RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza

22.6.2010 - (COM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Arlene McCarthy


Procedura : 2009/0099(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0205/2010

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0362),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0096/2009),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

–   visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 53, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   visto il parere della Banca centrale europea del 12 novembre 2009[1],

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2010[2],

–   visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-0205/2010),

1.  adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, nel ritenere che l’inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche retributive che incentivano un’assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall’istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un’eccessiva assunzione di rischi.

(1) Un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, nel ritenere che l’inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche retributive che incentivano un’assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall’istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un’eccessiva assunzione di rischi. I principi concordati e approvati a livello internazionale dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) in materia di prassi retributive corrette rivestono quindi particolare importanza in tale ambito.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi.

(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi. Tali categorie di personale dovrebbero includere almeno gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e le funzioni di controllo nonché qualsiasi dipendente la cui retribuzione totale, ivi incluse le prestazioni pensionistiche, lo colloca nella medesima fascia retributiva.

Motivazione

Le strutture retributive dovrebbero riguardare anche quei dipendenti la cui retribuzione complessiva è paragonabile all'alta dirigenza e alle funzioni di controllo poiché la loro attività può comportare un rischio grave per un ente creditizio, come dimostrato nel crollo della Barings Bank.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Dato che un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire i principi base di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l’assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell’istituto. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell’istituto finanziario, occorre che l’organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente.

(4) Dato che un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme ed è opportuno che copra tutti gli aspetti della retribuzione, tra cui stipendi e pensioni. È pertanto opportuno definire i principi base di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l’assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli o il rischio morale e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell’istituto, nonché con le aspettative legittime che la società ripone nel settore finanziario, tenendo debitamente conto nel contempo delle dimensioni e dell'organizzazione interna dello stesso, nonché della natura, della portata e della complessità delle sue attività. In particolare, tali principi base dovrebbero garantire che, nel definire le politiche retributive variabili, si favoriscano i pagamenti sotto forma di capitale contingente e mediante l'uso del differimento, al fine di garantire che gli incentivi siano in linea con gli interessi a lungo termine dell'istituto e che i metodi di pagamento rafforzino la base di capitale di quest'ultimo. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell’istituto finanziario, occorre che l’organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente.

Motivazione

Le strutture retributive devono coprire tutti gli aspetti della retribuzione e non soltanto i premi: in caso contrario sarà possibile eludere le misure in questione. Le strutture retributive devono essere adeguate all'ente creditizio.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) La presente direttiva stabilisce principi di base in materia di politica retributiva. È opportuno che tali principi siano applicati in modo coerente dagli Stati membri, con modalità e in misura tali da essere proporzionati alla natura, alla portata, alla complessità e al grado di rischio delle attività, oltre che alle dimensioni e alla struttura interna dell'ente creditizio o impresa di investimento interessati. La presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di adottare misure supplementari nell'ambito del sostegno finanziario a banche specifiche.

Motivazione

Tenendo conto delle limitazioni per le piccole imprese, la proposta della Commissione applica un criterio di proporzionalità alle misure di politica retributiva. Tale aspetto dovrebbe tuttavia essere rivisto, per assicurare che non porti alla creazione di condizioni ineguali che potrebbero essere sfruttate a fini di arbitraggio regolamentare. È importante che la normativa non impedisca agli Stati membri di introdurre innovazioni nella regolamentazione delle politiche retributive, per cui occorre chiarire che essi possono andare oltre i requisiti minimi.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Entro dicembre del 2012, la Commissione dovrebbe rivedere i principi in materia di politica retributiva, prestando particolare attenzione all'efficienza, all'attuazione e all'applicazione di tali principi, tenendo conto degli sviluppi internazionali, incluse eventuali ulteriori proposte del Consiglio per la stabilità finanziaria nonché dell'attuazione dei principi in altre giurisdizioni. L'Autorità bancaria europea (EBA), assistita dalle autorità nazionali, dovrebbe altresì esaminare in dettaglio i bonus collettivi e il nesso tra le formule utilizzate per definirli e i comportamenti tendenti a un’eccessiva assunzione di rischi e riferire alla Commissione a sostegno della sua revisione.

Motivazione

La discussione sull'adeguatezza delle politiche retributive evolve rapidamente, ragion per cui un breve periodo di riesame consente di analizzare in modo tempestivo gli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale, ad esempio di tre-cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell’impresa.

(5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale di almeno cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell’impresa. Ai fini di un ulteriore allineamento degli incentivi, occorre che le prestazioni pensionistiche discrezionali di tutti i membri del personale soggetti a tali requisiti siano detenute come capitale contingente dell'ente creditizio.

Motivazione

Occorre affrontare la questione della retribuzione totale e non solo dei bonus. Di conseguenza, i contributi per le pensioni dovrebbero essere considerati come debito subordinato in quanto ciò contribuirà ad allineare gli incentivi a lungo termine con le prestazioni dell'istituto di credito e a ridurre l'assunzione di rischi inutili perché, in caso di collasso, il debito subordinato sarà utilizzato per assorbire le perdite. Un ulteriore vantaggio è il rafforzamento della base di capitale dal momento che il debito subordinato può qualificarsi come capitale, stabilendo in tal modo un nesso diretto tra la remunerazione e la forza di capitale.

Cinque anni rappresentano un periodo minimo adeguato per rispecchiare un ciclo economico.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Per ridurre al minimo gli incentivi all'assunzione di rischi eccessivi, è opportuno che i premi rappresentino una quota minore della retribuzione totale. È indispensabile che lo stipendio dei dipendenti rappresenti una quota sufficientemente elevata della loro retribuzione complessiva per consentire l’attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non corrisponderne affatto.

Motivazione

I principi di retribuzione enunciati nella presente relazione sono mirati a un migliore adeguamento del rischio alle politiche retributive delle imprese. Tuttavia, allorché un bonus costituisce la quota preponderante del pacchetto retributivo di un dipendente, permane un forte incentivo a cercare utili a breve termine e a ridurre al minimo i rischi inerenti alle attività di negoziazione. È quindi importante, come sostegno alle altre misure della presente direttiva, garantire che il livello complessivo della retribuzione variabile non costituisca la quota preponderante della retribuzione totale.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Occorre che le disposizioni in materia di retribuzione facciano salvi, laddove applicabile, i diritti delle parti sociali nelle trattative collettive.

(7) Occorre che le disposizioni in materia di retribuzione facciano salvo il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, in particolare il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali;

Motivazione

In tale contesto, è importante inserire un chiaro riferimento ai diritti fondamentali ed essere più specifici riguardo al diritto delle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Per assicurare il rispetto rapido ed effettivo delle norme, occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure o sanzioni finanziarie o non finanziarie per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, tra cui l’obbligo di dotarsi di politiche retributive in linea con una gestione dei rischi sana ed efficace. Occorre che le misure e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

(8) Per assicurare il rispetto rapido ed effettivo delle norme, occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure o sanzioni finanziarie o non finanziarie per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, tra cui l’obbligo di dotarsi di politiche retributive in linea con una gestione dei rischi sana ed efficace. Occorre che le misure e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Ai fini della coerenza e della parità di condizioni, è opportuno che la Commissione riesamini l'attuazione di tale disposizione in relazione alla coerenza tra le misure e le sanzioni in tutta l'Unione e, se del caso, che formuli delle proposte, anche per quanto riguarda l'esigenza di introdurre sanzioni più severe.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per assicurare un efficiente controllo di vigilanza dei rischi posti da strutture retributive inadeguate, occorre che le politiche e le pratiche retributive adottate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento siano assoggettate al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Nel corso del riesame, le autorità di vigilanza devono valutare se le predette politiche e pratiche possano incoraggiare un’eccessiva assunzione di rischi da parte del personale in questione.

(9) Per assicurare un efficiente controllo di vigilanza dei rischi posti da strutture retributive inadeguate, occorre che le politiche e le pratiche retributive adottate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento siano assoggettate al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Nel corso del riesame, le autorità di vigilanza devono valutare se le predette politiche e pratiche possano incoraggiare un’eccessiva assunzione di rischi da parte del personale in questione. Inoltre, è opportuno che le autorità di vigilanza procedano a controlli scrupolosi e dettagliati sull'alta dirigenza, sui soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e sulle funzioni di controllo, le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio degli enti creditizi, prima che assumano il loro ruolo, e ciò al fine di garantirne l'idoneità. Occorre che tali procedure si applichino anche ai dipendenti la cui retribuzione totale, comprese le prestazioni pensionistiche, li colloca nella stessa fascia retributiva delle categorie di personale in oggetto. È inoltre opportuno informare le autorità di vigilanza ogni volta che un ente creditizio procede a un'eventuale "malus" o "clawback" (rimborso di somme) affinché tali autorità ne possano tenere conto in occasioni dei colloqui in questione.

Motivazione

Le autorità di vigilanza dovrebbero condurre colloqui approfonditi con gli alti dirigenti e il personale della stessa fascia retributiva per valutarne l'adeguatezza prima che assumano ruoli direttivi negli enti creditizi. Tali colloqui dovrebbero essere rigorosi e tener conto delle procedure di malus o di ritenuta che riguardino i soggetti in questione.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Per migliorare la trasparenza delle pratiche retributive degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero raccogliere dati sulle retribuzioni presso istituzioni di riferimento, nell'ambito delle categorie di dati quantitativi che tali istituzioni sono tenute a comunicare a norma della presente direttiva. Le autorità competenti dovrebbero fornire tali dati all'Autorità bancaria europea (EBA), per consentire all'EBA di condurre una simile analisi comparativa a livello dell'Unione. L'EBA e le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero promuovere una struttura internazionale comune per la divulgazione del numero di soggetti rientranti nella fascia retributiva di 1 000 000 EUR e oltre, comprese le aree di attività interessate e i principali elementi dello stipendio, i bonus, le gratifiche a lungo termine e i contributi pensionistici. La raccolta e l'uso delle informazioni devono essere in linea con tutte le disposizioni pertinenti della legislazione UE in materia di protezione dei dati, inclusa la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2.

 

_____

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Motivazione

Per comprendere a fondo i modelli e le tendenze delle politiche retributive, le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero utilizzare i dati raccolti in materia di politiche retributive e di pagamenti per analizzare comparativamente le istituzioni di riferimento a livello nazionale, e trasmettere tali dati all'Autorità bancaria europea per consentirle di intraprendere un esercizio di analisi comparativa a livello europeo.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle pratiche retributive, è opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) assicuri l’esistenza di orientamenti su politiche retributive sane nel settore bancario. È opportuno che il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) assista nell’elaborazione dei predetti orientamenti nella misura in cui si applicano anche alle politiche retributive per le persone partecipanti alla fornitura dei servizi di investimento e all’esercizio delle attività di investimento da parte di enti creditizi e di imprese di investimento rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

(10) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle pratiche retributive, è opportuno che l'Autorità bancaria europea elabori norme tecniche volte a facilitare la raccolta di dati e l'applicazione coerente dei principi retributivi nel settore bancario. Per la definizione di tali norme, occorre che la Commissione sia abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) assista nell’elaborazione delle predette norme tecniche nella misura in cui si applicano anche alle politiche retributive per le persone partecipanti alla fornitura dei servizi di investimento e all’esercizio delle attività di investimento da parte di enti creditizi e di imprese di investimento rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. È opportuno che l’EBA svolga consultazioni pubbliche sulle norme tecniche e ne analizzi i relativi costi e benefici potenziali.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, è opportuno che le autorità competenti impongano ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell’ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l’obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, tra cui le strutture retributive, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l’obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi.

(11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, occorre porvi rapidamente rimedio e, se necessario, adottare appropriate misure correttive. Di conseguenza è opportuno che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell’ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l’obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, anche apportando modifiche alle loro strutture retributive o congelando gli elementi variabili della retribuzione, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l’obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi. La Commissione, gli Stati membri e le istituzioni pubbliche possono rifiutare appalti pubblici agli enti le cui politiche retributive non rispettano, secondo l'autorità di vigilanza, i requisiti della presente direttiva.

 

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per assicurare un’adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell’ente. Tuttavia, occorre che quest’obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(12) Ai fini di sane politiche retributive, sono essenziali buone strutture di governance, la trasparenza e la divulgazione delle informazioni. Per assicurare un’adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell’ente. È opportuno che tali informazioni siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati (azionisti, dipendenti e il pubblico in generale). Tuttavia, occorre che quest’obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. È opportuno che siano rispettate le attività dei comitati d'azienda europei per quanto riguarda il diritto d'informazione e di consultazione dei dipendenti.

