RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza
22.6.2010 - (COM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatrice: Arlene McCarthy
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza (COM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0362),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0096/2009),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 53, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 12 novembre 2009[1],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2010[2],
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A7-0205/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, nel ritenere che l’inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche retributive che incentivano un’assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall’istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un’eccessiva assunzione di rischi. |
(1) Un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, nel ritenere che l’inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche retributive che incentivano un’assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall’istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un’eccessiva assunzione di rischi. I principi concordati e approvati a livello internazionale dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) in materia di prassi retributive corrette rivestono quindi particolare importanza in tale ambito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi. |
(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi. Tali categorie di personale dovrebbero includere almeno gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e le funzioni di controllo nonché qualsiasi dipendente la cui retribuzione totale, ivi incluse le prestazioni pensionistiche, lo colloca nella medesima fascia retributiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le strutture retributive dovrebbero riguardare anche quei dipendenti la cui retribuzione complessiva è paragonabile all'alta dirigenza e alle funzioni di controllo poiché la loro attività può comportare un rischio grave per un ente creditizio, come dimostrato nel crollo della Barings Bank. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Dato che un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire i principi base di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l’assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell’istituto. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell’istituto finanziario, occorre che l’organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente. |
(4) Dato che un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme ed è opportuno che copra tutti gli aspetti della retribuzione, tra cui stipendi e pensioni. È pertanto opportuno definire i principi base di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l’assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli o il rischio morale e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell’istituto, nonché con le aspettative legittime che la società ripone nel settore finanziario, tenendo debitamente conto nel contempo delle dimensioni e dell'organizzazione interna dello stesso, nonché della natura, della portata e della complessità delle sue attività. In particolare, tali principi base dovrebbero garantire che, nel definire le politiche retributive variabili, si favoriscano i pagamenti sotto forma di capitale contingente e mediante l'uso del differimento, al fine di garantire che gli incentivi siano in linea con gli interessi a lungo termine dell'istituto e che i metodi di pagamento rafforzino la base di capitale di quest'ultimo. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell’istituto finanziario, occorre che l’organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le strutture retributive devono coprire tutti gli aspetti della retribuzione e non soltanto i premi: in caso contrario sarà possibile eludere le misure in questione. Le strutture retributive devono essere adeguate all'ente creditizio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4 bis) La presente direttiva stabilisce principi di base in materia di politica retributiva. È opportuno che tali principi siano applicati in modo coerente dagli Stati membri, con modalità e in misura tali da essere proporzionati alla natura, alla portata, alla complessità e al grado di rischio delle attività, oltre che alle dimensioni e alla struttura interna dell'ente creditizio o impresa di investimento interessati. La presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di adottare misure supplementari nell'ambito del sostegno finanziario a banche specifiche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenendo conto delle limitazioni per le piccole imprese, la proposta della Commissione applica un criterio di proporzionalità alle misure di politica retributiva. Tale aspetto dovrebbe tuttavia essere rivisto, per assicurare che non porti alla creazione di condizioni ineguali che potrebbero essere sfruttate a fini di arbitraggio regolamentare. È importante che la normativa non impedisca agli Stati membri di introdurre innovazioni nella regolamentazione delle politiche retributive, per cui occorre chiarire che essi possono andare oltre i requisiti minimi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4 ter) Entro dicembre del 2012, la Commissione dovrebbe rivedere i principi in materia di politica retributiva, prestando particolare attenzione all'efficienza, all'attuazione e all'applicazione di tali principi, tenendo conto degli sviluppi internazionali, incluse eventuali ulteriori proposte del Consiglio per la stabilità finanziaria nonché dell'attuazione dei principi in altre giurisdizioni. L'Autorità bancaria europea (EBA), assistita dalle autorità nazionali, dovrebbe altresì esaminare in dettaglio i bonus collettivi e il nesso tra le formule utilizzate per definirli e i comportamenti tendenti a un’eccessiva assunzione di rischi e riferire alla Commissione a sostegno della sua revisione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La discussione sull'adeguatezza delle politiche retributive evolve rapidamente, ragion per cui un breve periodo di riesame consente di analizzare in modo tempestivo gli adeguamenti eventualmente necessari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale, ad esempio di tre-cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell’impresa. |
(5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale di almeno cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell’impresa. Ai fini di un ulteriore allineamento degli incentivi, occorre che le prestazioni pensionistiche discrezionali di tutti i membri del personale soggetti a tali requisiti siano detenute come capitale contingente dell'ente creditizio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre affrontare la questione della retribuzione totale e non solo dei bonus. Di conseguenza, i contributi per le pensioni dovrebbero essere considerati come debito subordinato in quanto ciò contribuirà ad allineare gli incentivi a lungo termine con le prestazioni dell'istituto di credito e a ridurre l'assunzione di rischi inutili perché, in caso di collasso, il debito subordinato sarà utilizzato per assorbire le perdite. Un ulteriore vantaggio è il rafforzamento della base di capitale dal momento che il debito subordinato può qualificarsi come capitale, stabilendo in tal modo un nesso diretto tra la remunerazione e la forza di capitale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinque anni rappresentano un periodo minimo adeguato per rispecchiare un ciclo economico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 bis) Per ridurre al minimo gli incentivi all'assunzione di rischi eccessivi, è opportuno che i premi rappresentino una quota minore della retribuzione totale. È indispensabile che lo stipendio dei dipendenti rappresenti una quota sufficientemente elevata della loro retribuzione complessiva per consentire l’attuazione di una politica in materia di bonus pienamente flessibile, tra cui la possibilità di non corrisponderne affatto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I principi di retribuzione enunciati nella presente relazione sono mirati a un migliore adeguamento del rischio alle politiche retributive delle imprese. Tuttavia, allorché un bonus costituisce la quota preponderante del pacchetto retributivo di un dipendente, permane un forte incentivo a cercare utili a breve termine e a ridurre al minimo i rischi inerenti alle attività di negoziazione. È quindi importante, come sostegno alle altre misure della presente direttiva, garantire che il livello complessivo della retribuzione variabile non costituisca la quota preponderante della retribuzione totale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Occorre che le disposizioni in materia di retribuzione facciano salvi, laddove applicabile, i diritti delle parti sociali nelle trattative collettive. |
(7) Occorre che le disposizioni in materia di retribuzione facciano salvo il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, in particolare il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In tale contesto, è importante inserire un chiaro riferimento ai diritti fondamentali ed essere più specifici riguardo al diritto delle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Per assicurare il rispetto rapido ed effettivo delle norme, occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure o sanzioni finanziarie o non finanziarie per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, tra cui l’obbligo di dotarsi di politiche retributive in linea con una gestione dei rischi sana ed efficace. Occorre che le misure e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. |
(8) Per assicurare il rispetto rapido ed effettivo delle norme, occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre misure o sanzioni finanziarie o non finanziarie per la violazione degli obblighi di cui alla direttiva 2006/48/CE, tra cui l’obbligo di dotarsi di politiche retributive in linea con una gestione dei rischi sana ed efficace. Occorre che le misure e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Ai fini della coerenza e della parità di condizioni, è opportuno che la Commissione riesamini l'attuazione di tale disposizione in relazione alla coerenza tra le misure e le sanzioni in tutta l'Unione e, se del caso, che formuli delle proposte, anche per quanto riguarda l'esigenza di introdurre sanzioni più severe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Per assicurare un efficiente controllo di vigilanza dei rischi posti da strutture retributive inadeguate, occorre che le politiche e le pratiche retributive adottate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento siano assoggettate al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Nel corso del riesame, le autorità di vigilanza devono valutare se le predette politiche e pratiche possano incoraggiare un’eccessiva assunzione di rischi da parte del personale in questione. |
