RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri
19.5.2010 - (COM(2009)0610 – C7‑0263/2009 – 2009/0169(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatrice: Lena Ek
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri
(COM(2009)0610 – C7‑0263/2009 – 2009/0169(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0610),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 169 e 172, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0263/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 185 e 188, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7‑0164/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO[2]*
alla proposta della Commissione
DECISIONE 2010/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la partecipazione dell'Unione a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) realizzato da alcuni Stati membri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 185 e 188, secondo paragrafo,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[4],
considerando che:
(1) La decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[5] ("Settimo programma quadro") prevede la partecipazione dell'Unione ai programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi, ai fini dell'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(2) La decisione 971/2006/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[6] favorisce un approccio intersettoriale agli argomenti di ricerca attinenti a uno o più temi del Settimo programma quadro e in tale contesto ha individuato un'iniziativa dell'articolo 169 (trattato CE) nel campo della ricerca comune del Mar Baltico che prevede la partecipazione dell'Unione ai programmi di ricerca nazionali attuati congiuntamente.
(3) L'ecosistema del Mar Baltico, un mare interno europeo semichiuso, è uno dei corpi idrici salmastri più grandi al mondo che è stato, ed è tuttora, gravemente colpito dalla pressione esercitata da numerosi elementi di origine naturale e antropica, come l'inquinamento dovuto allo scarico di armi chimiche, ad esempio di gas risalenti alla Seconda guerra mondiale, nonché a composti di metalli pesanti, sostanze organiche, materiale radioattivo e a perdite di gasolio per riscaldamento e di petrolio. Lo sviluppo dell'agricoltura nel bacino di drenaggio del Mar Baltico ha provocato altresì un'immissione eccessiva di fertilizzanti e materiale organico che porta a un'eutrofizzazione avanzata e all'introduzione nell'ambiente di organismi esotici non endemici. Lo sfruttamento non sostenibile delle risorse ittiche ed i cambiamenti climatici stanno provocando una perdita della biodiversità originaria. Detti fattori e le continue attività umane, compresi i progetti di infrastrutture situati lungo le coste del bacino di drenaggio del Mar Baltico o nelle loro immediate vicinanze, nonché il turismo ecologicamente non sostenibile stanno degradando l'ambiente naturale. Tutti questi fattori stanno riducendo gravemente la capacità del Mar Baltico di fornire in modo sostenibile i beni e i servizi da cui gli essere umani dipendono direttamente e indirettamente per ottenere benefici sociali, culturali ed economici.
(4) Il Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 ha messo in evidenza la preoccupazione per la situazione ambientale in cui versa il Mar Baltico, come indicato nella comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico. Inoltre, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di iniziativa ai fini dell'articolo 169 (trattato CE) nella regione del Mar Baltico.
(5) La scienza dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide e a trovare soluzioni agli urgenti problemi ambientali nel Mar Baltico. Tuttavia, la gravità della situazione attuale fa appello a una intensificazione qualitativa e quantitativa della ricerca corrente nella regione baltica attraverso lo sviluppo e l'attuazione di un approccio pienamente integrato in cui i programmi di ricerca pertinenti di tutti gli Stati confinanti possono essere perfezionati e mirati per risolvere le questioni complesse e urgenti in modo coordinato, efficiente ed efficace.
(6) Attualmente, alcuni programmi o alcune attività di ricerca e sviluppo su iniziativa dei singoli Stati membri a livello nazionale per sostenere la ricerca e lo sviluppo nella regione del Mar Baltico non sono sufficientemente coordinati a livello europeo per conseguire la massa critica necessaria nelle aree strategiche della ricerca e dello sviluppo.
(7) Peraltro, le strutture specifiche esistenti per settore, evolutesi nel corso di una lunga storia di politiche nazionali, sono profondamente radicate nei sistemi di governance nazionali e ostacolano lo sviluppo e il finanziamento della ricerca ambientale multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare necessaria ad affrontare le sfide del Mar Baltico.
(8) Pur esistendo una lunga tradizione di cooperazione nel campo della ricerca nel Mar Baltico con i paesi interni o esterni all'area del Mar Baltico, i tentativi di collaborazione non hanno finora goduto di risorse finanziarie adeguate per lo sfruttamento ottimale del potenziale della ricerca, a causa della situazione diversa in termini economici e di sviluppo nei paesi, nonché della forte varietà delle agende di ricerca, dei temi e delle priorità della ricerca a livello nazionale. ▌
(9) Nel suo programma di lavoro 2007-2008 dell'11 giugno 2007 per l'attuazione del programma specifico "Cooperazione", la Commissione ha fornito un aiuto finanziario a BONUS ERA-NET ed ERA-NET PLUS nel campo della ricerca ambientale del Mar Baltico per intensificare la cooperazione tra le agenzie che finanziano la ricerca ambientale nella regione baltica e favorire il passaggio ad un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico da attuarsi sulla base dell'articolo 169 del trattato CE.
(9 bis) In generale, BONUS ERA-NET e ERA-NET PLUS hanno funzionato bene ed è quindi importante garantire la continuità degli sforzi di ricerca, al fine di affrontare le pressanti sfide ambientali.
(10) In linea con l'approccio del Settimo programma quadro e come riconosciuto in occasione delle consultazioni con le parti interessate svoltesi durante BONUS ERA-NET, sono necessari programmi di ricerca politici nella regione baltica.
(11) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia (gli "Stati partecipanti") hanno deciso di avviare congiuntamente il programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS ("BONUS"). BONUS intende sostenere lo sviluppo e l'innovazione scientifici fornendo il quadro giuridico e organizzativo necessario per la cooperazione transnazionale tra gli Stati del Mar Baltico per quanto riguarda la ricerca ambientale nella regione del Mar Baltico.
(12) Anche se ampiamente incentrata sulla ricerca ambientale, l'iniziativa BONUS si occupa trasversalmente di alcuni programmi di ricerca dell'Unione riguardanti una serie di attività umane che hanno aumentato gli impatti negativi sull'ecosistema come pesca, acquacoltura, agricoltura, infrastrutture (anche nel settore dell'energia), trasporti, formazione e mobilità di ricercatori, nonché questioni di carattere socioeconomico. L'iniziativa è di notevole importanza per alcune politiche e direttive dell'Unione, fra cui la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)[7], la strategia UE per la regione del Mar Baltico, la politica comune della pesca, la politica agricola comune, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione dell'Unione in materia di acque e gli impegni dell'UE in ambito internazionale come il piano d'azione della Commissione di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico. Di conseguenza, molte altre aree della politica dell'Unione beneficeranno dell'iniziativa BONUS.
(13) Per ottenere un maggiore impatto dell'iniziativa di BONUS, gli Stati partecipanti hanno deciso di farvi partecipare l'Unione.
(14) BONUS prevede una fase strategica, seguita da una fase di attuazione, dando la possibilità di svolgere un'ampia consultazione con le parti interessate su un'agenda di ricerca strategicamente fondata, capace altresì di far fronte alle esigenze emergenti della ricerca. Durante la fase strategica dell'iniziativa, è opportuno far ricorso alla partecipazione aggiuntiva e settorialmente orientata delle agenzie di finanziamento per migliorare ulteriormente l'integrazione della ricerca indirizzata alle necessità degli utenti finali in tutti i settori, e garantire l'uso e l'assimilazione efficace dei risultati per le disposizioni in materia di gestione delle politiche e delle risorse in un ampio gruppo di settori economici.
(15) Al termine della fase strategica, la Commissione dovrebbe verificare che l'agenda strategica di ricerca, le piattaforme di consultazione delle parti interessate e le modalità di esecuzione siano pronte per passare alla fase di attuazione dell'iniziativa. La Commissione può, se del caso, elaborare raccomandazioni per migliorare l'agenda strategica di ricerca. Il passaggio alla fase di attuazione dovrebbe svolgersi senza interruzioni e senza ritardi.
(16) Gli Stati partecipanti hanno deciso di offrire un contributo pari a 50 milioni di euro all'iniziativa BONUS. I contributi non monetari sotto forma di accesso e uso delle infrastrutture devono essere autorizzati, a condizione che non rappresentino una parte significativa dell'intero contributo. Essi devono essere sottoposti a una valutazione del loro valore e della loro utilità ai fini dei progetti BONUS.
(17) La partecipazione dell'Unione a BONUS non supera i 50 milioni di euro per tutta la durata dell'iniziativa BONUS e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti allo scopo di accrescere il loro interesse nello svolgere il programma congiuntamente. La maggior parte del contributo dell'Unione viene assegnata alla fase di attuazione. Per ogni fase deve essere definito un tetto che per la fase di attuazione deve essere incrementato per l'importo rimanente dopo l'attuazione della fase strategica.
(18) L'attuazione congiunta di BONUS richiede una struttura specifica di esecuzione, come stabilito nella decisione 971/2006/CE. Gli Stati partecipanti hanno convenuto di istituire una struttura specifica di esecuzione denominata Baltic Organisations Network for Funding Science (rete di organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, "GEIE BONUS") per attuare BONUS. Il GEIE BONUS dovrebbe essere il destinatario del contributo dell'Unione. Nel rammentare agli Stati partecipanti l'importanza del principio di un "salvadanaio comune vero", ciascuno Stato partecipante deciderà, nell'ambito delle norme e procedure di finanziamento comuni al programma, se amministrare il proprio contributo o se fare amministrare tale contributo dal GEIE BONUS. Il GEIE BONUS garantisce che l'esecuzione di BONUS rispetti la sana gestione finanziaria.
