RELAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

11.6.2010 - (06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Carlos Coelho
PR_CNS_art55am


Procedura : 2010/0814(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0199/2010
Testi presentati :
A7-0199/2010
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'Informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

(06714/2010 – C7-0067/2010 – 2010/0814(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il progetto di decisione del Consiglio (06714/2010),

–   visto l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005[1], a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0067/2010),

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7‑0199/2010),

1.  approva il progetto di decisione del Consiglio quale emendato;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo oggetto della consultazione;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Progetto di decisione

Considerando 3

Testo del Consiglio

Emendamento

(3) Il XXXX 2010 il Consiglio ha concluso che la Repubblica di Bulgaria e la Romania soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al Sistema d'informazione Schengen (SIS) in detti Stati membri.

(3) Il XXXX 2010 il Consiglio ha concluso che la Repubblica di Bulgaria e la Romania soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al Sistema d'informazione Schengen (SIS) in detti Stati membri.

 

Ogni Stato membro interessato dovrebbe informare per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso del periodo di sei mesi che ha inizio con la data di entrata in vigore della presente decisione, del seguito che intende dare alle raccomandazioni contenute nelle relazioni di valutazione e menzionate nel follow-up e che devono ancora essere attuate.

  • [1]  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 204.

MOTIVAZIONE

A. Contesto

La Romania e la Bulgaria hanno adottato l'acquis di Schengen aderendo all'Unione europea nel 2007. L'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione stabilisce che la verifica, mediante procedure di valutazione, del rispetto delle condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen (protezione dei dati, Sistema d'informazione Schengen, frontiere aeree, frontiere terrestri, frontiere marittime, cooperazione di polizia e visti) da parte dei nuovi Stati membri è un requisito essenziale affinché il Consiglio decida di abolire i controlli alle frontiere interne con tali Stati.

Per ogni nuovo Stato membro, l'avvio delle procedure di valutazione dovrebbe seguire la richiesta dello Stato membro in questione (dichiarazione di disponibilità). Spetterebbe al gruppo "Valutazione di Schengen" (SCH-EVAL) mettere in atto tali procedure, sottoponendo inizialmente allo Stato membro un questionario relativo a tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen ed effettuando in seguito visite di valutazione. Gruppi di esperti dovrebbero essere inviati presso gli uffici SIS e SIRENE, presso i Consolati, alle frontiere, ecc., e dovrebbero occuparsi di redigere relazioni esaustive, comprensive di descrizioni dei fatti, valutazioni e raccomandazioni che richiedano eventualmente l'introduzione di ulteriori misure e visite di controllo. La relazione finale dovrebbe stabilire se il nuovo Stato membro in questione, dopo essere stato sottoposto a una procedura di valutazione completa, rispetti tutti i prerequisiti per l'applicazione pratica.

Il progetto di decisione sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen (SIS) nella Repubblica di Bulgaria e in Romania è un primo passo verso la soppressione dei controlli alle frontiere interne dell'UE per la Bulgaria e la Romania. La soppressione delle frontiere sarà oggetto di una decisione separata del Consiglio, a uno stadio successivo e sulla base di ulteriori valutazioni.

Il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo il progetto di decisione sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen (SIS) nella Repubblica di Bulgaria e in Romania. Secondo l'atto di adesione del 2005, tali disposizioni saranno applicabili solo in virtù di una decisione del Consiglio, dopo che quest'ultimo avrà consultato il Parlamento e avrà opportunamente verificato, mediante il meccanismo di valutazione Schengen, il rispetto delle condizioni per l'applicazione da parte dello Stato membro in questione.

Il gruppo "Valutazione di Schengen" in seno al Consiglio ha verificato la capacità della Romania e della Bulgaria di garantire livelli soddisfacenti di protezione dei dati ed è giunto a una conclusione generale positiva. Pertanto, il progetto di decisione mira a stabilire la data di entrata in vigore delle disposizioni relative al Sistema d'informazione Schengen. Successivamente, dati SIS reali saranno trasmessi alla Bulgaria e alla Romania che, a loro volta, saranno in grado di aggiungere e utilizzare dati SIS, sottostando ad alcune restrizioni.

