzato da utilizzarsi per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

3. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire un formato standard armonizzato da utilizzarsi per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3.

Emendamento  200

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L’articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione stabilisce misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  201

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 17 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) L’articolo 17, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, nonché per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione stabilisce misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali un azionista può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  202

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 18 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) L’articolo 18, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

 

"5. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, nonché per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 4, la Commissione stabilisce misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter. Essa specifica in particolare i tipi di istituti finanziari tramite i quali il possessore di titoli di debito può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  203

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 19 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) L’articolo 19, paragrafo 4, è modificato come segue:

"4. Per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione stabilisce misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.

 

La Commissione specifica in particolare la procedura secondo la quale l'emittente, il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari, o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10, deposita le informazioni presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine in conformità, rispettivamente, dei paragrafi 1 o 3, al fine di:

 

a) consentire il deposito con mezzi elettronici nello Stato membro d'origine;

 

b) coordinare il deposito della relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 4 della presente direttiva con il deposito delle informazioni annuali di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  204

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 sexies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 sexies) L’articolo 21, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell'evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, nonché per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione stabilisce misure mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter.

 

In particolare la Commissione specifica:

 

a) le norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;

 

b) le norme minime per il meccanismo per lo stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2.

 

La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  205

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 septies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 septies) All'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti degli Stati membri elaborano orientamenti appropriati e seguono gli orientamenti dell'ESMA per facilitare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della presente direttiva."

Emendamento  206

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 octies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 octies) L’articolo 22, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione esamina periodicamente i risultati raggiunti e può, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, adottare misure [...] volte a facilitare l'applicazione degli articoli 19 e 21."

Emendamento  207

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 nonies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 nonies) All’articolo 23, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Quando la sede legale dell'emittente è in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, sulla base degli orientamenti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, può esentare tale emittente dagli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7 e all'articolo 12, paragrafo 6, agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi alle disposizioni della legislazione del paese terzo che l'autorità competente dello Stato membro d'origine ritiene equivalenti.

 

L’autorità competente informa quindi l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dell’esenzione concessa."

Emendamento  208

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 decies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 23 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 decies) L’articolo 23, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. Per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure [...]

 

i) istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l'equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, incluse le relazioni finanziarie, e le informazioni, incluse le relazioni finanziarie, richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo;

 

ii) certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative nazionali o delle pratiche o procedure basate sulle norme fissate da organizzazioni internazionali, il paese terzo in cui l'emittente ha sede impone obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

 

Nel contesto del punto ii) del primo comma, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure [...] relative alla valutazione dei principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese.

 

[...]

 

La Commissione adotta, conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3, entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 31. Qualora decida che i principi contabili di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato.

 

Nel contesto del terzo comma, la Commissione stabilisce altresì, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure [...] intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  209

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 undecies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 23 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 undecies) L’articolo 23, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

"5. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del paragrafo 2, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure [...] determinanti il tipo di informazioni comunicate al pubblico in un paese terzo rilevanti per il pubblico dell'Unione.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  210

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 duodecies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 23 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 duodecies) L’articolo 23, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

"7. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del paragrafo 6, la Commissione, conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, adotta misure di esecuzione certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, un paese terzo impone obblighi di indipendenza equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e dagli atti delegati adottati ai sensi della presente direttiva.

 

La Commissione stabilisce altresì, mediante atti delegati conformemente agli articoli 27, 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire i criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  211

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2l (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 terdecies) All’articolo 24, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro designa l'autorità centrale di cui all'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2003/71/CE come l'autorità amministrativa centrale competente cui spetta espletare i compiti previsti dalla presente direttiva e assicurare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. Gli Stati membri ne informano la Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  212

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quaterdecies) L’articolo 24, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri informano la Commissione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti degli altri Stati membri delle disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise applicabili alle deleghe."

Emendamento  213

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 quindecies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quindecies) All’articolo 25, è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Le autorità competenti cooperano con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ove necessario ai fini della presente direttiva.

 

Le autorità competenti forniscono senza indugi all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alle altre autorità competenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità europea, tutte le informazioni pertinenti e necessarie all'assolvimento dei loro compiti a norma della presente direttiva."

Emendamento  214

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L’articolo 25, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti o con gli organi di paesi terzi autorizzati dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla presente direttiva alle autorità competenti conformemente all'articolo 24. Gli Stati membri informano l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati quando concludono accordi di cooperazione. Siffatto scambio di informazioni beneficia di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati."

Emendamento  215

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) L’articolo 26, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o se tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il possessore di valori mobiliari persevera nella violazione dei propri obblighi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori conformemente all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati vengono informate al più presto di tali provvedimenti."

Emendamento  216

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 3 quater (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Capo VI (dopo l’articolo 26) – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) Il titolo del Capo VI è sostituito dal seguente:

 

"ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE"

Emendamento  217

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 3 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 27 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) L’articolo 27, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente:

"2 bis. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, e all'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 7 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata."

Emendamento  218

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 3 sexies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 27 – paragrafo 2 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) All’articolo 27 è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

 

"2 bis bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  219

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 3 septies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 27 – paragrafo 2 bis ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3 septies) All’articolo 27 è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis ter. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter."

Emendamento  220

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 3 octies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3 opties) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 27 bis

 

Revoca della delega

 

1. La delega di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo7, all'articolo 12, paragrafo 8, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, e all'articolo 23, paragrafi 4, 5 e 7, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione, precisando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca .

 

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea."

Emendamento  221

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 3 nonies (nuovo)

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 27 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 nonies) Dopo l'articolo 27 bis è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 27 ter

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, questo entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

 

3. Nei casi in cui si renda necessaria un'adozione più rapida degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo una procedura di "nullaosta rapido" (early non-objection), possono in casi debitamente giustificati decidere su richiesta della Commissione di abbreviare il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1."

Emendamento  222

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 11 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) L’articolo 11, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le ESA e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 o in altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b)."

Emendamento  223

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 16 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter) L'articolo 16, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le ESA e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Le ESA pubblicano sui propri siti web l'elenco dei paesi equivalenti."

Emendamento  224

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 28 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 quater) L’articolo 28, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

 

"7. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano le ESA e la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5."

Emendamento  225

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 quinquies) L’articolo 31, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Gli Stati membri, le ESA e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione."

Emendamento  226

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 1

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 31 – paragrafo 3 bis (nuovo) – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali possono elaborare progetti di standard tecnici conformemente all’articolo 42 del regolamento …/…, del regolamento …/… e del regolamento .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio per stabilire il tipo di misure supplementari di cui all’articolo 31, paragrafo 3, e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma.

4. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, previa consultazione del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 41, elaborano progetti di standard tecnici conformemente all’articolo 42 del regolamento …/…, del regolamento …/… e del regolamento .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio per stabilire il tipo di misure supplementari di cui all’articolo 31, paragrafo 3, e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma.

Emendamento  227

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 37 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 37 bis

 

Le autorità competenti cooperano con le ESA ove necessario ai fini della presente direttiva.

 

Le autorità competenti forniscono senza indugi alle ESA e alle altre autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie allo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva."

Emendamento  228

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Capo VI – titolo (prima dell’articolo 40)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Il titolo del Capo VI è sostituito dal seguente:

 

"ATTI DELEGATI"

Emendamento  229

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) All'articolo 40, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

 

"1. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta [...] le seguenti misure [...]:"

Emendamento  230

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) Il secondo comma dell’articolo 40, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"Le misure [...] sono adottate mediante atti delegati conformemente agli articoli 41, 41 bis e 41 ter."

Emendamento  231

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 sexies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2-bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 sexies) All’articolo 40, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dalle ESA nel quadro del JCESA."

Emendamento  232

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 septies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 septies) All’articolo 40, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Le misure [...] sono adottate mediante atti delegati conformemente agli articoli 41, 41 bis e 41 ter."

Emendamento  233

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 octies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 octies) All’articolo 40, paragrafo 3, è inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dalle ESA nel quadro del JCESA."

Emendamento  234

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 nonies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 40 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 nonies) L’articolo 40, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"Qualora la Commissione rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o 2, all'articolo 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, essa adotta una decisione di accertamento di tale situazione, mediante atti delegati conformemente agli articoli 41, 41 bis e 41 ter."

Emendamento  235

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 decies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 decies) All’articolo 40, paragrafo 4, è inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dalle ESA nel quadro del JCESA."

Emendamento  236

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 undecies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 undecies) All'articolo 41, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure […] adottate secondo la presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva."

Emendamento  237

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 duodecies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 41 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 duodecies) L’articolo 41, paragrafo 2 bis, è sostituito dal seguente:

 

"2 bis. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 40 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata."

Emendamento  238

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 terdecies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 41 – paragrafi 2 ter e 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 terdecies) All’articolo 41 sono inseriti i seguenti paragrafi 2 ter e 2 quater:

 

"2 ter. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2 quater. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 41 bis e 41 ter."

Emendamento  239

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 41 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quaterdecies) L'articolo 41, paragrafo 3, è soppresso.

Emendamento  240

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2 quindecies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 41 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quindecies) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 41 bis

 

Revoca della delega

 

1. La delega di cui all’articolo 40 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione precisando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

 

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea."

Emendamento  241

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 1 sexdecies (nuovo)

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 41 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 sexdecies) dopo l'articolo 41 bis è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 41 ter

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, questo entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

 

3. Nei casi in cui si renda necessaria un'adozione più rapida degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo una procedura di "nullaosta rapido" (early non-objection), possono in casi debitamente giustificati decidere su richiesta della Commissione di abbreviare il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1."

Emendamento  242

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

"Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 12, essi ne fissano le condizioni e le notificano all’EBA."

Emendamento  243

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea istituita dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio può elaborare progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione degli obblighi e delle procedure relativi all’autorizzazione di cui agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12, ad eccezione delle condizioni fissate dall’articolo 11, paragrafo 1, seconda frase.

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea istituita dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio elabora progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione degli obblighi e delle procedure relativi all’autorizzazione di cui agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12, ad eccezione delle condizioni fissate dall’articolo 11, paragrafo 1, seconda frase.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

Emendamento  244

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 2

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 14 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco. L’Autorità bancaria europea pubblica l’elenco e ne cura l’aggiornamento.

La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco. L’Autorità bancaria europea pubblica l’elenco sul proprio sito web e ne cura l’aggiornamento.

Emendamento  245

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 17 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) All'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

"e bis) è stato all'origine di una violazione grave e sistematica degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale o dell'Unione relativamente all'EBA e alle autorità competenti."

Emendamento  246

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 17 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) L’articolo 17, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati. La revoca è notificata all’EBA."

Emendamento  247

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 3

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 19 – paragrafo 9 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici relativi all’elenco di informazioni richieste per la valutazione dell’acquisizione di cui al paragrafo 1 e alle modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 1. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

9. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici relativi all’elenco di informazioni richieste per la valutazione dell’acquisizione di cui al paragrafo 1 e alle modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 1. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  248

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 4

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme dell’articolo 25 e del presente articolo e per fissare una procedura di notificazione uniforme tramite strumenti elettronici, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle informazioni di cui all’articolo 25 e al presente articolo e la procedura di trasmissione delle informazioni. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

5. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme dell’articolo 25 e del presente articolo l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per stabilire una procedura uniforme di notifica e specificare le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 25 e del presente articolo e la procedura di trasmissione delle informazioni per via elettronica. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  249

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 5

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di notificazione uniforme tramite strumenti elettronici, l'Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle informazioni di cui al presente articolo e la procedura di trasmissione delle informazioni. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

4. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per stabilire una procedura uniforme di notifica e precisare le informazioni da comunicare a norma del presente articolo nonché per determinare la procedura di trasmissione delle informazioni tramite mezzi elettronici sicuri. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  250

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 36

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L’articolo 36 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 36

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’EBA il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi degli articoli 25 e 26, paragrafi da 1 a 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3."