Motivazione

La trasparenza è un elemento centrale per garantire un comportamento socialmente responsabile dei soggetti che adottano decisioni di politica retributiva. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione di tutti i soggetti interessati e dovrebbero essere sufficientemente dettagliate affinché tali interessati si impegnino in un effettivo dialogo con le istituzioni competenti su qualsiasi aspetto della politica retributiva.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Occorre prevedere un regime patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni miranti a riassemblare altre cartolarizzazioni e che sono soggette ad un rischio di credito più elevato delle normali cartolarizzazioni e fornire agli enti creditizi e alle imprese di investimento chiari disincentivi a investire in cartolarizzazioni che presentano una complessità e un rischio particolarmente elevati.

(14) È opportuno introdurre un regime patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni miranti a segmentare aggregati di esposizioni contenenti una o più posizioni inerenti a cartolarizzazione, in quanto tali ricartolarizzazioni sono soggette a rischi di credito più elevati che non le normali cartolarizzazioni.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Le banche che investono in ricartolarizzazioni sono tenute, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. A seconda della complessità dei livelli delle strutture di cartolarizzazione e in funzione della complessità e della diversità (o entrambe) delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione sottostanti le ricartolarizzazioni, l’esercizio della dovuta diligenza richiesta può essere impossibile o non economico (o entrambi). Ciò accade in particolare quando le esposizioni sottostanti sono, ad esempio, acquisizioni tramite la leva finanziaria o debiti derivanti da finanziamenti di progetti. In questi casi, è opportuno che gli istituti non investano in queste ricartolarizzazioni altamente complesse. Nel riesame della dovuta diligenza richiesta, occorre che le autorità competenti prestino particolare attenzione a tali cartolarizzazioni altamente complesse e ne ordinino la deduzione integrale dal capitale, a meno che in ogni singolo caso di esposizioni inerenti a ricartolarizzazione altamente complesse non venga dimostrato in maniera convincente che l’ente ha svolto la dovuta diligenza richiesta dalla direttiva 2006/48/CE, ivi compreso in relazione alle esposizioni sottostanti originarie.

(15) Le banche che investono in ricartolarizzazioni sono tenute, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. Ai fini di una migliore comprensione dell'efficacia di tali disposizioni per le operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, è opportuno che la Commissione osservi l'articolo 156, decimo comma, della direttiva 2006/48/CE, che prevede una relazione della Commissione sull'impatto previsto dell'articolo 122 bis, e che sottoponga tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte, entro il 31 dicembre 2009. In attesa di tale riesame, non è opportuno che la presente direttiva preveda ulteriori requisiti per le ricartolarizzazioni "altamente complesse".

Motivazione

La "revisione II della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale" prevedeva entro il 31 dicembre 2009 un riesame volto ad analizzare l'accordo raggiunto sull'articolo 122 bis – i requisiti quantitativi e qualitativi per le cartolarizzazioni. È inaccettabile che la Commissione abbia ignorato tale esigenza e proponga invece misure aggiuntive (e incomplete) per le ricartolarizzazioni "altamente complesse". Tale riesame dovrebbe essere effettuato e, alla luce di tale richiesta, andrebbero soppressi i requisiti per le ricartolarizzazioni "altamente complesse" nell'ambito del riesame in oggetto.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda la vigilanza della dovuta diligenza per ricartolarizzazioni altamente complesse, occorre che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabori orientamenti, comprendenti una definizione o criteri per i tipi di ricartolarizzazioni da considerare "altamente complesse" a tale scopo. Occorre che la definizione o i criteri siano adattati agli sviluppi delle pratiche di mercato.

(16) La Commissione dovrebbe rivedere l'attuazione dell'articolo 122 bis della direttiva 2006/48/CE una volta che esso sarà applicato e valutare quali emendamenti sono necessari, tra cui se sia opportuno garantire la dovuta diligenza per le cartolarizzazioni e le ricartolarizzazioni.

Motivazione

La mancanza di dovuta diligenza da parte delle banche ha portato a una forte esposizione a rischi che non erano stati ben compresi e ha svolto quindi un ruolo centrale nella crisi. Vi è quindi una solida motivazione per chiedere di dimostrare la dovuta diligenza all'autorità di vigilanza. Tuttavia, è essenziale che tali ricartolarizzazioni siano definite in modo chiaro e privo di ambiguità, per assicurare la certezza normativa e impedire che l'autorità di vigilanza sia messa in difficoltà da un'applicazione troppo estensiva della norma. La definizione dovrebbe pertanto essere approvata secondo la procedura per gli atti delegati.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) La Commissione non ha rispettato l'articolo 156, terzo comma, lettera (b), della direttiva 2006/48/CE, che richiede un riesame di tale direttiva entro il 31 dicembre 2009 per rispondere alla necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, incluso l'esame della logica sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali in tale direttiva. La Commissione dovrebbe riferire in via d'urgenza in merito a detta analisi e inoltre, alla luce della situazione economica, fornire una valutazione d'impatto dell'effetto cumulativo di tali misure sull'economia reale.

Motivazione

La "revisione II della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale" prevedeva entro il 31 dicembre 2009 un riesame per rispondere alla necessità di una migliore analisi dei "problemi macro-prudenziali" e sollecitava un esame della logica sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali. È inaccettabile che la Commissione abbia omesso di farlo, specialmente alla luce delle attuali circostanze economiche, e questo impegno dovrebbe essere onorato.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Considerate le carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che la copertura patrimoniale includa una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti patrimoniali in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante approcci basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli istituti di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.

(26) Considerate le carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che la copertura patrimoniale includa una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti patrimoniali in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. Gli istituti finanziari dovrebbero inoltre effettuare prove inverse di stress per esaminare quali scenari potrebbero pregiudicare la redditività della banca, a meno che non possano dimostrare che tale prova non è indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante approcci basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli istituti di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.

Motivazione

Le prove di stress dovrebbero essere incentrate sugli eventi in grado di generare la maggior quantità di danni, sia per le dimensioni della perdita che per il danno in termini di perdita di reputazione. Le cosiddette prove di reverse stress analizzano gli eventi che potrebbero avere un impatto significativo sulla società.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) La presente direttiva stabilisce deroghe limitate per alcune attività di negoziazione di correlazione, nelle quali le banche possono essere autorizzate dall'autorità di vigilanza a calcolare una copertura patrimoniale del rischio globale soggetta a rigorosi requisiti minimi. In tali casi potrebbe essere opportuno stabilire una soglia per quanto riguarda il requisito patrimoniale. Considerando che il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sta effettuando uno studio di impatto sulle coperture patrimoniali per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, incluse quelle che deriverebbero dal trattamento specifico della negoziazione delle correlazioni, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali misure concordate a livello internazionale per quanto riguarda la metodologia e i livelli minimi e dovrebbe essere abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini della fissazione di una tale soglia.

Motivazione

Dopo la pubblicazione della proposta della Commissione, il Comitato di Basilea ha deciso di escludere la negoziazione di correlazione dalla piena applicazione delle nuove disposizioni. Il Comitato di Basilea sta effettuando una valutazione d'impatto per determinare la necessità di prevedere un requisito in relazione ad una soglia minima in materia. L'introduzione di tale requisito dovrebbe essere soggetta all'approvazione del Parlamento e del Consiglio per mezzo di un atto delegato.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter) Le misure di cui alla presente direttiva costituiscono tappe del processo di riforma in risposta alla crisi finanziaria. In linea con le conclusioni del G20, del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria potranno essere necessarie ulteriori riforme, tra cui lo sviluppo di ammortizzatori anticiclici, l'accantonamento dinamico ("dynamic provisioning"), le motivazioni alla base del calcolo dei requisiti patrimoniali nella direttiva 2006/48/CE e misure supplementari relative ai requisiti basati sul rischio per gli enti creditizi, per contribuire a limitare l'accumulo di leva finanziaria nel sistema bancario. Per assicurare un adeguato controllo democratico del processo, il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere coinvolti in modo tempestivo ed efficace.

Motivazione

Le disposizioni della direttiva "adeguatezza patrimoniale 2" (direttiva 2009/111/EC) prevedono che la Commissione riferisca al Parlamento su queste più ampie problematiche di riforma. È importante assicurare che la Commissione negozi a nome dell'Unione europea, presso il Comitato di Basilea, sulla base di un valido mandato democratico, soprattutto prima di negoziare questioni così fondamentali.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quater) In questo caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro tre mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere prorogato di tre mesi per argomenti particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente indicata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio per conformarsi a calendari fissati nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quinquies) L'articolo 152 della direttiva 2006/48/CE prevede che determinati enti creditizi detengano fondi propri di importo almeno uguale a taluni importi minimi specificati, per i tre periodi di dodici mesi compresi tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2009. Alla luce dell'attuale situazione del settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie in materia di capitale minimo adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, è opportuno rinnovare tale requisito per un periodo di tempo limitato sino al 31 dicembre 2011.

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 sexies) Al fine di non dissuadere gli enti creditizi dall'adottare il metodo basato sui rating interni (IRB) o i metodi avanzati di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali durante il periodo transitorio a motivo di costi di attuazione eccessivi e sproporzionati, gli enti creditizi che passano all'IRB o agli AMA dopo il 31 dicembre 2009 e che hanno quindi precedentemente calcolato i loro requisiti patrimoniali secondo metodi meno sofisticati dovrebbero, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, essere autorizzati ad utilizzare metodi meno sofisticati quale base per il calcolo della soglia transitoria. Le autorità competenti dovrebbero sorvegliare attentamente i loro mercati e assicurare condizioni di parità in tutti i loro mercati e segmenti di mercato nonché evitare distorsioni nel mercato interno.

Motivazione

Disposizione conseguente alla proroga delle soglie minime previste nel quadro di Basilea I.

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 septies) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1, gli Stati membri dovrebbero redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

 

_____

1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Motivazione

Disposizione standard concernente le tabelle di concordanza.

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 octies) La Commissione dovrebbe rivedere l'applicazione delle direttive 2006/48/CE e 20069/49/CE per garantire che le relative disposizioni siano applicate secondo modalità eque che non provochino discriminazioni tra gli enti creditizi, fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà.

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) È stata consultata la Banca centrale europea.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 4 – punti 40 bis e 40 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) All’articolo 4, sono aggiunti i seguenti punti 40) bis e 40) ter:

(1) All’articolo 4, sono aggiunti i seguenti punti:

"40) bis "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui una o più delle esposizioni sottostanti rientra nella definizione di posizione inerente a cartolarizzazione;

"36 bis) "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui il rischio associato ad un aggregato sottostante di esposizioni viene diviso in segmenti ed almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione inerente a cartolarizzazione;

40 ter) "posizione inerente a ricartolarizzazione": esposizione su una ricartolarizzazione;"

36 ter) "posizione inerente a ricartolarizzazione": esposizione su una ricartolarizzazione;"

Motivazione

Maggiore allineamento della definizione a quella del Comitato di Basilea. Meglio spostare la definizione dal punto 40 al punto 36 che si riferisce alla "cartolarizzazione".

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda la trasparenza, le istituzioni finanziarie che agiscono da prime broker sono tenute ad informare le rispettive autorità competenti in merito a tutte le posizioni creditorie che hanno emesso a hedge fund e ad altri investitori professionali.

Motivazione

Per garantire un'adeguata trasparenza, occorre applicare i requisiti di pubblicazione anche alle istituzioni finanziarie che agiscono da prime broker.

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 22 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) Sono inseriti i seguenti paragrafi:

 

"2 bis. Le autorità competenti dello Stato membro di origine garantiscono controlli approfonditi ed invasivi riguardo all'adeguatezza delle categorie di personale, tra cui alti dirigenti e membri del personale impegnati in funzioni di assunzione di rischi e controllo, le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio degli enti creditizi, prima di coprire tali posti. Analoghi controlli si svolgono per qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva, comprese le provvidenze pensionistiche, che lo faccia rientrare nella stessa fascia retributiva di dette categorie di personale. Tali colloqui tengono inoltre in considerazione le procedure di malus o di ritenuta che abbiano interessato il soggetto in precedenti posizioni."

 

"2 ter. Le autorità competenti dello Stato membro raccolgono dati presso istituzioni di riferimento in base ai criteri per la divulgazione di informazioni di cui all'allegato XII, parte 2, punto 15 sexies bis). L'autorità competente fornisce tali dati all'Autorità bancaria europea (EBA)."

Motivazione

Le autorità di vigilanza dovrebbero condurre colloqui approfonditi con gli alti dirigenti e il personale della stessa fascia retributiva per valutarne l'adeguatezza prima che assumano ruoli direttivi negli enti creditizi. Tali colloqui dovrebbero essere rigorosi e tener conto delle procedure di malus o di ritenuta che riguardino i soggetti in questione.

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l’esistenza di orientamenti su sane politiche retributive in linea con i principi di cui all’allegato V, punto 22. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l’esistenza di orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari."

