RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico
25.5.2010 - (COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Sylvie Goulard
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico
(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio COM(2009)0499),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0166/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti gli articoli 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri della Banca centrale europea del 26 ottobre 2009[1],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 gennaio 2010,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali (A7‑0168/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(1) La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita ad evitare l’accumularsi di rischi eccessivi all’interno del sistema finanziario, e ha in particolare messo in evidenza le debolezze dell’attuale vigilanza macroprudenziale. |
(1) La stabilità finanziaria è un presupposto necessario affinché l'economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita. La crisi finanziaria ha messo in luce gravi lacune nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita ad evitare l’accumularsi di rischi eccessivi all’interno del sistema finanziario. La crisi ha enormi conseguenze per i contribuenti, per molti cittadini dell'Unione europea ora disoccupati e per molte piccole e medie imprese (PMI). Gli Stati membri non possono permettersi di salvare istituti finanziari, nel caso di una nuova crisi della stessa entità, senza infrangere le regole del patto di stabilità e di crescita. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(1 bis) Molto prima della crisi finanziaria il Parlamento europeo aveva già chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'UE, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati (nelle sue risoluzioni rispettivamente del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano d'azione1, del 25 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea2, dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco3, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity4, del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza5, del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II)6 e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito7. |
|
|
________ 1 GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453. 2 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394. 3 GU C 175 E del 10.7.2008, pag. xx. 4 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 26. 5 GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 48. 6 Testi approvati, P6_TA(2009)0251. 7 Testi approvati, P6_TA(2009)0279. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3) Nella sua relazione finale presentata il 25 febbraio 2009, il gruppo Larosière ha tra l’altro raccomandato l’istituzione di un organismo a livello comunitario incaricato di sorvegliare il rischio nell’intero sistema finanziario. |
(3) Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (relazione Larosière), il gruppo Larosière ha tra l’altro raccomandato l’istituzione di un organismo a livello dell’Unione incaricato di sorvegliare il rischio nell’intero sistema finanziario. |
|
|
(L'emendamento si applica all'intero testo.) |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(5) Nella sua comunicazione “Vigilanza finanziaria europea” del 27 maggio 2009 la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello comunitario, che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l’intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE “debba fornire all’ESRB supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l’altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali ”. |
(5) Nella sua comunicazione "Vigilanza finanziaria europea" del 27 maggio 2009 la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell’Unione, che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l’intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE "debba fornire all'ESRB supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l'altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali ". Il sostegno fornito dalla BCE all'ESRB e i compiti conferiti e assegnati a quest'ultimo dovrebbero lasciare impregiudicato il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento delle proprie funzioni conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(5 bis) Data l'integrazione dei mercati finanziari internazionali, si rende necessario un forte impegno da parte dell'Unione a livello globale. L'ESRB dovrebbe ricorrere all'esperienza di un comitato scientifico ad alto livello e assumersi tutte le responsabilità globali necessarie per assicurare che la voce dell'Unione si faccia sentire in questioni riguardanti la stabilità finanziaria, segnatamente in stretta cooperazione con il Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e tutti i partner del gruppo dei 20 (G20). |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(5 ter) L'ESRB dovrebbe contribuire tra l'altro ad attuare le raccomandazioni rivolte al G20 dal FMI, dal FSB e dalla Banca dei regolamenti internazionali, contenute nella considerazione iniziale della loro relazione sull'orientamento per valutare l'importanza sistemica degli istituti finanziari, dei mercati e degli strumenti, pubblicata nell'ottobre 2009, secondo la quale il rischio sistemico deve essere dinamico per prendere in considerazione l'evoluzione del settore finanziario e dell'economia globale. Il rischio sistemico può essere considerato un rischio di perturbazione dei servizi finanziari, il quale è causato da un indebolimento dell'insieme o di parti del sistema finanziario ed è potenzialmente in grado di produrre conseguenze negative gravi per l'economia reale. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 5 quater (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(5 quater) La relazione sull'orientamento per valutare l'importanza sistemica degli istituti finanziari afferma altresì che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell'ambiente economico. Essa può anche essere condizionata dall'infrastruttura finanziaria e dalle disposizioni in materia di gestione delle crisi, nonché dalla capacità di far fronte a fallimenti quando si producono. Gli istituti possono essere sistemicamente importanti per i sistemi finanziari e le economie locali, nazionali o internazionali. I criteri fondamentali per contribuire a identificare l'importanza sistemica di mercati e istituti sono la dimensione (il volume dei servizi finanziari forniti dalla singola componente del sistema finanziario), la sostituibilità (la misura in cui altre componenti del sistema possono fornire gli stessi servizi in caso di guasto) e l'interconnettività (collegamenti con altre componenti del sistema). Una valutazione basata su questi tre criteri dovrebbe essere completata da un riferimento alle vulnerabilità finanziarie e alla capacità del quadro istituzionale di affrontare fallimenti finanziari. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 5 quinquies (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(5 quinquies) Il compito dell'ESRB deve essere quello di monitorare e di valutare in tempi normali il rischio sistemico al fine di mitigare l'esposizione del sistema al rischio di rotture delle componenti sistemiche e di aumentare la resilienza ai traumi del sistema finanziario. A tal riguardo l'ESRB dovrebbe assicurare stabilità finanziaria e mitigare le ripercussioni negative sul mercato interno e l'economia reale. Al fine di realizzare i propri obiettivi, l'ESRB deve analizzare tutte le informazioni pertinenti, in particolare la legislazione pertinente con impatto potenziale sulla stabilità finanziaria, quale la contabilità, il fallimento e le regole di salvataggio. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(6) Gli attuali dispositivi comunitari attribuiscono troppo poca importanza alla vigilanza macroprudenziale. La responsabilità dell’analisi macroprudenziale continua ad essere frammentata ed esercitata da diverse autorità a differenti livelli e non esiste alcun meccanismo volto a garantire che i rischi macroprudenziali siano adeguatamente individuati e che le segnalazioni e le raccomandazioni siano emesse e formulate in maniera chiara, né che venga dato loro un seguito concreto. |
(6) Un funzionamento corretto dei sistemi finanziari nell'Unione e a livello mondiale e l'attenuazione delle minacce ai medesimi richiedono una maggiore coerenza tra microvigilanza e macrovigilanza. Come si legge nel rapporto Turner concernente una risposta normativa alla crisi bancaria mondiale (Turner review, “A regulatory response to the global banking crisis”, marzo 2009), delle disposizioni più rigorose richiedono maggiori poteri a livello nazionale, il che comporta un mercato unico meno aperto oppure un livello più elevato di integrazione europea. Dato il ruolo di un solido sistema finanziario in termini di contributo alla competitività e alla crescita nell'Unione e di impatto sull'economia reale, le istituzioni dell'UE, come raccomandato nella relazione Larosière, hanno optato per un livello più elevato di integrazione europea. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(6 bis) Questo sistema di macrovigilanza di nuova concezione richiede una leadership credibile e di alto profilo. Pertanto, dati il suo ruolo chiave e la sua credibilità internazionale e interna e nello spirito della relazione Larosière, il Presidente della BCE dovrebbe presiedere l'ESRB. Inoltre, i requisiti di rendicontazione dovrebbero essere rafforzati e la composizione degli organismi dell'ESRB dovrebbe essere ampliata in modo da comprendere un'ampia gamma di competenze, esperienze e pareri. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(6 ter) La relazione Larosière afferma inoltre che la vigilanza macroprudenziale non ha senso se non riesce a incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello, mentre la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 6 quater (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(6 quater) È opportuno istituire un sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), che riunisca gli attori impegnati nella vigilanza finanziaria a livello tanto nazionale quanto di Unione e che funga da rete. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti all'ESFS sarebbero tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, assicurando in particolare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili. A livello dell'Unione, la rete dovrebbe comprendere l'ESRB e tre autorità di microvigilanza: l'autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n. …./2010, l'autorità europea di vigilanza per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (UE) n. …./2010, e l'autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (UE) n. …./2010. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(7) La Comunità necessita di un organismo specifico responsabile della vigilanza macroprudenziale in tutto il sistema finanziario dell’UE, che identifichi i rischi per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, emetta segnalazioni e raccomandi l’adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Di conseguenza il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) dovrà essere istituito come organismo indipendente, incaricato di esercitare la vigilanza macroprudenziale a livello europeo. |
soppresso |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(8) Laddove necessario, l’ESRB dovrà emettere segnalazioni e formulare raccomandazioni di natura generale riguardo all’intera Comunità, a singoli Stati membri o gruppi di Stati membri, che contengano un termine per l’adozione dei provvedimenti richiesti. |
(8) Laddove necessario, l’ESRB dovrà emettere e rendere pubbliche segnalazioni e formulare raccomandazioni di natura generale riguardo all’intera Unione, a singoli Stati membri o gruppi di Stati membri, che contengano un termine per l’adozione dei provvedimenti richiesti. Laddove tali segnalazioni o raccomandazioni siano indirizzate a singoli Stati membri, o a un gruppo di essi, l'ESRB ha la possibilità di proporre misure di sostegno adeguate. Se del caso, l'ESRB dovrebbe dichiarare l'esistenza di una situazione d'emergenza. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(8 bis) È opportuno che L’ESRB decida se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, prendendo in considerazione il fatto che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(8 ter) L'ESRB dovrebbe elaborare un codice cromatico onde consentire alle parti interessate di valutare meglio la natura del rischio. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 8 quater (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(8 quater) Qualora individui un rischio che potrebbe mettere gravemente in pericolo il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità della totalità o di parte del sistema finanziario dell'Unione, l'ESRB dovrebbe darne segnalazione dichiarando l'esistenza di una situazione d'emergenza. In tal caso, l'ESRB dovrebbe notificare prontamente la propria segnalazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità europee di vigilanza (ESA). In caso di emergenza, l'ESRB deve effettuare una segnalazione di emergenza. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(9) Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovranno essere trasmesse attraverso il Consiglio e, se necessario, attraverso l’Autorità bancaria europea (EBA) istituita con regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(9) Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovranno essere trasmesse attraverso il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, i destinatari e, se necessario, attraverso le ESA. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(10) Sulla base di relazioni ricevute dai destinatari delle sue raccomandazioni, l’ESRB dovrà inoltre verificarne l’osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovranno agire di conseguenza o essere in grado di fornire adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo “act or explain”, “agisci o spiega”). |