Emendamento  251

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) L’articolo 38, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Le autorità competenti notificano alla Commissione, all’EBA e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori dell'Unione."

Emendamento  252

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 6 quater (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 39 – paragrafo 2 – lettera b bis) (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) All’articolo 39, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

 

"b bis) per l’EBA, di ottenere dalle autorità nazionali dei paesi terzi un livello di informazione e di cooperazione analogo a quello ricevuto dalle autorità competenti degli Stati membri."

Emendamento  253

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 6 quinquies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 39 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quinquies) L’articolo 39, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Fatto salvo l'articolo 218, paragrafi 1 e 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione e l’EBA esaminano con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva."

Emendamento  254

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 7

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 42 – paragrafo 1 bis (nuovo) – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le procedure, i metodi e le condizioni di applicazione degli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il controllo degli enti creditizi. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le procedure, i metodi e i formati degli obblighi di scambio delle informazioni che possono facilitare il controllo degli enti creditizi nonché per precisare le informazioni ivi contenute. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  255

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 8

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 42 bis – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se alla fine del periodo di due mesi un'autorità competente ha rinviato il caso all'Autorità bancaria europea conformemente all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l'autorità di vigilanza su base consolidata attende l'eventuale decisione che l'Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agisce in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di due mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all'Autorità dopo il periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Se, alla fine del periodo di due mesi successivo al ricevimento di una richiesta a norma del primo comma, una delle autorità competenti ha rinviato il caso all'Autorità bancaria europea conformemente all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], le autorità competenti dello Stato membro ospitante attendono la decisione che l'Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento per definire il caso e garantire l'osservanza del diritto dell'Unione, e prendono la loro decisione finale in conformità alla decisione dell'Autorità. La decisione dell'Autorità non sostituisce la decisione prudenziale delle autorità competenti dello Stato membro. Si ritiene che il periodo di due mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all'Autorità dopo tale periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Emendamento  256

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 10

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 44 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’Autorità bancaria europea conformemente alla presente direttiva nonché ad altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui al paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni o alla trasmissione delle informazioni all’Autorità bancaria europea conformemente alla presente direttiva nonché ad altre direttive applicabili agli enti creditizi e al regolamento .../...[EBA]. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

Emendamento  257

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 11

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 46 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri e l'Autorità bancaria europea possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1, accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 44, paragrafo 1.

Gli Stati membri e l'Autorità bancaria europea, conformemente all'articolo 18 del regolamento .../...[EBA], possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1, accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 44, paragrafo 1.

Emendamento  258

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 46 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) All'articolo 46, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Le informazioni oggetto di scambio ai sensi del primo comma sono diffuse solo con l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno trasmesse e comunque soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo."

Emendamento  259

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 12 – lettera a bis) (nuova)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 49 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a-bis) All'articolo 46, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"La presente sezione non osta neanche a che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti e all’EBA le informazioni che sono loro necessarie ai fini dell'articolo 45."

Emendamento  260

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 12 – lettera b)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 49 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alle banche centrali del Sistema europeo delle banche centrali quando queste informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, compensazione e regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al Comitato europeo per il rischio sistemico, quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei relativi compiti di legge.

Gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni alle banche centrali del Sistema europeo delle banche centrali quando queste informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti di legge, in particolare la gestione della politica monetaria e la relativa garanzia di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, compensazione e regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al Comitato europeo per il rischio sistemico, conformemente al regolamento (CE) n. .../2010 [ESMA], quando le informazioni sono pertinenti per l’esercizio dei relativi compiti di legge. Gli Stati membri autorizzeranno le autorità competenti a comunicare automaticamente questo tipo di informazioni nelle situazioni di emergenza descritte all’articolo 130, paragrafo 1.

Emendamento  261

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 13 – lettera b)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 63 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo e la convergenza delle pratiche di vigilanza, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni di disciplina degli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

6. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo e la convergenza delle pratiche di vigilanza, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le disposizioni di disciplina degli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

L'Autorità bancaria europea formula inoltre orientamenti in relazione agli strumenti di cui all'articolo 57, primo comma, lettera a).

 

L'Autorità bancaria europea sorveglia l'applicazione degli standard tecnici di cui al primo comma.

L'Autorità bancaria europea sorveglia l'applicazione degli standard tecnici di cui al primo comma.

 

Prima del 1° gennaio 2014 l'Autorità bancaria europea elabora orientamenti in materia di convergenza delle prassi di vigilanza con riferimento agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 57, lettera a), e ne sorveglia l'applicazione.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

Emendamento  262

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 14

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 74, paragrafo 2, comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per la comunicazione dei calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'Autorità bancaria europea sviluppa progetti di standard tecnici per introdurre nella Comunità, prima del 1° gennaio 2012, formati, frequenze, lingue e date di informativa uniformi. I formati per l'informativa sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio.

Per la comunicazione dei calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze, linguaggi informatici e date di informativa uniformi. L'informativa deve poter essere fornita in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'Autorità bancaria europea sviluppa progetti di standard tecnici per introdurre nell'Unione, prima del 1° gennaio 2012, formati, frequenze, linguaggi informatici e date di informativa uniformi. I formati per l'informativa sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

Emendamento  263

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 15

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea, in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea, in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, propone progetti di standard tecnici per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  264

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 16

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea può elaborare progetti di standard tecnici per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare il metodo IRB.

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per stabilire l’applicazione pratica delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare il metodo IRB.

Emendamento  265

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 17

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 97 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea, in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea, in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, propone progetti di standard tecnici per specificare la metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  266

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 18

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 105 – paragrafo 1 – comma 1-bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea può elaborare progetti di standard tecnici per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.

Emendamento  267

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 19

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 106 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle eccezioni di cui alle lettere c) e d). L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per specificare le eccezioni di cui alle lettere c) e d). L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

Emendamento  268

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 20

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 110 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all'anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. Per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'Autorità bancaria europea sviluppa progetti di standard tecnici per introdurre nella Comunità, prima del 1° gennaio 2012, formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. I formati per l'informativa sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio.

(2) Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze, linguaggi informatici e date di informativa uniformi. L'informativa deve poter essere fornita in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione europea. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'Autorità bancaria europea sviluppa progetti di standard tecnici per introdurre nell'Unione, prima del 1° gennaio 2012, formati, frequenze, linguaggi informatici e date di informativa uniformi. I formati per l'informativa sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio.

Emendamento  269

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 20 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 111 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) All’articolo 111, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

 

"Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR e ne informano l’EBA e la Commissione."

Emendamento  270

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 20 ter (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 113 – paragrafo 3 – ultimo comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) All’articolo 113, paragrafo 3, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

 

"Gli Stati membri informano l’EBA e la Commissione di tutte le esenzioni concesse ai sensi della lettera s) in modo da garantire che esse non inducano distorsioni della concorrenza."

Emendamento  271

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 21

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 10 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione del presente articolo, ivi comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per la convergenza delle pratiche di vigilanza di cui al presente articolo, ivi comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  272

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 22

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 124 – paragrafo 5 bis (nuovo) – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione del presente articolo e una procedura comune per la valutazione dei rischi. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

6. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione del presente articolo e una procedura e una metodologia comuni per la valutazione dei rischi. Tali standard devono differire a seconda del rischio. L'Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014..

Emendamento  273

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 22 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 126 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) L’articolo 126, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"Le autorità competenti notificano all’EBA e alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3."

Emendamento  274

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 22 ter (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) All’articolo 129, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

"c) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in cooperazione con le autorità competenti interessate e l'EBA, e se necessario, con le banche centrali e l'ESRB, in preparazione delle situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti creditizi o sui mercati finanziari, utilizzando, ove possibile, mezzi di comunicazione esistenti definiti per facilitare la gestione delle crisi."

Emendamento  275

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 22 quater (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 quater) All'articolo 129, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

 

"Se una delle autorità competenti interessate ha deferito all'Autorità bancaria europea una questione di cui al primo comma, lettere a), b) e c) conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. .../2010 [EBA], tale autorità competente attende la decisione dell'Autorità bancaria europea e si pronunzia in conformità della decisione di questa Autorità."

Justification

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Emendamento  276

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 22 quinquies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 quinquies) All'articolo 129, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

 

"Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici e orientamenti per stabilire le modalità del processo di coordinamento e cooperazione relativo all'applicazione degli articoli 22, 123 e 124."

Motivazione

L'Autorità bancaria europea deve sviluppare standard tecnici per fornire direttive alle autorità di vigilanza ed indicare le modalità di cooperazione e coordinamento nelle aree coperte dagli articoli 22, 123 e 124. Questi standard faciliteranno la cooperazione e il coordinamento fra le autorità di vigilanza.

Emendamento  277

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – paragrafo 23 – comma 2

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se alla fine del periodo di sei mesi un'autorità competente ha rinviato il caso all'Autorità bancaria europea conformemente all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l'autorità di vigilanza su base consolidata attende l'eventuale decisione che l'Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agisce in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di sei mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all'Autorità dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Se alla fine del periodo di sei mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'Autorità bancaria europea conformemente all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l'autorità di vigilanza su base consolidata soprassiede alla sua decisione e attende l'eventuale decisione che l'Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento per definire il caso in osservanza del diritto dell'Unione, e prende la decisione finale in conformità con la decisione dell'Autorità. Si ritiene che il periodo di sei mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all'Autorità dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Emendamento  278

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 - punto 24 - lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se alla fine del periodo di quattro mesi un'autorità competente ha rinviato il caso all'Autorità bancaria europea conformemente all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l'autorità di vigilanza su base consolidata attende l'eventuale decisione che l'Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agisce in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all'Autorità dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se alla fine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l’autorità di vigilanza su base consolidata soprassiede alla sua decisione e attende l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento per definire il caso in osservanza del diritto dell'Unione, e prende la decisione finale in conformità con la decisione dell’Autorità. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all'Autorità dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Emendamento  279

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 24 – lettera c

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE adottano la decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se alla fine del periodo di quattro mesi l'autorità di vigilanza su base consolidata ha rinviato il caso all'Autorità bancaria europea conformemente all'articolo 11 del regolamento .../... [EBA], le autorità competenti attendono l'eventuale decisione che l'Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agiscono in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all'Autorità dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE adottano la decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se alla fine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], le autorità competenti rinviano la propria decisione e attendono l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento per definire il caso e garantire l’osservanza del diritto comunitario, e si pronunziano in via definitiva in conformità della decisione dell’Autorità. La decisione dell'Autorità in base al principio di precauzione non sostituisce la decisione prudenziale aggiuntiva dell'autorità di vigilanza su base consolidata. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all'Autorità dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Emendamento  280

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 24 – lettera d

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l’Autorità bancaria europea sia stata consultata, tutte le autorità di vigilanza tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.

Qualora l’Autorità bancaria europea sia stata consultata, tutte le autorità di vigilanza tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale ulteriore scostamento significativo da esso sul piano prudenziale.

Emendamento  281

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 24 – lettera e

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della procedura per l’adozione della decisione comune sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 132, paragrafo 2, di cui al presente paragrafo, e al fine di facilitare l’adozione delle decisioni comuni. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

 

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della procedura per l’adozione della decisione comune sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 132, paragrafo 2, di cui al presente paragrafo, e al fine di facilitare l’adozione delle decisioni comuni. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al decimo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al decimo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA].