3. L'Autorità bancaria europea può elaborare norme tecniche per facilitare l'attuazione del paragrafo 2 bis del presente articolo e assicurare la coerenza dei dati raccolti ai sensi dello stesso, nonché dei principi in materia di politica retributiva di cui all'allegato V, punti 22 e 22 bis. La Commissione adotta tali norme tecniche mediante atti delegati ai sensi degli articoli 151 bis, 151 ter e 151 quater. L'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati coopera strettamente con l'autorità bancaria europea nell'elaborazione di tali norme tecniche in materia di politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. L’Autorità bancaria europea svolge consultazioni pubbliche sulle norme tecniche e ne analizza i potenziali costi e benefici.

Motivazione

Le norme tecniche nell'UE non dovrebbero comportare un sovraccarico di requisiti normativi per il settore. Ciò è particolarmente importante per le banche più piccole. Il protocollo comune dovrebbe prevedere un approccio ispirato alla proporzionalità. È opportuno precisare che la Commissione adotterà le norme tecniche in virtù delle competenze previste dal trattato in materia di adozione di atti delegati (articolo 290 del trattato di Lisbona). È necessaria una forte trasparenza nel corso del processo di adozione delle norme tecniche.

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'Autorità bancaria europea effettua e pubblica un'analisi comparativa delle pratiche retributive a livello dell'Unione, sulla base dei dati forniti dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 2 bis del presente articolo.

Motivazione

Requisito di analisi comparativa come sopra.

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) È aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis. Le autorità competenti dello Stato membro raccolgono informazioni sul numero di soggetti per istituto creditizio rientranti nella fascia retributiva di 1 000 000 EUR e oltre, comprese le aree di attività interessate e i principali elementi dello stipendio, i bonus, le gratifiche a lungo termine e i contributi pensionistici. Trasmettono tali informazioni all'Autorità bancaria europea e le comunicano in un formato comune di reporting. L'Autorità bancaria europea può elaborare norme tecniche per facilitare l'attuazione e garantire la coerenza delle informazioni raccolte. La Commissione adotta tali norme tecniche per mezzo di atti delegati conformemente agli articoli 151 bis, 151 ter e 151 quater.

Motivazione

Per sviluppare l'idea di un'analisi comparativa UE, le autorità di vigilanza dovrebbero mirare ad una struttura internazionale per la divulgazione comune di informazioni in materia di remunerazione.

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/48/CE

Paragrafo 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, ai fini del primo comma, le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e misure finanziarie e non finanziarie. Le sanzioni e le misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri assicurano che, ai fini del primo comma, le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e misure finanziarie e non finanziarie, fra cui requisiti patrimoniali più elevati e la possibilità di imporre alle società di utilizzare gli utili per migliorare i coefficienti patrimoniali. Le sanzioni e le misure devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 101 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I seguenti soggetti non forniscono a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle loro obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori:

1. Un ente creditizio promotore o un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione ad una società veicolo di cartolarizzazione per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per i rischi legati a detti strumenti, non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

(a) l’ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, abbia agito secondo una delle seguenti modalità:

 

(i) si è avvalso dell’articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

 

(ii) ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione ad una società veicolo di cartolarizzazione per cui non detiene più capitale per il rischio specifico legato a detti strumenti;

 

(b) l’ente creditizio promotore.

 

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 122 ter – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica alle posizioni inerenti a nuove ricartolarizzazioni emesse dopo il 31 dicembre 2010. Alle posizioni inerenti a ricartolarizzazioni già esistenti il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2014 nei casi di sostituzione o di aggiunta di nuove esposizioni sottostanti a decorrere da detta data.

2. Il paragrafo 1, concernente ricartolarizzazioni altamente complesse, non si applica sino a quando non sia stata adottata una definizione delle ricartolarizzazioni altamente complesse ai sensi della procedura legislativa ordinaria.

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 136 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) All'articolo 136, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:

 

"e bis) esigere che gli enti creditizi limitino la componente variabile della retribuzione in percentuale dei ricavi netti complessivi quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di fondi propri”.

Emendamento  38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – paragrafo 2

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 136 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

                           

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri nel processo di riesame da parte delle autorità di vigilanza effettuato conformemente all’articolo 124, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre uno specifico requisito in materia di fondi propri superiore al livello minimo necessario per coprire i rischi ai quali un ente creditizio possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri sulla base del riesame e della valutazione effettuati conformemente all’articolo 124, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre uno specifico requisito in materia di fondi propri superiore al livello minimo necessario per coprire i rischi ai quali un ente creditizio sia o possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

Emendamento  39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – paragrafo 2

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 136 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il risultato del riesame delle autorità di vigilanza effettuato conformemente all’articolo 124.

(c) il risultato del riesame e della valutazione effettuati conformemente all’articolo 124.

Emendamento  40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Titolo VI – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) L’intestazione del titolo VI è sostituita dalla seguente:

 

"ATTI DELEGATI E POTERI D'ATTUAZIONE"

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 150 – paragrafo 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) L'articolo 150, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell'articolo 62, sono adottati per mezzo di atti delegati a norma degli articoli 151 bis, 151 ter e 151 quater, gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sotto elencati:

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 quater (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater) All'articolo 150, paragrafo 2, primo comma, l'introduzione è sostituita dalla seguente:

 

"La Commissione può adottare le seguenti misure […]:"

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto (10 quinquies) (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quinquies) All'articolo 150, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"Tali misure […] sono adottate mediante atti delegati ai sensi degli articoli 151 bis, 151 ter e 151 quater."

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 sexies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 151 – paragrafi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 sexies) All’articolo 151, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 septies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 151 bis (nuovo) (nel titolo VI)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 septies) Dopo l'articolo 151 è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 151 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 150 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino in conformità dell'articolo 151 ter.

 

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 151 ter e 151 quater."

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 octies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 151 ter (nuovo) (nel titolo VI)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 octies) Dopo l'articolo 151 bis è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 151 ter

 

Revoca della delega

 

1. La delega di potere di cui all'articolo 150 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva in essa specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 nonies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 151 quater (nuovo) (nel titolo VI)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 nonies) Dopo l'articolo 151 ter è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 151 quater

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi.

 

2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore."

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 decies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 152 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 decies) All'articolo 152 è inserito il seguente paragrafo:

 

“5 bis. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre superiore o uguale all'importo indicato al paragrafo 5 quater o al paragrafo 5 quinquies, se applicabile."

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento  49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 undecies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 152 – paragrafo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 undecies) All'articolo 152 è inserito il seguente paragrafo:

 

"5 ter. Gli enti creditizi che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono fino al 31 dicembre 2011 fondi propri di importo sempre almeno uguale all'importo indicato al paragrafo 5 quater o al paragrafo 5 quinquies, se applicabile."

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento  50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 10 duodecies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 152 – paragrafo 5 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 duodecies) All'articolo 152 è inserito il seguente paragrafo:

 

"5 quater. L'importo di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter è pari all'80 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che gli enti creditizi sarebbero tenuti a detenere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/CEE e della direttiva 2000/12/CE, se del caso, prima del 1° gennaio 2007."

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento  51

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 terdecies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 152 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 terdecies) All'articolo 152 è inserito il seguente paragrafo:

 

"5 quinquies. Previa approvazione delle autorità competenti, per gli enti creditizi di cui al paragrafo 5 sexies, l'importo di cui ai paragrafi 5 bis e 5 ter può essere pari all'80% dell'importo totale minimo dei fondi propri che tali enti creditizi sarebbero tenuti a detenere ai sensi degli articoli da 78 a 83, dell'articolo 103 o dell'articolo 104 e della direttiva 2006/49/CE, se del caso, prima del 1° gennaio 2011."

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento  52

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 152 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quaterdecies) All'articolo 152 è inserito il seguente paragrafo:

 

"5 sexies. Un ente creditizio può applicare il paragrafo 5 quinquies solo se ha iniziato a utilizzare il metodo basato sui rating interni o metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali il 1° gennaio 2010 o successivamente a tale data."

Motivazione

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo.

Emendamento  53

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 quindecies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quindecies) All'articolo 156, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

 

"Entro dicembre 2012, la Commissione riesamina le disposizioni in materia di retribuzione, comprese quelle di cui agli allegati V e XII, con particolare riguardo all'efficienza, all'attuazione, all'applicazione, all'esecuzione, tenendo conto degli sviluppi internazionali, e riferisce in merito. Tale riesame individua eventuali lacune derivanti dall'applicazione del principio di proporzionalità di tali disposizioni. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta appropriata."

Motivazione

Il dibattito su adeguate politiche retributive avanza rapidamente: un breve periodo di riesame consente quindi di analizzare in modo tempestivo gli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento  54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – lettera 10 sexdecies (nuova)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 sexdecies) All'articolo 156, dopo il paragrafo 3 bis è inserito il seguente paragrafo:

 

"Per assicurare coerenza e condizioni di parità, la Commissione riesamina l'attuazione dell'articolo 54, per quanto riguarda la coerenza tra le misure e le sanzioni in tutta l'Unione e, se del caso, formula proposte."

Motivazione

L'applicazione di sanzioni significativamente diverse rischierebbe di minare le condizioni di parità, determinando l'arbitraggio regolamentare. La Commissione dovrebbe pertanto essere tenuta a riesaminare le misure o sanzioni adottate dagli Stati membri.

Emendamento  55

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 septdecies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 septdecies) All'articolo 156, dopo il paragrafo 3 ter è inserito il seguente paragrafo:

 

"Il riesame periodico da parte della Commissione dell'applicazione della presente direttiva dovrebbe garantire che le modalità di applicazione non provochino discriminazioni tra gli enti creditizi fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà."

Emendamento  56

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 10 octodecies (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 156 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 octodecies) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 156 bis

 

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione procede ad un riesame e presenta una relazione in merito ai cambiamenti necessari all'adeguamento dell'allegato IX della presente direttiva con qualsiasi calibratura, concordata a livello internazionale, derivante dalla valutazione di impatto e ricalibratura concordata a livello internazionale. La relazione viene presentata al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta legislativa appropriata."

Motivazione

Il Comitato di Basilea sta continuando a lavorare su un pacchetto completo di riforme normative interconnesse. Per questo motivo gli elementi di tale quadro corrispondenti alla direttiva "adeguatezza patrimoniale 3" potrebbero evolversi entro la fine dell'anno. Questo per garantire che gli aspetti di cartolarizzazione della direttiva "adeguatezza patrimoniale" rimangano allineati con il quadro generale concordato.

Emendamento  57

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Capo VIII – Sezione 2 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il titolo della sezione 2 del capo VIII è sostituito dal seguente:

 

"Atti delegati e poteri di esecuzione"

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  58

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 41 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) All’articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le misure di cui al paragrafo 1 [...] sono adottate mediante atti delegati ai sensi degli articoli 42 bis, 42 ter e 42 quater."

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  59

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 42 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater) All’articolo 42, il paragrafo 2 è soppresso.

 

 

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  60

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 quinquies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 42 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies) Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 42 bis

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 41 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi entro 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino in conformità dell'articolo 42 ter.

 

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 42 ter e 42 quater."

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  61

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 sexies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 42 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 sexies) Dopo l'articolo 42 bis è inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 42 ter

 

Revoca della delega

 

1. La delega di poteri di cui all'articolo 41 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto della revoca.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  62

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 septies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 42 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 septies) Dopo l'articolo 42 ter è inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 42 quater

 

Obiezioni agli atti delegati

 

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi.

 

2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore."

Motivazione

Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati.

Emendamento  63

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 octies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Paragrafo 47

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 octies) L’articolo 47 è sostituito dal seguente:

 

"Fino al 30 giugno 2011 o a qualsiasi data anteriore indicata dalle autorità competenti per ogni caso specifico, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di un modello di rischio specifico anteriormente al 10 gennaio 2007, conformemente all'Allegato V, punto 1, possono, per tale riconoscimento esistente, considerare i punti 4 e 8 dell'allegato VIII della direttiva 93/6/CEE nella versione anteriore al 10 gennaio 2007."

Motivazione

Dal momento che la normativa nazionale intende recepire la direttiva entro il 1° gennaio 2011, agli enti sembrano necessari almeno sei mesi per rendere il loro modello compatibile con le nuove disposizioni e ricevere l'autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Sembra, quindi, opportuno rinviare il termine di cui all'articolo 47 di ulteriori sei mesi, al fine di consentire agli enti di allineare gli specifici modelli di rischio ai nuovi modelli previsti dalla CRD3.

Emendamento  64

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 nonies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 nonies) All'articolo 51, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

 

"La Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio su eventuali misure concordate a livello internazionale per quanto riguarda la metodologia e i livelli minimi per le coperture patrimoniali che risultano dal trattamento specifico della negoziazione delle correlazioni, compresa la fissazione di una soglia minima. Nel caso in cui vi sia un accordo internazionale in merito ad una tale soglia minima, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi degli articoli 42 bis, 42 ter e 42 quater."

