RELAZIONE sui mercati dei derivati: azioni strategiche future

7.6.2010 - (2010/2008(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Werner Langen

Procedura : 2010/2008(INI)
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A7-0187/2010
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A7-0187/2010
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future

(2010/2008(INI))

Il Parlamento europeo,

–   viste le comunicazioni della Commissione "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future" (COM(2009)0563 e COM(2009)0332),

–   vista la comunicazione della Commissione "Vigilanza finanziaria europea" (COM(2009)0252),

–   vista la proposta di regolamento della Commissione relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2009)0499),

–   viste le proposte alla Commissione che modificano le direttive relative all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (2006/48/CE e 2006/49/CE),

–   viste la comunicazione e la raccomandazione della Commissione sulle politiche di remunerazione nel settore dei servizi finanziari (COM(2009)0211),

–   vista la sua risoluzione, del 23 settembre 2008, recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi hedge e i fondi di private equity[1],

–   viste le decisioni del G20 di Pittsburgh, del 24 e 25 settembre 2009, che stabiliscono che “tutti i contratti di derivati OTC standardizzati dovranno essere negoziati in borsa o su piattaforme elettroniche di negoziazione”, e l'evoluzione attuale delle legislazioni nazionali in Europa, negli Stati Uniti e in Asia per quanto riguarda i prodotti derivati,

–   visto il lavoro svolto dal Forum delle autorità di regolamentazione dei derivati OTC per stabilire norme coerenti a livello mondiale sugli obblighi di comunicazione dei dati per i repertori delle negoziazioni,

–   vista la raccomandazione del CESR-ERGEG alla Commissione riguardo al 3° pacchetto sul mercato interno dell’energia (rif.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04),

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7‑0187/2010),

A. considerando che gli strumenti derivati possono svolgere un utile ruolo nel permettere il trasferimento dei rischi finanziari all'interno di un'economia e variano considerevolmente a seconda del tipo di prodotto e della categoria di attivo sottostante, in funzione del livello del rischio, delle modalità di funzionamento e dei partecipanti al mercato, e che l'assenza di trasparenza e regolamentazione sul mercato dei derivati ha aggravato le crisi finanziarie;

B.  considerando la necessità che le imprese possano continuare anche in futuro a gestire adeguatamente in proprio e a prezzi accettabili i rischi connessi alla loro attività e che imprese dovrebbero assumersi la responsabilità dei rischi, viste le specificità delle piccole e medie imprese riguardo ai prodotti derivati bilaterali,

C. considerando che il volume dei prodotti derivati negoziati a livello mondiale è lievitato nel corso dell'ultimo decennio, contribuendo notevolmente alla divaricazione tra attività economiche e prodotti dei mercati finanziari,

D. considerando che è opportuno gettare le basi per la cooperazione internazionale al fine di gestire i derivati negoziati a livello internazionale, onde pervenire quanto meno a norme internazionali e accordi sullo scambio di informazioni tra CCP,

E.  considerando che alla fine del mese di giugno 2009 il valore nozionale di tutti i tipi di contratti OTC ammontava a 605 miliardi di USD, che i valori lordi di mercato, indicativi del rischio di mercato, erano pari a 25 miliardi di USD e che le esposizioni creditizie lorde, che tengono conto di accordi di compensazione bilaterali, ammontavano a 3,7 miliardi di USD; considerando che in un contesto caratterizzato da un effetto di leva eccessivo, un sistema bancario sottocapitalizzato e perdite derivanti da attività finanziarie strutturate, i prodotti derivati OTC (fuori borsa) hanno contribuito a creare dipendenze reciproche tra i grandi partecipanti al mercato anche quando si trattava di entità regolamentate,

F.  considerando che la crescita massiccia dei volumi trattati nel corso degli ultimi anni ha comportato un'assunzione di rischio sempre maggiore senza un effettivo investimento nello strumento base e, di conseguenza, un notevole effetto di leva,

G. considerando che i derivati OTC sono divenuti sempre più complessi e che il rischio creditizio della controparte non è sempre stato correttamente valutato e quantificato; considerando altresì le notevoli carenze dell'organizzazione dei mercati dei prodotti derivati e la mancanza di trasparenza, che richiedono pertanto un’ulteriore standardizzazione delle condizioni giuridiche e delle finalità economiche degli strumenti,

H. considerando che la regolamentazione delle controparti centrali di compensazione (CCP) deve garantire l’accesso non discriminatorio delle sedi di negoziazione per assicurare il funzionamento equo ed efficiente dei mercati,

I.   considerando che nelle transazioni OTC l’identità degli attori/delle parti interessate e il grado della loro esposizione non sono chiari,

J.   considerando che molti mercati dei prodotti derivati (OTC), e in particolare il mercato dei credit default swap (CDS), sono soggetti a un grado alquanto elevato di concentrazione e risultano dominati da alcune importanti imprese,

K. considerando che i recenti avvenimenti concernenti credit default swap sovrani utilizzati da speculatori finanziari hanno determinato livelli eccessivamente elevati di diversificazione a livello nazionale; che tali eventi e prassi hanno evidenziato la necessità di una maggiore trasparenza del mercato e di un potenziamento della normativa europea in materia di negoziazione di credit default swap, in particolare quelli connessi a debiti sovrani,

