RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

10.6.2010 - (14849/3/2009 – C7‑0076/2010 – 2008/0246(COD)) - ***II

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Inés Ayala Sender


Procedura : 2008/0246(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0177/2010
Testi presentati :
A7-0177/2010
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

(14849/3/2009 – C7‑0076/2010 – 2008/0246(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14849/3/2009 – C7‑0076/2010),

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0816),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 71, paragrafo 1, e 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (c6-0476/2008),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1],

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 7, e gli articoli 91, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale del 16 luglio 2009,

–   previa consultazione del Comitato delle regioni,

–   visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0177/2010),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 5

Posizione del Consiglio

Emendamento

(5) Alla luce dell’articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di fornire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si dovrebbero stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non esserne escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non per giustificati motivi di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti. Esse dovrebbero godere del diritto di assistenza nei porti e a bordo delle navi da passeggeri. Per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate gratuitamente. I vettori dovrebbero fissare condizioni d'accesso, di preferenza sulla base del sistema europeo di normalizzazione.

(5) Alla luce dell’articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di fornire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si dovrebbero stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non esserne escluse, se non per giustificati motivi di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti. Esse dovrebbero godere del diritto di assistenza nei porti e a bordo delle navi da passeggeri. Per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate gratuitamente. I vettori dovrebbero fissare condizioni d'accesso, di preferenza sulla base del sistema europeo di normalizzazione.

Motivazione

Il testo deve indicare chiaramente che un passeggero non può essere escluso dal trasporto a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, ma solo per motivi di sicurezza. Gli aspetti relativi alla salute, ad esempio per quanto riguarda le epidemie, riguardano tutti i passeggeri e non dovrebbero costituire un motivo per escludere dal trasporto i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta sulla base del regolamento in esame.

Emendamento  2

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 6

Posizione del Consiglio

Emendamento

(6) Nella progettazione di porti e terminali nuovi, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione profonda, gli organi responsabili dovrebbero, ove necessario, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori dovrebbero, se necessario, tenere conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento delle navi da passeggeri, in conformità della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri e della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

(6) Nella progettazione di porti e terminali nuovi, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione profonda, gli organi responsabili dovrebbero, ove necessario, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in particolare per quanto concerne le esigenze che discendono dal principio della "Progettazione per tutti". I vettori dovrebbero tenere conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento delle navi da passeggeri, in conformità della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri e della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Emendamento  3

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(8 bis) Le disposizioni relative all'imbarco di persone con disabilità o a mobilità ridotta non dovrebbero pregiudicare le vigenti norme generali in materia di imbarco di passeggeri stabilite a livello internazionale, dell'Unione o nazionale.

Motivazione

L'emendamento intende rammentare che le norme generali sono applicabili a tutti i passeggeri senza distinzioni.

Emendamento  4

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 8 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(8 ter) Gli Stati membri/Le autorità portuali dovrebbero migliorare le infrastrutture esistenti, e i vettori dovrebbero, se necessario, migliorare lo stato delle proprie imbarcazioni per garantirvi un accesso senza ostacoli alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nonché per fornire loro un'assistenza adeguata.

Emendamento  5

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(11 bis) In conformità di principi generalmente riconosciuti, ai vettori dovrebbe incombere l'onere di provare che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a tali condizioni meteorologiche o circostanze eccezionali.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che il regolamento in esame è coerente con quello relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo: in caso di circostanze eccezionali l'onere della prova dovrebbe incombere ai vettori.

Emendamento  6

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 12

Posizione del Consiglio

Emendamento

(12) Le condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave dovrebbero comprendere, in via non esclusiva, forti venti, mare grosso, forti correnti, presenza pericolosa di ghiaccio e livelli dell'acqua estremamente alti o bassi.

(12) Le condizioni meteorologiche e le calamità naturali che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave dovrebbero comprendere, in via non esclusiva, forti venti, mare grosso, forti correnti, presenza pericolosa di ghiaccio, livelli dell'acqua estremamente alti o bassi, uragani e tornado, incendi, inondazioni e terremoti.

Motivazione

Come il Parlamento europeo l'aveva richiesto in prima lettura, sarebbe opportuno menzionare le calamità naturali le cui conseguenze possono essere drammatiche e pretendere legittimamente un'assistenza o un indennizzo, senza comunque poter entrare nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento  7

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 13

Posizione del Consiglio

Emendamento

(13) Le circostanze eccezionali dovrebbero comprendere, in via non esclusiva, gli attentati terroristici, i conflitti tra le parti sociali, lo sbarco di persone ammalate, ferite o decedute, le operazioni di ricerca e salvataggio in mare o nelle acque interne, le misure necessarie a tutela dell'ambiente, le decisioni prese dagli organi di gestione del traffico o dalle autorità portuali o le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché per rispondere a esigenze di trasporto urgenti.

(13) Le circostanze eccezionali dovrebbero comprendere, in via non esclusiva, gli attentati terroristici, le guerre e i conflitti armati militari o civili, le insurrezioni, la confisca militare o illegale, i conflitti tra le parti sociali, lo sbarco di persone ammalate, ferite o decedute, le operazioni di ricerca e salvataggio in mare o nelle acque interne, le misure necessarie a tutela dell'ambiente, le decisioni prese dagli organi di gestione del traffico o dalle autorità portuali o le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché per rispondere a esigenze di trasporto urgenti.