Motivazione

In seguito alla decisione di escludere la negoziazione delle correlazioni dalle misure contenute nella presente direttiva, il Comitato di Basilea sta effettuando una valutazione d'impatto per determinare la necessità di prevedere un requisito in relazione ad una soglia minima in materia. L'introduzione di tale requisito dovrebbe essere soggetta all'approvazione del Parlamento e del Consiglio per mezzo di un atto delegato.

Emendamento  65

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 decies (nuovo)

Direttiva 2006/49/CE

Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 decies) All'articolo 51, dopo il paragrafo 1 bis è inserito il seguente paragrafo:

 

"La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle eventuali misure concordate a livello internazionale in merito alla metodologia per le coperture patrimoniali per i derivati su crediti, compresa la definizione di un tetto massimo delle perdite. Nel caso vi sia un accordo internazionale relativo a tale soglia, la Commissione adotta gli atti delegati a norma degli articoli 42 bis, 42 ter e 42 quater. "

Motivazione

Il Comitato di Basilea sta attualmente riesaminando un tetto massimo delle perdite per i derivati su crediti.

Emendamento  66

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:

 

(a) ai punti 2, 3 e 10 bis dell'articolo 1 nonché al punto 1, al punto 2, lettere b) bis e ter, e ai punti 3, lettera a) e 4, lettera c), dell'allegato I entro il 31 dicembre 2010; e

 

(b) a tutte le disposizioni della presente direttiva diverse da quelle indicate alla lettera a) entro il 1° luglio 2011.

 

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 1 dell'allegato I prevedono che gli enti creditizi applichino i principi in esse indicati alla retribuzione pagata a partire dal 1° dicembre 2010, anche nei casi in cui le retribuzioni sono state accordate prima di detta data.

 

1 bis. Visto il carattere internazionale del quadro di Basilea e i pericoli inerenti alle differenze nei calendari delle giurisdizioni importanti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2010 sui progressi compiuti verso l'attuazione a livello internazionale delle modifiche dello schema di adeguatezza patrimoniale. La Commissione, sotto la consulenza dell'Autorità bancaria europea (EBA), adegua il calendario di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) per farlo corrispondere al calendario di attuazione in altre importanti giurisdizioni, ma non prima delle date di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

1 ter. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva contengono un riferimento ad essa o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

All'adozione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, gli Stati membri ne comunicano immediatamente il testo alla Commissione corredato da una tavola di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Motivazione

E' necessario un rinvio dell'attuazione per le modifiche ai requisiti patrimoniali dei portafogli di negoziazione onde garantire che gli emendamenti concordati a livello internazionale possano essere incorporati, che il recepimento possa essere effettuato in tutti gli Stati membri in tempo utile per una data di attuazione simultanea e possa essere condotto un massiccio riesame da parte delle autorità di vigilanza.

Emendamento  67

Proposta di direttiva – atto modificativo

Paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Emendamento  68

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

22. Nell’elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

22. Nell’elaborare e applicare le politiche retributive totali, che comprendano retribuzioni e pensioni, per le categorie di personale tra cui l'alta direzione, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e le funzioni di controllo, nonché qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo inserisca nella stessa fascia retributiva di tali categorie di personale e le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

Motivazione

Le strutture retributive dovrebbero riguardare anche quei dipendenti la cui retribuzione complessiva è paragonabile all'alta direzione e alle funzioni di controllo poiché la loro attività può comportare un rischio grave per un ente creditizio, come dimostrato nel crollo della Barings Bank.

Emendamento  69

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio;

b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio e con le legittime aspettative riposte dalla società nel settore finanziario e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interessi;

Motivazione

Il settore finanziario ha il dovere di fornire non solo ai vari settori dell'economia e del settore pubblico, ma anche al pubblico in generale, i servizi finanziari necessari per il funzionamento della società. Adeguamento in linea con i principi del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) approvati dal G20.

Emendamento  70

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) le disposizioni sulla retribuzione di cui al punto 22 non pregiudicano il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, in particolare il diritto delle parti sociali, in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali, di concludere ed applicare accordi collettivi;

Motivazione

E' molto importante, in questo contesto, sottolineare che le disposizioni in materia retributiva di cui al punto 22 costituiscono una base essenziale dei diritti fondamentali garantiti dai trattati.

Emendamento  71

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) la politica retributiva introduce un determinato livello di equità tra le retribuzioni più alte e più basse all'interno dello stesso ente;

Emendamento  72

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) l’organo di direzione (funzione di sorveglianza) dell’ente creditizio fissa i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua attuazione;

(c) l’organo di direzione, nella sua funzione di sorveglianza dell’ente creditizio, adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua attuazione;

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  73

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l’attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificarne il rispetto delle politiche e delle procedure retributive definite dall’organo di direzione (funzione di sorveglianza);

(d) l’attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificarne il rispetto delle politiche e delle procedure retributive adottate dall’organo di direzione (funzione di sorveglianza);

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  74

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis) i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti alla loro vigilanza;

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  75

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d ter) la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di controllo dei rischi e della conformità è direttamente controllata dal comitato retribuzioni;

Motivazione

La retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e della conformità deve essere strutturata in modo da evitare conflitti di interesse relativi all’unità aziendale oggetto della sorveglianza e dovrebbe pertanto essere determinata in modo indipendente.

Emendamento  76

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) nel caso di enti creditizi in cui i costi attribuibili alle retribuzioni del personale rappresentano oltre il 25% delle entrate totali, gli azionisti hanno facoltà di voto sulla ripartizione delle entrate eccedentarie;

Motivazione

Nei casi in cui gli enti creditizi siano organizzati in modo tale che i profitti generati durante l'anno vengano in una gran parte destinati al personale, è opportuno che gli azionisti abbiano facoltà di voto in merito alla ripartizione di tale profitto tra i dipendenti, gli azionisti e l'importo da conservare come capitale.

Emendamento  77

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter) la valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto del ciclo di attività dell'ente creditizio e dei suoi rischi d'impresa;

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  78

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera e quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quater) la componente variabile complessiva della retribuzione non limita la possibilità dell'ente creditizio di rafforzare la propria base di capitale;

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  79

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera e quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e quinquies) nel caso di enti creditizi che continuano a beneficiare dell'intervento governativo straordinario:

 

- la retribuzione è rigorosamente limitata a una percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale e con l'uscita tempestiva dal sostegno pubblico,

 

- nessuna componente variabile della retribuzione è erogata ai direttori dell'ente,

 

- la retribuzione complessiva di ciascun direttore dell'ente non supera i 500 000 EUR;

Motivazione

Poiché gli amministratori sono responsabili per i risultati globali della loro azienda, e i requisiti FSB prevedono che i premi riflettano tali risultati, il pagamento di bonus a tali amministratori, mentre un'impresa continua a necessitare di sostegno statale eccezionale, non può essere giustificato in alcun modo. Una tale misura evita anche il rischio di azzardo morale rispetto a tali pagamenti e garantisce che si metta in primo piano il rafforzamento dell'ente, e in particolare la sua base di capitale, per rimborsare i contribuenti e alleviare la necessità di un sostegno da parte del governo.

Emendamento  80

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera e sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e sexies) le garanzie in termini di componente variabile della retribuzione sono eccezionali e vengono accordate unicamente nel contesto dell'assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno;

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  81

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l’attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare bonus;

(f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l’attuazione di una politica in materia di componenti variabili della retribuzione pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare le componenti variabili della retribuzione e, in ogni caso, la componente variabile della retribuzione non supera il 50% della retribuzione complessiva della persona interessata;

Motivazione

In linea con l'approccio adottato in altre disposizioni dei principi FSB, il principio di un adeguato equilibrio tra le componenti fisse e quelle variabili della retribuzione dovrebbe essere accompagnato da requisiti minimi atti a garantire la sua effettiva attuazione.

Emendamento  82

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo dei bonus individuali o collettivi, prevede una rettifica per i rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;

(h) la misura dell'aggregazione delle componenti variabili delle retribuzioni e la sua distribuzione all'interno dell'ente creditizio tengono conto della totalità dei rischi presenti e potenziali, e segnatamente:

 

– il costo e la quantità di capitale necessario a sostenere i rischi assunti;

 

il costo e la quantità del rischio di liquidità assunto nell'esercizio dell'attività; e

 

la coerenza con i tempi e la probabilità di potenziali ricavi futuri incorporati negli utili attuali;

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  83

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera h bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h bis) i risultati finanziari modesti o negativi da parte dell'ente creditizio determinano generalmente una considerevole contrazione della retribuzione variabile complessiva, tenendo conto sia degli incentivi correnti che delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di ritenuta;

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  84

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera h ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(h ter) almeno il 90% dell'importo della retribuzione variabile non soggetto alla dilazionamento in conformità della lettera i) del presente punto è costituito in forma di capitale contingente, come opportuno in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato; qualora necessario data la struttura giuridica, viene utilizzato uno strumento equivalente; il capitale contingente o gli strumenti equivalenti sono soggetti a un'adeguata politica di contenimento, destinata ad allineare gli incentivi agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio e il periodo di contenimento non è inferiore ai cinque anni;

Motivazione

Allineamento al principio FSB sul pagamento sotto forma di azioni. Tale approccio armonizza gli incentivi e rafforza la posizione patrimoniale della società. I principi FSB richiedono l'applicazione di un adeguato periodo di contenimento per garantire che la misura sia efficace. In linea con l'approccio adottato in altri casi, è opportuno garantire che venga fissata una durata minima per questo periodo di contenimento. In linea con la raccomandazione della Commissione (2009)3177 e con le disposizioni FSB in materia di dilazionamento dei bonus, è opportuno fissare questo periodo minimo a tre anni.

Emendamento  85

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) il pagamento della parte più cospicua di un bonus consistente viene rinviato ad un periodo più appropriato ed è legato all’andamento futuro dell’impresa."

(i) una proporzione sostanziale della componente variabile della retribuzione viene rinviata su un periodo sufficiente; l'importo della quota dilazionata e la durata del periodo di dilazionamento sono stabiliti in conformità del ciclo d'attività, della natura delle attività, dei rischi che esse comportano e delle attività del membro del personale in questione; la retribuzione pagabile in modo dilazionato non matura più velocemente che su base pro rata; viene dilazionato almeno il 40 % della componente variabile della retribuzione; nel caso di una componente variabile della retribuzione di un importo particolarmente elevato, viene dilazionato almeno il 60% di tale importo e il periodo di dilazionamento non è inferiore ai cinque anni;

Motivazione

Allineamento al principio FSB in materia di dilazionamento dei bonus. L'emendamento è formulato in modo tale che sia chiaro che la priorità deve essere la definizione dell'importo e del periodo di dilazionamento sulla base del ciclo di attività e delle attività del singolo, dell'unità aziendale e dell'impresa e che, pertanto, un periodo di dilazionamento di tre anni è solo un requisito di minima e potrebbe essere opportuno un periodo più lungo.

Emendamento  86

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis) la remunerazione variabile, compresa la parte dilazionata, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria dell'ente creditizio nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'ente creditizio, dell'unità aziendale e della persona interessati; in particolare la parte dilazionata di una persona sarà ridotta in proporzione alle prestazioni carenti dell'ente, dell'unità aziendale e dell'individuo per mezzo di malus o di ritenuta rispetto alla parte dilazionata; ogni malus o ritenuta è segnalato alle autorità di vigilanza congiuntamente all'identificazione degli individui ai quali si applica, tenendo conto della valutazione di idoneità per ricoprire posizioni di alti dirigenti e membri del personale impegnati in funzioni di assunzione di rischi e controllo o rientrare in quella fascia di reddito;

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  87

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera i ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i ter) la politica delle pensioni è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente creditizio e i contributi pensionistici variabili o discrezionali sono detenuti come capitale contingente, o strumenti equivalenti, per cinque anni da quando il dipendente ha lasciato l'ente creditizio. In caso di pensionamento, i contributi variabili o discrezionali sono altresì soggetti a un periodo di detenzione di cinque anni;

Motivazione

Occorre affrontare la questione della retribuzione totale e non solo dei bonus. Di conseguenza, i contributi per le pensioni dovrebbero essere considerati come debito subordinato in quanto ciò contribuirà ad allineare gli incentivi a lungo termine con le prestazioni dell'istituto di credito e a ridurre l'assunzione di rischi inutili perché, in caso di collasso, il debito subordinato sarà utilizzato per assorbire le perdite. Un ulteriore vantaggio è il rafforzamento della base di capitale dal momento che il debito subordinato può qualificarsi come capitale, stabilendo in tal modo un nesso diretto tra la remunerazione e la forza di capitale.

Emendamento  88

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera i quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i quater) i membri del personale sono tenuti ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e la responsabilità al fine di ridurre gli effetti di allineamento al rischio legati alle loro modalità di retribuzione;

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  89

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera i quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i quinquies) la remunerazione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l'elusione del pagamento delle imposte sul reddito relative a detta remunerazione;

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20.