L.  considerando che, affinché i repertori di dati sulle negoziazioni svolgano un ruolo centrale nel garantire la trasparenza per gli organi di vigilanza dei mercati dei derivati, tali organi di vigilanza devono avere accesso illimitato ai dati rilevanti dei repertori, i quali devono consolidare i dati su posizioni e scambi su base mondiale per categoria di attività,

M. accogliendo con favore il cambiamento di rotta della Commissione europea verso una maggiore regolamentazione dei mercati dei prodotti derivati, abbandonando pertanto l'opinione finora prevalente secondo cui tali prodotti non richiedono alcuna disciplina supplementare, in quanto per lo più riservati a esperti e specialisti; auspicando, pertanto, che la futura normativa garantisca non solo la trasparenza sui mercati dei prodotti derivati ma anche una corretta regolamentazione,

N. considerando la necessità che l’Europa definisca una strategia generale di collateralizzazione per i mercati dei derivati, che tenga conto della situazione particolare delle imprese in quanto utenti finali rispetto ai grandi operatori del mercato e agli istituti finanziari,

O. considerando che la maggior parte dei prodotti derivati utilizzati da utenti finali non finanziari comportano rischi sistemici contenuti, se considerati individualmente, e servono per lo più soltanto a garantire la copertura delle effettive operazioni; che le entità non finanziarie sono imprese che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva MiFID (imprese non MiFID), come, per esempio, le compagnie aeree, le case automobilistiche e i negoziatori per conto proprio di merci, che non hanno provocato un rischio sistemico per il mercato finanziario né sono stati direttamente danneggiati dalla crisi finanziaria,

P.  considerando che ai fini della resilienza dei mercati dei derivati, occorre una politica generale di collateralizzazione che preveda meccanismi di compensazione a livello centrale e bilaterale,

Q. considerando che le piccole e medie imprese non finanziarie che si servono dei prodotti derivati esclusivamente a copertura dei propri rischi o nello svolgimento della loro principale attività dovrebbero essere esentate dalla compensazione e dalla collateralizzazione inerente ai requisiti patrimoniali, purché l'impiego di determinati derivati non provochi rischi sistemici (fatto salvo l'obbligo per la Commissione di verificare regolarmente siffatte esenzioni) e il volume e la natura delle operazioni siano commisurati e adeguati ai rischi effettivi che si assumono gli utenti finali; che anche nell’ambito dei contratti su misura occorre assicurare norme minime riguardanti, in particolare, la sicurezza dei prodotti derivati e i requisiti patrimoniali,

R.  considerando la necessità di disciplinare in maniera proporzionata i prodotti derivati OTC allorché sono utilizzati da utenti finali non-finanziari ma considerando altresì la necessità di comunicare ai repertori delle transazioni quanto meno i dati dettagliati delle operazioni,

S.  considerando che i credit default swaps (CDS), che sono prodotti assicurativi finanziari, vengono attualmente negoziati senza un’adeguata regolamentazione,

T.  considerando la raccomandazione del CESR-ERGEG alla Commissione europea riguardo al terzo pacchetto del mercato interno dell'energia (rif.: CESR/08-739, E08-FIS-07-04), che suggerisce di creare un regime di trasparenza e integrità del mercato su misura per i mercati dell’energia e del gas,

U. considerando che tutte le misure annunciate comporteranno una collaborazione stretta e generale con i membri del G20 e con le autorità statunitensi, onde evitare quanto più possibile arbitraggi normativi tra paesi e promuovere lo scambio di informazioni,

V. considerando che il rischio sistemico associato alle compensazioni richiede rigorose norme di regolamentazione e vigilanza e un accesso illimitato alle informazioni sulle operazioni per le autorità di regolamentazione,

W. considerando la necessità che i prezzi dei prodotti derivati corrispondano in modo adeguato al rischio e che i costi della futura infrastruttura di mercato siano a carico dei partecipanti al mercato,

X. considerando che la recente drammatica impennata, a livelli insostenibili, del rendimento delle obbligazioni sovrane di alcuni paesi dell'area dell'euro ha evidenziato la problematica degli incentivi economici legati ai contratti di CDS basati sul debito sovrano e dimostrato chiaramente la necessità di rafforzare la stabilità finanziaria e la trasparenza del mercato, esigendo la piena divulgazione alle autorità di regolamentazione e di vigilanza e vietando le transazioni di CDS speculativi sul debito sovrano,

Y. considerando che tutte le operazioni sui prodotti derivati denominati in una valuta dell'Unione europea, relative a un'entità sottostante dell'Unione o in cui è coinvolta un'istituzione finanziaria dell'Unione dovrebbero essere compensate, se ammissibili, e notificate presso le camere di compensazione e i repertori situati, autorizzati e controllati nell'Unione, che rientrano nella legislazione europea in materia di protezione dei dati; che la nuova regolamentazione di prossima adozione dovrebbe stabilire criteri chiari per determinare l'equivalenza delle CCP e dei repertori situati in paesi terzi per le operazioni non compensate or non notificate nell'Unione europea;