(10) Sulla base di relazioni ricevute dai destinatari delle sue raccomandazioni, l’ESRB dovrà inoltre verificarne l’osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovranno fornire adeguate giustificazioni per qualunque insuccesso nel dare seguito alle raccomandazioni dell'ESRB (il meccanismo “agisci o spiega”), in particolare nei confronti del Parlamento europeo. L'ESRB deve essere in grado di ricorrere al Parlamento europeo e al Consiglio nel caso in cui non sia soddisfatto della risposta dei destinatari alle raccomandazioni. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(11) È opportuno che L’ESRB decida se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, prendendo in considerazione il fatto che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni. |
soppresso |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(13) A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, le banche centrali nazionali e la BCE dovranno svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori dell’ESRB è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l’evoluzione del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle autorità europee di vigilanza dovranno essere membri aventi diritto di voto, mentre un’autorità nazionale di vigilanza per Stato membro dovrà partecipare in qualità di membro senza diritto di voto. |
(13) A motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità nel settore della stabilità finanziaria, le banche centrali nazionali e la BCE dovranno svolgere un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale. La partecipazione delle autorità di vigilanza microprudenziale ai lavori dell’ESRB è essenziale per garantire che la valutazione del rischio macroprudenziale sia basata su informazioni complete e precise circa l’evoluzione del sistema finanziario. Di conseguenza, i presidenti delle autorità europee di vigilanza dovranno essere membri aventi diritto di voto. In uno spirito di apertura, del consiglio generale dovrebbero essere membri sei persone indipendenti, che non siano membri di un'autorità europea di vigilanza, che siano scelte in base alla loro competenza generale, al loro impegno nei confronti dell'Unione e alle loro diverse esperienze in campo accademico o nel settore privato, in particolare nell'ambito di PMI o di associazioni sindacali o in qualità di fornitori o consumatori di servizi finanziari, e che offrano tutte le garanzie in termini di indipendenza e riservatezza. Un rappresentante delle competenti autorità nazionali di ogni Stato membro dovrà partecipare alle riunioni del consiglio generale senza diritto di voto. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(14) La partecipazione di un membro della Commissione contribuirà a creare un legame con la vigilanza macroeconomica e finanziaria della Comunità, mentre la presenza del presidente del Comitato economico e finanziario rifletterà il ruolo svolto dai ministri delle finanze nella salvaguardia della stabilità finanziaria. |
(14) La partecipazione di un membro della Commissione contribuirà a creare un legame con la vigilanza macroeconomica e finanziaria della Comunità, mentre la presenza di un rappresentante del Comitato economico e finanziario nel comitato scientifico consultivo rifletterà il ruolo svolto dai ministri delle finanze nella salvaguardia della stabilità finanziaria. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(14 bis) Poiché banche e istituti finanziari di paesi terzi membri dello Spazio economico europeo o dell'Area europea di libero scambio possono operare all'interno dell'Unione, dovrebbe essere possibile invitare un rappresentante di alto livello di ciascuno di questi paesi a partecipare alle riunioni del consiglio generale, previa autorizzazione del paese d'origine. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(15) È indispensabile che i membri dell’ESRB svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano unicamente in considerazione la stabilità finanziaria dell’Unione europea nel suo insieme. Il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno all’ESRB non dovrà essere ponderato e in linea di massima le decisioni dovranno essere prese a maggioranza semplice. |
(15) È indispensabile che i membri dell’ESRB svolgano i loro compiti con imparzialità e prendano unicamente in considerazione la stabilità finanziaria dell’Unione europea nel suo insieme. Nel caso in cui non si possa pervenire a un consenso, il voto sulle segnalazioni e raccomandazioni in seno all’ESRB non dovrà essere ponderato e in linea di massima le decisioni dovranno essere prese a maggioranza semplice. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(16) L’interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un’ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. L’ESRB dovrà pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali dati. |
(16) L’interconnessione degli istituti e dei mercati finanziari implica che il monitoraggio e la valutazione dei potenziali rischi sistemici debbano essere basati su un’ampia gamma di dati ed indicatori macroeconomici e microfinanziari rilevanti. Questi rischi sistemici comprendono i rischi di turbativa dei servizi finanziari causata da una compromissione significativa di tutte le parti o di parti del sistema finanziario dell'Unione che potenzialmente possono avere serie conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale. Qualsiasi tipo di istituto finanziario e intermediario, mercato, infrastruttura e strumento può essere sistemicamente importante. L’ESRB dovrà pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mantenendo nel contempo, se necessario, la riservatezza di tali dati. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(17) Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione delle evoluzioni del sistema finanziario. Laddove necessario, L’ESRB dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato (rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori, gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa comunitaria, ecc.) dando loro un’equa possibilità di esprimere le loro osservazioni. |
(17) Gli operatori di mercato possono contribuire utilmente alla comprensione delle evoluzioni del sistema finanziario. Laddove necessario, L’ESRB dovrà pertanto consultare i soggetti del settore privato (rappresentanti del settore finanziario, associazioni di consumatori, gruppi di utenti del settore dei servizi finanziari istituiti dalla Commissione o dalla normativa comunitaria, ecc.) dando loro un’equa possibilità di esprimere le loro osservazioni. Inoltre, dato che non vi è alcuna definizione rigida di rischio sistemico e che la valutazione del rischio sistemico può variare a seconda dell'ambiente economico, l'ESRB dovrebbe assicurare che il suo organico e i suoi consulenti dispongano di un'ampia gamma di esperienze e competenze. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(18) Data l’interconnessione dei mercati finanziari internazionali e il rischio di contagio delle crisi finanziarie, l’ESRB dovrà coordinarsi con il Fondo monetario internazionale e con il Financial Stability Board di recente costituzione, che dovrebbero emettere segnalazioni in merito ai rischi macroprudenziali a livello mondiale. |
soppresso |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(20 bis) Come suggerito nella relazione de Larosière, è necessario un approccio graduale ed è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio effettuino entro il *… un esame completo del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), dell'ESRB e delle autorità europee di vigilanza. |
|
|
______ * GU si prega di inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – titolo | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Istituzione |
soppresso |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico, in prosieguo “ESRB”. |
1. È istituito un Comitato europeo per il rischio sistemico, in prosieguo “ESRB”, con sede a Francoforte. |
|
|
L'ESRB formerà parte del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), la cui funzione è quella di assicurare la vigilanza del sistema finanziario dell'Unione. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. Fanno parte dell'ESFS: |
|
|
(a) l'ESRB; |
|
|
(b) l'Autorità europea di vigilanza per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [ESMA]; |
|
|
(c) l'Autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [EIOPA]; |
|
|
(d) l'autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n. …./2010 [EBA]; |
|
|
(e) il comitato congiunto dell'Autorità europea di vigilanza, previsto dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. …/2010[EBA], del regolamento n. …/2010 [ESMA] e del regolamento n. …/2010 [EIOPA] (comitato congiunto); |
|
|
(f) le autorità negli Stati membri specificate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2010 [ESMA], all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (EU) n. …/2010 [EIOPA] e del regolamento (EU) n. …/2010 [EBA]; |
|
|
(g) la Commissione europea, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9 del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2010 [ESMA] e del regolamento (UE) n. …/2010 [EIOPA]; |
|
|
Le autorità europee di vigilanza di cui alle lettere (b), (c) e (d) hanno sede a Francoforte. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 ter. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti all'ESFS sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare per assicurare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a) “istituto finanziario” qualsiasi impresa la cui attività principale consista nell’accettare depositi, concedere crediti, fornire servizi assicurativi o altri servizi finanziari ai propri clienti o membri, nel realizzare investimenti finanziari oppure nell’esercitare attività di negoziazione per proprio conto; |
(a) "istituto finanziario” qualsiasi impresa la cui attività principale consista nell’accettare depositi, concedere crediti, fornire servizi assicurativi o altri servizi finanziari ai propri clienti o membri, nel realizzare investimenti finanziari oppure nell’esercitare attività di negoziazione per proprio conto, e qualsiasi altra impresa o entità che operi nell'Unione le cui attività finanziarie possano costituire un rischio sistemico, anche se non hanno collegamenti diretti con il pubblico in generale; |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b) “sistema finanziario” tutti gli istituti finanziari, i mercati e le infrastrutture di mercato. |
(b) “sistema finanziario” significa tutti gli istituti finanziari, i mercati, i prodotti e le infrastrutture di mercato; |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b bis (nuova) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(b bis) "rischio sistemico” significa un rischio di turbativa nei servizi finanziari, comprese bolle collegate ai mercati finanziari, il quale: |
|
|
(i) è causato da una compromissione di tutte le parti o di parti del sistema finanziario dell'Unione; e |
|
|
(ii) può potenzialmente avere serie conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale; |
|
|
Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. L’ESRB è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno alla Comunità al fine di prevenire o attenuare i rischi sistemici all’interno del sistema finanziario in modo da evitare turbolenze finanziarie diffuse, partecipare al corretto funzionamento del mercato interno e garantire che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica. |
1. L’ESRB è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all'Unione al fine di prevenire o attenuare i rischi sistemici all’interno del sistema finanziario in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse, partecipare al corretto funzionamento del mercato interno e garantire che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(a) definire, e/o raccogliere, se del caso, nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti per i compiti di cui al paragrafo 1; |
(a) definire, e/o raccogliere, se del caso, nonché analizzare tutte le informazioni rilevanti, inclusa la legislazione avente un potenziale impatto sulla stabilità finanziaria, come le norme in materia di contabilità, riorganizzazione e liquidazione, per gli obiettivi di cui al paragrafo 1; |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(a bis) identificare e/o raccogliere i dati rilevanti dalle istituzioni finanziarie e attraverso le autorità europee di vigilanza, in conformità dell'articolo 15; |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(b bis) dichiarare, se del caso, l'esistenza di una situazione d'emergenza. |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c) emettere segnalazioni qualora i rischi siano considerati significativi; |
(c) emettere segnalazioni qualora i rischi siano considerati significativi, e, ove opportuno, renderle pubbliche; |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d) laddove appropriato, raccomandare l’adozione di misure correttive; |
(d) laddove opportuno, raccomandare, e rendere pubbliche, l'adozione di misure correttive; |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(f) collaborare strettamente con il sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria e, laddove opportuno, fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; |
(f) collaborare strettamente con tutte le altre parti dell’ESFS e, laddove opportuno, fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; in particolare l'ESRB, in collaborazione con le autorità di vigilanza europee, sviluppa un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) che fungerà da base per assegnare un rating di vigilanza agli istituti transfrontalieri che potenzialmente potrebbero comportare un rischio sistemico. |
|
|
Tale rating verrà regolarmente riesaminato, dando riscontro alle sostanziali modifiche del profilo di rischio di un istituto. Il rating di vigilanza costituirà un elemento fondamentale per la decisione di controllare o intervenire direttamente in un istituto in difficoltà; |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(f bis) partecipare al comitato congiunto; |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. L’ESRB è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo e da un segretariato. |