(9) Per assicurare un efficiente controllo di vigilanza dei rischi posti da strutture retributive inadeguate, occorre che le politiche e le pratiche retributive adottate dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento siano assoggettate al riesame delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Nel corso del riesame, le autorità di vigilanza devono valutare se le predette politiche e pratiche possano incoraggiare un’eccessiva assunzione di rischi da parte del personale in questione. Inoltre, è opportuno che le autorità di vigilanza procedano a controlli scrupolosi e dettagliati sull'alta dirigenza, sui soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e sulle funzioni di controllo, le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio degli enti creditizi, prima che assumano il loro ruolo, e ciò al fine di garantirne l'idoneità. Occorre che tali procedure si applichino anche ai dipendenti la cui retribuzione totale, comprese le prestazioni pensionistiche, li colloca nella stessa fascia retributiva delle categorie di personale in oggetto. È inoltre opportuno informare le autorità di vigilanza ogni volta che un ente creditizio procede a un'eventuale "malus" o "clawback" (rimborso di somme) affinché tali autorità ne possano tenere conto in occasioni dei colloqui in questione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le autorità di vigilanza dovrebbero condurre colloqui approfonditi con gli alti dirigenti e il personale della stessa fascia retributiva per valutarne l'adeguatezza prima che assumano ruoli direttivi negli enti creditizi. Tali colloqui dovrebbero essere rigorosi e tener conto delle procedure di malus o di ritenuta che riguardino i soggetti in questione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(9 bis) Per migliorare la trasparenza delle pratiche retributive degli enti creditizi e delle imprese di investimento, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero raccogliere dati sulle retribuzioni presso istituzioni di riferimento, nell'ambito delle categorie di dati quantitativi che tali istituzioni sono tenute a comunicare a norma della presente direttiva. Le autorità competenti dovrebbero fornire tali dati all'Autorità bancaria europea (EBA), per consentire all'EBA di condurre una simile analisi comparativa a livello dell'Unione. L'EBA e le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero promuovere una struttura internazionale comune per la divulgazione del numero di soggetti rientranti nella fascia retributiva di 1 000 000 EUR e oltre, comprese le aree di attività interessate e i principali elementi dello stipendio, i bonus, le gratifiche a lungo termine e i contributi pensionistici. La raccolta e l'uso delle informazioni devono essere in linea con tutte le disposizioni pertinenti della legislazione UE in materia di protezione dei dati, inclusa la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
_____ 1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per comprendere a fondo i modelli e le tendenze delle politiche retributive, le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero utilizzare i dati raccolti in materia di politiche retributive e di pagamenti per analizzare comparativamente le istituzioni di riferimento a livello nazionale, e trasmettere tali dati all'Autorità bancaria europea per consentirle di intraprendere un esercizio di analisi comparativa a livello europeo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle pratiche retributive, è opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) assicuri l’esistenza di orientamenti su politiche retributive sane nel settore bancario. È opportuno che il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) assista nell’elaborazione dei predetti orientamenti nella misura in cui si applicano anche alle politiche retributive per le persone partecipanti alla fornitura dei servizi di investimento e all’esercizio delle attività di investimento da parte di enti creditizi e di imprese di investimento rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. |
(10) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle pratiche retributive, è opportuno che l'Autorità bancaria europea elabori norme tecniche volte a facilitare la raccolta di dati e l'applicazione coerente dei principi retributivi nel settore bancario. Per la definizione di tali norme, occorre che la Commissione sia abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) assista nell’elaborazione delle predette norme tecniche nella misura in cui si applicano anche alle politiche retributive per le persone partecipanti alla fornitura dei servizi di investimento e all’esercizio delle attività di investimento da parte di enti creditizi e di imprese di investimento rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. È opportuno che l’EBA svolga consultazioni pubbliche sulle norme tecniche e ne analizzi i relativi costi e benefici potenziali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, è opportuno che le autorità competenti impongano ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell’ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l’obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, tra cui le strutture retributive, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l’obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi. |
(11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, occorre porvi rapidamente rimedio e, se necessario, adottare appropriate misure correttive. Di conseguenza è opportuno che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell’ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l’obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, anche apportando modifiche alle loro strutture retributive o congelando gli elementi variabili della retribuzione, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l’obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi. La Commissione, gli Stati membri e le istituzioni pubbliche possono rifiutare appalti pubblici agli enti le cui politiche retributive non rispettano, secondo l'autorità di vigilanza, i requisiti della presente direttiva.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Per assicurare un’adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell’ente. Tuttavia, occorre che quest’obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. |
(12) Ai fini di sane politiche retributive, sono essenziali buone strutture di governance, la trasparenza e la divulgazione delle informazioni. Per assicurare un’adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell’ente. È opportuno che tali informazioni siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati (azionisti, dipendenti e il pubblico in generale). Tuttavia, occorre che quest’obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. È opportuno che siano rispettate le attività dei comitati d'azienda europei per quanto riguarda il diritto d'informazione e di consultazione dei dipendenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La trasparenza è un elemento centrale per garantire un comportamento socialmente responsabile dei soggetti che adottano decisioni di politica retributiva. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione di tutti i soggetti interessati e dovrebbero essere sufficientemente dettagliate affinché tali interessati si impegnino in un effettivo dialogo con le istituzioni competenti su qualsiasi aspetto della politica retributiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) Occorre prevedere un regime patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni miranti a riassemblare altre cartolarizzazioni e che sono soggette ad un rischio di credito più elevato delle normali cartolarizzazioni e fornire agli enti creditizi e alle imprese di investimento chiari disincentivi a investire in cartolarizzazioni che presentano una complessità e un rischio particolarmente elevati. |
(14) È opportuno introdurre un regime patrimoniale distinto per le cartolarizzazioni miranti a segmentare aggregati di esposizioni contenenti una o più posizioni inerenti a cartolarizzazione, in quanto tali ricartolarizzazioni sono soggette a rischi di credito più elevati che non le normali cartolarizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) Le banche che investono in ricartolarizzazioni sono tenute, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. A seconda della complessità dei livelli delle strutture di cartolarizzazione e in funzione della complessità e della diversità (o entrambe) delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione sottostanti le ricartolarizzazioni, l’esercizio della dovuta diligenza richiesta può essere impossibile o non economico (o entrambi). Ciò accade in particolare quando le esposizioni sottostanti sono, ad esempio, acquisizioni tramite la leva finanziaria o debiti derivanti da finanziamenti di progetti. In questi casi, è opportuno che gli istituti non investano in queste ricartolarizzazioni altamente complesse. Nel riesame della dovuta diligenza richiesta, occorre che le autorità competenti prestino particolare attenzione a tali cartolarizzazioni altamente complesse e ne ordinino la deduzione integrale dal capitale, a meno che in ogni singolo caso di esposizioni inerenti a ricartolarizzazione altamente complesse non venga dimostrato in maniera convincente che l’ente ha svolto la dovuta diligenza richiesta dalla direttiva 2006/48/CE, ivi compreso in relazione alle esposizioni sottostanti originarie. |
(15) Le banche che investono in ricartolarizzazioni sono tenute, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, a esercitare la dovuta diligenza anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. Ai fini di una migliore comprensione dell'efficacia di tali disposizioni per le operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, è opportuno che la Commissione osservi l'articolo 156, decimo comma, della direttiva 2006/48/CE, che prevede una relazione della Commissione sull'impatto previsto dell'articolo 122 bis, e che sottoponga tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte, entro il 31 dicembre 2009. In attesa di tale riesame, non è opportuno che la presente direttiva preveda ulteriori requisiti per le ricartolarizzazioni "altamente complesse". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La "revisione II della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale" prevedeva entro il 31 dicembre 2009 un riesame volto ad analizzare l'accordo raggiunto sull'articolo 122 bis – i requisiti quantitativi e qualitativi per le cartolarizzazioni. È inaccettabile che la Commissione abbia ignorato tale esigenza e proponga invece misure aggiuntive (e incomplete) per le ricartolarizzazioni "altamente complesse". Tale riesame dovrebbe essere effettuato e, alla luce di tale richiesta, andrebbero soppressi i requisiti per le ricartolarizzazioni "altamente complesse" nell'ambito del riesame in oggetto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Per promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza per quanto riguarda la vigilanza della dovuta diligenza per ricartolarizzazioni altamente complesse, occorre che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabori orientamenti, comprendenti una definizione o criteri per i tipi di ricartolarizzazioni da considerare "altamente complesse" a tale scopo. Occorre che la definizione o i criteri siano adattati agli sviluppi delle pratiche di mercato. |