1.  accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione intesa a migliorare la regolamentazione relativa ai prodotti derivati, e in particolare ai prodotti derivati OTC, allo scopo di ridurre gli effetti dei rischi dei mercati dei prodotti derivati OTC, ai fini della stabilità dei mercati finanziari nel loro complesso, e appoggia le richieste di standardizzazione giuridica dei contratti derivarti (anche tramite incentivi normativi nell'ambito della direttiva sui requisiti patrimoniali riguardo al rischio operativo), il ricorso a repertori di dati relativi alle negoziazioni e di una memoria di dati centralizzata, l'impiego e il rafforzamento della compensazione centrale e il ricorso a sedi di negoziazione organizzate,

2.  accoglie favorevolmente il recente lavoro del Forum delle autorità di regolamentazione dei derivati OTC (ORF) in risposta alla richiesta del G20 di ulteriori misure per accrescere la trasparenza e la solidità dei mercati dei prodotti derivati OTC;

3.  chiede una maggiore trasparenza nelle transazioni pre-negoziazione per tutti gli strumenti che si qualificano per l’ampio ricorso a sedi di negoziazione organizzate nonché una maggiore trasparenza post-negoziazione attraverso la notifica di tutte le transazioni ai repertori, a vantaggio delle autorità di regolamentazione e degli investitori;

4.  appoggia la richiesta di introdurre obbligatoriamente la compensazione tramite CCP tra istituti finanziari per tutti i prodotti derivati ammissibili, ai fini di una migliore valutazione del rischio creditizio della controparte, ed è favorevole all'obiettivo di negoziare quanto più possibile i prodotti derivati ammissibili sui mercati organizzati; chiede l'introduzione di incentivi volti a incoraggiare la negoziazione dei prodotti derivati ammissibili nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla MiFID, vale a dire sui mercati regolamentati e nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); rileva che uno dei criteri per l'ammissibilità alla compensazione deve essere la liquidità;

5.  chiede che in futuro i prezzi dei derivati riflettano meglio il rischio e che i costi della futura infrastruttura di mercato siano a carico dei partecipanti al mercato e non dei contribuenti;

6.  ritiene che per offrire una copertura rispetto a rischi specifici siano necessari derivati strutturati individualmente e respinge pertanto l’eventuale obbligo di standardizzare tutti i derivati;

7.  invita la Commissione ad adottare un approccio differenziato alle varie tipologie di prodotti derivati disponibili, tenendo conto dei diversi profili di rischio, dell’entità dell’utilizzo per fini legittimi di copertura e del ruolo che hanno svolto nella crisi finanziaria;

8.  rileva che, per quanto riguarda la regolamentazione, occorre operare una distinzione tra i prodotti derivati utilizzati come strumenti di gestione per garantire la copertura di un effettivo rischio sottostante cui è esposto l'utente e i prodotti derivati utilizzati unicamente per finalità speculative e ritiene che una siffatta differenziazione è ostacolata dalla mancanza di dati e cifre concrete riguardo alle operazioni fuori borsa (OTC);

9.  invita la Commissione a esaminare modalità per ridurre in misura significativa il volume globale di prodotti derivati, affinché risulti commisurato ai titoli sottostanti, onde evitare una distorsione dei segnali di prezzo e ridurre i rischi per l'integrità del mercato e contenere il rischio sistemico;

10. ritiene importante prestare un'attenzione particolare ai derivati delle imprese di cui è controparte una istituzione finanziaria, al fine di evitare che si abusi di tali contratti, non già in quanto strumenti per ridurre il rischio delle imprese ma in quanto strumenti del mercato finanziario;

11. chiede un rafforzamento della gestione dei rischi e della trasparenza in quanto strumenti decisivi per conseguire maggiore sicurezza sui mercati finanziari, senza peraltro trascurare la responsabilità individuale in caso di assunzione di rischi;

12. constata che, ai fini della copertura di rischi specifici per le imprese, occorrono derivati personalizzati, che si possano utilizzare come strumenti efficaci di gestione del rischio e adeguati a esigenze individuali;

13. invita la Commissione a rafforzare le norme sulla gestione del rischio bilaterale nell’ambito della futura legislazione sulla compensazione centrale;

14. ritiene che sia possibile ridurre il rischio di credito della controparte mediante la compensazione, le garanzie e l'adeguamento dei requisiti patrimoniali, come pure tramite altri strumenti normativi; appoggia la proposta della Commissione di proporre requisiti patrimoniali più elevati per gli istituti finanziari in caso di contratti bilaterali di derivati che non siano ammissibili alla compensazione centrale, sulla base di un approccio proporzionato al rischio, e tenendo conto degli effetti della compensazione di posizioni speculari, delle garanzie, del margine iniziale, dei ravvicinamenti giornalieri del portafoglio, della costituzione giornaliera di margini, dei movimenti automatizzati di garanzie e di altre tecniche di gestione del rischio della controparte a livello bilaterale, ai fini della riduzione del rischio di controparte;

15. chiede che i derivati che non sono conformi ai requisiti IFRS 39 e che quindi non sono stati valutati da un revisore finanziario siano sottoposti, a partire da un determinato valore soglia da stabilirsi a cura della Commissione, a compensazione centrale attraverso una CCP; chiede inoltre che, ai fini di una migliore classificazione, sia verificato, mediante un accertamento indipendente di un contratto di derivati OTC da parte di un revisore finanziario, se un’impresa non finanziaria possa continuare a stipulare contratti bilaterali;