Emendamento  282

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 25 – comma 1

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 130 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora si verifichi una situazione di emergenza, ivi compresa un'evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici di cui all'articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l'Autorità bancaria europea e le autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest'obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 25 e 126 e all'autorità competente determinata conformemente all'articolo 129, paragrafo 1.

Qualora si verifichi una situazione di emergenza potenziale o reale, ivi compresa una potenziale evoluzione negativa sui mercati finanziari o nell'economia reale, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali rilevanti dal punto di vista dei rischi sistemici di cui all'articolo 42 bis , fatto salvo il capo 1, sezione 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa non appena possibile l'Autorità bancaria europea, il Comitato europeo per il rischio sistemico e le altre autorità di cui all'articolo 49, quarto comma, e all'articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest'obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all'autorità competente determinata conformemente all'articolo 129, paragrafo 1.

Emendamento  283

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 27 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 131 bis – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e dell’articolo 42 bis , paragrafo 3, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per il funzionamento operativo dei collegi, ivi compreso in relazione all’articolo 42 bis , paragrafo 3. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo e dell’articolo 42 bis , paragrafo 3, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per il funzionamento operativo dei collegi, ivi compreso in relazione all’articolo 42 bis , paragrafo 3. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  284

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 27 – lettera b – frase iniziale

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 131 bis – paragrafo 2 – comma 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) Il settimo comma è sostituito dal seguente:

b) Il sesto comma è sostituito dal seguente:

Emendamento  285

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 27 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 132 – paragrafo 1 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) All’articolo 132, paragrafo 1, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:

 

"Le autorità competenti cooperano con l'EBA ove necessario ai fini della presente direttiva.

 

Le autorità competenti forniscono senza indugi all'EBA e alle altre autorità competenti tutte le informazioni pertinenti e necessarie allo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva."

Emendamento  286

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 27 ter (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 140 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(27 ter) All’articolo 140, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all’EBA ed alla Commissione."

Emendamento  287

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 28 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 143 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L’autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di siffatte indicazioni. A tale scopo, l’autorità competente consulta l’Autorità bancaria europea prima di adottare una decisione.

L’autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di siffatte indicazioni. A tale scopo, l’autorità competente consulta l’Autorità bancaria europea prima di adottare una decisione e decide in conformità.

Emendamento  288

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 28 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 143 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) L’articolo 143, paragrafo 3, quarto comma, è sostituito dal seguente:

"Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all’EBA e alla Commissione."

Emendamento  289

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 29

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 144 – paragrafo 1 bis (nuovo) – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare gli aspetti principali sui quali devono essere diffusi dati statistici aggregati e il formato, la struttura, l’elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare gli aspetti principali sui quali devono essere diffusi dati statistici aggregati e il formato, la struttura, l’elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Emendamento  290

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 29 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Titolo VI (prima dell’articolo 150)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Il Titolo VI prima dell’articolo 150 è sostituito dal seguente:

 

"ATTI DELEGATI E POTERI D’ATTUAZIONE"

Emendamento  291

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 29 ter (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 150 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 ter) All’articolo 150, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell'articolo 62, sono adottati mediante atti delegati conformemente agli articoli 151, 151 bis e 151 ter gli adattamenti tecnici [...]:"

Emendamento  292

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 150 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) All’articolo 150, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’EBA."

Emendamento  293

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 ter (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) All’articolo 150, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione può adottare le seguenti misure [...]:"

Emendamento  294

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 quater (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 quater) All’articolo 150, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Tali misure sono adottate mediante atti delegati conformemente agli articoli 151, 151 bis e 151 ter:"

Emendamento  295

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 quinquies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30) All’articolo 150, paragrafo 2, è inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’EBA."

Emendamento  296

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 sexies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 151 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 sexies) L’articolo 151, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 150 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata."

Emendamento  297

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 septies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 151 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 septies) All’articolo 151 è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento  298

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 octies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 151 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 octies) All’articolo 151 è inserito il seguente paragrafo:

"2 ter. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 151 bis e 151 ter."

Emendamento  299

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 nonies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 151 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 nonies) L’articolo 151, paragrafo 3, è soppresso.

Emendamento  300

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 decies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 151 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30 decies) Il seguente articolo è inserito dopo l’articolo 151:

 

"Articolo 151 bis

 

Revoca della delega

 

1. La delega di cui all’articolo 150 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione precisando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

 

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea."

Emendamento  301

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 undecies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 151 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 undecies) Dopo l'articolo 151 bis è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 151 ter

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, questo entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

 

3. Nei casi in cui si renda necessaria un'adozione più rapida degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo una procedura di "nullaosta rapido" (early non-objection), possono in casi debitamente giustificati decidere su richiesta della Commissione di abbreviare il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1."

Emendamento  302

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 31

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31) All’articolo 156, "comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria” è sostituito da “Autorità bancaria europea".

(31) L’articolo 156 è modificato come segue:

 

a) "comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria” è sostituito da "Autorità bancaria europea".

 

b) Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione, in collaborazione con l’EBA e con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva considerata nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva 2006/49/CE, effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive."

Emendamento  303

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 7 – ultimo comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) All’articolo 7, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

 

"Gli importi di cui al primo comma sono periodicamente soggetti a revisione ad opera dell’EBA per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli aggiustamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa."

Emendamento  304

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo) – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare progetti di standard tecnici da sottoporre all’approvazione della Commissione per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

5. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, elabora progetti di standard tecnici da sottoporre all’approvazione della Commissione per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

Emendamento  305

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All’articolo 22, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

 

"Quando le autorità competenti derogano all’applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata come previsto dal presente articolo, ne danno notifica all’EBA."

Emendamento  306

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 32 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter) All'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Sulla base degli orientamenti predisposti dall'EBA, le autorità competenti stabiliscono procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/48/CE qualora tali esposizioni siano di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova.

 

Le autorità competenti notificano dette procedure all'EBA, al Consiglio e alla Commissione.

 

Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento effettuato al fine di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti."

Emendamento  307

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 quater (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 36 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) L’articolo 36, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano l’EBA e la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse."

Emendamento  308

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies) L'articolo 38, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Le autorità competenti degli Stati membri e l'EBA cooperano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente quando i servizi di investimento sono espletati in regime di libera prestazione dei servizi o mediante la creazione di succursali.

 

Le autorità competenti si comunicano e comunicano all'EBA, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale degli enti e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva."

Emendamento  309

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 38 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 sexies) L’articolo 38, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti e tra le autorità competenti e l’EBA ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto professionale a norma delle disposizioni seguenti:

 

a) per le imprese di investimento, quelle di cui agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE;

 

b) per gli enti creditizi quelle di cui agli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE."

Emendamento  310

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Sezione 2 – titolo (prima dell’articolo 41)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 septies) Il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

 

"Atti delegati e poteri di esecuzione"

Emendamento  311

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 octies) L’articolo 41, lettera a), è sostituito dal seguente:

 

"a) precisazione delle definizioni dell'articolo 3 per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva"

Emendamento  312

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 nonies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 nonies) L’articolo 41, lettera e), è sostituito dal seguente:

"e) precisazione del requisito di cui all'articolo 21 per garantire un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme della presente direttiva;"

Emendamento  313

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 decies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 41 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 decies) L’articolo 41, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Le misure di cui al paragrafo 1 [...] sono adottate mediante atti delegati conformemente agli articoli 42, 42 bis e 42 ter.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’EBA."

Emendamento  314

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 undecies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 42 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 undecies) L’articolo 42, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 41 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata."

Emendamento  315

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 duodecies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 42 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 duodecies) All’articolo 42 sono inseriti i seguenti paragrafi:

 

"2 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2 ter. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 42 bis e 42 ter."

Emendamento  316

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 terdecies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 42 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 terdecies) Il seguente articolo è aggiunto dopo l’articolo 42:

 

"Articolo 42 bis

 

Revoca della delega

 

1. La delega di cui all’articolo 41 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione precisando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

 

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea."

Emendamento  317

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10 – punto 1 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 42 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quaterdecies) Il seguente articolo è aggiunto dopo l'articolo 42 bis:

 

"Articolo 42 ter

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, questo entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

 

3. Nei casi in cui si renda necessaria un'adozione più rapida degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo una procedura di "nullaosta rapido" (early non-objection), possono in casi debitamente giustificati decidere su richiesta della Commissione di abbreviare il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1."

Emendamento  318

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 1

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo) – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.

8. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.

Emendamento  319

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All’articolo 6, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

 

"L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati riceve notifica di ogni autorizzazione concessa e tiene un elenco aggiornato delle società di gestione autorizzate sul proprio sito web."

Emendamento  320

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 2

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare in dettaglio le condizioni di applicazione degli obblighi relativi all'autorizzazione della società di gestione, ad eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

6. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme del presente articolo, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per:

 

a) determinare le informazioni da fornire all'autorità competente nella richiesta di autorizzazione della società di gestione;

 

b) elaborare informazioni, moduli, modelli e procedure standard per la notifica del programma di attività di cui al presente articolo; e

 

c) valutare l'onorabilità e l'esperienza dei responsabili operativi della società di gestione.

Emendamento  321

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 7 – paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All’articolo 7, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"5 bis. Per garantire un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del paragrafo che precede, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici intesi a valutare l’idoneità degli azionisti o dei soci della società di gestione.

 

5 ter. La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento .../.... [ESMA]."

Emendamento  322

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) L’articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Gli Stati membri informano l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo.

 

La Commissione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti degli Stati membri esaminano tali difficoltà nei tempi più brevi al fine di trovare una soluzione idonea."

Emendamento  323

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 2 quater (nuovo) – lettera a (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) L’articolo 12 è modificato come segue:

 

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, entro il 1o luglio 2010, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b)."

Emendamento  324

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 2 quater (nuovo) – lettera b (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) Il secondo comma dell’articolo 12, paragrafo 3, è soppresso.

Emendamento  325

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 2 quater (nuovo) – lettera c (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) È inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  326

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 3

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito alle procedure, ai meccanismi, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

 

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito alle procedure, ai meccanismi, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti esecutivi a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento  327

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 3 bis (nuovo) – lettera a (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L’articolo 14, paragrafo 2, è modificato come segue:

 

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"2. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, entro il 1o luglio 2010, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] onde garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:"

Emendamento  328

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 3 bis (nuovo) – lettera b

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) Il secondo comma è soppresso.

Emendamento  329

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 3 bis (nuovo) – lettera c

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) È inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  330

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 4

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.

3. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 del presente articolo.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti di esecuzione di cui all’articolo 291 del trattato sull'Unione europea.

Emendamento  331

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 17 – paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) All’articolo 17 è inserito il seguente paragrafo:

 

"Per garantire un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio elabora progetti di standard tecnici intesi a definire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella notifica relativa alla creazione di una succursale.

 

La Commissione adotta i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura prevista dall’articolo 7 del regolamento .../.... [ESMA]."

Emendamento  332

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 18 – paragrafi 4 bis e 4 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) All’articolo 18 è inserito il seguente testo:

"Per garantire un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio elabora progetti di standard tecnici intesi a definire le informazioni da fornire alle autorità competenti per l’esercizio delle attività nel quadro della libertà di prestazione di servizi.

 

La Commissione adotta i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura prevista dall’articolo 7 del regolamento .../.... [ESMA]."

Emendamento  333

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 4 quater (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 20 – paragrafi 4 bis e 4 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) All’articolo 20 è inserito il seguente testo:

"Per garantire un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio elabora progetti di standard tecnici intesi a definire la documentazione da fornire alle autorità competenti che intendono presentare richiesta di gestire un OICVM stabilito in un altro Stato membro.