1. L'ESRB è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo, da un segretariato e da un comitato scientifico consultivo. |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Il comitato direttivo assiste l’ESRB nel processo decisionale contribuendo alla preparazione delle riunioni del consiglio generale, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l’andamento dei lavori in corso in seno all’ESRB. |
3. Il comitato direttivo assiste l’ESRB nel processo decisionale individuando i rischi e preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi, sorvegliando l’andamento dei lavori in corso in seno all’ESRB e mantenendo uno stretto contatto con tutte le parti dell'ESFS. Allorché il consiglio generale dovrà prendere decisioni su questioni settoriali, il comitato direttivo preparerà le relative riunioni dopo aver consultato la competente Autorità di vigilanza europea. |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. In conformità con la decisione XXXX/2009/CE del Consiglio il segretariato, sotto la direzione del presidente del consiglio generale, fornisce all’ESRB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica. |
4. Il segretariato è responsabile della gestione corrente dell'ESRB e delle questioni attinenti al personale. In conformità con il regolamento (UE) n. .../2010[ESRB] del Consiglio il segretariato, sotto la direzione del presidente del consiglio generale, fornisce all’ESRB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità. Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle autorità europee di vigilanza, delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza nazionali. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Il comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza all’ESRB su questioni che rientrano nelle competenze di quest’ultimo, su sua richiesta. |
5. Il comitato scientifico consultivo di cui all'articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza all'ESRB su questioni che rientrano nelle competenze di quest'ultimo. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il presidente e il vicepresidente dell’ESRB sono eletti, per un periodo di cinque anni, da e tra i membri del consiglio generale dell’ESRB, membri altresì del consiglio generale della BCE. Il loro mandato è rinnovabile. |
1. Il presidente dell'ESBR è il presidente della BCE. Il suo mandato coincide con quello che ricopre in quanto presidente della BCE. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. Il primo vicepresidente è eletto dai membri del consiglio generale della BCE per un mandato della stessa durata di quello che ricopre in seno al consiglio generale, tenendo conto della necessità di una rappresentazione equilibrata degli Stati membri, tanto di quelli appartenenti alla zona euro, quanto di quelli che non ne fanno parte. Il suo mandato è rinnovabile. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 ter. Il secondo vicepresidente è il presidente del comitato congiunto. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 quater. Prima di assumere l'incarico, il presidente e il primo vicepresidente illustrano al Parlamento europeo, durante un'audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il secondo vicepresidente è ascoltato dal Parlamento europeo nella sua qualità di presidente del comitato congiunto. |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, il vicepresidente assicura la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo. |
3. Qualora il presidente non possa partecipare ad una riunione, i vicepresidenti, in ordine gerarchico, assicurano la presidenza delle riunioni del consiglio generale e/o del comitato direttivo. |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. Qualora il mandato dei membri del consiglio generale della BCE eletti presidente o vicepresidente termini prima della fine dei cinque anni o se, per qualsiasi motivo, il presidente o il vicepresidente non siano più in grado di assolvere ai loro compiti, in conformità con il paragrafo 1 si procede all’elezione di un nuovo presidente o vicepresidente. |
4. Se, per qualsiasi motivo, i vicepresidenti non sono più in grado di assolvere ai loro compiti, in conformità con i paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater si procede all'elezione di nuovi vicepresidenti. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(f bis) sei persone indipendenti nominate dai membri del consiglio generale con diritto di voto su proposta del comitato congiunto; i candidati non devono essere membri delle autorità europee di vigilanza e sono selezionati in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese e nelle organizzazioni sindacali o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari; all'atto della nomina, il comitato congiunto indica le persone designate anche come membri del comitato direttivo; nell'assolvere alle proprie funzioni le persone nominate non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o altra istituzione, organo, ufficio, ente o soggetto privato; esse si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti. |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. I membri del consiglio generale privi di diritto di voto sono: |
2. un rappresentante di alto livello per Stato membro della competente autorità nazionale di vigilanza, in conformità del paragrafo 3, è membro del consiglio generale senza diritto di voto. |
|
(a) un rappresentante di alto livello per Stato membro delle competenti autorità nazionali di vigilanza; |
|
|
(b) il presidente del Comitato economico e finanziario. |
|
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Allorché all’ordine del giorno di una riunione figurino punti che rientrano tra le competenze di più di un’autorità nazionale di vigilanza in uno stesso Stato membro, i rispettivi rappresentanti di alto livello partecipano unicamente alle discussioni relative alle questioni che rientrano tra le loro competenze. |
3. Per quanto riguarda la rappresentanza delle autorità nazionali di vigilanza, i rispettivi rappresentanti di alto livello ruotano a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di vigilanza non abbiano concordato su un rappresentante comune. |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. I membri del consiglio generale, che sono anche membri del consiglio generale della BCE agiscono in piena autonomia nello svolgimento delle loro funzioni. |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. I membri del consiglio generale dell’ESRB e il personale che lavora, o ha lavorato per quest’ultimo (compreso il relativo personale delle banche centrali, del comitato tecnico consultivo, delle autorità europee di vigilanza e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri), sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto d’ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni. |
1. I membri del consiglio generale dell'ESRB e il personale che lavora, o ha lavorato per quest'ultimo (compreso il relativo personale delle banche centrali, del comitato scientifico consultivo, delle autorità europee di vigilanza e delle competenti autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri), sono tenuti a non rivelare informazioni protette dal segreto d'ufficio anche dopo la cessazione delle loro funzioni. |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di istituzioni internazionali che svolgono altre attività collegate. |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 ter. Se del caso, e su una base ad hoc, un rappresentante di alto livello di un paese terzo, in particolare di un membro dello Spazio economico europeo o dell'Associazione europea di libero scambio, può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio generale, a seconda della questione in discussione. |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto. |
1. Il consiglio generale cerca di conseguire il consenso. Qualora ciò non sia possibile, ogni membro del consiglio generale avente diritto di voto può esprimere un solo voto. Dopo un periodo di tempo, da definire nel regolamento interno dell'ESRB, i membri del consiglio possono chiedere che si proceda ad una votazione di una bozza di segnalazione o di raccomandazione. |
|
|
|
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. In deroga al paragrafo 2, è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti per emettere una segnalazione o una raccomandazione pubblica. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(b) il vicepresidente dell’ESRB; |
(b) il primo vicepresidente dell'ESRB; |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(b bis) il vicepresidente della BCE; |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c) altri cinque membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE eletti, per un periodo di due anni, da e tra i membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE; |
(c) altri quattro membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE, tenendo conto del necessario equilibrio tra paesi e garantendo una rappresentanza equilibrata degli Stati membri della zona euro e di quelli che non ne fanno parte. Questi sono eletti per un periodo di quattro anni da e tra i membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE; |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e) il presidente dell’Autorità bancaria europea; |
(e) il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore bancario); |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(f) il presidente dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali; |
(f) il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali); |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(g) il presidente dell’Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari. |
(g) il presidente dell'Autorità europea di vigilanza (per i valori e i mercati mobiliari); |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(h) il presidente del Comitato economico e finanziario. |
(h) tre delle sei personalità indipendenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f bis. |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 12 – titolo | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Comitato tecnico consultivo |
Comitato scientifico consultivo |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il comitato tecnico consultivo è composto da: |
1. Il comitato scientifico consultivo è composto da: |
|
(a) un rappresentante di ogni banca centrale nazionale e un rappresentante della BCE; |
(a) nove esperti di riconosciuta competenza e sicura indipendenza proposti dal comitato direttivo, che rappresentano un ampio ventaglio di esperienze e competenze, e il cui mandato di quattro anni, rinnovabile, è confermato dal consiglio generale; |
|
(b) un rappresentante per Stato membro della competente autorità nazionale di vigilanza; |
|
|
(c) un rappresentante dell’Autorità bancaria europea; |
(b) un rappresentante dell'Autorità europea di vigilanza (per il settore bancario); |
|
(d) un rappresentante dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali; |
(c) un rappresentante dell'autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali; |
|
(e) un rappresentante dell’Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari; |
(d) un rappresentante dell'autorità europea di vigilanza per i valori e i mercati mobiliari; |
|
(f) due rappresentanti della Commissione; |
(e) due rappresentanti della Commissione; |
|
(g) un rappresentante del Comitato economico e finanziario. |
(f) un rappresentante del Comitato economico e finanziario. |
|
Le autorità nazionali di vigilanza di ogni Stato membro scelgono un rappresentante presso il comitato. Allorché all’ordine del giorno di una riunione figurino punti che rientrano tra le competenze di più di un’autorità nazionale di vigilanza in uno stesso Stato membro, i rispettivi rappresentanti partecipano unicamente alle discussioni relative alle questioni che rientrano tra le loro competenze. |
|
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il presidente del comitato tecnico consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del suo presidente. |
2. Il presidente del comitato scientifico consultivo è nominato dal consiglio generale su proposta del suo presidente. |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. Il segretariato dell’ESRB fornisce sostegno ai lavori del Comitato tecnico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle riunioni. |
4. Il segretariato dell'ESRB fornisce sostegno ai lavori del comitato scientifico consultivo e il capo del segretariato partecipa alle riunioni. |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 bis. Al fine di fornire consulenza e assistenza su questioni pertinenti al lavoro dell'ESRB, il comitato scientifico consultivo opera a stretto contatto con i gruppi di lavoro di esperti del SEBC e si avvale della consulenza delle autorità europee di vigilanza riguardo ai profili di rischio macroeconomici dei vari settori relativi ai servizi finanziari. |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 ter. Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali i soggetti di mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo conto delle esigenze di riservatezza. |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 quater (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 quater. Il comitato scientifico consultivo è dotato di tutti i mezzi necessari, in particolare strumenti analitici e TIC, per eseguire con successo i propri compiti. |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 13 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nell’esecuzione dei propri compiti l’ESRB si avvale, laddove opportuno, della consulenza delle competenti parti interessate del settore privato. |
Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB si avvale, laddove opportuno, delle opinioni delle competenti parti interessate del settore privato o pubblico, in particolare, ma non esclusivamente, dei membri delle autorità europee di vigilanza. |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. L’ESRB fornisce alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. |