Motivazione

In prima lettura queste situazioni sono state precisate in particolare per inserire esplicitamente le azioni militari tra le circostanze eccezionali.

Emendamento  8

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 14

Posizione del Consiglio

Emendamento

(14) Con la partecipazione degli operatori interessati, delle organizzazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri,delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, i vettori dovrebbero collaborare per adottare disposizioni a livello nazionale o europeo volte a migliorare l'attenzione e l'assistenza prestata ai passeggeri ogni qualvolta il loro viaggio sia interrotto, in particolare in caso di lunghi ritardi o cancellazione del viaggio.

(14) Con la partecipazione degli operatori interessati, delle organizzazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri,delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, i vettori dovrebbero collaborare per adottare disposizioni a livello nazionale o europeo volte a migliorare l'attenzione e l'assistenza prestata ai passeggeri ogni qualvolta il loro viaggio sia interrotto, in particolare in caso di lunghi ritardi o cancellazione del viaggio. Gli organismi nazionali di esecuzione dovrebbero essere informati su tali disposizioni.

Motivazione

Gli organismi nazionali di esecuzione dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie per il controllo e l'esecuzione del regolamento in esame.

Emendamento  9

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 14 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(14 bis) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha già stabilito che i problemi all'origine di cancellazioni o ritardi possono essere considerati come circostanze eccezionali solamente se derivano da eventi che non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.

Motivazione

È utile richiamare l'attenzione sulle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea concernenti questo ambito del diritto.

Emendamento  10

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 16

Posizione del Consiglio

Emendamento

(16) I passeggeri dovrebbero essere correttamente informati dei diritti derivanti loro dal presente regolamento, affinché possano esercitarli in modo efficace. Fra i diritti di cui godono i passeggeri dovrebbe rientrare il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio passeggeri o alla crociera prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

(16) I passeggeri dovrebbero essere correttamente informati dei diritti derivanti loro dal presente regolamento, e in un formato accessibile a tutti, affinché possano esercitarli in modo efficace. Fra i diritti di cui godono i passeggeri dovrebbe rientrare il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio passeggeri o alla crociera prima e durante il viaggio. Queste informazioni dovrebbero essere fornite sulla base di un modello concettuale comune per i dati e i sistemi relativi ai trasporti pubblici, onde consentire la fornitura di informazioni integrate e l'emissione di biglietti. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, che consentano ai passeggeri di avere accesso alle stesse informazioni utilizzando, ad esempio, formati testo, Braille, audio, video e/o elettronici.

Motivazione

L'emendamento è inteso a costituire una base giuridica al fine di creare sistemi interoperabili e intermodali per l'informazione dei passeggeri e l'emissione di biglietti. Esso creerebbe una disposizione equivalente a quella già prevista dal regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (articolo 10 – Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione). L'emendamento è altresì inteso a definire chiaramente il termine "formati accessibili" che è utilizzato nell'intero testo del regolamento.

Emendamento  11

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 17

Posizione del Consiglio

Emendamento

(17) I passeggeri dovrebbero essere in grado di esercitare i propri diritti mediante procedure di reclamo appropriate applicate dai vettori o, se del caso, mediante la trasmissione di reclami all’organismo o agli organismi designati a questo fine dallo Stato membro. I vettori dovrebbero rispondere ai reclami dei passeggeri entro un determinato termine, tenendo presente che la mancata risposta ad un reclamo potrebbe essere fatta valere contro di loro.

(17) I passeggeri dovrebbero essere in grado di esercitare i propri diritti mediante procedure di reclamo appropriate e accessibili applicate dai vettori o, se del caso, mediante la trasmissione di reclami all'organismo o agli organismi designati a questo fine dallo Stato membro. I vettori dovrebbero rispondere ai reclami dei passeggeri entro un termine stabilito, tenendo presente che la mancata risposta ad un reclamo potrebbe essere fatta valere contro di loro.

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che le procedure di reclamo siano accessibili a tutti i passeggeri.

Emendamento  12

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 18 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(18 bis) L'organismo o gli organismi designati per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere indipendenti e dovrebbero avere il potere e la capacità di esaminare i singoli reclami e di agevolare la risoluzione delle controversie. Le relazioni elaborate da tali organismi dovrebbero includere statistiche relative ai reclami e al loro esito.

Motivazione

È importante che gli organismi nazionali di esecuzione dispongano di tutti i poteri necessari e che le informazioni relative ai reclami e al loro esito siano accessibili ai passeggeri.

Emendamento  13

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Considerando 21 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

(21 bis) Nel legiferare in materia di diritti dei passeggeri, l'Unione europea dovrebbe perseguire un approccio globale e coerente che tenga conto della necessità dei passeggeri, in particolare delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, di utilizzare diverse modalità di trasporto e di passare agevolmente da una modalità all'altra.

Motivazione

Emendamento  14

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Posizione del Consiglio

Emendamento

b) con servizi passeggeri il cui porto d'imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell'Unione;

b) con servizi passeggeri il cui porto d'imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell'Unione come definito all'articolo 3, lettera e);

Motivazione

Al fine di evitare ogni confusione nel campo di applicazione del testo, è necessario precisare che tale termine, la cui accezione è piuttosto vasta, va inteso nel senso di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Emendamento  15

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Posizione del Consiglio

Emendamento

c) in una crociera il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, l'articolo 16, paragrafo 2, gli articoli 18 e 19 e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4 non si applicano a tali passeggeri.

c) in una crociera il cui porto d'imbarco o di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, l'articolo 16, paragrafo 2, gli articoli 18 e 19 e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4 non si applicano a tali passeggeri.