(19) La concessione del contributo dell'Unione è subordinata ad impegni formali da parte delle competenti autorità nazionali degli Stati partecipanti e all'erogazione dei rispettivi contributi finanziari.
(20) Il pagamento del contributo dell'Unione per la fase strategica è subordinato alla conclusione di una convenzione di sovvenzione tra la Commissione, per conto dell'Unione, e il GEIE BONUS, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)[8] per agevolare e semplificare la relativa gestione.
(21) Il pagamento del contributo dell'Unione per la fase di attuazione è subordinato alla conclusione di un contratto di attuazione tra la Commissione, per conto dell'Unione, e il GEIE BONUS, contenente le disposizioni dettagliate relative all'uso del contributo dell'Unione. Questa parte del contributo dell'Unione viene gestita in modo centralizzato indiretto ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[9] ("regolamento finanziario") e dell'articolo 35, dell'articolo 38, paragrafo 2 e dell'articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario[10].
(22) Gli eventuali interessi maturati dai contributi versati al GEIE BONUS devono essere considerati introiti propri e assegnati all'attuazione di BONUS.
(23) Ai fini della tutela dei propri interessi finanziari, l'Unione ha la facoltà di ridurre, ritirare o porre fine al proprio contributo finanziario nel caso in cui BONUS sia attuato in maniera inadeguata, parzialmente o in ritardo, o nel caso in cui gli Stati partecipanti non contribuiscano, contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS, alle condizioni stabilite negli accordi conclusi tra l'Unione e il GEIE BONUS.
(24) Al fine di realizzare in maniera efficiente BONUS, durante la fase di attuazione occorre concedere il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti BONUS, selezionati a livello centrale sotto la responsabilità del GEIE BONUS, a seguito di inviti a presentare proposte. La concessione e il pagamento di tale sostegno finanziario ai partecipanti a BONUS dovrebbero avvenire secondo regole comuni in linea con le disposizioni del Settimo programma quadro. La valutazione delle proposte dovrebbe essere effettuata a livello centrale, in base a criteri trasparenti e comuni, da esperti indipendenti aventi una buona conoscenza delle circostanze locali ed i finanziamenti dovrebbero essere assegnati in base ad una graduatoria approvata a livello centrale.
(25) Anche se il Centro comune di ricerca è un dipartimento della Commissione, i suoi istituti possiedono tuttavia strutture di ricerca attinenti a BONUS in grado di contribuire alla sua attuazione. È pertanto appropriato definire il ruolo del Centro comune di ricerca in termini di ammissibilità al finanziamento.
(26) Per garantire un pari trattamento, la valutazione segue gli stessi principi applicabili alle proposte trasmesse nell'ambito del Settimo programma quadro. Di conseguenza, la valutazione delle proposte dovrebbe essere eseguita centralmente da esperti indipendenti sotto la responsabilità del GEIE BONUS. La graduatoria e le priorità sono approvate dal GEIE BONUS immediatamente dopo l'esito della valutazione indipendente, la quale è vincolante.
(27) Qualsiasi Stato membro e paese associato al Settimo programma quadro ha diritto a partecipare all'iniziativa BONUS.
(28) In linea con gli obiettivi del Settimo programma quadro, la partecipazione di qualsiasi altro paese a BONUS, in particolare dei paesi che si affacciano sul Mar Baltico o che ne alimentano il bacino di drenaggio, è possibile nel momento in cui tale partecipazione è ammessa da uno specifico accordo internazionale e se sia la Commissione che gli Stati membri partecipanti danno il loro accordo. A titolo del Settimo programma quadro, l'Unione ha la facoltà di concordare le condizioni riguardanti il proprio contributo finanziario a BONUS con la partecipazione di altri paesi conformemente alle norme e procedure stabilite nella presente decisione.
(29) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[11], al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[12] e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[13].
(30) Occorre che le attività di ricerca eseguite nell'ambito dell'iniziativa BONUS siano conformi ai principi etici ▌ , secondo i principi generali sanciti dal Settimo programma quadro, e rispettino i principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere, nonché dello sviluppo sostenibile.
(31) Alla luce della valutazione intermedia effettuata dalla Commissione, assistita da esperti indipendenti aventi una buona conoscenza delle circostanze locali, la Commissione dovrebbe valutare la qualità e l'efficienza dell'attuazione di BONUS ed i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché realizzare una valutazione finale.
(32) I partecipanti a BONUS dovrebbero ▌ comunicare e divulgare ampiamente i loro risultati, in particolare ad altri progetti analoghi di ricerca marina a livello regionale, e rendere tali informazioni disponibili pubblicamente.
(32 bis) Il successo dell'attuazione di progetti già avviati nel quadro di BONUS ERA-NET e BONUS ERA-NET PLUS ha messo in luce le condizioni disastrose del Mar Baltico; la situazione ambientale del Mar Baltico dovrebbe pertanto continuare ad essere oggetto di ulteriori attività di ricerca.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario dell'Unione
1. L'Unione versa un contributo finanziario al programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS ("BONUS") avviato congiuntamente da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia (gli "Stati partecipanti"), alle condizioni di cui alla presente decisione.
2. L'Unione, per tutta la durata di BONUS, versa un contributo finanziario non superiore a 50 milioni di euro in conformità del regolamento (CE) n. 1906/2006 durante la fase strategica e dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario durante la fase di attuazione. Entro tali limiti, il contributo dell'Unione corrisponde al contributo degli Stati partecipanti.
3. Il contributo finanziario dell'Unione è erogato congiuntamente a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i temi pertinenti del programma specifico "Cooperazione".
Articolo 2
Attuazione di BONUS
1. BONUS è attuato dalla Baltic Organisations' Network for Funding Science (rete delle organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, "GEIE BONUS").
2. BONUS è attuato in due fasi conformemente all'allegato I: una fase strategica seguita da una fase di attuazione.
3. La fase strategica del programma ha una durata non superiore a 18 mesi. L'obiettivo è la preparazione della fase di attuazione. Durante la fase strategica, il GEIE BONUS svolge le seguenti attività:
a) preparazione dell'agenda di ricerca strategica che definisce il contenuto scientifico del programma e si incentra sugli inviti a presentare proposte, in conformità degli obiettivi fissati nel Settimo programma quadro;
b) creazione delle piattaforme per la consultazione delle parti interessate allo scopo di potenziare e istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti interessate di tutti i settori pertinenti;
c) preparazione delle modalità di attuazione, comprese le norme e le procedure giuridiche e finanziarie, le disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di BONUS, le risorse umane e gli aspetti relativi alla comunicazione.
4. Durante la fase di attuazione, che dura almeno cinque anni, devono essere pubblicati gli inviti a presentare proposte di progetti da finanziare che perseguano gli obiettivi di BONUS. Tali inviti riguardano progetti transnazionali, coinvolgono più partner, con un incentivo ad una partecipazione adeguata delle PMI, e comprendono attività quali ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e divulgazione. I progetti sono selezionati in base ai principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione indipendente, cofinanziamento, non lucrosità, finanziamento non cumulabile con altre fonti dell'Unione, nonché in base al principio di non retroattività. La concessione e il pagamento del finanziamento ai partecipanti a BONUS è conforme a regole comuni in linea con il Settimo programma quadro.
Articolo 3
Condizioni del contributo finanziario dell'Unione
1. Il contributo finanziario dell'Unione per la fase strategica ammonta fino a 1,25 milioni di euro e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. L'impegno dell'Unione a contribuire alla fase strategica dipende dall'impegno equivalente degli Stati partecipanti.
2. Il contributo finanziario dell'Unione per la fase di attuazione ammonta fino a 48,75 milioni di euro e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. Questo tetto può essere incrementato in base all'importo rimanente dopo l'attuazione della fase strategica. Durante la fase di attuazione, fino al 25% del contributo degli Stati partecipanti può consistere nell'accesso alle infrastrutture di ricerca ("contributo di natura infrastrutturale").
3. L'erogazione del contributo finanziario dell'Unione per la fase di attuazione è subordinata ai seguenti fattori:
a) la messa a punto da parte dello Stato membro partecipante dell'agenda strategica di ricerca, di piattaforme di consultazione delle parti interessate e delle modalità di esecuzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nonché i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e degli elementi da fornire di cui all'allegato I, sezione 2. La Commissione può, se del caso, elaborare raccomandazioni per migliorare l'agenda strategica di ricerca;
b) la dimostrazione da parte del GEIE BONUS della sua capacità di attuare BONUS nonché di ricevere, assegnare e monitorare il contributo finanziario della Comunità nell'ambito della gestione centralizzata indiretta secondo quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dall'articolo 56 del regolamento finanziario e dall'articolo 35, dall'articolo 38, paragrafo 2, e dall'articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto di una sana gestione finanziaria;
c) il mantenimento e l'applicazione di un modello di governance appropriato ed efficiente per BONUS conformemente all'allegato II;
d) svolgimento efficiente da parte del GEIE BONUS delle attività relative alla fase di attuazione di BONUS contenute nell'allegato I, per le quali è previsto il lancio di inviti a presentare proposte per l'assegnazione delle sovvenzioni;
e) un impegno da parte di ciascuno Stato partecipante a contribuire con la propria quota al finanziamento di BONUS e al pagamento effettivo del proprio contributo finanziario, in particolare il finanziamento dei partecipanti ai progetti BONUS selezionati in seguito all'invito a presentare proposte;
f) la conformità alle norme degli aiuti di Stato dell'Unione e, in particolare, agli orientamenti comunitari riguardanti gli aiuti di Stato per ricerca, sviluppo e innovazione[14];
g) la garanzia di un alto livello di eccellenza scientifica, osservanza dei principi etici in conformità dei principi generali del Settimo programma quadro, nonché conformità ai principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e del principio di sviluppo sostenibile.