(16) La Commissione dovrebbe rivedere l'attuazione dell'articolo 122 bis della direttiva 2006/48/CE una volta che esso sarà applicato e valutare quali emendamenti sono necessari, tra cui se sia opportuno garantire la dovuta diligenza per le cartolarizzazioni e le ricartolarizzazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La mancanza di dovuta diligenza da parte delle banche ha portato a una forte esposizione a rischi che non erano stati ben compresi e ha svolto quindi un ruolo centrale nella crisi. Vi è quindi una solida motivazione per chiedere di dimostrare la dovuta diligenza all'autorità di vigilanza. Tuttavia, è essenziale che tali ricartolarizzazioni siano definite in modo chiaro e privo di ambiguità, per assicurare la certezza normativa e impedire che l'autorità di vigilanza sia messa in difficoltà da un'applicazione troppo estensiva della norma. La definizione dovrebbe pertanto essere approvata secondo la procedura per gli atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(16 bis) La Commissione non ha rispettato l'articolo 156, terzo comma, lettera (b), della direttiva 2006/48/CE, che richiede un riesame di tale direttiva entro il 31 dicembre 2009 per rispondere alla necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, incluso l'esame della logica sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali in tale direttiva. La Commissione dovrebbe riferire in via d'urgenza in merito a detta analisi e inoltre, alla luce della situazione economica, fornire una valutazione d'impatto dell'effetto cumulativo di tali misure sull'economia reale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La "revisione II della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale" prevedeva entro il 31 dicembre 2009 un riesame per rispondere alla necessità di una migliore analisi dei "problemi macro-prudenziali" e sollecitava un esame della logica sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali. È inaccettabile che la Commissione abbia omesso di farlo, specialmente alla luce delle attuali circostanze economiche, e questo impegno dovrebbe essere onorato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) Considerate le carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che la copertura patrimoniale includa una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti patrimoniali in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante approcci basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli istituti di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione. |
(26) Considerate le carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare gli standard dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che la copertura patrimoniale includa una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti patrimoniali in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. Gli istituti finanziari dovrebbero inoltre effettuare prove inverse di stress per esaminare quali scenari potrebbero pregiudicare la redditività della banca, a meno che non possano dimostrare che tale prova non è indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione mediante approcci basati sui modelli interni, occorre limitare la possibilità degli istituti di modellizzare i rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le prove di stress dovrebbero essere incentrate sugli eventi in grado di generare la maggior quantità di danni, sia per le dimensioni della perdita che per il danno in termini di perdita di reputazione. Le cosiddette prove di reverse stress analizzano gli eventi che potrebbero avere un impatto significativo sulla società. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26 bis) La presente direttiva stabilisce deroghe limitate per alcune attività di negoziazione di correlazione, nelle quali le banche possono essere autorizzate dall'autorità di vigilanza a calcolare una copertura patrimoniale del rischio globale soggetta a rigorosi requisiti minimi. In tali casi potrebbe essere opportuno stabilire una soglia per quanto riguarda il requisito patrimoniale. Considerando che il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sta effettuando uno studio di impatto sulle coperture patrimoniali per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, incluse quelle che deriverebbero dal trattamento specifico della negoziazione delle correlazioni, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali misure concordate a livello internazionale per quanto riguarda la metodologia e i livelli minimi e dovrebbe essere abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai fini della fissazione di una tale soglia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopo la pubblicazione della proposta della Commissione, il Comitato di Basilea ha deciso di escludere la negoziazione di correlazione dalla piena applicazione delle nuove disposizioni. Il Comitato di Basilea sta effettuando una valutazione d'impatto per determinare la necessità di prevedere un requisito in relazione ad una soglia minima in materia. L'introduzione di tale requisito dovrebbe essere soggetta all'approvazione del Parlamento e del Consiglio per mezzo di un atto delegato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26 ter) Le misure di cui alla presente direttiva costituiscono tappe del processo di riforma in risposta alla crisi finanziaria. In linea con le conclusioni del G20, del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria potranno essere necessarie ulteriori riforme, tra cui lo sviluppo di ammortizzatori anticiclici, l'accantonamento dinamico ("dynamic provisioning"), le motivazioni alla base del calcolo dei requisiti patrimoniali nella direttiva 2006/48/CE e misure supplementari relative ai requisiti basati sul rischio per gli enti creditizi, per contribuire a limitare l'accumulo di leva finanziaria nel sistema bancario. Per assicurare un adeguato controllo democratico del processo, il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere coinvolti in modo tempestivo ed efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le disposizioni della direttiva "adeguatezza patrimoniale 2" (direttiva 2009/111/EC) prevedono che la Commissione riferisca al Parlamento su queste più ampie problematiche di riforma. È importante assicurare che la Commissione negozi a nome dell'Unione europea, presso il Comitato di Basilea, sulla base di un valido mandato democratico, soprattutto prima di negoziare questioni così fondamentali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26 quater) In questo caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro tre mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo può essere prorogato di tre mesi per argomenti particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente indicata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio per conformarsi a calendari fissati nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26 quinquies) L'articolo 152 della direttiva 2006/48/CE prevede che determinati enti creditizi detengano fondi propri di importo almeno uguale a taluni importi minimi specificati, per i tre periodi di dodici mesi compresi tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2009. Alla luce dell'attuale situazione del settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie in materia di capitale minimo adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, è opportuno rinnovare tale requisito per un periodo di tempo limitato sino al 31 dicembre 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 sexies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26 sexies) Al fine di non dissuadere gli enti creditizi dall'adottare il metodo basato sui rating interni (IRB) o i metodi avanzati di misurazione (AMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali durante il periodo transitorio a motivo di costi di attuazione eccessivi e sproporzionati, gli enti creditizi che passano all'IRB o agli AMA dopo il 31 dicembre 2009 e che hanno quindi precedentemente calcolato i loro requisiti patrimoniali secondo metodi meno sofisticati dovrebbero, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, essere autorizzati ad utilizzare metodi meno sofisticati quale base per il calcolo della soglia transitoria. Le autorità competenti dovrebbero sorvegliare attentamente i loro mercati e assicurare condizioni di parità in tutti i loro mercati e segmenti di mercato nonché evitare distorsioni nel mercato interno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizione conseguente alla proroga delle soglie minime previste nel quadro di Basilea I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 septies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26 septies) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1, gli Stati membri dovrebbero redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
_____ 1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizione standard concernente le tabelle di concordanza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 octies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26 octies) La Commissione dovrebbe rivedere l'applicazione delle direttive 2006/48/CE e 20069/49/CE per garantire che le relative disposizioni siano applicate secondo modalità eque che non provochino discriminazioni tra gli enti creditizi, fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 27 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(27 bis) È stata consultata la Banca centrale europea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Articolo 4 – punti 40 bis e 40 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggiore allineamento della definizione a quella del Comitato di Basilea. Meglio spostare la definizione dal punto 40 al punto 36 che si riferisce alla "cartolarizzazione". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera a Direttiva 2006/48/CE Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per garantire un'adeguata trasparenza, occorre applicare i requisiti di pubblicazione anche alle istituzioni finanziarie che agiscono da prime broker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2006/48/CE Articolo 22 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le autorità di vigilanza dovrebbero condurre colloqui approfonditi con gli alti dirigenti e il personale della stessa fascia retributiva per valutarne l'adeguatezza prima che assumano ruoli direttivi negli enti creditizi. Tali colloqui dovrebbero essere rigorosi e tener conto delle procedure di malus o di ritenuta che riguardino i soggetti in questione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 22 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le norme tecniche nell'UE non dovrebbero comportare un sovraccarico di requisiti normativi per il settore. Ciò è particolarmente importante per le banche più piccole. Il protocollo comune dovrebbe prevedere un approccio ispirato alla proporzionalità. È opportuno precisare che la Commissione adotterà le norme tecniche in virtù delle competenze previste dal trattato in materia di adozione di atti delegati (articolo 290 del trattato di Lisbona). È necessaria una forte trasparenza nel corso del processo di adozione delle norme tecniche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito di analisi comparativa come sopra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2006/48/CE Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per sviluppare l'idea di un'analisi comparativa UE, le autorità di vigilanza dovrebbero mirare ad una struttura internazionale per la divulgazione comune di informazioni in materia di remunerazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2006/48/CE Paragrafo 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 8 Direttiva 2006/48/CE Articolo 101 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 Direttiva 2006/48/CE Articolo 122 ter – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 136 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 – paragrafo 2 Direttiva 2006/48/CE Articolo 136 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 – paragrafo 2 Direttiva 2006/48/CE Articolo 136 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Titolo VI – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 150 – paragrafo 1 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 quater (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto (10 quinquies) (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 150 – paragrafo 2 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 sexies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 151 – paragrafi 2 e 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 septies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 151 bis (nuovo) (nel titolo VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 octies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 151 