Motivazione

La proposta in esame dovrebbe includere tutti i passeggeri senza distinzioni. L'emendamento è inteso a evitare situazioni in cui le imprese potrebbero cercare di stabilire un punto di partenza o di arrivo al di fuori dell'Unione europea per evitare di conformarsi alle disposizioni del regolamento in esame.

Emendamento  16

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Posizione del Consiglio

Emendamento

a) su navi autorizzate a trasportare fino a trentasei passeggeri;

a) su navi autorizzate a trasportare fino a dodici passeggeri;

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento europeo in prima lettura, in quanto si ritiene che il criterio di trentasei passeggeri restringa eccessivamente il campo di applicazione.

Emendamento  17

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. Gli Stati membri possono, per un periodo di due anni a decorrere dal …, esonerare dall'applicazione del presente regolamento le navi della navigazione marittima di stazza inferiore a 300 tonnellate lorde, utilizzate nei trasporti interni, a condizione che i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano adeguatamente garantiti dalla legislazione nazionale.

soppresso

Motivazione

Questa deroga è eccessiva e restringerebbe in misura significativa il campo di applicazione. Inoltre, essa sembra inutile in quanto i diritti dei passeggeri dovrebbero essere "adeguatamente" garantiti dalla legislazione nazionale.

Emendamento  18

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

4. Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o dai servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano adeguatamente garantiti dalla legislazione nazionale.

4. Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o dai servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano garantiti in modo comparabile dalla legislazione nazionale.

Motivazione

È preferibile utilizzare "in modo comparabile" rispetto ad "adeguatamente", avverbio che sembra essere troppo debole.

Emendamento  19

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio

Emendamento

5. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come prescrizione tecnica che impone a vettori, operatori dei terminali o altri enti obblighi di modifica o sostituzione delle navi, delle infrastrutture,delle attrezzature dei porti e dei terminali portuali.

soppresso

Motivazione

Il relatore teme che questo paragrafo possa essere utilizzato per accordare deroghe e ritiene che non sia necessario visto che il regolamento in esame non impone obblighi in questo senso.

Emendamento  20

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – lettera d

Posizione del Consiglio

Emendamento

d) "vettore", una persona fisica o giuridica che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;

d) "vettore", una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;

Emendamento  21

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – lettera k

Posizione del Consiglio

Emendamento

k) "terminale portuale", un terminale, che dispone di un vettore o di un operatore di terminale, in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;

k) "terminale portuale", un terminale in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;

Motivazione

L'emendamento chiarisce la definizione di "terminale portuale".

Emendamento  22

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – lettera p

Posizione del Consiglio

Emendamento

p) "agente di viaggio", un rivenditore che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;

p) "agente di viaggio", un rivenditore che agisce per conto del passeggero o dell'operatore turistico nella conclusione di contratti di trasporto;

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'emendamento sugli "operatori turistici", anche i rivenditori dovrebbero essere inclusi nella definizione di "agente di viaggio" per conformarsi a tutti gli obblighi che derivano dal presente regolamento.

Emendamento  23

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – lettera q

Posizione del Consiglio

Emendamento

q) "operatore turistico", un organizzatore, diverso dal vettore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

q) “operatore turistico”, l’organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

Emendamento  24

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – lettera r bis (nuova)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

r bis) "annullamento": il fatto che un servizio inizialmente previsto e per il quale era stato riservato almeno un posto non è stato effettuato;

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  25

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – lettera t bis (nuova)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

t bis) "formati accessibili": i formati che permettono a tutti i passeggeri, comprese le persone con disabilità o a mobilità ridotta, di avere accesso integralmente alle stesse informazioni utilizzando testo, Braille, audio, video o formati elettronici; esempi di formati accessibili sono, anche se l'elenco non è esaustivo e può variare con gli sviluppi tecnologici, i pittogrammi, gli annunci vocali e la sottotitolazione;

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  26

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 3 – lettera u bis (nuova)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

u bis) “prezzo del biglietto”: l'importo pagato dal passeggero oppure, in caso di biglietto emesso per più passeggeri, l'importo totale rapportato al numero di passeggeri;

Motivazione

A differenza dei biglietti aerei o ferroviari, l'emissione di un unico biglietto per più passeggeri è prassi corrente nel trasporto marittimo, specialmente per i traghetti. La precisazione è pertanto necessaria a fini di chiarezza per i rimborsi.

Emendamento  27

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

1 bis. I vettori possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  28

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 7 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non rifiutano di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta.

1. I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non rifiutano di accettare una prenotazione, emettere o fornire un biglietto o imbarcare o sbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o mobilità ridotta.

Motivazione

Emendamento  29

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 7 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi.

2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi alle stesse condizioni degli altri passeggeri.

Emendamento  30

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Nonostante l’articolo 7, paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

1. Nonostante l'articolo 7, paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta sulla base del presente regolamento:

Motivazione

Il testo deve indicare chiaramente che un passeggero non può essere escluso dal trasporto a causa della sua disabilità o mobilità ridotta.

