RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
10.6.2010 - (00001/2010 – C7‑0005/2010 – 2010/0801(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Sarah Ludford
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
(00001/2010 – C7‑0005/2010 – 2010/0801(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista l'iniziativa di un gruppo di Stati membri (00001/2010),
– visti l'articolo 76, lettera b), e l'articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del trattato FUE, a norma dei quali l'iniziativa gli è stata presentata dal Consiglio (C7-0005/2010),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 15, del trattato FUE,
– vista la proposta della Commissione (COM(2010)0082) che persegue lo stesso obiettivo legislativo,
– visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla conformità dell'iniziativa al principio di sussidiarietà,
– visti gli articoli 44 e 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7‑0198/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura riportata in appresso;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.*
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DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),
▌
vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],
considerando quanto segue:
(1) L’Unione europea si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione ▌tanto in materia civile quanto in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato delle decisioni e delle sentenze giudiziarie e il necessario avvicinamento delle legislazioni faciliterebbe la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.
(2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali[3]. L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".
(3) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi meccanismi di protezione dei diritti delle persone sospette e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.
(4) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa.
(4 bis) L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sanciscono il diritto a un processo equo. L'articolo 48 della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa. La presente direttiva rispetta tali diritti e deve essere attuata di conseguenza.
(5) Sebbene ▌gli Stati membri siano firmatari della ▌CEDU, l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
(5 bis) Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca è necessaria un'applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie di cui all'articolo 6 della CEDU. È inoltre necessario, per mezzo di tale direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all'interno dell'Unione europea le norme minime stabilite nella CEDU e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(6) A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato è possibile stabilire norme comuni applicabili negli Stati membri, al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali. L'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), indica "i diritti della persona nella procedura penale" quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme comuni.
(7) Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme comuni si dovrebbero applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali.
(7 bis) Il 30 novembre 2009, il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali[4]. Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all'interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all'accusa (misura B), il diritto a una consulenza legale e assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E).
(7 ter) Il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l'ha integrata nel programma di Stoccolma (punto 2.4) adottato il 10 dicembre 2009. Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi in materia di diritti procedurali minimi per gli indagati e gli imputati nonché a valutare la necessità di affrontare altre questioni, tra cui la presunzione d'innocenza, in modo da promuovere una migliore cooperazione in tale settore.
(7 quater) La presente direttiva si riferisce alla misura A della tabella di marcia. Stabilisce norme minime comuni da applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.
(7 quinquies) La presente direttiva si basa sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali di documenti essenziali[5], presentata dalla Commissione nel luglio 2009 e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, presentata dalla Commissione nel marzo 2010[6].
(8) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le disposizioni della presente direttiva facilitano l'applicazione di tali diritti nella pratica. A tal fine la presente direttiva intende assicurare il diritto dell'indagato o dell'imputato all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali onde salvaguardare il diritto dell'individuo ad un processo equo.
(9) I diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero altresì applicarsi, quali necessarie misure di accompagnamento, ▌all'esecuzione del mandato di arresto europeo nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all'interpretazione ed alla traduzione a beneficio della persona ricercata che non comprenda o non parli la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi.
(9 bis) In taluni Stati membri, per reati relativamente minori, quali le infrazioni al codice della strada commesse su larga scala, possono essere comminate sanzioni da parte di un'autorità competente diversa da una giurisdizione competente in materia penale, ad es. in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni, non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti debbano poter garantire tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Pertanto, laddove la legislazione di uno Stato membro preveda l'imposizione di una sanzione per reati minori da parte di un'autorità competente diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove tale sanzione possa essere oggetto di ricorso dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a un ricorso.
(10) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero assicurare ▌un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo agli indagati e agli imputati che non parlano o non capiscono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno il diritto alla propria difesa e tutelare l'equità del procedimento.
(10 bis) L'interpretazione a beneficio dell'indagato o l'imputato è fornita senza indugio. In casi specifici, potrebbe accadere che trascorra un certo lasso di tempo prima che l'interpretazione sia fornita, senza che ciò costituisca una violazione dell'obbligo di fornire l'interpretazione senza indugio, nella misura in cui ciò sia ragionevole date le circostanze.
