RACCOMANDAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

10.6.2010 - (09898/2010 – C7‑ 0145/2010 – 2010/0066(NLE)) - ***

Commissione giuridica
Relatore: Tadeusz Zwiefka

Procedura : 2010/0066(NLE)
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A7-0194/2010
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PROGETTO DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

(09898/2010 – C7‑ 0145/2010 – 2010/0066(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (09898/2010),

–   vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑ 0145/2010),

–   visti l'articolo 74 octies e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione della commissione giuridica (A7‑0194/2010),

A. considerando che il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (Roma III) (COM(2006)0399),

B.  considerando che tale proposta si basava sull'articolo 61, lettera c), e sull'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE, che richiedevano il voto unanime del Consiglio,

C. considerando che il 21 ottobre 2008, nel quadro della procedura di consultazione, il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione quale modificata[1],

D. considerando che già a metà del 2008 appariva chiaro che alcuni Stati membri avevano problemi specifici che impedivano loro di accettare il regolamento proposto; che uno Stato membro in particolare non poteva accettare che le sue autorità giurisdizionali dovessero applicare una legislazione straniera sul divorzio, che considerava più restrittiva della propria legge, e chiedeva di continuare ad applicare il proprio diritto sostanziale a tutte le domande di divorzio presentate dinanzi alle sue autorità giurisdizionali; che la grande maggioranza degli Stati membri riteneva, per contro, che le norme sulla legge applicabile fossero un elemento essenziale del regolamento proposto e comportassero, in determinati casi, l'applicazione della legislazione straniera da parte delle autorità giurisdizionali,

E.  considerando che, nella sua riunione del 5 e 6 giugno 2008, il Consiglio prendeva atto della mancanza di unanimità quanto al proseguimento dei lavori sul regolamento proposto e dell'esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile l'unanimità allora e in un prossimo futuro, e constatava che, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, gli obiettivi del regolamento proposto non potevano essere conseguiti in un lasso di tempo ragionevole,

F.  considerando che, conformemente all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea, un minimo di nove Stati membri possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione, facendo ricorso alle sue istituzioni ed esercitando tali competenze mediante l'applicazione delle disposizioni dei trattati, nei limiti e secondo le modalità previsti in detto articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

G. considerando che, ad oggi, dodici Stati membri[2] hanno manifestato l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile in materia matrimoniale,

H. considerando che il Parlamento ha verificato il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

I.   considerando, in particolare, che tale cooperazione rafforzata può essere vista come un'iniziativa volta a promuovere gli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione ai sensi dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea, alla luce dell'ampia consultazione dei soggetti interessati realizzata dalla Commissione nel quadro della valutazione d'impatto relativa al suo Libro verde (COM(2005)0082), dell'elevato numero di matrimoni "internazionali" e dei circa 140 000 divorzi con una componente internazionale registrati nell'Unione nel 2007, tenendo conto che due dei paesi che intendono partecipare alla cooperazione rafforzata (Germania e Francia) presentavano la percentuale più elevata di nuovi divorzi "internazionali" nell'anno in esame,

J.   considerando che l'armonizzazione delle norme di conflitto faciliterà il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e rafforzerà la fiducia reciproca; che attualmente esistono 26 diversi complessi di norme di conflitto in materia di divorzio negli Stati membri che partecipano alla cooperazione giudiziaria in materia civile, e che l'instaurazione della cooperazione rafforzata in tale settore ne ridurrà il numero a 14, contribuendo così ad armonizzare maggiormente le norme del diritto internazionale privato e rafforzando il processo di integrazione,

K. considerando che dagli antefatti di tale iniziativa appare chiaro che la decisione proposta è presentata come estrema ratio e che gli obiettivi della cooperazione non possono essere conseguiti in un lasso di tempo ragionevole; che almeno nove Stati membri intendono parteciparvi e che pertanto i requisiti dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea sono soddisfatti,

L.  considerando che anche i requisiti degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono soddisfatti,

M. considerando, in particolare, che la cooperazione rafforzata nel settore in questione è conforme ai trattati e al diritto dell'Unione nella misura in cui non pregiudica l'acquis, dal momento che le uniche norme dell'Unione esistenti in tale settore riguardano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'applicazione delle decisioni giudiziarie e non la legislazione applicabile; che essa non darà luogo ad alcuna discriminazione in base alla cittadinanza, contraria all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto le norme di conflitto proposte si applicheranno a tutte le parti dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti, indipendentemente dalla loro cittadinanza o residenza,

N. considerando che la cooperazione rafforzata non recherà pregiudizio al mercato interno né alla coesione sociale e territoriale e che non costituirà un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provocherà distorsioni di concorrenza; che essa faciliterà, al contrario, il corretto funzionamento del mercato interno, eliminando eventuali ostacoli alla libera circolazione delle persone, e semplificherà la situazione per i privati e per gli operatori del diritto negli Stati membri partecipanti, senza generare discriminazioni tra i cittadini,