Emendamento  31

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio

Emendamento

a) ai fini dell'osservanza di obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale, dell'Unione o nazionale ovvero di obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;

a) ai fini dell'osservanza di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale, dell'Unione o nazionale ovvero di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;

Motivazione

Gli aspetti relativi alla salute, ad esempio per quanto riguarda le epidemie, riguardano tutti i passeggeri e non dovrebbero costituire un motivo per escludere dal trasporto i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento  32

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Posizione del Consiglio

Emendamento

b) qualora la progettazione della nave da passeggeri o dell'infrastruttura e dell'attrezzatura del porto, compresi i terminali portuali, renda impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza o concretamente realizzabili.

b) qualora la progettazione della nave da passeggeri o dell'infrastruttura e dell'attrezzatura del porto, compresi i terminali portuali, renda impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona in questione in condizioni di sicurezza o concretamente realizzabili.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il testo.

Emendamento  33

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un’alternativa di trasporto accettabile con un servizio passeggeri o una crociera gestiti dal vettore.

2. Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un'alternativa di trasporto accettabile con un servizio passeggeri o una crociera gestiti dal vettore.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il testo insistendo su questo punto.

Emendamento  34

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. Qualora alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, che sia in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sia stato rifiutato l’imbarco a causa della disabilità o mobilità ridotta, la persona in questione, e l’eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, possono scegliere tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo, come previsto dall’allegato I. Il diritto di scelta fra un viaggio di ritorno e il trasporto alternativo è subordinato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza.

3. Qualora alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, che sia in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sia stato rifiutato l'imbarco sulla base del presente regolamento, la persona in questione, e l'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, possono scegliere tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo, come previsto dall'allegato I. Il diritto di scelta fra un viaggio di ritorno e il trasporto alternativo è subordinato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

Motivazione

Il testo deve indicare chiaramente che un passeggero non può essere escluso dal trasporto a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, ma solo per motivi di sicurezza. Gli aspetti relativi alla salute, ad esempio per quanto riguarda le epidemie, riguardano tutti i passeggeri e non dovrebbero costituire un motivo per escludere dal trasporto i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento  35

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

4. Alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1 i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un’altra persona in grado di fornire l’assistenza necessaria alla persona con disabilità o a mobilità ridotta. Per quanto riguarda i servizi passeggeri, l'accompagnatore in questione è trasportato gratuitamente.

4. Alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1 i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un’altra persona in grado di fornire l’assistenza necessaria alla persona con disabilità o a mobilità ridotta. Per quanto riguarda i servizi passeggeri, l'accompagnatore in questione è trasportato gratuitamente e non è considerato un agente o un soggetto subordinato al vettore.

Motivazione

Occorre chiarire la suddivisione delle eventuali responsabilità.

Emendamento  36

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 8 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio

Emendamento

5. Quando un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico fanno ricorso ai paragrafi da 1 a 4, ne comunicano immediatamente i motivi specifici alla persona con disabilità o a mobilità ridotta. Tali motivi sono notificati alla persona con disabilità o a mobilità ridotta non oltre cinque giorni dopo che è stata informata. In caso di rifiuto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), è fatto riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza applicabili.

5. Quando un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico fanno ricorso ai paragrafi da 1 a 4, ne comunicano immediatamente i motivi specifici alla persona con disabilità o a mobilità ridotta. Su richiesta, tali motivi sono notificati per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta non oltre cinque giorni dopo la richiesta. In caso di rifiuto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), è fatto riferimento agli obblighi in materia di sicurezza applicabili.

Motivazione

Un passeggero deve avere il diritto di ricevere, entro un termine stabilito, una notifica per iscritto dei motivi dell'esclusione. Gli aspetti relativi alla salute, ad esempio per quanto riguarda le epidemie, riguardano tutti i passeggeri e non dovrebbero costituire un motivo per escludere dal trasporto i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento  37

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori e gli operatori dei terminali, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, stabiliscono o predispongono condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

1. In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori, le autorità portuali e gli operatori dei terminali, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, stabiliscono o predispongono condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori. Le condizioni di accesso sono notificate agli organismi nazionali di esecuzione.

Motivazione

È importante che le autorità portuali in generale siano coinvolte in questo processo. È altresì importante che gli organismi nazionali di esecuzione dispongano di un quadro generale chiaro delle condizioni di accesso.

Emendamento  38

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 9 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli operatori dei terminali fisicamente o su internet, nelle stesse lingue in cui l’informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri.

2. Le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dai vettori, dalle autorità portuali e dagli operatori dei terminali fisicamente o su internet, in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui l'informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri. Viene prestata una particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

È importante che le informazioni siano fornite nel modo più ampio possibile e in formati accessibili.

Emendamento  39

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 9 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

4. I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni pertinenti, comprese prenotazioni e informazioni on-line, relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le condizioni d'accesso siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta.

4. I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni pertinenti, comprese prenotazioni e informazioni on-line, relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le condizioni d'accesso siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta. Le persone che hanno bisogno di assistenza ne ricevono conferma per iscritto.

Emendamento  40

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 10

Posizione del Consiglio

Emendamento

Fatte salve le condizioni d'accesso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, i vettori e gli operatori turistici, nelle rispettive aree di competenza, forniscono gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'assistenza di cui agli allegati II e III nei porti, anche durante l'imbarco e lo sbarco, e a bordo delle navi.