 

La Commissione adotta i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura prevista dall’articolo 7 del regolamento .../.... [ESMA]."

Emendamento  334

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 21 – paragrafo 7 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) All’articolo 21, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure."

Emendamento  335

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 21 – paragrafo 9 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Il primo comma dell’articolo 21, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

 

"9. Gli Stati membri comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui essi hanno rifiutato l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o una richiesta ai sensi dell’articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo."

Emendamento  336

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 5 quater (nuovo) – lettera a (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) L’articolo 23, paragrafo 6, è modificato come segue:

 

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"6. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni specifiche da inserire nell’accordo standard in uso da parte del depositario e della società di gestione ai sensi del paragrafo 5."

Emendamento  337

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 5 quater (nuovo) – lettera b (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) Il secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 6, è soppresso.

Emendamento  338

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 5 quater (nuovo) – lettera c)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) All’articolo 23, paragrafo 6, è inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  339

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 6

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle condizioni di autorizzazione della società di investimento autogestita, ad eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

5. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle condizioni di autorizzazione della società di investimento autogestita, ad eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

Emendamento  340

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 32 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L’articolo 32, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

 

"6. Gli Stati membri comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e alla Commissione le generalità delle società d’investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5."

Emendamento  341

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 6 ter (nuovo) – lettera a (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) L’articolo 33, paragrafo 6, è modificato come segue:

 

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"6. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5."

Emendamento  342

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 6 ter (nuovo) – lettera b (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) Il secondo comma è soppresso.

Emendamento  343

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 6 ter (nuovo) – lettera c

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) È inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  344

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 6 quater (nuovo) – lettera a (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 43 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) L’articolo 43, paragrafo 5, è modificato come segue:

 

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"5. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure di esecuzione che specificano in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1, e 3."

Emendamento  345

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 6 quater (nuovo) – lettera b (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 43 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) Il secondo comma è soppresso.

Emendamento  346

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 6 quater (nuovo) – lettera c (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 43 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) È inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  347

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 7

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 43 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

 

6. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento  348

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 8

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 50 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo.

4. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo.

Emendamento  349

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 9 – lettera a (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) L’articolo 51 è modificato come segue:

 

a) Al paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

 

"Le autorità nazionali competenti provvedono a che tutte le informazioni ricevute in virtù del paragrafo precedente relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano trasmesse all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e al Comitato europeo per il rischio sistemico al fine di monitorare i rischi sistemici a livello di Unione."

Emendamento  350

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 9 – lettera b (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 51 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) Il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

 

"4. Fatto salvo l’articolo 116, entro il 1o luglio 2010 la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] che precisano:

 

a) criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma;

 

b) disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; e

 

c) disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  351

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 9

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 51 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. All’articolo 51 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

c) È aggiunto il seguente paragrafo 5:

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito ai criteri e alle norme di cui alle lettere a), b) e c), del paragrafo 4.

 

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito ai criteri e alle norme di cui alle lettere a), b) e c), del paragrafo 4.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Emendamento  352

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) All’articolo 52, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"Gli Stati membri comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati l’elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati stila un elenco aggregato e lo pubblica sul suo sito web. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati aggiorna l’elenco ogni qualvolta riceve nuove informazioni dagli Stati membri. Inoltre, tali nuove informazioni vengono trasmesse immediatamente anche agli altri Stati membri con i commenti che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ritiene opportuni. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all’articolo 112, paragrafo 1."

Emendamento  353

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 9 ter (nuovo) – lettera a (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 60 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) L’articolo 60, paragrafo 6, è modificato come segue:

 

a) Il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"6. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] che specificano quanto segue:"

Emendamento  354

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 9 ter (nuovo) – lettera b (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 60 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) Il secondo comma è soppresso.

Emendamento  355

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 9 ter (nuovo) – lettera c (nuova)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 60 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) È inserito il seguente comma:

 

"I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  356

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 10

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 60 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c), del paragrafo 6.

 

7. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c), del paragrafo 6.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Emendamento  357

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 61 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) L’articolo 61, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] che specificano quanto segue:

 

a) gli elementi da includere nell’accordo di cui al paragrafo 1; e

 

b) il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull’OICVM feeder.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  358

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 11

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 61 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito all’accordo e ai tipi di irregolarità di cui alle lettere a) e b), del paragrafo 3.

 

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito all’accordo e ai tipi di irregolarità di cui alle lettere a) e b), del paragrafo 3.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento  359

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 62 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L’articolo 62, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] che specificano il contenuto dell’accordo di cui al paragrafo 1, primo comma."

 

[...]

Emendamento  360

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 11 ter (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 64 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) L’articolo 64 è sostituito dal seguente:

 

"4. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] che specificano quanto segue:

 

a) il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o

 

b) nel caso in cui l’OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all’OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questa procedura.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  361

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 12

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 64 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito alle informazioni e alla procedura di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.

 

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito al formato e al metodo delle informazioni fornite e alla procedura di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento  362

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 13

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 69 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti.

5. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti.

Emendamento  363

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 75 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) L’articolo 75, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] per definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  364

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 13 ter (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 78 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) L’articolo 78, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

 

"7. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] che specificano quanto segue:

 

a) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4;

 

b) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici:

 

i) per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all’altro e le relative spese;

 

ii) per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni;

 

iii) per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in un altro OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e);

 

iv) per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; e

 

v) per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM; e

 

c) i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  365

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 14

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 78 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici da sottoporre all’approvazione della Commissione per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.

8. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti di esecuzione a norma dellarticolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento  366

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 14 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 81 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) L’articolo 81, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] per definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  367

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 15

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle condizioni che si applicano alla sospensione provvisoria del riacquisto e del rimborso delle quote degli OICVM di cui alla lettera a), del paragrafo 2, una volta che la sospensione è stata decisa.

 

4. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per specificare le condizioni che devono essere soddisfatte dall’OICVM dopo l’applicazione della sospensione provvisoria del riacquisto e del rimborso delle quote degli OICVM di cui alla lettera a), del paragrafo 2, una volta che la sospensione è stata decisa.

Emendamento  368

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 15 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 95 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L’articolo 95 è modificato come segue:

 

"1. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter, misure [...] che specificano:

 

a) la portata delle informazioni di cui all’articolo 91, paragrafo 3;

 

b) le modalità per facilitare l’accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell’OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall’articolo 93, paragrafo 7.

 

[...]

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  369

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 16

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 95 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assicurare l’applicazione uniforme dell’articolo 93, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione concernenti:

2. Per assicurare l’applicazione uniforme dell’articolo 93, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare:

a) la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;

a) la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;

b) la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3;

b) la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3;

c) la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.

c) la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura per gli atti di esecuzione a norma dellarticolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Emendamento  370

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 16 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 97 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) All’articolo 97, paragrafo 1, è aggiunto quanto segue:

 

"1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e la Commissione, precisando l’eventuale ripartizione delle competenze."

Emendamento  371

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 16 ter (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 101 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) L’articolo 101, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ogni qualvolta ciò si renda necessario per l’esercizio dei compiti loro assegnati dalla presente direttiva o dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

 

Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare la cooperazione prevista nel presente paragrafo.

 

Per garantire un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme delle misure amministrative e organizzative intese a facilitare la cooperazione, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici. La Commissione può adottare tali progetti di standard tecnici secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento .../.... [ESMA].

 

Le autorità competenti esercitano i loro poteri ai fini della cooperazione anche nei casi in cui il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione della regolamentazione in vigore nel loro Stato membro."

Emendamento  372

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 16 quater (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 101 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono immediatamente gli uni agli altri e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dalla presente direttiva."

Emendamento  373

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 17

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 101 – paragrafo 9 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni inerenti all’effettuazione di verifiche sul posto e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.

9. Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni inerenti all’effettuazione di verifiche sul posto e di indagini di cui ai paragrafi 4, 5, 6 e 7.

Emendamento  374

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 17 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 103 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) L’articolo 103, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. Gli Stati membri comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1."

Emendamento  375

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 17 ter (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 103 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter) L'articolo 103, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

"7. Gli Stati membri comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4."

Emendamento  376

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 19

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 105 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

 

Per assicurare un'armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Emendamento  377

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 20 bis (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Capo XIII – titolo (prima dell’articolo 111)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente:

 

"ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE"

Emendamento  378

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 20 ter (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 111

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) L’articolo 111 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 111

 

La Commissione adotta modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori:

 

a) chiarimento delle definizioni volto a garantire un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione;

 

b) allineamento della terminologia e riformulazione delle definizioni in funzione degli atti successivi riguardanti gli OICVM e le materie connesse.

 

Tali misure [...] sono adottate mediante atti delegati conformemente agli articoli 112, 112 bis e 112 ter.

 

I progetti di atti delegati sono elaborati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati."

Emendamento  379

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 20 quater (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 112

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20 quater) L’articolo 112 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 112

 

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione.

 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 , è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.

 

2 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2 ter. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni fissate dagli articoli 112 bis e 112 ter.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi."

Emendamento  380

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 20 quinquies (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 112 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20 quinquies) Il seguente articolo è inserito dopo l’articolo 112:

 

"Articolo 112 bis

 

Revoca della delega

 

1. La delega dei poteri di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea."

Emendamento  381

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 20 sexies (nuovo)

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 112 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 sexies) Dopo l'articolo 112 bis è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 112 ter

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

 

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, questo entra in vigore alla data in esso stabilita. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore.

 

3. Nei casi in cui si renda necessaria un'adozione più rapida degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo una procedura di "nullaosta rapido" (early non-objection), possono in casi debitamente giustificati decidere su richiesta della Commissione di abbreviare il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1."

MOTIVAZIONE

Elementi del contesto

La crisi finanziaria ha messo in luce le lacune dei mercati finanziari a livello globale. Nonostante il piano di azione dell’UE per i servizi finanziari (PASF), varato nel 2001 allo scopo di creare un’autentica parità di condizioni per i prodotti finanziari nell’Unione europea, la crisi ha rivelato l’esistenza di un’asimmetria fra globalizzazione finanziaria, integrazione finanziaria in ambito UE e controllo nazionale. I mercati finanziari europei non sono stati in grado di evitare il contagio e neutralizzare i pericoli derivanti dal rischio morale, dalle eccessive bolle speculative nonché, più in generale, dal carattere ipertrofico, oscuro e complesso dell’intero sistema.

A partire dal varo del PASF, il Parlamento europeo ha rivestito un ruolo centrale nella costruzione di un mercato unico per i servizi finanziari, promuovendo attivamente l’armonizzazione, la trasparenza e la libera concorrenza e garantendo al tempo stesso la protezione degli investitori e dei consumatori. Già molto tempo prima della crisi finanziaria, il Parlamento europeo aveva ripetutamente richiesto il rafforzamento della parità di condizioni per tutte le parti coinvolte a livello europeo e contemporaneamente segnalato notevoli falle nella vigilanza esercitata dalle istituzioni europee su un settore finanziario sempre più integrato.

In tutte le relazioni del Parlamento europeo si chiedeva alla Commissione di analizzare come il progresso verso una struttura di vigilanza più integrata possa essere realizzato in parallelo agli sforzi per creare un mercato unico integrato per i servizi finanziari, notando anche la necessità di un’effettiva sorveglianza dei rischi sistemici e prudenziali dei principali soggetti che operano sul mercato.