(10 ter) Le comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo avvocato sono tradotte in conformità delle disposizioni della presente direttiva. L'indagato o l'imputato deve, tra l'altro, poter spiegare al suo avvocato la propria versione dei fatti, segnalare dichiarazioni con cui è in disaccordo e mettere il suo avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a sua difesa.
(10 quater) Per consentire la preparazione della difesa, le comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di altra richiesta procedurale, per esempio della libertà provvisoria, devono essere tradotte laddove sia necessario ai fini di garantire l'equità del procedimento.
(10 quinquies) Gli Stati membri garantiscono la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se l'indagato o l'imputato comprende e parla la lingua del procedimento penale e se necessita dell'assistenza di un interprete. Tale procedura o meccanismo implica che l'autorità competente si accerti opportunamente, anche consultando l'interessato, se l'indagato o l'imputato comprende e parla la lingua del procedimento penale e se necessita dell'assistenza di un interprete.
(10 sexies) L'interpretazione e la traduzione in applicazione della presente direttiva sono fornite nella lingua madre dell'indagato o imputato o in qualsiasi altra lingua di sua comprensione, che gli consente di esercitare appieno il diritto alla sua difesa, al fine di garantire l'equità del procedimento.
(10 septies) Il rispetto dei diritti all'interpretazione e alla traduzione stabiliti nella presente direttiva non devono arrecare pregiudizio ad alcun altro diritto procedurale sancito dal diritto nazionale.
▌
(11 bis) Gli Stati membri garantiscono che possa essere esercitato un controllo sull'adeguatezza dell'interpretazione e della traduzione fornite, quando le autorità competenti siano state informate in merito a un determinato caso.
(12) L'indagato o l'imputato o la persona soggetta a procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo ha il diritto di contestare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione, conformemente alle procedure della legislazione nazionale. Tale diritto non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato o una ▌procedura di reclamo con cui tale decisione potrebbe essere contestata e non pregiudica i termini applicabili all'esecuzione di un mandato di arresto europeo.
(12 bis) Qualora la qualità dell'interpretazione sia considerata insufficiente per garantire il diritto a un processo equo, le autorità competenti devono poter sostituire l'interprete in questione.
▌
(14) L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati o agli imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all'esercizio dell'azione penale, le autorità di pubblica sicurezza e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio prestando attenzione a qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione.
(14 bis) Ove sia necessario impiegare la videoconferenza per l'interpretazione a distanza, le autorità competenti potrebbero utilizzare gli strumenti sviluppati nel contesto della giustizia elettronica europea (ad es. informazioni sui tribunali che dispongono di attrezzature o manuali per la videoconferenza).
(14 ter) È opportuno che la presente direttiva sia esaminata alla luce dell'esperienza pratica acquisita e, se del caso, modificata onde rafforzarne le garanzie.
(15) La garanzia dell'equità del procedimento esige che i documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, siano tradotti a beneficio dell'indagato o dell'imputato in conformità delle disposizioni della presente direttiva. ▌Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali a tale scopo e quindi da tradurre, ad esempio la decisione che priva la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza. Spetta alle autorità degli Stati membri stabilire, di propria iniziativa o su richiesta dell'indagato o imputato o del suo avvocato, quali altri documenti sono essenziali per tutelare l'equità del procedimento, che dovrebbero pertanto essere anch'essi tradotti.
▌
(16 bis) Gli Stati membri facilitano l'accesso alle basi dati nazionali da parte dei traduttori e degli interpreti giurati laddove tali basi dati esistano. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione all'obiettivo di fornire l'accesso alle basi dati esistenti attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, come stabilito nel piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea del 27 novembre 2008[7].
(16 ter) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo o della Corte di giustizia europea.
▌
(18) ▌Le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU o dalla Carta, sono interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, quali sviluppati dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(19) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente di stabilire norme minime comuni, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito e definito nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(19 bis) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all'applicazione della presente direttiva.
(19 ter) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
2. Tali diritti si applicano a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o imputato per un reato, dal momento in cui riceve tale informazione fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso.
3. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda l'imposizione di una sanzione per reati minori da parte di un'autorità competente diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove tale sanzione possa essere oggetto di ricorso dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a un ricorso.
4. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme di diritto nazionale relative alla presenza di un avvocato in tutte le fasi del procedimento penale così come le norme di diritto nazionale relative al diritto di accesso dell'indagato o imputato ai documenti nei procedimento penali.