1. L'ESRB fornisce a ciascuna autorità europea di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Le autorità europee di vigilanza, le banche centrali europee e gli Stati membri collaborano strettamente con l’ESRB e, in conformità con la legislazione comunitaria, forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. |
2. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1 ter, le autorità europee di vigilanza, le banche centrali europee e tutte le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente con l’ESRB e, in conformità con la legislazione dell'Unione, forniscono tutte le informazioni aggregate necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, fatte salve le prerogative attribuite rispettivamente al Consiglio, alla Commissione (Eurostat), alla BCE, all'Eurosistema e al SEBC in materia di statistiche e raccolta dati. |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. L’ESRB può chiedere informazioni alle autorità europee di vigilanza in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari. Nel caso in cui le autorità europee di vigilanza non disponessero delle informazioni richieste o non dovessero metterle a disposizione a tempo debito, l’ESRB può richiederle alle autorità nazionali di vigilanza, alle banche centrali nazionali o ad altre autorità degli Stati membri. |
3. Su richiesta dell'ESRB, le autorità europee di vigilanza forniscono informazioni in forma sommaria o aggregata, in modo tale che non sia possibile individuare i singoli istituti finanziari. Nel caso in cui le autorità europee di vigilanza non disponessero delle informazioni richieste o non dovessero trasmetterle a tempo debito, le autorità nazionali di vigilanza, le banche centrali nazionali o altre autorità degli Stati membri forniscono tali dati. |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. L’ESRB può inviare alle autorità europee di vigilanza una richiesta motivata affinché forniscano informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata. |
4. Ove un costante e grave rischio possa interessare uno specifico istituto finanziario e le informazioni di cui al paragrafo 3 non sono sufficienti affinché l'ESRB possa svolgere i propri compiti, l’ESRB può inviare alle autorità europee di vigilanza una richiesta motivata affinché forniscano informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 bis. Qualora le informazioni di cui al presente articolo non siano rese disponibili, o in caso di emergenza, il consiglio generale può chiedere al Parlamento europeo e al Consiglio di agire in modo opportuno. |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Prima di richiedere informazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 4, l’ESRB procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia garantita la ragionevolezza della richiesta. |
5. L'ESRB può richiedere informazioni a un'impresa che realizza investimenti finanziari o esercita attività di negoziazione per proprio conto ma non rientra nel campo d'applicazione del regolamento (UE) n. .../2010 [EBA], del regolamento (UE) n. .../2009 [ESMA] o del regolamento (UE) n. .../2009 [EIOPA]. L'ESRB informa la Commissione e consulta il dipartimento dell'amministrazione del governo centrale responsabile per la legislazione in materia di vigilanza sugli istituti finanziari nello Stato membro pertinente affinché sia garantita la ragionevolezza della richiesta. L'obbligo supplementare che la fornitura di informazioni su richiesta dell'ESRB comporta per gli istituti finanziari non causa un aumento sproporzionato degli oneri amministrativi. |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
5 bis. I funzionari dell'ESRB possono assistere alle riunioni del consiglio dei supervisori delle autorità europee di vigilanza e possono formulare domande alle autorità europee di vigilanza e riceverne le informazioni pertinenti. |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
5 ter. L'ESRB coopera con le banche centrali nazionali e con le autorità e con gli organismi internazionali di vigilanza di paesi terzi al fine di agevolare lo scambio di informazioni e di istituire un meccanismo per la raccolta e lo scambio delle informazioni sul rischio sistemico necessarie per l'assolvimento dei propri compiti. |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. In caso di individuazione di rischi significativi al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’ESRB effettua segnalazioni e, laddove opportuno, raccomanda l’adozione di misure correttive. |
1. In caso di individuazione di rischi significativi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'ESRB effettua segnalazioni e, laddove opportuno, raccomanda l'adozione di misure correttive, comprese iniziative legislative. |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dall’ESRB in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate all’intera Comunità o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o nazionali di vigilanza. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l’adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa comunitaria pertinente. |
2. Le segnalazioni e le raccomandazioni emesse e formulate dall’ESRB in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all’intera Unione o ad uno o più Stati membri, oppure a una o più autorità europee o nazionali di vigilanza. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l’adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa dell'Unione pertinente. |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse anche al Consiglio, mentre quelle indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza sono altresì trasmesse alle autorità europee di vigilanza. |
3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, quando sono indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, sono trasmesse anche alle autorità europee di vigilanza. |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. In qualsiasi momento qualsiasi membro del consiglio generale può richiedere che si proceda alla votazione di una bozza di segnalazione o di raccomandazione. |
4. Al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi all'interno del sistema economico europeo e di classificare tali rischi in ordine di priorità, l'ESRB elabora, in collaborazione con l'ESFS, un sistema basato su un codice a colori corrispondenti a situazioni con un diverso livello di rischio. |
|
|
Una volta definiti i criteri di classificazione, le segnalazioni e raccomandazioni emesse dall'ESRB indicheranno, in modo puntuale e ove opportuno, quale sia la categoria di rischio. |
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 16 bis |
|
|
Intervento in situazioni di emergenza |
|
|
1. In caso di sviluppi avversi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità globale o parziale del sistema finanziario nell'Unione europea, l'ESRB, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 10 di ciascuno dei regolamenti (EU) No …/2010 [EBA], No .../2010 [ESMA], No …/2010[EIOPA], può emettere segnalazioni, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità europea di vigilanza, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, dichiarando l'esistenza di una situazione di emergenza. |
|
|
2. Subito dopo aver emesso una segnalazione, l'ESRB informa simultaneamente il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e l'Autorità europea di vigilanza, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 3. |
|
|
Quanto prima possibile dopo la notifica, il presidente dell'ERSB ed il commissario competente devono essere ascoltati dalla competente commissione del Parlamento europeo. |
|
|
3. L'ESRB riesamina la segnalazione di cui al paragrafo 1 di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di un'autorità europea di vigilanza. |
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga indirizzata ad uno o più Stati membri o ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano all’ESRB i provvedimenti adottati per dar seguito alle raccomandazioni oppure forniscono spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne sono informati il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza. |
1. Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga indirizzata ad uno o più Stati membri o ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano all’ESRB i provvedimenti adottati per dar seguito alle raccomandazioni oppure forniscono spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne sono informati il Parlamento europeo, il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza. |
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Qualora l’ESRB fosse del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite e che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, l’ESRB ne informa il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate. |
2. Qualora l’ESRB fosse del parere che il destinatario di una delle sue raccomandazioni ha omesso di seguire o ha seguito in modo inadeguato tale raccomandazione, e che il destinatario non ha giustificato tale omissione, l’ESRB ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate. |
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. Qualora l'ESRB abbia preso una decisione ai sensi del paragrafo 2, il Parlamento europeo può invitare i destinatari a rispondere alle domande della sua commissione competente. |
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il consiglio generale dell’ESRB decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all’articolo 10, paragrafo 2, è necessaria una maggioranza qualificata di due terzi dei voti perché una segnalazione o una raccomandazione sia resa pubblica. |
1. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3 bis, il consiglio generale dell'ESRB decide di volta in volta se rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti perché una segnalazione o una raccomandazione sia resa pubblica. |
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. Anche i destinatari delle segnalazioni e raccomandazioni emesse dall'ESRB devono avere il diritto di rendere pubbliche le loro opinioni e motivazioni in risposta alla segnalazione e alla raccomandazione resa pubblica dall'ESRB. |
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Qualora il consiglio generale dell’ESRB decidesse di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il destinatario e, laddove opportuno, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza. Il presidente del Consiglio può decidere di non comunicare una segnalazione o una raccomandazione agli altri membri del Consiglio. |
3. Qualora il consiglio generale dell'ESRB decidesse di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, il destinatario e, laddove opportuno, il Parlamento europeo, il Consiglio e le autorità europee e nazionali di vigilanza prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza. |
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. Tutti i dati su cui il consiglio generale dell'ESRB basa la propria analisi prima di emettere una segnalazione o una raccomandazione devono essere resi pubblici in forma adeguatamente anonima. In caso di segnalazioni riservate, le informazioni sono rese disponibili entro un adeguato lasso di tempo, da definirsi nel regolamento dell'ESRB. |
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 19 – titolo | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Obbligo di presentare relazioni |
Responsabilità e obbligo di presentare relazioni |
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. L’ESRB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta l’anno. |
1. Almeno due volte l'anno, ma più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, la presidenza dell'ESRB viene invitata ad un'audizione annuale dinanzi al Parlamento europeo in occasione della pubblicazione annuale del rapporto dell'ESRB al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali audizioni sono effettuate in un diverso contesto rispetto a quello del dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il Presidente della BCE. |
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. Le relazioni di cui al presente articolo sono rese accessibili al pubblico. |
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Su invito del Consiglio o della Commissione l’ESRB esamina altresì questioni specifiche. |
2. Su invito del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione l'ESRB esamina altresì questioni specifiche. |
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. Il Parlamento europeo può chiedere al presidente dell'ESRB e agli altri membri del comitato direttivo di partecipare ad un'audizione delle commissioni competenti del Parlamento europeo. |
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 20 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il Consiglio esamina il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione tre anni dopo la sua entrata in vigore e, dopo aver ricevuto il parere della BCE, determina se la missione e l’organizzazione dell’ESRB necessitano di modifiche. |
Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano, entro .....*, il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione e, dopo aver ricevuto il parere della BCE, determinano se gli obiettivi e l'organizzazione dell'ESRB necessitano di modifiche. |
|
|
La relazione esamina in particolare: |
|
|
(a) se sia opportuno semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS, al fine di accrescere la coerenza tra i livelli macro e micro nonché tra le ESA; |
|
|
(b) se sia opportuno ampliare i poteri normativi delle autorità europee di vigilanza; |
|
|
(c) se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con gli sviluppi globali del settore; |
|
|
(d) se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello. |
|
|
(e) se la responsabilità e la trasparenza relative ai requisiti di pubblicazione sono adeguate. |
|
|
______ * Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
- [1] GU C 270 dell'11.11.2009, pag. 1.