16. chiede alla Commissione di conferire all'Autorità europea dei mercati e valori mobiliari (ESMA) un ruolo importante nell'autorizzazione delle camere di compensazione europee e ritiene utile affidarne la vigilanza alla medesima autorità, anche perché confluirebbero in un unico organismo le competenze in materia di vigilanza e perché il rischio associato ad una CCP sarà di portata transfrontaliera;

17. ritiene che l'accesso delle CCP ai fondi delle banche centrali contribuisca efficacemente alla sicurezza e all’integrità della compensazione;

18. insiste sulla necessità che CCP non siano interamente controllate dagli utenti, che i loro sistemi di gestione dei rischi non siano in competizione reciproca e che si prevedano norme per la vigilanza sui costi di compensazione; invita la Commissione ad occuparsi di tali aspetti nella sua proposta legislativa e a definire norme in materia di governance e proprietà per le camere di compensazione, per quanto riguarda in particolare l'indipendenza degli amministratori, i criteri di adesione e la vigilanza rigorosa delle autorità di regolamentazione;

19. rileva che le norme tecniche comuni relative a questioni quali il calcolo del margine e i protocolli per lo scambio di informazioni svolgeranno un ruolo importante per garantire alle CCP un accesso equo e non discriminatorio delle sedi di negoziazione autorizzate; rileva inoltre la necessità che la Commissione presti particolare attenzione al possibile sviluppo di differenze tecnologiche, pratiche discriminatorie e barriere operative che nuocciono alla concorrenza;

20. chiede che le norme di condotta e di accesso a disciplina delle CCP garantiscano l'accesso non discriminatorio alle sedi di negoziazione e che le prassi discriminatorie di determinazione dei prezzi figurino tra le questioni da affrontare;

21. sostiene l'introduzione di repertori per tutte le posizioni di derivati, distinte idealmente per categoria di attivo, e chiede che siano disciplinati e controllati dall'ESMA; chiede la definizione di regole procedurali vincolanti volte a evitare distorsioni della concorrenza e a garantirne la medesima interpretazione negli Stati membri e chiede altresì che, in caso di controversie, l'ESMA disponga di potere decisionale supremo; invita la Commissione a garantire che le autorità nazionali di vigilanza possano accedere in tempo reale ai dati granulari nei repertori relativi ai partecipanti al mercato con sede nella loro giurisdizione e ai dati relativi a potenziali rischi sistemici che potrebbero accumularsi nella loro giurisdizione, così come ai dati aggregati di tutti i repertori, tra cui quelli contenuti nei repertori ubicati in paesi terzi; rileva che i servizi forniti dai repertori dovrebbero essere soggetti a una tariffazione trasparente, in considerazione della loro funzione di pubblica utilità;

22. invita la Commissione a elaborare norme in materia di informazione per tutti i prodotti derivati coerentemente a quelle in corso di elaborazione a livello internazionale, a garantirne la trasmissione ai repertori centrali delle negoziazioni, alle CCP, alle borse e istituzioni finanziarie, nonché a consentire la consultazione dei dati da parte dell'ESMA e delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, dell’ESRB;

23. invita la Commissione a elaborare misure che consentano alle autorità di regolamentazione di fissare dei limiti per le posizioni, onde contrastare le fluttuazioni dei prezzi sproporzionate e le bolle speculative;

24. chiede alla Commissione di garantire in particolare che la valutazione di tutti i derivati non negoziati in borsa sia effettuata in modo indipendente e trasparente, evitando conflitti di interesse;

25. ritiene necessario chiarire accuratamente tutti i dettagli tecnici, in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le norme e la distinzione tra prodotti finanziari e non finanziari, e si compiace che la Commissione si sia già occupata della questione; chiede alla Commissione una tempestiva cooperazione con il Consiglio e il Parlamento;

26. appoggia l'intenzione della Commissione di istituire CCP soggette a norme concordate a livello europeo, sotto la sorveglianza dell’ESMA; chiede che i principali partecipanti al mercato non esercitino un controllo determinante sulla governance e la gestione del rischio delle CCP ma siano piuttosto inclusi nel consiglio di gestione dei rischi; ritiene, inoltre, che debbano essere proposti meccanismi intesi a contribuire in maniera utile al processo di gestione del rischio;

27. insiste sulla necessità di disporre di norme di regolamentazione che garantiscano la resilienza delle CCP nei confronti di una più ampia gamma di rischi, ivi incluso il fallimento di più partecipanti, le vendite improvvise di risorse finanziarie e la rapida riduzione della liquidità del mercato;

28. è del parere che la definizione delle tipologie di derivati, la creazione delle CCP, il registro per la trasparenza, i requisiti patrimoniali, l’istituzione di sedi di negoziazione indipendenti e l’utilizzo delle borse esistenti, le deroghe per le PMI e i dettagli tecnici dovrebbero essere disciplinati in stretta collaborazione tra le autorità nazionali di regolamentazione, le istituzioni internazionali e la futura autorità europea di vigilanza, l’ESMA;

29. chiede pertanto di proporre chiare regole di condotta e le necessarie norme vincolanti per l'istituzione delle CCP (coinvolgimento degli utenti) e le loro procedure decisionali e relativi sistemi di gestione dei rischi; sostiene l'intenzione della Commissione di presentare un regolamento per disciplinare le sedi di negoziazione;

30. sostiene l'intento della Commissione di prevedere esenzioni e requisiti patrimoniali meno rigorosi per i derivati bilaterali delle PMI ove siano a copertura di un rischio d'impresa sottostante, i derivati non siano rilevanti nel bilancio delle PMI e la relativa posizione non crei rischi sistemici;