1. Valutazione Schengen sulla protezione dei dati da parte di Bulgaria e Romania

La corretta applicazione dell'acquis di Schengen da parte di Bulgaria e Romania nell'ambito della protezione dei dati è stata valutata dal 27 al 30 aprile 2009, conformemente al mandato del gruppo "Valutazione di Schengen".

a. Bulgaria

Per quanto riguarda la Bulgaria, il comitato di esperti ha apprezzato le iniziative intraprese da diversi ministeri intese a sviluppare un sistema per informare in modo esaustivo i cittadini sui loro diritti. I punti deboli individuati riguardano l'adozione, l'attuazione e l'applicazione della legislazione pertinente, in particolar modo della raccomandazione (87)15 del Consiglio d'Europa che disciplina l'uso di dati personali nel settore della pubblica sicurezza, e la necessità di relazioni sull'esercizio dei diritti delle persone interessate e sulle attività della Commissione per la protezione dei dati personali (CPDP).

A gennaio 2010, rispettando le raccomandazioni, la Bulgaria ha introdotto le modifiche legislative necessarie per garantire la piena attuazione della raccomandazione (87)15 del Consiglio d'Europa. Per quanto concerne i diritti delle persone interessate, la Bulgaria ha rafforzato la cooperazione tra la CPDP e altre autorità, mettendo nel contempo in atto iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per esempio creando un nuovo sito Internet.

b. Romania

Per quanto riguarda la Romania, il comitato di esperti ha valutato positivamente le ispezioni, condotte a partire dal 2006, delle autorità che utilizzeranno il Sistema d'informazione Schengen. I punti deboli riscontrati riguardano l'adozione ancora in sospeso di due norme che disciplinano il trattamento dei dati personali in relazione al SIS, le strutture e le risorse dell'Autorità nazionale di vigilanza (NSAPDP) e l'introduzione di verifiche periodiche o casuali nell'ambito dei dati Schengen.

A febbraio 2010, secondo le raccomandazioni, la Romania ha segnalato che la norma sul trattamento dei dati personali e sull'attuazione della raccomandazione (87)15 del Consiglio d'Europa era stata pubblicata e che l'adozione di istruzioni per l'attuazione della norma era ancora sospesa; per quanto riguarda la norma sulla creazione, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione nazionale di segnalazione, si attende ancora l'approvazione interministeriale. In merito alle strutture e alle risorse dell'Autorità nazionale di vigilanza, sono stati intrapresi grandi sforzi per adempiere la raccomandazione. La Romania ha inoltre comunicato che le persone responsabili per la protezione dei dati personali hanno eseguito controlli interni casuali per accertare l'attuazione delle misure di sicurezza.

Il 26 aprile 2010 il Consiglio, riconoscendo il rispetto delle condizioni nell'ambito della protezione dei dati, ha concluso che nulla impedisce l'adozione di una decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen e dunque la trasmissione di dati SIS reali non appena la Bulgaria e la Romania saranno tecnicamente pronte.

Conformemente al programma SISone4ALL per il collegamento della Bulgaria e della Romania al SIS II, a decorrere dal 9 marzo 2010, ci si attende che entrambi i paesi saranno tecnicamente pronti a partire da ottobre 2010.

2. Tappe successive

Una volta che i dati reali SIS saranno stati trasferiti alla Bulgaria e alla Romania, il gruppo "Valutazione di Schengen" verificherà la corretta applicazione delle disposizioni sul SIS.

Conformemente al programma SISone4ALL per il collegamento della Bulgaria e della Romania al SIS II del 9 marzo 2010, la valutazione del SIS avverrà per la Bulgaria tra il 22 e il 26 novembre 2010 e per la Romania tra il 29 novembre e il 3 dicembre 2010.