O. considerando che la cooperazione rafforzata rispetterà i diritti, le competenze e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti nella misura in cui permetterà a questi ultimi di mantenere le norme di diritto internazionale privato vigenti in materia; che nessun accordo internazionale concluso tra gli Stati membri partecipanti e non partecipanti sarà violato dalla cooperazione rafforzata; che questa non interferirà con le Convenzioni dell'Aia sulla responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento,

P.  considerando che l'articolo 328, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la cooperazione rafforzata sia aperta in ogni momento a tutti gli Stati membri che desiderino parteciparvi,

Q. considerando che l'articolo 333, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente al Consiglio (o, più precisamente, ai membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata) di adottare una decisione che disponga che esso delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria anziché in quello della procedura speciale contemplata dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato summenzionato, che prevede la semplice consultazione del Parlamento,

1.  dà la sua approvazione alla proposta di decisione del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad adottare una decisione conformemente all'articolo 333, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che disponga che esso delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria nel caso della proposta di regolamento del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]               GU C 15 E del 21.1.2010, pag. 128.
  • [2]  Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Spagna e Slovenia.

MOTIVAZIONE

Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento ("Roma III") sulla base dell'articolo 61, lettera c), e dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea[1]. La proposta era intesa a modificare le norme esistenti relative alla competenza giurisdizionale stabilite dal regolamento Bruxelles II bis e a introdurre norme comuni per determinare la legge applicabile nei casi di divorzio transfrontaliero. Essa non intendeva ovviamente armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri in materia di divorzio.

Il Consiglio ha dovuto decidere all'unanimità dopo aver consultato il Parlamento europeo (conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del TCE[2]). Il 21 ottobre 2006 il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione quale modificata. Si rammenta che nel caso di misure concernenti il diritto di famiglia e aventi implicazioni transfrontaliere, il Parlamento è solo consultato e che tale procedura rimane invariata anche dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

In seno al Consiglio la proposta ha incontrato difficoltà insormontabili. Innanzitutto, la legge applicabile al divorzio varia da uno Stato membro all'altro. In secondo luogo, a Malta non è possibile sciogliere un matrimonio mediante divorzio. In terzo luogo, durante le discussioni in seno al Consiglio sono state sollevate obiezioni in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nella riunione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 5 e 6 giugno 2008 la proposta non ha ottenuto l'unanimità necessaria e l'iniziativa è fallita.

A luglio 2008 appariva chiaro che un gruppo di dieci Stati membri, per la prima volta nella storia dell'Unione europea, era pronto ad attivare il meccanismo di cooperazione rafforzata per dare seguito al regolamento Roma III. Conformemente all'articolo 20 del TUE, è necessario un numero minimo di nove Stati membri perché si possa instaurare la cooperazione rafforzata. Attualmente, gli Stati sono dodici. Quando la proposta della Commissione è stata adottata erano nove (Austria, Bulgaria, Francia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Spagna e Slovenia), dato che la Grecia ha ritirato la sua richiesta iniziale il 3 marzo 2010. Successivamente, Germania, Belgio e Lettonia hanno chiesto di partecipare alla cooperazione rafforzata.

Il relatore riconosce che si tratta di un'occasione storica – è la prima volta che si utilizza la procedura di cooperazione rafforzata – che segna al tempo stesso una deplorevole svolta dell'Unione nel settore del diritto civile e di famiglia, dove si è riusciti ad adottare con grande successo una legislazione per tutta l'Europa, se si escludono le posizioni particolari di Danimarca, Irlanda e Regno Unito.

Il relatore è tuttavia fermamente convinto che l'esigenza di risolvere i problemi giuridici cui sono confrontati i cittadini europei nei casi di divorzio o separazione transfrontalieri sia prioritaria rispetto a queste considerazioni. Di fronte ai cittadini abbiamo l'obbligo di fare quanto è in nostro potere per garantire che questi episodi della vita, in sé dolorosi, non siano resi ancora più insopportabili dalle difficoltà derivate dal fatto che le autorità giurisdizionali devono far fronte ai problemi relativi alla legge applicabile, che sono di difficile comprensione anche per molti giuristi.

Il relatore chiede alla Commissione e agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata di promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri, conformemente al secondo comma dell'articolo 328, paragrafo 1. In questo momento cruciale in cui per la prima volta nella storia dell'Unione viene applicata la cooperazione rafforzata, risulta fondamentale conferirle la rotta adeguata, ossia verso un'integrazione più forte e più profonda. È essenziale evitare che la cooperazione rafforzata sia percepita e utilizzata come strumento al servizio di accordi specifici e destinato esclusivamente a una cerchia ristretta di paesi.

Il relatore desidera ringraziare l'on. Gebhardt, relatore della commissione per le libertà civili, per aver rinunciato a elaborare un parere sulla questione al fine di permettere di concludere la procedura quanto più rapidamente possibile.

  • [1]  Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006)0399).
  • [2]  Cfr. ora articolo 81, paragrafo 3, del TFUE.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

1.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Kurt Lechner, Toine Manders, Angelika Niebler

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Wojciech Michał Olejniczak, Jutta Steinruck