31. chiede, in via prioritaria, che i credit default swaps siano sottoposti ad una compensazione centrale indipendente e che sia trattato a livello centrale attraverso le CCP il maggior numero possibile di prodotti derivati; è del parere che taluni tipi di prodotti derivati che comportano rischi accumulati debbano, se del caso, essere autorizzati soltanto sub conditione o addirittura vietati caso per caso;

ritiene in particolare che debba essere obbligatorio un livello sufficiente di capitale e di riserve per coprire i credit default swaps in caso di "evento creditizio";

32. invita la Commissione a indagare urgentemente e approfonditamente sui livelli di concentrazione nei mercati di derivati OTC e in particolare nei credit default swaps, per garantire che non sussistano rischi di manipolazione del mercato o conflitti di interesse;

33. invita la Commissione a formulare opportune proposte legislative intese a regolamentare le operazioni finanziarie con vendite allo scoperto di derivati, al fine di garantire la stabilità finanziaria e la trasparenza dei prezzi; è del parere che, nel frattempo, i credit default swaps debbano essere trattati da una CCP europea onde alleviare i rischi di controparte, rafforzare la trasparenza e ridurre i rischi generali;

34. chiede che la protezione dei CDS sia esigibile soltanto allorché sia dimostrata l'esistenza di un'esposizione obbligazionaria sottostante, limitatamente all'ammontare di tale esposizione;

35. ritiene che tutti i derivati finanziari connessi alle finanze pubbliche nell'Unione europea (tra cui i debiti sovrani degli Stati membri e i bilanci delle amministrazioni locali) debbano essere standardizzati e negoziati in borsa o su altre piattaforme di negoziazione regolamentate, onde promuovere la trasparenza del mercato dei derivati nei confronti del pubblico;

36. chiede che siano vietate le operazioni con CDS non coperti da crediti sottostanti, che costituiscono operazioni puramente speculative che scommettono su crediti scoperti e determinano pertanto un rincaro artificiale delle assicurazioni sui crediti e, di conseguenza, un incremento dei rischi sistemici dovuti ad effettive perdite su crediti; chiede quanto meno che siano previsti periodi di sospensione prolungati in caso di vendite allo scoperto di titoli e prodotti derivati; invita la Commissione a prendere in considerazione, di concerto con i partner internazionali, massimali in funzione dei rischi per i prodotti derivati e in particolare per i CDS;

37. ritiene che la Commissione debba esaminare il ricorso a di limiti di posizione per contrastare la manipolazione del mercato, in particolare allorché un contratto si avvicina alla scadenza (“squeezes” e “corners”); osserva che i limiti di posizione dovrebbero essere considerati strumenti normativi dinamici piuttosto che assoluti e dovrebbero essere applicati se necessario da autorità nazionali di vigilanza secondo linee guida stabilite dalla ESMA;

38. chiede che le posizioni di derivati, siano esse di istituti finanziari o non finanziari, al di sopra una certa soglia (determinata dall'ESMA) siano compensate a livello centrale da una CCP;

39. chiede che la prevista regolamentazione dei derivati includa norme relative al divieto di effettuare operazioni su materie prime e prodotti agricoli con finalità puramente speculative e l'imposizione di rigorosi limiti per le posizioni, con particolare riferimento alla loro eventuale incidenza sul prezzo dei generi alimentari di prima necessità nei paesi in via di sviluppo e sulle quote di emissione dei gas a effetto serra; chiede che l'ESMA e le autorità competenti abbiano la facoltà di far fronte efficacemente alle disfunzioni dei mercati dei derivati, ad esempio vietando temporaneamente la vendita allo scoperto di CDS o imponendo la liquidazione fisica dei derivati e fissando dei limiti per le posizioni onde evitare indebite concentrazioni di operatori in alcuni segmenti di mercato;

40. chiede che le future proposte legislative in materia di mercati dei derivati seguano un approccio funzionale secondo cui attività analoghe siano soggette a norme identiche o simili;

41. sottolinea la necessità di una regolamentazione europea dei prodotti derivati e invita la Commissione a coordinare per quanto possibile i propri interventi con i partner europei, onde pervenire a una regolamentazione il più possibile uniforme e concertata a livello internazionale; sottolinea l’importanza di evitare arbitrati regolamentari a causa di un coordinamento inadeguato;

42. invita a sostenere le iniziative del settore e a riconoscerne il valore, in quanto in alcuni casi possono dimostrarsi opportune quanto le iniziative legislative, integrandole.

43. auspica un approccio uniforme in Europa nell'intento di sfruttare i punti di forza di ogni centro finanziario e cogliere l’occasione offerta dall'attuale crisi per fare un passo avanti verso l'integrazione e lo sviluppo di un efficiente mercato finanziario europeo;

44. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di presentare, già a metà del 2010, proposte legislative in materia di compensazioni e repertori di negoziazione e di discuterne in tempo utile i dettagli tecnici con tutte le istituzioni nazionali e dell'Unione europea, in particolare con il Consiglio e il Parlamento in quanto colegislatori;

45. accoglie altresì con favore l'intenzione della Commissione di presentare proposte legislative in materia di CDS;

46. sottolinea l'importanza di valutare regolarmente l'efficacia della futura legislazione, di concerto con tutti i partecipanti al mercato, e di adeguare eventualmente i testi normativi;

47. chiede che la presente risoluzione sia attuata quanto prima;

48. rileva che non solo nel caso delle operazioni su materie prime e prodotti agricoli ma anche in quello delle quote di emissione dei gas a effetto serra, occorre assicurare un funzionamento trasparente del mercato e arginare le speculazioni; chiede a tale proposito di esaminare i massimali legati ai rischi inerenti a singoli prodotti.

