RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico

21.5.2010 - (05551/2010 – C7‑0014/2010 – 2009/0141(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Ramon Tremosa i Balcells


PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico

(05551/2010 – C7‑0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Procedura legislativa speciale - consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0500),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   vista la proposta di regolamento del Consiglio (05551/2010),

–   visti l'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0014/2010),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7‑0167/2010),

1.  approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

(1 bis) Molto prima della crisi finanziaria il Parlamento europeo aveva chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'UE, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati (nelle sue risoluzioni del: 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione"1; del 25 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea2; dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco3; del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity4; del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza5, del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)6; del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito7).

 

___________

1 GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

2 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

3 GU L 175 E del 10.7.2008, pag. xx.

4 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26.

5 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48.

6 Testi approvati, P6_TA(2009)0251.

7 Testi approvati, P6_TA(2009)0279.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

(8 bis) Le misure per la raccolta di informazioni stabilite nel presente regolamento sono necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS e dovrebbero lasciare impregiudicato il quadro giuridico del Sistema statistico europeo (SSE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel settore delle statistiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto lasciare impregiudicati il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.

(8 bis) Alla BCE dovrebbe essere affidato il compito di fornire assistenza statistica al CERS. La raccolta e l'elaborazione di informazioni quali stabilite nel presente regolamento e quali necessarie per l'assolvimento dei compiti del CERS dovrebbero pertanto usufruire delle disposizioni dell'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE e di quelle del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea1. Di conseguenza, le informazioni statistiche riservate raccolte dalla BCE o dal SEBC dovrebbero essere condivise con il CERS.

 

________________

1 GU L 318 del 27.11.1998 pag. 8.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

1 bis. Il presidente del CERS è il presidente della BCE. Il suo mandato coincide con il suo mandato di presidente della BCE.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

1 ter. Il primo vicepresidente è eletto dai membri del consiglio generale della BCE con un mandato di durata pari a quello della sua appartenenza al consiglio generale, con riferimento alla necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri e di quelli rispettivamente interni e esterni all'area euro. Può essere rieletto.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

1 quater. Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), istituito dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA], del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EBA] (il "comitato congiunto").

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

1 quinquies. Prima di assumere le loro funzioni, il presidente e il primo vicepresidente espongono al Parlamento europeo, nel corso di un'audizione pubblica, in che modo intendono assolvere i loro compiti a norma del presente regolamento. Il secondo vicepresidente è ascoltato dal Parlamento europeo nella sua qualità di presidente del comitato congiunto.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

1 sexies. Il presidente presiede le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

1 septies. I vicepresidenti, in ordine di precedenza, presiedono le riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo ove il presidente non possa parteciparvi.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

1 octies. Se i vicepresidenti sono impossibilitati ad adempiere alle loro funzioni, si eleggono nuovi vicepresidenti in conformità dei paragrafi 1 ter e 1 quater.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 nonies (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

1 nonies. Il presidente rappresenta il CERS all'esterno.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 decies (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

1 decies. Il presidente è invitato a un'audizione annuale presso il Parlamento europeo in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS, che avviene in un contesto diverso da quello del dialogo monetario fra il Parlamento europeo e il presidente della BCE.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – alinea

Testo del Consiglio

Emendamento

La Banca centrale europea assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. La missione del segretariato, definita all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento XXXX, comprende in particolare:

La BCE assicura un segretariato, fornendo pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS. Il segretariato riceve anche la consulenza tecnica dalle autorità europee di vigilanza, dalle banche centrali nazionali e dalle autorità di vigilanza nazionali. Esso è altresì competente per tutte le questioni relative al personale. I compiti del segretariato, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], comprendono in particolare:

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo del Consiglio

Emendamento

(e) l'assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo.

(e) l'assistenza ai lavori del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato scientifico consultivo.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

e bis) la trasmissione di informazioni, ove richieste, alle autorità europee di vigilanza.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo del Consiglio

Emendamento

1. La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere il proprio compito consistente nell'assicurare il segretariato del CERS.

1. La BCE si dota di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere i compiti del segretariato del CERS, garantendo un personale di elevata qualità che rispecchi, a grandi linee, l'ampio campo di azione del CERS e la composizione del consiglio generale. La BCE garantisce un adeguato finanziamento del segretariato a titolo delle proprie risorse.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo del Consiglio

Emendamento

2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale del CERS.

2. Il capo del segretariato è nominato dalla BCE su proposta del consiglio generale del CERS.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

2 bis. Tutti i membri del segretariato sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. .../2010 [CERS], per garantire lo scopo dell'articolo 6 del presente regolamento.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo del Consiglio

Emendamento

2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo del CERS.

2. Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, del comitato direttivo e del comitato scientifico consultivo del CERS.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

2 bis. Il segretariato può chiedere informazioni utili per i compiti del CERS, singole o in forma sommaria o aggregata, e riguardanti istituti o mercati finanziari, alle autorità europee di vigilanza e, nei casi specificati all'articolo 15 del regolamento (UE) n. …/2010 [CERS], alle autorità nazionali di vigilanza, alle banche centrali nazionali, ad altre autorità degli Stati membri o, sulla base di una richiesta motivata, direttamente agli istituti finanziari.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

 

2 ter. Le informazioni di cui al paragrafo 2 possono comprendere dati relativi allo Spazio economico europeo, all'Unione o all'area dell'euro, ovvero dati nazionali in forma aggregata nonché singoli. I dati nazionali sono raccolti unicamente su richiesta motivata. Prima di presentare una richiesta di dati, il segretariato si avvale innanzitutto delle statistiche esistenti, prodotte, divulgate ed elaborate sia dal sistema statistico europeo che dal SEBC, e successivamente consulta la competente autorità europea di vigilanza a garanzia del carattere proporzionato della richiesta.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo del Consiglio

Emendamento

Il Consiglio esamina il presente regolamento tre anni dopo la data indicata all'articolo 8 sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE e delle autorità europee di vigilanza, decide se il presente regolamento deve essere riveduto.

Entro il …* il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione della Commissione e, sentito il parere della BCE, decidono se gli obiettivi e l'organizzazione del CERS debbano essere riveduti.

 

La relazione valuta, in particolare:

 

a) se sia opportuno semplificare e rafforzare l'architettura del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), al fine di migliorare la coerenza fra i livelli "macro" e "micro", come anche tra le autorità europee di vigilanza;

 

b) se sia opportuno accrescere i poteri di regolamentazione delle autorità europee di vigilanza;

 

c) se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con gli sviluppi generali in questo settore;

 

d) se nell'ambito dell'ESFS vi siano diversità ed eccellenza sufficienti;

 

e) se la responsabilità e la trasparenza in relazione ai requisiti di pubblicazione siano adeguate.

 

------------

* Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

MOTIVAZIONE

L'Unione europea (UE) sta creando un quadro per la salvaguardia della stabilità finanziaria. Un mercato finanziario integrato dell'UE, dominato da grandi gruppi paneuropei nella maggior parte degli Stati membri, non può funzionare adeguatamente se la vigilanza rimane frazionata a livello nazionale. L'UE ha bisogno di una nuova architettura finanziaria dotata di una microvigilanza prudenziale integrata che comprenda un trasferimento di competenze all'UE. Inoltre, un macrovigilanza europea avrebbe potuto scoprire che l'insostenibile crescita del credito, le bolle immobiliari e i forti disavanzi delle partite correnti erano tali da generare gravi rischi per la stabilità macroeconomica e finanziaria. L'Europa ha un urgente bisogno di sviluppare competenze di macrovigilanza prudenziale capace di scoprire i rischi sistemici, in altre parole, di individuare i rischi di instabilità finanziaria europea e, ove opportuno, presentare segnalazioni e far sì che vi sia dato seguito.

Sebbene altre crisi finanziarie siano inevitabili, in futuro gli effetti economici e sociali dovrebbero essere meno dannosi, come avvenuto con la crisi attuale in confronto all'impatto reale della Grande depressione. L'Europa necessita di un quadro legislativo e istituzionale per risolvere l'insolvenza degli istituti finanziari di importanza sistemica. Saranno create una nuova autorità di vigilanza macroprudenziale, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), e una nuova vigilanza microprudenziale, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVF), la cui efficienza è garantita dal prestigio della BCE, poiché il nuovo CERS non sarà in grado di imporre misure o sanzioni agli Stati membri o agli istituti finanziari, e le sue segnalazioni non avranno carattere vincolante. Conseguentemente la loro efficacia dipende dalla considerevole reputazione della BCE e dalla competenza riconosciuta del suo personale. Il ruolo della BCE sarà essenziale nella macrovigilanza europea.

Negli ultimi anni una politica monetaria dei tassi di interesse molto bassi ha alimentato bolle nei beni sia materiali che finanziari. Scoppiando, queste bolle hanno causato la crisi che stiamo attualmente attraversando. Lo scopo principale dell'architettura di vigilanza è di evitare che in futuro si verifichino situazioni drammatiche di questo tipo, di garantire la stabilità finanziaria e di tutelare i consumatori. La prevenzione o la mitigazione dei rischi sistemici, delle difficoltà o del mancato funzionamento di una parte considerevole del settore finanziario, ridurranno l'impatto delle prossime crisi sull'economia reale e sui cittadini europei.