Fatte salve le condizioni d'accesso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, i vettori e gli operatori turistici, nelle rispettive aree di competenza, forniscono gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'assistenza di cui agli allegati II e III nei porti, anche durante l'imbarco e lo sbarco, e a bordo delle navi. L'assistenza va adattata alle esigenze individuali della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento  41

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio

Emendamento

a) il vettore o l'operatore del terminale è informato della necessità di assistenza della persona almeno due giorni lavorativi prima che l'assistenza stessa si renda necessaria, e

a) il vettore o l'operatore del terminale è informato della necessità di assistenza della persona almeno 48 ore prima che l'assistenza stessa si renda necessaria, a meno che il passeggero e il vettore non concordino un periodo più breve, e

Motivazione

Il termine di 48 ore è preferibile ai due giorni lavorativi. Inoltre, l'emendamento prevede una maggiore flessibilità in caso di accordo tra il passeggero e il vettore.

Emendamento  42

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Posizione del Consiglio

Emendamento

i) a un orario stabilito per iscritto dal vettore a condizione che non preceda di oltre 60 minuti l'orario d'imbarco pubblicato, o

i) a un orario stabilito per iscritto, anche nelle condizioni di accesso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dal vettore a condizione che non preceda di oltre 60 minuti l'orario d'imbarco pubblicato, o

Emendamento  43

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Posizione del Consiglio

Emendamento

ii) qualora non sia stato stabilito un orario d'imbarco, almeno 60 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato.

ii) a un orario stabilito per iscritto dal vettore a condizione che non preceda di oltre 30 minuti l'orario d'imbarco pubblicato, o

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  44

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

ii bis) nel caso delle crociere, a un’ora fissata dal vettore, non più di 60 minuti prima dell’orario di check-in.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  45

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

b bis) Per quanto riguarda le navi da crociera, al momento della prenotazione o della prevendita, le persone con disabilità o a mobilità ridotta comunicano al vettore le proprie esigenze specifiche.

Motivazione

Se gli organizzatori di crociere non possono chiedere ai passeggeri di fornire le informazioni che consentano loro di provvedere alle loro esigenze, potrebbero verificarsi disagi nel corso della crociera o, ancora peggio, situazioni di pericolo in termini sanitari o di sicurezza.

Emendamento  46

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1, le persone con disabilità e a mobilità ridotta notificano al vettore, al momento della prenotazione o dell'acquisto anticipato del biglietto, le loro esigenze specifiche per la sistemazione o il posto a sedere o la necessità di trasportare apparecchi medici purché tali esigenze o necessità siano note in tale momento.

2. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1, le persone con disabilità e a mobilità ridotta notificano al vettore, al momento della prenotazione o dell'acquisto anticipato del biglietto, le loro esigenze specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, i servizi richiesti o la necessità di trasportare apparecchi medici purché tali esigenze o necessità siano note in tale momento.

Motivazione

Nel caso delle crociere risulta essenziale ricevere al momento della prenotazione informazioni sul tipo di assistenza da fornire, specialmente per quanto riguarda le prestazioni proposte e richieste come le escursioni sulla terraferma o gli altri servizi inclusi nel programma di viaggio. Soltanto così si possono chiarire per tempo, prima di ogni decisione di acquisto, la possibilità e la tipologia dell'assistenza da fornire.

Emendamento  47

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 11 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. La notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 può sempre essere trasmessa all'agente di viaggio o all'operatore turistico presso il quale è stato acquistato il biglietto. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un’adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi.

3. La notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 può sempre essere trasmessa all'agente di viaggio o all'operatore turistico presso il quale è stato acquistato il biglietto. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un’adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Il passeggero riceve la conferma dell'avvenuta notifica della necessità di assistenza secondo quanto previsto.

Motivazione

È importante che i passeggeri abbiano la certezza che le loro eventuali necessità di assistenza sono state notificate.

Emendamento  48

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 12 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. I vettori, gli operatori dei terminali, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per agevolare il ricevimento delle notifiche conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2. Tale obbligo si applica a tutti i loro punti vendita, comprese le vendite telefoniche o su internet.

1. I vettori, gli operatori dei terminali, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per agevolare la richiesta e il ricevimento delle notifiche conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2. Tale obbligo si applica a tutti i loro punti vendita, comprese le vendite telefoniche o su internet.

Motivazione

È importante che sino attuate procedure per la richiesta e il ricevimento delle notifiche da parte dei passeggeri.

Emendamento  49

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 13 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Gli operatori dei terminali e i vettori che gestiscono terminali portuali o servizi passeggeri che contano complessivamente più di 100 000 movimenti passeggeri commerciali nell'anno d'esercizio precedente fissano, nelle rispettive aree di competenza, le norme di qualità per l'assistenza di cui agli allegati II e III e, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, stabiliscono le risorse necessarie per rispettare tali norme, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta.

1. Gli operatori dei terminali e i vettori fissano, nelle rispettive aree di competenza, le norme di qualità per l'assistenza di cui agli allegati II e III e, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, stabiliscono le risorse necessarie per rispettare tali norme, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta.

Motivazione

Il relatore non concorda con il limite fissato dal Consiglio nella sua posizione comune e ripristina pertanto la posizione della Commissione e del Parlamento. Il relatore concorda invece con il Consiglio sul fatto che gli operatori dei terminal dovrebbero fissare anche norme di qualità.