MOTIVAZIONE
A partire dal 2000, e in diverse occasioni, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad avanzare proposte ambiziose per garantire la stabilità dei mercati finanziari europei e per trarre vantaggio dall'introduzione dell'Euro[1].
La gravità della crisi finanziaria, economica e sociale che ha investito l'Unione europea illustra chiaramente le carenze degli attuali sistemi. C'è da chiedersi se bisognerà attendere altri eventi oltre a questa crisi ‑ la peggiore che il mondo ha vissuto dal 1929 ‑ affinché nell'Unione europea venga introdotta una vigilanza finanziaria efficace.
Il Parlamento europeo è cosciente delle sue responsabilità. I cittadini europei sono in attesa di provvedimenti concreti, visto il drammatico aumento della disoccupazione. Sempre più società, soprattutto piccole e medie imprese, stanno fallendo. Il disavanzo pubblico e il debito pubblico sono aumentati in maniera preoccupante. I piani per il salvataggio di alcune banche graveranno pesantemente sui contribuenti. Siccome la gran parte degli Stati membri non dispone dei mezzi per affrontare un'altra crisi della stessa portata, non è concesso fallire. Se non è possibile eliminare completamente le crisi, bisogna almeno tentare di prevenirle e contenerne gli effetti negativi.
In una relazione pubblicata il 25 febbraio 2009, il gruppo di lavoro nominato dalla Commissione e presieduto da Jacques de Larosière ha raccomandato la creazione di un nuovo organismo responsabile della vigilanza macroeconomica, facente capo alla Banca centrale europea (BCE), nonché di tre autorità di vigilanza microeconomica dotate di poteri vincolanti. La Commissione e il Consiglio europeo hanno fatto propri gli orientamenti indicati nella relazione.
Questa è la genesi della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario, con la quale si istituisce un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) e che viene ora sottoposta all'esame del Parlamento europeo. Il Collegio dei commissari ha approvato inoltre tre ulteriori testi che istituiscono tre autorità competenti a vigilare rispettivamente sulle banche, le assicurazioni e i mercati. I relatori di questo "pacchetto" hanno lavorato a stretto contatto per garantire la massima coerenza.
Obiettivi
Creare un sistema di vigilanza efficace senza ostacolare il finanziamento dell'economia
La normativa in esame mira innanzitutto a creare le condizioni per un finanziamento stabile dell'economia, al fine di assicurare una crescita sostenibile e occupazione. Negli anni a venire, la riconversione delle nostre economie verso una crescita più rispettosa del clima richiederà sforzi di innovazione continui e, a questo scopo, la mobilitazione di un volume significativo di capitale. Dal momento che, finanziando l'economia reale, l'industria finanziaria contribuisce a creare benessere, la sua attività va sottoposta a vigilanza, ma non ostacolata
Salvaguardare il mercato interno
In secondo luogo va tutelata l'unità del mercato interno europeo. Se l'Unione europea non verrà dotata dei mezzi necessari per garantire una vigilanza finanziaria di qualità a livello europeo, il mercato interno si frammenterà, il che vanificherebbe non solo decenni di lavoro finalizzati all'eliminazione delle frontiere e delle barriere agli scambi, ma anche il contributo significativo che l'integrazione economica europea ha dato alla creazione di posti di lavoro e al mantenimento della crescita.
Dal momento che, con l'incarico affidato a Mario Monti, il Presidente Barroso ‑ così come il commissario designato Michel Barnier ‑ mostra di voler trasformare il rilancio del mercato interno in un obiettivo strategico per la nuova Commissione, la frammentazione del mercato dei servizi finanziari sarebbe una contraddizione in termini. La relatrice concorda con tale logica che, come si legge nella relazione Larosière, privilegia risolutamente l'interesse generale dell'Europa nel lungo termine rispetto alla ricerca del minimo comune denominatore tra gli Stati membri.
Consentire all'UE di mantenere il proprio status
L'Unione europea deve assumersi pienamente le sue responsabilità a livello globale. Il G20, il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) hanno sottolineato la necessità di contrastare i rischi sistemici e di migliorare la vigilanza di quegli istituti le cui attività transfrontaliere si sottraggono parzialmente alle autorità nazionali di vigilanza. Se non si vogliono subire le conseguenze delle scelte compiute da terzi e se si vogliono proteggere l'euro e le altre valute europee, l'Unione europea deve mantenere il proprio status nelle sedi dove vengono prese le decisioni, ribadendo il proprio impegno a favore di un approccio multilaterale. Grazie alla creazione dell'ESRB e delle tre autorità dotate di poteri vincolanti, l'Unione europea potrà affermare i propri valori e difendere i propri interessi più facilmente. Si tratta di una sfida di tipo strategico.
Assicurare la coerenza delle decisioni
La creazione dell'ESRB rappresenta un'innovazione significativa; nessuno aveva finora intrapreso un'analisi macroeconomica a livello europeo il cui obiettivo principale è la valutazione dei rischi sistemici. La stretta cooperazione tra l'ESRB e i soggetti in possesso delle informazioni pertinenti (le autorità di vigilanza nazionali e le autorità europee responsabili di ciascun settore) è una priorità per creare una vigilanza tra i vari settori che sia anche coerente a livello macroprudenziale e microprudenziale.
Le scelte della presente relazione
La relazione del gruppo Larosière rappresenta già una soluzione di compromesso. È assolutamente necessario non stemperarla ulteriormente, né, sotto il pretesto del miglioramento della situazione, trascurare il senso d'urgenza avvertito dagli autori. Ormai è passato un anno dalla sua presentazione. Sono state avanzate numerose idee, specialmente dallo stesso Barack Obama e al Forum economico mondiale di Davos.
La relatrice ha avviato numerose consultazioni. Il "pacchetto" prende in considerazione l'evoluzione del dibattito globale che, in particolare per il settore bancario, si sta orientando verso una vigilanza più esigente.
Un presidente chiaramente individuato e organismi più aperti verso la società
L'ESRB viene collocato sotto l'egida della Banca centrale europea; tutte le banche centrali dell'UE sono chiamate a ricoprire un ruolo importante in quanto creditori di ultima istanza. L'ESRB non ha alcun potere vincolante; in ultima analisi, forse è necessario spingersi oltre. In questa fase il suo presidente va quanto meno individuato chiaramente e rispettato e per questo si propone di affidare d'ufficio la presidenza dell'ESRB al presidente della BCE, così come indicato nella relazione Larosière.
È difficile, come suggerisce la Commissione europea, che si presenti il rischio che il presidente eletto a capo dell'ESRB sia il governatore di una banca centrale nazionale. Il presidente dell'ESRB deve agire in modo completamente indipendente nel rispetto del comune interesse europeo.
È pertanto necessario:
1) aumentare la responsabilità dell'ERSB nei confronti del Parlamento (invio di segnalazioni e raccomandazioni al Consiglio e al Parlamento con garanzie di riservatezza; possibilità per il Parlamento di ascoltare un'autorità che si rifiuta di cooperare nonostante una richiesta resa pubblica dall'ESRB; audizioni e relazioni più frequenti).
2) allargare la composizione di alcuni enti: un'analisi condotta tenendo in considerazione punti di vista diversi migliora la prevenzione dei rischi e pertanto la relatrice propone di aggiungere ai membri del consiglio generale e del comitato direttivo dell'ESRB un dato numero di persone con diritto di voto che rispondano a tutti i requisiti di indipendenza e che abbiano esperienze diversificate, nel settore privato (in particolare PMI, produttori o fruitori di servizi finanziari, sindacati) o nell'ambito accademico. È istituita anche la carica di secondo vicepresidente dell'ESRB, che viene affidata a rotazione al presidente di una delle tre autorità.