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché alle autorità di regolazione nazionali e alla BCE.

  • [1]  GU C 8E del 14.1.2010, pag. 26.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nelle due comunicazioni del 3 luglio 2009 (COM(2009)332 fin.) e del 20 ottobre 2009 (COM(2009)563 fin.) la Commissione europea si è espressa in merito alle future politiche per garantire un mercato dei derivati efficiente, solido e sicuro. La Commissione ha sottolineato l'utilità dei derivati per l'economia, strumenti che consentono di trasferire i rischi inerenti all'attività economica da agenti economici non disposti a sostenerli ad altri che lo sono. Come ha sottolineato la Commissione, sono stati proprio i derivati OTC ad aver contribuito alle turbolenze finanziarie e ad aver provocato un aumento dell'effetto leva e dell'interconnessione fra gli esponenti di mercato.

In base ai dati forniti dalla Banca dei regolamenti internazionali di Basilea nel dicembre 2009, i derivati OTC di tutte le categorie hanno raggiunto un volume complessivo di 605 miliardi di dollari, mentre i derivati negoziati in borsa hanno raggiunto un valore nominale di 425 miliardi di dollari. Visto il drastico aumento che il volume dei prodotti finanziari ha subito nell'ultimo decennio, è lecito domandarsi se tale crescita sia necessaria o quantomeno utile. Pertanto, nel luglio 2009 la Commissione europea ha proposto quattro strumenti complementari "per ridurre l'effetto negativo dei mercati dei derivati OTC sulla stabilità finanziaria".

Le azioni strategiche proposte si basano sulla relazione De Larosière, sulle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2009 e sulle decisioni prese dal G-20 nel secondo semestre 2009. La Commissione propone essenzialmente quattro ambiti strategici:

•       aumentare la standardizzazione di contratti su derivati

•       utilizzare repertori di dati relativi alle negoziazioni

•       fare maggiore ricorso alla compensazione tramite controparte centrale (CC)

•       incrementare l'uso di sedi di negoziazione organizzate.

La Commissione europea reputa necessario un cambiamento generalizzato di paradigma rispetto alla precedente politica finanziaria, con l'intento di abbandonare l'opinione tradizionale in base alla quale i derivati sono strumenti finanziari per uso professionale per i quali è sufficiente una regolamentazione minima, in favore di una legislazione che aumenti la trasparenza e permetta ai partecipanti al mercato di stabilire correttamente il prezzo dei rischi. Di conseguenza le misure proposte faranno sì che la compensazione e la negoziazione sui mercati dei derivati non dipendano più dagli OTC bilaterali finora prevalenti, ma tendano a diventare centralizzate.

La finalità e l'importanza degli strumenti derivati

I derivati sono contratti finanziari, il cui valore si ricava da un cosiddetto "valore base", per esempio il costo delle materie prime, gli indici azionari, i tassi di cambio, i tassi d'interesse, e che, al verificarsi di un evento predeterminato, danno al contraente diritto a una compensazione o gli conferiscono un diritto di compravendita. In passato i derivati erano utilizzati dalle istituzioni finanziarie e dalle imprese (istituzioni non finanziarie) per ridurre i rischi o a fini speculativi. Tipologie comuni di strumenti derivati sono futures, credit default swap (CDS), opzioni e certificati. Lo schema negoziale dei CDS prevede una liquidazione differenziale in caso di perdita su crediti. In base ai dati della Banca dei regolamenti internazionali di Basilea, dall'inizio della crisi finanziaria sono soprattutto i derivati CDS speculativi a essere scesi rispetto agli anni precedenti. Alla fine del giugno 2009 il valore nozionale in essere dei contratti CDS ammontava a 36 miliardi di dollari. Un ruolo importante in questo senso è stato rivestito dal maggiore ricorso alla compensazione di posizioni speculari da parte degli operatori, in particolare degli intermediari principali. Mentre i valori nozionali dei contratti in essere tra istituzioni finanziarie sono calati, quelli dei contratti fra intermediari e clientela non finanziaria sono più che raddoppiati. In generale si può affermare che gli strumenti derivati sono impiegati per la gestione del rischio di mercato della Banca oppure a fini di negoziazione. Gli strumenti derivati sono classificati fra gli strumenti finanziari riportati al valore equo rilevato a conto economico e sono inizialmente iscritti in bilancio alla data contabile e al valore di costo. Gli interessi successivamente maturati e l’ammortamento dei premi corrisposti e degli sconti ricevuti sono iscritti alla voce “Reddito da interessi” sulla base del tasso di interesse effettivo. Dopo la data contabile gli strumenti derivati vengono rivalutati al valore equo.