ter (nuovo) (nel titolo VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 nonies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 151 quater (nuovo) (nel titolo VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 decies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 152 – paragrafo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 undecies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 152 – paragrafo 5 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 10 duodecies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 152 – paragrafo 5 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 terdecies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 152 – paragrafo 5 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 quaterdecies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 152 – paragrafo 5 sexies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione, e mentre altre riforme sono in discussione, il Comitato di Basilea ha deciso di proseguire con le soglie minime previste attualmente nel quadro di Basilea I per un ulteriore periodo di tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 quindecies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 156 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il dibattito su adeguate politiche retributive avanza rapidamente: un breve periodo di riesame consente quindi di analizzare in modo tempestivo gli adeguamenti eventualmente necessari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – lettera 10 sexdecies (nuova) Direttiva 2006/48/CE Articolo 156 – paragrafo 3 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'applicazione di sanzioni significativamente diverse rischierebbe di minare le condizioni di parità, determinando l'arbitraggio regolamentare. La Commissione dovrebbe pertanto essere tenuta a riesaminare le misure o sanzioni adottate dagli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 septdecies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 156 – paragrafo 3 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – paragrafo 10 octodecies (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 156 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Comitato di Basilea sta continuando a lavorare su un pacchetto completo di riforme normative interconnesse. Per questo motivo gli elementi di tale quadro corrispondenti alla direttiva "adeguatezza patrimoniale 3" potrebbero evolversi entro la fine dell'anno. Questo per garantire che gli aspetti di cartolarizzazione della direttiva "adeguatezza patrimoniale" rimangano allineati con il quadro generale concordato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2006/49/CE Capo VIII – Sezione 2 – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo) Direttiva 2006/49/CE Articolo 41 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo) Direttiva 2006/49/CE Articolo 42 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 quinquies (nuovo) Direttiva 2006/49/CE Articolo 42 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 sexies (nuovo) Direttiva 2006/49/CE Articolo 42 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 septies (nuovo) Direttiva 2006/49/CE Articolo 42 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento con le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 octies (nuovo) Direttiva 2006/49/CE Paragrafo 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal momento che la normativa nazionale intende recepire la direttiva entro il 1° gennaio 2011, agli enti sembrano necessari almeno sei mesi per rendere il loro modello compatibile con le nuove disposizioni e ricevere l'autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Sembra, quindi, opportuno rinviare il termine di cui all'articolo 47 di ulteriori sei mesi, al fine di consentire agli enti di allineare gli specifici modelli di rischio ai nuovi modelli previsti dalla CRD3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 nonies (nuovo) Direttiva 2006/49/CE Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In seguito alla decisione di escludere la negoziazione delle correlazioni dalle misure contenute nella presente direttiva, il Comitato di Basilea sta effettuando una valutazione d'impatto per determinare la necessità di prevedere un requisito in relazione ad una soglia minima in materia. L'introduzione di tale requisito dovrebbe essere soggetta all'approvazione del Parlamento e del Consiglio per mezzo di un atto delegato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 decies (nuovo) Direttiva 2006/49/CE Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Comitato di Basilea sta attualmente riesaminando un tetto massimo delle perdite per i derivati su crediti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a) ai punti 2, 3 e 10 bis dell'articolo 1 nonché al punto 1, al punto 2, lettere b) bis e ter, e ai punti 3, lettera a) e 4, lettera c), dell'allegato I entro il 31 dicembre 2010; e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(b) a tutte le disposizioni della presente direttiva diverse da quelle indicate alla lettera a) entro il 1° luglio 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 1 dell'allegato I prevedono che gli enti creditizi applichino i principi in esse indicati alla retribuzione pagata a partire dal 1° dicembre 2010, anche nei casi in cui le retribuzioni sono state accordate prima di detta data. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis. Visto il carattere internazionale del quadro di Basilea e i pericoli inerenti alle differenze nei calendari delle giurisdizioni importanti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2010 sui progressi compiuti verso l'attuazione a livello internazionale delle modifiche dello schema di adeguatezza patrimoniale. La Commissione, sotto la consulenza dell'Autorità bancaria europea (EBA), adegua il calendario di attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) per farlo corrispondere al calendario di attuazione in altre importanti giurisdizioni, ma non prima delle date di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. |
1 ter. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva contengono un riferimento ad essa o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
All'adozione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, gli Stati membri ne comunicano immediatamente il testo alla Commissione corredato da una tavola di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E' necessario un rinvio dell'attuazione per le modifiche ai requisiti patrimoniali dei portafogli di negoziazione onde garantire che gli emendamenti concordati a livello internazionale possano essere incorporati, che il recepimento possa essere effettuato in tutti gli Stati membri in tempo utile per una data di attuazione simultanea e possa essere condotto un massiccio riesame da parte delle autorità di vigilanza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di direttiva – atto modificativo Paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le strutture retributive dovrebbero riguardare anche quei dipendenti la cui retribuzione complessiva è paragonabile all'alta direzione e alle funzioni di controllo poiché la loro attività può comportare un rischio grave per un ente creditizio, come dimostrato nel crollo della Barings Bank. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il settore finanziario ha il dovere di fornire non solo ai vari settori dell'economia e del settore pubblico, ma anche al pubblico in generale, i servizi finanziari necessari per il funzionamento della società. Adeguamento in linea con i principi del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera b bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E' molto importante, in questo contesto, sottolineare che le disposizioni in materia retributiva di cui al punto 22 costituiscono una base essenziale dei diritti fondamentali garantiti dai trattati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera b ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera d bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 75 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera d ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La retribuzione dei responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e della conformità deve essere strutturata in modo da evitare conflitti di interesse relativi all’unità aziendale oggetto della sorveglianza e dovrebbe pertanto essere determinata in modo indipendente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nei casi in cui gli enti creditizi siano organizzati in modo tale che i profitti generati durante l'anno vengano in una gran parte destinati al personale, è opportuno che gli azionisti abbiano facoltà di voto in merito alla ripartizione di tale profitto tra i dipendenti, gli azionisti e l'importo da conservare come capitale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera e ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera e quater (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera e quinquies (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché gli amministratori sono responsabili per i risultati globali della loro azienda, e i requisiti FSB prevedono che i premi riflettano tali risultati, il pagamento di bonus a tali amministratori, mentre un'impresa continua a necessitare di sostegno statale eccezionale, non può essere giustificato in alcun modo. Una tale misura evita anche il rischio di azzardo morale rispetto a tali pagamenti e garantisce che si metta in primo piano il rafforzamento dell'ente, e in particolare la sua base di capitale, per rimborsare i contribuenti e alleviare la necessità di un sostegno da parte del governo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera e sexies (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In linea con l'approccio adottato in altre disposizioni dei principi FSB, il principio di un adeguato equilibrio tra le componenti fisse e quelle variabili della retribuzione dovrebbe essere accompagnato da requisiti minimi atti a garantire la sua effettiva attuazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 82 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera h bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera h ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento al principio FSB sul pagamento sotto forma di azioni. Tale approccio armonizza gli incentivi e rafforza la posizione patrimoniale della società. I principi FSB richiedono l'applicazione di un adeguato periodo di contenimento per garantire che la misura sia efficace. In linea con l'approccio adottato in altri casi, è opportuno garantire che venga fissata una durata minima per questo periodo di contenimento. In linea con la raccomandazione della Commissione (2009)3177 e con le disposizioni FSB in materia di dilazionamento dei bonus, è opportuno fissare questo periodo minimo a tre anni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 85 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento al principio FSB in materia di dilazionamento dei bonus. L'emendamento è formulato in modo tale che sia chiaro che la priorità deve essere la definizione dell'importo e del periodo di dilazionamento sulla base del ciclo di attività e delle attività del singolo, dell'unità aziendale e dell'impresa e che, pertanto, un periodo di dilazionamento di tre anni è solo un requisito di minima e potrebbe essere opportuno un periodo più lungo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 86 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera i bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 87 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera i ter (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre affrontare la questione della