Articolo 4
Ruolo del Centro comune di ricerca
1. Il Centro comune di ricerca è ammesso a beneficiare dei finanziamenti da BONUS, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli Stati partecipanti.
2. Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte di BONUS, non sono calcolate come contributo finanziario dell'Unione ai fini dell'articolo 1.
Articolo 5
Accordi tra l'Unione e il GEIE BONUS
1. Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione durante la fase strategica sono stabilite mediante una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Commissione, a nome dell'Unione , e il GEIE BONUS, secondo le norme stabilite nella presente decisione e nel regolamento (CE) n. 1906/2006.
2. Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione durante la fase di attuazione sono stabilite mediante una convenzione di attuazione e convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome dell'Unione, e il GEIE BONUS.
La convenzione di attuazione include in particolare le seguenti disposizioni:
a) definizione delle attività delegate;
b) disposizione per la tutela dei fondi dell'Unione;
c) condizioni e accordi dettagliati per lo svolgimento delle attività, comprese le norme di finanziamento e i limiti di finanziamento massimi per i progetti BONUS, le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e i controlli da effettuare;
d) regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull'esecuzione delle attività;
e) condizioni alle quali è posta fine all'esecuzione delle attività;
f) disposizioni dettagliate per l'esame accurato della Commissione;
g) disposizioni che regolano l'uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati;
h) disposizioni che garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione rispetto alle altre attività del GEIE BONUS;
i) un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai fini dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
j) disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell'ambito di BONUS riportate all'articolo 2;
k) un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all'articolo 13.
3. La Commissione procede a una valutazione ex ante del GEIE BONUS per ottenere una prova dell'esistenza e del funzionamento adeguato delle procedure e dei sistemi di cui all'articolo 56 del regolamento finanziario.
Articolo 6
Interessi derivanti dai contributi
L'interesse generato dai contributi finanziari assegnati a BONUS è considerato come un'entrata del GEIE BONUS con destinazione specifica a BONUS.
Articolo 7
Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario dell'Unione
Se BONUS non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parzialmente o in ritardo, l'Unione può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, tenendo in considerazione l'avanzamento dell'attuazione di BONUS.
Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS, l'Unione può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell'effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
Articolo 8
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione da parte degli Stati partecipanti
Per l'attuazione di BONUS, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, in osservanza del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Articolo 9
Controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti
La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni del caso per garantire la corretta gestione dei fondi dell'Unione e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e il GEIE BONUS mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.
Articolo 10
Informazione reciproca
La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite del GEIE BONUS, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria del GEIE BONUS, conformemente alle prescrizioni generali in materia di preparazione delle relazioni di cui all'articolo 13.
Articolo 11
Partecipazione di altri Stati membri e di paesi associati
Tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al Settimo programma quadro sono legittimati a prendere parte a BONUS, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f). Gli Stati membri e i paesi che prendono parte a BONUS sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.
Articolo 12
Partecipazione di altri paesi
Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall'accordo internazionale pertinente.
Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento di BONUS.
Articolo 13
Relazioni annuali e valutazione
La relazione annuale relativa al Settimo programma quadro presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 190 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprende una descrizione delle attività di BONUS.
La Commissione effettua una valutazione intermedia di BONUS entro il 31 dicembre 2014. La valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti dall'articolo 2 dell'allegato I e contiene le raccomandazioni di BONUS sui modi migliori di rafforzare ulteriormente l'integrazione, la qualità e l'efficacia dell'attuazione, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria ed esamina l'adeguatezza del livello dei contributi finanziari degli Stati partecipanti, considerata la domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni.
Al termine della partecipazione dell'Unione a BONUS, ma non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione effettua una valutazione di BONUS. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO I
Obiettivi e attuazione di BONUS
1. OBIETTIVI DI BONUS
BONUS intende migliorare la capacità di ricerca della regione del Mar Baltico sostenendo lo sviluppo e l'attuazione di appositi regolamenti, politiche e prassi di gestione, allo scopo di rispondere efficacemente alle principali sfide ambientali e societarie che la regione affronta e affronterà negli anni a venire e di migliorare l'efficienza e l'efficacia della programmazione e dell'approccio per quanto riguarda la ricerca ambientale frammentata della regione baltica, integrando le attività di ricerca nel sistema baltico in un programma multinazionale e interdisciplinare ben mirato, durevole e cooperativo.
Tale iniziativa favorirà inoltre la costituzione e la strutturazione dell'ERA nella regione del Mar Baltico.
Per conseguire detti obiettivi, è necessario migliorare l'efficienza e l'efficacia della programmazione di ricerca ambientale frammentata della regione del Mar Baltico integrando le attività di ricerca in un programma multinazionale e interdisciplinare ben mirato, durevole e cooperativo, in favore dello sviluppo sostenibile della regione. A tal fine, l'iniziativa BONUS intende:
a) elaborare un'agenda di ricerca strategica politica;
b) intensificare il coordinamento e l'integrazione sostenibili di programmi di ricerca pubblici transfrontalieri in tutti i settori;
c) innalzare il livello della capacità di ricerca dei nuovi Stati baltici dell'UE;
d) creare adeguate piattaforme per la consultazione delle parti interessate, compresa la rappresentanza di tutti i settori pertinenti;
e) mobilitare risorse finanziarie supplementari mediante una maggiore collaborazione di ricerca tra tutti i settori nell'ambito del sistema del Mar Baltico;
f) stabilire adeguate modalità di attuazione che consentano di eseguire in modo efficace il programma attraverso un soggetto giuridico di gestione e una struttura di governance comuni;
g) lanciare ▌ inviti comuni a presentare proposte intersettoriali e strategici che coinvolgano più partner.
2. FASE STRATEGICA
2.1. Obiettivo
La fase strategica prepara la fase di attuazione. Questa prevede lo sviluppo strategico del programma allo scopo di garantire un'integrazione ottimale della ricerca nel Mar Baltico. Mira a rafforzare la partecipazione delle parti interessate e dei gruppi di utenti per garantire che la ricerca sia pertinente alla politica e alla gestione, che l'assegnazione delle priorità dei temi di ricerca avvenga in funzione delle esigenze politiche e che si faccia attivamente appello al pieno coinvolgimento di scienziati e dei loro istituti di ricerca e alle comunità in senso ampio delle parti interessate.
2.2. Elementi da fornire
Il GEIE BONUS invia alla Commissione gli elementi da fornire stabiliti nei paragrafi che seguono entro 15 mesi dall'inizio della fase strategica.
La Commissione fornisce consulenza e assistenza su richiesta del GEIE BONUS durante la preparazione degli elementi da fornire. Il GEIE BONUS riferisce in merito ai progressi compiuti su richiesta della Commissione.
2.2.1. L'agenda di ricerca strategica
L'agenda di ricerca strategica viene sviluppata e concordata previa consultazione fra gli Stati partecipanti, numerose parti interessate e la Commissione. Questa costituisce la base di un programma politico. Mira ad ampliare lo spettro della ricerca per accorpare, oltre all'ecosistema marino, un approccio verso il bacino che affronti le questioni chiave che minano la qualità e la produttività degli ecosistemi della regione del Mar Baltico.
Essa comprende una descrizione della base di riferimento e dello stato dell'arte della ricerca nel Mar Baltico, offre una visione strategica e un calendario chiari sulla modalità di conseguimento degli obiettivi fissati e stabilisce i temi indicativi politici per gli inviti a presentare proposte, le relative dotazioni, i tempi di pubblicazione e la durata prevista dei progetti. In aggiunta, prevede misure per venire incontro alle esigenze emergenti della ricerca, sviluppa l'integrazione panbaltica della ricerca, nonché contiene un calendario comune per l'uso condiviso e la pianificazione possibile per gli investimenti futuri nelle capacità infrastrutturali regionali.
2.2.2 Le piattaforme per la consultazione delle parti interessate
Sulla base di un'analisi esaustiva delle parti interessate pertinenti di BONUS in contesti locali, nazionali, regionali ed europei, si procede all'istituzione di piattaforme e meccanismi per la consultazione delle parti interessate intesi a rafforzare e istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti interessate di tutti i settori pertinenti allo scopo di individuare le lacune importanti, la priorità dei temi di ricerca e il miglioramento dell'acquisizione dei risultati di ricerca. Si prevede a tal fine la partecipazione di scienziati che si occupano anche di scienze naturali non marine e di altre discipline scientifiche sociali ed economiche, per garantire la multidisciplinarità nello sviluppare l'agenda di ricerca strategica, la visione strategica e le priorità di ricerca associate.