Le discussioni tra le banche centrali, le autorità di vigilanza e "l'economia reale" rafforzeranno la legittimità dell'ESRB. La crisi ha generato molta diffidenza nell'opinione pubblica nei confronti delle autorità di vigilanza e delle banche centrali. Riconquistare la fiducia perduta è una delle sfide da affrontare e si tratta di un compito tutt'altro che facile.
Un "sistema" di vigilanza unico riunito in una sola sede di lavoro
La relazione de Larosière ha istituito un "Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria" (ESFS) concepito come una rete decentrata che riunisce le autorità di vigilanza nazionali, le tre nuove autorità e i collegi delle autorità di vigilanza per i grandi istituti transfrontalieri. Ispirandosi al successo del sistema europeo delle banche centrali o della rete europea della concorrenza, la relatrice propone di includere l'ESRB nell'ESFS, passo necessario per assicurare sia l'unità interna sia la coerenza esterna della vigilanza finanziaria.
Occorre stabilire un obbligo esplicito di fedeltà tra i diversi membri della rete al fine di assicurare uno scambio integrale di informazioni.
In vista della creazione di una cultura comune della vigilanza, la relatrice propone di riunire in una sola sede di lavoro (Francoforte) tutte le autorità di vigilanza europee, ossia l'ESRB e le tre autorità. La vicinanza geografica consente di organizzare facilmente riunioni giornaliere con costi contenuti, di avere un unico sistema di gestione del personale e, in caso di crisi, di reagire più rapidamente. L'efficienza europea deve avere precedenza su tutte le altre considerazioni e per il futuro occorre lasciare aperte varie possibilità; il fatto che le commissioni Lamfalussy siano suddivise in più sedi di lavoro non deve distogliere l'attenzione dall'obiettivo di avere una struttura europea più coesa, di cui l'Unione europea ha bisogno. La relazione Larosière suggerisce di procedere, fra tre anni, a una valutazione per stabilire se sia necessario "passare a un sistema fondato su due sole autorità", la prima responsabile per le questioni di vigilanza prudenziale (banche e assicurazioni) e la seconda incaricata della "conduzione delle imprese e del mercato". La relatrice auspica che la valutazione si muova in questa direzione e fino a quel momento l'ESRB parteciperà attivamente ai lavori del comitato congiunto delle tre autorità europee di vigilanza.
Aspettative di eccellenza a livello globale
Senza escludere la possibilità di una stretta cooperazione tra l'ESRB, da una parte, e le banche centrali e le autorità di vigilanza, dall'altra, l'ESRB sarà dotato di un comitato scientifico consultivo, composto da personalità di indubbia fama selezionate secondo criteri di eccellenza. L'efficacia della vigilanza finanziaria europea è legata in misura significativa alla qualità del personale assegnato alle autorità e all'ESRB, e in particolare al segretariato.
Segnalazioni, raccomandazioni ed emergenze
Il Parlamento riceve segnalazioni e raccomandazioni che possono arrivare fino alla dichiarazione dello stato di emergenza. Un sistema basato su un codice a colori contribuisce a garantire informazioni precise.
***
Le proposte qui illustrate rappresentano solo un primo passo verso un sistema di vigilanza europea integrato, che rimane comunque l'obiettivo da perseguire.
- [1] - Si veda in proposito la relazione Garcia-Margallo Y Marfil relativa alla comunicazione della Commissione sull'attuazione del quadro in materia di mercati finanziari. Si vedano inoltre le relazioni Van den Burg, Van den Burg e Daianu, Gauzès sulle agenzie di rating del credito e la relazione Skinner (Solvibilità II).
PARERE della commissione giuridica (30.4.2010)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico
(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))
Relatore per parere: Evelyn Regner
BREVE MOTIVAZIONE
1. La proposta della Commissione sul Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB)
La proposta della Commissione fa parte di un pacchetto di misure, elaborato sulla base delle raccomandazioni del gruppo di Larosière, inteso a migliorare il quadro di vigilanza dell'UE, con l'obiettivo di eliminarne le debolezze emerse nella crisi finanziaria in corso.
L'ESRB, in quanto elemento essenziale di una struttura di vigilanza integrata dell'UE, dovrebbe contribuire a un migliore funzionamento del mercato interno. Esso è concepito come un organismo privo di personalità giuridica, completamente nuovo e senza precedenti. Attraverso la messa a punto di una prospettiva macroprudenziale europea, l'ESRB si propone di affrontare il problema della frammentazione dell'analisi di rischio individuale a livello nazionale, di rafforzare l'efficacia dei meccanismi di allerta precoce e di fare in modo che le valutazioni del rischio siano tradotte in azione dalle autorità competenti.
La proposta della Commissione prevede che l'ESRB sia composto da un consiglio generale, un comitato direttivo e un segretariato, assicurato dalla Banca centrale europea. La struttura direttiva comprende tutti i presidenti delle banche nazionali. Il regolamento istitutivo dell'ESRB è completato da una decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea (BCE) il compito di assicurare il segretariato dell'ESRB.
2. Posizione della relatrice per parere
La relatrice per parere si compiace dell'istituzione dell'ESRB. La crisi ha dimostrato che la vigilanza microprudenziale delle autorità nazionali non riesce, da sola, a individuare i rischi di rilevanza sistemica e a fronteggiarli tempestivamente. È importante creare un sistema di vigilanza macroprudenziale a livello europeo che sia in grado di monitorare, valutare ed eventualmente contrastare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria, di emettere segnalazioni in merito ai rischi sistemici e di proporre concrete misure di protezione. Occorre osservare e valutare in un'ampia prospettiva le interazioni tra gli sviluppi macroeconomici e il sistema finanziario. Conviene altresì rafforzare la cooperazione con il Fondo monetario internazionale (FMI) e il Consiglio di stabilità finanziaria (FSB), nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi. La vigilanza sui rischi sistemici aumenta la stabilità finanziaria, riduce la probabilità di nuove crisi finanziarie e migliora in tal modo la qualità del posizionamento del mercato finanziario europeo.
La relatrice per parere propone alcuni emendamenti allo scopo di chiarire e migliorare la struttura di vigilanza prevista. Il mandato dell'ESRB dovrebbe fondamentalmente limitarsi al settore finanziario e non occuparsi di questioni di politica retributiva e fiscale. È necessario che tutti gli obiettivi dell'UE previsti dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea siano presi adeguatamente in considerazione nella valutazione dei rischi.
La votazione in seno al consiglio generale dovrebbe svolgersi, come indicato nell'articolo 10 della proposta della Commissione, secondo il principio "un membro, un voto", escludendo un sistema di ponderazione dei voti.
Per quanto concerne il comitato direttivo, la relatrice propone che esso comprenda cinque rappresentanti delle banche centrali nazionali, in quanto la vigilanza macroprudenziale richiede che in seno a tale organo vi sia una rappresentanza equilibrata delle banche centrali nazionali, così da evitare una preponderanza di rappresentanti estranei a queste ultime.
Per quanto riguarda la raccolta e lo scambio di informazioni occorre che l'ESRB sia grado di adempiere autonomamente alle proprie funzioni, a prescindere dalle autorità nazionali. È pertanto necessario garantire un accesso rapido e regolare ai dati.
Sarebbe opportuno assicurare la massima trasparenza possibile. Di norma, le analisi dovrebbero essere pubblicate; la riservatezza andrebbe espressamente motivata e consentita solo mediante una decisione speciale. I dati delle analisi dovrebbero essere pubblicati in forma opportunamente anonima, contribuendo così a migliorare la qualità delle raccomandazioni.
Il Parlamento europeo dovrebbe avere gli stessi poteri del Consiglio e della Commissione, in particolare la possibilità di chiedere all'ESRB di condurre delle indagini.
La responsabilità dell'ESRB deve essere chiarita. Occorre tuttavia considerare che, secondo la proposta attuale, l'ESRB può emettere soltanto raccomandazioni non vincolanti e non ha funzioni esecutive.