retribuzione totale e non solo dei bonus. Di conseguenza, i contributi per le pensioni dovrebbero essere considerati come debito subordinato in quanto ciò contribuirà ad allineare gli incentivi a lungo termine con le prestazioni dell'istituto di credito e a ridurre l'assunzione di rischi inutili perché, in caso di collasso, il debito subordinato sarà utilizzato per assorbire le perdite. Un ulteriore vantaggio è il rafforzamento della base di capitale dal momento che il debito subordinato può qualificarsi come capitale, stabilendo in tal modo un nesso diretto tra la remunerazione e la forza di capitale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 88 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera i quater (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 89 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera i quinquies (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera i sexies (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 91 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al fine di garantire che la politica retributiva venga fissata tenendo conto degli interessi a lungo termine dell'impresa, dei suoi azionisti, dei suoi investitori e delle altre parti interessate, il comitato dovrebbe essere composto da membri e da un presidente provenienti dagli amministratori non esecutivi dell’impresa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 92 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 2– lettera b bis (nuova) Direttiva 2006/48/CE Allegato VI – parte 1 – sezione 12 – punto 68 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 93 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 2– lettera b ter (nuova) Direttiva 2006/48/CE Allegato VI – parte 1 – sezione 12 – punto 68 – lettera e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 2– lettera b quater (nuova) Direttiva 2006/48/CE Allegato VI – parte 1 – sezione 12 – punto 68 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Allegato VII – parte 2 – sezione 1 – punto 8 – lettera d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 96 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 3 – lettera a Direttiva 2006/48/CE Allegato IX – parte 3 – punto 1 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quando il sostegno non finanziato contribuisce soltanto in misura esigua alla determinazione del rating, come nel caso delle linee di liquidità fornite per le operazioni a termine al fine di coprire le differenze dovute ai tempi, dovrebbe essere consentito di ricorrere al rating. Senza modifica tale requisito sembra mirato agli strumenti di copertura (tasso di interesse e cambi) e alle linee di liquidità per le operazioni a termine, come i titoli RMBS (mutui ipotecari residenziali cartolarizzati), che non sono un fattore materiale per la determinazione del rating, risultando quindi in coperture patrimoniali sproporzionate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 3 – lettera b – punto i Direttiva 2006/48/CE Allegato IX – parte 4 – punto 5 – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adeguamento tecnico all'accordo di Basilea in materia di cartolarizzazione. L'emendamento deve rispecchiare il fatto che le linee di liquidità possono essere di rango inferiore o di pari rango rispetto alle cambiali finanziarie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 98 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Allegato XII – titolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per dare riscontro alle nuove esigenze in materia di trasparenza introdotte per allineare la direttiva ai principi FSB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 99 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 4 – lettera c Direttiva 2006/48/CE Allegato XII – parte 2 – punto 15 – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 100 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 4 – lettera c Direttiva 2006/48/CE Allegato XII – parte 2 – punto 15 – lettera e bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento ai principi FSB come approvati dal G20. Poiché la trasparenza è uno strumento chiave per consentire alle parti interessate di controllare che una impresa renda conto delle sue azioni e conseguentemente per prevenire le prassi inaccettabili che possono essere attribuite al rischio, le informazioni quantitative aggregate richieste dovrebbero altresì essere ripartite per aree di attività dell'impresa, affinché le prassi in materia di retribuzione possano essere collegate alle varie attività. In ultima istanza i direttori di un'impresa sono responsabili per le decisioni adottate in materia di gestione e pertanto, in linea con la raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, le informazioni retributive richieste dovrebbero essere pubblicate su base individuale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 101 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 1 – lettera -a (nuova) Direttiva 2006/49/CE Allegato I – punto 8 – lettera v – comma 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le proposte attuali escludono dalla struttura di riduzione del rischio di capitale le negoziazioni di rango super-elevato con effetto leva. Non è chiaro il motivo per cui queste specifiche transazioni siano state escluse. L'emendamento allinea la regolamentazione dell'UE alle norme internazionali concordate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria con riferimento alle posizioni del portafoglio di negoziazione delle correlazioni e autorizza espressamente l'inserimento nel portafoglio delle correlazioni di misure di riduzione del rischio, ossia di coperture per i prodotti di correlazione. Ciò assicura che i requisiti patrimoniali che ne derivano riflettano accuratamente il rischio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 102 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 1 – lettera a – punto i Direttiva 2006/49/CE Allegato I – punto 14 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 103 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 1 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2006/49/CE Allegato I – punto 14 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento allinea il testo alla decisione del Comitato di Basilea relativa all'esclusione della negoziazione delle correlazioni e conferisce una formulazione più precisa alla lettera a), intesa a chiarire che, conformemente allo spirito di Basilea, il segmento di rango super-elevato con effetto leva non dovrebbe essere considerato parte del portafoglio di negoziazione delle correlazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 104 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 1 – lettera a ter (nuova) Direttiva 2006/49/CE Allegato I – punto 14 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento alla decisione del comitato di Basilea sull'esclusione della negoziazione delle correlazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 105 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 1 – lettera b Direttiva 2006/49/CE Allegato I – punto 16 bis – alinea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 106 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 1 – lettera b Direttiva 2006/49/CE Allegato I – punto 16 bis – comma 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 107 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 3 – lettera c Direttiva 2006/49/CE Allegato V – punto 5 – comma 4 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adeguamento tecnico alle regole di Basilea. L'emendamento evita che si tenga doppiamente conto di requisiti ridondanti per uno stesso rischio, il che rispecchia la disposizione dell'accordo di Basilea relativa al doppio conteggio del rischio riflesso tra VaR e copertura per il rischio incrementale; il VaR può pertanto essere ridotto da qualsiasi componente di inadempimento e migrazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 108 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 3 – lettera d Direttiva 2006/49/CE Allegato V – punto 5 – lettera k bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allineamento alla decisione del comitato di Basilea sull'esclusione della negoziazione delle correlazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 109 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 3 – lettera f Direttiva 2006/49/CE Allegato V – punto 8 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adeguamento tecnico alle regole di Basilea. Le regole di Basilea offrono un margine discrezionale per il calcolo delle eccezioni testate retrospettivamente sulla base di dati ipotetici o reali ("netti"). L'emendamento garantisce che nella nuova regolamentazione comune venga utilizzato il dato più elevato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 110 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 3 – lettera h – punto i Direttiva 2006/49/CE Allegato V – punto 10 – lettera c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adeguamento tecnico alle regole di Basilea. Le regole di Basilea prevedono l'utilizzo di un periodo di detenzione equivalente. L'emendamento contempla il mantenimento dell'opzione attuale della riparametrazione, introducendo però una clausola più esplicita che obbliga gli istituti di credito a giustificare la fondatezza del loro approccio dinanzi all'autorità competente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 111 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 3 – lettera i Direttiva 2006/49/CE Allegato V – punto 10 ter bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le prove di stress dovrebbero essere incentrate sugli eventi in grado di generare la maggior quantità di danni, sia per le dimensioni della perdita che per il danno in termini di perdita di reputazione. Le cosiddette prove di reverse stress analizzano gli eventi che potrebbero avere un impatto significativo sulla società. |
MOTIVAZIONE
Sintesi
Il 13 luglio 2009 la Commissione ha adottato la terza revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali. Gli elementi principali di tale proposta sono:
· l'introduzione di norme esplicite e di misure di vigilanza e di sanzioni adeguate in materia di politiche retributive, in particolare di bonus, per evitare politiche che incoraggino rischi inaccettabili;
· il rafforzamento dei requisiti patrimoniali per gli elementi del portafoglio di negoziazione;[1]
· il rafforzamento dei requisiti patrimoniali per le ricartolarizzazioni.[2]
La crisi finanziaria e la necessità di fare ricorso su larga scala al sostegno dei contribuenti hanno messo in evidenza le carenze delle pratiche bancarie mondiali.
Fattore cruciale della crisi è stata l'insufficienza di capitali nel sistema bancario. I modelli di rischio impiegati dalle banche creavano sempre più l'illusione che, per la maggior parte delle attività di negoziazione, fossero necessari meno capitali.
Con l'avanzare della crisi, la carenza di capitali è divenuta rapidamente visibile e si è reso necessario un sostegno pubblico diretto e indiretto su larga scala. Nell'UE sono stati erogati interventi statali diretti per circa 3,9 trilioni di euro.
I contribuenti non sono più disposti ad accettare che le banche privatizzino i profitti ma socializzino le perdite, soprattutto dopo un anno di profitti e bonus elevati generati grazie a un sostegno pubblico eccezionale.
Le politiche retributive del settore bancario e, in particolare, i bonus eccessivi, hanno incentivato la ricerca del profitto a breve termine a scapito della stabilità a lungo termine. Dal momento che gli incentivi offerti ai singoli operatori e amministratori svolgono un ruolo centrale nel processo decisionale delle imprese, tali politiche hanno aggravato i rischi per le imprese e per il sistema finanziario in generale.