Un forum di ricerca settoriale (un organismo costituito dai rappresentanti dei ministeri e altri attori che si occupano della ricerca e della governance del sistema del Mar Baltico) viene creato come organismo permanente a sostegno del programma, responsabile di discutere della pianificazione e degli esiti del programma e delle esigenze emergenti della ricerca dal punto di vista decisionale. Il forum favorisce e sviluppa l'integrazione della ricerca panbaltica, fra cui l'uso e la pianificazione comuni delle capacità infrastrutturali, aiuta a mettere in luce le esigenze della ricerca, a sviluppare l'impiego dei risultati di ricerca, nonché a favorire l'integrazione del finanziamento della ricerca.
2.2.3 Le modalità di attuazione
Le modalità di attuazione comprendono tutti gli aspetti che garantiscono l'attuazione positiva dell'agenda di ricerca strategica. Seguono, laddove necessario, le norme del Settimo programma quadro. Esse consistono, fra l'altro, degli elementi seguenti:
a) adottare misure (redazione di documenti, instaurazione di procedure, assunzione e formazione di personale) richieste dal regolamento finanziario per la gestione centralizzata indiretta;
b) conseguire impegni ufficiali degli Stati partecipanti che ammontano almeno a 48,75 milioni di euro fra cui fino al 25% sotto forma di contributo di natura infrastrutturale;
c) formulare una stima realistica basata su prove del valore del contributo di natura infrastrutturale degli Stati partecipanti che consiste nell'uso delle loro infrastrutture da parte dei beneficiari di BONUS;
d) compilare un elenco esaustivo di tutte le infrastrutture, compresi i recapiti dei relativi proprietari, operatori e altre autorità responsabili, provvedendo alla pubblicazione e all'aggiornamento, se del caso;
e) garantire che vengano concordate e poste in essere le modalità comuni di attuazione per le convenzioni di sovvenzione con i beneficiari di BONUS stipulate centralmente dal GEIE BONUS, comprese le norme comuni e concordate per la partecipazione, il modello della convenzione di sovvenzione, le linee guida per i candidati, i partecipanti e i valutatori indipendenti, nonché le modalità per l'audit dei beneficiari, compresa la possibilità per la Commissione e la Corte dei conti di espletare detti audit;
f) sviluppare una struttura di governance appropriata per la gestione del programma in tutte le fasi della durata del progetto;
g) garantire che venga fornito un finanziamento adeguato per potenziare il GEIE BONUS in termini di risorse umane e competenze multidisciplinari al fine di sostenere gli aspetti strategici e l'attuazione efficiente del programma;
h) sviluppare una struttura di finanziamento per i progetti BONUS;
i) sviluppare una strategia di comunicazione e divulgazione che, nella misura del possibile, garantisca che i risultati e i dati seguano gli standard della rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino.
In merito ai contributi di natura infrastrutturale, è necessario sviluppare norme e approcci specifici durante la fase strategica in cui gli Stati partecipanti si impegnano a fornire gratuitamente ai beneficiari di BONUS l'accesso e l'uso delle infrastrutture (in particolare le navi di ricerca). I costi derivanti dall'uso di tali infrastrutture non sono ammissibili ai costi dei progetti. Al riguardo, il GEIE BONUS stipula gli accordi pertinenti con gli Stati partecipanti o i proprietari delle infrastrutture, i quali:
a) definiscono la metodologia di valutazione dei contributi di natura infrastrutturale;
b) garantiscono che il GEIE BONUS, la Commissione e la Corte dei conti possano espletare l'audit per quanto concerne l'accesso e l'uso delle infrastrutture e dei costi che ne derivano;
c) stabiliscono che le parti contraenti sono tenute a riferire su base annuale sui costi sostenuti per l'accesso o l'uso da parte dei beneficiari di BONUS delle infrastrutture.
2.2.4 Finanziamento della fase strategica da parte dell'Unione
I costi ammissibili vengono rimborsati fino al 50% e si tratta di quei costi effettivi sostenuti dal GEIE BONUS e iscritti in bilancio necessari per conseguire l'obiettivo individuato al punto 1. I costi possono essere ammissibili al 1° gennaio 2010 e vengono definiti ulteriormente nella convenzione di sovvenzione per la fase strategica.
3. Fase di attuazione
A condizione che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) siano soddisfatte e che l'audit ex ante del GEIE BONUS dia esiti positivi, la Commissione ed il GEIE BONUS stipulano la convenzione di attuazione.
3.1. Obiettivi
Durante la fase di attuazione, vengono pubblicati e attuati ▌ inviti congiunti a presentare proposte per finanziare i progetti di BONUS orientati strategicamente e indirizzati agli obiettivi dell'iniziativa. I temi scaturiscono dall'agenda di ricerca strategica di BONUS, rispettano il più possibile il calendario stabilito e riguardano la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività formative e/o divulgative.
3.2. Attuazione dei progetti di BONUS
Gli inviti a presentare proposte di BONUS vengono attuati mediante progetti transnazionali che coinvolgono più partner (almeno tre soggetti giuridici ammissibili indipendenti di tre Stati membri o paesi associati, di cui almeno due appartenenti agli Stati partecipanti di BONUS).
I soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati possono ricevere il finanziamento di BONUS. I consorzi che presentano una proposta per un progetto BONUS possono inserire partecipanti di uno Stato non membro a condizione che possa garantire realisticamente di disporre delle risorse necessarie a coprire interamente i costi della sua partecipazione. ▌
Ogni invito a presentare proposte indica chiaramente gli argomenti scientifici. Gli argomenti vengono individuati dal GEIE BONUS in consultazione con la Commissione. Individuando gli argomenti, è opportuno tenere conto delle esigenze emergenti, dei risultati e degli esiti degli inviti attuati in passato e delle ampie consultazioni delle parti interessate avviate durante la fase strategica e per tutta la durata del programma.
Il GEIE BONUS pubblica il più diffusamente possibile l'invito a presentare proposte usando il più possibile un supporto informativo specifico, in particolare i siti web relativi al Settimo programma quadro che si rivolgono a tutte le parti interessate pertinenti, la stampa specialistica e le brochure. L'invito rimane aperto per almeno tre mesi. I progetti proposti vengono trasmessi centralmente al GEIE BONUS da parte dei candidati in risposta agli inviti e nell'ambito di una procedura di valutazione monofase.
I progetti proposti sono valutati e selezionati centralmente sulla base di un'analisi indipendente a fronte di criteri definiti di ammissibilità e di selezione e aggiudicazione. I criteri di valutazione fondamentali sono l'eccellenza scientifica, la qualità dell'attuazione e l'impatto atteso dal progetto. L'invito a presentare proposte concretizza i criteri di valutazione fondamentali. Altri criteri possono essere introdotti a condizione che questi vengano pubblicati nell'invito a presentare proposte, non abbiano carattere discriminatorio e non prevalgano sui criteri di valutazione fondamentali.
Il GEIE BONUS garantisce che ogni proposta ricevuta venga valutata di concerto con almeno tre esperti indipendenti nominati dalla stessa sulla base dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 1906/2006. Ogni proposta di progetto riceve un punteggio. Gli esperti indipendenti esaminano i progetti a fronte dei criteri di valutazione e assegnano un punteggio su una scala da 0 a 5 per criterio secondo le norme di presentazione delle proposte, nonché le relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione del Settimo programma quadro.
Il GEIE BONUS stabilisce una lista di finanziamenti strettamente conforme ai risultati della valutazione indipendente. La graduatoria stilata dagli esperti indipendenti è ritenuta vincolante per l'assegnazione dei fondi di BONUS.
La gestione amministrativa delle sovvenzioni assegnate ai progetti BONUS selezionati viene svolta a livello centrale sotto la responsabilità del GEIE BONUS.
3.3 Altre attività
Oltre alla gestione di BONUS di cui ai punti 3.1 e 3.2, il GEIE BONUS espleta le seguenti attività:
a) aggiornamento regolare dell'agenda di ricerca strategica e assegnazione delle priorità dei temi di ricerca per tenere conto delle esigenze emergenti, dei risultati e degli esiti degli inviti precedentemente attuati e sulla base delle procedure di consultazione allargata di cui al punto 2.2.2;
b) favorire l'accesso per i gruppi di ricerca transnazionali e multidisciplinari dai progetti finanziati di BONUS alle infrastrutture e agli strumenti di ricerca unici;
c) promuovere un'interfaccia scienza-politica efficace che garantisca un'acquisizione ottimale dei risultati di ricerca;
d) fare in modo che il finanziamento degli Stati partecipanti garantisca la sostenibilità dell'iniziativa senza il finanziamento dell'Unione nel periodo successivo a BONUS;
e) intensificare la collaborazione tra i programmi di ricerca ambientali regionali e le comunità scientifiche pertinenti in altri bacini marini europei;
f) svolgere attività di comunicazione e divulgazione;
g) Il GEIE BONUS si impegna proattivamente a condividere le migliori prassi con altri bacini marini regionali europei, nonché comunicare adeguatamente a livello paneuropeo per garantire l'armonizzazione e il perfezionamento.