Negli ultimi due decenni la politica monetaria europea è stata efficiente nel controllo dell'inflazione. La chiara visualizzazione dell'obiettivo della "stabilità dei prezzi" (un chiaro obiettivo del 2% annuo di inflazione, ad esempio) è stata anche affiancata da uno strumento chiaro e potente della politica monetaria, i tassi di interesse. In tal senso, anche l'espansione del libero commercio e la generalizzazione delle reti globali di produzione verificatesi in tutto il mondo nel corso degli ultimi venti anni, con la loro pressione deflazionistica, hanno contribuito alla moderazione dei prezzi nei paesi sviluppati.

Di fatto, si potrebbe sostenere che i tassi di interesse sono stati tenuti artificialmente bassi per anni in confronto ai tassi di interesse di mercato che avrebbero bilanciato liberamente l'offerta di crediti e la domanda di investimenti. Questo fatto potrebbe essere stato una delle cause principali della crisi attuale: avrebbe snaturato le aspettative degli operatori economici, fino al punto di invitarli ad un eccessivo indebitamento per finanziare consumi e investimenti anch'essi eccessivi. In ogni caso vi è un consenso molto ampio sull'efficacia della politica monetaria, come si è già detto.

Tuttavia, la globalizzazione economica, particolarmente intensa per i movimenti di capitali, ha profondamente modificato i mercati finanziari. Le banche centrali hanno mantenuto il loro obiettivo tradizionale di controllo dell'inflazione, e a tale scopo hanno utilizzato i tassi di interesse. Ma la libertà di circolazione dei capitali ha rafforzato straordinariamente il legame tra andamento monetario e settore finanziario. Questa nuova situazione ha sempre più costretto le banche centrali ad inserire un nuovo obiettivo nella loro agenda: la stabilizzazione dei mercati finanziari.

La realizzazione simultanea di entrambi gli obiettivi (stabilità dei prezzi e stabilità dei mercati finanziari) non è possibile con l'unico strumento dei tassi di interesse, per quanto sia potente. Il tasso di interesse è stato efficace per controllare l'inflazione, ma non è stato sufficiente ad evitare l'espansione del credito e le bolle immobiliari in diversi paesi.

Vi è la necessità di un nuovo strumento e nel corso degli ultimi due anni si è generato un ampio consenso che questo strumento sia la regolazione e vigilanza a livello europeo dei sistemi bancari e finanziari. Anche se la regolazione finanziaria esiste da molti anni, si è rivelata inadeguata e insufficiente nel nuovo mondo globalizzato. Di fatto, la supervisione e regolazione è l'unica grande competenza, che le banche centrali nazionali si sono riservate a livello nazionale dopo la creazione dell'euro. Così, oggi, è certa la necessità e la convenienza di migliorare la regolazione con una dimensione europea.

Il presidente della Banca centrale europea, in una conferenza tenuta a Singapore nel 2005[1], è stato interrogato sulla generazione di bolle dei prezzi delle proprietà immobiliari o finanziarie. Ha risposto che si può individuare una bolla quando, per esempio, un tipo di credito o il prezzo di alcuni beni inizia a discostarsi significativamente dal suo trend storico, e si è espresso a favore del ricorso all'aumento dei tassi di interesse per far scoppiare la bolla sul nascere. Il costo conseguente si traduce in una maggior sicurezza di fermare gli scenari peggiori. Questa misura sembra ragionevole ma, vista l'esperienza della recente crisi finanziaria, sembra meno adatta: il sistema finanziario è in grado di adattarsi alla variazione dei tassi di interesse cambiando, ad esempio, le condizioni dei contratti di credito (per i crediti ipotecari il loro periodo di ammortamento può essere esteso).

Ciò detto, la modifica dei tassi di interesse ha dunque scarso effetto per sgonfiare le bolle: se i tassi di interesse non aumentano in modo significativo, nel qual caso l'economia nel suo complesso potrebbe essere danneggiata, tassi di interesse ancora artificiosamente bassi continueranno ad alimentare le bolle che sussisteranno. È in questo senso che un migliore controllo è necessario. Il sistema delle disposizioni dinamiche della Banca di Spagna, per esempio, non ha potuto evitare la generazione di una enorme bolla nel settore immobiliare del paese: l'ammontare del debito accumulato dai promotori immobiliari, con il settore bancario spagnolo è equivalente ad un 30% del PIL spagnolo 2009 (325,000 milioni di euro).