Valutazione delle proposte della Commissione

Gli obiettivi delle proposte della Commissione, ossia

•       ridurre il rischio creditizio,

•       ridurre il rischio operativo,

•       aumentare la trasparenza e

•       migliorare l'integrità e la sorveglianza del mercato,

godono dell'appoggio incondizionato del relatore. Tra le proposte da assecondare rientrano le disposizioni dettagliate per individuare norme comuni in materia di sicurezza, di controllo e norme operative per le controparti centrali, la costituzione di contratti bilaterali regolati, requisiti patrimoniali più elevati per le negoziazioni bilaterali regolate nonché una compensazione a livello centrale obbligatoria per i contratti standardizzati attraverso una controparte centrale per le istituzioni finanziarie. Anche la standardizzazione delle condizioni dei contratti e la revisione contrattuale fanno parte del quadro di regolamentazione generale. Per aumentare la trasparenza, i partecipanti al mercato sono tenuti a inserire le posizioni e le negoziazioni non regolate da un CC nei repertori di dati relativi alle negoziazioni che invece sono regolati e sorvegliati. Gli strumenti derivati standardizzati dovrebbero essere obbligatoriamente negoziati in borsa o in altre sedi di negoziazione organizzata. La revisione delle direttive sui mercati finanziari che interessa tutti i mercati dei derivati, ivi inclusi i derivati sulle materie prime aumenterà la trasparenza delle negoziazioni, mentre la revisione della direttiva sugli abusi di mercato estenderà il concetto di manipolazione del mercato all'ambito degli strumenti derivati e consentirà alle autorità di regolamentazione di fissare dei limiti di posizione.

Trattamento differenziato di derivati per le aziende e derivati finanziari

Diversamente da quanto accade nel mercato finanziario, nell'ambito delle transazioni di prodotti energetici o materie prime sono operanti numerose imprese diverse. Nel mercato, accanto ai grandi partecipanti (imprese di energia, grandi consumatori industriali, società petrolifere, società chimiche, compagnie aree e banche) operano anche partner commerciali di dimensioni più ridotte come aziende di pubblici servizi, società commerciali e rivenditori di energia indipendenti.

I derivati delle imprese non comportano un rischio sistemico fondamentale per i mercati finanziari contrariamente ai prodotti con sottostante finanziario negoziati tra le banche e presentano inoltre differenze sostanziali rispetto a questi ultimi. Se sul mercato dei capitali si negoziano titoli e strumenti finanziari quali operazioni a termine, opzioni e futures, alla base del mercato dei derivati per le aziende si trovano numerose merci fisicamente disponibili su cui si basano le quotazioni. Il costo di questi prodotti deriva da fattori essenziali che determinano le quotazioni (per esempio la capacità produttiva, i fattori meteorologici, il comportamento dei consumatori, la disponibilità di materie prime e i prezzi di queste ultime) e che differiscono completamente da quelli esistenti nel mercato finanziario. Nel caso dei derivati per le aziende non vi sono inoltre investitori al dettaglio operanti sul mercato.

Al fine di valutare il grado di trasparenza e il rischio creditizio della controparte è fondamentale operare una distinzione tra i prodotti di massa e quelli individuali. Molto spesso i derivati sono stati negoziati ad un prezzo troppo conveniente poiché il rischio non era stato valutato correttamente. In questo modo le banche hanno sistematicamente trascurato i rischi o hanno continuato a vendere senza un contributo proprio.

La peculiarità dei derivati per le aziende

Una migliore e più severa regolamentazione del mercato dei derivati deve tenere in considerazione la situazione particolare delle imprese, che devono coprire i propri rischi finanziari e operativi a condizioni favorevoli individuate su misura anche ricorrendo ai derivati. Le imprese che non sono riferibili al settore finanziario, riducono i rischi derivanti da valute, tassi di interesse e materie prime con questi strumenti finanziari, utilizzati senza finalità speculative, contribuendo così alla stabilità e alla crescita dell'occupazione e degli investimenti. I regolamenti proposti non devono avere risvolti negativi ai fini della copertura dei rischi delle imprese. Sebbene in futuro il prezzo dei derivati andrà stabilito in base al mercato, non bisogna ridurre la liquidità delle imprese. Dal momento che le imprese non hanno la stessa disponibilità di liquidità delle banche, può accadere che fornendo garanzie eccessive si arrivi a un fabbisogno di prestiti decisamente elevato, che non può gravare eccessivamente sulle imprese, in particolare sulle PMI. Dal momento che i derivati su commodity contrariamente a quelli finanziari non hanno inciso in modo significativo sulla crisi dei mercati finanziari, è necessario adottare quanto prima una prospettiva differenziata.

Conclusioni relative alle proposte della Commissione

Il relatore ritiene che le proposte della Commissione meritino di ricevere un ampio consenso e che sia necessario dedicare attenzione particolare ai seguenti punti:

•       In futuro i prezzi dei derivati dovranno tenere maggiormente conto del rischio e i costi della infrastruttura del mercato dovranno essere sostenuti esclusivamente dagli attori del mercato e non dai contribuenti.

•       La compensazione centrale (CC) e i sistemi di gestione del rischio non dovranno essere né sostenuti dagli utenti né messi in concorrenza tra loro.

•       Per tutti i derivati è necessario stabilire reporting standard per assicurarne l'inoltro al repertorio di dati relativi alle negoziazioni.

•       Devono essere applicati regimi specifici e requisiti patrimoniali più ridotti per i derivati bilaterali, in particolare per le PMI.