3.4. Contributi durante la fase di attuazione
La fase di attuazione di BONUS è cofinanziata dagli Stati partecipanti e dall'Unione durante un periodo di almeno cinque anni fino alla chiusura dell'intero ciclo di tutti i progetti finanziati da BONUS, purché gli impegni dell'Unione siano presi fino al 2013 e tutti gli obblighi di relazione alla Commissione siano adempiuti. Il contributo dell'Unione durante la fase di attuazione corrisponde ai contributi in denaro e di natura infrastrutturale degli Stati partecipanti in favore dei progetti BONUS versati attraverso il GEIE BONUS nonché i costi correnti sostenuti dal GEIE BONUS nella fase di attuazione. Detti costi correnti non possono superare l'importo di 5 milioni di euro.
▌ Il GEIE BONUS è il destinatario e l'amministratore del contributo dell'Unione. Uno Stato partecipante può decidere di amministrare il proprio finanziamento nazionale e destinare il proprio contributo in denaro esclusivamente alla ricerca nazionale selezionata a livello centrale oppure affidare l'amministrazione del proprio contributo in denaro al GEIE BONUS.
Fermo restando le condizioni convenute nelle convenzioni finanziarie annuali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo finanziario dell'Unione viene versato sulla base di prove di pagamento del contributo in denaro degli Stati partecipanti in favore dei beneficiari di BONUS o GEIE e dell'erogazione dei contributi di natura infrastrutturale per i progetti di BONUS.
L'utilizzo appropriato del finanziamento di BONUS da parte dei beneficiari rientra fra le responsabilità del GEIE BONUS e viene stabilito mediante un audit finanziario indipendente dei progetti svolto dal GEIE BONUS o da chi per essa.
3.5 Finanziamento dei progetti BONUS
Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), il finanziamento dei progetti BONUS copre fino al 100% dei costi ammissibili calcolati secondo le norme comuni di finanziamento e i tassi comuni di finanziamento, come stabilito dal GEIE BONUS nelle modalità di attuazione e concordato dalla Commissione nella convenzione di attuazione.
ALLEGATO II
GESTIONE DI BONUS
1. L'iniziativa BONUS è gestita dal GEIE BONUS attraverso il segretariato. Il GEIE BONUS ha istituito le seguenti strutture ai fini di BONUS: comitato direttivo, segretariato, comitato consultivo, forum di ricerca settoriale e forum dei coordinatori di progetto.
2. Il comitato direttivo è la più alta autorità in seno al GEIE BONUS, che forma il relativo organo decisionale e il consiglio a capo del segretariato. Il comitato direttivo è composto di funzionari di alto livello degli enti di gestione e finanziamento della ricerca nominati dai membri del GEIE BONUS. È presieduto dal presidente, una posizione che ruota annualmente tra i membri del GEIE BONUS. I presidenti precedenti, correnti e futuri formano il comitato esecutivo a sostegno del segretariato riguardo a questioni di importanza strategica. Tenendo conto delle proposte del segretariato, il comitato direttivo decide sull'orientamento strategico di BONUS, comprese le decisioni concernenti la definizione e l'aggiornamento di BONUS, la pianificazione dell'invito a presentare proposte, il profilo di bilancio, i criteri di ammissibilità e di selezione, il gruppo di valutatori, l'approvazione della graduatoria dei progetti di BONUS da finanziare, il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti BONUS finanziati e la supervisione del lavoro adeguato e ordinato del segretariato per quanto riguarda BONUS.
3. Il segretariato è guidato dal direttore esecutivo che esegue le decisioni del comitato direttivo e funge da rappresentante principale di BONUS presso la Commissione e le varie agenzie di finanziamento nazionali. Il segretariato è responsabile del coordinamento e monitoraggio generale delle attività di BONUS, della pubblicazione, valutazione e attuazione degli inviti e del monitoraggio dei progetti finanziati, dal punto di vista sia contrattuale che scientifico, nonché delle relazioni di avanzamento destinate al comitato direttivo. Si occupa altresì della pianificazione e organizzazione delle consultazioni con le parti interessate e il comitato consultivo, del loro successivo perfezionamento e dell'integrazione nell'agenda di ricerca strategica e della promozione delle interfacce scienza-politica efficaci.
4. Il comitato consultivo assiste il comitato direttivo e il segretariato. Si compone di scienziati di alta reputazione internazionale, rappresentanti di parti interessate pertinenti, fra cui, per esempio, turismo, energie rinnovabili, pesca, acquacoltura, trasporto marittimo, fornitori di biotecnologia e tecnologia, comprese le organizzazioni industriali e della società civile con un interesse in questi settori, altri programmi di ricerca baltici integrati e altri mari regionali europei. Fornisce consigli, orientamenti e raccomandazioni indipendenti riguardanti questioni scientifiche e politiche attinenti a BONUS, fra cui consigli su obiettivi, priorità e orientamenti di BONUS, metodi per rafforzare il rendimento di BONUS e la realizzazione e la qualità dei risultati di ricerca, sviluppo delle capacità, capacità di stabilire contatti e la pertinenza del lavoro per conseguire gli obiettivi di BONUS. Offre inoltre assistenza relativa all'uso e alla divulgazione dei risultati relativi a BONUS.
5. Il forum di ricerca settoriale è composto di rappresentanti dei ministeri e di altri attori che si occupano di ricerca e governance del sistema del Mar Baltico. Si riunisce una volta l'anno in una riunione consultiva che discute gli esiti di BONUS e le esigenze emergenti della ricerca da una prospettiva decisionale. Costituisce un dibattito per sviluppare l'integrazione panbaltica della ricerca, compresa la ricerca pertinente finanziata per settore e l'uso e la pianificazione delle infrastrutture comuni.
6. Il forum dei coordinatori di progetto si compone di coordinatori di progetti finanziati attraverso BONUS. Assiste il segretariato nelle questioni relative al coordinamento scientifico di BONUS e l'integrazione e la sintesi dei risultati di ricerca.
- [1] Parere del 29 aprile 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- [2] * Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [3] Parere del 29 aprile 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- [4] Posizione del Parlamento europeo del xx.xx.2010.
- [5] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
- [6] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.
- [7] GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
- [8] GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.
- [9] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
- [10] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
- [11] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
- [12] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
- [13] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
- [14] GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.
MOTIVAZIONE
Già da qualche anno il Mar Baltico è diventato il "mare interno" dell'Unione europea e pertanto necessita di un'azione congiunta a livello comunitario per affrontare le sfide comuni per l'Europa e per promuovere lo sviluppo sostenibile delle regioni del Baltico. Nonostante le numerose attività di ricerca in corso nella regione del Baltico, nella gran parte dei casi tali attività mancano di coordinamento, risultano frammentate e troppo dipendenti dalle possibilità limitate di ricerca disponibili a livello nazionale, regionale o locale. È pertanto assolutamente necessario definire congiuntamente un piano d'azione regionale.
Sebbene il Mar Baltico sia una delle zone marittime maggiormente studiate al mondo dal punto di vista scientifico e la comunità di ricerca ambientale del Mar Baltico possa accedere a una serie progetti nell'ambito del programma quadro dell'UE per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, si riscontra un'evidente carenza a livello transfrontaliero di consultazioni tra i ricercatori, di pianificazione, di coordinamento e di azioni concertate e attualmente non esiste alcun regime comune pensato espressamente per rispondere alle sfide ambientali della regione del Mar Baltico.
Per giungere a un coordinamento e a una cooperazione duraturi tra le comunità scientifiche degli Stati membri del Mar Baltico, 8 Stati membri baltici (Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, in appresso "Stati partecipanti") hanno avviato un programma di ricerca comune nel Mar Baltico (BONUS) con la partecipazione della Comunità, ai sensi dell'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 169 del trattato CE). BONUS integrerà i programmi e le attività di ricerca nazionali degli Stati partecipanti in un unico programma comune di ricerca e sosterrà, in particolare, la ricerca e gli obiettivi ambientali della strategia del Mar Baltico, della strategia marina e marittima e della direttiva quadro in materia di acque.
Uno degli obiettivi principali di tale iniziativa è di contribuire alla costituzione e strutturazione dello spazio economico europeo (SER) nella regione del Mar Baltico. BONUS farà seguito ai programmi precedenti BONUS ERA-NET (2004-2006) e ERA-NET PLUS (2007-2011), aumentando il livello di integrazione e rimuovendo le barriere tra i sistemi di ricerca degli Stati partecipanti, finanziati su scala nazionale. Si auspica che BONUS contribuisca in modo significativo all'attuazione delle suddette strategie e politiche per il Mar Baltico.
Gli obiettivi di BONUS sono coerenti sia con l'obiettivo generale del programma specifico "Cooperazione" del Settimo programma quadro – ossia contribuire allo sviluppo sostenibile – sia con gli obiettivi specifici della ricerca ambientale, tra i quali la prevenzione dei rischi ambientali, la gestione degli ambienti marini, la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e antropiche nonché della biodiversità.