Le proposte della Commissione europea per un nuovo schema di vigilanza integrato

All’apice della crisi finanziaria, la Commissione europea ha deciso di riunire un gruppo di esperti di alto livello per elaborare proposte volte a migliorare le disposizioni comunitarie in materia di vigilanza. Il gruppo De Larosière ha presentato la sua relazione nel febbraio 2009 e il 23 settembre 2009 la Commissione ha formulato proposte legislative concrete che si proponevano l’obiettivo di:

–  costituire una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che avrebbero cooperato in tandem con le nuove autorità europee di vigilanza (ESA),

–  istituire un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), per osservare e valutare potenziali minacce alla stabilità finanziaria provenienti dagli sviluppi a livello macroeconomico e da quelli riguardanti il sistema finanziario nel suo complesso.

Omnibus I

Parallelamente alle proposte per creare un livello integrato di vigilanza sia a livello microeconomico tramite gli ESA, sia a livello macroeconomico coinvolgendo le banche centrali nel quadro dell’ESRB, la Commissione europea ha proposto un primo pacchetto di revisioni delle direttive in materia, soprattutto nel settore bancario e in quello delle obbligazioni, per adattarle ai nuovi assetti nel campo della vigilanza finanziaria.

Le undici direttive in materia modificate dal pacchetto Omnibus I sono le seguenti:

· 1998/26/CE: direttiva sul carattere definitivo del regolamento

· 2002/87/CE: direttiva sui conglomerati finanziari

· 2003/6/CE: direttiva sugli abusi di mercato

· 2003/41/CE: direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali

· 2003/71/CE: direttiva sul prospetto

· 2004/39/CE: direttiva sui mercati degli strumenti finanziari

· 2004/109/CE: direttiva sulla trasparenza

· 2005/60/CE: direttiva antiriciclaggio

· 2006/48/CE e 2006/49/CE: direttive sui requisiti patrimoniali

· 2009/65/CE: direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Un ulteriore pacchetto Omnibus II si occuperà essenzialmente della direttiva solvibilità II.

Costruire la nuova architettura della vigilanza finanziaria

Queste proposte si inseriscono in un contesto globale favorevole a un nuovo sistema finanziario a livello mondiale. In questo spirito, il G20 si è impegnato a "prendere misure miranti a istituire, per il settore dei servizi finanziari, un sistema di regolazione e di vigilanza più forte e più coerente su scala mondiale, che promuova una crescita globale sostenibile e risponda alle esigenze dei cittadini e dell’imprenditoria"[1]. La risposta dell’Unione europea alla crisi dev’essere coraggiosa; le disfunzioni dei servizi finanziari e il loro impatto notevole e iniquo sull’economia reale e sulla finanza pubblica non sono tollerabili. L’Unione europea deve fornire risposte in termini di vigilanza sia a livello macroeconomico sia a livello microeconomico e gestire tanto i singoli casi quanto la normativa generale.

Il nuovo assetto dovrebbe basarsi sul principio di precauzione come definito dal comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, rispondendo non solo a criteri di osservanza delle regole ma anche di sicurezza ed efficienza, e dovrebbe andare oltre i rischi delle singole istituzioni finanziarie affrontati dalle autorità di vigilanza nazionali, occupandosi dei rischi sistemici transfrontalieri a livello europeo e cooperando su quelli a livello internazionale.

Una forte attività di vigilanza deve diventare il perno dell’approccio comunitario ai mercati finanziari, ma questo controllo indipendente e responsabile ha bisogno di maggiore coerenza.

Il trattato di Lisbona

Nel contempo, il trattato di Lisbona ha fornito nuovi strumenti per arrivare ad un approccio normativo più integrato, flessibile e uniforme. In particolare, l’articolo 290 del trattato, relativo alla delega di potere alla Commissione europea, e l’articolo 291 sugli atti di esecuzione dovrebbero essere sfruttati pienamente dal legislatore per adattare il proprio sistema normativo alle nuove sfide della vigilanza finanziaria; questo però non dovrebbe comportare per i legislatori l’abbandono delle loro responsabilità politiche.

Il relatore ha da proporre modifiche alle undici direttive sopra menzionate per armonizzarle con il trattato di Lisbona recentemente entrato in vigore. A suo parere, la procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe essere rientrare nella delega di potere alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 290 del trattato. Per usare al meglio le nuove possibilità offerte dal trattato di Lisbona, il relatore propone di adattare ogni delega di potere alle specificità delle singole direttive scegliendo ogni volta il lasso di tempo appropriato per il controllo, ovvero prevedendo una revoca o una cessazione dell’efficacia a seconda dei risultati da raggiungere.

Standard tecnici

La proposta della Commissione Omnibus I propone di usare standard tecnici, elaborati dalle autorità e approvati dalla Commissione europea, come strumenti complementari.

Nella bozza di proposta della Commissione europea, si sostiene che l’individuazione delle materie nelle quali formulare standard tecnici è basata sui seguenti principi di alto livello:

- questioni tecniche: vale a dire, in materie tecniche dove gli standard dovrebbero essere elaborati da esperti in vigilanza;

- questioni pratiche / procedure di cooperazione: ossia, per gli aspetti pratici della vigilanza, quali lo scambio d’informazioni;

- flessibilità: nei casi in cui è importante permettere una risposta flessibile agli sviluppi di mercato;

- necessità: nelle materie in cui norme tecniche, dettagliate e uniformi sono necessarie per assicurare l’efficienza e l’integrità del mercato.

La sfera e l’estensione degli standard tecnici sono particolarmente complesse ed eterogenee. I principi di necessità e flessibilità sono molto aperti a interpretazione e potrebbero portare a scelte politiche drastiche. Il relatore pertanto si rammarica che la Commissione europea non preveda una definizione o una classificazione degli standard tecnici nelle norme che istituiscono le autorità, in quanto ciò avrebbe facilitato la scelta nelle direttive settoriali.

Il relatore ritiene che i principali obiettivi degli standard tecnici consistano in un’armonizzazione completa della normativa finanziaria e nella sua applicazione coerente tramite approcci e pratiche in materia di vigilanza. Le norme tecniche sulla vigilanza rappresentano strumenti necessari per raggiungere l’armonizzazione in materia a livello europeo, laddove l’uniformizzazione e l’esecuzione comune dovrebbero rappresentare gli obiettivi ultimi, mentre l’applicazione delle norme rimane il modo per raggiungere tali obiettivi comuni.

Il relatore è pertanto a favore di un duplice uso e controllo degli standard tecnici che non si focalizzino sugli aspetti tecnici degli standard ma piuttosto sul loro scopo e sul loro impiego.

Qualora lo scopo di questi standard sia quello di uniformare gli aspetti costitutivi di un sistema normativo comune per chi deve esercitare la vigilanza, egli ritiene che il principale ruolo delle ESA sia quello di fornire le competenze necessarie per garantire:

- criteri metodologici, quantitativi o specialistici per completare, aggiornare e assicurare una definizione armonizzata di determinate regole definite nei testi normativi,

- elementi comuni dettagliati per arrivare all’uniformità in materia di informativa (reporting) e informazione (disclosure) al livello 2,

- un approccio comune e coerente in materia di vigilanza per promuovere, aggiornare e assicurare procedure di cooperazione efficaci, fra l’altro in termini di valutazione del rischio di vigilanza e di scambio delle informazioni al livello 2.

Questo tipo di standard tecnici dovrebbe ulteriormente sviluppare, specificare e determinare le condizioni per un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, completando e modificando determinati elementi non essenziali degli atti stessi. Essi dovrebbero essere approvati, ai sensi dell’articolo 290, come atti delegati (al livello 2 secondo l’architettura finanziaria di Lamfalussy), per garantire la loro natura vincolante. La procedura di verifica e valutazione degli standard tecnici acquisterebbe pertanto maggior forza e coinvolgerebbe il Parlamento europeo e il Consiglio, lasciando un tempo sufficiente per esercitare appropriatamente un controllo sulla delega di potere. La Commissione europea non potrebbe comunque formulare e proporre scelte politiche, ma sarebbe in grado di presentare alcune opzioni ai co-legislatori, avendo in effetti la possibilità di fare proprie le bozze di proposta delle ESA sia nella loro interezza, sia parzialmente (selezionando determinate opzioni di tipo tecnico) o di non adottarle affatto. Le modifiche e i poteri discrezionali verrebbero lasciati alle regole di tipo non tecnico approvate dai co-legislatori.

Il relatore non esclude il ricorso all’articolo 291 del trattato, qualora gli standard tecnici siano semplicemente utilizzati per determinare un’applicazione uniforme tramite misure di attuazione che non possano modificare alcun elemento di atti dell’Unione giuridicamente vincolanti; anche in questi casi gli standard non dovrebbero comportare scelte di tipo politico.

Il relatore pertanto propone che, oltre a garantire l’inclusione di una definizione o di una classificazione nelle regole che istituiscono le tre ESA, ogni standard tecnico proposto dalla Commissione nell’Omnibus, o esistente nel pacchetto di direttive modificate nella vecchia categoria delle misure di esecuzione, debba essere opportunamente aggiornato e classificato secondo il suo obiettivo e il suo ambito di applicazione, con menzione pertanto della procedura da seguirsi nel nuovo quadro.

Ruolo delle autorità di vigilanza europee

Il relatore ritiene che l’Omnibus I rappresenti un’opportunità unica per le istituzioni comunitarie di introdurre il loro obiettivo politico di una vigilanza integrata con il suo acquis, e propone pertanto diversi cambiamenti nell’ambito delle undici direttive cui la bozza Omnibus I apporta modifiche, allo scopo di garantire il ruolo delle ESA per:

- ottimizzare la cooperazione fra le autorità competenti a livello nazionale, la Commissione europea e le autorità europee,

- raccogliere e diffondere informazioni, anche tramite pubblicazione negli appositi siti in rete,

- elaborare orientamenti e bozze di atti delegati,

- condurre indagini e ispezioni in loco,

- promuovere una generale coordinazione (a livello settoriale, intersettoriale e transfrontaliero) e la coerenza del sistema nel suo complesso.

  • [1]  G20, vertice di Londra, 2 aprile 2009

PARERE della commissione giuridica (30.4.2010)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD))

Relatore per parere: Sajjad Karim

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

La Commissione europea ha proposto l'istituzione di una nuova struttura per il regolamento finanziario dell'Unione europea onde migliorare la qualità e la coerenza delle attività di vigilanza, garantire una maggiore efficacia dell'attività normativa e dell'esecuzione e individuare meglio i rischi che corre il sistema finanziario. Si propone di istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), che comprenda una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria che lavorino con tre autorità di vigilanza europee (ESA): un'Autorità bancaria europea (EBA), un'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e un’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). E' inoltre prevista anche l'istituzione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), incaricato di sorvegliare e valutare potenziali minacce per la stabilità finanziaria.

La commissione giuridica ha approvato il proprio parere in cui sostiene, in linea generale, gli obiettivi fissati dalla Commissione e la struttura che essa propone, ritenendo, tuttavia, importante rispettare il principio di sussidiarietà e lasciare che gli Stati membri e le autorità nazionali di vigilanza mantengano, se opportuno, la competenza.

Preoccupazioni principali

I principali timori del vostro relatore, per quanto riguarda la portata dei poteri normativi delle ESA e della Commissione, la delega alle ESA di poteri decisionali vincolanti, il ruolo di mediazione che eserciterebbero le ESA in caso di eventuali disaccordi tra le autorità nazionali di vigilanza finanziaria sono stati esaminati nel parere definitivo.

Poiché la direttiva in questione si riferisce ad altre 11 direttive, alcune delle quali non sono ancora state adottare e possono essere modificate in modo sostanziale, sarebbe stato auspicabile disporre di un periodo più lungo per effettuare un'analisi giuridica approfondita. Il parere della commissione giuridica, tuttavia, è inteso a fornire elementi costruttivi per i lavori della commissione competente.