Il G20 e l'UE hanno avviato un ampio programma di riforma allo scopo di prevenire crisi future, porre fine agli incentivi all'assunzione di rischi eccessivi e assicurare che futuri piani di salvataggio non ricadano sui contribuenti. La relatrice appoggia la proposta della Commissione in oggetto nel quadro di detto processo di riforma e, nel contempo, propone misure atte a rafforzare le disposizioni retributive e garantire lo scrutinio parlamentare sul processo di Basilea.
Retribuzione
A seguito della crisi finanziaria, la Commissione ha valutato attentamente la componente variabile della retribuzione. La relazione De Larosière raccomanda che i bonus riflettano i risultati effettivi, che non siano garantiti e che siano ripartiti su diversi anni. La Commissione ha ripreso tali principi nella sua raccomandazione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari, che costituisce la base del testo sulla retribuzione della proposta in oggetto. Tale proposta prevede sanzioni, finanziarie e non, e una penalizzazione sotto forma di rafforzamento dei requisiti patrimoniali. Il testo della Commissione prevede altresì maggiori obblighi di trasparenza e di informativa.
Nel mese di settembre 2009 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato i suoi principi di sane pratiche in materia di incentivi retributivi, approvati dai leader del G20 a Pittsburgh. Tali principi sono stati concepiti per porre fine ai regimi retributivi che incoraggiano l'assunzione di rischi eccessivi o indeboliscono gli istituti finanziari. Essi definiscono gli elementi di una sana pratica retributiva in cinque aree:
o governance;
o incentivi e capitale;
o struttura salariale e allineamento del rischio;
o pubblicazione delle informazioni;
o vigilanza prudenziale.
Nuovi principi per sane politiche retributive
Gli emendamenti presentati dalla relatrice intendono incorporare e rafforzare i principi del FSB nella proposta in oggetto per istituire un sistema retributivo solido ed equo. Gli Stati membri possono spingersi oltre i requisiti della proposta, ma è importante fissare rigide norme minime per evitare il rischio di cadere nell'arbitraggio regolamentare. La relatrice propone pertanto i requisiti seguenti:
· i bonus devono essere attribuiti sulla base delle prestazioni a lungo termine, senza garanzie e senza "paracadute d'oro" che premiano gli insuccessi;
· la priorità dell'impresa dev'essere il mantenimento della stabilità; il pagamento dei bonus non deve pertanto limitare la capacità dell'impresa di incrementare la propria base di capitale;
· i principi del FSB prevedono misure speciali per le banche beneficiarie di sostegno pubblico eccezionale. Al fine di evitare l'azzardo morale, le imprese dovrebbero essere tenute a rimborsare i contribuenti, incrementare la base di capitale e, solo successivamente poter attribuire bonus agli amministratori;
· deve esservi un equilibrio adeguato tra bonus e retribuzione; in particolare, un bonus individuale non deve superare il 50% della retribuzione annuale complessiva;
· almeno il 50% del bonus deve essere costituito da azioni. Conformemente alla raccomandazione (2009)3177 della Commissione, le azioni dovranno essere conservate per almeno tre anni;
· una parte sostanziale di ciascun bonus deve essere dilazionata per un periodo proporzionato al ciclo di attività dei prodotti negoziati. La parte dilazionata dovrebbe essere recuperata in caso di prestazioni carenti;
· in ogni caso, almeno il 40% di un bonus (il 60% per i bonus particolarmente elevati) deve essere dilazionato. Il periodo di dilazione non deve essere inferiore ai tre anni.
Disposizioni volte a migliorare la governance d'impresa, la trasparenza e l'informazione
Le misure regolamentari e la vigilanza non possono sostituirsi a una governance d'impresa efficace e alla trasparenza. È chiaro che nel periodo precedente alla crisi gli azionisti non hanno esercitato una vigilanza efficace sulle politiche retributive delle banche. La relatrice presenta quindi le seguenti proposte:
· le imprese devono istituire un comitato retribuzioni al fine di vigilare sulle loro politiche;
· il presidente e la maggioranza dei membri del comitato saranno amministratori non esecutivi;
· i membri avranno il compito di difendere gli interessi a lungo termine degli azionisti dell'impresa, degli investitori o di altre parti interessate;
· le imprese dovranno rendere pubbliche le informazioni relative alle proprie politiche retributive e ai pagamenti, compresi i pagamenti per unità operativa e singolo amministratore.
Analisi comparative a livello europeo e nazionale
Tali misure sono chiaramente volte a contrastare i fattori di rischio nelle politiche retributive. Tuttavia, la relatrice teme che le pratiche retributive del settore finanziario portino a distorsioni degli incentivi nell'economia in generale. Le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero utilizzare i dati raccolti in materia di politiche retributive e pagamenti per analizzare comparativamente le istituzioni di riferimento a livello nazionale, mentre l'Autorità bancaria europea dovrebbe intraprendere un simile esercizio di analisi a livello europeo. L'analisi comparativa, una governance d'impresa più forte, la partecipazione delle parti interessate e una maggiore trasparenza consentiranno ai cittadini, agli investitori e ai responsabili politici di trarre conclusioni di più ampio respiro sulle pratiche retributive nel settore finanziario.
Attuazione del processo di Basilea: requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e ricartolarizzazioni
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria organizza dibattiti internazionali sui requisiti patrimoniali. L'UE[3] ha già adottato una serie di modifiche concordate a Basilea, che dovranno entrare in vigore il 31 dicembre 2010. La proposta attuale riprende ulteriori misure concordate a Basilea con la stessa data di attuazione. Altre riforme più fondamentali sono ancora in discussione, per cui la proposta in oggetto dovrebbe essere considerata come una tappa lungo il processo di riforma.
Banche più stabili
Le banche hanno accettato il principio di requisiti patrimoniali più elevati, tentando al contempo di ritardare l'introduzione di tali misure o di salvaguardare le attività esistenti. Nelle loro argomentazioni le banche pongono l'accento sulle potenziali ripercussioni sulla capacità di prestito e l'economia reale. La relatrice riconosce l'importanza fondamentale di promuovere una forte ripresa e ha ascoltato con attenzione tali preoccupazioni. Tuttavia, è necessario considerare tre fatti principali:
1. le misure in oggetto sono volte a correggere l'attuale sottovalutazione del rischio nel portafoglio di negoziazione e nelle ricartolarizzazioni. In assenza di tale correzione, nuove vulnerabilità si accumuleranno nei bilanci delle banche e quelle esistenti continueranno a essere insufficientemente coperte. Non vi è dubbio che tali misure debbano essere attuate rapidamente, altrimenti si rischiano nuovi grandi fallimenti bancari;
2. rispetto ai prestiti nel portafoglio bancario, le attività del portafoglio di negoziazione sono state sottostimate in termini dei costi derivanti dalla necessità di detenere capitali per coprire le attività stesse, favorendo quindi una concentrazione eccessiva su attività di negoziazione a più alto rischio. In generale, adattando tali costi si ridurrà questa concentrazione eccessiva, anziché incoraggiare una riduzione dell'attività di prestito;
3. gli aspetti fondamentali della proposta sono stati concordati a Basilea nel primo semestre del 2009, per cui le banche hanno avuto oltre 18 mesi per conformarsi alla data di attuazione prevista. Dal momento in cui è stato raggiunto tale accordo le banche hanno erogato, seppure in modo limitato, una parte considerevole dei redditi realizzati nel 2009 sotto forma di dividendi e bonus al personale, il che dimostra che ritengono di poter onorare gli impegni presi a Basilea.
La relatrice pertanto sostiene le proposte della Commissione volte ad attuare gli accordi di Basilea, proponendo di apportare emendamenti in tre ambiti.
In primo luogo, è necessario tenere conto della decisione presa a Basilea di non includere la negoziazione delle correlazioni tra i nuovi requisiti del portafoglio di negoziazione.
In secondo luogo, a Basilea si sta discutendo sull'introduzione di soglie minime per i requisiti patrimoniali relativi alla negoziazione delle correlazioni. Poiché tale aspetto non è ancora stato valutato in modo esaustivo, è prematuro introdurre tale disposizione. La relatrice prevede quindi di ricorrere a poteri delegati per l'introduzione di una soglia se si raggiunge una decisione a Basilea.