Articolo 2 Diritto all'interpretazione
1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistito senza indugio da un interprete ▌nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, ivi inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.
2. Gli Stati membri assicurano, ove necessario ai fini di garantire l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra l'indagato o l'imputato e il suo avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di altra richiesta procedurale.
3. Il diritto all'interpretazione comprende l'assistenza a persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.
4. Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se l'indagato o imputato comprende e parla la lingua del procedimento penale e se ha bisogno dell'assistenza di un interprete.
5. Gli Stati membri assicurano che ▌, conformemente alle procedure della legislazione nazionale, l'indagato o l'imputato abbia il diritto di contestare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione e, nel caso in cui l'interpretazione sia stata fornita, abbia la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto insufficiente ad assicurare l'equità del procedimento.
6. Se del caso, è possibile fare ricorso a tecnologie quali la videoconferenza o la comunicazione per telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento.
7. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano l'assistenza di un interprete conformemente al presente articolo a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda o non parli la lingua del procedimento.
8. L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo è di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che l'imputato o l'indagato in procedimenti penali sia a conoscenza delle accuse a suo carico e sia in grado di esercitare il diritto alla propria difesa.
Articolo 3Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali
1. Gli Stati membri assicurano che, entro un periodo di tempo ragionevole, l'indagato o l'imputato che non comprende la lingua del procedimento penale in questione riceva ▌la traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che egli sia in grado di esercitare il suo diritto alla difesa e per tutelare l'equità del procedimento.
2. ▌Tra i documenti fondamentali ▌rientrano le decisioni ▌che privano una persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza ▌.
3. Le autorità competenti decidono in qualsiasi altro caso se altri documenti sono fondamentali. L'indagato o l'imputato o il suo avvocato può presentare una richiesta motivata a tal fine.
4. I passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti per l'indagato o l'imputato ai fini della conoscenza delle accuse a suo carico non devono essere tradotti.
5. Gli Stati membri assicurano che, ▌conformemente alle procedure della legislazione nazionale, l'indagato o l'imputato abbia il diritto di contestare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui la traduzione sia stata fornita, abbia la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente ad assicurare l'equità del procedimento.
6. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione scritta del documento in questione.
7. In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 di cui sopra, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti fondamentali di cui al presente articolo, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o sintesi orale non pregiudichi l'equità del procedimento.
8. Qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione di documenti di cui al presente articolo è soggetta alla condizione che l'indagato o l'imputato abbia beneficiato di una previa consulenza legale o sia venuto in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze della sua rinuncia e che tale rinuncia sia inequivocabile e volontaria.
9. La traduzione fornita ai sensi del presente articolo è di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che l'imputato o l'indagato in procedimenti penali sia a conoscenza delle accuse a suo carico e sia in grado di esercitare il suo diritto alla difesa.
Articolo 4Costi d'interpretazione e traduzione
Gli Stati membri sostengono i costi d'interpretazione e traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall'esito del procedimento.
Articolo 5Qualità dell'interpretazione e della traduzione
1. Gli Stati membri adottano misure concrete per garantire che l'interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, e dell'articolo 3, paragrafo 8.
2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.
3. Gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori siano tenuti a rispettare la confidenzialità per quanto riguarda l'interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva.
Articolo 5 bisFormazione
Fatta salva l'indipendenza della magistratura o la diversità degli assetti giudiziari nell'Unione europea, gli Stati membri richiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario che partecipa ai procedimenti penali, di prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un'interprete in modo da garantirne l'efficacia e l'efficienza.
Articolo 5 ter
Conservazione delle registrazioni
Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'indagato o l'imputato sia stato interrogato dalla polizia o da un'autorità di polizia o giudiziaria con l'ausilio di un interprete ai sensi dell'articolo 2, o laddove siano forniti una traduzione orale o un riassunto orale in presenza di detta autorità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, o laddove vi sia una rinuncia ai diritti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, si prenda nota che tali eventi si sono verificati, utilizzando la procedura di registrazione ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato.
Articolo 6Clausola di non regressione
Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.
Articolo 7Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ….[8]*.
2. ▌Gli Stati membri trasmettono ▌alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva.