Riassumendo, il sistema di vigilanza proposto rappresenta un primo passo verso l'obiettivo di mettere a punto, nel lungo termine, un sistema di vigilanza europeo armonizzato che preveda un'autorità centrale europea dotata di poteri di regolamentazione nei confronti delle grandi istituzioni e dei gruppi finanziari e di credito transfrontalieri di rilevanza sistemica. I gruppi di istituti di credito di rilevanza sistemica dovrebbero rientrare nelle competenze delle autorità di vigilanza europee, mentre, in virtù del principio di sussidiarietà, gli istituti che operano solo a livello nazionale sarebbero esclusivamente soggetti al controllo nazionale.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(7) La Comunità necessita di un organismo specifico responsabile della vigilanza macroprudenziale in tutto il sistema finanziario dell'UE, che identifichi i rischi per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, emetta segnalazioni e raccomandi l'adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Di conseguenza il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) dovrà essere istituito come organismo indipendente, incaricato di esercitare la vigilanza macroprudenziale a livello europeo. |
(7) L'Unione necessita di un organismo specifico responsabile della vigilanza macroprudenziale in tutto il sistema finanziario dell'UE, che identifichi i rischi per la stabilità finanziaria e, laddove necessario, emetta segnalazioni e raccomandi l'adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Di conseguenza il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) dovrà essere istituito come organismo indipendente, incaricato di esercitare la vigilanza macroprudenziale a livello di Unione. Le analisi dell'ESRB dovranno limitarsi al settore finanziario e non riguardare questioni di politica retributiva o fiscale. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c) altri cinque membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE eletti, per un periodo di due anni, da e tra i membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE; |
(c) cinque governatori delle banche centrali nazionali eletti, per un periodo di due anni, da e tra i membri del consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE; |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2) Qualora l'ESRB fosse del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite e che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, l'ESRB ne informa il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate. |
(2) Qualora l'ESRB fosse del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite e che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, l'ESRB ne informa il Consiglio, la Commissione e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(2) Su invito del Consiglio o della Commissione l'ESRB esamina altresì questioni specifiche. |
(2) Su invito del Consiglio, del Parlamento europeo o della Commissione l'ESRB esamina altresì questioni specifiche. |
PROCEDURA
|
Titolo |
Sorveglianza macroprudenziale del sistema finanziario e istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico |
|||||||
|
Riferimenti |
COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD) |
|||||||
|
Commissione competente per il merito |
ECON |
|||||||
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 7.10.2009 |
|
|
|
||||
|
Relatore per parere Nomina |
Evelyn Regner 5.10.2009 |
|
|
|||||
|
Esame in commissione |
3.12.2009 |
28.1.2010 |
|
|
||||
|
Approvazione |
28.4.2010 |
|
|
|
||||
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 0 1 |
||||||
|
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka |
|||||||
|
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer |
|||||||
|
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Kay Swinburne |
|||||||
PARERE della commissione per gli affari costituzionali (9.4.2010)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico
(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))
Relatore per parere: Íñigo Méndez de Vigo
BREVE MOTIVAZIONE
L'assenza di un’adeguata regolamentazione finanziaria a livello europeo e la debolezza dei meccanismi di vigilanza dei mercati sono risultate manifeste durante la crisi economico-finanziaria che ha colpito l'Europa nel 2008, le cui conseguenze si fanno ancora sentire. Sulla base della relazione presentata dal gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière, la Commissione europea ha elaborato quattro proposte, del cui trattamento in seno al Parlamento è competente la commissione per i problemi economici e monetari.
Il presente parere della commissione per gli affari costituzionali mira a esaminare attentamente l'inquadramento istituzionale della nuova Autorità di vigilanza europea e del Comitato europeo per il rischio sistemico, creati in dette proposte. Il parere verte altresì sull'instaurazione di norme tecniche armonizzate per i servizi finanziari al fine di garantire, da una parte, la coerenza delle loro azioni e, dall'altra, una protezione adeguata dei depositari, degli investitori e dei consumatori nell'Unione europea. Il rapporto con gli istituti privati è oggetto di particolare attenzione nel presente parere, così come lo è il rapporto tra l'Autorità di vigilanza europea e le autorità di vigilanza nazionali. Si è posto infine l'accento sulla problematica che attiene alla vigilanza degli istituti transfrontalieri.
La crisi finanziaria del 2008 richiede una risposta europea a problemi europei: il Parlamento europeo, grazie alle nuove competenze conferitegli dal trattato di Lisbona, deve svolgere un ruolo determinante in tutti questi ambiti.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(1 bis) Molto prima della crisi finanziaria il Parlamento europeo aveva chiesto ripetutamente la creazione di effettive condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'UE, segnalando al contempo notevoli carenze nella vigilanza da parte dell'Unione di mercati finanziari sempre più integrati (si vedano la relazione García-Margallo y Marfil sulla comunicazione della Commissione sulla messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano d'azione (2000), la relazione Van den Burg sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea (2002), la relazione Van den Burg sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco (2007) e la relazione Van den Burg e Dăianu recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (2008). Si vedano inoltre la relazione Skinner su Solvency II (2009) e la relazione Gauzès sul regolamento sulle agenzie di rating del credito (2009)). |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(3) Nella sua relazione finale presentata il 25 febbraio 2009, il gruppo Larosière ha tra l’altro raccomandato l’istituzione di un organismo a livello comunitario incaricato di sorvegliare il rischio nell’intero sistema finanziario. |
(3) Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009, il gruppo Larosière ha tra l’altro raccomandato l’istituzione di un organismo a livello dell’Unione incaricato di sorvegliare il rischio nell’intero sistema finanziario. |
|
|
(L'emendamento si applica all'intero testo). |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(5) Nella sua comunicazione "Vigilanza finanziaria europea" del 27 maggio 2009 la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello comunitario, che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l'intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE "debba fornire all'ESRB supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l'altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali". |
(5) Nella sua comunicazione "Vigilanza finanziaria europea" del 27 maggio 2009 la Commissione ha disposto una serie di riforme delle attuali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria a livello dell’Unione, che prevedono in particolare la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) responsabile della vigilanza macroprudenziale. Rispettivamente il 9 e il 18 e 19 giugno 2009 il Consiglio e il Consiglio europeo hanno condiviso il parere della Commissione e ne hanno approvato l'intenzione di presentare proposte legislative volte a porre in atto il nuovo quadro già nel 2010. Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE "debba fornire all'ESRB supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l'altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali ". Il sostegno fornito dalla BCE all'ESRB e i compiti assegnati a quest'ultimo dovrebbero lasciare impregiudicato il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento delle proprie funzioni conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(5 bis) Data l'integrazione dei mercati finanziari internazionali, si rende necessario un forte impegno da parte dell'Unione a livello globale. L'ESRB dovrebbe ricorrere all'esperienza di un comitato scientifico ad alto livello e assumersi tutte le responsabilità globali necessarie per assicurare che la voce dell'Unione si faccia sentire in questioni riguardanti la stabilità finanziaria, specialmente in stretta cooperazione con il Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e tutti i partner del gruppo dei 20 (G20). |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(6) Gli attuali dispositivi comunitari attribuiscono troppo poca importanza alla vigilanza macroprudenziale. La responsabilità dell’analisi macroprudenziale continua ad essere frammentata ed esercitata da diverse autorità a differenti livelli e non esiste alcun meccanismo volto a garantire che i rischi macroprudenziali siano adeguatamente individuati e che le segnalazioni e le raccomandazioni siano emesse e formulate in maniera chiara, né che venga dato loro un seguito concreto. |
(6) Un funzionamento corretto dei sistemi finanziari nell'Unione e a livello mondiale e l'attenuazione delle minacce ai medesimi richiedono una maggiore coerenza tra microvigilanza e macrovigilanza. Come si legge nel rapporto Turner concernente una risposta normativa alla crisi bancaria mondiale (Turner review, “A regulatory response to the global banking crisis”, marzo 2009), delle disposizioni più rigorose richiedono maggiori poteri a livello nazionale, il che comporta un mercato unico meno aperto oppure un livello più elevato di integrazione europea. Dato il ruolo di un solido sistema finanziario in termini di contributo alla competitività e alla crescita nell'Unione e di impatto sull'economia reale, il gruppo Larosière, seguito dalle istituzioni dell'UE, ha optato per un livello più elevato di integrazione europea. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(6 ter) La relazione Larosière afferma inoltre che la vigilanza macroprudenziale non ha senso se non riesce a incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello, mentre la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 6 quater (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(6 quater) È opportuno istituire un sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), che riunisca gli attori impegnati nella vigilanza finanziaria a livello tanto nazionale quanto di Unione e che funga da rete. Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti all'ESFS sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, assicurando in particolare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili. A livello dell'Unione, la rete dovrebbe essere composta dall'ESRB e da tre autorità di microvigilanza: l'autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n. …./2010, l'autorità europea di vigilanza per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (UE) n. …./2010, e l'autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (UE) n. …./2010. |
|
|
(Le modifiche ai nomi delle autorità europee di vigilanza si applicano all'intero testo.) |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(8 bis) È opportuno che L’ESRB decida se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, prendendo in considerazione il fatto che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(8 ter) Qualora individui un rischio che potrebbe mettere gravemente in pericolo il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità della totalità o di parte del sistema finanziario nell'Unione, l'ESRB dovrebbe essere in grado di darne segnalazione dichiarando l'esistenza di una situazione d'emergenza. In tal caso, l'ESRB dovrebbe notificare prontamente la propria segnalazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'autorità europea di vigilanza (ESA). In caso di emergenza, l'ESRB dovrebbe emettere segnalazioni d'emergenza. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(9) Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovranno essere trasmesse attraverso il Consiglio e, se necessario, attraverso l’Autorità bancaria europea (EBA) istituita con regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Autorità europea per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(9) (9) Al fine di accrescere il peso e la legittimità di dette segnalazioni e raccomandazioni, esse dovranno essere trasmesse attraverso il Parlamento europeo, il Consiglio e, se necessario, attraverso l'ESA. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(10) Sulla base di relazioni ricevute dai destinatari delle sue raccomandazioni, l’ESRB dovrà inoltre verificarne l’osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovranno agire di conseguenza o essere in grado di fornire adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo “act or explain”, “agisci o spiega”). |