•       I derivati CDS devono essere sottoposti a una compensazione centrale indipendente e in caso di necessità i prodotti derivati che prevedono rischi accumulati possano essere limitati o vietati a seconda del caso.

•       Le autorità di vigilanza nazionali devono avere accesso ai repertori di dati relativi alle negoziazioni.

•       Per poter autorizzare la compensazione centrale all'interno dell'Unione europea e in Stati terzi l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) deve essere dichiarata competente in materia.

Al fine di ottimizzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali e l'ESMA è necessario procedere in maniera graduale.

PARERE della commissione per lo sviluppo (28.4.2010)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sui mercati dei derivati: azioni strategiche future
(2010/2008(INI))

Relatrice: Eva Joly

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i problemi economici e monetari, in quanto commissione competente, a integrare i seguenti suggerimenti nella propria proposta di risoluzione:

A.  considerando che la volatilità ha un impatto devastante sui poveri che soffrono la fame nei paesi in via di sviluppo, i quali a livello mondiale costituiscono una quota rilevante di produttori di beni agricoli e di consumatori e non hanno accesso ai servizi finanziari o ai meccanismi finanziari di gestione dei rischi,

B.   considerando che, secondo gli studi della FAO, la quota di spesa alimentare in un bilancio familiare tipico si aggira intorno al 10-20% in un paese industriale, mentre nei paesi meno sviluppati raggiunge il 60-80%,

C.  considerata la speculazione sui prodotti agricoli di base, che accresce la volatilità nei mercati agricoli e rende più arduo finanziare investimenti innovativi che consentano di ricostruire una produzione agricola interna nei paesi importatori netti, che dipendono dalle importazioni di generi alimentari,

1.  pur riconoscendo il ruolo positivo dei derivati utilizzati a fini di copertura, esprime la propria preoccupazione per l’impatto negativo della presenza, sempre più significativa, di investitori finanziari nei mercati dei prodotti agricoli di base: gli investitori istituzionali guardano infatti ai prodotti di base come a una categoria di attività finanziarie alternativa e in grado di garantire una diversificazione del portafoglio;

2.   sottolinea che la speculazione sui prodotti agricoli di base colpisce più duramente i poveri; ricorda in particolare che la fluttuazione dei prezzi ha effetti macroeconomici negativi per i paesi importatori di generi alimentari, che registrano un peggioramento della bilancia dei pagamenti, e ne aggrava il livello di indebitamento; ricorda altresì che molti paesi in via di sviluppo e molti paesi meno sviluppati che vogliono ottenere valuta estera dipendono in modo rilevante dalle esportazioni di materie prime o di prodotti agricoli di base; ritiene pertanto che il commercio non regolamentato di derivati rappresenti, per la sicurezza alimentare e la produzione agricola, una minaccia seria che è necessario affrontare;

3.   sollecita la Commissione a occuparsi dell’impatto dei derivati di base sulla sicurezza alimentare, alla luce dell’afflusso sempre più consistente di capitale speculativo proveniente dagli investitori finanziari ai mercati dei prodotti agricoli di base;

4.   deplora il fatto che, data la scarsa trasparenza dei dati disponibili, sia difficile valutare con esattezza il legame diretto tra speculazione e andamento dei prezzi dei prodotti di base; precisa tuttavia che il ruolo della speculazione nei mercati dei prodotti primari è stato oggetto di studio da parte di vari organismi, ivi comprese la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad) e la sottocommissione permanente per le inchieste del Senato statunitense, che hanno posto l’accento sul ruolo negativo svolto dai fondi collegati agli indici delle materie prime;

5.   sottolinea che un numero considerevole di produttori di materie prime è costituito da agricoltori indigenti, che non hanno accesso ai sofisticati strumenti finanziari necessari per tutelarsi dalla volatilità dei prezzi; ricorda altresì che i meccanismi di gestione dell’offerta (accordi internazionali) rappresentano lo strumento più diffuso per affrontare l’eccessiva volatilità dei prezzi dei prodotti di base;

6.   invita la Commissione e la comunità internazionale dei donatori a potenziare gli investimenti in strumenti che abbiano dato prova di poter aiutare gli agricoltori e le comunità povere del mondo in via di sviluppo a gestire e a ridurre il rischio e la volatilità, contribuendo nel contempo a una sicurezza alimentare duratura, anche mediante granai di comunità, l'assicurazione contro il rischio di intemperie e le "reti di sicurezza";

7.   deplora il fatto che al momento non esista un quadro multilaterale che permetta di intervenire contro la speculazione globale sui prezzi dei prodotti alimentari; è altresì dell’opinione che alle agenzie dell’ONU debba essere conferita l'autorità di coordinare tali interventi; ritiene inoltre che l’Unione europea debba adottare misure di regolamentazione più severe per i derivati sui prodotti di base, ivi compresa l’introduzione di un registro commerciale che consenta la copertura e la compensazione di tutte le transazioni fuori borsa, vietando altresì attività speculative come la vendita allo scoperto o i derivati su indici.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

27.4.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, David-Maria Sassoli, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Proinsias De Rossa, Santiago Fisas Ayxela, Isabella Lövin, Emma McClarkin, Cristian Dan Preda

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

2.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sophie Auconie, Elena Băsescu, Robert Goebbels, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Gay Mitchell