3. Nell'adottare tali misure, gli Stati membri si assicurano che esse contengano un riferimento alla presente direttiva o siano accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità dell'indicazione di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 8Relazione
Entro il ….[9]** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.
Articolo 9Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 10Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
_______________
- [1] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [2] Parere… (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
- [3] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.
- [4] GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.
- [5] COM(2009) 338 dell'8.3.2009.
- [6] COM(2010) 0082.
- [7] GU C 75 del 3.3.2009, pag. 1.
- [8] * GU: inserire una data corrispondente a trentasei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.
- [9] ** GU: inserire una data corrispondente a quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Nel 2004 la Commissione presentava una proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328), che tratta una gamma abbastanza ampia di tematiche. Il Parlamento europeo aveva fortemente sostenuto la proposta in questione, convenendo con la Commissione sul fatto che la fiducia tra gli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria sarebbe stata notevolmente rafforzata dall'armonizzazione dei diritti dei singoli nell'ambito di indagini e procedimenti giudiziari.
Tuttavia, a causa del mancato accordo tra gli Stati membri, nel 2007 il Consiglio ha sospeso i negoziati su questo provvedimento di ampia portata. Nel secondo semestre 2009 la Presidenza svedese ha rinnovato gli sforzi, elaborando una tabella di marcia generale per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1), che delinea un approccio in varie tappe anziché un unico provvedimento globale.
Il Consiglio europeo ha valutato positivamente l'adozione da parte del Consiglio della tabella di marcia, che prevede cinque misure che rientrano nell'ambito della proposta del 2004; il diritto all'interpretazione e alla traduzione; il diritto a ricevere informazioni relative ai diritti e all'accusa (comunicazione dei diritti); il diritto alla consulenza e assistenza legale; il diritto alla comunicazione con autorità consolari e con terzi, come datori di lavoro, familiari o amici, e il diritto a un sostegno specifico e a garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili. È previsto inoltre un "Libro verde" sulla carcerazione preventiva.
Nel programma di Stoccolma, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare le proposte previste dalla tabella di marcia ai fini di una sua rapida attuazione, ad esaminare ulteriori elementi in materia di diritti procedurali minimi per gli indagati e gli imputati nonché a valutare la necessità di affrontare altre questioni, quale ad esempio la presunzione d'innocenza, in modo da promuovere una migliore cooperazione in questo settore.
Nel luglio 2009 la Commissione ha presentato, in riferimento alla prima delle misure previste dalla tabella di marcia, una proposta di decisione quadro del Consiglio (COM(2009)338) incentrata esclusivamente sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il Parlamento europeo è stato consultato e il vostro relatore ha elaborato un progetto di relazione (2009/0101 – PR/793491 – PE 430.359v01-00), il cui iter però è stato bloccato dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Come risultato di un'interpretazione infelicemente minimalista dell'impegno democratico, il Parlamento europeo non è stato consultato né sulla tabella di marcia né sulla risoluzione riguardante l'attuazione pratica della decisione quadro sui diritti linguistici.
Per motivi pratici, nel dicembre 2009 la Commissione non era in grado di presentare nell'immediato una proposta di direttiva sui diritti linguistici e pertanto lo ha fatto un gruppo di Stati membri (PE-CONS 1/10), traducendo in contenuto l'accordo raggiunto nell'ottobre 2009, secondo il criterio di unanimità allora richiesto, tra i 27 governi sulla decisione quadro.
Posizione del relatore
La cooperazione penale e giudiziaria dell'Unione europea si sta sviluppando secondo un modello sbilanciato, nel quale le esigenze della pubblica accusa e di ordine pubblico hanno la priorità rispetto ai diritti della difesa; inoltre la mancanza di solide garanzie procedurali per soggetti che sono confrontati con sistemi giudiziari dei quali possono avere una comprensione molto limitata costituisce una lacuna che non deve più essere tollerata.