Emendamento  50

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

1 bis. Nel fissare dette norme di qualità, si tiene pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale riguardanti l’agevolazione del trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare la raccomandazione dell’Organizzazione marittima internazionale sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  51

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 15 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

4. Va inoltre compiuto ogni sforzo per fornire rapidamente un'attrezzatura temporanea sostitutiva.

4. Va inoltre compiuto ogni sforzo per fornire rapidamente un'attrezzatura temporanea sostitutiva idonea.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento importante in quanto l'obbligo di fornire un'attrezzatura temporanea sostitutiva per le attrezzature danneggiate o smarrite dovrebbe tener conto anche delle esigenze della persona in questione.

Emendamento  52

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 16 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informano i passeggeri in partenza dai terminali portuali, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.

1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informano i passeggeri, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.

Emendamento  53

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 17 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Quando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a 120 minuti rispetto all’orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti.

1. Quando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a 60 minuti rispetto all'orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  54

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 17 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente, ai passeggeri in partenza dai terminali portuali, una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, escluso il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, a 120 EUR.

2. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente, ai passeggeri in partenza dai terminali portuali, una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, escluso il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, a 120 EUR a notte.

Emendamento  55

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a 120 minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a 90 minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

Motivazione

Un ritardo di 90 minuti è già significativo ed è pertanto preferibile a 120 minuti.

Emendamento  56

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Posizione del Consiglio

Emendamento

a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;

a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento;

Emendamento  57

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 18 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza dal porto superiore a 120 minuti, i passeggeri hanno diritto al trasporto alternativo o al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore.

2. Quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza dal porto superiore a 90 minuti, i passeggeri hanno il diritto di scegliere il trasporto alternativo o il rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore.

Emendamento  58

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 18 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. Il rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2 del costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero è effettuato entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario.

3. Il rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2 del costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero è effettuato entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario. Con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, segnatamente per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione.

Motivazione

Allineamento alle disposizioni previste per il rimborso nel presente regolamento.

Emendamento  59

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di risarcimento è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:

Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di risarcimento è pari al 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:

Emendamento  60

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) il risarcimento è pari al 50% del prezzo del biglietto.

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) il risarcimento è pari al 75 % del prezzo del biglietto.

Motivazione

La differenza tra 25% e 50% non è tale da costituire un efficace disincentivo, per cui il relatore ritiene che sia opportuno aumentare il livello del risarcimento.

Emendamento  61

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

1 bis. Il risarcimento è pari al 100% del prezzo del biglietto se il vettore non fornisce servizi alternativi o le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  62

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 19 – paragrafo 6

Posizione del Consiglio

Emendamento

6. Il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. I vettori possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti. Detta soglia non può superare 10 EUR.

6. Il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. I vettori possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti. Detta soglia non può superare 4 EUR.

Motivazione

I diritti dei passeggeri dovrebbero essere uniformi in tutti i settori. Il relatore non accetta la distinzione rispetto al settore ferroviario introdotta dal Consiglio e presenta pertanto questo emendamento.

Emendamento  63

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 20 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Gli articoli 17 e 19 non si applicano se il passeggero è informato della cancellazione o del ritardo prima dell'acquisto del biglietto ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso.

2. Gli articoli 17 e 19 non si applicano se risulta che il passeggero è informato della cancellazione o del ritardo prima dell'acquisto del biglietto ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso.

Emendamento  64

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 20 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. L'articolo 17, paragrafo 2 non si applica se la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.

3. L'articolo 17, paragrafo 2 non si applica se il vettore è in grado di provare che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che il regolamento in esame è coerente con quello relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo: in caso di circostanze eccezionali l'onere della prova dovrebbe incombere ai vettori.

Emendamento  65

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 20 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

4. L'articolo 19 non si applica se la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.

4. L'articolo 19 non si applica se il vettore è in grado di provare che la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l'esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che il regolamento in esame è coerente con quello relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo: in caso di circostanze eccezionali l'onere della prova dovrebbe incombere ai vettori.

Emendamento  66

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 22

Posizione del Consiglio

Emendamento

I vettori e gli operatori dei terminali, nei rispettivi settori di competenza, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri. Particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

I vettori e gli operatori dei terminali, nei rispettivi settori di competenza, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio in formati accessibili a tutti e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri. Queste informazioni sono fornite sulla base di un modello concettuale comune per i dati e i sistemi relativi ai trasporti pubblici. Particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

L'emendamento è inteso a costituire una base giuridica al fine di creare sistemi interoperabili e intermodali per l'informazione dei passeggeri e l'emissione di biglietti. Esso creerebbe una disposizione equivalente a quella già prevista dal regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (articolo 10 – Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione).

Emendamento  67

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 23 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. I vettori e gli operatori dei terminali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza, che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico sia a bordo delle navi che nei terminali portuali. Le informazioni sono fornite in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri. Nel fornire le informazioni particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

1. I vettori, le autorità portuali e gli operatori dei terminali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza, che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico sia a bordo delle navi che nei porti e nei terminali portuali. Le informazioni sono fornite in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri. Nel fornire le informazioni particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

Le informazioni sulle disposizioni del regolamento in esame dovrebbero essere fornite in tutti i punti da esso coperti.

Emendamento  68

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 23 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Al fine di rispettare l'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, i vettori e gli operatori dei terminali possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea e messa a loro disposizione.