(10) Sulla base di relazioni ricevute dai destinatari delle sue raccomandazioni, l’ESRB dovrà inoltre verificarne l’osservanza, in modo da garantire che sia effettivamente dato seguito alle sue segnalazioni e raccomandazioni. I destinatari delle raccomandazioni dovranno agire di conseguenza o essere in grado di fornire adeguate giustificazioni in caso di inazione (meccanismo “act or explain”, “agisci o spiega”), in particolare dinanzi al Parlamento europeo. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(11) È opportuno che L’ESRB decida se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o resa pubblica, prendendo in considerazione il fatto che la divulgazione al pubblico può, in alcuni casi, contribuire a incoraggiare il rispetto delle raccomandazioni. |
soppresso |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(12) È opportuno che L’ESRB presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo almeno una volta l’anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse. |
(12) È opportuno che L’ESRB presenti una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo almeno due volte l’anno e più spesso in caso di turbolenze finanziarie diffuse. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(18) Data l’interconnessione dei mercati finanziari internazionali e il rischio di contagio delle crisi finanziarie, l’ESRB dovrà coordinarsi con il Fondo monetario internazionale e con il Financial Stability Board di recente costituzione, che dovrebbero emettere segnalazioni in merito ai rischi macroprudenziali a livello mondiale. |
soppresso |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(20 bis) Per quanto riguarda la relazione Larosière, si rende necessario un approccio passo per passo. È opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio effettuino entro il *… un esame completo del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), dell'ESRB e dell'autorità europea di vigilanza. |
|
|
* GU, si prega di inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
L'ESFS comprende: |
|
|
(a) l'ESRB; |
|
|
(b) l'autorità europea di vigilanza per i valori e i mercati mobiliari, istituita con regolamento (UE) n. …./2010 (ESMA); |
|
|
(c) l'autorità europea di vigilanza per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituita con regolamento (UE) n. …./2010 (EIOPA); |
|
|
(d) l'autorità europea di vigilanza per il settore bancario, istituita con regolamento (UE) n. …./2010 (EBA); |
|
|
(e) (e) il comitato congiunto dell'autorità europea di vigilanza, previsto dall'articolo 40 dei regolamenti (CE) n. …/…[EBA], n. …/… [ESMA], n. …/… [EIOPA]; |
|
|
(f) le autorità negli Stati membri specificate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/… [ESMA], all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (EU) n. …/2009 [EIOPA] e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (EU) n. …/… [EBA]; |
|
|
(g) la Commissione, ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui agli articoli 7 e 9 del regolamento (UE) n. .../...[EBA], n. .../... [ESMA] e n. …/… [EIOPA]. |
|
|
Le autorità europee di vigilanza di cui alle lettere (b), (c) e (d) hanno sede a [xxx]. |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Secondo il principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti aderenti all'ESFS sono tenute a collaborare con fiducia e pieno rispetto reciproco, assicurando in particolare che tra esse scorrano flussi di informazioni adeguate ed affidabili. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c) emettere segnalazioni qualora i rischi siano considerati significativi; |
(c) emettere segnalazioni qualora i rischi siano considerati significativi e, se del caso, dichiarare l'esistenza di una situazione d'emergenza; |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(f) collaborare strettamente con il sistema europeo di autorità di vigilanza finanziaria e, laddove opportuno, fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; |
(f) collaborare strettamente con tutte le altre parti dell’ESFS e, laddove opportuno, fornire alle autorità europee di vigilanza le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
(f bis) partecipare al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee; |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. Prima di assumere l'incarico, il presidente e il primo vicepresidente dell'ESRB illustrano al Parlamento europeo, durante un'audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il secondo vicepresidente è ascoltato dal Parlamento europeo nella sua qualità di presidente di una delle autorità europee di vigilanza in conformità dell'articolo XX dei regolamenti CE n. .../... [EBA], .../... [ESMA] e ..../... [EIOPA]. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di istituzioni internazionali che svolgono altre attività collegate. |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 ter. Ove opportuno, e in modo puntuale, può essere invitato ad assistere alle riunioni del consiglio generale un rappresentante di alto livello dello Spazio economico europeo. |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 13 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB si avvale, laddove opportuno, della consulenza delle competenti parti interessate del settore privato. |
Nell'esecuzione dei propri compiti l'ESRB si avvale, laddove opportuno, della consulenza delle competenti parti interessate del settore privato, compresi i sindacati, le organizzazioni della società civile e le associazioni di consumatori. |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. L'ESRB può chiedere informazioni alle autorità europee di vigilanza in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari. Nel caso in cui le autorità europee di vigilanza non disponessero delle informazioni richieste o non dovessero metterle a disposizione a tempo debito, l'ESRB può richiederle alle autorità nazionali di vigilanza, alle banche centrali nazionali o ad altre autorità degli Stati membri. |
3. Su richiesta dell'ESRB, le autorità europee di vigilanza trasmettono informazioni in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari. Nel caso in cui le autorità europee di vigilanza non disponessero delle informazioni richieste o non dovessero metterle a disposizione a tempo debito, le autorità nazionali di vigilanza, le banche centrali nazionali o altre autorità degli Stati membri trasmettono i dati conformemente alla richiesta dell'ESRB. |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. L'ESRB può inviare alle autorità europee di vigilanza una richiesta motivata affinché forniscano informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata. |
4. Su richiesta motivata dell'ESRB, le autorità europee di vigilanza forniscono informazioni che non siano in forma sommaria o aggregata. |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
5 bis. I funzionari dell'ESRB possono essere invitati, unitamente alle autorità europee di vigilanza, alle riunioni tra i supervisori e i gruppi finanziari di importanza sistemica, in particolare i collegi delle autorità di vigilanza, e possono formulare domande e ricevere di prima mano le informazioni pertinenti. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse anche al Consiglio, mentre quelle indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza sono altresì trasmesse alle autorità europee di vigilanza. |
3. Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse anche al Parlamento europeo e al Consiglio, mentre quelle indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza sono altresì trasmesse alle autorità europee di vigilanza. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 16 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
Articolo 16 bis |
|
|
Intervento in situazioni di emergenza |
|
|
1. In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità globale o parziale del sistema finanziario nell'Unione europea, l'ESRB, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 10 di ciascuno dei regolamenti (UE) n. …/… [EBA], n. .../... [ESMA] e n. …/…[EIOPA], può emettere segnalazioni, di propria iniziativa o su richiesta di un'ESA, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, dichiarando l'esistenza di una situazione di emergenza. |
|
|
2. Subito dopo aver emesso una segnalazione, l'ESRB informa simultaneamente il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e l'ESA competente. |
|
|
3. L'ESRB riesamina la decisione di cui al paragrafo 1, di propria iniziativa o su richiesta di un'ESA, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga indirizzata ad uno o più Stati membri o ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano all’ESRB i provvedimenti adottati per dar seguito alle raccomandazioni oppure forniscono spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne sono informati il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza. |
1. Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) venga indirizzata ad uno o più Stati membri o ad una o più autorità europee o nazionali di vigilanza, i destinatari comunicano all’ESRB i provvedimenti adottati per dar seguito alle raccomandazioni oppure forniscono spiegazioni sul perché non hanno agito. Ne sono informati il Parlamento europeo, il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Qualora l’ESRB fosse del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite e che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, l’ESRB ne informa il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate. |
2. Qualora l'ESRB fosse del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite e che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, l'ESRB ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e, laddove opportuno, le autorità europee di vigilanza interessate. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. Qualora una raccomandazione resa pubblica non sia stata seguita e i destinatari non abbiano fornito spiegazioni circa la loro inazione, il Parlamento europeo, dopo aver consultato l'ESRB e il Consiglio, può invitare i destinatari a rispondere alle sue domande. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. L’ESRB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta l’anno. |
1. L’ESRB riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno due volte l’anno. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. Le relazioni di cui al presente articolo sono rese accessibili al pubblico. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Su invito del Consiglio o della Commissione l’ESRB esamina altresì questioni specifiche. |
2. Su invito del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione l'ESRB esamina altresì questioni specifiche. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. Il presidente dell'ESRB e gli altri membri del comitato direttivo possono‚ su richiesta del Parlamento europeo‚ essere ascoltati dalle commissioni competenti di quest'ultimo. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 20 | |
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Il Consiglio esamina il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione tre anni dopo la sua entrata in vigore e, dopo aver ricevuto il parere della BCE, determina se la missione e l’organizzazione dell’ESRB necessitano di modifiche. |
Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano il presente regolamento sulla base di una relazione ricevuta dalla Commissione tre anni dopo la sua entrata in vigore e, dopo aver ricevuto il parere della BCE, determinano se la missione e l'organizzazione dell'ESRB necessitano di modifiche. |
|
|
La relazione esamina in particolare: |
|
|
- se sia necessario semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS, al fine di accrescere la coerenza tra i livelli macro e micro nonché tra le ESA; |
|
|
- se sia necessario ampliare i poteri normativi delle ESA; |
|
|
- se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con l'evoluzione globale; |
|
|
- se la composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata e di alto livello. |
PROCEDURA
|
Titolo |
Sorveglianza macroprudenziale del sistema finanziario e istituzione di un comitato europeo del rischio sistemico |
|||||||
|
Riferimenti |
COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD) |
|||||||
|
Commissione competente per il merito |
ECON |
|||||||
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFCO 7.10.2009 |
|
|
|
||||
|
Relatore per parere Nomina |
Íñigo Méndez de Vigo 24.11.2009 |
|
|
|||||
|
Esame in commissione |
25.1.2010 |
6.4.2010 |
|
|
||||
|
Approvazione |
7.4.2010 |
|
|
|
||||
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 0 2 |
||||||
|
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt |
|||||||
|
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka |
|||||||
|
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Emma McClarkin |
|||||||
PROCEDURA
|
Titolo |
Sorveglianza macroprudenziale del sistema finanziario e istituzione di un comitato europeo del rischio sistemico |
|||||||
|
Riferimenti |
COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD) |
|||||||
|
Presentazione della proposta al PE |
23.9.2009 |
|||||||
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 7.10.2009 |
|||||||
|
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
BUDG 7.10.2009 |
EMPL 7.10.2009 |
JURI 7.10.2009 |
AFCO 7.10.2009 |
||||
|
Pareri non espressi Decisione |
BUDG 10.2.2010 |
EMPL 22.10.2009 |
|
|
||||
|
Relatore(i) Nomina |
Sylvie Goulard 20.10.2009 |
|
|
|||||
|
Esame in commissione |
23.11.2009 |
23.2.2010 |
23.3.2010 |
27.4.2010 |
||||
|
Approvazione |
10.5.2010 |
|
|
|
||||
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
34 0 4 |
||||||
|
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells |
|||||||
|
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain |
|||||||
|
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Andrea Cozzolino, Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier |
|||||||
|
Deposito |
25.5.2010 |
|||||||