In terzo luogo, vi è una solida motivazione alla base della proposta della Commissione di subordinare le ricartolarizzazioni altamente complesse alla previa approvazione dell'autorità di vigilanza, che verificherà la dovuta diligenza. La mancanza di dovuta diligenza da parte delle banche ha portato a una forte esposizione a rischi che non erano stati ben compresi e ha svolto quindi un ruolo centrale nella crisi. Tuttavia, è essenziale che tali ricartolarizzazioni siano definite in modo chiaro e privo di ambiguità, per assicurare la certezza normativa e impedire che le autorità di vigilanza siano messe in difficoltà dal carico di lavoro supplementare. La misura dovrebbe pertanto essere soggetta all'approvazione di una definizione da parte del Parlamento secondo la procedura per gli atti delegati.
Un controllo parlamentare più forte
La Commissione negozia accordi a Basilea a nome dell'UE. È inaccettabile che le istituzioni democratiche dell'UE non possano contribuire in modo significativo a tale processo, in particolare quando si negoziano le riforme fondamentali, di carattere politico più che tecnico, attualmente in discussione a Basilea. La direttiva "adeguatezza patrimoniale 2" ha integrato una clausola di riesame secondo la quale la Commissione è tenuta a riferire su tali più ampie riforme entro al fine del 2009. Attualmente è in corso una valutazione globale. È fondamentale che, una volta conclusa tale valutazione, ma prima di raggiungere un ulteriore accordo su tali questioni a Basilea, la Commissione avvii un dialogo concreto con il Parlamento al fine di garantire che i negoziati siano condotti sulla base di un chiaro mandato democratico.
PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (19.3.2010)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza
(COM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD))
Relatore per parere: Ole Christensen
BREVE MOTIVAZIONE
A seguito della relazione Larosière presentata nella primavera del 2009, la raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari definisce principi per quanto riguarda la struttura delle retribuzioni, il processo di elaborazione e attuazione di sane politiche retributive (governance), l'informazione dei soggetti interessati sulle politiche di remunerazione e la vigilanza prudenziale (il controllo) nel settore finanziario.
Con le modifiche alle direttive sui requisiti patrimoniali 2006/48/CE e 2006/49/CE, la Commissione intende rendere vincolanti tali principi, assoggettando le politiche retributive delle banche e delle imprese d'investimento alla vigilanza prudenziale[1]. Quest'ultima può assumere la forma di misure qualitative (imponendo che siano ridotti i rischi inerenti alla struttura delle politiche di remunerazione) o quantitative (esigendo che sia aumentata la disponibilità di fondi propri supplementari), ed essere accompagnata dall'imposizione di sanzioni pecuniarie in caso di violazione dei principi enunciati nella direttiva.
Il relatore considera positivo il fatto che le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti patrimoniali siano modificate, ma ritiene che questo processo sia stato avviato troppo tardi. Molte conseguenze della crisi finanziaria ed economica si sarebbero potute evitare se vi fossero stati più controlli e regolamentazioni. La modifica delle direttive dovrà pertanto servire ad assicurare che non ci ritroveremo mai più in una simile situazione finanziaria ed economica. Il relatore chiede che siano introdotti meccanismi comparabili di governance e di vigilanza prudenziale per le politiche retributive in quelle aree del settore finanziario non contemplate dalle direttive in oggetto (assicurazioni, fondi di investimento alternativi, ecc.).
Gli emendamenti che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali propone sono volti a:
< chiarire l'ambito di applicazione della direttiva, vale a dire le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto significativo sul profilo di rischio degli istituti di credito e delle imprese di investimento;
< garantire che la regolamentazione della struttura della retribuzione nel settore finanziario non avvenga a scapito del diritto di gestione del lavoro e della contrattazione collettiva. Ciò deve essere specificato nell'articolato della direttiva sui requisiti patrimoniali, non solo nel preambolo;
< rafforzare le disposizioni in materia di struttura salariale e allineamento al rischio - retribuzione fissa o variabile, in contanti o in azioni o in strumenti collegati alle azioni, retribuzione differita, maturazione dei diritti, recupero - come richiesto dai principi stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria e approvato a livello internazionale dal G-20 al vertice di Pittsburg il 24-25 settembre 2009, e come proposto dalla Presidenza del Consiglio;
< imporre un più radicale obbligo di trasparenza per quanto riguarda la divulgazione delle politiche di remunerazione a tutti i soggetti interessati (azionisti, dipendenti, cittadini, governo) e introdurre un diritto di informazione e di consultazione dei dipendenti attraverso i comitati aziendali;
< includere obiettivi aziendali di responsabilità sociale tra i criteri di lungo termine, giustificando il pagamento differito di remunerazioni variabili;
< prevedere la creazione, nelle banche e imprese di investimento di dimensioni significative, di comitati remunerazione indipendenti, che dovranno cooperare con la funzione di rischio e di osservanza delle normative per mantenere gli incentivi creati per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità.
EMENDAMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, nel ritenere che l'inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche retributive che incentivano un'assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall'istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un'eccessiva assunzione di rischi. |
(1) Un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, nel ritenere che l'inadeguatezza dei regimi retributivi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche retributive che incentivano un'assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall'istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un'eccessiva assunzione di rischi. I principi fissati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), concordati e approvati a livello internazionale, rivestono particolare importanza in tale ambito. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi. |
(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso a carico degli enti creditizi e delle imprese di investimento di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha palesemente un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi. Queste categorie di personale comprendono quanto meno l'alta direzione, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker") e le funzioni di controllo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire i principi base di una sana politica retributiva per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell'istituto finanziario, occorre che l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente. |
(4) Dato che un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli istituti finanziari e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di pratiche retributive sia attuato in maniera uniforme. È pertanto opportuno definire principi base chiari e trasparenti di una sana politica retributiva, formulati con il coinvolgimento dei membri del personale e dei loro rappresentanti all'interno dell'impresa, per assicurare che il regime retributivo non incoraggi l'assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto e dei suoi dipendenti. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche retributive sia integrata nella gestione del rischio dell'istituto finanziario, occorre che l'organo di direzione (funzione di sorveglianza) di ogni ente creditizio e impresa di investimento fissi i principi generali da applicare e che le politiche siano soggette annualmente almeno ad un riesame interno indipendente. È opportuno che gli enti creditizi e le imprese di investimento di dimensioni significative istituiscano comitati retribuzioni interni indipendenti quale parte della loro struttura di governance. I comitati retribuzioni dovranno cooperare con i responsabili della funzione di controllo dei rischi e della conformità onde vigilare sugli incentivi introdotti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale, ad esempio di tre-cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell'impresa. |
(5) Occorre che la politica retributiva miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale, ad esempio di tre-cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell'impresa. Nella valutazione dei risultati a più lungo termine, a giustificazione del pagamento differito delle retribuzioni variabili, sarebbe opportuno tenere conto anche di obiettivi concernenti la responsabilità sociale delle imprese e lo sviluppo sostenibile, ad esempio ricorrendo al modello della Fondazione europea per la gestione della qualità (EFQM). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 bis) Le retribuzioni variabili garantite non sono compatibili con una sana gestione del rischio o col principio della retribuzione basata sui risultati, per cui non dovranno essere incluse nell'elaborazione della strategia in materia di retribuzioni, e di regola dovrebbero essere vietate. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 ter) Nella definizione degli elementi e degli obiettivi in base ai quali effettuare la valutazione dei risultati a lungo termine, oltre alla valutazione congiunta dei risultati e dei rischi associati sarà opportuno prendere in considerazione anche i risultati e gli obiettivi in materia di responsabilità sociale, il che renderà in qualche misura accettabile il pagamento differito delle retribuzioni variabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Numerosi aspetti degli argomenti economici sono di natura intuitiva e riguardano il mantenimento dei posti di lavoro e l'attività più intensa dei lavoratori, l'aumento della produttività, il miglioramento delle relazioni con la società locale e le principali parti direttamente e/o indirettamente interessate. Un modello imprenditoriale che comprenda la responsabilità sociale delle imprese può anche rappresentare una fonte di innovazione avendo come criteri la qualità dei servizi e l'affidabilità. Tuttavia, uno dei principali stimoli per la responsabilità sociale delle imprese è la gestione e la prevenzione del rischio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 quater) Gli enti creditizi o le imprese di investimento dovrebbero assicurare che il totale delle loro retribuzioni variabili non limiti la loro capacità di rafforzare la loro base di capitale. L'entità dell'aumento di capitale necessario dovrebbe essere in funzione della posizione patrimoniale corrente dell'ente o dell'impresa. In tale contesto, le autorità nazionali competenti dovrebbero avere il potere di limitare la componente variabile della retribuzione, ad esempio sotto forma di percentuale dei ricavi netti complessivi, quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 quinquies) I dirigenti degli enti creditizi e delle imprese di investimento devono esigere dai loro dipendenti l'impegno a non avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni per ridurre gli effetti di allineamento al rischio insiti nelle loro modalità retributive. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(6) La raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari prevede anche principi per sane politiche retributive per quanto riguarda le modalità secondo le quali le imprese possono rispettare il predetto obbligo, modalità che sono in linea e che integrano i principi stabiliti nella presente direttiva. |