Standard tecnici

Ai sensi delle proposte presentate, le ESA saranno abilitate a sviluppare progetti di standard tecnici che la Commissione accoglierà. Mentre il considerando recita "Occorre ... che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche", il campo di applicazione delle vigenti disposizioni appare ingiustificatamente ampio, tanto è vero che la flessibilità costituisce uno dei principi fondamentali enunciati nella motivazione. Il vostro relatore riconosce che un determinato livello di flessibilità è necessario affinché le ESA concorrano efficacemente all'elaborazione di standard tecnici, ma ritiene che siano necessarie modifiche in casi specifici in cui la creazione di standard tecnici implicherebbe scelte politiche.

Poiché la proposta è stata presentata dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si è reso necessario un allineamento della procedura proposta per l'adozione degli standard tecnici al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In linea con l'approccio del vostro relatore, secondo il quale la competenza per l'adozione di standard tecnici dovrebbe essere conferita alla Commissione ai sensi dell'articolo 290 del TFUE come atti delegati, un pacchetto di emendamenti è stato approvato dalla commissione. Tali emendamenti sono intesi a modificare le 11 direttive, che vengono modificate dalla proposta della Commissione, solo nella misura in cui sono interessati gli standard tecnici e le nuove autorità. Tutte le disposizioni di comitatologia delle direttive modificate non sono ancora state toccate da questi emendamenti, come indicato nel nuovo considerando 14 bis (nuovo), proposto, ma devono essere modificate, secondo il punto di vista della commissione, quanto più rapidamente possibile, in virtù dei principi enunciati nella relazione Szajer[1] (cfr. in particolare il paragrafo 18), privilegiando il più possibile gli atti delegati.

Il pacchetto degli emendamenti adottati intende seguire attentamente le proposte della relazione Szajer, proponendo la delega di poteri alla Commissione ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per un periodo di tempo limitato (in questo caso 5 anni), che può essere prorogato su richiesta della Commissione per periodi di cinque anni, la revoca da parte del Parlamento o del Consiglio in qualsiasi momento e l'opposizione da parte del Parlamento o del Consiglio entro un periodo di 3 mesi.

Per quanto riguarda la redazione degli standard da parte delle autorità e l'adozione degli standard da parte della Commissione, si fa riferimento alla procedura di cui all'articolo 7 dei tre regolamenti ESA.

Risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali

Nelle singole direttive relative alle ESA, sono proposti meccanismi in virtù dei quali un'ESA può decidere quando un'autorità nazionale di vigilanza finanziaria non abbia rispettato una delle sue raccomandazioni e risolvere una controversia tra autorità nazionali di vigilanza finanziaria. I timori del vostro relatore quanto all'eventualità che la delega di discrezionalità a queste nuove agenzie potrebbe violare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea[2], che ha stabilito che un'agenzia comunitaria non può superare poteri esecutivi chiaramente definiti e non deve esercitare un potere discrezionale e che un'istituzione non può delegare poteri che non possiede, trovano riscontro in emendamenti specifici quanto al ruolo delle ESA nella risoluzione dei problemi di redazione. Questi riguardano principalmente la risoluzione delle controversie.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento           1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale e offrono servizi finanziari alle imprese e ai consumatori. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto comunitario e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

(1) La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza su base nazionale non sono riusciti a stare al passo con la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerose imprese finanziarie operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione uniforme del diritto UE e fiducia tra le autorità di vigilanza nazionali.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Affinché il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa comunitaria nel settore di attività delle tre Autorità. Queste modifiche riguardano la definizione dell’ambito di applicazione di taluni poteri delle autorità di vigilanza europee, l’integrazione di taluni poteri nelle procedure esistenti previste dalla pertinente normativa comunitaria oppure servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria.

(6) Affinché l'ESFSpossa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche alla normativa UE nel settore di attività delle tre Autorità. Queste modifiche riguardano la definizione dell’ambito di applicazione di taluni poteri delle autorità di vigilanza europee, l’integrazione di taluni poteri previsti dalla normativa UE oppure servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto dell'ESFS.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(7) Occorre che l’istituzione delle tre autorità di vigilanza europee sia accompagnata dall’elaborazione di un insieme unico di norme armonizzate che garantiranno l’applicazione uniforme e contribuiranno pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno. I regolamenti istitutivi dell’ESFS dispongono che le autorità di vigilanza europee possono elaborare standard tecnici nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, da presentare all’approvazione della Commissione in forma di regolamento o decisione. Occorre che la normativa in materia determini i settori in cui le autorità di vigilanza europee hanno il potere di elaborare progetti di standard tecnici.

(7) Occorre che l’istituzione delle tre autorità di vigilanza europee sia accompagnata dall’elaborazione di un insieme unico di norme armonizzate che garantiranno l’applicazione uniforme e contribuiranno pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno. I regolamenti istitutivi dell’ESFS dispongono che le autorità di vigilanza europee possono elaborare standard tecnici nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, escluse le decisioni politiche, da presentare all’approvazione della Commissione in forma di atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Occorre che la normativa in materia determini i settori in cui la Commissione ha il potere di adottare elaborare standard tecnici in forma di atti delegati.

Motivazione

Deve essere specificato in termini giuridici che i progetti di standard tecnici non dovrebbero comprendere le decisioni politiche come previsto dalle direttive che istituiscono EBA, ESMA e EIOPA.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(8) Occorre che nel determinare le materie da sottoporre a standard tecnici venga raggiunto un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la normativa. Occorre che vengano selezionate solo le materie per le quali norme tecniche uniformi contribuiranno in misura significativa alla stabilità finanziaria, alla tutela dei depositanti, degli assicurati e degli investitori, all’efficienza e all’integrità del mercato e a eliminare le distorsioni della concorrenza e i rischi di arbitraggi regolamentari.

(8) Occorre che nel determinare le materie da sottoporre a standard tecnici venga raggiunto un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la normativa. Occorre che vengano selezionate solo le materie per le quali norme tecniche uniformi contribuiranno in misura significativa alla stabilità finanziaria, alla tutela dei depositanti, degli assicurati e degli investitori, all’efficienza e all’integrità del mercato e a eliminare le distorsioni della concorrenza e i rischi di arbitraggi regolamentari, garantendo al contempo che le decisioni politiche siano adottate, in conformità delle procedure abituali, dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Motivazione

Occorre che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche. Il relatore sottolinea che le decisioni politiche devono avere controllo legislativo.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(9) Occorre che le materie disciplinate da standard tecnici siano squisitamente tecniche, per le quali l’elaborazione degli standard richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che gli standard tecnici fissino le condizioni di applicazione delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e, se necessario, nelle misure di esecuzione della Commissione, senza modificare elementi non essenziali di detti atti, ad esempio sopprimendo alcuni di detti elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali. Occorre pertanto che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche. Nei casi in cui gli standard tecnici mirano a fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione della Commissione, occorre che essi siano elaborati dopo l’adozione delle misure di esecuzione della Commissione. Nei casi in cui la Commissione è attualmente autorizzata ad adottare misure di esecuzione secondo la procedura di comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, e il contenuto delle misure di esecuzione si limita a fissare le condizioni di applicazione di norme contenute negli atti di base che non devono essere ulteriormente completate, occorre introdurre per motivi di coerenza la procedura di adozione degli standard tecnici di cui all’articolo 7 dei regolamenti (CE) n. …/… [EBA], n. …/… [ESMA] e n. …/… [EIOPA].

(9) Occorre che le materie disciplinate da standard tecnici siano squisitamente tecniche, per le quali l’elaborazione degli standard richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che gli standard tecnici di applicazione generale siano limitati ad integrare o a modificare taluni elementi non essenziali dell'atto legislativo di base. Occorre pertanto che gli standard tecnici non richiedano scelte politiche. In conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adeguare tali standard tecnici mediante atti delegati. Occorre che la Commissione possa avvalersi della competenza delle ESA di cui ai regolamenti che istituiscono le ESFS. Per motivi di coerenza, occorre introdurre la procedura di adozione degli standard tecnici di cui all’articolo 7 dei regolamenti (CE) n. …/… [EBA], n. …/… [ESMA] e n. …/… [EIOPA].

Motivazione

Per quanto riguarda la normativa attualmente in fase di riesame, dovrebbero essere utilizzate procedure colegislative adeguate per garantire la certezza assoluta quanto al contenuto dei progetti di standard tecnici in modo tale che i necessari adeguamenti possano essere apportati attraverso le procedure corrette.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) La presente direttiva dovrebbe pertanto individuare le situazioni in cui sia necessario risolvere una questione di conformità procedurale o sostanziale con il diritto UE e le autorità di vigilanza non siano in grado di risolverla da sole. In una siffatta situazione, una delle autorità di vigilanza coinvolte dovrebbe poter sottoporre il problema all’autorità di vigilanza europea competente. Quest’ultima dovrebbe agire conformemente alla procedura stabilita dalla presente direttiva. Essa dovrebbe poter imporre alle autorità competenti coinvolte di adottare un’azione specifica o di astenersi dall’agire, al fine di risolvere la questione e garantire la conformità con il diritto UE, con effetti vincolanti sulle autorità competenti coinvolte.

 

Nei casi in cui la pertinente normativa UE conferisca un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate dall’autorità di vigilanza europea non dovrebbero sostituirsi all’esercizio del potere discrezionale delle autorità di vigilanza nazionali, conformemente al diritto UE.

Motivazione

Affinché vi sia conformità con la giurisprudenza della Corte (C -9/56 e 10/56, Meroni v High Authority, [1958] Racc. 133 e 157), è importante che le decisioni assunte dalle autorità di vigilanza europee non si sostituiscano al legittimo procedimento di valutazione da parte delle autorità di vigilanza nazionali. Nella sentenza Meroni si afferma che un’istituzione non può delegare poteri che essa stessa non possiede.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

(13) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo nel periodo di tempo specificato, l’Autorità bancaria europea può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento …/…[EBA]. Quest’approccio chiarisce che i disaccordi possono essere risolti e che la cooperazione può essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.

(13) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo nel periodo di tempo specificato, l’Autorità bancaria europea può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento …/…[EBA]. Quest’approccio chiarisce che, mentre l’Autorità bancaria europea non può sostituire i giudizi su base discrezionale delle autorità di vigilanza nazionali, i disaccordi possono essere risolti e che la cooperazione può essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.