Emendamento  90

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera i sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i sexies) questi principi sono applicati dagli istituti finanziari a livello di gruppo, di impresa madre e filiali, comprese quelle site nei centri finanziari offshore;

Emendamento  91

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) All’allegato V, sezione 11, è inserito il seguente punto:

 

"22 bis. Gli enti creditizi che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività istituiscono un comitato retribuzioni. Tale comitato è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, dei capitali e delle liquidità.

 

Il comitato retribuzioni è responsabile per la preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio degli enti creditizi interessati, che devono essere adottate dall'organo di direzione nella sua funzione di sorveglianza. Il presidente e i membri del comitato retribuzioni sono membri dell'organo di direzione che non svolgono alcuna funzione esecutiva presso l'ente creditizio in questione. Nell'elaborazione di tali decisioni, il comitato retribuzioni tiene conto degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e di altre parti interessate dell'ente creditizio.”

Motivazione

Al fine di garantire che la politica retributiva venga fissata tenendo conto degli interessi a lungo termine dell'impresa, dei suoi azionisti, dei suoi investitori e delle altre parti interessate, il comitato dovrebbe essere composto da membri e da un presidente provenienti dagli amministratori non esecutivi dell’impresa.

Emendamento  92

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 2– lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato VI – parte 1sezione 12 – punto 68 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) Il punto 68, lettera d), è sostituito dal seguente:

 

"(d) prestiti garantiti da immobili residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 46, fino al minore degli importi del capitale nazionale, dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i detentori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali unità siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nel gruppo di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili residenziali combinate con eventuali gravami precedenti fino al minore degli importi del capitale nazionale in arretrato nelle quote, degli importi del capitale nazionale dei gravami, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1 di cui al presente allegato e che dette quote non superino il 10% del valore nominale dell'emissione di obbligazioni garantite. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90 %;”

Emendamento  93

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 2– lettera b ter (nuova)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato VI – parte 1sezione 12 – punto 68 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) al punto 68, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 

"(e) prestiti garantiti da immobili non residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 52, fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili non residenziali. Nel caso in cui tali quote senior siano utilizzate come garanzia, il controllo pubblico speciale volto a tutelare i detentori di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE assicura che le attività sottostanti tali unità siano, in qualsiasi momento durante la loro inclusione nel gruppo di copertura, composte per almeno il 90 % da ipoteche su immobili commerciali combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato e […] che esse non superino il 10% del valore nominale delle obbligazioni garantite in essere. Quando l’indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili i prestiti garantiti da immobili non residenziali, se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato VIII. Il diritto dei detentori delle obbligazioni deve essere prioritario rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90 %;”

Emendamento  94

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 2– lettera b quater (nuova)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato VI – parte 1sezione 12 – punto 68 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b quater) Al punto 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"[...] il limite del 10% per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione di cui alle lettere d) ed e) non si applica, a condizione che: (i) le esposizioni cartolarizzate relative a immobili residenziali e non residenziali siano state concesse da un membro del medesimo gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni bancarie garantite è anche membro o da un soggetto collegato allo stesso organo centrale cui sia affiliato anche l'emittente delle obbligazioni bancarie garantite (tale appartenenza o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote senior sono costituite a garanzia delle obbligazioni garantite);e (ii) un membro del medesimo gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni bancarie garantite è anche membro o un soggetto collegato allo stesso organo centrale cui sia affiliato anche l'emittente delle obbligazioni bancarie garantite detenga l’intero segmento first loss che sostiene tali quote senior.”

Emendamento  95

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato VII – parte 2sezione 1 – punto 8 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) La lettera d) del punto 8, sezione 1, parte 2 dell'allegato VII, è sostituita dalla seguente:

 

"(d) le obbligazioni garantite quali definite all'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70 possono ricevere un valore LGD del 11,5 %;"

Emendamento  96

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera a

Direttiva 2006/48/CE

Allegato IX – parte 3punto 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la valutazione del merito di credito non deve essere basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente creditizio.

(c) la valutazione del merito di credito non deve essere basata in tutto o in parte su un sostegno non finanziato fornito dallo stesso ente creditizio, a meno che il sostegno non possa in alcun modo essere considerato un supporto dei rischi di credito.

Motivazione

Quando il sostegno non finanziato contribuisce soltanto in misura esigua alla determinazione del rating, come nel caso delle linee di liquidità fornite per le operazioni a termine al fine di coprire le differenze dovute ai tempi, dovrebbe essere consentito di ricorrere al rating. Senza modifica tale requisito sembra mirato agli strumenti di copertura (tasso di interesse e cambi) e alle linee di liquidità per le operazioni a termine, come i titoli RMBS (mutui ipotecari residenziali cartolarizzati), che non sono un fattore materiale per la determinazione del rating, risultando quindi in coperture patrimoniali sproporzionate.

Emendamento  97

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 – lettera b – punto i

Direttiva 2006/48/CE

Allegato IX – parte 4punto 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Quando, a causa dell’obbligo di cui alla parte 3, punto 1, lettera c), per una posizione inerente a cambiali finanziarie garantite da attività non può essere utilizzata alcuna valutazione del merito di credito di un’ECAI prescelta, per il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio della cambiale finanziaria l’ente creditizio può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità se la cambiale finanziaria di un programma ABCP e la linea di liquidità si sovrappongono.

Quando un ente creditizio ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, in funzione dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce l'importo ponderato per il rischio più elevato. L'ente creditizio può anche riconoscere tale sovrapposizione tra copertura patrimoniale del rischio specifico per le posizioni del portafoglio di negoziazione e copertura patrimoniale per le posizioni del portafoglio bancario, a condizione di essere in grado di calcolare e comparare le coperture patrimoniali per le varie posizioni. Ai fini del presente punto "sovrapposizione" significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un’esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l’esposizione è unica.

 

Quando il punto 1, lettera c) della parte 3 si applica a posizioni inerenti a cambiali finanziarie garantite da attività, l'ente creditizio può, previa approvazione dell'autorità competente, utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato ad una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio della cambiale finanziaria se la linea di liquidità non è di rango subordinato rispetto alla cambiale finanziaria di un programma ABCP e nella misura in cui esse si sovrappongono."

Motivazione

Adeguamento tecnico all'accordo di Basilea in materia di cartolarizzazione. L'emendamento deve rispecchiare il fatto che le linee di liquidità possono essere di rango inferiore o di pari rango rispetto alle cambiali finanziarie.

Emendamento  98

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Il titolo dell'allegato XII è sostituito dal seguente:

 

CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E INFORMATIVA

Motivazione

Per dare riscontro alle nuove esigenze in materia di trasparenza introdotte per allineare la direttiva ai principi FSB.

Emendamento  99

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 – lettera c

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – parte 2punto 15 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

15. In merito alla politica e alle pratiche retributive dell’ente creditizio relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente creditizio, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

15. In merito alla politica e alle pratiche retributive dell’ente creditizio relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’ente creditizio, vengono pubblicate le seguenti informazioni con aggiornamenti regolari almeno annuali. Gli enti creditizi si attengono alle disposizioni di cui al presente punto, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, e che lascino impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Emendamento  100

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 – lettera c

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – parte 2punto 15 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) informazioni quantitative aggregate sulle retribuzioni, ripartite per aree di attività e per alta direzione e membri del personale le cui operazioni hanno un impatto sensibile sul profilo di rischio dell'ente creditizio, con le seguenti indicazioni:

 

(i) importi retributivi per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile e numero dei beneficiari;

 

(ii) importi e forma della componente variabile della retribuzione, suddivisa in cassa, azioni e strumenti collegati alle azioni ed altri strumenti;

 

(iii) importi delle retribuzioni dilazionate in essere, suddivise in quote attribuite e non attribuite;

 

(iv) importi delle retribuzioni dilazionate versati durante l'esercizio, pagati e ridotti secondo aggiustamenti in base alle prestazioni;

 

(v) pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto durante l'esercizio e numero dei relativi beneficiari; e

 

(vi) importi dei trattamenti di fine rapporto versati durante l'esercizio, numero dei beneficiari e l'importo più elevato versato per un singolo trattamento.

 

Nel caso di amministratori degli enti creditizi le informazioni quantitative di cui al presente punto sono inoltre messe a disposizione del pubblico a livello dei singoli amministratori.

Motivazione

Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. Poiché la trasparenza è uno strumento chiave per consentire alle parti interessate di controllare che una impresa renda conto delle sue azioni e conseguentemente per prevenire le prassi inaccettabili che possono essere attribuite al rischio, le informazioni quantitative aggregate richieste dovrebbero altresì essere ripartite per aree di attività dell'impresa, affinché le prassi in materia di retribuzione possano essere collegate alle varie attività. In ultima istanza i direttori di un'impresa sono responsabili per le decisioni adottate in materia di gestione e pertanto, in linea con la raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, le informazioni retributive richieste dovrebbero essere pubblicate su base individuale.

Emendamento  101

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 1 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 8 – lettera v – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) il terzo comma del punto 8, lettera v) è sostituito dal seguente:

 

"Allorché un derivato su crediti nth-to-default abbia un rating esterno [...] , [...] il venditore della protezione calcola la copertura patrimoniale del rischio specifico avvalendosi del rating del derivato e applica, se del caso, i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio inerenti alla cartolarizzazione."

Motivazione

Le proposte attuali escludono dalla struttura di riduzione del rischio di capitale le negoziazioni di rango super-elevato con effetto leva. Non è chiaro il motivo per cui queste specifiche transazioni siano state escluse. L'emendamento allinea la regolamentazione dell'UE alle norme internazionali concordate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria con riferimento alle posizioni del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e autorizza espressamente l'inserimento nel portafoglio delle correlazioni di misure di riduzione del rischio, ossia di coperture per i prodotti di correlazione. Ciò assicura che i requisiti patrimoniali che ne derivano riflettano accuratamente il rischio.

Emendamento  102

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 1 – lettera a – punto i

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 14 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

14. "14. L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente punto e del punto 16 bis (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico.

14. "14. L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente punto (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico. L'ente calcola il requisito patrimoniale per il rischio specifico per quanto riguarda le posizioni inerenti a cartolarizzazione in conformità del punto 16 bis.

 

 

 

 

Emendamento  103

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) è inserito il seguente punto 14 bis:

 

"14 bis. In deroga al punto 14, l'ente può determinare la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni nel modo seguente: l'ente calcola i) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e ii) la copertura patrimoniale totale del rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni. L'importo maggiore tra i due è la copertura patrimoniale del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni.

 

Ai fini della presente direttiva, il portafoglio di negoziazione delle correlazioni consiste in posizioni di cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default che soddisfano i criteri seguenti:

 

a) le posizioni non sono né posizioni di ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni da cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione (ad esempio, sono esclusi dal portafoglio di negoziazione delle correlazioni i segmenti di rango super-elevato con effetto leva sintetico); e

 

b) tutti gli strumenti di riferimento sono single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esiste un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda. Ciò comprende anche indici solitamente negoziati sulla base di queste entità di riferimento. Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede "bid and offer" possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale."

Motivazione

L'emendamento allinea il testo alla decisione del Comitato di Basilea relativa all'esclusione della negoziazione delle correlazioni e conferisce una formulazione più precisa alla lettera a), intesa a chiarire che, conformemente allo spirito di Basilea, il segmento di rango super-elevato con effetto leva non dovrebbe essere considerato parte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni.

Emendamento  104

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 14 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) è inserito il seguente punto 14 ter:

 

"14 ter. Le posizioni che si riferiscono a uno dei due casi seguenti non possono far parte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni:

 

a) un sottostante che potrebbe essere assegnato alle classi di esposizione di cui all'articolo 79, paragrafo 1, lettere i) e h) della direttiva 2006/48/CE negli elementi esterni al portafoglio di negoziazione di un ente creditizio; o

 

b) un credito su una società veicolo.

 

Un ente può includere nel portafoglio di negoziazione delle correlazioni posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti nth-to-default, ma che coprono altre posizioni del portafoglio in questione, sempreché esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda di cui al punto 14 bis, lettera b per tale strumento o relativi sottostanti."

Motivazione

Allineamento alla decisione del comitato di Basilea sull'esclusione della negoziazione delle correlazioni.