Il rinnovato impegno a favore dei diritti procedurali è pertanto da valutare positivamente e, sebbene questa impostazione a tappe non rappresenti una soluzione ottimale, è pur sempre preferibile al nulla ed è quindi fondamentale mantenere l'attuale slancio. Non soltanto risulta necessario attuare completamente la tabella di marcia, ma lo è anche mettere in atto, nel prossimo futuro, misure tese a rafforzare la fiducia e ad accrescere i diritti: il diritto degli imputati stranieri di poter beneficiare della libertà provvisoria su base non discriminatoria costituisce una priorità urgente. Sarebbe opportuno presentare al più presto tutte le proposte previste dalla tabella di marcia, in quanto i diritti procedurali sono strettamente connessi l'uno all'altro. Ad esempio, il diritto a un'efficace traduzione e interpretazione può essere compromesso dalla carenza di informazioni sui diritti o dall'indisponibilità di assistenza legale immediata o gratuita. L'eventuale costo aggiuntivo che graverà sugli Stati membri, in base alla direttiva, sarà il costo – ineludibile – necessario per garantire processi equi ed evitare errori giudiziari, e sarà comunque controbilanciato da un minor numero di costosi ricorsi e ritardi. Un'eventuale risoluzione sulle migliori pratiche adottata ad accompagnamento della direttiva dovrebbe contenere solide misure concrete che rafforzino il rispetto dei diritti sanciti dalla direttiva.
Il rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) deve costituire la base della fiducia reciproca da cui dipende il mutuo riconoscimento nell'UE in materia giudiziaria e rappresentare il livello minimo al di sotto del quale nessuno Stato membro dell'Unione europea deve scendere. I diritti sanciti dalla presente direttiva si fondano dunque sull'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e sull'articolo 6 (diritto a un processo equo) della Convenzione. Sebbene talune situazioni, ad esempio la detenzione psichiatrica, alle quali si applica l'articolo 5 non siano contemplate dal provvedimento UE all'esame, è comunque appropriato citare tale articolo. Esso riconosce il diritto di non essere privati della libertà "salvo che (…) nei modi prescritti dalla legge" e il suo ambito di applicazione è quindi più ampio rispetto a quanto avviene in tribunale; ciò si riflette nell'applicazione della presente direttiva agli interrogatori preliminari.
Dal momento che l'Unione europea si propone di creare uno spazio unico di giustizia, con norme comuni e un'intensa collaborazione, la direttiva in esame e gli atti successivi devono non soltanto rispettare la CEDU, ma anche basarsi su di essa, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per stabilire norme a livello dell'UE che offrano una maggiore protezione a indagati e imputati.
La presente relazione modifica la proposta degli Stati membri con riferimento a diversi punti, tra cui i seguenti:
– riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre che alla CEDU;
– l'applicabilità dei diritti deve scaturire non soltanto dall'interrogatorio o dall'arresto, ma anche dalla consapevolezza del sospetto, senza che l'indagato debba esserne informato dalle autorità;
– ampliamento dei diritti affinché siano coperte tutte le fasi dibattimentali (irrogazione della pena, successivi gradi di giudizio e detenzione, fino all'esaurimento del procedimento penale);
– precisazione circa la necessità che l'indagato sia informato per iscritto dei propri diritti;
– sostegno alle persone prive di competenze linguistiche da estendere a tutte le persone che presentano disabilità fisiche o psichiche;
– servizio di interpretazione delle comunicazioni tra indagato e avvocato e di traduzione della consulenza legale;
– la traduzione dei documenti scritti deve includere tutti i documenti essenziali della causa;
– i ricorsi vanno inoltrati a un'autorità giudiziaria e va istituito un meccanismo di reclamo;
– disposizioni supplementari riguardanti la formazione, qualifica e registrazione di interpreti e traduttori;
– garanzie aggiuntive: per le registrazioni, previsione di tempi e strutture adeguati e necessità che le scadenze procedurali tengano conto delle esigenze d'interpretazione e di traduzione.
PROCEDURA
Titolo |
Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali |
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Riferimenti |
00001/2010 – C7-0005/2010 – 2010/0801(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 8.2.2010 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 8.2.2010 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 8.3.2010 |
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Relatore(i) Nomina |
Baroness Sarah Ludford 26.1.2010 |
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Esame in commissione |
17.3.2010 |
10.6.2010 |
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Approvazione |
10.6.2010 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Nuno Melo, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Axel Voss, Tatjana Ždanoka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Mariya Nedelcheva, Zuzana Roithová, Ernst Strasser, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland, Cecilia Wikström |
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Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
George Lyon, Diana Wallis |
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Deposito |
11.6.2010 |
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