I miglioramenti necessari nella regolazione e supervisione finanziaria sono la base del dibattito di tutta la nuova architettura finanziaria che le istituzioni europee stanno costruendo e di cui questa relazione è una piccola parte. Il controllo del grado di indebitamento sembra una misura adeguata per gli istituti "troppo grandi per fallire"; un livello inferiore di indebitamento li incentiva a decidere se vogliono preservare la loro dimensione, o suddividersi in entità più piccole adeguate alle attività tradizionali di commercial banking.

Il grado di leva finanziaria, quindi, induce a ridurre il grado di indebitamento degli enti di credito: o a ridurre il credito da destinare al settore dell'edilizia abitativa o ad aumentare la propria base di capitale per potersi assumere l'eccesso di perdite dovuto allo scoppio della bolla. Le autorità di vigilanza nazionali non sono riuscite a impedire l'accumulo dei rischi in diversi sistemi nazionali.

Nelle diverse proposte di regolazione dei mercati finanziari che sono state avanzate, ci sono due elementi comuni: da un lato, sarebbe necessario ridurre l'elevato grado di indebitamento, cioè, ridurre il rapporto tra attivi totali e capitali, e dall'altra, sarebbe necessario aumentare i requisiti patrimoniali degli enti finanziari. Ciò è essenziale al fine di avere una base adeguata di capitali, per affrontare le eventuali perdite che potrebbero essere generate nelle crisi finanziarie future. Dovremmo tenere a mente che la funzione principale del sistema finanziario è quella di convogliare il risparmio verso gli investimenti. In questo processo è impossibile trattenere gli enti finanziari dall'assumere rischi: e anche se ora i rischi sono sottoposti a un controllo migliore, la possibilità di nuove bolle speculative non scomparirà.

Nel caso concreto del settore bancario, finché le attività di impresa del credito commerciale e di investimento sono mescolate, le grandi banche saranno indotte a rischiare i loro capitali per l'acquisto e la vendita di titoli finanziari, invece di sostenere l'economia reale convertendo i depositi raccolti in crediti a famiglie e imprese. Di fatto, le banche non hanno alcun obbligo di agire in nessun altro modo.

Per questo motivo il nuovo regolamento ha bisogno di flessibilità per essere in grado di ridurre l'indebitamento, se vengono rilevati segnali allarmanti. Spie gialle o rosse, per esempio, avrebbero dovuto accendersi nei primi anni del periodo 1996-2006, quando in Spagna l'espansione del credito ha portato ad aumenti molto elevati: per dieci anni il credito è cresciuto a un ritmo annuo del 20%. In questo caso sarebbe stato necessario agire contro gli istituti finanziari (grandi o piccoli) che si sono esposti di più in mutui ipotecari limitando la loro capacità di leva.

D'altra parte, il controllo del settore finanziario a livello europeo è la questione chiave per l'efficacia delle buone politiche di regolazione, tenendo conto del fallimento delle analisi degli indicatori di crisi basate su dati nazionali. Come il Presidente della BCE ha dichiarato nel novembre 2008, in occasione della Quinta Conferenza BCE Central Banking Conference, vi erano segnali di avvertimento fin dal 2006, che i mercati globali erano a prezzi limite (priced for perfection) e che anche un piccolo cambiamento delle condizioni avrebbe potuto perturbare gravemente i mercati finanziari. Sapevamo che la tempesta stava lievitando, ma, certamente, non sapevamo esattamente dove sarebbe scoppiata. Nemmeno sapevamo che cosa la avrebbe fatta scattare, o quando sarebbe arrivata.[2]

In questo senso, le idee che la relazione Larosière ha lanciato, molte delle quali incluse nel pacchetto di controllo oggi in discussione, consentiranno una politica competente di regolazione e supervisione dei mercati finanziari. Il nucleo del suo successo sarà l'interconnessione tra la vigilanza micro e macro, e il flusso di informazioni tra i due livelli. In questo modo, il Segretariato del CERS avrà un ruolo importante nel garantire uno scambio efficiente e rapido dei dati tra i vari attori coinvolti, sempre garantendo rigorosamente la riservatezza necessaria. Come concepite fin dall'inizio, le autorità di microvigilanza e il CERS sono una unità e lavorano in stretta collaborazione. Con la nuova architettura, l'UE dovrebbe essere in grado di sentire i tuoni prima della tempesta, e reagire in tempo utile.

PROCEDURA

Titolo

Compiti specifici della Banca centrale europea riguardanti il funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico

Riferimenti

05551/2010 – C7-0014/2010 – COM(2009)05002009/0141(CNS)

Consultazione del PE

2.2.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

8.2.2010

Relatore

       Nomina

Ramon Tremosa i Balcells

20.10.2009

 

 

Esame in commissione

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Approvazione

10.5.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Andrea Cozzolino, Michel Dantin, Frank Engel, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier

Deposito

21.5.2010