Motivazione

In settori oggetto di disaccordo tra le autorità nazionali di vigilanza finanziaria, la capacità delle autorità di vigilanza europee di contribuire a raggiungere un accordo non dovrebbe estendersi sino a poter sostituire i giudizi discrezionali delle autorità nazionali di vigilanza, ai fini dell'osservanza della giurisprudenza della CGUE.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) L'allineamento delle procedure di comitatologia rispettivamente agli articoli 290 (atti delegati) e 291 (atti di esecuzione) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) deve essere effettuato gradualmente. Occorre che la presente direttiva adegui agli articoli 290 e 291 del TFUE le pertinenti disposizioni delle direttive modificate di cui al considerando 20 solo nella misura in cui ciò interessi le nuove ESA e solo per quanto faccia riferimento a standard tecnici. Questo allineamento, analogamente ad ulteriori allineamenti di altre disposizioni di comitatologia contenute nelle direttive modificate, non dovrebbe essere limitato alle misure precedentemente trattate nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo, ma dovrebbe interessare tutti gli opportuni provvedimenti di portata generale, indipendentemente dalla procedura decisionale o dalla procedura di comitatologia loro applicabile prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Ai fini della coerenza, un ulteriore allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE delle altre procedure di comitatologia contenute nelle direttive modificate di cui al considerando 20 deve essere effettuato secondo le disposizioni della presente direttiva.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Le informazioni riservate trasmesse a, o scambiate fra, le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o il Comitato europeo per il rischio sistemico dovrebbero essere coperte dall’obbligo del segreto professionale, cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Nelle materie per le quali le autorità sono tenute a elaborare progetti di standard tecnici, occorre che i progetti siano sottoposti alla Commissione entro tre anni dall’istituzione dell’Autorità.

soppresso

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2002/87/CE

Capo III – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

POTERI CONFERITI E PROCEDURE DEL COMITATO

POTERI DELEGATI

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2002/87/CE

Articolo 21 bis – titolo e paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Standard tecnici

Standard tecnici - atti delegati

1. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, le autorità di vigilanza europee, conformemente all’articolo 42 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [EIOPA] e del regolamento .../... [ESMA], possono elaborare progetti di standard tecnici, per quanto riguarda:

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, standard tecnici, per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 2 al fine di chiarire i metodi di calcolo di cui alla parte II dell'allegato II, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

a) l’articolo 2, paragrafo 11, per determinare le condizioni di applicazione dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio nel contesto della presente direttiva;

 

b) l’articolo 2, paragrafo 17, per determinare le condizioni di applicazione relative alle procedure di determinazione delle “autorità competenti rilevanti”;

 

c) l’articolo 3, paragrafo 5, per determinare le condizioni di applicazione relative ai parametri alternativi per l’individuazione dei conglomerati finanziari;

 

d) l’articolo 6, paragrafo 2, per determinare le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell’allegato I, parte II, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4;

 

e) l’articolo 7, paragrafo 2, per determinare le modalità di inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “concentrazioni dei rischi” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui al secondo comma;

 

f) l’articolo 8, paragrafo 2, per determinare le modalità di inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “operazioni intragruppo” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui al terzo comma.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [EIOPA] e del regolamento .../... [ESMA].

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [EIOPA] e del regolamento .../... [ESMA].

Motivazione

Poiché la direttiva 78/660/CEE del Consiglio è attualmente in fase di riesame, il relatore ritiene che gli standard tecnici non debbano essere redatti prima dei risultati completi di questo riesame.

La legislazione in vigore prevede già un modo di definire le "autorità competenti rilevanti" senza fare riferimento alle misure di esecuzione o a un requisito che preveda un' ulteriore definizione; tale modifica dovrebbe pertanto essere effettuata solo a seguito del riesame completo della direttiva, compresa una valutazione d'impatto.

Definire le condizioni di applicazione di questi parametri costituirebbe una decisione politica e dovrebbe essere al di fuori del campo di applicazione degli standard tecnici.

La formulazione non è chiara; "chiarire" dovrebbe sostituire "determinare le condizioni di applicazione dei". Il vostro relatore ritiene questa formulazione molto più chiara ed evita la percezione errata che il livello 3 stia completando il livello 1 o 2.

Determinare ciò che rientra nel campo di applicazione della "concentrazione dei rischi" non è un calcolo strettamente tecnico e molto probabilmente richiederebbe un determinato livello di decisioni politiche; per questo motivo non è un contenuto adatto per uno standard tecnico.

Il campo di applicazione della definizione di "operazioni intragruppo" è già compreso nella direttiva iniziale e la riforma di questa definizione costituirebbe molto probabilmente una decisione politica. Se necessaria, tale modifica dovrebbe essere eseguita attraverso un adeguato riesame della direttiva.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – punto 3

Direttiva 2003/6/CE

Articolo 16 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 2 e 4, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione relative alle richieste di scambio di informazioni e di ispezioni transfrontaliere.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle richieste di scambio di informazioni e di ispezioni transfrontaliere.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2003/41/CE

Articolo13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assicurare l’applicazione uniforme della direttiva, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, elabora progetti di standard tecnici relativi alle informazioni fornite alle autorità competenti. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

2. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle informazioni fornite alle autorità competenti.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 4 – punto 2

Direttiva 2003/41/CE

Articolo 20 – paragrafo 11 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

11. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali elabora progetti di standard tecnici contenenti l’elenco delle disposizioni prudenziali di ogni Stato membro pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

11. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici contenenti l’elenco delle disposizioni prudenziali di ogni Stato membro pertinenti per il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali che non sono coperte dal riferimento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro di cui al paragrafo 1.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 1

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

soppresso

“5. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 2 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 4. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

 

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [ESMA].”

 

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 4

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 16 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto in caso di fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni

contenute nel prospetto. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto in caso di fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni

contenute nel prospetto.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 6

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 18 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva e per tener conto

degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti

finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le

condizioni di applicazione relative alle procedure di trasmissione del certificato di

approvazione, della copia del prospetto, della traduzione della nota di sintesi e di

eventuali supplementi al prospetto.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle procedure di trasmissione del certificato di approvazione, della copia del prospetto, della traduzione della nota di sintesi e di eventuali supplementi al prospetto.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 5 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2003/71/CE

Articolo 22 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 2 e per tener conto degli

sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni della cooperazione e dello scambio di informazioni tra autorità competenti, tra cui l’elaborazione di moduli o formulari standard da utilizzarsi ai fini della predetta cooperazione o del predetto scambio di informazioni.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per fissare le condizioni della cooperazione e dello scambio di informazioni tra autorità competenti, tra cui l’elaborazione di moduli o formulari standard da utilizzarsi ai fini della predetta cooperazione o del predetto scambio di informazioni.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 2

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, dell’articolo 7, dell’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 12, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per determinare le condizioni di applicazione degli obblighi e delle procedure relativi all’autorizzazione di cui al presente articolo, all’articolo 7, all’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 12.

4. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici concernenti gli obblighi e le procedure relativi all’autorizzazione di cui al presente articolo, all’articolo 7, all’articolo 9, paragrafi da 2 a 4, all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 12.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 3

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea

degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per

determinare le condizioni di applicazione relative all’elenco di informazioni richieste

per la valutazione dell’acquisizione di cui al paragrafo 1 e le modalità della

procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’articolo 10, paragrafo 4. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

8. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi all’elenco di informazioni richieste

per la valutazione dell’acquisizione di cui al paragrafo 1 e le modalità della

procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 4

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 31 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di comunicazione uniforme, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla procedura di trasmissione di dette informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 6, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

7. Per fissare una procedura di comunicazione uniforme, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi all’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla procedura di trasmissione di dette informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 6, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 5

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 32 – paragrafo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

10. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di comunicazione uniforme, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla procedura di trasmissione di dette informazioni conformemente al paragrafo 3, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

10. Per fissare una procedura di comunicazione uniforme, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi all’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 e alla procedura di trasmissione di dette informazioni conformemente al paragrafo 3, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 9

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 56 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative all’obbligo di collaborazione a carico delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e al contenuto degli accordi di collaborazione di cui al paragrafo 2, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

6. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi all’obbligo di collaborazione a carico delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e al contenuto degli accordi di collaborazione di cui al paragrafo 2, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 10

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 57 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo a carico delle autorità competenti di collaborare nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

2. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi all'obbligo a carico delle autorità competenti di collaborare nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 11

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 58 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo di scambio di informazioni, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

4. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi all'obbligo di scambio di informazioni, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – punto 12

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 60 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione dell’obbligo di consultare altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

4. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi all'obbligo di consultare altre autorità competenti prima di concedere l’autorizzazione, ivi compresa l’elaborazione di formulari e moduli.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../.... [EIOPA].

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 12 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio elabora progetti di standard tecnici per stabilire un formato standard armonizzato da utilizzarsi per la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1, del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.

9. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per stabilire un formato standard armonizzato da utilizzarsi per la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1, del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

L'Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di cui al primo comma entro il 1° gennaio 2014. La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento .../... ESMA];

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento .../... ESMA].

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 7 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2004/109/CE

Articolo 13 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati elabora progetti di standard tecnici per stabilire un formato standard armonizzato da utilizzarsi per la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 o per il deposito delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.

3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per stabilire un formato standard armonizzato concernente la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 o il deposito delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

L'Autorità presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di cui al primo comma entro il 1° gennaio 2014. La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento .../... ESMA];

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 del regolamento .../... ESMA].

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 1

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 31 – paragrafo 4 – primo comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali possono elaborare progetti di standard tecnici conformemente all’articolo 42 del regolamento …/…, del regolamento …/… e del regolamento .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio per stabilire il tipo di misure supplementari di cui all’articolo 31, paragrafo 3, e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici conformemente all’articolo 42 del regolamento …/…, del regolamento …/… e del regolamento .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio per stabilire il tipo di misure supplementari di cui all’articolo 31, paragrafo 3, e le azioni minime che gli enti creditizi e finanziari devono adottare quando la legislazione del paese terzo non consente l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [ESMA] e del regolamento .../... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [ESMA] e del regolamento .../... [EIOPA].

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 8 – punto 2

Direttiva 2005/60/CE

Articolo 34 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali possono elaborare progetti di standard tecnici conformemente all’articolo 42 del regolamento …/…, del regolamento …/… e del regolamento .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio per stabilire le condizioni di applicazione relative al contenuto minimo della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici conformemente all’articolo 42 del regolamento …/…, del regolamento …/… e del regolamento .../.... del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al contenuto minimo della comunicazione di cui al paragrafo 2.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [ESMA] e del regolamento .../... [EIOPA].

La Commissione può adottare gli standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento .../... [EBA], del regolamento .../... [ESMA] e del regolamento .../... [EIOPA].

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per garantire un’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea istituita dal regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio può elaborare i progetti di standard tecnici per stabilire le condizioni di applicazione dei requisiti e delle procedure per tale autorizzazione di cui agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12, con l’eccezione delle condizioni fissate nella seconda frase dell’articolo 11 paragrafo 1.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi ai requisiti e delle procedure per tale autorizzazione di cui agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12, con l’eccezione delle condizioni fissate nella seconda frase dell’articolo 11 paragrafo 1.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 3

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 19 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici relativi all’elenco di informazioni richieste per la valutazione dell’acquisizione di cui al paragrafo 1 e alle modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’articolo 19 ter , paragrafo 1. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

9. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi all’elenco di informazioni richieste per la valutazione dell’acquisizione di cui al paragrafo 1 e alle modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all’articolo 19 ter , paragrafo 1.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 4

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 26 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme dell’articolo 25 e del presente articolo e per stabilire una procedura uniforme di notifica con mezzi elettronici, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle informazioni di cui all’articolo 25 e nel presente articolo e il processo di scambio di informazioni. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

5. Per stabilire una procedura uniforme di notifica con mezzi elettronici, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle delle informazioni di cui all’articolo 25 e nel presente articolo e al processo di scambio di informazioni.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 5

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 28 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e per fissare una procedura di notificazione uniforme tramite strumenti elettronici, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle informazioni di cui al presente articolo e la procedura di trasmissione delle informazioni. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

4. Per fissare una procedura di notificazione uniforme tramite strumenti elettronici, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle informazioni di cui al presente articolo e la procedura di trasmissione delle informazioni.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al secondo paragrafo conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 8

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 42 bis – paragrafo (1) – comma 4 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se alla fine del periodo di due mesi un’autorità competente ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l’autorità di vigilanza su base consolidata attende l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agisce in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di due mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Se alla fine del periodo iniziale di due mesi nessuna delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono posticipare la propria decisione e attendere la decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento prendere una decisione in conformità della decisione dell’autorità. Si ritiene che il periodo di due mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo iniziale di due mesi o se è stata adottata una decisione comune. Le decisioni prese dall’Autorità bancaria europea non devono sostituire l’esercizio del giudizio da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante ai sensi della presente direttiva.