Gli Stati partecipanti hanno concordato che la struttura specifica di esecuzione di BONUS sarà costituita da un gruppo europeo di interesse economico, ovvero la Baltic Organisations Network for Funding Science (rete delle organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, BONUS EEIG), con sede a Helsinki, in Finlandia.
La relatrice plaude alla proposta della Commissione di assegnare un contributo finanziario per l'intera durata del programma BONUS (7 anni) pari a un massimo di 50 milioni di euro. La relatrice sottolinea che l'attuazione di BONUS dovrebbe essere quanto più semplice, rapida ed efficiente possibile ed evitare oneri ingiustificati e lungaggini amministrative.
La relatrice sottolinea l'importanza del coinvolgimento di ricercatori provenienti dalla Federazione russa. Gran parte del bacino del Mar Baltico rientra nei confini della Federazione russa, fatto che incide direttamente e in modo significativo sull'ecosistema marino. Precedenti progetti ERA-NET per il Mar Baltico hanno già visto la partecipazione attiva di ricercatori della Federazione russa e tale cooperazione andrebbe incoraggiata, tenendo presente che la cooperazione nel settore ambientale e della ricerca rappresenta uno dei pilastri dell'accordo di partenariato UE-Russia.
La proposta della Commissione per la partecipazione della Comunità al programma BONUS è altresì conforme alla volontà del Parlamento di migliorare il coordinamento delle attività di ricerca tra gli Stati membri e a livello comunitario, nell'ambito del Settimo programma quadro, e di evitare la frammentazione e la sovrapposizione delle competenze. BONUS merita un'attenzione particolare in quanto può rivelarsi un modello lungimirante di riferimento per altre forme future di cooperazione nella ricerca a livello regionale, basate su un valore europeo comune, come quelle nelle regioni del Danubio, del Mediterraneo, del Mare del Nord ecc.
La relatrice concorda pienamente con la Commissione sul fatto che il programma BONUS e la relativa struttura amministrativa debbano essere del tutto conformi ai principi del Settimo programma quadro. La relatrice rileva inoltre che, tra l'altro, il Settimo programma quadro promuove modelli di finanziamento più flessibili e di ampio respiro a sostegno delle varie iniziative e che ai partecipanti[1] andrebbe garantita una maggiore autonomia gestionale e sottolinea la necessità di calibrare la portata e la tipologia della partecipazione finanziaria caso per caso[2]. Allo sesso modo, una soluzione ad hoc va ricercata per i problemi attuali nell'ambito del Settimo programma quadro, tenendo presente che vi sono diversi modi di gestire i progetti di collaborazione nell'ambito della ricerca. Secondo la relatrice, due aspetti della struttura di BONUS – ossia il sistema a due fasi e l'utilizzo di un salvadanaio comune – necessitano di un approccio flessibile e specificamente concepito.
Fase strategica e di attuazione
Secondo la proposta della Commissione, BONUS dovrebbe essere attuato in due fasi distinte ("struttura a due fasi"): una fase strategica iniziale, della durata di due anni, durante la quale verranno poste in essere piattaforme di consultazione appropriate per la partecipazione attiva di interlocutori, si procederà alla preparazione di un'agenda di ricerca strategica e verranno ampliate ulteriormente modalità di esecuzione specifiche; a seguire, una fase di attuazione, di almeno cinque anni, durante la quale almeno tre inviti comuni saranno lanciati allo scopo di finanziare i progetti BONUS strategicamente mirati a perseguire nello specifico gli obiettivi dell'iniziativa.
La relatrice sottolinea che l'importanza della fase strategica non dovrebbe essere in alcun modo sottovalutata, poiché contribuisce a creare una struttura ad hoc del progetto e fornisce un apporto prezioso alla fase di attuazione. Ad ogni modo è fondamentale che l'attuazione della struttura a due fasi non provochi una brusca interruzione del programma tra la prima e la seconda fase, poiché ciò potrebbe incidere negativamente sulla ricerca di base.
L'impiego della struttura a due fasi è una novità, in quanto non è mai stata utilizzata nei programmi previsti dall'articolo 169 (nuovo articolo 185). La relatrice accoglie con favore tale nuovo approccio ad hoc, in linea con la Commissione e gli Stati partecipanti. La relatrice si compiace inoltre del successo dei precedenti programmi BONUS ERA-NET ed ERA-NET PLUS, i quali hanno ottenuto risultati notevoli e un'eccellente valutazione e sottolinea che ciò fornisce una valida base per ritenere che la fase strategica possa essere conclusa in meno di due anni. Tale aspetto è di fondamentale importanza, poiché una fase strategica di durata pari a due anni potrebbe non essere perfettamente compatibile con il programma attuale. Tutti i progetti BONUS in corso dovrebbero concludersi nel 2011, generando quindi un vuoto temporale tra la fine dell'attuale ERA-NET PLUS e l'inizio del nuovo BONUS. Ciò potrebbe incidere molto negativamente sul funzionamento e sul potenziale dei gruppi di ricerca (attualmente i gruppi sono 16 e al loro interno lavorano oltre 400 ricercatori).
Considerando tale aspetto, la relatrice suggerisce un passaggio ottimizzato dalla fase strategica alla fase di attuazione, in cui sia valutata la qualità della fase strategica e siano presentate le possibili proposte di miglioramento. Inoltre, la relatrice propone di abbreviare la durata della fase strategica al fine di poter avviare la fase di attuazione all'inizio del 2012 e diminuire il rischio che la capacità scientifica possa essere ridotta a causa di un inizio tardivo.
Salvadanaio comune vero o virtuale
In base alla proposta della Commissione, tutti gli Stati partecipanti sono tenuti a contribuire a un salvadanaio comune che sarà utilizzato per finanziare le attività di ricerca. Secondo la Commissione, l'impiego di un salvadanaio comune "vero" è l'unico modo per avviare progetti di collaborazione e garantire una reale integrazione finanziaria con il "valore aggiunto" europeo.
Dal punto di vista comunitario un salvadanaio comune rappresenta la soluzione preferibile, tuttavia in taluni Stati partecipanti potrebbero sorgere problemi giuridici e costituzionali per il trasferimento all'estero di fondi per la ricerca.
Come possibile soluzione, la relatrice suggerisce che il contributo finanziario della Comunità e il contributo in denaro degli Stati partecipanti in favore di BONUS siano raccolti e amministrati a livello centrale dal GEIE BONUS. Tuttavia, qualora uno Stato partecipante non possa trasferire il proprio contributo in denaro nel salvadanaio comune a causa di requisiti giuridici o costituzionali, dovrebbe poter avere la possibilità di superare tale ostacolo versando un contributo in denaro destinato solo alla ricerca nazionale. L'esperienza acquisita e le osservazioni indipendenti dei programmi comuni di ricerca nel Mar Baltico (finanziati attualmente per il 32% dall'UE) fanno supporre che l'utilizzo simultaneo di un salvadanaio vero e un salvadanaio virtuale non pregiudicherà il principio fondamentale dell'eccellenza scientifica.
- [1] Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1), considerando 24.
- [2] Ibid., Allegato III
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (17.3.2010)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri
(COM(2009)0610 – C7‑0263/2009 – 2009/0169(COD))
Relatrice per parere: Anna Rosbach
BREVE MOTIVAZIONE
1. Il programma Bonus 169 mira a migliorare la capacità di ricerca marina degli Stati membri dell'UE, dell'Unione europea e dei paesi partecipanti per quanto riguarda il Mar Baltico.
È importante migliorare la nostra comprensione del motivo per cui il Mar Baltico è così inquinato. Può naturalmente essere un vantaggio unire le forze quando si tratta di nuovi studi, ma la relatrice desidera inoltre richiamare l'attenzione sul grande corpus di conoscenze già esistente come risultato delle ricerche effettuate dai singoli Stati membri nel corso degli anni. Questo programma ha tra l'altro lo scopo di riunire i risultati di queste ricerche onde evitare inutili duplicazioni o sovrapposizioni di ricerche già esistenti, localizzando anche nuove aree adatte per la ricerca comune, nel quadro del programma Bonus.
Per ampliare questa base di conoscenze, sarebbe prudente coinvolgere la Russia, in una forma o nell'altra, in quanto è uno dei principali responsabili dell'inquinamento del Mar Baltico.
2. Per i politici sarebbe rilevante avere accesso a stime scientificamente fondate delle perdite economiche, ecologiche e sociali, sia attuali che potenziali, dovute ai danni subiti dall'ecosistema e della perdita di biodiversità nel Mar Baltico.
I pescatori professionisti sono uno dei primi gruppi direttamente interessati da questa realtà, ma sono lungi dall'essere l'unico. È importante mantenere ampio il campo di osservazione quando si esaminano le conseguenze dei cambiamenti nel Mar Baltico.
3. Quando si tratta di coinvolgere i diversi settori, a parte quelli esplicitamente menzionati nel testo, è importante ampliare il campo d'osservazione. Altri settori interessati, senza che ciò costituisca un limite, sono i trasporti marittimi, l'agricoltura, l'industria e le autorità portuali.
4. Una speciale attenzione deve essere data l'aspetto delle acque di zavorra delle navi contenenti specie invasive, che possono mettere a repentaglio l'equilibrio ecologico naturale del Mar Baltico. Quanto alle navi, anche la prevenzione delle fuoriuscite di petrolio è un tema che necessita un elevato grado di messa a fuoco.