(6) I principi relativi a sane politiche retributive enunciati nella raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari sono in linea con i principi stabiliti nella presente direttiva e li integrano. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, è opportuno che le autorità competenti impongano ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell'ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l'obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, tra cui le strutture retributive, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l'obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi. |
(11) Dato che politiche retributive e regimi di incentivi mal concepiti possono aumentare a livelli inaccettabili i rischi a cui sono esposti gli enti creditizi e le imprese di investimento, occorre porvi rapidamente rimedio e, se necessario, prendere appropriate misure correttive. Di conseguenza è opportuno assicurare che le autorità competenti abbiano il potere di imporre ai soggetti pertinenti misure qualitative e quantitative miranti a risolvere i problemi individuati nell'ambito del riesame delle autorità di vigilanza (secondo pilastro) in relazione alle politiche retributive. Le misure qualitative di cui le autorità competenti dispongono includono l'obbligo a carico degli enti creditizi o delle imprese di investimento di ridurre i rischi inerenti alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro sistemi, tra cui le strutture retributive, quando sono incompatibili con una gestione dei rischi efficace. Tra le misure quantitative figura l'obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni sulle loro politiche e pratiche retributive relative al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente. Tuttavia, occorre che quest'obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. |
(12) Per assicurare un'adeguata trasparenza, verso il mercato, dei loro regimi retributivi e dei rischi associati, occorre che gli enti creditizi e le imprese di investimento comunichino informazioni dettagliate sulle loro politiche e pratiche retributive relative a quei membri del personale e a quei dirigenti la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente, nonché, per motivi di riservatezza, gli importi complessivi loro destinati. Tali informazioni devono essere messe a disposizione di tutti i soggetti interessati (azionisti, dipendenti e pubblico in generale). Tuttavia, occorre che quest'obbligo lasci impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Occorre rispettare il ruolo dei comitati aziendali europei per quanto concerne l'informazione e la consultazione dei dipendenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(26 bis) È stata consultata la Banca centrale europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2006/48/CE Articolo 22 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 – comma 1 bis (nuovo) Direttiva 2006/48/CE Articolo 136 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 – comma 2 Direttiva 2006/48/CE Articolo 136 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 9 – comma 2 Direttiva 2006/48/CE Articolo 136 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera d bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Occorre chiarire il campo di applicazione per quanto riguarda le categorie di personale. La direttiva in oggetto dovrebbe applicarsi solo al personale che ha palesemente un impatto significativo sul profilo di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera d ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Recenti esperienze hanno dimostrato che il ricorso ai diritti di opzione o a strumenti simili quale componente variabile della retribuzione incentiva l'orientamento a breve termine, le pratiche manipolatorie tese ad aumentare lo “shareholder value”( il valore per l'azionista) degli enti creditizi e l'assunzione eccessiva di rischi – un comportamento che l'attuale proposta cerca di scoraggiare. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera e ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera e quater (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera i | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera i bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 – lettera i ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V – Sezione 11 – punto 22 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 4 – lettera c Direttiva 2006/48/CE Allegato XII – Parte 2 – punto 15 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 4 – lettera c Direttiva 2006/48/CE Allegato XII – Parte 2 – punto 15 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 4 – lettera c Direttiva 2006/48/CE Allegato XII – Parte 2 – punto 15 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 4 – lettera e Direttiva 2006/48/CE Allegato XII – Parte 2 – punto 15 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 4 – lettera c Direttiva 2006/48/CE Allegato XII – Parte 2 – punto 15 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROCEDURA
Titolo |
Requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza |
|||||||
Riferimenti |
COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD) |
|||||||
Commissione competente per il merito |
ECON |
|||||||
Parere espresso da Annuncio in Aula |
EMPL 14.9.2009 |
|
|
|
||||
Relatore per parere Nomina |
Ole Christensen 6.10.2009 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
27.1.2010 |
4.3.2010 |
16.3.2010 |
|
||||
Approvazione |
17.3.2010 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 4 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jürgen Creutzmann, Julie Girling, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen |
|||||||
- [1] La proposta della Commissione tratta anche dei requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni, i quali non rientrano tuttavia tra le competenze della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e non sono, pertanto, trattati nel presente parere.
PARERE della commissione giuridica (24.3.2010)
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di vigilanza
(COM(2009)0362 – C7‑0096/2009 – 2009/0099(COD))
Relatore per parere: Klaus-Heiner Lehne
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(5 bis) È opportuno che il pagamento di almeno il 40% del bonus sia rinviato per un periodo appropriato. Occorre che almeno la metà di questa parte rinviata del bonus sia costituita da azioni o strumenti collegati alle azioni dell'ente creditizio o dell'impresa di investimento, in funzione della struttura giuridica dell'ente stesso. Nel caso di enti creditizi o imprese di investimento non quotati, il pagamento dovrebbe, ove opportuno, essere effettuato mediante altri strumenti non monetari. Il principio di proporzionalità è molto importante in tale contesto, in quanto può non essere sempre opportuno applicare siffatti requisiti a enti creditizi e imprese di investimento di piccole dimensioni. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Una parte consistente del bonus dovrebbe essere legata all'andamento futuro dell'impresa e per questo motivo il suo pagamento andrebbe rinviato ad un momento futuro. Poiché le azioni di una società sono un metro di valutazione riconosciuto dei risultati della stessa, la parte rinviata del bonus dovrebbe consistere in una quota sostanziale di azioni. | |||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 - punto 2 - lettera b) Direttiva 2006/48/CE Articolo 22, paragrafo 3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
1. La direttiva dovrebbe tener conto del vigente acquis comunitario in materia di politiche retributive. | |||||||||||||
2. Le modifiche introdotte dalla direttiva in questione riguardano i contratti esistenti fra l'impresa e il suo personale. Al fine di evitare distorsioni nell'attuale struttura contrattuale delle società, la nuova politica retributiva dovrebbe applicarsi solo ai contratti conclusi dopo l'attuazione della riforma europea sulle politiche retributive. | |||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I - punto 1 Direttiva 2006/48/CE Allegato V - Sezione 11 - paragrafo 22 - lettera i) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Si veda la motivazione dell'emendamento 1. |
PROCEDURA
Titolo |
Esigenze in fatto di fondi propri per il portafoglio di negoziazione, le ricartolarizzazioni dei crediti e la vigilanza prudenziale delle retribuzioni |
|||||||
Riferimenti |
COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD) |
|||||||
Commissione competente per il merito |
ECON |
|||||||
Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 14.9.2009 |
|
|
|
||||
Relatore per parere Nomina |
Klaus-Heiner Lehne 2.9.2009 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
9.11.2009 |
28.1.2010 |
|
|
||||
Approvazione |
23.3.2010 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
22 2 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer |
|||||||
PROCEDURA
Titolo |
Esigenze in fatto di fondi propri per il portafoglio di negoziazione, le ricartolarizzazioni dei crediti e la vigilanza prudenziale delle retribuzioni |
|||||||
Riferimenti |
COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD) |
|||||||
Presentazione della proposta al PE |
13.7.2009 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 14.9.2009 |
|||||||
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
EMPL 14.9.2009 |
JURI 14.9.2009 |
|
|
||||
Relatore(i) Nomina |
Arlene McCarthy 20.10.2009 |
|
|
|||||
Esame in commissione |
2.12.2009 |
26.1.2010 |
17.3.2010 |
26.4.2010 |
||||
Approvazione |
14.6.2010 |
|
|
|
||||
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
36 1 4 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marta Andreasen, Elena Băsescu, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen |
|||||||
Deposito |
22.6.2010 |
|||||||