2. Al fine di rispettare l'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, i vettori, le autorità portuali e gli operatori dei terminali possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e messa a loro disposizione.

Emendamento  69

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 23 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio

Emendamento

3. I vettori e gli operatori dei terminali informano adeguatamente i passeggeri a bordo delle navi e nei terminali portuali degli estremi dell’organismo responsabile dell'attuazione designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 25, paragrafo 1.

3. I vettori, le autorità portuali e gli operatori dei terminali informano adeguatamente i passeggeri a bordo delle navi, nei porti e nei terminali portuali degli estremi dell'organismo responsabile dell'attuazione designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento  70

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 24 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. I vettori istituiscono o dispongono di un meccanismo per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento.

1. I vettori e gli operatori dei terminali istituiscono o dispongono, nei formati accessibili e nelle lingue abituali, di meccanismi indipendenti per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento, riservando particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento  71

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 24 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Se un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desidera presentare un reclamo al vettore lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i tre mesi dal ricevimento di un reclamo.

2. Se un passeggero desidera presentare un reclamo concernente i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento al vettore lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo.

Motivazione

Gli operatori dei terminali devono svolgere un ruolo importante e dovrebbero disporre anche di un meccanismo per il trattamento dei reclami. I passeggeri dovrebbero poter attendere ragionevolmente una risposta entro due e non tre mesi.

Emendamento  72

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

2 bis. Se non viene data una risposta entro i termini di cui al paragrafo 2, il reclamo si considera accettato.

Motivazione

Il relatore intende ripristinare la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura che fornisce un forte incentivo a esaminare i reclami in tempi rapidi.

Emendamento  73

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 25 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi, nuovi o esistenti, responsabili dell'esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti. Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi, nuovi o esistenti, responsabili dell'esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti. Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

Per quanto riguarda l’organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente dai vettori, dagli operatori turistici e dagli operatori dei terminali.

Per quanto riguarda l'organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente da interessi commerciali.

Motivazione

L'emendamento ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura in quanto è preferibile indicare gli "interessi commerciali" rispetto a un elenco limitato.

Emendamento  74

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a

Posizione del Consiglio

Emendamento

a) che in un primo tempo il passeggero trasmetta il reclamo di cui al presente regolamento al vettore; e/o

a) che in un primo tempo il passeggero trasmetta il reclamo di cui al presente regolamento al vettore o all'operatore del terminale; e/o

Motivazione

Gli operatori dei terminali devono svolgere un ruolo importante e dovrebbero disporre anche di un meccanismo per il trattamento dei reclami.

Emendamento  75

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 26

Posizione del Consiglio

Emendamento

Il 1° giugno … e ogni due anni successivi a tale data, gli organismi di esecuzione designati ai sensi dell’articolo 25 pubblicano una relazione sull’attività dei due anni civili precedenti, che contiene in particolare una descrizione delle azioni attuate per applicare le disposizioni del presente regolamento, dati sulle sanzioni applicate e statistiche relative ai reclami e alle sanzioni stesse.

1. Il 1° giugno … e ogni due anni successivi a tale data, gli organismi di esecuzione designati ai sensi dell'articolo 25 pubblicano una relazione sull'attività dei due anni civili precedenti, che contiene in particolare una descrizione delle azioni attuate per applicare le disposizioni del presente regolamento, dati sulle sanzioni applicate e statistiche relative ai reclami, compresi gli esiti e i tempi di risoluzione, e alle sanzioni stesse.

Motivazione

È importante che la procedura di reclamo, inclusi i tempi di esame, siano trasparenti per i passeggeri.

Emendamento  76

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

 

1 bis. Per potere redigere tale relazione gli organismi di esecuzione tengono statistiche sui reclami individuali, per argomento e società interessata. Su richiesta, tali dati vengono messi a disposizione della Commissione o delle autorità investigative nazionali fino a tre anni dopo la data dell’evento.

Motivazione

È importante che la procedura di reclamo, inclusi i tempi di esame, siano trasparenti per i passeggeri.

Emendamento  77

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 27

Posizione del Consiglio

Emendamento

Gli organismi nazionali di cui all’articolo 25, paragrafo 1 si scambiano, se del caso, informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle prassi decisionali. La Commissione li assiste in questo compito.

Gli organismi nazionali di cui all'articolo 25, paragrafo 1 si scambiano informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle prassi decisionali. La Commissione li assiste in questo compito.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il testo.

Emendamento  78

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Articolo 31 – comma 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal ...+

Esso si applica a decorrere dal ...+

__________________________

+ GU: trentasei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente regolamento.

__________________________

+ OJ: 12 mesi successivi alla data di pubblicazione del presente regolamento.

Emendamento  79

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Allegato I – punto 2

Posizione del Consiglio

Emendamento

2. Il punto 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui viaggi rientrano in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

2. Il punto 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui viaggi rientrano in un servizio "tutto compreso" e/o una crociera, ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

Emendamento  80

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Allegato II – punto 1 – trattino 1

Posizione del Consiglio

Emendamento

–  comunicare il loro arrivo in un terminale portuale e la loro richiesta di assistenza,

– comunicare il loro arrivo in un porto e la loro richiesta di assistenza,

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il testo.

Emendamento  81

Posizione del Consiglio – atto modificativo

Allegato II – punto 4

Posizione del Consiglio

Emendamento

4. Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, sebbene non necessariamente con attrezzature similari.

4. Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita con attrezzature similari.

Motivazione

I passeggeri dovrebbero essere dotati di attrezzature sostitutive similari.

  • [1]  Testi approvati del 23.4.2009, P7_T6(2009)0280.

MOTIVAZIONE

Contesto della proposta

La proposta in esame, unitamente a quella sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, fa parte del pacchetto presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2008. Sulla base dei diritti acquisiti dai passeggeri nel trasporto aereo e ferroviario nel quadro della vigente legislazione dell'UE, che rappresenta un buon esempio di normativa europea che ha conferito diritti tangibili ai cittadini dell'Unione europea, tali proposte mirano ad estendere diritti simili anche ai passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, tenendo conto delle specificità dei settori in questione.

Posizione comune del Consiglio

Il relatore accoglie con favore la posizione comune del Consiglio e osserva che essa incorpora e sviluppa molti emendamenti presentati dal Parlamento in prima lettura, in particolar modo per quanto riguarda le circostanze eccezionali. Il pieno accordo politico non si discosta molto dalla prima lettura del Parlamento europeo sebbene sussistano numerose importanti differenze, e precisamente:

§ il Parlamento ha mantenuto il limite dei 12 passeggeri proposto dalla Commissione, mentre il Consiglio esclude le navi autorizzate a trasportare fino a 36 passeggeri. Il Consiglio esclude inoltre le navi il cui equipaggio è composto da non più di tre membri, le navi che forniscono un servizio passeggeri su una distanza complessiva inferiore a 500 metri, sola andata, nonché le escursioni e le visite turistiche diverse dalle crociere.

§ Il Consiglio intende posticipare l'entrata in vigore del regolamento e autorizza gli Stati membri a esonerare dall'applicazione del regolamento, per un ulteriore periodo di due anni, le navi della navigazione marittima di stazza inferiore a 300 tonnellate lorde, utilizzate nei trasporti interni.

§ Il Consiglio ha introdotto importanti revisioni degli articoli concernenti l'assistenza, i trasporti alternativi, il rimborso e il risarcimento.

§ Il Consiglio ha introdotto una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti. Tale soglia, applicabile al prezzo del biglietto di 40 EUR, esclude numerosi viaggi.

§ Il Consiglio ha introdotto nel testo il concetto di "terminali portuali", cui deve essere prestata particolare attenzione.

§ All'articolo 13, il Consiglio ha proposto di fissare la soglia minima per l'obbligo a stabilire norme di qualità per l'assistenza a 100.000 movimenti passeggeri per anno d'esercizio.

Progetto di relazione per la seconda lettura

Il relatore considera costruttiva la posizione comune del Consiglio, sebbene permangano importanti differenze tra le due istituzioni. Il relatore ha presentato una serie di emendamenti che riflettono la posizione del Parlamento in prima lettura, con l'auspicio di raggiungere un accordo con il Consiglio sul pacchetto in esame in seconda lettura piuttosto che in sede di conciliazione:

§ il relatore ha ripristinato il limite di 12 passeggeri proposto originariamente dalla Commissione e avvallato dal Parlamento in prima lettura, mentre ritiene utili le eccezioni inerenti la distanza complessiva inferiore a 500 metri, le escursioni e le visite turistiche.

§ All'articolo 19, paragrafo 6, la soglia minima di 10 EUR (applicabile quindi al prezzo del biglietto di 40 EUR) è stata modificata per garantire che il regolamento sia in linea con quello relativo ai passeggeri nel trasporto ferroviario (4 EUR e 16 EUR).

§ Qualora una nave non abbia potuto viaggiare a causa di circostanze eccezionali o di condizioni meteorologiche pericolose, l'onere della prova deve chiaramente incombere al vettore e il relatore ha presentato numerosi emendamenti a questo proposito.

§ La procedura di reclamo deve essere accessibile e chiara per i passeggeri. È opportuno includervi anche gli operatori dei terminali e il relatore ha presentato una serie di emendamenti a questo proposito.

§ Il relatore esprime una particolare preoccupazione per i diritti dei passeggeri disabili e a mobilità ridotta, che devono essere fortemente tutelati dal regolamento. Di conseguenza, ha presentato numerosi emendamenti relativi, in particolare, ai formati accessibili, alle eccezioni al diritto di viaggiare, ai termini di notifica e ai motivi di esclusione dal trasporto.

§ Il relatore ritiene che il legislatore debba prestare particolare attenzione a garantire che le disposizioni del presente regolamento non siano utilizzate per giustificare una mancata azione e, pertanto, propone di sopprimere l'articolo 2, paragrafo 5, che pare superfluo.

§ Sono state inoltre rafforzate a favore del passeggero le disposizioni sui tempi di reclamo, i termini di notifica, i tempi di presentazione, l'attrezzatura sostitutiva e il risarcimento.

PROCEDURA

Titolo

Diritti dei passeggeri che viaggiano per mare o in acque interne

Riferimenti

14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

23.4.2009                     T6-0280/2009

Proposta della Commissione

COM(2008)0816 - C6-0476/2008

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

25.3.2010

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

25.3.2010

Relatore(i)

       Nomina

Inés Ayala Sender

8.12.2008

 

 

Esame in commissione

1.12.2009

3.5.2010

31.5.2010

 

Approvazione

1.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

1

17

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Jelko Kacin, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Salvatore Tatarella, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Deposito

3.6.2010