Motivazione

Per garantire uniformità con la giurisprudenza di merito della Corte di giustizia dell’Unione europea (cause 9/56 e 10/56, Meroni contro High Authority, [1958] Racc. pag. 133 e 157), è importante che le decisioni prese dalle ESA non sostituiscano il legale esercizio di giudizio da parte dei supervisori nazionali. Secondo Meroni, un’istituzione non può delegare poteri che non possiede.

Emendamento  38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 63 bis – paragrafo 6 – commi 1 e 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo e la convergenza delle pratiche di vigilanza, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni di disciplina degli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

6. Per assicurare la convergenza delle pratiche di vigilanza, la Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle disposizioni di disciplina degli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 14

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 74 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per la comunicazione dei calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’Autorità bancaria europea sviluppa progetti di standard tecnici per introdurre nella Comunità, prima del 1° gennaio 2012, formati, frequenze, lingue e date di informativa uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

Per la comunicazione dei calcoli da parte degli enti creditizi, a decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per introdurre nell’Unione europea, prima del 1° gennaio 2012, formati, frequenze, lingue e date di informativa uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 15

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 81 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea, in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alla metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 16

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 84 – paragrafo 2 – commi 3 e 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea può elaborare progetti di standard tecnici per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare il metodo IRB.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi all’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare il metodo IRB.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al terzo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al terzo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 17

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 97 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea, in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della metodologia di valutazione relativa alle valutazioni del merito di credito. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dopo aver consultato l’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, standard tecnici relativi alla metodologia di valutazione per le valutazioni del merito di credito..

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 18

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 105 – paragrafo 1 – commi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea può elaborare progetti di standard tecnici per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi all’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a utilizzare i metodi avanzati di misurazione.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 19

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 106 – paragrafo 2 – commi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle eccezioni di cui alle lettere c) e d). L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle eccezioni di cui alle lettere c) e d).

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 20

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 110 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva, l’Autorità bancaria europea sviluppa progetti di standard tecnici per introdurre nella Comunità, prima del 1° gennaio 2012, formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte all’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti utilizzano formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per introdurre nell’Unione europea, prima del 1° gennaio 2012, formati, frequenze, lingua e date di informativa uniformi. I formati per l’informativa sono proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 21

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 bis – paragrafo 10 – commi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente paragrafo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione del presente articolo, ivi comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici in relazione alle misure da adottare in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi in materia di gestione dei rischi.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 22

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 124 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione del presente articolo e una procedura comune per la valutazione dei rischi. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

6. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per fissare una procedura comune per la valutazione dei rischi.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 23

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 2 – comma 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se alla fine del periodo di sei mesi un’autorità competente ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l’autorità di vigilanza su base consolidata attende l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agisce in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di sei mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Se alla fine del periodo di sei mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l’autorità di vigilanza su base consolidata rimanda la propria decisione e attende l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento in relazione a detta decisione, e adotta la sua decisione in conformità alla decisione dell’Autorità bancaria europea. Si ritiene che il periodo di sei mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione comune. Ai sensi della presente direttiva, le decisioni adottate dall’Autorità bancaria europea non sostituiscono il legittimo procedimento di valutazione delle autorità competenti dell’autorità di vigilanza su base consolidata.

Motivazione

Ai fini della conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C -9/56 e 10/56, Meroni contro Alta autorità, [1958], racc. 133 e 157), è importante che le decisioni adottate dalle autorità di vigilanza europee non sostituiscano il legittimo procedimento di valutazione delle autorità di supervisione nazionali. Ai sensi della sentenza Meroni, un’istituzione non può delegare poteri che essa stessa non possiede.

Emendamento  49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 24 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – comma 4

 

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se alla fine del periodo di quattro mesi un’autorità competente ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l’autorità di vigilanza su base consolidata attende l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento e agisce in conformità a detta decisione. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune.

Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione comune entro quattro mesi, l’autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle controllate effettuata dalle autorità competenti interessate. Se alla fine del periodo di quattro mesi una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’Autorità bancaria europea conformemente all’articolo 11 del regolamento .../... [EBA], l’autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende l’eventuale decisione che l’Autorità bancaria europea può adottare ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del suddetto regolamento sulla decisione che propone e adotta la sua decisione definitiva in conformità della decisione dell'Autorità bancaria europea. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’Autorità bancaria europea prende la sua decisione entro il termine di un mese. Il caso non viene rinviato all’Autorità dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione comune. Ai sensi della presente direttiva, le decisioni adottate dall’Autorità bancaria europea non sostituiscono il legittimo procedimento di valutazione delle autorità competenti dell’autorità di vigilanza su base consolidata.

Motivazione

In settori oggetto di disaccordo tra le autorità nazionali di vigilanza finanziaria, la capacità delle autorità di vigilanza europee di contribuire a raggiungere un accordo non dovrebbe estendersi sino a poter sostituire i giudizi discrezionali delle autorità nazionali di vigilanza. Ove l'ESA ritenga che la decisione proposta da un'autorità di vigilanza non sia conforme, la decisione finale dell'autorità di vigilanza nazionale deve essere presa in conformità della decisione delle ESA.

Emendamento  50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 24 – lettera e

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 129 – paragrafo 3 – commi 10 e 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della procedura per l’adozione della decisione comune sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 132, paragrafo 2, di cui al presente paragrafo, e al fine di facilitare l’adozione delle decisioni comuni. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione della procedura per l’adozione della decisione comune sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 132, paragrafo 2, di cui al presente paragrafo, e al fine di facilitare l’adozione delle decisioni comuni.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al decimo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al decimo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  51

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 27 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 131 bis – paragrafo 2 – commi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo e dell’articolo 42 bis , paragrafo 3, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per il funzionamento operativo dei collegi, ivi compreso in relazione all’articolo 42 bis, paragrafo 3. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per il funzionamento operativo dei collegi in relazione al presente articolo e all’articolo 42 bis, paragrafo 3.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al secondo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  52

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 29

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 144 – paragrafi 3 e 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare gli aspetti principali sui quali devono essere diffusi dati statistici aggregati e il formato, la struttura, l’elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo. L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per fissare gli aspetti principali sui quali devono essere diffusi dati statistici aggregati e il formato, la struttura, l’elenco di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al terzo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al terzo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  53

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 9 – punto 30 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 150 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L’Autorità bancaria europea elabora progetti di standard tecnici per fissare:

3. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per fissare:

a) le condizioni di applicazione dei punti da 15 a 17 dell’allegato V;

a) le condizioni di applicazione dei punti da 15 a 17 dell’allegato V;

b) le condizioni di applicazione della parte 2 dell’allegato VI, per quanto riguarda i fattori quantitativi di cui al punto 12, i fattori qualitativi di cui al punto 13 e il parametro di riferimento di cui al punto 14.

b) le condizioni di applicazione della parte 2 dell’allegato VI, per quanto riguarda i fattori quantitativi di cui al punto 12, i fattori qualitativi di cui al punto 13 e il parametro di riferimento di cui al punto 14.

L’Autorità presenta i progetti di standard tecnici alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

 

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 10

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 18 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare progetti di standard tecnici da sottoporre all’approvazione della Commissione per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

5. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per stabilire l’applicazione pratica e procedurale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  55

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 1

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 5 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.

8. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  56

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 2

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 7 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare in dettaglio le condizioni di applicazione degli obblighi relativi all’autorizzazione della società di gestione, ad eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

6. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per fissare in dettaglio le condizioni di applicazione degli obblighi relativi all’autorizzazione della società di gestione, ad eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  57

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 3

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 12 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito alle procedure, ai meccanismi, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

4. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici in merito alle procedure, ai meccanismi, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  58

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 4

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo.

3. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  59

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 6

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 29 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle condizioni di autorizzazione della società di investimento autogestita, ad eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

5. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per fissare le condizioni di autorizzazione della società di investimento autogestita, ad eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  60

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 7

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 43 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

6. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  61

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 8

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 50 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo.

4. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  62

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 9

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 51 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito ai criteri e alle norme di cui alle lettere a), b) e c), del paragrafo 4.

5. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici in merito ai criteri e alle norme di cui alle lettere a), b) e c), del paragrafo 4

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  63

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 10

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 60 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito agli accordi, alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c), del paragrafo 6.

7. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici in merito agli accordi, alle misure e alle procedure di cui alle lettere a), b) e c), del paragrafo 6 del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri di cui al primo comma in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  64

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 11

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 61 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito agli accordi e ai tipi di irregolarità di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.

4. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, progetti di standard tecnici in merito agli accordi e ai tipi di irregolarità di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  65

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 12

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 64 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito alle informazioni e alla procedura di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4.

5. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici in merito alle informazioni e alla procedura di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  66

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 13

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 69 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti.

5. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  67

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 14

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 78 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici da sottoporre all’approvazione della Commissione per fissare le condizioni di applicazione delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3.

8. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, progetti di standard tecnici in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].;

Emendamento  68

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 15

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 84 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle condizioni che si applicano alla sospensione provvisoria del riacquisto e del rimborso delle quote degli OICVM di cui alla lettera a), del paragrafo 2, una volta che la sospensione è stata decisa.

4. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle condizioni che si applicano alla sospensione provvisoria del riacquisto e del rimborso delle quote degli OICVM di cui alla lettera a), del paragrafo 2 del presente articolo, una volta che la sospensione è stata decisa.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  69

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 16

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 95 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assicurare l’applicazione uniforme dell’articolo 93, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione concernenti:

2. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione concernenti:

(a) la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;

(a) la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni;

(b) la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3;

(b) la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3;

(c) la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.

(c) la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

Emendamento  70

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 17

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 101 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9. Per assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo, l’Autorità europea degli strumenti e dei mercati finanziari può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione delle disposizioni inerenti all’effettuazione di verifiche sul posto e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5.

9. La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle disposizioni inerenti all’effettuazione di verifiche sul posto e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].;

Emendamento  71

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 11 – punto 19

Direttiva 2009/65/CE

Articolo 105

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare l’applicazione uniforme delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può elaborare progetti di standard tecnici per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, standard tecnici relativi alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

 

La delega di poteri ha una durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2010/..../EU su .... e viene prorogata per periodi di cinque anni su richiesta della Commissione, presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza della delega, a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale deroga prima della sua scadenza.

 

Fermo restando quanto sopra, il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di poteri in qualsiasi momento.

 

Un atto delegato a norma del presente articolo entra in vigore solo se non è stata espressa alcuna obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro tre mesi.

La Commissione può adottare i progetti di standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

La Commissione può adottare standard tecnici di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento.../.... [EBA].

PROCEDURA

Titolo

Competenze dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dell’Autorità europea per i valori mobiliari (modifica delle direttive 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE)

Riferimenti

COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

12.11.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Sajjad Karim

14.12.2009

 

 

Esame in commissione

28.1.2010

 

 

 

Approvazione

28.4.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Kay Swinburne

  • [1]  Relazione della commissione giuridica del 29.3.2010, relatore Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
  • [2]  Causa della Corte di giustizia del 13 giugno 1958, Meroni contro l'Alta Autorità, C-9/56 e 10/95 E.C.R. 133 e 157.

PROCEDURA

Titolo

Competenze dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dell’Autorità europea per i valori mobiliari (modifica delle direttive 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE)

Riferimenti

COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)

Presentazione della proposta al PE

26.10.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

12.11.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

12.11.2009

LIBE

12.11.2009

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

LIBE

10.5.2010

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Antolín Sánchez Presedo

20.10.2009

 

 

Esame in commissione

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Approvazione

10.5.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pervenche Berès, Carl Haglund, Dan Jørgensen, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Gay Mitchell

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ricardo Cortés Lastra, Michel Dantin, Frank Engel, Jacqueline Foster, Christa Klaß, Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier, Evelyn Regner, Paul Rübig

Deposito

18.5.2010