5. Anche progetti come l'oleodotto Nord Stream nel Mar Baltico sollevano questioni circa il potenziale impatto a breve e a lungo termine della costruzione di oleodotti e gasdotti in tutto, o in alcune parti, del Mar Baltico. Si sottolinea l'importanza di garantire che gli studi d'impatto non siano solo fatti e commissionati dalle parti interessate, ma anche integrati da ricerche indipendenti.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di decisione Titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) realizzato da alcuni Stati membri |
|
(Modificare la denominazione in tutto il testo.) |
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) La scienza può contribuire ad affrontare tali sfide e a trovare soluzioni ai problemi ambientali nel Mar Baltico. Tuttavia, la gravità della situazione attuale fa appello a una intensificazione qualitativa e quantitativa della ricerca corrente nella regione baltica attraverso lo sviluppo e l'attuazione di un approccio pienamente integrato in cui i programmi di ricerca pertinenti di tutti gli Stati confinanti possono essere perfezionati e mirati per risolvere le questioni complesse e urgenti in modo coordinato, efficiente ed efficace. |
(5) La scienza deve contribuire ad affrontare tali sfide e a trovare soluzioni agli urgenti problemi ambientali nel Mar Baltico. Tuttavia, la gravità della situazione attuale fa appello a una intensificazione qualitativa e quantitativa della ricerca corrente nella regione baltica attraverso lo sviluppo e l'attuazione di un approccio pienamente integrato in cui i programmi di ricerca pertinenti di tutti gli Stati confinanti possono essere perfezionati e mirati per risolvere le questioni complesse e urgenti in modo coordinato, efficiente ed efficace. |
Emendamento 3 Proposta di decisione Considerando 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(9 bis) In generale, BONUS ERA-NET e ERA-NET PLUS hanno funzionato bene ed è quindi importante garantire la continuità degli sforzi di ricerca, al fine di affrontare le pressanti sfide ambientali. |
Emendamento 4 Proposta di decisione Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Anche se ampiamente incentrata sulla ricerca ambientale, l'iniziativa BONUS-169 si occupa trasversalmente di alcuni programmi di ricerca comunitari riguardanti una serie di attività umane che hanno aumentato gli impatti negativi sull'ecosistema come pesca, acquacoltura, agricoltura, infrastrutture, trasporti, formazione e mobilità di ricercatori, nonché questioni di carattere socioeconomico. L'iniziativa è di notevole importanza per alcune politiche e direttive comunitarie, fra cui la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), la strategia UE per la regione del Mar Baltico, la politica comune della pesca, la politica agricola comune, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e gli impegni dell'UE in ambito internazionale come il piano d'azione della Commissione di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico. Di conseguenza, molte altre aree della politica comunitaria beneficeranno dell'iniziativa BONUS-169. |
(12) Anche se ampiamente incentrata sulla ricerca ambientale, l'iniziativa BONUS-169 si occupa trasversalmente di alcuni programmi di ricerca comunitari riguardanti una serie di attività umane che hanno aumentato gli impatti negativi sull'ecosistema come pesca, acquacoltura, agricoltura, infrastrutture (in particolare nel settore energetico), trasporti, formazione e mobilità di ricercatori, nonché questioni di carattere socioeconomico. L'iniziativa è di notevole importanza per alcune politiche e direttive comunitarie, fra cui la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), la strategia UE per la regione del Mar Baltico, la politica comune della pesca, la politica agricola comune, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e gli impegni dell'UE in ambito internazionale come il piano d'azione della Commissione di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico. Di conseguenza, molte altre aree della politica comunitaria beneficeranno dell'iniziativa BONUS. |
Motivazione | |
Occorre prestare maggiore attenzione ai progetti di infrastrutture energetiche previsti, poiché in futuro essi potrebbero avere una notevole influenza sull'ambiente del Mar Baltico. | |
Emendamento 5 Proposta di decisione Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Al termine della fase strategica, la Commissione, coadiuvata da un esperto indipendente, dovrebbe valutare la maturità e la messa a punto dell'iniziativa per passare alla fase di attuazione. |
(15) Al termine della fase strategica, la Commissione, coadiuvata da esperti indipendenti, dovrebbe verificare e valutare la qualità e la maturità di detta fase e, se del caso, suggerire eventuali miglioramenti. Il passaggio alla fase di attuazione dovrebbe svolgersi senza interruzioni e senza inutili ritardi. |
Emendamento 6 Proposta di decisione Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) Al fine di realizzare in maniera efficiente BONUS-169, durante la fase di attuazione occorre concedere il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti BONUS-169, selezionati a livello centrale sotto la responsabilità di EEIG BONUS, a seguito di inviti a presentare proposte. |
(24) Al fine di realizzare in maniera efficiente BONUS, durante la fase di attuazione occorre concedere il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti BONUS, selezionati a livello centrale sotto la responsabilità di EEIG BONUS, a seguito di inviti a presentare proposte. La concessione e il pagamento di tale sostegno finanziario ai partecipanti a BONUS dovrebbero avvenire secondo regole comuni in linea con le disposizioni del Settimo programma quadro. |
Emendamento 7 Proposta di decisione Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito dell'iniziativa BONUS-169 siano conformi ai principi etici fondamentali, come i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rispettino i principi dell'integrazione delle questioni di genere e della parità di genere. |
(30) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito dell'iniziativa BONUS siano conformi ai principi etici, in linea con i principi generali enunciati nel Settimo programma quadro e rispettino i principi dell'integrazione delle questioni di genere, della parità di genere e dello sviluppo sostenibile. |
Emendamento 8 Proposta di decisione Considerando 32 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(32) EEIG BONUS dovrebbe incoraggiare i partecipanti ai progetti BONUS-169 selezionati a comunicare e divulgare ampiamente i loro risultati e a rendere tali informazioni disponibili pubblicamente, |
(32) EEIG BONUS dovrebbe obbligare i partecipanti ai progetti BONUS selezionati a comunicare e divulgare ampiamente i loro risultati e a rendere tali informazioni disponibili pubblicamente, |
Motivazione | |
I risultati delle ricerche effettuate devono essere condivisi quanto più possibile. | |
Emendamento 9 Proposta di decisione Considerando 32 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 bis) L'efficace attuazione dei progetti già realizzati nell'ambito del programma BONUS ha messo in evidenza la condizione disastrosa del Mar Baltico, in particolare nei luoghi in cui si prevedono estesi progetti di infrastrutture energetiche; lo stato dell'ambiente del Mar Baltico dovrebbe quindi continuare ad essere monitorato attivamente. |
Motivazione | |
Il presente emendamento è volto a sottolineare l'importanza di un'efficace attuazione dei progetti nell'ambito del programma BONUS. | |
Emendamento 10 Proposta di decisione Considerando 32 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(32 ter) Le pratiche lacunose emerse durante l'attuazione di progetti nell'ambito del programma BONUS devono essere interrotte, e i progetti presentati dai centri di ricerca di alcuni Stati membri non dovrebbero essere indebitamente favoriti al momento della stesura dell'elenco dei progetti da finanziare, poiché ciò rappresenterebbe una discriminazione nei confronti di altri Stati membri della regione del Mar Baltico. |
Motivazione | |
Al momento della selezione dei progetti da finanziare, la pratica dimostra che i progetti presentati dai centri di ricerca di taluni Stati membri vengono indebitamente favoriti, mentre i centri di ricerca di altri Stati membri vengono ignorati. Tale discriminazione dovrebbe essere evitata al momento di stabilire la graduatoria. | |
Emendamento 11 Proposta di decisione Articolo -1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo - 1 bis |
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Oggetto |
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La finalità della presente decisione è di sostenere lo sviluppo ecologicamente sostenibile della regione del Mar Baltico, facilitando il coordinamento delle attività di ricerca regionali, con l'obiettivo comune di attuare una gestione basata sugli ecosistemi della regione. |
Emendamento 12 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) preparazione dell'agenda di ricerca strategica che definisce il contenuto scientifico del programma e si incentra sugli inviti a presentare proposte, in conformità degli obiettivi fissati nel Settimo programma quadro; |
(a) preparazione dell'agenda di ricerca strategica che definisce il contenuto scientifico del programma e si incentra sugli inviti a presentare proposte, in conformità con l'obiettivo comune di una gestione ecosistemica nella regione del Mar Baltico e con gli obiettivi fissati nel Settimo programma quadro; |
Emendamento 13 Proposta di decisione Articolo 2 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Durante la fase di attuazione, che dura almeno cinque anni, devono essere pubblicati almeno tre inviti a presentare proposte di progetti da finanziare che perseguano gli obiettivi di BONUS-169. Tali inviti riguardano progetti transnazionali, coinvolgono più partner e comprendono attività quali ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e divulgazione. I progetti sono selezionati in base ai principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione indipendente, cofinanziamento, non lucrosità, finanziamento non cumulabile con altre fonti comunitarie, nonché in base al principio di non retroattività. |
4. Durante la fase di attuazione, che dura almeno cinque anni, devono essere pubblicati gli inviti a presentare proposte di progetti da finanziare che perseguano gli obiettivi di BONUS. Tali inviti riguardano progetti transnazionali, coinvolgono più partner e comprendono attività quali ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e divulgazione. I progetti sono selezionati in base ai principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione indipendente, cofinanziamento, non lucrosità, finanziamento non cumulabile con altre fonti comunitarie, nonché in base al principio di non retroattività. La concessione e il pagamento del sostegno finanziario ai partecipanti a BONUS avvengono secondo regole comuni in linea con le disposizioni del Settimo programma quadro. |