Emendamento  105

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 16 bis – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis. L'ente calcola il requisito patrimoniale per le sue posizioni nette in strumenti rappresentanti posizioni inerenti a cartolarizzazione inseriti nel portafoglio di negoziazione nel modo seguente:

16 bis. Per gli strumenti rappresentanti posizioni inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione, l'ente applica alle sue posizioni nette una ponderazione calcolata in conformità del punto 1 nel modo seguente:

Emendamento  106

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/49/CE

Allegato I – punto 16 bis – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ente può fissare un massimale per il prodotto delle posizioni nette e ponderate corrispondente al tetto massimo delle perdite inerenti al rischio di inadempimento. Per una posizione di rischio corta, tale massimale potrebbe essere calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che i nominativi sottostanti divengono immediatamente inadempienti privi di rischio. L'ente addiziona separatamente i) le sue posizioni nette lunghe ponderate e ii) le sue posizioni nette corte ponderate. L'importo maggiore tra le due somme risultanti costituisce la copertura patrimoniale per il rischio specifico. Ai fini del presente punto e in deroga al punto 8, il valore nozionale per i derivati su crediti può essere sostituito dal valore nozionale al netto di eventuali variazioni del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'immissione in commercio.

Emendamento  107

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 3 – lettera c

Direttiva 2006/49/CE

Allegato V – punto 5comma 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ente non è tenuto a riflettere nel suo modello interno i rischi di inadempimento e migrazione per gli strumenti di debito negoziati se riflette tali rischi attraverso i requisiti di cui ai punti da 5 bis a 5 duodecies.

Motivazione

Adeguamento tecnico alle regole di Basilea. L'emendamento evita che si tenga doppiamente conto di requisiti ridondanti per uno stesso rischio, il che rispecchia la disposizione dell'accordo di Basilea relativa al doppio conteggio del rischio riflesso tra VaR e copertura per il rischio incrementale; il VaR può pertanto essere ridotto da qualsiasi componente di inadempimento e migrazione.

Emendamento  108

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 3 – lettera d

Direttiva 2006/49/CE

Allegato V – punto 5 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis) Le autorità competenti riconoscono l'uso di un metodo interno per calcolare un requisito patrimoniale supplementare anziché un requisito patrimoniale per il portafoglio di negoziazione delle correlazioni ai sensi dell'allegato I, punto 14 bis, sempre che tutte le condizioni previste nel presente punto siano rispettate. Un tale metodo interno riflette adeguatamente tutti i rischi di prezzo a un intervallo di confidenza del 99,9% su un orizzonte patrimoniale di un anno nell'ipotesi di un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità. L'ente può integrare in tale metodo qualsiasi posizione gestita in comune con le posizioni del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e può quindi escludere tali posizioni dal metodo di cui al punto 5 bis del presente allegato.

 

In particolare sono colti adeguatamente i seguenti rischi:

 

i) il rischio cumulativo derivante da molteplici inadempimenti, compreso l'ordine degli inadempimenti, in prodotti divisi in segmenti;

 

ii) il rischio di differenziali creditizi, compresi gli effetti gamma e gamma trasversali;

 

iii) la volatilità delle correlazioni implicite, compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni;

 

iv) il rischio di base, comprendente:

 

– la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono, e

 

– la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura;

 

v) la volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti; e

 

vi) nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale, i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di "slippage" della copertura e i costi potenziali di un riequilibramento di tale copertura.

 

Ai fini del presente punto, un ente deve essere in possesso di dati di mercato sufficienti a garantire che esso riflette pienamente i rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno in conformità dei criteri qui esposti, dimostra, mediante test retrospettivi o altri mezzi appropriati, che i rischi misurati possono spiegare adeguatamente la variazione storica dei prezzi di tali prodotti e assicura che è in grado di distinguere le posizioni per cui dispone dell'approvazione ai fini della loro integrazione nel requisito patrimoniale conformemente al presente punto dalle posizioni per cui non dispone di tale approvazione.

 

Per quanto riguarda i portafogli soggetti al presente punto, l'ente applica periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Tali scenari di stress esaminano gli effetti dello stress sui tassi di inadempimento, i tassi di recupero, i differenziali creditizi e le correlazioni su profitti e perdite dell'unità di negoziazione delle correlazioni. L'ente applica gli scenari di stress almeno una volta alla settimana e riferisce le risultanze almeno trimestralmente alle autorità competenti, ivi compresi i confronti con il requisito patrimoniale dell'ente ai sensi del presente punto. I casi in cui le prove di stress indicano un concreto deficit di questo requisito patrimoniale devono essere notificati tempestivamente alle autorità competenti. Sulla base dei risultati di tali prove di stress, le autorità competenti prendono in considerazione l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare rispetto al portafoglio di negoziazione delle correlazioni ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE. L'ente calcola il requisito patrimoniale almeno una volta la settimana per riflettere tutti i rischi di prezzo.

Motivazione

Allineamento alla decisione del comitato di Basilea sull'esclusione della negoziazione delle correlazioni.

Emendamento  109

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 3 – lettera f

Direttiva 2006/49/CE

Allegato V – punto 8comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m+) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al punto 10. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

Ai fini del punto 10 ter, lettere a) e b), il fattore moltiplicativo (m+) è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente del valore a rischio di cui al punto 10. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche e nette del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti, che è pari al numero di scostamenti più elevato sulla base delle variazioni ipotetiche e nette del valore del portafoglio.

Motivazione

Adeguamento tecnico alle regole di Basilea. Le regole di Basilea offrono un margine discrezionale per il calcolo delle eccezioni testate retrospettivamente sulla base di dati ipotetici o reali ("netti"). L'emendamento garantisce che nella nuova regolamentazione comune venga utilizzato il dato più elevato.

Emendamento  110

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 3 – lettera h – punto i

Direttiva 2006/49/CE

Allegato V – punto 10lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) periodo di detenzione di 10 giorni;

c) periodo di detenzione equivalente a 10 giorni (gli enti possono utilizzare importi del valore a rischio calcolati secondo periodi di detenzione più brevi riparametrati sino a 10 giorni mediante, ad esempio, la radice quadrata del periodo di tempo. Gli enti che applicano tale metodo ne giustificano periodicamente la fondatezza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti);

Motivazione

Adeguamento tecnico alle regole di Basilea. Le regole di Basilea prevedono l'utilizzo di un periodo di detenzione equivalente. L'emendamento contempla il mantenimento dell'opzione attuale della riparametrazione, introducendo però una clausola più esplicita che obbliga gli istituti di credito a giustificare la fondatezza del loro approccio dinanzi all'autorità competente.

Emendamento  111

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 3 – lettera i

Direttiva 2006/49/CE

Allegato V – punto 10 ter bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 ter bis) Gli enti creditizi effettuano inoltre prove di reverse stress.

Motivazione

Le prove di stress dovrebbero essere incentrate sugli eventi in grado di generare la maggior quantità di danni, sia per le dimensioni della perdita che per il danno in termini di perdita di reputazione. Le cosiddette prove di reverse stress analizzano gli eventi che potrebbero avere un impatto significativo sulla società.

  • [1]  GU C 291 dell'1.12.2009, pag. 1.
  • [2]  Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Sintesi

Il 13 luglio 2009 la Commissione ha adottato la terza revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali. Gli elementi principali di tale proposta sono:

· l'introduzione di norme esplicite e di misure di vigilanza e di sanzioni adeguate in materia di politiche retributive, in particolare di bonus, per evitare politiche che incoraggino rischi inaccettabili;

· il rafforzamento dei requisiti patrimoniali per gli elementi del portafoglio di negoziazione;[1]

· il rafforzamento dei requisiti patrimoniali per le ricartolarizzazioni.[2]

La crisi finanziaria e la necessità di fare ricorso su larga scala al sostegno dei contribuenti hanno messo in evidenza le carenze delle pratiche bancarie mondiali.

Fattore cruciale della crisi è stata l'insufficienza di capitali nel sistema bancario. I modelli di rischio impiegati dalle banche creavano sempre più l'illusione che, per la maggior parte delle attività di negoziazione, fossero necessari meno capitali.

Con l'avanzare della crisi, la carenza di capitali è divenuta rapidamente visibile e si è reso necessario un sostegno pubblico diretto e indiretto su larga scala. Nell'UE sono stati erogati interventi statali diretti per circa 3,9 trilioni di euro.

I contribuenti non sono più disposti ad accettare che le banche privatizzino i profitti ma socializzino le perdite, soprattutto dopo un anno di profitti e bonus elevati generati grazie a un sostegno pubblico eccezionale.

Le politiche retributive del settore bancario e, in particolare, i bonus eccessivi, hanno incentivato la ricerca del profitto a breve termine a scapito della stabilità a lungo termine. Dal momento che gli incentivi offerti ai singoli operatori e amministratori svolgono un ruolo centrale nel processo decisionale delle imprese, tali politiche hanno aggravato i rischi per le imprese e per il sistema finanziario in generale.

Il G20 e l'UE hanno avviato un ampio programma di riforma allo scopo di prevenire crisi future, porre fine agli incentivi all'assunzione di rischi eccessivi e assicurare che futuri piani di salvataggio non ricadano sui contribuenti. La relatrice appoggia la proposta della Commissione in oggetto nel quadro di detto processo di riforma e, nel contempo, propone misure atte a rafforzare le disposizioni retributive e garantire lo scrutinio parlamentare sul processo di Basilea.

Retribuzione

A seguito della crisi finanziaria, la Commissione ha valutato attentamente la componente variabile della retribuzione. La relazione De Larosière raccomanda che i bonus riflettano i risultati effettivi, che non siano garantiti e che siano ripartiti su diversi anni. La Commissione ha ripreso tali principi nella sua raccomandazione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari, che costituisce la base del testo sulla retribuzione della proposta in oggetto. Tale proposta prevede sanzioni, finanziarie e non, e una penalizzazione sotto forma di rafforzamento dei requisiti patrimoniali. Il testo della Commissione prevede altresì maggiori obblighi di trasparenza e di informativa.

Nel mese di settembre 2009 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato i suoi principi di sane pratiche in materia di incentivi retributivi, approvati dai leader del G20 a Pittsburgh. Tali principi sono stati concepiti per porre fine ai regimi retributivi che incoraggiano l'assunzione di rischi eccessivi o indeboliscono gli istituti finanziari. Essi definiscono gli elementi di una sana pratica retributiva in cinque aree:

o governance;

o incentivi e capitale;

o struttura salariale e allineamento del rischio;

o pubblicazione delle informazioni;

o vigilanza prudenziale.

Nuovi principi per sane politiche retributive

Gli emendamenti presentati dalla relatrice intendono incorporare e rafforzare i principi del FSB nella proposta in oggetto per istituire un sistema retributivo solido ed equo. Gli Stati membri possono spingersi oltre i requisiti della proposta, ma è importante fissare rigide norme minime per evitare il rischio di cadere nell'arbitraggio regolamentare. La relatrice propone pertanto i requisiti seguenti:

· i bonus devono essere attribuiti sulla base delle prestazioni a lungo termine, senza garanzie e senza "paracadute d'oro" che premiano gli insuccessi;

· la priorità dell'impresa dev'essere il mantenimento della stabilità; il pagamento dei bonus non deve pertanto limitare la capacità dell'impresa di incrementare la propria base di capitale;

· i principi del FSB prevedono misure speciali per le banche beneficiarie di sostegno pubblico eccezionale. Al fine di evitare l'azzardo morale, le imprese dovrebbero essere tenute a rimborsare i contribuenti, incrementare la base di capitale e, solo successivamente poter attribuire bonus agli amministratori;

· deve esservi un equilibrio adeguato tra bonus e retribuzione; in particolare, un bonus individuale non deve superare il 50% della retribuzione annuale complessiva;

· almeno il 50% del bonus deve essere costituito da azioni. Conformemente alla raccomandazione (2009)3177 della Commissione, le azioni dovranno essere conservate per almeno tre anni;

· una parte sostanziale di ciascun bonus deve essere dilazionata per un periodo proporzionato al ciclo di attività dei prodotti negoziati. La parte dilazionata dovrebbe essere recuperata in caso di prestazioni carenti;

· in ogni caso, almeno il 40% di un bonus (il 60% per i bonus particolarmente elevati) deve essere dilazionato. Il periodo di dilazione non deve essere inferiore ai tre anni.

Disposizioni volte a migliorare la governance d'impresa, la trasparenza e l'informazione

Le misure regolamentari e la vigilanza non possono sostituirsi a una governance d'impresa efficace e alla trasparenza. È chiaro che nel periodo precedente alla crisi gli azionisti non hanno esercitato una vigilanza efficace sulle politiche retributive delle banche. La relatrice presenta quindi le seguenti proposte:

· le imprese devono istituire un comitato retribuzioni al fine di vigilare sulle loro politiche;

· il presidente e la maggioranza dei membri del comitato saranno amministratori non esecutivi;

· i membri avranno il compito di difendere gli interessi a lungo termine degli azionisti dell'impresa, degli investitori o di altre parti interessate;

· le imprese dovranno rendere pubbliche le informazioni relative alle proprie politiche retributive e ai pagamenti, compresi i pagamenti per unità operativa e singolo amministratore.