3. Bulgaria e Romania presentano domanda per aderire al SISone4ALL anziché al SIS II

A causa dei pesanti ritardi nello sviluppo del SIS II, la Bulgaria e la Romania hanno deciso di non attendere l’inizio delle operazioni del SIS II (al momento ancora privo di un calendario concreto), ma di presentare domanda per aderire all’attuale SISone4ALL. Tuttavia, sull’attuale SIS 1+RE sono disponibili solamente due “slot”, già riservati per il Regno Unito e l’Irlanda. Si prevede di risolvere tale problema di indisponibilità degli “slot” per la fine di agosto 2010, così da permettere ai nuovi paesi di aderire al SIS 1+RE attraverso l’aggiornamento tecnico che si sta eseguendo sul sistema attuale e che dovrebbe essere pronto in tempo per consentire a questi due paesi di collegarsi al SIS rispettando l’attuale calendario.

4. Revisione del meccanismo di valutazione di Schengen

Nel marzo 2009 la Commissione ha presentato delle proposte al fine di modificare il meccanismo di valutazione di Schengen: COM(2009)0102, basata sull’articolo 66 del trattato CE, e COM(2009)0105, basata sul cosiddetto terzo pilastro, sugli articoli 30 e 31 del trattato UE.

Il 20 ottobre 2009 il Parlamento ha respinto le proposte della Commissione, invitandola a ritirarle e a presentarne delle nuove. Il Parlamento ha sostenuto che le basi giuridiche per le proposte, come formulate dalla Commissione, non tenevano sufficientemente conto del ruolo del Parlamento nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Poiché la valutazione riguarda, tra gli altri, il SIS, il VIS, il codice frontiere Schengen e il codice dei visti, strumenti che sono stati adottati secondo la procedura di codecisione, la Commissione dovrebbe presentare nuove proposte. Le nuove proposte dovrebbero seguire la procedura di codecisione e potrebbero definire il meccanismo di valutazione modificando gli strumenti specifici.

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona la proposta relativa al terzo pilastro è decaduta. Tuttavia, la proposta COM(2009)0102 è rimasta in sospeso e non è ancora stata ritirata dalla Commissione. Nella sua comunicazione "omnibus" del 2 dicembre 2009, la Commissione ha suggerito che l'articolo 74 del trattato UE possa costituire la nuova base giuridica nel quadro del trattato di Lisbona[1].

Il 25 novembre 2009, nella sua risoluzione sul programma di Stoccolma, il Parlamento ha ribadito la propria posizione sulla necessità di rivedere il meccanismo di valutazione di Schengen in modo che questo possa tener adeguatamente conto del ruolo del Parlamento nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quadro del trattato di Lisbona[2].

B. Posizione del relatore

Il relatore ricorda che il Parlamento europeo e in particolare i membri della commissione LIBE devono avere accesso alle relazioni di valutazione e a tutte le altre informazioni pertinenti in merito all’applicazione di ogni eventuale raccomandazione formulata, prima di esprimere un parere ragionato e motivato.

Egli si aspetta che il Consiglio, non soltanto riguardo alla presente valutazione sulla protezione dei dati, ma anche alle altre valutazioni che saranno elaborate nei restanti settori, sia in grado di garantire che il Parlamento europeo riceva tutte le informazioni richieste e disponibili per poter fornire un parere adeguato ed esercitare il necessario controllo democratico.

L’emendamento proposto intende garantire che il Parlamento europeo sia tenuto informato, al pari del Consiglio, sul seguito dato dalla Bulgaria e dalla Romania in merito ai punti deboli individuati dagli esperti nel corso delle valutazioni sulla protezione dei dati.

Il relatore coglie l’occasione per ricordare la necessità di stabilire un meccanismo di valutazione semplice, efficace e trasparente, che dovrebbe integrare l’attuale valutazione di Schengen e permettere che l’area Schengen rimanga un’area di libero movimento. Poiché è in gioco la sicurezza dell’area Schengen e dei suoi cittadini, tutte le parti interessate dovrebbero essere profondamente coinvolte nella definizione del nuovo sistema di valutazione, il che permetterà di garantire la sicurezza e rafforzare il principio di fiducia reciproca, essenziale per preservare l’area Schengen.

  • [1]  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio " Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso", COM(2009)0665 del 2.12.2009, con allegati.
  • [2]  Paragrafi 13 e 148.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

10.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Nuno Melo, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Axel Voss, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Mariya Nedelcheva, Zuzana Roithová, Ernst Strasser, Rainer Wieland, Cecilia Wikström

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

George Lyon, Diana Wallis