Emendamento 14 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 3 – alinea | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'erogazione del contributo finanziario della Comunità per la fase di attuazione è subordinata alle seguenti condizioni: |
3. Prima della fine della fase strategica la Commissione valuta quanto segue: |
Emendamento 15 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) una valutazione positiva della fase strategica svolta dalla Commissione assistita da esperti indipendenti; tale valutazione riguarda i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e degli elementi da fornire di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'allegato I; |
(a) i risultati della fase strategica di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nonché i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e degli elementi da fornire di cui alla sezione 2 dell'allegato I; |
Emendamento 16 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) dimostrazione da parte di EEIG BONUS della sua capacità di attuare BONUS-169 nonché di ricevere, assegnare e monitorare il contributo finanziario della Comunità nell'ambito della gestione centralizzata indiretta secondo quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dall'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso "regolamento finanziario") e dall'articolo 35, dall'articolo 38, paragrafo 2, e dall'articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto di una sana gestione finanziaria; |
(b) dimostrazione da parte di EEIG BONUS della sua capacità di attuare BONUS nonché di realizzare gli obiettivi dello sviluppo ecologicamente sostenibile della regione del Mar Baltico, ricevere, assegnare e monitorare il contributo finanziario della Comunità nell'ambito della gestione centralizzata indiretta secondo quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dall'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso "regolamento finanziario") e dall'articolo 35, dall'articolo 38, paragrafo 2, e dall'articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto di una sana gestione finanziaria; |
Emendamento 17 Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) un impegno da parte di ciascun Stato partecipante a contribuire con la propria quota al finanziamento di BONUS-169, al pagamento in denaro e alla fornitura efficace di contributi di natura infrastrutturale secondo le richieste; tali impegni sono inseriti nel piano di finanziamento concordato dalle autorità nazionali competenti per favorire l'esecuzione congiunta della fase di attuazione di BONUS-169; |
(e) un impegno da parte di ciascuno Stato partecipante a contribuire con la propria quota al finanziamento di BONUS e al pagamento effettivo del proprio contributo finanziario, in particolare il finanziamento dei partecipanti ai progetti BONUS selezionati in seguito all'invito a presentare proposte; |
Emendamento 18 Proposta di decisione Allegato I – sezione 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) lanciare almeno tre inviti comuni a presentare proposte intersettoriali e strategici che coinvolgano più partner. |
(g) lanciare inviti comuni a presentare proposte intersettoriali e strategici che coinvolgano più partner. |
Emendamento 19 Proposta di decisione Allegato I – sezione 1 – lettera g bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(g bis) invita attivamente tutti i paesi terzi che si affacciano sul Mar Baltico o che ne alimentano il bacino di drenaggio ad aderire all'iniziativa in qualità di Stato Partecipante; |
Motivazione | |
Aggiunta di paesi che sono inclusi nel bacino di drenaggio del Mar Baltico rispetto all'emendamento 2 del relatore per parere. | |
Emendamento 20 Proposta di decisione Allegato I – sezione 2.2.1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'agenda di ricerca strategica viene sviluppata e concordata previa consultazione fra gli Stati partecipanti, numerose parti interessate e la Commissione. Questa costituisce la base di un programma politico. Mira ad ampliare lo spettro della ricerca per accorpare, oltre all'ecosistema marino, un approccio verso il bacino che affronti le questioni chiave che minano la qualità e la produttività degli ecosistemi della regione del Mar Baltico. |
L'agenda di ricerca strategica viene sviluppata e concordata previa consultazione fra gli Stati partecipanti, numerose parti interessate e la Commissione. Questa costituisce la base di un programma politico. Mira ad ampliare lo spettro della ricerca per accorpare, oltre all'ecosistema marino, un approccio verso il bacino che affronti le questioni chiave che minano la qualità e la produttività degli ecosistemi della regione del Mar Baltico. Essa deve comprendere una stima dei costi economici dei danni ambientali e della perdita di biodiversità nella regione. |
Motivazione | |
Aggiunta della valutazione economica del danno ambientale in generale (ad esempio l'eutrofizzazione), oltre alla perdita della biodiversità, rispetto all'emendamento 3 del relatore per parere. | |
Emendamento 21 Proposta di decisione Allegato I - sezione 2.2.3 - lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) sviluppare una struttura di finanziamento per il progetto BONUS-169 sulla base di un gruppo di fondi composto di contributi in denaro degli Stati partecipanti e della Comunità; |
(h) sviluppare una struttura di finanziamento per i progetti BONUS; |
Emendamento 22 Proposta di decisione Allegato I – sezione 2.2.3 – lettera i bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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i bis) garantendo che i risultati della ricerca siano condivisi con altri progetti analoghi di ricerca marina regionale; |
Motivazione | |
Questa aggiunta ha lo scopo di evitare per quanto possibile la sovrapposizione e la duplicazione degli sforzi di ricerca. | |
Emendamento 23 Proposta di decisione Allegato I – sezione 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Fermo restando che i risultati della valutazione e dell'audit ex ante di BONUS-EEIG diano esiti positivi, la Commissione ed EEIG BONUS stipulano la convenzione di attuazione. |
3. Fermo restando che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a, siano rispettate e che l'audit ex ante di BONUS-EEIG dia esiti positivi, la Commissione ed EEIG BONUS stipulano la convenzione di attuazione. |
Emendamento 24 Proposta di decisione Allegato I – sezione 3.1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Durante la fase di attuazione, vengono pubblicati e attuati almeno tre inviti congiunti a presentare proposte per finanziare i progetti di BONUS-169 orientati strategicamente e indirizzati agli obiettivi dell'iniziativa. I temi scaturiscono dall'agenda di ricerca strategica di BONUS-169, rispettano il più possibile il calendario stabilito e riguardano la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività formative e/o divulgative. |
Durante la fase di attuazione, vengono pubblicati e attuati inviti congiunti a presentare proposte per finanziare i progetti di BONUS orientati strategicamente e indirizzati agli obiettivi dell'iniziativa. I temi scaturiscono dall'agenda di ricerca strategica di BONUS, rispettano il più possibile il calendario stabilito e riguardano la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività formative e/o divulgative. |
Emendamento 25 Proposta di decisione Allegato I – sezione 3.4 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il contributo finanziario della Comunità e il contributo in denaro degli Stati partecipanti in favore di BONUS-169 vengono raccolti e amministrati a livello centrale da EEIG BONUS. |
Il contributo finanziario della Comunità e il contributo in denaro degli Stati partecipanti in favore di BONUS vengono raccolti e amministrati a livello centrale da EEIG BONUS, con la possibilità per gli Stati partecipanti di destinare il loro contributo in denaro esclusivamente a progetti di ricerca nazionali ("cassa comune virtuale"). |
Motivazione | |
Occorre prevedere la possibilità di una "cassa comune virtuale" per gli Stati partecipanti il cui contributo alla cassa comune è limitato, o per gli Stati partecipanti in ritardo in termini di capacità di ricerca e per i quali la possibilità di destinare il contributo in denaro esclusivamente alla ricerca nazionale potrebbe contribuire a ridurre il divario esistente. | |
Emendamento 26 Proposta di decisione Allegato II – sezione 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'iniziativa BONUS-169 è gestita da EEIG BONUS attraverso il segretariato. EEIG BONUS istituisce le seguenti strutture ai fini di BONUS-169: comitato direttivo, segretariato, comitato consultivo, forum di ricerca settoriale e forum dei coordinatori di progetto. |
1. L'iniziativa BONUS è gestita da EEIG BONUS attraverso il segretariato. EEIG BONUS ha istituito le seguenti strutture ai fini di BONUS: comitato direttivo, segretariato, comitato consultivo, forum di ricerca settoriale e forum dei coordinatori di progetto. |
PROCEDURA
Titolo |
Programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) |
|||||||
Riferimenti |
COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD) |
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Commissione competente per il merito |
ITRE |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 12.11.2009 |
|
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Relatore per parere Nomina |
Anna Rosbach 25.1.2010 |
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Esame in commissione |
23.2.2010 |
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Approvazione |
16.3.2010 |
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
54 0 1 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Christofer Fjellner, Matthias Groote, Judith A. Merkies, Alojz Peterle, Michail Tremopoulos, Anna Záborská |
|||||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper |
|||||||
PROCEDURA
Titolo |
Programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS-169) |
|||||||
Riferimenti |
COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD) |
|||||||
Presentazione della proposta al PE |
29.10.2009 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 12.11.2009 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ENVI 12.11.2009 |
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Relatore(i) Nomina |
Lena Ek 15.12.2009 |
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Esame in commissione |
27.1.2010 |
23.2.2010 |
7.4.2010 |
|
||||
Approvazione |
11.5.2010 |
|
|
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 0 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jean-Pierre Audy, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler |
|||||||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Catherine Bearder |
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Deposito |
19.5.2010 |
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