Analisi comparative a livello europeo e nazionale

Tali misure sono chiaramente volte a contrastare i fattori di rischio nelle politiche retributive. Tuttavia, la relatrice teme che le pratiche retributive del settore finanziario portino a distorsioni degli incentivi nell'economia in generale. Le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero utilizzare i dati raccolti in materia di politiche retributive e pagamenti per analizzare comparativamente le istituzioni di riferimento a livello nazionale, mentre l'Autorità bancaria europea dovrebbe intraprendere un simile esercizio di analisi a livello europeo. L'analisi comparativa, una governance d'impresa più forte, la partecipazione delle parti interessate e una maggiore trasparenza consentiranno ai cittadini, agli investitori e ai responsabili politici di trarre conclusioni di più ampio respiro sulle pratiche retributive nel settore finanziario.

Attuazione del processo di Basilea: requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e ricartolarizzazioni

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria organizza dibattiti internazionali sui requisiti patrimoniali. L'UE[3] ha già adottato una serie di modifiche concordate a Basilea, che dovranno entrare in vigore il 31 dicembre 2010. La proposta attuale riprende ulteriori misure concordate a Basilea con la stessa data di attuazione. Altre riforme più fondamentali sono ancora in discussione, per cui la proposta in oggetto dovrebbe essere considerata come una tappa lungo il processo di riforma.

Banche più stabili

Le banche hanno accettato il principio di requisiti patrimoniali più elevati, tentando al contempo di ritardare l'introduzione di tali misure o di salvaguardare le attività esistenti. Nelle loro argomentazioni le banche pongono l'accento sulle potenziali ripercussioni sulla capacità di prestito e l'economia reale. La relatrice riconosce l'importanza fondamentale di promuovere una forte ripresa e ha ascoltato con attenzione tali preoccupazioni. Tuttavia, è necessario considerare tre fatti principali:

1. le misure in oggetto sono volte a correggere l'attuale sottovalutazione del rischio nel portafoglio di negoziazione e nelle ricartolarizzazioni. In assenza di tale correzione, nuove vulnerabilità si accumuleranno nei bilanci delle banche e quelle esistenti continueranno a essere insufficientemente coperte. Non vi è dubbio che tali misure debbano essere attuate rapidamente, altrimenti si rischiano nuovi grandi fallimenti bancari;

2. rispetto ai prestiti nel portafoglio bancario, le attività del portafoglio di negoziazione sono state sottostimate in termini dei costi derivanti dalla necessità di detenere capitali per coprire le attività stesse, favorendo quindi una concentrazione eccessiva su attività di negoziazione a più alto rischio. In generale, adattando tali costi si ridurrà questa concentrazione eccessiva, anziché incoraggiare una riduzione dell'attività di prestito;

3. gli aspetti fondamentali della proposta sono stati concordati a Basilea nel primo semestre del 2009, per cui le banche hanno avuto oltre 18 mesi per conformarsi alla data di attuazione prevista. Dal momento in cui è stato raggiunto tale accordo le banche hanno erogato, seppure in modo limitato, una parte considerevole dei redditi realizzati nel 2009 sotto forma di dividendi e bonus al personale, il che dimostra che ritengono di poter onorare gli impegni presi a Basilea.

La relatrice pertanto sostiene le proposte della Commissione volte ad attuare gli accordi di Basilea, proponendo di apportare emendamenti in tre ambiti.

In primo luogo, è necessario tenere conto della decisione presa a Basilea di non includere la negoziazione delle correlazioni tra i nuovi requisiti del portafoglio di negoziazione.

In secondo luogo, a Basilea si sta discutendo sull'introduzione di soglie minime per i requisiti patrimoniali relativi alla negoziazione delle correlazioni. Poiché tale aspetto non è ancora stato valutato in modo esaustivo, è prematuro introdurre tale disposizione. La relatrice prevede quindi di ricorrere a poteri delegati per l'introduzione di una soglia se si raggiunge una decisione a Basilea.

In terzo luogo, vi è una solida motivazione alla base della proposta della Commissione di subordinare le ricartolarizzazioni altamente complesse alla previa approvazione dell'autorità di vigilanza, che verificherà la dovuta diligenza. La mancanza di dovuta diligenza da parte delle banche ha portato a una forte esposizione a rischi che non erano stati ben compresi e ha svolto quindi un ruolo centrale nella crisi. Tuttavia, è essenziale che tali ricartolarizzazioni siano definite in modo chiaro e privo di ambiguità, per assicurare la certezza normativa e impedire che le autorità di vigilanza siano messe in difficoltà dal carico di lavoro supplementare. La misura dovrebbe pertanto essere soggetta all'approvazione di una definizione da parte del Parlamento secondo la procedura per gli atti delegati.

Un controllo parlamentare più forte

La Commissione negozia accordi a Basilea a nome dell'UE. È inaccettabile che le istituzioni democratiche dell'UE non possano contribuire in modo significativo a tale processo, in particolare quando si negoziano le riforme fondamentali, di carattere politico più che tecnico, attualmente in discussione a Basilea. La direttiva "adeguatezza patrimoniale 2" ha integrato una clausola di riesame secondo la quale la Commissione è tenuta a riferire su tali più ampie riforme entro al fine del 2009. Attualmente è in corso una valutazione globale. È fondamentale che, una volta conclusa tale valutazione, ma prima di raggiungere un ulteriore accordo su tali questioni a Basilea, la Commissione avvii un dialogo concreto con il Parlamento al fine di garantire che i negoziati siano condotti sulla base di un chiaro mandato democratico.

  • [1]  attività detenute a breve termine dalle banche e dalle imprese di investimento a fini di vendita
  • [2]  cartolarizzazioni che includono le posizioni inerenti a cartolarizzazione
  • [3]  Direttiva 2009/111/CE, "adeguatezza patrimoniale 2"

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (19.3.2010)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza
(COM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD))

Relatore per parere: Ole Christensen

BREVE MOTIVAZIONE

A seguito della relazione Larosière presentata nella primavera del 2009, la raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari definisce principi per quanto riguarda la struttura delle retribuzioni, il processo di elaborazione e attuazione di sane politiche retributive (governance), l'informazione dei soggetti interessati sulle politiche di remunerazione e la vigilanza prudenziale (il controllo) nel settore finanziario.

Con le modifiche alle direttive sui requisiti patrimoniali 2006/48/CE e 2006/49/CE, la Commissione intende rendere vincolanti tali principi, assoggettando le politiche retributive delle banche e delle imprese d'investimento alla vigilanza prudenziale[1]. Quest'ultima può assumere la forma di misure qualitative (imponendo che siano ridotti i rischi inerenti alla struttura delle politiche di remunerazione) o quantitative (esigendo che sia aumentata la disponibilità di fondi propri supplementari), ed essere accompagnata dall'imposizione di sanzioni pecuniarie in caso di violazione dei principi enunciati nella direttiva.

Il relatore considera positivo il fatto che le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti patrimoniali siano modificate, ma ritiene che questo processo sia stato avviato troppo tardi. Molte conseguenze della crisi finanziaria ed economica si sarebbero potute evitare se vi fossero stati più controlli e regolamentazioni. La modifica delle direttive dovrà pertanto servire ad assicurare che non ci ritroveremo mai più in una simile situazione finanziaria ed economica. Il relatore chiede che siano introdotti meccanismi comparabili di governance e di vigilanza prudenziale per le politiche retributive in quelle aree del settore finanziario non contemplate dalle direttive in oggetto (assicurazioni, fondi di investimento alternativi, ecc.).

Gli emendamenti che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali propone sono volti a:

<  chiarire l'ambito di applicazione della direttiva, vale a dire le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio degli istituti di credito e delle imprese di investimento;

<  garantire che la regolamentazione della struttura della retribuzione nel settore finanziario non avvenga a scapito del diritto di gestione del lavoro e della contrattazione collettiva. Ciò deve essere specificato nell'articolato della direttiva sui requisiti patrimoniali, non solo nel preambolo;

<  rafforzare le disposizioni in materia di struttura salariale e allineamento al rischio - retribuzione fissa o variabile, in contanti o in azioni o in strumenti collegati alle azioni, retribuzione differita, maturazione dei diritti, recupero - come richiesto dai principi stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria e approvato a livello internazionale dal G-20 al vertice di Pittsburg il 24-25 settembre 2009, e come proposto dalla Presidenza del Consiglio;

<  imporre un più radicale obbligo di trasparenza per quanto riguarda la divulgazione delle politiche di remunerazione a tutti i soggetti interessati (azionisti, dipendenti, cittadini, governo) e introdurre un diritto di informazione e di consultazione dei dipendenti attraverso i comitati aziendali;

<  includere obiettivi aziendali di responsabilità sociale tra i criteri di lungo termine, giustificando il pagamento differito di remunerazioni variabili;

<  prevedere la creazione, nelle banche e imprese di investimento di dimensioni significative, di comitati remunerazione indipendenti, che dovranno cooperare con la funzione di rischio e di osservanza delle normative per mantenere gli incentivi creati per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, nel ritenere che l'inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche retributive che incentivano un'assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall'istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un'eccessiva assunzione di rischi.

(1) Un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, nel ritenere che l'inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche retributive che incentivano un'assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall'istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un'eccessiva assunzione di rischi. I principi fissati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), concordati e approvati a livello internazionale, rivestono particolare importanza in tale ambito.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi.

(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha palesemente un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi. Queste categorie di personale comprendono quanto meno l'alta direzione, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e le funzioni di controllo.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire i principi base di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell'istituto finanziario, occorre che l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente.

(4) Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire principi base chiari e trasparenti di una sana politica retributiva, formulati con il coinvolgimento dei membri del personale e dei loro rappresentanti all'interno dell'impresa, per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto e dei suoi dipendenti. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell'istituto finanziario, occorre che l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente. È opportuno che gli enti creditizi e le imprese di investimento di dimensioni significative istituiscano comitati retribuzioni interni indipendenti quale parte della loro struttura di governance. I comitati retribuzioni dovranno cooperare con i responsabili della funzione di controllo dei rischi e della conformità onde vigilare sugli incentivi introdotti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale, ad esempio di tre-cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell'impresa.

(5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale, ad esempio di tre-cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell'impresa. Nella valutazione dei risultati a più lungo termine, a giustificazione del pagamento differito delle retribuzioni variabili, sarebbe opportuno tenere conto anche di obiettivi concernenti la responsabilità sociale delle imprese e lo sviluppo sostenibile, ad esempio ricorrendo al modello della Fondazione europea per la gestione della qualità (EFQM).

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Le retribuzioni variabili garantite non sono compatibili con una sana gestione del rischio o col principio della retribuzione basata sui risultati, per cui non dovranno essere incluse nell'elaborazione della strategia in materia di retribuzioni, e di regola dovrebbero essere vietate.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Nella definizione degli elementi e degli obiettivi in base ai quali effettuare la valutazione dei risultati a lungo termine, oltre alla valutazione congiunta dei risultati e dei rischi associati sarà opportuno prendere in considerazione anche i risultati e gli obiettivi in materia di responsabilità sociale, il che renderà in qualche misura accettabile il pagamento differito delle retribuzioni variabili.

Motivazione

Numerosi aspetti degli argomenti economici sono di natura intuitiva e riguardano il mantenimento dei posti di lavoro e l'attività più intensa dei lavoratori, l'aumento della produttività, il miglioramento delle relazioni con la società locale e le principali parti direttamente e/o indirettamente interessate. Un modello imprenditoriale che comprenda la responsabilità sociale delle imprese può anche rappresentare una fonte di innovazione avendo come criteri la qualità dei servizi e l'affidabilità. Tuttavia, uno dei principali stimoli per la responsabilità sociale delle imprese è la gestione e la prevenzione del rischio.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) Gli enti creditizi o le imprese di investimento dovrebbero assicurare che il totale delle loro retribuzioni variabili non limiti la loro capacità di rafforzare la loro base di capitale. L'entità dell'aumento di capitale necessario dovrebbe essere in funzione della posizione patrimoniale corrente dell'ente o dell'impresa. In tale contesto, le autorità nazionali competenti dovrebbero avere il potere di limitare la componente variabile della retribuzione, ad esempio sotto forma di percentuale dei ricavi netti complessivi, quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quinquies) I dirigenti degli enti creditizi e delle imprese di investimento devono esigere dai loro dipendenti l'impegno a non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni per ridurre gli effetti di allineamento al rischio insiti nelle loro modalità retributive.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) La raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari prevede anche principi per sane politiche retributive per quanto riguarda le modalità secondo le quali le imprese possono rispettare il predetto obbligo, modalità che sono in linea e che integrano i principi stabiliti nella presente direttiva.

(6) I principi relativi a sane politiche retributive enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari sono in linea con i principi stabiliti nella presente direttiva e li integrano.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, è opportuno che le autorità competenti impongano ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell'ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l'obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, tra cui le strutture retributive, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l'obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi.

(11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, occorre porvi rapidamente rimedio e, se necessario, prendere appropriate misure correttive. Di conseguenza è opportuno assicurare che le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell'ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l'obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, tra cui le strutture retributive, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l'obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente. Tuttavia, occorre che quest'obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(12) Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche e pratiche retributive relative a quei membri del personale e a quei dirigenti la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente, nonché, per motivi di riservatezza, gli importi complessivi loro destinati. Tali informazioni devono essere messe a disposizione di tutti i soggetti interessati (azionisti, dipendenti e pubblico in generale). Tuttavia, occorre che quest'obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Occorre rispettare il ruolo dei comitati aziendali europei per quanto concerne l'informazione e la consultazione dei dipendenti.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) È stata consultata la Banca centrale europea.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l'esistenza di orientamenti su sane politiche retributive in linea con i principi di cui all'allegato V, punto 22. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l'esistenza di orientamenti su sane politiche retributive in linea con i principi di cui all'allegato V, punto 22. Gli orientamenti tengono conto dei principi per sane politiche retributive enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – comma 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 136 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

All'articolo 136, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

"(e bis) esigere che gli enti creditizi limitino la componente variabile della retribuzione a una percentuale dei ricavi netti complessivi quando ciò è necessario per il mantenimento di una solida base di capitale.”

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – comma 2

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 136 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

                           

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri nel processo di riesame da parte delle autorità di vigilanza effettuato conformemente all'articolo 124, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre uno specifico requisito in materia di fondi propri superiore al livello minimo necessario per coprire i rischi ai quali un ente creditizio possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri sulla base del riesame e della valutazione effettuati conformemente all'articolo 124, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre uno specifico requisito in materia di fondi propri superiore al livello minimo necessario per coprire i rischi ai quali un ente creditizio sia o possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 – comma 2

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 136 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) il risultato del riesame delle autorità di vigilanza effettuato conformemente all'articolo 124.

c) il risultato del riesame e della valutazione effettuati conformemente all'articolo 124.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

22. Nell'elaborare e applicare le politiche retributive per le categorie di personale le cui attività professionali hanno palesemente un impatto diretto sul loro profilo di rischio, gli enti creditizi si attengono ai seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato dell'ente creditizio;

a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio, non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato dell'ente creditizio e comprende misure volte a evitare asimmetrie informative e conflitti d'interesse;

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) dell'ente creditizio fissa i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua attuazione;

c) l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) dell'ente creditizio adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua attuazione;

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) viene effettuata una valutazione individuale della posizione dei membri del personale interessati, per stabilire se essi hanno un impatto significativo sul profilo di rischio; gli alti dirigenti e i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono considerati in ogni caso categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

Motivazione

Occorre chiarire il campo di applicazione per quanto riguarda le categorie di personale. La direttiva in oggetto dovrebbe applicarsi solo al personale che ha palesemente un impatto significativo sul profilo di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità aziendali soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti alla loro vigilanza;

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) la valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale e si estende su un periodo di almeno tre anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito su un arco di tempo che tenga conto del sottostante ciclo d'attività dell'impresa e dei suoi rischi imprenditoriali;

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) è vietato costituire le componenti variabili della retribuzione ricorrendo a diritti di opzione o strumenti analoghi;

Motivazione

Recenti esperienze hanno dimostrato che il ricorso ai diritti di opzione o a strumenti simili quale componente variabile della retribuzione incentiva l'orientamento a breve termine, le pratiche manipolatorie tese ad aumentare lo “shareholder value”( il valore per l'azionista) degli enti creditizi e l'assunzione eccessiva di rischi – un comportamento che l'attuale proposta cerca di scoraggiare.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) la componente variabile complessiva della retribuzione non limita la possibilità dell'ente creditizio di rafforzare la propria base di capitale;

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera e quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater) una retribuzione variabile garantita è eccezionale, è accordata unicamente nel contesto dell'assunzione di nuovo personale ed è limitata al primo anno di servizio;

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non pagare bonus;

f) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente equilibrate; la componente fissa rappresenta una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica restrittiva in materia di componenti variabili della retribuzione, tra cui la possibilità di non pagare alcuna componente variabile della retribuzione;

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo dei bonus individuali o collettivi, prevede una rettifica per i rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;

h) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili delle retribuzioni individuali o collettive, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) il pagamento della parte più cospicua di un bonus consistente viene rinviato ad un periodo più appropriato ed è legato all'andamento futuro dell'impresa."

i) almeno il 40% della componente variabile della retribuzione è dilazionato su un periodo non inferiore a tre anni ed è correttamente commensurato al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale in questione; la retribuzione pagabile in modo dilazionato è attribuita non più velocemente che in base a un criterio proporzionale; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è dilazionato."

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis) la remunerazione variabile, compresa la parte dilazionata, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria dell'ente creditizio nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'unità aziendale e della persona interessata; a parità di condizioni, la componente variabile complessiva della retribuzione è ridotta in misura considerevole qualora i risultati finanziari dell'ente creditizio siano modesti o negativi;

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 – lettera i ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i ter) i membri del personale sono tenuti ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e la responsabilità al fine di ridurre gli effetti di allineamento al rischio insiti nelle loro modalità di retribuzione.

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

22 bis. Salvo in casi eccezionali, gli enti creditizi che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività istituiscono un comitato retribuzioni. Tale comitato è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi creati per la gestione del rischio, dei capitali e delle liquidità.

 

Il comitato retribuzioni è responsabile per la preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio dell'ente creditizio interessato e che devono essere adottate dall'organo di direzione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato retribuzioni è presieduto da un membro dell'organo di direzione che non esercita funzioni direttive nell'ente creditizio in questione.

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V – Sezione 11punto 22 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

22 ter. Previa loro consultazione, gli Stati membri possono accordare alle parti sociali, al livello appropriato e fatte salve le condizioni stabilite dallo Stato membro interessato, la facoltà di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto dell'obiettivo di politiche di remunerazione equilibrate, istituiscano modalità che siano appropriate al diritto e alla prassi nazionali e siano diverse da quelle di cui all'allegato V.

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 – lettera c

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – Parte 2punto 15 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

15. In merito alla politica e alle pratiche retributive dell'ente creditizio relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente creditizio, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

15. In merito alla politica e alle pratiche retributive dell'ente creditizio relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente creditizio, vengono pubblicate e regolarmente aggiornate le seguenti informazioni:

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 – lettera c

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – Parte 2punto 15 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica retributiva, compresi, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato retribuzioni, il nome del consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica retributiva e il ruolo delle parti interessate;

a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica retributiva, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato retribuzioni, sul consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica retributiva e sul ruolo delle parti interessate;

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 – lettera c

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – Parte 2punto 15 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione dei risultati e l'adeguamento ai rischi;

c) le principali caratteristiche strutturali del sistema retributivo, tra cui informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione dei risultati e l'adeguamento ai rischi, sulle politiche di retribuzione differita e sui criteri di attribuzione;

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 – lettera e

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – Parte 2punto 15 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) i principali parametri e le motivazioni per la concessione di eventuali regimi di bonus e di ogni altra prestazione non monetaria.

e) i principali parametri e le motivazioni per la concessione di eventuali regimi che prevedano componenti variabili e di ogni altra prestazione non monetaria;

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – punto 4 – lettera c

Direttiva 2006/48/CE

Allegato XII – Parte 2punto 15 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) informazioni quantitative aggregate sulle retribuzioni, ripartite per alta direzione e membri del personale i cui atti hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente creditizio, con indicazione dei seguenti elementi:

 

(i) il volume delle retribuzioni per l'esercizio, suddiviso in retribuzione fissa e variabile, e il numero dei beneficiari;

 

(ii) il volume e la tipologia della componente variabile della retribuzione, ripartita fra l'altro in contanti, azioni e strumenti collegati alle azioni;

 

(iii) il volume delle retribuzioni dilazionate non ancora corrisposte, suddivise in quote attribuite e non attribuite;

 

(iv) il volume delle retribuzioni dilazionate accordate durante l'esercizio, pagate e ridotte per adeguamenti basati sui risultati;

 

(v) il volume dei pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l'esercizio e il numero dei relativi beneficiari;

 

(vi) il volume dei pagamenti per trattamenti di fine rapporto accordati durante l'esercizio, il numero dei beneficiari e l'importo più elevato versato a tale titolo a una singola persona.

PROCEDURA

Titolo

Requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza

Riferimenti

COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

14.9.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Ole Christensen

6.10.2009

 

 

Esame in commissione

27.1.2010

4.3.2010

16.3.2010

 

Approvazione

17.3.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jürgen Creutzmann, Julie Girling, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

  • [1]  La proposta della Commissione tratta anche dei requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni, i quali non rientrano tuttavia tra le competenze della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e non sono, pertanto, trattati nel presente parere.

PARERE della commissione giuridica (24.3.2010)

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza
(COM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD))

Relatore per parere: Klaus-Heiner Lehne

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) È opportuno che il pagamento di almeno il 40% del bonus sia rinviato per un periodo appropriato. Occorre che almeno la metà di questa parte rinviata del bonus sia costituita da azioni o strumenti collegati alle azioni dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento, in funzione della struttura giuridica dell'ente stesso. Nel caso di enti creditizi o imprese di investimento non quotati, il pagamento dovrebbe, ove opportuno, essere effettuato mediante altri strumenti non monetari. Il principio di proporzionalità è molto importante in tale contesto, in quanto può non essere sempre opportuno applicare siffatti requisiti a enti creditizi e imprese di investimento di piccole dimensioni.

Motivazione

Una parte consistente del bonus dovrebbe essere legata all'andamento futuro dell'impresa e per questo motivo il suo pagamento andrebbe rinviato ad un momento futuro. Poiché le azioni di una società sono un metro di valutazione riconosciuto dei risultati della stessa, la parte rinviata del bonus dovrebbe consistere in una quota sostanziale di azioni.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 - punto 2 - lettera b)

Direttiva 2006/48/CE

Articolo 22, paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l'esistenza di orientamenti su sane politiche retributive in linea con i principi di cui all'allegato V, punto 22. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria assicura l'esistenza di orientamenti su sane politiche retributive in linea con i principi di cui all'allegato V, punto 22. Gli orientamenti tengono conto altresì dei principi alla base di sane politiche retributive enunciati nella Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari1. Gli orientamenti riguardano solo i contratti conclusi dopo il 31 dicembre 2009. Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari coopera strettamente con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria al fine di assicurare l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive per le categorie di personale partecipanti alla prestazione dei servizi di investimento e alle attività di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

_________________________

1 GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.

Motivazione

1. La direttiva dovrebbe tener conto del vigente acquis comunitario in materia di politiche retributive.

2. Le modifiche introdotte dalla direttiva in questione riguardano i contratti esistenti fra l'impresa e il suo personale. Al fine di evitare distorsioni nell'attuale struttura contrattuale delle società, la nuova politica retributiva dovrebbe applicarsi solo ai contratti conclusi dopo l'attuazione della riforma europea sulle politiche retributive.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I - punto 1

Direttiva 2006/48/CE

Allegato V - Sezione 11 - paragrafo 22 - lettera i)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i) il pagamento della parte più cospicua di un bonus consistente viene rinviato ad un periodo più appropriato ed è legato all'andamento futuro dell'impresa.

(i) il pagamento di almeno il 40% del bonus viene rinviato per un periodo di almeno tre anni e riflette esattamente la natura dell'attività e i suoi rischi nonché le attività del dipendente in questione; almeno il 50% di codesta parte è costituito da azioni o strumenti collegati alle azioni dell'istituto di credito ovvero, nel caso di enti creditizi non quotati, da altri strumenti non monetari ove opportuno.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 1.

PROCEDURA

Titolo

Esigenze in fatto di fondi propri per il portafoglio di negoziazione, le ricartolarizzazioni dei crediti e la vigilanza prudenziale delle retribuzioni

Riferimenti

COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)

Commissione competente per il merito

ECON

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

14.9.2009

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Klaus-Heiner Lehne

2.9.2009

 

 

Esame in commissione

9.11.2009

28.1.2010

 

 

Approvazione

23.3.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

PROCEDURA

Titolo

Esigenze in fatto di fondi propri per il portafoglio di negoziazione, le ricartolarizzazioni dei crediti e la vigilanza prudenziale delle retribuzioni

Riferimenti

COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.7.2009

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

14.9.2009

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

14.9.2009

JURI

14.9.2009

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Arlene McCarthy

20.10.2009

 

 

Esame in commissione

2.12.2009

26.1.2010

17.3.2010

26.4.2010

Approvazione

14.6.2010

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Elena Băsescu, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen

Deposito

22.6.2010